A cura di Gianluigi Biestro e coll., Vignaioli Piemontesi. La "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" approvata invia definitiva dal Parlamento Italiano
2. SEMPLIFICAZIONE
Art. 91 – abrogazioni
Vengono abrogati i seguenti testi:
• Decreto legislativo 10 agosto 2000 n.260 – disposizioni sanzionatorie;
• Legge 20 febbraio 2006 n. 82 – ‘Collavini’ attuazione OCM;
• Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
• Art. 2 comma 1-bis del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116.
Il ‘Testo Unico’ vuole essere uno strumento normativo che
permette un approccio chiaro e semplificato alla materia
legislativa del vino, dal vigneto alla cantina, sino alla sua
commercializzazione passando per controlli e
certificazioni.
3. SEMPLIFICAZIONE
Art. 90 – decreti applicativi
• Impegno ad adottare entro un anno dall’emanazione del Testo Unico i decreti
applicativi;
• In caso di nuovi regolamenti della Commissione Europea impegno ad adottare
entro 12 mesi i corrispondenti decreti ministeriali.
4. SEMPLIFICAZIONE
La presente Legge assorbe e sintetizza numerosi decreti tra cui:
• Decreto 29 luglio 2004 – vini frizzanti
• Decreto 16 dicembre 2010 – schedario viticolo
• Decreto 16 dicembre 2010 – concorsi enologici
• Decreto 11 novembre 2011 – commissioni di degustazione
• Decreto 19 aprile 2011 – contrassegni
• Decreto 13 agosto 2012 – etichettatura
5. NOVITÀ PER IL VIGNETO
• Art. 7 – salvaguardia dei vigneti eroici o storici
Specifica attenzione per i vigneti situati in aree
soggette a rischio idrogeologico o aventi
particolare pregio paessagistico, storico e
ambientale.
6. NOVITÀ PER IL VIGNETO
• Art. 35 – destinazione del supero
Finora solo i superi delle DOCG potevano essere destinati alla produzione di vini
DOC , mentre ora è ammesso anche l’utilizzo dei superi di una DOC per altra DOC.
Resta confermata la produzione di IGT con i superi di DOCG e di DOC
Una recente circolare ministeriale precisa che l’interprofessione della DOC di ricaduta
dei superi debba essere interpellata, mentre verso gli IGT la ricaduta è sempre
consentita.
7. NOVITÀ PER IL VIGNETO
• Art. 69 – autorizzazioni all’impianto di vigneti
Il testo prevede sanzioni per il mancato uso di una autorizzazione concessa per un
nuovo impianto.
Non sono previste nel caso di autorizzazioni concesse per reimpianto e non utilizzate.
8. NOVITA’ PER LA CANTINA
• Art. 10 – periodo vendemmiale, fermentazioni e
rifermentazioni
Il periodo vendemmiale e quello delle fermentazioni
vengono unificati a livello nazionale e fissati dal 1
agosto al 31 dicembre.
Eliminati alcuni obblighi di comunicazione, è
consentita la fermentazione e rifermentazione dei
vini DOP e IGP anche fuori periodo vendemmiale,
dietro espressa previsione del disciplinare di
produzione. Tale possibilità viene estesa anche ai
‘vini particolari’ come i passiti e vini senza
indicazione geografica su espressa previsione
ministeriale.
9. NOVITA’ PER LA CANTINA
• Art. 44 – etichettatura
Il ministero può stabilire eventuali forme di informazione per comunicare al
consumatore finale il nome dei vitigni contenuti nel vino a DOP/IGP.
Recepito nel testo il principio per cui è possibile usare nomi geografici riservati a vini
DOP/IGP per indicare la collocazione territoriale dell’azienda.
10. NOVITA’ PER LA CANTINA
• Art. 58 – registri
Gli operatori, dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca dati del
SIAN, assolvono il rispetto dei termini di registrazione con l’inserimento dei dati nel
proprio gestionale, nel rispetto del D.m. 20 marzo 2015.
11. NOVITÀ
PER LE DENOMINAZIONI
PROTETTE
• Art. 33 – riconoscimento dei vini DOP/IGP
Occorrono 7 anni perché una DOC ottenga il riconoscimento DOCG, rispetto ai 10
anni attualmente necessari.
• Art. 34 – cancellazione di una DOP/IGP
Snellita la procedura per cancellare una denominazione protetta che non viene
rivendicata /certificata per tre campagne consecutive.
12. NOVITA’ PER
CERTIFICAZIONI E CONTROLLI
• Art. 24 e art. 25
Fissato a 350 milligrammi/litro il limite massimo di alcol metilico che può essere
contenuto nei vini rossi.
Rivisti i limiti delle sostanze che rendono il prodotto non commercializzabile o
somministrabile, abbassando le soglie rispetto alla legge 82/2006.
13. NOVITA’ PER
CERTIFICAZIONI E CONTROLLI
• Art. 48 – contrassegni
Restano obbligatori i contrassegni per i vini DOCG, tuttavia la stampa di questi sarà
possibile anche in tipografie autorizzate e non solo presso l’Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato.
Prevista la facoltà di avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità
alternativo a fascette/lotto per i vini confezionati DOC o IGT.
14. NOVITA’ PER
CERTIFICAZIONI E CONTROLLI
• Art. 48 – contrassegni, sistemi alternativi
I consorzi di Tutela possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e
tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da
definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l’apposizione in chiaro, su ogni
contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici
equivalenti, renda possibile l’identificazione univoca di ciascun contenitore immesso
sul mercato.
Esempi: QR CODE NFC …
15. NOVITA’ PER
CERTIFICAZIONI E CONTROLLI
• Art. 64 – controlli e vigilanza
Il principio di una struttura di controllo per una Denominazione, viene affiancato dal
principio di una struttura per un produttore.
Previsto un meccanismo per cui visite ispettive e prelievi siano effettuati da un solo
organismo di controllo.
16. NOVITA’ PER
CERTIFICAZIONI E CONTROLLI
• Art. 65 – analisi chimico fisica ed organolettica.
Semplificazione dei controlli analitici ed organolettici per i vini DOC:
- Possibilità di esami analitici a campione basati su risk analisys;
- Esami organolettici sistematici per le DOC con produzione annuale certificata
superiore a 10.000 ettolitri, a campione per le DOC sotto i 10.000 ettolitri.
Confermati i controlli analitici e organolettici sistematici per le DOCG.
17. NOVITA’ PER
CERTIFICAZIONI E CONTROLLI
• Art. 85 – ravvedimento operoso
Viene introdotto e disciplinato l’istituto del ravvedimento operoso.
Tale novità consente all’interessato di accedere ad una riduzione della sanzione nel
caso in cui provveda nei modi e nei termini previsti dalla normativa.