SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 60
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1
Periodo dal 1° al 31 Ottobre 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
OTTOBRE 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE................................................................................................................4
Criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura (Normativa Nazionale) .................... 4
ISPRA Rapporto 2022 su pesticidi nelle acque (Documentazione Nazionale)........................................ 5
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ ...........................................................................................................8
Designazione di due Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale
(Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 8
Individuazione animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia (Normativa
Nazionale) ................................................................................................................................................. 8
La modifica della perimetrazione dei Parchi regionali richiede la partecipazioni dei Comuni
(Giurisprudenza Nazionale)...................................................................................................................... 9
CAVE MINIERE.................................................................................................................................. 11
Valutazione Incidenza nelle cave (Documentazione Nazionale)........................................................... 11
EFFETTO SERRA ................................................................................................................................ 12
Emissioni di gas a effetto serra per ciascun Stato Membro 2020 (Normativa Comunitaria)............... 12
Metano nell’Inventario nazionale delle emissioni di gas serra (Documentazione Nazionale)............ 13
Riapertura termini domande per finanziamenti sul Fondo Kyoto (Normativa Nazionale)................. 17
Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Documentazione Nazionale)..... 18
IVA e trasferimento di quote di gas serra (Giurisprudenza Comunitaria)............................................ 18
ENERGIA .......................................................................................................................................... 19
Modifica regolamento stoccaggio gas in sede di Comunità dell’Energia (Normativa Comunitaria) ... 19
Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (Normativa Comunitaria)........ 19
MITE chiarimenti su aree idonee per impianti da Fonti Rinnovabili (Normativa Nazionale) .............. 20
Finanziamenti per sostenibilità ed efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 21
Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas naturale (Normativa Nazionale) ..................... 22
Limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 25
Gestore Mercati Energetici sulla riduzione dei consumi energetici: una rassegna di proposte
(Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 25
Impianti di produzione di calore da risorsa geotermica (Normativa Nazionale) ................................. 28
Cessione energia elettrica del GSE da fonti rinnovabili: Electricity release (Normativa Nazionale) ... 28
I limiti dei poteri regionali nella individuazione delle aree non idonee a impianti da fonti rinnovabili
(Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 29
No a sospensione generalizzate dei procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili
(Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 33
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI.................................................................................................. 35
Partenariati Horizon Europe - per la ricerca e l'innovazione – PNRR (Normativa Nazionale) ............. 35
3
Assegnazione risorse PNR per zone economiche speciali (Normativa Nazionale)............................... 36
Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (Documentazione Nazionale)............................................................................................ 36
Assegnazione di risorse al Ministero dello sviluppo economico per contratti di sviluppo nelle Zone
economiche speciali – ZES (Normativa Nazionale)................................................................................ 41
Informazione su modalità di ammissione attività economiche a tassonomia verde (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 41
MARE............................................................................................................................................... 43
Norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua (Normativa Comunitaria).... 43
Modifica Convenzioni SOLAS e MARPOL (Normativa Comunitaria)..................................................... 43
MOBILITÀ SOSTENIBILE..................................................................................................................... 45
Sviluppo della mobilità in bicicletta e rete nazionale di percorribilità ciclistica (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 45
Incentivi al rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione
alternativa o a gasolio euro VI step E (Normativa Nazionale) .............................................................. 46
Calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni
per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2020 (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 46
RIFIUTI............................................................................................................................................. 47
Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (Normativa Nazionale) ....................................... 47
Disciplina cessazione qualifica rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti
inerti di origine minerale (Normativa Nazionale).................................................................................. 48
Sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 50
Termini per iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili (Normativa Nazionale) .................................. 54
Fanghi in agricoltura cosa rientra nella materia ambiente (Giurisprudenza Nazionale) ..................... 55
RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE ..................................................................................................... 56
Informazioni in materia di incidenti rilevanti (Normativa Comunitaria).............................................. 56
SOSTANZE PERICOLOSE .................................................................................................................... 57
Procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 57
VIA VAS............................................................................................................................................ 58
Via postuma e prosecuzione dell’attività esistente (Documentazione Nazionale).............................. 58
Efficacia linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale
(Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 59
Estensione aree di piscicoltura ai fini della applicazione della VIA (Documentazione Nazionale)...... 59
Nuovi moduli VIA e PUA (Documentazione Nazionale) ........................................................................ 60
4
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura (Normativa
Nazionale)
L’articolo 16 della legge 233/2021 (2) modifica l’articolo 154 del DLgs 152/2006 (disciplina tariffa
servizio idrico integrato- 3) prevedendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri
per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema
Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui
collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome.
Con Decreto 485148 del 30/9/2022 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica è stata data attuazione a quanto previsto dal
suddetto articolo 16 legge 233/2021.
IL SIGRIAN
Il nuovo Decreto nelle sue premesse ricorda che il SIGRIAN - Sistema Informativo Nazionale per la
Gestione della Risorsa Idrica in Agricoltura, gestito dal Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia
del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-PB), raccoglie
tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e agronomica relative all’irrigazione a
livello nazionale ed è un geodatabase, strutturato come un WebGIS in cui tutte le informazioni
sono associate a dati geografici, collegati tra loro nei diversi campi, con funzione anche di banca
dati storica utile ai fini di analisi dell’evoluzione dell’uso irriguo dell’acqua nelle diverse aree del
Paese.
Inoltre l’adempienza da parte degli Enti irrigui agli obblighi di quantificazione dei volumi e
inserimento dei dati in SIGRIAN può essere registrata nella banca dati DANIA - Database Nazionale
degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente del CREA-PB che raccoglie e cataloga i progetti di
investimento, finanziati e programmati dagli Enti irrigui, per l’uso sostenibile dell’acqua e la difesa
del potenziale produttivo agricolo da fenomeni di dissesto, quali frane e alluvioni;
Infine l’armonizzazione delle banche dati regionali e delle Province Autonome delle concessioni di
derivazione, in particolare per uso irriguo in autoapprovvigionamento, e del loro collegamento con
SIGRIAN, permetterebbe di rilevare un dato puntuale, e su base annuale, dei volumi irrigui in
autoapprovvigionamento.
OBBLIGHI ENTI IRRIGUI
Secondo il nuovo Decreto al fine di incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e di
sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse idriche in
Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, gli Enti irrigui che
perseguono finalità di interesse collettivo, adempiono agli obblighi di quantificazione dei volumi
irrigui in SIGRIAN, registrando prelievi, utilizzi e restituzioni nel rispetto della normativa regionale e
statale; tale adempimento è condizione di ammissibilità per l’accesso ai finanziamenti pubblici per
la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui. Le Amministrazioni responsabili del
2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;152
3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art154
5
finanziamento recepiscono tale condizione di ammissibilità nei propri strumenti di
programmazione.
OBBLIGHI REGIONI
1. Le Regioni e le Province autonome validano, entro il 30 settembre di ogni anno, le informazioni
inserite in SIGRIAN dagli Enti irrigui con riferimento ai dati della stagione irrigua precedente e agli
obblighi previsti dai propri regolamenti regionali e provinciali di recepimento delle Linee Guida
nazionali di cui al D.M. 31 luglio 2015. La verifica di adempienza è registrata nella banca dati
DANIA nel campo “Adempienza SIGRIAN Volumi”.
2. Le Regioni e le Province autonome verificano, entro il 30 settembre di ogni anno, che gli Enti
irrigui abbiano valorizzato i campi inserendo informazioni complete anche con riferimento a
schemi irrigui, metodi irrigui, colture e contribuenza. La verifica di adempienza è registrata nella
banca dati DANIA nel campo “Adempienza SIGRIAN Altro”.
3. Al fine di incentivare l’inserimento delle informazioni in SIGRIAN con riferimento all’uso agricolo
irriguo in autoapprovvigionamento, le Regioni e le Province Autonome inseriscono i dati di volume
concesso entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
TESTO DECRETO 485148/2022:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18588
ISPRA Rapporto 2022 su pesticidi nelle acque (Documentazione Nazionale)
Nel biennio 2019-2020 sono stati analizzati 31.275 campioni per un totale di 2.492.581 misure analitiche, il
numero delle sostanze cercate nel 2020 corrisponde a 406. Nonostante il decremento dei controlli
effettuati nel 2020, si osserva un generale andamento di crescita nell’ultimo decennio. Complessivamente
migliora l’efficacia del monitoraggio, permane, tuttavia, una disomogeneità fra le regioni del nord e quelle
del centro-sud, dove le indagini sono generalmente meno rappresentative, sia in termini di rete, sia in
termini di sostanze controllate.
Le indagini 2020 hanno riguardato 4.388 punti di campionamento e 13.644 campioni. Nelle acque
superficiali sono stati trovati pesticidi nel 55,1% dei 1.837 punti di monitoraggio; nelle acque sotterranee
nel 23,3% dei 2.551 punti. Sono state trovate 183 sostanze diverse, rappresentate per la maggior parte da
erbicidi. Le concentrazioni misurate sono in genere frazioni di µg/L (parti per miliardo), ma gli effetti nocivi
delle sostanze si possono manifestare anche a concentrazioni molto basse. Il risultato complessivo indica
un’ampia diffusione della presenza di pesticidi.
Se è vero che nel Nord del Paese la presenza dei pesticidi risulta più elevata di quella media nazionale,
arrivando a interessare il 67% dei punti delle acque superficiali e il 34% delle acque sotterranee, come già
segnalato, deve essere tenuto presente che questo dipende anche largamente dal fatto che le indagini sono
generalmente più rappresentative. Si assiste ad un’ottimizzazione del monitoraggio, che è diventato nel
tempo più efficace e si è concentrato in modo particolare nelle aree dove è più probabile la
contaminazione.
Nelle acque superficiali, 561 punti di monitoraggio (30,5% del totale) hanno concentrazioni superiori ai
limiti ambientali. Le sostanze che più spesso hanno determinato il superamento sono: gli erbicidi glifosate e
il suo metabolita AMPA, metolaclor e il metabolita metolaclor-esa, imazamox, esaclorobenzene e
nicosulfuron, tra i fungicidi azossistrobina, dimetomorf, carbendazim e metalaxil.
Nelle acque sotterranee, 139 punti (il 5,4% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti. Le sostanze
più rinvenute sopra il limite sono: i metaboliti metolaclor-esa e atrazina desetil desisopropil, gli erbicidi
bentazone, glifosate e AMPA e imazamox, l’insetticida imidacloprid e il fungicida metalaxil.
6
L’evoluzione della contaminazione è stata valutata tramite gli indicatori del PAN. Sono state analizzate le
frequenze di ritrovamento e le concentrazioni medie annue, per l’insieme delle sostanze monitorate
(Indicatore n. 6) e per le sostanze prioritarie della DQA (indicatore n. 7). È stata, inoltre, analizzata la
frequenza di superamento degli standard di qualità ambientale, che tenendo conto dei livelli di tossicità,
meglio rappresenta il rischio derivante dall’inquinamento da pesticidi.
La frequenza di pesticidi nei punti di monitoraggio e nei campioni complessivamente aumenta nel periodo
2011-2020, in modo correlato all’estensione della rete e al numero delle sostanze cercate.
L’incremento è più pronunciato per le acque superficiali dove, nel 2020, la frequenza di ritrovamenti nei
campioni raggiunge il valore massimo del 57,2%.
Nelle acque superficiali, la frequenza del superamento degli SQA ha un aumento regolare, raggiungendo il
valore massimo nel 2020 (30,5%). Le sostanze che maggiormente contribuiscono a determinare i
superamenti sono il glifosate e il metabolita AMPA.
L’indicatore è pressoché stabile nelle acque sotterranee, con valori intorno al 5%. La possibile spiegazione
va ricercata nelle dinamiche lente del comparto, in particolare, delle falde profonde. I metaboliti
metolaclor-esa e atrazina desetil desisopropil e l’erbicida bentazone sono tra i principali responsabili di non
conformità.
La frequenza di ritrovamento delle sostanze prioritarie della DQA ha un andamento crescente fino al 2018
sia nelle acque superficiali che sotterranee. La tendenza decrescente dell’ultimo biennio si spiega
probabilmente col fatto che gran parte dei pesticidi dell’elenco di priorità sono fuori commercio e quella
misurata è il residuo di una contaminazione storica. Al declino dei ritrovamenti totali inoltre contribuisce la
revoca nel 2020 di due delle sostanze fino a quella data ancora in vendita e tra le più ritrovate, clorpirifos e
diuron.
Il trend delle singole sostanze evidenzia incrementi spesso correlati all’affinamento del monitoraggio.
Le vendite di prodotti fitosanitari nel 2020 sono state pari a 121.550 tonnellate (56.557 ton. i principi attivi).
Dal 2011 al 2020 si è verificata una sensibile diminuzione delle quantità messe in commercio, indice di un
più cauto impiego delle sostanze chimiche in agricoltura, dell’adozione di tecniche di difesa fitosanitaria a
minore impatto e dell’aumento dell’agricoltura biologica.
Diminuiscono anche le vendite di prodotti fitosanitari per unità di superficie agricola utilizzata (SAU), la
media nazionale corrisponde a 4,5 kg/ha. Il dato fornisce un’indicazione indiretta della pressione sul
territorio esercitata dai pesticidi.
I dati di monitoraggio evidenziano la presenza di miscele nelle acque. Con un numero medio di 4,3 sostanze
e un massimo di 31 sostanze in un singolo campione. La contaminazione da pesticidi, ma il discorso vale per
tutte le sostanze chimiche, è un fenomeno complesso e difficile da prevedere, sia per il grande numero di
sostanze impiegate, sia per la molteplicità dei percorsi che possono seguire nell’ambiente.
Si deve, pertanto, tenere conto che l’uomo e gli altri organismi sono spesso esposti a miscele di sostanze
chimiche, di cui a priori non si conosce la composizione, e che lo schema di valutazione basato sulla singola
sostanza non è adeguato. È necessario prendere atto di queste evidenze, confermate a livello mondiale,
con un approccio più cautelativo in fase di autorizzazione.
Nel decennio 2011-2020 c’è stato un incremento della copertura territoriale e della rappresentatività delle
indagini. Rimane ancora, tuttavia, una disomogeneità fra le regioni e la necessità di inserire nei protocolli
regionali alcune sostanze che, ove cercate, sono responsabili del maggior numero di casi di non conformità,
quali per esempio glifosate, imazamox, nicosulfuron e carbendazim.
7
È ancora necessario uno sforzo di armonizzazione delle prestazioni dei laboratori, date le differenze fra le
varie regioni. I limiti analitici dovranno, in particolare, essere adeguati per consentire il confronto con gli
SQA, che spesso sono sensibilmente più bassi, tenendo conto di quanto stabilito dalla Direttiva 2009/90/CE,
che fissa criteri minimi di efficienza per i metodi utilizzati per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti
e del biota.
TESTO COMPLETO DEL RAPPORTO:
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapporto_371_2022.pdf
8
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Designazione di due Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
continentale (Normativa Nazionale)
La regione biogeografica continentale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE (4), comprende i territori del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio,
Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia
e Svezia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal
comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).
I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
continentale fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela
della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della
rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di
importanza comunitaria sono riveduti periodicamente
TESTO DECRETO 28/9/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22A05821&elenco30giorni=false
Individuazione animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia
(Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Salute 11 ottobre 2022 adotta l'elenco degli animali da compagnia
appartenenti alle specie selvatiche esotiche che possono essere prelevati dal loro ambiente
naturale al fine della detenzione, commercializzazione e importazione, in deroga al divieto a
chiunque di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed
esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie
e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale (5).
TESTO DECRETO 11/10/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-10-27&atto.codiceRedazionale=22A06190&elenco30giorni=false
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
5
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135!vig=
9
La modifica della perimetrazione dei Parchi regionali richiede la partecipazioni dei
Comuni (Giurisprudenza Nazionale)
Sentenza della Corte Costituzionale n° 221 pubblicata il 27 ottobre 2022 che ha dichiarato la
incostituzionalità di una norma regionale che modificando la perimentrazione di un Parco non
aveva coinvolto i Comuni territorialmente interessanti all’interno del procedimento di
approvazione di detta modifica. La sentenza ribadisca che comunque la modifica della
perimetrazione di un Parco può avvenire anche con legge regionale e non solo con una variante al
Piano del Parco ma detta legge regionale deve comunque rispettare i principi procedimentali della
legge quadro sulle aree protette: legge 394/1991 (6) ed in particolare nel caso specifico l’articoli
22.
LA NORMA REGIONALE IMPUGNATA
La disposizione impugnata prevede la modifica della perimetrazione del parco regionale dell'Appia
Antica, riducendone i confini.
Secondo il ricorrente, la norma regionale sarebbe in palese contrasto con gli artt. 22, comma 1,
lettere a) e c), e 23 della legge n. 394 del 1991, poiché non sarebbe stato rispettato quanto ivi
previsto con riferimento alla partecipazione degli enti locali nella variazione dei confini del parco.
I MOTIVI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE AFFERMATI DALLA SENTENZA
Questa Corte ha già riconosciuto che «"la modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire
sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge [n. 394 del
1991], sia in sede di adozione o modifica del piano del parco" (sentenza n. 276 del 2020).
L'ipotesi della modifica della perimetrazione dell'area protetta regionale non è, infatti,
espressamente prevista dalla legge quadro, che ha dettato soltanto il procedimento da seguire per
la sua istituzione. Nel silenzio del legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio
l'autonomia regionale, purché siano ovviamente rispettati i princìpi stabiliti dalla legge quadro del
1991. Ne consegue che - per quel che riguarda la perimetrazione definitiva, la quale segue quella
provvisoria fatta al momento dell'istituzione dell'area protetta - è "implicito nel sistema legislativo
statale che [essa] possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale
successiva, ed in particolare al piano del parco" (sentenza n. 134 del 2020). Di converso, per quel
che riguarda la riperimetrazione - la quale presuppone un'area protetta già esistente a tutti gli
effetti (e, dunque, non solo provvisoriamente ma anche definitivamente delimitata) - essa può
essere affidata tanto a modifiche del piano per il parco, quanto alla legge regionale, nel quale
ultimo caso deve "osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della
perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell'art. 22 della legge quadro, compresa la
interlocuzione con le autonomie locali" (ancora sentenza n. 134 del 2020)» (sentenza n. 115 del
2022).
Ne discende che è destituita di fondamento l'affermazione della difesa dello Stato secondo cui la
riperimetrazione per sottrazione di una determinata area può avvenire soltanto attraverso
l'approvazione di un aggiornamento al piano del parco, potendo invece la Regione decidere di
procedervi mediante l'approvazione d'una legge regionale. In tal caso, tuttavia, l'art. 22, comma 1,
lettera a), della legge quadro n. 394 del 1991 impone che sia garantita la partecipazione delle
6
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394
10
province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di riperimetrazione, la quale «si
presenta del tutto assimilabile alla istituzione di una nuova area protetta» (sentenza n. 115 del
2022): e detta partecipazione si realizza, per espressa disposizione della richiamata normativa
statale, attraverso conferenze per la redazione del documento di indirizzo indicato dal medesimo
art. 22.
Nell'adottare, con la disposizione oggetto di impugnazione, la riperimetrazione del parco regionale
dell'Appia Antica, non risulta che la Regione Lazio abbia rispettato quanto dettato dalla richiamata
normativa statale. L'art. 81 della legge regionale n. 14 del 2021, infatti, è frutto di un
emendamento presentato direttamente in Consiglio regionale nella seduta n. 97.7 del 4 agosto
2021: dal relativo resoconto non è dato trarre alcuna indicazione non solo dell'adozione del
documento di indirizzo, così come previsto dalla norma evocata a integrazione del parametro
costituzionale, ma neppure della partecipazione degli enti locali interessati al procedimento di
riperimetrazione.
Nell'atto di costituzione in giudizio, la Regione Lazio si è limitata a riferire che la riduzione, che
sarebbe funzionale a sottrarre al parco regionale un'area ricompresa all'interno del perimetro per
mero errore, è stata «ritenuta opportuna dall'Ente gestore dell'area naturale protetta, che nulla ha
avuto da riscontrare in merito, così come non risulta vi siano stati altri enti contrari». Sennonché,
al di là d'ogni altra considerazione sulla possibilità che la consultazione del solo Ente parco possa
validamente surrogare la partecipazione degli enti locali al procedimento legislativo di
riperimetrazione, neppure di questa consultazione la Regione Lazio ha prodotto alcuna
documentazione.
La disposizione regionale impugnata, dunque, deve dichiararsi costituzionalmente illegittima per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto «il mancato coinvolgimento
degli enti locali, attraverso la formazione del documento indicato dall'art. 22 della legge quadro,
costituisce un vizio della fase procedimentale» (sentenza n. 134 del 2020) che determina
l'illegittimità costituzionale della relativa legge.
TESTO SENTENZA 221/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/581
11
CAVE MINIERE
Valutazione Incidenza nelle cave (Documentazione Nazionale)
Interpello della Regione che richiede “se sia corretta l’interpretazione secondo cui l’istruttoria
sull’incidenza sarebbe necessaria solo in presenza di un’attività di miniera qualificata tale sotto il
profilo amministrativo in quanto ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 comma 1 del
R.d. 1443/1927, mentre per l’attività estrattiva di cava, qualificata tale sotto il profilo
amministrativo in quanto ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 comma 2 del R.d.
1443/1927, il DM 17/10/2007 (7) citato prescrive un divieto assoluto che esime dall’effettuare la
valutazione di incidenza in ragione dell’assenza di carattere strategico dell’attività estrattiva, sia
che l’attività sia svolta in superficie, sia che venga svolta in sotterranea, posto che il DM si riferisce
alle attività di cava senza alcuna distinzione”.
In particolare il citato DM 17/10/2007 all’articolo 5 comma 1 lettera n) dispone che per tutte le
ZPS, le regioni e le province autonome provvedano a porre il divieto di “apertura di nuove cave e
ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione
generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati
entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate
dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva
valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di
settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del
presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei
medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva
valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a
fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione
d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché' l’attività estrattiva
sia stata orientata a fini naturalistici;”.
Secondo la risposta del MITE se è incontrovertibile che anche gli scavi sotterranei possono avere
un impatto sull’habitat e sulle specie il cui mantenimento è obiettivo primario della Rete Natura
2000, si ritiene tuttavia che l’impatto derivante da attività di cava che si svolgano interamente in
sotterraneo, in totale assenza di evidenze ed impatti superficiali di qualsiasi natura in particolare
senza ingressi, portali e aperture o prese d’aria posti all’interno del sito, non possa essere
presunto, ma debba essere valutato caso per caso, all’esito di apposita istruttoria conforme alle
direttive eurounitarie e alle Linee Guida sulla Valutazione di incidenza approvate dalla Conferenza
Stato Regioni. Quanto sopra, con particolare attenzione alle specie di interesse comunitario e alle
interazioni con le acque sotterranee, in considerazione dei possibili impatti sulle falde, sulle
sorgenti e sul regime delle acque superficiali e, conseguentemente, sulla funzione e strutturazione
degli habitat delle specie avifaunistiche. In tale ottica va letto il divieto in esame, a nulla rilevando
la diversa qualificazione operante ad altri fini e segnatamente sotto il profilo amministrativo del
titolo, tra cave e miniere ex R.d. 1443/1927, proposta come chiave interpretativa dalla Regione.
TESTO INTERPELLO:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/PNM/inter
pello_78909_23_06_2022.pdf
TESTO RISPOSTA A INTERPELLO:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/PNM/rispo
sta_98979_08_08_2022.pdf
7
“Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).”
12
EFFETTO SERRA
Emissioni di gas a effetto serra per ciascun Stato Membro 2020 (Normativa
Comunitaria)
L’articolo 38 del Regolamento UE 2018/1999 (8) che ha sostituito abrogandolo il Regolamento (UE)
n. 525/2013 (9), prevede che per monitorare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a
effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4 (10), 9 (11) e 10 (12) del regolamento (UE)
2018/842 (13), la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli
articoli 4 (14) e 14 (15) del regolamento (UE) 2018/841 (16) e altri traguardi di riduzione o limitazione
delle emissioni di gas a effetto serra definiti dal diritto dell'Unione, nel 2027 e nel 2032 la
Commissione procede a una revisione completa dei dati degli inventari nazionali trasmessi dagli
Stati membri.
Secondo il paragrafo 3 articolo 38 del Regolamento UE 2018/1999 la Commissione determina, con
atto di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di
inventario corretti per ogni Stato membro, una volta completata la revisione suddivisa tra i dati
delle emissioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati delle emissioni di cui
all'allegato V, parte 1, lettera c) (17), del presente regolamento; determina altresì la somma totale
delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2022/1953 della Commissione del 7 ottobre 2022 si è stabilito
che la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione
n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l’anno 2020, calcolata in base ai dati d’inventario
corretti al momento del completamento della revisione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 525/2013 (ora vedi articolo 38 paragrafo 3 Regolamento UE 2018/199), è
riportata nell’allegato della stessa.
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=IT#d1e3928-1-1
9
https://www.ambientediritto.it/home/sites/default/files/reg_2013_525_ue.pdf
10
Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita
per ciascuno di essi nell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005
11
Misure della UE nel caso che 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro
superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il
2030
12
Adeguamenti della Commissione UE delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro
13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN
14
Per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e
13, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle
emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di
cui all’articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento
15
Entro il 15 marzo 2027, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032, per il periodo dal 2026 al 2030, gli
Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e
degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’articolo 2, in
conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.
16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0841-20210314&qid=1666624273081
17
le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e assorbimenti di CO2 dai pozzi connessi alle attività
LULUCF (https://www.reteclima.it/carbon-sink-lulucf-protocollo-di-kyoto-e-carbon-offset/ ) per l'anno X-2,
conformemente ai metodi specificati nella Parte 3 del presente allegato. Tali dati sono inoltre rilevanti per la relazione
di conformità ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/841;
13
Si tratta di emissioni di gas a effetto serra per l’anno 2020 che assegnano all’Italia 254 001 457 di
ton CO2.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1953&from=IT
Metano nell’Inventario nazionale delle emissioni di gas serra (Documentazione
Nazionale)
Rapporto Ispra.
Il metano è un potente gas serra secondo solo all’anidride carbonica in termini di contributo al
riscaldamento globale. Il metano ha un impatto climalterante 85 volte quello della CO2 su un arco
di 20 anni, anche se la CO2 ha un tempo di permanenza in atmosfera per migliaia di anni, mentre il
metano scompare in circa 10-15 anni. Il rapido decadimento del metano e il suo elevato impatto
sulla temperatura atmosferica lo rendono un obiettivo primario per intervenire in maniera
tempestiva ed efficace sui cambiamenti climatici.
In questo contesto si inserisce l’attenzione rivolta alle emissioni di metano e agli impegni di
riduzione come il Global Methane Pledge con un impegno politico a ridurre del 30% le emissioni
globali di metano in tutti i settori entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. Impegno sottoscritto fino
al 19 settembre 2022 da 122 Paesi.
Nel rapporto sono analizzate le emissioni nazionali di metano dalle relative sorgenti emissive e
sono state elaborate le stime di riduzione potenziale delle emissioni al 2030 per ciascuna sorgente.
Inoltre, è stata esaminata brevemente la situazione internazionale delle emissioni di metano ed è
stato condotto un confronto tra le realtà promotrici del Global Methane Pledge: Stati Uniti e
Unione Europea.
La gran parte delle emissioni fuggitive di metano sono riconducibili alla filiera del gas naturale
(produzione, trasporto e distribuzione) che nel 2020 incide per il 79,5% delle emissioni fuggitive
totali di metano con una quota che si è ridotta significativamente dal 1990, quando era 91,2%.
Il maggior dettaglio per le sorgenti della filiera del gas naturale mette in evidenza il ruolo
prevalente del trasporto, stoccaggio e distribuzione. Quest’ultima sorgente è a sua volta il fattore
chiave per le emissioni fuggitive della filiera. Va inoltre sottolineato l’interesse economico degli
operatori a contenere le fughe di gas naturale. L’azione dei fattori menzionati ha comportato la
riduzione delle emissioni di metano del 62.8% dal 1990 al 2020 nella filiera del gas naturale. Le
emissioni passano da 8.3 Mt CO2eq a 3.1 Mt CO2eq a fronte di un incremento del gas trasportato
e distribuito di oltre il 53% nello stesso periodo. Il gas distribuito è circa il 45% del gas totale
immesso in rete
14
La consistente riduzione delle emissioni dalle sorgenti relative alle fasi di produzione del gas
naturale ha lasciato la quasi totalità delle emissioni della filiera nel 2020 a carico del trasporto-
stoccaggio (17.9%) e della distribuzione (81.4%). La rilevanza emissiva della distribuzione fa di
questa sorgente il principale obiettivo per futuri interventi di riduzione delle emissioni fuggitive.
È inoltre importante notare che il fattore di emissione nella sorgente trasporto- stoccaggio è circa
un ordine di grandezza inferiore rispetto al fattore di emissione nella distribuzione, pertanto, come
anticipato, l’assetto della rete per la soddisfazione delle domande di gas naturale è un fattore di
cruciale importanza per la riduzione delle emissioni fuggitive nazionali nella filiera del gas naturale.
CONCLUSIONI DEL RAPPORTO
I settori dell’agricoltura, dei rifiuti e dell’energia rappresentano le principali fonti di metano sia a
livello globale che a livello nazionale, sebbene con quote decisamente differenti. A livello globale
l’agricoltura rappresenta il 40%, i rifiuti il 20% e il settore energetico il 35% (UNEP, 2021). A livello
europeo la quota di metano da agricoltura è più elevata, con il 53%, dai rifiuti si registra il 26%
delle emissioni di metano e dall’energia il 19%. A livello nazionale le percentuali nel 2020 sono
45%, 39% e 16% rispettivamente per agricoltura, rifiuti ed energia. Il peso relativo delle emissioni
dei settori orienta le misure di riduzione e la conoscenza delle singole sorgenti dei diversi settori
consente di indirizzare in maniera ottimale gli interventi di mitigazione. L’individuazione delle
principali sorgenti emissive per ciascun settore consente di concentrare l’attenzione sui parametri
che regolano le emissioni da tali sorgenti. A tale scopo per ogni sorgente chiave è stato analizzato
l’andamento delle emissioni dal 1990 al 2020 e i dati di attività che determinano le emissioni ed è
stato stimato il potenziale di riduzione delle emissioni di metano al 2030. A livello nazionale si
registrano sette sorgenti principali, responsabili di quasi il 96% delle emissioni di metano nel 2020.
Il settore dei rifiuti annovera due sorgenti chiave (smaltimento RSU e gestione delle acque reflue)
con il 38.9% delle emissioni totali di metano, mentre il settore agricoltura ne annovera tre
(fermentazione enterica, gestione degli effluenti e coltivazione del riso) con il 45% delle emissioni
totali di metano nel 2020. Il settore energetico ha una sorgente per le emissioni fuggitive nella
filiera del gas naturale e una per la combustione nel settore residenziale che contribuiscono
rispettivamente con il 7.2% e 4.8% delle emissioni totali di metano. Le sorgenti menzionate,
eccetto fermentazione enterica e residenziale, mostrano una tendenziale riduzione delle emissioni
dal 2005. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è la prima sorgente chiave con un terzo delle
emissioni di metano del 2020, seguita dalla fermentazione enterica degli animali da allevamento
con il 31.6%. Le prime due sorgenti sono quindi responsabili di quasi due terzi delle emissioni di
metano con livelli simili a quelli registrati nel 1990 ma inferiori a quelli del 2005 (-8.3%). In merito
al potenziale di riduzione delle emissioni al 2030, nel comparto zootecnico del settore agricoltura
si assume il miglioramento dei parametri relativi alla digeribilità della dieta delle vacche da latte,
15
l’incremento delle deiezioni zootecniche negli impianti per la produzione di biogas e l’adozione di
misure di contenimento delle emissioni fuggitive dalle varie componenti degli impianti. Per la
coltivazione di riso si assume l’incremento della quota di superficie coltivata con la tecnica con il
fattore di emissione inferiore. Tutti i restanti dati di attività del settore agricoltura si assumono
invariati rispetto al 2020.
Per lo smaltimento dei rifiuti è stata elaborata la proiezione delle emissioni di metano al 2030
attraverso il modello di decadimento delle emissioni dalle discariche ipotizzando una quota di
captazione del biogas invariata e la riduzione della quantità di rifiuti depositati. Per le acque reflue
domestiche l’andamento è determinato dalla popolazione prevista in diminuzione, mentre per le
acque reflue industriali la stima dipende dai livelli produttivi e dai consumi specifici di acqua. Per le
emissioni fuggitive è stato considerato l’obiettivo di riduzione del documento Indirizzi per una
Strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano dalla filiera del gas naturale, redatto a
valle dell’iniziativa organizzata dagli Amici della Terra, in collaborazione con EDF (Environmental
Defense Fund), che ha coinvolto diversi operatori della filiera gas & oil e soggetti istituzionali. Per il
settore residenziale nello scenario di consumi energetici totali invariati del 2020 è stato ipotizzato
l’incremento della quota di consumi elettrici e consumi termici da teleriscaldamento in
sostituzione del 50% dei consumi di biomassa e 50% dei consumi da prodotti petroliferi del 2020.
Le percentuali di riduzione stimate per ciascuna sorgente nel 2030 (Tabella 1) rappresentano il
contributo al contenimento delle emissioni di metano nei rispettivi settori. Gli scenari considerati
consentono di stimare una riduzione delle emissioni nazionali di metano di circa il 17% rispetto al
valore registrato nel 2020, pari a circa 28% rispetto al livello del 2005.
16
Le proiezioni disponibili con le politiche correnti al momento della stesura della Strategia Europea per la
riduzione del metano (EC, 2020[a]) prevedevano una riduzione delle emissioni di metano a livello europeo
del 29% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Il documento di valutazione d'impatto del piano energia e
clima 2030 rileva che il metano continuerà a essere dominante tra i gas serra diversi dalla CO2. La riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990 richiederebbe quindi
uno sforzo maggiore anche per ridurre le emissioni di metano, con proiezioni che indicano riduzioni che
vanno dal 35% al 37% entro il 2030 rispetto al 2005. Le proiezioni del Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima (AA.VV., 2019) con gli scenari a politiche correnti al momento della redazione del Piano e
con misure aggiuntive permettono di stimare riduzioni delle emissioni di metano dal 21% al 23% entro il
2030 rispetto al 2005, e dal 11% al 14% rispetto al 2020 (dati 2020 aggiornati rispetto alle proiezioni del
PNIEC), valori decisamente insufficienti per essere in linea con gli obiettivi europei e con gli obiettivi globali
previsti dal Global Methane Pledge. La stima della riduzione delle emissioni di metano al 2030 del 28%
rispetto al 2005 mostra che, date le assunzioni considerate nel presente lavoro, per questo gas serra l’Italia
è sotto l’intervallo di valori stimati dalla Commissione Europea nella strategia del metano (riduzioni di
metano dal 35% al 37% entro il 2030 rispetto al 2005) per rispettare l’obiettivo del 55%. Per realizzare tali
obiettivi e renderli realmente raggiungibili è opportuno che l’Italia predisponga una strategia nazionale
allineata a quella europea e agli impegni internazionali sottoscritti dal Paese per ridurre le emissioni di
metano dalle principali sorgenti emissive dei settori dei rifiuti, dell’agricoltura e dell’energia (Gaudioso,
2022). A tal proposito è utile sottolineare che, data la rilevanza delle emissioni di metano dalla sorgente
dello smaltimento dei rifiuti, l’applicazione di misure mirate in questo settore, quali l’incremento
dell’efficienza di captazione del biogas, possono essere decisive per il raggiungimento dell’obiettivo
indicato dalla strategia europea. L’incremento dell’attuale efficienza di captazione del biogas, da 45% al
60% nel 2030, qualora applicabile alla realtà nazionale, permetterebbe una riduzione delle emissioni di
metano dalle discariche di circa il 47% rispetto ai livelli del 2020. Tale riduzione comporterebbe una
riduzione delle emissioni totali di metano di circa il 23% rispetto al 2020 e di circa 33% rispetto al 2005,
quota poco inferiore a quella stimata dalla Commissione Europea nella strategia del metano. L’analisi del
contesto internazionale mostra che le emissioni europee diminuiscono in tutti i settori con velocità
17
maggiore di quella registrata per gli Stati Uniti, dove per alcuni settori, come l’agricoltura, si
registra un sensibile incremento delle emissioni di metano dal 1990 al 2020 (+16.9% in USA vs -
20.5% in EU28). Inoltre, le emissioni fuggitive per le quali sono disponibili misure di riduzione a
costi negativi, negli USA rappresentano la sorgente dominante mentre in Europa costituiscono una
sorgente minoritaria. In Europa queste emissioni sono diminuite del 70.9% dal 1990, mentre negli
USA sono diminuite del 26.7%. Anche nel settore dei rifiuti si registra un tasso di riduzione delle
emissioni europee più alto (-47.9%) di quello degli Stati Uniti (-34.1%). La struttura emissiva
settoriale in Italia e in Europa è comparabile e molto lontana da quella statunitense. Questi dati
mostrano che la riduzione delle emissioni di metano in Europa e negli Stati Uniti, a partire dai
livelli registrati nel 2020, possono avere efficacia e costi differenti in funzione del potenziale delle
misure tecnologiche, che per settori come l’agricoltura è molto limitato, e dei costi delle misure,
che per le emissioni fuggitive possono essere molto bassi o addirittura negativi (UNEP, 2021).
TESTO RAPPORTO COMPLETO
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/r374-2022-1.pdf
Riapertura termini domande per finanziamenti sul Fondo Kyoto (Normativa
Nazionale)
Con Decreto Direttoriale n. 200 del 15 settembre 2022 é stata disposta la riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio
2021, n. 65 (18). A decorrere dal 24 ottobre 2022 e fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2022
possono presentare domanda di concessione del finanziamento:
1. i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:
a. edifici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
b. impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie
urbane» di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (19);
c. edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
2. i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui al
punto 1);
3. i Fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (20),
per i soli edifici di cui al punto 1, lettera a).
TESTO DECRETO 200/2022:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/Fondo_Kyoto/2022/dd_200_15-
09-2022.pdf
18
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/24/21A02418/sg
19
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015;185
20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98
18
Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Documentazione
Nazionale)
La Piattaforma italiana sull’adattamento ai cambiamenti climatici, promossa dal Ministero della
Transizione Ecologica e realizzata dall’ISPRA, intende favorire lo scambio di informazioni tra
l’Amministrazione centrale, gli Enti locali e tutti i portatori di interesse, a partire dai cittadini,
rispetto al tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici, rappresentando così lo strumento
informativo principale in Italia su questo tema.
La finalità generale è quindi quella di informare, sensibilizzare e rendere disponibili dati e
strumenti operativi a tutti i cittadini, promuovere e supportare gli Enti Locali nei processi
decisionali e di pianificazione in tema di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché fornire le
informazioni contenute all’interno del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
(21).
La Piattaforma sarà oggetto di un’attività continua di ampliamento e aggiornamento dei contenuti.
LINK ALLA PIATTAFORMA:
http://climadat.isprambiente.it/
IVA e trasferimento di quote di gas serra (Giurisprudenza Comunitaria)
Sentenza della Corte di Giustizia del 27 ottobre 2022 (causa C-641/21) che ha concluso che le
disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio,
del 12 febbraio 2008, devono essere interpretate nel senso che: esse ostano a che, nel caso di una
prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato membro ritengano che il
luogo di tale prestazione, che è situato, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112, come
modificata dalla direttiva 2008/8, in tale altro Stato membro, sia nondimeno situato nel primo
Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta
prestazione, a una frode in materia di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della
stessa prestazione nell’ambito di una catena di operazioni.
TESTO SENTENZA 27/10/2022:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A512591131507899A8D882FE
C26E8174?text=&docid=267611&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=4193464
21
http://climadat.isprambiente.it/pnacc/
19
ENERGIA
Modifica regolamento stoccaggio gas in sede di Comunità dell’Energia (Normativa
Comunitaria)
Il trattato che istituisce la Comunità dell'energia crea un mercato integrato dell'energia (elettricità
e gas) tra l’UE e le parti contraenti.
Sono membri della Comunità dell'energia l’UE, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Serbia e la Missione di amministrazione temporanea
delle Nazioni Unite nel Kosovo, in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite. Peraltro, uno o più paesi membri dell'UE possono partecipare alla Comunità
dell'energia su richiesta del Consiglio ministeriale. Paesi terzi possono essere accettati come
osservatori.
Il trattato della Comunità dell’energia è stato concluso dall’Unione con Decisione 2006/500/CE del
Consiglio (22) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2006.
Data l’importanza dello stoccaggio di gas per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas
e nel contesto della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha adottato
con urgenza un regolamento sullo stoccaggio del gas, vale a dire il regolamento (UE) 2022/1032
del Parlamento europeo e del Consiglio (23). Esso dovrebbe essere integrato con urgenza
nell’acquis della Comunità dell’energia.
Con Decisione (UE) 2022/1842 del Consiglio del 20 settembre 2022 approvata detta integrazione
del regolamento in sede di Consiglio dei Ministri della Comunità dell’energia.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1842&from=IT#d1e119-45-1
Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (Normativa
Comunitaria)
Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 dispone un intervento di
emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali,
mirate e limitate nel tempo. In sintesi le misure previste consistono:
1. una riduzione obbligatoria del 5% del consumo di elettricità nelle ore di picco tra il 1° dicembre
2022 e il 31 marzo 2023;
2. un limite al prezzo di vendita dell'elettricità fissato a 180€/MWh per gli impianti infra-marginali
(ovvero nucleare, fonti rinnovabili e lignite);
3. un contributo di solidarietà temporaneo sui profitti delle aziende attive nel settore Oil&Gas.
Tali misure mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a introdurre un tetto sui ricavi di
mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in
modo mirato ai clienti finali di energia elettrica, a consentire agli Stati membri di applicare misure
di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e
alle PMI e a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato
dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio
22
http://edizionieuropee.it/law/html/163/eu10_01_076.html
23
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3AFULL
20
greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità
economica dell'energia per le famiglie e per le imprese.
In particolare il nuovo Regolamento prevede che gli Stati membri si adoperano per attuare misure
intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla
media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento.
L’articolo 4 disciplina una riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta.
L’articolo 5 stabilisce le condizioni affinché gli stati membri stabiliscano misure per conseguire la
riduzione della domanda. Gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo
lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, anche ampliando
misure nazionali già in essere.
Secondo l’articolo 14 del Regolamento gli utili eccedenti generati da imprese e stabili
organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale,
del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo
obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti.
TESTO REGOLAMENTO 2022/1854:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1854&from=IT#d1e1427-1-1
MITE chiarimenti su aree idonee per impianti da Fonti Rinnovabili (Normativa
Nazionale)
Comunicato stampa del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 11 ottobre 2022:
“Il governo Draghi, dalla sua costituzione, ha adottato più di 100 norme per implementare le
rinnovabili. Il monitoraggio di Terna, aggiornato mensilmente in coordinamento anche con i gestori
delle reti di distribuzione, dimostra che tutti gli impianti stanno beneficiando dell’importante mole
di semplificazioni adottata, spesso su proposta del MiTE, proprio con lo scopo di snellire i
procedimenti su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda autorizzazioni e pareri, il MiTE ha emanato 63 provvedimenti (Via, scoping,
ecc) relativi a 8,2 GW e ne sta predisponendo altri 19 per ulteriori 1,1 GW: un totale di 82
provvedimenti per 9,3 GW. La Commissione tecnica presso il MiTE, inoltre, si è già espressa su 49
progetti (corrispondenti a 2,9 GW), per i quali ora si attende il parere del MIC. Complessivamente,
sommando anche tutte le richieste che erano state presentate negli anni passati al precedente
Ministero dell’Ambiente, il MiTE sta processando 900 istanze, che si trovano in differenti stati di
avanzamento e per le quali è necessario il coinvolgimento di numerosi attori (a partire dalle
Regioni e dal MIC) e la consultazione del pubblico. Deve aggiungersi che spesso le istanze
presentate sono incomplete e i proponenti forniscono le integrazioni richieste in fase di verifica
documentale, causando una dilatazione delle tempistiche.
Le richieste di connessione alla rete elettrica e le autorizzazioni all’installazione di impianti, inoltre,
non dipendono in alcun modo dall’entrata in vigore del decreto sulle aree idonee, di prossima
emanazione. Questo non solo è quanto è stabilito dalla legge che definisce il concetto di aree
idonee (d.lgs 199/2021), ma è anche dimostrato dai numeri. I dati Terna, infatti, registrano che ad
oggi sono già stati sbloccati circa 11 GW. La maggior parte (9,5 GW) verrà messa in esercizio nei
prossimi mesi e nel 2023. Rispetto a luglio 2022, la potenza autorizzata e attesa in esercizio da qui
al 2026 cresce ulteriormente di circa 1 GW. Si tratta di dati in forte controtendenza rispetto al
passato: infatti, gli impianti entrati in esercizio nel 2021 raggiungevano soltanto 1,3 GW e nel 2020
non avevano neppure superato gli 0,8 GW. Per quanto riguarda, in particolare, l’adozione del
decreto sulle aree idonee è in corso un serio confronto che coinvolge tutte le amministrazioni
21
interessate per bilanciare i diversi interessi pubblici e mediare tra i differenti orientamenti sui criteri
di localizzazione. Il frutto di questi mesi di lavoro è a un elevato livello di maturazione, ma richiede
delle scelte politiche, anche da parte di certo mondo ambientalista. In ogni caso, la stessa legge
che introduce il concetto di aree idonee ha già previsto un’ampia serie di zone considerate
immediatamente idonee, che dunque sono già oggi operative e utilizzabili.
Sono in corso, infine, le consultazioni tecniche per definire gli incentivi per gli impianti di comunità
energetiche con potenza fino a 1000 kW. Il nuovo decreto amplierà il campo di applicazione di
quanto già previsto per le comunità più piccole. Infatti, i cittadini, le autorità locali e le piccole e
medie imprese possono già realizzare comunità energetiche e accedere agli incentivi previsti per
impianti a fonti rinnovabili fino a 200 kW, realizzati proprio nell’ambito di comunità energetiche o
configurazioni di autoconsumo collettivo.
Le procedure che riguardano le rinnovabili, dunque, richiedono il coinvolgimento di numerosi
soggetti, il bilanciamento di differenti interessi e bisogni e approfonditi studi tecnici. Sono tutte
attività complesse che richiedono tempo e che non possono essere tralasciate o piegate per
soddisfare pretese dettate da facili ideologismi”.
Finanziamenti per sostenibilità ed efficienza energetica negli edifici delle
Amministrazioni comunali (Normativa Nazionale)
Il MiTE mette a disposizione un fondo da 320 milioni di euro per finanziare la transizione
energetica negli edifici pubblici.
È stato firmato il 3 ottobre dal Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia l’avviso
pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022” che prevede il
finanziamento di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione
di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell’intero territorio
nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
LINK al Comunicato del MITE:
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-
energetica-negli-edifici
22
Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas naturale (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 sono state
stabilite speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a
gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
In Premessa il Piano ricorda i provvedimenti di emergenza attuati in materia di stoccaggi, di
diversificazione delle fonti di approvvigionamento (vedi contratto con Algeria) e di import di GNL.
GNL
In particolare su questo ultimo il Governo, in coordinamento con ENI e con SNAM, si è attivato per
garantire approvvigionamenti di GNL da nuove rotte, in particolare: sino a 3,5 miliardi di Smc
dall’Egitto, sino a 1,4 miliardi di Smc dal Qatar, sino a 4,6 miliardi di Smc progressivamente dal
Congo, e circa 3,0-3,5 miliardi di Smc da forniture in fase di negoziazione da atri Paesi quali Angola,
Nigeria, Mozambico, Indonesia e Libia. In questo senso è stato adottato dal MiTE un atto di
indirizzo (22 marzo 2022) chiedendo a SNAM di procedere all’acquisizione di due FSRU (Floating
Storage and Regasification Unit) di capacità di circa 5 miliardi di Smc ciascuna, segnalando al
contempo ad ARERA la necessità di definire il quadro regolatorio di tali infrastrutture, fermo
restando il possibile impiego di altri canali di finanziamento e fondi europei. Sono state introdotte
procedure di autorizzazione accelerate e semplificate (24), mediante la nomina di Commissari
straordinari coincidenti con i Presidenti delle due Regioni interessate, la Toscana e l’Emilia-
Romagna, finalizzate a installare le nuove unità di rigassificazione e stoccaggio galleggianti.
L’obiettivo del Governo è quello di arrivare ad avere in esercizio al più presto, entro i primi mesi
del 2023, il primo rigassificatore galleggiante e, successivamente e comunque entro il 2024, anche
il secondo impianto. Ciò, si sottolinea, è fondamentale soprattutto per poter affrontare l’inverno
2023 – 2024, considerato che con molta probabilità gli stoccaggi saranno pienamente utilizzati
nella stagione invernale 2022-2023 e dunque occorrerà ricostituire adeguatamente le riserve.
L’insieme delle iniziative messe in campo consente di sostituire entro il 2025 circa 30 miliardi di
Smc di gas russo con circa 25 miliardi di Smc di gas di diversa provenienza, colmando la differenza
con fonti rinnovabili e con politiche di efficienza energetica
BIOMETANO
Nel settore dei gas rinnovabili, si è dato grande impulso allo sviluppo del biometano, che presenta
un potenziale di circa 2,5 miliardi di Smc al 2026 ma in progressivo aumento già dal 2022, nonché
agli investimenti a favore della produzione e dell’impiego di idrogeno.
REGOLAMENTO UE RIDUZIONE CONSUMI GAS
Il Consiglio Ministri UE per l’Energia del 26 luglio 2022 ha approvato la proposta di Regolamento
presentata dalla Commissione europea al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico dell’UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 –
31 marzo 2023. Il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 è stato pubblicato nella GUUE in
data 8 agosto 2022 (di seguito indicato come Regolamento).
Le misure volontarie di riduzione della domanda che gli Stati membri sono chiamati ad adottare
fra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, devono tendere a ridurre i consumi nazionali di gas di
almeno il 15% rispetto alla media dello stesso periodo di 8 mesi nei cinque anni precedenti.
24
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/09/nuove-deroghe-alle-norme-ambientali-per.html
23
Le misure obbligatorie di riduzione della domanda, da preparare in anticipo e da mettere in
funzione all’attivazione dello stato di ‘Allerta UE’, dovranno invece mantenere un tetto ai consumi
di ciascuno Stato membro, dal momento in cui viene dichiarato e per tutto il periodo in cui dura lo
stato di “Allerta UE”, inferiore del 15% rispetto all'ammontare dei consumi nazionali di gas nel
corrispondente periodo all’interno della finestra temporale 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023,
calcolato con riferimento alla media nei cinque anni precedenti.
Il Regolamento prevede, al tempo stesso, alcune esenzioni e la possibilità di chiedere una deroga
all'obiettivo di riduzione obbligatoria, al fine di tenere conto di situazioni particolari degli Stati
membri e garantire che le riduzioni di gas siano efficaci per aumentare la sicurezza
dell'approvvigionamento nell'UE. Nel caso dell’Italia, in base ai criteri del Regolamento,
considerando i consumi di gas nel periodo 1° agosto - 31 marzo dei 5 anni antecedenti al 2022,
sulla base dei dati forniti da SNAM, il volume medio complessivo da considerare come riferimento
iniziale su cui parametrare le misure è pari a 55,1 miliardi di Smc. I consumi previsti nel periodo
considerato sono di 54,8 miliardi di Smc, lievemente inferiore alla media degli ultimi 5 anni.
Ciò implica che le misure volontarie di riduzione della domanda ammontano a 8,2 miliardi di Smc
di gas naturale
Deroghe agli obblighi del regolamento UE applicabili all’Italia
Dal momento che entrambi i valori (volumi di gas derivanti dal superamento del target di
riempimento degli stoccaggi al 1° agosto 2022 e volumi di gas consumati come materia prima)
vanno sottratti al volume complessivo di gas del periodo di riferimento, dal valore di consumo di
riferimento iniziale di 55,1 miliardi di Smc di gas si passa a quello di 51,6 miliardi di Smc. Nel caso
di “Allerta UE”, l’Italia ritiene di avere diritto a usufruire della deroga prevista dall’articolo 5,
comma 7, del Regolamento, data la situazione delle sue capacità di trasporto ai punti di
interconnessione.
In particolare, l’Italia rientra pienamente nella possibilità di limitare la riduzione obbligatoria della
domanda dell’8% rispetto al 15% previsto dall’art. 5.7 del Regolamento. Pertanto, in caso di
“Allerta UE”, il sistema italiano del gas ha i requisiti previsti per ottenere una riduzione al 7% del
tetto ai consumi storici. Pertanto, l’obiettivo di riduzione del 7%, in caso di “Allerta UE”, comporta
che l’Italia sarebbe chiamata a effettuare una riduzione dei propri consumi di 3,6 miliardi di Smc di
gas naturale.
PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS
Massimizzazione della produzione di energia elettrica con combustibili diversi dal gas
Per ridurre il consumo di gas rispetto al tendenziale, un contributo di diversificazione ulteriore
rispetto all’apporto delle rinnovabili può essere ottenuto dalla massimizzazione della produzione
di energia elettrica da impianti che usano combustibili diversi dal gas (carbone, olio combustibile e
bioliquidi), già oggi sostenuta dagli alti prezzi dell’energia elettrica sul mercato. In particolare, è
stato stimato che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti
regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023 a una
riduzione di circa 1,8 miliardi di Smc.
Sotto l’ipotesi di massimizzazione del potenziale a partire dal mese di ottobre 2022, si eviterebbe il
ricorso al consumo di gas per circa 290 milioni m3 di gas, mentre, iniziando dal mese di novembre
2022, sarebbe di poco superiore a 200 milioni m3 di gas (assumendo un rendimento di produzione
termoelettrica del 56.4%, come nella analisi ENEA sui potenziali risparmi nel settore residenziale).
24
Pertanto, da tale misura è stimato un contributo complessivo di risparmio di gas, nel periodo di
riferimento, di 2,1 miliardi di m3 di gas naturale.
Con atto di indirizzo del MiTE del 1° settembre 2022 è stato chiesto a Terna di dare avvio al Piano
di massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas naturale in
attuazione dell’articolo 5-bis del decretolegge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, oggetto poi di modifiche tramite l’articolo 12 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (25).
Misura amministrativa di contenimento del riscaldamento
Questa misura prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento
mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e
di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il
territorio italiano.
In particolare:
1. Articolo 19-quater del decretolegge n. 17 del 1° marzo 2022 che è intervenuto sul riscaldamento degli
edifici pubblici
2. Decreto MiTE del 6 ottobre 2022 ha le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici
di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
Controlli assegnati alle autorità competenti designate dalle Regioni.
Misure comportamentali (a costo zero)
Le misure comportamentali a costo zero sono implementabili attraverso una campagna di
sensibilizzazione, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ENEA (26), al fine di
suggerire una serie di comportamenti virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il
consumo di energia con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche
sull’ambiente.
Misure comportamentali (con investimento iniziale)
Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti
anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti per la sostituzione di
elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con
quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie
caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione
lampadine tradizionali con quelle a led. Enea ha calcolato un risparmio di circa 1 miliardo di Smc.
Tali misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni fiscali, conto termico…), ma
richiedono un certo periodo di tempo per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione
della domanda. Si assume cautelativamente un impatto sul risparmio nel periodo considerato di
200 milioni di Smc, a fronte di un potenziale superiore a 1 miliardo di Smc
TESTO PIANO NAZIONALE RIDUZIONE CONSUMI GAS:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/913764ce-cd48-4253-902a-
eb324d40c45c/Piano+contenimento+consumi+gas_MITE_6set2022_def+%281%29.pdf?MOD=AJ
PERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-913764ce-cd48-4253-902a-eb324d40c45c-ocnIn2M
25
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/05/riaprono-le-centrali-carbone-con.html
26
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/le-indicazioni-enea-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-
di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale.html
25
Limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas
naturale (Normativa Nazionale)
Decreto MiTE del 6 ottobre 2022, in attuazione del Piano Nazionale di contenimento dei consumi
di gas naturale ha le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione
alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
Controlli assegnati alle autorità competenti designate dalle Regioni.
TESTO DECRETO 6/10/2022:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/DM%20383%20del%206.10.2022%20-
%20Riduzione%20riscaldamento.pdf
Gestore Mercati Energetici sulla riduzione dei consumi energetici: una rassegna di
proposte (Documentazione Nazionale)
Pubblicata la NewsLetter del mese di Ottobre 2022 del Gestore dei Mercati Energetici che nella
seconda parte contiene una analisi dei consumi energetici ed in particolare del gas con una
rassegna delle principali proposte (formalizzate anche in un recente regolamento UE trattato in
questa NewsAmbiente di Ottobre: Regolamento 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022)
CONSUMI GAS NEI PRIMI 9 MESI DEL 2022
Guardando ai consumi di gas, di cui sono disponibili i dati aggiornati ai primi nove mesi del 2022,
possiamo vedere un calo del 3,4% nel periodo gennaio-settembre rispetto al pari periodo 2021 (-
1,8 mld mc), seppur in leggero aumento sulla media del decennio. A settembre, in special modo, si
registra una brusca contrazione (-16% sul 2021) in tutti i comparti che ci riporta ai livelli di venti
anni fa, sintomo che la crisi dei prezzi sta iniziando a colpire pesantemente tutti i settori di
consumo. I responsabili della riduzione sono il settore civile (in parte anche per ragioni climatiche)
che perde il 6% rispetto ai primi nove mesi del 2021 pari a oltre 1,3 mld mc., e l’industria che, tra
chiusure e fuel switch, riduce il proprio consumo del 12% pari ad oltre 1,2 mld mc. In particolare,
per l’industria appare preoccupante il calo registrato in settembre rispetto al pari mese del 2021: -
22,5%, sintomo della difficoltà di molte imprese a sostenere prezzi tanto elevati e indicatore di un
rallentamento generale dell’economia. Il termoelettrico compensa in parte il calo con una
richiesta aggiuntiva di 1,7 mld mc (+3,7%) resasi necessaria sia per frenare gli effetti della siccità
sull'idroelettrico che per le minori importazioni dalla Francia causa manutenzioni e controlli
straordinari a diverse centrali nucleari. Nel mese di settembre, però, anche la tenuta del
termoelettrico vacilla con un calo di quasi il 18% sul pari periodo 2021.
IL PIANO DELLA COMMISSIONE UE
Lo scorso 20 luglio la Commissione presenta il Piano Save Gas for a Safe Winter (SGSW) che pone
un obiettivo di risparmio del 15% nel consumo di gas naturale tra agosto 2022 e marzo 2023 al fine
di prepararsi a potenziali interruzioni dei flussi di gas russo durante l’inverno. Il piano è stato
oggetto di un aspro confronto tra la Commissione Europea e gli Stati Membri, le cui resistenze
hanno portato nella versione finale a trasformare il target del 15% in una “riduzione volontaria”
della domanda, che può diventare obbligatoria in caso di crisi degli approvvigionamenti (clausola
“Union Alert”). Sono state, inoltre, introdotte una serie di esenzioni e deroghe che riflettono le
26
peculiari situazioni dei singoli paesi (27). Per ottemperare a quanto stabilito a livello UE, l’Italia ha
presentato il proprio Piano di contenimento dei consumi di gas il 6 settembre che punta a ridurre
di 8,2 miliardi mc il consumo di gas, ben oltre l’obiettivo di riduzione del 7% (pari a 3,6 mld mc),
che il paese sarebbe chiamato ad effettuare in caso di “Allerta UE”.
LA POSIZIONE DELLA AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA SUI CONSUMI ENERGETICI
L’AIE nel suo ultimo Gas Market Report (28) in cui valuta le opzioni possibili nel caso in cui dal 1°
novembre non arrivasse più gas russo ai Paesi dell'Unione europea. Secondo il Report la crisi del
gas innescata dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 ha causato una serie di
aggiustamenti del mercato. Gli acquirenti europei hanno fortemente aumentato il loro
approvvigionamento di GNL, con conseguente restrizione del mercato e distruzione della
domanda in varie regioni importatrici. Ciò ha avuto un impatto visibile anche sui comportamenti di
contrattazione del GNL, con il ritorno a caratteristiche più tradizionali come i contratti a
destinazione fissa e di più lunga durata.
L’Agenzia ritiene che, senza misure di riduzione della domanda, gli Stati membri si troverebbero
con gli stoccaggi sotto il 20% a febbraio 2023 – in uno scenario con consegne di GNL abbondanti.
In uno scenario con consegne di GNL scarse, a febbraio gli stoccaggi sarebbero invece pieni solo al
5%. Un livello così basso ridimensionerebbe fortemente il grado di resilienza del mercato del gas
europeo in caso di temperature particolarmente rigide.
PIANO “PLAYING MY PART”
L’agenzia Internazionale dell’energia ha presentato lo scorso Aprile un Piano diretto ai cittadini
europei per promuovere una serie di azioni per ridurre i consumi e “fare la propria parte” nella
crisi in corso.
Secondo i risultati del Piano, abbassare il termostato di appena 1 °C farebbe risparmiare circa il 7%
dell’energia utilizzata per il riscaldamento, mentre impostare un condizionatore d’aria più caldo di
1 °C potrebbe ridurre la quantità di elettricità utilizzata fino al 10%. Con un tragitto medio in auto
di sola andata nell’UE di 15 chilometri, lavorare da casa tre giorni alla settimana potrebbe ridurre
le spese del carburante di circa 35 euro al mese, anche tenendo conto dell’aumento del consumo
di energia a casa. E poiché l’auto media nell’UE percorre circa 13.000 chilometri all’anno, ridurre la
velocità di crociera sulle autostrade di 10 chilometri all’ora potrebbe tagliare le spese del
carburante in media di circa 60 euro all’anno. È inutile dire che i numeri sono assolutamente
indicativi essendo politiche che per la maggior parte devono affidarsi al senso civico e morale del
singolo cittadino.
Le raccomandazioni generali del Piano – che spaziano dall’abbassare il riscaldamento a ridurre la
velocità nelle autostrade – avrebbero, a detta dei promotori, un potenziale di risparmio in bolletta
di oltre 450 euro l’anno. Un risultato non da poco se consideriamo che, per la bolletta elettrica in
27
In particolare, esenzioni dall'obiettivo obbligatorio per i paesi insulari, come Irlanda, Cipro e Malta che non sono
collegati alla rete del gas dell'UE, ma anche per quei paesi le cui reti elettriche sono sincronizzate con paesi non
europei; sono previste anche diverse deroghe, tra cui il fatto che il paese abbia superato il proprio obiettivo di
riempimento dello stoccaggio del gas, nel caso in cui sia fortemente dipendente dal gas come materia prima per le
industrie strategiche, o se il consumo di gas è aumentato di almeno l’8% in passato rispetto alla media degli ultimi
cinque anni.
28
https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2022
27
Italia, la spesa per la famiglia-tipo nel 2022 sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del
2021 (fonte ARERA)
SINTESI DEL GESTORE MERCATI ENERGETICI SU POSSIBILI AZIONI PER RIDURRE I CONSUMI
ENERGETICI
La Newsletter del GME propone una breve guida che raccoglie i consigli di diverse Istituzioni come
Commissione Europea, AIE ed ENEA per contenere con azioni a costo zero i consumi e superare
l’inverno anche in assenza di pur ridotti investimenti (non sono infatti inserite misure a basso
costo come la sostituzione dell’illuminazione con lampade a led, l’acquisto di apparecchi ad alta
efficienza o piccoli interventi di isolamento interno delle abitazioni):
TESTO NEWSLETTER GME OTTOBRE 2022:
https://www.mercatoelettrico.org/newsletter/20221014Newsletter.pdf
28
Impianti di produzione di calore da risorsa geotermica (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 30 settembre2022 sono state approvate
prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per
l'installazione dei predetti impianti.
In particolare il Decreto si applica piccole utilizzazioni locali (potenzia inferiore ai 2MW vedi
definizione DLgs 22/2010 articolo 2 comma 2 -29) di calore geotermico quelle effettuate tramite
l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il
prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
Il Decreto stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti suddetti destinati al riscaldamento e
alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una
potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero ai quali si applica la
procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (30).
TESTO DECRETO 30/9/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-10-14&atto.codiceRedazionale=22A05770&elenco30giorni=false
Cessione energia elettrica del GSE da fonti rinnovabili: Electricity release (Normativa
Nazionale)
L’articolo 16-bis della legge 34/2022 (31) prevede che al fine di garantire la piena integrazione e
remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico
nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla
predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti
rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di
contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
Con Decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, n. 341 sono stabilite le
modalità e le condizioni per la cessione dell'energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei
servizi energetici - GSE S.p.a. ai fini dell'integrazione degli investimenti in fonti rinnovabili nel
mercato elettrico e il trasferimento ai consumatori dei relativi benefici.
TESTO DECRETO 16/9/2022:
https://www.apindustria.bs.it/wp-content/uploads/2022/09/DM-Electricity-release.pdf
29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;22
30
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28
31
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;17
29
I limiti dei poteri regionali nella individuazione delle aree non idonee a impianti da
fonti rinnovabili (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 216 dello scorso 21 ottobre 2022 ha dichiarato
incostituzionale due norme regionali sulla base di due motivazioni di fondo:
1. la prima è che non possono essere definite con una semplice legge regionale aree non idonee
ad impianti da fonti rinnovabili ma occorre una istruttoria conclusa con un atto amministrativo di
pianificazione regionale sulla base delle linee guida nazionali in materia
2. la seconda è che la Regione non può introdurre per legge criteri generali per la localizzazione
degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee
guida tanto più se questi si trasformano in divieti assoluti di localizzazione come nel caso in esame.
Vediamo nel merito le norme impugnate dallo Stato e i motivi della dichiarazione di
incostituzionalità della sentenza in esame:
LA PRIMA NORMA REGIONALE IMPUGNATA E LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il testo della prima norma impugnata
La disposizione impugnata recita: «Non sono idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici
a terra di cui al comma 16:
a) le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una
lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione
(NTA) del PPR;
b) i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale riconosciuto
dall'UNESCO e nelle relative zone tampone, nonché i siti per i quali è stata presentata la
candidatura per il riconoscimento UNESCO;
c) i siti Natura 2000 e le aree naturali tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), e della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di
parchi e riserve naturali regionali);
d) le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137), le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del
decreto legislativo 42/2004 e i relativi ulteriori contesti, le zone di interesse archeologico e gli
ulteriori contesti d'interesse archeologico, nonché le aree a rischio potenziale archeologico indicate
nel PPR o negli strumenti urbanistici comunali;
e) le aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo
42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti, ferma restando la facoltà del
richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti
con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR;
f) le aree agricole ricomprese in zone territoriali omogenee F di "Tutela ambientale" individuate
dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al PURG;
g) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino
fondiario;
h) le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability
Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta
regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli, ferma restando la facoltà del richiedente di
30
presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla
riclassificazione delle aree di interesse aziendale».
Le contestazioni del Governo nazionale
Secondo il ricorrente, tale disposizione - individuando una serie di aree inidonee alla realizzazione di
impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW - si porrebbe in primo luogo in contrasto con i
principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e
dunque con l'art. 117, terzo comma, Cost. Tali principi si ricaverebbero dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003
e dalle linee guida da esso previste.
Il ricorrente assume altresì che la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con i «principi generali di
cui al mutando quadro normativo statale», delineato dalla legge delega n. 53 del 2021 e dal d.lgs. n. 199 del
2021, attuativo della delega; dal che discenderebbe - secondo quanto pare evincersi dal ricorso - un diverso
profilo di violazione dello stesso art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, il ricorrente lamenta che la
disciplina impugnata anticiperebbe di fatto i contenuti del decreto interministeriale previsto dall'art. 20,
comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, che dovrà dettare principi e criteri omogenei per l'individuazione delle
superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti.
I motivi della dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte per la prima norma regionale
impugnata
Il paragrafo 17 delle linee guida dispone che «le Regioni e le Province autonome possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3».
Tale individuazione deve avvenire «attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la
ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico
e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che
identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di
specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata
probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione». Le aree non idonee sono
quindi individuate dalle regioni «nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le
misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing», nel quale
devono essere richiamati gli esiti dell'istruttoria svolta, contenenti «in relazione a ciascuna area
individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la
descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle
disposizioni esaminate».
Sulla base di tale disciplina, questa Corte ha già più volte affermato che «La dichiarazione di
inidoneità deve [...] risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata volta a
prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti», e che «In ogni caso
l'individuazione delle aree non idonee deve avvenire a opera delle Regioni attraverso atti di
programmazione» (sentenza n. 86 del 2019); cosicché «Una normativa regionale, che non rispetti
la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in
concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore
valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla
normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia
rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69
del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011)» (sentenza n. 177 del 2021).
31
Quindi, afferma la Corte, istruttoria per individuare le aree non idonee ad impianti da fonti
rinnovabili è destinata a sfociare non già in una legge, ma - come costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte - in un atto di programmazione avente natura di provvedimento
amministrativo, con il quale vengano individuate le aree non idonee.
Non solo ma la norma regionale impugnata elenca una serie di categorie di aree disciplinate da
altra normativa ambientale che tutela finalità diverse da quella che dovrebbe muovere
principalmente la norma regionale in questione: la promozione delle fonti rinnovabili sia pure con
una ponderazione, nella individuazione delle aree idonee agli impianti, dei vari interesse in gioco
frutto appunto della istruttoria di programmazione regionale e non di una scelta ex lege.
Conclude la Corte Costituzionale
L'incompatibilità della disposizione impugnata con il paragrafo 17 delle linee guida, enunciante principi
fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», vincolanti anche
per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ne determina l'illegittimità costituzionale per violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Ciò senza che sia necessario valutare se la disposizione medesima si ponga altresì in contrasto, come
sostenuto dal ricorrente, con la nuova disciplina prevista dalla legge n. 53 del 2021 e dal successivo d.lgs. n.
199 del 2021 - decreto legislativo.
LA SECONDA NORMA IMPUGNATA E LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il testo della seconda norma impugnata
La seconda norma regionale impugnata mantenendo ferme le esclusioni della prima norma
impugnata (vedi in precedenza in questo commento) individua una serie di condizioni cui è
subordinata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW. Nelle
parti impugnate, la disposizione prescrive:
- «che la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico alterando
negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua
leggibilità»;
- «che l'impianto sia posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico, non comprometta
visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici
comunali conformati al PPR o in corso di conformazione al PPR e adottati»;
- «che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla
dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16, che ai
sensi dell'articolo 33 delle NTA del PPR qualificano la superficie interessata quale area
compromessa e degradata, in ragione della morfologia del territorio, del bacino visuale, della
prossimità, delle loro dimensioni e della tipologia in un medesimo ambito di paesaggio del PPR».
Le motivazioni di incostituzionalità della Corte sulla seconda norma impugnata
Corte ha recentemente affermato che, sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida,
nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può
riconoscersi alle regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, «"alla individuazione
di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia
alternativa" (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298
del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che
inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del
2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 121 del 2022).
32
Invero, attraverso le linee guida, adottate in Conferenza unificata in attuazione del principio di
leale collaborazione, lo Stato e le regioni hanno congiuntamente definito una serie di criteri
funzionali alla individuazione di punti di equilibrio sostenibili fra un largo spettro di interessi: il
rispetto dei «vincoli imposti dalla normativa dell'Unione europea, così come degli obblighi assunti
a livello internazionale con la legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11
dicembre 1997) e con la legge 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015), nel comune intento "di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra"
(sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del
2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici
(sentenza n. 77 del 2022)» (sentenza n. 121 del 2022); la tutela del paesaggio e del territorio; la
necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale ai soggetti privati interessati alla
realizzazione degli impianti.
Ampio spazio è inoltre riconosciuto all'autonomia delle regioni a valle delle linee guida. Esse sono,
infatti, chiamate a concretizzare tali complessi bilanciamenti nell'ambito dei singoli territori
regionali, attraverso procedimenti amministrativi destinati a sfociare negli atti di programmazione
menzionati dal paragrafo 17 delle linee guida, nei quali ben possono essere individuate le aree non
idonee alla installazione degli impianti; atti a loro volta destinati a orientare la discrezionalità
amministrativa nei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione dei singoli impianti.
Ciò che invece, nel vigore dell'attuale quadro normativo, non è consentito alle regioni è dettare
direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli
già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida: ancor più quando tali criteri si
risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio
regionale, come accade con riferimento a questa seconda norma regionale da cui la dichiarazione
di incostituzionalità anche di quest’ultima.
TESTO SENTENZA
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/568
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf
News Lex Ottobre 2022.pdf

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie News Lex Ottobre 2022.pdf

New lex ambiente luglio 2021
New lex ambiente luglio 2021New lex ambiente luglio 2021
New lex ambiente luglio 2021MarcoGrondacci1
 
News Lex Novembre 2022.pdf
News Lex Novembre 2022.pdfNews Lex Novembre 2022.pdf
News Lex Novembre 2022.pdfMarcoGrondacci1
 
NewsAMBIENTE Marzo 2023.pdf
NewsAMBIENTE Marzo 2023.pdfNewsAMBIENTE Marzo 2023.pdf
NewsAMBIENTE Marzo 2023.pdfMarcoGrondacci1
 
News lex ambiente gennaio 2021
News lex ambiente gennaio 2021News lex ambiente gennaio 2021
News lex ambiente gennaio 2021MarcoGrondacci1
 
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021MarcoGrondacci1
 
NewsANBIENTE Dicembre 2022.pdf
NewsANBIENTE Dicembre 2022.pdfNewsANBIENTE Dicembre 2022.pdf
NewsANBIENTE Dicembre 2022.pdfMarcoGrondacci1
 
NewsAMBIENTE Dicembre 2022.pdf
NewsAMBIENTE Dicembre 2022.pdfNewsAMBIENTE Dicembre 2022.pdf
NewsAMBIENTE Dicembre 2022.pdfMarcoGrondacci1
 
News lex ambiente ottobre 2020
News lex ambiente  ottobre 2020News lex ambiente  ottobre 2020
News lex ambiente ottobre 2020Marco Grondacci
 
News doc AMBIENTE novembre 2020
News doc AMBIENTE novembre 2020News doc AMBIENTE novembre 2020
News doc AMBIENTE novembre 2020Marco Grondacci
 
News doc ambiente febbraio 2021
News doc ambiente febbraio 2021News doc ambiente febbraio 2021
News doc ambiente febbraio 2021MarcoGrondacci1
 
NewsAmbiente LEX SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
NewsAmbiente LEX SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdfNewsAmbiente LEX SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
NewsAmbiente LEX SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdfMarcoGrondacci1
 
NewsAmbiente MAGGIO-GIUGNO 2023.pdf
NewsAmbiente MAGGIO-GIUGNO 2023.pdfNewsAmbiente MAGGIO-GIUGNO 2023.pdf
NewsAmbiente MAGGIO-GIUGNO 2023.pdfMarcoGrondacci1
 
News lex AMBIENTE dicembre 2020
News lex AMBIENTE dicembre 2020News lex AMBIENTE dicembre 2020
News lex AMBIENTE dicembre 2020Marco Grondacci
 
New lex ambiente ottobre 2021
New lex ambiente ottobre 2021New lex ambiente ottobre 2021
New lex ambiente ottobre 2021MarcoGrondacci1
 
News lex ambiente gennaio 2022
News lex ambiente gennaio 2022News lex ambiente gennaio 2022
News lex ambiente gennaio 2022MarcoGrondacci1
 
NewsAmbiente APRILE 2023.pdf
NewsAmbiente APRILE 2023.pdfNewsAmbiente APRILE 2023.pdf
NewsAmbiente APRILE 2023.pdfMarcoGrondacci1
 
NewsAmbiente LUGLIO-AGOSTO 2023.pdf
NewsAmbiente LUGLIO-AGOSTO 2023.pdfNewsAmbiente LUGLIO-AGOSTO 2023.pdf
NewsAmbiente LUGLIO-AGOSTO 2023.pdfMarcoGrondacci1
 

Ähnlich wie News Lex Ottobre 2022.pdf (20)

New lex ambiente luglio 2021
New lex ambiente luglio 2021New lex ambiente luglio 2021
New lex ambiente luglio 2021
 
News Lex Novembre 2022.pdf
News Lex Novembre 2022.pdfNews Lex Novembre 2022.pdf
News Lex Novembre 2022.pdf
 
NewsAMBIENTE Marzo 2023.pdf
NewsAMBIENTE Marzo 2023.pdfNewsAMBIENTE Marzo 2023.pdf
NewsAMBIENTE Marzo 2023.pdf
 
News lex ambiente gennaio 2021
News lex ambiente gennaio 2021News lex ambiente gennaio 2021
News lex ambiente gennaio 2021
 
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
 
NewsANBIENTE Dicembre 2022.pdf
NewsANBIENTE Dicembre 2022.pdfNewsANBIENTE Dicembre 2022.pdf
NewsANBIENTE Dicembre 2022.pdf
 
NewsAMBIENTE Dicembre 2022.pdf
NewsAMBIENTE Dicembre 2022.pdfNewsAMBIENTE Dicembre 2022.pdf
NewsAMBIENTE Dicembre 2022.pdf
 
News lex ambiente ottobre 2020
News lex ambiente  ottobre 2020News lex ambiente  ottobre 2020
News lex ambiente ottobre 2020
 
News doc AMBIENTE novembre 2020
News doc AMBIENTE novembre 2020News doc AMBIENTE novembre 2020
News doc AMBIENTE novembre 2020
 
News doc ambiente febbraio 2021
News doc ambiente febbraio 2021News doc ambiente febbraio 2021
News doc ambiente febbraio 2021
 
NewsAmbiente LEX SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
NewsAmbiente LEX SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdfNewsAmbiente LEX SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
NewsAmbiente LEX SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
 
News lex luglio 2020
News lex luglio 2020News lex luglio 2020
News lex luglio 2020
 
NewsAmbiente MAGGIO-GIUGNO 2023.pdf
NewsAmbiente MAGGIO-GIUGNO 2023.pdfNewsAmbiente MAGGIO-GIUGNO 2023.pdf
NewsAmbiente MAGGIO-GIUGNO 2023.pdf
 
News lex AMBIENTE dicembre 2020
News lex AMBIENTE dicembre 2020News lex AMBIENTE dicembre 2020
News lex AMBIENTE dicembre 2020
 
New lex ambiente ottobre 2021
New lex ambiente ottobre 2021New lex ambiente ottobre 2021
New lex ambiente ottobre 2021
 
News doc gennaio 2020
News doc gennaio  2020News doc gennaio  2020
News doc gennaio 2020
 
News lex ambiente gennaio 2022
News lex ambiente gennaio 2022News lex ambiente gennaio 2022
News lex ambiente gennaio 2022
 
NewsAmbiente APRILE 2023.pdf
NewsAmbiente APRILE 2023.pdfNewsAmbiente APRILE 2023.pdf
NewsAmbiente APRILE 2023.pdf
 
New Lex Agosto 2022.pdf
New Lex Agosto 2022.pdfNew Lex Agosto 2022.pdf
New Lex Agosto 2022.pdf
 
NewsAmbiente LUGLIO-AGOSTO 2023.pdf
NewsAmbiente LUGLIO-AGOSTO 2023.pdfNewsAmbiente LUGLIO-AGOSTO 2023.pdf
NewsAmbiente LUGLIO-AGOSTO 2023.pdf
 

Mehr von MarcoGrondacci1

Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdfSchema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdfMarcoGrondacci1
 
NewsAmbiente LEX GENNAIO-FEBBRAIO 024.pdf
NewsAmbiente LEX GENNAIO-FEBBRAIO 024.pdfNewsAmbiente LEX GENNAIO-FEBBRAIO 024.pdf
NewsAmbiente LEX GENNAIO-FEBBRAIO 024.pdfMarcoGrondacci1
 
Decreto AIA 2013 centrale Enel La Spezia
Decreto AIA 2013 centrale Enel La SpeziaDecreto AIA 2013 centrale Enel La Spezia
Decreto AIA 2013 centrale Enel La SpeziaMarcoGrondacci1
 
MEMORIA Autorità Sistema Portuale 22-2-024.pdf
MEMORIA Autorità Sistema Portuale 22-2-024.pdfMEMORIA Autorità Sistema Portuale 22-2-024.pdf
MEMORIA Autorità Sistema Portuale 22-2-024.pdfMarcoGrondacci1
 
Memoria ARPAL.pdf porti liguria emissioni navi
Memoria ARPAL.pdf porti liguria emissioni naviMemoria ARPAL.pdf porti liguria emissioni navi
Memoria ARPAL.pdf porti liguria emissioni naviMarcoGrondacci1
 
Protocollo 2023 Enel e Comune Spezia .pdf
Protocollo 2023 Enel e Comune Spezia .pdfProtocollo 2023 Enel e Comune Spezia .pdf
Protocollo 2023 Enel e Comune Spezia .pdfMarcoGrondacci1
 
RispostaOsservanti_02cc_amdb.pdf
RispostaOsservanti_02cc_amdb.pdfRispostaOsservanti_02cc_amdb.pdf
RispostaOsservanti_02cc_amdb.pdfMarcoGrondacci1
 
relazione_P.A.A._2023_.pdf
relazione_P.A.A._2023_.pdfrelazione_P.A.A._2023_.pdf
relazione_P.A.A._2023_.pdfMarcoGrondacci1
 
NewsAmbiente DOC SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
NewsAmbiente DOC SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdfNewsAmbiente DOC SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
NewsAmbiente DOC SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdfMarcoGrondacci1
 
NewsAMBIENTE Gennaio 2023.pdf
NewsAMBIENTE Gennaio 2023.pdfNewsAMBIENTE Gennaio 2023.pdf
NewsAMBIENTE Gennaio 2023.pdfMarcoGrondacci1
 
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdfNew Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdfMarcoGrondacci1
 
News lex ambiente febbraio 2022
News lex ambiente  febbraio 2022News lex ambiente  febbraio 2022
News lex ambiente febbraio 2022MarcoGrondacci1
 
AIA 2019 centrale enel SP
AIA 2019 centrale enel SPAIA 2019 centrale enel SP
AIA 2019 centrale enel SPMarcoGrondacci1
 

Mehr von MarcoGrondacci1 (14)

Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdfSchema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
 
NewsAmbiente LEX GENNAIO-FEBBRAIO 024.pdf
NewsAmbiente LEX GENNAIO-FEBBRAIO 024.pdfNewsAmbiente LEX GENNAIO-FEBBRAIO 024.pdf
NewsAmbiente LEX GENNAIO-FEBBRAIO 024.pdf
 
Decreto AIA 2013 centrale Enel La Spezia
Decreto AIA 2013 centrale Enel La SpeziaDecreto AIA 2013 centrale Enel La Spezia
Decreto AIA 2013 centrale Enel La Spezia
 
MEMORIA Autorità Sistema Portuale 22-2-024.pdf
MEMORIA Autorità Sistema Portuale 22-2-024.pdfMEMORIA Autorità Sistema Portuale 22-2-024.pdf
MEMORIA Autorità Sistema Portuale 22-2-024.pdf
 
Memoria ARPAL.pdf porti liguria emissioni navi
Memoria ARPAL.pdf porti liguria emissioni naviMemoria ARPAL.pdf porti liguria emissioni navi
Memoria ARPAL.pdf porti liguria emissioni navi
 
Protocollo 2023 Enel e Comune Spezia .pdf
Protocollo 2023 Enel e Comune Spezia .pdfProtocollo 2023 Enel e Comune Spezia .pdf
Protocollo 2023 Enel e Comune Spezia .pdf
 
RispostaOsservanti_02cc_amdb.pdf
RispostaOsservanti_02cc_amdb.pdfRispostaOsservanti_02cc_amdb.pdf
RispostaOsservanti_02cc_amdb.pdf
 
relazione_P.A.A._2023_.pdf
relazione_P.A.A._2023_.pdfrelazione_P.A.A._2023_.pdf
relazione_P.A.A._2023_.pdf
 
NewsAmbiente DOC SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
NewsAmbiente DOC SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdfNewsAmbiente DOC SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
NewsAmbiente DOC SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.pdf
 
AIA 2023.pdf
AIA 2023.pdfAIA 2023.pdf
AIA 2023.pdf
 
NewsAMBIENTE Gennaio 2023.pdf
NewsAMBIENTE Gennaio 2023.pdfNewsAMBIENTE Gennaio 2023.pdf
NewsAMBIENTE Gennaio 2023.pdf
 
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdfNew Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
 
News lex ambiente febbraio 2022
News lex ambiente  febbraio 2022News lex ambiente  febbraio 2022
News lex ambiente febbraio 2022
 
AIA 2019 centrale enel SP
AIA 2019 centrale enel SPAIA 2019 centrale enel SP
AIA 2019 centrale enel SP
 

News Lex Ottobre 2022.pdf

  • 1. 1 Periodo dal 1° al 31 Ottobre 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI OTTOBRE 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE................................................................................................................4 Criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura (Normativa Nazionale) .................... 4 ISPRA Rapporto 2022 su pesticidi nelle acque (Documentazione Nazionale)........................................ 5 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ ...........................................................................................................8 Designazione di due Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale (Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 8 Individuazione animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................. 8 La modifica della perimetrazione dei Parchi regionali richiede la partecipazioni dei Comuni (Giurisprudenza Nazionale)...................................................................................................................... 9 CAVE MINIERE.................................................................................................................................. 11 Valutazione Incidenza nelle cave (Documentazione Nazionale)........................................................... 11 EFFETTO SERRA ................................................................................................................................ 12 Emissioni di gas a effetto serra per ciascun Stato Membro 2020 (Normativa Comunitaria)............... 12 Metano nell’Inventario nazionale delle emissioni di gas serra (Documentazione Nazionale)............ 13 Riapertura termini domande per finanziamenti sul Fondo Kyoto (Normativa Nazionale)................. 17 Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Documentazione Nazionale)..... 18 IVA e trasferimento di quote di gas serra (Giurisprudenza Comunitaria)............................................ 18 ENERGIA .......................................................................................................................................... 19 Modifica regolamento stoccaggio gas in sede di Comunità dell’Energia (Normativa Comunitaria) ... 19 Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (Normativa Comunitaria)........ 19 MITE chiarimenti su aree idonee per impianti da Fonti Rinnovabili (Normativa Nazionale) .............. 20 Finanziamenti per sostenibilità ed efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 21 Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas naturale (Normativa Nazionale) ..................... 22 Limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 25 Gestore Mercati Energetici sulla riduzione dei consumi energetici: una rassegna di proposte (Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 25 Impianti di produzione di calore da risorsa geotermica (Normativa Nazionale) ................................. 28 Cessione energia elettrica del GSE da fonti rinnovabili: Electricity release (Normativa Nazionale) ... 28 I limiti dei poteri regionali nella individuazione delle aree non idonee a impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 29 No a sospensione generalizzate dei procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 33 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI.................................................................................................. 35 Partenariati Horizon Europe - per la ricerca e l'innovazione – PNRR (Normativa Nazionale) ............. 35
  • 3. 3 Assegnazione risorse PNR per zone economiche speciali (Normativa Nazionale)............................... 36 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (Documentazione Nazionale)............................................................................................ 36 Assegnazione di risorse al Ministero dello sviluppo economico per contratti di sviluppo nelle Zone economiche speciali – ZES (Normativa Nazionale)................................................................................ 41 Informazione su modalità di ammissione attività economiche a tassonomia verde (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 41 MARE............................................................................................................................................... 43 Norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua (Normativa Comunitaria).... 43 Modifica Convenzioni SOLAS e MARPOL (Normativa Comunitaria)..................................................... 43 MOBILITÀ SOSTENIBILE..................................................................................................................... 45 Sviluppo della mobilità in bicicletta e rete nazionale di percorribilità ciclistica (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 45 Incentivi al rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E (Normativa Nazionale) .............................................................. 46 Calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2020 (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 46 RIFIUTI............................................................................................................................................. 47 Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (Normativa Nazionale) ....................................... 47 Disciplina cessazione qualifica rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (Normativa Nazionale).................................................................................. 48 Sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 50 Termini per iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili (Normativa Nazionale) .................................. 54 Fanghi in agricoltura cosa rientra nella materia ambiente (Giurisprudenza Nazionale) ..................... 55 RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE ..................................................................................................... 56 Informazioni in materia di incidenti rilevanti (Normativa Comunitaria).............................................. 56 SOSTANZE PERICOLOSE .................................................................................................................... 57 Procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 57 VIA VAS............................................................................................................................................ 58 Via postuma e prosecuzione dell’attività esistente (Documentazione Nazionale).............................. 58 Efficacia linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 59 Estensione aree di piscicoltura ai fini della applicazione della VIA (Documentazione Nazionale)...... 59 Nuovi moduli VIA e PUA (Documentazione Nazionale) ........................................................................ 60
  • 4. 4 ACQUE TUTELA E GESTIONE Criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura (Normativa Nazionale) L’articolo 16 della legge 233/2021 (2) modifica l’articolo 154 del DLgs 152/2006 (disciplina tariffa servizio idrico integrato- 3) prevedendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome. Con Decreto 485148 del 30/9/2022 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica è stata data attuazione a quanto previsto dal suddetto articolo 16 legge 233/2021. IL SIGRIAN Il nuovo Decreto nelle sue premesse ricorda che il SIGRIAN - Sistema Informativo Nazionale per la Gestione della Risorsa Idrica in Agricoltura, gestito dal Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-PB), raccoglie tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e agronomica relative all’irrigazione a livello nazionale ed è un geodatabase, strutturato come un WebGIS in cui tutte le informazioni sono associate a dati geografici, collegati tra loro nei diversi campi, con funzione anche di banca dati storica utile ai fini di analisi dell’evoluzione dell’uso irriguo dell’acqua nelle diverse aree del Paese. Inoltre l’adempienza da parte degli Enti irrigui agli obblighi di quantificazione dei volumi e inserimento dei dati in SIGRIAN può essere registrata nella banca dati DANIA - Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente del CREA-PB che raccoglie e cataloga i progetti di investimento, finanziati e programmati dagli Enti irrigui, per l’uso sostenibile dell’acqua e la difesa del potenziale produttivo agricolo da fenomeni di dissesto, quali frane e alluvioni; Infine l’armonizzazione delle banche dati regionali e delle Province Autonome delle concessioni di derivazione, in particolare per uso irriguo in autoapprovvigionamento, e del loro collegamento con SIGRIAN, permetterebbe di rilevare un dato puntuale, e su base annuale, dei volumi irrigui in autoapprovvigionamento. OBBLIGHI ENTI IRRIGUI Secondo il nuovo Decreto al fine di incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e di sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, gli Enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, adempiono agli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN, registrando prelievi, utilizzi e restituzioni nel rispetto della normativa regionale e statale; tale adempimento è condizione di ammissibilità per l’accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui. Le Amministrazioni responsabili del 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;152 3 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art154
  • 5. 5 finanziamento recepiscono tale condizione di ammissibilità nei propri strumenti di programmazione. OBBLIGHI REGIONI 1. Le Regioni e le Province autonome validano, entro il 30 settembre di ogni anno, le informazioni inserite in SIGRIAN dagli Enti irrigui con riferimento ai dati della stagione irrigua precedente e agli obblighi previsti dai propri regolamenti regionali e provinciali di recepimento delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 31 luglio 2015. La verifica di adempienza è registrata nella banca dati DANIA nel campo “Adempienza SIGRIAN Volumi”. 2. Le Regioni e le Province autonome verificano, entro il 30 settembre di ogni anno, che gli Enti irrigui abbiano valorizzato i campi inserendo informazioni complete anche con riferimento a schemi irrigui, metodi irrigui, colture e contribuenza. La verifica di adempienza è registrata nella banca dati DANIA nel campo “Adempienza SIGRIAN Altro”. 3. Al fine di incentivare l’inserimento delle informazioni in SIGRIAN con riferimento all’uso agricolo irriguo in autoapprovvigionamento, le Regioni e le Province Autonome inseriscono i dati di volume concesso entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento all’anno precedente. TESTO DECRETO 485148/2022: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18588 ISPRA Rapporto 2022 su pesticidi nelle acque (Documentazione Nazionale) Nel biennio 2019-2020 sono stati analizzati 31.275 campioni per un totale di 2.492.581 misure analitiche, il numero delle sostanze cercate nel 2020 corrisponde a 406. Nonostante il decremento dei controlli effettuati nel 2020, si osserva un generale andamento di crescita nell’ultimo decennio. Complessivamente migliora l’efficacia del monitoraggio, permane, tuttavia, una disomogeneità fra le regioni del nord e quelle del centro-sud, dove le indagini sono generalmente meno rappresentative, sia in termini di rete, sia in termini di sostanze controllate. Le indagini 2020 hanno riguardato 4.388 punti di campionamento e 13.644 campioni. Nelle acque superficiali sono stati trovati pesticidi nel 55,1% dei 1.837 punti di monitoraggio; nelle acque sotterranee nel 23,3% dei 2.551 punti. Sono state trovate 183 sostanze diverse, rappresentate per la maggior parte da erbicidi. Le concentrazioni misurate sono in genere frazioni di µg/L (parti per miliardo), ma gli effetti nocivi delle sostanze si possono manifestare anche a concentrazioni molto basse. Il risultato complessivo indica un’ampia diffusione della presenza di pesticidi. Se è vero che nel Nord del Paese la presenza dei pesticidi risulta più elevata di quella media nazionale, arrivando a interessare il 67% dei punti delle acque superficiali e il 34% delle acque sotterranee, come già segnalato, deve essere tenuto presente che questo dipende anche largamente dal fatto che le indagini sono generalmente più rappresentative. Si assiste ad un’ottimizzazione del monitoraggio, che è diventato nel tempo più efficace e si è concentrato in modo particolare nelle aree dove è più probabile la contaminazione. Nelle acque superficiali, 561 punti di monitoraggio (30,5% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti ambientali. Le sostanze che più spesso hanno determinato il superamento sono: gli erbicidi glifosate e il suo metabolita AMPA, metolaclor e il metabolita metolaclor-esa, imazamox, esaclorobenzene e nicosulfuron, tra i fungicidi azossistrobina, dimetomorf, carbendazim e metalaxil. Nelle acque sotterranee, 139 punti (il 5,4% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti. Le sostanze più rinvenute sopra il limite sono: i metaboliti metolaclor-esa e atrazina desetil desisopropil, gli erbicidi bentazone, glifosate e AMPA e imazamox, l’insetticida imidacloprid e il fungicida metalaxil.
  • 6. 6 L’evoluzione della contaminazione è stata valutata tramite gli indicatori del PAN. Sono state analizzate le frequenze di ritrovamento e le concentrazioni medie annue, per l’insieme delle sostanze monitorate (Indicatore n. 6) e per le sostanze prioritarie della DQA (indicatore n. 7). È stata, inoltre, analizzata la frequenza di superamento degli standard di qualità ambientale, che tenendo conto dei livelli di tossicità, meglio rappresenta il rischio derivante dall’inquinamento da pesticidi. La frequenza di pesticidi nei punti di monitoraggio e nei campioni complessivamente aumenta nel periodo 2011-2020, in modo correlato all’estensione della rete e al numero delle sostanze cercate. L’incremento è più pronunciato per le acque superficiali dove, nel 2020, la frequenza di ritrovamenti nei campioni raggiunge il valore massimo del 57,2%. Nelle acque superficiali, la frequenza del superamento degli SQA ha un aumento regolare, raggiungendo il valore massimo nel 2020 (30,5%). Le sostanze che maggiormente contribuiscono a determinare i superamenti sono il glifosate e il metabolita AMPA. L’indicatore è pressoché stabile nelle acque sotterranee, con valori intorno al 5%. La possibile spiegazione va ricercata nelle dinamiche lente del comparto, in particolare, delle falde profonde. I metaboliti metolaclor-esa e atrazina desetil desisopropil e l’erbicida bentazone sono tra i principali responsabili di non conformità. La frequenza di ritrovamento delle sostanze prioritarie della DQA ha un andamento crescente fino al 2018 sia nelle acque superficiali che sotterranee. La tendenza decrescente dell’ultimo biennio si spiega probabilmente col fatto che gran parte dei pesticidi dell’elenco di priorità sono fuori commercio e quella misurata è il residuo di una contaminazione storica. Al declino dei ritrovamenti totali inoltre contribuisce la revoca nel 2020 di due delle sostanze fino a quella data ancora in vendita e tra le più ritrovate, clorpirifos e diuron. Il trend delle singole sostanze evidenzia incrementi spesso correlati all’affinamento del monitoraggio. Le vendite di prodotti fitosanitari nel 2020 sono state pari a 121.550 tonnellate (56.557 ton. i principi attivi). Dal 2011 al 2020 si è verificata una sensibile diminuzione delle quantità messe in commercio, indice di un più cauto impiego delle sostanze chimiche in agricoltura, dell’adozione di tecniche di difesa fitosanitaria a minore impatto e dell’aumento dell’agricoltura biologica. Diminuiscono anche le vendite di prodotti fitosanitari per unità di superficie agricola utilizzata (SAU), la media nazionale corrisponde a 4,5 kg/ha. Il dato fornisce un’indicazione indiretta della pressione sul territorio esercitata dai pesticidi. I dati di monitoraggio evidenziano la presenza di miscele nelle acque. Con un numero medio di 4,3 sostanze e un massimo di 31 sostanze in un singolo campione. La contaminazione da pesticidi, ma il discorso vale per tutte le sostanze chimiche, è un fenomeno complesso e difficile da prevedere, sia per il grande numero di sostanze impiegate, sia per la molteplicità dei percorsi che possono seguire nell’ambiente. Si deve, pertanto, tenere conto che l’uomo e gli altri organismi sono spesso esposti a miscele di sostanze chimiche, di cui a priori non si conosce la composizione, e che lo schema di valutazione basato sulla singola sostanza non è adeguato. È necessario prendere atto di queste evidenze, confermate a livello mondiale, con un approccio più cautelativo in fase di autorizzazione. Nel decennio 2011-2020 c’è stato un incremento della copertura territoriale e della rappresentatività delle indagini. Rimane ancora, tuttavia, una disomogeneità fra le regioni e la necessità di inserire nei protocolli regionali alcune sostanze che, ove cercate, sono responsabili del maggior numero di casi di non conformità, quali per esempio glifosate, imazamox, nicosulfuron e carbendazim.
  • 7. 7 È ancora necessario uno sforzo di armonizzazione delle prestazioni dei laboratori, date le differenze fra le varie regioni. I limiti analitici dovranno, in particolare, essere adeguati per consentire il confronto con gli SQA, che spesso sono sensibilmente più bassi, tenendo conto di quanto stabilito dalla Direttiva 2009/90/CE, che fissa criteri minimi di efficienza per i metodi utilizzati per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota. TESTO COMPLETO DEL RAPPORTO: https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapporto_371_2022.pdf
  • 8. 8 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Designazione di due Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale (Normativa Nazionale) La regione biogeografica continentale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE (4), comprende i territori del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»). I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente TESTO DECRETO 28/9/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22A05821&elenco30giorni=false Individuazione animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Salute 11 ottobre 2022 adotta l'elenco degli animali da compagnia appartenenti alle specie selvatiche esotiche che possono essere prelevati dal loro ambiente naturale al fine della detenzione, commercializzazione e importazione, in deroga al divieto a chiunque di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale (5). TESTO DECRETO 11/10/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-10-27&atto.codiceRedazionale=22A06190&elenco30giorni=false 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135!vig=
  • 9. 9 La modifica della perimetrazione dei Parchi regionali richiede la partecipazioni dei Comuni (Giurisprudenza Nazionale) Sentenza della Corte Costituzionale n° 221 pubblicata il 27 ottobre 2022 che ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che modificando la perimentrazione di un Parco non aveva coinvolto i Comuni territorialmente interessanti all’interno del procedimento di approvazione di detta modifica. La sentenza ribadisca che comunque la modifica della perimetrazione di un Parco può avvenire anche con legge regionale e non solo con una variante al Piano del Parco ma detta legge regionale deve comunque rispettare i principi procedimentali della legge quadro sulle aree protette: legge 394/1991 (6) ed in particolare nel caso specifico l’articoli 22. LA NORMA REGIONALE IMPUGNATA La disposizione impugnata prevede la modifica della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, riducendone i confini. Secondo il ricorrente, la norma regionale sarebbe in palese contrasto con gli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge n. 394 del 1991, poiché non sarebbe stato rispettato quanto ivi previsto con riferimento alla partecipazione degli enti locali nella variazione dei confini del parco. I MOTIVI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE AFFERMATI DALLA SENTENZA Questa Corte ha già riconosciuto che «"la modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge [n. 394 del 1991], sia in sede di adozione o modifica del piano del parco" (sentenza n. 276 del 2020). L'ipotesi della modifica della perimetrazione dell'area protetta regionale non è, infatti, espressamente prevista dalla legge quadro, che ha dettato soltanto il procedimento da seguire per la sua istituzione. Nel silenzio del legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l'autonomia regionale, purché siano ovviamente rispettati i princìpi stabiliti dalla legge quadro del 1991. Ne consegue che - per quel che riguarda la perimetrazione definitiva, la quale segue quella provvisoria fatta al momento dell'istituzione dell'area protetta - è "implicito nel sistema legislativo statale che [essa] possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco" (sentenza n. 134 del 2020). Di converso, per quel che riguarda la riperimetrazione - la quale presuppone un'area protetta già esistente a tutti gli effetti (e, dunque, non solo provvisoriamente ma anche definitivamente delimitata) - essa può essere affidata tanto a modifiche del piano per il parco, quanto alla legge regionale, nel quale ultimo caso deve "osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell'art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con le autonomie locali" (ancora sentenza n. 134 del 2020)» (sentenza n. 115 del 2022). Ne discende che è destituita di fondamento l'affermazione della difesa dello Stato secondo cui la riperimetrazione per sottrazione di una determinata area può avvenire soltanto attraverso l'approvazione di un aggiornamento al piano del parco, potendo invece la Regione decidere di procedervi mediante l'approvazione d'una legge regionale. In tal caso, tuttavia, l'art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro n. 394 del 1991 impone che sia garantita la partecipazione delle 6 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394
  • 10. 10 province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di riperimetrazione, la quale «si presenta del tutto assimilabile alla istituzione di una nuova area protetta» (sentenza n. 115 del 2022): e detta partecipazione si realizza, per espressa disposizione della richiamata normativa statale, attraverso conferenze per la redazione del documento di indirizzo indicato dal medesimo art. 22. Nell'adottare, con la disposizione oggetto di impugnazione, la riperimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, non risulta che la Regione Lazio abbia rispettato quanto dettato dalla richiamata normativa statale. L'art. 81 della legge regionale n. 14 del 2021, infatti, è frutto di un emendamento presentato direttamente in Consiglio regionale nella seduta n. 97.7 del 4 agosto 2021: dal relativo resoconto non è dato trarre alcuna indicazione non solo dell'adozione del documento di indirizzo, così come previsto dalla norma evocata a integrazione del parametro costituzionale, ma neppure della partecipazione degli enti locali interessati al procedimento di riperimetrazione. Nell'atto di costituzione in giudizio, la Regione Lazio si è limitata a riferire che la riduzione, che sarebbe funzionale a sottrarre al parco regionale un'area ricompresa all'interno del perimetro per mero errore, è stata «ritenuta opportuna dall'Ente gestore dell'area naturale protetta, che nulla ha avuto da riscontrare in merito, così come non risulta vi siano stati altri enti contrari». Sennonché, al di là d'ogni altra considerazione sulla possibilità che la consultazione del solo Ente parco possa validamente surrogare la partecipazione degli enti locali al procedimento legislativo di riperimetrazione, neppure di questa consultazione la Regione Lazio ha prodotto alcuna documentazione. La disposizione regionale impugnata, dunque, deve dichiararsi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto «il mancato coinvolgimento degli enti locali, attraverso la formazione del documento indicato dall'art. 22 della legge quadro, costituisce un vizio della fase procedimentale» (sentenza n. 134 del 2020) che determina l'illegittimità costituzionale della relativa legge. TESTO SENTENZA 221/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/581
  • 11. 11 CAVE MINIERE Valutazione Incidenza nelle cave (Documentazione Nazionale) Interpello della Regione che richiede “se sia corretta l’interpretazione secondo cui l’istruttoria sull’incidenza sarebbe necessaria solo in presenza di un’attività di miniera qualificata tale sotto il profilo amministrativo in quanto ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 comma 1 del R.d. 1443/1927, mentre per l’attività estrattiva di cava, qualificata tale sotto il profilo amministrativo in quanto ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 comma 2 del R.d. 1443/1927, il DM 17/10/2007 (7) citato prescrive un divieto assoluto che esime dall’effettuare la valutazione di incidenza in ragione dell’assenza di carattere strategico dell’attività estrattiva, sia che l’attività sia svolta in superficie, sia che venga svolta in sotterranea, posto che il DM si riferisce alle attività di cava senza alcuna distinzione”. In particolare il citato DM 17/10/2007 all’articolo 5 comma 1 lettera n) dispone che per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome provvedano a porre il divieto di “apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché' l’attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;”. Secondo la risposta del MITE se è incontrovertibile che anche gli scavi sotterranei possono avere un impatto sull’habitat e sulle specie il cui mantenimento è obiettivo primario della Rete Natura 2000, si ritiene tuttavia che l’impatto derivante da attività di cava che si svolgano interamente in sotterraneo, in totale assenza di evidenze ed impatti superficiali di qualsiasi natura in particolare senza ingressi, portali e aperture o prese d’aria posti all’interno del sito, non possa essere presunto, ma debba essere valutato caso per caso, all’esito di apposita istruttoria conforme alle direttive eurounitarie e alle Linee Guida sulla Valutazione di incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni. Quanto sopra, con particolare attenzione alle specie di interesse comunitario e alle interazioni con le acque sotterranee, in considerazione dei possibili impatti sulle falde, sulle sorgenti e sul regime delle acque superficiali e, conseguentemente, sulla funzione e strutturazione degli habitat delle specie avifaunistiche. In tale ottica va letto il divieto in esame, a nulla rilevando la diversa qualificazione operante ad altri fini e segnatamente sotto il profilo amministrativo del titolo, tra cave e miniere ex R.d. 1443/1927, proposta come chiave interpretativa dalla Regione. TESTO INTERPELLO: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/PNM/inter pello_78909_23_06_2022.pdf TESTO RISPOSTA A INTERPELLO: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/PNM/rispo sta_98979_08_08_2022.pdf 7 “Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).”
  • 12. 12 EFFETTO SERRA Emissioni di gas a effetto serra per ciascun Stato Membro 2020 (Normativa Comunitaria) L’articolo 38 del Regolamento UE 2018/1999 (8) che ha sostituito abrogandolo il Regolamento (UE) n. 525/2013 (9), prevede che per monitorare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4 (10), 9 (11) e 10 (12) del regolamento (UE) 2018/842 (13), la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 (14) e 14 (15) del regolamento (UE) 2018/841 (16) e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dal diritto dell'Unione, nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati degli inventari nazionali trasmessi dagli Stati membri. Secondo il paragrafo 3 articolo 38 del Regolamento UE 2018/1999 la Commissione determina, con atto di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, una volta completata la revisione suddivisa tra i dati delle emissioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati delle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c) (17), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 Con Decisione di Esecuzione (UE) 2022/1953 della Commissione del 7 ottobre 2022 si è stabilito che la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l’anno 2020, calcolata in base ai dati d’inventario corretti al momento del completamento della revisione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013 (ora vedi articolo 38 paragrafo 3 Regolamento UE 2018/199), è riportata nell’allegato della stessa. 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=IT#d1e3928-1-1 9 https://www.ambientediritto.it/home/sites/default/files/reg_2013_525_ue.pdf 10 Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 11 Misure della UE nel caso che 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 12 Adeguamenti della Commissione UE delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro 13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN 14 Per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento 15 Entro il 15 marzo 2027, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032, per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’articolo 2, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento. 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0841-20210314&qid=1666624273081 17 le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e assorbimenti di CO2 dai pozzi connessi alle attività LULUCF (https://www.reteclima.it/carbon-sink-lulucf-protocollo-di-kyoto-e-carbon-offset/ ) per l'anno X-2, conformemente ai metodi specificati nella Parte 3 del presente allegato. Tali dati sono inoltre rilevanti per la relazione di conformità ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/841;
  • 13. 13 Si tratta di emissioni di gas a effetto serra per l’anno 2020 che assegnano all’Italia 254 001 457 di ton CO2. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1953&from=IT Metano nell’Inventario nazionale delle emissioni di gas serra (Documentazione Nazionale) Rapporto Ispra. Il metano è un potente gas serra secondo solo all’anidride carbonica in termini di contributo al riscaldamento globale. Il metano ha un impatto climalterante 85 volte quello della CO2 su un arco di 20 anni, anche se la CO2 ha un tempo di permanenza in atmosfera per migliaia di anni, mentre il metano scompare in circa 10-15 anni. Il rapido decadimento del metano e il suo elevato impatto sulla temperatura atmosferica lo rendono un obiettivo primario per intervenire in maniera tempestiva ed efficace sui cambiamenti climatici. In questo contesto si inserisce l’attenzione rivolta alle emissioni di metano e agli impegni di riduzione come il Global Methane Pledge con un impegno politico a ridurre del 30% le emissioni globali di metano in tutti i settori entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. Impegno sottoscritto fino al 19 settembre 2022 da 122 Paesi. Nel rapporto sono analizzate le emissioni nazionali di metano dalle relative sorgenti emissive e sono state elaborate le stime di riduzione potenziale delle emissioni al 2030 per ciascuna sorgente. Inoltre, è stata esaminata brevemente la situazione internazionale delle emissioni di metano ed è stato condotto un confronto tra le realtà promotrici del Global Methane Pledge: Stati Uniti e Unione Europea. La gran parte delle emissioni fuggitive di metano sono riconducibili alla filiera del gas naturale (produzione, trasporto e distribuzione) che nel 2020 incide per il 79,5% delle emissioni fuggitive totali di metano con una quota che si è ridotta significativamente dal 1990, quando era 91,2%. Il maggior dettaglio per le sorgenti della filiera del gas naturale mette in evidenza il ruolo prevalente del trasporto, stoccaggio e distribuzione. Quest’ultima sorgente è a sua volta il fattore chiave per le emissioni fuggitive della filiera. Va inoltre sottolineato l’interesse economico degli operatori a contenere le fughe di gas naturale. L’azione dei fattori menzionati ha comportato la riduzione delle emissioni di metano del 62.8% dal 1990 al 2020 nella filiera del gas naturale. Le emissioni passano da 8.3 Mt CO2eq a 3.1 Mt CO2eq a fronte di un incremento del gas trasportato e distribuito di oltre il 53% nello stesso periodo. Il gas distribuito è circa il 45% del gas totale immesso in rete
  • 14. 14 La consistente riduzione delle emissioni dalle sorgenti relative alle fasi di produzione del gas naturale ha lasciato la quasi totalità delle emissioni della filiera nel 2020 a carico del trasporto- stoccaggio (17.9%) e della distribuzione (81.4%). La rilevanza emissiva della distribuzione fa di questa sorgente il principale obiettivo per futuri interventi di riduzione delle emissioni fuggitive. È inoltre importante notare che il fattore di emissione nella sorgente trasporto- stoccaggio è circa un ordine di grandezza inferiore rispetto al fattore di emissione nella distribuzione, pertanto, come anticipato, l’assetto della rete per la soddisfazione delle domande di gas naturale è un fattore di cruciale importanza per la riduzione delle emissioni fuggitive nazionali nella filiera del gas naturale. CONCLUSIONI DEL RAPPORTO I settori dell’agricoltura, dei rifiuti e dell’energia rappresentano le principali fonti di metano sia a livello globale che a livello nazionale, sebbene con quote decisamente differenti. A livello globale l’agricoltura rappresenta il 40%, i rifiuti il 20% e il settore energetico il 35% (UNEP, 2021). A livello europeo la quota di metano da agricoltura è più elevata, con il 53%, dai rifiuti si registra il 26% delle emissioni di metano e dall’energia il 19%. A livello nazionale le percentuali nel 2020 sono 45%, 39% e 16% rispettivamente per agricoltura, rifiuti ed energia. Il peso relativo delle emissioni dei settori orienta le misure di riduzione e la conoscenza delle singole sorgenti dei diversi settori consente di indirizzare in maniera ottimale gli interventi di mitigazione. L’individuazione delle principali sorgenti emissive per ciascun settore consente di concentrare l’attenzione sui parametri che regolano le emissioni da tali sorgenti. A tale scopo per ogni sorgente chiave è stato analizzato l’andamento delle emissioni dal 1990 al 2020 e i dati di attività che determinano le emissioni ed è stato stimato il potenziale di riduzione delle emissioni di metano al 2030. A livello nazionale si registrano sette sorgenti principali, responsabili di quasi il 96% delle emissioni di metano nel 2020. Il settore dei rifiuti annovera due sorgenti chiave (smaltimento RSU e gestione delle acque reflue) con il 38.9% delle emissioni totali di metano, mentre il settore agricoltura ne annovera tre (fermentazione enterica, gestione degli effluenti e coltivazione del riso) con il 45% delle emissioni totali di metano nel 2020. Il settore energetico ha una sorgente per le emissioni fuggitive nella filiera del gas naturale e una per la combustione nel settore residenziale che contribuiscono rispettivamente con il 7.2% e 4.8% delle emissioni totali di metano. Le sorgenti menzionate, eccetto fermentazione enterica e residenziale, mostrano una tendenziale riduzione delle emissioni dal 2005. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è la prima sorgente chiave con un terzo delle emissioni di metano del 2020, seguita dalla fermentazione enterica degli animali da allevamento con il 31.6%. Le prime due sorgenti sono quindi responsabili di quasi due terzi delle emissioni di metano con livelli simili a quelli registrati nel 1990 ma inferiori a quelli del 2005 (-8.3%). In merito al potenziale di riduzione delle emissioni al 2030, nel comparto zootecnico del settore agricoltura si assume il miglioramento dei parametri relativi alla digeribilità della dieta delle vacche da latte,
  • 15. 15 l’incremento delle deiezioni zootecniche negli impianti per la produzione di biogas e l’adozione di misure di contenimento delle emissioni fuggitive dalle varie componenti degli impianti. Per la coltivazione di riso si assume l’incremento della quota di superficie coltivata con la tecnica con il fattore di emissione inferiore. Tutti i restanti dati di attività del settore agricoltura si assumono invariati rispetto al 2020. Per lo smaltimento dei rifiuti è stata elaborata la proiezione delle emissioni di metano al 2030 attraverso il modello di decadimento delle emissioni dalle discariche ipotizzando una quota di captazione del biogas invariata e la riduzione della quantità di rifiuti depositati. Per le acque reflue domestiche l’andamento è determinato dalla popolazione prevista in diminuzione, mentre per le acque reflue industriali la stima dipende dai livelli produttivi e dai consumi specifici di acqua. Per le emissioni fuggitive è stato considerato l’obiettivo di riduzione del documento Indirizzi per una Strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano dalla filiera del gas naturale, redatto a valle dell’iniziativa organizzata dagli Amici della Terra, in collaborazione con EDF (Environmental Defense Fund), che ha coinvolto diversi operatori della filiera gas & oil e soggetti istituzionali. Per il settore residenziale nello scenario di consumi energetici totali invariati del 2020 è stato ipotizzato l’incremento della quota di consumi elettrici e consumi termici da teleriscaldamento in sostituzione del 50% dei consumi di biomassa e 50% dei consumi da prodotti petroliferi del 2020. Le percentuali di riduzione stimate per ciascuna sorgente nel 2030 (Tabella 1) rappresentano il contributo al contenimento delle emissioni di metano nei rispettivi settori. Gli scenari considerati consentono di stimare una riduzione delle emissioni nazionali di metano di circa il 17% rispetto al valore registrato nel 2020, pari a circa 28% rispetto al livello del 2005.
  • 16. 16 Le proiezioni disponibili con le politiche correnti al momento della stesura della Strategia Europea per la riduzione del metano (EC, 2020[a]) prevedevano una riduzione delle emissioni di metano a livello europeo del 29% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Il documento di valutazione d'impatto del piano energia e clima 2030 rileva che il metano continuerà a essere dominante tra i gas serra diversi dalla CO2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990 richiederebbe quindi uno sforzo maggiore anche per ridurre le emissioni di metano, con proiezioni che indicano riduzioni che vanno dal 35% al 37% entro il 2030 rispetto al 2005. Le proiezioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (AA.VV., 2019) con gli scenari a politiche correnti al momento della redazione del Piano e con misure aggiuntive permettono di stimare riduzioni delle emissioni di metano dal 21% al 23% entro il 2030 rispetto al 2005, e dal 11% al 14% rispetto al 2020 (dati 2020 aggiornati rispetto alle proiezioni del PNIEC), valori decisamente insufficienti per essere in linea con gli obiettivi europei e con gli obiettivi globali previsti dal Global Methane Pledge. La stima della riduzione delle emissioni di metano al 2030 del 28% rispetto al 2005 mostra che, date le assunzioni considerate nel presente lavoro, per questo gas serra l’Italia è sotto l’intervallo di valori stimati dalla Commissione Europea nella strategia del metano (riduzioni di metano dal 35% al 37% entro il 2030 rispetto al 2005) per rispettare l’obiettivo del 55%. Per realizzare tali obiettivi e renderli realmente raggiungibili è opportuno che l’Italia predisponga una strategia nazionale allineata a quella europea e agli impegni internazionali sottoscritti dal Paese per ridurre le emissioni di metano dalle principali sorgenti emissive dei settori dei rifiuti, dell’agricoltura e dell’energia (Gaudioso, 2022). A tal proposito è utile sottolineare che, data la rilevanza delle emissioni di metano dalla sorgente dello smaltimento dei rifiuti, l’applicazione di misure mirate in questo settore, quali l’incremento dell’efficienza di captazione del biogas, possono essere decisive per il raggiungimento dell’obiettivo indicato dalla strategia europea. L’incremento dell’attuale efficienza di captazione del biogas, da 45% al 60% nel 2030, qualora applicabile alla realtà nazionale, permetterebbe una riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di circa il 47% rispetto ai livelli del 2020. Tale riduzione comporterebbe una riduzione delle emissioni totali di metano di circa il 23% rispetto al 2020 e di circa 33% rispetto al 2005, quota poco inferiore a quella stimata dalla Commissione Europea nella strategia del metano. L’analisi del contesto internazionale mostra che le emissioni europee diminuiscono in tutti i settori con velocità
  • 17. 17 maggiore di quella registrata per gli Stati Uniti, dove per alcuni settori, come l’agricoltura, si registra un sensibile incremento delle emissioni di metano dal 1990 al 2020 (+16.9% in USA vs - 20.5% in EU28). Inoltre, le emissioni fuggitive per le quali sono disponibili misure di riduzione a costi negativi, negli USA rappresentano la sorgente dominante mentre in Europa costituiscono una sorgente minoritaria. In Europa queste emissioni sono diminuite del 70.9% dal 1990, mentre negli USA sono diminuite del 26.7%. Anche nel settore dei rifiuti si registra un tasso di riduzione delle emissioni europee più alto (-47.9%) di quello degli Stati Uniti (-34.1%). La struttura emissiva settoriale in Italia e in Europa è comparabile e molto lontana da quella statunitense. Questi dati mostrano che la riduzione delle emissioni di metano in Europa e negli Stati Uniti, a partire dai livelli registrati nel 2020, possono avere efficacia e costi differenti in funzione del potenziale delle misure tecnologiche, che per settori come l’agricoltura è molto limitato, e dei costi delle misure, che per le emissioni fuggitive possono essere molto bassi o addirittura negativi (UNEP, 2021). TESTO RAPPORTO COMPLETO https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/r374-2022-1.pdf Riapertura termini domande per finanziamenti sul Fondo Kyoto (Normativa Nazionale) Con Decreto Direttoriale n. 200 del 15 settembre 2022 é stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65 (18). A decorrere dal 24 ottobre 2022 e fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2022 possono presentare domanda di concessione del finanziamento: 1. i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture: a. edifici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); b. impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (19); c. edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. 2. i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui al punto 1); 3. i Fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (20), per i soli edifici di cui al punto 1, lettera a). TESTO DECRETO 200/2022: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/Fondo_Kyoto/2022/dd_200_15- 09-2022.pdf 18 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/24/21A02418/sg 19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015;185 20 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98
  • 18. 18 Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Documentazione Nazionale) La Piattaforma italiana sull’adattamento ai cambiamenti climatici, promossa dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzata dall’ISPRA, intende favorire lo scambio di informazioni tra l’Amministrazione centrale, gli Enti locali e tutti i portatori di interesse, a partire dai cittadini, rispetto al tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici, rappresentando così lo strumento informativo principale in Italia su questo tema. La finalità generale è quindi quella di informare, sensibilizzare e rendere disponibili dati e strumenti operativi a tutti i cittadini, promuovere e supportare gli Enti Locali nei processi decisionali e di pianificazione in tema di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché fornire le informazioni contenute all’interno del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (21). La Piattaforma sarà oggetto di un’attività continua di ampliamento e aggiornamento dei contenuti. LINK ALLA PIATTAFORMA: http://climadat.isprambiente.it/ IVA e trasferimento di quote di gas serra (Giurisprudenza Comunitaria) Sentenza della Corte di Giustizia del 27 ottobre 2022 (causa C-641/21) che ha concluso che le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, devono essere interpretate nel senso che: esse ostano a che, nel caso di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato membro ritengano che il luogo di tale prestazione, che è situato, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, in tale altro Stato membro, sia nondimeno situato nel primo Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta prestazione, a una frode in materia di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della stessa prestazione nell’ambito di una catena di operazioni. TESTO SENTENZA 27/10/2022: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A512591131507899A8D882FE C26E8174?text=&docid=267611&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1& cid=4193464 21 http://climadat.isprambiente.it/pnacc/
  • 19. 19 ENERGIA Modifica regolamento stoccaggio gas in sede di Comunità dell’Energia (Normativa Comunitaria) Il trattato che istituisce la Comunità dell'energia crea un mercato integrato dell'energia (elettricità e gas) tra l’UE e le parti contraenti. Sono membri della Comunità dell'energia l’UE, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo, in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Peraltro, uno o più paesi membri dell'UE possono partecipare alla Comunità dell'energia su richiesta del Consiglio ministeriale. Paesi terzi possono essere accettati come osservatori. Il trattato della Comunità dell’energia è stato concluso dall’Unione con Decisione 2006/500/CE del Consiglio (22) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2006. Data l’importanza dello stoccaggio di gas per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e nel contesto della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha adottato con urgenza un regolamento sullo stoccaggio del gas, vale a dire il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). Esso dovrebbe essere integrato con urgenza nell’acquis della Comunità dell’energia. Con Decisione (UE) 2022/1842 del Consiglio del 20 settembre 2022 approvata detta integrazione del regolamento in sede di Consiglio dei Ministri della Comunità dell’energia. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1842&from=IT#d1e119-45-1 Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 dispone un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. In sintesi le misure previste consistono: 1. una riduzione obbligatoria del 5% del consumo di elettricità nelle ore di picco tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023; 2. un limite al prezzo di vendita dell'elettricità fissato a 180€/MWh per gli impianti infra-marginali (ovvero nucleare, fonti rinnovabili e lignite); 3. un contributo di solidarietà temporaneo sui profitti delle aziende attive nel settore Oil&Gas. Tali misure mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica, a consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle PMI e a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio 22 http://edizionieuropee.it/law/html/163/eu10_01_076.html 23 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3AFULL
  • 20. 20 greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese. In particolare il nuovo Regolamento prevede che gli Stati membri si adoperano per attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento. L’articolo 4 disciplina una riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta. L’articolo 5 stabilisce le condizioni affinché gli stati membri stabiliscano misure per conseguire la riduzione della domanda. Gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, anche ampliando misure nazionali già in essere. Secondo l’articolo 14 del Regolamento gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. TESTO REGOLAMENTO 2022/1854: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1854&from=IT#d1e1427-1-1 MITE chiarimenti su aree idonee per impianti da Fonti Rinnovabili (Normativa Nazionale) Comunicato stampa del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 11 ottobre 2022: “Il governo Draghi, dalla sua costituzione, ha adottato più di 100 norme per implementare le rinnovabili. Il monitoraggio di Terna, aggiornato mensilmente in coordinamento anche con i gestori delle reti di distribuzione, dimostra che tutti gli impianti stanno beneficiando dell’importante mole di semplificazioni adottata, spesso su proposta del MiTE, proprio con lo scopo di snellire i procedimenti su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda autorizzazioni e pareri, il MiTE ha emanato 63 provvedimenti (Via, scoping, ecc) relativi a 8,2 GW e ne sta predisponendo altri 19 per ulteriori 1,1 GW: un totale di 82 provvedimenti per 9,3 GW. La Commissione tecnica presso il MiTE, inoltre, si è già espressa su 49 progetti (corrispondenti a 2,9 GW), per i quali ora si attende il parere del MIC. Complessivamente, sommando anche tutte le richieste che erano state presentate negli anni passati al precedente Ministero dell’Ambiente, il MiTE sta processando 900 istanze, che si trovano in differenti stati di avanzamento e per le quali è necessario il coinvolgimento di numerosi attori (a partire dalle Regioni e dal MIC) e la consultazione del pubblico. Deve aggiungersi che spesso le istanze presentate sono incomplete e i proponenti forniscono le integrazioni richieste in fase di verifica documentale, causando una dilatazione delle tempistiche. Le richieste di connessione alla rete elettrica e le autorizzazioni all’installazione di impianti, inoltre, non dipendono in alcun modo dall’entrata in vigore del decreto sulle aree idonee, di prossima emanazione. Questo non solo è quanto è stabilito dalla legge che definisce il concetto di aree idonee (d.lgs 199/2021), ma è anche dimostrato dai numeri. I dati Terna, infatti, registrano che ad oggi sono già stati sbloccati circa 11 GW. La maggior parte (9,5 GW) verrà messa in esercizio nei prossimi mesi e nel 2023. Rispetto a luglio 2022, la potenza autorizzata e attesa in esercizio da qui al 2026 cresce ulteriormente di circa 1 GW. Si tratta di dati in forte controtendenza rispetto al passato: infatti, gli impianti entrati in esercizio nel 2021 raggiungevano soltanto 1,3 GW e nel 2020 non avevano neppure superato gli 0,8 GW. Per quanto riguarda, in particolare, l’adozione del decreto sulle aree idonee è in corso un serio confronto che coinvolge tutte le amministrazioni
  • 21. 21 interessate per bilanciare i diversi interessi pubblici e mediare tra i differenti orientamenti sui criteri di localizzazione. Il frutto di questi mesi di lavoro è a un elevato livello di maturazione, ma richiede delle scelte politiche, anche da parte di certo mondo ambientalista. In ogni caso, la stessa legge che introduce il concetto di aree idonee ha già previsto un’ampia serie di zone considerate immediatamente idonee, che dunque sono già oggi operative e utilizzabili. Sono in corso, infine, le consultazioni tecniche per definire gli incentivi per gli impianti di comunità energetiche con potenza fino a 1000 kW. Il nuovo decreto amplierà il campo di applicazione di quanto già previsto per le comunità più piccole. Infatti, i cittadini, le autorità locali e le piccole e medie imprese possono già realizzare comunità energetiche e accedere agli incentivi previsti per impianti a fonti rinnovabili fino a 200 kW, realizzati proprio nell’ambito di comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo collettivo. Le procedure che riguardano le rinnovabili, dunque, richiedono il coinvolgimento di numerosi soggetti, il bilanciamento di differenti interessi e bisogni e approfonditi studi tecnici. Sono tutte attività complesse che richiedono tempo e che non possono essere tralasciate o piegate per soddisfare pretese dettate da facili ideologismi”. Finanziamenti per sostenibilità ed efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali (Normativa Nazionale) Il MiTE mette a disposizione un fondo da 320 milioni di euro per finanziare la transizione energetica negli edifici pubblici. È stato firmato il 3 ottobre dal Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia l’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022” che prevede il finanziamento di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell’intero territorio nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). LINK al Comunicato del MITE: https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza- energetica-negli-edifici
  • 22. 22 Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas naturale (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 sono state stabilite speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023. In Premessa il Piano ricorda i provvedimenti di emergenza attuati in materia di stoccaggi, di diversificazione delle fonti di approvvigionamento (vedi contratto con Algeria) e di import di GNL. GNL In particolare su questo ultimo il Governo, in coordinamento con ENI e con SNAM, si è attivato per garantire approvvigionamenti di GNL da nuove rotte, in particolare: sino a 3,5 miliardi di Smc dall’Egitto, sino a 1,4 miliardi di Smc dal Qatar, sino a 4,6 miliardi di Smc progressivamente dal Congo, e circa 3,0-3,5 miliardi di Smc da forniture in fase di negoziazione da atri Paesi quali Angola, Nigeria, Mozambico, Indonesia e Libia. In questo senso è stato adottato dal MiTE un atto di indirizzo (22 marzo 2022) chiedendo a SNAM di procedere all’acquisizione di due FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) di capacità di circa 5 miliardi di Smc ciascuna, segnalando al contempo ad ARERA la necessità di definire il quadro regolatorio di tali infrastrutture, fermo restando il possibile impiego di altri canali di finanziamento e fondi europei. Sono state introdotte procedure di autorizzazione accelerate e semplificate (24), mediante la nomina di Commissari straordinari coincidenti con i Presidenti delle due Regioni interessate, la Toscana e l’Emilia- Romagna, finalizzate a installare le nuove unità di rigassificazione e stoccaggio galleggianti. L’obiettivo del Governo è quello di arrivare ad avere in esercizio al più presto, entro i primi mesi del 2023, il primo rigassificatore galleggiante e, successivamente e comunque entro il 2024, anche il secondo impianto. Ciò, si sottolinea, è fondamentale soprattutto per poter affrontare l’inverno 2023 – 2024, considerato che con molta probabilità gli stoccaggi saranno pienamente utilizzati nella stagione invernale 2022-2023 e dunque occorrerà ricostituire adeguatamente le riserve. L’insieme delle iniziative messe in campo consente di sostituire entro il 2025 circa 30 miliardi di Smc di gas russo con circa 25 miliardi di Smc di gas di diversa provenienza, colmando la differenza con fonti rinnovabili e con politiche di efficienza energetica BIOMETANO Nel settore dei gas rinnovabili, si è dato grande impulso allo sviluppo del biometano, che presenta un potenziale di circa 2,5 miliardi di Smc al 2026 ma in progressivo aumento già dal 2022, nonché agli investimenti a favore della produzione e dell’impiego di idrogeno. REGOLAMENTO UE RIDUZIONE CONSUMI GAS Il Consiglio Ministri UE per l’Energia del 26 luglio 2022 ha approvato la proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell’UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023. Il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 è stato pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022 (di seguito indicato come Regolamento). Le misure volontarie di riduzione della domanda che gli Stati membri sono chiamati ad adottare fra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, devono tendere a ridurre i consumi nazionali di gas di almeno il 15% rispetto alla media dello stesso periodo di 8 mesi nei cinque anni precedenti. 24 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/09/nuove-deroghe-alle-norme-ambientali-per.html
  • 23. 23 Le misure obbligatorie di riduzione della domanda, da preparare in anticipo e da mettere in funzione all’attivazione dello stato di ‘Allerta UE’, dovranno invece mantenere un tetto ai consumi di ciascuno Stato membro, dal momento in cui viene dichiarato e per tutto il periodo in cui dura lo stato di “Allerta UE”, inferiore del 15% rispetto all'ammontare dei consumi nazionali di gas nel corrispondente periodo all’interno della finestra temporale 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023, calcolato con riferimento alla media nei cinque anni precedenti. Il Regolamento prevede, al tempo stesso, alcune esenzioni e la possibilità di chiedere una deroga all'obiettivo di riduzione obbligatoria, al fine di tenere conto di situazioni particolari degli Stati membri e garantire che le riduzioni di gas siano efficaci per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE. Nel caso dell’Italia, in base ai criteri del Regolamento, considerando i consumi di gas nel periodo 1° agosto - 31 marzo dei 5 anni antecedenti al 2022, sulla base dei dati forniti da SNAM, il volume medio complessivo da considerare come riferimento iniziale su cui parametrare le misure è pari a 55,1 miliardi di Smc. I consumi previsti nel periodo considerato sono di 54,8 miliardi di Smc, lievemente inferiore alla media degli ultimi 5 anni. Ciò implica che le misure volontarie di riduzione della domanda ammontano a 8,2 miliardi di Smc di gas naturale Deroghe agli obblighi del regolamento UE applicabili all’Italia Dal momento che entrambi i valori (volumi di gas derivanti dal superamento del target di riempimento degli stoccaggi al 1° agosto 2022 e volumi di gas consumati come materia prima) vanno sottratti al volume complessivo di gas del periodo di riferimento, dal valore di consumo di riferimento iniziale di 55,1 miliardi di Smc di gas si passa a quello di 51,6 miliardi di Smc. Nel caso di “Allerta UE”, l’Italia ritiene di avere diritto a usufruire della deroga prevista dall’articolo 5, comma 7, del Regolamento, data la situazione delle sue capacità di trasporto ai punti di interconnessione. In particolare, l’Italia rientra pienamente nella possibilità di limitare la riduzione obbligatoria della domanda dell’8% rispetto al 15% previsto dall’art. 5.7 del Regolamento. Pertanto, in caso di “Allerta UE”, il sistema italiano del gas ha i requisiti previsti per ottenere una riduzione al 7% del tetto ai consumi storici. Pertanto, l’obiettivo di riduzione del 7%, in caso di “Allerta UE”, comporta che l’Italia sarebbe chiamata a effettuare una riduzione dei propri consumi di 3,6 miliardi di Smc di gas naturale. PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS Massimizzazione della produzione di energia elettrica con combustibili diversi dal gas Per ridurre il consumo di gas rispetto al tendenziale, un contributo di diversificazione ulteriore rispetto all’apporto delle rinnovabili può essere ottenuto dalla massimizzazione della produzione di energia elettrica da impianti che usano combustibili diversi dal gas (carbone, olio combustibile e bioliquidi), già oggi sostenuta dagli alti prezzi dell’energia elettrica sul mercato. In particolare, è stato stimato che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023 a una riduzione di circa 1,8 miliardi di Smc. Sotto l’ipotesi di massimizzazione del potenziale a partire dal mese di ottobre 2022, si eviterebbe il ricorso al consumo di gas per circa 290 milioni m3 di gas, mentre, iniziando dal mese di novembre 2022, sarebbe di poco superiore a 200 milioni m3 di gas (assumendo un rendimento di produzione termoelettrica del 56.4%, come nella analisi ENEA sui potenziali risparmi nel settore residenziale).
  • 24. 24 Pertanto, da tale misura è stimato un contributo complessivo di risparmio di gas, nel periodo di riferimento, di 2,1 miliardi di m3 di gas naturale. Con atto di indirizzo del MiTE del 1° settembre 2022 è stato chiesto a Terna di dare avvio al Piano di massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas naturale in attuazione dell’articolo 5-bis del decretolegge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, oggetto poi di modifiche tramite l’articolo 12 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (25). Misura amministrativa di contenimento del riscaldamento Questa misura prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano. In particolare: 1. Articolo 19-quater del decretolegge n. 17 del 1° marzo 2022 che è intervenuto sul riscaldamento degli edifici pubblici 2. Decreto MiTE del 6 ottobre 2022 ha le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023. Controlli assegnati alle autorità competenti designate dalle Regioni. Misure comportamentali (a costo zero) Le misure comportamentali a costo zero sono implementabili attraverso una campagna di sensibilizzazione, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ENEA (26), al fine di suggerire una serie di comportamenti virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il consumo di energia con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull’ambiente. Misure comportamentali (con investimento iniziale) Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti per la sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led. Enea ha calcolato un risparmio di circa 1 miliardo di Smc. Tali misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni fiscali, conto termico…), ma richiedono un certo periodo di tempo per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione della domanda. Si assume cautelativamente un impatto sul risparmio nel periodo considerato di 200 milioni di Smc, a fronte di un potenziale superiore a 1 miliardo di Smc TESTO PIANO NAZIONALE RIDUZIONE CONSUMI GAS: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/913764ce-cd48-4253-902a- eb324d40c45c/Piano+contenimento+consumi+gas_MITE_6set2022_def+%281%29.pdf?MOD=AJ PERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-913764ce-cd48-4253-902a-eb324d40c45c-ocnIn2M 25 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/05/riaprono-le-centrali-carbone-con.html 26 https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/le-indicazioni-enea-per-l-attuazione-del-piano-nazionale- di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale.html
  • 25. 25 Limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (Normativa Nazionale) Decreto MiTE del 6 ottobre 2022, in attuazione del Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale ha le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023. Controlli assegnati alle autorità competenti designate dalle Regioni. TESTO DECRETO 6/10/2022: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/DM%20383%20del%206.10.2022%20- %20Riduzione%20riscaldamento.pdf Gestore Mercati Energetici sulla riduzione dei consumi energetici: una rassegna di proposte (Documentazione Nazionale) Pubblicata la NewsLetter del mese di Ottobre 2022 del Gestore dei Mercati Energetici che nella seconda parte contiene una analisi dei consumi energetici ed in particolare del gas con una rassegna delle principali proposte (formalizzate anche in un recente regolamento UE trattato in questa NewsAmbiente di Ottobre: Regolamento 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022) CONSUMI GAS NEI PRIMI 9 MESI DEL 2022 Guardando ai consumi di gas, di cui sono disponibili i dati aggiornati ai primi nove mesi del 2022, possiamo vedere un calo del 3,4% nel periodo gennaio-settembre rispetto al pari periodo 2021 (- 1,8 mld mc), seppur in leggero aumento sulla media del decennio. A settembre, in special modo, si registra una brusca contrazione (-16% sul 2021) in tutti i comparti che ci riporta ai livelli di venti anni fa, sintomo che la crisi dei prezzi sta iniziando a colpire pesantemente tutti i settori di consumo. I responsabili della riduzione sono il settore civile (in parte anche per ragioni climatiche) che perde il 6% rispetto ai primi nove mesi del 2021 pari a oltre 1,3 mld mc., e l’industria che, tra chiusure e fuel switch, riduce il proprio consumo del 12% pari ad oltre 1,2 mld mc. In particolare, per l’industria appare preoccupante il calo registrato in settembre rispetto al pari mese del 2021: - 22,5%, sintomo della difficoltà di molte imprese a sostenere prezzi tanto elevati e indicatore di un rallentamento generale dell’economia. Il termoelettrico compensa in parte il calo con una richiesta aggiuntiva di 1,7 mld mc (+3,7%) resasi necessaria sia per frenare gli effetti della siccità sull'idroelettrico che per le minori importazioni dalla Francia causa manutenzioni e controlli straordinari a diverse centrali nucleari. Nel mese di settembre, però, anche la tenuta del termoelettrico vacilla con un calo di quasi il 18% sul pari periodo 2021. IL PIANO DELLA COMMISSIONE UE Lo scorso 20 luglio la Commissione presenta il Piano Save Gas for a Safe Winter (SGSW) che pone un obiettivo di risparmio del 15% nel consumo di gas naturale tra agosto 2022 e marzo 2023 al fine di prepararsi a potenziali interruzioni dei flussi di gas russo durante l’inverno. Il piano è stato oggetto di un aspro confronto tra la Commissione Europea e gli Stati Membri, le cui resistenze hanno portato nella versione finale a trasformare il target del 15% in una “riduzione volontaria” della domanda, che può diventare obbligatoria in caso di crisi degli approvvigionamenti (clausola “Union Alert”). Sono state, inoltre, introdotte una serie di esenzioni e deroghe che riflettono le
  • 26. 26 peculiari situazioni dei singoli paesi (27). Per ottemperare a quanto stabilito a livello UE, l’Italia ha presentato il proprio Piano di contenimento dei consumi di gas il 6 settembre che punta a ridurre di 8,2 miliardi mc il consumo di gas, ben oltre l’obiettivo di riduzione del 7% (pari a 3,6 mld mc), che il paese sarebbe chiamato ad effettuare in caso di “Allerta UE”. LA POSIZIONE DELLA AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA SUI CONSUMI ENERGETICI L’AIE nel suo ultimo Gas Market Report (28) in cui valuta le opzioni possibili nel caso in cui dal 1° novembre non arrivasse più gas russo ai Paesi dell'Unione europea. Secondo il Report la crisi del gas innescata dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 ha causato una serie di aggiustamenti del mercato. Gli acquirenti europei hanno fortemente aumentato il loro approvvigionamento di GNL, con conseguente restrizione del mercato e distruzione della domanda in varie regioni importatrici. Ciò ha avuto un impatto visibile anche sui comportamenti di contrattazione del GNL, con il ritorno a caratteristiche più tradizionali come i contratti a destinazione fissa e di più lunga durata. L’Agenzia ritiene che, senza misure di riduzione della domanda, gli Stati membri si troverebbero con gli stoccaggi sotto il 20% a febbraio 2023 – in uno scenario con consegne di GNL abbondanti. In uno scenario con consegne di GNL scarse, a febbraio gli stoccaggi sarebbero invece pieni solo al 5%. Un livello così basso ridimensionerebbe fortemente il grado di resilienza del mercato del gas europeo in caso di temperature particolarmente rigide. PIANO “PLAYING MY PART” L’agenzia Internazionale dell’energia ha presentato lo scorso Aprile un Piano diretto ai cittadini europei per promuovere una serie di azioni per ridurre i consumi e “fare la propria parte” nella crisi in corso. Secondo i risultati del Piano, abbassare il termostato di appena 1 °C farebbe risparmiare circa il 7% dell’energia utilizzata per il riscaldamento, mentre impostare un condizionatore d’aria più caldo di 1 °C potrebbe ridurre la quantità di elettricità utilizzata fino al 10%. Con un tragitto medio in auto di sola andata nell’UE di 15 chilometri, lavorare da casa tre giorni alla settimana potrebbe ridurre le spese del carburante di circa 35 euro al mese, anche tenendo conto dell’aumento del consumo di energia a casa. E poiché l’auto media nell’UE percorre circa 13.000 chilometri all’anno, ridurre la velocità di crociera sulle autostrade di 10 chilometri all’ora potrebbe tagliare le spese del carburante in media di circa 60 euro all’anno. È inutile dire che i numeri sono assolutamente indicativi essendo politiche che per la maggior parte devono affidarsi al senso civico e morale del singolo cittadino. Le raccomandazioni generali del Piano – che spaziano dall’abbassare il riscaldamento a ridurre la velocità nelle autostrade – avrebbero, a detta dei promotori, un potenziale di risparmio in bolletta di oltre 450 euro l’anno. Un risultato non da poco se consideriamo che, per la bolletta elettrica in 27 In particolare, esenzioni dall'obiettivo obbligatorio per i paesi insulari, come Irlanda, Cipro e Malta che non sono collegati alla rete del gas dell'UE, ma anche per quei paesi le cui reti elettriche sono sincronizzate con paesi non europei; sono previste anche diverse deroghe, tra cui il fatto che il paese abbia superato il proprio obiettivo di riempimento dello stoccaggio del gas, nel caso in cui sia fortemente dipendente dal gas come materia prima per le industrie strategiche, o se il consumo di gas è aumentato di almeno l’8% in passato rispetto alla media degli ultimi cinque anni. 28 https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2022
  • 27. 27 Italia, la spesa per la famiglia-tipo nel 2022 sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021 (fonte ARERA) SINTESI DEL GESTORE MERCATI ENERGETICI SU POSSIBILI AZIONI PER RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI La Newsletter del GME propone una breve guida che raccoglie i consigli di diverse Istituzioni come Commissione Europea, AIE ed ENEA per contenere con azioni a costo zero i consumi e superare l’inverno anche in assenza di pur ridotti investimenti (non sono infatti inserite misure a basso costo come la sostituzione dell’illuminazione con lampade a led, l’acquisto di apparecchi ad alta efficienza o piccoli interventi di isolamento interno delle abitazioni): TESTO NEWSLETTER GME OTTOBRE 2022: https://www.mercatoelettrico.org/newsletter/20221014Newsletter.pdf
  • 28. 28 Impianti di produzione di calore da risorsa geotermica (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 30 settembre2022 sono state approvate prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti. In particolare il Decreto si applica piccole utilizzazioni locali (potenzia inferiore ai 2MW vedi definizione DLgs 22/2010 articolo 2 comma 2 -29) di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici. Il Decreto stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti suddetti destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (30). TESTO DECRETO 30/9/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-10-14&atto.codiceRedazionale=22A05770&elenco30giorni=false Cessione energia elettrica del GSE da fonti rinnovabili: Electricity release (Normativa Nazionale) L’articolo 16-bis della legge 34/2022 (31) prevede che al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. Con Decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, n. 341 sono stabilite le modalità e le condizioni per la cessione dell'energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. ai fini dell'integrazione degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico e il trasferimento ai consumatori dei relativi benefici. TESTO DECRETO 16/9/2022: https://www.apindustria.bs.it/wp-content/uploads/2022/09/DM-Electricity-release.pdf 29 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;22 30 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28 31 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;17
  • 29. 29 I limiti dei poteri regionali nella individuazione delle aree non idonee a impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 216 dello scorso 21 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale due norme regionali sulla base di due motivazioni di fondo: 1. la prima è che non possono essere definite con una semplice legge regionale aree non idonee ad impianti da fonti rinnovabili ma occorre una istruttoria conclusa con un atto amministrativo di pianificazione regionale sulla base delle linee guida nazionali in materia 2. la seconda è che la Regione non può introdurre per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida tanto più se questi si trasformano in divieti assoluti di localizzazione come nel caso in esame. Vediamo nel merito le norme impugnate dallo Stato e i motivi della dichiarazione di incostituzionalità della sentenza in esame: LA PRIMA NORMA REGIONALE IMPUGNATA E LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Il testo della prima norma impugnata La disposizione impugnata recita: «Non sono idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16: a) le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR; b) i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO e nelle relative zone tampone, nonché i siti per i quali è stata presentata la candidatura per il riconoscimento UNESCO; c) i siti Natura 2000 e le aree naturali tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali); d) le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004 e i relativi ulteriori contesti, le zone di interesse archeologico e gli ulteriori contesti d'interesse archeologico, nonché le aree a rischio potenziale archeologico indicate nel PPR o negli strumenti urbanistici comunali; e) le aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR; f) le aree agricole ricomprese in zone territoriali omogenee F di "Tutela ambientale" individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al PURG; g) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario; h) le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli, ferma restando la facoltà del richiedente di
  • 30. 30 presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale». Le contestazioni del Governo nazionale Secondo il ricorrente, tale disposizione - individuando una serie di aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW - si porrebbe in primo luogo in contrasto con i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e dunque con l'art. 117, terzo comma, Cost. Tali principi si ricaverebbero dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida da esso previste. Il ricorrente assume altresì che la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con i «principi generali di cui al mutando quadro normativo statale», delineato dalla legge delega n. 53 del 2021 e dal d.lgs. n. 199 del 2021, attuativo della delega; dal che discenderebbe - secondo quanto pare evincersi dal ricorso - un diverso profilo di violazione dello stesso art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, il ricorrente lamenta che la disciplina impugnata anticiperebbe di fatto i contenuti del decreto interministeriale previsto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, che dovrà dettare principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti. I motivi della dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte per la prima norma regionale impugnata Il paragrafo 17 delle linee guida dispone che «le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3». Tale individuazione deve avvenire «attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione». Le aree non idonee sono quindi individuate dalle regioni «nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing», nel quale devono essere richiamati gli esiti dell'istruttoria svolta, contenenti «in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate». Sulla base di tale disciplina, questa Corte ha già più volte affermato che «La dichiarazione di inidoneità deve [...] risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti», e che «In ogni caso l'individuazione delle aree non idonee deve avvenire a opera delle Regioni attraverso atti di programmazione» (sentenza n. 86 del 2019); cosicché «Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011)» (sentenza n. 177 del 2021).
  • 31. 31 Quindi, afferma la Corte, istruttoria per individuare le aree non idonee ad impianti da fonti rinnovabili è destinata a sfociare non già in una legge, ma - come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - in un atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo, con il quale vengano individuate le aree non idonee. Non solo ma la norma regionale impugnata elenca una serie di categorie di aree disciplinate da altra normativa ambientale che tutela finalità diverse da quella che dovrebbe muovere principalmente la norma regionale in questione: la promozione delle fonti rinnovabili sia pure con una ponderazione, nella individuazione delle aree idonee agli impianti, dei vari interesse in gioco frutto appunto della istruttoria di programmazione regionale e non di una scelta ex lege. Conclude la Corte Costituzionale L'incompatibilità della disposizione impugnata con il paragrafo 17 delle linee guida, enunciante principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», vincolanti anche per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ne determina l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Ciò senza che sia necessario valutare se la disposizione medesima si ponga altresì in contrasto, come sostenuto dal ricorrente, con la nuova disciplina prevista dalla legge n. 53 del 2021 e dal successivo d.lgs. n. 199 del 2021 - decreto legislativo. LA SECONDA NORMA IMPUGNATA E LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Il testo della seconda norma impugnata La seconda norma regionale impugnata mantenendo ferme le esclusioni della prima norma impugnata (vedi in precedenza in questo commento) individua una serie di condizioni cui è subordinata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW. Nelle parti impugnate, la disposizione prescrive: - «che la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità»; - «che l'impianto sia posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico, non comprometta visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati al PPR o in corso di conformazione al PPR e adottati»; - «che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16, che ai sensi dell'articolo 33 delle NTA del PPR qualificano la superficie interessata quale area compromessa e degradata, in ragione della morfologia del territorio, del bacino visuale, della prossimità, delle loro dimensioni e della tipologia in un medesimo ambito di paesaggio del PPR». Le motivazioni di incostituzionalità della Corte sulla seconda norma impugnata Corte ha recentemente affermato che, sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, «"alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa" (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 121 del 2022).
  • 32. 32 Invero, attraverso le linee guida, adottate in Conferenza unificata in attuazione del principio di leale collaborazione, lo Stato e le regioni hanno congiuntamente definito una serie di criteri funzionali alla individuazione di punti di equilibrio sostenibili fra un largo spettro di interessi: il rispetto dei «vincoli imposti dalla normativa dell'Unione europea, così come degli obblighi assunti a livello internazionale con la legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e con la legge 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015), nel comune intento "di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra" (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022)» (sentenza n. 121 del 2022); la tutela del paesaggio e del territorio; la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale ai soggetti privati interessati alla realizzazione degli impianti. Ampio spazio è inoltre riconosciuto all'autonomia delle regioni a valle delle linee guida. Esse sono, infatti, chiamate a concretizzare tali complessi bilanciamenti nell'ambito dei singoli territori regionali, attraverso procedimenti amministrativi destinati a sfociare negli atti di programmazione menzionati dal paragrafo 17 delle linee guida, nei quali ben possono essere individuate le aree non idonee alla installazione degli impianti; atti a loro volta destinati a orientare la discrezionalità amministrativa nei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione dei singoli impianti. Ciò che invece, nel vigore dell'attuale quadro normativo, non è consentito alle regioni è dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida: ancor più quando tali criteri si risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale, come accade con riferimento a questa seconda norma regionale da cui la dichiarazione di incostituzionalità anche di quest’ultima. TESTO SENTENZA https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/568