1. 1
Periodo dal 1 al 28 Febbraio 2021
LE NOVITÀ (1
) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
FEBBRAIO 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2. 2
Sommario
AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ......................................................................................5
Coordinamenti territoriali per l'ambiente dei parchi nazionali (Normativa Nazionale)....5
Zone speciali di conservazione nel territorio della Regione Abruzzo (Normativa
Nazionale) ...................................................................................................................................5
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)....................................................................5
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria) ........................................................6
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica pannonica (Normativa Comunitaria)...............................................................6
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)............................................................6
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica macaronesica (Normativa Comunitaria).........................................................7
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria)..................................................................7
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica del Mar Nero (Normativa Comunitaria) .........................................................7
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina (Normativa Comunitaria)......................................................................8
ARIA ...............................................................................................................................................9
Modifiche al Regolamento su inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria) .9
Modifiche al Regolamento su inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria) .9
Violazione limiti particolato fine da parte di uno Stato membro della UE: quali azioni
necessarie per rispettare le norme UE (Giurisprudenza Comunitaria)..............................10
CACCIA TUTELA FAUNA SELVATICA...............................................................................13
Soggetti abilitati alla esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica
(Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................13
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17
Piani nazionali di contabilizzazione forestale definizione, per gli Stati Membri, dei livelli
di CO2 assorbiti dai terreni forestali (Normativa Comunitaria) ........................................17
Cancellazione dal «Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
per il controllo delle emissioni gas serra (Normativa Nazionale)........................................17
Misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di
emissioni di gas a effetto serra (Normativa Comunitaria)...................................................18
ENERGIA.....................................................................................................................................19
Interventi di efficientamento energetico per i Comuni sotto i 1000 abitanti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................19
Finanziamento efficienza energetica scuole delle Province e Città Metropolitane
(Normativa Nazionale).............................................................................................................19
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI........................................................................21
3. 3
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di
edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti ..................................21
Progettazione ecocompatibile di vari prodotti (Normativa Comunitaria) .........................21
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................22
Proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei
cittadini europei (Normativa Comunitaria) ..........................................................................22
Come contestare i finanziamenti a fini ambientali della Banca Europea degli Investimenti
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................22
MARE ...........................................................................................................................................27
Scadenze presentazioni programmi annuali acquacoltura (Normativa Nazionale)..........27
Cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli
idrocarburi e da altre sostanze pericolose (Normativa Comunitaria) ................................27
Programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale
delle acque marine (Normativa Nazionale) ...........................................................................28
Aggiornamenti misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime
(Normativa Nazionale).............................................................................................................28
Rinnovo concessioni demaniali marittimi a carattere stagionale e pluriennale
(Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................28
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................31
Tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 (Normativa Comunitaria)
....................................................................................................................................................31
Aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei
veicoli elettrici (Normativa Comunitaria)..............................................................................31
NUCLEARE .................................................................................................................................33
Programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la
gestione dei rifiuti radioattivi (Normativa Comunitaria).....................................................33
OGM – BIOTECH.......................................................................................................................34
Prodotti ogm e appalti pubblici (Giurisprudenza Nazionale)..............................................34
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTALE..............................................................37
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................37
PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................38
Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico (Normativa Nazionale).38
Finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione
civile (Normativa Nazionale)...................................................................................................38
RIFIUTI........................................................................................................................................39
Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti orfani (Normativa Nazionale).................................................................39
Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (Normativa Nazionale)................40
Modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Normativa Nazionale)........41
Utilizzo macchine operatrici in particolari condizioni stradali.(Normativa Nazionale) ...41
4. 4
Proroga scadenze iscrizioni Albo Gestori Ambientali (Normativa Nazionale)..................41
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................42
Trasporto interno alla UE di merci pericolose (Normativa Nazionale)..............................42
Nomina dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento REACH (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................42
VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI ..............................................................................43
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Normativa Nazionale)......................................43
5. 5
AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ
Coordinamenti territoriali per l'ambiente dei parchi nazionali (Normativa Nazionale)
Con Dpcm 17 novembre 2020 si è stabilito che presso ogni Parco Nazionale, costituito o
adeguato ai sensi della legge quadro nazionale 394/1991, il cui territorio non ricade
esclusivamente nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, è dislocato, ai
sensi dell'art. 21 della legge medesima, un reparto Carabinieri parco nazionale, comprensivo
delle articolazioni periferiche, dipendente dal Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del
parco stesso.
La dotazione organica dei reparti Carabinieri parco nazionale, comprensiva delle articolazioni
periferiche, è quella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il reparto Carabinieri parco nazionale di cui sopra, opera con vincolo di dipendenza funzionale
dall'Ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica
del personale dell'Arma dei carabinieri, per il tramite del comandante del reparto stesso. Le
priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un Piano operativo
predisposto e sottoscritto dall'ente parco e dal comandante del reparto Carabinieri parco
nazionale.
Ad ogni reparto Carabinieri parco nazionale di cui sopra, é assegnato personale dei ruoli dell'Arma
dei carabinieri la cui specifica formazione sarà assicurata mediante corsi di specializzazione
organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
TESTO DPCM:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-02-01&atto.codiceRedazionale=21A00415&elenco30giorni=false
Zone speciali di conservazione nel territorio della Regione Abruzzo (Normativa
Nazionale)
Con Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2020 sono designati quali Zone speciali di
conservazione ZSC) i cinque siti della regione biogeografica alpina e i due siti della regione
biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo.
TESTO DECRETO 29/12/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-02-09&atto.codiceRedazionale=21A00605&elenco30giorni=false
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica boreale (ex Direttiva 92/43/CEE - 2), comprende parti dei territori
dell’Unione della Finlandia e della Svezia nonché i territori dell’Unione di Estonia, Lettonia e
Lituania, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal
comitato Habitat istituito in virtù dell’articolo 20 di detta Direttiva.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/158 della Commissione del 21 gennaio 2021 è aggiornato
l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale come indicato
nell’allegato alla Decisione.
TESTO DECISIONE:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/c23c750d-6f2f-11eb-aeb5-
01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=IT
6. 6
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica mediterranea (ex Direttiva 92/43/CEE - 3) comprende i territori unionali di
Grecia, Cipro, in conformità all’articolo 1 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, e
Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e, in conformità
all’articolo 355, paragrafo 3, del trattato UE, il territorio di Gibilterra, per il quale il Regno Unito è
responsabile delle relazioni esterne, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica
approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/159 della Commissione del 21 gennaio 2021 è aggiornato
l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione mediterranea come indicato nell’allegato
alla Decisione.
TESTO DECISIONE:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/0cd6d0be-6f30-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica pannonica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica pannonica (ex Direttiva 92/43/CEE - 4), comprende parti dei territori
unionali di Cechia, Romania e Slovacchia e il territorio unionale dell’Ungheria, secondo quanto
specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù
dell’articolo 20 di detta Direttiva.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/160 della Commissione del 21 gennaio 2021 è aggiornato
l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica come indicato
nell’allegato alla Decisione.
TESTO DECISIONE:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/503fbe34-6f30-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica continentale (ex Direttiva 92/43/CEE - 5) comprende i territori del
Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania,
Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia, secondo quanto specificato
nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20
di detta Direttiva.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/161 della Commissione del 21 gennaio 2021 è aggiornato
l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale come indicato
nell’allegato alla Decisione.
TESTO DECISIONE:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/932794cb-6f30-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=IT
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=IT
5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=IT
7. 7
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica macaronesica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica macaronesica (ex Direttiva 92/43/CEE - 6) comprende gli arcipelaghi delle
Azzorre e Madera (Portogallo) e le Isole Canarie (Spagna) nell’Oceano Atlantico, come specificato
nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20
di detta Direttiva.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/162 della Commissione del 21 gennaio 2021 è aggiornato
l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica come
indicato nell’allegato alla Decisione.
TESTO DECISIONE:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9fb99af-6f30-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica atlantica (ex Direttiva 92/43/CEE - 7) comprende i territori dell’Unione di
Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania,
Spagna, Francia e Portogallo, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il
20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta Direttiva.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/163 della Commissione del 21 gennaio 2021 è aggiornato
l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica come indicato
nell’allegato alla Decisione.
TESTO DECISIONE:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/05b99161-6f31-11eb-aeb5-
01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica del Mar Nero (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica del Mar Nero (ex Direttiva 92/43/CEE - 8) comprende alcune parti del
territorio dell’Unione di Bulgaria e Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20
aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta Direttiva.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/164 della Commissione del 21 gennaio 2021 è aggiornato
l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica come indicato
nell’allegato alla Decisione.
TESTO DECISIONE:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/34681954-6f31-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=IT
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=IT
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=IT
8. 8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica alpina (ex Direttiva 92/43/CEE - 9) comprende i territori unionali delle Alpi
(Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini
(Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi
(Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila,
Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria), secondo quanto specificato nella mappa
biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito dall’articolo 20 di tale Direttiva.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/165 della Commissione del 21 gennaio 2021 è aggiornato
l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica come indicato
nell’allegato alla Decisione.
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=IT
9. 9
ARIA
Modifiche al Regolamento su inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria)
Il regolamento (UE) 2019/1021 (10) attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») sia del protocollo sugli
inquinanti organici persistenti (POP) della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, limitandone la fabbricazione, l'immissione in commercio e
l'uso.
Le sostanze classificate POP sono elencate nell’Allegato I al Regolamento UE 2019/1021.
L’allegato A della convenzione («Eliminazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le
quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare e/o adottare le misure legislative e
amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione,
tenendo conto delle deroghe specifiche applicabili stabilite da tale allegato. L’allegato I al
Regolamento 2019/1021 recepisce l’allegato A della Convenzione.
Il nuovo Regolamento (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 modifica
l’allegato I in relazione ai parametri dell’acido perfluoroottanoico (PFOA)
TESTO REGOLAMENTO 2021/115:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0115&from=IT
Modifiche al Regolamento su inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria)
Il regolamento (UE) 2019/1021 (11) attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») sia del protocollo sugli
inquinanti organici persistenti (POP) della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, limitandone la fabbricazione, l'immissione in commercio e
l'uso.
Le sostanze classificate POP sono elencate nell’Allegato I al Regolamento UE 2019/1021.
L’allegato A della convenzione («Eliminazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le
quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare e/o adottare le misure legislative e
amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione,
tenendo conto delle deroghe specifiche applicabili stabilite da tale allegato. L’allegato I al
Regolamento 2019/1021 recepisce l’allegato A della Convenzione.
Il nuovo Regolamento (UE) 2021/277 del 16 dicembre 2020 modifica l’allegato I del Regolamento
2019/2012 in relazione ai parametri del pentaclorofenolo.
TESTO REGOLAMENTO 2021/277:
L_2021062IT.01000101.xml (europa.eu)
10
TESTO consolidato: 32019R1021 — IT — 07.09.2020 (europa.eu)
11
TESTO consolidato: 32019R1021 — IT — 07.09.2020 (europa.eu)
10. 10
Violazione limiti particolato fine da parte di uno Stato membro della UE: quali azioni
necessarie per rispettare le norme UE (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2021 causa C637/18 è intervenuta per sulla
richiesta della Commissione di condannare l’Ungheria in quanto:
- superando sistematicamente e costantemente il valore limite giornaliero fissato per le
concentrazioni di particelle di PM10, da un lato, dal 1 ° gennaio 2005, nella zona HU0001 -
regione di Budapest e nella zona HU0008 - valle di Sajó, e, dall'altro lato, da giugno 11,
2011 (ad eccezione del 2014), nella zona HU0006 - regione di Pécs, non ha adempiuto ai
propri obblighi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della
direttiva 2008/50 / CE (12);
- non avendo adottato le misure adeguate, è venuta meno, dall'11 giugno 2010, agli obblighi
imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato
disposto con l'allegato XV, sezione A, di tale direttiva, in particolare l'obbligo, previsto
dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, di garantire che il periodo
per il superamento dei valori limite sia quanto più breve possibile.
In via preliminare la Corte nella sentenza in esame precisa che la Direttiva 2008/50 è in vigore dal
11 giugno 2010 ma i superamenti, almeno per due delle aree interessate, rispetto agli obiettivi
della Direttiva ci sono stati a partire dal 1/1/2005. La Corte ha già chiarito in precedenti sentenze
che le doglianze basate su tali disposizioni sono ricevibili anche per il periodo dal 1 ° gennaio 2005
all'11 Giugno 2010, poiché gli obblighi previsti da tali disposizioni hanno origine nella versione
iniziale del presente atto dell'Unione, vale a dire le disposizioni combinate dell'articolo 5 della
direttiva 1999/30 e dell'allegato III della (sentenza del 10 novembre 2020, Commissione / Italia -
13) .
VIOLAZIONE LIMITI PM10 CONDIZIONI PER CUI SUSSISTE
Relativamente alla prima motivazione del ricorso della Commissione la sentenza della Corte di
Giustizia qui esaminata la accoglie rilevando che le particolari caratteristiche topografiche e
climatiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione di inquinanti che le zone interessate da
questa azione, non sono tali da esonerare lo Stato membro interessato dalla responsabilità di
avere superato i valori limite fissati per il PM10. Al contrario, costituiscono elementi che, come
risulta dal punto 2, lettere c) (14) ed), dell'allegato XV, parte A, della direttiva 2008/50, devono
essere presi in considerazione conto nel quadro dei piani per la qualità dell'aria che tale Stato
membro è tenuto, ai sensi dell'articolo 23 di detta direttiva, a stabilire per tali aree al fine di
raggiungere il valore limite se viene superato ( in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020,
Commissione / Italia - 15).
La Corte aggiunge che se non si sono ottenute deroghe particolari come previsto dalla Direttiva
2008/50/CE una volta stabilito che i valori limite fissati dall'articolo 13 della direttiva 2008/50, in
combinato disposto con l'allegato XI di tale direttiva, sono stati superati, nelle zone e agglomerati
interessati dalla sua azione e per i periodi ivi indicati, uno Stato membro non può, invocare
circostanze che avrebbero potuto far ottenere dette esenzioni e quindi esonerarsi
dall'adempimento dei chiari obblighi cui è vincolato dal 1 ° gennaio 2005, ai sensi, in primo luogo,
12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0050-
20150918&qid=1614509469921&from=IT#tocId3
13
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-giustizia-condanna-litalia.html
14
d) dati topografici utili;
15
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-giustizia-condanna-litalia.html
11. 11
dell'articolo 5 della direttiva 1999/30 e del suo allegato III, nonché, in secondo luogo, Articolo 13 e
allegato XI della direttiva 2008/50.
QUALI MISURE ADEGUATE E IN CHE TERMINI DEVONO ESSERE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI
DOPO IL RILEVATO SUPERAMENTO DEI LIMITI PM10
Relativamente al secondo motivo del ricorso della Commissione la Corte rileva che l'articolo 23
della direttiva 2008/50 stabilisce un nesso diretto tra, da un lato, il superamento dei valori limite
fissati per il PM10 come previsto dal combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, del Direttiva
2008/50 e Allegato XI della stessa e, d'altra parte, l'istituzione di piani per la qualità dell'aria
(sentenza del 10 novembre 2020, Commissione / Italia - 16).
Secondo la Corte questi piani possono essere stabiliti solo sulla base dell'equilibrio tra l'obiettivo di
riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, di
conseguenza, il fatto che uno Stato membro superi i valori limite fissati per il PM10 non è di per sé
sufficiente per ritenere che tale Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dall'articolo
23, paragrafo 1., secondo paragrafo, della direttiva 2008/50.
Tuttavia, dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 risulta che gli Stati
membri, pur disponendo di un certo margine di manovra nella determinazione delle misure da
adottare, devono comunque ammettere il termine affinché il superamento dei valori limite sia il
più breve possibile.
Ora dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta, in primo luogo, che, al momento della scadenza del
termine fissato nel parere motivato complementare, l'Ungheria aveva effettivamente adottato
piani relativi alla qualità dell'aria nonché varie misure per miglioralo. Si trattava quindi, da parte
della Corte di verifica la congruità del contenuto di tali Piani. A questo proposito la Corte rileva
che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2008/50, i piani elaborati
devono contenere almeno le informazioni elencate nell'allegato XV, sezione A, di questo. Tuttavia,
dai dati contenuti in quel fascicolo emerge che i piani adottati dalla Ungheria:
1. da un lato, non danno un'indicazione precisa del miglioramento atteso della qualità
dell'aria e dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
2. dall’altro le misure invocate dall'Ungheria non menzionano la data in cui sarà garantito il
rispetto del valore limite giornaliero fissato per il PM10 nelle aree interessate e sono,
inoltre, spesso in fase di adozione o modifica. e talvolta prevedono un periodo di
attuazione che può estendersi per diversi anni dall'entrata in vigore dei valori limite fissati
per il PM10.
Quindi afferma la Corte va osservato che l'Ungheria chiaramente non ha adottato misure
adeguate in tempo utile per garantire che il periodo di superamento dei valori limite fissati per il
PM10 sia pari il più breve possibile nelle zone interessate. Pertanto, il superamento del valore
limite giornaliero fissato per il PM10 è rimasto sistematico e persistente rispettivamente per sei e
otto anni in dette zone, nonostante l'obbligo incombente a questo Stato membro di adottare tutte
le misure appropriate ed efficaci per soddisfare il requisito che il periodo di superamento deve
essere il più breve possibile.
Per quanto riguarda l'argomento dell'Ungheria secondo cui le misure sono adeguate anche se non
iniziano a produrre effetti fino a molto tempo dopo la data in cui si è accertato che il valore limite
16 16
12. 12
in questione è stato superato e comunque il "più breve possibile" periodo non dovrebbe, a causa
della natura complessa dell'inquinamento atmosferico, riguardare gli effetti delle misure. Come
dire l’importante è dimostrare che le misure sono adottate a prescindere dagli effetti che hanno
prodotto. Secondo la Corte di Giustizia va ricordato che uno Stato membro deve stabilire che le
difficoltà che invoca per porre fine al superamento dei valori limite fissati per le PM10, che non
sono di natura eccezionale, sono tali da escludere la possibilità di fissare scadenze più brevi
Secondo la Corte di Giustizia l'Ungheria si è limitata, per quanto riguarda la sua posizione
geografica e le condizioni geologiche e meteorologiche presenti in tale Stato membro, a fare
affidamento su elementi di carattere generale menzionati nei piani di qualità dell'aria, senza
fornire approfondire o svolgere un'analisi più approfondita, caso per caso, rispetto a ciascuna delle
aree oggetto del ricorso della Commissione. Tuttavia, tali difficoltà strutturali non sono di natura
eccezionale e non sono tali da escludere la possibilità di fissare scadenze più brevi.
Per quanto riguarda, più in particolare, l'argomento relativo all'inquinamento transfrontaliero, si
rileva che l'Ungheria non ha quantificato, in modo sufficientemente preciso, l'incidenza di tale
inquinamento sul rispetto del valore limite giornaliero fissato per il PM10 nelle aree oggetto del
presente ricorso. In ogni caso, il fatto che fattori esterni contribuiscano all'inquinamento
atmosferico in tale Stato membro non può giustificare il fatto che, alla scadenza del termine
fissato nel parere motivato complementare, tale valore limite fosse ancora non rispettato in questi
settori.
QUINDI la Corte nella sentenza qui esaminata ha condannato l’Ungheria accogliendo i motivi della
Commissione.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237289&pageIndex=0&docl
ang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1825992
13. 13
CACCIA TUTELA FAUNA SELVATICA
Soggetti abilitati alla esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 17 febbraio 2021 n° 21 interviene, sulla base di ordinanza di
rinvio del TAR Toscan, sulla legittimità costituzionale di una norma regionale che estende l'elenco
dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni di controllo delle popolazioni del cinghiale rispetto a
quelli previsti dall'art. 19, comma 2 (17), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
COSA DICE LA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA IN MATERIA DI SOGGETTI ADDETTI AL CONTROLLO
DELLA FAUNA SELVATICA
La Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata prima di tutto interpreta la ratio del comma 2
articolo 19 legge 157/1992 (norma sulla quale si fonda la questione di costituzionalità della legge
regionale).
Secondo la Corte In base a tale struttura normativa il controllo faunistico si qualifica come
un'attività che non è svolta per fini venatori, in quanto attiene prevalentemente alla tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 217 del 2018), ma che si intreccia funzionalmente
anche con finalità riconducibili a competenze regionali concorrenti o residuali (basti pensare alla
tutela del suolo e alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali). Per questo motivo tale attività,
diretta a realizzare il «controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia»,
da un lato viene assegnata alle Regioni, dall'altro viene procedimentalizzata, prevedendo il
rispetto di un principio di gradualità. Essa, infatti, deve essere svolta «di norma mediante l'utilizzo
di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» e solo in caso di
verificata inefficacia di tali metodi le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento, che, a loro
volta, devono essere «attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni
provinciali», cui è consentito avvalersi anche di altri soggetti, però specificamente indicati. La
norma, in altre parole, si sviluppa assegnando alle Regioni l'attività del controllo delle specie di
fauna selvatica però coinvolgendo, con riguardo ai piani di abbattimento, soprattutto il personale
delle Province.
L’INDIRIZZO DELLA CORTE COSTITUZIONALE FINO ALLA SENTENZA QUI ESAMINATA
Un primo indirizzo della giurisprudenza costituzionale (dalla sentenza n° 392 del 2005 - 18)
considerava tassativo l'elenco dei soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani di abbattimento, e
ciò sull'assunto per cui “una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo
e uniforme di tutela dell'ambiente”.
17
“2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per
la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali
ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo,
esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si
attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.”
18
https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0392s-05.html
14. 14
LE MOTIVAZIONI DELLA NUOVA SENTENZA
Sulla possibilità di estendere il controllo sulla fauna selvatica a soggetti con caratteri pubblicistici
ma esterni alle guardie venatorie provinciali
Ad avviso della nuova sentenza qui esaminata il suddetto indirizzo va rivisto alla luce di alcune
novità intervenute nel frattempo, in particolare:
1. negli ultimi anni il ridimensionamento del personale delle Province (la norma nazionale
prevede che i piani di controllo fauna selvatica siano attuati da guardie venatorie delle
Province) ha portato ad una grave difficoltà, anche nel campo di cui tratta la sentenza, a
gestire le funzioni assegnate dalla legge;
2. l'aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica
(specialmente ungulati e, in particolare, cinghiali).
La combinazione delle suddette condizioni determina rilevanti criticità a danno degli ecosistemi:
ad esempio, lo sviluppo sostenibile delle foreste, che implica un equilibrio armonioso tra le
componenti forestali e faunistiche, può risultare compromesso dal brucamento selettivo degli
ungulati che, nel lungo periodo, può modificare la struttura e la composizione dei popolamenti
forestali, se non addirittura comprometterne l'esistenza. Criticità che si manifestano, peraltro,
anche con riguardo alle attività antropiche: ormai significativi sono i danni alle attività agricole, sia
in termini economici per il settore che di indennizzi a carico degli enti pubblici; inoltre, è in
aumento il numero di incidenti stradali causati da ungulati.
La legge regionale oggetto della sentenza prevede quindi di estendere il potere di controllo della
fauna selvatica a figure (non previste dal comma 2 articolo 19 legge 157/1992) quali: guardie
venatorie volontarie, guardie ambientali volontarie (entrambe figure che individuano soggetti
privati muniti anche della qualifica di guardia giurata), nonché delle guardie giurate purché
adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.
Secondo la Corte Costituzionale si tratta quindi di soggetti ulteriori, rispetto a quelli elencati dalla
norma statale, ma che non sono identificabili in meri cacciatori: presentano, infatti, elementi di
qualificazione pubblicistica, essendo, in forme diverse, ricompresi tra le persone già abilitate,
peraltro in seguito a una specifica formazione, allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria,
e ciò in forza di quanto stabilisce l'art. 27, comma 6, della stessa legge n. 157 del 1992, che
prevede, per queste figure, “corsi di preparazione e di aggiornamento [...] sulla tutela
dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole”.
Inoltre, la norma impugnata dispone espressamente che al «corpo di polizia provinciale» rimanga
assegnato il ruolo del «coordinamento» dei piani di abbattimento, a dimostrazione che questi
ulteriori soggetti risultano, in ogni caso, coinvolti in un ruolo meramente ausiliario.
La sentenza qui esaminata ricorda che lo stesso ISPRA, e già prima l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), hanno realisticamente riconosciuto che «[m]olto spesso la disponibilità di
personale d'istituto [ossia le guardie provinciali e gli altri soggetti pubblici di cui all'art. 19, comma
2, della legge statale] non è sufficiente per la realizzazione dei piani di controllo» (ISPRA, Linee
guida per la gestione degli ungulati, 2013), rilevando altresì che «una intensa e diffusa attività di
controllo necessita un impegno in termini di personale al quale difficilmente si riesce a far fronte
con l'intervento delle sole figure istituzionali» (INFS, Linee guida per la gestione del cinghiale,
2003).
Secondo la Corte Costituzionale l'integrazione disposta dalla norma regionale censurata merita di
essere considerata come un'espressione legislativa che aumenta lo standard minimo di tutela
ambientale previsto dalla disposizione statale: è infatti rivolta a riportare a un livello fisiologico la
15. 15
consistenza del personale qualificato destinato a eseguire i piani di abbattimento, ciò che appare
necessario per attuare gli obiettivi, anche di tutela dell'ecosistema, previsti dallo stesso comma 2
dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992.
Il tutto, visto dal punto di vista costituzionale, rientra in quanto già affermato in precedenza dalla
Corte Costituzionale per cui la collocazione della materia «tutela dell'ambiente [e]
dell'ecosistema» tra quelle di esclusiva competenza statale non comporta che la disciplina statale
vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni. Il carattere trasversale della materia, e quindi la sua
potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene,
infatti, salva la facoltà di queste di adottare, nell'esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme
di tutela più elevata.
Sulla possibilità di estendere il controllo sulla fauna selvatica anche ai cacciatori sia pure formati
con apposite corsi
La seconda norma regionale censurata appare rivolta a ricomprendere interventi di controllo
numerico della fauna selvatica e a coinvolgere, per l'attuazione dei connessi piani di abbattimento,
anche i cacciatori, sempre “che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati
dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA”.
Anche su questa parte della norma regionale la Corte ritiene non fondata la questione della
costituzionalità. Secondo la Corte Costituzionale si ripropongono infatti le medesime argomentazioni
riportate nel paragrafo precedente del presente commento, con la conseguenza che l'integrazione
disposta dalla norma regionale, anche in questo caso, e peraltro con evidenza ancora maggiore,
assume il carattere di un intervento rivolto a incrementare lo standard di tutela ambientale fissato
dalla disposizione statale.
Nell'impianto dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, infatti, la possibilità di coinvolgere
i cacciatori nei piani di abbattimento dipende unicamente: a) dalla loro qualità di proprietari o
conduttori dei fondi interessati dai piani di abbattimento, oppure b) dalla circostanza di essere
convocati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Al contrario, nella norma censurata, la medesima possibilità è subordinata alla ben più pertinente
condizione di aver acquisito una formazione specifica, «sulla base di programmi concordati con
l'ISPRA», senza che sia sufficiente la mera titolarità di una licenza venatoria, come invece stabilito,
da questo punto di vista, dalla norma statale. Non è peraltro indifferente precisare, anche in
questo caso, che proprio il citato INFS ha avuto modo di soffermarsi sulla «figura del "coadiutore ai
piani di controllo", qualifica che può essere conseguita dalle diverse tipologie di cacciatori di
ungulati in seguito ad uno specifico corso di formazione con relativo esame di abilitazione» (INFS,
Linee guida per la gestione del cinghiale, 2003).
Infine, va anche qui considerato che il coinvolgimento di tale categoria di cacciatori non può che
avvenire sotto il coordinamento della polizia provinciale, come del resto è espressamente stabilito
dal precedente comma 3 con riguardo alla disciplina generale dei piani di abbattimento.
Sulla possibilità di estendere il controllo sulla fauna selvatica anche a cacciatori non formati dai
corsi ISPRA
Un'altra parte della norma regionale censurata stabilisce che, anche ai fini dell'attuazione dei piani
di abbattimento, i cacciatori abilitati alla caccia di selezione agli ungulati e a quella al cinghiale con
determinate tecniche («in braccata e girata») sono equiparati a quelli formati e selezionati con
corsi Ispra.
La Corte, a differenza delle altre due questioni sollevate dal TAR e sopra descritte, considera
fondata questa ultima. Secondo la Corte la norma censurata sul punto si limita a prevedere, come
nota il rimettente, “la frequenza ad un corso ed il superamento di un esame finale comprendente
16. 16
una prova scritta e una prova di tiro con carabina”. La differenza assume un rilievo sostanziale,
trattandosi di abilitazioni relative ad attività di natura diversa: l'una di carattere meramente
venatorio, seppur "qualificata", l'altra realizzata per finalità di tutela ambientale.
È quindi evidente, secondo la Corte, che la norma censurata, a differenza delle altre due prima
considerate, deroga all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma non realizza un
incremento dello standard minimo di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale: essa si
pone quindi in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Da questo punto di vista, a
differenza dell'ipotesi descritta nel paragrafo precedente, trova conferma la giurisprudenza della
Corte che ha costantemente escluso che l'elenco dei soggetti abilitati a partecipare alla
realizzazione dei piani di abbattimento possa essere integrato attraverso il mero coinvolgimento
dei cacciatori (da ultimo, sentenze n. 44 del 2019 19 e n. 217 del 2018 20), senza quindi la
previsione di specifici e adeguati programmi di formazione in materia di tutela ambientale.
Sulla possibilità di aprire il controllo della fauna selvatica a soggetti diversi dalle guardie provinciali
per la tutela della agricoltura
L’ultima norma regionale censurata prevede che la Regione, per prevenire o eliminare i danni alle
produzioni agricole autorizza in qualsiasi periodo dell'anno i cacciatori abilitati con corsi Ispra, le
guardie venatorie provinciali, le guardia parco, polizia e carabinieri nonché ufficiali di PG, i
proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al
controllo dei cinghiali.
Secondo la Corte Costituzionale la questione di costituzionalità non è fondata in quanto il termine
“controllo dei cinghiali”, genericamente utilizzato nella stessa, è bensì riferibile esclusivamente a
quello attuato con metodi ecologici, senza alcuna possibilità di estenderlo anche ai piani di
abbattimento, del resto mai evocati nel testo della disposizione in oggetto.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 21/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/065
19
https://www.giurcost.org/decisioni/2019/0044s-19.html
20
https://www.giurcost.org/decisioni/2018/0217s-18.html
17. 17
EFFETTO SERRA
Piani nazionali di contabilizzazione forestale definizione, per gli Stati Membri, dei
livelli di CO2 assorbiti dai terreni forestali (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2018/841 21 (Regolamento LULUCF) relativo all’inclusione delle emissioni e
degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del
suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, è stato adottato dal Consiglio il 14
maggio 2018, in seguito al voto del Parlamento europeo il 17 aprile 2018.
All’interno del Regolamento è sancito il principio denominato “no-debit rule” il quale prevede che
gli Stati membri si impegnano a garantire che le emissioni contabilizzate di gas a effetto serra
derivanti dall'uso del suolo siano interamente compensate da una rimozione equivalente di
CO2 attraverso le azioni messe in atto nel settore.
Secondo l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2018/841 ciascuno Stato membro contabilizza le
emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli
assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto
moltiplicando per cinque il livello di riferimento (22) per le foreste dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale,
che includono un livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il
periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo dal 2026 al 2030. Il piano
nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell’allegato IV al
Regolamento ed è reso pubblico, anche mediante Internet.
Il nuovo Regolamento (UE) 2021/268 della Commissione del 28 ottobre 2020 ha aggiunto la
sezione C all’allegato IV al Regolamento 2018/841 che definisce, per ogni Stato membro, Il livello
di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di
CO2 equivalente all’anno.
TESTO REGOLAMENTO 2021/268:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%
3AFULL
Cancellazione dal «Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese
certificate per il controllo delle emissioni gas serra (Normativa Nazionale)
Viene pubblicato l'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione dal «Registro
telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate», di cui all'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146/2018, dei soggetti indicati negli elenchi allegati all'avviso che, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dall'art. 21, comma 7, dello stesso decreto, non
hanno provveduto a conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9, entro il
termine di otto mesi a partire
dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
146/2018.
TESTO E SPIEGAZIONI DPR 146/2018:
https://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-
5172014#1
21
LULUCF | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (minambiente.it)
22
la stima, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l’anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi
risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030,
in base ai criteri definiti nel presente regolamen
18. 18
Misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote
di emissioni di gas a effetto serra (Normativa Comunitaria)
TESTO DECISIONE 2021/355:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0355&from=IT
19. 19
ENERGIA
Interventi di efficientamento energetico per i Comuni sotto i 1000 abitanti
(Normativa Nazionale)
L’articolo 51 del Legge 126/2020 (23) che ha convertito il Decreto Legge 104/2020 al comma 1
sostituisce il comma 14-bis dell’articolo 30 della legge 58/2019 (24
).
Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per , tra gli
altri (25
), gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al
comma 3 articolo 30 legge 58/2019 (26
), a decorrere dall'anno 2021 é autorizzato, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107 (27
), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale
fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, é
assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari
importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e
160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
In attuazione di quanto sopra il Decreto Ministro Interno 29 gennaio 2021 ha attribuito, per il
2021, i suddetti contributi per un importo complessivo pari a 160.000.000 di euro.
DECRETO MINISTERO INTERNO 29/1/2021:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-29-gennaio-2021
Finanziamento efficienza energetica scuole delle Province e Città Metropolitane
(Normativa Nazionale)
Il comma 63 articolo 1 della legge 160/2019 (28
)prevede che per il finanziamento, tra gli altri, degli
interventi relativi all’efficientamento energetico delle scuole delle province e città metropolitane è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
23
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false VEDI PAG. 14 FILE NEWS OTTOBRE 2020 PER
UN APPROFONDIMENTO https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/news-lex-ambiente-ottobre-2020
24
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
25
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
26
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica), nonché all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
27
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
28
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
20. 20
Con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 sono stati definiti i criteri di riparto
delle risorse (29).
Con Decreto del Ministero Istruzione del 1 ottobre 2020 è stato definito il riparto risorse pari a
euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi di cui alle norme sopra riportate.
TESTO DECRETO 1/10/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-02-09&atto.codiceRedazionale=21A00607&elenco30giorni=false
29
PER APPROFONDIRE VEDI PAG. 17 FILE NEWS LEX AGOSTO 2020
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
21. 21
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di
edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti
L'art. 34 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50 (30), recante “Criteri di sostenibilità energetica ed
ambientale” stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione” (31) attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
In attuazione di quanto sopra il Decreto Ministero Ambiente 29 gennaio 2021 ha adottato i criteri
ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i
seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; c) detergenti per le pulizie periodiche e
straordinarie delle superfici; d) detergenti per l'igiene personale; e) prodotti in tessuto carta per
l'igiene personale.
Inoltre lo stesso Decreto 29 gennaio 2021 ha i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 2, parte
integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia e
sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.
TESTO DECRETO 29/1/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-02-19&atto.codiceRedazionale=21A00941&elenco30giorni=false
Progettazione ecocompatibile di vari prodotti (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 ha modificato i
regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021,
(UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la
progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori
di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate,
display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga
biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
TESTO REGOLAMENTO 2021/341:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0341&from=IT
30
Codice dei Contratti Pubblici https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
31
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200
8-05-08&atto.codiceRedazionale=08A02995&elenco30giorni=false
22. 22
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative
dei cittadini europei (Normativa Comunitaria)
Proroghe legate alla emergenza COVID ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento
europeo e del Consiglio (32) che, in considerazione dell’epidemia di COVID-19, stabilisce misure
temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE)
2019/788 (33), riguardante l’iniziativa dei cittadini europei.
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/360 della Commissione del 19 febbraio 2021 proroga i
termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per le iniziative dei cittadini europei elencate
all’articolo2.
TESTO DECISIONE 2021/360:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0360&from=IT
Come contestare i finanziamenti a fini ambientali della Banca Europea degli
Investimenti (Giurisprudenza Comunitaria)
Il Tribunale UE con sentenza del 27 gennaio 2021 causa T 9/19 si è pronunciato in relazione ad
una controversia relativa ad una decisione della Banca Europea degli Investimenti (di seguito BEI)
comunicata alla ricorrente con lettera del 30 ottobre 2018, che respinge, in quanto irricevibile, la
richiesta di riesame interno della delibera del consiglio di amministrazione della BEI, del 12 aprile
2018, che approva il finanziamento di un progetto di centrale elettrica a biomassa in Galizia
(Spagna).
Il primo esborso connesso al finanziamento della BEI è stato effettuato il 29 agosto 2018. Era
previsto che la costruzione del progetto Curtis fosse completata entro la fine del 2019.
I MOTIVI DEL RICORRENTE
ClientEarth, è un’ONG che opera per la tutela dell’ambiente. 53 Il 9 agosto 2018 la ricorrente ha
presentato alla BEI una domanda di riesame interno della delibera controversa, conformemente
all’articolo 10 del regolamento Aarhus e della decisione 2008/50. Ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento Aarhus, qualsiasi organizzazione non governativa (ONG) che soddisfa
i criteri di cui all’articolo 11 di detto regolamento può avviare, con domanda motivata, un riesame
interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del
diritto ambientale
la ricorrente contestava la conclusione secondo cui il progetto Curtis avrebbe contribuito alla
realizzazione di obiettivi spagnoli ed europei in materia di produzione di energie rinnovabili, di
sicurezza energetica e di obiettivi ambientali . Inoltre la ricorrente contestava la conclusione
secondo cui il progetto Curtis sarebbe conforme alle priorità della BEI in materia di prestiti a
favore delle energie rinnovabili e della lotta contro il cambiamento climatico. Essa evidenziava che
tale conclusione si basava su un’analisi errata che sopravvalutava la resa elettrica del progetto
Curtis e i vantaggi ambientali associati a detto progetto, pur sottostimando taluni rischi significativi
che potevano incidere sulla fattibilità o sul periodo di attuazione di questo stesso progetto nonché
sul suo impatto ambientale, come l’aumento dell’abbattimento degli alberi in Galizia, che portava
32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1042&qid=1614457082278&from=IT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0788-
20200201&qid=1614457234163&from=IT
23. 23
in particolare a dubitare che il progetto Curtis avrebbe avuto un bilancio positivo in termini di gas
a effetto serra.
LA RISPOSTA DELLA BEI
Con lettera del 30 ottobre 2018, firmata dal suo segretario generale e dalla vice capo del suo
servizio giuridico, la BEI ha informato la ricorrente del rigetto della richiesta di riesame interno
della delibera controversa in quanto irricevibile, dato che tale richiesta non riguardava un atto che
poteva formare oggetto di un riesame interno, vale a dire un «atto amministrativo» ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus (in prosieguo: l’«atto impugnato»). ,
l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus definisce la nozione di «atto
amministrativo», ai fini di detto regolamento, come qualsiasi provvedimento di portata individuale
nell’ambito del diritto ambientale adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione e avente
effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Nell’atto impugnato, in primo luogo, la BEI ha fatto
valere che la delibera controversa non produceva effetti esterni giuridicamente vincolanti e non
poteva creare diritti per un terzo. Tale delibera avrebbe costituito soltanto un atto interno. In
secondo luogo, la BEI ha argomentato che la delibera controversa non era stata adottata
«nell’ambito del diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento
Aarhus, il quale definisce il «diritto ambientale» come «la normativa (...) che, a prescindere dalla
base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica [dell’Unione] in materia
ambientale, stabiliti nel trattato (...)»
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE UE
Sulla irricevibilità della richiesta di revisione vista la indipendenza della BEI nelle sue operazioni
finanziarie
Secondo il Tribunale la BEI, nel difendere la motivazione della sua decisione oggetto del ricorso,
ha menzionato, in modo vago e generico, il potere commerciale e politico discrezionale conferitole
dai Trattati e dal suo statuto, nonché il suo ruolo istituzionale e il compito ad essa incombente in
forza di detto statuto. Invece, ricorda il Tribunale UE, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento
Aarhus dispone altresì che la posizione scritta assunta dall’istituzione o dall’organo dell’Unione cui
è presentata una richiesta di riesame interno di uno dei suoi atti dev’essere motivata. Tale
motivazione deve consentire al richiedente di comprendere le ragioni alla base della decisione
dell’istituzione o dell’organo competente. Quindi si respinge la dichiarazione della BEI di
irricevibilità della azione della ricorrente.
Relativamente alla motivazione della decisione della BEI di finanziare il progetto oggetto della
controversia
Secondo il Tribunale UE la motivazione contenuta nell’atto impugnato era sufficiente per
consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali la BEI aveva respinto in quanto
irricevibile la richiesta di riesame interno della delibera controversa che essa le aveva rivolto e per
consentirle di contestare la fondatezza di tale motivazione nell’ambito del primo motivo di ricorso.
Inoltre, tale motivazione è sufficiente per consentire al Tribunale di esercitare un controllo
giurisdizionale sulla fondatezza di detto atto, mediante l’esame del primo motivo di ricorso. Quindi
conclude la BEI occorre respingere in quanto infondato il secondo motivo di ricorso, relativo ad
una violazione dell’obbligo di motivazione.
Sugli errori di valutazione nell’applicazione del regolamento Aarhus da parte della BEI
24. 24
La ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, il «diritto ambientale», quale definito
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus, ha un significato ampio, che non si
limita a questioni connesse alla tutela dell’ambiente in senso stretto. Esso comprenderebbe
qualsiasi disposizione legislativa dell’Unione che, a prescindere dalla sua base giuridica o dalla sua
natura, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi della politica di quest’ultima in materia
ambientale. l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus dispone che, ai fini di detto
regolamento, per «diritto ambientale» si intende qualsiasi disposizione legislativa dell’Unione che,
a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica
dell’Unione in materia ambientale, stabiliti nel Trattato FUE: la salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, l’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a
risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.
Secondo la BEI Un’interpretazione troppo ampia della nozione di «diritto ambientale» sarebbe
artificiosa, andrebbe al di là dell’ambito di applicazione del regolamento Aarhus e
pregiudicherebbe l’indipendenza di cui la BEI godrebbe nell’ambito delle sue operazioni finanziarie
nonché il suo compito statutario.
Secondo il Tribunale UE nel caso di specie, e contrariamente a quanto sostenuto dalla BEI in
udienza, occorre quindi assimilare le norme di portata generale che disciplinano la sua attività in
materia di concessione di prestiti ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato FUE in
materia ambientale, in particolare i criteri di natura ambientale di ammissibilità dei progetti a un
finanziamento della BEI, a disposizioni legislative del diritto ambientale dell’Unione, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus. Infine, dal tenore letterale e
dall’impianto sistematico dell’articolo 9, paragrafi 3 (34) e 4 (35), della convenzione di Aarhus, alla
luce del quale il regolamento Aarhus deve, per quanto possibile, essere interpretato, emerge che
tutti gli atti delle autorità pubbliche contrastanti con le disposizioni del diritto ambientale
dovrebbero poter essere contestati. Pertanto, non occorre limitare l’accesso alla giustizia in
materia ambientale ai soli atti di autorità pubbliche che abbiano formalmente come base giuridica
una disposizione del diritto ambientale.
Conclude il Tribunale UE, alla luce del ragionamento sopra riportato, che per fornire
un’interpretazione generale dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus che sia
coerente e conforme alla necessità di offrire rimedi adeguati ed effettivi, la nozione di
provvedimento di portata individuale adottato «nell’ambito del diritto ambientale», enunciata
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, deve essere interpretata
estensivamente, nel senso che essa non si limita, come afferma la BEI, sostenuta dalla
Commissione, alle sole misure di portata individuale adottate sul fondamento di una disposizione
di diritto derivato che contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell’Unione nel settore
dell’ambiente, come enunciati all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, ma comprende tutte le misure
di portata individuale soggette a requisiti di diritto derivato dell’Unione che, a prescindere dal loro
34
L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, dal canto suo, stabilisce, in termini più generali, che ciascuna
parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale
possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le
omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.
35
In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, le parti della convenzione di Aarhus devono
garantire che gli organi di ricorso offrano rimedi «adeguati ed effettivi», ivi compresi, eventualmente, provvedimenti
ingiuntivi. Oltre a precisare i tipi di ricorso, l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, della convenzione di Aarhus esige che le parti
di quest’ultima provvedano a che le procedure di ricorso di cui ai paragrafi da 1 a 3 siano «obiettive, eque, rapide e non
eccessivamente onerose» e che il pubblico sia informato di queste possibilità.
25. 25
fondamento giuridico, contribuiscano direttamente al perseguimento degli obiettivi di politica
dell’Unione nel settore dell’ambiente.
Relativamente alla questione se la delibera BEI di assegnazione del finanziamento, oggetto della
controversia, possa essere considerata una misura di portata individuale di tal genere
Secondo il Tribunale UE dagli elementi del fascicolo esaminato per la decisione risulta che la
delibera controversa è stata adottata sulla base del rilievo che il progetto Curtis rispondeva agli
obiettivi dell’attività di prestito della BEI e ai criteri di ammissibilità per i progetti relativi
all’ambiente risultanti dalla dichiarazione del 2009 e dalla strategia per il clima, in particolare
perché esso avrebbe supportato gli obiettivi europei e spagnoli in materia di produzione di energie
rinnovabili, rispettava i criteri di sostenibilità e delle disposizioni dirette a lottare contro la
gestione illegale delle foreste fissati dal diritto derivato dell’Unione e consentiva di ottenere una
riduzione netta delle emissioni di CO2 equivalente a livello spagnolo e a quello europeo. Quindi
nella parte in cui constatava che il progetto Curtis soddisfaceva tali criteri di ammissibilità di
natura ambientale, la delibera controversa costituiva effettivamente un provvedimento di portata
individuale adottato «nell’ambito del diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
lettera g), del regolamento Aarhus.
Il Tribunale UE quindi afferma che la ricorrente sostiene giustamente, nel caso di specie, che la BEI
ha commesso un errore di valutazione indicando che la delibera controversa non poteva essere
considerata un provvedimento di portata individuale adottato «nell’ambito del diritto
ambientale», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, e, pertanto,
un atto che può formare l’oggetto di un riesame interno conformemente all’articolo 10, paragrafo
1, di tale medesimo regolamento.
Sul motivo di ricorso, vertente su un’applicazione erronea della condizione che l’atto produca un
«effetto esterno e giuridicamente vincolante», enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento Aarhus
La questione una volta stabilito (vedi paragrafo precedente del presente commento) che la
decisione di finanziamento della BEI può costituire oggetto di richiesta di riesame al contrario della
tesi sostenuta dalla BEI si trattava di capire se la decisione costituiva un atto amministrativo
suscettibili di produrre effetti vincolanti.
Il Tribunale UE quindi doveva verificare se la delibera controversa abbia un «effetto esterno e
giuridicamente vincolante», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento
Aarhus, e, di conseguenza, se essa fosse «destinata a produrre effetti giuridici nei confronti di
terzi» ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Secondo il Tribunale UE la delibera contestata, come sostenuto dalla BEI nel presente
procedimento e come affermato nella sua lettera al promotore del progetto Curtis del 13 aprile
2018, non costituisse un impegno giuridico a concedere il prestito all’ente ad hoc, poiché altri
aspetti tecnici, economici e finanziari del progetto dovevano ancora essere valutati, essa ha
comunque avuto alcuni effetti giuridici definitivi nei confronti di terzi, in particolare per quanto
riguarda il promotore di tale progetto, nei limiti in cui ha stabilito l’ammissibilità di tale progetto al
finanziamento da parte della BEI per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali e sociali,
consentendo così al promotore di adottare le seguenti misure necessarie per la formalizzazione
del finanziamento di cui doveva beneficiare, come indicato nella lettera della BEI del 13 aprile
2018 rivoltagli. Alla luce di tali aspetti ambientali e sociali, la successiva decisione del comitato
26. 26
direttivo di concedere il prestito, dopo aver proseguito la valutazione del progetto Curtis sugli altri
aspetti ancora da esaminare, poteva tutt’al più essere considerata solo come una decisione di
mera esecuzione. Orbene, è proprio sugli aspetti ambientali che doveva vertere la procedura di
riesame interno istituita dal regolamento Aarhus (v., a tale proposito, i punti 16, 18 e 19 supra) e la
richiesta di riesame interno proposta dalla ricorrente ha messo segnatamente in discussione la
valutazione, da parte della BEI, della sostenibilità del progetto Curtis e del suo contributo al
raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’ambiente (v., a tale
proposito, i punti da 54 a 57 supra e i punti da 80 a 123 della richiesta di riesame interno). Così,
detta richiesta si riferiva, almeno parzialmente, agli effetti giuridici definitivi prodotti nei confronti
dei terzi dalla delibera controversa.
Quindi il motivo della ricorrente è accolto dal Tribunale UE.
TESTO SENTENZA TRIBUNALE UE:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237047&pageIndex=0&docl
ang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1825458
27. 27
MARE
Scadenze presentazioni programmi annuali acquacoltura (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministeriale n.18321 del 9 agosto 2012 (36), contenente disposizioni per la gestione
informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle
preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del
documento giustificativo e del certificato di conformità.
In particolare l’articolo 2 di detto Decreto prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero
nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione,
l’operatore provvede ad inserire nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi
informativi regionali, di cui all’art. 1 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 (37), le
informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali:
a) il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali, di seguito denominato PAPV, contiene la
descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli
appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato
I);
b) il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, di seguito denominato PAPZ, contiene la
descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di
animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità (Allegato II);
c) il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura, di seguito denominato PAPA, contiene
la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d’acquacoltura contemplate dal Reg. (CE)
n. 710/2009 (Allegato III);
d) il Programma Annuale delle Preparazioni, di seguito denominato PAP, contiene la descrizione
qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all’art. 2, lett. i) del Reg.
(CE) n. 834/2007 (Allegato IV);
e) il Programma Annuale delle Importazioni, di seguito denominato PAI, contiene la descrizione
qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi (Allegato V).
Il Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari 28 gennaio 2021 ha prorogato il termine
del 31 gennaio 2021 di cui sopra al 15 maggio 2021.
TESTO DECRETO 28/1/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2021-02-09&atto.codiceRedazionale=21A00774&elenco30giorni=false
Cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato
dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (Normativa Comunitaria)
Si tratta della estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo ai fini della cooperazione in
materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell’allegato VI della convenzione Marpol (38)
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.054.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A054%
3AFULL
36
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP*-
+a+gina/5566
37
Mipaaf - DECRETO MINISTERIALE n. 2049 del 1° febbraio 2012 (politicheagricole.it)
38
http://marpol.site/
28. 28
Programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato
ambientale delle acque marine (Normativa Nazionale)
Si tratta dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato
ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali (ex DM 15/2/2019 - 39) come
previsto dal DLgs 190/2010 (40).
Il Decreto 2 febbraio 2021 aggiorna il programma di monitoraggio abrogando il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 20.
TESTO DECRETO 2/2/2021:
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/strategia_marina/2021-02-
02_decr_56_aggiornamento_pm.pdf
Aggiornamenti misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime
(Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Infrastrutture 1 dicembre 2020 sono aggiornati per il 2021 Le misure
unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-02-03&atto.codiceRedazionale=21A00502&elenco30giorni=false
Rinnovo concessioni demaniali marittimi a carattere stagionale e pluriennale
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 gennaio 2021 n° 10 è intervenuta sulla legittimità
costituzionale di una legge regionale che prevede il rinnovo pluriennale delle concessioni
demaniali marittime senza procedura di evidenza pubblica.
OGGETTO DELLA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO
La disposizione impugnata modifica l'art. 14, comma 2, della legge della Regione Calabria 21
dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del
demanio marittimo), che nel testo anteriore alla modifica prevedeva: “Nelle more
dell'approvazione del PCS (Piano comunale di spiaggia), in deroga a quanto disposto dal comma 1,
possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali [...]”.
L'impugnato art. 1 della legge Reg. Calabria n. 46 del 2019, da un lato, inserisce, dopo le parole
possono essere rilasciate, le parole “o comunque rinnovate”; e, dall'altro, sostituisce le parole
“concessioni demaniali marittime stagionali” con le parole «concessioni demaniali pluriennali di
natura stagionale”
LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE ACCOGLIE IL RICORSO DEL GOVERNO
La questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione
(tutela della concorrenza materia di legislazione esclusiva statale) è fondata.
39
dm_36_15_02_2019_ges_target.pdf (minambiente.it)
40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;190
29. 29
La disciplina delle concessioni marittime deve comunque rispettare i principi costituzionali della
libera concorrenza
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle concessioni su beni demaniali
marittimi investe diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle competenze legislative statali quanto
a quelle regionali (sentenze n. 157 e n. 40 del 2017). Tuttavia, i criteri e le modalità di affidamento
di tali concessioni debbono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza
recati dalla normativa statale e dell'Unione europea, con conseguente loro attrazione nella
competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rappresenta
sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali (ex multis,
sentenze n. 161 del 2020, n. 86 del 2019, n. 221, n. 118 e n. 109 del 2018).
Il rinnovo delle concessioni ed il limite della stagionalità
L'art. 14, comma 1 della legge regionale in materia, dispone che “non possono essere rilasciate
nuove concessioni marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in
essere”, all'evidente finalità di preservare e incentivare la potestà pianificatoria dei Comuni. In
deroga a tale divieto generale, la versione originaria del comma 2 dell'art. 14 di detta legge
regionale consentiva, alla lettera a), il rilascio di “concessioni demaniali marittime stagionali” a
supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive ai fini
delle attività inerenti al servizio di balneazione, ovvero per l'installazione di piccoli punti di
ormeggio, posa di gonfiabili, giochi smontabili per bambini, tavolini e sedie, nonché chioschi
omologati (questi ultimi per una durata non superiore a centoventi giorni); e alle lettere b) e c) il
rilascio di concessioni marittime in gran parte “suppletive” rispetto ad altre concessioni turistico-
balneari già rilasciate. Le modifiche introdotte dalla legge regionale impugnate, da un lato,
affiancano all'ipotesi del rilascio di tutte le concessioni, previste nella versione originaria della
legge regionale, quella del rinnovo delle concessioni stesse, e dall'altro consentono che le
concessioni di cui alla lettera a) possano avere durata pluriennale, anziché stagionale come in
precedenza previsto.
Rinnovo delle concessioni e rispetto procedure evidenza pubblica
Non solo ma la nuova versione della legge regionale in relazione al rinnovo delle concessioni non
prevede una dizione come quella prevista, sempre dalla legge regionale, per le concessioni nuove:
“nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione,
pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi» stabiliti dalla pertinente normativa
comunitaria e statale”.
Quindi la nuova versione della legge regionale in relazione al rinnovo delle concessioni già esistenti
- nel contesto, vale la pena di sottolineare, di una norma di salvaguardia mirante semplicemente a
dettare una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di un organico piano di spiaggia da parte
del Comune - finisce così per essere sottratta alle procedure a evidenza pubblica conformi ai
principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per le ipotesi di rilascio di nuove
concessioni, e per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere,
con un effetto di proroga sostanzialmente automatica - o comunque sottratta alla disciplina
concorrenziale - in favore dei precedenti titolari. Il tutto in contrasto con la giurisprudenza
costituzionale precedente in materia.
Rinnovo pluriennale delle concessioni e rischio monopolio individuale
La previsione, poi, della possibile durata pluriennale delle concessioni come previsto dalla legge
regionale impugnata (tutte relative ad attività di carattere intrinsecamente stagionale, e non
30. 30
accessorie ad altre concessioni) comporta la possibilità del rilascio (o del rinnovo) di tali
concessioni per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, che risulterebbe così
ingiustificatamente privilegiato rispetto a ogni altro possibile interessato, in violazione - anche in
questo caso - dei principi di tutela della concorrenza.
Secondo la Corte Costituzionale la circostanza, rilevata dalla difesa regionale, che la stessa
disciplina statale più recente abbia previsto, nelle more della revisione del sistema delle
concessioni marittime da parte di un d.P.C.m., il prolungamento della durata delle concessioni
esistenti al 30 dicembre 2018 per quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del
2018 (41), non può d'altra parte legittimare le Regioni a dettare discipline che ad essa si
sovrappongano, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato.
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 10/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/032
41
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg articolo 1 commi da 675 a 684
31. 31
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 (Normativa Comunitaria)
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/136 della Commissione del 4 febbraio 2021 rettifica la
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 (42) relativa all’approvazione di un sistema di
illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei
veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia
innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del Regolamento (CE)
n. 443/2009 (43) Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione di esecuzione (UE)
2020/1339 relativa all’approvazione, a norma del Regolamento (UE) 2019/631 (44) del Parlamento
europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a
emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di
determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri
armonizzata a livello mondiale.
TESTO DECISIONE 2021/136:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.042.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A042%
3AFULL
Aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei
veicoli elettrici (Normativa Comunitaria)
La Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all’articolo 19 prevede che
la Commissione possa autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in
base a considerazioni politiche specifiche. Lo Stato membro, che intenda adottare un
provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le
informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra
l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di
garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di
energia e di trasporti. Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni,
la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da
parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione
del provvedimento di cui trattasi. L'autorizzazione è accordata per un periodo massimo di sei anni,
con possibilità di rinnovo.
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/359 del Consiglio del 22 febbraio 2021 ha autorizzato i
Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di
ricarica dei veicoli elettrici.
I Paesi Bassi hanno sottolineato che l’aliquota d’imposta ridotta si applicherebbe all’erogazione di
energia elettrica alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici direttamente connesse alla rete
elettrica, comprese le stazioni di ricarica pubbliche e alcune stazioni di proprietà di privati o
imprese.
42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1339
43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0443
44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631
32. 32
I Paesi Bassi hanno chiesto di applicare l’aliquota ridotta soltanto alle stazioni di ricarica in cui
l’energia elettrica serve a ricaricare direttamente il veicolo elettrico, escludendo quelle in cui
l’energia è fornita mediante sostituzione delle batterie.
TESTO DECISIONE 2021/359:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.069.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021
%3A069%3AFULL
33. 33
NUCLEARE
Programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e
la gestione dei rifiuti radioattivi (Normativa Comunitaria)
Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio del 25 gennaio 2021 istituisce il programma di
finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti
radioattivi («programma») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027,
ponendo l’accento sulle esigenze individuate sulla base del periodo attuale.
Il programma sostiene
1. la disattivazione sicura delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e delle
unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, ivi compresa la gestione dei rifiuti
radioattivi, in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione; e
2. l’attuazione del processo di disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti
nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca («JRC»), vale a dire
rispettivamente JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei
Paesi Bassi.
Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) della Commissione europea è stato
istituito dall’articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
(«trattato Euratom»). In applicazione di detto articolo, nel periodo 1960-62 sono stati firmati
accordi relativi ai siti tra la Comunità, la Germania, il Belgio, l’Italia e i Paesi Bassi. Nei casi
dell’Italia e dei Paesi Bassi, le installazioni nucleari nazionali sono state trasferite alla Comunità.
Nei quattro siti è stata installata un’infrastruttura orientata alla ricerca nucleare, comprendente
nuovi impianti. Alcuni di questi impianti sono tuttora in uso, mentre altri sono stati dismessi, in
alcuni casi, più di 20 anni fa e sono per la maggior parte diventati obsoleti.
il JRC, in quanto titolare della licenza, deve gestire le sue responsabilità nucleari storiche e la
disattivazione dei suoi impianti nucleari dismessi conformemente alla legislazione nazionale in
materia. Di conseguenza, il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti al JRC è
stato varato nel 1999 con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, da allora, la
Commissione ha fornito aggiornamenti periodici dei progressi del programma.
TESTO REGOLAMENTO 2021/100:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0100&from=IT
34. 34
OGM – BIOTECH
Prodotti ogm e appalti pubblici (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 17 febbraio 2021 n° 23 interviene sulla legittimità
costituzionale di una norma regionale secondo la quale la Regione: “sostiene la fornitura e
l'utilizzo dei prodotti provenienti dalla filiera corta e dagli organismi non geneticamente modificati
negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla
ristorazione collettiva di scuole di ogni ordine e grado, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da
enti pubblici o da soggetti privati convenzionati. Per tale motivo, la fornitura e l'utilizzo di prodotti
provenienti dalla filiera corta in misura superiore al 50 per cento oppure l'utilizzo di prodotti non
contenenti organismi geneticamente modificati, pur nel rispetto della normativa statale vigente in
materia di contratti pubblici, costituiranno titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti di
servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva”.
IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER LA LEGISLAZIONE
REGIONALE
La Corte Costituzionale nella sentenza in esame in primo luogo descrive la normativa di
riferimento sulla quale valutare la costituzionalità della norma regionale impugnata.
L'art. 22 della direttiva 2001/18/CEE (45), come modificata dalla direttiva 2015/412/UE, stabilisce
che «gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM,
come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti» previsti dal diritto europeo.
Il successivo art. 23 attribuisce sì agli Stati membri il potere di limitarne o vietarne
temporaneamente la vendita o l'utilizzo in commercio, ma solo qualora «uno Stato membro, sulla
base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che
riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti
basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un
OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in
base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente»; in tal caso,
inoltre, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati,
motivando la propria scelta, sulla quale è adottata una decisione della stessa Commissione.
L'art. 26-ter, infine, prevede i casi in cui è possibile chiedere la limitazione o il divieto di
coltivazione di OGM autorizzati, in base a peculiari esigenze ambientali, economiche e territoriali,
stabilendo in ogni caso al paragrafo 8 che le conseguenti misure “non incidono sulla libera
circolazione degli OGM autorizzati, come tali o contenuti in prodotti”.
Come già chiarito da questa Corte, la direttiva 2001/18/CE costituisce «il testo normativo
fondamentale» per quanto concerne l'immissione in commercio degli alimenti contenenti
organismi geneticamente modificati, nonché i relativi limiti ammissibili (sentenza n. 116 del 2006
46; in senso analogo, sentenza n. 150 del 2005 47).
Sulla limitazione alla libera circolazione degli OGM autorizzati in conformità al diritto europeo
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale qui esaminata dato il quadro normativo sopra
descritto risulta evidente che l'intervento legislativo regionale, sebbene in via indiretta, reca una
limitazione alla libera circolazione degli OGM autorizzati in conformità al diritto europeo. Infatti,
45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0018-
20210327&qid=1614525920639&from=IT
46
https://www.giurcost.org/decisioni/2006/0116s-06.html
47
https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0150s-05.html
35. 35
pur considerando che il legislatore regionale ha previsto non un divieto alla somministrazione di
prodotti contenenti OGM, bensì un criterio di punteggio aggiuntivo agli ulteriori criteri già fissati
per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva, è indubbio che i partecipanti alla
procedura sarebbero comunque incentivati al soddisfacimento di tale criterio aggiuntivo.
In tal senso, il fatto che gli alimenti non trattati geneticamente non esaurirebbero il fabbisogno
della ristorazione collettiva, come asserito dalla difesa regionale, non pare dirimente, atteso che le
norme impugnate comportano in ogni caso un ostacolo alla libera circolazione degli OGM, anche
se non tale da impedirne la commercializzazione (in tal senso si veda la sentenza n. 292 del 2013
48).
Le deroghe all’uso OGM non riguarda la questione della libera circolazione
Secondo la Corte Costituzionale non si può giustificare la limitazione di circolazione facendo
appello alle deroghe consentite dall'art. 26-ter della direttiva 2001/18/CE - che concernono le
restrizioni alla coltivazione, mentre nel caso di specie vengono in gioco limiti alla circolazione - e
neppure a quelle di cui all'art. 23 della medesima direttiva. Da un lato, infatti, non vi sono
acclarate evidenze scientifiche circa la presunta nocività degli OGM, fondandosi la valutazione del
rischio argomentata dalla difesa regionale su considerazioni meramente ipotetiche (si veda, in tal
senso, Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 23 settembre 2003, in causa C-
192/2001 (49), Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca). Dall'altro lato,
le restrizioni consentite dalle norme europee hanno carattere temporaneo, richiedono una
decisione motivata dello Stato membro e una valutazione della Commissione europea (per cui si
veda Corte di giustizia della Comunità europea, sentenza 16 luglio 2009, in causa C-165/08 (50),
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Polonia). Elementi, questi, tutti assenti
nel caso di specie, in cui si prevede soltanto una misura volta a penalizzare il ricorso agli alimenti
contenenti OGM.
Sulla possibilità di porre limiti alle importazioni giustificati da motivi, tra l'altro, di tutela della
salute e di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale qui esaminata le disposizioni impugnate non
possono essere giustificate, come invece asserisce la difesa della Regione Molise, neanche sulla
base dell'art. 36 TFUE, che consente agli Stati membri di apporre limiti alle importazioni giustificati
da motivi, tra l'altro, di tutela della salute e di protezione del patrimonio artistico, storico o
archeologico nazionale.
In primo luogo, come già sottolineato, le ragioni di tutela della salute sono fondate su valutazioni
del tutto ipotetiche, ivi incluso il possibile pregiudizio alle colture tradizionali causato dalla
diffusione degli OGM, che avverrebbe con mezzi di distribuzione commerciale ritenuti più potenti
e quindi più efficaci.
In secondo luogo, non può essere accolto l'argomento secondo cui l'intervento legislativo oggetto
di censura sarebbe legittimo in quanto recante misure a tutela del patrimonio culturale. Secondo
tale argomento la tutela comprenderebbe anche i processi produttivi e il patrimonio genetico del
48
https://www.giurcost.org/decisioni/2013/0292s-13.html
49
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48614&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=6746952
50
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72470&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=6747052
36. 36
cibo, la cui valorizzazione troverebbe specifica protezione anche in ambito sovranazionale, in
specie nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a
Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata e resa esecutiva dalla
legge 27 settembre 2007, n. 167.
A parte il fatto che le disposizioni impugnate riservano un trattamento deteriore agli OGM ma non
proteggono per ciò stesso i prodotti e i processi produttivi tradizionali, la tutela del patrimonio
culturale italiano, ivi compreso quello immateriale attinente agli alimenti, si ascrive alla potestà
legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed eccede, quindi, le
competenze regionali.
Quanto previsto dalla norma regionale impugnata, in conclusione, oltre a determinare una
violazione della direttiva 2001/18/CE, si risolve altresì in una misura ad effetto equivalente ai sensi
dell'art. 34 TFUE, intesa quale normativa idonea a ostacolare, direttamente o indirettamente, in
atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (si vedano le sentenze di questa Corte n. 66 del 2013
51 e n. 191 del 2012 52).
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 23/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/067
51
https://www.giurcost.org/decisioni/2013/0066s-13.html
52
https://www.giurcost.org/decisioni/2012/0191s-12.html
37. 37
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTALE
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente (Normativa
Comunitaria)
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2020 —
Bilancio rettificativo n. 1
TESTO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.070.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A070
%3AFULL