SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DEGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA IN MODALITÀ DA REMOTO (Deliberato
dal Consiglio Federale in data 29/5/2020)
Premessa
la FIR, intendendo procedere con l’adozione di strumenti telematici
che consentano lo svolgimento “da remoto” delle udienze davanti ai
propri Organi di Giustizia Sportiva e Federale individua, in quanto
compatibili, i seguenti sistemi di teleconferenza vocale e/o a video:
- StarLeaf
- Google Meet
da utilizzarsi alternativamente per lo svolgimento delle predette
attività di Giustizia Federale.
Modalità di svolgimento delle udienze
1 Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto
a) Il Presidente del Collegio emetterà il provvedimento di
fissazione dell’udienza, da comunicarsi via pec alle parti, nel
rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia FIR,
nel provvedimento stesso, con indicazione di giorno, ora e
modalità di collegamento tramite link alla piattaforma prescelta
per lo svolgimento dell’udienza e link alternativo per il
collegamento ad altra piattaforma in caso di
malfunzionamento. Nel provvedimento dovrà essere
espressamente indicato che eventuali testimoni potranno
essere escussi solo se presenti nel medesimo luogo dal quale
si sarà collegato il rappresentante della parte che ne ha
richiesto l’audizione (Procuratore Federale ovvero difensore), il
quale dovrà garantire, ove la testimonianza sarà ammessa,
che non siano presenti all’escussione soggetti diversi
dall’interrogando, dalla parte sottoposta al procedimento
disciplinare e dal suo difensore, e che durante l’espletamento
della prova il testimone sia in condizione di non poter
comunicare con soggetti diversi dall’Organo giudicante, per
tutta la durata della sua deposizione.
b) Il provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione
all’udienza da remoto costituirà parte integrante del decreto di
fissazione o di differimento di udienza così come del
provvedimento di rinvio o di prosecuzione del giudizio.
c) Il provvedimento conterrà altresì l’espressa indicazione che le
parti potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti
relativi al procedimento in corso che rimangono depositati
presso la segreteria dell’organo di giustizia interessato.
2. Svolgimento dell’udienza da remoto
a) Nel verbale di udienza il Presidente del Collegio:
o prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori
delle parti presenti, del Procuratore Federale e delle
parti nonché della presenza nella stanza da cui viene
effettuato il collegamento di ulteriori soggetti legittimati
alla partecipazione (praticanti procuratori, co-difensori,
eventuali consulenti);
o prende atto della espressa dichiarazione delle parti e dei
loro difensori in merito alle modalità di partecipazione
della parte al momento dell’udienza e della dichiarazione
relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei
difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con
soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della
parte che si colleghi da luogo diverso da quello da cui si
collega il difensore, che non sono presenti fisicamente
soggetti non legittimati;
o verifica in caso di mancata comparizione delle parti, la
regolare comunicazione del provvedimento di fissazione
di udienza contenente le modalità di collegamento
effettuata ai difensori da parte della segreteria dell’organo
giudicante;
b) Il Collegio giudicante, i procuratori delle parti e le parti, se
collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la
durata dell’udienza la funzione video; il Presidente del Collegio
disciplinerà la funzione audio per dare parola ai difensori o alle
parti; alle parti è vietata la registrazione dell’udienza.
c) La produzione in udienza di documenti di cui non sia stato
possibile il previo deposito potrà avvenire mediante l’eventuale
utilizzazione di strumenti di condivisione schermo, sempre su
autorizzazione del Collegio, e varrà come mera esibizione con
necessità di regolarizzarne successivamente il deposito tramite
invio all’indirizzo mail della segreteria dell’organo giudicante nei
60 minuti successivi dalla chiusura dalla discussione a pena di
inammissibilità dei documenti stessi.
d) L’escussione dei testi ammessi dal Collegio, inibiti a
partecipare alla trattazione dell’udienza e all’escussione degli
eventuali altri testi, potrà avvenire esclusivamente a condizione
che siano fisicamente presenti nel medesimo luogo dal quale si
sarà collegato il rappresentante della parte che ne ha richiesto
l’audizione (procuratore federale ovvero difensore), il quale
dovrà garantire, ove la testimonianza sarà ammessa, che non
siano presenti all’escussione soggetti diversi dall’interrogando,
dalla parte sottoposta al procedimento disciplinare e dal suo
difensore, e che durante l’espletamento della prova il testimone
sia in condizione di non poter comunicare con soggetti diversi
dall’Organo giudicante, per tutta la durata della sua
deposizione.
e) In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari e di
impossibilità di ripristino, il Collegio dovrà rinviare l’udienza
facendo dare comunicazione alle parti del verbale di udienza.
In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari e di
impossibilità di ripristino, l’interessato potrà collegarsi per via
telefonica.
f) Al termine dell’udienza il Presidente del Collegio verificherà e
dichiarerà a verbale che lo svolgimento dell’udienza, mediante
piattaforma telematica, è avvenuto regolarmente e nel pieno
rispetto del contradditorio tra le parti.
g) Il Presidente del Collegio darà lettura del verbale d’udienza
eventualmente anche tramite la condivisione dello schermo.
h) Se nel corso dell’udienza o all’esito della discussione occorre
assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di
consiglio, dei quali si voglia dare lettura in udienza alle parti, il
Collegio interromperà il collegamento sospendendo l’udienza
da remoto e indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti,
l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso
della piattaforma informatica per la lettura del provvedimento,
salvo che le parti dichiarino di non voler essere presenti al
momento della lettura.
L’inosservanza delle indicazioni ivi contenute determina a carico
delle parti la violazione delle norme comportamentali previste
dall’art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia con l’applicazione
delle relative sanzioni disciplinari.

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Paolo Ricci Bitti

D.m. newco finale (002) bollinato signed-signed-signed
D.m. newco finale (002)   bollinato signed-signed-signedD.m. newco finale (002)   bollinato signed-signed-signed
D.m. newco finale (002) bollinato signed-signed-signed
Paolo Ricci Bitti
 

Mehr von Paolo Ricci Bitti (20)

D.m. newco finale (002) bollinato signed-signed-signed
D.m. newco finale (002)   bollinato signed-signed-signedD.m. newco finale (002)   bollinato signed-signed-signed
D.m. newco finale (002) bollinato signed-signed-signed
 
Tabella 5 12_14_definitiva (1)
Tabella 5 12_14_definitiva (1)Tabella 5 12_14_definitiva (1)
Tabella 5 12_14_definitiva (1)
 
Assicurazione covid19
Assicurazione covid19Assicurazione covid19
Assicurazione covid19
 
Protocollo pro14
Protocollo pro14Protocollo pro14
Protocollo pro14
 
Protocollo versione2 010720
Protocollo versione2 010720Protocollo versione2 010720
Protocollo versione2 010720
 
Decalogo firstc covid19
Decalogo firstc covid19Decalogo firstc covid19
Decalogo firstc covid19
 
Infografica orizzontale covid19
Infografica orizzontale covid19Infografica orizzontale covid19
Infografica orizzontale covid19
 
Infografica
InfograficaInfografica
Infografica
 
Procedura richiesta mutui light
Procedura richiesta mutui lightProcedura richiesta mutui light
Procedura richiesta mutui light
 
Linee sport-di-squadra
Linee sport-di-squadraLinee sport-di-squadra
Linee sport-di-squadra
 
Linee guida 19 maggio aggiornate
Linee guida 19 maggio aggiornateLinee guida 19 maggio aggiornate
Linee guida 19 maggio aggiornate
 
mutuilight
mutuilight mutuilight
mutuilight
 
Rugby: tabella contributi covid19
Rugby: tabella contributi covid19Rugby: tabella contributi covid19
Rugby: tabella contributi covid19
 
Ordinanza+604+del+10+settembre+2020
Ordinanza+604+del+10+settembre+2020Ordinanza+604+del+10+settembre+2020
Ordinanza+604+del+10+settembre+2020
 
Domestiche ccnl firmato 08.09.2020 (1)
Domestiche   ccnl firmato 08.09.2020 (1)Domestiche   ccnl firmato 08.09.2020 (1)
Domestiche ccnl firmato 08.09.2020 (1)
 
Ordinanza bulgaria romania def
Ordinanza bulgaria romania defOrdinanza bulgaria romania def
Ordinanza bulgaria romania def
 
Guida superbonus110
Guida superbonus110Guida superbonus110
Guida superbonus110
 
Guida superbonus110
Guida superbonus110Guida superbonus110
Guida superbonus110
 
Fase 2-covid-palestre
Fase 2-covid-palestreFase 2-covid-palestre
Fase 2-covid-palestre
 
Allegati definitivi dpcm 17.05.2020
Allegati definitivi  dpcm 17.05.2020Allegati definitivi  dpcm 17.05.2020
Allegati definitivi dpcm 17.05.2020
 

Protocollo per lo svolgimento delle udienze da remoto

  • 1. PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA IN MODALITÀ DA REMOTO (Deliberato dal Consiglio Federale in data 29/5/2020) Premessa la FIR, intendendo procedere con l’adozione di strumenti telematici che consentano lo svolgimento “da remoto” delle udienze davanti ai propri Organi di Giustizia Sportiva e Federale individua, in quanto compatibili, i seguenti sistemi di teleconferenza vocale e/o a video: - StarLeaf - Google Meet da utilizzarsi alternativamente per lo svolgimento delle predette attività di Giustizia Federale. Modalità di svolgimento delle udienze 1 Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto a) Il Presidente del Collegio emetterà il provvedimento di fissazione dell’udienza, da comunicarsi via pec alle parti, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia FIR, nel provvedimento stesso, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link alla piattaforma prescelta per lo svolgimento dell’udienza e link alternativo per il collegamento ad altra piattaforma in caso di malfunzionamento. Nel provvedimento dovrà essere espressamente indicato che eventuali testimoni potranno essere escussi solo se presenti nel medesimo luogo dal quale si sarà collegato il rappresentante della parte che ne ha richiesto l’audizione (Procuratore Federale ovvero difensore), il quale dovrà garantire, ove la testimonianza sarà ammessa, che non siano presenti all’escussione soggetti diversi dall’interrogando, dalla parte sottoposta al procedimento
  • 2. disciplinare e dal suo difensore, e che durante l’espletamento della prova il testimone sia in condizione di non poter comunicare con soggetti diversi dall’Organo giudicante, per tutta la durata della sua deposizione. b) Il provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione all’udienza da remoto costituirà parte integrante del decreto di fissazione o di differimento di udienza così come del provvedimento di rinvio o di prosecuzione del giudizio. c) Il provvedimento conterrà altresì l’espressa indicazione che le parti potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento in corso che rimangono depositati presso la segreteria dell’organo di giustizia interessato. 2. Svolgimento dell’udienza da remoto a) Nel verbale di udienza il Presidente del Collegio: o prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti, del Procuratore Federale e delle parti nonché della presenza nella stanza da cui viene effettuato il collegamento di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (praticanti procuratori, co-difensori, eventuali consulenti); o prende atto della espressa dichiarazione delle parti e dei loro difensori in merito alle modalità di partecipazione della parte al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati; o verifica in caso di mancata comparizione delle parti, la regolare comunicazione del provvedimento di fissazione di udienza contenente le modalità di collegamento
  • 3. effettuata ai difensori da parte della segreteria dell’organo giudicante; b) Il Collegio giudicante, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il Presidente del Collegio disciplinerà la funzione audio per dare parola ai difensori o alle parti; alle parti è vietata la registrazione dell’udienza. c) La produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione schermo, sempre su autorizzazione del Collegio, e varrà come mera esibizione con necessità di regolarizzarne successivamente il deposito tramite invio all’indirizzo mail della segreteria dell’organo giudicante nei 60 minuti successivi dalla chiusura dalla discussione a pena di inammissibilità dei documenti stessi. d) L’escussione dei testi ammessi dal Collegio, inibiti a partecipare alla trattazione dell’udienza e all’escussione degli eventuali altri testi, potrà avvenire esclusivamente a condizione che siano fisicamente presenti nel medesimo luogo dal quale si sarà collegato il rappresentante della parte che ne ha richiesto l’audizione (procuratore federale ovvero difensore), il quale dovrà garantire, ove la testimonianza sarà ammessa, che non siano presenti all’escussione soggetti diversi dall’interrogando, dalla parte sottoposta al procedimento disciplinare e dal suo difensore, e che durante l’espletamento della prova il testimone sia in condizione di non poter comunicare con soggetti diversi dall’Organo giudicante, per tutta la durata della sua deposizione. e) In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Collegio dovrà rinviare l’udienza facendo dare comunicazione alle parti del verbale di udienza. In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, l’interessato potrà collegarsi per via telefonica.
  • 4. f) Al termine dell’udienza il Presidente del Collegio verificherà e dichiarerà a verbale che lo svolgimento dell’udienza, mediante piattaforma telematica, è avvenuto regolarmente e nel pieno rispetto del contradditorio tra le parti. g) Il Presidente del Collegio darà lettura del verbale d’udienza eventualmente anche tramite la condivisione dello schermo. h) Se nel corso dell’udienza o all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, dei quali si voglia dare lettura in udienza alle parti, il Collegio interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da remoto e indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso della piattaforma informatica per la lettura del provvedimento, salvo che le parti dichiarino di non voler essere presenti al momento della lettura. L’inosservanza delle indicazioni ivi contenute determina a carico delle parti la violazione delle norme comportamentali previste dall’art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia con l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.