2. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE:
PROGRAMMAZIONE,
PROCEDURE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ
Martedì 04.03.2014 – Bergamo
Istituto Direzione Municipale
Ing. Alberto Valenti
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
3. Programma
La normativa in materia di somministrazione di alimenti e
bevande:
-nei pubblici esercizi
-nelle manifestazioni temporanee
-nei circoli privati
-nelle attività di commercio e artigianali
Gli orari d’esercizio
La notifica sanitaria
La sorvegliabilità
L’impatto acustico (alla luce della recente DGR)
L’installazione di giochi (alle luce della recente L.R.)
I piccoli trattenimenti
I controlli
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
4. La somministrazione di alimenti e bevande
nei pubblici esercizi
Normativa nazionale
Attualmente l'attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande è disciplinata:
-dal decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59, così come
modificato dal Dlgs 147/2012
-dalla Legge 25 agosto 1991 n. 287
-dal TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
-dal Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
5. In Lombardia
Legge regionale 2-2-2010, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
Deliberazione della Giunta Regionale 23-1-2008, n. 6495
Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative
alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003)
Deliberazione della Giunta Regionale 22-12-2010, n. 9/1062
Recepimento della Direttiva 123/2006/CE sui servizi nel mercato interno
Deliberazione della Giunta Regionale 26-10-2012, n. 9/4345
Applicazione dell’art. 31, comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147
concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
6. La l.r. 6/2010
Analisi degli articoli principali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 61 - Finalità.
Art. 62 - Ambito di applicazione.
Art. 63 - Tipologia dell’attività.
Art. 64 - Definizioni.
Art. 65 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 66 - Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea.
Art. 68 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni.
Art. 70 - Limitazioni all’esercizio dell’attività.
Art. 71 - Ampliamento degli esercizi.
Art. 72 - Autorizzazioni temporanee.
Art. 73 - Disposizioni per i distributori automatici.
Art. 74 - Esercizio di attività accessorie.
Art. 75 - Subingresso.
Art. 76 - Decadenza dei titoli abilitativi.
Art. 77 - Pubblicità dei prezzi.
Art. 78 - Commissioni comunali.
Art. 79 - Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione.
Art. 80 - Sanzioni.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
7. Art. 62 - Ambito di applicazione.
1. Il presente capo si applica all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita
all’articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
effettuata:
a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
b) presso il domicilio del consumatore;
c) in locali non aperti al pubblico;
d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli
65 e 66.
2. Il presente capo non si applica all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell’ambito di tali attività
l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti
di cui agli articoli 65 e 66;
b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
c) da parte dei circoli privati nell’ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
8. Art. 63 - Tipologia dell’attività
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica
tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel
rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi
regionali vigenti in materia di sanità.
3. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l’obbligo di
comunicare al comune l’attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi
generali di cui all’articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del Regolamento
(CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo
autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento
della normativa sull’insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con
l’indicazione della nuova attività.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
9. Art. 64 - Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul
posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali
dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
b) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si
riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o
comunque a disposizione dell’operatore, se privata;
c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l’attività
svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole
nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il
consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio
e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l’organizzazione nel domicilio dello
stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al
consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova
per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
10. Art. 65 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande
1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione, coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile e quindi
irrevocabile), per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo
a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti
di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,
estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti
previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 , o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965 , ovvero a misure di sicurezza non detentive;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica
e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti,
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco
d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
11. 2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f)
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in
giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che
non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1
devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3,
del D.P.R. n. 252/1998.
5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti
di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente
sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la
medesima CCIAA.
11
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
12. D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136.
Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove
previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X,
capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita
anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all' articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che
esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al
coniuge non separato..
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
13. Art. 66 - Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al
titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al
legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui
all'articolo 18 della legge regionale recante "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni
della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi
nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte
delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)
e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)"; (la Corte
costituzionale con sentenza 23 maggio 2013, n. 98, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18)
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
14. Circolare 15 febbraio 2013 n. 8 - Comunicazioni in materia di somministrazione
di alimenti e bevande, commercio …
REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI UNA CERCHIA LIMITATA DI PERSONE
L’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147/2012 ha riformulato l’alinea del comma 6
dell’articolo 71, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione «anche se effettuate nei confronti di una
cerchia determinata di persone».
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0264066 del 31 dicembre 2012 ha previsto
che, per effetto di tale soppressione, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali indicati
alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell’articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010 nel caso di attività di vendita di prodotti
alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una
cerchia determinata di persone.
Pertanto non è più richiesto il possesso del requisito professionale ex art. 66 della l.r. n. 6/2012 per le seguenti
attività, così come individuate all’art. 68 lettere b), c), f) e g) dalla stessa legge:
− negli esercizi situati all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
− nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la
somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
− nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie,
oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine;
− nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
Il requisito professionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea è
già stato eliminato dall’articolo 41 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
15. Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei
e dell’Unione europea.
1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e
66 anche per il periodo di residenza in Italia dei:
a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all’Unione europea (UE) che possono
esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle
normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società
l’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio di
amministrazione;
b) cittadini degli Stati membri dell’UE e società costituite in conformità con la legislazione di
uno Stato membro dell’UE ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di
attività principale all’interno dell’UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale
all’interno dell’UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di
uno Stato membro dell’UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente
competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e
la medesima CCIAA.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
16. 2-bis. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti
uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è
sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di
competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente
riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso
professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di
alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
2-ter. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso
di uno dei documenti di cui al comma 2-bis.
2-quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in
caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2-bis, è tenuto a frequentare e superare
positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o
riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
2-quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono
essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte
i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue
straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
17. D.Lgs. 09/11/2007, n. 206
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania.
• L’art. 5 «Autorità Competente» individua i diversi Ministeri competenti
• L’art. 67comma 1 della l.r. 6/2010 invece individua nel comune al quale viene
richiesto il rilascio dell’autorizzazione il soggetto al quale spetta
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il
periodo di residenza in Italia
• Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Impresa e
l’Internalizzazione ha recentemente ribadito la competenza comunale proprio
in virtù del citato art. 67 comma 1
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
18. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
19. Art. 68 - Programmazione delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Giunta regionale, sentito il parere delle
rappresentanze degli enti locali, delle
associazioni dei pubblici esercizi, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del
settore e delle organizzazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello
regionale e sentita la commissione consiliare
competente, definisce gli indirizzi di carattere
generale sulla base dei quali i comuni
stabiliscono i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni Il presente documento degli è di proprietà di OMNIAVIS.
esercizi di
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
somministrazione al pubblico di alimenti e
20. 3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1
devono tenere conto della popolazione
residente e fluttuante, dei flussi turistici e
delle diverse caratteristiche del territorio
regionale al fine di assicurare la migliore
funzionalità e produttività del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande ed il
perseguimento delle finalità di cui all’articolo
61.
4. La programmazione regionale e i criteri
comunali di cui al comma 1 non si applicano
per il rilascio Il presente delle documento è di proprietà autorizzazioni di OMNIAVIS.
relative
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
all’attività di somministrazione di alimenti e
21. Art. 4 - Programmazione regionale.
4-bis. I criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:
a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali,
promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione
commerciale esistente;
b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso il piano di governo
del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di
dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;
d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti
commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.
4-ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta
regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività
commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate
all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che
vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il
consumo immediato
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
22. Art. 4-bis - Programmazione comunale
1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali,
nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale
ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le
organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che
disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi
individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali,
ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande che sono autorizzate all'installazione di apparecchi
per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali
adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge
regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di
propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche
del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza,
nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco
d'azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Tali
criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, connessi a
ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile
consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di
controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto
dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche
urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e
ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica
integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli
spazi pubblici o di uso pubblico.
alle medie e grandi strutture di vendita.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
23. 2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi
insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:
a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione
delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti
territoriali;
b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni
artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare
interesse artistico e naturale;
d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di
spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di
vendita.
3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole
parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la
strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in base a
specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
24. 4. In coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della
distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali,
economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;
b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle
merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela;
c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;
d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale
attraverso anche l'individuazione in base all'articolo 145 di particolari condizioni per l'esercizio del commercio.
5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:
a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale,
merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;
b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di
valori artistici, storici o ambientali;
c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l'insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente
rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;
d) adottare, nell'ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro
storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione
delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più
delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in
relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti
dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso,
equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
25. Art. 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni.
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal
presente capo e degli atti connessi è di
competenza del comune competente per
territorio.
2. In coerenza con l'atto di programmazione di
cui all'articolo 4-bis e gli indirizzi di cui
all'articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il
parere della commissione di cui all'articolo 78,
i criteri relativi al rilascio delle nuove
autorizzazioni.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
26. 3. L'apertura degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande al pubblico, comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle
zone del territorio comunale sottoposte a
programmazione è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal comune competente per
territorio. È soggetto ad autorizzazione anche
il trasferimento di una attività di
somministrazione da una sede non sottoposta
a programmazione ad una sede collocata in
una zona tutelata, nonché quello all'interno
della stessa zona tutelata. L'avvio delle attività
non soggette Il presente documento a è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione programmazione, non autorizzata
il
27. 7. L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.
8. Prima di iniziare l’attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale
il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed
igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e
sicurezza.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17 dicembre
1992, n. 564 del Ministro dell’interno (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia
possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a
costruire per ampliamento.
10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso
dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
11. Il comune, nell’ambito dei criteri di cui al comma 2 e degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 150, può stabilire le
condizioni per l’esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.
12. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati;
in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del
possesso dei requisiti di cui all’articolo 65.
13. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla
Giunta regionale, al prefetto, al questore, alla ASL territorialmente competente e alla CCIAA.
14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per
asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.
15. La delega dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l’esercizio dell’attività
medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall’avvenuto conferimento.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
28. Art. 150 - Programmazione urbanistica
riferita al settore commerciale dei comuni e delle province
I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli
strumenti di programmazione commerciale. In particolare i comuni possono individuare:
a) i criteri qualitativi per l'insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che
somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari
di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, tenendo conto delle diverse
caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore
merceologico di appartenenza;
b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso
dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi,
nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività
economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico;
b-bis) criteri per l'insediamento di locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il
gioco d'azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di
culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di
aggregazione.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
29. Art. 70 - Limitazioni all’esercizio dell’attività
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è
consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello
spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di
convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.
2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, può
temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico
inferiore al 21 per cento del volume.
Art. 71 - Ampliamento degli esercizi.
1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a
comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti
locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché
quelle relative alle destinazioni d’uso.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
30. Art. 72 - Autorizzazioni temporanee
1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge
la manifestazione può rilasciare l’autorizzazione per lo svolgimento temporaneo
dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso
da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66, nonché
all’accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della
manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la
manifestazione.
Art. 73 - Disposizioni per i distributori automatici
1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande
in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all’articolo
69 .
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
2. È vietata la somministrazione E’ vietata di ogni bevande riproduzione alcoliche non autorizzata
di qualsiasi gradazione mediante
distributori automatici
31. La somministrazione in occasione
di manifestazioni temporanee
• Come visto sono normate dall’art. 72 della l.r. 6/2010
• Non sono richiesti i requisiti professionali (ex articolo 41 del decreto
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
legge n. 5/2012)
• A Bergamo non è dovuta la notifica sanitaria all’ASL (nota
Dipartimento di Prevenzione Medico prot. UOO72420/III,7 del
28/05/2010)
• Segnalo la proposta di PDL per la regolamentazione delle sagre e
feste popolari trasmesso a ottobre 2013 da Confesercenti Lombardia
a Regione (slide successiva)
32. Art. 1. Al comma 1 dell’art. 72 della legge
regionale 02 febbraio 2010, n. 6 sono aggiunti
i seguenti comma:
1bis. I Comuni sono tenuti a definire, con
cadenza semestrale entro il 30 giugno e 31
dicembre di ogni anno, il programma delle
manifestazioni autorizzate temporaneamente
alla somministrazione di alimenti e bevande
evitando di creare, attraverso il susseguirsi di
più autorizzazioni temporanee, la presenza di
un’attività permanente di somministrazione.
1ter. Le autorizzazioni sono rilasciate alle
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
manifestazioni E’ vietata organizzate ogni riproduzione non autorizzata
da Proloco,
33. Art. 74 - Esercizio di attività accessorie
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 69 e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio
attività abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per
la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti
Art. 75 - Subingresso
1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a comunicazione al comune
in cui ha sede l’esercizio anche ai fini di cui all’articolo 63, comma 3, e determina la
reintestazione dell’autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato
l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 65 e 66.
2. In caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta di un’impresa esercitata in forma
societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell’autorizzazione
continuando l’attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. […].
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
34. Art. 76 - Decadenza dei titoli abilitativi
1. I titoli abilitativi decadono quando:
a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio
entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;
b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e
di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non
inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da
parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo
proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
g) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75.
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), d) e e) sono individuati dagli indirizzi
generali di cui all’articolo 68.
3. La proroga non è concessa in caso di:
a) mancata comunicazione di cui all’articolo 63, comma 3 del presente testo unico;
b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
c) ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
35. Art. 77 - Pubblicità dei prezzi.
1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile,
mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita
per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e
con caratteri ben leggibili sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita
tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge
l’obbligo di esposizione del menù anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile
dall’esterno.
4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve
essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale
componente del servizio.
5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il
prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne
somme aggiunte attribuibili al servizio.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
36. Art. 78 - Commissioni comunali
1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono
una commissione consultiva, presieduta da
un rappresentante del comune, composta da
rappresentanti delle associazioni dei pubblici
esercizi, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore, delle associazioni dei
consumatori e degli utenti e della CCIAA.
2. La commissione di cui al comma 1 è
nominata dal comune. I criteri di
designazione, di rappresentanza, di durata in
carica e di funzionamento della commissione
sono stabiliti Il presente dal documento comune, è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
sentiti i soggetti di
37. Art. 80 - Sanzioni
1. Chiunque eserciti l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande senza
la prescritta autorizzazione o altro titolo
abilitativo o, quando sia stato emesso un
provvedimento di inibizione o di divieto di
prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi
abbia ottemperato, ovvero quando il titolo
autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o
decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli
articoli 65 e 66, è punito con la sanzione
amministrativa prevista dall' articolo 17-bis,
comma 1, del Il presente regio documento decreto è di proprietà di OMNIAVIS.
18 giugno 1931, n.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
773 (Approvazione del testo unico delle leggi
38. Art. 17-ter del TULPS
Quando è accertata una violazione prevista
dall' art. 17-bis , commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis
il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo
restando l'obbligo del rapporto previsto
dall' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689 , ne riferisce per iscritto, senza ritardo,
all'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione, o qualora il fatto non
concerna attività soggette ad autorizzazione, al
questore.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
39. Art. 17-quater del TULPS
Per le violazioni previste dall' art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle
prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad
autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre
mesi.
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di
connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all' art. 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione
eseguita ai sensi dell' art. 17-ter.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
40. Art. 108 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività
di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i
limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78 e in
conformità agli indirizzi generali di cui all’articolo 68, comma 1.
2. Gli esercizi devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante
l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n.
6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione
consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono
attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di
alimenti e bevande.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
41. D.L. 06/12/2011, n. 201 - Art. 31
Esercizi commerciali (testo in vigore)
1. In materia di esercizi commerciali, all' articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (esercizi commerciali e
di somministrazione di alimenti e bevande) sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo
le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d'arte".
Gli orari sono pertanto liberalizzati fatte salve specifiche ordinanze sindacali e il rispetto della
normativa in materia di acustica , di tutela della salute e quiete pubblica.
Permane l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che chiudono
temporaneamente per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi di
presentare comunicazione al SUAP (articolo 109 della l.r. 6/2010).
In caso di somministrazione non assistita (consumo immediato nei locali dell'azienda artigiana) gli
orari sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nel rispetto della fascia oraria
compresa dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo salvo deroghe motivate da parte dei
Comuni come previsto dall’art. 3 della L.R. 8/2009.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
42. Art. 109 - Chiusura temporanea degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande
1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico
comunica al sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni
consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il
parere della commissione di cui all’articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad
osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un
apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a
discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.
Art. 110 - Sanzioni
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
43. Delib.G.R. 23/01/2008, n. 8/6495
Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni
relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
Articoli principali:
-5 - Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività
-6 - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
-8 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità
di misurazione dei locali destinati ai servizi
-9 - Parcheggi e soste veicolari (Piano dei Servizi)
-14 - Obblighi degli esercenti sugli orari
44. Delib.G.R. 22/12/2010, n. 9/1062
Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs.
59/2010«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» in
materia di commercio e turismo
4. Pubblici esercizi
1. Per la valutazione da parte dei Comuni delle richieste di apertura dei pubblici esercizi restano sostanzialmente valide le indicazioni contenute nella
Delib.G.R. 23 gennaio 2008, n. 6495"Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione
di alimenti e bevande».
2. I Comuni, qualora ritengano di dover tutelare interessi di carattere generale, di tipo urbanistico (tutela dell'assetto urbano, dei beni artistici e
culturali e dell'ambiente in generale), connessi all'impatto acustico o all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi nei diversi contesti
territoriali, con particolare riferimento alla disponibilità dei parcheggi, possono continuare a programmare la rete di vendita dei pubblici esercizi, come
previsto nella Delib.G.R. sopra indicata.
3. Si ritiene invece che le analisi relative alla quantificazione dell'offerta e della domanda non possano essere utilizzate al fine di programmare la rete
di vendita ma solo quale elemento conoscitivo della stessa.
4. Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi si segnala che, in base all'art. 64 «Somministrazione di alimenti e bevande» del
D.Lgs., gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione. Tuttavia, il comma 3 del medesimo art. 64 stabilisce che i Comuni, limitatamente alle
zone del territorio da sottoporre a tutela, adottino provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse delle collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello
dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio,
divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di
viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo
in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma
la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura
economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti
e bevande e presenza di altri esercizi commerciali.
5. Dal contenuto della disposizione di cui all'articolo 19 ("Segnalazione certificata di inizio attività") della L. 241/90risulta evidente l'inammissibilità
dell'istituto della SCIA nei casi in cui la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Resta ferma, pertanto, la necessità
dell'autorizzazione, per i trasferimenti, nei seguenti casi:
- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad
una sede collocata in zona tutelata nell'ambito della programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell'ambito di zona comunale già oggetto di
programmazione o tutela nell'ambito della stessa zona.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
45. La notifica sanitaria
1. In origine all’autorizzazione amministrativa andava
sempre allegata l’Autorizzazione Sanitaria rilasciata dalla
ASL competente territorialmente
2. La L.R. 02/04/2007 n. 8 ha abolito le autorizzazioni
sanitarie a favore della notifica sanitaria in conformità al
Regolamento Comunitario n. 852/2004.
3. La L.R. 30/12/2009 n. 33 (TU leggi regionali in materia di
sanità) ha ripreso l’art. 5 della L.R. 8/2007
In Lombardia la notifica viene presentata con il mod. A della
SCIA regionale, barrando semplicemente la relativa voce
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
46. Ministero dell'interno
D.M. 17/12/1992, n. 564
1. Sorvegliabilità esterna.
1. I locali e le aree adibiti, anche
temporaneamente o per attività stagionale,
ad esercizio per la somministrazione al
pubblico di alimenti o bevande devono avere
caratteristiche costruttive tali da non
impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso
o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire
l'accesso diretto Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata dalla ogni riproduzione strada, non autorizzata
piazza o altro
47. 2. Caratteristiche delle vie d'accesso
1. Nessun impedimento deve essere frapposto
all'ingresso o uscita del locale durante l'orario
di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso
deve essere costruita in modo da consentire
sempre l'apertura dall'esterno.
3. Sorvegliabilità interna
1. Le suddivisioni interne del locale, ad
esclusione dei servizi igienici e dei vani non
aperti al pubblico, non possono essere chiuse
da porte o grate munite di serratura o da altri
sistemi di chiusura Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione che non non autorizzata
consentano un
48. D.P.R. 04/04/2001, n. 235 - Regolamento recante semplificazione del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di
alimenti e bevande da parte di circoli privati.
2. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.
1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere
direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove
sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per
conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio
dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove
le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
b) il tipo di attività di somministrazione;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 -bis e 4 -quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria
e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
49. 4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al
registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111,
comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli
esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante
del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 della medesima legge.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare
immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di
cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111,
comma 4 -quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta
ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
50. 3. Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità
assistenziali.
1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove
sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività,
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda può essere
presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano
adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
a) il tipo di attività di somministrazione;
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e
111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi;
d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in
materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle
prescritte autorizzazioni in materia.
3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
51. 4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli
esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma
1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività
istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e
comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge,
si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni
dalla presentazione della domanda.
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111 -bis del testo
unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è
subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al
Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al
rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal
presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
52. 4. Disposizioni finali
1. La denuncia di inizio di attività di cui
all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui
all'articolo 3 valgono anche come
autorizzazione ai fini di cui al secondo comma
dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
2. In caso di violazione E’ vietata ogni riproduzione degli non autorizzata
obblighi stabiliti
53. TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II TER - sentenza 18 ottobre 2013 n. 9013
N. 09013/2013 REG.PROV.COLL.
I controlli presso il circolo potranno riguardare,
tra gli altri aspetti:
- la richiesta dell’elenco dei soci;
- la verifica che i presenti siano tutti
regolarmente iscritti (ossia in regola con il
pagamento dell’iscrizione annuale);
- la verifica che Il presente i presenti documento è di proprietà cui di OMNIAVIS.
è destinata la
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
somministrazione siano tutti regolarmente
54. La Sezione ha, in più occasioni, affermato
(tra le diverse pronunce, TAR Lazio, sez. II, 5
luglio 2005 n. 5477 e sez. II Ter, 7 aprile 2006,
n. 5487; sez. II Ter 18 gennaio 2011, n. 427)
che affinché un circolo privato possa essere
considerato pubblico esercizio occorre che
l'accesso sia consentito ad una indistinta
generalità di persone, ancorché le stesse
possano fruire dei predetti servizi solo in
seguito ad ammissione (la quale può anche
avvenire a richiesta Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione e dietro non autorizzata
pagamento di
55. La destinazione d’uso per la somministrazione
nei circoli privati
Risoluzione MISE n. 264058 del 31.12.2012
•la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le
relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, (…) indipendentemente
dalla destinazione urbanistica
•i circoli non aventi finalità assistenziali di conseguenza si possono insediare solo nelle
zone compatibili con le finalità perseguite
•per entrambe al loro interno è possibile in alcuni locali avviare attività di
somministrazione senza necessità che detti locali abbiano destinazione d’uso specifica
per l’attività di somministrazione
Più di un TAR (TAR Veneto 5/6/2008 n. 1661 - TAR Lecce 5/6/2008 n. 1653 - … ) ha
ribadito che la destinazione non è necessaria per la somministrazione se “costituisce
momento strumentale ed ausiliario rispetto al perseguimento dei fini istituzionali”.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
56. Il consumo sul posto (somministrazione non assistita)
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248)
3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di
condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali,
come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e di somministrazione di
alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
[…]
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei
prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
prescrizioni igienico-sanitarie
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
57. L.R. 30/04/2009, n. 8 - Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti
alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda.
Art. 2 - Vendita di prodotti alimentari di
propria produzione per il consumo
immediato
1. Le imprese artigiane di produzione e
trasformazione alimentare che effettuano la
vendita diretta al pubblico possono effettuare
la vendita degli alimenti di propria produzione
per il consumo immediato, purché tale attività
sia strumentale Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata e ogni accessoria riproduzione non autorizzata
alla produzione e
58. 3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di
bevande diverse da quelle prodotte e
trasformate dall’impresa artigiana è vietata,
salva dichiarazione di inizio attività produttive
(DIAP), ai sensi dell’ articolo 5 della legge
regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di
competitività per le imprese e per il territorio
della Lombardia).
4. L’attività di cui alla presente legge è
soggetta a previa comunicazione al comune in
cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
alimentare.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
59. Art. 3 - Orari e pubblicità
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico
delle imprese artigiane di produzione e
trasformazione alimentare che effettuano la
vendita dei propri prodotti per il consumo
immediato nei locali dell’azienda sono rimessi
alla libera determinazione degli imprenditori,
nel rispetto della fascia oraria compresa dalle
ore sei all’una del giorno successivo, salvo
deroghe motivate da parte dei comuni, sentite
le associazioni di categoria, al fine di
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
soddisfare adeguatamente la domanda e di
60. Art. 4 - Sanzioni
1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2,
commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a
1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il
comune può disporre la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a
tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti
alimentari di propria produzione per il
consumo immediato.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
2. Chiunque ometta la comunicazione prevista
61. Impatto acustico
L. 26/10/1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.P.R. 19/10/2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con Il presente modificazioni, documento è di proprietà di OMNIAVIS.
dalla legge 30
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
luglio 2010, n. 122
62. D.P.R. 19/10/2011, n. 227
Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all' articolo 8, commi 2, 3 e 4, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 , le attività a bassa rumorosità elencate nell' Allegato B, fatta eccezione per
l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di
spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero
svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è
fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi
dell' articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 , ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai
limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove
questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la
documentazione di cui all' articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , può essere resa
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato,
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
dal decreto del Presidente del E’ Consiglio vietata ogni dei riproduzione Ministri in non data autorizzata
14 novembre 1997 , è fatto obbligo di
presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ,
63. Allegato B
1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica
(ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle
da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
…
32. Attività di Il presente vendita documento è di al proprietà dettaglio di OMNIAVIS.
di generi
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
vari.
64. Delib.G.R. 10/01/2014, n. 10/1217
Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione
d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione
dell'allegato alla Delib.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313
A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal
titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio
La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte
del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni
elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 , contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.
Caso 1
a. Apertura dopo le 6:00.
b. Chiusura non oltre le 22:00.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
65. Caso 2
a. Strutturalmente NON connesso con edifici
con destinazione d'uso residenziale
b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso
residenziale
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti
danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in
esterno.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
66. B) Documentazione redatta da tecnico
competente in acustica ambientale
Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio
non ricada nei casi di cui alla lettera A), la
documentazione di previsione di impatto acustico
viene redatta da tecnico competente in acustica
ambientale e deve contenere almeno le
informazioni riportate di seguito. Per facilitare la
redazione della documentazione, sono anche
indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico
competente non è comunque vincolato a seguire.
L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi
cautelative deve Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione essere non autorizzata
però motivata,
67. f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la
propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere
valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti,
soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei
serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte).
Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di
misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato
e dell'edificio.
g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale
dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio
fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati
tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le
proprietà di abbattimento.
Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei
suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.
h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In
queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato
(impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive
contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti
trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle
condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.
i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei
valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno
dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione
acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate
da tutte le informazioni richieste dal D.M. 16 marzo 1998 , e comprensive delle time history.
j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di
sorgenti sonore connesse all'attività, comprese
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
68. Installazione giochi in pubblici esercizi
Art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS)
Relativamente agli apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici di
cui all’ articolo 110 , commi 6 e 7, la licenza è
altresì necessaria:
[…]
c) per l’installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli già in possesso di
altre licenze di Il presente cui documento al primo è di proprietà di o OMNIAVIS.
secondo comma
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
o di cui all’articolo 88 ovvero per
69. L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 - Norme per la prevenzione
e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.
Articolo 5 Competenze dei comuni.
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è
vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza,
determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni
ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell' articolo 51, comma 1-bis, della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto
conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi
connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
[…]
7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di
evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando
gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina
regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).
70. Articolo 10 Sanzioni amministrative
1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco
d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui
all' articolo 5 , comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 5 , comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. (PUBBLICITA’)
3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell' articolo
9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. (ENTRO IL 22 APRILE
2014 LA GIUNTA REGIONALE ATTIVERÀ I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I GESTORI DELLE SALE
DA GIOCO E DEI LOCALI OVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO)
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il
comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici,
anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
71. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274
Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di
apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della
L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d'azzardo patologico")
La Giunta Regionale delibera
1. di approvare il presente provvedimento e
l'Allegato A) denominato " Distanza dai luoghi
sensibile per la nuova collocazione di
apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in
attuazione dell'art. 5, comma 1, della L.R. 21
ottobre 2013, n. 8", che ne costituisce parte
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
integrante;
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
72. 1. PRINCIPI.
1. Le determinazioni che seguono si informano
ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare
riferimento alla necessità di:
b1) contenere i rischi connessi alla
moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e
dei centri di intrattenimento aventi come
oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della
prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
b2) contenere Il presente E’ vietata i documento è di proprietà di OMNIAVIS.
ogni costi riproduzione sociali non autorizzata
ed economici,
73. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti determinazioni si applicano a tutte
le nuove collocazioni di apparecchi per il
gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110,
comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del
1931, effettuate dopo la pubblicazione sul
BURL del provvedimento di cui il presente
Allegato A) costituisce parte integrante.
4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA.
1. Non è ammessa la nuova collocazione di
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
apparecchi per E’ vietata il gioco ogni riproduzione d'azzardo non autorizzata
lecito in locali
74. Note:
1.sarebbe opportuno identificare i luoghi
sensibili sul territorio (coordinamento con
AAMS – sopralluoghi sul territorio) al fine di
predisporre una planimetria con evidenziate
le aree di divieto.
2.La distanza di 500 m non può essere
modificata dal comune.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
75. Piccoli trattenimenti
L'autorizzazione ovvero la SCIA per l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande permettono di installare e utilizzare,
ai sensi dell’articolo 74 della L.R. 6/2010:
•apparecchi radiotelevisivi
•impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini
•giochi previsti dalle normative vigenti.
Per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono,
anche temporaneamente, nei pubblici esercizi è liberalizzato e non
necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP: l’articolo 13 del D.L.
09/02/2012 n. 5 ha infatti abrogato l'articolo 124 del R.D. 06/05/1940 n. 635.
Permane l’obbligo di rispettare i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento
comunale e dalla normativa vigente
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
76. PRASSI:
Si considerano piccoli trattenimenti gli eventi caratterizzati da:
•ingresso è libero e gratuito
•attività di trattenimento complementare a quella prevalente di
somministrazione
•Mancanza di spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o
ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
•avvenimenti di spettacolo non pubblicizzati
•prezzo delle consumazioni non aumentato rispetto ai prezzi
normalmente applicati
Ricordo che in caso di spettacoli che necessitano di licenza di pubblica
sicurezza, prevedono al massimo di 200 posti a sedere e sono svolti entro
24 ore dal giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare
al SUAP come previsto dell'articolo 69 del R.D. 18/06/1931 n. 773
(TULPS).
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
77. Controlli
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in legge con modificazioni con la L. 106/2011)
Art. 7 Semplificazione fiscale
Prevede che, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi delle attività delle
imprese, assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività
amministrativa, i controlli devono essere oggetto di programmazione periodica (anche per la polizia locale).
Secondo le indicazioni dell’art.7 del D.L. n.70/2011 sono esclusi dalla programmazione gli accessi per:
1) repressione dei reati;
2) tutela della salute (compreso acustica);
3) tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4) tutela dell’igiene pubblica;
5) tutela della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica (licenze T.U.L.P.S.compresa la vendita e la
somministrazione di bevande).
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito
istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore
di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
78. Cosa controllare e riportare sul verbale di ispezione
di un pubblico esercizio:
1. Estremi titolo all’esercizio dell’attività (SCIA/AUT + nomina delegato
+ Notifica Sanitaria)
2. Persone presenti
3. Requisiti dei locali:
- Sorvegliabilità
- Igiene dei luoghi
- Uso aree esterne
- Conformità alla planimetria agli atti
4. Obbligo esposizione
- Orario di apertura (art. 108 L.R. 6/2010)
- Listino prezzi (artt. 180 c. 1 e 221 bis c. 2 Reg. TULPS)
- Tabella giochi proibiti (art. 110 c. 1 in relazione all’art. 17 comma 1
del TULPS)
- Titolo abilitativo (artt. 180 c. 1 e 221 bis c. 2 Reg. TULPS)
- Etichettatura prodotti (D.Lgs. n°109/92)
5. Autorizzazione insegna d’esercizio
6. Eventuale installazione giochi (sanzioni competenza AAMS)
7. In caso di vendita di prodotti soggetti a licenza AAMS, possesso del
titolo (es. patentino sigarette)
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
79. Verifica sorvegliabilità
a) gli ingressi consentono l’accesso diretto al locale dalla strada o da altro luogo pubblico? SI □ NO □
b) le caratteristiche costruttive del locale impediscono la sorvegliabilità delle vie di ingresso e di uscita? SI □ NO □
c) gli ingressi al locale sono utilizzati anche per l’accesso ad abitazioni private? SI □ NO □
d) locali parzialmente interrati – gli accessi sono integralmente visibili dalla strada, piazza, od altro
luogo pubblico? SI □ NO □
e) esistono impedimenti che possano ostacolare l’entrata o l’uscita delle persone dal locale? SI □ NO □
f ) la/e porta/e d’accesso è costruita in modo da consentirne sempre l’apertura dall’esterno? SI □ NO □
g) le vie di ingresso e di uscita dal locale sono sorvegliabili? SI □ NO □
h) servizi igienici esistenti nell’esercizio: numero (specificare se riservati al personale o alla clientela)
i ) caratteristiche ed ubicazione dei vani non aperti al pubblico (specificare)
l) divisione interna del locale e relativi sistemi di chiusura (specificare)
m) gli accessi ai vani interni sono indicati nel modo seguente (specificare)
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
80. Grazie per l’attenzione!
Ing. Alberto Valenti
alberto.valenti@omniavis.it
www.omniavis.it
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS.
E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata