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Indice
• Le origini
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• Le categorie di CSS
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• Il Combustibile Solido Secondario
5
• Il Processo
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• L‘utilizzo del CSS
7
• Il Combustibile Solido Secondario - Combustibile
8
• L’Utilizzo CSS - Combustibile
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• Allegati al DM 22/2013
13
• DM 20 Marzo 2013
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Le origini del CSS
• Decreto Ronchi ( Decreto Legislativo 22/1997), come
modificato dalla legge n. 308/2004 => CDR (ossia
Combustibile derivante da rifiuto) e CDR – Q
(Combustibile derivante da rifiuto con qualità elevata).
I CDR rimanevano a tutti gli effetti rifiuti.
• Decreto Ministeriale 2 maggio 2006 => definisce le
modalità di utilizzo del CDR nei cementifici
Decreto Ronchi
DM 2 maggio 2006
Direttiva Europea
2008/98/CE
• Direttiva Europea 2008/98/CE che introduce il principio
dell’End of Waste (art. 6): tale direttiva consente al
Legislatore Italiano di aprire una via per lo sfruttamento
controllato dell’energia residua contenuta nei rifiuti
(prima del loro conferimento in discarica) anche al di
fuori degli impianti specificatamente realizzati per il
recupero energetico, in particolar modo nell’ambito
dell’industria cementiera e nel settore termoelettrico
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Segue: End of waste e recupero energetico dei rifiuti
• L’end of waste = cessazione della qualifica di rifiuto => alcuni rifiuti
cessano di essere tali quando sono sottoposti ad una operazione di
recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfano specifici criteri:
(i)La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata per scopi
specifici;
End of waste
(ii)Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
(iii)La sostanza o l’oggetto soddisfa requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti;
(iv)L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
• L’end of waste garantisce un recupero energetico dei rifiuti,
attraverso i cd. CSS – Combustibili (veri e propri «end of waste»)
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Le categorie di CSS
Il Combustibile solido secondario (CSS), introdotto nel nostro
ordinamento dal D.Lgs. N. 205/2010 (che recepisce la direttiva
2008/98/CE e che abroga definitivamente la denominazione CDR
e CDR - Q), è suddiviso in due famiglie:
•Il «CSS», ossia il combustibile solido ottenuto a seguito della
lavorazione di rifiuti non pericolosi (urbani o speciali)
Le due famiglie:
CCS e
CCS – Combustibile
•Il «CSS – Combustibile» ossia il combustibile concepito come
sotto-lotto del CSS per cui è stata emessa una dichiarazione di
conformità nel rispetto di quanto disposto dall’art. 8, comma 2,
del DM 14 febbraio 2013 n. 22.
•Finalità del CSS: (i) recupero e riutilizzzo dei rifiuti e (ii)
individuazione di combustibili alternativi al petrolio e ai
combustibili fossili => indipendenza dalle fonti energetiche
tradizionali da raggiungere non solo con le FER; (iii) minori
emissioni
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Il CSS
• L’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. N. 152/2006
definisce il CSS come il “combustibile solido prodotto da rifiuti
che rispetta le caratteristiche di classificazione e di
specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS
15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l’applicazione dell’art. 184 – ter [cessazione qualifica di rifiuto
=> CSS – Combustibile] il CSS, è classificato come rifiuto
speciale”.
Art. 183, comma 1,
lettera e)
Art. 184, comma 1
Codice Ambiente
• Il CSS è, quindi, rifiuto speciale non pericoloso ai sensi dell’art.
184, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006
• Essendo qualificato come rifiuto è assoggettato alla disciplina
sul trattamento e sullo smaltimento dei rifiuti di cui agli artt. 188
e seg. del Decreto Legislativo n. 152/2006.
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L’utilizzo del CSS
Il CSS si utilizza nei seguenti impianti per il recupero energetico
(energia elettrica e/o termica):
•Cementifici: gli elevati tempi di permanenza ad alte temperature
permettono la distruzione totale delle sostanze organiche
inquinanti;
•Inceneritori: Rispetto a quelli per smaltimento di RSU, gli
inceneritori che utilizzano CSS hanno rendimenti termici migliori
(dovuti al minore contenuto di inquinanti, frazioni inerti e umidità)
e caratteristiche costruttive più vantaggiose (dimensioni più
contenute e sistemi di abbattimento semplificati);
•centrali termoelettriche;
•impianti di gassificazione;
•centrali termiche per teleriscaldamento;
•Utenze energivore, come:
impianti per la produzione di calce
impianti siderurgici
Utilizzo CSS
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Il CSS - Combustibile
• Il CSS – Combustibile non è un rifiuto ma un vero e proprio
“combustibile” ed è disciplinato dall’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006
e dal D.M. Ambiente n. 22/2013
• Ai sensi dell’art. 184 ter un rifiuto cessa di essere tale quando è
sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo e soddisfi criteri specifici da adottare
nel rispetto di determinate condizioni elencate dallo stesso art. 184
ter. L’allegato 3 al DM individua in maniera esemplificativa i
processi e le tecniche per la produzione di CSS – combustibile
(rinvio all’all. B di UNI EN 15359) che può avvenire solo in impianti
autorizzati (art. 5 del DM).
Art. 184 ter
Codice dell’Ambiente
DM 14 febbraio 2013 n. 22
“Regolamento recante disciplina
della cessazione della qualifica di
rifiuto di determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS)
ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2,
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006
n. 152 e s.m.i.»
• Per la produzione di CSS-combustibile sono utilizzati solo i rifiuti
urbani ed i rifiuti speciali, non pericolosi. Non sono ammessi i rifiuti
non pericolosi elencati nell’Allegato 2 al DM n. 22/2013.
• I criteri specifici menzionati dall’art. 184 ter sono definiti dal DM
14 febbraio 2013 n. 22
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Segue: La Dichiarazione di conformità
• L’art. 3, comma 1, lettera e) del DM 14 febbraio 2013 n. 22
definisce il CSS – Combustibile come «il sottolotto di
combustibile solido secondario per il quale risulta emessa una
dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 8, comma 2».
• L’art. 4, comma 1, secondo quanto previsto dall’art. 184 ter del
D. Lgs. 152/2006 specifica che un “sottolotto di combustibile
solido secondario cessa di essere qualificato come rifiuto con
l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 8, comma 2”
Art. 184 ter del
Codice
dell’Ambiente
DM 14 febbraio 2013
n. 22
• Una volta emessa la dichiarazione di conformità il CSS –
Combustibile viene gestito secondo quanto previsto dai titoli III
(relativo al deposito, alla movimentazione e al trasporto) e IV
(relativo all’utilizzo) del DM 22/2013.
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Segue: La disciplina del CSS contenuta nel DM 22/2013
• La dichiarazione di conformità viene emessa dal produttore nel
rispetto dell’art. 8 del DM secondo il modello di cui all’allegato
IV.
• Una volta emessa la dichiarazione di conformità il CSSCombustibile è utilizzabile, secondo quanto previsto nel titolo 3
e nel titolo 4 del DM.
• Il titolo 3 del DM (artt. 10-12) detta disposizioni relative
Art. 8 e Titolo III
Certificazione e
gestione
DM 14 febbraio 2013
n. 22
(i)Al deposito e alla movimentazione presso il produttore (N.B.: il
produttore ha a disposizione solo 6 mesi a partire dalla data di
emissione del certificato per cedere il CSS all’utilizzatore.
Trascorso tale periodo il CSS – Combustibile depositato è
gestito come rifiuto)
(ii)Al trasporto presso l’impianto di utilizzo
(iii)Al deposito e alla movimentazione presso l’utilizzatore
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L’utilizzo del CSS - Combustibile
• Il titolo 4 del DM 14 febbraio 2013 n. 22, all’art. 13 disciplina
l’utilizzo del CSS – Combustibile, specificando che il suo utilizzo è
consentito esclusivamente:
(i)Nei cementifici, ossia impianti di produzione di cemento con
capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto
al regime di cui al titolo III bis della Parte seconda del D.lgs.
152/2006 in possesso di AIA purché dotato di certificazione di
qualità ambientale (ISO) oppure di registrazione a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Utilizzo CSS –
Combustibile
Titolo IV
DM 14 febbraio 2013
n. 22
(ii)Nelle centrali termoelettriche, ossia negli impianti di combustione
con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto
2, 1.1. dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 in
possesso di AIA purché dotato di certificazione di qualità
ambientale (ISO)oppure di registrazione a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS).
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Segue: L’utilizzo del CSS - Combustibile
• I proprietari di impianti già autorizzati con Autorizzazione
Integrata Ambientale che prevede l’utilizzo di CSS o del
combustibile da rifiuto, possono utilizzare il CSS – Combustibile
purchè lo comunichino almeno 60 giorni prima del suo effettivo
utilizzo all’Autorità Competente
• L’utilizzo del CSS – Combustibile è soggetto
‒ Al rispetto delle prescrizioni dell’AIA
‒ Al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 133/2005
applicabili al coincenerimento (disposizioni relative alle
procedure di consegna e ricezione, condizioni di esercizio, i
residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le
misurazioni e per i valori limite di emissioni in atmosfera).
Art. 13
DM 14
febbraio 2013
n. 22
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Allegato 1 al DM 22/2013 – Tabella 1
Caratteristiche e classificazione dei CSS (da UNI EN 15359)
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Tabella 1
Caratteristiche e
classificazione
CSS combustibile
I CSS vengono classificati in base a tre parametri (e relative
classi) riconosciuti strategici per importanza ambientale,
tecnologica e prestazione/economica e sono
PCI: potere calorifico / parametro commerciale
CI: contenuto cloro / parametro di processo
Hg: contenuto mercurio /parametro ambientale
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Allegato 1 al DM 22/2013– Tabella 2
Caratteristiche di specificazione del CSS - Combustibile
Tabella 2
Caratteristiche
di specificazione
del CSS
-combustibile
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DM 20 Marzo 2013
Costituisce il presupposto essenziale per l’applicazione del DM n.
22/2013 e per l’utilizzo del CSS – Combustibile poiché modifica
l’allegato X alla Parte V del D.lgs. N. 152/2006.
L’art. 293 del citato Decreto Legislativo, infatti, in impianti che
producono emissioni in atmosfera ammette l’utilizzo del solo
combustibile elencato nel citato Allegato X.
Il DM 20 marzo 2013 ha quindi modificato l’Allegato X inserendo
nella Parte I anche il CSS – Combustibile.
DM 20 Marzo
2013
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