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CTR Lombardia: Gli atti firmati da dirigenti delegittimati sono nulli
Gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente dichiarato illegittimamente nominato sono nulli
perché gli artt. 42, commi 1 e 3 del DPR n. 600/73 e l'art. 56, comma 1, del DPR n. 633/72
stabiliscono che gli atti devono essere firmati da un dirigente sotto pena di nullità.
La Sezione 13 di Milano della CTR Lombardia, con la sentenza 2184/13/15 del 19.05.2015, sferra
un duro colpo all'Agenzia delle Entrate e alle loro granitiche "pseudo - certezze" in merito a uno
dei temi più dibattuti, da quando la Corte Costituzionale (37/2015) ha sancito l'incostituzionalità
(rectius, nullità), delle seguenti norme:
- art. 8, comma 24, DL n. 16 del 02/03/2012;
- art. 1, comma 14, DL n. 150 del 30/12/2013;
- art. 1, comma 8, DL n. 192 del 31/12/2014;
e così determinando l'illegittimità della stragrande maggioranza dei dirigenti dell'Agenzia delle
Entrate.
Pur non affrettandosi a salire sul "carro dei vincitori" (quanto meno, fino a quando non si
pronuncerà anche la Corte di Cassazione), ci piace pensare che, nonostante il nostro pensiero al
riguardo, già più volte esplicitato anche in contrasto rispetto a presunti luminari dell'economia:
http://www.paolosoro.it/news/455/Legittimi-gli-atti-compiuti-da-dirigenti-illegittimi.html
abbia registrato, dopo la favorevole pronuncia della CTP (Sezione XXV) di Milano dello scorso
10.04.2015, anche l'Autorevole avvallo dei Giudici dell'Appello lombardi.
Qualcuno, in dottrina, sul principale quotidiano nazionale del settore, aveva finanche ipotizzato la
"lite temeraria" in un pezzo che, tanto immodestamente quanto aspramente, non potevamo certo
esimerci dal criticare:
http://www.paolosoro.it/news/464/Dirigenti-decaduti-ora-spunta-la-lite-temeraria.html
Quanto, poi, alla rivista telematica di "bandiera" dell'Agenzia delle Entrate, i cui articoli balzano
all'onore della cronaca più per motivi di "campanile" che per sobria obbiettività informativa,
basterà riportare giusto i titoli (affermazioni perentorie che non lasciano trasparire dubbi di sorta),
concernenti l'ultimo autentico "bombardamento" mediatico (paura di qualcosa?):
"La perdita di incarico da dirigente non intacca l’efficacia degli atti" (23.04.2015);
"La delega di firma salva gli atti degli incaricati dirigenziali" (29.04.2015);
"Validi, se riferibili all’ufficio, gli atti firmati dagli incaricati" (07.05.2015);
"Teoria del funzionario di fatto: valido l’atto firmato da incaricato" (14.05.2015).
Nella vita, specie quella lavorativa, è stupendo avere tali e tante certezze; peraltro, un pochino di
modestia e umiltà, ogni tanto, non guasterebbe. La presunzione, in genere, attecchisce là dove le
conoscenze sono carenti.
Ma veniamo alla pronuncia di cui qui ci occupiamo, la quale appare particolarmente importante
perché, in sede di motivazioni, si esprime con estrema chiarezza in merito a tutte le eccezioni
sollevate dal "fronte nazionale" (Padoan, Orlandi, riviste di bandiera e loro seguaci di varia
matrice), accogliendo l'appello del contribuente e condannando l'Ufficio alla totale rifusione delle
spese procedurali (come a dire: non c'è dubbio di sorta o difficoltà interpretativa che possa far
pensare a un giudizio differente).
Il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate stabilisce il principio che l'Agenzia si
conforma ai principi della legge n. 241 del 07/08/1990, che gli avvisi di accertamento sono emessi
dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, per delega di questi dal
direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari a
seconda della rilevanza e complessità degli atti. La legge n. 241/1990, richiamata dal regolamento
citato, stabilisce i casi di invalidità dei provvedimenti amministrativi all'art. 21 septies quale nullità
assoluta del provvedimento "che è viziato da difetto assoluto di attribuzione" che può essere
eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, come statuito dalla sentenza n. 12104
del 2003 della Corte di Cassazione.
Quindi, gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente dichiarato illegittimamente nominato
sono nulli perché gli artt. 42, commi 1 e 3 del DPR n. 600/73 e l'art. 56, comma 1, del DPR n.
633/72 stabiliscono che gli atti devono essere firmati da un dirigente sotto pena di nullità.
Il successivo articolo 21 octies, comma 1, della medesima legge n. 241/90, dichiara annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza.
Dunque, gli avvisi di accertamento firmati da dirigenti dichiarati illegittimamente nominati sono
nulli anche perché adottati in violazione degli artt. 42 e 56 citati e perché viziati da incompetenza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza "de qua", nel rilevare che le regole interne di
organizzazione dell'Agenzia delle Entrate consentivano la possibilità di ricorrere all'istituto della
delega anche a funzionari, cita quattro sentenze della Corte di Cassazione che, secondo la difesa
dell'Amministrazione Finanziaria, avrebbero sanato l'illegittimità degli avvisi di accertamento, ma
non le recepisce in quanto il punto è che la delega doveva essere concessa sempre da dirigenti
legittimamente nominati a seguito di concorso e non ex lege come, in realtà, è avvenuto.
Pertanto, sul punto della nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi, non sembra
esservi ombra di dubbio sulla loro caducità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità
succedutasi negli anni in relazione agli artt.42 e 56 citati della Suprema Corte di Cassazione come
la Cass. n. 17400/2012, Cass. n. 14626/2000, Cass. n. 14195/2000, Cass. n. 14943/2012 ed ancora
la Cass. n. 10267/2005, Cass. n. 12262/2007, Cass. n. 2487/2006, Cass. n. 10513/2008, Cass. n.
18514/2010 e Cass. n. 19379/2012.
Per effetto delle norme della legge n. 241/90, applicabili anche al processo tributario per espressa
previsione normativa presente nel regolamento delle Agenzie delle Entrate precedentemente
richiamata, la nullità può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo anche d'ufficio,
per cui non può essere accolta l'eccezione dell'Ufficio di Como sulla inammissibilità della domanda
nuova in violazione dell'art. 345 C.P.C.
Analogamente non è applicabile l'art. 21 octies, comma 2 della medesima legge sulla non
annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, perché gli avvisi di accertamento e le
cartelle esattoriali non hanno natura vincolante ma discrezionale.
Quanto alla validità dell'atto impugnato attraverso l'istituto del funzionario di fatto, come eccepito
dall'Ufficio di Como nelle sue controdeduzioni, va subito chiarito che l'orientamento
giurisprudenziale vede nella tutela della buona fede del privato destinatario il fondamento di tale
efficacia e cioè quando gli atti adottati dal funzionario di fatto siano favorevoli ai terzi destinatari e
non certo nel caso "de quo" in cui la notifica di un avviso di accertamento e relativa cartella
esattoriale firmati da un dirigente illegittimo sono atti sfavorevoli nei confronti del contribuente
che ha tutto l'interesse a contestarlo per farlo dichiarare illegittimo.
Non va sottaciuto che la sentenza della Corte Costituzionale travolge la normativa denunciata di
incostituzionalità ma non anche direttamente gli atti amministrativi sottesi, tuttavia il Consiglio di
Stato, che aveva sollevato la questione di incostituzionalità, non potrà che decidere di
conseguenza.
Una piccola nota di cronaca, per concludere. Uno dei nostri articoli (sopra linkati) era stato chiuso
con il seguente chimerico auspicio:
Quanto, infine, alla portata mediatica dell’articolo, siamo sicuri che la Testata giornalistica in
questione (considerato il “peso” che ha e la serietà professionale che la contraddistingue), darà
pari voce anche a qualcuno di quei tanti Autori che – come noi – la pensano in maniera difforme.
Ovviamente, detto quotidiano specializzato si è ben guardato da dare voce a chi non era dello
stesso parere: non è una novità; ce lo aspettavamo; saremo anche degli illusi, ma non degli
allocchi. Ciò che, peraltro, suscita sgomento è la circostanza che, a oggi, tale giornale continua a
non pubblicare alcuna notizia relativa alla pronuncia in argomento della CTR di Milano; e dire che
ne hanno dato conto anche i quotidiani della Sila calabrese. Passi "Fisco-Oggi" (lavora per l'Agenzia
delle Entrate), o l'Ansa (che, scusate la battuta, ormai non fa più notizia); ma ora pure Il Sole 24
Ore...
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Ctr lombardia dirigenti illegittimi

  • 1. CTR Lombardia: Gli atti firmati da dirigenti delegittimati sono nulli Gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente dichiarato illegittimamente nominato sono nulli perché gli artt. 42, commi 1 e 3 del DPR n. 600/73 e l'art. 56, comma 1, del DPR n. 633/72 stabiliscono che gli atti devono essere firmati da un dirigente sotto pena di nullità. La Sezione 13 di Milano della CTR Lombardia, con la sentenza 2184/13/15 del 19.05.2015, sferra un duro colpo all'Agenzia delle Entrate e alle loro granitiche "pseudo - certezze" in merito a uno dei temi più dibattuti, da quando la Corte Costituzionale (37/2015) ha sancito l'incostituzionalità (rectius, nullità), delle seguenti norme: - art. 8, comma 24, DL n. 16 del 02/03/2012; - art. 1, comma 14, DL n. 150 del 30/12/2013; - art. 1, comma 8, DL n. 192 del 31/12/2014; e così determinando l'illegittimità della stragrande maggioranza dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Pur non affrettandosi a salire sul "carro dei vincitori" (quanto meno, fino a quando non si pronuncerà anche la Corte di Cassazione), ci piace pensare che, nonostante il nostro pensiero al riguardo, già più volte esplicitato anche in contrasto rispetto a presunti luminari dell'economia: http://www.paolosoro.it/news/455/Legittimi-gli-atti-compiuti-da-dirigenti-illegittimi.html abbia registrato, dopo la favorevole pronuncia della CTP (Sezione XXV) di Milano dello scorso 10.04.2015, anche l'Autorevole avvallo dei Giudici dell'Appello lombardi. Qualcuno, in dottrina, sul principale quotidiano nazionale del settore, aveva finanche ipotizzato la "lite temeraria" in un pezzo che, tanto immodestamente quanto aspramente, non potevamo certo esimerci dal criticare: http://www.paolosoro.it/news/464/Dirigenti-decaduti-ora-spunta-la-lite-temeraria.html Quanto, poi, alla rivista telematica di "bandiera" dell'Agenzia delle Entrate, i cui articoli balzano all'onore della cronaca più per motivi di "campanile" che per sobria obbiettività informativa, basterà riportare giusto i titoli (affermazioni perentorie che non lasciano trasparire dubbi di sorta), concernenti l'ultimo autentico "bombardamento" mediatico (paura di qualcosa?): "La perdita di incarico da dirigente non intacca l’efficacia degli atti" (23.04.2015); "La delega di firma salva gli atti degli incaricati dirigenziali" (29.04.2015); "Validi, se riferibili all’ufficio, gli atti firmati dagli incaricati" (07.05.2015); "Teoria del funzionario di fatto: valido l’atto firmato da incaricato" (14.05.2015).
  • 2. Nella vita, specie quella lavorativa, è stupendo avere tali e tante certezze; peraltro, un pochino di modestia e umiltà, ogni tanto, non guasterebbe. La presunzione, in genere, attecchisce là dove le conoscenze sono carenti. Ma veniamo alla pronuncia di cui qui ci occupiamo, la quale appare particolarmente importante perché, in sede di motivazioni, si esprime con estrema chiarezza in merito a tutte le eccezioni sollevate dal "fronte nazionale" (Padoan, Orlandi, riviste di bandiera e loro seguaci di varia matrice), accogliendo l'appello del contribuente e condannando l'Ufficio alla totale rifusione delle spese procedurali (come a dire: non c'è dubbio di sorta o difficoltà interpretativa che possa far pensare a un giudizio differente). Il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate stabilisce il principio che l'Agenzia si conforma ai principi della legge n. 241 del 07/08/1990, che gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, per delega di questi dal direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari a seconda della rilevanza e complessità degli atti. La legge n. 241/1990, richiamata dal regolamento citato, stabilisce i casi di invalidità dei provvedimenti amministrativi all'art. 21 septies quale nullità assoluta del provvedimento "che è viziato da difetto assoluto di attribuzione" che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, come statuito dalla sentenza n. 12104 del 2003 della Corte di Cassazione. Quindi, gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente dichiarato illegittimamente nominato sono nulli perché gli artt. 42, commi 1 e 3 del DPR n. 600/73 e l'art. 56, comma 1, del DPR n. 633/72 stabiliscono che gli atti devono essere firmati da un dirigente sotto pena di nullità. Il successivo articolo 21 octies, comma 1, della medesima legge n. 241/90, dichiara annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Dunque, gli avvisi di accertamento firmati da dirigenti dichiarati illegittimamente nominati sono nulli anche perché adottati in violazione degli artt. 42 e 56 citati e perché viziati da incompetenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza "de qua", nel rilevare che le regole interne di organizzazione dell'Agenzia delle Entrate consentivano la possibilità di ricorrere all'istituto della delega anche a funzionari, cita quattro sentenze della Corte di Cassazione che, secondo la difesa dell'Amministrazione Finanziaria, avrebbero sanato l'illegittimità degli avvisi di accertamento, ma non le recepisce in quanto il punto è che la delega doveva essere concessa sempre da dirigenti legittimamente nominati a seguito di concorso e non ex lege come, in realtà, è avvenuto. Pertanto, sul punto della nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi, non sembra esservi ombra di dubbio sulla loro caducità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità succedutasi negli anni in relazione agli artt.42 e 56 citati della Suprema Corte di Cassazione come la Cass. n. 17400/2012, Cass. n. 14626/2000, Cass. n. 14195/2000, Cass. n. 14943/2012 ed ancora la Cass. n. 10267/2005, Cass. n. 12262/2007, Cass. n. 2487/2006, Cass. n. 10513/2008, Cass. n. 18514/2010 e Cass. n. 19379/2012.
  • 3. Per effetto delle norme della legge n. 241/90, applicabili anche al processo tributario per espressa previsione normativa presente nel regolamento delle Agenzie delle Entrate precedentemente richiamata, la nullità può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo anche d'ufficio, per cui non può essere accolta l'eccezione dell'Ufficio di Como sulla inammissibilità della domanda nuova in violazione dell'art. 345 C.P.C. Analogamente non è applicabile l'art. 21 octies, comma 2 della medesima legge sulla non annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, perché gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali non hanno natura vincolante ma discrezionale. Quanto alla validità dell'atto impugnato attraverso l'istituto del funzionario di fatto, come eccepito dall'Ufficio di Como nelle sue controdeduzioni, va subito chiarito che l'orientamento giurisprudenziale vede nella tutela della buona fede del privato destinatario il fondamento di tale efficacia e cioè quando gli atti adottati dal funzionario di fatto siano favorevoli ai terzi destinatari e non certo nel caso "de quo" in cui la notifica di un avviso di accertamento e relativa cartella esattoriale firmati da un dirigente illegittimo sono atti sfavorevoli nei confronti del contribuente che ha tutto l'interesse a contestarlo per farlo dichiarare illegittimo. Non va sottaciuto che la sentenza della Corte Costituzionale travolge la normativa denunciata di incostituzionalità ma non anche direttamente gli atti amministrativi sottesi, tuttavia il Consiglio di Stato, che aveva sollevato la questione di incostituzionalità, non potrà che decidere di conseguenza. Una piccola nota di cronaca, per concludere. Uno dei nostri articoli (sopra linkati) era stato chiuso con il seguente chimerico auspicio: Quanto, infine, alla portata mediatica dell’articolo, siamo sicuri che la Testata giornalistica in questione (considerato il “peso” che ha e la serietà professionale che la contraddistingue), darà pari voce anche a qualcuno di quei tanti Autori che – come noi – la pensano in maniera difforme. Ovviamente, detto quotidiano specializzato si è ben guardato da dare voce a chi non era dello stesso parere: non è una novità; ce lo aspettavamo; saremo anche degli illusi, ma non degli allocchi. Ciò che, peraltro, suscita sgomento è la circostanza che, a oggi, tale giornale continua a non pubblicare alcuna notizia relativa alla pronuncia in argomento della CTR di Milano; e dire che ne hanno dato conto anche i quotidiani della Sila calabrese. Passi "Fisco-Oggi" (lavora per l'Agenzia delle Entrate), o l'Ansa (che, scusate la battuta, ormai non fa più notizia); ma ora pure Il Sole 24 Ore... Siete sicuri che il vostro lavoro sia quello di fare informazione?