Ordinanza Consiglio di Stato del 23 luglio 2014 progetto Piazza Verdi SP
1. N. 03235/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04415/2014 REG.RIC.
N. 04985/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2014, proposto da:
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - Vas, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara,
Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma,
largo Messico, 7;
contro
Comune di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bormioli, Stefano Carrabba, Giovanni
Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria
Cristina, 2; Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Legambiente
Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Sommovigo, con domicilio eletto
presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; Associazione Italia Nostra
2. Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli, con domicilio eletto presso
Ilaria Dello Ioio in Roma, via Fulcieri Paulucci De Calboli;
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2014, proposto da:
Associazione Nazionale Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Piera
Sommovigo, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo
Messico, 7;
contro
Comune di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bormioli,
Stefano Carrabba, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni
Corbyons in Roma, via Cicerone N.44;
nei confronti di
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali; Associazione Italia Nostra Onlus,
rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli, con domicilio eletto presso Ilaria
Dello Ioio in Roma, via Fulcieri Paulucci De Calboli;
per la riforma
per entrambi i ricorsi:
della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova: Sezione I n. 00787/2014, resa tra le
parti, concernente sospensione lavori di esecuzione del progetto di riqualificazione
di piazza Verdi - valutazione interesse culturale del filare alberato;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati, nonché gli appelli incidentali;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di La Spezia e di Ministero per i
Beni e le Attivita' Culturali e di Legambiente Onlus e di Associazione Italia Nostra
Onlus e di Comune di La Spezia e di Associazione Italia Nostra Onlus;
3. Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in
via incidentale dalle parti appellanti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014 il Cons. Sergio De
Felice e uditi per le parti gli avvocati Granara, Carrabba, Corbyons, l'avvocato
dello Stato Clemente, Sommovigo e Tortorelli Sommovigo;
Considerato:
1) il rilievo ambientale della vicenda in relazione alla qualità degli appellanti;
2) che i provvedimenti impugnati concernono l’intero assetto architettonico e
culturale di Piazza Verdi, e non già il solo originario filare di pini, nelle more
abbattuto;
3) che la fattispecie dell’art.10 comma 4 lettera g) del Codice dei beni culturali e del
paesaggio concerne la tutela della piazza come bene culturale, vale a dire come
testimonianza materiale di civiltà (cfr. art. 1 comma 2), e non come espressione di
un’opera specifica dell’ingegno;
4) l’autonomia della verifica del relativo interesse storico e culturale rispetto alla
vicenda autorizzatoria;
5) che, in riferimento al complessivo bene di interesse pubblico tutelato,
l’esecuzione della sentenza può comportare un pregiudizio grave e irreparabile,
rispetto alla valutazione e alla cura dell’interesse pubblico in questione, cura che
compete all’Amministrazione dei beni culturali e del paesaggio;
P.Q.M.
4. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previa riunione dei due
appelli, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4415/2014) e, per l'effetto,
sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Rinvia per la discussione nel merito alla udienza pubblica del 27 gennaio 2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)