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RISOLUZIONE N. 367/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

                                                            Roma, 03 ottobre 2008




      OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 7,
               comma 4, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

      Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo
      7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
                                             QUESITO
      La società istante svolge principalmente l’attività di organizzazione di congressi,
      convention, riunioni, corsi di aggiornamento e formazione del personale, con
      riferimento a tematiche di carattere medico-scientifico.
      Nell’ambito della predetta attività, la società sta valutando l’opportunità di
      procedere all’organizzazione di tali eventi anche in Paesi dell’Unione Europea.
      A tale scopo, essa si identificherà direttamente ai fini IVA nei vari Paesi della UE
      fornendo ai clienti (società scientifiche, farmaceutiche e personale medico) le
      seguenti tipologie di servizi:
          1. “pacchetti” composti da vari servizi tra cui:
      a) “quota iscrizione congresso”, che comprende l’accesso alla sessione
      scientifica del congresso, il kit congressuale, il libro degli abstracts, la colazione
      di lavoro, il coffee break, il cocktail di benvenuto, l’accesso alla mostra ed in
      alcuni casi la cena di gala e vari intrattenimenti;
      b) “sponsor simposio”, che comprende l’uso della sala, impianti tecnici,
      eventuale traduzione simultanea, allestimenti ed arredi, esposizione logo azienda
      sponsor, coffee break, colazioni di lavoro ed hostess;
      c) “mostra”, che comprende il noleggio dello spazio espositivo allestito in
      occasione del convegno ove il richiedente può collocare il proprio stand, nonché
2



altri servizi generali, quali pulizie, allacciamento energia o specifici, a richiesta
del cliente, accessori al noleggio dello stand (allestimenti, noleggio piante etc.);
   2. “altri servizi” che consistono nella fornitura ai propri clienti di varie
       prestazioni direttamente o indirettamente collegate alla manifestazione
       principale tra cui:
a) albergo per relatori del congresso o per personalità ospiti, anche su
 sponsorizzazione di aziende;
b) albergo per soggetti partecipanti esterni (persone fisiche) che abbiano fatto
 richiesta di partecipare al congresso;
c) ristorazione a favore di aziende che richiedono colazioni di lavoro e cene per i
 propri ospiti;
d) interpretariato richiesto dalle aziende per le proprie riunioni;
e) guida per tour da effettuare in occasione dei lavori congressuali;
f) hostess sia in sede congressuale che fuori sede per colazioni o cene di lavoro;
g) pubblicità su borse, penne, badge etc. richieste dalle singole aziende.
Tutti i citati servizi vengono resi in occasione di manifestazioni specifiche
organizzate direttamente dalla società istante in luoghi e tempi ben individuati.
In alcuni casi, tuttavia, i servizi specifici di cui al punto 2 verrebbero resi alla
propria clientela in concomitanza con manifestazioni organizzate da altri
soggetti.
            SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che le prestazioni di servizi di cui ai suddetti punti 1 e 2,
cioè quelle a pacchetto ed i servizi specifici relative a manifestazioni organizzate
dalla stessa nell’ambito di un Paese comunitario, debbano essere ricondotte alle
prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e
simili. Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. n.
633 del 1972, i citati servizi sarebbero da assoggettare ad IVA nello Stato
membro in cui vengono effettuati e non in quello dove ha sede il prestatore del
servizio.
3



Per gli stessi motivi l’istante ritiene, inoltre, che le predette prestazioni di servizi,
rese alla propria clientela in concomitanza di manifestazioni organizzate da altri
soggetti al di fuori del territorio nazionale, sarebbero da escludere, per difetto del
requisito di territorialità, ai sensi del citato articolo 7, comma 4, lettera b), del
D.P.R. n. 633 del 1972, dall’applicazione dell’IVA in Italia, essendo indubbio il
collegamento funzionale e di completamento di tali prestazioni con le
manifestazioni in oggetto.
A supporto di tale soluzione interpretativa l’istante richiama l’articolo 9, comma
2, lettera c) della VI Direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 388 (attuale articolo
52 della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112).
                          PARERE DELLA DIREZIONE
L’articolo 7, quarto comma, lettera b) del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che le
prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e
simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio
medesimo.
La norma nazionale riprende la disposizione dell’articolo 52 lettera a) della
Direttiva CE del 28 novembre 2006 n. 112, relativa al sistema comune IVA, ai
sensi del quale la rilevanza territoriale delle prestazioni relative ad “attività
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o affini, ivi
comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, le
prestazioni di servizi accessorie a tali attività” va individuata nel luogo in cui la
prestazione è materialmente eseguita.
Con risoluzione n. 131 del 13 novembre 2006 è stato precisato che le somme
percepite da una società organizzatrice di una conferenza in altro Stato membro,
a fronte della distribuzione di materiale didattico, dell’erogazione della cena
sociale, del coffee break, etc. vanno riferite “ad eventi strettamente connessi con
lo svolgimento della … conferenza” e, come tali, da considerarsi relative “ad un
evento di natura culturale, territorialmente rilevante nel luogo di materiale
esecuzione (art. 7, quarto comma, lett. b del D.P.R. n. 633 del 1972)”.
4



Ciò posto, nel caso in cui sia la società istante ad organizzare l’evento in altro
Stato membro, i servizi da essa offerti non saranno da considerare, ai fini IVA,
territorialmente rilevanti in Italia e come tali andranno considerati fuori dal
campo di applicazione dell’imposta.
Per quanto riguarda, invece, i servizi indicati sub 2, che la società intenderebbe
prestare, in altro Stato membro, in occasione di eventi scientifico-culturali
organizzati da terzi, si rileva che gli stessi, pur se forniti in occasione e in ragione
dell’evento cui si riferiscono, non possono considerarsi rientranti tra le
prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lett. b) (prestazioni scientifiche,
culturali, ecc.), in quanto resi da soggetto terzo (la società istante), rispetto
all’organizzatore del convegno, congresso e simili, per cui si presentano come
prestazioni aggiuntive (albergo ai relatori del Congresso ed ai partecipanti,
ristorazione etc.) che vengono offerte ai partecipanti e che non sono strettamente
indispensabili alla partecipazione all’evento.
In particolare, nella prospettata fattispecie viene meno anche il nesso di
accessorietà, di cui all’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, in quanto la
prestazione principale (evento scientifico-culturale) viene posta in essere da
soggetto diverso dalla società istante che rende le altre prestazioni in discorso.
Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 216 del 4
luglio 2002, “affinché un’operazione possa definirsi “accessoria” è necessario :
   -   che vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla,
       completarla o renderla possibile;
   -   che avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;
   -   che venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione
       principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese.”
Nel caso prospettato dalla società istante, anche se va riconosciuta la riferibilità
delle prestazioni rese all’operazione principale (cfr. Agenzia delle Entrate Ris. n.
131 del 13 novembre 2006), si deve rilevare la carenza del presupposto
soggettivo, in ragione della differenza dei soggetti contraenti, per cui va esclusa
la natura accessoria delle prestazioni oggetto del presente interpello.
5



In conclusione, la scrivente ritiene che qualora sia la stessa società istante ad
organizzare l’evento culturale-scientifico sia le prestazioni, elencate al punto sub
1 che quelle elencate al punto sub 2, rientrino nell’ambito applicativo di cui
all’articolo 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972, da considerarsi
territorialmente rilevanti in Italia solo nel caso in cui l’evento, oggetto della
prestazione principale, sia realizzato nel territorio dello Stato. Al contrario,
qualora la società istante si limiti a fornire altri servizi (elencati al punto sub 2)
rispetto all’evento organizzato da altri soggetti, le prestazioni rese dovranno
essere esaminate singolarmente al fine di individuarne la territorialità secondo le
disposizioni dell’articolo 7 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
     Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
     .

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  • 1. RISOLUZIONE N. 367/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 7, comma 4, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente QUESITO La società istante svolge principalmente l’attività di organizzazione di congressi, convention, riunioni, corsi di aggiornamento e formazione del personale, con riferimento a tematiche di carattere medico-scientifico. Nell’ambito della predetta attività, la società sta valutando l’opportunità di procedere all’organizzazione di tali eventi anche in Paesi dell’Unione Europea. A tale scopo, essa si identificherà direttamente ai fini IVA nei vari Paesi della UE fornendo ai clienti (società scientifiche, farmaceutiche e personale medico) le seguenti tipologie di servizi: 1. “pacchetti” composti da vari servizi tra cui: a) “quota iscrizione congresso”, che comprende l’accesso alla sessione scientifica del congresso, il kit congressuale, il libro degli abstracts, la colazione di lavoro, il coffee break, il cocktail di benvenuto, l’accesso alla mostra ed in alcuni casi la cena di gala e vari intrattenimenti; b) “sponsor simposio”, che comprende l’uso della sala, impianti tecnici, eventuale traduzione simultanea, allestimenti ed arredi, esposizione logo azienda sponsor, coffee break, colazioni di lavoro ed hostess; c) “mostra”, che comprende il noleggio dello spazio espositivo allestito in occasione del convegno ove il richiedente può collocare il proprio stand, nonché
  • 2. 2 altri servizi generali, quali pulizie, allacciamento energia o specifici, a richiesta del cliente, accessori al noleggio dello stand (allestimenti, noleggio piante etc.); 2. “altri servizi” che consistono nella fornitura ai propri clienti di varie prestazioni direttamente o indirettamente collegate alla manifestazione principale tra cui: a) albergo per relatori del congresso o per personalità ospiti, anche su sponsorizzazione di aziende; b) albergo per soggetti partecipanti esterni (persone fisiche) che abbiano fatto richiesta di partecipare al congresso; c) ristorazione a favore di aziende che richiedono colazioni di lavoro e cene per i propri ospiti; d) interpretariato richiesto dalle aziende per le proprie riunioni; e) guida per tour da effettuare in occasione dei lavori congressuali; f) hostess sia in sede congressuale che fuori sede per colazioni o cene di lavoro; g) pubblicità su borse, penne, badge etc. richieste dalle singole aziende. Tutti i citati servizi vengono resi in occasione di manifestazioni specifiche organizzate direttamente dalla società istante in luoghi e tempi ben individuati. In alcuni casi, tuttavia, i servizi specifici di cui al punto 2 verrebbero resi alla propria clientela in concomitanza con manifestazioni organizzate da altri soggetti. SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE La società istante ritiene che le prestazioni di servizi di cui ai suddetti punti 1 e 2, cioè quelle a pacchetto ed i servizi specifici relative a manifestazioni organizzate dalla stessa nell’ambito di un Paese comunitario, debbano essere ricondotte alle prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili. Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, i citati servizi sarebbero da assoggettare ad IVA nello Stato membro in cui vengono effettuati e non in quello dove ha sede il prestatore del servizio.
  • 3. 3 Per gli stessi motivi l’istante ritiene, inoltre, che le predette prestazioni di servizi, rese alla propria clientela in concomitanza di manifestazioni organizzate da altri soggetti al di fuori del territorio nazionale, sarebbero da escludere, per difetto del requisito di territorialità, ai sensi del citato articolo 7, comma 4, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, dall’applicazione dell’IVA in Italia, essendo indubbio il collegamento funzionale e di completamento di tali prestazioni con le manifestazioni in oggetto. A supporto di tale soluzione interpretativa l’istante richiama l’articolo 9, comma 2, lettera c) della VI Direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 388 (attuale articolo 52 della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112). PARERE DELLA DIREZIONE L’articolo 7, quarto comma, lettera b) del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio medesimo. La norma nazionale riprende la disposizione dell’articolo 52 lettera a) della Direttiva CE del 28 novembre 2006 n. 112, relativa al sistema comune IVA, ai sensi del quale la rilevanza territoriale delle prestazioni relative ad “attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, le prestazioni di servizi accessorie a tali attività” va individuata nel luogo in cui la prestazione è materialmente eseguita. Con risoluzione n. 131 del 13 novembre 2006 è stato precisato che le somme percepite da una società organizzatrice di una conferenza in altro Stato membro, a fronte della distribuzione di materiale didattico, dell’erogazione della cena sociale, del coffee break, etc. vanno riferite “ad eventi strettamente connessi con lo svolgimento della … conferenza” e, come tali, da considerarsi relative “ad un evento di natura culturale, territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione (art. 7, quarto comma, lett. b del D.P.R. n. 633 del 1972)”.
  • 4. 4 Ciò posto, nel caso in cui sia la società istante ad organizzare l’evento in altro Stato membro, i servizi da essa offerti non saranno da considerare, ai fini IVA, territorialmente rilevanti in Italia e come tali andranno considerati fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Per quanto riguarda, invece, i servizi indicati sub 2, che la società intenderebbe prestare, in altro Stato membro, in occasione di eventi scientifico-culturali organizzati da terzi, si rileva che gli stessi, pur se forniti in occasione e in ragione dell’evento cui si riferiscono, non possono considerarsi rientranti tra le prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lett. b) (prestazioni scientifiche, culturali, ecc.), in quanto resi da soggetto terzo (la società istante), rispetto all’organizzatore del convegno, congresso e simili, per cui si presentano come prestazioni aggiuntive (albergo ai relatori del Congresso ed ai partecipanti, ristorazione etc.) che vengono offerte ai partecipanti e che non sono strettamente indispensabili alla partecipazione all’evento. In particolare, nella prospettata fattispecie viene meno anche il nesso di accessorietà, di cui all’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, in quanto la prestazione principale (evento scientifico-culturale) viene posta in essere da soggetto diverso dalla società istante che rende le altre prestazioni in discorso. Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 216 del 4 luglio 2002, “affinché un’operazione possa definirsi “accessoria” è necessario : - che vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile; - che avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale; - che venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese.” Nel caso prospettato dalla società istante, anche se va riconosciuta la riferibilità delle prestazioni rese all’operazione principale (cfr. Agenzia delle Entrate Ris. n. 131 del 13 novembre 2006), si deve rilevare la carenza del presupposto soggettivo, in ragione della differenza dei soggetti contraenti, per cui va esclusa la natura accessoria delle prestazioni oggetto del presente interpello.
  • 5. 5 In conclusione, la scrivente ritiene che qualora sia la stessa società istante ad organizzare l’evento culturale-scientifico sia le prestazioni, elencate al punto sub 1 che quelle elencate al punto sub 2, rientrino nell’ambito applicativo di cui all’articolo 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972, da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia solo nel caso in cui l’evento, oggetto della prestazione principale, sia realizzato nel territorio dello Stato. Al contrario, qualora la società istante si limiti a fornire altri servizi (elencati al punto sub 2) rispetto all’evento organizzato da altri soggetti, le prestazioni rese dovranno essere esaminate singolarmente al fine di individuarne la territorialità secondo le disposizioni dell’articolo 7 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità. .