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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA
DEI PIANI E PROGRAMMI (VAS)DEI PIANI E PROGRAMMI (VAS)
Direttiva 2001/42
DLGS 152/2006 (Parte II)
.
11
CHE COSA È LA VAS
Si tratta di una procedura, disciplinata da normativa
europea, che è volta a valutare gli effetti ambientali
per tutti i piani e programmi a rilevanza ambientaleper tutti i piani e programmi a rilevanza ambientale
e/o territoriale.
Siamo un popolo di tifosi o di valutatori?
22
PERCHÉ SI CHIAMA STRATEGICA
1. perché vuole fare la suddetta valutazione su
una scala temporale lunga (10-15 anni e anche
oltre) in modo da prevenire gli effetti
ambientali negativi della pianificazione decisa,ambientali negativi della pianificazione decisa,
2. perché questa valutazione degli effetti deve
essere svolta parallelamente alla scenari di
impatto economico e sociale dello strumento
di pianificazione in discussione.
33
DLGS 152/2006 PARTE II (attua DIR 2001/42)
PRINCIPI DELLA VAS
Nei considerando della Direttiva VAS e nel DLgs
• principio di precauzione
• principio di integrazione delle considerazioni
ambientali nei piani e nei programmi predisposti perambientali nei piani e nei programmi predisposti per
le future autorizzazioni dei progetti
• un elevato livello di protezione dell’ambiente e lo
sviluppo sostenibile
• produrre un vantaggio al mondo imprenditoriale
44
DIFFERENZE TRA VAS E VIA
La Valutazione Ambientale Strategica pretende di
valutare le ragioni che stanno alla base del progetto
presentato rapportate al lungo periodo temporale e
al resto dell’area vasta che sta intorno al sito in cui il
progetto deve essere realizzato.progetto deve essere realizzato.
• La Valutazione di Impatto Ambientale misura la
compatibilità di un progetto con un determinato
luogo , stabilendo misure di compensazione per
rendere adeguato ambientalmente il progetto. Se
queste misure di compensazione non sono sufficienti
viene dichiarata la incompatibilità ambientale del
progetto. >>>>> 55
>>>>> Quindi:
la VIA ragiona per alternative tecniche
all’interno del quadro progettuale presentato
(tecniche di disinquinamento, di mitigazione(tecniche di disinquinamento, di mitigazione
degli impatti, di prevenzione degli impatti, di
monitoraggio degli impatti)
la VAS ragiona invece per alternative strategiche
su quelle che dovranno essere le destinazioni
di un territorio.
66
LA DISTINZIONE NEI CONTENUTI TRA
DECISIONI DI VAS E VIA
1. con la VIA si possono stabilire misure di mitigazione
ambientale: dimensioni del progetto; tecniche di
contenimento degli inquinamenti diretti (scarichi, rifiuti
rumore etc.) o indiretti (impatto paesaggistico, traffico
automobilistico indotto); prescrizioni nella gestione delautomobilistico indotto); prescrizioni nella gestione del
cantiere di realizzazione del progetto; modalità di
monitoraggio ex post una volta realizzato il progetto.
2. con la VAS invece si mette in discussione la proposta di
destinazione funzionale dell’area interessata dal
piano/progr., mettendo in campo scenari alternativi da
mettere a confronto fin dall’avvio della procedura
coinvolgendo la comunità locale.
77
DISTINZIONE ANCHE ISTRUTTORIA E
PROCEDURALE TRA VAS E VIA
Sentenza della Corte di Giustizia 22/9/2011 , causa
C295-10 la VAS e la VIA:
“differiscono sotto diversi punti di vista,”,
per cui aggiunge la sentenza:per cui aggiunge la sentenza:
“ è necessario applicare cumulativamente le prescrizioni
di tali due direttive. Cumulativamente vuol dire che
devono sommarsi una all'altra svolgendosi però
distintamente altrimenti non emergere la differenza
tra queste due procedure”. >>>>>>>>
88
>>>>> Parere C.R. (2010/C 232/07) (GUE n. 232C del
27/8/2010)
“ Sebbene esse tocchino temi diversi - la direttiva VAS si
applica a monte a determinati piani e programmi
pubblici e privati, mentre la direttiva VIA si applicapubblici e privati, mentre la direttiva VIA si applica
alla valutazione di determinati progetti pubblici e
privati -, la distinzione tra piano, programma e
progetto non è sempre chiara in quanto rimane il
dubbio se l’oggetto della valutazione presenti i
requisiti per essere sottoposto ad entrambe le
direttive oppure soltanto a una delle due. La
valutazione va pertanto effettuata in due fasi;…”.
99
CORTE COSTITUZIONALE
SU DISTINZIONE TRA VIA E VAS
“E' infatti erroneo il convincimento della difesa
regionale circa l'assoluta assimilazione di oggetto
tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece,
di istituti concettualmente distinti, per quanto
connessi (sentenza n. 227 del 2011), é ben
possibile che la prima si riveli necessaria, a
connessi (sentenza n. 227 del 2011), é ben
possibile che la prima si riveli necessaria, a
seguito di verifica di assoggettabilità, anche
quando viene in considerazione un piano relativo
a un progetto che non richiede la seconda, ma
ugualmente dotato di impatto significativo
sull'ambiente.”
1010
COORDINAMENTO VAS E VIA
NEL DLGS 152/2006
“ la verifica di assoggettabilità alla VIA può
essere condotta, nel rispetto della disciplina
prevista per tale procedura ( articolo 20),
nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità dinell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di
informazione del pubblico danno specifica
evidenza della integrazione procedurale.”
(comma 4 articolo 10 DLgs 152/2006)
1111
COORDINAMENTO
VAS - VALUTAZIONI DI INCIDENZA
La VAS comprende le procedure di valutazione
d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del
1997 (attuazione Direttiva Habitat); a tal fine, il
rapporto ambientale, contiene gli elementi di cui
all’allegato G dello stesso decreto n.357 del
1997(contenuti della relazione per la valutazione di1997(contenuti della relazione per la valutazione di
incidenza di piani e progetti) e la valutazione
dell’autorità competente deve essere estesa alle
finalità di conservazione proprie della valutazione
d’incidenza.
Le modalità di informazione del pubblico danno specifica
evidenza della integrazione procedurale.
1212
IL PROCESSO DI VAS
A fianco della elaborazione degli obiettivi
settoriali del piano ( edificato, servizi pubblici,
infrastrutture viarie, impianti industriali, etc.)
devono essere individuati gli obiettividevono essere individuati gli obiettivi
ambientali (riduzione emissioni in atmosfera,
riduzione produzione rifiuti, riduzione suolo
consumato etc.) da raggiungere attraverso il
piano. >>>>>>>>
1313
>>> COME SONO DEFINITI
GLI OBIETTIVI AMBIENTALI
tenendo conto:
1. della legislazione ambientale,
2. dei dati di conoscenza del territorio
interessato,interessato,
3. degli studi ufficiali e non sulle emergenze
ambientali e naturalistiche,
4. della percezione del rischio ambientale
sanitario paesaggistico socio economico da
parte della comunità locale.
1414
COME VENGONO VALUTATI
GLI OBIETTIVI SETTORIALI DEL PIANO
Con la finalità di raggiungere gli obiettivi
ambientali e ciò avverrà attraverso degli
indicatori di vario genere:
1.quantità/qualità rifiuti prodotti,1.quantità/qualità rifiuti prodotti,
2. quantità/qualità suolo consumato,
3. quantità di emissioni nella atmosfera
etc.
1515
SCENARI ALTERNATIVI
affinché la procedura di VAS abbia il carattere
strategico sopra indicato gli obiettivi settoriali
e gli obiettivi ambientali andranno inseriti e
quindi costruiti all’interno di scenari diquindi costruiti all’interno di scenari di
sviluppo alternativo del territorio interessato
dal piano.
Facciamo degli esempi>>>>>>>>>
1616
• Scenario 1 : sviluppo turistico di massa con centri
commerciali e infrastrutture di offerta turistica di
dimensioni significative
• Scenario 2: sviluppo più interessato alla
realizzazione di infrastrutture industrialirealizzazione di infrastrutture industriali
• Scenario 3 : sviluppo di turismo di qualità , con
limitati interventi infrastrutturali sia in termini
viari che di costruito
• Scenario 4: opzione zero nell’ottica del blocco al
consumo del suolo
>>>>>>>>>>>>
1717
>>>>>>>
All’interno di ognuno di questi scenari verranno
definiti gli obiettivi specifici di tipo urbanistico
e pianificatorio e gli obiettivi ambientali dae pianificatorio e gli obiettivi ambientali da
raggiungere e attraverso gli indicatori
qualitativi e quantitativi ad ogni scenario potrà
essere dato un peso in termini di sostenibilità
ambientale, economica e sociale.
1818
IL CONSIGLIO DI STATO SULLA IMPORTANZA
DELLA VALUTAZIONE PER SCENARI
“Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR 2001/42/Ce, è
volta garantire che gli effetti sull'ambiente di
determinati piani e programmi siano considerati
durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli
stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e
programmazione quella valutazione di compatibilitàprogrammazione quella valutazione di compatibilità
ambientale che, se effettuata (come avviene per la
VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non
consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione
comparativa, mancando in concreto la possibilità di
disporre di soluzioni alternative per la localizzazione
degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli usi del
territorio” CdS 4926/2012
1919
VAS PROCESSO DI APPRENDIMENTO
COLLETTIVO SULL’USO DEI TERRITORI
La VAS semplifica le decisioni puntuali che poi
sono quelle che contano per i cittadini, perché una
buona VAS partecipata e con una definizione degli
scenari di confronto credibile costituisce una sorta discenari di confronto credibile costituisce una sorta di
mappa delle localizzazioni sostenibili facilitando le
autorizzazioni sui singoli interventi.
LA VAS RIPORTA LA POLITICA NELLA SOCIETÀ
FACENDOLA USCIRE DAI PALAZZI DEL POTERE!
2020
LA PROCEDURA DI VAS È PARTE DELLA PROCEDURA DI
ADOZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO-PROGRAMMA
Comma 3 art. 11 DLGS 152/2006
“ La fase di valutazione è effettuata anteriormente alla
approvazione del piano programma ovvero all’avvio
della relativa procedura e comunque durante la fase
di predisposizione dello stesso”.di predisposizione dello stesso”.
COMMA 5 ARTICOLO 11 DLGS 152/2006
“5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si
applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed
approvazione.” >>>>>>>>>>
2121
Comma 1 art. 7 LR 10/2010 (Toscana)
“1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla
presente legge è ricompreso all’interno di quello
previsto per l’elaborazione, l’adozione,previsto per l’elaborazione, l’adozione,
l’approvazione di piani e programmi. La VAS è
avviata dal proponente contestualmente all’avvio
del procedimento di formazione del piano o
programma e deve concludersi anteriormente alla
sua approvazione.”
22 22
>>>>>>>>
Quindi la VAS tende a configurarsi come processo
decisionale completo e amministrativamente distinto
, ricomprendendo al suo interno tutte le fasi di
costruzione della politica/piano/programma:
• dalla elaborazione delle proposte,• dalla elaborazione delle proposte,
• alla elaborazione e valutazione degli scenari
alternativi,
• all’adozione delle decisioni,
• coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi.
2323
EFFICACIA DEL PARERE MOTIVATO CHE
CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI VAS
Comma 2 articolo 15 DLGS 152/2006 (DLgs
128/2010):
“ L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità
competente, provvede, prima della presentazione delcompetente, provvede, prima della presentazione del
piano o programma per l'approvazione e tenendo
conto delle risultanze del parere motivato di cui al
comma 1 e dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o
programma “
2424
EFFICACIA DEL PARERE MOTIVATO CHE
CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI VAS
“ il parere motivato previsto dall'art. 15 citato deve
considerarsi come parere obbligatorio e vincolante
per l'autorità procedente……,”
Avvocatura Stato ricorso alla Corte Cost. contro LRAvvocatura Stato ricorso alla Corte Cost. contro LR
Toscana sulla VIA, non andato a sentenza per
adeguamento legge toscana al ricorso stesso.
Vedi L.R. 30 dicembre 2010, n. 69
>>>>>>>>>>>
25
“ Si presti, tuttavia, attenzione alla circostanza che, se pur la
qualificazione di vincolante non muta la natura giuridica di
tale parere, che è e rimane atto consultivo, e non di
amministrazione attiva, si modifica, comunque, il livello di
responsabilità dell’organo che lo adotti; se, infatti, un
parere non vincolante resta un atto endoprocedimentale a
tutti gli effetti, un parere vincolante contribuisce in termini
parere non vincolante resta un atto endoprocedimentale a
tutti gli effetti, un parere vincolante contribuisce in termini
piuttosto rilevanti a formare il contenuto definitivo del
provvedimento finale, cosicché non si può negare che
l’organo che lo adotta finisca con il porsi su di un livello
partecipativo paritetico a quello dell’organo che emana il
provvedimento finale”. (Vera Parisio Codice Azione
Amministrativa ed. Giuffrè 2011)
2625
>>>>>>>>
Quindi se il Parere Motivato di VAS comportasse una
revisione significativa del Piano/Programma per
adeguarlo alle conclusioni della procedura di VAS, ciò
comporterebbe un arresto procedimentale
significativo anche in termini temporali con lasignificativo anche in termini temporali con la
possibilità di impugnare detto Parere Motivato
vincolante come affermato ad esempio da Consiglio
di Stato 1902/2011.
2726
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA VAS NEGLI STATI MEMBRI (art.13.3)
1. tutti i piani ed eventuali varianti sostanziali agli stessi (queste
ultime in particolare che abbiano effetti significativi
sull'ambiente), il cui iter è iniziato prima del 21/7/2004 ma
che non si è concluso entro il 21/7/2006, sono soggetti a VAS;
in particolare sul punto la Commissione UE ha avuto a suoin particolare sul punto la Commissione UE ha avuto a suo
tempo modo di chiarire (paragrafo 3.66 delle sue linee guida
del 2004) che tra queste due date va applicata la VAS solo nel
caso in cui il piano non fosse in uno stadio eccessivamente
avanzato
2. la VAS è comunque applicabile a tutti i piani e varianti
sostanziali il cui iter è iniziato dopo il 21/7/2004 a prescindere
dallo stadio di avanzamento in cui si trovano nella loro
elaborazione.
2828
AMBITO DI APPLICAZIONE VAS
DEFINIZIONE PIANI PROGRAMMI
Gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi
quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le
loro modifiche:
• 1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a• 1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a
livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un'autorità per essere approvati,
mediante una procedura legislativa, amministrativa o
negoziale e
• 2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative.
2929
PIANI PROGRAMMA SOGGETTI A VAS
AUTOMATICAMENTE
a) piani e programmi che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente,per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, per la valutazione e gestione della qualità
dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli, e che definiscono il
quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque
la realizzazione dei progetti soggetti a VIA (ordinaria
o verifica) >>>> 3030
QUADRO RIFERIMENTO PROGETTI
CORTE GIUSTIZIA DEL 17/6/2010
“ gli Stati membri …….quando valutano la
possibile rilevanza degli effetti di piani e
programmi sull’ambiente ……. devono tenere
conto della misura nella quale il piano o ilconto della misura nella quale il piano o il
programma definisce un quadro di riferimento
per progetti ed altre attività, o per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni
e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse”
3131
QUADRO RIFERIMENTO PROGETTI
LINEE GUIDA COMMISSIONE UE (3.23.)
IL QUADRO DEFINITO ATTRAVERSO LA VAS
DELPIANO/PROGRAMMA STABILISCE I CRITERI PER:
• porre dei limiti in merito al tipo di attività o di
progetto consentito in una determinata zona,progetto consentito in una determinata zona,
• includere condizioni che il richiedente deve
soddisfare per ottenere l’autorizzazione,
• per salvaguardare determinate caratteristiche della
zona interessata (quali la varietà delle destinazioni
dei suoli che promuove la vitalità economica
dell’area) delle linee guida.
3232
PIANI E PROGRAMMI SOGGETTI A VAS
AUTOMATICAMENTE
b) piani e programmi per i quali, in considerazione dei
possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per laclassificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
di incidenza.
3333
CORTE GIUSTIZIA SU VAS
E VALUTAZIONE INCIDENZA
Corte Giustizia 21/6/2012 causa C177-11
Si…” subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano
a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei
presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione
ai sensi della direttiva «habitat», compreso il
presupposto che il piano possa avere incidenzepresupposto che il piano possa avere incidenze
significative sul sito interessato. L’esame effettuato per
verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è
necessariamente limitato alla questione di stabilire se
possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che
detto piano o progetto pregiudichi significativamente il
sito interessato.”
•
3434
AMBITO DI APPLICAZIONE VAS
LINEE GUIDA COMMISSIONE UE
Gli stati membri non possono escludere dalla VAS i
piani e programmi sottoponibili automaticamente ex
DIR 2001/42, ne singolarmente ne per categorie.
Nella VAS gli stati membri dovranno adottare unaNella VAS gli stati membri dovranno adottare una
visione ampia dell’ambito di applicazione . Tanto che
la Commissione UE arriva ad affermare che “Una
possibile interpretazione è che i termini includano
qualsiasi dichiarazione ufficiale che vada oltre le
aspirazioni e stabilisca un corso di azione per il
futuro”.
3535
VAS E PIANI REGOLATORI PORTUALI
“Per progetti di opere e interventi da realizzarsi
nell'ambito del PRP, già sottoposti ad una VAS, e che
rientrano tra le categorie per le quali é prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono
dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS
o comunque desumibili dal PRP. Qualora il PRPo comunque desumibili dal PRP. Qualora il PRP
ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da
essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le
norme comunitarie, tale valutazione é effettuata
secondo le modalità e le competenze previste dalla
Parte Seconda del presente decreto ed é integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli
eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si
conclude con un unico provvedimento”.
3636
VIA PRP GENOVA
“il P.R.P. ritiene “più congruo” riferirsi, nel caso del
porto di Genova, al concetto ed ai metodi della
valutazione strategica o della sostenibilità
ambientale piuttosto che ai tradizionali metodi di
valutazione di impatto ambientale dei progetti;valutazione di impatto ambientale dei progetti;
solo utilizzando tale metodologia nella fase di
pianificazione complessiva, sarebbe infatti
possibile valutare la sostenibilità degli obiettivi di
sviluppo e garantire quindi l’integrazione delle
esigenze ecologiche ed economiche” .
3737
PIANI E PROGRAMMI SOTTOPOSTI A
VERIFICA DI VAS
1.Piani e programmi tra quelli soggetti
automaticamente a VAS che si limitano ad occupare
solo piccole aree a livello locale
2 modifiche minori dei piani e programmi soggetti2 modifiche minori dei piani e programmi soggetti
automaticamente a VAS
3. Piani e programmi non soggetti automaticamente a
VAS che definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, autorizzazione, localizzazione di
progetti non sottoposti a VIA ordinaria o verifica.
3838
PIANI E PROGRAMMI
SU PICCOLE AREE LOCALI
Ai fini della applicabilità della VAS dopo la procedura di
verifica di assoggettabilità non sono le dimensioni
dell’area ma piuttosto se tali piani e programmi
producono effetti significativi sull’ambiente.
Corte di Giustizia: sentenza 18 aprile 2013 causa C463-
11
3939
IL CONSIGLIO DI STATO
SULLA DEFINIZIONE DI IMPATTO SIGNIFICATIVO DI
PIANI PER PICCOLE AREE
Consiglio di Stato sentenza n.4926/2012:
Il riconoscimento di significativo impatto ambientale anche su aree limitate,
non si deve ricavare: “da elementi congetturali od ipotetici, ma occorre
prendere atto che la consistenza dimensionale del progetto la necessità di
un ampio intervento di natura viabilistica, il coinvolgimento di più
comuni (già ex se fonte di problematiche di rilevante complessità, in
relazione alle specificità possedute da ciascun territorio comunale)
la modifica in senso rilevante della destinazione dell’area comportando lala modifica in senso rilevante della destinazione dell’area comportando la
variazione di destinazione urbanistica da zona agricola a zona produttiva
rendevano necessario l’esperimento della Vas. E’ ben vero, che tale cambio
di destinazione è insito in ogni variante: non è senza effetto, però, ai fini
precauzionali e preventivi che costituiscono la ratio della introduzione della
Vas nel sistema e che presiedono alla genesi dell’istituto in sede
comunitaria, che possa ben essere diversamente apprezzata e ponderata
una variante che implichi nuova urbanizzazione ed antropizzazione di
un’area agricola rispetto a quella che, semplicemente, muti la destinazione
di una area già urbanizzata o a tali fini destinata in sede previsionale.”
4040
DEFINIZIONE VERIFICA DI VAS EX DLGS 152/2006
E CONCETTO DI PICCOLA AREA
“la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro
modifiche, possano aver effetti significativi
sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presentevalutazione secondo le disposizioni del presente
decreto considerato il diverso livello di sensibilità
ambientale delle aree interessate”.
L’attenzione dello interprete deve quindi spostarsi dal
dato quantitativo (l’entità dell’area interessata) al
dato qualitativo (gli effetti sull’ambiente del Piano.
4141
LA CORTE COSTITUZIONALE SUI PIANI
PER PICCOLE AREE O PIANI ATTUATIVI
Corte Cost. 29/3/2013 n.58
1. se hanno un impatto significativo sono sottoponibili
a VAS i piani attuativi anche se non prevedono
progetti sottoponibili a VIA
2. sono sottoponibili a VAS i piani attuativi di piani
urbanistici generali che non hanno avuto la VAS
3. sono sottoponibili a VAS (almeno come procedura di
verifica) i piani attuativi di piani urbanistici generali
che hanno avuto la VAS, se detti piani attuativi
costituiscono varianti ai piani generali.
> >>>>> 4242
>>>>>>>>>
4. sono sottoponibili a VAS i piani attuativi di piani
urbanistici generali già sottoposti a VAS se
prevedono progetti/opere sottoponibili a VIA eprevedono progetti/opere sottoponibili a VIA e
questi ultimi non sono stati previsti in sede di
approvazione del piano urbanistico generale.
PRINCIPIO MAGGIOR TUTELA
4343
Il CONCETTO DI MODIFICA DI
PIANI/PROGRAMMI AI FINI DELLA VAS
“la variazione di un piano, programma, impianto o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti
e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o
del loro funzionamento,ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effettipotenziamento, che possano produrre effetti
sull'ambiente” (lettera l) articolo 5 DLgs 152/2006).
4444
• TAR Toscana del 20/4/2010 n.986 secondo il
quale: “in presenza di una situazione
ambientale connotata da profili di specifica e
documentata sensibilità, anche la semplicedocumentata sensibilità, anche la semplice
possibilità di un’alterazione negativa va
considerata un ragionevole motivo di
opposizione alla realizzazione di un’attività”
4545
TAR Sicilia 1/9/2011
L'“’impatto significativo” non è quello caratterizzato da
connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze
ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di
impatto ambientale contenuto alla lettera c) dell’art. 5
D.Lv.15206 quale “ alterazione qualitativa e/oD.Lv.15206 quale “ alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e
negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra
i fattori antropici, naturalistici, (…)”, per cui la valutazione
ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di
interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le
componenti ambientali"
4646
PIANI PROGRAMMI ESCLUSI EX LEGE
DALLA VAS
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi
di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo perc) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l’incolumità pubblica.
d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello
locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale
sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi
dalle stesse individuati. >>>>>>>>>>
4747
>>>>>>>>>
e) Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a
provvedimenti di autorizzazione di opere singole
che hanno per legge l'effetto di variante aiche hanno per legge l'effetto di variante ai
suddetti piani e programmi, ferma restando
l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la
valutazione ambientale strategica non é
necessaria per la localizzazione delle singole
opere.
4848
EFFETTI MANCATA VAS SUI PRG
SECONDO CORTE GIUSTIZIA
sentenza 28/2/2012 causa C41-11:
• 1. quando un “piano” o “programma” avrebbe
dovuto, prima della sua adozione, essere sottoposto
a VAS ex Direttiva, le autorità competenti hanno
l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti
a rimediare all’omissione di una tale valutazione
l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti
a rimediare all’omissione di una tale valutazione
• 2. un tale obbligo incombe altresì ai giudici
nazionali investiti di un ricorso contro un atto
nazionale siffatto, per cui i giudici aditi devono
prendere, sulla base del diritto nazionale,
provvedimenti diretti alla sospensione o
all’annullamento del “piano” o “programma”
adottato in violazione dell’obbligo di procedere a VAS
>>>>>>>> 4949
>>>>>>
3. l’obiettivo fondamentale della direttiva VAS sarebbe
disatteso se, aditi al riguardo, i giudici nazionali non
adottassero, nel contesto di simili ricorsi e nei limiti
dell’autonomia procedurale, le misure, previste dal
proprio diritto nazionale, idonee a impedire che unproprio diritto nazionale, idonee a impedire che un
piano o programma siffatto, compresi i progetti da
sviluppare nell’ambito di tale programma, possa
essere messo in atto senza una valutazione
ambientale.
>>>>>>>
5050
>>>>>>
$. È dunque evidente che, quando la direttiva
VAS impone la valutazione degli impatti
ambientali di un piano/programma e tale
valutazione non è stata realizzata, dev’esserevalutazione non è stata realizzata, dev’essere
giuridicamente possibile impedire l’attuazione
del piano di cui trattasi…
(AVV UE conclusioni 19/12/2012 in causa C463-
011
5151
LA CORTE COSTITUZIONALE
SUI RAPPORTI STATO REGIONI NELLA VAS
Corte Costituzionale sentenza n. 225/2009
La VAS appartiene alla materia ambiente e non a quella
governo del territorio o ad altre quali energia ,
trasporti etc. , giacché la valutazione ha ad oggettotrasporti etc. , giacché la valutazione ha ad oggetto
unicamente profili di compatibilità ambientale e si
pone solo come uno strumento conoscitivo e
partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il
piano o programma, al solo fine di assicurare che
venga salvaguardato e tutelato l'ambiente.
5252
RIPARTIZIONE COMPETENZE
DELLA VAS
E’ di competenza statale (Ministero Ambiente) la VAS
sui Piani e Programmi la cui approvazione compete
ad organi dello Stato.
Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i piani e programmi, la cui
approvazione compete alle Regioni o agli enti locali.
5353
LIMITI AI POTERI REGIONALI
NELLA DISCIPLINA DELLA VAS
Le Regioni esercitano la loro competenza nel rispetto dei principi
del Titolo I parte II del dlgs 152/2006 , tra questi occorre
ricordarlo ci sono:
1. La VAS costituisce parte integrante del procedimento di
adozione ed approvazione del piano/programma (comma 5
articolo 11)articolo 11)
2. Autorità competente collabora con la Autorità Proponente
nella redazione del Rapporto Ambientale (comma 2 articolo
11)
Ciò fa pensare che a livello di piani di enti locali la competenza
della VAS debba restare a Comuni e Province sia pure nel
rispetto dei principi di distinzione tra Autorità Competente e
Autorità Procedente
5454
QUALE STRUTTURA PER LA INTEGRAZIONE DELLA VAS
NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL
PIANO/PROGRAMMA
Individuazione, ex DLgs 152/2006:
• autorità competente : “la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica
di assoggettabilità, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e
programmi,” (lettera p) comma 1 articolo 5);
motivato, nel caso di valutazione di piani e
programmi,” (lettera p) comma 1 articolo 5);
• autorità procedente, si intende : “la pubblica
amministrazione che elabora il piano, programma
soggetto alle disposizioni del presente decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il
piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o
privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano, programma“. (lettera q)
comma 1 articolo 5). 5555
QUALE AUTORITÀ COMPETENTE NEL
PROCESSO DI VAS
: “A differenza della valutazione di impatto sui
progetti, in cui stabilisce un dialogo tra soggetto
privato ed autorità competente, la valutazione
strategica implica decisioni delle pubbliche
autorità in confronto tra loro; è opportuno
pertanto considerare la possibilità di designare
autorità in confronto tra loro; è opportuno
pertanto considerare la possibilità di designare
un’autorità garante della correttezza delle
procedure di informazione , a livello nazionale,
oppure aggiungere un Allegato II in cui definire le
misure minime di pubblicità alle quali l’autorità
competente deve adeguarsi”. Parere CES 1997
5656
INDIRIZZI OPERATIVI PER COSTITUIRE LA
AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
– indipendenza della Valutazione Ambientale rispetto al
processo di costruzione e approvazione del
piano/programma
– non dipendenza gerarchica della struttura dell’Autorità
Competente da quella dell’Autorità procedenteCompetente da quella dell’Autorità procedente
– necessaria collaborazione, nella distinzione di ruoli e
funzioni, tra Autorità Competente e Autorità
procedente nella procedura di VAS (compreso il
monitoraggio) e nelle modalità di recepimento dei
risultati della VAS nel piano/programma
adottato/approvato dall’Autorità procedente >>>>>>>
5757
>>>>>>>>
– adeguata fondatezza tecnico scientifica e ponderazione
degli interessi in gioco da parte della istruttoria
propedeutica al rilascio del parere motivato
– coerenza con il Parere Motivato del contenuto del
Piano/Programma approvato
– trasparenza nel processo di costruzione – valutazione -– trasparenza nel processo di costruzione – valutazione -
approvazione del piano o programma
– adeguata considerazione e motivazione nel recepimento
all’interno del piano/programma dei risultati della
consultazione del pubblico ed enti interessati
– sostenibilità di bilancio e fattibilità tecnico gestionale –
coerenza con la vigente normativa nazionale e regionale
5858
NO INDIVIDUAZIONE UNA TANTUM DELLA
AUTORITÀ COMPETENTE
Consiglio di Stato sentenza n.133/2011
“ appare evidente la volontà di assicurare che la
fissazione delle “competenze” sia compiuta a priori,
con atti che individuino in via generale e astratta i
soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste disoggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di
“autorità competente”. Ne discende che non risulta in
linea con le richiamate disposizioni nazionali (il dlgs
152/2006 commi 6 e 7 articolo 6 ndr) la scelta di
individuare l’autorità competente alla V.A.S. ex post, in
relazione al singolo e specifico procedimento di
pianificazione”
5959
NATURA TECNICA DELLA
AUTORITÀ COMPETENTE DELLA VAS
ex comma 2 articolo 12 della LR TOSCANA n.10/2010 la
funzione di autorità competente, per le procedure di
competenza regionale, è stata assegnata ad un
Nucleo tecnico interno alla struttura della Regione.
A conferma della natura prevalentemente tecnicaA conferma della natura prevalentemente tecnica
assegnata all’Autorità competente si veda
l’abrogazione dell’articolo 14 della LR 10/2010 sulla
struttura tecnica di supporto dell’autorità
competente che nella vecchia versione della legge
era individuata nella Giunta Regionale per le
valutazioni di competenza di questo ente.
6060
PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VAS
• L’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su
supporto informatico ovvero, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un
rapporto preliminare comprendente una descrizione del
piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull’ambiente
dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento
verifica degli impatti significativi sull’ambiente
dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento
ai criteri dell’allegato I del presente decreto.
• L’autorità competente in collaborazione con l’autorità
procedente, individua i soggetti competenti in materia
ambientale da consultare e trasmette ad esse il documento
preliminare per l’espressione del loro parere. Il parere deve
essere inviato entro trenta giorni all’autorità competente
ed all’autorità procedente. >>>>>>>>>>>>>>>>>>
6161
>>>>>>>>>>
3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità
competente con l’autorità procedente, l’autorità
competente provvede sulla base degli elementi di cui
all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, a verificare se il piano o
programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.
4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto
conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni, dalla
trasmissione di quanto previsto al punto 1, emette il
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione ordinaria e, se del
caso, definendo le necessarie prescrizioni. >>>>>>>>>>
6262
>>>>>>>>
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS
relative a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi già sottopostistrumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui
all'art.12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17 del dlgs
152/2006, si limita ai soli effetti significativi
sull'ambiente che non siano stati precedentemente
considerati dagli strumenti normativamente
sovraordinati.
6363
CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
DI PIANI E PROGRAMMI
Allegato I Parte II al DLgs 152/2006:
1. Caratteristiche del piano o del programma
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono
essere interessate
Linee guida Commissione UE DG Ambiente:Linee guida Commissione UE DG Ambiente:
(punto 3.48): i criteri non sono elencati in ordine di
importanza
(punto 3.49): non sono esaustivi e la direttiva non vieta
agli Stati membri di richiedere che altri criteri
vengano tenuti in considerazione
6464
PROCEDURA ORDINARIA DI VAS
IL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
È il documento per la fase preliminare del processo di VAS
contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o
programma in termini di obiettivi generali e dei
possibili effetti ambientali significativi della sua
attuazione,attuazione,
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale
(indicatori, metodologia di valutazione degli impatti),
c)le autorità ambientali interessate da consultare,
d) Le modalità di informazione e partecipazione del
pubblico,
e) le indicazioni sul monitoraggio del piano o programma.
6565
PROCEDURA ORDINARIA DI VAS
LA FASE PRELIMINARE
1. Presentazione da parte del proponente e/o
dell’autorità procedente di un rapporto preliminare
2. Avvio di una consultazione , sulla base del rapporto
preliminare di cui al punto 1, con l’autorità
competente e gli altri soggetti competenti in materia
ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di
competente e gli altri soggetti competenti in materia
ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale.
3. Conclusione della consultazione entro 90 giorni
dall'invio del rapporto preliminare
>>>>>>>>>>>
6666
>>>>>>>
4. Redazione del rapporto ambientale da parte della
autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale
costituisce parte integrante del piano o del
programma e ne accompagna l’intero processo diprogramma e ne accompagna l’intero processo di
elaborazione ed approvazione.
5. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione
con autorità competente e agli altri soggetti
competenti in materia ambientale, ed evidenzia
come sono stati presi in considerazione i contributi
pervenuti
6767
PROCEDURA ORDINARIA DI VAS
ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Nel Rapporto Ambientale debbono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti
significativi che l'attuazione del piano o del
programma proposto potrebbe avere
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché
le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché
le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito
territoriale del piano o del programma stesso.
L'allegato VI al DLgs 152/2006 riporta le
informazioni da fornire nel rapporto ambientale a
tale scopo.
6868
CONTENUTI RAPPORTO AMBIENTALE
ALLEGATO VI AL DLGS 152/2006
1.Illustrazione contenuti e obiettivi del piano/programma e
rapporto con altri piani e programmi
2. Stato ambiente area interessata ed evoluzione senza
piano/programma
3. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle3. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle
aree interessate
4. Problemi ambientali esistenti : SIC, ZPS, agricoltura di
qualità
5. Obiettivi di protezione ambientale ex lege e di come si è
tenuto conto degli stessi nella preparazione del piano/p
>>>>>>>>>
6969
>>>>>>>
6. Possibili impatti significativi sull’ambiente: compresi
quelli cumulativi, a breve e lungo termine,
positivi/negativi
7. Misura di mitigazione/compensazione per eliminare e/o
ridurre gli impatti negativiridurre gli impatti negativi
8. Sintesi delle alternative considerate
9. Misure di monitoraggio nella attuazione del piano
10. Sintesi non tecnica per il pubblico
>>>>>>>>>
7070
>>>>>>>
Secondo il punto 5.5 delle Linee Guida della UE in
molti casi il rapporto ambientale potrebbe fare
parte di una valutazione più ampia del piano o
del programma. Potrebbe, ad esempio, rientrare
in un documento sulla valutazione della
sostenibilità che comprendesse anche gli effetti
in un documento sulla valutazione della
sostenibilità che comprendesse anche gli effetti
sociali ed economici, oppure un rapporto sulla
sostenibilità potrebbe essere integrato nel piano
o nel programma. Uno qualsiasi dei due modelli,
a condizione che soddisfi pienamente le
disposizioni della direttiva, è un modo accettabile
di adeguarsi ad essa.
7171
PROCEDURA ORDINARIA DI VAS
LE CONSULTAZIONI
1. Comunicazione della proposta di piano o di
programma comprendente il rapporto ambientale e
una sua sintesi non tecnica , secondo le modalità
concordate con l’autorità competente e contestuale
pubblicazione su GURI o BUR di un avviso contenente
: il titolo della proposta di piano o di programma, il: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle
sedi ove può essere presa visione del piano o
programma e del rapporto ambientale e delle sedi
dove si può consultare la sintesi non tecnica.
2. La data di pubblicazione dell’avviso costituisce inizio
del decorso dei termini per l’attività istruttoria e la
valutazione >>>>>>>>>
7272
>>>>>>
3. L’autorità competente e l’autorità procedente
mettono, altresì, a disposizione del pubblico la
proposta di piano o programma ed il rapporto
ambientale mediante la pubblicazione sul proprio
sito websito web
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di cui al punto 1 , chiunque abbia
interesse può prendere visione della proposta di
piano o programma e del relativo rapporto
ambientale e presentare osservazioni scritte, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi. 7373
CORTE DI GIUSTIZIA SULLE
CONSULTAZIONI NELLA VAS
Corte Giustizia sentenza 20/10/2011 (causa C 474-10)
“2. Le autorità ambientali e il pubblico devono disporre
tempestivamente di un'effettiva opportunità di
esprimere in termini congrui il proprio parere sullaesprimere in termini congrui il proprio parere sulla
proposta di piano o di programma e sul rapporto
ambientale che la accompagna, prima dell'adozione
del piano o del programma o dell'avvio della relativa
procedura legislativa.” >>>>>>
7474
>>>>> CORTE GIUSTIZIA SU CONSULTAZIONI
NELLA VAS
“ ……..ai fini della consultazione di tali autorità e di tale
pubblico su un progetto di piano o di programma
determinato, il termine effettivamente stabilito sia
sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva
opportunità di esprimere, tempestivamente, il loroopportunità di esprimere, tempestivamente, il loro
parere su tale proposta di piano o di programma
nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.”
>>>>>>>
7575
>>>>> CORTE GIUSTIZIA SU CONSULTAZIONI
NELLA VAS
“49 Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il
termine entro il quale tali pareri possono essere
espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore
considerazione della complessità di un piano o di un
programma previsto e tradursi, eventualmente, nellaprogramma previsto e tradursi, eventualmente, nella
concessione di termini più lunghi di quelli che
potrebbero essere stabiliti per via legislativa o
regolamentare.”
7676
VALUTAZIONE DEL RAPPORTO
AMBIENTALE E DELLE CONSULTAZIONI
1. Svolgimento della istruttoria di valutazione da parte della
autorità competente in collaborazione con l’autorità
procedente
2. Espressione del parete motivato (entro 90 giorni dalla
scadenza dei termini di consultazione), prima della
adozione-approvazione del piano/programma, da parteadozione-approvazione del piano/programma, da parte
dell’autorità competente tenuto conto degli esiti delle
consultazioni
3. Prima della presentazione del piano o programma per
l'approvazione, tenendo conto del parere motivato,
revisioni opportune del piano/programma da parte della
autorità procedente in collaborazione con l’autorità
competente.
•
7777
IL PARERE MOTIVATO
Il parere motivato con allegato il piano e programma ed
il rapporto ambientale, nonché la documentazione
emersa dalla consultazione devono essere
consegnati all’organo competente alla adozione o
approvazione del piano/programma.approvazione del piano/programma.
7878
MODALITÀ INFORMAZIONE SU
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VAS
La decisione, comprensiva del Parere Motivato,
viene resa pubblica attraverso la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino Ufficiale della regione o provinciaBollettino Ufficiale della regione o provincia
autonoma indicando la sede ove si possa
prendere visione del piano o programma
adottato di tutta la documentazione oggetto
dell’istruttoria. >>>>>>
7979
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA
PUBBLICAZIONE
1. il parere motivato espresso dall’autorità competente;
2. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che
modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma e come si è tenuto
conto, del rapporto ambientale redatto e degli esiticonto, del rapporto ambientale redatto e degli esiti
delle consultazioni svolte, nonché le ragioni per le
quali è stato scelto il piano o il programma adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate;
3. le misure adottate in merito al monitoraggio.
8080
MONITORAGGIO
Il monitoraggio assicura, avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei
piani e dei programmi approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati,
al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente glial fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e di essere in grado di
adottare le opportune misure correttive. effettuato
dall'Autorità procedente in collaborazione con
l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema
delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.
8181
PIANO DI MONITORAGGIO
1.Il piano o programma individua le responsabilità e
risorse necessarie per la realizzazione e gestione
del monitoraggio.
2.Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive adottate è
data adeguata informazione attraverso i siti web
risultati e delle eventuali misure correttive adottate è
data adeguata informazione attraverso i siti web
dell’autorità competente e dell’autorità procedente e
delle Agenzie interessate.
3.Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio
dovranno essere tenute in conto nel caso di eventuali
modifiche al piano o programma e comunque
sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi
atti di pianificazione o programmazione.
8282
LINEE GUIDA PARTECIPAZIONE
NELLA PROCEDURA DI VAS
• la fissazione di regole di garanzia minime per tutti i
soggetti coinvolti dal processo di Valutazione
Ambientale: Autorità che adotta il Piano e/o
Programma , Enti e Autorità consultate , Pubblico;
• un Presidente garante dell’istruttoria esterno
all’Autorità che redige il Rapporto Ambientale e adottaall’Autorità che redige il Rapporto Ambientale e adotta
il Piano ;
• un ruolo attivo nello svolgimento dell’istruttoria
tecnica di Valutazione Ambientale da parte di un
soggetto istituzionale esterno all’Autorità che adotta il
Piano : ad es. le Agenzie Regionali per la Protezione
Ambientale. >>>>>>>>
8383
IL GARANTE INFORMATIVO
IL RUOLO DELLE AGENZIE AMBIENTALI
1. Fornitura e validazione dei dati attendibili.
2. Predisposizione delle messa a disposizione delle
migliori informazioni.
3. Messa a punto di tecniche di simulazione degli
impatti del parere tecnico al processo diimpatti del parere tecnico al processo di
valutazione e consultazione,
– alla fase di monitoraggio dell’attuazione del Piano
e Programma , e delle informazioni utili per la
revisione del piano stesso (valutazioni ex post).
•
8484

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  • 1. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEI PIANI E PROGRAMMI (VAS)DEI PIANI E PROGRAMMI (VAS) Direttiva 2001/42 DLGS 152/2006 (Parte II) . 11
  • 2. CHE COSA È LA VAS Si tratta di una procedura, disciplinata da normativa europea, che è volta a valutare gli effetti ambientali per tutti i piani e programmi a rilevanza ambientaleper tutti i piani e programmi a rilevanza ambientale e/o territoriale. Siamo un popolo di tifosi o di valutatori? 22
  • 3. PERCHÉ SI CHIAMA STRATEGICA 1. perché vuole fare la suddetta valutazione su una scala temporale lunga (10-15 anni e anche oltre) in modo da prevenire gli effetti ambientali negativi della pianificazione decisa,ambientali negativi della pianificazione decisa, 2. perché questa valutazione degli effetti deve essere svolta parallelamente alla scenari di impatto economico e sociale dello strumento di pianificazione in discussione. 33
  • 4. DLGS 152/2006 PARTE II (attua DIR 2001/42) PRINCIPI DELLA VAS Nei considerando della Direttiva VAS e nel DLgs • principio di precauzione • principio di integrazione delle considerazioni ambientali nei piani e nei programmi predisposti perambientali nei piani e nei programmi predisposti per le future autorizzazioni dei progetti • un elevato livello di protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile • produrre un vantaggio al mondo imprenditoriale 44
  • 5. DIFFERENZE TRA VAS E VIA La Valutazione Ambientale Strategica pretende di valutare le ragioni che stanno alla base del progetto presentato rapportate al lungo periodo temporale e al resto dell’area vasta che sta intorno al sito in cui il progetto deve essere realizzato.progetto deve essere realizzato. • La Valutazione di Impatto Ambientale misura la compatibilità di un progetto con un determinato luogo , stabilendo misure di compensazione per rendere adeguato ambientalmente il progetto. Se queste misure di compensazione non sono sufficienti viene dichiarata la incompatibilità ambientale del progetto. >>>>> 55
  • 6. >>>>> Quindi: la VIA ragiona per alternative tecniche all’interno del quadro progettuale presentato (tecniche di disinquinamento, di mitigazione(tecniche di disinquinamento, di mitigazione degli impatti, di prevenzione degli impatti, di monitoraggio degli impatti) la VAS ragiona invece per alternative strategiche su quelle che dovranno essere le destinazioni di un territorio. 66
  • 7. LA DISTINZIONE NEI CONTENUTI TRA DECISIONI DI VAS E VIA 1. con la VIA si possono stabilire misure di mitigazione ambientale: dimensioni del progetto; tecniche di contenimento degli inquinamenti diretti (scarichi, rifiuti rumore etc.) o indiretti (impatto paesaggistico, traffico automobilistico indotto); prescrizioni nella gestione delautomobilistico indotto); prescrizioni nella gestione del cantiere di realizzazione del progetto; modalità di monitoraggio ex post una volta realizzato il progetto. 2. con la VAS invece si mette in discussione la proposta di destinazione funzionale dell’area interessata dal piano/progr., mettendo in campo scenari alternativi da mettere a confronto fin dall’avvio della procedura coinvolgendo la comunità locale. 77
  • 8. DISTINZIONE ANCHE ISTRUTTORIA E PROCEDURALE TRA VAS E VIA Sentenza della Corte di Giustizia 22/9/2011 , causa C295-10 la VAS e la VIA: “differiscono sotto diversi punti di vista,”, per cui aggiunge la sentenza:per cui aggiunge la sentenza: “ è necessario applicare cumulativamente le prescrizioni di tali due direttive. Cumulativamente vuol dire che devono sommarsi una all'altra svolgendosi però distintamente altrimenti non emergere la differenza tra queste due procedure”. >>>>>>>> 88
  • 9. >>>>> Parere C.R. (2010/C 232/07) (GUE n. 232C del 27/8/2010) “ Sebbene esse tocchino temi diversi - la direttiva VAS si applica a monte a determinati piani e programmi pubblici e privati, mentre la direttiva VIA si applicapubblici e privati, mentre la direttiva VIA si applica alla valutazione di determinati progetti pubblici e privati -, la distinzione tra piano, programma e progetto non è sempre chiara in quanto rimane il dubbio se l’oggetto della valutazione presenti i requisiti per essere sottoposto ad entrambe le direttive oppure soltanto a una delle due. La valutazione va pertanto effettuata in due fasi;…”. 99
  • 10. CORTE COSTITUZIONALE SU DISTINZIONE TRA VIA E VAS “E' infatti erroneo il convincimento della difesa regionale circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n. 227 del 2011), é ben possibile che la prima si riveli necessaria, a connessi (sentenza n. 227 del 2011), é ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano relativo a un progetto che non richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente.” 1010
  • 11. COORDINAMENTO VAS E VIA NEL DLGS 152/2006 “ la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta, nel rispetto della disciplina prevista per tale procedura ( articolo 20), nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità dinell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.” (comma 4 articolo 10 DLgs 152/2006) 1111
  • 12. COORDINAMENTO VAS - VALUTAZIONI DI INCIDENZA La VAS comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 (attuazione Direttiva Habitat); a tal fine, il rapporto ambientale, contiene gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n.357 del 1997(contenuti della relazione per la valutazione di1997(contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti) e la valutazione dell’autorità competente deve essere estesa alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 1212
  • 13. IL PROCESSO DI VAS A fianco della elaborazione degli obiettivi settoriali del piano ( edificato, servizi pubblici, infrastrutture viarie, impianti industriali, etc.) devono essere individuati gli obiettividevono essere individuati gli obiettivi ambientali (riduzione emissioni in atmosfera, riduzione produzione rifiuti, riduzione suolo consumato etc.) da raggiungere attraverso il piano. >>>>>>>> 1313
  • 14. >>> COME SONO DEFINITI GLI OBIETTIVI AMBIENTALI tenendo conto: 1. della legislazione ambientale, 2. dei dati di conoscenza del territorio interessato,interessato, 3. degli studi ufficiali e non sulle emergenze ambientali e naturalistiche, 4. della percezione del rischio ambientale sanitario paesaggistico socio economico da parte della comunità locale. 1414
  • 15. COME VENGONO VALUTATI GLI OBIETTIVI SETTORIALI DEL PIANO Con la finalità di raggiungere gli obiettivi ambientali e ciò avverrà attraverso degli indicatori di vario genere: 1.quantità/qualità rifiuti prodotti,1.quantità/qualità rifiuti prodotti, 2. quantità/qualità suolo consumato, 3. quantità di emissioni nella atmosfera etc. 1515
  • 16. SCENARI ALTERNATIVI affinché la procedura di VAS abbia il carattere strategico sopra indicato gli obiettivi settoriali e gli obiettivi ambientali andranno inseriti e quindi costruiti all’interno di scenari diquindi costruiti all’interno di scenari di sviluppo alternativo del territorio interessato dal piano. Facciamo degli esempi>>>>>>>>> 1616
  • 17. • Scenario 1 : sviluppo turistico di massa con centri commerciali e infrastrutture di offerta turistica di dimensioni significative • Scenario 2: sviluppo più interessato alla realizzazione di infrastrutture industrialirealizzazione di infrastrutture industriali • Scenario 3 : sviluppo di turismo di qualità , con limitati interventi infrastrutturali sia in termini viari che di costruito • Scenario 4: opzione zero nell’ottica del blocco al consumo del suolo >>>>>>>>>>>> 1717
  • 18. >>>>>>> All’interno di ognuno di questi scenari verranno definiti gli obiettivi specifici di tipo urbanistico e pianificatorio e gli obiettivi ambientali dae pianificatorio e gli obiettivi ambientali da raggiungere e attraverso gli indicatori qualitativi e quantitativi ad ogni scenario potrà essere dato un peso in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 1818
  • 19. IL CONSIGLIO DI STATO SULLA IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE PER SCENARI “Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR 2001/42/Ce, è volta garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilitàprogrammazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli usi del territorio” CdS 4926/2012 1919
  • 20. VAS PROCESSO DI APPRENDIMENTO COLLETTIVO SULL’USO DEI TERRITORI La VAS semplifica le decisioni puntuali che poi sono quelle che contano per i cittadini, perché una buona VAS partecipata e con una definizione degli scenari di confronto credibile costituisce una sorta discenari di confronto credibile costituisce una sorta di mappa delle localizzazioni sostenibili facilitando le autorizzazioni sui singoli interventi. LA VAS RIPORTA LA POLITICA NELLA SOCIETÀ FACENDOLA USCIRE DAI PALAZZI DEL POTERE! 2020
  • 21. LA PROCEDURA DI VAS È PARTE DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO-PROGRAMMA Comma 3 art. 11 DLGS 152/2006 “ La fase di valutazione è effettuata anteriormente alla approvazione del piano programma ovvero all’avvio della relativa procedura e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso”.di predisposizione dello stesso”. COMMA 5 ARTICOLO 11 DLGS 152/2006 “5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.” >>>>>>>>>> 2121
  • 22. Comma 1 art. 7 LR 10/2010 (Toscana) “1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all’interno di quello previsto per l’elaborazione, l’adozione,previsto per l’elaborazione, l’adozione, l’approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dal proponente contestualmente all’avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.” 22 22
  • 23. >>>>>>>> Quindi la VAS tende a configurarsi come processo decisionale completo e amministrativamente distinto , ricomprendendo al suo interno tutte le fasi di costruzione della politica/piano/programma: • dalla elaborazione delle proposte,• dalla elaborazione delle proposte, • alla elaborazione e valutazione degli scenari alternativi, • all’adozione delle decisioni, • coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi. 2323
  • 24. EFFICACIA DEL PARERE MOTIVATO CHE CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI VAS Comma 2 articolo 15 DLGS 152/2006 (DLgs 128/2010): “ L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione delcompetente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma “ 2424
  • 25. EFFICACIA DEL PARERE MOTIVATO CHE CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI VAS “ il parere motivato previsto dall'art. 15 citato deve considerarsi come parere obbligatorio e vincolante per l'autorità procedente……,” Avvocatura Stato ricorso alla Corte Cost. contro LRAvvocatura Stato ricorso alla Corte Cost. contro LR Toscana sulla VIA, non andato a sentenza per adeguamento legge toscana al ricorso stesso. Vedi L.R. 30 dicembre 2010, n. 69 >>>>>>>>>>> 25
  • 26. “ Si presti, tuttavia, attenzione alla circostanza che, se pur la qualificazione di vincolante non muta la natura giuridica di tale parere, che è e rimane atto consultivo, e non di amministrazione attiva, si modifica, comunque, il livello di responsabilità dell’organo che lo adotti; se, infatti, un parere non vincolante resta un atto endoprocedimentale a tutti gli effetti, un parere vincolante contribuisce in termini parere non vincolante resta un atto endoprocedimentale a tutti gli effetti, un parere vincolante contribuisce in termini piuttosto rilevanti a formare il contenuto definitivo del provvedimento finale, cosicché non si può negare che l’organo che lo adotta finisca con il porsi su di un livello partecipativo paritetico a quello dell’organo che emana il provvedimento finale”. (Vera Parisio Codice Azione Amministrativa ed. Giuffrè 2011) 2625
  • 27. >>>>>>>> Quindi se il Parere Motivato di VAS comportasse una revisione significativa del Piano/Programma per adeguarlo alle conclusioni della procedura di VAS, ciò comporterebbe un arresto procedimentale significativo anche in termini temporali con lasignificativo anche in termini temporali con la possibilità di impugnare detto Parere Motivato vincolante come affermato ad esempio da Consiglio di Stato 1902/2011. 2726
  • 28. AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA VAS NEGLI STATI MEMBRI (art.13.3) 1. tutti i piani ed eventuali varianti sostanziali agli stessi (queste ultime in particolare che abbiano effetti significativi sull'ambiente), il cui iter è iniziato prima del 21/7/2004 ma che non si è concluso entro il 21/7/2006, sono soggetti a VAS; in particolare sul punto la Commissione UE ha avuto a suoin particolare sul punto la Commissione UE ha avuto a suo tempo modo di chiarire (paragrafo 3.66 delle sue linee guida del 2004) che tra queste due date va applicata la VAS solo nel caso in cui il piano non fosse in uno stadio eccessivamente avanzato 2. la VAS è comunque applicabile a tutti i piani e varianti sostanziali il cui iter è iniziato dopo il 21/7/2004 a prescindere dallo stadio di avanzamento in cui si trovano nella loro elaborazione. 2828
  • 29. AMBITO DI APPLICAZIONE VAS DEFINIZIONE PIANI PROGRAMMI Gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: • 1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a• 1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e • 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 2929
  • 30. PIANI PROGRAMMA SOGGETTI A VAS AUTOMATICAMENTE a) piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente,per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a VIA (ordinaria o verifica) >>>> 3030
  • 31. QUADRO RIFERIMENTO PROGETTI CORTE GIUSTIZIA DEL 17/6/2010 “ gli Stati membri …….quando valutano la possibile rilevanza degli effetti di piani e programmi sull’ambiente ……. devono tenere conto della misura nella quale il piano o ilconto della misura nella quale il piano o il programma definisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse” 3131
  • 32. QUADRO RIFERIMENTO PROGETTI LINEE GUIDA COMMISSIONE UE (3.23.) IL QUADRO DEFINITO ATTRAVERSO LA VAS DELPIANO/PROGRAMMA STABILISCE I CRITERI PER: • porre dei limiti in merito al tipo di attività o di progetto consentito in una determinata zona,progetto consentito in una determinata zona, • includere condizioni che il richiedente deve soddisfare per ottenere l’autorizzazione, • per salvaguardare determinate caratteristiche della zona interessata (quali la varietà delle destinazioni dei suoli che promuove la vitalità economica dell’area) delle linee guida. 3232
  • 33. PIANI E PROGRAMMI SOGGETTI A VAS AUTOMATICAMENTE b) piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per laclassificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza. 3333
  • 34. CORTE GIUSTIZIA SU VAS E VALUTAZIONE INCIDENZA Corte Giustizia 21/6/2012 causa C177-11 Si…” subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenzepresupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.” • 3434
  • 35. AMBITO DI APPLICAZIONE VAS LINEE GUIDA COMMISSIONE UE Gli stati membri non possono escludere dalla VAS i piani e programmi sottoponibili automaticamente ex DIR 2001/42, ne singolarmente ne per categorie. Nella VAS gli stati membri dovranno adottare unaNella VAS gli stati membri dovranno adottare una visione ampia dell’ambito di applicazione . Tanto che la Commissione UE arriva ad affermare che “Una possibile interpretazione è che i termini includano qualsiasi dichiarazione ufficiale che vada oltre le aspirazioni e stabilisca un corso di azione per il futuro”. 3535
  • 36. VAS E PIANI REGOLATORI PORTUALI “Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del PRP, già sottoposti ad una VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali é prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal PRP. Qualora il PRPo comunque desumibili dal PRP. Qualora il PRP ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione é effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed é integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento”. 3636
  • 37. VIA PRP GENOVA “il P.R.P. ritiene “più congruo” riferirsi, nel caso del porto di Genova, al concetto ed ai metodi della valutazione strategica o della sostenibilità ambientale piuttosto che ai tradizionali metodi di valutazione di impatto ambientale dei progetti;valutazione di impatto ambientale dei progetti; solo utilizzando tale metodologia nella fase di pianificazione complessiva, sarebbe infatti possibile valutare la sostenibilità degli obiettivi di sviluppo e garantire quindi l’integrazione delle esigenze ecologiche ed economiche” . 3737
  • 38. PIANI E PROGRAMMI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI VAS 1.Piani e programmi tra quelli soggetti automaticamente a VAS che si limitano ad occupare solo piccole aree a livello locale 2 modifiche minori dei piani e programmi soggetti2 modifiche minori dei piani e programmi soggetti automaticamente a VAS 3. Piani e programmi non soggetti automaticamente a VAS che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, autorizzazione, localizzazione di progetti non sottoposti a VIA ordinaria o verifica. 3838
  • 39. PIANI E PROGRAMMI SU PICCOLE AREE LOCALI Ai fini della applicabilità della VAS dopo la procedura di verifica di assoggettabilità non sono le dimensioni dell’area ma piuttosto se tali piani e programmi producono effetti significativi sull’ambiente. Corte di Giustizia: sentenza 18 aprile 2013 causa C463- 11 3939
  • 40. IL CONSIGLIO DI STATO SULLA DEFINIZIONE DI IMPATTO SIGNIFICATIVO DI PIANI PER PICCOLE AREE Consiglio di Stato sentenza n.4926/2012: Il riconoscimento di significativo impatto ambientale anche su aree limitate, non si deve ricavare: “da elementi congetturali od ipotetici, ma occorre prendere atto che la consistenza dimensionale del progetto la necessità di un ampio intervento di natura viabilistica, il coinvolgimento di più comuni (già ex se fonte di problematiche di rilevante complessità, in relazione alle specificità possedute da ciascun territorio comunale) la modifica in senso rilevante della destinazione dell’area comportando lala modifica in senso rilevante della destinazione dell’area comportando la variazione di destinazione urbanistica da zona agricola a zona produttiva rendevano necessario l’esperimento della Vas. E’ ben vero, che tale cambio di destinazione è insito in ogni variante: non è senza effetto, però, ai fini precauzionali e preventivi che costituiscono la ratio della introduzione della Vas nel sistema e che presiedono alla genesi dell’istituto in sede comunitaria, che possa ben essere diversamente apprezzata e ponderata una variante che implichi nuova urbanizzazione ed antropizzazione di un’area agricola rispetto a quella che, semplicemente, muti la destinazione di una area già urbanizzata o a tali fini destinata in sede previsionale.” 4040
  • 41. DEFINIZIONE VERIFICA DI VAS EX DLGS 152/2006 E CONCETTO DI PICCOLA AREA “la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presentevalutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate”. L’attenzione dello interprete deve quindi spostarsi dal dato quantitativo (l’entità dell’area interessata) al dato qualitativo (gli effetti sull’ambiente del Piano. 4141
  • 42. LA CORTE COSTITUZIONALE SUI PIANI PER PICCOLE AREE O PIANI ATTUATIVI Corte Cost. 29/3/2013 n.58 1. se hanno un impatto significativo sono sottoponibili a VAS i piani attuativi anche se non prevedono progetti sottoponibili a VIA 2. sono sottoponibili a VAS i piani attuativi di piani urbanistici generali che non hanno avuto la VAS 3. sono sottoponibili a VAS (almeno come procedura di verifica) i piani attuativi di piani urbanistici generali che hanno avuto la VAS, se detti piani attuativi costituiscono varianti ai piani generali. > >>>>> 4242
  • 43. >>>>>>>>> 4. sono sottoponibili a VAS i piani attuativi di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS se prevedono progetti/opere sottoponibili a VIA eprevedono progetti/opere sottoponibili a VIA e questi ultimi non sono stati previsti in sede di approvazione del piano urbanistico generale. PRINCIPIO MAGGIOR TUTELA 4343
  • 44. Il CONCETTO DI MODIFICA DI PIANI/PROGRAMMI AI FINI DELLA VAS “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento,ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effettipotenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente” (lettera l) articolo 5 DLgs 152/2006). 4444
  • 45. • TAR Toscana del 20/4/2010 n.986 secondo il quale: “in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplicedocumentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività” 4545
  • 46. TAR Sicilia 1/9/2011 L'“’impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuto alla lettera c) dell’art. 5 D.Lv.15206 quale “ alterazione qualitativa e/oD.Lv.15206 quale “ alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (…)”, per cui la valutazione ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali" 4646
  • 47. PIANI PROGRAMMI ESCLUSI EX LEGE DALLA VAS a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo perc) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica. d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. >>>>>>>>>> 4747
  • 48. >>>>>>>>> e) Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante aiche hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non é necessaria per la localizzazione delle singole opere. 4848
  • 49. EFFETTI MANCATA VAS SUI PRG SECONDO CORTE GIUSTIZIA sentenza 28/2/2012 causa C41-11: • 1. quando un “piano” o “programma” avrebbe dovuto, prima della sua adozione, essere sottoposto a VAS ex Direttiva, le autorità competenti hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti a rimediare all’omissione di una tale valutazione l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti a rimediare all’omissione di una tale valutazione • 2. un tale obbligo incombe altresì ai giudici nazionali investiti di un ricorso contro un atto nazionale siffatto, per cui i giudici aditi devono prendere, sulla base del diritto nazionale, provvedimenti diretti alla sospensione o all’annullamento del “piano” o “programma” adottato in violazione dell’obbligo di procedere a VAS >>>>>>>> 4949
  • 50. >>>>>> 3. l’obiettivo fondamentale della direttiva VAS sarebbe disatteso se, aditi al riguardo, i giudici nazionali non adottassero, nel contesto di simili ricorsi e nei limiti dell’autonomia procedurale, le misure, previste dal proprio diritto nazionale, idonee a impedire che unproprio diritto nazionale, idonee a impedire che un piano o programma siffatto, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito di tale programma, possa essere messo in atto senza una valutazione ambientale. >>>>>>> 5050
  • 51. >>>>>> $. È dunque evidente che, quando la direttiva VAS impone la valutazione degli impatti ambientali di un piano/programma e tale valutazione non è stata realizzata, dev’esserevalutazione non è stata realizzata, dev’essere giuridicamente possibile impedire l’attuazione del piano di cui trattasi… (AVV UE conclusioni 19/12/2012 in causa C463- 011 5151
  • 52. LA CORTE COSTITUZIONALE SUI RAPPORTI STATO REGIONI NELLA VAS Corte Costituzionale sentenza n. 225/2009 La VAS appartiene alla materia ambiente e non a quella governo del territorio o ad altre quali energia , trasporti etc. , giacché la valutazione ha ad oggettotrasporti etc. , giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente. 5252
  • 53. RIPARTIZIONE COMPETENZE DELLA VAS E’ di competenza statale (Ministero Ambiente) la VAS sui Piani e Programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi, la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali. 5353
  • 54. LIMITI AI POTERI REGIONALI NELLA DISCIPLINA DELLA VAS Le Regioni esercitano la loro competenza nel rispetto dei principi del Titolo I parte II del dlgs 152/2006 , tra questi occorre ricordarlo ci sono: 1. La VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano/programma (comma 5 articolo 11)articolo 11) 2. Autorità competente collabora con la Autorità Proponente nella redazione del Rapporto Ambientale (comma 2 articolo 11) Ciò fa pensare che a livello di piani di enti locali la competenza della VAS debba restare a Comuni e Province sia pure nel rispetto dei principi di distinzione tra Autorità Competente e Autorità Procedente 5454
  • 55. QUALE STRUTTURA PER LA INTEGRAZIONE DELLA VAS NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA Individuazione, ex DLgs 152/2006: • autorità competente : “la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi,” (lettera p) comma 1 articolo 5); motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi,” (lettera p) comma 1 articolo 5); • autorità procedente, si intende : “la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma“. (lettera q) comma 1 articolo 5). 5555
  • 56. QUALE AUTORITÀ COMPETENTE NEL PROCESSO DI VAS : “A differenza della valutazione di impatto sui progetti, in cui stabilisce un dialogo tra soggetto privato ed autorità competente, la valutazione strategica implica decisioni delle pubbliche autorità in confronto tra loro; è opportuno pertanto considerare la possibilità di designare autorità in confronto tra loro; è opportuno pertanto considerare la possibilità di designare un’autorità garante della correttezza delle procedure di informazione , a livello nazionale, oppure aggiungere un Allegato II in cui definire le misure minime di pubblicità alle quali l’autorità competente deve adeguarsi”. Parere CES 1997 5656
  • 57. INDIRIZZI OPERATIVI PER COSTITUIRE LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS – indipendenza della Valutazione Ambientale rispetto al processo di costruzione e approvazione del piano/programma – non dipendenza gerarchica della struttura dell’Autorità Competente da quella dell’Autorità procedenteCompetente da quella dell’Autorità procedente – necessaria collaborazione, nella distinzione di ruoli e funzioni, tra Autorità Competente e Autorità procedente nella procedura di VAS (compreso il monitoraggio) e nelle modalità di recepimento dei risultati della VAS nel piano/programma adottato/approvato dall’Autorità procedente >>>>>>> 5757
  • 58. >>>>>>>> – adeguata fondatezza tecnico scientifica e ponderazione degli interessi in gioco da parte della istruttoria propedeutica al rilascio del parere motivato – coerenza con il Parere Motivato del contenuto del Piano/Programma approvato – trasparenza nel processo di costruzione – valutazione -– trasparenza nel processo di costruzione – valutazione - approvazione del piano o programma – adeguata considerazione e motivazione nel recepimento all’interno del piano/programma dei risultati della consultazione del pubblico ed enti interessati – sostenibilità di bilancio e fattibilità tecnico gestionale – coerenza con la vigente normativa nazionale e regionale 5858
  • 59. NO INDIVIDUAZIONE UNA TANTUM DELLA AUTORITÀ COMPETENTE Consiglio di Stato sentenza n.133/2011 “ appare evidente la volontà di assicurare che la fissazione delle “competenze” sia compiuta a priori, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste disoggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di “autorità competente”. Ne discende che non risulta in linea con le richiamate disposizioni nazionali (il dlgs 152/2006 commi 6 e 7 articolo 6 ndr) la scelta di individuare l’autorità competente alla V.A.S. ex post, in relazione al singolo e specifico procedimento di pianificazione” 5959
  • 60. NATURA TECNICA DELLA AUTORITÀ COMPETENTE DELLA VAS ex comma 2 articolo 12 della LR TOSCANA n.10/2010 la funzione di autorità competente, per le procedure di competenza regionale, è stata assegnata ad un Nucleo tecnico interno alla struttura della Regione. A conferma della natura prevalentemente tecnicaA conferma della natura prevalentemente tecnica assegnata all’Autorità competente si veda l’abrogazione dell’articolo 14 della LR 10/2010 sulla struttura tecnica di supporto dell’autorità competente che nella vecchia versione della legge era individuata nella Giunta Regionale per le valutazioni di competenza di questo ente. 6060
  • 61. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS • L’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. • L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette ad esse il documento preliminare per l’espressione del loro parere. Il parere deve essere inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente. >>>>>>>>>>>>>>>>>> 6161
  • 62. >>>>>>>>>> 3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente provvede sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, a verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.programma possa avere impatti significativi sull’ambiente. 4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni, dalla trasmissione di quanto previsto al punto 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione ordinaria e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. >>>>>>>>>> 6262
  • 63. >>>>>>>> 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottopostistrumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17 del dlgs 152/2006, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 6363
  • 64. CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI Allegato I Parte II al DLgs 152/2006: 1. Caratteristiche del piano o del programma 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate Linee guida Commissione UE DG Ambiente:Linee guida Commissione UE DG Ambiente: (punto 3.48): i criteri non sono elencati in ordine di importanza (punto 3.49): non sono esaustivi e la direttiva non vieta agli Stati membri di richiedere che altri criteri vengano tenuti in considerazione 6464
  • 65. PROCEDURA ORDINARIA DI VAS IL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE È il documento per la fase preliminare del processo di VAS contenente: a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma in termini di obiettivi generali e dei possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione,attuazione, b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale (indicatori, metodologia di valutazione degli impatti), c)le autorità ambientali interessate da consultare, d) Le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, e) le indicazioni sul monitoraggio del piano o programma. 6565
  • 66. PROCEDURA ORDINARIA DI VAS LA FASE PRELIMINARE 1. Presentazione da parte del proponente e/o dell’autorità procedente di un rapporto preliminare 2. Avvio di una consultazione , sulla base del rapporto preliminare di cui al punto 1, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 3. Conclusione della consultazione entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare >>>>>>>>>>> 6666
  • 67. >>>>>>> 4. Redazione del rapporto ambientale da parte della autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo diprogramma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione. 5. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione con autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti 6767
  • 68. PROCEDURA ORDINARIA DI VAS ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE Nel Rapporto Ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al DLgs 152/2006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo. 6868
  • 69. CONTENUTI RAPPORTO AMBIENTALE ALLEGATO VI AL DLGS 152/2006 1.Illustrazione contenuti e obiettivi del piano/programma e rapporto con altri piani e programmi 2. Stato ambiente area interessata ed evoluzione senza piano/programma 3. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle3. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree interessate 4. Problemi ambientali esistenti : SIC, ZPS, agricoltura di qualità 5. Obiettivi di protezione ambientale ex lege e di come si è tenuto conto degli stessi nella preparazione del piano/p >>>>>>>>> 6969
  • 70. >>>>>>> 6. Possibili impatti significativi sull’ambiente: compresi quelli cumulativi, a breve e lungo termine, positivi/negativi 7. Misura di mitigazione/compensazione per eliminare e/o ridurre gli impatti negativiridurre gli impatti negativi 8. Sintesi delle alternative considerate 9. Misure di monitoraggio nella attuazione del piano 10. Sintesi non tecnica per il pubblico >>>>>>>>> 7070
  • 71. >>>>>>> Secondo il punto 5.5 delle Linee Guida della UE in molti casi il rapporto ambientale potrebbe fare parte di una valutazione più ampia del piano o del programma. Potrebbe, ad esempio, rientrare in un documento sulla valutazione della sostenibilità che comprendesse anche gli effetti in un documento sulla valutazione della sostenibilità che comprendesse anche gli effetti sociali ed economici, oppure un rapporto sulla sostenibilità potrebbe essere integrato nel piano o nel programma. Uno qualsiasi dei due modelli, a condizione che soddisfi pienamente le disposizioni della direttiva, è un modo accettabile di adeguarsi ad essa. 7171
  • 72. PROCEDURA ORDINARIA DI VAS LE CONSULTAZIONI 1. Comunicazione della proposta di piano o di programma comprendente il rapporto ambientale e una sua sintesi non tecnica , secondo le modalità concordate con l’autorità competente e contestuale pubblicazione su GURI o BUR di un avviso contenente : il titolo della proposta di piano o di programma, il: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. 2. La data di pubblicazione dell’avviso costituisce inizio del decorso dei termini per l’attività istruttoria e la valutazione >>>>>>>>> 7272
  • 73. >>>>>> 3. L’autorità competente e l’autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante la pubblicazione sul proprio sito websito web 4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1 , chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare osservazioni scritte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 7373
  • 74. CORTE DI GIUSTIZIA SULLE CONSULTAZIONI NELLA VAS Corte Giustizia sentenza 20/10/2011 (causa C 474-10) “2. Le autorità ambientali e il pubblico devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sullaesprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.” >>>>>> 7474
  • 75. >>>>> CORTE GIUSTIZIA SU CONSULTAZIONI NELLA VAS “ ……..ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loroopportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.” >>>>>>> 7575
  • 76. >>>>> CORTE GIUSTIZIA SU CONSULTAZIONI NELLA VAS “49 Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nellaprogramma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.” 7676
  • 77. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLE CONSULTAZIONI 1. Svolgimento della istruttoria di valutazione da parte della autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente 2. Espressione del parete motivato (entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di consultazione), prima della adozione-approvazione del piano/programma, da parteadozione-approvazione del piano/programma, da parte dell’autorità competente tenuto conto degli esiti delle consultazioni 3. Prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione, tenendo conto del parere motivato, revisioni opportune del piano/programma da parte della autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente. • 7777
  • 78. IL PARERE MOTIVATO Il parere motivato con allegato il piano e programma ed il rapporto ambientale, nonché la documentazione emersa dalla consultazione devono essere consegnati all’organo competente alla adozione o approvazione del piano/programma.approvazione del piano/programma. 7878
  • 79. MODALITÀ INFORMAZIONE SU CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VAS La decisione, comprensiva del Parere Motivato, viene resa pubblica attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provinciaBollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. >>>>>> 7979
  • 80. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PUBBLICAZIONE 1. il parere motivato espresso dall’autorità competente; 2. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, del rapporto ambientale redatto e degli esiticonto, del rapporto ambientale redatto e degli esiti delle consultazioni svolte, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 3. le misure adottate in merito al monitoraggio. 8080
  • 81. MONITORAGGIO Il monitoraggio assicura, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente glial fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 8181
  • 82. PIANO DI MONITORAGGIO 1.Il piano o programma individua le responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 2.Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e delle Agenzie interessate. 3.Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 8282
  • 83. LINEE GUIDA PARTECIPAZIONE NELLA PROCEDURA DI VAS • la fissazione di regole di garanzia minime per tutti i soggetti coinvolti dal processo di Valutazione Ambientale: Autorità che adotta il Piano e/o Programma , Enti e Autorità consultate , Pubblico; • un Presidente garante dell’istruttoria esterno all’Autorità che redige il Rapporto Ambientale e adottaall’Autorità che redige il Rapporto Ambientale e adotta il Piano ; • un ruolo attivo nello svolgimento dell’istruttoria tecnica di Valutazione Ambientale da parte di un soggetto istituzionale esterno all’Autorità che adotta il Piano : ad es. le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. >>>>>>>> 8383
  • 84. IL GARANTE INFORMATIVO IL RUOLO DELLE AGENZIE AMBIENTALI 1. Fornitura e validazione dei dati attendibili. 2. Predisposizione delle messa a disposizione delle migliori informazioni. 3. Messa a punto di tecniche di simulazione degli impatti del parere tecnico al processo diimpatti del parere tecnico al processo di valutazione e consultazione, – alla fase di monitoraggio dell’attuazione del Piano e Programma , e delle informazioni utili per la revisione del piano stesso (valutazioni ex post). • 8484