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R.G.N.R. N°3761/13 R.G.N.R
P.M. Dott.ssa Lottini
Tribunale Penale della Spezia
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Ill.ma Dott.ssa Diana Brusacà
Opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410 c.p.p
Il sottoscritto Avv. Massimo Lombardi del foro di La Spezia con studio ivi alla Via Rattazzi, 60, in qualità di
difensore fiducia di Massimo Caratozzolo, nato alla Spezia il 10/2/1958 ed ivi residente alla Via Venezia
14 nella qualità di Portavoce del “Comitato Per Piazza Verdi”, come da atto costitutivo e statuto nonché
nomina fiduciaria che si allegano, persona offesa, ente esponenziale di interessi diffusi, nel procedimento
penale n° N°3761/13 R.G.N.R. a carico di Marzia Ratti, come da esposto a sua firma, tra le altre;
premesso
- che il Pubblico Ministero ha richiesto a codesto Giudice l’archiviazione del procedimento suindicato,
con atto del 19 Settembre 2013, depositato in cancelleria in succesivo 20 settembre 2013 sostenendo
l'infondatezza della notizia di reato, di non aver riscontrato utili elementi a sostegno dell’ipotesi
accusatoria;
- che l’odierno istante, a nome e per conto del Comitato per Piazza Verdi ha richiesto espressamente
di essere informato sullo stato delle indagini;
- che la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero non è stata mai notificata all’odierno
opponente e che il sottoscritto e il Comitato per Piazza Verdi hanno avuto casuale contezza della
richiesta apprendendola dai mezzi di informazione e solo successivamente e legittimamente, previa
richiesta formale ufficiale, hanno potuto estrarre copia degli atti;
- che tale richiesta di archiviazione non merita accoglimento, in via preliminare poiché l’istruttoria
eseguita risulta di tutta evidenza essere insufficiente e/o molto lacunosa e/o sinanco inesistente, per
ragioni che sfuggono ad una logica comprensione dello scrivente; nel merito, per le seguenti deduzioni
critiche difensive:
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RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE PROPEDEUTICA AL BANDO DI SELEZIONE DEL
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI
Preliminarmente questa difesa rileva un clamoroso refuso nella richiesta di archiviazione.
A pagina 2 della richiesta succitata, si legge infatti, che la relazione avrebbe errato nella datazione della
collocazione dei pini di “almeno 6/7 anni”.
La relazione della dottoressa Ratti affermava al contrario, che: “gli attuali pini marittimi che furono
collocati circa dieci anni dopo la seconda guerra mondiale”; come confermato dalla stessa Soprintendenza
nell’atto di avvio della procedura di verifica di ufficio dello interesse culturale: “Il procedimento viene
avviato al fine di verificare la sussistenza dello interesse culturale della piazza che, per quanto ad oggi
risultante, rappresenta l’esito di un importante intervento di disegno urbano conseguente al piano
regolatore del 1904-1908, realizzato tra gli anni Venti e gli anni Quaranta del Novecento grazie alla
demolizione del Politeama, alla progressiva definizione di quinte architettoniche di pregio – tra cui emerge
il Palazzo delle Poste – ed a completamento con alberature, quest’ultimo eseguito tra il 1937-1939, a quanto
risulta da atti solo recentemente acquisiti da questo Ufficio (prot. n.19400 del 04 luglio 2013)”
Il macroscopico errore della relazione “quindi” non è stato di soli 6/7 anni, ma di circa 18 anni (avendo
come anno finale il 1955 e quello iniziale 1937, come risulta dagli atti ufficiali).
Allo stesso modo si deve evidenziare un ulteriore affermazione infondata contenuta nella richiesta di
archiviazione, ossia quella parimenti a pagina 2, “ le fonti iconografiche effettivamente restituiscono un
quadro corrispondente a quello affermato dalla dott.sa Ratti”.
La relazione in esame afferma testualmente (pagina 4): “Nel 1933 la facies della piazza può dirsi conclusa:
le due cortine nord e sud sono state realizzate, il collegamento con via Veneto è stato attuato e l’unica
direttrice via Chiodo-via Veneto è ben percepibile dalla piazza che non ha alberature centrali, che saranno
messe a dimora solo nel dopoguerra con incomprensione totale del senso della piazza stessa e delle
prospettive che da essa si aprivano su via Chiodo da una parte e su via Veneto dall’altra.”
Tali dichiarazioni appaiono smentite in modo inoppugnabile dal recente ritrovamento dei verbali delle
delibere comunali nel periodo compreso tra il 1934 e il 1939, custodite nell’archivio storico della Biblioteca
Ubaldo Mazzini della Spezia, che la Dott.ssa Marzia Ratti poteva, anzi doveva, nell'espletamento corretto del
suo incarico professionale apicale necessariamente conoscere .
Nel 1933 poteva, infatti, ritenersi completata l’edificazione dei palazzi circostanti il perimetro della nuova
Piazza, ma risultavano ancora in corso i lavori relativi alla sua sistemazione e pavimentazione.
Appare evidente come il punto focale non sia l'età dei pini in se ma la non corretta datazione della loro
messa a dimora, che si evince dalla lettura della relazione annessa al bando, contribuendo a fornire una
visione complessiva della piazza, sotto il profilo della sua nascita e dell’evoluzione storico-
architettonica, totalmente erronea.
Cio' non costituisce elemento marginale, (proprio per la finalità dell'elaborato) bensi' fondamentale dal
momento che la relazione de qua viene definita dal bando come documento prescrittivo : “per la
formulazione di corrette ipotesi di intervento”.
Inoltre non appare corrispondere al vero quanto affermato, sempre dalla richiesta di archiviazione a pag. 2: “
la Soprintendente …..affermava che le fonti iconografiche effettivamente restituiscono un quadro
corrispondente a quello illustrato dalla Ratti nella relazione, tanto che la predetta Soprintendente, quando le
consultò dopo i primi esposti, giunse alle medesime conclusioni”.
Quanto sopra appare in palese contraddizione con quanto affermato nel Decreto di annullamento, in sede di
autotutela ,della Soprintendenza dello scorso 15/11/2013.
Afferma nelle sue premesse tale atto:
3
“ Nel corso dell’esame istruttorio del progetto la Soprintendenza si avvaleva di una relazione storica (“La
Piazza del Novecento. Genesi e storia di Piazza Verdi della Spezia”) redatta dalla dott.sa Marzia Ratti,
dirigente dei servizi culturali del Comune della Spezia, nel 2009 per il bando di progettazione per Piazza
Verdi;
tale relazione descriveva il filare alberato centrale come piantumato “un decennio dopo la fine della
guerra”, individuandolo quindi come componente estranea all’originario disegno della Piazza Verdi, così
come conseguente al disegno degli anni 30 del Novecento, imputabile alle fasi di alterazione di tale disegno
conseguenti alla progressiva destinazione della piazza al traffico ed alla sosta;
in conseguenza di quanto affermato nella relazione, la Soprintendenza nel corso del suo esame istruttorio
valutava il filare non soltanto come elemento estraneo alla originaria configurazione della piazza, ma
anche come componente non assoggettabile ai disposti di tutela di cui sopra, in assenza del requisito
del’essere stato eseguito da oltre settanta anni, previsto dal citato articolo 12 comma 1, come modificato
dall’articolo 4 comma 16 del DL 70/2011 convertito in legge n. 106/2011; con nota prot. n. 33062 del
6/11/2012, questa Soprintendenza, in merito a tale progetto, rilasciava un provvedimento di autorizzazione
delle opere ex articolo 21 del DLgs 42/2004 e s.m.i. , basato sui presupposti di cui sopra……”.
Risulta quindi con chiarezza che la “consultazione” di cui tratta la richiesta di archiviazione è consistita in
una semplice presa d’atto di quanto dichiarato dalla dott.sa Ratti nella relazione citata, non si è svolta alcuna
istruttoria.
Non a caso, infatti, la Soprintendente concludel’ultimo passaggio sopra riportato dalle premesse al Decreto
di annullamento sopra citato: “…. richiedendo al contempo a codesto Comune di attivare la procedura di
verifica dell’interesse culturale descritta dall’articolo 12 del DLgs citato, al fine di un definitivo
accertamento di quanto sopra”.
La richiesta di archiviazione afferma inoltre (pagina 2): “non vi è ragionevole motivo alcuno per ritenere che
la Ratti possa aver avuto notizia della documentazione sopraindicata” si fa qui riferimento alla
documentazione sulla base della quale la Soprintendenza ha avviato il procedimento di riesame della
autorizzazione del novembre 2012.
Un’eventuale difficoltà nel reperimento di materiale bibliografico inerente l’origine e l’evoluzione
storico-architettonica della piazza viene smentita dal medesimo bando che, all’articolo 2, recita: “E’
inoltre disponibile una bibliografia storica contenente i testi reperibili presso la Biblioteca della
Palazzina delle Arti del Comune della Spezia, dove poter reperire ulteriori informazioni di carattere
storico-artistico relative alla Piazza”.
Orbene, la bibliografia riportata in allegato alla relazione, non comprendendo atti documentali, fotografie e
addirittura riprese filmate, che pur si trovano dentro l’archivio storico della Biblioteca Mazzini, dimostra la
superficialità con la quale la relazione è stata redatta, non solo in relazione alla datazione della collocazione
dei pini, ma in generale in riferimento all’evoluzione storico-architettonica della parte centrale della piazza
quale elemento fondante, anche se non unico, dell’immobile complessivamente sottoposto a vincolo.
Il carattere approssimativo delle ricerche svolte dalla dott.ssa Ratti appare ancor più evidente in
considerazione del ruolo dirigenziale di vertice da lei rivestito all’interno dell’Istituzione dei Servizi
Culturali del Comune della Spezia, entro cui è inquadrata la stessa Biblioteca Mazzini.
Si sottolinea che il Decreto della Soprintendenza del 15/11/2013 NON ERA ANCORA STATO
EMESSO ALLOR QUANDO LA PROCURA HA RICHIESTO L'ARCHIVIAZIONE, e il Comitato
per Piazza Verdi ritiene assolutamente necessaria la relativa acquisizione al fascicolo da parte di
questo G.I.P
Sulla reperibilità della documentazione cui si fa riferimento,è opportuno ricordare che l’articolo 30 del
codice dei Beni Culturali, dal titolo significativo “Obblighi conservativi”, recita: “ 1. Lo Stato, le Regioni,
gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la
sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza ……. 4. I soggetti indicati al comma 1
hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi
hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.”
4
Quindi è chiara ed evidente responsabilità del Comune il conservare gli archivi completi dei beni soggetti
al vincolo, - ex Codice dei Beni Culturali di sua proprietà -.
Gli archivi devono essere conservati, ordinati e inventariati, (e quindi non smembrati), in coerenza con
quanto affermato dal comma 2 articolo 20 del Codice summenzionato.
Questo obbligo di modalità di tenuta degli archivi si applica ai beni che hanno ottenuto la dichiarazione di
interesse culturale o per i quali detta dichiarazione discenda ex lege dalla loro ultrasettantennalità, come
nel caso dell’insieme dell’immobile Piazza Verdi.
L’obbligo di tenuta degli archivi completi e attendibili si lega indissolubilmente a quello di conservazione
del bene soggetto a vincolo, ex comma 3 articolo 1 del Codice Beni Culturali.
La tenuta scorretta o l'omissione nella conservazione di detti archivi comporta una sanzione penale ai
sensi dell’articolo 180 del Codice dei Beni Culturali: “…chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dalla autorità preposta alla tutela dei beni culturali, in conformità del presente Titolo, è punito con le pene
prevista dall’articolo 650 del Codice Penale”;
Quindi gli errori e le lacune di ricostruzione storica della piazza , evidenziati prima di tutto dalla
relazione allegata al bando che ha portato alla selezione del progetto Buren/Vannetti ma anche dalle note
successive degli uffici comunali competenti, sono frutto della violazione delle norme sopra indicate sulla
corretta tenuta degli archivi comprovanti l’interesse storico culturale architettonico ed artistico della
piazza.
Il rispetto della legalità costituisce tutt’altro che un aspetto meramente burocratico o formale, ma
rappresenta una palese malagestio nell'attività di gestione il nostro patrimonio storico architettonico, ex
comma 2 dell'art 1 del Codice secondo il quale: “ La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio”.
Assolutamente, contraddittoria appare, inoltre la motivazione addotta dalla richiesta di archiviazione alla
pagina 2 dove si afferma:
“La relazione in questione risale al 2009, quando l’articolo 10 comma 5 del DLgs 42/2004 prevedeva
ancora che fossero soggette a tutela soltanto le opere la cui esecuzione risalisse ad oltre 50 anni….è dunque
evidente che per la funzionaria non assumeva particolare rilievo discernere tra il periodo immediatamente
precedente o immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale perché in ogni caso anche tal
seconda datazione implicava che gli alberi fossero sottoposti a tutela (risalendo ad oltre 50 anni prima cioè
ad epoca antecedente il 1959: la funzionaria dunque non aveva motivo alcuno di approfondire le sue
ricerche, acquisendo ulteriore documentazione oltre alla consultazione delle fonti iconografiche, in quanto,
dal suo punto di vista, nulla sarebbe mutato”.
Occorre rilevare che nel caso in esame “il punto di vista” della dott.sa Ratti era quello di un funzionario
pubblico incaricato di stendere una relazione, a carattere prescrittivo, da allegare al bando di selezione del
progetto di riqualificazione su Piazza Verdi.
Il ragionamento sviluppato dalla richiesta di archiviazione risulta essere in netto contrasto con quanto
affermato nella stessa relazione della dott.sa Ratti, dove non solo si erra sulla data di messa a dimora dei pini
ma si affermava la totale “incomprensione” dei pini rispetto alla facies della piazza.
Affermazione contraddittoria su un bene che sempre secondo il ragionamento della richiesta di
archiviazione sarebbe stato comunque sottoposto a vincolo storico architettonico.
La richiesta di archiviazione sul punto si contraddice in se clamorosamente.
Infatti a pagina 3 si puo' legge: “Il Comune……in particolare non esplicitò in alcun modo il fatto che la
rimozione degli alberi non era stata presa in considerazione ai fini del rilascio della autorizzazione, poiché
gli alberi non erano stati considerati protetti in quanto risalenti a meno di 70 anni prima”.
5
Insomma nella richiesta di archiviazione sia pure in punti diversi si avvallano contemporaneamente due
tesi opposte:
1. la prima che i pini andavano comunque tutelati al momento della relazione in quanto soggetti a
vincolo dei 50 anni
2. la seconda che i pini non andavano vincolati sempre al momento della richiesta di autorizzazione
perché avevano meno di 70 anni.
La comunicazione della selezione del progetto avviene in data 4/2/2010, cioè prima della modifica del
vincolo da cinquantennale a settantennale ex articolo 10 DLgs 42/2004.
Quindi nel momento in cui viene selezionato il progetto valeva il vincolo cinquantennale e ci si chiede
perché è stato selezionato un progetto che prevedeva l’abbattimento degli alberi che sempre secondo la
richiesta di archiviazione la tesi difensiva della dott.sa Ratti (espressa anche in dichiarazione sulla stampa
locale) erano vincolati insieme con la piazza in quanto vigeva appunto il vincolo cinquantennale.
Questa domanda rimane senza una risposta plausibile.
Occorre, infine, rilevare come la richiesta di archiviazione dimostri forti lacune nell’esame di molti
elementi indiziari sulla non corretta modalità di svolgimento della istruttoria propedeutica alla
stesura della relazione storico architettonica e del bando per la selezione del progetto di
riqualificazione di Piazza Verdi.
In particolare la dott.sa Ratti in una dichiarazione al quotidiano La Nazione (cronaca della Spezia) in data
8/7/2013 afferma: "appena vidi il video sulla Liberazione in cui si vedevano i pini della piazza,
comunicai tutto al Comune".
Quanto affermato dalla Direttrice è vero, ancor di più risulta necessario chiarire tutta una serie di
interrogativi rilevanti considerato che siamo si tratta di un bando pubblico e di una procedura di
assegnazione e poi di autorizzazione di un progetto pubblico finanziato da investimenti pubblici.
Sorgono molti quesiti, a cui la prosecuzione delle indagini dovrà rispondere, verificando l'operato di tutti i
dirigenti degli enti che hanno esercitato un ruolo decisivo nell'istruttoria svolta, vuoi nel procedimento di
selezione, vuoi in quello di autorizzazione del progetto.
Qui di seguito riteniamo di indicare alcuni interrogativi che non sono stati approfonditi dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale della Spezia, come risulta dalle lacune nella richiesta di archiviazione.
1. la Direttrice Dott.ssa M. Ratti come e quando ha avuto conoscenza del video che mostra i pini già alti nel
1945?
2. per quale ragione la Direttrice non ha effettuato in quel momento una ulteriore ricerca che avrebbe potuto
dimostrare, anche sotto il profilo di atti ufficiali delle istituzioni competenti all’epoca, la reale data della
collocazione degli alberi?
3. in quale data è stata inviata la comunicazione nella quale la Direttrice rilevava l'errore di datazione della
collocazione dei pini nella Piazza Verdi?
4. la comunicazione è stata scritta od orale?
5. la comunicazione chiede o allega una revisione della relazione allegata al Bando che ha avviato il
concorso di selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi ?
6. la comunicazione della Direttrice è stata protocollata dal Comune?
7. il Comune ha formalmente riposto alla comunicazione della Direttrice? se si è al protocollo dei due enti?
6
8. se la comunicazione della Direttrice è stata ricevuta prima della data del verbale di aggiudicazione della
gara (5/4/2013), perchè il Comune non ha provveduto ad avviare una immediata sospensione del bando in
sede di autotutela?
9. la comunicazione della Direttrice è stata inviata anche alla Soprintendenza? In quale data?
10. se la data di ricezione della Comunicazione della Direttrice è precedente al 6/11/2012 (data del rilascio
della autorizzazione da parte della Soprintendenza) perchè questo ente non ha tenuto conto, nella sua attività
istruttoria e autorizzatoria, della rilevante novità contenuta nella comunicazione della Direttrice?
11. se la data di ricezione della comunicazione della Direttrice è precedente alla lettera del 15/4/2013 con la
quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici risponde all’esposto del comitato di cittadini contro il
progetto selezionato, perché la stessa non ne ha tenuto conto? Infatti in questa lettera la Soprintendenza
ribadisce: “ è stato considerato che le opere in progetto - che introducono nuove pavimentazioni e elementi
di arredo – non comportano alcuna interferenza diretta con componenti storiche, poiché sia le attuali
pavimentazioni e quote, sia l’alberatura centrale rappresentano elementi di alterazione del disegno
architettonico originario, con cui non può essere riconosciuto in sé alcun valore storico artistico, anche in
quanto privi del requisito dei 70 anni indispensabile per la sottoposizione a tutela ai sensi della parte II del
DLgs 42/2004 e s.m.i.”
12. se la comunicazione della Direttrice, come è molto probabile, è precedente al 17/6/2013, perché il
dirigente del Comune responsabile del procedimento in oggetto, in una lettera, datata in quel giorno, agli
organi periferici del Ministero dei Beni Culturali afferma: ““pare altresì che anche le essenze arboree poste
sull’asse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle
essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”.?
E' evidente come nel presente procedimento penale vi sia assoluta necessità di un supplemento di
indagine
Si ribadisce che è il legame che la Dott.ssa Ratti esprime nella sua relazione, tra collocazione temporale dei
pini e contrasto di essi con la evoluzione storica della piazza, che ha costituito elemento fondante sia per la
vittoria di un progetto che comporta l’eliminazione degli stessi, che per la autorizzazione della
soprintendenza del novembre 2012.
L'errore è contenuto in un atto a valenza giuridico amministrativa, in quanto allegato al bando che
promosse il concorso che portò alla scelta del progetto Buren - Vannetti.
Il valore formale della relazione della Dott.ssa Ratti è inoltre confermato dalla stessa Amministrazione
Comunale nella risposta dell’Assessore competente al Question Time del 24/6/2013 dove si legge
relativamente alla risposta alla domanda n. 4 : “La relazione della dott.sa Ratti era tra i documenti
disponibili e prescrittivi per la progettazione”.
Da qui nasce la rivalenza penale delle omissioni e inadempienze e/o superficialità contenute in questa
relazione, ma anche le omissioni che caratterizzano l'intera istruttoria svolta dal Comune e dalla
Soprintendenza.
Infatti una procedura che poteva colmare le lacune di ricostruzione storica sulla natura del vincolo
sulla Piazza, prodotte dalla relazione della dott.sa Ratti, era proprio quella di verifica ex articolo 12
del Codice dei Beni Culturali, che l’Amministrazione Comunale ignorando (volutamente?) la
indicazione della autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012, non ha voluto svolgere nei
tempi e nelle forme di legge.
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Procedura che ora è stata imposta dal Ministro dei Beni Culturali e, in esecuzione della indicazione
ministeriale, dagli organi periferici del Ministero stesso, ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del Codice del
Paesaggio.
La conferma che la procedura fosse necessaria (al di la della iniziativa di ufficio del Ministero) è insita nella
confusa ed ambigua dichiarazione del responsabile del procedimento Ing. Canneti, (nella lettera che invia
in data 17/6/2013 in risposta all’ordine di sospensione lavori del cantiere da parte degli organi periferici del
Ministero),
il dirigente del Comune afferma: “pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale
della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze arboree ivi
presenti potrebbero avere meno di anni 70”.
Sic!
Un esercizio di equilibrismo dialettico temporale stupefacente: “pare… potrebbero,…meno……”, una
relazione oltremodo “ipotetica” che non fornisce certezze assolute; incompatibile con le certezze di legge
richieste dall'assunto che la relazione è allegata al bando del concorso e quindi è diventata atto pubblico.
Che l'esponente, portavoce del Comitato Per Piazza Verdi, ente esponenziale di interessi diffusi, dopo aver
depositato l'esposto non è mai più stato notiziato in merito all'attività di indagine.
Che l'atto costitutivo e lo statuto delineano chiaramente che la finalità di costituzione del Comitato medesimo
ha come finalità quella di presiedere alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio, degli
immobili di interesse storico, artistico e naturalistico del territorio della Spezia, nonché per vigilare sulla
buona amministrazione della cosa pubblica ed evitare sprechi di denaro pubblico; in virtù di ciò risulta
essere pienamente legittimato ad a ogni azione giuridica compreso quella oggetto del presente procedimento
penale,
L'ipotesi di reato lede l'interesse della collettività tutta, è per questo che il Comitato, il portavoce e tutti
coloro che fanno parte del medesimo hanno piena titolarità a ricevere ogni atto relativo al presente fascicolo;
contrariamente a quanto ritenuto dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Lottini che ha argomentato di non inviare
loro l'avviso ex art 408 c.p.p.
che il Sig. Caratozzolo, nella qualità ut sopra indicata richiede DOVEROSAMENTE la prosecuzione delle
indagini del presente procedimento, acquisendo gli atti indicati, all'uopo riservandosi ogni ulteriore azione
legale a tutela dei diritti e degli interessi diffusi;
- questa difesa ritiene assolutamente necessaria un'indagine supplettiva ed all'uopo indica quale
ulteriore attività di indagine, ex art. 410 c.p.p., l’escussione a sommarie informazioni testimoniali
delle seguenti persone:
- Architetto Maurizio Galletti (della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistisci della
Liguria),
- Giulio Guerri (Consigliere Comunale) residente in La Spezia;
- Dott.Marco Grondacci (Esperto di diritto ambientale) residente in La Spezia,
- Massimo Caratozzolo residente in La Spezia,
8
- i quali potranno riferire fatti e/o circostanze relativi a quanto sopra, di cui è loro conoscenza, in
particolare circa la procedura di verifica dell'interesse culturale e circa la conclusione del procedimento
di riesame dell'autorizzazione protocollo 33062 del 6/11/2012, nonché ogni atto relativo alla
documentazione riguardante Piazza Verdi, con particolare alla relazione propedeutica al bando di
selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi, estesa dalla Dott.ssa Ratti, nonché alla
documentazione acquisita formalmente dal Comitato “Per Piazza Verdi” ; richiede inoltre di proseguire
le indagini del presente procedimento, acquisendo i seguenti atti:
1) Decreto Direzione Regionale Beni Culturali e paesaggistici Liguria a firma Direttore Regionale
Architetto Maurizio Galletti, datato 8 Novembre 2013, che decreta che l'immobile “Piazza Verdi – La
Spezia” è di interesse culturale ex art.10 comma 1 e 4 lettera g decreto legislativo n°42/2004, che
costituisce dichiarazione ex art 13 comma 7 dell'art 12 del summenzionato testo normativo, con
trascrizione ex art 15 comma 2° decreto legislativo 42/2004
2) Relazione Soprintendente Dott.ssa Luisa Papotti (Soprintendenza Beni Culturali Liguria) del 23
Ottobre 2013.
La predetta attività risulta, per i motivi suesposti, assolutamente necessaria per il corretto
accertamento dei fatti.
Si ritiene che quanto sopra sia pienamente sufficiente a sostenere in maniera fondata la presente
opposizione all’archiviazione.
Ciò precisato, è evidente come l’assunto del Sostituto Procuratore della Repubblica, possa e debba
essere superato da un supplemento di indagine che questa difesa indica ed esplicita nella richiesta di
assunzione delle testimonianze delle persone informate sui fatti e nell’acquisizione di atti della
Direzione Regionale Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Liguria e Soprintendenza Beni
Culturali, chiaramente esplicativi dell’attribuzione di responsabilità penali in questo procedimento.
tutto ciò premesso e ritenuto l’esponente, nella qualità di Portavoce del Comitato per Piazza Verdi, come
sopra rappresentato e difeso,
chiede
all’Ill.mo Tribunale della Spezia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Dr.ssa Marta Perazzo, che
venga rigettata la suddetta richiesta di archiviazione e che venga disposta la prosecuzione delle indagini,
con l’escussione a s.i.t. delle seguenti persone:
- Architetto Maurizio Galletti (della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistisci della
Liguria),
- Giulio Guerri (Consigliere Comunale) residente in La Spezia;
- Dott.Marco Grondacci (Esperto di diritto ambientale) residente in La Spezia,
- Massimo Caratozzolo residente in La Spezia,
i quali potranno riferire di quanto a loro conoscenza sulle circostanze meglio descritte in narrativa;
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- richiede l’acquisizione formale dei seguenti atti che già si allegano in copia semplice e non conforme,
ottenuti in data 13/11/2013 a richiesta di Stefano Sarti, Vicepresidente LEGAMBIENTE Liguria:
Decreto Direzione Regionale Beni Culturali e paesaggistici Liguria a firma Direttore Regionale Architetto
Maurizio Galletti, datato 8 Novembre 2013, che decreta che l'immobile “Piazza Verdi – La Spezia” è di
interesse culturale ex art.10 comma 1 e 4 lettera g decreto legislativo n° 42/2004, che costituisce
dichiarazione ex art 13 comma 7 dell'art 12 del summenzionato testo normativo, con trascrizione ex art 15
comma 2° decreto legislativo 42/2004
- Relazione Soprintendente Dott.ssa Luisa Papotti (Soprintendenza Beni Culturali Liguria) del 23
Ottobre 2013
Si allegano:
− Decreto Ministero Beni Culturali 6 Novembre 2013
− Relazione storica Soprintendenza del 25/10/2013
− Nota Massimo Caratozzolo ( componente “Comitato Per Piazza Verdi”)
− Interpellanza Consiglio Comunale
− Atto costitutivo Comitato per Piazza Verdi
Con Osservanza
Avv. Massimo Lombardi
La Spezia, 20.12.2013
Nomina a difensore di fiducia con procura speciale ad proporre opposizione avverso richiesta di
archiviazione
Il sottoscritto Massimo Caratozzolo, nato alla Spezia il 10/2/1958 ed ivi residente alla Via Venezia 15, nella
sua qualità di Portavoce del Comitato per Piazza Verdi, come da espressa nomina effettuata nel verbale
dell'1/11/2013 conferma la nomina dell'Avv.Massimo Lombardi del Foro della Spezia, quale difensore
fiduciario proprio e del Comitato per Piazza Verdi nel p.p. N°3761/13 R.G.N.R all'uopo conferendo al
medesimo procura speciale al fine di presentare opposizione avverso richiesta di archiviazione datata
18/9/2013 da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Tiziana Lottini, all'uopo conferendo al
medesimo ogni e piu' ampia facoltà di legge, in particolare quella di subdelegare l'Avv.Romina Moggia,
collega di studio, al deposito dell'atto di opposizione ex art 410 c.p.p.
Elegge domicilio presso e nello studio del prefato legale in La Spezia alla via Rattazzi 60.
Massimo Caratozzolo n.q portavoce comitato per Piazza Verdi
La Spezia 20/12/2013 Per autentica ed accettazione Avv. Massimo Lombardi

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Opposizione archiviazione relazione storica piazza verdi

  • 1. 1 R.G.N.R. N°3761/13 R.G.N.R P.M. Dott.ssa Lottini Tribunale Penale della Spezia Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Ill.ma Dott.ssa Diana Brusacà Opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410 c.p.p Il sottoscritto Avv. Massimo Lombardi del foro di La Spezia con studio ivi alla Via Rattazzi, 60, in qualità di difensore fiducia di Massimo Caratozzolo, nato alla Spezia il 10/2/1958 ed ivi residente alla Via Venezia 14 nella qualità di Portavoce del “Comitato Per Piazza Verdi”, come da atto costitutivo e statuto nonché nomina fiduciaria che si allegano, persona offesa, ente esponenziale di interessi diffusi, nel procedimento penale n° N°3761/13 R.G.N.R. a carico di Marzia Ratti, come da esposto a sua firma, tra le altre; premesso - che il Pubblico Ministero ha richiesto a codesto Giudice l’archiviazione del procedimento suindicato, con atto del 19 Settembre 2013, depositato in cancelleria in succesivo 20 settembre 2013 sostenendo l'infondatezza della notizia di reato, di non aver riscontrato utili elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria; - che l’odierno istante, a nome e per conto del Comitato per Piazza Verdi ha richiesto espressamente di essere informato sullo stato delle indagini; - che la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero non è stata mai notificata all’odierno opponente e che il sottoscritto e il Comitato per Piazza Verdi hanno avuto casuale contezza della richiesta apprendendola dai mezzi di informazione e solo successivamente e legittimamente, previa richiesta formale ufficiale, hanno potuto estrarre copia degli atti; - che tale richiesta di archiviazione non merita accoglimento, in via preliminare poiché l’istruttoria eseguita risulta di tutta evidenza essere insufficiente e/o molto lacunosa e/o sinanco inesistente, per ragioni che sfuggono ad una logica comprensione dello scrivente; nel merito, per le seguenti deduzioni critiche difensive:
  • 2. 2 RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE PROPEDEUTICA AL BANDO DI SELEZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI Preliminarmente questa difesa rileva un clamoroso refuso nella richiesta di archiviazione. A pagina 2 della richiesta succitata, si legge infatti, che la relazione avrebbe errato nella datazione della collocazione dei pini di “almeno 6/7 anni”. La relazione della dottoressa Ratti affermava al contrario, che: “gli attuali pini marittimi che furono collocati circa dieci anni dopo la seconda guerra mondiale”; come confermato dalla stessa Soprintendenza nell’atto di avvio della procedura di verifica di ufficio dello interesse culturale: “Il procedimento viene avviato al fine di verificare la sussistenza dello interesse culturale della piazza che, per quanto ad oggi risultante, rappresenta l’esito di un importante intervento di disegno urbano conseguente al piano regolatore del 1904-1908, realizzato tra gli anni Venti e gli anni Quaranta del Novecento grazie alla demolizione del Politeama, alla progressiva definizione di quinte architettoniche di pregio – tra cui emerge il Palazzo delle Poste – ed a completamento con alberature, quest’ultimo eseguito tra il 1937-1939, a quanto risulta da atti solo recentemente acquisiti da questo Ufficio (prot. n.19400 del 04 luglio 2013)” Il macroscopico errore della relazione “quindi” non è stato di soli 6/7 anni, ma di circa 18 anni (avendo come anno finale il 1955 e quello iniziale 1937, come risulta dagli atti ufficiali). Allo stesso modo si deve evidenziare un ulteriore affermazione infondata contenuta nella richiesta di archiviazione, ossia quella parimenti a pagina 2, “ le fonti iconografiche effettivamente restituiscono un quadro corrispondente a quello affermato dalla dott.sa Ratti”. La relazione in esame afferma testualmente (pagina 4): “Nel 1933 la facies della piazza può dirsi conclusa: le due cortine nord e sud sono state realizzate, il collegamento con via Veneto è stato attuato e l’unica direttrice via Chiodo-via Veneto è ben percepibile dalla piazza che non ha alberature centrali, che saranno messe a dimora solo nel dopoguerra con incomprensione totale del senso della piazza stessa e delle prospettive che da essa si aprivano su via Chiodo da una parte e su via Veneto dall’altra.” Tali dichiarazioni appaiono smentite in modo inoppugnabile dal recente ritrovamento dei verbali delle delibere comunali nel periodo compreso tra il 1934 e il 1939, custodite nell’archivio storico della Biblioteca Ubaldo Mazzini della Spezia, che la Dott.ssa Marzia Ratti poteva, anzi doveva, nell'espletamento corretto del suo incarico professionale apicale necessariamente conoscere . Nel 1933 poteva, infatti, ritenersi completata l’edificazione dei palazzi circostanti il perimetro della nuova Piazza, ma risultavano ancora in corso i lavori relativi alla sua sistemazione e pavimentazione. Appare evidente come il punto focale non sia l'età dei pini in se ma la non corretta datazione della loro messa a dimora, che si evince dalla lettura della relazione annessa al bando, contribuendo a fornire una visione complessiva della piazza, sotto il profilo della sua nascita e dell’evoluzione storico- architettonica, totalmente erronea. Cio' non costituisce elemento marginale, (proprio per la finalità dell'elaborato) bensi' fondamentale dal momento che la relazione de qua viene definita dal bando come documento prescrittivo : “per la formulazione di corrette ipotesi di intervento”. Inoltre non appare corrispondere al vero quanto affermato, sempre dalla richiesta di archiviazione a pag. 2: “ la Soprintendente …..affermava che le fonti iconografiche effettivamente restituiscono un quadro corrispondente a quello illustrato dalla Ratti nella relazione, tanto che la predetta Soprintendente, quando le consultò dopo i primi esposti, giunse alle medesime conclusioni”. Quanto sopra appare in palese contraddizione con quanto affermato nel Decreto di annullamento, in sede di autotutela ,della Soprintendenza dello scorso 15/11/2013. Afferma nelle sue premesse tale atto:
  • 3. 3 “ Nel corso dell’esame istruttorio del progetto la Soprintendenza si avvaleva di una relazione storica (“La Piazza del Novecento. Genesi e storia di Piazza Verdi della Spezia”) redatta dalla dott.sa Marzia Ratti, dirigente dei servizi culturali del Comune della Spezia, nel 2009 per il bando di progettazione per Piazza Verdi; tale relazione descriveva il filare alberato centrale come piantumato “un decennio dopo la fine della guerra”, individuandolo quindi come componente estranea all’originario disegno della Piazza Verdi, così come conseguente al disegno degli anni 30 del Novecento, imputabile alle fasi di alterazione di tale disegno conseguenti alla progressiva destinazione della piazza al traffico ed alla sosta; in conseguenza di quanto affermato nella relazione, la Soprintendenza nel corso del suo esame istruttorio valutava il filare non soltanto come elemento estraneo alla originaria configurazione della piazza, ma anche come componente non assoggettabile ai disposti di tutela di cui sopra, in assenza del requisito del’essere stato eseguito da oltre settanta anni, previsto dal citato articolo 12 comma 1, come modificato dall’articolo 4 comma 16 del DL 70/2011 convertito in legge n. 106/2011; con nota prot. n. 33062 del 6/11/2012, questa Soprintendenza, in merito a tale progetto, rilasciava un provvedimento di autorizzazione delle opere ex articolo 21 del DLgs 42/2004 e s.m.i. , basato sui presupposti di cui sopra……”. Risulta quindi con chiarezza che la “consultazione” di cui tratta la richiesta di archiviazione è consistita in una semplice presa d’atto di quanto dichiarato dalla dott.sa Ratti nella relazione citata, non si è svolta alcuna istruttoria. Non a caso, infatti, la Soprintendente concludel’ultimo passaggio sopra riportato dalle premesse al Decreto di annullamento sopra citato: “…. richiedendo al contempo a codesto Comune di attivare la procedura di verifica dell’interesse culturale descritta dall’articolo 12 del DLgs citato, al fine di un definitivo accertamento di quanto sopra”. La richiesta di archiviazione afferma inoltre (pagina 2): “non vi è ragionevole motivo alcuno per ritenere che la Ratti possa aver avuto notizia della documentazione sopraindicata” si fa qui riferimento alla documentazione sulla base della quale la Soprintendenza ha avviato il procedimento di riesame della autorizzazione del novembre 2012. Un’eventuale difficoltà nel reperimento di materiale bibliografico inerente l’origine e l’evoluzione storico-architettonica della piazza viene smentita dal medesimo bando che, all’articolo 2, recita: “E’ inoltre disponibile una bibliografia storica contenente i testi reperibili presso la Biblioteca della Palazzina delle Arti del Comune della Spezia, dove poter reperire ulteriori informazioni di carattere storico-artistico relative alla Piazza”. Orbene, la bibliografia riportata in allegato alla relazione, non comprendendo atti documentali, fotografie e addirittura riprese filmate, che pur si trovano dentro l’archivio storico della Biblioteca Mazzini, dimostra la superficialità con la quale la relazione è stata redatta, non solo in relazione alla datazione della collocazione dei pini, ma in generale in riferimento all’evoluzione storico-architettonica della parte centrale della piazza quale elemento fondante, anche se non unico, dell’immobile complessivamente sottoposto a vincolo. Il carattere approssimativo delle ricerche svolte dalla dott.ssa Ratti appare ancor più evidente in considerazione del ruolo dirigenziale di vertice da lei rivestito all’interno dell’Istituzione dei Servizi Culturali del Comune della Spezia, entro cui è inquadrata la stessa Biblioteca Mazzini. Si sottolinea che il Decreto della Soprintendenza del 15/11/2013 NON ERA ANCORA STATO EMESSO ALLOR QUANDO LA PROCURA HA RICHIESTO L'ARCHIVIAZIONE, e il Comitato per Piazza Verdi ritiene assolutamente necessaria la relativa acquisizione al fascicolo da parte di questo G.I.P Sulla reperibilità della documentazione cui si fa riferimento,è opportuno ricordare che l’articolo 30 del codice dei Beni Culturali, dal titolo significativo “Obblighi conservativi”, recita: “ 1. Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza ……. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.”
  • 4. 4 Quindi è chiara ed evidente responsabilità del Comune il conservare gli archivi completi dei beni soggetti al vincolo, - ex Codice dei Beni Culturali di sua proprietà -. Gli archivi devono essere conservati, ordinati e inventariati, (e quindi non smembrati), in coerenza con quanto affermato dal comma 2 articolo 20 del Codice summenzionato. Questo obbligo di modalità di tenuta degli archivi si applica ai beni che hanno ottenuto la dichiarazione di interesse culturale o per i quali detta dichiarazione discenda ex lege dalla loro ultrasettantennalità, come nel caso dell’insieme dell’immobile Piazza Verdi. L’obbligo di tenuta degli archivi completi e attendibili si lega indissolubilmente a quello di conservazione del bene soggetto a vincolo, ex comma 3 articolo 1 del Codice Beni Culturali. La tenuta scorretta o l'omissione nella conservazione di detti archivi comporta una sanzione penale ai sensi dell’articolo 180 del Codice dei Beni Culturali: “…chiunque non ottempera ad un ordine impartito dalla autorità preposta alla tutela dei beni culturali, in conformità del presente Titolo, è punito con le pene prevista dall’articolo 650 del Codice Penale”; Quindi gli errori e le lacune di ricostruzione storica della piazza , evidenziati prima di tutto dalla relazione allegata al bando che ha portato alla selezione del progetto Buren/Vannetti ma anche dalle note successive degli uffici comunali competenti, sono frutto della violazione delle norme sopra indicate sulla corretta tenuta degli archivi comprovanti l’interesse storico culturale architettonico ed artistico della piazza. Il rispetto della legalità costituisce tutt’altro che un aspetto meramente burocratico o formale, ma rappresenta una palese malagestio nell'attività di gestione il nostro patrimonio storico architettonico, ex comma 2 dell'art 1 del Codice secondo il quale: “ La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio”. Assolutamente, contraddittoria appare, inoltre la motivazione addotta dalla richiesta di archiviazione alla pagina 2 dove si afferma: “La relazione in questione risale al 2009, quando l’articolo 10 comma 5 del DLgs 42/2004 prevedeva ancora che fossero soggette a tutela soltanto le opere la cui esecuzione risalisse ad oltre 50 anni….è dunque evidente che per la funzionaria non assumeva particolare rilievo discernere tra il periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale perché in ogni caso anche tal seconda datazione implicava che gli alberi fossero sottoposti a tutela (risalendo ad oltre 50 anni prima cioè ad epoca antecedente il 1959: la funzionaria dunque non aveva motivo alcuno di approfondire le sue ricerche, acquisendo ulteriore documentazione oltre alla consultazione delle fonti iconografiche, in quanto, dal suo punto di vista, nulla sarebbe mutato”. Occorre rilevare che nel caso in esame “il punto di vista” della dott.sa Ratti era quello di un funzionario pubblico incaricato di stendere una relazione, a carattere prescrittivo, da allegare al bando di selezione del progetto di riqualificazione su Piazza Verdi. Il ragionamento sviluppato dalla richiesta di archiviazione risulta essere in netto contrasto con quanto affermato nella stessa relazione della dott.sa Ratti, dove non solo si erra sulla data di messa a dimora dei pini ma si affermava la totale “incomprensione” dei pini rispetto alla facies della piazza. Affermazione contraddittoria su un bene che sempre secondo il ragionamento della richiesta di archiviazione sarebbe stato comunque sottoposto a vincolo storico architettonico. La richiesta di archiviazione sul punto si contraddice in se clamorosamente. Infatti a pagina 3 si puo' legge: “Il Comune……in particolare non esplicitò in alcun modo il fatto che la rimozione degli alberi non era stata presa in considerazione ai fini del rilascio della autorizzazione, poiché gli alberi non erano stati considerati protetti in quanto risalenti a meno di 70 anni prima”.
  • 5. 5 Insomma nella richiesta di archiviazione sia pure in punti diversi si avvallano contemporaneamente due tesi opposte: 1. la prima che i pini andavano comunque tutelati al momento della relazione in quanto soggetti a vincolo dei 50 anni 2. la seconda che i pini non andavano vincolati sempre al momento della richiesta di autorizzazione perché avevano meno di 70 anni. La comunicazione della selezione del progetto avviene in data 4/2/2010, cioè prima della modifica del vincolo da cinquantennale a settantennale ex articolo 10 DLgs 42/2004. Quindi nel momento in cui viene selezionato il progetto valeva il vincolo cinquantennale e ci si chiede perché è stato selezionato un progetto che prevedeva l’abbattimento degli alberi che sempre secondo la richiesta di archiviazione la tesi difensiva della dott.sa Ratti (espressa anche in dichiarazione sulla stampa locale) erano vincolati insieme con la piazza in quanto vigeva appunto il vincolo cinquantennale. Questa domanda rimane senza una risposta plausibile. Occorre, infine, rilevare come la richiesta di archiviazione dimostri forti lacune nell’esame di molti elementi indiziari sulla non corretta modalità di svolgimento della istruttoria propedeutica alla stesura della relazione storico architettonica e del bando per la selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi. In particolare la dott.sa Ratti in una dichiarazione al quotidiano La Nazione (cronaca della Spezia) in data 8/7/2013 afferma: "appena vidi il video sulla Liberazione in cui si vedevano i pini della piazza, comunicai tutto al Comune". Quanto affermato dalla Direttrice è vero, ancor di più risulta necessario chiarire tutta una serie di interrogativi rilevanti considerato che siamo si tratta di un bando pubblico e di una procedura di assegnazione e poi di autorizzazione di un progetto pubblico finanziato da investimenti pubblici. Sorgono molti quesiti, a cui la prosecuzione delle indagini dovrà rispondere, verificando l'operato di tutti i dirigenti degli enti che hanno esercitato un ruolo decisivo nell'istruttoria svolta, vuoi nel procedimento di selezione, vuoi in quello di autorizzazione del progetto. Qui di seguito riteniamo di indicare alcuni interrogativi che non sono stati approfonditi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, come risulta dalle lacune nella richiesta di archiviazione. 1. la Direttrice Dott.ssa M. Ratti come e quando ha avuto conoscenza del video che mostra i pini già alti nel 1945? 2. per quale ragione la Direttrice non ha effettuato in quel momento una ulteriore ricerca che avrebbe potuto dimostrare, anche sotto il profilo di atti ufficiali delle istituzioni competenti all’epoca, la reale data della collocazione degli alberi? 3. in quale data è stata inviata la comunicazione nella quale la Direttrice rilevava l'errore di datazione della collocazione dei pini nella Piazza Verdi? 4. la comunicazione è stata scritta od orale? 5. la comunicazione chiede o allega una revisione della relazione allegata al Bando che ha avviato il concorso di selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi ? 6. la comunicazione della Direttrice è stata protocollata dal Comune? 7. il Comune ha formalmente riposto alla comunicazione della Direttrice? se si è al protocollo dei due enti?
  • 6. 6 8. se la comunicazione della Direttrice è stata ricevuta prima della data del verbale di aggiudicazione della gara (5/4/2013), perchè il Comune non ha provveduto ad avviare una immediata sospensione del bando in sede di autotutela? 9. la comunicazione della Direttrice è stata inviata anche alla Soprintendenza? In quale data? 10. se la data di ricezione della Comunicazione della Direttrice è precedente al 6/11/2012 (data del rilascio della autorizzazione da parte della Soprintendenza) perchè questo ente non ha tenuto conto, nella sua attività istruttoria e autorizzatoria, della rilevante novità contenuta nella comunicazione della Direttrice? 11. se la data di ricezione della comunicazione della Direttrice è precedente alla lettera del 15/4/2013 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici risponde all’esposto del comitato di cittadini contro il progetto selezionato, perché la stessa non ne ha tenuto conto? Infatti in questa lettera la Soprintendenza ribadisce: “ è stato considerato che le opere in progetto - che introducono nuove pavimentazioni e elementi di arredo – non comportano alcuna interferenza diretta con componenti storiche, poiché sia le attuali pavimentazioni e quote, sia l’alberatura centrale rappresentano elementi di alterazione del disegno architettonico originario, con cui non può essere riconosciuto in sé alcun valore storico artistico, anche in quanto privi del requisito dei 70 anni indispensabile per la sottoposizione a tutela ai sensi della parte II del DLgs 42/2004 e s.m.i.” 12. se la comunicazione della Direttrice, come è molto probabile, è precedente al 17/6/2013, perché il dirigente del Comune responsabile del procedimento in oggetto, in una lettera, datata in quel giorno, agli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali afferma: ““pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”.? E' evidente come nel presente procedimento penale vi sia assoluta necessità di un supplemento di indagine Si ribadisce che è il legame che la Dott.ssa Ratti esprime nella sua relazione, tra collocazione temporale dei pini e contrasto di essi con la evoluzione storica della piazza, che ha costituito elemento fondante sia per la vittoria di un progetto che comporta l’eliminazione degli stessi, che per la autorizzazione della soprintendenza del novembre 2012. L'errore è contenuto in un atto a valenza giuridico amministrativa, in quanto allegato al bando che promosse il concorso che portò alla scelta del progetto Buren - Vannetti. Il valore formale della relazione della Dott.ssa Ratti è inoltre confermato dalla stessa Amministrazione Comunale nella risposta dell’Assessore competente al Question Time del 24/6/2013 dove si legge relativamente alla risposta alla domanda n. 4 : “La relazione della dott.sa Ratti era tra i documenti disponibili e prescrittivi per la progettazione”. Da qui nasce la rivalenza penale delle omissioni e inadempienze e/o superficialità contenute in questa relazione, ma anche le omissioni che caratterizzano l'intera istruttoria svolta dal Comune e dalla Soprintendenza. Infatti una procedura che poteva colmare le lacune di ricostruzione storica sulla natura del vincolo sulla Piazza, prodotte dalla relazione della dott.sa Ratti, era proprio quella di verifica ex articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, che l’Amministrazione Comunale ignorando (volutamente?) la indicazione della autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012, non ha voluto svolgere nei tempi e nelle forme di legge.
  • 7. 7 Procedura che ora è stata imposta dal Ministro dei Beni Culturali e, in esecuzione della indicazione ministeriale, dagli organi periferici del Ministero stesso, ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del Codice del Paesaggio. La conferma che la procedura fosse necessaria (al di la della iniziativa di ufficio del Ministero) è insita nella confusa ed ambigua dichiarazione del responsabile del procedimento Ing. Canneti, (nella lettera che invia in data 17/6/2013 in risposta all’ordine di sospensione lavori del cantiere da parte degli organi periferici del Ministero), il dirigente del Comune afferma: “pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”. Sic! Un esercizio di equilibrismo dialettico temporale stupefacente: “pare… potrebbero,…meno……”, una relazione oltremodo “ipotetica” che non fornisce certezze assolute; incompatibile con le certezze di legge richieste dall'assunto che la relazione è allegata al bando del concorso e quindi è diventata atto pubblico. Che l'esponente, portavoce del Comitato Per Piazza Verdi, ente esponenziale di interessi diffusi, dopo aver depositato l'esposto non è mai più stato notiziato in merito all'attività di indagine. Che l'atto costitutivo e lo statuto delineano chiaramente che la finalità di costituzione del Comitato medesimo ha come finalità quella di presiedere alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio, degli immobili di interesse storico, artistico e naturalistico del territorio della Spezia, nonché per vigilare sulla buona amministrazione della cosa pubblica ed evitare sprechi di denaro pubblico; in virtù di ciò risulta essere pienamente legittimato ad a ogni azione giuridica compreso quella oggetto del presente procedimento penale, L'ipotesi di reato lede l'interesse della collettività tutta, è per questo che il Comitato, il portavoce e tutti coloro che fanno parte del medesimo hanno piena titolarità a ricevere ogni atto relativo al presente fascicolo; contrariamente a quanto ritenuto dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Lottini che ha argomentato di non inviare loro l'avviso ex art 408 c.p.p. che il Sig. Caratozzolo, nella qualità ut sopra indicata richiede DOVEROSAMENTE la prosecuzione delle indagini del presente procedimento, acquisendo gli atti indicati, all'uopo riservandosi ogni ulteriore azione legale a tutela dei diritti e degli interessi diffusi; - questa difesa ritiene assolutamente necessaria un'indagine supplettiva ed all'uopo indica quale ulteriore attività di indagine, ex art. 410 c.p.p., l’escussione a sommarie informazioni testimoniali delle seguenti persone: - Architetto Maurizio Galletti (della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistisci della Liguria), - Giulio Guerri (Consigliere Comunale) residente in La Spezia; - Dott.Marco Grondacci (Esperto di diritto ambientale) residente in La Spezia, - Massimo Caratozzolo residente in La Spezia,
  • 8. 8 - i quali potranno riferire fatti e/o circostanze relativi a quanto sopra, di cui è loro conoscenza, in particolare circa la procedura di verifica dell'interesse culturale e circa la conclusione del procedimento di riesame dell'autorizzazione protocollo 33062 del 6/11/2012, nonché ogni atto relativo alla documentazione riguardante Piazza Verdi, con particolare alla relazione propedeutica al bando di selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi, estesa dalla Dott.ssa Ratti, nonché alla documentazione acquisita formalmente dal Comitato “Per Piazza Verdi” ; richiede inoltre di proseguire le indagini del presente procedimento, acquisendo i seguenti atti: 1) Decreto Direzione Regionale Beni Culturali e paesaggistici Liguria a firma Direttore Regionale Architetto Maurizio Galletti, datato 8 Novembre 2013, che decreta che l'immobile “Piazza Verdi – La Spezia” è di interesse culturale ex art.10 comma 1 e 4 lettera g decreto legislativo n°42/2004, che costituisce dichiarazione ex art 13 comma 7 dell'art 12 del summenzionato testo normativo, con trascrizione ex art 15 comma 2° decreto legislativo 42/2004 2) Relazione Soprintendente Dott.ssa Luisa Papotti (Soprintendenza Beni Culturali Liguria) del 23 Ottobre 2013. La predetta attività risulta, per i motivi suesposti, assolutamente necessaria per il corretto accertamento dei fatti. Si ritiene che quanto sopra sia pienamente sufficiente a sostenere in maniera fondata la presente opposizione all’archiviazione. Ciò precisato, è evidente come l’assunto del Sostituto Procuratore della Repubblica, possa e debba essere superato da un supplemento di indagine che questa difesa indica ed esplicita nella richiesta di assunzione delle testimonianze delle persone informate sui fatti e nell’acquisizione di atti della Direzione Regionale Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Liguria e Soprintendenza Beni Culturali, chiaramente esplicativi dell’attribuzione di responsabilità penali in questo procedimento. tutto ciò premesso e ritenuto l’esponente, nella qualità di Portavoce del Comitato per Piazza Verdi, come sopra rappresentato e difeso, chiede all’Ill.mo Tribunale della Spezia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Dr.ssa Marta Perazzo, che venga rigettata la suddetta richiesta di archiviazione e che venga disposta la prosecuzione delle indagini, con l’escussione a s.i.t. delle seguenti persone: - Architetto Maurizio Galletti (della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistisci della Liguria), - Giulio Guerri (Consigliere Comunale) residente in La Spezia; - Dott.Marco Grondacci (Esperto di diritto ambientale) residente in La Spezia, - Massimo Caratozzolo residente in La Spezia, i quali potranno riferire di quanto a loro conoscenza sulle circostanze meglio descritte in narrativa;
  • 9. 9 - richiede l’acquisizione formale dei seguenti atti che già si allegano in copia semplice e non conforme, ottenuti in data 13/11/2013 a richiesta di Stefano Sarti, Vicepresidente LEGAMBIENTE Liguria: Decreto Direzione Regionale Beni Culturali e paesaggistici Liguria a firma Direttore Regionale Architetto Maurizio Galletti, datato 8 Novembre 2013, che decreta che l'immobile “Piazza Verdi – La Spezia” è di interesse culturale ex art.10 comma 1 e 4 lettera g decreto legislativo n° 42/2004, che costituisce dichiarazione ex art 13 comma 7 dell'art 12 del summenzionato testo normativo, con trascrizione ex art 15 comma 2° decreto legislativo 42/2004 - Relazione Soprintendente Dott.ssa Luisa Papotti (Soprintendenza Beni Culturali Liguria) del 23 Ottobre 2013 Si allegano: − Decreto Ministero Beni Culturali 6 Novembre 2013 − Relazione storica Soprintendenza del 25/10/2013 − Nota Massimo Caratozzolo ( componente “Comitato Per Piazza Verdi”) − Interpellanza Consiglio Comunale − Atto costitutivo Comitato per Piazza Verdi Con Osservanza Avv. Massimo Lombardi La Spezia, 20.12.2013 Nomina a difensore di fiducia con procura speciale ad proporre opposizione avverso richiesta di archiviazione Il sottoscritto Massimo Caratozzolo, nato alla Spezia il 10/2/1958 ed ivi residente alla Via Venezia 15, nella sua qualità di Portavoce del Comitato per Piazza Verdi, come da espressa nomina effettuata nel verbale dell'1/11/2013 conferma la nomina dell'Avv.Massimo Lombardi del Foro della Spezia, quale difensore fiduciario proprio e del Comitato per Piazza Verdi nel p.p. N°3761/13 R.G.N.R all'uopo conferendo al medesimo procura speciale al fine di presentare opposizione avverso richiesta di archiviazione datata 18/9/2013 da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Tiziana Lottini, all'uopo conferendo al medesimo ogni e piu' ampia facoltà di legge, in particolare quella di subdelegare l'Avv.Romina Moggia, collega di studio, al deposito dell'atto di opposizione ex art 410 c.p.p. Elegge domicilio presso e nello studio del prefato legale in La Spezia alla via Rattazzi 60. Massimo Caratozzolo n.q portavoce comitato per Piazza Verdi La Spezia 20/12/2013 Per autentica ed accettazione Avv. Massimo Lombardi