Parere servizio affari giuridici ambiente e pianificazione della Regione Liguria su procedura di VIA biodigestore Isola del Cantone Provincia di Genova
1. REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Genova,
Prot. n.
SETTORE: Valutazione Impatto Ambientale N. rif.V368
Class./fasc. : 2016/G 13.17.2/7
Oggetto: Procedura di valutazione d'impatto
ambientale relativa al "Progetto d'impianto
di produzione di energia elettrica da
biogas derivante da trattamento
anaerobico della frazione organica dei
RSU e speciali non pericolosi in comune di
Isola del Cantone (GÈ)". L.r.n. 38/1998.
Trasmissione pareri
Proponente: ENERGA s.r.l.
Alla Città Metropolitana di
Genova (GÈ)
Al Comune di Isola del Cantone
(GÈ)
INVIATA TRAMITE PEC
Si trasmettono in allegato copia dei pareri giuridici emessi dal Settore Affari Giuridici
Ambiente e Servizio Affari Giuridici Pianificazione Territoriale di Regione Liguria.
Distinti saluti
Il Dirigente
Dott. Nicpla Poggi
Dipartimento Territorio - Settore V.I.A. - Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Luca lacopi, tei.010.548.4614
E-mail luca.iacopi@reqione.liquria.it
n2
2. REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Vice Direzione Generale Urbanistica
e Pianificazione Territoriale
Servizio Affari Giuridici Pianificazione
Territoriale
1 5 GIÙ.2018Genova,
Prot:
Classificazione:
Rif. notaprot. IN/2016/10689
del 30.5.2016
Oggetto: Richiesta parere in merito a procedura di
VIA relativa ad impianto di produzione di
energia elettrica da biogas.
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Al Settore Valutazione di
Impatto Ambientale
e p.c.
Ai Settori
Affari Giuridici Ambiente
Urbanistica
Pianificazione Territoriale,
Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo
Loro sedi
A riscontro della nota n. IN /2016/10689 del 30.5.2016 (integrata con e-mail del 13 giugno
2016), con la quale codesto Settore ha richiesto parere giuridico in merito alla procedibilità di
istanza di di VIA per impianto di produzione di energia elettrica da biogas , si esprimono le
considerazioni di seguito riportate con riferimento alla vigente legislazione in materia di procedure
per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per quanto attiene ai profili di natura urbanistico-edilizia la normativa che nella Regione
Liguria disciplina i procedimenti di autorizzazione di tali impianti è stabilita dalla l.r. n. 16/2008 e
s.m. (Disciplina dell'attività edilizia) e, in particolare, dai relativi articoli 21 ter e 29.
3. L'art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m. disciplina specificamente il procedimento di
autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti in attuazione della normativa
statale in materia (D.lgs. n. 387/2003 e s.m.; DM 10 settembre 2010 (Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) ; D.lgs. n. 28/2011) attribuendone la
competenza alla provincia e, attualmente, anche alla Città Metropolitana territorialmente
competente.
In relazione ai rapporti tra il procedimento di conferenza di servizi volto al rilascio
dell'autorizzazione unica e le procedure di VIA il comma 4 del citato art. 29 disciplina
espressamente le modalità con le quali le pronunce di compatibilita ambientale di competenza
regionale devono confluire nel procedimento di autorizzazione unica.
Tale disposizione, in coerenza con le indicazioni delle richiamate Linee guida statali, specifica
infatti che, ove gli impianti siano soggetti a VIA (o a verifica screening) ai sensi della vigente
legislazione regionale "la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio
del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia".
Nel caso di impianti rientranti nel campo di applicazione del procedimento di autorizzazione unica
disciplinato dal richiamato art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m. il presupposto per l'attivazione delle
procedure di VIA è pertanto da individuarsi nell'avvenuto avvio del procedimento di autorizzazione
unica da parte della competente Amministrazione Provinciale (o Metropolitana).
Per quanto attiene agli effetti urbanistici dell'autorizzazione, la più volte richiamata
disciplina stabilita dall'art. 29 prevede che, laddove (a seguito del regolare avvio del procedimento
di autorizzazione unica, previo assolvimento degli adempimenti previsti dai relativi commi da 1 a
4), la pronuncia di VIA risulti favorevole, il rilascio del provvedimento di autorizzazione può in
astratto comportare anche l'approvazione delle varianti alla disciplina urbanistica e/o territoriale o
delle deroghe eventualmente necessarie per la realizzazione dell'impianto, in applicazione di
quanto al riguardo previsto dal combinato disposto dei commi 8, 10 e 12 del medesimo art. 29 l.r.
n. 16/2008 es.m.
Sulla base della richiamata disciplina legislativa è pertanto da concludersi nel senso che le
istanze di attivazione di procedure di VIA relative a progetti di impiantì di produzione di energia da
fonti rinnovabili rientranti nel campo di applicazione del procedimento di autorizzazione unica
risultano procedibili solo a seguito del regolare avvio di tale procedimento da parte della
competente Amministrazione Provinciale o Metropolitana . A tale situazione non risulta ovviamente
equiparabile il caso in cui, pur a seguito di presentazione di istanza di rilascio di autorizzazione , la
stessa sia stata ritenuta improcedibile e, quindi, tale da non consentire l'avvio del procedimento.
Nel rimettere necessariamente alle competenti strutture la valutazione di eventuali ulteriori
e diversi profili relativi alla procedura in questione, si inviano distinti saluti.
Dirigente del Servizio Affari Giuridici
Pianificazione Territoriale
(DgttJDanlele Casanova)
4. Oggetto:
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE AFFARI GIURIDICI
AMBIENTE
Genova, 4 o - £- co .i1 6'
Prot. n.
procedura di vantazione di impatto
ambientale relativa al "Progetto d'impianto
di produzione di energia elettrica da
biogas derivante da trattamento
anaerobico della frazione organica dei
RSU e speciali non pericolosi in comune di
Isola del Cantone (GÈ)". L.r. n. 38/1998.
Richiesta parere giuridico.
PROT. N.
ASSEGNATO A
Ai Settore Vaiutazione impatto
ambientale
e.p.c. al Servizio Affari Giuridici
Pianificazione Territoriale
al Settore Urbanistica
al Settore pianificazione
Territoriale, Tutela del
Paesaggio e Demanio Marittimo
LORO SEDI
A riscontro della nota prot. n. IN/2016/10689 del 30.05.2016, relativa all'oggetto, vista la
documentazione integrativa pervenuta, via email, in data 13 e 15 giugno u.s., si precisa che non
sembra sussistere il presunto vizio di improcedibilità della pratica di che trattasi, rilevato dalle
strutture, che leggono per conoscenza nella nota prot. n. PG/2016/102888 del 13.05.2016, che
non ravvisavano, nella specie, i presupposti previsti dall'art, 2, e. 7 della L.r. n. 38/1998.
Dalla nota della Provincia di Genova prot. n. 78063 del 11 agosto 2014, a firma della
Dott.ssa Brescianini, trasmessa alla società ENERGA s.r.L, attuale proponente, emerge, infatti,
che la procedura concertativa relativa al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 29 L.r. n. 16/2008
risulta, infatti, avviata.
Ciò premesso è, quindi, doveroso che codesta struttura prosegua nell'istruttoria della
pratica in oggetto, rinnovando, in particolare, la richiesta di contributo istruttorio ai settori
competenti in materia di pianificazione territoriale e paesistica a termini delle norme tecniche VIA,
di cui alla D.g.r. n. 1660/2013.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
(Dott.ssa Emanuela Bacci)