1. Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Luogo
e
data
2. — NORMATIVA
SPECIFICA
— DESCRIZIONE
DEI
RISCHI
— MISURE
DI
PREVENZIONE
E
PROTEZIONE
— SITUAZIONI
CORRETTE/NON
CORRETTE
20/04/15
2
3. D.
Lgs.
81/08
e
s.m.i.
Tit.
IX
-‐
Capo
II
–
Protezione
da
agenJ
cancerogeni
e
mutageni
20/04/15
3
4. — Fa#o
salvo
quanto
previsto
per
le
a1vità
disciplinate
dal
Capo
III
e
per
i
lavoratori
espos7
esclusivamente
alle
radiazioni
previste
dal
tra#ato
che
is7tuisce
la
Comunità
Europea
dell'energia
atomica,
le
norme
del
presente
7tolo
si
applicano
a
tu#e
le
a1vità
nelle
quali
i
lavoratori
sono
o
possono
essere
espos7
ad
agen7
cancerogeni
o
mutageni
a
causa
della
loro
a1vità
lavora7va.
20/04/15
4
Art.
223
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
5. Definizioni
Agente
cancerogeno:
— Un
cancerogeno
è
un
agente
capace
di
provocare
l’insorgenza
del
cancro
o
di
aumentarne
la
frequenza
in
una
popolazione
esposta.
— Secondo
la
classificazione
CE
le
sostanze
cancerogene
sono
suddivise
in
3
categorie
20/04/15
5
Art.
234
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.,
dire6va
93/72/CEE
CATEGORIA 1
Sostanze note per gli effetti cancerogeni
sull’uomo. Esistono prove sufficienti per
stabilire un nesso causale tra
l’esposizione dell’uomo ad una sostanza
e lo sviluppo di tumori.
CATEGORIA 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi
cancerogene per l’uomo. Esistono
elementi sufficienti per ritenere
verosimile che l’esposizione possa
determinare l’insorgere della
neoplasia in generale sulla base di:
adeguati studi a lungo termine
effettuati sugli animali altre
informazioni specifiche.
CATEGORIA 3
sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili
effetti cancerogeni sull’uomo. Le informazioni
disponibili non sono sufficienti per stabilire la
correlazione diretta tra esposizione e comparsa della
neoplasia.
6. 20/04/15
6
Allegato
XLII
Elenco di preparati sostanze e processi
Ø Produzione di auramina con il metodo Michler.
Ø I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
Ø Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti
durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
Ø Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
isopropilico.
Ø Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.
7. Agente
mutageno:
Ø
Un
mutageno
è
un
agente
che
aumenta
l’insorgere
di
mutazioni
gene7che.
Tali
mutazioni
sono
una
modificazione
permanente
di
un
frammento
del
materiale
gene7co
in
un
organismo,
il
DNA,
molecola
di
base
dei
cromosomi
e
portatrice
delle
informazioni
gene7che.
Una
esposizione
a
questo
7po
di
agen7
può
indurre
dife1
gene7ci
ereditari
e
queste
mutazioni
possono
altresì
portare
all’insorgere
di
tumori.
— Secondo
la
classificazione
CE
le
sostanze
mutagene
sono
suddivise
in
3
categorie
20/04/15
7
Art.
234
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
dire6va
93/72/CEE
CATEGORIA 1
sostanze note per gli effetti mutageni
sull’uomo. Esistono prove sufficienti per
stabilire un nesso causale tra
l’esposizione e lo sviluppo di alterazioni
genetiche ereditarie)
CATEGORIA 2
sostanze che dovrebbero considerarsi
mutagene per l’uomo. Esistono
elementi sufficienti per ritenere
verosimile che l’esposizione possa
provocare lo sviluppo di alterazioni
genetiche ereditarie, in generale sulla
base di adeguati studi a lungo
termine effettuati sugli animali e altre
informazioni specifiche.
8. 20/04/15
8
Art.
234
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
e
Allegato
XLIII
} Valore limite
Se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o
mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un
lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato.
Per i cancerogeni i valori limite di esposizione professionale sono
indicati nella tabella dell’allegato XLIII
(1)
EINECS:
Inventario
europeo
delle
sostanze
chimiche
esistenJ
(European
Inventory
of
ExisJng
Chemical
Susbstances).
(2)
CAS:
Numero
Chemical
Abstract
Service.
(3)
mg/m3
=
milligrammi
per
metro
cubo
d'aria
a
20°
e
101,3
Kpa
(corrispondenJ
a
760
mm
di
mercurio).
(4)
ppm
=
parJ
per
milione
nell'aria
(in
volume:
ml/m3).
(5)
Valori
misuraJ
o
calcolaJ
in
relazione
ad
un
periodo
di
riferimento
di
oao
ore.
(6)
Sostanziale
contributo
al
carico
corporeo
totale
aaraverso
la
possibile
esposizione
cutanea.
(7)
Frazione
inalabile;
se
le
polveri
di
legno
duro
sono
mescolate
con
altre
polveri
di
legno,
il
valore
limite
si
applica
a
tuae
le
polveri
di
legno
presenJ
nella
miscela
in
quesJone
9. IARC
Ø L’Agenzia
Internazionale
per
la
Ricerca
sul
Cancro
(in
sigla
internazionale
"IARC")
è
un
organismo
dell’Organizzazione
Mondiale
della
Sanità
deputata
allo
studio
del
cancro,
delle
sue
cause
e
delle
strategie
per
il
suo
controllo.
E’un
organismo
la
cui
autorevolezza
è
riconosciuta
a
livello
mondiale
e
a
cui
si
fa
riferimento
per
molte
ques7oni
riguardan7
il
problema
dei
tumori.
Ø IARC
valuta
gli
studi
scien7fici
esisten7
in
merito
all’azione
cancerogena
di
agen7,
miscele
e
circostanze
di
esposizione
e
classifica
le
evidenze
di
cancerogenicità
in
ordine
decrescente
in:
v sufficiente,
v limitata,
v inadeguata,
v assente.
Dopo
aver
valutato
separatamente
la
cancerogenicità
nell’uomo,
la
cancerogenicità
negli
animali
da
esperimento
e
tu1
gli
altri
elemen7
rilevan7
a
questo
proposito
(mutagenesi,
azioni
sull’embrione,
sul
genoma,
effe1
su
colture
cellulari
o
altro),
IARC
conclude
con
una
valutazione
complessiva
che
classifica
l’agente
(miscela
o
circostanza
di
esposizione)
nei
20/04/15
9
10. IARC
Ø Gruppo
1:
L’agente
(o
miscela)
è
cancerogeno
per
l’uomo
(oppure:
la
lavorazione
comporta
esposizioni
che
sono
cancerogene
per
l’uomo).
Ø Gruppo
2:
Questa
categoria
include
agen7,
miscele
o
circostanze
di
esposizione
per
cui,
da
una
parte,
il
grado
di
evidenza
di
cancerogenicità
nell’uomo
è
quasi
sufficiente
o,
dall’altra,
non
ci
sono
da7
sull’uomo
ma
c’è
evidenza
di
cancerogenicità
per
l’animale.
Ø Gruppo
2°A:
L’agente
(o
miscela)
è
probabilmente
cancerogeno
per
l’uomo
(oppure:
la
lavorazione
comporta
esposizioni
che
sono
probabilmente
cancerogene
per
l’uomo).
Ø Gruppo
2B:
L’agente
(o
miscela)
è
un
possibile
cancerogeno
per
l’uomo
(la
lavorazione
comporta
esposizioni
che
sono
possibili
cancerogene
per
l’uomo).
Ø Gruppo
3:
L’agente
(o
miscela
o
circostanza
di
esposizione)
non
è
classificabile
in
relazione
alla
sua
cancerogenicità
per
l’uomo
Ø Gruppo
4:
L’agente
(o
la
miscele)
probabilmente
non
agiscono
come
cancerogeni
per
l’uomo.
20/04/15
10
12. Sos7tuzione
e
riduzione
Ø
Evita
o
riduce
l'uJlizzazione
di
un
agente
cancerogeno
o
mutageno
sul
luogo
di
lavoro
in
parJcolare
sosJtuendolo,
se
tecnicamente
possibile,
con
una
sostanza
o
un
preparato
o
un
procedimento
che
nelle
condizioni
in
cui
viene
uJlizzato
non
risulta
nocivo
o
risulta
meno
nocivo
per
la
salute
e
la
sicurezza
dei
lavoratori.
Ø Provvede,
se
non
è
tecnicamente
possibile
sosJtuire
l'agente
cancerogeno
o
mutageno,
affinché
la
produzione
o
l'uJlizzazione
dell'agente
cancerogeno
o
mutageno
avvenga
in
un
sistema
chiuso
purché
tecnicamente
possibile.
Ø Provvede,
se
il
ricorso
ad
un
sistema
chiuso
non
è
tecnicamente
possibile,
affinché
il
livello
di
esposizione
dei
lavoratori
sia
ridoao
al
più
basso
valore
tecnicamente
possibile.
L’esposizione
non
deve
comunque
superare
il
valore
limite
20/04/15
12
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
Art.
235
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
13. Valutazione
del
rischio
Ø
EffeKua,
faao
salvo
quanto
previsto
all'art.
235,
una
valutazione
dell'esposizione
a
agenJ
cancerogeni
o
mutageni,
i
risultaJ
della
quale
sono
riportaJ
nel
documento
di
valutazione
del
rischio.
DeKa
valutazione
Oene
conto,
in
parOcolare,
delle
caraKerisOche
delle
lavorazioni,
della
loro
durata
e
della
loro
frequenza,
dei
quanOtaOvi
di
agenO
cancerogeni
o
mutageni
prodo6
ovvero
uOlizzaO,
della
loro
concentrazione,
della
capacità
degli
stessi
di
penetrare
nell'organismo
per
le
diverse
vie
di
assorbimento,
anche
in
relazione
al
loro
stato
di
aggregazione
e,
qualora
allo
stato
solido,
se
in
massa
compaKa
o
in
scaglie
o
in
forma
polverulenta
e
se
o
meno
contenuO
in
una
matrice
solida
che
ne
riduce
o
ne
impedisce
la
fuoriuscita.
La
valutazione
deve
tener
conto
di
tu6
i
possibili
modi
di
esposizione,
compreso
quello
in
cui
vi
è
assorbimento
cutaneo.
Ø AdoKa
le
misure
prevenJve
e
proteive
in
relazione
ai
risultaJ
della
valutazione,
adaaandole
alle
parJcolarità
delle
situazioni
lavoraJve.
20/04/15
13
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
Art.
236
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
14. Valutazione
del
rischio
All’interno
del
documento
dovranno
essere
riportaJ:
— le
aività
lavoraJve
che
comportano
la
presenza
di
sostanze
o
preparaJ
cancerogeni
o
mutageni
o
di
processi
industriali
di
cui
all'allegato
XLII,
con
l'indicazione
dei
moJvi
per
i
quali
sono
impiegaJ
agenJ
cancerogeni;
— i
quanJtaJvi
di
sostanze
ovvero
preparaJ
cancerogeni
o
mutageni
prodoi
ovvero
uJlizzaJ,
ovvero
presenJ
come
impurità
o
soaoprodoi;
— il
numero
dei
lavoratori
esposJ
ovvero
potenzialmente
esposJ
ad
agenJ
cancerogeni
o
mutageni;
— l'esposizione
dei
suddei
lavoratori,
ove
nota
e
il
grado
della
stessa;
le
misure
prevenJve
e
proteive
applicate
ed
il
Jpo
dei
disposiJvi
di
protezione
individuale
uJlizzaJ;
— le
indagini
svolte
per
la
possibile
sosJtuzione
degli
agenJ
cancerogeni
e
le
sostanze
e
i
preparaJ
eventualmente
uJlizzaJ
come
sosJtuJ.
20/04/15
14
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
Art.
236
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
15. Misure
tecniche,
organizza7ve,
procedurali
Il
datore
di
lavoro:
— Assicura,
applicando
metodi
e
procedure
di
lavoro
adeguaJ,
che
nelle
varie
operazioni
lavoraJve
sono
impiegaJ
quanJtaJvi
di
agenJ
cancerogeni
o
mutageni
non
superiori
alle
necessità
delle
lavorazioni
e
che
gli
agenJ
cancerogeni
o
mutageni
in
aaesa
di
impiego,
in
forma
fisica
tale
da
causare
rischio
di
introduzione,
non
sono
accumulaJ
sul
luogo
di
lavoro
in
quanJtaJvi
superiori
alle
necessità
predeae;
— Limita
al
minimo
possibile
il
numero
dei
lavoratori
esposJ
o
che
possono
essere
esposJ
ad
agenJ
cancerogeni
o
mutageni,
anche
isolando
le
lavorazioni
in
aree
predeterminate
provviste
di
adeguaJ
segnali
di
avverJmento
e
di
sicurezza,
compresi
i
segnali
"vietato
fumare",
ed
accessibili
soltanto
ai
lavoratori
che
debbono
recarvisi
per
moJvi
connessi
con
la
loro
mansione
o
con
la
loro
funzione.
In
deae
aree
è
faao
divieto
di
fumare;
— ProgeKa,
programma
e
sorveglia
le
lavorazioni
in
modo
che
non
vi
è
emissione
di
agenJ
cancerogeni
o
mutageni
nell'aria.
Se
ciò
non
è
tecnicamente
possibile,
l'eliminazione
degli
agenJ
cancerogeni
o
mutageni
deve
avvenire
il
più
vicino
possibile
al
punto
di
emissione
mediante
aspirazione
localizzata.
L'ambiente
di
20/04/15
15
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
Art.
237
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
16. Misure
tecniche,
organizza7ve,
procedurali
Il
datore
di
lavoro
Ø Provvede
alla
misurazione
di
agenJ
cancerogeni
o
mutageni
per
verificare
l'efficacia
delle
misure
di
cui
alla
leaera
c)
e
per
individuare
precocemente
le
esposizioni
anomale
causate
da
un
evento
non
prevedibile
o
da
un
incidente,
con
metodi
di
campionatura
e
di
misurazione
conformi
alle
indicazioni
dell'allegato
XLI
del
presente
D.Lgs.
— Provvede
alla
regolare
e
sistemaJca
pulitura
dei
locali,
delle
aarezzature
e
degli
impianJ;
— Elabora
procedure
per
i
casi
di
emergenza
che
possono
comportare
esposizioni
elevate;
— Assicura
che
gli
agenJ
cancerogeni
o
mutageni
sono
conservaJ,
manipolaJ,
trasportaJ
in
condizioni
di
sicurezza;
— Assicura
che
la
raccolta
e
l'immagazzinamento,
ai
fini
dello
smalJmento
degli
scarJ
e
dei
residui
delle
lavorazioni
contenenJ
agenJ
cancerogeni,
avvengano
in
condizioni
di
sicurezza,
in
parJcolare
uJlizzando
contenitori
ermeJci
eJcheaaJ
in
modo
chiaro,
neao,
visibile;
20/04/15
16
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
Art.
237
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
17. Misure
tecniche
Il
datore
di
lavoro:
— Assicura
che
i
lavoratori
dispongano
di
servizi
igienici
appropriaJ
ed
adeguaJ;
— Dispone
che
i
lavoratori
abbiano
in
dotazione
idonei
indumenJ
proteivi
da
riporre
in
posJ
separaJ
dagli
abiJ
civili;
— Provvede
affinché
i
disposiJvi
di
protezione
individuale
siano
custodiJ
in
luoghi
determinaJ,
controllaJ
e
puliJ
dopo
ogni
uJlizzazione,
provvedendo
altresì
a
far
riparare
o
sosJtuire
quelli
difeaosi
o
deterioraJ,
prima
di
ogni
nuova
uJlizzazione.
— Provvede
inoltre
affinché
gli
impianJ,
i
contenitori,
gli
imballaggi
contenenJ
agenJ
cancerogeni
o
mutageni
siano
eJcheaaJ
in
maniera
chiaramente
leggibile
e
comprensibile.
20/04/15
17
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
Art.
238
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
18. Informazione
e
formazione
Il
datore
di
lavoro:
— Fornisce
ai
lavoratori,
sulla
base
delle
conoscenze
disponibili,
INFORMAZIONI
ED
ISTRUZIONI,
per
quanto
riguarda:
q gli
agenJ
cancerogeni
o
mutageni
presenJ
nei
cicli
lavoraJvi,
q la
loro
dislocazione,
i
rischi
per
la
salute
connessi
al
loro
impiego,
ivi
compresi
i
rischi
supplementari
dovuJ
al
fumare;
q le
precauzioni
da
prendere
per
evitare
l'esposizione;
q le
misure
igieniche
da
osservare;
q la
necessità
di
indossare
e
impiegare
indumenJ
di
lavoro
proteivi
e
disposiJvi
individuali
di
protezione
ed
il
loro
correao
impiego;
q il
modo
di
prevenire
il
verificarsi
di
incidenJ
e
le
misure
da
adoaare
per
ridurre
al
minimo
le
conseguenze.
20/04/15
18
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
Art.
238
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
Aggiornamento
conJnuo
StrumenJ
di
programmazione,
gesJone,
verifica
della
formazione
aauata
19. Accertamen7
sanitari
e
norme
preven7ve
e
prote1ve
specifiche
Il
medico
competente
fornisce
ai
lavoratori
adeguate
informazioni
sulla
sorveglianza
sanitaria
cui
sono
soKoposO,
con
parOcolare
riguardo
all'opportunità
di
soKoporsi
ad
accertamenO
sanitari
anche
dopo
la
cessazione
dell'a6vità
lavoraOva.
Il
datore
di
lavoro:
Ø AdoKa
misure
prevenJve
e
proteive
per
i
singoli
lavoratori
sulla
base
delle
risultanze
degli
esami
clinici
e
biologici
effeauaJ,
su
conforme
parere
del
medico
competente.
Ø EffeKua:
a)
una
nuova
valutazione
del
rischio
in
conformità
all'arJcolo
236;
b)
ove
sia
tecnicamente
possibile,
una
misurazione
della
concentrazione
dell'agente
in
aria
e
comunque
dell’esposizione
all’agente,
considerando
tuae
le
circostanze
e
vie
di
esposizione
possibilmente
rilevanJ
per
verificare
l'efficacia
delle
misure
adoaate.
Ove
gli
accertamenJ
sanitari
abbiano
evidenziato,
nei
lavoratori
esposJ
in
modo
analogo
ad
uno
stesso
agente,
l'esistenza
di
una
anomalia
imputabile
a
tale
esposizione,
il
medico
competente
ne
informa
il
datore
di
lavoro.
20/04/15
19
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art.
242
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
20. Registro
di
esposizione
e
cartelle
sanitarie
I
lavoratori
esposO
ad
agenO
cancerogeni
sono
iscri6
in
un
registro
nel
quale
è
riportata,
per
ciascuno
di
essi,
l'a6vità
svolta,
l'agente
cancerogeno
o
mutageno
uOlizzato
e,
ove
noto,
il
valore
dell'esposizione
a
tale
agente.
Il
datore
di
lavoro:
Ø IsOtuisce
ed
Aggiorna
il
suddeao
registro
che
ne
cura
la
tenuta
per
il
tramite
del
medico
competente.
Il
responsabile
del
servizio
di
prevenzione
ed
i
rappresentanJ
per
la
sicurezza
hanno
accesso
a
deao
registro.
Ø Comunica
ai
lavoratori
interessaJ,
su
richiesta,
le
relaJve
annotazioni
individuali
contenute
nel
registro
e,
tramite
il
medico
competente,
i
daJ
della
cartella
sanitaria
e
di
rischio.
Ø Conserva
le
annotazioni
individuali
contenute
nel
registro
e
le
cartelle
sanitarie
e
di
rischio
sono
almeno
fino
a
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
e
dall'ISPESL
(IsJtuto
Superiore
per
la
Prevenzione
e
la
Sicurezza
sul
Lavoro),
fino
a
quarant'anni
dalla
cessazione
di
ogni
aività
che
espone
ad
agenJ
cangerogeni
o
mutageni.
Il
medico
competente:
20/04/15
20
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art.
243
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
21. Registro
di
esposizione
e
cartelle
sanitarie
20/04/15
21
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art.
243
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
La
valutazione
dell’esposizione
dei
lavoratori
deve
permeaere
la
loro
classificazione
in:
LAVORATORI
ESPOSTI:
soggei
la
cui
mansione
ed
aività
prevede
l’esposizione
a
sostanze
cancerogene/mutagene
POTENZIALMENTE
ESPOSTI:
soggei
che
lavorano
con
sorgenJ
di
rischio
confinate
e
che
possono
essere
esposJ
solo
accidentalmente
NON
ESPOSTI:
soggei
per
i
quali
la
mansione
non
prevede
esposizione
a
cancerogeni/mutageni
né
saltuaria
né
indireaa
EX
ESPOSTI:
soggei
precedentemente
classificaJ
come
esposJ
o
soggei
classificaJ
come
potenzialmente
esposJ
laddove
si
sia
verificata
un’esposizione
accidentale.
22. In
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
— Invia
all’ISPESL
per
il
tramite
medico
competente
la
cartella
sanitaria
e
di
rischio
del
lavoratore
interessato
unitamente
alle
annotazioni
individuali
contenute
nel
registro
e
secondo
le
previsioni
dell’art.
25
e
ne
consegna
copia
al
lavoratore
stesso.
In
caso
di
cessazione
di
a1vità
dell'azienda
—
Consegna
e
le
cartelle
sanitarie
e
di
rischio
all'ISPESL.
In
caso
di
esposizione
del
lavoratore
ad
agen7
cancerogeni
— consegna
copia
del
registro
all'ISPESL
ed
all'organo
di
vigilanza
competente
per
territorio,
e
comunica
loro
ogni
tre
anni,
e
comunque
ogni
qualvolta
i
medesimi
ne
facciano
richiesta,
le
variazioni
intervenute;
— consegna,
a
richiesta,
all'IsJtuto
superiore
di
sanità
copia
del
registro;
In
caso
di
cessazione
di
a1vità
dell'azienda
Ø consegna
copia
del
registro
di
cui
al
comma
1
all'organo
di
vigilanza
competente
per
territorio;
in
caso
di
assunzione
di
lavoratori
che
hanno
in
precedenza
esercitato
a1vità
con
esposizione
ad
agen7
cancerogeni
20/04/15
22
SORVEGLIANZA
SANITARIA
L'ISPESL
trasmeae
annualmente
al
Ministero
della
Sanità
daJ
di
sintesi
relaJvi
al
contenuto
dei
registri
ed
a
richiesta
li
rende
disponibili
alle
regioni.
23. Registrazione
dei
tumori
E’
isJtuito
presso
l’ISPESL
il
registro
nazionale
dei
casi
di
neoplasia
di
sospeKa
origine
professionale.
I
medici,
le
struaure
sanitarie
pubbliche
e
private,
nonché
gli
isJtuJ
previdenziali
e
assicuraJvi
pubblici
o
privaJ,
che
idenJficano
casi
di
neoplasie
da
loro
ritenute
aaribuibili
ad
esposizioni
lavoraJve
ad
agenJ
cancerogeni,
trasmeaono
all'ISPESL,
tramite
i
Centri
OperaJvi
Regionali
(COR)
di
cui
al
decreto
del
Presidente
del
consiglio
dei
Ministri
10
dicembre
2002,
n.
308,
le
informazioni
di
cui
all’allegato
tecnico.
L’ISPESL
realizza,
nei
limiJ
delle
ordinarie
risorse
di
bilancio,
sistemi
di
monitoraggio
dei
rischi
cancerogeni
di
sospeaa
origine
professionale
uJlizzando
i
flussi
informaJvi,
le
informazioni
raccolte
dai
sistemi
di
registrazione
delle
patologie
aivi
sul
territorio
regionale,
nonché
i
daJ
di
caraaere
occupazionale,
anche
a
livello
nominaJvo,
rilevaJ,
nell’ambito
delle
rispeive
aività
isJtuzionali,
dall’isJtuto
nazionale
della
previdenza
sociale,
dall’IsJtuto
nazionale
di
staJsJca,
dall’IsJtuto
nazionale
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
e
da
altre
amministrazioni
pubbliche.
L’ISPESL
rende
disponibile
al
Ministero
della
salute,
al
Ministero
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale,
all’INAIL
ed
alle
regioni
i
risultaJ
del
monitoraggio
con
periodicità
annuale.
Il
Ministero
della
salute
fornisce,
su
richiesta,
alla
Commissione
CE,
informazioni
sulle
uJlizzazioni
dei
daJ
del
registro.
20/04/15
23
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art.
244
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
24. L’introduzione
dei
Valori
Limite
non
permeKe,
in
ogni
caso
di
garanOre
la
tutela
della
salute
dei
lavoratori;
Nella
direiva
del
consiglio
90/394/CEE
del
28
giugno
1990
nei
“
considerando
“
che
precedono
l’arJcolato
si
può
infai
leggere:
Ø “considerando
che,
nonostante
le
aauali
conoscenze
scienJfiche
non
consentano
di
fissare
un
livello
al
di
soao
del
quale
si
possono
escludere
rischi
per
la
salute,
una
limitazione
dell’esposizione
agli
agenJ
cancerogeni
ridurrà
nondimeno
quesJ
rischi”,
—
“considerando
nondimeno
che,
per
contribuire
alla
riduzione
di
quesJ
rischi,
occorre
stabilire
Valori
Limite
ed
altre
disposizioni
direaamente
20/04/15
24
25.
Dell’arJcolo
237
(Misure
tecniche,
organizzaJve,
procedurali),
ai
fini
degli
argomenJ
qui
traaaJ,
prendiamo
in
considerazione
le
leaere
c)
e
d)
che
riguardano
rispeivamente:
-‐ la
limitazione
delle
emissioni
-‐ la
misurazione
degli
agenJ
cancerogeni
e
mutageni.
Il
Datore
di
Lavoro
ha
l’obbligo
di
progeaare,
con
parJcolare
importanza
in
sede
di
insediamento
dell’aività,
di
programmare
e
sorvegliare
le
lavorazioni
in
modo
tale
da
evitare
l’emissione
di
agenJ
cancerogeni
e
mutageni
nell’aria;
solo
quando
ciò
non
è
“tecnicamente
possibile”
si
deve
provvedere
(come
già
indicato
nell’arJcolo
235)
a
far
sì
che
l’esposizione
dei
lavoratori
sia
ridoaa
al
più
basso
valore
“tecnicamente
possibile”,
tramite
impianJ
di
aspirazione
localizzata
il
più
vicino
possibile
al
punto
di
emissione
e
comunque
dotare
l’ambiente
di
lavoro
di
un
adeguato
sistema
di
venJlazione
generale.
Successivamente
il
Datore
di
Lavoro
provvede
alla
misurazione
degli
agenJ
cancerogeni
e
mutageni
allo
scopo
di:
•
verificare
l’efficacia
delle
misure
intraprese;
20/04/15
25
29. D.
Lgs.
81/08
e
s.m.i.
Tit.
IX
-‐
Capo
III
–
Protezione
dai
rischi
connessi
all’esposizione
all’amianto
20/04/15
29
30. 20/04/15
30
AMIANTO
O
ASBESTO
AMIANTO
-‐
da
AMIANTUS
“
Pietra
che
non
si
consuma
”
ASBESTO
-‐
da
ASBESTOS
“
Che
non
si
spegne
mai
”
Denominazione
tecnica
e
commerciale
di
un
gruppo
di
minerali,
diversi
tra
loro
dal
punto
di
vista
mineralogico,
che
si
presentano
soao
forma
di
fibre
incombusJbili
susceibili
di
tessitura
SERPENTINO
ANFIBOLI
CrisoJlo
(amianto
bianco)
Amosite
(amianto
marrone)
Crocidolite
(amianto
azzurro)
Tremolite
(amianto
grigio)
Antofillite
(amianto
giallo)
31. 20/04/15
31
CANCEROGENICITA’
DELL’AMIANTO
Classificazione
L’amianto è stato classificato :
dalla CE come Gruppo 1 con la frase “R 45 = Può provocare il Cancro”
Inalazione: è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro come Cancerogeno certo per l’uomo (cat.1)
Ingestione: i risultati degli studi epidemiologici e tossicologici effettuati rivelano
nel complesso non esaurienti
malattie correlate all’amianto
ASBESTOSI = fibrosi polmonare
DANNI PLEURICI = placche
TUMORI PLEURICI = MESOTELIOMI ( latenza: 20-30 anni)
CANCRO DEL POLMONE
TUMORI IN ALTRE SEDI = DISCUSSIONE SCIENTIFICA APERTA
32. 20/04/15
32
PROPRIETA’
DELL’AMIANTO
v Indistruttibile
v Non infiammabile
v Resistente all’attacco degli acidi
v Facilmente lavorabile (struttura fibrosa)
v Estremamente flessibile
v Molto resistente alla trazione
v Buone capacità fonoassorbenti
v Termoresistente e Termoisolante
v Economicamente vantaggioso (basso costo)
Una
fibra
è
una
parOcella
di
piccole
dimensioni
(mm)
allungata
in
una
direzione
33. 20/04/15
33
VEICOLO
NATURALI
DI
DIFFUSIONE
DELLE
FIBRE
IL
RISCHIO
è
quindi
in
funzione
della
PRESENZA
DI
FIBRE
NELL’ARIA
ARIA
Veicolo
dire#o
v DIFFUSIONE SENZA CONFINI
v ELEMENTO INALABILE
(la concentrazione di fibre nell’aria viene definita “Livello di fondo”)
ACQUA Veicolo indiretto
v EVAPORAZIONE
ALTO in caso di amianto friabile, in caso di materiali, anche compatti,
ma che si trovano in condizione di rilasciare fibre a causa di eventi
“traumatici”
- rotture
- crolli
- incendi
MEDIO in caso di amianto compatto in condizioni di usura dovuta ad
eventi naturali (vetustà, piogge, ecc)
BASSO in caso di amianto compatto in buone condizioni
NULLO in caso di materiali compatti nuovi o sigillati adeguatamente
34. 20/04/15
34
FRIABILITA’
DEI
MATERIALI
FRIABILI
Un materiale contenente amianto si dice friabile se può essere
ridotto in polvere con la sola pressione delle dita (definizione
riportata nel D.M. 06/09/1994)
MEDIAMENTE FRIABILI
Materiali che da nuovi rilasciano fibre solo se lavorati con utensili
manuali (cartoni, tessuti). L’usura e l’esposizione alle alte
temperature possono renderli friabili.
COMPATTI
Materiali che rilasciano fibre solo se lavorati con utensili meccanici ad
alta velocità (cemento-amianto, vinil-amianto, materiali da attrito).
FRIABILE
COMPATT
O
35. Individuazione
della
presenza
di
amianto
Prima
di
intraprendere
lavori
di
demolizione
o
di
manutenzione,
il
datore
di
lavoro
adoaa,
anche
chiedendo
informazioni
ai
proprietari
dei
locali,
ogni
misura
necessaria
volta
ad
individuare
la
presenza
di
materiali
a
potenziale
contenuto
d'amianto.
Se
vi
è
il
minimo
dubbio
sulla
presenza
di
amianto
viene
valutato
il
rischio.
l’art. 251 stabilisce che: l'esposizione
dei
lavoratori
alla
polvere
proveniente
dall'amianto
o
dai
materiali
contenenJ
amianto
nel
luogo
di
lavoro
deve
essere
ridoaa
al
minimo
e,
in
ogni
caso,
al
di
soao
del
VALORE
LIMITE
(art.
254),
in
parJcolare
mediante
le
seguenJ
misure
di
prevenzione
e
protezione:
a) il
numero
dei
lavoratori
esposJ
o
che
possono
essere
esposJ
alla
polvere
proveniente
dall'amianto
o
da
materiali
contenenJ
amianto
deve
essere
limitato
al
numero
più
basso
possibile;
b) i
processi
lavoraJvi
devono
essere
concepiJ
in
modo
tale
da
evitare
di
produrre
polvere
di
amianto
o,
se
ciò
non
è
possibile,
da
evitare
emissione
di
polvere
di
amianto
nell'aria;
c) tui
i
locali
e
le
aarezzature
per
il
traaamento
dell'amianto
devono
poter
essere
soaoposJ
a
regolare
pulizia
e
manutenzione;
d) l'amianto
o
i
materiali
che
rilasciano
polvere
di
amianto
o
che
contengono
amianto
devono
essere
stoccaJ
e
trasportaJ
in
apposiJ
imballaggi
chiusi;
20/04/15
35
OBBLIGHI
DEL
DATORE
DI
LAVORO
Art.
248
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
36. I
lavoratori
esposJ
alla
polvere
proveniente
dall’amianto
o
dai
materiali
contenenJ
amianto
devono
sempre
uJlizzare
disposiJvi
di
protezione
individuale
(DPI)
delle
vie
respiratorie
con
faaore
di
protezione
operaJvo
adeguato
alla
concentrazione
di
amianto
nell’aria.
La
protezione
del
DPI
deve
essere
tale
da
garanJre
all’uJlizzatore
in
ogni
caso
che
la
sJma
della
concentrazione
di
amianto
nell’aria
filtrata,
oaenuta
dividendo
la
concentrazione
misurata
nell’aria
ambiente
per
il
faaore
di
protezione
operaJvo,
sia
non
superiore
ad
1/10
del
valore
limite
indicato
all’art.
254:
(0,1
fibre/cm3
di
aria)
Inoltre
l’uJlizzo
dei
DPI
deve
essere
intervallato
da
periodi
di
riposo
adeguaJ
all’impegno
fisico
richiesto
dal
lavoro
e
l’accesso
alle
aree
di
riposo
deve
essere
preceduto
da
idonea
decontaminazione.
Art.
252
Misure
igieniche
il
datore
di
lavoro
adoaa
le
misure
appropriate
affinché:
a) i
luoghi
in
cui
si
svolgono
tali
aività
siano:
1)
chiaramente
delimitaJ
e
contrassegnaJ
da
apposiJ
cartelli;
2)
accessibili
esclusivamente
ai
lavoratori
che
vi
debbano
accedere
a
moJvo
del
loro
lavoro
o
della
loro
funzione;
3)
oggeao
del
divieto
di
fumare;
20/04/15
36
Art.
251
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
37. il
datore
di
lavoro
adoaa
le
misure
appropriate
affinché:
d)
dei
indumenJ
di
lavoro
o
proteivi
resJno
all'interno
dell'impresa.
Essi
possono
essere
trasportaJ
all'esterno
solo
per
il
lavaggio
in
lavanderie
aarezzate
per
questo
Jpo
di
operazioni,
in
contenitori
chiusi,
qualora
l'impresa
stessa
non
vi
provveda
o
in
caso
di
uJlizzazione
di
indumenJ
monouso
per
lo
smalJmento
secondo
le
vigenJ
disposizioni;
e)
gli
indumenJ
di
lavoro
o
proteivi
siano
riposJ
in
un
luogo
separato
da
quello
desJnato
agli
abiJ
civili;
f)
i
lavoratori
possano
disporre
di
impianJ
sanitari
adeguaJ,
provvisJ
di
docce,
in
caso
di
operazioni
in
ambienJ
polverosi;
g)
l'equipaggiamento
proteivo
sia
custodito
in
locali
a
tale
scopo
desJnaJ
e
controllato
e
pulito
dopo
ogni
uJlizzazione:
siano
prese
misure
per
riparare
o
sosJtuire
l'equipaggiamento
difeaoso
o
deteriorato
prima
di
ogni
uJlizzazione;
20/04/15
37
Art.
252
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.
art.
253
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nell’aria
del luogo di lavoro.
art.
260
qualora accerti che l’esposizione dei lavoratori è stata superiore ad un decimo del valore limite (0,1
fibre/cm3 di aria) e qualora i lavoratori si siano trovati in condizioni di esposizione non prevedibili,
iscrive i lavoratori esposti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ne invia copia
agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea in quanto
deve essere perseguito l’obiettivo di eliminare la condizione di esposizione a valori superiori ad un
decimo del valore limite.
38. Dal
‘92
in
Italia
è
vietata
l’estrazione,
l’importazione,
l’esportazione,
la
commercializzazione
e
la
produzione
di
AMIANTO
20/04/15
38
D.Lgs
257
del
27/3/1992
Il crisotilo è estratto ancora oggi
in Canada
L’amianto anfibolo è stato estratto in
Sudafrica,Russia,USA,Sudamerica
Ne sono state estratte centinaia di milioni di tonnellate in 30
anni
39.
i
lavoratori
addei
alle
opere
di
manutenzione,
rimozione
dell’amianto
o
dei
materiali
contenenJ
amianto,
smalJmento
e
traaamento
dei
relaJvi
rifiuJ,
nonché
bonifica
delle
aree
interessate,
prima
di
essere
adibiJ
allo
svolgimento
dei
suddei
lavori
e
periodicamente,
almeno
una
volta
ogni
tre
anni,
o
con
periodicità
fissata
dal
medico
competente,
sono
soaoposJ
a
sorveglianza
sanitaria
finalizzata
anche
a
verificare
la
possibilità
di
indossare
disposiJvi
di
protezione
respiratoria
durante
il
lavoro;
i
lavoratori
che
durante
la
loro
aività
sono
staJ
iscrii
anche
una
sola
volta
nel
Registro
degli
esposJ
ad
agenJ
cancerogeni
o
mutageni,
sono
soaoposJ
ad
una
visita
medica
all’aao
della
cessazione
del
rapporto
di
lavoro.
20/04/15
39
Art.
259
D.Lgs.
81/08
e
s.m.i.