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Periodo dal 1 al 31 Luglio 2020
LE NOVITÀ(1
) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Luglio 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
Sommario
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ................................................................................................................... 4
Sostegno alle zone economiche ambientali dopo emergenza COVID-19(Normativa Nazionale)............. 4
Modifiche legge quadro aree protette (Normativa Nazionale)................................................................. 4
Organizzazione e poteri della Comunità del Parco (Giurisprudenza Nazionale)....................................... 7
Direttiva Habitat e sistema di rigorosa protezione delle specie animali (Giurisprudenza Comunitaria)
................................................................................................................................................................. 11
Effetti valutazione di incidenza negativa (Giurisprudenza Comunitaria)................................................ 12
Responsabilità per danno ambientale su sito Habitat (Giurisprudenza Comunitaria)............................ 12
ELETTROMAGNETISMO ............................................................................................................................... 13
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Normativa Nazionale)...... 13
ENERGIA....................................................................................................................................................... 15
Semplificazioni in materia di green economy (Normativa Nazionale).................................................... 15
Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)......................... 17
Distanze eolico da edifici residenziali (Giurisprudenza Comunitaria)..................................................... 18
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI ........................................................................................................... 19
Modalità agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi
produttivi nell'ambito dell'economia circolare (Normativa Nazionale).................................................. 19
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 19
MARE ........................................................................................................................................................... 20
Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini (Normativa Nazionale) .......................................... 20
MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE............................................................................................... 21
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 21
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 21
Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (Normativa Nazionale)..................................... 22
Detrazione fiscale per installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 22
Ferrobonus (Normativa Nazionale) ........................................................................................................ 23
Marebonus (Normativa Nazionale)......................................................................................................... 23
Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale)................................................... 23
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.................................................................................................................... 25
Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale)................. 25
Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale) 25
Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 27
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 28
Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale)............................ 28
Aumento quantitativi rifiuti per deposito temporaneo ABROGAZIONE (Normativa Nazionale)............ 30
Disposizioni per lo smaltimento di mascherine e guanti da emergenza COVID-19 (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 31
SOSTANZE PERICOLOSE............................................................................................................................... 32
Imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment)
delle merci pericolose (Normativa Nazionale) ........................................................................................ 32
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA.............................................................................................................. 33
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 33
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 34
VAS – VIA ..................................................................................................................................................... 36
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 36
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Sostegno alle zone economiche ambientali dopo emergenza COVID-19(Normativa
Nazionale)
L’articolo 4-ter della legge 141/2019 introduce Misure per contrastare i cambiamenti climatici e
migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani.
Il territorio di ogni Parco Nazionale diventa zona economica ambientale (ZEA). Al fine di rendere
operative le ZEA sono previste forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti
che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale compatibile con le seguenti finalità, dettate dal DLgs 30/2013 (2
) :
- ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
- sviluppare le energie rinnovabili
- favorire il sequestro dei gas serra mediante silvicoltura nella UE
- rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti
protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di
idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento
L’articolo 227 della legge 77/2020 per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA)
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, é
istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un
ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività
economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti
alle associazioni professionali, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza
dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
TESTO LEGGE77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
Modifiche legge quadro aree protette (Normativa Nazionale)
L’articolo 55 del Decreto Legge 76/2020 modifica in varie parti la legge quadro sui Parchi e aree
protette (legge 394/1991). In particolare
Nomina Presidente del Parco Nazionale
La modifica introdotta al comma 3 dell’articolo 9 della legge quadro prevede che l'avvio della
procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato
Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.
Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (3
).
2
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
3
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
Durata iscrizione all’Albo Direttori Enti Parco
Al comma 11 dell’articolo 9 si introduce questa precisazione: L'iscrizione nell'albo dura cinque
anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.
Gestione amministrativa del Parco Nazionale: ruolo del Direttore
Viene introdotto, sempre all’articolo 9, il comma 11-bis secondo il quale: la gestione
amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui
all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (4
), ed assicura l'attuazione dei
programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.165 del 2001
(5
); al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.
Personale per la realizzazione dei piani regolamenti degli Enti Parco
Viene introdotto, sempre all’articolo 9, il comma 14-bis secondo il quale per la
realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure
di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui
all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (6
), mediante stipula di apposite
convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Poteri sostitutivi mancata approvazione Regolamento dell’Ente Parco
Viene aggiunto un periodo al comma 1 articolo11 secondo il quale in caso di inosservanza dei
termini di cui al periodo precedente (entro 6 mesi dalla approvazione del Piano del Parco
approvazione del regolamento), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta,
proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.
Modalità approvazione Regolamento Ente Parco
Viene modificato il comma 6 articolo 11 prevedendo che il Regolamento venga approvato dal
Ministero ma su proposta dell’Ente Parco e si prevede che l’Intesa la Regione interessata la debba
dare entro 90 giorni decorsi i quali vige il silenzio assenso.
Adozione Piano del Parco
Si modifica il comma 3 dell’articolo 12 stabilendo che il Piano del Parco oltre ad essere predisposto
è anche adottato dall’Ente Parco entro 6 mesi dalla sua istituzione. Viene eliminato il periodo: “ed
è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali”. In particolare come
si precisa alla modifica al comma 4 dell’articolo 12 il Piano del Parco è adottato dal Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco ed è depositato per 60 giorni.
4
Potere di organizzazione: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
5
Funzioni dei dirigenti : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
6
societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa
Osservazioni al Piano del Parco
Relativamente alle osservazioni del pubblico al Piano del Parco , con la modifica al comma4
articolo 12, entro 60 giorni ( versione vigente 120 giorni) dal ricevimento del parere su di esse
rilasciato dall’Ente Parco, la Regione si pronuncia sulle stesse
Approvazione Piano del Parco
Si chiarisce, modificando sempre il comma 4 articolo 12, che la approvazione del Piano del Parco
da parte della Regione (d’intesa con l’Ente Parco) avviene tenendo conto delle risultanze del
parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità
procedente, e nel cui ambito é acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i
beni e l e attività culturali e per il turismo.
Mancata approvazione Piano del Parco nei termini di legge
Si sostituisce ultimo periodo comma 4 articolo 12 stabilendo che qualora il piano non sia
definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso é
approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano
paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi
dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.
Interventi nelle zone di promozione economica e sociale
Viene introdotto un nuovo articolo 13-bis secondo il quale in presenza di piano del parco e di
regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei
rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera d) (7
), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura
2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non
comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente
parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio
entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
Gestione beni demaniali in area Parco Nazionale
Viene introdotto un nuovo comma 1-bis all’articolo 15 secondo il quale beni demaniali o aventi il
medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti
terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione
dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se
richiesta dello stesso ente parco. L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le
risorse disponibili a legislazione vigente.
7
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di visite, uffici
informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
I nuovi commi 1-ter e 1-quater prevedono che la concessione di cui al comma 1-bis può essere
rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La
concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali
beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
Organizzazione e poteri della Comunità del Parco (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n°134 del 6 luglio 2020 dichiara incostituzionale gran parte
della nuova legge regionale approvata nel 2019 con la quale la Amministrazione Toti aveva
apportato importanti modifiche alla legge quadro regionale n° 12 del 1995 sulla disciplina delle
aree protette.
La Sentenza ha molte luci e, a mio avviso, un'unica ombra in particolare relativamente al ruolo
della Comunità del Parco, ma vediamo nel merito la sentenza in questa sintetica ricostruzione…
1. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALE CHE DEFINISCE IN MODO UNIFORME
PER TUTTI I PARCHI REGIONALI CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO
Cosa dice la nuova legge regionale impugnata
Il nuovo articolo 11 della legge regionale 12/1995 introdotto dalla legge regionale
19 aprile 2019, n. 3 detta, ai commi 1 e 2 regole stringenti in ordine alla costituzione della
comunità, tali da imporsi allo statuto.
Cosa ha detto la Corte Costituzionale sulla norma impugnata
Secondo la Corte Costituzionale l’art. 24 della legge quadro nazionale sui parchi conferisce
competenza organizzativa alla fonte statutaria, perché essa permette di adeguare l’organizzazione
del parco alle “peculiarità” del territorio. Una disciplina uniforme, come quella contenuta nella
norma impugnata, non è perciò idonea ad adattarsi alla specificità dell’area del parco, ponendo
così a repentaglio lo standard minimo di tutela dell’ambiente prescritto dal legislatore statale ai
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. A quest’ultimo deve conformarsi la potestà
legislativa residuale della Regione in tema di organizzazione dei propri enti, che la resistente
invano richiama. Lo stesso schema tipo di statuto, che la Giunta approva ai sensi dell’art. 13 della
legge reg. Liguria n. 12 del 1995, non può integralmente sovrapporsi al contenuto che di volta in
volta lo statuto assumerà, posto che è fatta salva la competenza di quest’ultimo in tema di
composizione e attribuzioni degli organi del parco (e, tra questi, della comunità).
Aggiunge la Corte Costituzionale che occorre evitare criteri costitutivi della comunità che rendano
gli organi politici elettivi determinanti, attraverso il parere vincolante, nel governo del parco.
2. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALE CHE ESCLUDE IL COINVOLGIMENTO
DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLA SOPPRESSIONE DELLE AREE PROTETTE DI INTERESSE
PROVINCIALE
Cosa dice la nuova legge regionale impugnata
L’art. 8 della legge regionale 3/2019 impugnata sostituisce l’art. 14 della legge reg. Liguria n. 12
del 1995, provvedendo al riordino delle aree protette esistenti. Il nuovo art. 14, comma 1,
“conferma” le aree protette di interesse regionale, provinciale e locale ivi indicate. Ne deriva che
sono soppresse, in quanto non riportate nell’elenco, le aree protette della Provincia di Savona.
Cosa dice la Corte Costituzionale sulla norma impugnata
L’art. 22 della legge quadro è senza dubbio applicabile non solo alle aree naturali protette
regionali in senso stretto, ma anche a quelle di interesse provinciale e locale, perché queste ultime
rientrano nel «sistema regionale delle aree protette», ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge reg.
Liguria n. 12 del 1995.
L’articolo 22 afferma con chiarezza “1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle
aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di
istituzione dell'area protetta,…”
Quindi, afferma la Corte Costituzionale, se l’articolo 22 della legge nazionale riconosce la
competenza delle Regioni a istituire e classificare nuove aree protette, anche di interesse locale, al
contempo vincola però la Regione a coinvolgere gli enti locali interessati nel procedimento
istitutivo del parco.
Sul punto la Corte Costituzionale ricorda la propria precedente giurisprudenza secondo cui: “è
imposta ai fini della soppressione dell’area protetta, l’osservanza del medesimo procedimento
previsto per la sua istituzione “ (sentenza n. 263 del 2011, con riferimento alla cancellazione delle
aree contigue).
Invece la nuova legge regionale ligure impugnata, ha solo richiesto il parere del Consiglio delle
autonomie locali in seno al procedimento legislativo, sulla base dell’art. 66 della legge statutaria
della Regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria). Secondo la Corte
Costituzionale questo parere non può sostituire la partecipazione degli enti locali interessati
singolarmente intesi
La Corte Costituzionale, nella sentenza qui esaminata, ricorda che la partecipazione degli enti locali
è necessaria e non è surrogabile con forme alternative di coinvolgimento ( come già affermato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 2000).
Non solo ma l’articolo 22 della legge quadro nazionale precisa che il coinvolgimento degli enti
locali territorialmente interessati (sia nel caso di nuova area protetta che di soppressione di area
protetta esistente) deve avvenire: “…attraverso conferenze per la redazione di un documento di
indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti
dell'istituzione dell'area protetta sul territorio”. Questo documento e questa modalità non sono
stati presi in considerazione dalla Regione Liguria nella approvazione della nuova legge regionale,
quindi la disposizione impugnata è perciò costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone
la soppressione delle aree protette già istituite e non indicate tra quelle “confermate” nell’art. 14
della legge reg. Liguria n. 12 del 1995.
3. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALE CHE NON COINVOLGE GLI ENTI LOCALI
NEL RIDISEGNARE I CONFINI DEI PARCHI NATURALI REGIONALI
Cosa dice la norma regionale impugnata
L’art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019 sostituisce il comma 2 dell’articolo 14 della legge
regionale 12/1995 ridefinendo i confini dei parchi naturali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e
del Beigua, senza coinvolgimento degli enti locali interessati.
Cosa dice la Corte Costituzionale sulla norma impugnata
L’articolo 22 della legge quadro nazionale afferma che “1. Costituiscono principi fondamentali per
la disciplina delle aree naturali protette regionali: “…c) la partecipazione degli enti locali
interessati alla gestione dell'area protetta;..”.
La Corte Costituzionale afferma che tale norma nazionale garantisce agli enti locali la
partecipazione alla gestione dell’area protetta, sicché essi non possono essere estromessi dal
procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo gestionale, ovvero la variazione dei
confini del parco. Del resto, tale variazione non è stata affidata a modifiche del piano del parco,
alle quali avrebbero potuto partecipare i rappresentanti degli enti locali, ma è avvenuta
direttamente con legge, e deve perciò osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore
ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro,
compresa la interlocuzione con le autonomie locali.
4. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALECHE DEFINISCE UN REGIME
TRANSITORIO PER LA MODIFICA DEI CONFINI DEI PARCHI REGIONALI
Cosa dice la norma regionale impugnata
L’articolo 31 della legge regionale 3/2019 definisce un regime transitorio per la modifica dei
confini di parchi regionali rinviando all’articolo 14 della legge regionale 12/1995 come modificato
dalla nuova legge regionale 3/2019 e che come abbiamo visto sopra al paragrafo 3 è stato
dichiarato incostituzionale.
5. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALE CHE SI LIMITA A PREVEDE CHE IL PIANO
DEL PARCO INTEGRI LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Cosa dice la norma regionale impugnata
Il nuovo art. 17, comma 4, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995 (come modificato dalla legge
regionale 3/2019) prevede che il piano del parco vincola la pianificazione territoriale di livello
regionale, provinciale e comunale, integrandola e prevalendo su di essa in caso di contrasto.
Cosa dice la Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ricorda che il comma 2 dell’articolo 25 della legge quadro nazionale recita:
“2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla
regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani
paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.”
Quindi secondo la legge nazionale il Piano del Parco non si limita ad integrare la pianificazione
urbanistica di ogni livello la sostituisce. Secondo la Corte Costituzionale:
“Il meccanismo sostitutivo opera ancora con riguardo ai piani territoriali o urbanistici, assicurando
una più diretta, immediata ed efficace affermazione, rispetto alla componente meramente
urbanistica, dei profili connessi alla tutela dell’ambiente e coagulati nel piano del parco. Il solo
meccanismo di integrazione o prevalenza non solo può ingenerare dubbi interpretativi, ma
consente al piano del parco di ritrarsi da sfere valutative di propria pertinenza, grazie all’appoggio
offerto dal piano urbanistico. In tal modo, la norma impugnata compromette uno standard
uniforme di tutela ambientale, esponendosi alla censura di illegittimità costituzionale.”
6. LA NORMA DICHIARATA INVECE COSTITUZIONALE LA NORMA RELATIVA AL PARERE
VINCOLANTE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO
Cosa è la Comunità del Parco
Si tratta dell’organo in cui sono rappresentati i Comuni interessati territorialmente dal Parco
nonché il Presidente della Provincia. L’articolo 11 della legge regionale 12/1995 che disciplina la
composizione della Comunità del Parco nella versione modificata dalla nuova legge regionale
3/2019 ora impugnata è stato dichiarato incostituzionale come abbiamo visto sopra al punto 1 del
presente post, quindi rientra in vigore la versione precedente di detto articolo 11 che lascia allo
statuto del singolo Parco decidere in modo preciso la composizione della Comunità. Comunque già
nella vecchia versione erano stati esclusi i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e
comunque chiaramente in questo organo sono preponderanti i rappresentanti politici locali
(Sindaci e Presidente della Provincia e delle Comunità Montane) che inevitabilmente portano
dentro la gestione del Parco una visione più ampia rispetto a quella della tutela dell’ambiente
naturale che invece è la mission quanto meno principale del Parco Naturale Regionale.
Cosa dice la norma regionale impugnata
Il comma 5 del nuovo articolo 11 della legge regionale n° 12 del 1995, introdotto dalla legge
regionale n° 3 del 2019 e ora impugnato di fronte alla Corte Costituzionale prevede che:
“5. La Comunità ha, inoltre, funzione consultiva dell’Ente di gestione dell’area protetta. In
particolare, esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto:
a) sulle variazioni dello Statuto dell’Ente;
b) sul piano dell’area protetta;
c) sul regolamento dell’area protetta;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
e) su altre questioni previste dallo Statuto;
f) su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore dell’Ente di gestione
dell’area protetta.”
Insomma anche se la decisione viene rinviata allo statuto sugli atti per i quali è necessario il parere
vincolante del Comunità del Parco è indiscutibile che trattasi di atti di grande rilievo. Non solo ma
lo statuto è approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco e con il parere della Comunità che
come abbiamo visto dal suddetto comma 5 articolo 11 potrebbe essere tra i pareri vincolanti. La
questione diventa ancora più significativa se consideriamo che nel Consiglio Direttivo la
rappresentanza degli enti locali è generalmente maggioritaria.
Cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale
Secondo la Corte Costituzionale il comma 5 articolo 11 della legge regionale impugnato non è
incostituzionale. Se andiamo a vedere però la motivazione della Corte questa è principalmente
legata al fatto che il Governo Nazionale nell’impugnare la legge ligure ha ritenuto che si debba
applicare la norma che sul punto è prevista per gli enti parco nazionali. Secondo la Corte non è
così perché nel caso dei Parchi regionali è lo statuto, non la legge come nei Parchi Nazionali, a
definire le forme di organizzazione del parco e quindi è possibile in certi casi prevedere il parere
vincolante della Comunità del Parco. Però la Corte solleva una questione rilevante che invece non
avrebbe sollevato, con la sua impugnazione, il Governo Nazionale. Afferma la Corte che non nella
previsione del parere vincolante della Comunità del Parco potrebbe stare la incostituzionalità di
questo parere vincolante: “… ma, semmai, nell’adozione concomitante da parte dello statuto di
criteri costitutivi della comunità che rendano gli organi politici elettivi determinanti, attraverso il
parere vincolante, nel governo del parco. Ma con ciò si potrà porre, semmai, un problema
attinente alla composizione della comunità, mentre la norma impugnata si limita a prevedere che
lo statuto del parco, in accordo con l’art. 24 della legge quadro, può decidere sulla natura dei
pareri di tale organo. Porre a confronto tale natura con l’effettiva composizione della comunità è
questione affatto distinta, che il ricorrente non promuove.”
Insomma questo parere vincolante della Comunità del Parco può diventare pericoloso per due
motivi:
1. il tipo di atto soggetto al parere vincolante
2. la maggioranza che attraverso lo statuto si crea nel governo dell’Ente Parco.
Unendo i due motivi se questa maggioranza è troppo sbilanciata sul livello politico il parere
vincolante potrebbe diventare l’arma con cui arrivare a bloccare il piano del parco o farlo
diventare espressione solo degli interessi urbanistici a scapito di quelli di tutela ambientale.
Qui sta il potenziale rischio sulla dichiarazione di costituzionalità di questa norma regionale
peraltro ammesso indirettamente e potenzialmente dalla stessa Corte Costituzionale come
abbiamo appena visto.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 134/2020:
http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0134s-20.html
Direttiva Habitat e sistema di rigorosa protezione delle specie animali
(Giurisprudenza Comunitaria)
Secondo la sentenza Corte di Giustizia 2 luglio 2020 (causa C477/19) L’articolo 12, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato
nel senso che la nozione di «aree di riposo», di cui alla disposizione medesima, comprende
parimenti le aree di riposo non più occupate da una delle specie animali protette indicate
nell’allegato IV, lettera a), della direttiva stessa, quale il cricetus cricetus (criceto comune), laddove
esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie faccia ritorno nelle aree medesime,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-477/19
Effetti valutazione di incidenza negativa (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 16 luglio 2020 (causa C411/19) ha affermato che:
1. è in contrasto con la direttiva sulla biodiversità 92/43/CEE una normativa nazionale che
consente di demandare al soggetto proponente di recepire, nel piano o nel progetto definitivo,
prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico e ambientale dopo che
quest’ultimo abbia formato oggetto di una valutazione negativa da parte dell’autorità
competente, senza che il piano o il progetto così modificato debba costituire oggetto di una nuova
valutazione da parte di tale autorità;
2. la Direttiva 92/43/CEE pur lasciando agli Stati membri il compito di designare l’autorità
competente a valutare l’incidenza di un piano o di un progetto su una zona speciale di
conservazione nel rispetto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte, osta invece a che
una qualsivoglia autorità prosegua o completi tale valutazione, una volta che quest’ultima sia stata
realizzata.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228683&pageIndex=0&doclang=it&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11766016
Responsabilità per danno ambientale su sito Habitat (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 9 luglio 2020 (causa C 297-19) ha affermato che:
1. La nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo
relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori», di cui all’allegato I,
terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, deve essere intesa nel senso che comprende, da un lato,
qualsiasi misura amministrativa o organizzativa suscettibile di avere un impatto sulle specie e sugli
habitat naturali protetti che si trovano in un sito, come risulta dai documenti di gestione adottati
dagli Stati membri sulla base della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e interpretati, se necessario, con riferimento a
qualunque disposizione nazionale di recepimento di tali ultime due direttive o, in mancanza,
conforme allo spirito e alla finalità di tali direttive, e, dall’altro, qualsiasi misura amministrativa o
organizzativa considerata usuale, generalmente riconosciuta, stabilita e praticata per un periodo di
tempo sufficientemente lungo dai proprietari o dagli operatori fino al verificarsi di un danno
causato dall’impatto di tale misura sulle specie e sugli habitat naturali protetti, ove tutte queste
misure devono anche essere compatibili con gli obiettivi alla base delle direttive 92/43 e 2009/147
e, in particolare, con le pratiche agricole generalmente ammesse.
2. L’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2004/35 dev’essere interpretato nel senso che la
nozione di «attività professionale» ivi definita comprende anche le attività svolte nell’interesse
pubblico in forza di una delega ex lege.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228377&pageIndex=0&doclang=it&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11768039
ELETTROMAGNETISMO
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Normativa
Nazionale)
L’articolo 38 del Decreto Legge 76/2020 modifica il comma 6 articolo 8 della legge 36 22
febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici – QUI).
Più che una modifica si tratta di una precisazione su quali dovranno essere i contenuti dei
regolamento comunali sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile.
Vediamo intanto i due commi a confronto (versione vigente legge 36/2001 v/s versione
modificata dal Decreto Legge 76/2020:
Comma 6 articolo 8 Legge 36/2001 versione
vigente
Comma 6 articolo 8 Legge 36/2001 versione
modificata dal Decreto Legge 76/2020
“6. I comuni possono adottare un regolamento
per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici.”
“6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici con
riferimento a siti sensibili individuati in modo
specifico, con esclusione della possibilità di
introdurre limitazioni alla localizzazione in aree
generalizzate del territorio di stazioni radio
base per reti di comunicazioni elettroniche di
qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere, anche in via indiretta o mediante
provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di
esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e
sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai
sensi dell'articolo 4.”
Intanto chiariamo cosa si intende per obiettivi di qualità definiti dallo Stato (ex lettera a) comma 1
articolo 4 Legge 36/2001) così come definiti dalla lettera d) comma 1 articolo 3 della legge
36/2001:
“d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite
dall’articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le
previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione
dell’esposizione ai campi medesimi;…”.
In realtà se uno si limita al testo letterale del nuovo comma 6 così come modificato dal Decreto
Legge 76/2020 rischia di non cogliere quanto resta delle funzioni comunali in materia di
regolamentazione degli impianti in questione.
Intanto anche dalla lettera del riformato comma 6 si comprende che i Comuni con i loro
regolamenti (sarebbe meglio peraltro definirli Piani di localizzazione delle antenne) continuano a
definire criteri urbanistici e quindi paesaggistici per localizzare gli impianti. Nella prima parte del
comma 6 riformata si parla di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento
a siti sensibili individuati in modo specifico…”.
Quindi leggendo in modo coordinato la lettera a) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 (che fa
rientrare tra gli obiettivi di qualità criteri localizzativi, gli standard urbanistici… indicati dalle legge
regionali) con la prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001, riformato dal Decreto Legge
semplificazione, si ricava che resta il potere dei Comuni di fissare nei propri regolamenti criteri di
localizzazione delle antenne di telefonia.
Il nuovo comma 6 articolo legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020 introduce
ulteriori precisazioni per definire il contenuto dei Piani Comunali Antenne , quali: divieto di
introdurre limitazioni generalizzate e divieto di usare i propri poteri di ordinanza per imporre limiti
di emissioni diversi da quelli statali.
Si tratta in realtà di vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Quindi anche queste modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 vanno interpretate con i
paletti che la ampia giurisprudenza in materia ha fissato sui contenuti dei Piani Comunali Antenne.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
ENERGIA
Semplificazioni in materia di green economy (Normativa Nazionale)
Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 introduce semplificazioni in materia di autorizzazioni di
impianti da fonti rinnovabili, di reti energetiche e impianti di accumulo. In particolare:
1. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da
fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi.
L’articolo 56 del Decreto Legge 76/2020 modifica il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in
questo modo:
1.1. si prevede Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto
sull'ambiente indotte dal progetto proposto.
1.2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata Stato Regioni Città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il
rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica
sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati
alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 6-bis (dichiarazione inizio lavori asseverata vedi modifica successivo punto 1.3.
Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma
11 (8
), gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle
strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano
ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1.3. Il nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (9
) esclude la VIA, il nulla
osta paesaggistico e altri atti di assenso (con la richiesta della sola dichiarazione inizio lavori
asseverata) gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle categorie elencate in
questo nuovo articolo 6-bis comunque trattasi di impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici
2. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
L’articolo 58 del Decreto Legge 76/2020 modifica l’articolo 35 del DLgs 28/2011
Relativo a progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri. Secondo il nuovo
articolo 35 Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati
8 La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse
condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della
comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.
9
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm
membri progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili,
relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri indicati in questo nuovo articolo 35.
3. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche
nazionali
L’articolo 60 del Decreto Legge 76/2020 prevede che le infrastrutture di rete facenti parte della
rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas
naturale sono approvate anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di
sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.
Sempre detto articolo 60, modifica il DLgs 93/2011 (10
) prevedendo che Terna S.p.A. predisponga ogni
due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle
Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni
formulate dall'ARERA, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi
elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei
progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo
economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti
con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.
4. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione
elettrica
L’articolo 61 del Decreto Legge 76/2020 prevede che al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di
distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e
dell'efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni Città, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle
infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
5. Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di
energia
L’articolo 62 del Decreto Legge 76/2020 modifica la Legge 9 aprile 2002, n. 55 (11
). Questa ultima
disciplina le modalità di autorizzazione costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. In particolare secondo la
modifica introdotta si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti
all'autorizzazione unica di cui alla legge 55/2002 quelli che producono effetti negativi e
10
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/06/28/011G0136/sg
11
https://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2002/legge%202002%20n.55.htm
significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per
cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati
modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla
sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta
giorni prima della data prevista dell'intervento.
Sempre l’articolo 62 del Decreto Legge 76/2020 modificando la legge 9 aprile 2002 n° 55 prevede
procedure semplificate per gli impianti di accumulo elettrochimico. In particolare la realizzazione
di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attività'
libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio, nonché dei
pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da
specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli
incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione
nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)
L’articolo 119 della legge 77/2020 rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013
articolo 14 (12
)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge
77/2020 sia al comma 1 che al comma 2.
Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo
119 della legge 77/2020.
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
12
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
Distanze eolico da edifici residenziali (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 25 maggio 2020 (causa C727/17) ha affermato che L’articolo 3,
paragrafo 1, primo comma (13
), e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma (14
), della direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non
ostano a una normativa che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una
distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale, purché tale normativa
sia necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato
membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226861&pageIndex=0&doclang=it&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11765058
13
“1. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di
energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale
generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella
all’allegato I, parte A. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno
al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Al fine di conseguire
più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il
risparmio energetici.”
14
“1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e
concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione
per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di
trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.”
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Modalità agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione
dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 11 giugno 2020 definisce le risorse l’ambito di
applicazione nonché i criteri di assegnazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
dirette al sostegno, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile (15
), di progetti di ricerca e
sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
TESTO DECRETO 11/6/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20A03672&elenco30giorni=false
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del
green new deal (Normativa Nazionale)
I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di
un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone
economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 . In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle
disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con
riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al
fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato
pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come
obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto
all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e
la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,
programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità
ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
L’articolo 64 del Decreto Legge 76/2020 Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma
86, della legge 27 dicembre 2019, n.160, possono riguardare, conformemente alla Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal) :
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con
sistemi intelligenti di gestione del traffico.
Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (16
) nel limite di 2.500 milioni di euro per
l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
15
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-per-la-crescita-sostenibile
16
https://www.sacesimest.it/chi-siamo
MARE
Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini (Normativa Nazionale)
L’articolo 227-bis della legge 77/2020 prevede che al fine di promuovere l'attività turistica del
Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il
servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (17
). I 2.000.000 di euro
vengono presi dal Fondo per le esigenze indifferibili istituito al comma 200 articolo 1 della legge
190/2014 (18
) che viene rifinanziamento appositamente dal comma 5 articolo 265 della legge
77/2020.
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
17
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979!vig=2017-02-15
18
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di
veicoli elettrici (Normativa Nazionale)
L’articolo 57 del Decreto Legge 76/2020 La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici può avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso
pubblico.
I Comuni, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17
luglio 2020), l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico
accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di
pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli
obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile,
l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non
oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati
anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
(Normativa Nazionale)
Il comma 1041 articolo 1 della legge 145/2018 (19
) ha istituito un Fondo presso il Ministero dello
Sviluppo Economico per contributi a chi acquista, alle condizioni del comma 1031 articolo1 della
legge 145/2018, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.
L’articolo 44 della 77/2020 incrementa il suddetto Fondo e prevede un contributo ulteriore (oltre
a quando previsto dal comma 1031 articolo 1 della legge 145/2018) per l'acquisto di un veicolo
con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o
che
nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di
immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride
carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi secondo una tabella riportato da
detto articolo 44.
Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato
omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato
omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km
sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del
veicolo acquistato.
19
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un
veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria
M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 (20
) dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre
2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro
Sempre l’articolo 44 della legge 77/2020 rifinanzia il fondo previsto dal comma 1041 dell’articolo
1della legge 145/2018.
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (Normativa Nazionale)
L’articolo 44-bis della legge 77/2020 prevede che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino
a un massimo di 3.000 euro.
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
Detrazione fiscale per installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici (Normativa Nazionale)
Secondo il comma 8 articolo 119 legge 77/2020 la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e'
riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi di efficientemente energetico sull’edificio interessato.
Si ricorda che L’articolo 16-ter della legge 90/2013 (21
) prevede che Ai contribuenti è riconosciuta
una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese
documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali
per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione nella versione di
detto articolo 16-ter spettava nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
20
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in
caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari
21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=
Ferrobonus (Normativa Nazionale)
La legge di stabilità n. 208 del 2015 ha stabilito l’incentivo Ferrobonus per il triennio 2016-2018 a
sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.
A sua volta I commi 110 e 111 articolo 1 della legge 160/2019 legge bilancio 2020 (22
) proroga gli
incentivi, già previsti dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 (23
), per il
trasferimento delle merci dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus):
- 20 milioni di euro in più per il 2021 per il mare bonus: realizzare nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o per il miglioramento di quelli esistenti
- 14 milioni di euro per il 2020 e 25 milioni di euro per il 2021 per il ferro bonus:
trasporto combinato strada-rotaia
L’articolo 197 della legge 77/2020 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
Marebonus (Normativa Nazionale)
Il comma 648 articolo 1 della legge 208/2015 (24
) prevede che per il completo sviluppo del sistema
di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti é altresì autorizzato a
concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da
nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine é autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. A sua volta il comma 111 articolo 1 della legge 160/2019
(25
) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno
2021.
Ora il comma 2 articolo 197 della legge 77/2020 ha autorizzato la spesa di ulteriori 20 milioni di
euro per l'anno 2020.
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale)
Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma
sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70
milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45
milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024.
L’articolo 229 della legge 77/2020 ha modificato il suddetto comma 1 prevedendo che al fine di
ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei
limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,
alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
22
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
23
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
24
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
25
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla
classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al
terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo
rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone
conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di
mobilità condivisa a uso individuale.
Sempre l’articolo 229 della legge 77/2020 ha previsto che le disponibilità di bilancio relative
all'anno 2020, anche in conto residui, del fondo sopra citato introdotto dall’articolo2 della legge
141/2019, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad
esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi
di Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al
31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis (26
) del
decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità'" può essere richiesto per una sola volta
ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui sopra
anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
L’articolo 229 della legge 77/2020, fermo restando quando previsto dall’articolo 33-bis della
legge 8/2020 , apporta modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
Strada), in particolare :
1. Introducendo la seguente denominazione: Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette
in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.
2. Introducendo la seguente denominazione: Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile
e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo
del velocipede. La Corsia ciclabile é parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
26
L’articolo 33-bis della legge 8/2020 stabilisce che il termine per l’autorizzazione alla sperimentazione dei dispositivi
per la micromobilità elettrica è posticipato di 12 mesi (sarebbe scaduto il prossimo 27 luglio 20209
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa
Nazionale)
Il comma 1 articolo 12 del Decreto Legge 76/2020 modifica l’articolo 2 della legge 241/1990
relativamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi. In particolare viene introdotto un
comma 4-bis che recita: “Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le
imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa
in Conferenza unificata Stato Regioni Città (l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281) sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti di cui al primo periodo.”
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege
(Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 12 del Decreto Legge 76/2020 modifica la legge 241/1990 in particolare
l’articolo sulla conclusione dei procedimenti amministrativi. Viene introdotto un comma nuovo 8-
bis che così recita: “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai
nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini
di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19,
comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies27
, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.
Vediamo a quali termini fa riferimento questo nuovo comma 8-bis:
- articolo 14-bis, comma 2, lettera c): si tratta del termine perentorio comunicato (nella
Conferenza dei Servizi) dalla amministrazione procedente alle altre amministrazioni
coivolte , mai superiore a 45 giorni, entro il quale le suddette amministrazioni devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le
suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove
disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine
diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni ;
- articolo 17-bis comma 1: Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla
osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio
assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
27
Annullamento di ufficio
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione
procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso,
il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di
termini.
- Articolo 17-bis comma 3: nel caso in cui gli assensi consensi e nulla osta indicati sopra dal
comma 1 articolo 17-bis sono di competenza di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il
termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta è di novanta giorni, salvo leggi specifiche non stabiliscono termine
diverso, dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Cmq già
questo comma3 così concludeva: “Decorsi i suddetti termini senza che sia stato
comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”.
- Articolo 20 comma 1: nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 legge
241/1990, commi 2 (termine generale di 30 giorni per la conclusione di procedimenti
amministrativi statali o di enti pubblici nazionale se la legge non stabilisce termini diversi o
3(termine comunque massimo di 90 giorni per i procedimenti statali anche se disciplinate
da leggi specifiche), il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2
(28
) articolo 20 legge 241/1990 . Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della
domanda del privato.
- Articolo 14-ter comma 7: adozione da parte della amministrazione procedente della
determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi secondo i termini di
45 giorni o di 90 giorni (se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini) dalla prima
riunione della stessa conferenza.
- Articolo 19 comma 3: nel caso di SCIA se l’amministrazione competente accerta la
mancanza di requisiti deve emettere provvedimento di divieto di prosecuzione della
attività entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA (30 giorni se SCIA legata ad interventi
edilizi).
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
28
L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1,
una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza
dei servizi (Normativa Nazionale)
L’articolo 13 del Decreto Legge 76/2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui
debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria è in facoltà delle amministrazioni
procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata ( senza riunioni fiiche) anche
nel caso in cui normalmente si prevede la conferenza simultanea. Sempre l’articolo 13 definisce
alcune condizioni per lo svolgimento della conferenza semplificata che deve concludersi cmq entro
60 giorni (termine ordinario secondo la legge 241/1990 è di 90 giorni)
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
RIFIUTI
Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale)
L’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevede che la procedura, al di la della diversa competenza del
Ministero dell’Ambiente, la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) si svolga secondo la
procedura ordinaria (prevista anche per i siti regionali - SIR) di cui all’articolo 242.
L’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse
nazionale introducendo nuovi commi all’articolo 252 .
La nuova versione della procedura di bonifica dei SIN : versione ordinaria
Secondo il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro
soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano
di indagini preliminari.
Quindi non c’è più il riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 242 secondo il quale:
“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà
immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima
procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.”
Questa parte nel nuovo comma 4-bis articolo 252 non c’è più si passa direttamente alla fase in cui
il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari.
Nell’articolo 242 (procedura ordinaria di bonifica vigente valida sia per i SIN che per i SIR) si
prevede che ”2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge,
nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto
dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non
sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla
comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo,
ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei
successivi quindici giorni”
Nel nuovo comma 4 bis articolo 252 invece il Piano di indagine, comprensivo della lista degli
analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità' del
sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui
al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'ISPRA.
Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli
242 e 245 quindi da qui in poi si ritorna alla procedura ordinaria vigente.
Invece nel caso non si accertino superamenti dei CSC ilnuovo comma 4-bis dell’articolo 252
inserisce una nuova variazione alla procedura ordinaria di cui all’articolo 242 comma 5.
Mettiamo a confronto il comma 5 articolo 242 con il periodo del comma 4-bis dell’articolo 252
introdotto dal Decreto Legge 76/2020:
comma 5 articolo 242 comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dal
Decreto Legge 76/2020
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle
concentrazioni soglia di rischio, la conferenza
dei servizi, con l'approvazione del documento
dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la
conferenza di servizi può prescrivere lo
svolgimento di un programma di monitoraggio
sul sito circa la stabilizzazione della situazione
riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di
rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.
A tal fine, il soggetto responsabile, entro
sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra,
invia alla provincia ed alla regione competenti
per territorio un piano di monitoraggio nel
quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
Ove si accerti che il livello delle CSC non sia
stato superato, il medesimo soggetto provvede
al ripristino della zona contaminata, dandone
notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, alla regione, al
comune, alla provincia e all'agenzia di
protezione ambientale competenti entro
novanta giorni dalla data di inizio delle attività
di indagine. L'autocertificazione conclude il
procedimento, ferme restando le attività di
verifica e di controllo da parte della
provincia competente da avviare nei
successivi quindici giorni, previa
comunicazione al proponente e agli enti
interessati. In tal caso le attività di verifica
devono concludersi entro e non oltre novanta
giorni.
Come si vede nel comma 5 articolo 242 la decisione di chiudere il procedimento anche nel caso di
non superamento delle soglie di contaminazione passa dalla Conferenza dei Servizi, invece con il
nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il procedimento si conclude con la comunicazione della
autocertificazione del soggetto inquinatore, ovviamente restano ex post le attivitàdi controllo
degli enti competenti ma indiscutibilmente la procedura cambia a favore del soggetto inquinatore
La procedura di bonifica alternativa per i SIN
Ma l’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 introduce anche un comma 4-ter all’articolo 252 del
DLgs 152/2006
Secondo il nuovo comma 4-ter: “il responsabile della potenziale contaminazione o altro
soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione
del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i
risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle
tecnologie di bonifica ritenute idonee. “
La novità è che la caratterizzazione del sito, pur dovendo rispettare le norme tecniche
dell’allegato specifico citato, non passa più dal confronto in conferenza dei servizi ma viene
predisposto direttamente dal soggetto inquinatore o comunque da chi è interessato a bonificare
l’area per riutilizzarla per investimenti.
Quello che invece resta alla approvazione della istituzione pubblica, anche nella versione del
comma 4-ter introdotta ora dal Decreto Legge 76/2020, è la analisi di rischio (29
) approvata dal
Ministero dell’Ambiente nel caso di superamenti delle concentrazioni dei contaminanti superiori a
valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)
Certificazione avvenuta bonifica
L’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 introduce il comma 4-quater all’articolo 252 del DLgs
152/2006 prevedendo che La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo
248 (30
) può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata
l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross
contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La
previsione di cui al primo periodo é applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorità
competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione
rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti
comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
Aumento quantitativi rifiuti per deposito temporaneo ABROGAZIONE (Normativa
Nazionale)
Il deposito temporaneo è definito dalla lettera bb) articolo 183 DLgs 152/2006 (31
) ed è una
modalità gestionale dei rifiuti. In particolare secondo il comma17 articolo 208 DLgs 152/2006 il
deposito temporaneo non richiede l’autorizzazione ordinaria ma solo l’obbligo di tenuta dei
registri di carico scarico e il divieto di miscelazione rifiuti pericolosi. Proprio per questa
facilitazione procedurale il deposito temporaneo deve rispettare in modo puntuale le condizioni
per essere defiito tale stabilite dai punti da 1 a 5 della Lgs 152/2006.
L’articolo 113-bis della legge 27/2020 (conversione Decreto Legge 18/2020) aveva modificato una
delle condizioni fondamentali del deposito temporaneo e cioè la quantità dei rifiuti depositabili
contemporaneamente e la durata di questo deposito in quelle quantità. In particolare nella attuale
versione della lettera bb) articolo 183 DLgs 152/2006 le quantità massime sono 30 metri cubi di cui
al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, il tutto per non oltre 1 anno. Il nuovo articolo 113-bis
prevede invece di raddoppiare questi quantitativi e soprattutto di permettere il deposito
temporaneo per 18 mesi. Il tutto senza però modificare il vigente punto 2 lettera bb) articolo 183
29
analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze
presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del
presente decreto;
30
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa,
nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione
sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente.
31
https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/19/codice-dell-ambiente-parte-iv-rifiuti-e-bonifica-dei-siti-
inquinati#parte4
DLgs 152/2006 che resta quindi in vigore in palese contrasto con la nuova interpretazione data
dall’articolo 113-bis! L’interpretazione potrebbe essere che l’articolo113-bis trattando la stessa
disciplina abroga tacitamente la versione precedente del punto 2 lettera bb) come previsto
dall’articolo 15 delle preleggi Codice Civile.
L’articolo 228-bis della legge 77/2020 abroga il suddetto articolo 113-bis.
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
Disposizioni per lo smaltimento di mascherine e guanti da emergenza COVID-19
(Normativa Nazionale)
L’articolo 229-bis della legge 77/2020 per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo
diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 (32
) del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi
della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori
per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri
impianti.
Viene istituito apposito fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione,
il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale.
Viene introdotto all’articolo 15 della legge 28/2020 (33
) il seguente comma: “al fine di favorire la
sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di
protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (34
), relativi alle mascherine filtranti e,
ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute
definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e
confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.”
Infine In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che recita :
”Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.
32
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale -
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg
33
Vedi nota 41
34
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2016/04/20/codice-degli-appalti
TESTO LEGGE 77/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
SOSTANZE PERICOLOSE
Imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre
navi (transhipment) delle merci pericolose (Normativa Nazionale)
Il Decreto del Ministero Infrastrutture 23 giugno 2020 modifica il Decreto n. 303 del 7 aprile 2014
(35
), recante: «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il
nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. In
particolare viene introdotta la possibilità per tutte le tipologie di unità la possibilità di presentare
ulteriori istanze, successive alla prima, finalizzate ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e
trasporto delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferiti alla medesima nave.
TESTO DECRETO 23/6/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-03&atto.codiceRedazionale=20A03459&elenco30giorni=false
35
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2014-05-07&atto.codiceRedazionale=14A03389&elenco30giorni=true
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano
(Normativa Nazionale)
L’articolo 63 comma 1 del Decreto Legge 76/2020 Al fine del miglioramento della funzionalità
delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto (dal 17 luglio 2020), un programma straordinario di
manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo.
L’articolo 63 comma 2 Decreto Legge 76/2020 prevede che nell'ambito del Parco progetti degli
interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio
decreto,approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione,
anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di
difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico
irriguo e individua gli Enti attuatori.
L’articolo 63 comma 4 Decreto Legge 76/2020 prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione
e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella
disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico
interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli
importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine
l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni
semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento
eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità é rilevabile anche d'ufficio dal
giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non é opponibile ai creditori
procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione
semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati
pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non é prescritta fattura, delle
deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
TESTO DECRETO LEGGE 76/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
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  • 1. Periodo dal 1 al 31 Luglio 2020 LE NOVITÀ(1 ) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI Luglio 202O A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
  • 2. Sommario AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ................................................................................................................... 4 Sostegno alle zone economiche ambientali dopo emergenza COVID-19(Normativa Nazionale)............. 4 Modifiche legge quadro aree protette (Normativa Nazionale)................................................................. 4 Organizzazione e poteri della Comunità del Parco (Giurisprudenza Nazionale)....................................... 7 Direttiva Habitat e sistema di rigorosa protezione delle specie animali (Giurisprudenza Comunitaria) ................................................................................................................................................................. 11 Effetti valutazione di incidenza negativa (Giurisprudenza Comunitaria)................................................ 12 Responsabilità per danno ambientale su sito Habitat (Giurisprudenza Comunitaria)............................ 12 ELETTROMAGNETISMO ............................................................................................................................... 13 Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Normativa Nazionale)...... 13 ENERGIA....................................................................................................................................................... 15 Semplificazioni in materia di green economy (Normativa Nazionale).................................................... 15 Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)......................... 17 Distanze eolico da edifici residenziali (Giurisprudenza Comunitaria)..................................................... 18 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI ........................................................................................................... 19 Modalità agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (Normativa Nazionale).................................................. 19 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 19 MARE ........................................................................................................................................................... 20 Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini (Normativa Nazionale) .......................................... 20 MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE............................................................................................... 21 Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 21 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 21 Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (Normativa Nazionale)..................................... 22 Detrazione fiscale per installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 22 Ferrobonus (Normativa Nazionale) ........................................................................................................ 23 Marebonus (Normativa Nazionale)......................................................................................................... 23 Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale)................................................... 23 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.................................................................................................................... 25 Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale)................. 25 Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale) 25
  • 3. Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 27 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 28 Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale)............................ 28 Aumento quantitativi rifiuti per deposito temporaneo ABROGAZIONE (Normativa Nazionale)............ 30 Disposizioni per lo smaltimento di mascherine e guanti da emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 31 SOSTANZE PERICOLOSE............................................................................................................................... 32 Imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose (Normativa Nazionale) ........................................................................................ 32 SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA.............................................................................................................. 33 Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 33 Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 34 VAS – VIA ..................................................................................................................................................... 36 Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 36
  • 4. AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ Sostegno alle zone economiche ambientali dopo emergenza COVID-19(Normativa Nazionale) L’articolo 4-ter della legge 141/2019 introduce Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. Il territorio di ogni Parco Nazionale diventa zona economica ambientale (ZEA). Al fine di rendere operative le ZEA sono previste forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le seguenti finalità, dettate dal DLgs 30/2013 (2 ) : - ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, - sviluppare le energie rinnovabili - favorire il sequestro dei gas serra mediante silvicoltura nella UE - rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento L’articolo 227 della legge 77/2020 per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, é istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. TESTO LEGGE77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false Modifiche legge quadro aree protette (Normativa Nazionale) L’articolo 55 del Decreto Legge 76/2020 modifica in varie parti la legge quadro sui Parchi e aree protette (legge 394/1991). In particolare Nomina Presidente del Parco Nazionale La modifica introdotta al comma 3 dell’articolo 9 della legge quadro prevede che l'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (3 ). 2 Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra 3 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
  • 5. Durata iscrizione all’Albo Direttori Enti Parco Al comma 11 dell’articolo 9 si introduce questa precisazione: L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. Gestione amministrativa del Parco Nazionale: ruolo del Direttore Viene introdotto, sempre all’articolo 9, il comma 11-bis secondo il quale: la gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (4 ), ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.165 del 2001 (5 ); al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Personale per la realizzazione dei piani regolamenti degli Enti Parco Viene introdotto, sempre all’articolo 9, il comma 14-bis secondo il quale per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (6 ), mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Poteri sostitutivi mancata approvazione Regolamento dell’Ente Parco Viene aggiunto un periodo al comma 1 articolo11 secondo il quale in caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente (entro 6 mesi dalla approvazione del Piano del Parco approvazione del regolamento), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. Modalità approvazione Regolamento Ente Parco Viene modificato il comma 6 articolo 11 prevedendo che il Regolamento venga approvato dal Ministero ma su proposta dell’Ente Parco e si prevede che l’Intesa la Regione interessata la debba dare entro 90 giorni decorsi i quali vige il silenzio assenso. Adozione Piano del Parco Si modifica il comma 3 dell’articolo 12 stabilendo che il Piano del Parco oltre ad essere predisposto è anche adottato dall’Ente Parco entro 6 mesi dalla sua istituzione. Viene eliminato il periodo: “ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali”. In particolare come si precisa alla modifica al comma 4 dell’articolo 12 il Piano del Parco è adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ed è depositato per 60 giorni. 4 Potere di organizzazione: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg 5 Funzioni dei dirigenti : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg 6 societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa
  • 6. Osservazioni al Piano del Parco Relativamente alle osservazioni del pubblico al Piano del Parco , con la modifica al comma4 articolo 12, entro 60 giorni ( versione vigente 120 giorni) dal ricevimento del parere su di esse rilasciato dall’Ente Parco, la Regione si pronuncia sulle stesse Approvazione Piano del Parco Si chiarisce, modificando sempre il comma 4 articolo 12, che la approvazione del Piano del Parco da parte della Regione (d’intesa con l’Ente Parco) avviene tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito é acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e l e attività culturali e per il turismo. Mancata approvazione Piano del Parco nei termini di legge Si sostituisce ultimo periodo comma 4 articolo 12 stabilendo che qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso é approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. Interventi nelle zone di promozione economica e sociale Viene introdotto un nuovo articolo 13-bis secondo il quale in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d) (7 ), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Gestione beni demaniali in area Parco Nazionale Viene introdotto un nuovo comma 1-bis all’articolo 15 secondo il quale beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente. 7 d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
  • 7. I nuovi commi 1-ter e 1-quater prevedono che la concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false Organizzazione e poteri della Comunità del Parco (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n°134 del 6 luglio 2020 dichiara incostituzionale gran parte della nuova legge regionale approvata nel 2019 con la quale la Amministrazione Toti aveva apportato importanti modifiche alla legge quadro regionale n° 12 del 1995 sulla disciplina delle aree protette. La Sentenza ha molte luci e, a mio avviso, un'unica ombra in particolare relativamente al ruolo della Comunità del Parco, ma vediamo nel merito la sentenza in questa sintetica ricostruzione… 1. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALE CHE DEFINISCE IN MODO UNIFORME PER TUTTI I PARCHI REGIONALI CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO Cosa dice la nuova legge regionale impugnata Il nuovo articolo 11 della legge regionale 12/1995 introdotto dalla legge regionale 19 aprile 2019, n. 3 detta, ai commi 1 e 2 regole stringenti in ordine alla costituzione della comunità, tali da imporsi allo statuto. Cosa ha detto la Corte Costituzionale sulla norma impugnata Secondo la Corte Costituzionale l’art. 24 della legge quadro nazionale sui parchi conferisce competenza organizzativa alla fonte statutaria, perché essa permette di adeguare l’organizzazione del parco alle “peculiarità” del territorio. Una disciplina uniforme, come quella contenuta nella norma impugnata, non è perciò idonea ad adattarsi alla specificità dell’area del parco, ponendo così a repentaglio lo standard minimo di tutela dell’ambiente prescritto dal legislatore statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. A quest’ultimo deve conformarsi la potestà legislativa residuale della Regione in tema di organizzazione dei propri enti, che la resistente invano richiama. Lo stesso schema tipo di statuto, che la Giunta approva ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, non può integralmente sovrapporsi al contenuto che di volta in volta lo statuto assumerà, posto che è fatta salva la competenza di quest’ultimo in tema di composizione e attribuzioni degli organi del parco (e, tra questi, della comunità). Aggiunge la Corte Costituzionale che occorre evitare criteri costitutivi della comunità che rendano gli organi politici elettivi determinanti, attraverso il parere vincolante, nel governo del parco. 2. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALE CHE ESCLUDE IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLA SOPPRESSIONE DELLE AREE PROTETTE DI INTERESSE PROVINCIALE
  • 8. Cosa dice la nuova legge regionale impugnata L’art. 8 della legge regionale 3/2019 impugnata sostituisce l’art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, provvedendo al riordino delle aree protette esistenti. Il nuovo art. 14, comma 1, “conferma” le aree protette di interesse regionale, provinciale e locale ivi indicate. Ne deriva che sono soppresse, in quanto non riportate nell’elenco, le aree protette della Provincia di Savona. Cosa dice la Corte Costituzionale sulla norma impugnata L’art. 22 della legge quadro è senza dubbio applicabile non solo alle aree naturali protette regionali in senso stretto, ma anche a quelle di interesse provinciale e locale, perché queste ultime rientrano nel «sistema regionale delle aree protette», ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. L’articolo 22 afferma con chiarezza “1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta,…” Quindi, afferma la Corte Costituzionale, se l’articolo 22 della legge nazionale riconosce la competenza delle Regioni a istituire e classificare nuove aree protette, anche di interesse locale, al contempo vincola però la Regione a coinvolgere gli enti locali interessati nel procedimento istitutivo del parco. Sul punto la Corte Costituzionale ricorda la propria precedente giurisprudenza secondo cui: “è imposta ai fini della soppressione dell’area protetta, l’osservanza del medesimo procedimento previsto per la sua istituzione “ (sentenza n. 263 del 2011, con riferimento alla cancellazione delle aree contigue). Invece la nuova legge regionale ligure impugnata, ha solo richiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali in seno al procedimento legislativo, sulla base dell’art. 66 della legge statutaria della Regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria). Secondo la Corte Costituzionale questo parere non può sostituire la partecipazione degli enti locali interessati singolarmente intesi La Corte Costituzionale, nella sentenza qui esaminata, ricorda che la partecipazione degli enti locali è necessaria e non è surrogabile con forme alternative di coinvolgimento ( come già affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 2000). Non solo ma l’articolo 22 della legge quadro nazionale precisa che il coinvolgimento degli enti locali territorialmente interessati (sia nel caso di nuova area protetta che di soppressione di area protetta esistente) deve avvenire: “…attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio”. Questo documento e questa modalità non sono stati presi in considerazione dalla Regione Liguria nella approvazione della nuova legge regionale, quindi la disposizione impugnata è perciò costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone la soppressione delle aree protette già istituite e non indicate tra quelle “confermate” nell’art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. 3. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALE CHE NON COINVOLGE GLI ENTI LOCALI NEL RIDISEGNARE I CONFINI DEI PARCHI NATURALI REGIONALI
  • 9. Cosa dice la norma regionale impugnata L’art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019 sostituisce il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 12/1995 ridefinendo i confini dei parchi naturali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, senza coinvolgimento degli enti locali interessati. Cosa dice la Corte Costituzionale sulla norma impugnata L’articolo 22 della legge quadro nazionale afferma che “1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: “…c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;..”. La Corte Costituzionale afferma che tale norma nazionale garantisce agli enti locali la partecipazione alla gestione dell’area protetta, sicché essi non possono essere estromessi dal procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo gestionale, ovvero la variazione dei confini del parco. Del resto, tale variazione non è stata affidata a modifiche del piano del parco, alle quali avrebbero potuto partecipare i rappresentanti degli enti locali, ma è avvenuta direttamente con legge, e deve perciò osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con le autonomie locali. 4. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALECHE DEFINISCE UN REGIME TRANSITORIO PER LA MODIFICA DEI CONFINI DEI PARCHI REGIONALI Cosa dice la norma regionale impugnata L’articolo 31 della legge regionale 3/2019 definisce un regime transitorio per la modifica dei confini di parchi regionali rinviando all’articolo 14 della legge regionale 12/1995 come modificato dalla nuova legge regionale 3/2019 e che come abbiamo visto sopra al paragrafo 3 è stato dichiarato incostituzionale. 5. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALE CHE SI LIMITA A PREVEDE CHE IL PIANO DEL PARCO INTEGRI LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA Cosa dice la norma regionale impugnata Il nuovo art. 17, comma 4, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995 (come modificato dalla legge regionale 3/2019) prevede che il piano del parco vincola la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, integrandola e prevalendo su di essa in caso di contrasto. Cosa dice la Corte Costituzionale La Corte Costituzionale ricorda che il comma 2 dell’articolo 25 della legge quadro nazionale recita: “2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.” Quindi secondo la legge nazionale il Piano del Parco non si limita ad integrare la pianificazione urbanistica di ogni livello la sostituisce. Secondo la Corte Costituzionale: “Il meccanismo sostitutivo opera ancora con riguardo ai piani territoriali o urbanistici, assicurando una più diretta, immediata ed efficace affermazione, rispetto alla componente meramente
  • 10. urbanistica, dei profili connessi alla tutela dell’ambiente e coagulati nel piano del parco. Il solo meccanismo di integrazione o prevalenza non solo può ingenerare dubbi interpretativi, ma consente al piano del parco di ritrarsi da sfere valutative di propria pertinenza, grazie all’appoggio offerto dal piano urbanistico. In tal modo, la norma impugnata compromette uno standard uniforme di tutela ambientale, esponendosi alla censura di illegittimità costituzionale.” 6. LA NORMA DICHIARATA INVECE COSTITUZIONALE LA NORMA RELATIVA AL PARERE VINCOLANTE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO Cosa è la Comunità del Parco Si tratta dell’organo in cui sono rappresentati i Comuni interessati territorialmente dal Parco nonché il Presidente della Provincia. L’articolo 11 della legge regionale 12/1995 che disciplina la composizione della Comunità del Parco nella versione modificata dalla nuova legge regionale 3/2019 ora impugnata è stato dichiarato incostituzionale come abbiamo visto sopra al punto 1 del presente post, quindi rientra in vigore la versione precedente di detto articolo 11 che lascia allo statuto del singolo Parco decidere in modo preciso la composizione della Comunità. Comunque già nella vecchia versione erano stati esclusi i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e comunque chiaramente in questo organo sono preponderanti i rappresentanti politici locali (Sindaci e Presidente della Provincia e delle Comunità Montane) che inevitabilmente portano dentro la gestione del Parco una visione più ampia rispetto a quella della tutela dell’ambiente naturale che invece è la mission quanto meno principale del Parco Naturale Regionale. Cosa dice la norma regionale impugnata Il comma 5 del nuovo articolo 11 della legge regionale n° 12 del 1995, introdotto dalla legge regionale n° 3 del 2019 e ora impugnato di fronte alla Corte Costituzionale prevede che: “5. La Comunità ha, inoltre, funzione consultiva dell’Ente di gestione dell’area protetta. In particolare, esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto: a) sulle variazioni dello Statuto dell’Ente; b) sul piano dell’area protetta; c) sul regolamento dell’area protetta; d) sul bilancio e sul conto consuntivo; e) su altre questioni previste dallo Statuto; f) su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore dell’Ente di gestione dell’area protetta.” Insomma anche se la decisione viene rinviata allo statuto sugli atti per i quali è necessario il parere vincolante del Comunità del Parco è indiscutibile che trattasi di atti di grande rilievo. Non solo ma lo statuto è approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco e con il parere della Comunità che come abbiamo visto dal suddetto comma 5 articolo 11 potrebbe essere tra i pareri vincolanti. La questione diventa ancora più significativa se consideriamo che nel Consiglio Direttivo la rappresentanza degli enti locali è generalmente maggioritaria. Cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale Secondo la Corte Costituzionale il comma 5 articolo 11 della legge regionale impugnato non è incostituzionale. Se andiamo a vedere però la motivazione della Corte questa è principalmente
  • 11. legata al fatto che il Governo Nazionale nell’impugnare la legge ligure ha ritenuto che si debba applicare la norma che sul punto è prevista per gli enti parco nazionali. Secondo la Corte non è così perché nel caso dei Parchi regionali è lo statuto, non la legge come nei Parchi Nazionali, a definire le forme di organizzazione del parco e quindi è possibile in certi casi prevedere il parere vincolante della Comunità del Parco. Però la Corte solleva una questione rilevante che invece non avrebbe sollevato, con la sua impugnazione, il Governo Nazionale. Afferma la Corte che non nella previsione del parere vincolante della Comunità del Parco potrebbe stare la incostituzionalità di questo parere vincolante: “… ma, semmai, nell’adozione concomitante da parte dello statuto di criteri costitutivi della comunità che rendano gli organi politici elettivi determinanti, attraverso il parere vincolante, nel governo del parco. Ma con ciò si potrà porre, semmai, un problema attinente alla composizione della comunità, mentre la norma impugnata si limita a prevedere che lo statuto del parco, in accordo con l’art. 24 della legge quadro, può decidere sulla natura dei pareri di tale organo. Porre a confronto tale natura con l’effettiva composizione della comunità è questione affatto distinta, che il ricorrente non promuove.” Insomma questo parere vincolante della Comunità del Parco può diventare pericoloso per due motivi: 1. il tipo di atto soggetto al parere vincolante 2. la maggioranza che attraverso lo statuto si crea nel governo dell’Ente Parco. Unendo i due motivi se questa maggioranza è troppo sbilanciata sul livello politico il parere vincolante potrebbe diventare l’arma con cui arrivare a bloccare il piano del parco o farlo diventare espressione solo degli interessi urbanistici a scapito di quelli di tutela ambientale. Qui sta il potenziale rischio sulla dichiarazione di costituzionalità di questa norma regionale peraltro ammesso indirettamente e potenzialmente dalla stessa Corte Costituzionale come abbiamo appena visto. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 134/2020: http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0134s-20.html Direttiva Habitat e sistema di rigorosa protezione delle specie animali (Giurisprudenza Comunitaria) Secondo la sentenza Corte di Giustizia 2 luglio 2020 (causa C477/19) L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «aree di riposo», di cui alla disposizione medesima, comprende parimenti le aree di riposo non più occupate da una delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva stessa, quale il cricetus cricetus (criceto comune), laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie faccia ritorno nelle aree medesime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-477/19
  • 12. Effetti valutazione di incidenza negativa (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 16 luglio 2020 (causa C411/19) ha affermato che: 1. è in contrasto con la direttiva sulla biodiversità 92/43/CEE una normativa nazionale che consente di demandare al soggetto proponente di recepire, nel piano o nel progetto definitivo, prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico e ambientale dopo che quest’ultimo abbia formato oggetto di una valutazione negativa da parte dell’autorità competente, senza che il piano o il progetto così modificato debba costituire oggetto di una nuova valutazione da parte di tale autorità; 2. la Direttiva 92/43/CEE pur lasciando agli Stati membri il compito di designare l’autorità competente a valutare l’incidenza di un piano o di un progetto su una zona speciale di conservazione nel rispetto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte, osta invece a che una qualsivoglia autorità prosegua o completi tale valutazione, una volta che quest’ultima sia stata realizzata. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228683&pageIndex=0&doclang=it&mo de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11766016 Responsabilità per danno ambientale su sito Habitat (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 9 luglio 2020 (causa C 297-19) ha affermato che: 1. La nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori», di cui all’allegato I, terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere intesa nel senso che comprende, da un lato, qualsiasi misura amministrativa o organizzativa suscettibile di avere un impatto sulle specie e sugli habitat naturali protetti che si trovano in un sito, come risulta dai documenti di gestione adottati dagli Stati membri sulla base della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e interpretati, se necessario, con riferimento a qualunque disposizione nazionale di recepimento di tali ultime due direttive o, in mancanza, conforme allo spirito e alla finalità di tali direttive, e, dall’altro, qualsiasi misura amministrativa o organizzativa considerata usuale, generalmente riconosciuta, stabilita e praticata per un periodo di tempo sufficientemente lungo dai proprietari o dagli operatori fino al verificarsi di un danno causato dall’impatto di tale misura sulle specie e sugli habitat naturali protetti, ove tutte queste misure devono anche essere compatibili con gli obiettivi alla base delle direttive 92/43 e 2009/147 e, in particolare, con le pratiche agricole generalmente ammesse. 2. L’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2004/35 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «attività professionale» ivi definita comprende anche le attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228377&pageIndex=0&doclang=it&mo de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11768039
  • 13. ELETTROMAGNETISMO Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Normativa Nazionale) L’articolo 38 del Decreto Legge 76/2020 modifica il comma 6 articolo 8 della legge 36 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – QUI). Più che una modifica si tratta di una precisazione su quali dovranno essere i contenuti dei regolamento comunali sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile. Vediamo intanto i due commi a confronto (versione vigente legge 36/2001 v/s versione modificata dal Decreto Legge 76/2020: Comma 6 articolo 8 Legge 36/2001 versione vigente Comma 6 articolo 8 Legge 36/2001 versione modificata dal Decreto Legge 76/2020 “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.” “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.” Intanto chiariamo cosa si intende per obiettivi di qualità definiti dallo Stato (ex lettera a) comma 1 articolo 4 Legge 36/2001) così come definiti dalla lettera d) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001: “d) obiettivi di qualità sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;…”. In realtà se uno si limita al testo letterale del nuovo comma 6 così come modificato dal Decreto Legge 76/2020 rischia di non cogliere quanto resta delle funzioni comunali in materia di regolamentazione degli impianti in questione.
  • 14. Intanto anche dalla lettera del riformato comma 6 si comprende che i Comuni con i loro regolamenti (sarebbe meglio peraltro definirli Piani di localizzazione delle antenne) continuano a definire criteri urbanistici e quindi paesaggistici per localizzare gli impianti. Nella prima parte del comma 6 riformata si parla di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico…”. Quindi leggendo in modo coordinato la lettera a) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 (che fa rientrare tra gli obiettivi di qualità criteri localizzativi, gli standard urbanistici… indicati dalle legge regionali) con la prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001, riformato dal Decreto Legge semplificazione, si ricava che resta il potere dei Comuni di fissare nei propri regolamenti criteri di localizzazione delle antenne di telefonia. Il nuovo comma 6 articolo legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020 introduce ulteriori precisazioni per definire il contenuto dei Piani Comunali Antenne , quali: divieto di introdurre limitazioni generalizzate e divieto di usare i propri poteri di ordinanza per imporre limiti di emissioni diversi da quelli statali. Si tratta in realtà di vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria. Quindi anche queste modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 vanno interpretate con i paletti che la ampia giurisprudenza in materia ha fissato sui contenuti dei Piani Comunali Antenne. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
  • 15. ENERGIA Semplificazioni in materia di green economy (Normativa Nazionale) Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 introduce semplificazioni in materia di autorizzazioni di impianti da fonti rinnovabili, di reti energetiche e impianti di accumulo. In particolare: 1. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi. L’articolo 56 del Decreto Legge 76/2020 modifica il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in questo modo: 1.1. si prevede Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. 1.2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni Città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis (dichiarazione inizio lavori asseverata vedi modifica successivo punto 1.3. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 (8 ), gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1.3. Il nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (9 ) esclude la VIA, il nulla osta paesaggistico e altri atti di assenso (con la richiesta della sola dichiarazione inizio lavori asseverata) gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle categorie elencate in questo nuovo articolo 6-bis comunque trattasi di impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici 2. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi L’articolo 58 del Decreto Legge 76/2020 modifica l’articolo 35 del DLgs 28/2011 Relativo a progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri. Secondo il nuovo articolo 35 Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati 8 La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. 9 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm
  • 16. membri progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri indicati in questo nuovo articolo 35. 3. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali L’articolo 60 del Decreto Legge 76/2020 prevede che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale sono approvate anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Sempre detto articolo 60, modifica il DLgs 93/2011 (10 ) prevedendo che Terna S.p.A. predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. 4. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica L’articolo 61 del Decreto Legge 76/2020 prevede che al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni Città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. 5. Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia L’articolo 62 del Decreto Legge 76/2020 modifica la Legge 9 aprile 2002, n. 55 (11 ). Questa ultima disciplina le modalità di autorizzazione costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. In particolare secondo la modifica introdotta si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui alla legge 55/2002 quelli che producono effetti negativi e 10 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/06/28/011G0136/sg 11 https://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2002/legge%202002%20n.55.htm
  • 17. significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento. Sempre l’articolo 62 del Decreto Legge 76/2020 modificando la legge 9 aprile 2002 n° 55 prevede procedure semplificate per gli impianti di accumulo elettrochimico. In particolare la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attività' libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale) L’articolo 119 della legge 77/2020 rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013 articolo 14 (12 )nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge 77/2020 sia al comma 1 che al comma 2. Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo 119 della legge 77/2020. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false 12 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
  • 18. Distanze eolico da edifici residenziali (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 25 maggio 2020 (causa C727/17) ha affermato che L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma (13 ), e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma (14 ), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale, purché tale normativa sia necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226861&pageIndex=0&doclang=it&mo de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11765058 13 “1. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici.” 14 “1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.”
  • 19. INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI Modalità agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 11 giugno 2020 definisce le risorse l’ambito di applicazione nonché i criteri di assegnazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni dirette al sostegno, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile (15 ), di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. TESTO DECRETO 11/6/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20A03672&elenco30giorni=false Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale) I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 . In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. L’articolo 64 del Decreto Legge 76/2020 Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.160, possono riguardare, conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal) : a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con sistemi intelligenti di gestione del traffico. Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (16 ) nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false 15 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-per-la-crescita-sostenibile 16 https://www.sacesimest.it/chi-siamo
  • 20. MARE Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini (Normativa Nazionale) L’articolo 227-bis della legge 77/2020 prevede che al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (17 ). I 2.000.000 di euro vengono presi dal Fondo per le esigenze indifferibili istituito al comma 200 articolo 1 della legge 190/2014 (18 ) che viene rifinanziamento appositamente dal comma 5 articolo 265 della legge 77/2020. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false 17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979!vig=2017-02-15 18 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
  • 21. MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale) L’articolo 57 del Decreto Legge 76/2020 La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire: a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. I Comuni, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 luglio 2020), l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa Nazionale) Il comma 1041 articolo 1 della legge 145/2018 (19 ) ha istituito un Fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico per contributi a chi acquista, alle condizioni del comma 1031 articolo1 della legge 145/2018, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. L’articolo 44 della 77/2020 incrementa il suddetto Fondo e prevede un contributo ulteriore (oltre a quando previsto dal comma 1031 articolo 1 della legge 145/2018) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi secondo una tabella riportato da detto articolo 44. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo acquistato. 19 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
  • 22. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 (20 ) dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro Sempre l’articolo 44 della legge 77/2020 rifinanzia il fondo previsto dal comma 1041 dell’articolo 1della legge 145/2018. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (Normativa Nazionale) L’articolo 44-bis della legge 77/2020 prevede che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false Detrazione fiscale per installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Normativa Nazionale) Secondo il comma 8 articolo 119 legge 77/2020 la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientemente energetico sull’edificio interessato. Si ricorda che L’articolo 16-ter della legge 90/2013 (21 ) prevede che Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione nella versione di detto articolo 16-ter spettava nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false 20 Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari 21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=
  • 23. Ferrobonus (Normativa Nazionale) La legge di stabilità n. 208 del 2015 ha stabilito l’incentivo Ferrobonus per il triennio 2016-2018 a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro. A sua volta I commi 110 e 111 articolo 1 della legge 160/2019 legge bilancio 2020 (22 ) proroga gli incentivi, già previsti dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 (23 ), per il trasferimento delle merci dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus): - 20 milioni di euro in più per il 2021 per il mare bonus: realizzare nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o per il miglioramento di quelli esistenti - 14 milioni di euro per il 2020 e 25 milioni di euro per il 2021 per il ferro bonus: trasporto combinato strada-rotaia L’articolo 197 della legge 77/2020 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false Marebonus (Normativa Nazionale) Il comma 648 articolo 1 della legge 208/2015 (24 ) prevede che per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti é altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine é autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. A sua volta il comma 111 articolo 1 della legge 160/2019 (25 ) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Ora il comma 2 articolo 197 della legge 77/2020 ha autorizzato la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024. L’articolo 229 della legge 77/2020 ha modificato il suddetto comma 1 prevedendo che al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 22 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false 23 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg 24 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg 25 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
  • 24. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Sempre l’articolo 229 della legge 77/2020 ha previsto che le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, del fondo sopra citato introdotto dall’articolo2 della legge 141/2019, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis (26 ) del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità'" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui sopra anche ai fini del rispetto del limite di spesa. L’articolo 229 della legge 77/2020, fermo restando quando previsto dall’articolo 33-bis della legge 8/2020 , apporta modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), in particolare : 1. Introducendo la seguente denominazione: Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. 2. Introducendo la seguente denominazione: Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile é parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false 26 L’articolo 33-bis della legge 8/2020 stabilisce che il termine per l’autorizzazione alla sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica è posticipato di 12 mesi (sarebbe scaduto il prossimo 27 luglio 20209
  • 25. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale) Il comma 1 articolo 12 del Decreto Legge 76/2020 modifica l’articolo 2 della legge 241/1990 relativamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi. In particolare viene introdotto un comma 4-bis che recita: “Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata Stato Regioni Città (l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo.” TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale) Il comma 2 articolo 12 del Decreto Legge 76/2020 modifica la legge 241/1990 in particolare l’articolo sulla conclusione dei procedimenti amministrativi. Viene introdotto un comma nuovo 8- bis che così recita: “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies27 , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”. Vediamo a quali termini fa riferimento questo nuovo comma 8-bis: - articolo 14-bis, comma 2, lettera c): si tratta del termine perentorio comunicato (nella Conferenza dei Servizi) dalla amministrazione procedente alle altre amministrazioni coivolte , mai superiore a 45 giorni, entro il quale le suddette amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni ; - articolo 17-bis comma 1: Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di 27 Annullamento di ufficio
  • 26. provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. - Articolo 17-bis comma 3: nel caso in cui gli assensi consensi e nulla osta indicati sopra dal comma 1 articolo 17-bis sono di competenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni, salvo leggi specifiche non stabiliscono termine diverso, dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Cmq già questo comma3 così concludeva: “Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”. - Articolo 20 comma 1: nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 legge 241/1990, commi 2 (termine generale di 30 giorni per la conclusione di procedimenti amministrativi statali o di enti pubblici nazionale se la legge non stabilisce termini diversi o 3(termine comunque massimo di 90 giorni per i procedimenti statali anche se disciplinate da leggi specifiche), il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 (28 ) articolo 20 legge 241/1990 . Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. - Articolo 14-ter comma 7: adozione da parte della amministrazione procedente della determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi secondo i termini di 45 giorni o di 90 giorni (se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini) dalla prima riunione della stessa conferenza. - Articolo 19 comma 3: nel caso di SCIA se l’amministrazione competente accerta la mancanza di requisiti deve emettere provvedimento di divieto di prosecuzione della attività entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA (30 giorni se SCIA legata ad interventi edilizi). TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false 28 L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
  • 27. Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi (Normativa Nazionale) L’articolo 13 del Decreto Legge 76/2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata ( senza riunioni fiiche) anche nel caso in cui normalmente si prevede la conferenza simultanea. Sempre l’articolo 13 definisce alcune condizioni per lo svolgimento della conferenza semplificata che deve concludersi cmq entro 60 giorni (termine ordinario secondo la legge 241/1990 è di 90 giorni) TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
  • 28. RIFIUTI Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale) L’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevede che la procedura, al di la della diversa competenza del Ministero dell’Ambiente, la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) si svolga secondo la procedura ordinaria (prevista anche per i siti regionali - SIR) di cui all’articolo 242. L’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale introducendo nuovi commi all’articolo 252 . La nuova versione della procedura di bonifica dei SIN : versione ordinaria Secondo il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Quindi non c’è più il riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 242 secondo il quale: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.” Questa parte nel nuovo comma 4-bis articolo 252 non c’è più si passa direttamente alla fase in cui il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Nell’articolo 242 (procedura ordinaria di bonifica vigente valida sia per i SIN che per i SIR) si prevede che ”2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni” Nel nuovo comma 4 bis articolo 252 invece il Piano di indagine, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità' del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245 quindi da qui in poi si ritorna alla procedura ordinaria vigente.
  • 29. Invece nel caso non si accertino superamenti dei CSC ilnuovo comma 4-bis dell’articolo 252 inserisce una nuova variazione alla procedura ordinaria di cui all’articolo 242 comma 5. Mettiamo a confronto il comma 5 articolo 242 con il periodo del comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dal Decreto Legge 76/2020: comma 5 articolo 242 comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dal Decreto Legge 76/2020 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni. Come si vede nel comma 5 articolo 242 la decisione di chiudere il procedimento anche nel caso di non superamento delle soglie di contaminazione passa dalla Conferenza dei Servizi, invece con il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il procedimento si conclude con la comunicazione della autocertificazione del soggetto inquinatore, ovviamente restano ex post le attivitàdi controllo degli enti competenti ma indiscutibilmente la procedura cambia a favore del soggetto inquinatore La procedura di bonifica alternativa per i SIN Ma l’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 introduce anche un comma 4-ter all’articolo 252 del DLgs 152/2006 Secondo il nuovo comma 4-ter: “il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. “ La novità è che la caratterizzazione del sito, pur dovendo rispettare le norme tecniche dell’allegato specifico citato, non passa più dal confronto in conferenza dei servizi ma viene
  • 30. predisposto direttamente dal soggetto inquinatore o comunque da chi è interessato a bonificare l’area per riutilizzarla per investimenti. Quello che invece resta alla approvazione della istituzione pubblica, anche nella versione del comma 4-ter introdotta ora dal Decreto Legge 76/2020, è la analisi di rischio (29 ) approvata dal Ministero dell’Ambiente nel caso di superamenti delle concentrazioni dei contaminanti superiori a valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) Certificazione avvenuta bonifica L’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 introduce il comma 4-quater all’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevedendo che La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 (30 ) può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo é applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false Aumento quantitativi rifiuti per deposito temporaneo ABROGAZIONE (Normativa Nazionale) Il deposito temporaneo è definito dalla lettera bb) articolo 183 DLgs 152/2006 (31 ) ed è una modalità gestionale dei rifiuti. In particolare secondo il comma17 articolo 208 DLgs 152/2006 il deposito temporaneo non richiede l’autorizzazione ordinaria ma solo l’obbligo di tenuta dei registri di carico scarico e il divieto di miscelazione rifiuti pericolosi. Proprio per questa facilitazione procedurale il deposito temporaneo deve rispettare in modo puntuale le condizioni per essere defiito tale stabilite dai punti da 1 a 5 della Lgs 152/2006. L’articolo 113-bis della legge 27/2020 (conversione Decreto Legge 18/2020) aveva modificato una delle condizioni fondamentali del deposito temporaneo e cioè la quantità dei rifiuti depositabili contemporaneamente e la durata di questo deposito in quelle quantità. In particolare nella attuale versione della lettera bb) articolo 183 DLgs 152/2006 le quantità massime sono 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, il tutto per non oltre 1 anno. Il nuovo articolo 113-bis prevede invece di raddoppiare questi quantitativi e soprattutto di permettere il deposito temporaneo per 18 mesi. Il tutto senza però modificare il vigente punto 2 lettera bb) articolo 183 29 analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; 30 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. 31 https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/19/codice-dell-ambiente-parte-iv-rifiuti-e-bonifica-dei-siti- inquinati#parte4
  • 31. DLgs 152/2006 che resta quindi in vigore in palese contrasto con la nuova interpretazione data dall’articolo 113-bis! L’interpretazione potrebbe essere che l’articolo113-bis trattando la stessa disciplina abroga tacitamente la versione precedente del punto 2 lettera bb) come previsto dall’articolo 15 delle preleggi Codice Civile. L’articolo 228-bis della legge 77/2020 abroga il suddetto articolo 113-bis. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false Disposizioni per lo smaltimento di mascherine e guanti da emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale) L’articolo 229-bis della legge 77/2020 per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 (32 ) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire: a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario; b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti. Viene istituito apposito fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale. Viene introdotto all’articolo 15 della legge 28/2020 (33 ) il seguente comma: “al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (34 ), relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.” Infine In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che recita : ”Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”. 32 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg 33 Vedi nota 41 34 https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2016/04/20/codice-degli-appalti
  • 32. TESTO LEGGE 77/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false SOSTANZE PERICOLOSE Imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose (Normativa Nazionale) Il Decreto del Ministero Infrastrutture 23 giugno 2020 modifica il Decreto n. 303 del 7 aprile 2014 (35 ), recante: «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. In particolare viene introdotta la possibilità per tutte le tipologie di unità la possibilità di presentare ulteriori istanze, successive alla prima, finalizzate ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferiti alla medesima nave. TESTO DECRETO 23/6/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-03&atto.codiceRedazionale=20A03459&elenco30giorni=false 35 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2014-05-07&atto.codiceRedazionale=14A03389&elenco30giorni=true
  • 33. SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa Nazionale) L’articolo 63 comma 1 del Decreto Legge 76/2020 Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 17 luglio 2020), un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. L’articolo 63 comma 2 Decreto Legge 76/2020 prevede che nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto,approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori. L’articolo 63 comma 4 Decreto Legge 76/2020 prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità é rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non é opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non é prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso. TESTO DECRETO LEGGE 76/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false