SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
LA DISCIPLINA PER LA BONIFICA 
PER I SITI INQUINATI NAZIONALI (SIN) 
DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER 
LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE 
1 
La Spezia Ottobre 2014
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
Sommario 
SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE 
INDUSTRIALE.................................................................................................................................................. 3 
ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 1 articolo 252bis) ................................................................................. 3 
CONTENUTO ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 2 articolo 252bis) ........................................................... 4 
ACCORDI DI PROGRAMMA CON SOGGETTI DIVERSI DAI PROPRIETARI DELLE AREE INQUINATE E DAI 
GESTORI DI SITI INQUINATI CHE NON HANNO CAGIONATO LA CONTAMINAZIONE DEL SITO E HANNO 
ASSOLTO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONCENTRAZIONE 
INQUINANTI E DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE NELLA DIFFUSIONE DELL’INQUINAMENTO (comma 5 
articolo 252bis) .............................................................................................................................................. 4 
ESCLUSIONE OBBLIGHI E ONERI REALI PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA 
(comma 6 articolo 252bis) ............................................................................................................................. 4 
MODALITÀ APPROVAZIONE PROGETTI FRUTTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (commi 8 e 9 articolo 
252bis) ........................................................................................................................................................... 5 
SOCIETÀ IN HOUSE PER LA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO E AL MONITORAGGIO DEI PROGETTI 
INTEGRATI DI BONIFICA E RICONVERSIONE INDUSTRIALI PREVISTI DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA 
(comma 10 articolo 252bis) ........................................................................................................................... 6 
PROMOZIONE FIGURE PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLE BONIFICHE (comma 11 articolo 252bis) .......... 6 
DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA:DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 7 AGOSTO 2014 ........................................... 8 
Testo del Decreto 7 agosto 2014-10-22 .................................................................................................... 8 
Finalità del Decreto (articolo 1) ................................................................................................................. 8 
Soggetti Beneficiari (articolo 2) ................................................................................................................. 8 
Soggetti esclusi dal credito di imposta (articolo 2) ................................................................................... 8 
Definizione del credito di imposta concedibile (articolo3)........................................................................ 9 
Ambito di utilizzo dei beni acquistabili con agevolazione del credito di imposta (articolo 4) ................ 10 
Spese ammissibili al credito di imposta e programma di investimenti (comma 4 articolo 4) ................ 10 
Beni ed investimenti comunque esclusi dal credito di imposta (comma 5 articolo 4) ........................... 11 
Gestione degli interventi di agevolazione (articolo 6) ............................................................................. 11 
La fasi della procedura di concessione della agevolazione ..................................................................... 11 
Fase 1. Accordo di Programma ex articolo 252bis DLgs 152/2006 disciplina ammontare della 
agevolazione e modalità di accesso alle stesse (articolo 7) .................................................................... 12 
Fase 2. Verifiche su accordi di programma (comma 2 articolo 7) ........................................................... 12 
Fase 3. Istanza per la concessione della agevolazione (comma 3 articolo 7) .......................................... 12 
Fase 4. Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 5 articolo 7) ........................ 13 
2
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA 
RICONVERSIONE INDUSTRIALE 
L’articolo 4 della legge di conversione n. 9 del 20141 introduce l’articolo 252bis nella Parte IV del 
DLgs 152/2006 prevede una nuovo contenuto dell’articolo 252bis che disciplinava, nella versione 
originaria (ex Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che lo ha introdotto nel Dlgs 152/2006). 
ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 1 articolo 252bis) 
Secondo la nuova versione dell’articolo 252bis il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente 
interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza 
in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono 
stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti 
interessati2 ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione 
industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai 
sensi della legge 9 dicembre 1998, n.426 (che ha istituito i primi 14 siti di bonifica di interesse 
nazionale), al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e 
ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. 
Sono escluse dalla possibilità di usare i suddetti accordi di programma le aree interessate dalle 
misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. Si tratta delle aree interessate da imprese di 
interesse strategico nazionale3 la cui attività produttiva abbia comportato e comporti 
oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della 
inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale. 
1 Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 
2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 
recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, 
per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere 
pubbliche ed EXPO 2015.». (14A01372) (GU Serie Generale n.43 del 21-2-2014) 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica 
zioneGazzetta=2014-02-21&atto.codiceRedazionale=14A01372&elenco30giorni=false 
2Secondo il comma 4 articolo 252 bis i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della 
contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo 
economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad 
esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno 
cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. Questi ultimi 
obblighi consistono nella comunicazione a Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti del 
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle 
concentrazione soglia di contaminazione (Csc), nonché nella predisposizione delle adeguate misure di prevenzione della 
diffusione dell’inquinamento, entro le 24 ore successive alla scoperta dell’inquinamento. 
3 Sono considerate stabilimenti di interesse strategico (ex art. 1 legge 231/2012)quelli individuati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, 
compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, 
qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione 
3
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
CONTENUTO ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 2 articolo 252bis) 
a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati 
della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche 
attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; 
c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma; 
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; 
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; 
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle 
attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a 
carico del soggetto interessato; 
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica; 
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei 
lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi 
accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e 
regionale. 
i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della 
realizzazione dei progetti. 
ACCORDI DI PROGRAMMA CON SOGGETTI DIVERSI DAI PROPRIETARI DELLE 
AREE INQUINATE E DAI GESTORI DI SITI INQUINATI CHE NON HANNO 
CAGIONATO LA CONTAMINAZIONE DEL SITO E HANNO ASSOLTO GLI OBBLIGHI 
DI COMUNICAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONCENTRAZIONE 
INQUINANTI E DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE NELLA DIFFUSIONE 
DELL’INQUINAMENTO (comma 5 articolo 252bis) 
Le condizioni per stipulare gli Accordi di Programma da parte di questi altri soggetti sono: 
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007; 
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di 
riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; 
c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale é 
determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo 
conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire 
la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
Al di fuori delle condizioni sopra elencate , la pubblica amministrazione può agire autonomamente 
nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli 
interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori 
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
(comma 7 articolo 251bis Dlgs 152/2006) 
ESCLUSIONE OBBLIGHI E ONERI REALI PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI 
ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 6 articolo 252bis) 
L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, 
monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma 
4
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno 
l'onere reale4 per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. 
La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure 
volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale é subordinata, nel caso 
di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione 
dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati a cura della Provincia. 
Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure 
pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti con l’Accordo di 
Programma, non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione 
del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni 
strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area. 
MODALITÀ APPROVAZIONE PROGETTI FRUTTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
(commi 8 e 9 articolo 252bis) 
Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo 
economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici 
firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, 
comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo 
medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli 
enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni 
atto di competenza di detti enti. 
Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di 
autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di 
messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere 
connesse. 
4 Si ricorda che ex comma 1 articolo 253 DLgs 152/2006 gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti 
contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a 
seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 
5
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
SOCIETÀ IN HOUSE PER LA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO E AL 
MONITORAGGIO DEI PROGETTI INTEGRATI DI BONIFICA E RICONVERSIONE 
INDUSTRIALI PREVISTI DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 10 articolo 
252bis) 
Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, 
riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al 
comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, 
una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero 
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi 
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa 
pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per 
l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in 
house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. 
PROMOZIONE FIGURE PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLE BONIFICHE (comma 
11 articolo 252bis) 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo 
economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, 
adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito 
degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse 
stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, 
previamente incluse negli Accordi di programma sopra descritti. 
6
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
CREDITO DI IMPOSTA5 PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA (comma 2 articolo 4 Legge 9/2014) 
Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma sopra descritti che acquisiscono beni 
strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata 
in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2015, é attribuito un credito d'imposta secondo le modalità descritte dai commi da 3 a 6 
dell’articolo 4 legge 9/20146, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 147 articolo 4 Legge 
9/2014, a condizione che: 
a) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma 
sottoscritto; 
b) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo; 
c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati 
di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, 
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero 
nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese. 
5 In generale per credito di imposta si intende i crediti di restituzione di cui sia titolare il contribuente, non derivanti da 
pagamento indebito e fatti valere mediante compensazione con il debito di imposta in sede di dichiarazione (credito in 
senso stretto) o mediante rimborso. 
6 Il comma 7 rinvia a decreti ministeriali per la definizione puntuale di quanto previsto dai commi precedenti. I commi 8 
e 9 definiscono le incompatibilità con questo credito di imposta secondo le norme europee sugli aiuti di stato. 
7 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 
50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di 
euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento 
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma 
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 
milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.287, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
7
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI 
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA: DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 7 
AGOSTO 2014 
Testo del Decreto 7 agosto 2014-10-22 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica 
zioneGazzetta=2014-10-02&atto.codiceRedazionale=14A07417&elenco30giorni=false 
Finalità del Decreto (articolo 1) 
Il Decreto disciplina le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione 
delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma sopra descritti. 
Soggetti Beneficiari (articolo 2) 
Le imprese sottoscrittrici degli Accordi di Programma di cui alla legge sopra descritta che ha 
introdotto l’articolo 252bis del DLgs 152/2006 e che hanno le seguenti caratteristiche: 
a) siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in 
sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle 
citate aree; 
b) siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di 
sottoscrizione degli accordi di programma; 
c) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma 
sottoscritto; 
d) procedano all'acquisto dei beni strumentali di cui all'art. 4 del decreto ( che descrive le spese 
ammissibili ai fini del credito di imposta) successivamente alla sottoscrizione o adesione agli 
accordi di programma. 
Soggetti esclusi dal credito di imposta (articolo 2) 
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore 
creditizio, finanziario e assicurativo e nei seguenti settori, come definiti dal regolamento 
generale di esenzione: 
a) della produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE): aiuti all’interno della politica agricola comune; 
b) dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche; 
c) della pesca e dell'acquacoltura; 
d) dell'industria carbonifera; 
e) della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della 
distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, limitatamente alle agevolazioni 
concedibili alle condizioni di cui all'art. 10, comma 1. Il comma 1 articolo 10 del presente Decreto 
così recita: ““1. Con riferimento alle imprese localizzate nelle aree ammissibili alla Carta degli 
aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che sarà approvata dalla Commissione europea, le 
agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse secondo le intensità massime per ciascuna 
8
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
area ammissibile e per dimensione di impresa di cui alla medesima Carta degli aiut8i, nei limiti e 
alle condizioni di cui all'art. 149 del regolamento generale di esenzione.”. 
Definizione del credito di imposta concedibile (articolo3) 
Si tratta di agevolazioni nella forma di un credito d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (24-12-2013) del decreto-legge n.145 
del 2013, 24 dicembre 201310, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2015. 
Il credito d'imposta é riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità 
di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui 
all'art. 1011 ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, indicati nell'art. 4 
(fabbricati, macchinari e veicoli industriali, programmi informatici secondo le definizione del 
comma 312 articolo 4 del presente Decreto), eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo 
periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni 
d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che 
formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in 
funzione. 
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 
in cui le spese sono state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, né della base 
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di 
cui agli articoli 6113 e 109, comma 514, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto 
8 La validità delle norme in materia di aiuti a finalità regionale in vigore nel periodo 2007-2013 è stata estesa fino al 30 
giugno 2014 Per la Carta vedi qui 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.8.html 
9 http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2014/06/26/Aiuti-di-Stato--definiti-i-criteri-di-compatibilit%C3%A0-con-il-mercato- 
interno/OJ_JOL_2014_187_R_0001_IT%20pdf.ashx 
10 convertito nella legge 9/2014 che ha introdotto l’articolo 242bis da cui discende il decreto che stiamo descrivendo 
11 Disposizioni in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato 
12 a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del 
codice civile; 
b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel 
settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo 
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; 
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' 
svolta nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui 
sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa 
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli 
investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 
13 “Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in 
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.” 
14 “5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di 
utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri 
proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono 
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non 
computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto 
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in 
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano 
ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese 
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 
9
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. 
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 1715 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, 
pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con 
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 
Il credito d'imposta non é cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi ammissibili,anche a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/201316 
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
Ambito di utilizzo dei beni acquistabili con agevolazione del credito di imposta (articolo 4) 
Alle imprese agevolabili ai sensi del presente Decreto, è attribuito il credito d'imposta (vedi 
commento articolo 3 precedente paragrafo) a condizione che i nuovi beni strumentali di cui al 
comma 317 dell’articolo 4 siano utilizzati nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati 
di interesse nazionale individuati negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili alle 
deroghe previste dall'art.107, paragrafo 3, lettere a) e c)18, del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle 
restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese. 
Spese ammissibili al credito di imposta e programma di investimenti (comma 4 articolo 4) 
Le spese per i beni elencati nel comma 3 articolo 4 (vedi in precedenza) sono ammissibili qualora 
rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, 
all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione 
dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”. http://docs.800979000.com/TUIR-Testo-unico-imposte- 
10 
reddito-agg.2013.pdf 
15 “1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e 
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, 
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche 
presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere 
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.” 
http://www.associazionealar.it/normative/Dlgs_241_del_09_07_1997.pdf 
16 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf 
17 a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del 
codice civile; 
b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel 
settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo 
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; 
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' 
svolta nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in 
cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della 
normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del 
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 
18 “3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, 
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto 
della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino 
le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;…”
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento 
fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Limitatamente 
alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c)19 della Carta degli aiuti di cui all'art.10, comma 1 
del Decreto in esame, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un 
nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le 
nuove attività non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, numero 50)20, 
del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. 
Beni ed investimenti comunque esclusi dal credito di imposta (comma 5 articolo 4) 
a) i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate in precedenza; 
b) gli investimenti di pura sostituzione. 
Gestione degli interventi di agevolazione (articolo 6) 
La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dalla Direzione 
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività 
di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da 
parte dei soggetti beneficiari del credito d'imposta del presente Decreto (vedi sopra commento 
articolo 3), che sono affidate all'Agenzia delle entrate. 
La fasi della procedura di concessione della agevolazione 
1.Accordo di Programma 
2.Verifiche su accordi di programma 
3.Istanza per la concessione della agevolazione 
4.Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico 
5.Controlli, monitoraggi, ispezioni di Ministero Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate 
(articolo821) 
19 gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese non sono compatibili con il mercato interno ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati 
alla creazione di nuove attività economiche o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in 
nuove innovazioni nei processi 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.8.html 
20 “50) <<attività uguali o simili>>: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della 
classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività 
economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti 
(CE) relativi a settori statistici specifici” 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&rid=1 
21http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=1 
&art.codiceRedazionale=14A07417&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10- 
02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art 
11
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
Fase 1. Accordo di Programma ex articolo 252bis DLgs 152/2006 disciplina ammontare della 
agevolazione e modalità di accesso alle stesse (articolo 7) 
L’Accordo di Programma previsto dalla legge 9/2014 (sopra esaminata) che ha inserito l’apposito 
articolo 252bis al DLgs 152/2006 indica, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5 del 
presente Decreto22, l'ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni previste 
dal presente decreto. L'accordo di programma include altresì, per ciascuna impresa sottoscrittrice 
ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalità e procedure previste 
dall'accordo di programma stesso: 
a) il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni 
ammissibili alla agevolazione, per ciascuno dei periodi d'imposta di cui all'art. 3, comma 123, fino 
alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015; 
b) l'importo massimo del credito d'imposta concedibile, calcolato, nei limiti delle risorse e 
secondo le modalità previste da ciascun accordo, nonché nel rispetto delle intensità massime di 
aiuto di cui all'art. 10, comma 324, sulla base del piano di cui alla lettera a); 
c) l'espressa previsione che l'importo di cui alla lettera b) potrà essere proporzionalmente 
diminuito in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate. 
Fase 2. Verifiche su accordi di programma (comma 2 articolo 7) 
Gli accordi di programma sono sottoposti al preventivo riscontro formale del Ministero dello 
sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini della verifica della 
disponibilità delle risorse finanziarie, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 525, 
previste complessivamente da ciascun accordo di programma, nonché di quelle attribuibili, 
all'interno del predetto plafond, a ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. In 
caso di esito positivo di tale verifica, il Ministero provvede alla prenotazione delle risorse in 
relazione al fabbisogno finanziario per ciascun accordo di programma e per ciascuna impresa 
sottoscrittrice o successivamente aderente. 
Fase 3. Istanza per la concessione della agevolazione (comma 3 articolo 7) 
La concessione dell'agevolazione avviene a seguito di istanza26 presentata dalle imprese, per le 
quali è stata effettuata la prenotazione delle risorse ai sensi del comma 2, per via esclusivamente 
22 “Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 
70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti 
disposti con appositi provvedimenti normativi.” 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=1& 
art.codiceRedazionale=14A07417&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10- 
02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art 
23 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (24-12-2013) del 
decreto-legge n.145 del 2013, 24 dicembre 2013 
24 Le intensità massime di aiuto per ciascuna area territoriale e dimensione di impresa sono indicate nel provvedimento 
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese con il quale sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione 
dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche del Ministero 
dello Sviluppo Economico (vedi comma 5 articolo 7 presente decreto), nonché le modalità e i termini di presentazione 
e l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto. 
25 “Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 
70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti 
disposti con appositi provvedimenti normativi.” 
26 Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fornite le istruzioni utili alla migliore 
attuazione dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche del 
Ministero dello Sviluppo Economico (comma 4 articolo 7 del presente Decreto) 
12
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
telematica e nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 7627 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. L'istanza è riferita alle 
spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione ed 
è corredata di una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio 
sindacale o di un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n.3928, dalla quale risulti l'ammontare delle spese ammissibili 
secondo il presente Decreto effettivamente sostenute dall'impresa nel periodo d'imposta cui si 
riferisce l'istanza stessa e degli ammortamenti di cui all'art. 3, comma 229 del Decreto, dedotti nel 
medesimo periodo di imposta. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. 
Fase 4. Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 5 articolo 7) 
Le istanze trasmesse sono istruite dal Ministero dello sviluppo economico che, verificate la 
completezza delle informazioni oggetto di dichiarazione sostituiva di atto notorio e la loro 
conformità ai requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, nonché accertato l'avvio delle 
attività derivanti dagli impegni assunti da parte delle imprese richiedenti con gli accordi di 
programma, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e 
delle risorse finanziarie prenotate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario, 
emana il relativo decreto di concessione e trasmette all'Agenzia delle entrate, per via telematica, 
l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di essi. 
L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per via telematica, i dati 
delle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta in compensazione, con i relativi importi. Le 
modalità telematiche di scambio dei dati di cui ai periodi precedenti sono concordate tra il 
Ministero e la predetta Agenzia. 
27 http://www.altalex.com/index.php?idnot=34533#capo3 
28 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10039dl.htm 
29 gli ammortamenti sono dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione, relativi alle 
medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei 
beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. 
13

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Report legge 108/2021 governance-semplificazioni per il PNRR
Report legge 108/2021  governance-semplificazioni per il PNRRReport legge 108/2021  governance-semplificazioni per il PNRR
Report legge 108/2021 governance-semplificazioni per il PNRRMarcoGrondacci1
 
Disciplina aree protette 2013
Disciplina aree protette 2013Disciplina aree protette 2013
Disciplina aree protette 2013Marco Grondacci
 
AIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI
AIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILIAIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI
AIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILIPOR FESR Toscana
 
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniMarco Garoffolo
 
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021MarcoGrondacci1
 
3 dispense normativa habitat
3 dispense  normativa habitat3 dispense  normativa habitat
3 dispense normativa habitatMarco Grondacci
 
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALEANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALEArchLiving
 
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALEANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALEArchLiving
 
News lex ambiente aprile 2021
News lex ambiente aprile 2021News lex ambiente aprile 2021
News lex ambiente aprile 2021MarcoGrondacci1
 
News Ambiente studi gennaio 2021
News Ambiente studi gennaio 2021News Ambiente studi gennaio 2021
News Ambiente studi gennaio 2021MarcoGrondacci1
 
Conoscere la Protezione Civile - la normativa toscana
Conoscere la Protezione Civile - la normativa toscanaConoscere la Protezione Civile - la normativa toscana
Conoscere la Protezione Civile - la normativa toscanaBarbara Barsanti
 
News lex ambiente marzo 2021
News lex ambiente marzo 2021News lex ambiente marzo 2021
News lex ambiente marzo 2021MarcoGrondacci1
 
Cuspilici 2007 aree ad elevato rischio industriale ag21palermo16 10-2007 dott...
Cuspilici 2007 aree ad elevato rischio industriale ag21palermo16 10-2007 dott...Cuspilici 2007 aree ad elevato rischio industriale ag21palermo16 10-2007 dott...
Cuspilici 2007 aree ad elevato rischio industriale ag21palermo16 10-2007 dott...Pino Ciampolillo
 
RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALERICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALEArchLiving
 
San Pietro Vernotico illuminazione pubblica: Graduatorie poi energia all 2_re...
San Pietro Vernotico illuminazione pubblica: Graduatorie poi energia all 2_re...San Pietro Vernotico illuminazione pubblica: Graduatorie poi energia all 2_re...
San Pietro Vernotico illuminazione pubblica: Graduatorie poi energia all 2_re...Marco Marangio
 
Relazione di riferimento CENTRALE ENEL LA SPEZIA
Relazione di riferimento CENTRALE ENEL LA SPEZIARelazione di riferimento CENTRALE ENEL LA SPEZIA
Relazione di riferimento CENTRALE ENEL LA SPEZIAMarco Grondacci
 
La riforma della protezione civile (testo integrale)
La riforma della protezione civile (testo integrale)La riforma della protezione civile (testo integrale)
La riforma della protezione civile (testo integrale)angerado
 
Lame: La lettera della Regione al Comune
Lame: La lettera della Regione al ComuneLame: La lettera della Regione al Comune
Lame: La lettera della Regione al ComuneRedazione SanteramoLive
 

Was ist angesagt? (20)

Report legge 108/2021 governance-semplificazioni per il PNRR
Report legge 108/2021  governance-semplificazioni per il PNRRReport legge 108/2021  governance-semplificazioni per il PNRR
Report legge 108/2021 governance-semplificazioni per il PNRR
 
Disciplina aree protette 2013
Disciplina aree protette 2013Disciplina aree protette 2013
Disciplina aree protette 2013
 
AIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI
AIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILIAIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI
AIUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI
 
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
 
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
News LEX AMBIENTE novembre dicembre 2021
 
3 dispense normativa habitat
3 dispense  normativa habitat3 dispense  normativa habitat
3 dispense normativa habitat
 
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALEANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
 
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALEANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
 
News lex ambiente aprile 2021
News lex ambiente aprile 2021News lex ambiente aprile 2021
News lex ambiente aprile 2021
 
News Ambiente studi gennaio 2021
News Ambiente studi gennaio 2021News Ambiente studi gennaio 2021
News Ambiente studi gennaio 2021
 
Conoscere la Protezione Civile - la normativa toscana
Conoscere la Protezione Civile - la normativa toscanaConoscere la Protezione Civile - la normativa toscana
Conoscere la Protezione Civile - la normativa toscana
 
News lex ambiente marzo 2021
News lex ambiente marzo 2021News lex ambiente marzo 2021
News lex ambiente marzo 2021
 
Cuspilici 2007 aree ad elevato rischio industriale ag21palermo16 10-2007 dott...
Cuspilici 2007 aree ad elevato rischio industriale ag21palermo16 10-2007 dott...Cuspilici 2007 aree ad elevato rischio industriale ag21palermo16 10-2007 dott...
Cuspilici 2007 aree ad elevato rischio industriale ag21palermo16 10-2007 dott...
 
RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALERICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
 
San Pietro Vernotico illuminazione pubblica: Graduatorie poi energia all 2_re...
San Pietro Vernotico illuminazione pubblica: Graduatorie poi energia all 2_re...San Pietro Vernotico illuminazione pubblica: Graduatorie poi energia all 2_re...
San Pietro Vernotico illuminazione pubblica: Graduatorie poi energia all 2_re...
 
Relazione di riferimento CENTRALE ENEL LA SPEZIA
Relazione di riferimento CENTRALE ENEL LA SPEZIARelazione di riferimento CENTRALE ENEL LA SPEZIA
Relazione di riferimento CENTRALE ENEL LA SPEZIA
 
La riforma della protezione civile (testo integrale)
La riforma della protezione civile (testo integrale)La riforma della protezione civile (testo integrale)
La riforma della protezione civile (testo integrale)
 
Lame: La lettera della Regione al Comune
Lame: La lettera della Regione al ComuneLame: La lettera della Regione al Comune
Lame: La lettera della Regione al Comune
 
326 legge regionale-umbria_17settembre2013_16
326   legge regionale-umbria_17settembre2013_16326   legge regionale-umbria_17settembre2013_16
326 legge regionale-umbria_17settembre2013_16
 
News doc maggio 2020
News doc maggio 2020News doc maggio 2020
News doc maggio 2020
 

Andere mochten auch

Determina provincia sp saliceti 835 2014
Determina provincia sp saliceti 835 2014Determina provincia sp saliceti 835 2014
Determina provincia sp saliceti 835 2014Marco Grondacci
 
Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezza...
Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezza...Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezza...
Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezza...Marco Grondacci
 
Diffida provincia 10 9-014 n.633 all'impianto trattamento rifiuti Saliceti Ve...
Diffida provincia 10 9-014 n.633 all'impianto trattamento rifiuti Saliceti Ve...Diffida provincia 10 9-014 n.633 all'impianto trattamento rifiuti Saliceti Ve...
Diffida provincia 10 9-014 n.633 all'impianto trattamento rifiuti Saliceti Ve...Marco Grondacci
 
La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014
La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014
La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014Marco Grondacci
 
Depeti sentenza cassazione 19067 13 (1)
Depeti sentenza cassazione 19067 13 (1)Depeti sentenza cassazione 19067 13 (1)
Depeti sentenza cassazione 19067 13 (1)Marco Grondacci
 
Decreto legge 133 2014 aree interesse nazionale e appalti bonifiche
Decreto legge 133 2014 aree interesse nazionale e appalti bonificheDecreto legge 133 2014 aree interesse nazionale e appalti bonifiche
Decreto legge 133 2014 aree interesse nazionale e appalti bonificheMarco Grondacci
 
Direttiva ue siti habitat
Direttiva ue siti habitatDirettiva ue siti habitat
Direttiva ue siti habitatMarco Grondacci
 
Il reato di combustione illecita di rifiuti 2014
Il reato di combustione illecita di rifiuti 2014Il reato di combustione illecita di rifiuti 2014
Il reato di combustione illecita di rifiuti 2014Marco Grondacci
 
La disciplina delle terre e rocce da scavo novembre 2014
La disciplina delle terre e rocce da scavo  novembre 2014La disciplina delle terre e rocce da scavo  novembre 2014
La disciplina delle terre e rocce da scavo novembre 2014Marco Grondacci
 

Andere mochten auch (10)

Determina provincia sp saliceti 835 2014
Determina provincia sp saliceti 835 2014Determina provincia sp saliceti 835 2014
Determina provincia sp saliceti 835 2014
 
Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezza...
Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezza...Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezza...
Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezza...
 
Diffida provincia 10 9-014 n.633 all'impianto trattamento rifiuti Saliceti Ve...
Diffida provincia 10 9-014 n.633 all'impianto trattamento rifiuti Saliceti Ve...Diffida provincia 10 9-014 n.633 all'impianto trattamento rifiuti Saliceti Ve...
Diffida provincia 10 9-014 n.633 all'impianto trattamento rifiuti Saliceti Ve...
 
La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014
La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014
La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014
 
Depeti sentenza cassazione 19067 13 (1)
Depeti sentenza cassazione 19067 13 (1)Depeti sentenza cassazione 19067 13 (1)
Depeti sentenza cassazione 19067 13 (1)
 
Decreto legge 133 2014 aree interesse nazionale e appalti bonifiche
Decreto legge 133 2014 aree interesse nazionale e appalti bonificheDecreto legge 133 2014 aree interesse nazionale e appalti bonifiche
Decreto legge 133 2014 aree interesse nazionale e appalti bonifiche
 
Sentenza tar 2014
Sentenza tar 2014Sentenza tar 2014
Sentenza tar 2014
 
Direttiva ue siti habitat
Direttiva ue siti habitatDirettiva ue siti habitat
Direttiva ue siti habitat
 
Il reato di combustione illecita di rifiuti 2014
Il reato di combustione illecita di rifiuti 2014Il reato di combustione illecita di rifiuti 2014
Il reato di combustione illecita di rifiuti 2014
 
La disciplina delle terre e rocce da scavo novembre 2014
La disciplina delle terre e rocce da scavo  novembre 2014La disciplina delle terre e rocce da scavo  novembre 2014
La disciplina delle terre e rocce da scavo novembre 2014
 

Ähnlich wie Bonifica sin in aree industriali aggiornamento ottobre 2014

Bonifiche semplificate aree civili 2014
Bonifiche semplificate aree civili 2014Bonifiche semplificate aree civili 2014
Bonifiche semplificate aree civili 2014Marco Grondacci
 
Valutazione ambientale di progetti ed opere
Valutazione ambientale di progetti ed opereValutazione ambientale di progetti ed opere
Valutazione ambientale di progetti ed opereMarco Grondacci
 
Disciplina del combustibile solidi secondari da rifiuti 2014
Disciplina del combustibile solidi secondari da rifiuti 2014Disciplina del combustibile solidi secondari da rifiuti 2014
Disciplina del combustibile solidi secondari da rifiuti 2014Marco Grondacci
 
La valutazione ambientale strategica
La valutazione ambientale strategicaLa valutazione ambientale strategica
La valutazione ambientale strategicaMarco Grondacci
 
Normativa su dragaggi e bonifica dei siti nazionali
Normativa su dragaggi e bonifica dei siti nazionaliNormativa su dragaggi e bonifica dei siti nazionali
Normativa su dragaggi e bonifica dei siti nazionaliMarco Grondacci
 
Bonifiche aree interesse nazionali appalti pubblici -terre scavo 2014
Bonifiche aree  interesse nazionali   appalti pubblici -terre scavo 2014Bonifiche aree  interesse nazionali   appalti pubblici -terre scavo 2014
Bonifiche aree interesse nazionali appalti pubblici -terre scavo 2014Marco Grondacci
 
News lex ambiente febbraio 2020
News lex ambiente febbraio 2020News lex ambiente febbraio 2020
News lex ambiente febbraio 2020Marco Grondacci
 
Note su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel sp
Note su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel spNote su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel sp
Note su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel spMarco Grondacci
 
Note a nuovo dlgs 2017 sulla via
Note a nuovo dlgs 2017 sulla viaNote a nuovo dlgs 2017 sulla via
Note a nuovo dlgs 2017 sulla viaMarco Grondacci
 
Slide Autorizzazione Unica Ambientale 2013
Slide Autorizzazione Unica Ambientale 2013Slide Autorizzazione Unica Ambientale 2013
Slide Autorizzazione Unica Ambientale 2013Marco Grondacci
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
La disciplina dell'AIA 2015
La disciplina dell'AIA 2015La disciplina dell'AIA 2015
La disciplina dell'AIA 2015Marco Grondacci
 
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010angerado
 

Ähnlich wie Bonifica sin in aree industriali aggiornamento ottobre 2014 (20)

Bonifiche semplificate aree civili 2014
Bonifiche semplificate aree civili 2014Bonifiche semplificate aree civili 2014
Bonifiche semplificate aree civili 2014
 
Valutazione ambientale di progetti ed opere
Valutazione ambientale di progetti ed opereValutazione ambientale di progetti ed opere
Valutazione ambientale di progetti ed opere
 
NEWSAMBIENTE marzo 2020
NEWSAMBIENTE marzo 2020NEWSAMBIENTE marzo 2020
NEWSAMBIENTE marzo 2020
 
Disciplina del combustibile solidi secondari da rifiuti 2014
Disciplina del combustibile solidi secondari da rifiuti 2014Disciplina del combustibile solidi secondari da rifiuti 2014
Disciplina del combustibile solidi secondari da rifiuti 2014
 
La valutazione ambientale strategica
La valutazione ambientale strategicaLa valutazione ambientale strategica
La valutazione ambientale strategica
 
Normativa su dragaggi e bonifica dei siti nazionali
Normativa su dragaggi e bonifica dei siti nazionaliNormativa su dragaggi e bonifica dei siti nazionali
Normativa su dragaggi e bonifica dei siti nazionali
 
Bonifiche aree interesse nazionali appalti pubblici -terre scavo 2014
Bonifiche aree  interesse nazionali   appalti pubblici -terre scavo 2014Bonifiche aree  interesse nazionali   appalti pubblici -terre scavo 2014
Bonifiche aree interesse nazionali appalti pubblici -terre scavo 2014
 
Slides aia 19 6-013
Slides aia 19 6-013Slides aia 19 6-013
Slides aia 19 6-013
 
News lex luglio 2020
News lex luglio 2020News lex luglio 2020
News lex luglio 2020
 
News lex ambiente febbraio 2020
News lex ambiente febbraio 2020News lex ambiente febbraio 2020
News lex ambiente febbraio 2020
 
Note su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel sp
Note su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel spNote su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel sp
Note su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel sp
 
Note a nuovo dlgs 2017 sulla via
Note a nuovo dlgs 2017 sulla viaNote a nuovo dlgs 2017 sulla via
Note a nuovo dlgs 2017 sulla via
 
News lex aprile 2020
News lex aprile 2020News lex aprile 2020
News lex aprile 2020
 
Slide Autorizzazione Unica Ambientale 2013
Slide Autorizzazione Unica Ambientale 2013Slide Autorizzazione Unica Ambientale 2013
Slide Autorizzazione Unica Ambientale 2013
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
News A 38 2017
News A 38 2017News A 38 2017
News A 38 2017
 
La disciplina dell'AIA 2015
La disciplina dell'AIA 2015La disciplina dell'AIA 2015
La disciplina dell'AIA 2015
 
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
 

Mehr von Marco Grondacci

News doc ambiente dicembre 2020
News doc ambiente dicembre 2020News doc ambiente dicembre 2020
News doc ambiente dicembre 2020Marco Grondacci
 
News lex AMBIENTE dicembre 2020
News lex AMBIENTE dicembre 2020News lex AMBIENTE dicembre 2020
News lex AMBIENTE dicembre 2020Marco Grondacci
 
Lettera ministro a toti impianto saliceti
Lettera ministro a toti impianto saliceti  Lettera ministro a toti impianto saliceti
Lettera ministro a toti impianto saliceti Marco Grondacci
 
Lettera ministro ambiente a toti impianto saliceti signed
Lettera ministro ambiente a toti impianto saliceti  signedLettera ministro ambiente a toti impianto saliceti  signed
Lettera ministro ambiente a toti impianto saliceti signedMarco Grondacci
 
News doc AMBIENTE novembre 2020
News doc AMBIENTE novembre 2020News doc AMBIENTE novembre 2020
News doc AMBIENTE novembre 2020Marco Grondacci
 
News lex ambiente novembre 2020
News lex ambiente novembre 2020News lex ambiente novembre 2020
News lex ambiente novembre 2020Marco Grondacci
 
Proposta c.c.progetto urbanistico trasf...loc. fossamastra pagliari a colori
Proposta c.c.progetto urbanistico trasf...loc. fossamastra pagliari a coloriProposta c.c.progetto urbanistico trasf...loc. fossamastra pagliari a colori
Proposta c.c.progetto urbanistico trasf...loc. fossamastra pagliari a coloriMarco Grondacci
 
News doc ambiente ottobre 2020
News doc ambiente ottobre 2020News doc ambiente ottobre 2020
News doc ambiente ottobre 2020Marco Grondacci
 
News lex ambiente ottobre 2020
News lex ambiente  ottobre 2020News lex ambiente  ottobre 2020
News lex ambiente ottobre 2020Marco Grondacci
 
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblica
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblicaPoteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblica
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblicaMarco Grondacci
 
News doc Agosto - Settembre 2020
News doc Agosto - Settembre 2020News doc Agosto - Settembre 2020
News doc Agosto - Settembre 2020Marco Grondacci
 
News lex-sentenze Ambiente agosto 2020
News lex-sentenze  Ambiente agosto 2020News lex-sentenze  Ambiente agosto 2020
News lex-sentenze Ambiente agosto 2020Marco Grondacci
 
Dgr Liguria odori n.810-2020
Dgr Liguria odori n.810-2020 Dgr Liguria odori n.810-2020
Dgr Liguria odori n.810-2020 Marco Grondacci
 
Vdpss relazione giunta regionale
Vdpss relazione giunta regionaleVdpss relazione giunta regionale
Vdpss relazione giunta regionaleMarco Grondacci
 
Allegato su procedure dpss e prsp e percorsi partecipativi
Allegato su procedure dpss e prsp e percorsi partecipativiAllegato su procedure dpss e prsp e percorsi partecipativi
Allegato su procedure dpss e prsp e percorsi partecipativiMarco Grondacci
 

Mehr von Marco Grondacci (20)

News doc ambiente dicembre 2020
News doc ambiente dicembre 2020News doc ambiente dicembre 2020
News doc ambiente dicembre 2020
 
News lex AMBIENTE dicembre 2020
News lex AMBIENTE dicembre 2020News lex AMBIENTE dicembre 2020
News lex AMBIENTE dicembre 2020
 
Lettera ministro a toti impianto saliceti
Lettera ministro a toti impianto saliceti  Lettera ministro a toti impianto saliceti
Lettera ministro a toti impianto saliceti
 
24769 (3)
24769 (3)24769 (3)
24769 (3)
 
Lettera ministro ambiente a toti impianto saliceti signed
Lettera ministro ambiente a toti impianto saliceti  signedLettera ministro ambiente a toti impianto saliceti  signed
Lettera ministro ambiente a toti impianto saliceti signed
 
News doc AMBIENTE novembre 2020
News doc AMBIENTE novembre 2020News doc AMBIENTE novembre 2020
News doc AMBIENTE novembre 2020
 
News lex ambiente novembre 2020
News lex ambiente novembre 2020News lex ambiente novembre 2020
News lex ambiente novembre 2020
 
Proposta c.c.progetto urbanistico trasf...loc. fossamastra pagliari a colori
Proposta c.c.progetto urbanistico trasf...loc. fossamastra pagliari a coloriProposta c.c.progetto urbanistico trasf...loc. fossamastra pagliari a colori
Proposta c.c.progetto urbanistico trasf...loc. fossamastra pagliari a colori
 
News doc ambiente ottobre 2020
News doc ambiente ottobre 2020News doc ambiente ottobre 2020
News doc ambiente ottobre 2020
 
News lex ambiente ottobre 2020
News lex ambiente  ottobre 2020News lex ambiente  ottobre 2020
News lex ambiente ottobre 2020
 
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblica
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblicaPoteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblica
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblica
 
News doc Agosto - Settembre 2020
News doc Agosto - Settembre 2020News doc Agosto - Settembre 2020
News doc Agosto - Settembre 2020
 
News lex settembre 2020
News lex settembre 2020News lex settembre 2020
News lex settembre 2020
 
News lex-sentenze Ambiente agosto 2020
News lex-sentenze  Ambiente agosto 2020News lex-sentenze  Ambiente agosto 2020
News lex-sentenze Ambiente agosto 2020
 
Dgr Liguria odori n.810-2020
Dgr Liguria odori n.810-2020 Dgr Liguria odori n.810-2020
Dgr Liguria odori n.810-2020
 
News lex giugno 2020
News lex giugno 2020News lex giugno 2020
News lex giugno 2020
 
Vdpss relazione giunta regionale
Vdpss relazione giunta regionaleVdpss relazione giunta regionale
Vdpss relazione giunta regionale
 
Allegato su procedure dpss e prsp e percorsi partecipativi
Allegato su procedure dpss e prsp e percorsi partecipativiAllegato su procedure dpss e prsp e percorsi partecipativi
Allegato su procedure dpss e prsp e percorsi partecipativi
 
News lex maggio 2020
News lex maggio 2020News lex maggio 2020
News lex maggio 2020
 
Cd s 6612 2011
Cd s 6612 2011Cd s 6612 2011
Cd s 6612 2011
 

Bonifica sin in aree industriali aggiornamento ottobre 2014

  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA DISCIPLINA PER LA BONIFICA PER I SITI INQUINATI NAZIONALI (SIN) DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE 1 La Spezia Ottobre 2014
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Sommario SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE.................................................................................................................................................. 3 ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 1 articolo 252bis) ................................................................................. 3 CONTENUTO ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 2 articolo 252bis) ........................................................... 4 ACCORDI DI PROGRAMMA CON SOGGETTI DIVERSI DAI PROPRIETARI DELLE AREE INQUINATE E DAI GESTORI DI SITI INQUINATI CHE NON HANNO CAGIONATO LA CONTAMINAZIONE DEL SITO E HANNO ASSOLTO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONCENTRAZIONE INQUINANTI E DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE NELLA DIFFUSIONE DELL’INQUINAMENTO (comma 5 articolo 252bis) .............................................................................................................................................. 4 ESCLUSIONE OBBLIGHI E ONERI REALI PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 6 articolo 252bis) ............................................................................................................................. 4 MODALITÀ APPROVAZIONE PROGETTI FRUTTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (commi 8 e 9 articolo 252bis) ........................................................................................................................................................... 5 SOCIETÀ IN HOUSE PER LA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO E AL MONITORAGGIO DEI PROGETTI INTEGRATI DI BONIFICA E RICONVERSIONE INDUSTRIALI PREVISTI DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 10 articolo 252bis) ........................................................................................................................... 6 PROMOZIONE FIGURE PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLE BONIFICHE (comma 11 articolo 252bis) .......... 6 DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA:DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 7 AGOSTO 2014 ........................................... 8 Testo del Decreto 7 agosto 2014-10-22 .................................................................................................... 8 Finalità del Decreto (articolo 1) ................................................................................................................. 8 Soggetti Beneficiari (articolo 2) ................................................................................................................. 8 Soggetti esclusi dal credito di imposta (articolo 2) ................................................................................... 8 Definizione del credito di imposta concedibile (articolo3)........................................................................ 9 Ambito di utilizzo dei beni acquistabili con agevolazione del credito di imposta (articolo 4) ................ 10 Spese ammissibili al credito di imposta e programma di investimenti (comma 4 articolo 4) ................ 10 Beni ed investimenti comunque esclusi dal credito di imposta (comma 5 articolo 4) ........................... 11 Gestione degli interventi di agevolazione (articolo 6) ............................................................................. 11 La fasi della procedura di concessione della agevolazione ..................................................................... 11 Fase 1. Accordo di Programma ex articolo 252bis DLgs 152/2006 disciplina ammontare della agevolazione e modalità di accesso alle stesse (articolo 7) .................................................................... 12 Fase 2. Verifiche su accordi di programma (comma 2 articolo 7) ........................................................... 12 Fase 3. Istanza per la concessione della agevolazione (comma 3 articolo 7) .......................................... 12 Fase 4. Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 5 articolo 7) ........................ 13 2
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE L’articolo 4 della legge di conversione n. 9 del 20141 introduce l’articolo 252bis nella Parte IV del DLgs 152/2006 prevede una nuovo contenuto dell’articolo 252bis che disciplinava, nella versione originaria (ex Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che lo ha introdotto nel Dlgs 152/2006). ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 1 articolo 252bis) Secondo la nuova versione dell’articolo 252bis il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati2 ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.426 (che ha istituito i primi 14 siti di bonifica di interesse nazionale), al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse dalla possibilità di usare i suddetti accordi di programma le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. Si tratta delle aree interessate da imprese di interesse strategico nazionale3 la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale. 1 Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.». (14A01372) (GU Serie Generale n.43 del 21-2-2014) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica zioneGazzetta=2014-02-21&atto.codiceRedazionale=14A01372&elenco30giorni=false 2Secondo il comma 4 articolo 252 bis i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. Questi ultimi obblighi consistono nella comunicazione a Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti del proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (Csc), nonché nella predisposizione delle adeguate misure di prevenzione della diffusione dell’inquinamento, entro le 24 ore successive alla scoperta dell’inquinamento. 3 Sono considerate stabilimenti di interesse strategico (ex art. 1 legge 231/2012)quelli individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione 3
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ CONTENUTO ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 2 articolo 252bis) a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma; d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato; h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica; i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale. i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. ACCORDI DI PROGRAMMA CON SOGGETTI DIVERSI DAI PROPRIETARI DELLE AREE INQUINATE E DAI GESTORI DI SITI INQUINATI CHE NON HANNO CAGIONATO LA CONTAMINAZIONE DEL SITO E HANNO ASSOLTO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONCENTRAZIONE INQUINANTI E DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE NELLA DIFFUSIONE DELL’INQUINAMENTO (comma 5 articolo 252bis) Le condizioni per stipulare gli Accordi di Programma da parte di questi altri soggetti sono: a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007; b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale é determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. Al di fuori delle condizioni sopra elencate , la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge. (comma 7 articolo 251bis Dlgs 152/2006) ESCLUSIONE OBBLIGHI E ONERI REALI PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 6 articolo 252bis) L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma 4
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale4 per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale é subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati a cura della Provincia. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti con l’Accordo di Programma, non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area. MODALITÀ APPROVAZIONE PROGETTI FRUTTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (commi 8 e 9 articolo 252bis) Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse. 4 Si ricorda che ex comma 1 articolo 253 DLgs 152/2006 gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 5
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ SOCIETÀ IN HOUSE PER LA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO E AL MONITORAGGIO DEI PROGETTI INTEGRATI DI BONIFICA E RICONVERSIONE INDUSTRIALI PREVISTI DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 10 articolo 252bis) Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. PROMOZIONE FIGURE PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLE BONIFICHE (comma 11 articolo 252bis) Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma sopra descritti. 6
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ CREDITO DI IMPOSTA5 PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (comma 2 articolo 4 Legge 9/2014) Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma sopra descritti che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, é attribuito un credito d'imposta secondo le modalità descritte dai commi da 3 a 6 dell’articolo 4 legge 9/20146, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 147 articolo 4 Legge 9/2014, a condizione che: a) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; b) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo; c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese. 5 In generale per credito di imposta si intende i crediti di restituzione di cui sia titolare il contribuente, non derivanti da pagamento indebito e fatti valere mediante compensazione con il debito di imposta in sede di dichiarazione (credito in senso stretto) o mediante rimborso. 6 Il comma 7 rinvia a decreti ministeriali per la definizione puntuale di quanto previsto dai commi precedenti. I commi 8 e 9 definiscono le incompatibilità con questo credito di imposta secondo le norme europee sugli aiuti di stato. 7 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA: DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 7 AGOSTO 2014 Testo del Decreto 7 agosto 2014-10-22 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica zioneGazzetta=2014-10-02&atto.codiceRedazionale=14A07417&elenco30giorni=false Finalità del Decreto (articolo 1) Il Decreto disciplina le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma sopra descritti. Soggetti Beneficiari (articolo 2) Le imprese sottoscrittrici degli Accordi di Programma di cui alla legge sopra descritta che ha introdotto l’articolo 252bis del DLgs 152/2006 e che hanno le seguenti caratteristiche: a) siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree; b) siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma; c) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; d) procedano all'acquisto dei beni strumentali di cui all'art. 4 del decreto ( che descrive le spese ammissibili ai fini del credito di imposta) successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma. Soggetti esclusi dal credito di imposta (articolo 2) Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e nei seguenti settori, come definiti dal regolamento generale di esenzione: a) della produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): aiuti all’interno della politica agricola comune; b) dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche; c) della pesca e dell'acquacoltura; d) dell'industria carbonifera; e) della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, limitatamente alle agevolazioni concedibili alle condizioni di cui all'art. 10, comma 1. Il comma 1 articolo 10 del presente Decreto così recita: ““1. Con riferimento alle imprese localizzate nelle aree ammissibili alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che sarà approvata dalla Commissione europea, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse secondo le intensità massime per ciascuna 8
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ area ammissibile e per dimensione di impresa di cui alla medesima Carta degli aiut8i, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 149 del regolamento generale di esenzione.”. Definizione del credito di imposta concedibile (articolo3) Si tratta di agevolazioni nella forma di un credito d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (24-12-2013) del decreto-legge n.145 del 2013, 24 dicembre 201310, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta é riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 1011 ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, indicati nell'art. 4 (fabbricati, macchinari e veicoli industriali, programmi informatici secondo le definizione del comma 312 articolo 4 del presente Decreto), eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 6113 e 109, comma 514, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto 8 La validità delle norme in materia di aiuti a finalità regionale in vigore nel periodo 2007-2013 è stata estesa fino al 30 giugno 2014 Per la Carta vedi qui http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.8.html 9 http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2014/06/26/Aiuti-di-Stato--definiti-i-criteri-di-compatibilit%C3%A0-con-il-mercato- interno/OJ_JOL_2014_187_R_0001_IT%20pdf.ashx 10 convertito nella legge 9/2014 che ha introdotto l’articolo 242bis da cui discende il decreto che stiamo descrivendo 11 Disposizioni in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato 12 a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile; b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 13 “Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.” 14 “5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 9
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 1715 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Il credito d'imposta non é cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili,anche a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/201316 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Ambito di utilizzo dei beni acquistabili con agevolazione del credito di imposta (articolo 4) Alle imprese agevolabili ai sensi del presente Decreto, è attribuito il credito d'imposta (vedi commento articolo 3 precedente paragrafo) a condizione che i nuovi beni strumentali di cui al comma 317 dell’articolo 4 siano utilizzati nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale individuati negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art.107, paragrafo 3, lettere a) e c)18, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese. Spese ammissibili al credito di imposta e programma di investimenti (comma 4 articolo 4) Le spese per i beni elencati nel comma 3 articolo 4 (vedi in precedenza) sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”. http://docs.800979000.com/TUIR-Testo-unico-imposte- 10 reddito-agg.2013.pdf 15 “1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.” http://www.associazionealar.it/normative/Dlgs_241_del_09_07_1997.pdf 16 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf 17 a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile; b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 18 “3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;…”
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Limitatamente alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c)19 della Carta degli aiuti di cui all'art.10, comma 1 del Decreto in esame, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, numero 50)20, del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. Beni ed investimenti comunque esclusi dal credito di imposta (comma 5 articolo 4) a) i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate in precedenza; b) gli investimenti di pura sostituzione. Gestione degli interventi di agevolazione (articolo 6) La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari del credito d'imposta del presente Decreto (vedi sopra commento articolo 3), che sono affidate all'Agenzia delle entrate. La fasi della procedura di concessione della agevolazione 1.Accordo di Programma 2.Verifiche su accordi di programma 3.Istanza per la concessione della agevolazione 4.Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico 5.Controlli, monitoraggi, ispezioni di Ministero Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate (articolo821) 19 gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese non sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.8.html 20 “50) <<attività uguali o simili>>: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&rid=1 21http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=1 &art.codiceRedazionale=14A07417&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10- 02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art 11
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Fase 1. Accordo di Programma ex articolo 252bis DLgs 152/2006 disciplina ammontare della agevolazione e modalità di accesso alle stesse (articolo 7) L’Accordo di Programma previsto dalla legge 9/2014 (sopra esaminata) che ha inserito l’apposito articolo 252bis al DLgs 152/2006 indica, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5 del presente Decreto22, l'ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. L'accordo di programma include altresì, per ciascuna impresa sottoscrittrice ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalità e procedure previste dall'accordo di programma stesso: a) il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni ammissibili alla agevolazione, per ciascuno dei periodi d'imposta di cui all'art. 3, comma 123, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015; b) l'importo massimo del credito d'imposta concedibile, calcolato, nei limiti delle risorse e secondo le modalità previste da ciascun accordo, nonché nel rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'art. 10, comma 324, sulla base del piano di cui alla lettera a); c) l'espressa previsione che l'importo di cui alla lettera b) potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate. Fase 2. Verifiche su accordi di programma (comma 2 articolo 7) Gli accordi di programma sono sottoposti al preventivo riscontro formale del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 525, previste complessivamente da ciascun accordo di programma, nonché di quelle attribuibili, all'interno del predetto plafond, a ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. In caso di esito positivo di tale verifica, il Ministero provvede alla prenotazione delle risorse in relazione al fabbisogno finanziario per ciascun accordo di programma e per ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. Fase 3. Istanza per la concessione della agevolazione (comma 3 articolo 7) La concessione dell'agevolazione avviene a seguito di istanza26 presentata dalle imprese, per le quali è stata effettuata la prenotazione delle risorse ai sensi del comma 2, per via esclusivamente 22 “Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.” http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=1& art.codiceRedazionale=14A07417&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10- 02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art 23 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (24-12-2013) del decreto-legge n.145 del 2013, 24 dicembre 2013 24 Le intensità massime di aiuto per ciascuna area territoriale e dimensione di impresa sono indicate nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese con il quale sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche del Ministero dello Sviluppo Economico (vedi comma 5 articolo 7 presente decreto), nonché le modalità e i termini di presentazione e l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto. 25 “Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.” 26 Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 4 articolo 7 del presente Decreto) 12
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ telematica e nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 7627 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. L'istanza è riferita alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione ed è corredata di una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio sindacale o di un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.3928, dalla quale risulti l'ammontare delle spese ammissibili secondo il presente Decreto effettivamente sostenute dall'impresa nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza stessa e degli ammortamenti di cui all'art. 3, comma 229 del Decreto, dedotti nel medesimo periodo di imposta. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Fase 4. Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 5 articolo 7) Le istanze trasmesse sono istruite dal Ministero dello sviluppo economico che, verificate la completezza delle informazioni oggetto di dichiarazione sostituiva di atto notorio e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, nonché accertato l'avvio delle attività derivanti dagli impegni assunti da parte delle imprese richiedenti con gli accordi di programma, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e delle risorse finanziarie prenotate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario, emana il relativo decreto di concessione e trasmette all'Agenzia delle entrate, per via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di essi. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per via telematica, i dati delle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta in compensazione, con i relativi importi. Le modalità telematiche di scambio dei dati di cui ai periodi precedenti sono concordate tra il Ministero e la predetta Agenzia. 27 http://www.altalex.com/index.php?idnot=34533#capo3 28 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10039dl.htm 29 gli ammortamenti sono dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. 13