1. PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore: SETTORE
AMMINISTRATIVO
Proponente: RIFIUTI
DETERMINAZIONE
N. 772 DEL 14/05/2018
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 208 D.LGS
152/2006 RILASCIATA AD AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (AID),
CON SEDE IN ROMA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
NAVALE PRESSO IL BACINO 2 AREA ARSENALE MILITARE
DELLA SPEZIA - MODIFICA NON SOSTANZIALE E PROROGA
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;
Vista la Legge Regionale n.18 del 21/06/1999;
Visto il D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii;
Vista la Legge Regionale n. 30 del 31/10/2006;
Premesso che la Provincia della Spezia, con Determinazione Dirigenziale n. 2373 prot. n. 36058
del 21/12/2016 ha disposto di autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 la società Agenzia
Industrie Difesa (AID) - con sede in Roma alla gestione di un impianto di trattamento/smaltimento
rifiuti derivanti da demolizione di galleggianti (da dismissione navi) situato all’interno
dell’Arsenale Militare sito nel Comune della Spezia, Viale Amendola 2;
Richiamato quanto prescritto al punto 5) della citata Determinazione n. 2373/2016:
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2. .. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 12 (dodici) mesi a far data dalla
consegna del certificato di idoneità al riciclaggio di cui al precedente punto 3.b). Eventuali
proroghe, se necessarie al completamento del ciclo produttivo, potranno essere concesse, previa
valutazione da parte degli Enti competenti secondo le procedure previste, comunque non oltre la
durata dell’autorizzazione stabilita dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; “
Vista la nota M_D GAID REG2018 0000642 presentata in data 29/01/2018 da AID ed assunta
agli atti con prot. n. 3099/2018, avente ad oggetto la richiesta proroga dell’autorizzazione alla
gestione dell'impianto di smaltimento di rifiuti da demolizione di galleggianti (da dismissione navi),
presso il sito realizzato nell’area dell’Arsenale Militare in Comune della Spezia Viale Amendola
n.2;
Preso atto che nella citata nota prot. 3099/2018 AID dichiara:
“Questa Agenzia, concluse le attività di demolizione dell’ex Nave Carabiniere lo scorso mese di
settembre, ha la necessità di proseguire il ciclo produttivo demolendo l’unità gemella ex nave Alpino.
Per poter procedere si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali all’impianto
autorizzato di cui all’oggetto. “
Richiamate le citate modifiche, come descritte nella relazione tecnica allegata alla suddetta nota
che consistono nella demolizione dell’unità gemella (ex Nave Alpino) posizionato nel bacino n. 3
dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia situato in posizione parallela al bacino n. 2 (sito del
precedente intervento). L’andana che divide i bacini(2 e 3) rimane la stessa.
Considerato che:
il bacino n. 3 è gemello del bacino n. 2, ha le stesse dimensioni e le stesse caratteristiche e,
quindi, la superficie del sito autorizzato rimane la medesima.
l’impianto di trattamento delle acque meteoriche e di processo rimane lo stesso e nella
medesima configurazione approvata, ma dedicato al bacino n. 3. Quindi, la pompa di
aspirazione dell’impianto è stata posizionata al suo interno, sulla platea, ed è stato realizzato il
muretto contenitivo ed isolante simile a quello utilizzato nel n. 2 per evitare la contaminazione
delle acque in darsena
è stata prevista una dislocazione dei cassoni di stoccaggio dei materiali più funzionale rispetto alla
precedente, conservando inalterata la superficie totale coperta che sarà sempre pari a 180 m2.
per la parte antincendio saranno utilizzate delle linee di manichette di collegamento al
collettore incendio del bacino n. 2, come già previsto ed autorizzato nel progetto inviato ai
VV.FF. della Provincia della Spezia (dipvvf COM – SP REGISTRO UFFICIALE U0000762
18-01-2018). Saranno implementate tutte le prescrizione richieste dal Comando Provinciale
dei VV.F. nel documento di approvazione del progetto per l’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendio.
Non vi sono varianti rispetto a quanto autorizzato con la Det. dir. 2373/216. Nel corso delle
attività di demolizione verranno eseguiti i controlli per il monitoraggio dei potenziali effetti
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3. sull’ambiente circostante alla stregua della ex nave gemella. Verranno quindi controllate la qualità
dell’aria, le emissioni sonore, l’efflusso delle acque depurate.
Non si configura pertanto alcuna modifica sostanziale del ciclo di lavorazione proposto che
prevede:
a) Rimozione dei materiali pericolosi, già conclusa, come da dichiarazione preliminare di
Conformità al Certificato di Idoneità al Riciclaggio emesso da RINA (prot. 2017/SP/01/536-
2 ult) e dalla relazione tecnica conclusiva della ditta esecutrice (INTER.ECO Servizi Srl);
b) Smontaggio e taglio delle strutture metalliche della nave con avvio al recupero presso altre
destinazioni e smaltimento delle parti non valorizzabili.
Vista la nota M_D GAID REG2018 0003683 inviata da AID in data 10/05/2018 ed assunta al
protocollo n. 13019/2018 e preso atto che nella stessa si comunica è che stata presentata al
Comando dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista
dall’Art. 4, comma 1 del DPR 151/2011 di cui al punto 3.d della citata Determina a cui ha fatto
seguito l’asseverazione come da allegati alla nota stessa,
Preso atto:
che gli eventuali tagli a caldo, qualora necessari, prevedranno nuovi aspiratori di cui vengono
fornite le matricole e per i quali AID formalizzerà un nuovo registro per l’approvazione da parte
degli uffici della Provincia;
che con nota prot. M_D MARSSP0000286 del 09/01/2018 l’Arsenale Militare Marittimo della
Spezia ha prorogato la messa a disposizione dell’area sino al 31/07/2018;
Considerato che la durata dell’autorizzazione è subordinata al permanere in capo all’istante del
titolo di godimento dell’area medesima così come accertato in merito dai documenti presentati da
AID;
Rilevato che gli interventi proposti si configurano, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 18/1999, quali
modiche non sostanziali,
DISPONE
1) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di prorogare l’autorizzare ex art. 208 la società A.I.D. con sede in Roma nella persona del legale
rappresentante pro tempore alla gestione dell’impianto di trattamento/smaltimento rifiuti
derivanti da demolizione di galleggianti (da dismissione navi) situato all’interno dell’Arsenale
Militare sito nel Comune della Spezia, Viale Amendola 2 alle seguenti condizioni:
a) dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla Det. Dir. 2373 che si intendono
integralmente richiamate ove non incompatibili con il lay-out di cantiere previsto, la cui
disposizione è visibile nella planimetria riportata in Allegato 1.1.1 (Lay-out e logistica area
di cantiere ed impiantistica Bacino n. 3) figurante come ALLEGATO 2 alla nota M_D
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4. GAID REG2018 0000642 presentata in data 29/01/2018 da AID ed assunta agli atti con
prot. n. 3099/2018.
b) Per l’accertamento dei potenziali effetti dell’impianto di riciclaggio navi sull’ambiente
circostante, sono inoltre mantenute le seguenti attività di monitoraggio, i cui esiti saranno
restituiti mediante report periodici:
monitoraggio della qualità dell’aria: allestimento di due stazioni di monitoraggio per la
determinazione delle polveri sospese. Sarà eseguito un monitoraggio preliminare nelle
polveri aerodisperse, almeno 1 settimana prima dell’avvio del cantiere. Successivamente
saranno eseguiti due monitoraggi al mese. Al termine dell’intervento (circa 1 settimana
dopo) verrà eseguito il monitoraggio post-operam.
monitoraggio delle emissioni sonore: misura all’interno e all’esterno dell’impianto prima
dell’inizio delle attività e durante le attività di demolizione a cadenza mensile.
3) di mantenere in € 175.360,00 (euro centosettantacinquemilatrecentosessanta/00 - impianti
tecnologici per il trattamento dei rifiuti pericolosi con potenzialità teorica massima sino a 25 t/g)
la fidejussione stipulata da AID in favore della Provincia della Spezia per la durata della
autorizzazione;
4) di stabilire che la presente determinazione ha validità sino scadenza della concessione d’uso
dell’area ad AID da parte di Arsenale Militare della Spezia e comunque non il 20
dicembre 2018. Eventuali ulteriori proroghe, se necessarie al completamento del ciclo
produttivo, potranno essere concesse, previa valutazione da parte degli Enti competenti secondo
le procedure previste, comunque non oltre la durata dell’autorizzazione rilasciata con Det. Dir.
2373/2016 stabilita dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (20/12/2016);
5) di dare atto che la presente autorizzazione, oltre quanto espressamente indicato in materia di
tutela ambientale al punto 2), sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dei lavori;
6) di consegnare copia del presente atto al sig. Giancarlo Anselmino in qualità di Legale
Rappresentante di Agenzia Industrie Difesa con sede in Roma, e di darne comunicazione al
Comune della Spezia, al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia, alla S.C. Igiene e
Sanità Pubblica della A.S.L. n. 5 della Spezia e alla Regione Liguria agli organi della Marina
Militare interessati.
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5. INFORMA
La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line per rimanervi 15
giorni consecutivi e ai sensi dell’art. 40 D.lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente
Informazioni ambientali”.
Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con
contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Dirigente
Dott. Marco Casarino
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