1. 1
Periodo dal 1 al 30 settembre 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Settembre 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2. 2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................4
Invasi con sbarramenti (Normativa Nazionale)......................................................................4
Trattamento acque reflue urbane (Giurisprudenza Comunitaria).......................................5
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ......................................................................................6
Relazione Corte dei Conti su gestione Parchi Nazionali (Normativa Nazionale) ................6
ARIA ...............................................................................................................................................8
Linee guida qualità aria OMS (Documentazione Internazionale).........................................8
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................10
Modifiche regolamento Ministero Cultura (Normativa Nazionale)....................................10
Tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia
(Normativa Nazionale).............................................................................................................10
Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia
(Normativa Nazionale).............................................................................................................11
CAVE MINIERE .........................................................................................................................12
Elenco degli esplosivi e accessori da impiegare nelle attività estrattive (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................12
DANNI AMBIENTALI ...............................................................................................................13
Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali (Normativa Nazionale).......13
ENERGIA.....................................................................................................................................14
Superbonus per piccole riparazioni (Normativa Nazionale)................................................14
Tariffe istruttorie di infrastrutture energetiche (Normativa Nazionale)............................14
Modalità di gestione del fondo di garanzia per la realizzazione degli interconnector
(Normativa Nazionale).............................................................................................................15
Misure per contenere aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Normativa Nazionale).............................................................................................................15
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................17
Elenco Comuni che accedono ai contributi del Fondo sviluppo strutturale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................17
Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................17
Sistema Preferenze Generalizzate – SPG (Normativa Comunitaria) .................................17
MARE ...........................................................................................................................................19
Risorse del fondo complementare ai porti (Normativa Nazionale).....................................19
Bando investimenti green ports (Normativa Nazionale) ......................................................20
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................21
Piano degli spostamenti casa-lavoro per il decongestionamento del traffico (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................21
Comunicazione degli Stati membri dei dati su emissioni di CO2 e del consumo di
carburante dei veicoli pesanti nuovi (Normativa Comunitaria)..........................................23
3. 3
Norme relative ai punti di ricarica per autobus elettri (Normativa Comunitaria) ...........23
Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità
(Normativa Nazionale).............................................................................................................24
Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................24
Risorse per ciclostazioni e interventi per circolazione ciclistica cittadina (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................25
NUCLEARE – RADIOATTIVITÀ............................................................................................27
Sorveglianza radiometrica proroghe (Normativa Nazionale)..............................................27
PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................28
Contrasto degli incendi boschivi (Normativa Nazionale).....................................................28
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................29
Metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 (Normativa Nazionale) ......29
Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco e Presidente
Provincia (Normativa Nazionale) ...........................................................................................29
Organizzazione del Ministero della transizione ecologica (Normativa Nazionale)............30
RIFIUTI........................................................................................................................................31
Operativo RECER (Normativa Nazionale) ...........................................................................31
Ridotti contributi ambientali rifiuti da imballaggio di acciaio, alluminio, plastica e vetro
(Normativa Nazionale).............................................................................................................31
Bando per progetti di comunicazione nella gestione dei rifiuti da imballaggio (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................31
IVA su recupero rifiuti da demolizione (Normativa Nazionale)..........................................32
Nuovo Metodo Tariffaria gestione rifiuti (Normativa Nazionale).......................................32
INDUSTRIE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE...........................................................33
Sistemi di sicurezza antincendio (Normativa Nazionale).....................................................33
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................34
Trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe
nazionali (Normativa Comunitaria).......................................................................................34
Interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici: graduatoria bando
(Normativa Nazionale).............................................................................................................34
VIA VAS .......................................................................................................................................35
Moduli per la predisposizione della documentazione da parte del proponente (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................35
4. 4
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Invasi con sbarramenti (Normativa Nazionale)
L’articolo 2 del Decreto Legge 121/2021 modifica l’articolo 114 del DLgs 152/2006 relativamente
ai progetti di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza
o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Secondo la modifica per gli invasi realizzati da sbarramenti con le caratteristiche di cui sopra di
gestione é predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Sempre il succitato articolo 2 del Decreto Legge 121/2021 introduce un ultimo periodo al comma 4
articolo 114 DLgs 152/2006, secondo cui: per gli invasi di cui all'articolo 89 (2) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la
disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2 (3), 3 (4) e 9 (5) di detto articolo 114, anche
tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.
TESTO DECRETO LEGGE 121/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00133&elenco30giorni=false
2
Trattasi degli invasi di competenza regionale diversi da opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che
superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi,
3 “2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua
invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla
base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione é finalizzato a definire sia il quadro
previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di
prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche
invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.”
4
“3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di
assicurare la tutela del corpo ricettore.”
5 “9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle
dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione
5. 5
Trattamento acque reflue urbane (Giurisprudenza Comunitaria)
Secondo l’articolo 4 della Direttiva 91/271/CEE (6) gli Stati membri provvedono affinché le acque
reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente nei termini ormai scaduti.
Secondo l’articolo 2 della Direttiva 91/271/CEE per "Trattamento secondario": trattamento delle
acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con
sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella
tabella 1 dell'allegato I.
La sentenza Corte di Giustizia del 2 settembre 2021 causa C22-20 afferma che lo stato membro
accusato non ha garantito che le acque reflue di due agglomerati (7) fossero soggette, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.
Inoltre, secondo la sentenza in esame, lo stato membro non avendo fornito alla Commissione,
durante il procedimento precontenzioso, le informazioni necessarie per consentirle di valutare se
gli impianti di trattamento degli agglomerati di Habo e Töreboda soddisfacessero i requisiti della
direttiva 91/271, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo
3, TUE (8).
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245536&pageIndex=0&doc
lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3377996
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31991L0271
7
“area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso
un punto di scarico finale.”
8
“3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente
nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o
particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura
che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.”
6. 6
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Relazione Corte dei Conti su gestione Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)
Nelle conclusioni generali della Relazione la Corte rileva come a distanza di oltre trent’anni
dall’entrata in vigore della legge quadro la generalità degli enti parco resta ancora carente dei
predetti atti di programmazione, nonostante il legislatore abbia sin dall’origine contemplato una
precisa disciplina dei tempi procedurali per la loro approvazione, nonché, per il Piano del parco ed
il PPES, anche (art. 12, c. 5 e art. 14, c. 2) meccanismi sostitutivi, da parte del Ministero vigilante,
idonei ad assicurarne l’adozione, rimasti però inattuati. Va evidenziato che il predetto art. 55 del
d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, ha introdotto una serie di modifiche dirette ad
accelerare e snellire le procedure in questione. Questa Corte stigmatizza ancora una volta la
situazione di notevole criticità determinata dalla carenza di strumenti di programmazione e
raccomanda, anche in virtù della novella legislativa, finalizzata a superare le situazioni di stasi
procedurale, che tutti gli enti parco si dotino in tempi rapidi dei predetti, in quanto atti
fondamentali per la regolamentazione, la programmazione, la gestione e la tutela del territorio,
anche in relazione ai costi che alcuni enti sostengono a tali fini.
Per quanto concerne i dati contabili, il settore degli enti parco nazionali resta anche nell’esercizio
in esame a finanza derivata dai trasferimenti dello Stato, che nel complesso ammontano a 72,3
mln, in aumento rispetto al 2018 (65,3 mln), con un’incidenza rimasta tuttavia sostanzialmente
stabile (63,1 per cento a fronte del 64 per cento del 2018). L’apporto finanziario di regioni, enti
locali e altri enti del settore pubblico e privato, sia pure complessivamente in aumento, in termini
assoluti, rispetto al dato del 2018 (da 6,2 mln a 10 mln), rimane assestato su valori generalmente
modesti, ad eccezione soltanto di alcuni enti (Appennino Lucano, Appennino Tosco Emiliano,
Asinara, Gran Sasso, Majella, Pollino) per i quali, come emerge dai singoli referti, incidono, in
particolare, i fondi strutturali europei. Le fonti autonome di entrata ammontano
complessivamente ad euro 32,2 mln, in aumento rispetto al valore del 2018 (euro 30 mln), con
un’incidenza complessiva in leggera contrazione (dal 29,4 per cento al 28,1 per cento); in diciotto
enti l’incidenza è inferiore al 10 per cento del totale delle entrate correnti e in sei di questi non
raggiunge il 2 per cento. L’Ente parco Isola di Pantelleria, di nuova istituzione, non ha registrato né
nel 2019 né nel 2018, fonti autonome di entrata. Pertanto, sul dato complessivo continuano ad
incidere significativamente soltanto le cospicue risorse proprie degli Enti parco delle Cinque Terre
e del Vesuvio, le quali rappresentano per gli enti stessi ed in controtendenza rispetto alla
generalità, anche nel 2019, la principale fonte di finanziamento. Esse incidono, rispettivamente,
dell’87 per cento e dell’80,3 per cento, incidenza rimasta sostanzialmente stabile rispetto al 2018
(rispettivamente 88,1 per cento e 79,9 per cento). Si conferma, anche nell’esercizio in esame, la
generale assenza di politiche gestionali finalizzate ad incrementare le fonti autonome, al fine di
alleggerire l’onere gravante sulla fiscalità generale mediante la produzione e l’offerta di beni e
servizi che, ovviamente in coerenza con le finalità istituzionali, siano in grado di accrescere la
partecipazione finanziaria dell’utenza privata. La gestione finanziaria complessiva del settore
mostra, nell’esercizio in esame, un risultato positivo pari a 49,6 mln, in forte aumento rispetto al
dato globale del precedente esercizio (6,7 mln).
TESTO RELAZIONE
https://www.corteconti.it/Download?id=d2571f60-a698-44c4-915f-df5c437d1ebb
7. 7
Contributi per lo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della
biodiversità ad interesse zootecnico (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 agosto 2021 sono stati
definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi, a valere sugli stanziamenti dei
capitoli di bilancio 2285, 7715 e 7712 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai soggetti richiedenti per lo svolgimento dei programmi
genetici degli enti selezionatori, nonché per la tenuta degli albi apistici nazionali e per la
realizzazione di attività di supporto al miglioramento genetico del bestiame tra gli organismi che
operano nell'ambito delle produzioni animali nei diversi Paesi membri.
TESTO DECRETO 9/8/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-24&atto.codiceRedazionale=21A05633&elenco30giorni=false
8. 8
ARIA
Linee guida qualità aria OMS (Documentazione Internazionale)
L'obiettivo generale delle linee guida globali aggiornate è quello di offrire raccomandazioni
(QUANTITATIVE) a tutela della salute nella gestione della qualità dell'aria. Raccomandazioni quindi
anche sintetizzate nei limiti di concentrazione dei diversi inquinanti a breve termine oltre i quali si
possono produrre danni gravi alla salute.
Le linee guida ovviamente non costituiscono standard giuridicamente vincolanti ma, comunque,
forniscono agli Stati membri dell'OMS i riferimenti scientifici per predisporre norme e politiche
finalizzate a ridurre ulteriormente l’inquinamento aeriforme e quindi di conseguenza l'enorme
onere sanitario derivante dall'esposizione all'inquinamento atmosferico in tutto il mondo.
In questa tabella sono sintetizzati (ultima colonna a destra per chi legge) i nuovi limiti di
concentrazioni degli inquinanti che se superati possono produrre seri danni alla salute di chi li
respira
Restano validi invece i precedenti limiti per tempi di esposizione brevi in relazioni agli inquinanti
indicati in questa altra tabella
9. 9
TESTO LINEE GUIDA IN INGLESE:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. 10
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Modifiche regolamento Ministero Cultura (Normativa Nazionale)
Con DPCM 123/2021 è stato approvato il Regolamento concernente modifiche al regolamento di
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a suo tempo approvato con DPCM
2 dicembre 2019, n. 169
TESTO AGGIORNATO DPCM 169/2019:
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-12-02;169
Tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia
(Normativa Nazionale)
L’articolo 1 del Decreto Legge n° 103 del 20 luglio 2021 convertito nella Legge 125/2021 prevede
che al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento
nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 (beni culturali) e 12 (verifica
interesse culturale) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (9), le misure di tutela e le
prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto
del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello
scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.
Il comma 2 di detto articolo 1 stabilisce inoltre che le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco,
Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.
In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
c) altezza linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a
propulsione mista vela - motore;
d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per
cento.
L’articolo 2 del Decreto Legge nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale di Venezia come Commissario straordinario per la realizzazione di
approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e
ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti. Il Presidente avrà i seguenti
compiti in particolare:
a) realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di
Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi
adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
b) manutenzione dei canali esistenti;
9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
11. 11
c) interventi accessori per il miglioramento nell'accessibilità nautica e della sicurezza della
navigazione.
Per adempiere alle suddette funzioni il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli
interventi affidati verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate, derivanti da
economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, può promuovere studi
idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.
TESTO LEGGE 125/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21A05566&elenco30giorni=false
Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia
(Normativa Nazionale)
La legge 75/2021 all’articolo 3 prevede che al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività
crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle
eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi,
ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (10), avente ad
oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi
alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia
utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e
dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze
di eventuali studi esistenti.
TESTO LEGGE 75/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-05-28&atto.codiceRedazionale=21A03305&elenco30giorni=false
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
12. 12
CAVE MINIERE
Elenco degli esplosivi e accessori da impiegare nelle attività estrattive (Normativa
Nazionale)
Con decreto dirigenziale del 30 agosto 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e
relativo codice MAP nella tabella allegata al Decreto.
TESTO DECRETO 30/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-04&atto.codiceRedazionale=21A05213&elenco30giorni=false
13. 13
DANNI AMBIENTALI
Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali (Normativa Nazionale)
Approvata nuova norma UNI su Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri
tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali.
La prassi di riferimento definisce le linee guida per un'efficace prevenzione dei danni all'ambiente
e per la tutela delle risorse naturali relativamente a specifici scenari di rischio applicabili alle
diverse organizzazioni, oltre che per la relativa mitigazione. Gli scenari di danno all'ambiente
rientranti nel campo di applicazione del presente documento sono:
- effetti diretti e indiretti legati a incendio causati dai fumi, dalle ricadute al suolo di sostanze
chimiche e polveri, dallo scarico di acque di spegnimento e anche dalle fiamme;
- perdite da serbatoi e vasche interrate e fuori terra che possono verificarsi in fase di installazione,
di esercizio, di attività di carico e scarico e anche di disinstallazione;
- perdite da condutture di adduzione e reflui industriali (interrate e fuori terra) che possono
verificarsi in fase di installazione, di esercizio e anche di disinstallazione;
- sversamenti da aree di processo, di deposito, di movimentazione o di carico e scarico di prodotti
e/o di rifiuti;
- emissioni fuori norma, localizzate e/o diffuse;
- perdite da depuratori e/o disoleatori aziendali.
Il documento si rivolge a tutte le tipologie di organizzazioni che svolgono la propria attività in un
sito, quali impianti produttivi, depositi, magazzini, centri logistici, cantieri edili etc. a prescindere
dal settore industriale.
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14. 14
ENERGIA
Superbonus per piccole riparazioni (Normativa Nazionale)
Si tratta degli Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici ex articolo 119 legge 77/2020 (11), in particolare detto articolo disciplina la
detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di
specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti
fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
L’Agenzia delle Entrate con risposta n° n. 560/2021 ad interpello di un cittadino è intervenuta per
chiarire l’applicabilità del suddetto superbonus anche e interventi finalizzati "all'eliminazione delle
situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica" della propria unità
immobiliare.
Secondo l’Agenzia delle Entrate solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica siano "di riparazione o locali", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche
delle costruzioni del 2018 (12) in osservanza dei chiarimenti sopra richiamati, l'Istante potrà fruire,
nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni previsti dal comma 4 dell'articolo 119
del decreto Rilancio, del Superbonus.
TESTO RISPOSTA AGENZIA:
https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_42691_1.pdf
Tariffe istruttorie di infrastrutture energetiche (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Infrastrutture 10 agosto 2021 ha definito le tariffe per autorizzazioni, permessi
o concessioni per la realizzazione e la verifica di impianti e di infrastrutture energetiche.
Le tariffe devono coprire i costi delle attività svolte dal personale civile del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per
il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e attività di collaudo volte alla realizzazione e alla
verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le attività relative a istruttorie tecniche e
amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative a ciò connesse, in attuazione
dell'art. 23, comma 5 (13), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
TESTO DECRETO 10/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-22&atto.codiceRedazionale=21A05558&elenco30giorni=false
11
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-
18&atto.codiceRedazionale=20A03914&tipoDettaglio=originario#:~:text=Testo%20del%20decreto-
legge%2019%20maggio%202020%2C%20n.%2034,politiche%20sociali%20connesse%20all%27emergenza%20epidemi
ologica%20da%20COVID-19%C2%BB.%20%2820A03914%29
12
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf
13 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese per le attività svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi di cui al codice della navigazione quali autorizzazioni, permessi o
concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di
concessioni demaniali marittime o per altre attività previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di
esecuzione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento al codice della
navigazione e altre disposizioni in materia secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio
reso”.
15. 15
Modalità di gestione del fondo di garanzia per la realizzazione degli interconnector
(Normativa Nazionale)
Il progetto INTERCONNECTOR è normato dall’ art. 32 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, che
introduce una serie di misure volte a dare “impulso alla realizzazione del mercato unico
dell’energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector, con il coinvolgimento di clienti finali
energivori”, affidando a Terna il compito di “programmare, costruire ed esercire” tali opere.
Con Decreto MITE 14 settembre 2021 è stato modificato il Decreto MISE 30 settembre 2016
concernente criteri e modalità di gestione del fondo di garanzia per la realizzazione degli
interconnector.
TESTO DECRETO 14/9/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/
ATTIGENERALI/2021-09-14_modifiche_fondo_garanzia.pdf
Misure per contenere aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Normativa Nazionale)
Il Decreto Legge 130/2021 prevede misure per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico. In particolare secondo l’articolo 1 del Decreto Legge gli oneri generali di sistema
per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di
emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47 (14), di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente
lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di
ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
Inoltre sempre al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
ulteriormente rispetto a quanto sopra riportato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri
generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa
tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa
per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di
euro.
Infine le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (15), contabilizzate nelle
fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021,
sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 (16) e la compensazione
per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
14
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47
15
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2026%20ottobre%20199
5%2C%20n.%20504%20-,sui%20consumi%20e%20relative%20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.
16
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/02/18/08A01093/sg
16. 16
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (17), sono
rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli
incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza
dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo é trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali entro il 15 dicembre 2021.
TESTO DECRETO LEGGE 130/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-27&atto.codiceRedazionale=21G00141&elenco30giorni=false
17
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/01/28/09A00989/sg
17. 17
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Elenco Comuni che accedono ai contributi del Fondo sviluppo strutturale (Normativa
Nazionale)
Con DPCM 23 luglio 2021 sono individuati i piccoli comuni (18) che possono accedere al Fondo
sviluppo strutturale economico e sociale dei piccoli comuni (19).
TESTO DPCM CON ALLEGATO ELENCO COMUNI:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-14&atto.codiceRedazionale=21A05365&elenco30giorni=false
Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (Normativa
Nazionale)
Con Delibera 9 giugno 2021 del Comitato Interministeriale per la programmazione e lo sviluppo
sostenibile sono stati approvati i programmi complementari delle Regioni e di altre
Amministrazioni Centrali, Ministeri compresi, ai sensi dell’articolo 242 della legge 77/2020 (20).
TESTO DELIBERA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-09&atto.codiceRedazionale=21A05295&elenco30giorni=false
Sistema Preferenze Generalizzate – SPG (Normativa Comunitaria)
Quasi 50 anni fa, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha chiesto ai Paesi
sviluppati di aiutare i Paesi in via di sviluppo a integrarsi nell'economia mondiale. È nato lo schema
di preferenze generalizzate (SPG) e oggi circa una dozzina di paesi dispongono di meccanismi SPG.
L'SPG dell'Unione europea è ampiamente riconosciuto come il più progressista in termini di
copertura e vantaggi.
L'UE offre:
- SPG standard per i paesi a reddito medio-basso. Ciò significa un'eliminazione parziale o
totale dei dazi doganali su due terzi delle linee tariffarie.
- SPG+: il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
Riduce queste stesse tariffe allo 0% per i paesi vulnerabili a reddito basso e medio-basso
che implementano 27 convenzioni internazionali relative ai diritti umani, ai diritti del
lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo.
- EBA (Tutto tranne le armi): il regime speciale per i paesi meno sviluppati, che fornisce loro
un accesso esente da dazi e quote per tutti i prodotti eccetto armi e munizioni.
Con un comunicato del 22 settembre 2021 la Commissione ha annunciato l’intenzione di
predisporre un nuovo sistema di preferenze generalizzate dell'UE per promuovere lo sviluppo
sostenibile nei paesi a basso reddito, in particolare la Commissione ha adottato la proposta
legislativa (attualmente l’SPG è regolamento dal Regolamento 978/2021 - 21) relativa al nuovo
18
Per la definizione vedi comma 2 articolo 1egge 158/2017 https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;158
19
https://www.interno.gov.it/it/notizie/sostegno-e-valorizzazione-dei-piccoli-comuni-i-requisiti-beneficiare-dei-fondi
20
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0978&from=EN)
18. 18
sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE per il periodo 2024-2034. La Commissione
propone di migliorare alcune delle caratteristiche principali del sistema per rispondere meglio
all'evoluzione delle esigenze e delle sfide dei paesi SPG e rafforzare la dimensione sociale,
ambientale e climatica del sistema.
COMUNICATO COMMISSIONE UE:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2303
PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159803.pdf
19. 19
MARE
Risorse del fondo complementare ai porti (Normativa Nazionale)
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 13 agosto 2021 ha
approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come elencati nell’Allegato 1.
Gli interventi riguardano:
a) “Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai
cambiamenti climatici” per un importo complessivo pari a 1.470 milioni di euro, di cui 687,70
milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle Regioni del Sud (circa 46,79%) e 782,30
milioni di euro per interventi delle Regioni del Centro – Nord (circa 53,21%);
b) “Aumento selettivo della capacità portuale” per un importo pari a 390 milioni di euro, di cui
119,35 milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle Regioni del Sud (circa 30,60%) e
270,65 milioni di euro per interventi delle Regioni del Centro – Nord (circa 69,40%);
c) “Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale”, per un importo complessivo pari a 250 milioni di
euro di cui 40 milioni di euro sono stati destinati alle Regioni del Sud (circa 16%) e 210 milioni di
euro sono stati destinati alle Regioni del Centro – Nord (circa 84%);
d) “Efficientamento energetico”, per complessivi 50 milioni di euro, interamente destinati alle
Regioni del Sud;
e) “Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)”, per complessivi euro 675,63 milioni, di cui
326,43 milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle Regioni del Sud (circa 48,32%) e
349,20 milioni di euro per interventi delle Regioni del Centro – Nord (circa 51,68%).
TESTO DECRETO:
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_O
ggetti_Embedded/Documenti/2021/09/03/PORTI_DM_330.pdf
20. 20
Bando investimenti green ports (Normativa Nazionale)
Pubblicato bando del Ministero della Transizione Ecologica con il quale il MITE invita le Autorità di
Sistema Portuale a manifestazione di interesse per accedere agli investimenti relativi:
TESTO BANDO:
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_E
mbedded/Documenti/2021/09/03/GREEN%20PORTS_avviso_91236.pdf
21. 21
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Piano degli spostamenti casa-lavoro per il decongestionamento del traffico
(Normativa Nazionale)
Il comma 4 articolo 229 del Decreto Legge 34/2020 convertito nella legge 77/2020 (22) prevede che
al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione
dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (23), con singole unità
locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città
metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a
50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del
mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di
supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione,
gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove,
anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di
organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la
riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle
aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le
pubbliche amministrazioni tale figura é scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative
delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 12 maggio 2021(24) sono state definite le
modalità attuative di quanto previsto dal suddetto comma 4 articolo 229 legge 77/2020.
In particolare secondo il Decreto:
1. Le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 (25), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di
22
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
23
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
24
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-05-26&atto.codiceRedazionale=21A03111&elenco30giorni=false
25
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
22. 22
regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con
popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni
anno, un Piano Spostamenti Casa Lavoro del proprio personale dipendente.
2. Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a
orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile
alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di
trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con
l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in
termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa o la
pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la
collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
3. Ai fini dell'adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui al punto 1,
nominano il mobility manager aziendale (26), con funzioni di supporto professionale continuativo
alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni
ottimali di mobilità sostenibile.
4. I Comuni capoluogo di Regione, Città metropolitane, capoluogo di Provincia nonchè quelli con
popolazione superiore a 50.000 abitanti nominano il mobility manager d'area (27), svolgente
funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti di supporto ai comuni stessi nella
definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.
5. l’articolo 6 del Decreto definisce le funzioni dei mobility manager d’area e aziendali mentre il 7
ne definisce i requisiti per poter svolgere dette funzioni.
Con Decreto Ministeri Transizione Ecologica e Mobilità Sostenibile del 4 agosto 2021 sono state
approvate le “Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-
lavoro (PSCL)”
Il PSCL è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato ed individua le misure utili a
orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile
alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti
casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto
presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”
26
“ figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile
nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”
27
“figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale é nominato ai
sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello
svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali”
23. 23
delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi
di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica
amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in
termini ambientali, sociali ed economici. Preliminarmente alla redazione del PSCL, al fine di
rendere efficace tale piano, l’azienda deve comunicare al proprio mobility manager l’entità delle
risorse aziendali disponibili per lo sviluppo delle iniziative. Un PSCL si compone, in generale, di una
parte informativa e di analisi degli spostamenti casalavoro ed una parte progettuale contenente le
possibili misure da adottare e i benefici conseguibili. I contenuti minimi di un PSCL sono riportati
nell’allegato 1. Per il successo di un PSCL sono decisivi l’interazione ed il coordinamento di tutti gli
attori coinvolti nelle fasi di elaborazione e implementazione: mobility manager aziendale, direttivo
aziendale, dipendenti. Infatti, affinché le misure previste nel piano vengano effettivamente
realizzate deve esserci un coordinamento costante tra il mobility manager e le strutture interne di
gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
TESTO DECRETO 4/8/2021:
https://www.tuttoambiente.it/2021.08.03_Linee_guida_PSCL_finale.pdf
TESTO LINEE GUIDA:
https://www.tuttoambiente.it/2021.08.03_Linee_guida_PSCL_finale.pdf
Comunicazione degli Stati membri dei dati su emissioni di CO2 e del consumo di
carburante dei veicoli pesanti nuovi (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento Delegato (UE) 2021/1430 della Commissione del 31 maggio 2021 integra il
regolamento (UE) 2018/956 (28) del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli
Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di
carburante dei veicoli pesanti nuovi.
Il Regolamento all’articolo 1 elenca i dati da comunicare.
TESTO REGOLAMENTO 2021/1430:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1430&from=IT
Norme relative ai punti di ricarica per autobus elettri (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento delegato (UE) 2021/1444 della Commissione del 17 giugno 2021 integra la
direttiva 2014/94/UE (29) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative ai punti di ricarica per autobus elettrici. Integrazione al fine di assicurare l’interoperabilità
dei diversi tipi di ricarica per autobus elettrici al fine di creare parità di condizioni per i fabbricanti
e gli operatori e permettere economie di scala, garantendo nel contempo l’apertura alle soluzioni
tecnologiche. L’interoperabilità dovrebbe ulteriormente intensificare l’uso della ricarica
intelligente, compresi i servizi vehicle to grid.
TESTO REGOLAMENTO 2021/1444:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1444&from=IT
28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0956)
29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=IT
24. 24
Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità
(Normativa Nazionale)
L’articolo 5 del Decreto Legge 121/2021 prevede che Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in
tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonchè
di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della
sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei
materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche
attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, é istituita presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la struttura di missione, denominata Centro per
l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che non
costituisce struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro.
TESTO DECRETO LEGGE 121/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00133&elenco30giorni=false
Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti (Normativa
Nazionale)
L’articolo 8 del Decreto Legge 121/2021 modifica il comma 1031 articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (30) prevedendo che in via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31
dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1
nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, é riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima
categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei
grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:
==================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |6.000 |
+-----------+---------------------+
|21-60 |2.500 |
+-----------+---------------------
30
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145
25. 25
b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da
Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di
carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |4.000 |
+-----------+---------------------+
|21-60 |1.500 |
+-----------+---------------------+
b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso
l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1,
M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, é riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad
un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative
all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo
e all'imposta provinciale di trascrizione.
TESTO DECRETO LEGGE 121/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00133&elenco30giorni=false
Risorse per ciclostazioni e interventi per circolazione ciclistica cittadina (Normativa
Nazionale)
Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 9 agosto 2021 fa riferimento alle
Città Metropolitane e i Comuni che hanno presentato fuori termini la domanda per la
assegnazione delle risorse del Decreto Ministeriale 344 del 2020 (31 - 32).
Il Decreto 9 agosto 2021 quindi stabilisce che i suddetti enti locali devono presentare al Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per il trasporto pubblico
locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario
regionale apposita istanza per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 344 del 12
agosto 2020, e di cui risultano beneficiari, fermo restando i termini fissati nell'articolo 4 del
medesimo decreto 344/2020 per la realizzazione degli interventi e la rendicontazione delle spese.
La mancata presentazione dell'istanza nei termini sopra indicati o eventuale ritardo nella
31
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-09/20-
R0344_DM_Ciclovie_Ciclopiste_12ago2020.pdf
32
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-344-del-12-agosto-2020
26. 26
presentazione comporterà la decadenza dal finanziamento. Le risorse eventualmente non
assegnate saranno riprogrammate per le medesime finalità del decreto ministeriale n. 344 del 12
agosto 2020.
TESTO DECRETO 9/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-20&atto.codiceRedazionale=21A05474&elenco30giorni=false
27. 27
NUCLEARE – RADIOATTIVITÀ
Sorveglianza radiometrica proroghe (Normativa Nazionale)
L’articolo 72 del DLgs 101/2020 (33) prevede che i soggetti che a scopo industriale o commerciale
esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di
rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza
radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività
o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la
contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di
importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale
o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene
disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti. La disposizione non si applica ai soggetti
che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni
doganali.
Il comma 3 di detto DLgs 101/2020 prevede che le modalità con cui attuare la sorveglianza
saranno definite con apposito decreto interministeriale.
Ad oggi il Decreto non è stato emanato quindi il Decreto Legge 130/2021 all’articolo 4 proroga fino
al 30 novembre 2021 continuerà ad applicarsi la vecchia disciplina ex articolo 2 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 100 che limita la sorveglianza radiometrica ai prodotti indicati
nell’allegato I (34) a detto vecchio DLgs.
TESTO DECRETO LEGGE 130/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-27&atto.codiceRedazionale=21G00141&elenco30giorni=false
33
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;101
34
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
1-07-07&atto.codiceRedazionale=011G0145
28. 28
PROTEZIONE CIVILE
Contrasto degli incendi boschivi (Normativa Nazionale)
Il Decreto legge 8 settembre 2021 n° 120 prevede varie misure anche organizzative per la
prevenzione degli incendi boschivi.
A chi commette il delitto di incendio boschivo (articolo 423-bis Codice Penale - 35) si aggiunge la
interdizione da contrattare con la pubblica amministrazione
Sempre all’articolo 423-bis si aggiungono i seguenti commi: quando il delitto di cui al primo
comma é commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di
servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la
pena della reclusione da sette a dodici anni. Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma,
le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente
alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Infine si aggiunge che le pene previste dall’articolo 423-bis sono diminuite da un terzo alla metà
nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
Si aggiunge al Codice Penale l’articolo 423-ter per cui la condanna per il reato di cui all'articolo
423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di
incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi. Infine
si aggiunge al Codice Penale l’articolo 423-quater per cui nel caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (36), per
il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, é sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato,
salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto
di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, é stata disposta la confisca dei beni
che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non é possibile, il giudice individua beni
di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la
disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella
disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei
luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al
ripristino dello stato dei luoghi.
TESTO DECRETO LEGGE 120/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-09&atto.codiceRedazionale=21G00130&elenco30giorni=false
35
https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/03/dei-delitti-contro-l-incolumita-pubblica
36
https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/19/applicazione-della-pena-su-richiesta-delle-parti
29. 29
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 (Normativa Nazionale)
Il DPCM 27 luglio 2021 ha adottato la nota metodologica relativa all'aggiornamento dei
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard (37) delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del
territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, settore sociale - asili nido, generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale e trasporto pubblico locale e alla
revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard
relativi alla funzione di viabilità e territorio e al settore sociale al netto dei servizi asili nido dei
comuni per il 2021 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a
statuto ordinario.
La predetta nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 in base
agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (38) é allegata al decreto e ne
costituisce parte integrante.
TESTO DPCM 27/7/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-22&atto.codiceRedazionale=21A05398&elenco30giorni=false
Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco e Presidente
Provincia (Normativa Nazionale)
Con delibera della Corte dei Conti del 21 luglio 2021 sono state approvate le Linee guida e relativo
questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento
del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 148 (39) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (40)
TESTO DELIBERA 21/7/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-24&atto.codiceRedazionale=21A04819&elenco30giorni=false
37
https://www.openpolis.it/parole/cosa-sono-i-fabbisogni-standard/
38
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;216
39 “Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità
delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e
dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del
segretario negli enti in cui non é prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee
guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto é, altresì, inviato al presidente del consiglio
comunale o provinciale”. (comma 1 articolo 248 DLgs 267/2000)
40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
30. 30
Organizzazione del Ministero della transizione ecologica (Normativa Nazionale)
Con DPCM 29 luglio 2021 n°128 è stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero
della Transizione Ecologica.
Al vertice del Ministero ci sono tre Dipartimenti: Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di
Dipartimento energia (DiE).
TESTO DPCM 128/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-23&atto.codiceRedazionale=21G00137&elenco30giorni=false
31. 31
RIFIUTI
Operativo RECER (Normativa Nazionale)
Il MITE con comunicazione del 16 settembre 2021 informa che dal 30 settembre 2021 è operativo
il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero. Pertanto, aggiunge la comunicazione, dal 30
settembre 2021, le autorità competenti comunicano al momento del rilascio – mediante il portale
Recer – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle
procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di recupero di rifiuti al fine della
esclusione o cessazione della qualifica di rifiuto ex articolo 184-ter DLgs 152/2006 (41)
A decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 21 aprile 2020, l’ISPRA
trasmette al medesimo indirizzo le autorizzazioni raccolte ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 152/2006, nonché dell’art. 14-bis, comma 9 (42), della legge 2 novembre
2019 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101.
LINK al portale RECER : https://scrivaniarecer.monitorpiani.it/ che serve per le Comunicazioni e
interrogazioni delle autorizzazioni ambientali End of Waste.
TESTO COMUNICATO MITE:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/2021_comunicato_eci_recer.pdf
Ridotti contributi ambientali rifiuti da imballaggio di acciaio, alluminio, plastica e
vetro (Normativa Nazionale)
Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale (o
CAC) per quattro materiali di imballaggio: dopo carta e cartone (il cui CAC è stato ridotto lo scorso
maggio con decorrenza dal 1° luglio, data in cui è entrato in vigore anche il nuovo CAC per la
plastica biodegradabile e compostabile), arriva ora la decisione di abbassare il contributo per gli
imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro.
LINK ALLA RIDUZIONE:
https://www.conai.org/notizie/conai-riduce-altri-quattro-contributi-ambientali-quelli-per-
acciaio-alluminio-plastica-e-vetro/
Bando per progetti di comunicazione nella gestione dei rifiuti da imballaggio
(Normativa Nazionale)
Sulla base di apposite Linee guida e in accordo con i Comuni o loro gestori delegati, il CONAI
sosterrà le campagne di comunicazione locali attraverso un co-finanziamento fino ad un massimo
di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per singolo progetto, destinando a tale scopo un importo
complessivo annuo pari ad € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00 euro). Tale importo è
ripartito nelle tre macroaree del Paese così come segue: - € 375.000,00
(trecentosettantacinquemila/00 euro) per le Regioni del Nord (Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed EmiliaRomagna); - €
500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) per le Regioni del Centro (Toscana, Marche, Lazio ed
Umbria); - € 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00 euro) per le Regioni del Sud e Isole (Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna).
TESTO LINEE GUIDA PER IL BANDO:
https://www.conai.org/wp-
content/uploads/2021/07/Bando_Anci_Conai_Comunicazione_Locale_2021.pdf
41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
42
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/02/19A06843/sg
32. 32
IVA su recupero rifiuti da demolizione (Normativa Nazionale)
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo al trattamento IVA dei servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche
amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente
destinazione abitativa privata.
L’Agenzia così conclude la sua risposta: gli interventi di bonifica in esame, pur presentando
astrattamente un nesso di dipendenza funzionale con le prestazioni relative al recupero del
patrimonio edilizio, possono qualificarsi come accessorie a quella principale, ai sensi del
richiamato articolo 12 DPR 633/1972 (43), quando questi interventi sono eseguiti dal medesimo
soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio. Conseguentemente si ritiene che non possa
ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di
recupero edilizio qualora la bonifica sia effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue
l’operazione principale di recupero edilizio. Quanto sopra premesso, nel caso di specie non sembra
sussistere il predetto nesso di accessorietà poiché, in base agli elementi forniti dall’Istante, il
soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è
diverso da quello che realizza l’intervento di recupero edilizio di cui al citato n. 127-quaterdecies)
della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. Ai servizi descritti dall’Associazione, quindi, non
può applicarsi l’aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte
III, allegata al Decreto IVA, bensì quella ordinaria del 22 per cento.
TESTO RISPOSTA AGENZIA ENTRATE:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Consulenza_giuridica_11_27.0
8.2021.pdf/8f841ec1-0a79-0330-2f0b-ecb0142a5c30
Nuovo Metodo Tariffaria gestione rifiuti (Normativa Nazionale)
Con Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF la Autorità di regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo
regolatorio 2022-2025.
Il provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie
per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo
compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.
Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio
nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle
strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d)
trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
TESTO DELIBERAZIONE 3/8/2021:
https://www.arera.it/allegati/docs/21/363-21.pdf
43
“Cessioni e prestazioni accessorie - Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento,
la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una
prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono
soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione
principale é soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne
la base imponibile.”
33. 33
INDUSTRIE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
Sistemi di sicurezza antincendio (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Interno del 1° settembre 2021 sono stati approvati Criteri generali per il
controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il Decreto attua quanto previsto dal DLgs 81/2008 (44) in materia di tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ed in particolare l’articolo 46 che disciplina la prevenzione incendi.
TESTO DECRETO 1/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-09-25&atto.codiceRedazionale=21A05589&elenco30giorni=false
44
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=
34. 34
SOSTANZE PERICOLOSE
Trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe
nazionali (Normativa Comunitaria)
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1436 della Commissione del 31 agosto 2021 è stata
modificata la Direttiva 2008/68/CE (45) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto
interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali. Vengono
modificati in particolare gli allegati su trasporto su strada, su ferrovia e su vie navigabili interne.
TESTO DECISIONE 2021/1436:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.312.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A312%
3AFULL
Interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici: graduatoria bando
(Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministero della transizione ecologica n.150 del 13 settembre 2021 sono stati
approvati gli elenchi delle istanze ammesse al finanziamento di cui al decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.562/STA del 14 dicembre 2017 sulla base
delle richieste di integrazione presentate di cui al decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 per la progettazione degli
interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici.
TESTO DECRETO 150/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/bonifiche/m_amte.MATTM_.RIA%20REGISTRO%20
DECRETI%28R%29.0000150.13-09-2021.pdf
LINK AL PIANO NAZIONALE AMIANTO:
https://www.mite.gov.it/node/9190
45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0068&from=IT#d1e420-13-1
35. 35
VIA VAS
Moduli per la predisposizione della documentazione da parte del proponente
(Normativa Nazionale)
Aggiornata la Modulistica per la presentazione delle istanze di VIA e di Verifica di Assoggettabilità
a VIA per adeguarla alle novità introdotte dal c.d. decreto Semplificazioni (D.L.77/2021, convertito
con L. 108/2021) e che si arricchisce, elemento di novità, della “Lista di controllo” da allegare
all’istanza. Documento quest’ultimo che costituisce fondamentale strumento di riferimento con la
duplice funzione: facilitare il proponente nella ricognizione della documentazione amministrativa e
tecnica da trasmettere a corredo dell’istanza; attuare la semplificazione amministrativa, snellire e
velocizzare l’attività degli uffici ministeriali nella verifica della completezza della documentazione
pervenuta, ai fini della procedibilità e l’avvio dell’istruttoria tecnica da parte della Commissione
VIA e della Commissione PNRR-PNIEC.
Inoltre, aggiornate, con la condivisione degli uffici competenti del Ministero della Cultura,
le “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato
elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006”.
LINK ALLA MODULISTICA:
https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/2689