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Periodo dal 1° al 30 Settembre 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
SETTEMBRE 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE ........................................................................................................................................................... 5
Recepimento Direttiva UE su qualità delle acque destinate al consumo umano (Normativa
Nazionale) ................................................................................................................................................. 5
Interventi su deficit idrico Regione Lazio (Normativa Nazionale)........................................................... 6
Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale). 8
Dichiarazione anticipata dello stato di emergenza derivante da deficit idrico (Normativa Nazionale) 9
ARIA............................................................................................................................................................. 10
Progetto LIFE 20 MODERn GIE/IT/000091 dal titolo «LIFE MODERn - New MOnitoring system to
Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 10
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE............................................................................................. 11
Le istruttorie di AIA di competenza statale (Documentazione Nazionale)........................................... 11
BENI PAESAGGISTICI ................................................................................................................................... 13
Fotovoltaico a terra in centri storici e sottoposti al Codice dei Beni Cultuali (Normativa Nazionale) 13
CACCIA E TUTELA FAUNA SELVATICA......................................................................................................... 14
Commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e sanzioni
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 14
Protezione fauna selvatica: Nozione di “esemplari di specie animale nati e allevati in cattività”
(Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................................................ 16
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 17
Cicli del carbonio sostenibili (Documentazione Comunitaria) .............................................................. 17
Rapporto OCSE AIE su evoluzione gas serra e incentivi alle fossili (Documentazione Internazionale)17
Rapporto su disastri naturali (Documentazione Internazionale).......................................................... 19
Rapporto sul clima società USA di meteorologia (Documentazione Internazionale) .......................... 19
Modifica Regolamento sui gas fluorurati (Documentazione Comunitaria).......................................... 20
Progetto LIFE20 PRE/GR/018 - Carbon Farming Geolocation Support by Establishing a Spatial Soil
Database Management System (Normativa Nazionale) ....................................................................... 20
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 21
Nuove deroghe alle norme ambientali per i rigassificatori (Normativa Nazionale) ............................ 21
Comunità energetiche da parte di concessionari di beni demaniali (Normativa Nazionale) .............. 22
Accordo Paesi Mar Baltico per potenziare eolico (Documentazione Internazionale).......................... 24
Rischio importazioni GNL nel Giappone (Documentazione Internazionale) ........................................ 25
Strategia Europea per le energie rinnovabili offshore (Documentazione Comunitaria)...................... 27
Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (Documentazione Nazionale)................. 29
Prevenzione incendi e fotovoltaico (Normativa Nazionale) ................................................................. 29
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)............................................................. 29
3
Agevolazioni impianti fonti rinnovabili per produrre idrogeno verde (Normativa Nazionale) ........... 30
Raccomandazione UE sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Italia (Documentazione
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 32
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 34
Rapporto CONSOB 2021 sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane e
sostenibilità (Documentazione Nazionale)............................................................................................ 34
Green Deal europeo e alla ripresa dell’Unione (Documentazione Comunitaria)................................. 35
Rapporto Corte dei Conti su attuazione PNRR (Documentazione Nazionale)...................................... 37
Finanziamento progetti per la transizione ecologica del Green New Deal italiano (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 42
Accordi Commissione UE e associazioni enti locali e regionali per lo sviluppo sostenibile
(Documentazione Comunitaria)............................................................................................................. 45
Rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 45
Indicatori, indici e scenari per l'analisi dei principali trend ambientali (Documentazione Nazionale)46
Quale equilibrio tra accettabilità sociale e imperativi ambientali per costruire comunità resilienti
(Documentazione Comunitaria)............................................................................................................. 46
Attuazione dei bilanci verdi a livello locale e regionale (Documentazione Comunitaria) ................... 48
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 50
Iniziativa Cittadini Europei su fotovoltaico ed eolico in ogni casa (Normativa Comunitaria).............. 50
MARE........................................................................................................................................................... 51
Zone di pesca in acque profonde e zone con ecosistemi vulnerabili (Normativa Comunitaria).......... 51
Emissioni navi da crociera: una inchiesta (Documentazione Internazionale) ...................................... 51
Autorità di Sistema Portuale e imposta sul reddito delle società IRES (Normativa Nazionale) .......... 55
Proroga concessioni demaniali marittime (Normativa Nazionale)....................................................... 56
Concessioni demaniali per le imprese che svolgono operazioni portuali (Normativa Nazionale) ...... 57
MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE............................................................................................. 59
Contributi ai proprietari di veicoli per sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore
termico (Normativa Nazionale).............................................................................................................. 59
Sistema di riqualificazione elettrica dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali L, M ed N1
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 59
Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 60
Fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive» (Normativa Nazionale).............. 60
NUCLEARE ................................................................................................................................................... 62
Limiti delle indennità dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 62
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 63
Contenuto Piano integrato di attività e organizzazione (Normativa Nazionale).................................. 63
4
Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (Normativa Nazionale) ......................... 64
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 65
Programma Nazionale Rifiuti procedura di autorizzazione opere previste (Normativa Nazionale) ... 65
Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggi (Normativa Nazionale)................................................................................... 66
Gestione e smaltimento pannelli fotovoltaici (Normativa Nazionale)................................................. 66
Statuto del consorzio E-Cycle (Normativa Nazionale)........................................................................... 67
Accordo di programma sui Centri di raccolta RAEE (Documentazione Nazionale) .............................. 67
Indagine conoscitiva sulle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani adottate dai
comuni (Documentazione Nazionale).................................................................................................... 68
Statistiche Eurostat rifiuti in Europa nel 2020 (Documentazione Comunitaria) .................................. 70
La Commissione interviene per ridurre i rifiuti di plastica monouso (Documentazione Comunitaria)79
Nuove regole imballaggi in Germani (Documentazione Internazionale).............................................. 81
Quali operazioni recupero per carta e cartone (Documentazione Nazionale)..................................... 81
Post trattamento digestato (Normativa Comunitaria).......................................................................... 81
Prassi di riferimento che traccia la gestione dei flussi dei rifiuti urbani (Normativa Nazionale) ........ 82
SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 83
Uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia
nelle pertinenti connessioni elettriche (Normativa Comunitaria)........................................................ 83
Trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e su vie navigabili (ADN) (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 83
VIA VAS........................................................................................................................................................ 84
VAS e VIA per le Aree di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale) ................................. 84
5
ACQUE
Recepimento Direttiva UE su qualità delle acque destinate al consumo umano
(Normativa Nazionale)
L’articolo 21 della legge 127/2022 (legge di delegazione europea 2021) stabilisce i criteri per la
approvazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2020/2184 (2). Per una
analisi di questa Direttiva vedi News Ambiente Dicembre 2020 alla voce Acque (3)
Secondo l’articolo il Decreto Legislativo dovrà recepire la Direttiva UE rispettando i seguenti criteri:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di
Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità
competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle
competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente
dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle
nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la
condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con
acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della
sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo
su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie,
case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture
ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed
espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle
acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della
valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di
reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua
potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA; (4)
e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda
obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti
balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE)
2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità
delle relative violazioni.
TESTO LEGGE 127/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2022-08-26&atto.codiceRedazionale=22G00136&elenco30giorni=false
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=IT#d1e873-1-1
3
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/news-lex-ambiente-dicembre-2020
4
Vedi linee guida ISS su qualità acque https://www.iss.it/documents/20126/45616/14_21_web.pdf/68c7940a-acd9-
3569-fe07-af3fac298a79?t=1581095415282
6
Interventi su deficit idrico Regione Lazio (Normativa Nazionale)
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 26
agosto 2022 si primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di
deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione
Lazio.
COMMISSARIO E PIANO DI INTERVENTI URGENTI
L’ordinanza nomina un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
finalizzati alla gestione della crisi idrica nell'intero territorio regionale.
Il Commissario propone un Piano degli interventi e delle misure più urgenti delle fattispecie di cui
all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) (5), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (6), da
realizzare con immediatezza e senza indugio per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre
alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
CONTENUTO DEL PIANO
Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di
somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del servizio integrato in virtù
delle concessioni e dei contratti in essere, volti:
a) a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la
realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti,
provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco
mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile;
b) a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità,
anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di
ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio
supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al rilascio di risorsa idropotabile o
per le esigenze del settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o
attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell'alveo
per convogliare l'acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento captazioni, nonche' di
impianti temporanei per il trattamento e recupero dell'acqua.
PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono
all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro
sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla
convocazione.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia
risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza
delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti.
5
“a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata
dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di
gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli
eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante
interventi di natura temporanea;”
6
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
7
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune
interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità
dei relativi lavori.
I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche
successivamente alla conferenza di servizi, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette
giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito
positivo.
PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA E AL CODICE DEL PAESAGGIO
Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in
materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela del Codice del Paesaggio, le relative procedure devono essere concluse,
in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione,
comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni.
Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (7) - é rimessa, quando l'amministrazione dissenziente
é un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del
Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che
si esprime entro sette giorni.
DEROGHE
Il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono
provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a vari norme ambientali:
1. vincolo idrogeologico e boschivo
2. concessioni di derivazione e pozzi in aree private
3. sottoposizione al Consiglio Comunale spese per lavori di somma urgenza
4. testo unico espropriazioni pubblica utilità
5. praticamente quasi tutti gli articoli del testo unico ambientale in materia di VIA VAS e AIA, difesa
suolo, scarichi idrici, disposizioni generali in materia di rifiuti con particolare riferimento al rispetto
dei principi gerarchici nella gestione dei rifiuti di derivazione comunitaria, la disciplina delle
autorizzazioni in materia di impianti di gestione rifiuti.
TESTO ORDINANZA 26/8/2022
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2022-09-03&atto.codiceRedazionale=22A04983&elenco30giorni=false
VEDI ANCHE DELIBERA CONSIGLIO MINISTRI 1/9/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2022-09-14&atto.codiceRedazionale=22A05220&elenco30giorni=false
7
Opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241
8
Siccità nella UE (Documentazione Comunitaria)
Rapporto del Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea sulla situazione della
siccità nella UE alla fine di agosto 2022.
Il Rapporto sulla base dell’indicatore combinato di siccità (CDI) rileva che il 47% del territorio della
UE è in condizioni di avviso e il 17% in condizioni di allerta.
L’umidità del suolo e lo stress della vegetazione sono di livello grave.
Il rischio di siccità è in aumento, soprattutto in: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Paesi
Bassi, Belgio, Lussemburgo, Romania, Ungheria, Serbia settentrionale, Ucraina, Moldova, Irlanda e
Regno Unito.
Il resto d'Europa, già colpito dalla siccità, mantiene stabili condizioni di grave siccità. Si osserva il
recupero locale nella Repubblica Ceca meridionale, nell'Austria settentrionale e in aree limitate
della Francia centrale.
Regioni già colpiti dalla siccità nella primavera del 2022 (es. Italia settentrionale, Francia sud-
orientale, alcune aree in Ungheria e Romania), sono quelle con le condizioni più peggiorate.
TESTO RAPPORTO:
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato
(Normativa Nazionale)
L’articolo 14 del Decreto Legge 115/2022 convertito nella legge 142/2022 prevede che gli enti di
governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico
integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis (8) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto (quindi dal 10 agosto 2022).
POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini di cui sopra il Presidente della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico
dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.
Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di sopra, gli enti di governo
dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di
un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in
progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione,
pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro
della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto (10 agosto 2022).
8
“1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della
gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento
europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in
materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a
favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione
in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale.”
9
POTERE SOSTITUTIVO ULTERIORE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini sopra indicati, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna
al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della
transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti
necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al
paragrafo precedente di questo commento, di provvedere alla gestione del servizio idrico
integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito
entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di gestione transitoria di cui sopra,
l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di
affidamento iniziale.
RISPETTO OBIETTIVI PNRR
Fermo restando quanto previsto sopra, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108 (9).
TESTO LEGGE 142/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05442&elenco30giorni=false
Dichiarazione anticipata dello stato di emergenza derivante da deficit idrico
(Normativa Nazionale)
L’articolo 15 della legge 142/2022 aggiunge all'articolo 16, comma 1, del codice della protezione
civile (10): “Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al
rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui
all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e
dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali
e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto
possa evolvere in una condizione emergenziale.”
TESTO LEGGE 142/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05442&elenco30giorni=false
9
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
10
ARIA
Progetto LIFE 20 MODERn GIE/IT/000091 dal titolo «LIFE MODERn - New MOnitoring
system to Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC
Directive adoption (Normativa Nazionale)
Si tratta del Nuovo sistema di monitoraggio per rilevare gli effetti della riduzione delle emissioni
inquinanti derivanti dall'adozione della Direttiva NEC concernente la riduzione delle emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmosferici (11).
Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 22 luglio 2022 ai fini della realizzazione degli
interventi relativi al progetto LIFE MODERn - New MOnitoring system to Detect the Effects of
Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption che ha durata dal 1° ottobre
2021 al 30 settembre 2025, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento
finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, é autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 180.100,00 euro al
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).
TESTO DECRETO 22/7/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-17&atto.codiceRedazionale=22A05233&elenco30giorni=false
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016L2284
11
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Le istruttorie di AIA di competenza statale (Documentazione Nazionale)
Rapporto Ispra e Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale che fornisce il resoconto delle
attività istruttorie a supporto del Ministero della Transizione Ecologica per il rilascio delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale svolte nel corso dell’anno 2021.
RAGIONI AUMENTI NUMERO ISTRUTTORIE
Nell’anno di riferimento, sono stati redatte 122 Relazioni Istruttorie AIA e 151 Piani di
monitoraggio e Controllo (PMC) a seguito dei procedimenti di riesame complessivo, riesame
parziale, modifica sostanziale e modifica non sostanziale.
Rispetto al dato 2020 che è stato di 109, si riscontra un lieve aumento: ciò è dovuto ai numerosi
avvii dei procedimenti di riesami complessivi di AIA nel comparto termoelettrico.
In particolare, l’incremento delle attività istruttorie, con la redazione di Relazioni Istruttorie (RI),
connesso principalmente all’avvio dei procedimenti per il Riesame e/o modifiche a seguito
dell’emanazione dei documenti tecnici quali le BATC per i settori per la produzione di composti
chimici organici, gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e i grandi impianti di
combustione (alimentati a Carbone e Gas) oltre ai Riesami per i rinnovi delle AIA, per gli impianti di
compressione e rigassificazione. Altresì, il trend degli ultimi 5 anni per la redazione dei Piani di
Monitoraggio e Controllo (PMC), è in notevole incremento, determinato principalmente dalla
conclusione dei Pareri Istruttori da parte della Commissione AIA/IPPC a cui devono seguire. In
particolare, nel 2021 il numero di Piani di Monitoraggio e Controllo prodotti risulta pari quasi al
doppio di quelli del 2020 e al triplo di quelli del 2019
La lieve flessione per il 2020 rispetto al 2019 (146) è dovuta ad un rallentamento dei lavori
istruttori a causa dell’emergenza COVID-19 e del lock down; i procedimenti sono stati poi riavviati
nel 2021 con un trend in lieve ma costante aumento. Con riferimento ai Piani di monitoraggio e
Controllo (PMC) si registra invece un significativo aumento per il 2021, con la produzione di 151
PMC rispetto agli 86 del 2020, conseguente alla conclusione dei pareri della Commissione AIA-IPPC
e quindi alla successiva attività di redazione degli stessi.
CONTENUTO SCHEDE DI SINTESI PER SINGOLI IMPIANTI
Le schede di sintesi redatte rappresentano lo stato autorizzativo aggiornato per ciascuna
installazione industriale utile anche nella successiva fase di controllo ispettivo.
Nelle schede sono riportati tutti i documenti redatti nel corso del 2021 e relativi alle Relazioni
Istruttorie di riesami complessivi, riesami parziali, modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali
e/o ai Piani di Monitoraggio e Controllo. La suddetta documentazione tecnica rappresenta lo stato
autorizzativo aggiornato utile anche nella successiva fase di controllo ispettivo.
LE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE E MODALITÀ OPERATIVE DELLA ISTRUTTORIA DI AIA
 verifica della completezza della domanda di AIA presentata dal Gestore e della documentazione
allegata (Schede A, B, C, D, E e relativi allegati tecnici) individuando le eventuali carenze
documentali e tecniche;
12
 analisi tecnica istruttoria della documentazione presentata dal Gestore nella domanda di AIA ed
eventuale documentazione integrativa; in particolare attraverso l’analisi e valutazione dei cicli
produttivi, delle emissioni di sostanze pericolose per l’ambiente e per l’uomo da questi originate,
della loro pericolosità e sostenibilità ambientale e confronto con le BAT (Best Available Technique,
BATC) referenziate all’interno dei BRef comunitari (Gap Analysis -12); correttezza delle informazioni
di base e la solidità tecnico-scientifica delle elaborazioni presentate;
 partecipazione ed assistenza tecnica alle riunioni del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC
con il Gestore e le riunioni con il solo Gruppo Istruttore nella sessione riservata;
 partecipazione e assistenza tecnica alla Commissione IPPC durante i sopralluoghi presso le
installazioni industriali dei Gruppi Istruttori; sopralluoghi propedeutici alla predisposizione dei
Piani di Monitoraggio e Controllo;
 individuazione delle carenze e delle criticità documentali e tecniche finalizzate alla formulazione
di richieste di integrazioni a cura della Commissione AIA-IPPC ed eventuali confronti tecnici con il
gruppo istruttore;
 In caso di richiesta di integrazioni documentali al Gestore da parte della Direzione Generale,
copia di tale richiesta è trasmessa ad ISPRA segnalando il termine ultimo di presentazione delle
integrazioni comprensivo di eventuali proroghe per la conclusione delle attività istruttorie e/o
sospensioni del procedimento;
 verifica ed analisi delle osservazioni del pubblico con la redazione di una sintesi degli aspetti più
significativi;
 redazione di una Relazione Istruttoria al fine di fornire alla Commissione gli elementi tecnici utili
per la stesura del Parere Istruttorio Conclusivo; nelle Relazioni Istruttorie vengono altresì riportati
gli esiti delle attività ispettive effettuate da ISPRA per un periodo rappresentativo
- La relazione istruttoria verrà trasmessa da ISPRA entro i seguenti tempi, decorrenti dalla data di
ricezione della nota ufficiale di avvio del procedimento istruttorio da parte della Autorità
Competente o, se successiva, alla data in cui la suddetta documentazione di domanda di AIA sia
disponibile sul sito dedicato;
 redazione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 29-quater,
comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. parte integrante del Decreto AIA riportante le modalità di
monitoraggio e controllo (metodi di misura) le frequenze di autocontrollo delle matrici ambientali
e le modalità di registrazione e reporting annuale, da proporre in sede della Conferenze di Servizi
istruttoria e decisoria; trasmissione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e
partecipazione alla Conferenza dei Servizi e relativi aggiornamenti;
 analisi tecnica dell’ulteriore documentazione necessaria al completamento del procedimento,
anche a seguito dei lavori condotti in Conferenza dei Servizi.
TESTO RAPPORTO:
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/attivita-istruttorie-aia-
2021.pdf
12
Documento pubblicato dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE
(art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
13
BENI PAESAGGISTICI
Fotovoltaico a terra in centri storici e sottoposti al Codice dei Beni Cultuali
(Normativa Nazionale)
Il comma 2-septies articolo 6 legge 91/2022 (13) secondo il quale i progetti di nuovi impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp)
ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare
prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree
siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai vincoli del Codice dei Beni
Culturali, possono essere realizzati senza essere sottoposti a valutazioni ambientali e
paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati se rientrano
nella tipologia di impianti elencati dal comma 1 articolo 6-bis (14) del DLgs 28/2011.
Il comma 4-bis articolo 11 legge 142/2022 modifica il comma 2-septies articolo 6 legge 91/2022
prevedendo che i suddetti impianti anche se ubicati in centri storici o in aree soggette ai vincoli del
Codice Beni Culturali (articolo 136 -15) possono essere esclusi dalla applicazione della VIA e della
compatibilità Paesaggistica a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 dell’articolo 6-bis
del DLgs 28/2011 (16) sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni
limitrofi. Quanto sopra fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5 (17), del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
TESTO LEGGE 142/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05442&elenco30giorni=false
13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50!vig=
14
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art6bis-com1
15
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
16 “4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere
connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una
relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle
norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.” Gli impianti del comma 3 sono i
nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici
residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di
fabbricati rurali e di edifici su cui é operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
17
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art7bis-com5
14
CACCIA E TUTELA FAUNA SELVATICA
Commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e
sanzioni (Normativa Nazionale)
Il DLgs 135 del 5 agosto 2022 attua il Regolamento (UE) 2016/429 (18) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali
della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al
fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire
il commercio illegale di specie protette.
DIVIETI CONCERNENTI GLI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE ED I LORO IBRIDI
L’articolo 3 del DLgs 135/2022 vieta a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre
animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi
tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal
loro ambiente naturale.
Il divieto non si applica nei casi previsti dal comma 2 di detto articolo 3.
SPECIE PERICOLOSE PER LA SALUTE, L'INCOLUMITA' PUBBLICA O PER LA BIODIVERSITA'
L’articolo 4 del DLgs 135/2022 vieta, fermo restando il divieto di cui all’articolo 3 sopra riportato,
vieta a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che
costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli
ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro
successive generazioni.
Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della
salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto,
i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui sopra e predispone l'elenco di tali
esemplari prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso.
Anche in questo al comma 3 dell’articolo 4 sono previste deroghe al divieto.
ELENCO DELLE SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA
L’articolo 5 del DLgs 135/2022 In deroga al divieto di cui all'articolo 3 la detenzione, la commercializzazione
e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia é consentita
unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi
secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica
e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE)
2016/429 che elenca proprio gli animali specie da compagnia.
L'elenco delle specie di cui sopra, é redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la
biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche,
biologiche ed etologiche.
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0429-20210421&qid=1665065345334
15
DISPOSIZIONI PER I DETENTORI DI ANIMALI DI SPECIE SELVATICA ED ESOTICA
L’articolo 6 del DLgs 135/2022 prevede che i detentori di detti animali acquisiti a qualsiasi titolo in
conformità alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il
detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari
e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.
SANZIONI E CONTROLLI CON RELATIVE AUTORITÀ COMPETENTI
Infine l’articolo 14 del DLgs 135/2022 prevede sanzioni con compiti di controllo da parte Servizi
veterinari delle ASL e le altre autorità competenti.
In particolare secondo l’articolo 2 del DLgs 135/2022 il Ministero della salute é l'autorità
veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del Regolamento (UE) 2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, responsabile:
a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in
materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625 (19);
b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed
esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle
disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i
Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità
sanitarie locali (ASL), e le altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27 ( 20 che attua il Regolamento 2017/625 della UE), nell'ambito di rispettiva
competenza, sono le autorità competenti per la applicazione delle disposizioni del presente
decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.
TESTO DLGS 135/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-12&atto.codiceRedazionale=22G00143&elenco30giorni=false
19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20220128&qid=1665066653057
20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;27
16
Protezione fauna selvatica: Nozione di “esemplari di specie animale nati e allevati in
cattività” (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 8 settembre 2022 causa C659/20 ha statuito che:
1. L’articolo 1, punto 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 (21) della Commissione, del 4 maggio
2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 (22) del Consiglio relativo
alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,
deve essere interpretato nel senso che: non rientrano nella nozione di «riserva riproduttiva», ai
sensi di tale disposizione, gli ascendenti degli esemplari allevati in una operazione di allevamento,
che non sono stati mai posseduti o detenuti da tale operazione di allevamento.
2. L’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, letto in combinato disposto con l’articolo
17 (23) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il principio della tutela del
legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che un esemplare di
una specie animale menzionata nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
relativo alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio, detenuto da un allevatore, possa essere considerato nato e allevato in cattività, ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora ascendenti di tale esemplare, che
non fanno parte della riserva riproduttiva di tale allevatore, siano stati acquisiti da un terzo, prima
dell’entrata in vigore di tali regolamenti, in modo nocivo per la sopravvivenza della specie
interessata in ambiente naturale.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSIZIA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265062&pageIndex=0&doc
lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7916475
21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0865-20220119&qid=1665069305253
22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01997R0338-20220119&qid=1665069355766
23
Articolo 17 Diritto di proprietà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato
legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa
di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse
generale. 2. La proprietà intellettuale Ł protetta.
17
EFFETTO SERRA
Cicli del carbonio sostenibili (Documentazione Comunitaria)
Parere del 22 maggio 2022 del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sulla comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sui cicli del carbonio sostenibili.
Il CESE ritiene che, per risolvere l’equazione della neutralità carbonica in Europa, siano necessari
tanto la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra quanto l’aumento dei pozzi di
assorbimento del carbonio e la ricerca di sostituti del carbonio fossile nella nostra economia. Il
CESE concorda pertanto con la comunicazione della Commissione europea nel ritenere che, per
conseguire tale obiettivo, si debba ricorrere a tutti i mezzi e a tutte le soluzioni disponibili.
Il CESE approva le due tipologie di soluzioni per la rimozione e il sequestro del carbonio proposte
dalla Commissione nella comunicazione in esame: le soluzioni basate sulla natura (sequestro del
carbonio nei suoli agricoli) e quelle basate sulle tecnologie industriali.
PARERE CESE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AE5952&from=IT
Rapporto OCSE AIE su evoluzione gas serra e incentivi alle fossili (Documentazione
Internazionale)
Secondo una nuova analisi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE)e dell'Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), il sostegno ai combustibili fossili è quasi
raddoppiato nel 2021, rallentando i progressi verso gli obiettivi climatici internazionali.
I nuovi dati dell'OCSE e dell'AIE mostrano che il sostegno complessivo del governo ai combustibili
fossili in 51 paesi del mondo è quasi raddoppiato a 697,2 miliardi di dollari nel 2021, da 362,4
miliardi di dollari nel 2020, poiché i prezzi dell'energia sono aumentati con il rimbalzo
dell'economia globale. Inoltre, si prevede che i sussidi al consumo aumenteranno ulteriormente
nel 2022 a causa dell'aumento dei prezzi del carburante e del consumo di energia.
18
Secondo l’analisi qui riportata il sostegno totale ai combustibili fossili è salito a 190 miliardi di
dollari nel 2021 da 147 miliardi di dollari nel 2020.
E’ stato raggiunto il sostegno ai produttori a livelli non visti in precedenza negli sforzi di
monitoraggio dell'OCSE, a 64 miliardi di dollari nel 2021, in aumento di quasi il 50% su base annua
e del 17% rispetto ai livelli del 2019. Tali sussidi hanno in parte compensato le perdite dei
produttori dovute al controllo dei prezzi interni con l'aumento dei prezzi globali dell'energia alla
fine del 2021. La stima del sostegno ai consumatori ha raggiunto 115 miliardi di dollari, rispetto ai
93 miliardi di dollari del 2020
L'OCSE e l'AIE hanno costantemente chiesto l'eliminazione graduale del sostegno inefficiente ai
combustibili fossili e il reindirizzamento dei finanziamenti pubblici verso lo sviluppo di alternative a
basse emissioni di carbonio insieme al miglioramento della sicurezza energetica e dell'efficienza
energetica. Le sovvenzioni destinate a sostenere le famiglie a basso reddito tendono spesso a
favorire le famiglie più ricche che utilizzano più carburante ed energia e dovrebbero pertanto
essere sostituite con forme di sostegno più mirate.
LA SCUSA DI TUTELARE LE FASCE DEBOLI FA ACQUA COME AMMETTE LA STESSA DIRIGENZA
DELL’OCSE
“La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha causato forti aumenti dei prezzi
dell'energia e minato la sicurezza energetica. Tuttavia, aumenti significativi dei sussidi ai
combustibili fossili incoraggiano il consumo dispendioso, pur non raggiungendo necessariamente le
famiglie a basso reddito", ha affermato il segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann.
"Dobbiamo adottare misure che proteggano i consumatori dagli impatti estremi del mercato
mutevole e delle forze geopolitiche in un modo che ci aiuti a mantenerci sulla buona strada verso la
neutralità del carbonio, nonché la sicurezza energetica e l'accessibilità economica".
LINL ALLA ANALISI OCSE E AIE:
https://www.oecd.org/newsroom/support-for-fossil-fuels-almost-doubled-in-2021-slowing-pro
gress-toward-international-climate-goals-according-to-new-analysis-from-oecd-and-iea.htm
19
Rapporto su disastri naturali (Documentazione Internazionale)
Rapporto di United Nations University – Institute for Environment and Human Security (UNU-
EHS -24) che afferma come Le cause dei disastri naturali alla radice sono i fattori sottostanti che
creano le condizioni per il verificarsi di disastri. Se pensiamo a un disastro come alla punta di un
iceberg, la parte visibile di una struttura molto più grande che rimane nascosta sotto la superficie
dell'acqua, le cause alla radice formano le strutture più profonde che hanno creato le condizioni
affinché il disastro si verifichi, e sono sorprendentemente simili per molti eventi apparentemente
non correlati.
Secondo il rapporto solo nell'ultimo anno, i disastri hanno causato circa 10.000 vite umane e sono
costati oltre 280 miliardi di dollari di danni in tutto il mondo. Anche la natura continua a essere
gravemente minacciata, poiché le specie sono spinte fuori dai loro habitat o verso l'estinzione, i cui
veri costi sono molto più difficili da stimare.
I più colpiti sono comunque i più deboli socialmente. Il Rapporto fa l’esempio dell’uragano Ida,
dove la maggior parte di coloro che sono morti vivevano in appartamenti seminterrati illegali in
una zona di New York soggetta a inondazioni. Queste forme di alloggio sono spesso ricercate da
persone vulnerabili che non hanno accesso ad altri tipi di alloggio; per esempio, gli immigrati privi
di documenti o le persone che faticano a pagare gli affitti regolari. Allo stesso tempo, quelle
popolazioni vulnerabili sono nella posizione più debole per proteggersi dagli impatti di un disastro
perché, ad esempio, non possono né permettersi di acquistare un'assicurazione né avere i mezzi
economici per riprendersi una volta che si verifica un pericolo.
Aggiunge il Rapporto che lo stesso ragionamento vale per la natura, dove un ecosistema sano può
assorbire la forza di un temporale o di un'alluvione meglio di uno danneggiato. I disastri osservati
nel 2021/2022 avrebbero potuto essere evitati del tutto o il loro impatto si sarebbe notevolmente
ridotto se fosse stato messo in atto il giusto tipo di soluzioni per prevenirli o gestirli meglio.
L'edizione 2021/2022 del Rapporto Interconnected Disaster Risks analizza 10 disastri in tutto il
mondo che sono stati selezionati per la loro notorietà e rappresentazione di un problema globale
più ampio che ha cambiato o cambierà la vita in tutto il mondo e identifica soluzioni che possono
aiutare a prevenire o meglio gestirli in futuro.
TESTO RAPPORTO:
https://interconnectedrisks.org/
Rapporto sul clima società USA di meteorologia (Documentazione Internazionale)
Una pubblicazione internazionale peer-reviewed pubblicata ogni estate, The State of the
Climate è l'autorevole sintesi annuale del clima globale pubblicata come supplemento al Bulletin
of the American Meteorological Society.
Il rapporto, compilato dai Centri nazionali per l'informazione ambientale del NOAA, si basa sui
contributi di scienziati di tutto il mondo. Fornisce un aggiornamento dettagliato sugli indicatori
climatici globali, eventi meteorologici degni di nota e altri dati raccolti da stazioni e strumenti di
monitoraggio ambientale situati su terra, acqua, ghiaccio e nello spazio.
24
https://unu.edu/about/unu-system/ehs
20
La funzione principale del Rapporto è quella di documentare lo stato e la traiettoria di molte
componenti del sistema climatico. Tuttavia, come serie, il rapporto documenta anche lo stato e la
traiettoria della nostra capacità e impegno di osservare il sistema climatico.
Secondo il Rapporto nel 2021, i gas serra rilasciati nella atmosfera terrestre hanno continuato ad
aumentare. La media globale annuale anidride carbonica (CO2) nel 2020 ha avuto la quinta
crescita più alta dall'inizio della registrazione strumentale nel 1958. Questo porta la
concentrazione di CO2, ancora una volta, al più alto dei record moderni. Il tasso di crescita del
metano (CH4) è stato il più alto mai registrato e il terzo più alto per il protossido di azoto (N2
O), contribuendo al nuovo registrare elevati livelli di concentrazione atmosferica per entrambi i
gas
TESTO RAPPORTO:
https://ametsoc.net/sotc2021/StateoftheClimate2021_lowres.pdf
Modifica Regolamento sui gas fluorurati (Documentazione Comunitaria)
Parere del Comitato Economico e Sociale della UE sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva
(UE) 2019/1937 (25) e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (26).
TESTO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE1946&from=IT
TESTO PROPOSTA DI REGOLAMENTO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0150&from=IT
Progetto LIFE20 PRE/GR/018 - Carbon Farming Geolocation Support by Establishing
a Spatial Soil Database Management System (Normativa Nazionale)
Si tratta del Grant Agreement n. LIFE20 PRE/GR/018 - Carbon Farming Geolocation Support by
Establishing a Spatial Soil Database Management System che vuole la realizzazione di un apposito
progetto, stipulato il 15 dicembre 2021 tra la Commissione europea e il coordinatore greco Elgo
Dimitra, che prevede tra i beneficiari associati anche il Consiglio nazionale delle ricerche -
Istituto per la BioEconomia - (IBE), il cui costo complessivo é pari a 656.588,00 euro, finanziato in
parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali.
Il Decreto Ministero Economia e Finanza del 22 luglio 2022 prevede che ai fini della realizzazione
degli interventi relativi al progetto LIFE20 PRE/GR/018 - Carbon Farming Geolocation Support by
Establishing a Spatial Soil Database Management System che ha durata dal 1° ottobre 2021 al 31
marzo 2023, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per
l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 17.816,00 euro al Consiglio nazionale
delle ricerche - Istituto per la BioEconomia (IBE).
TESTO DECRETO 22/7/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-17&atto.codiceRedazionale=22A05232&elenco30giorni=false
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02019L1937-20211110&qid=1664484081133&rid=1
26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517
21
ENERGIA
Nuove deroghe alle norme ambientali per i rigassificatori (Normativa Nazionale)
Arriva l’ennesimo Decreto legge che quatto quatto estende il nuovo regime speciale che disciplina
le autorizzazioni ai rigassificatori e alle modifiche a quelli esistenti ad ulteriori ipotesi. Possiamo
dire quindi che per i rigassificatori il regime speciale accentrato su Commissari, deroghe alle
principali norme ambientali regali di milioni di euro a chi i rigassificatori li costruisce, colloca e
gestisce, sia diventato regime ordinario alla faccia del diritto comunitario e dell’articolo
9 (QUI) della Costituzione che prevede la tutela dell’ambiente come valore costituzionale a tutela
delle generazioni future.
Come dire vogliono essere sicuri di realizzarli senza se e senza ma derogando a norme ambientali
fondamentali pur trattandosi di impianti ad alto rischio di incidente rilevante al fine prima di tutto
di favorire la lobby del gas già ampiamente sostenuta dalla decisione di includere questa fossile
nella tassonomia verde della UE (QUI) alla faccia dell’obiettivo di neutralità climatica.
Così oggi sul Sole 24 ore l’AD di ENI rilancia sui rigassificatori chiedendo al contempo di accelerare
sulle rinnovabili dimenticando alcune "cosette":
1. La Corte dei Conti UE ha spiegato (QUI) che gli incentivi alle fossili bloccano le rinnovabili
2. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Agenzia Internazionale
per l’Energia (AIE) ha chiarito (QUI) che nel 2021 gli incentivi alle fossili sono raddoppiati nel
mondo.
Per una analisi della procedura in deroga disciplinata dall’articolo 5 della legge 91/2022 vedi
NewsAmbiente Maggio-Giugno 2022 (27)
IL NUOVO DECRETO LEGGE ESTENDE L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLA LEGGE 91/2022
FACENDOLA DIVENTARE ORDINARIA
Stiamo parlando dell’articolo 9 del Decreto legge 144/2022 che aggiunge il seguente comma
all’articolo 5 della legge 91/2022: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma
2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali
o localizzazioni alternative”.
Il comma 2 dell’articolo della legge 91/2022 riguarda appunto la autorizzazione del Commissario
nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Comma 5 dell’articolo 5 della legge 91/2022 riguarda l’istanza da presentare al Commissario per
realizzare le opere in questione.
Quindi la nuova norma chiarisce che la procedura ex articolo 5 legge91/2022 (istanza e
autorizzazione finale del Commissario) si applicano non solo per le unità galleggianti che
rigassificano o mero incremento capacità di rigassificazione di impianti esistenti ma anche nel caso
di modifiche sostanziali (quindi nella normativa ordinaria sottoponibili a VIA e alla Seveso III) o nel
caso di localizzazione alternative a quelle individuate inizialmente. Come è noto le alternative
devono essere prese in considerazione nella VIA ordinaria ma la procedura dell’articolo 5 legge
91/2022 esclude la VIA agli impianti assoggettati ad essa.
27
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/new-lex-maggio-luglio-2022pdf
22
CONCLUSIONI SULLA NUOVA NORMA
Insomma la norma sembra fatta apposta per applicare la procedura speciale nel caso in cui le
localizzazioni individuate ad oggi se non andassero a conclusioni, anche alle nuove localizzazioni.
In questo modo si chiude il cerchio e quella che è nata per una procedura applicabile
sostanzialmente alle navi rigassificatrici è estendibile da ora in poi ad ogni impianto di
rigassificazione nuovo o modifiche di esistenti.
TESTO DECRETO LEGGE 144/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false
Comunità energetiche da parte di concessionari di beni demaniali (Normativa
Nazionale)
Il Decreto Legge 144/2022 (QUI) introduce novità importanti sulla promozione delle Comunità
Energetiche.
In particolare:
1. si prevede la possibilità che i concessionari di beni demaniali costituiscano comunità
energetiche anche con pubbliche amministrazioni locali per realizzare impianti sopra 1 MW da
fonti rinnovabili
2. si prevede di estendere alle comunità energetiche gli incentivi previsti dal DLgs 199/2021 sulla
promozione delle fonti rinnovabili (28)
3. si prevedono procedure semplificate per autorizzare impianti da fonti rinnovabili nei beni
demaniali oggetto delle comunità energetiche
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI IN BENI DEMANIALI
L’articolo 10 del Decreto Legge 144/2022 prevede che allo scopo di contribuire alla crescita
sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della
resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in
concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo
Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo,
per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le
condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi
principi di attuazione.
CONCESSIONARI BENI DEMANIALI COSTITUISCONO COMUNITÀ ENERGETICHE
Il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei suddetti beni demaniali possono costituire
comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e
locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti ai seguenti requisiti previsti
28
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
23
dal comma 2 dell’articolo 31 del DLgs 199/2021 che stabilisce le condizioni in base al quale le
comunità energetiche possono operare:
1) l'energia autoprodotta é utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero
per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui al successivo punto 2),
mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite
accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione
(comma 2, lettera b) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)
2) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta,
anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità
energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato,
ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per
l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera
a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite (comma 2, lettera c), dell'articolo 31 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).
L’art. 8 fa riferimento ai criteri direttivi a cui devono informarsi i decreti ministeriali con cui
dovranno essere aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili
inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di
potenza non superiore a 1 MW.
L’articolo 32 comma 3 lettera a) fa riferimento ai provvedimenti con cui ARERA, nei casi in cui gli
impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione
sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti
tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima
energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia
istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;
INCENTIVI ALLE COMUNITÀ ENERGETICHE NEI BENI DEMANIALI
Le comunità energetiche costituite dal Ministero Interno o dai concessionari di beni demaniali
come sopra riportato avranno la facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo 199/2021 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non
connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per
l'illuminazione pubblica.
PROCEDURE SEMPLIFICATI PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI NEI BENI DEMANIALI OGGETTO
DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE
I beni demaniali oggetto della comunità energetica sono di diritto superfici e aree idonee ad
installare impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella
individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili quindi senza bisogno di attendere i decreti del MITE per attuare i criteri previsti
dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure
autorizzative semplificate di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
In particolare le procedure di cui all’articolo 22 DLgs 199/2021 prevedono che la costruzione e
l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono
disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
24
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di
impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica (29) si esprime con parere
obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
TESTO DECRETO LEGGE 144/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false
Accordo Paesi Mar Baltico per potenziare eolico (Documentazione Internazionale)
Al vertice sulla sicurezza energetica tenutosi lo scorso 30 agosto a Marienborg, in Danimarca, gli
Stati membri dell'Unione europea intorno al Mar Baltico hanno concordato di migliorare la loro
cooperazione per rafforzare la sicurezza energetica della regione e aumentare di sette volte
l'attuale capacità di energia eolica del Mar Baltico entro il 2030.
Si tratta di Danimarca, Svezia, Lettonia, Lituania, Estonia, Germania, Polonia, Finlandia.
Secondo la Dichiarazione finale del vertice l’attacco della Russia all’Ucraina ha minato la
dipendenza dell'Europa dall'energia russa, il che ha sottolineato la necessità di rafforzare la
sicurezza energetica dell'UE attraverso la graduale uscita dalla dipendenza russa e la
decarbonizzazione del settore energetico.
Alla luce delle conclusioni di Versailles sull'energia e del piano REPowerEU della Commissione
europea del 18 maggio 2022, i sottoscrittori della dichiarazione chiedono un'azione urgente e
immediata per aumentare la resilienza energetica rendendo l'Europa indipendente da
Energia russa il prima possibile.
Nel breve periodo, l'energia russa sarà anche sostituita da un aumento del carburante importato
via mare. I sottoscrittori quindi accettano di collaborare a un aumento del combustibile importato
via mare, compreso il gas naturale liquefatto (GNL) e il biogas liquefatto (LBG), attraverso la
piattaforma energetica dell'UE e garantire che le infrastrutture commerciali del Baltico, come i
porti e i terminali GNL consentiranno il necessario coordinamento di fronte al crescente
commercio marittimo nel Mar Baltico
Il Mar Baltico detiene una potenziale risorsa energetica in gran parte non sfruttata: l'eolico
offshore. Questa fonte può accelerare ed eliminare gradualmente l'energia russa sostituendo i
combustibili fossili, ad esempio attraverso l'elettrificazione, aumentando i combustibili rinnovabili,
diversificando e decarbonizzando le reti del gas, una maggiore integrazione settoriale e un
idrogeno verde economica, comprese le necessarie infrastrutture di trasmissione e gasdotti.
Sviluppo di una potenza adeguata capacità di generazione, reti più forti e interconnessioni,
eliminando le strozzature interne, insieme al buon funzionamento del mercato interno dell'energia
aumenterà la resilienza e sicurezza energetica dei Paesi sottoscrittori.
Per questo i Paesi sottoscrittori hanno fissato obiettivi combinati per l'eolico offshore nella regione
del Mar Baltico di almeno 19,6 GW entro 2030, sette volte la capacità attuale, e promuoveranno il
potenziale sostanziale dell'energia eolica offshore nel bacino del Mar Baltico, raggiungendo fino a
29
Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR ex articolo 29 legge
108/2021 QUI
25
93 GW. Perseguiremo procedure di autorizzazione più rapide e ci adopereremo per una
coesistenza equilibrata di esigenze economiche ed ecologiche.
Per raggiungere questo obiettivo, i Paesi sottoscrittori rafforzano la cooperazione a livello politico
tra gli Stati membri circostanti Mar Baltico per quanto riguarda la sicurezza energetica, anche
accelerando l'approvvigionamento di energia rinnovabile. La cooperazione deve essere parte
integrante del piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP) e, se del caso,
coinvolgere altri forum regionali, come il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CBSS), il Consiglio
nordico e il Nord Cooperazione per l'energia marittima (NSEC).
TESTO DICHIARAZIONE ACCORDO
https://valitsus.ee/media/5291/download
Rischio importazioni GNL nel Giappone (Documentazione Internazionale)
Agosto 2022: fonte International Shipping Network (30).
Le importazioni di GNL dal Giappone potrebbero essere messe a repentaglio da un recente
decreto firmato da il presidente russo di dare il controllo completo di Sakhalin II (9,6 mtpa) a una
nuova controllata di Gazprom – Gazprom Sakhalin Holding. In risposta, il Giappone dovrà utilizzare
diverse contromisure come aumentare la produzione di energia nucleare e carbone e introdurre
limiti al consumo di energia per evitare una crisi energetica in inverno. L'ordine russo potrebbe
essere visto come una ritorsione alle sanzioni dell'UE che hanno interrotto le esportazioni di
energia del Paese e gli investimenti in progetti attuali e futuri. Questo ordine è anche progettato
per mettere in secondo piano le società straniere (che sono uscite o stanno pianificando di uscire
dai progetti russi).
L'ordine obbliga i partner stranieri esistenti nel progetto – Shell (27,5%), Mitsubishi (10%) e Mitsui
(12,5%) – a presentare nuovamente domanda alla nuova entità per riottenere il loro status nel
progetto. Il monopolio russo del gas Gazprom, che è posseduto principalmente dal governo russo,
detiene una partecipazione del 50% più un'azione in Sakhalin Energy e deterrà la stessa
partecipazione in Gazprom Sakhalin Holding Ltd. Quest'ultima sarà il nuovo operatore del
progetto.
Ai partner esistenti di Sakhalin II verranno offerte nuove azioni proporzionali alle loro vecchie
partecipazioni e gli sarà concesso un mese per accettare i nuovi termini. Anche se l'ex partner
accettasse le nuove condizioni, il governo russo potrebbe rifiutarsi di offrire loro una quota nella
nuova entità e vendere invece le quote detenute all'estero entro quattro mesi a un acquirente
russo. Inoltre, il ricavato della vendita potrebbe essere inviato all'azionista straniero o trattenuto
dal governo russo a titolo di risarcimento per danni non specificati.
Il Giappone intende rimanere coinvolto nel progetto e ha chiesto a Mitsui e Mitsubishi di
mantenere la loro quota. Nel frattempo, il governo giapponese ha anche chiesto alle sue società di
GNL di identificare forniture alternative. Sakhalin II è di notevole importanza per il Giappone, che
ha acquistato il 9% delle sue importazioni totali di GNL (circa 100 carichi) dal progetto russo nel
2021. Nel frattempo, Shell sta valutando il decreto dopo il suo precedente piano di uscire da tutti i
progetti russi, compreso il Sakhalin II. C'è una drammatica trasformazione nella prospettiva del
Giappone nei confronti della Russia poiché il primo si è schierato dalla parte dell'Occidente
aumentando le sanzioni contro il secondo. Il Giappone ha congelato i beni di 28 società russe
mentre le istituzioni finanziarie giapponesi hanno rifiutato prestiti a importanti progetti energetici
russi. Anche il Giappone ha interrotto le sue importazioni di carbone e oro russi, sostenendo le
30
https://ishipnet.com/shipping-news/19648-russian-decree-on-sakhalin-ii-threatens-japan-s-lng-imports
26
sanzioni europee su quest'ultimo. Tuttavia, le importazioni di GNL dal Giappone dalla Russia sono
rimaste inalterate, con volumi che hanno raggiunto i 3,7 milioni di tonnellate nel 1H22, con un
aumento del 4,5% su base annua.
Al momento, i contratti GNL esistenti tra le compagnie energetiche giapponesi e Sakhalin II per 5
mtpa (metà della capacità del progetto) sono intatti, ma qualsiasi deterioramento delle relazioni
tra i due paesi potrebbe potenzialmente mettere fine ai contratti attuali. Russia e Giappone sono
tecnicamente ancora in guerra poiché non hanno firmato un trattato di pace dopo la seconda
Guerra Mondiale. I due paesi sono anche coinvolti in una disputa di lunga data sulle Isole Curili,
che dovrebbero avere ricche riserve di petrolio. Le isole sono strategicamente posizionate in
quanto danno alla flotta navale russa a Vladivostok l'accesso all'Oceano Pacifico. Drewry ritiene
che la Russia, che ha occupato le Isole Curili, le utilizzerà come leva per finalizzare la
partecipazione delle società giapponesi in Sakhalin II e nelle loro SPA a lungo termine. Di
conseguenza, le importazioni europee di GNL sono aumentate alla fine del 2021 superando i 7
milioni di tonnellate nel solo dicembre, con la maggior parte della fornitura inviata dagli Stati Uniti.
Anche i carichi di altri esportatori di GNL - Qatar, Oman, Perù, Nigeria e Russia - sono stati scaricati
nei terminal europei in questo periodo, mentre alcuni carichi sono stati acquistati anche
dall'Indonesia e dall'Australia.
Potrebbe essere improbabile che i russi tengano il Giappone fuori dal progetto Sakhalin II poiché
quest'ultimo importa il 60-70% del GNL prodotto ogni anno da questo impianto e le esportazioni di
energia russe sono attualmente minacciate dalle sanzioni occidentali. Tuttavia, le ambizioni
geopolitiche potrebbero gettare al vento la cautela e creare problemi per la fornitura di GNL del
Giappone.
Si ritiene che il Giappone sarà in grado di assorbire la perdita di carichi Sakhalin II con misure
alternative sul lato dell'offerta e della domanda, creando un effetto a catena sul mercato globale.
1) Il Giappone sarà sfidato a sostituire completamente le quantità Sakhalin II. Sakhalin II è il
progetto GNL più vicino al Giappone (a 1.100 miglia nautiche) con costi di spedizione a $ 0,46 per
MMBtu nel 2Q22.
2) L'annullamento dei contratti obbligherebbe il Giappone a rifornirsi di forniture alternative in un
mercato in cui è difficile trovare GNL flessibile. Molto probabilmente il Giappone si rifornirà di
quantità alternative dagli Stati Uniti, il che lo costringerebbe a competere con l'Europa per il GNL
flessibile a prezzi molto più elevati.
3) La mancanza di forniture di riserva potrebbe avere un impatto sul trasporto marittimo globale
con impatti diversi: Sakhalin II potrebbe esportare in altri paesi asiatici come Cina e India mentre il
Giappone importando da destinazioni più lontane si aggiungerà marginalmente alla domanda di
tonnellate-miglio. Inoltre, il Giappone dovrebbe anche sostenere l'aumento dei costi di spedizione
e i rischi di ritardi nei transiti del canale.
4) D'altra parte, le misure conservative del Giappone e i prezzi spot elevati ridurranno il numero di
carichi che raggiungono il paese, creando un eccesso di offerta di navi nel mercato globale. La
maggior parte delle navi sulla rotta Sakhalin-Giappone sono vecchie navi a turbina a vapore che, se
inattive, avrebbero difficoltà a ottenere un'occupazione alternativa, specialmente con le
imminenti normative EEXI (31). N.B. Ricordo che EXXI EEXI può essere applicato a: Mercantili,
vettori di gas, Autocisterne, navi portacontainer, navi da carico generale, trasportatori di merci
31
https://www.assagenti.it/it/news/23578/L%E2%80%99Energy_Efficiency_Existing_Ship_Index_e_la_nuova_%E2%80%
9CEEXI_Transition_Clause%E2%80%9D_elaborata_da_BIMCO#:~:text=E%E2%80%99%20stato%20infatti%20introdott
o%20il%20c.d.%20%E2%80%9DEnergy%20Efficiency,tenendo%20conto%20delle%20caratteristiche%20specifiche%20
di%20ciascuna%20nave.
27
refrigerati, vettori combinati, navi da carico ro-ro, navi ro/ro da passeggeri, Navi metaniere, navi
da crociera con propulsione non convenzionale di 400GT.
Il Giappone dovrebbe anche firmare SPA con imminenti progetti di GNL negli Stati Uniti, in Canada
e in Qatar per garantire la fornitura di GNL a lungo termine e compensare i volumi di Sakhalin II,
che possono stimolare gli ordini per le navi moderne. Inoltre, la ridotta capacità di costruzione
navale fino al 2027 e la crescente importanza della fornitura di GNL potrebbero anche incentivare i
costruttori navali giapponesi a rientrare nella costruzione navale di GNL.
Strategia Europea per le energie rinnovabili offshore (Documentazione Comunitaria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su una strategia europea per le energie
rinnovabili offshore.
La Risoluzione:
1. invita la Commissione a fare delle energie rinnovabili offshore, insieme ad altre tecnologie
energetiche pertinenti, una componente centrale del sistema energetico dell'UE entro il 2050;
2. sottolinea che gli obiettivi di produzione energetica associati alle energie rinnovabili offshore in
tutti i bacini marittimi dell'UE sono pari ad almeno 60 GW entro il 2030 e 340 GW entro il 2050,
come indicato nella comunicazione COM(2020)0741 (32) della Commissione; ricorda che, secondo
la valutazione di impatto della Commissione che accompagna la comunicazione
COM(2020)0562 (33) per intraprendere un percorso competitivo in termini di costi verso una
riduzione del 55 % delle emissioni entro il 2030 la capacità installata dell'energia eolica offshore
dovrebbe essere compresa fra i 70 e i 79 GW;
3. invita gli Stati membri e i settori pubblico e privato a superare l'obiettivo di riduzione del 55 %
entro il 2030;
4. evidenzia che la competitività dell'energia eolica offshore e dell'energia oceanica quali fonti
energetiche continuerà a crescere e che i prezzi continueranno a diminuire di pari passo con
l'ulteriore sviluppo e diffusione; sottolinea che l'energia rinnovabile offshore è una fonte di
energia praticabile e che un sistema energetico sostenibile e affidabile deve combinare le energie
rinnovabili offshore con altre tecnologie energetiche, opportunità di stoccaggio e un consumo
energetico flessibile;
5. invita la Commissione a condurre quanto prima una valutazione di impatto che chiarisca gli
effetti economici e socioeconomici delle energie rinnovabili offshore, prestando particolare
attenzione ai posti di lavoro esistenti e alla creazione di nuovi impieghi grazie al raggiungimento di
300-450 GW di capacità entro il 2050;
6. deplora il fatto che diversi Stati membri non abbiano ancora raggiunto il loro obiettivo di
interconnessione elettrica pari al 10 % entro il 2020 e invita la Commissione e gli Stati membri
a garantire infrastrutture adeguate, come le linee di trasmissione, per l'integrazione e il trasporto
dell'energia elettrica offshore prodotta a partire dalle energie rinnovabili offshore; rammenta
l'obiettivo di interconnessione elettrica del 15 % fissato dall'UE per il 2030, definito all'articolo 2
del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il
clima; invita la Commissione a presentare una proposta che possa accelerare il conseguimento
dell'obiettivo di interconnessione; ritiene che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero elaborare
accordi in materia di infrastrutture energetiche offshore con le regioni geografiche limitrofe;
32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52020DC0741
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
28
7. segnala che l'accesso alle energie rinnovabili offshore contribuirà altresì all'ecologizzazione dei
porti, anche in termini di fornitura di energia elettrica a terra per le navi ormeggiate e il loro
sviluppo come cluster industriali circolari; sottolinea che i piani degli Stati membri per la gestione
dello spazio marittimo dovrebbero essere compatibili con le tendenze future, compresi i nuovi
flussi di traffico, le nuove rotte di navigazione e le maggiori dimensioni delle navi, e dovrebbero
garantire la coesistenza delle infrastrutture energetiche offshore con le rotte dei trasporti
marittimi, l'industria della pesca, i sistemi di separazione del traffico, le zone di ancoraggio,
l'accesso e le attività delle navi e lo sviluppo portuale; è fermamente convinto che sia necessario
garantire alle navi che transitano nei pressi delle infrastrutture delle energie rinnovabili offshore
i più elevati livelli di sicurezza, compresa una copertura sufficiente dei servizi di assistenza al
traffico marittimo e la fornitura di navi per il soccorso in caso di emergenza nella zona;
8. sottolinea che per conseguire gli obiettivi per il 2030 e il 2050 è necessario accelerare la
diffusione delle energie rinnovabili offshore; sottolinea che occorre una gestione più sostenibile
dello spazio marittimo e delle coste per sfruttare appieno il potenziale delle energie rinnovabili
offshore; è fermamente convinto che un processo adeguato di pianificazione dello spazio
marittimo debba essere accompagnato da un solido approccio in materia di partecipazione
pubblica, affinché i punti di vista di tutte le parti interessate e delle comunità costiere siano presi
in considerazione; osserva che l'enorme interesse per le energie rinnovabili offshore comporterà
un numero crescente di domande di autorizzazione; invita gli Stati membri a semplificare con
urgenza le procedure pertinenti e a coordinare i loro sforzi; incoraggia gli Stati membri ad
accettare i punti di contatto unici;
9. osserva che lo spazio totale necessario per garantire che la capacità eolica offshore dei mari
settentrionali soddisfi gli obiettivi per il 2050 dovrebbe essere del 2,8 %; è fermamente convinto
che la partecipazione dei promotori delle energie rinnovabili offshore a uno stadio precoce del
processo contribuirà a una ripartizione corretta dello spazio marittimo;
10. sottolinea che la ripartizione dello spazio dovrebbe essere il risultato di una pianificazione
congiunta dello spazio marittimo e di una gestione integrata delle zone costiere che vada oltre
i confini nazionali; chiede un processo trasparente e che i piani regionali di gestione dello spazio
marittimo siano accessibili al fine di agevolare un approccio precoce e inclusivo per tutte le parti
interessate;
11. richiama l'attenzione sulle raccomandazioni del progetto relativo al multiuso nei mari europei
finanziato da Orizzonte 2020, che prende in esame le opportunità del multiuso nei mari europei in
cinque bacini marittimi dell'UE; ricorda che lo sviluppo sostenibile degli oceani non può più
dipendere da una gestione monosettoriale, ma richiede un approccio più olistico e integrato, e che
il multiuso non si limita alla condivisione dello «stesso» spazio marittimo, ma dovrebbe
comprendere l'uso congiunto delle infrastrutture e di altre risorse e attività congiunte;
12. sottolinea il rischio di incompatibilità tra i piani nazionali per l'energia e il clima e i piani per la
gestione dello spazio marittimo per quanto concerne la ripartizione dello spazio; sottolinea la
necessità di allineare urgentemente la direttiva sui piani per la gestione dello spazio marittimo e il
regolamento sui piani nazionali per l'energia e il clima, nonché altre normative europee pertinenti;
esorta gli Stati membri a coordinare e a definire immediatamente piani per lo sviluppo offshore
per il 2030 e dopo il 2030;
13. chiede di imporre entro il 2025 il divieto a livello dell'UE di smaltire in discarica le pale delle
turbine eoliche smantellate, al fine di garantire la circolarità, ridurre al minimo gli effetti
ambientali negativi sul suolo e gli oceani e aumentare il livello di protezione del suolo.
TESTO RISOLUZIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IP0032&from=IT
29
Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (Documentazione
Nazionale)
Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 304 del 4 agosto 2022 sono disciplinate le
modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici,
istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA).
Il Decreto definisce le modalità di funzionamento del Portale medesimo, sia in termini di
erogazione dei servizi che di gestione dei flussi informativi. Il presente decreto individua, inoltre, le
modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni coinvolte, al fine di garantire che
l’acquisizione dei dati presenti nelle banche dati, compresi i dati organizzati nei catasti regionali,
alimentino il Portale mediante il ricorso a meccanismi di interoperabilità tra i sistemi. Le specifiche
tecniche per l’attuazione delle modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni ai sensi
del secondo periodo sono individuate mediante appositi protocolli di intesa.
TESTO DECRETO 304/2022:
https://www.studiobrancaleone.it/lex/dm-04-08-2022-n-304.pdf
Prevenzione incendi e fotovoltaico (Normativa Nazionale)
L’articolo 16 del Decreto Legge 144/2002 prevede che In relazione alle esigenze poste
dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia
necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (34), sono
ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della
documentazione completa.
TESTO DECRETO LEGGE 144/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)
Con la Deliberazione del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, l’ARERA ha disciplinato le modalità di
attuazione dell’art. 15-bis del D.L. 4/2022 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) che ha introdotto un meccanismo
di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete a partire dal 1°
febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022.
In specie, il prefato articolo stabilisce, a seconda della localizzazione geografica dell’impianto, un
prezzo di riferimento che rappresenta l’“equa remunerazione del prezzo dell’energia” (il c.d.
“prezzo equo” o “prezzo di riferimento”).
Peraltro, l’anzidetta norma stabilisce che, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo,
la differenza rappresenta un “extra profitto” che dovrà essere versato al GSE.
34
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=
30
La ratio sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti
ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito dell’aumento del prezzo
della stessa causato dalla pandemia (35).
L’articolo 42 del Decreto Legge 144/2022 prevede che i proventi derivanti dall'attuazione del
presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il
periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di
3.739 milioni di euro.
Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui
al comma 1, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1 sempre
del Decreto Legge 144/2022 (36).
Con il provvedimento di cui sopra si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse
eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei
costi di energia elettrica e gas.
TESTO DECRETO LEGGE 144/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false
Agevolazioni impianti fonti rinnovabili per produrre idrogeno verde (Normativa
Nazionale)
L’articolo 23 del Decreto Legge 36/2022 convertito nella legge 79/2022 (37) prevede che il
consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di
idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati
attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non é soggetto al pagamento degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico (38)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui esaminato (dal 1 maggio
2022), con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni
tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica la esclusione dagli oneri. Con il medesimo
decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente provvede a dare attuazione alla esclusione oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 settembre 2022, in attuazione dell’articolo 23 sopra
riportato, individua i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da
fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde accede alle agevolazioni
seguenti:
35
https://www.fiscalitadellenergia.it/2022/06/28/larera-da-attuazione-allarticolo-15-bis-del-c-d-d-l-sostegni-
ter/#:~:text=La%20ratio%20sottesa%20al%20meccanismo%20compensativo%20introdotto%20%C3%A8,al%20meccan
ismo%20di%20compensazione%20sul%20prezzo%20dell%E2%80%99energia%20sono%3A
36
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica
e gas naturale.
37
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2022-06-29&atto.codiceRedazionale=22A03859&elenco30giorni=false
38
https://www.arera.it/it/elettricita/auc.htm
31
l'energia elettrica rinnovabile impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno
verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non é assoggettata al pagamento della quota
variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (39) di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (40).
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (dal 24 settembre), l'Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente determina le modalità di fruizione dell'agevolazione di cui
sopra, nonché le modalità per la copertura degli oneri generali di sistema ai sensi del presente
decreto.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare
impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione
delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di
riferimento di 94 gCO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2.
L'idrogeno deve essere prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia
rinnovabile e/o dall'energia elettrica di rete.
Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui sopra devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una
rete con obbligo di connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli elettrolizzatori e'
munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 (41) del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199;
b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi
all'elettrolizzatore.
c) l'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetta quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) (42)
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di CO2 come indicati in
precedenza sono effettuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2 (43) e
39
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105134.pdf?_1547023405662
40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;079
41
La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix
energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da
fonti rinnovabili. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
42
“a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili,
vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice,
del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas;”
43
“2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, esclusi i carburanti derivanti da carbonio riciclato, deve essere
almeno del 70 % dal 1o gennaio 2021.”
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  • 1. 1 Periodo dal 1° al 30 Settembre 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI SETTEMBRE 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE ........................................................................................................................................................... 5 Recepimento Direttiva UE su qualità delle acque destinate al consumo umano (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................. 5 Interventi su deficit idrico Regione Lazio (Normativa Nazionale)........................................................... 6 Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale). 8 Dichiarazione anticipata dello stato di emergenza derivante da deficit idrico (Normativa Nazionale) 9 ARIA............................................................................................................................................................. 10 Progetto LIFE 20 MODERn GIE/IT/000091 dal titolo «LIFE MODERn - New MOnitoring system to Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 10 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE............................................................................................. 11 Le istruttorie di AIA di competenza statale (Documentazione Nazionale)........................................... 11 BENI PAESAGGISTICI ................................................................................................................................... 13 Fotovoltaico a terra in centri storici e sottoposti al Codice dei Beni Cultuali (Normativa Nazionale) 13 CACCIA E TUTELA FAUNA SELVATICA......................................................................................................... 14 Commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e sanzioni (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 14 Protezione fauna selvatica: Nozione di “esemplari di specie animale nati e allevati in cattività” (Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................................................ 16 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 17 Cicli del carbonio sostenibili (Documentazione Comunitaria) .............................................................. 17 Rapporto OCSE AIE su evoluzione gas serra e incentivi alle fossili (Documentazione Internazionale)17 Rapporto su disastri naturali (Documentazione Internazionale).......................................................... 19 Rapporto sul clima società USA di meteorologia (Documentazione Internazionale) .......................... 19 Modifica Regolamento sui gas fluorurati (Documentazione Comunitaria).......................................... 20 Progetto LIFE20 PRE/GR/018 - Carbon Farming Geolocation Support by Establishing a Spatial Soil Database Management System (Normativa Nazionale) ....................................................................... 20 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 21 Nuove deroghe alle norme ambientali per i rigassificatori (Normativa Nazionale) ............................ 21 Comunità energetiche da parte di concessionari di beni demaniali (Normativa Nazionale) .............. 22 Accordo Paesi Mar Baltico per potenziare eolico (Documentazione Internazionale).......................... 24 Rischio importazioni GNL nel Giappone (Documentazione Internazionale) ........................................ 25 Strategia Europea per le energie rinnovabili offshore (Documentazione Comunitaria)...................... 27 Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (Documentazione Nazionale)................. 29 Prevenzione incendi e fotovoltaico (Normativa Nazionale) ................................................................. 29 Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)............................................................. 29
  • 3. 3 Agevolazioni impianti fonti rinnovabili per produrre idrogeno verde (Normativa Nazionale) ........... 30 Raccomandazione UE sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Italia (Documentazione Comunitaria) ........................................................................................................................................... 32 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 34 Rapporto CONSOB 2021 sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane e sostenibilità (Documentazione Nazionale)............................................................................................ 34 Green Deal europeo e alla ripresa dell’Unione (Documentazione Comunitaria)................................. 35 Rapporto Corte dei Conti su attuazione PNRR (Documentazione Nazionale)...................................... 37 Finanziamento progetti per la transizione ecologica del Green New Deal italiano (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 42 Accordi Commissione UE e associazioni enti locali e regionali per lo sviluppo sostenibile (Documentazione Comunitaria)............................................................................................................. 45 Rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 45 Indicatori, indici e scenari per l'analisi dei principali trend ambientali (Documentazione Nazionale)46 Quale equilibrio tra accettabilità sociale e imperativi ambientali per costruire comunità resilienti (Documentazione Comunitaria)............................................................................................................. 46 Attuazione dei bilanci verdi a livello locale e regionale (Documentazione Comunitaria) ................... 48 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 50 Iniziativa Cittadini Europei su fotovoltaico ed eolico in ogni casa (Normativa Comunitaria).............. 50 MARE........................................................................................................................................................... 51 Zone di pesca in acque profonde e zone con ecosistemi vulnerabili (Normativa Comunitaria).......... 51 Emissioni navi da crociera: una inchiesta (Documentazione Internazionale) ...................................... 51 Autorità di Sistema Portuale e imposta sul reddito delle società IRES (Normativa Nazionale) .......... 55 Proroga concessioni demaniali marittime (Normativa Nazionale)....................................................... 56 Concessioni demaniali per le imprese che svolgono operazioni portuali (Normativa Nazionale) ...... 57 MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE............................................................................................. 59 Contributi ai proprietari di veicoli per sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico (Normativa Nazionale).............................................................................................................. 59 Sistema di riqualificazione elettrica dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali L, M ed N1 (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 59 Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 60 Fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive» (Normativa Nazionale).............. 60 NUCLEARE ................................................................................................................................................... 62 Limiti delle indennità dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 62 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 63 Contenuto Piano integrato di attività e organizzazione (Normativa Nazionale).................................. 63
  • 4. 4 Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (Normativa Nazionale) ......................... 64 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 65 Programma Nazionale Rifiuti procedura di autorizzazione opere previste (Normativa Nazionale) ... 65 Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (Normativa Nazionale)................................................................................... 66 Gestione e smaltimento pannelli fotovoltaici (Normativa Nazionale)................................................. 66 Statuto del consorzio E-Cycle (Normativa Nazionale)........................................................................... 67 Accordo di programma sui Centri di raccolta RAEE (Documentazione Nazionale) .............................. 67 Indagine conoscitiva sulle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani adottate dai comuni (Documentazione Nazionale).................................................................................................... 68 Statistiche Eurostat rifiuti in Europa nel 2020 (Documentazione Comunitaria) .................................. 70 La Commissione interviene per ridurre i rifiuti di plastica monouso (Documentazione Comunitaria)79 Nuove regole imballaggi in Germani (Documentazione Internazionale).............................................. 81 Quali operazioni recupero per carta e cartone (Documentazione Nazionale)..................................... 81 Post trattamento digestato (Normativa Comunitaria).......................................................................... 81 Prassi di riferimento che traccia la gestione dei flussi dei rifiuti urbani (Normativa Nazionale) ........ 82 SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 83 Uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche (Normativa Comunitaria)........................................................ 83 Trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e su vie navigabili (ADN) (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 83 VIA VAS........................................................................................................................................................ 84 VAS e VIA per le Aree di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale) ................................. 84
  • 5. 5 ACQUE Recepimento Direttiva UE su qualità delle acque destinate al consumo umano (Normativa Nazionale) L’articolo 21 della legge 127/2022 (legge di delegazione europea 2021) stabilisce i criteri per la approvazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2020/2184 (2). Per una analisi di questa Direttiva vedi News Ambiente Dicembre 2020 alla voce Acque (3) Secondo l’articolo il Decreto Legislativo dovrà recepire la Direttiva UE rispettando i seguenti criteri: a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura; c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi; d) attribuire all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA; (4) e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari; f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni. TESTO LEGGE 127/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2022-08-26&atto.codiceRedazionale=22G00136&elenco30giorni=false 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=IT#d1e873-1-1 3 https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/news-lex-ambiente-dicembre-2020 4 Vedi linee guida ISS su qualità acque https://www.iss.it/documents/20126/45616/14_21_web.pdf/68c7940a-acd9- 3569-fe07-af3fac298a79?t=1581095415282
  • 6. 6 Interventi su deficit idrico Regione Lazio (Normativa Nazionale) Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 26 agosto 2022 si primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Lazio. COMMISSARIO E PIANO DI INTERVENTI URGENTI L’ordinanza nomina un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica nell'intero territorio regionale. Il Commissario propone un Piano degli interventi e delle misure più urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) (5), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (6), da realizzare con immediatezza e senza indugio per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. CONTENUTO DEL PIANO Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del servizio integrato in virtù delle concessioni e dei contratti in essere, volti: a) a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; b) a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per le esigenze del settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell'alveo per convogliare l'acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento captazioni, nonche' di impianti temporanei per il trattamento e recupero dell'acqua. PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 5 “a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;” 6 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
  • 7. 7 Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA E AL CODICE DEL PAESAGGIO Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela del Codice del Paesaggio, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (7) - é rimessa, quando l'amministrazione dissenziente é un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni. DEROGHE Il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a vari norme ambientali: 1. vincolo idrogeologico e boschivo 2. concessioni di derivazione e pozzi in aree private 3. sottoposizione al Consiglio Comunale spese per lavori di somma urgenza 4. testo unico espropriazioni pubblica utilità 5. praticamente quasi tutti gli articoli del testo unico ambientale in materia di VIA VAS e AIA, difesa suolo, scarichi idrici, disposizioni generali in materia di rifiuti con particolare riferimento al rispetto dei principi gerarchici nella gestione dei rifiuti di derivazione comunitaria, la disciplina delle autorizzazioni in materia di impianti di gestione rifiuti. TESTO ORDINANZA 26/8/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2022-09-03&atto.codiceRedazionale=22A04983&elenco30giorni=false VEDI ANCHE DELIBERA CONSIGLIO MINISTRI 1/9/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2022-09-14&atto.codiceRedazionale=22A05220&elenco30giorni=false 7 Opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241
  • 8. 8 Siccità nella UE (Documentazione Comunitaria) Rapporto del Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea sulla situazione della siccità nella UE alla fine di agosto 2022. Il Rapporto sulla base dell’indicatore combinato di siccità (CDI) rileva che il 47% del territorio della UE è in condizioni di avviso e il 17% in condizioni di allerta. L’umidità del suolo e lo stress della vegetazione sono di livello grave. Il rischio di siccità è in aumento, soprattutto in: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Romania, Ungheria, Serbia settentrionale, Ucraina, Moldova, Irlanda e Regno Unito. Il resto d'Europa, già colpito dalla siccità, mantiene stabili condizioni di grave siccità. Si osserva il recupero locale nella Repubblica Ceca meridionale, nell'Austria settentrionale e in aree limitate della Francia centrale. Regioni già colpiti dalla siccità nella primavera del 2022 (es. Italia settentrionale, Francia sud- orientale, alcune aree in Ungheria e Romania), sono quelle con le condizioni più peggiorate. TESTO RAPPORTO: https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale) L’articolo 14 del Decreto Legge 115/2022 convertito nella legge 142/2022 prevede che gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis (8) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 10 agosto 2022). POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini di cui sopra il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di sopra, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (10 agosto 2022). 8 “1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”
  • 9. 9 POTERE SOSTITUTIVO ULTERIORE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini sopra indicati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al paragrafo precedente di questo commento, di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di gestione transitoria di cui sopra, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale. RISPETTO OBIETTIVI PNRR Fermo restando quanto previsto sopra, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (9). TESTO LEGGE 142/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05442&elenco30giorni=false Dichiarazione anticipata dello stato di emergenza derivante da deficit idrico (Normativa Nazionale) L’articolo 15 della legge 142/2022 aggiunge all'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile (10): “Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.” TESTO LEGGE 142/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05442&elenco30giorni=false 9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
  • 10. 10 ARIA Progetto LIFE 20 MODERn GIE/IT/000091 dal titolo «LIFE MODERn - New MOnitoring system to Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption (Normativa Nazionale) Si tratta del Nuovo sistema di monitoraggio per rilevare gli effetti della riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dall'adozione della Direttiva NEC concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (11). Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 22 luglio 2022 ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE MODERn - New MOnitoring system to Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption che ha durata dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2025, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, é autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 180.100,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA). TESTO DECRETO 22/7/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-17&atto.codiceRedazionale=22A05233&elenco30giorni=false 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016L2284
  • 11. 11 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Le istruttorie di AIA di competenza statale (Documentazione Nazionale) Rapporto Ispra e Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale che fornisce il resoconto delle attività istruttorie a supporto del Ministero della Transizione Ecologica per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale svolte nel corso dell’anno 2021. RAGIONI AUMENTI NUMERO ISTRUTTORIE Nell’anno di riferimento, sono stati redatte 122 Relazioni Istruttorie AIA e 151 Piani di monitoraggio e Controllo (PMC) a seguito dei procedimenti di riesame complessivo, riesame parziale, modifica sostanziale e modifica non sostanziale. Rispetto al dato 2020 che è stato di 109, si riscontra un lieve aumento: ciò è dovuto ai numerosi avvii dei procedimenti di riesami complessivi di AIA nel comparto termoelettrico. In particolare, l’incremento delle attività istruttorie, con la redazione di Relazioni Istruttorie (RI), connesso principalmente all’avvio dei procedimenti per il Riesame e/o modifiche a seguito dell’emanazione dei documenti tecnici quali le BATC per i settori per la produzione di composti chimici organici, gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e i grandi impianti di combustione (alimentati a Carbone e Gas) oltre ai Riesami per i rinnovi delle AIA, per gli impianti di compressione e rigassificazione. Altresì, il trend degli ultimi 5 anni per la redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), è in notevole incremento, determinato principalmente dalla conclusione dei Pareri Istruttori da parte della Commissione AIA/IPPC a cui devono seguire. In particolare, nel 2021 il numero di Piani di Monitoraggio e Controllo prodotti risulta pari quasi al doppio di quelli del 2020 e al triplo di quelli del 2019 La lieve flessione per il 2020 rispetto al 2019 (146) è dovuta ad un rallentamento dei lavori istruttori a causa dell’emergenza COVID-19 e del lock down; i procedimenti sono stati poi riavviati nel 2021 con un trend in lieve ma costante aumento. Con riferimento ai Piani di monitoraggio e Controllo (PMC) si registra invece un significativo aumento per il 2021, con la produzione di 151 PMC rispetto agli 86 del 2020, conseguente alla conclusione dei pareri della Commissione AIA-IPPC e quindi alla successiva attività di redazione degli stessi. CONTENUTO SCHEDE DI SINTESI PER SINGOLI IMPIANTI Le schede di sintesi redatte rappresentano lo stato autorizzativo aggiornato per ciascuna installazione industriale utile anche nella successiva fase di controllo ispettivo. Nelle schede sono riportati tutti i documenti redatti nel corso del 2021 e relativi alle Relazioni Istruttorie di riesami complessivi, riesami parziali, modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali e/o ai Piani di Monitoraggio e Controllo. La suddetta documentazione tecnica rappresenta lo stato autorizzativo aggiornato utile anche nella successiva fase di controllo ispettivo. LE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE E MODALITÀ OPERATIVE DELLA ISTRUTTORIA DI AIA  verifica della completezza della domanda di AIA presentata dal Gestore e della documentazione allegata (Schede A, B, C, D, E e relativi allegati tecnici) individuando le eventuali carenze documentali e tecniche;
  • 12. 12  analisi tecnica istruttoria della documentazione presentata dal Gestore nella domanda di AIA ed eventuale documentazione integrativa; in particolare attraverso l’analisi e valutazione dei cicli produttivi, delle emissioni di sostanze pericolose per l’ambiente e per l’uomo da questi originate, della loro pericolosità e sostenibilità ambientale e confronto con le BAT (Best Available Technique, BATC) referenziate all’interno dei BRef comunitari (Gap Analysis -12); correttezza delle informazioni di base e la solidità tecnico-scientifica delle elaborazioni presentate;  partecipazione ed assistenza tecnica alle riunioni del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC con il Gestore e le riunioni con il solo Gruppo Istruttore nella sessione riservata;  partecipazione e assistenza tecnica alla Commissione IPPC durante i sopralluoghi presso le installazioni industriali dei Gruppi Istruttori; sopralluoghi propedeutici alla predisposizione dei Piani di Monitoraggio e Controllo;  individuazione delle carenze e delle criticità documentali e tecniche finalizzate alla formulazione di richieste di integrazioni a cura della Commissione AIA-IPPC ed eventuali confronti tecnici con il gruppo istruttore;  In caso di richiesta di integrazioni documentali al Gestore da parte della Direzione Generale, copia di tale richiesta è trasmessa ad ISPRA segnalando il termine ultimo di presentazione delle integrazioni comprensivo di eventuali proroghe per la conclusione delle attività istruttorie e/o sospensioni del procedimento;  verifica ed analisi delle osservazioni del pubblico con la redazione di una sintesi degli aspetti più significativi;  redazione di una Relazione Istruttoria al fine di fornire alla Commissione gli elementi tecnici utili per la stesura del Parere Istruttorio Conclusivo; nelle Relazioni Istruttorie vengono altresì riportati gli esiti delle attività ispettive effettuate da ISPRA per un periodo rappresentativo - La relazione istruttoria verrà trasmessa da ISPRA entro i seguenti tempi, decorrenti dalla data di ricezione della nota ufficiale di avvio del procedimento istruttorio da parte della Autorità Competente o, se successiva, alla data in cui la suddetta documentazione di domanda di AIA sia disponibile sul sito dedicato;  redazione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. parte integrante del Decreto AIA riportante le modalità di monitoraggio e controllo (metodi di misura) le frequenze di autocontrollo delle matrici ambientali e le modalità di registrazione e reporting annuale, da proporre in sede della Conferenze di Servizi istruttoria e decisoria; trasmissione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e partecipazione alla Conferenza dei Servizi e relativi aggiornamenti;  analisi tecnica dell’ulteriore documentazione necessaria al completamento del procedimento, anche a seguito dei lavori condotti in Conferenza dei Servizi. TESTO RAPPORTO: https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/attivita-istruttorie-aia- 2021.pdf 12 Documento pubblicato dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
  • 13. 13 BENI PAESAGGISTICI Fotovoltaico a terra in centri storici e sottoposti al Codice dei Beni Cultuali (Normativa Nazionale) Il comma 2-septies articolo 6 legge 91/2022 (13) secondo il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai vincoli del Codice dei Beni Culturali, possono essere realizzati senza essere sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati se rientrano nella tipologia di impianti elencati dal comma 1 articolo 6-bis (14) del DLgs 28/2011. Il comma 4-bis articolo 11 legge 142/2022 modifica il comma 2-septies articolo 6 legge 91/2022 prevedendo che i suddetti impianti anche se ubicati in centri storici o in aree soggette ai vincoli del Codice Beni Culturali (articolo 136 -15) possono essere esclusi dalla applicazione della VIA e della compatibilità Paesaggistica a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 dell’articolo 6-bis del DLgs 28/2011 (16) sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi. Quanto sopra fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5 (17), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. TESTO LEGGE 142/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05442&elenco30giorni=false 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50!vig= 14 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art6bis-com1 15 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 16 “4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.” Gli impianti del comma 3 sono i nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui é operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. 17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art7bis-com5
  • 14. 14 CACCIA E TUTELA FAUNA SELVATICA Commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e sanzioni (Normativa Nazionale) Il DLgs 135 del 5 agosto 2022 attua il Regolamento (UE) 2016/429 (18) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. DIVIETI CONCERNENTI GLI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE ED I LORO IBRIDI L’articolo 3 del DLgs 135/2022 vieta a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale. Il divieto non si applica nei casi previsti dal comma 2 di detto articolo 3. SPECIE PERICOLOSE PER LA SALUTE, L'INCOLUMITA' PUBBLICA O PER LA BIODIVERSITA' L’articolo 4 del DLgs 135/2022 vieta, fermo restando il divieto di cui all’articolo 3 sopra riportato, vieta a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui sopra e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso. Anche in questo al comma 3 dell’articolo 4 sono previste deroghe al divieto. ELENCO DELLE SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA L’articolo 5 del DLgs 135/2022 In deroga al divieto di cui all'articolo 3 la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia é consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429 che elenca proprio gli animali specie da compagnia. L'elenco delle specie di cui sopra, é redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche. 18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0429-20210421&qid=1665065345334
  • 15. 15 DISPOSIZIONI PER I DETENTORI DI ANIMALI DI SPECIE SELVATICA ED ESOTICA L’articolo 6 del DLgs 135/2022 prevede che i detentori di detti animali acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere. SANZIONI E CONTROLLI CON RELATIVE AUTORITÀ COMPETENTI Infine l’articolo 14 del DLgs 135/2022 prevede sanzioni con compiti di controllo da parte Servizi veterinari delle ASL e le altre autorità competenti. In particolare secondo l’articolo 2 del DLgs 135/2022 il Ministero della salute é l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, responsabile: a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625 (19); b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità sanitarie locali (ASL), e le altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 ( 20 che attua il Regolamento 2017/625 della UE), nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative. TESTO DLGS 135/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-12&atto.codiceRedazionale=22G00143&elenco30giorni=false 19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20220128&qid=1665066653057 20 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;27
  • 16. 16 Protezione fauna selvatica: Nozione di “esemplari di specie animale nati e allevati in cattività” (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 8 settembre 2022 causa C659/20 ha statuito che: 1. L’articolo 1, punto 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 (21) della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 (22) del Consiglio relativo alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, deve essere interpretato nel senso che: non rientrano nella nozione di «riserva riproduttiva», ai sensi di tale disposizione, gli ascendenti degli esemplari allevati in una operazione di allevamento, che non sono stati mai posseduti o detenuti da tale operazione di allevamento. 2. L’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, letto in combinato disposto con l’articolo 17 (23) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il principio della tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che un esemplare di una specie animale menzionata nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, detenuto da un allevatore, possa essere considerato nato e allevato in cattività, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora ascendenti di tale esemplare, che non fanno parte della riserva riproduttiva di tale allevatore, siano stati acquisiti da un terzo, prima dell’entrata in vigore di tali regolamenti, in modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSIZIA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265062&pageIndex=0&doc lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7916475 21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0865-20220119&qid=1665069305253 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01997R0338-20220119&qid=1665069355766 23 Articolo 17 Diritto di proprietà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale Ł protetta.
  • 17. 17 EFFETTO SERRA Cicli del carbonio sostenibili (Documentazione Comunitaria) Parere del 22 maggio 2022 del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sui cicli del carbonio sostenibili. Il CESE ritiene che, per risolvere l’equazione della neutralità carbonica in Europa, siano necessari tanto la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra quanto l’aumento dei pozzi di assorbimento del carbonio e la ricerca di sostituti del carbonio fossile nella nostra economia. Il CESE concorda pertanto con la comunicazione della Commissione europea nel ritenere che, per conseguire tale obiettivo, si debba ricorrere a tutti i mezzi e a tutte le soluzioni disponibili. Il CESE approva le due tipologie di soluzioni per la rimozione e il sequestro del carbonio proposte dalla Commissione nella comunicazione in esame: le soluzioni basate sulla natura (sequestro del carbonio nei suoli agricoli) e quelle basate sulle tecnologie industriali. PARERE CESE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AE5952&from=IT Rapporto OCSE AIE su evoluzione gas serra e incentivi alle fossili (Documentazione Internazionale) Secondo una nuova analisi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)e dell'Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), il sostegno ai combustibili fossili è quasi raddoppiato nel 2021, rallentando i progressi verso gli obiettivi climatici internazionali. I nuovi dati dell'OCSE e dell'AIE mostrano che il sostegno complessivo del governo ai combustibili fossili in 51 paesi del mondo è quasi raddoppiato a 697,2 miliardi di dollari nel 2021, da 362,4 miliardi di dollari nel 2020, poiché i prezzi dell'energia sono aumentati con il rimbalzo dell'economia globale. Inoltre, si prevede che i sussidi al consumo aumenteranno ulteriormente nel 2022 a causa dell'aumento dei prezzi del carburante e del consumo di energia.
  • 18. 18 Secondo l’analisi qui riportata il sostegno totale ai combustibili fossili è salito a 190 miliardi di dollari nel 2021 da 147 miliardi di dollari nel 2020. E’ stato raggiunto il sostegno ai produttori a livelli non visti in precedenza negli sforzi di monitoraggio dell'OCSE, a 64 miliardi di dollari nel 2021, in aumento di quasi il 50% su base annua e del 17% rispetto ai livelli del 2019. Tali sussidi hanno in parte compensato le perdite dei produttori dovute al controllo dei prezzi interni con l'aumento dei prezzi globali dell'energia alla fine del 2021. La stima del sostegno ai consumatori ha raggiunto 115 miliardi di dollari, rispetto ai 93 miliardi di dollari del 2020 L'OCSE e l'AIE hanno costantemente chiesto l'eliminazione graduale del sostegno inefficiente ai combustibili fossili e il reindirizzamento dei finanziamenti pubblici verso lo sviluppo di alternative a basse emissioni di carbonio insieme al miglioramento della sicurezza energetica e dell'efficienza energetica. Le sovvenzioni destinate a sostenere le famiglie a basso reddito tendono spesso a favorire le famiglie più ricche che utilizzano più carburante ed energia e dovrebbero pertanto essere sostituite con forme di sostegno più mirate. LA SCUSA DI TUTELARE LE FASCE DEBOLI FA ACQUA COME AMMETTE LA STESSA DIRIGENZA DELL’OCSE “La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha causato forti aumenti dei prezzi dell'energia e minato la sicurezza energetica. Tuttavia, aumenti significativi dei sussidi ai combustibili fossili incoraggiano il consumo dispendioso, pur non raggiungendo necessariamente le famiglie a basso reddito", ha affermato il segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann. "Dobbiamo adottare misure che proteggano i consumatori dagli impatti estremi del mercato mutevole e delle forze geopolitiche in un modo che ci aiuti a mantenerci sulla buona strada verso la neutralità del carbonio, nonché la sicurezza energetica e l'accessibilità economica". LINL ALLA ANALISI OCSE E AIE: https://www.oecd.org/newsroom/support-for-fossil-fuels-almost-doubled-in-2021-slowing-pro gress-toward-international-climate-goals-according-to-new-analysis-from-oecd-and-iea.htm
  • 19. 19 Rapporto su disastri naturali (Documentazione Internazionale) Rapporto di United Nations University – Institute for Environment and Human Security (UNU- EHS -24) che afferma come Le cause dei disastri naturali alla radice sono i fattori sottostanti che creano le condizioni per il verificarsi di disastri. Se pensiamo a un disastro come alla punta di un iceberg, la parte visibile di una struttura molto più grande che rimane nascosta sotto la superficie dell'acqua, le cause alla radice formano le strutture più profonde che hanno creato le condizioni affinché il disastro si verifichi, e sono sorprendentemente simili per molti eventi apparentemente non correlati. Secondo il rapporto solo nell'ultimo anno, i disastri hanno causato circa 10.000 vite umane e sono costati oltre 280 miliardi di dollari di danni in tutto il mondo. Anche la natura continua a essere gravemente minacciata, poiché le specie sono spinte fuori dai loro habitat o verso l'estinzione, i cui veri costi sono molto più difficili da stimare. I più colpiti sono comunque i più deboli socialmente. Il Rapporto fa l’esempio dell’uragano Ida, dove la maggior parte di coloro che sono morti vivevano in appartamenti seminterrati illegali in una zona di New York soggetta a inondazioni. Queste forme di alloggio sono spesso ricercate da persone vulnerabili che non hanno accesso ad altri tipi di alloggio; per esempio, gli immigrati privi di documenti o le persone che faticano a pagare gli affitti regolari. Allo stesso tempo, quelle popolazioni vulnerabili sono nella posizione più debole per proteggersi dagli impatti di un disastro perché, ad esempio, non possono né permettersi di acquistare un'assicurazione né avere i mezzi economici per riprendersi una volta che si verifica un pericolo. Aggiunge il Rapporto che lo stesso ragionamento vale per la natura, dove un ecosistema sano può assorbire la forza di un temporale o di un'alluvione meglio di uno danneggiato. I disastri osservati nel 2021/2022 avrebbero potuto essere evitati del tutto o il loro impatto si sarebbe notevolmente ridotto se fosse stato messo in atto il giusto tipo di soluzioni per prevenirli o gestirli meglio. L'edizione 2021/2022 del Rapporto Interconnected Disaster Risks analizza 10 disastri in tutto il mondo che sono stati selezionati per la loro notorietà e rappresentazione di un problema globale più ampio che ha cambiato o cambierà la vita in tutto il mondo e identifica soluzioni che possono aiutare a prevenire o meglio gestirli in futuro. TESTO RAPPORTO: https://interconnectedrisks.org/ Rapporto sul clima società USA di meteorologia (Documentazione Internazionale) Una pubblicazione internazionale peer-reviewed pubblicata ogni estate, The State of the Climate è l'autorevole sintesi annuale del clima globale pubblicata come supplemento al Bulletin of the American Meteorological Society. Il rapporto, compilato dai Centri nazionali per l'informazione ambientale del NOAA, si basa sui contributi di scienziati di tutto il mondo. Fornisce un aggiornamento dettagliato sugli indicatori climatici globali, eventi meteorologici degni di nota e altri dati raccolti da stazioni e strumenti di monitoraggio ambientale situati su terra, acqua, ghiaccio e nello spazio. 24 https://unu.edu/about/unu-system/ehs
  • 20. 20 La funzione principale del Rapporto è quella di documentare lo stato e la traiettoria di molte componenti del sistema climatico. Tuttavia, come serie, il rapporto documenta anche lo stato e la traiettoria della nostra capacità e impegno di osservare il sistema climatico. Secondo il Rapporto nel 2021, i gas serra rilasciati nella atmosfera terrestre hanno continuato ad aumentare. La media globale annuale anidride carbonica (CO2) nel 2020 ha avuto la quinta crescita più alta dall'inizio della registrazione strumentale nel 1958. Questo porta la concentrazione di CO2, ancora una volta, al più alto dei record moderni. Il tasso di crescita del metano (CH4) è stato il più alto mai registrato e il terzo più alto per il protossido di azoto (N2 O), contribuendo al nuovo registrare elevati livelli di concentrazione atmosferica per entrambi i gas TESTO RAPPORTO: https://ametsoc.net/sotc2021/StateoftheClimate2021_lowres.pdf Modifica Regolamento sui gas fluorurati (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Economico e Sociale della UE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (25) e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (26). TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE1946&from=IT TESTO PROPOSTA DI REGOLAMENTO https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0150&from=IT Progetto LIFE20 PRE/GR/018 - Carbon Farming Geolocation Support by Establishing a Spatial Soil Database Management System (Normativa Nazionale) Si tratta del Grant Agreement n. LIFE20 PRE/GR/018 - Carbon Farming Geolocation Support by Establishing a Spatial Soil Database Management System che vuole la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 15 dicembre 2021 tra la Commissione europea e il coordinatore greco Elgo Dimitra, che prevede tra i beneficiari associati anche il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la BioEconomia - (IBE), il cui costo complessivo é pari a 656.588,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali. Il Decreto Ministero Economia e Finanza del 22 luglio 2022 prevede che ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE20 PRE/GR/018 - Carbon Farming Geolocation Support by Establishing a Spatial Soil Database Management System che ha durata dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2023, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 17.816,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la BioEconomia (IBE). TESTO DECRETO 22/7/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-17&atto.codiceRedazionale=22A05232&elenco30giorni=false 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02019L1937-20211110&qid=1664484081133&rid=1 26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517
  • 21. 21 ENERGIA Nuove deroghe alle norme ambientali per i rigassificatori (Normativa Nazionale) Arriva l’ennesimo Decreto legge che quatto quatto estende il nuovo regime speciale che disciplina le autorizzazioni ai rigassificatori e alle modifiche a quelli esistenti ad ulteriori ipotesi. Possiamo dire quindi che per i rigassificatori il regime speciale accentrato su Commissari, deroghe alle principali norme ambientali regali di milioni di euro a chi i rigassificatori li costruisce, colloca e gestisce, sia diventato regime ordinario alla faccia del diritto comunitario e dell’articolo 9 (QUI) della Costituzione che prevede la tutela dell’ambiente come valore costituzionale a tutela delle generazioni future. Come dire vogliono essere sicuri di realizzarli senza se e senza ma derogando a norme ambientali fondamentali pur trattandosi di impianti ad alto rischio di incidente rilevante al fine prima di tutto di favorire la lobby del gas già ampiamente sostenuta dalla decisione di includere questa fossile nella tassonomia verde della UE (QUI) alla faccia dell’obiettivo di neutralità climatica. Così oggi sul Sole 24 ore l’AD di ENI rilancia sui rigassificatori chiedendo al contempo di accelerare sulle rinnovabili dimenticando alcune "cosette": 1. La Corte dei Conti UE ha spiegato (QUI) che gli incentivi alle fossili bloccano le rinnovabili 2. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha chiarito (QUI) che nel 2021 gli incentivi alle fossili sono raddoppiati nel mondo. Per una analisi della procedura in deroga disciplinata dall’articolo 5 della legge 91/2022 vedi NewsAmbiente Maggio-Giugno 2022 (27) IL NUOVO DECRETO LEGGE ESTENDE L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLA LEGGE 91/2022 FACENDOLA DIVENTARE ORDINARIA Stiamo parlando dell’articolo 9 del Decreto legge 144/2022 che aggiunge il seguente comma all’articolo 5 della legge 91/2022: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative”. Il comma 2 dell’articolo della legge 91/2022 riguarda appunto la autorizzazione del Commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Comma 5 dell’articolo 5 della legge 91/2022 riguarda l’istanza da presentare al Commissario per realizzare le opere in questione. Quindi la nuova norma chiarisce che la procedura ex articolo 5 legge91/2022 (istanza e autorizzazione finale del Commissario) si applicano non solo per le unità galleggianti che rigassificano o mero incremento capacità di rigassificazione di impianti esistenti ma anche nel caso di modifiche sostanziali (quindi nella normativa ordinaria sottoponibili a VIA e alla Seveso III) o nel caso di localizzazione alternative a quelle individuate inizialmente. Come è noto le alternative devono essere prese in considerazione nella VIA ordinaria ma la procedura dell’articolo 5 legge 91/2022 esclude la VIA agli impianti assoggettati ad essa. 27 https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/new-lex-maggio-luglio-2022pdf
  • 22. 22 CONCLUSIONI SULLA NUOVA NORMA Insomma la norma sembra fatta apposta per applicare la procedura speciale nel caso in cui le localizzazioni individuate ad oggi se non andassero a conclusioni, anche alle nuove localizzazioni. In questo modo si chiude il cerchio e quella che è nata per una procedura applicabile sostanzialmente alle navi rigassificatrici è estendibile da ora in poi ad ogni impianto di rigassificazione nuovo o modifiche di esistenti. TESTO DECRETO LEGGE 144/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false Comunità energetiche da parte di concessionari di beni demaniali (Normativa Nazionale) Il Decreto Legge 144/2022 (QUI) introduce novità importanti sulla promozione delle Comunità Energetiche. In particolare: 1. si prevede la possibilità che i concessionari di beni demaniali costituiscano comunità energetiche anche con pubbliche amministrazioni locali per realizzare impianti sopra 1 MW da fonti rinnovabili 2. si prevede di estendere alle comunità energetiche gli incentivi previsti dal DLgs 199/2021 sulla promozione delle fonti rinnovabili (28) 3. si prevedono procedure semplificate per autorizzare impianti da fonti rinnovabili nei beni demaniali oggetto delle comunità energetiche IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI IN BENI DEMANIALI L’articolo 10 del Decreto Legge 144/2022 prevede che allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. CONCESSIONARI BENI DEMANIALI COSTITUISCONO COMUNITÀ ENERGETICHE Il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei suddetti beni demaniali possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti ai seguenti requisiti previsti 28 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
  • 23. 23 dal comma 2 dell’articolo 31 del DLgs 199/2021 che stabilisce le condizioni in base al quale le comunità energetiche possono operare: 1) l'energia autoprodotta é utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui al successivo punto 2), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione (comma 2, lettera b) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) 2) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite (comma 2, lettera c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199). L’art. 8 fa riferimento ai criteri direttivi a cui devono informarsi i decreti ministeriali con cui dovranno essere aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW. L’articolo 32 comma 3 lettera a) fa riferimento ai provvedimenti con cui ARERA, nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete; INCENTIVI ALLE COMUNITÀ ENERGETICHE NEI BENI DEMANIALI Le comunità energetiche costituite dal Ministero Interno o dai concessionari di beni demaniali come sopra riportato avranno la facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo 199/2021 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. PROCEDURE SEMPLIFICATI PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI NEI BENI DEMANIALI OGGETTO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE I beni demaniali oggetto della comunità energetica sono di diritto superfici e aree idonee ad installare impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili quindi senza bisogno di attendere i decreti del MITE per attuare i criteri previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative semplificate di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. In particolare le procedure di cui all’articolo 22 DLgs 199/2021 prevedono che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
  • 24. 24 a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica (29) si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. TESTO DECRETO LEGGE 144/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false Accordo Paesi Mar Baltico per potenziare eolico (Documentazione Internazionale) Al vertice sulla sicurezza energetica tenutosi lo scorso 30 agosto a Marienborg, in Danimarca, gli Stati membri dell'Unione europea intorno al Mar Baltico hanno concordato di migliorare la loro cooperazione per rafforzare la sicurezza energetica della regione e aumentare di sette volte l'attuale capacità di energia eolica del Mar Baltico entro il 2030. Si tratta di Danimarca, Svezia, Lettonia, Lituania, Estonia, Germania, Polonia, Finlandia. Secondo la Dichiarazione finale del vertice l’attacco della Russia all’Ucraina ha minato la dipendenza dell'Europa dall'energia russa, il che ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza energetica dell'UE attraverso la graduale uscita dalla dipendenza russa e la decarbonizzazione del settore energetico. Alla luce delle conclusioni di Versailles sull'energia e del piano REPowerEU della Commissione europea del 18 maggio 2022, i sottoscrittori della dichiarazione chiedono un'azione urgente e immediata per aumentare la resilienza energetica rendendo l'Europa indipendente da Energia russa il prima possibile. Nel breve periodo, l'energia russa sarà anche sostituita da un aumento del carburante importato via mare. I sottoscrittori quindi accettano di collaborare a un aumento del combustibile importato via mare, compreso il gas naturale liquefatto (GNL) e il biogas liquefatto (LBG), attraverso la piattaforma energetica dell'UE e garantire che le infrastrutture commerciali del Baltico, come i porti e i terminali GNL consentiranno il necessario coordinamento di fronte al crescente commercio marittimo nel Mar Baltico Il Mar Baltico detiene una potenziale risorsa energetica in gran parte non sfruttata: l'eolico offshore. Questa fonte può accelerare ed eliminare gradualmente l'energia russa sostituendo i combustibili fossili, ad esempio attraverso l'elettrificazione, aumentando i combustibili rinnovabili, diversificando e decarbonizzando le reti del gas, una maggiore integrazione settoriale e un idrogeno verde economica, comprese le necessarie infrastrutture di trasmissione e gasdotti. Sviluppo di una potenza adeguata capacità di generazione, reti più forti e interconnessioni, eliminando le strozzature interne, insieme al buon funzionamento del mercato interno dell'energia aumenterà la resilienza e sicurezza energetica dei Paesi sottoscrittori. Per questo i Paesi sottoscrittori hanno fissato obiettivi combinati per l'eolico offshore nella regione del Mar Baltico di almeno 19,6 GW entro 2030, sette volte la capacità attuale, e promuoveranno il potenziale sostanziale dell'energia eolica offshore nel bacino del Mar Baltico, raggiungendo fino a 29 Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR ex articolo 29 legge 108/2021 QUI
  • 25. 25 93 GW. Perseguiremo procedure di autorizzazione più rapide e ci adopereremo per una coesistenza equilibrata di esigenze economiche ed ecologiche. Per raggiungere questo obiettivo, i Paesi sottoscrittori rafforzano la cooperazione a livello politico tra gli Stati membri circostanti Mar Baltico per quanto riguarda la sicurezza energetica, anche accelerando l'approvvigionamento di energia rinnovabile. La cooperazione deve essere parte integrante del piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP) e, se del caso, coinvolgere altri forum regionali, come il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CBSS), il Consiglio nordico e il Nord Cooperazione per l'energia marittima (NSEC). TESTO DICHIARAZIONE ACCORDO https://valitsus.ee/media/5291/download Rischio importazioni GNL nel Giappone (Documentazione Internazionale) Agosto 2022: fonte International Shipping Network (30). Le importazioni di GNL dal Giappone potrebbero essere messe a repentaglio da un recente decreto firmato da il presidente russo di dare il controllo completo di Sakhalin II (9,6 mtpa) a una nuova controllata di Gazprom – Gazprom Sakhalin Holding. In risposta, il Giappone dovrà utilizzare diverse contromisure come aumentare la produzione di energia nucleare e carbone e introdurre limiti al consumo di energia per evitare una crisi energetica in inverno. L'ordine russo potrebbe essere visto come una ritorsione alle sanzioni dell'UE che hanno interrotto le esportazioni di energia del Paese e gli investimenti in progetti attuali e futuri. Questo ordine è anche progettato per mettere in secondo piano le società straniere (che sono uscite o stanno pianificando di uscire dai progetti russi). L'ordine obbliga i partner stranieri esistenti nel progetto – Shell (27,5%), Mitsubishi (10%) e Mitsui (12,5%) – a presentare nuovamente domanda alla nuova entità per riottenere il loro status nel progetto. Il monopolio russo del gas Gazprom, che è posseduto principalmente dal governo russo, detiene una partecipazione del 50% più un'azione in Sakhalin Energy e deterrà la stessa partecipazione in Gazprom Sakhalin Holding Ltd. Quest'ultima sarà il nuovo operatore del progetto. Ai partner esistenti di Sakhalin II verranno offerte nuove azioni proporzionali alle loro vecchie partecipazioni e gli sarà concesso un mese per accettare i nuovi termini. Anche se l'ex partner accettasse le nuove condizioni, il governo russo potrebbe rifiutarsi di offrire loro una quota nella nuova entità e vendere invece le quote detenute all'estero entro quattro mesi a un acquirente russo. Inoltre, il ricavato della vendita potrebbe essere inviato all'azionista straniero o trattenuto dal governo russo a titolo di risarcimento per danni non specificati. Il Giappone intende rimanere coinvolto nel progetto e ha chiesto a Mitsui e Mitsubishi di mantenere la loro quota. Nel frattempo, il governo giapponese ha anche chiesto alle sue società di GNL di identificare forniture alternative. Sakhalin II è di notevole importanza per il Giappone, che ha acquistato il 9% delle sue importazioni totali di GNL (circa 100 carichi) dal progetto russo nel 2021. Nel frattempo, Shell sta valutando il decreto dopo il suo precedente piano di uscire da tutti i progetti russi, compreso il Sakhalin II. C'è una drammatica trasformazione nella prospettiva del Giappone nei confronti della Russia poiché il primo si è schierato dalla parte dell'Occidente aumentando le sanzioni contro il secondo. Il Giappone ha congelato i beni di 28 società russe mentre le istituzioni finanziarie giapponesi hanno rifiutato prestiti a importanti progetti energetici russi. Anche il Giappone ha interrotto le sue importazioni di carbone e oro russi, sostenendo le 30 https://ishipnet.com/shipping-news/19648-russian-decree-on-sakhalin-ii-threatens-japan-s-lng-imports
  • 26. 26 sanzioni europee su quest'ultimo. Tuttavia, le importazioni di GNL dal Giappone dalla Russia sono rimaste inalterate, con volumi che hanno raggiunto i 3,7 milioni di tonnellate nel 1H22, con un aumento del 4,5% su base annua. Al momento, i contratti GNL esistenti tra le compagnie energetiche giapponesi e Sakhalin II per 5 mtpa (metà della capacità del progetto) sono intatti, ma qualsiasi deterioramento delle relazioni tra i due paesi potrebbe potenzialmente mettere fine ai contratti attuali. Russia e Giappone sono tecnicamente ancora in guerra poiché non hanno firmato un trattato di pace dopo la seconda Guerra Mondiale. I due paesi sono anche coinvolti in una disputa di lunga data sulle Isole Curili, che dovrebbero avere ricche riserve di petrolio. Le isole sono strategicamente posizionate in quanto danno alla flotta navale russa a Vladivostok l'accesso all'Oceano Pacifico. Drewry ritiene che la Russia, che ha occupato le Isole Curili, le utilizzerà come leva per finalizzare la partecipazione delle società giapponesi in Sakhalin II e nelle loro SPA a lungo termine. Di conseguenza, le importazioni europee di GNL sono aumentate alla fine del 2021 superando i 7 milioni di tonnellate nel solo dicembre, con la maggior parte della fornitura inviata dagli Stati Uniti. Anche i carichi di altri esportatori di GNL - Qatar, Oman, Perù, Nigeria e Russia - sono stati scaricati nei terminal europei in questo periodo, mentre alcuni carichi sono stati acquistati anche dall'Indonesia e dall'Australia. Potrebbe essere improbabile che i russi tengano il Giappone fuori dal progetto Sakhalin II poiché quest'ultimo importa il 60-70% del GNL prodotto ogni anno da questo impianto e le esportazioni di energia russe sono attualmente minacciate dalle sanzioni occidentali. Tuttavia, le ambizioni geopolitiche potrebbero gettare al vento la cautela e creare problemi per la fornitura di GNL del Giappone. Si ritiene che il Giappone sarà in grado di assorbire la perdita di carichi Sakhalin II con misure alternative sul lato dell'offerta e della domanda, creando un effetto a catena sul mercato globale. 1) Il Giappone sarà sfidato a sostituire completamente le quantità Sakhalin II. Sakhalin II è il progetto GNL più vicino al Giappone (a 1.100 miglia nautiche) con costi di spedizione a $ 0,46 per MMBtu nel 2Q22. 2) L'annullamento dei contratti obbligherebbe il Giappone a rifornirsi di forniture alternative in un mercato in cui è difficile trovare GNL flessibile. Molto probabilmente il Giappone si rifornirà di quantità alternative dagli Stati Uniti, il che lo costringerebbe a competere con l'Europa per il GNL flessibile a prezzi molto più elevati. 3) La mancanza di forniture di riserva potrebbe avere un impatto sul trasporto marittimo globale con impatti diversi: Sakhalin II potrebbe esportare in altri paesi asiatici come Cina e India mentre il Giappone importando da destinazioni più lontane si aggiungerà marginalmente alla domanda di tonnellate-miglio. Inoltre, il Giappone dovrebbe anche sostenere l'aumento dei costi di spedizione e i rischi di ritardi nei transiti del canale. 4) D'altra parte, le misure conservative del Giappone e i prezzi spot elevati ridurranno il numero di carichi che raggiungono il paese, creando un eccesso di offerta di navi nel mercato globale. La maggior parte delle navi sulla rotta Sakhalin-Giappone sono vecchie navi a turbina a vapore che, se inattive, avrebbero difficoltà a ottenere un'occupazione alternativa, specialmente con le imminenti normative EEXI (31). N.B. Ricordo che EXXI EEXI può essere applicato a: Mercantili, vettori di gas, Autocisterne, navi portacontainer, navi da carico generale, trasportatori di merci 31 https://www.assagenti.it/it/news/23578/L%E2%80%99Energy_Efficiency_Existing_Ship_Index_e_la_nuova_%E2%80% 9CEEXI_Transition_Clause%E2%80%9D_elaborata_da_BIMCO#:~:text=E%E2%80%99%20stato%20infatti%20introdott o%20il%20c.d.%20%E2%80%9DEnergy%20Efficiency,tenendo%20conto%20delle%20caratteristiche%20specifiche%20 di%20ciascuna%20nave.
  • 27. 27 refrigerati, vettori combinati, navi da carico ro-ro, navi ro/ro da passeggeri, Navi metaniere, navi da crociera con propulsione non convenzionale di 400GT. Il Giappone dovrebbe anche firmare SPA con imminenti progetti di GNL negli Stati Uniti, in Canada e in Qatar per garantire la fornitura di GNL a lungo termine e compensare i volumi di Sakhalin II, che possono stimolare gli ordini per le navi moderne. Inoltre, la ridotta capacità di costruzione navale fino al 2027 e la crescente importanza della fornitura di GNL potrebbero anche incentivare i costruttori navali giapponesi a rientrare nella costruzione navale di GNL. Strategia Europea per le energie rinnovabili offshore (Documentazione Comunitaria) Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su una strategia europea per le energie rinnovabili offshore. La Risoluzione: 1. invita la Commissione a fare delle energie rinnovabili offshore, insieme ad altre tecnologie energetiche pertinenti, una componente centrale del sistema energetico dell'UE entro il 2050; 2. sottolinea che gli obiettivi di produzione energetica associati alle energie rinnovabili offshore in tutti i bacini marittimi dell'UE sono pari ad almeno 60 GW entro il 2030 e 340 GW entro il 2050, come indicato nella comunicazione COM(2020)0741 (32) della Commissione; ricorda che, secondo la valutazione di impatto della Commissione che accompagna la comunicazione COM(2020)0562 (33) per intraprendere un percorso competitivo in termini di costi verso una riduzione del 55 % delle emissioni entro il 2030 la capacità installata dell'energia eolica offshore dovrebbe essere compresa fra i 70 e i 79 GW; 3. invita gli Stati membri e i settori pubblico e privato a superare l'obiettivo di riduzione del 55 % entro il 2030; 4. evidenzia che la competitività dell'energia eolica offshore e dell'energia oceanica quali fonti energetiche continuerà a crescere e che i prezzi continueranno a diminuire di pari passo con l'ulteriore sviluppo e diffusione; sottolinea che l'energia rinnovabile offshore è una fonte di energia praticabile e che un sistema energetico sostenibile e affidabile deve combinare le energie rinnovabili offshore con altre tecnologie energetiche, opportunità di stoccaggio e un consumo energetico flessibile; 5. invita la Commissione a condurre quanto prima una valutazione di impatto che chiarisca gli effetti economici e socioeconomici delle energie rinnovabili offshore, prestando particolare attenzione ai posti di lavoro esistenti e alla creazione di nuovi impieghi grazie al raggiungimento di 300-450 GW di capacità entro il 2050; 6. deplora il fatto che diversi Stati membri non abbiano ancora raggiunto il loro obiettivo di interconnessione elettrica pari al 10 % entro il 2020 e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire infrastrutture adeguate, come le linee di trasmissione, per l'integrazione e il trasporto dell'energia elettrica offshore prodotta a partire dalle energie rinnovabili offshore; rammenta l'obiettivo di interconnessione elettrica del 15 % fissato dall'UE per il 2030, definito all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima; invita la Commissione a presentare una proposta che possa accelerare il conseguimento dell'obiettivo di interconnessione; ritiene che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero elaborare accordi in materia di infrastrutture energetiche offshore con le regioni geografiche limitrofe; 32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52020DC0741 33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
  • 28. 28 7. segnala che l'accesso alle energie rinnovabili offshore contribuirà altresì all'ecologizzazione dei porti, anche in termini di fornitura di energia elettrica a terra per le navi ormeggiate e il loro sviluppo come cluster industriali circolari; sottolinea che i piani degli Stati membri per la gestione dello spazio marittimo dovrebbero essere compatibili con le tendenze future, compresi i nuovi flussi di traffico, le nuove rotte di navigazione e le maggiori dimensioni delle navi, e dovrebbero garantire la coesistenza delle infrastrutture energetiche offshore con le rotte dei trasporti marittimi, l'industria della pesca, i sistemi di separazione del traffico, le zone di ancoraggio, l'accesso e le attività delle navi e lo sviluppo portuale; è fermamente convinto che sia necessario garantire alle navi che transitano nei pressi delle infrastrutture delle energie rinnovabili offshore i più elevati livelli di sicurezza, compresa una copertura sufficiente dei servizi di assistenza al traffico marittimo e la fornitura di navi per il soccorso in caso di emergenza nella zona; 8. sottolinea che per conseguire gli obiettivi per il 2030 e il 2050 è necessario accelerare la diffusione delle energie rinnovabili offshore; sottolinea che occorre una gestione più sostenibile dello spazio marittimo e delle coste per sfruttare appieno il potenziale delle energie rinnovabili offshore; è fermamente convinto che un processo adeguato di pianificazione dello spazio marittimo debba essere accompagnato da un solido approccio in materia di partecipazione pubblica, affinché i punti di vista di tutte le parti interessate e delle comunità costiere siano presi in considerazione; osserva che l'enorme interesse per le energie rinnovabili offshore comporterà un numero crescente di domande di autorizzazione; invita gli Stati membri a semplificare con urgenza le procedure pertinenti e a coordinare i loro sforzi; incoraggia gli Stati membri ad accettare i punti di contatto unici; 9. osserva che lo spazio totale necessario per garantire che la capacità eolica offshore dei mari settentrionali soddisfi gli obiettivi per il 2050 dovrebbe essere del 2,8 %; è fermamente convinto che la partecipazione dei promotori delle energie rinnovabili offshore a uno stadio precoce del processo contribuirà a una ripartizione corretta dello spazio marittimo; 10. sottolinea che la ripartizione dello spazio dovrebbe essere il risultato di una pianificazione congiunta dello spazio marittimo e di una gestione integrata delle zone costiere che vada oltre i confini nazionali; chiede un processo trasparente e che i piani regionali di gestione dello spazio marittimo siano accessibili al fine di agevolare un approccio precoce e inclusivo per tutte le parti interessate; 11. richiama l'attenzione sulle raccomandazioni del progetto relativo al multiuso nei mari europei finanziato da Orizzonte 2020, che prende in esame le opportunità del multiuso nei mari europei in cinque bacini marittimi dell'UE; ricorda che lo sviluppo sostenibile degli oceani non può più dipendere da una gestione monosettoriale, ma richiede un approccio più olistico e integrato, e che il multiuso non si limita alla condivisione dello «stesso» spazio marittimo, ma dovrebbe comprendere l'uso congiunto delle infrastrutture e di altre risorse e attività congiunte; 12. sottolinea il rischio di incompatibilità tra i piani nazionali per l'energia e il clima e i piani per la gestione dello spazio marittimo per quanto concerne la ripartizione dello spazio; sottolinea la necessità di allineare urgentemente la direttiva sui piani per la gestione dello spazio marittimo e il regolamento sui piani nazionali per l'energia e il clima, nonché altre normative europee pertinenti; esorta gli Stati membri a coordinare e a definire immediatamente piani per lo sviluppo offshore per il 2030 e dopo il 2030; 13. chiede di imporre entro il 2025 il divieto a livello dell'UE di smaltire in discarica le pale delle turbine eoliche smantellate, al fine di garantire la circolarità, ridurre al minimo gli effetti ambientali negativi sul suolo e gli oceani e aumentare il livello di protezione del suolo. TESTO RISOLUZIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IP0032&from=IT
  • 29. 29 Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (Documentazione Nazionale) Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 304 del 4 agosto 2022 sono disciplinate le modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Il Decreto definisce le modalità di funzionamento del Portale medesimo, sia in termini di erogazione dei servizi che di gestione dei flussi informativi. Il presente decreto individua, inoltre, le modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni coinvolte, al fine di garantire che l’acquisizione dei dati presenti nelle banche dati, compresi i dati organizzati nei catasti regionali, alimentino il Portale mediante il ricorso a meccanismi di interoperabilità tra i sistemi. Le specifiche tecniche per l’attuazione delle modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni ai sensi del secondo periodo sono individuate mediante appositi protocolli di intesa. TESTO DECRETO 304/2022: https://www.studiobrancaleone.it/lex/dm-04-08-2022-n-304.pdf Prevenzione incendi e fotovoltaico (Normativa Nazionale) L’articolo 16 del Decreto Legge 144/2002 prevede che In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (34), sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. TESTO DECRETO LEGGE 144/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) Con la Deliberazione del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, l’ARERA ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 15-bis del D.L. 4/2022 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) che ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022. In specie, il prefato articolo stabilisce, a seconda della localizzazione geografica dell’impianto, un prezzo di riferimento che rappresenta l’“equa remunerazione del prezzo dell’energia” (il c.d. “prezzo equo” o “prezzo di riferimento”). Peraltro, l’anzidetta norma stabilisce che, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenta un “extra profitto” che dovrà essere versato al GSE. 34 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=
  • 30. 30 La ratio sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito dell’aumento del prezzo della stessa causato dalla pandemia (35). L’articolo 42 del Decreto Legge 144/2022 prevede che i proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1 sempre del Decreto Legge 144/2022 (36). Con il provvedimento di cui sopra si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas. TESTO DECRETO LEGGE 144/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false Agevolazioni impianti fonti rinnovabili per produrre idrogeno verde (Normativa Nazionale) L’articolo 23 del Decreto Legge 36/2022 convertito nella legge 79/2022 (37) prevede che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non é soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (38) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui esaminato (dal 1 maggio 2022), con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica la esclusione dagli oneri. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alla esclusione oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 settembre 2022, in attuazione dell’articolo 23 sopra riportato, individua i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde accede alle agevolazioni seguenti: 35 https://www.fiscalitadellenergia.it/2022/06/28/larera-da-attuazione-allarticolo-15-bis-del-c-d-d-l-sostegni- ter/#:~:text=La%20ratio%20sottesa%20al%20meccanismo%20compensativo%20introdotto%20%C3%A8,al%20meccan ismo%20di%20compensazione%20sul%20prezzo%20dell%E2%80%99energia%20sono%3A 36 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 37 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2022-06-29&atto.codiceRedazionale=22A03859&elenco30giorni=false 38 https://www.arera.it/it/elettricita/auc.htm
  • 31. 31 l'energia elettrica rinnovabile impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non é assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (39) di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (40). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (dal 24 settembre), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente determina le modalità di fruizione dell'agevolazione di cui sopra, nonché le modalità per la copertura degli oneri generali di sistema ai sensi del presente decreto. CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2. L'idrogeno deve essere prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o dall'energia elettrica di rete. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui sopra devono soddisfare i seguenti requisiti: a) sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli elettrolizzatori e' munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 (41) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore. c) l'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetta quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) (42) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; d) il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di CO2 come indicati in precedenza sono effettuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2 (43) e 39 https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105134.pdf?_1547023405662 40 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;079 41 La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199 42 “a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;” 43 “2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, esclusi i carburanti derivanti da carbonio riciclato, deve essere almeno del 70 % dal 1o gennaio 2021.”