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                                nostra
                                Costituzione
 no
  alla RIFORMA
  Costituzionale
                                PERCHÉ DIRE NO ALLA RIFORMA




   Per ulteriori informazioni
www.salviamolacostituzione.it
                                comitato milanese Salviamo La Costituzione
Il Comitato nazionale Salviamo la Costituzione, presieduto
                                                                                        da Oscar Luigi Scalfaro, è nato in occasione delle prime articolate
                                                                                        proposte di modifica della seconda parte della Costituzione.
                                                                                        Nei mesi che sono seguiti il Comitato ha continuato il suo lavoro di
                                                                                        informazione e di manifestazione del dissenso sulla proposta di
                                                                                        riforma costituzionale. Al Comitato hanno aderito molti partiti, sin-
                                                                                        dacati, associazioni, persone singole.
                                                                                        Durante l’iter di approvazione parlamentare della riforma, si sono
                                                                                        costituite varie diramazioni locali del Comitato, tra cui quella
                                                                                        milanese che, dopo una prima popolata assemblea cittadina al
                                                                                        Teatro Nuovo il 5 marzo 2005, ha continuato il suo lavoro di infor-
indice                                                                                  mazione e si è poi occupata della raccolta di firme per la richiesta
                                                                                        di referendum costituzionale ed ora della campagna referendaria
La riforma costituzionale                                                  pag.   2
                                                                                        per il NO alla legge di modifica.
Che cos’è la Costituzione italiana                                         pag.   4
                                                                                        Il Comitato milanese ha ritenuto molto importante valorizzare la
Come si modifica la Costituzione italiana                                  pag.   7
                                                                                        fase dell’informazione. Tutti parlano della riforma costituzionale,
Come cambierebbe la Costituzione                                           pag.   8
                                                                                        ma pochi sanno cosa essa significhi e cosa potrà significare per la
         • La divisione di competenze legislative
                                                                                        nostra democrazia.
           tra Stato e Regioni                                             pag. 8
                                                                                        Per questo è nata l’idea di preparare un opuscolo divulgativo des-
         • La composizione e il funzionamento del Parlamento               pag. 11
                                                                                        tinato all’informazione dei cittadini che tra qualche mese dovranno
         • I rapporti tra Parlamento, Governo
                                                                                        votare. Il nostro progetto, che speriamo di avere realizzato, è quel-
           e Presidente della Repubblica                                   pag. 14
                                                                                        lo di spiegare al cittadino non esperto e non informato che cosa è
         • Le modifiche alla composizione
                                                                                        la Costituzione, come effettivamente potrebbe cambiare e le
           della Corte Costituzionale                                      pag. 16
                                                                                        ragioni del nostro dissenso alla riforma appena approvata dal
Il referendum costituzionale                                               pag. 18
                                                                                        Parlamento.
                                                                                        E’ importante che tutti siano responsabilizzati sull’importanza del
                                                                                        ruolo attribuito a ciascuno di noi dalla previsione costituzionale del
                                                                                        referendum confermativo. Vogliamo che ciascuno, indipendente-
                                                                                        mente dal ceto sociale e dal suo grado di istruzione, sia in con-
                                                                                        dizioni di fare una scelta consapevole e si senta partecipe di questo
                                                                                        momento così importante per la nostra democrazia.
Si ringraziano Altan, Giannelli, Giuliano, Pedrazzini, Staino e Vauro per le vignette   Vogliamo che nessuno possa dire: “Non ne so nulla!”.
Progetto grafico di Rossella Ferrario
                                                                                                                                               Milano, gennaio 2006
Stampato nel gennaio 2006 da …..                                                                                     Il comitato milanese Salviamo La Costituzione
La         riforma
             costituzionale
                                                                                 Siamo in presenza di un completo stravolgimento delle regole che disci-
                                                                                 plinano i rapporti tra questi organi sin dall'entrata in vigore della nostra
                                                                                 Costituzione, il 1° gennaio 1948.
                                                                                 Se la riforma sarà approvata dai cittadini, l'Italia non sarà più una
                                                                                 Repubblica parlamentare, in cui cioè il Parlamento esprime il Governo e
                   Con una legge approvata in terza lettura dalla Camera dei     può costringerlo alle dimissioni votandogli contro. Secondo la legge di rifor-
          Deputati il 20 ottobre 2005 e in quarta lettura dal Senato della       ma, infatti, la vita politica ruoterà intorno alla figura del Primo Ministro, che
          Repubblica il 16 novembre 2005, e pubblicata sulla Gazzetta            potrà sostanzialmente imporre al Presidente della Repubblica lo sciogli-
          Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, il Parlamento ha approva-                                                                  mento della Camera
          to una profonda riforma della Costituzione, la legge fondamen-                                                                    dei Deputati. Inoltre,
          tale della Repubblica Italiana che disciplina i principali diritti e                                                              l’introduzione di un’ac-
          doveri dei cittadini e le funzioni dei più importanti organi dello                                                                centuata autonomia
          Stato (le Camere, il Presidente della Repubblica, il Governo, la                                                                  regionale in delicate
          Magistratura, gli Enti locali e la Corte Costituzionale).                                                                         materie quali la scuola
          Le modifiche non sono ancora operative perché, come vedremo,                                                                      e la sanità potrebbe
          bisognerà attendere l’esito del referendum popolare che                                                                           minacciare i principi di
          deciderà definitivamente se questa legge dovrà entrare in vigore                                                                  uguaglianza dei citta-
          (la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha solo lo scopo di                                                                dini di fronte alla legge
          consentire la richiesta di referendum e infatti alla legge costi-                                                                 e di unità e indivisibili-
          tuzionale non è stato ancora assegnato un numero).                                                                                tà della Nazione.
          Non è la prima volta che il Parlamento apporta delle modifiche
          alla Costituzione, tuttavia, mentre i precedenti interventi riguar-
          davano solo alcune disposizioni costituzionali, in questo caso la
          riforma interessa ben 50 articoli.

  LE MODIFICHE PIÙ SIGNIFICATIVE APPORTATE IN PASSATO
  ALLA COSTITUZIONE ITALIANA
           • 1963: modifica dell’articolo 60 che prevedeva una durata
  uguale per le legislature di Camera e Senato;
           • 1993: modifica dell’articolo 68 che prevedeva
  l'autorizzazione del Parlamento anche per l'apertura di un                     Per meglio comprendere la portata di questa riforma, contro la quale
  procedimento penale a carico di un deputato o di un senatore;
           • una più ampia modifica si era avuta solo nel 2001,                  hanno preso posizione, oltre che le forze politiche dell'attuale
  relativamente ai rapporti tra Stato e Regioni (concedendosi a                  opposizione, anche molti studiosi ed esperti di diritto costituzionale di
  queste ultime maggiore autonomia).                                             diversa estrazione culturale e politica, facciamo un passo indietro e
                                                                                 vediamo che cos'è la Costituzione Italiana, quando nasce, qual è la sua
          In particolare, sono stati completamente modificati i rapporti         struttura, in che cosa la si intende modificare, quali sono le critiche che
          tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica, nonché          si muovono alla riforma e perché siamo chiamati a partecipare a un
          quelli tra Stato ed Enti locali.                                       referendum popolare.
2 LA NOSTRA COSTITUZIONE                                                                                                                   LA NOSTRA COSTITUZIONE 3
Che cos’è la                                                              È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di


Costituzione
                                                                                     ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
                                                                                     libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
                                                                                     pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
                                                                                     partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

           Italiana                                                                  politica, economica e sociale del Paese.
                                                                                               Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
                                                                                     il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
                                                                                     effettivo questo diritto (…).
                                                                                               Art. 5 - La Repubblica, una e indivisibile,
                   La Costituzione Italiana (nel testo che si vuole rifor-           riconosce e promuove le autonomie locali (…).
           mare) è in vigore dal 1° gennaio 1948. Essa è il frutto di due anni
           di lavori dell'Assemblea Costituente, eletta nel 1946 dopo la
           seconda guerra mondiale, il crollo del regime fascista e il refe-
           rendum istituzionale con cui gli italiani scelsero la Repubblica
           anziché la Monarchia.
           La Costituzione fu approvata con una maggioranza di circa il
           90% dei componenti l’assemblea e costituisce la felice sintesi
           del confronto di tre grandi correnti di pensiero culturali e
           politiche: la liberale, la socialista e la cattolica. In Europa ha rap-
           presentato un modello cui si sono ispirate molte costituzioni
           approvate nella seconda metà del Novecento.
           Nell'attuale testo (quello che si vuole riformare), la Costituzione
           è composta da 139 articoli (cinque dei quali sono stati abrogati
           nel 2001), suddivisa in due parti, precedute da 12 articoli che
           costituiscono i "Principi fondamentali".

   ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI
   DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
             Art. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica,
   fondata sul lavoro (…).
             Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i
   diritti inviolabili dell'uomo (…) e richiede
   l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
   politica, economica e sociale.
             Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
   e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
   sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
   politiche, di condizioni personali e sociali.

4 LA NOSTRA COSTITUZIONE                                                                                                                  LA NOSTRA COSTITUZIONE 5
Inoltre, la Corte Costituzionale ha da tempo sancito che anche i
                                                                                 principi supremi dell'ordinamento non possono essere oggetto
                                                                                 di revisione. Non esiste un elenco preciso di tali principi, ma tra
                                                                                 essi vanno sicuramente annoverati il riconoscimento dei diritti
                                                                                 inviolabili dell'uomo, i principi di eguaglianza e di laicità dello
          Ai dodici articoli iniziali segue la prima parte della Costituzione,   Stato, il diritto alla tutela giudiziaria, l’indivisibilità della
          dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini.                         Repubblica.
                                                                                 Non solo nessuna legge può porsi in contrasto con questi prin-
LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE:                                               cipi, ma non è neanche consentito proporre una riforma costi-
ARTICOLI DAL 13 AL 54                                                            tuzionale che ne diminuisca la portata; non sarebbe, quindi, pos-
Art. 13 – La liberta personale.                                                  sibile modificare o ridimensionare il principio di eguaglianza né
Art. 17 e 18 – La libertà di riunione e di associazione.                         introdurre una norma che contrasti col principio d'indivisibilità
Art. 19 – La libertà religiosa.                                                  della Repubblica.
Art. 21 – La libertà di manifestare il proprio pensiero
          e la libertà di stampa.
Art. 24 – l'inviolabilità del diritto di difesa.


                                                                                 Come si modifica
Art. 31 – Il diritto alla salute.
Art. 33 e 34 – La libertà d'insegnamento.
Art. 35 – Il diritto al lavoro.
Art. 40 – Il diritto di sciopero.
Art. 42 – Il diritto di proprietà e i suoi limiti.
                                                                                      la Costituzione
                   La seconda parte della Costituzione - quella oggetto
          della radicale modifica approvata dal Parlamento - è dedicata
                                                                                 Italiana
          all'ordinamento della Repubblica e dei suoi tre poteri, legislativo,            Al di là di questi limiti, la Costituzione può essere modi-
          esecutivo e giudiziario. In essa sono dettate le regole fondamen-      ficata. Il procedimento di modifica della Costituzione è più com-
          tali che disciplinano l’attività delle Camere, del Presidente della    plesso di quello che riguarda altre leggi ed è dettato dall'articolo
          Repubblica, del Governo, della Magistratura, degli Enti locali e       138: “Le leggi di revisione della Costituzione (…) sono adottate da
          della Corte Costituzionale.                                            ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
          Chiudono il testo costituzionale l'articolo 138, che detta le regole   non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assolu-
          per la modifica della Costituzione prevedendo anche il ricorso al      ta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”.
          referendum, e l'articolo 139, che recita: “la forma repubblicana       Se la legge di revisione non è approvata nella seconda votazione,
          non può essere oggetto di revisione costituzionale”.                   sia alla Camera sia al Senato, con la maggioranza dei due terzi
          In realtà non è solo la forma repubblicana a essere sottratta alla     dei componenti, entro tre mesi dalla pubblicazione può essere
          possibilità di revisione, perché viene ritenuto inscindibilmente       sottoposta a referendum popolare su domanda di un quinto dei
          legato ad essa anche il carattere democratico della Repubblica.        membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque
          Non è, quindi, ammissibile modificare la Costituzione introducen-      Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è pro-
          do principi non democratici.                                           mulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
6 LA NOSTRA COSTITUZIONE                                                                                                               LA NOSTRA COSTITUZIONE 7
Come
cambierebbe                                                                              sicurezza e qualità alimentari”, essendo demandata esclusivamente
                                                                                         alle Regioni la competenza legislativa in materia di “assistenza e
                                                                                         organizzazione sanitaria”.

          la Costituzione                                                                È inoltre prevista la competenza esclusiva regionale in materia di
                                                                                         “organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di for-
                                                                                         mazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche” e di
                                                                                         “definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
                                                                                         interesse specifico della Regione”:
La divisione di competenze legislative                                                   Infine, è attribuita alle Regioni la competenza legislativa in materia di
tra Stato e Regioni                                                                      “polizia amministrativa regionale e locale”.

                    L’articolo 117 della Costituzione Italiana disciplina la ripar-                        La salute e l’istruzione sono diritti sociali fondamentali
          tizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, preve-                           per i cittadini, e desta preoccupazione la sottrazione di
          dendo materie che sono di competenza esclusiva statale (per esem-                                questi settori al controllo centrale dello Stato.
          pio la politica estera, i rapporti internazionali, l’immigrazione, la dife-
          sa, la sicurezza dello Stato, le leggi elettorali, la giurisdizione, l’ordi-
          namento penale e civile, le norme generali sull’istruzione, la tutela                   Secondo alcuni costituzionalisti, la riforma non potrebbe
          dell’ambiente ecc.) e materie di competenza “concorrente” nelle                incidere sui vincoli oggi derivanti dagli obblighi comunitari e
          quali il potere legislativo spetta alle Regioni, pur essendo riservata         internazionali e dai principi generali contenuti nella Costituzione,
          allo Stato la definizione dei principi fondamentali (per esempio il            così che lo Stato manterrebbe la competenza esclusiva nella
          commercio con l’estero, la tutela e la sicurezza del lavoro,                   determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative
          l’istruzione, la ricerca, la tutela della salute, l’alimentazione ecc.). Per   all’istruzione e alla salute.
          tutte le altre materie non riservate alla competenza statale o concor-         C’è però la possibilità, molto concreta e assai più preoccupante,
          rente, il potere legislativo spetta alle Regioni.                              che la competenza legislativa esclusiva ora attribuita alle Regioni
          Questa è la disciplina attualmente in vigore, come definita con le             in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria” e di “orga-
          modifiche costituzionali introdotte nel 2001.                                  nizzazione scolastica e formazione” venga interpretata e attuata
          Con la riforma costituzionale approvata ora dal Parlamento si                  – sotto la spinta di fattori economici e di volontà politiche – in
          sono ampliate le competenze legislative regionali (riducendo cor-              modo del tutto nuovo e diverso rispetto alle altre competenze
          rispondentemente quelle statali e di legislazione concorrente),                regionali e autorizzi la frantumazione dei sistemi sanitari e sco-
          affidando espressamente alle Regioni in via esclusiva alcune                   lastici e, di conseguenza, forti differenziazioni di prestazioni nelle
          importanti materie (la cosiddetta devolution), oltre alla compe-               diverse regioni. Ciò potrebbe determinare diversi regimi di
          tenza residuale per ogni altra materia non espressamente riser-                accesso alle prestazioni sanitarie o agli istituti scolastici per i
          vata alla legislazione dello Stato.                                            residenti e i non residenti in una determinata Regione e un
          In particolare, non è più prevista la competenza concorrente Stato-            corredo di preclusioni, ostacoli e discriminazioni del tutto ignoti
          Regioni in materia sanitaria. Allo Stato resta la “tutela della salute,        nell’attuale ordinamento.
8 LA NOSTRA COSTITUZIONE                                                                                                                           LA NOSTRA COSTITUZIONE 9
La composizione
                                                                                         e il funzionamento del Parlamento
                                                                                                 La riforma costituzionale interviene sulla composizione e
                                                                                         sul funzionamento del Parlamento, introducendo alcune modi-
                                                                                         fiche che, incidendo sul rapporto con il Primo Ministro e con il
                                                                                         Governo, comportano un sostanziale depotenziamento dello
                                                                                         stesso Parlamento.

                                                                                         L’ATTUALE STRUTTURA DEL PARLAMENTO
                                                                                         E IL SUO FUNZIONAMENTO
                                                                                                 La nostra Costituzione demanda il potere legislativo dello
                                                                                         Stato al Parlamento, composto da due distinti rami, il Senato
                                                                                         della Repubblica e la Camera dei Deputati.
                                                                                         Pur avendo una composizione numerica diversa di parlamentari,
                                                                                         le due Camere hanno le medesime funzioni, così che ogni legge
                                                                                         deve essere sempre approvata, nello stesso testo, da ciascuno
                                                                                         dei due rami del Parlamento. Si dice, perciò, che l’attuale sistema
                                                                                         realizza il bicameralismo perfetto.

                                                                                         COME CAMBIA IL SENATO
                                                                                                   Oltre ad apportare cambiamenti sul numero dei compo-
                                                                                         nenti le due Camere e sull’età necessaria per votare ed essere
                                                                                         eletti, la riforma costituzionale modifica significativamente il si-
                                                                                         stema bicamerale.
                                                                                         Il Senato, che prende il nome di Senato Federale della
                                                                                         Repubblica, sarà eletto su base regionale, in concomitanza con il
                                                                                         rinnovo dei singoli Consigli Regionali e dovrà garantire la rappre-
                  A fronte della accresciuta potestà legislativa regionale è previsto,   sentanza territoriale di tutte le Regioni.
                  peraltro, il potere del Parlamento in seduta comune, attivato su       Poiché le elezioni dei Consigli Regionali non avvengono tutte
                  iniziativa del Governo, di annullare una legge regionale qualora si    contemporaneamente, il Senato diventerà un organo perma-
                  ritenga che rechi pregiudizio all’interesse nazionale.                 nente, soggetto a rinnovi parziali in dipendenza della vita dei
                  È facile ipotizzare come tale previsione possa determinare, in         singoli Consigli Regionali e non avrà quindi più una durata pre-
                  concreto, una significativa limitazione dell’autonomia delle           determinata.
                  Regioni amministrate da maggioranze diverse da quella governa-         Le modalità di elezione previste per il Senato Federale non sono
                  tiva, lasciando effettiva autonomia solo alle Regioni che espri-       peraltro in grado, secondo molti studiosi di diritto costituzionale,
                  mono la medesima maggioranza politica del potere centrale.             di assicurare, come vorrebbe il progetto riformatore, una vera
10 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E                                                                                                    L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 11
rappresentanza territoriale perché non è previsto, di fatto, alcun      È previsto, però, che sulle materie di competenza legislativa del Senato, il
                  collegamento tra ciascun senatore e le amministrazioni locali.          Governo abbia il potere di attribuire alla Camera (con cui è instaurato il rap-
                  Inoltre, potranno essere eletti al Senato Federale, con limitazioni     porto fiduciario) la competenza a decidere su una determinata legge, se
                  ritenute da molti inammissibili, solo coloro che siano stati in         ritiene quella proposta “essenziale per l’attuazione del suo programma”.
                  precedenza eletti nel Consiglio Regionale, oppure abbiano                        In conclusione, il nuovo Senato è considerato un organo di rappre-
                  ricoperto o ricoprano cariche elettive in enti pubblici territoriali    sentanza territoriale o regionale, non interviene nell’approvazione di tutte le
                  locali o regionali, o risultino residenti nella Regione alla data di    leggi e anche quelle per cui è prevista la sua competenza possono essere
                  indizione delle elezioni.                                               attribuite dal Governo alla Camera, per impedirne la mancata approvazione.
                  Due sono le caratteristiche più rilevanti del nuovo Senato:                                                                      Il risultato che ne
                           • L’assenza di un rapporto di fiducia con il Governo.                                                                   deriva è quello di un
                           • La conseguente indifferenza del Senato rispetto allo                                                                  sistema complesso e
                  scioglimento anticipato (previsto solo per la Camera dei deputati).                                                              farraginoso, nel qua-
                                                                                                                                                   le uno dei due rami
                  IL BICAMERALISMO IMPERFETTO                                                                                                      del Parlamento, il
                          La modifica più significativa riguarda, però, le competen-                                                               Senato, viene depo-
                  ze legislative attribuite a ciascuna delle due Camere.                                                                           tenziato e, essendo
                  È previsto, infatti, che, a seconda dell’oggetto, vi siano leggi per-                                                            svincolato dal rap-
                  fettamente bicamerali, per le quali rimane (come oggi) la compe-                                                                 porto di fiducia con
                  tenza di entrambi i rami del Parlamento, e leggi solo eventual-                                                                  il Governo, può ve-
                  mente bicamerali, così definite perché sono devolute alla compe-                                                                 dersi sottrarre com-
                  tenza di uno dei due rami del Parlamento e per le quali l’altra                                                                  petenze in favore
                  Camera ha solo il potere di proporre modifiche.                                                                                  della Camera dei
                                                                                                                                                   Deputati che, invece,
           LEGGI PERFETTAMENTE BICAMERALI                                                                                                          come vedremo, viene
           • le leggi riguardanti la determinazione dei livelli                                                                                    a essere assoggetta-
                                                                                                                                                   ta ai voleri del Primo
   essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
                                                                                                                                                   Ministro.
   che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
           • le leggi elettorali.
           • le leggi che disciplinano gli organi di governo e le fun-
   zioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.


                          Sono così demandate alla competenza della Camera dei
                  Deputati le materie per le quali lo Stato ha competenza legislati-
                  va esclusiva e a quella del Senato Federale le leggi per le quali vi
                  è competenza legislativa concorrente - cioè quelle nelle quali lo
                  Stato deve fissare solo i principi fondamentali della materia,
                  essendo lasciata alle Regioni la disciplina di dettaglio.               È evidente un primo passo verso l’indebolimento del sistema parlamentare.
12 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E                                                                                                     L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 13
infatti deve provvedervi se richiesto dal Primo Ministro e non può procedere
I rapporti tra Parlamento, Governo                                                           autonomamente allo scioglimento.
e Presidente della Repubblica                                                                Oltre che la morte, l’impedimento e le dimissioni, anche il voto di sfiducia,
                                                                                             conseguente a una mozione presentata da almeno un quinto dei componen-
                  I POTERI DEL GOVERNO E DEL PRIMO MINISTRO                                  ti della Camera, determina le dimissioni del Primo Ministro, lo scioglimen-
                          Il progetto di depotenziamento del Parlamento si com-              to della Camera e nuove elezioni.
                  pleta nella definizione dei poteri del Primo Ministro - e solo con-        La Camera può evitare il suo scioglimento solo attraverso un istituto di dif-
                  seguentemente del Governo.                                                 ficile attuazione, la “sfiducia costruttiva”. Si tratta dell’indicazione di un
                          • Il Primo Ministro è designato dagli elettori, non più            nuovo Primo Ministro e dell’impegno della maggioranza a proseguire nel-
                  come capo di una coalizione (che può quindi essere sostituito nel          l’attuazione del programma di inizio legislatura. La sfiducia costruttiva deve
                  corso della legislatura), ma come premier assoluto, che dura in                                                                 essere approvata, con
                  carica tutta la legislatura (salva l’ipotesi di “sfiducia costruttiva”).                                                        appello nominale, dai
                          • Il Primo Ministro ha il potere esclusivo di scelta dei                                                                deputati appartenenti
                  Ministri che formano il Governo, rimanendo al Presidente della                                                                  alla stessa maggioranza
                  Repubblica solo un intervento di ratifica e di presa d’atto delle                                                               governativa del Primo
                  scelte del premier.                                                                                                             Ministro uscente, perché
                          • La sola Camera dei Deputati vota il programma presen-                                                                 non è consentita la for-
                  tato dal Primo Ministro assicurandogli il potere di attuazione                                                                  mazione di un nuovo
                  dello stesso (non è quindi più previsto il voto di fiducia delle due                                                            Governo grazie al con-
                  Camere).                                                                                                                        corso delle opposizioni
                          • La sfiducia, che può essere votata dalla sola Camera                                                                  (norma cosiddetta “anti-
                  dei Deputati nei confronti del Primo Ministro, lo obbliga alle                                                                  ribaltone”).
                  dimissioni, ma queste determinano lo scioglimento della Camera                                                                  Per la Camera che la
                  e la fine della legislatura (sempre salva l’ipotesi della “sfiducia                                                             voti, la mozione di sfidu-
                  costruttiva”).                                                                                                                  cia rappresenta, in defi-
                                                                                                                                                  nitiva, un vero e proprio
                  IL VOTO SUL PROGRAMMA, LA QUESTIONE DI FIDUCIA,                                                                                 suicidio, perché a essa
                  LA SFIDUCIA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA                                                                                           consegue, nella genera-
                          Il Primo Ministro illustra il programma di Governo alla                                                                 lità dei casi, la fine della
                  Camera dei Deputati per ottenere il voto che ne assicuri l’at-                                                                  legislatura e l’indizione di
                  tuazione. È stata eliminata la mozione di fiducia, ma nel corso                                                                 nuove elezioni.
                  della legislatura il Primo Ministro potrà porre alla Camera la
                  questione di fiducia per fare approvare con priorità proposte go-
                  vernative ritenute necessarie per l’attuazione del programma,
                  pena le sue dimissioni.                                                    Il progetto di riforma, non solo costituzionalizza il “premierato”,
                  La legislatura è inscindibilmente legata al Primo Ministro, il             ma determina un legame strettissimo tra la legislatura e la
                  quale ha il potere sostanziale di scioglimento della Camera dei            persona del Primo Ministro, rendendo praticamente impossibile
                  Deputati, solo formalmente attribuito al Capo dello Stato, che             la sua sostituzione anche nel caso sia responsabile di fatti gravi.
14 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E                                                                                                          L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 15
Le modifiche alla composizione
della Corte Costituzionale


                          La Corte Costituzionale, prevista e disciplinata agli arti-
                  coli dal 134 al 137 della nostra Costituzione, è un organo che,
                  restando al di fuori dei tre classici poteri, legislativo, esecutivo e
                  giudiziario, assume, unitamente al Presidente della Repubblica,
                  funzioni di supremo garante delle norme costituzionali.
                  Questo compito si svolge essenzialmente nel controllo di costi-
                  tuzionalità delle leggi, nonché nella risoluzione dei conflitti tra i
                  poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra diverse Regioni.
                  La Corte Costituzionale, inoltre, giudica degli addebiti mossi al
                  Presidente della Repubblica che sia messo in stato d’accusa dal
                  Parlamento per “alto tradimento” e “attentato alla Costituzione”.
                  Come si vede, proprio per la delicatissima funzione che svolge
                  e per la posizione di equidistanza che deve mantenere da cia-
                  scuno dei poteri dello Stato, la Corte Costituzionale deve
                  godere della massima indipendenza.
                  Per questo la nostra Costituzione prevede che, dei quindici giudi-
                  ci che la compongono, cinque siano nominati dal Presidente
                  della Repubblica, cinque vengano eletti da Camera e Senato in
                  seduta comune e cinque dai giudici delle supreme magistrature
                  (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti).
                  La legge di riforma costituzionale appena approvata dal
                  Parlamento altera la composizione della Corte Costituzionale,
                  perché, lasciando immutato il numero dei giudici, prevede che al
                  Presidente della Repubblica e alle supreme magistrature sia
                  demandata la nomina di quattro giudici ciascuno, attribuendo
                  così al Parlamento il potere di nomina dei restanti sette giudici        L’alterazione dell’originaria ed equa tripartizione
                  (tre nominati dalla Camera e quattro dal Senato Federale inte-           delle nomine non può assumere altro significato
                  grato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province         che quello di garantire un maggiore controllo politico
                  autonome di Trento e Bolzano).                                           sulle decisioni della Corte Costituzionale, tentando
                  Ben sette giudici su quindici saranno quindi di nomina stretta-          di minarne il ruolo di supremo e indipendente custode
                  mente politica.                                                          delle norme e degli equilibri costituzionali.

16 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E                                                                                                  L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 17
Il
referendum                                                                                                                        QUINDI ORA TOCCA
                                                                                                                                  A CIASCUNO DI NOI
                  costituzionale                                                                                                  ESPRIMERE LA
               la parola ai cittadini                                                                                             PROPRIA VOLONTÀ


                           Come si è detto nella parte introduttiva, è la stessa                 Il voto referendario è un compito di grande responsabilità
                  Costituzione che prevede il meccanismo di modifica delle sue          che ognuno deve assolvere con piena consapevolezza.
                  norme (articolo 138).                                                          Cambiare la Costituzione è un affare molto serio, che non
                  Dopo due successive approvazioni (a distanza non inferiore di tre     può essere delegato a nessuno.
                  mesi) da parte di entrambe le Camere, la legge che modifica la                 È la stessa Costituzione che vuole che i cittadini
                  Costituzione può essere sottoposta a referendum “confermati-          esprimano la loro volontà, prescindendo dalle posizioni assunte
                  vo” se nella seconda votazione non è stata approvata con la           dai parlamentari.
                  maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.                                 Non soltanto, quindi, è indispensabile partecipare al voto,
                  Il doppio passaggio dalle due Camere (per le leggi ordinarie è        ma è necessario che ciascuno di noi conosca effettivamente quali
                  sufficiente che lo stesso testo sia approvato una sola volta da       sono i cambiamenti in atto ed esprima la propria opinione.
                  ciascuna Camera) vuole garantire che le scelte che si adottano                 Il referendum non è soggetto ad alcun quorum per la sua
                  vengano ponderate il più possibile. La previsione del referen-        validità (non è necessario, quindi, che partecipi la maggioranza
                  dum, inoltre, consente al popolo di manifestare la sua volontà        degli aventi diritto al voto, come avviene per i referendum abrogativi)
                  quando la maggioranza con la quale la legge è stata approvata         e non è previsto un voto per ciascuna modifica costituzionale.
                  in Parlamento non sia tale da esprimere una generale e diffusa
                  condivisione dei suoi contenuti.
                  È il nostro caso.                                                     Il voto che saremo chiamati a esprimere riguarda l’intera legge
                  La seconda votazione (come già la prima) non ha riportato una         di modifica nel suo complesso.
                  maggioranza così “schiacciante” e, quindi, entro tre mesi dalla
                  sua approvazione, può essere presentata richiesta di referendum
                  da parte o di 500 000 elettori, o di cinque Consigli regionali, o,
                  infine, di un quinto dei membri di una delle due Camere.
                  Molti comitati si sono attivati per raccogliere le firme e chiedere
                  che si dia luogo al referendum.

18 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E                                                                                                      L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 19
Se risponderemo NO
diremo che non vogliamo
questa legge di modifica

Se risponderemo SI
accetteremo tutte le modifiche
che la legge contiene




Con la metà più uno dei no
impediremo queste modifiche costituzionali.
20 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E

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Volantino per la campagna referendaria Salviamo la Costituzione

  • 1. la nostra Costituzione no alla RIFORMA Costituzionale PERCHÉ DIRE NO ALLA RIFORMA Per ulteriori informazioni www.salviamolacostituzione.it comitato milanese Salviamo La Costituzione
  • 2. Il Comitato nazionale Salviamo la Costituzione, presieduto da Oscar Luigi Scalfaro, è nato in occasione delle prime articolate proposte di modifica della seconda parte della Costituzione. Nei mesi che sono seguiti il Comitato ha continuato il suo lavoro di informazione e di manifestazione del dissenso sulla proposta di riforma costituzionale. Al Comitato hanno aderito molti partiti, sin- dacati, associazioni, persone singole. Durante l’iter di approvazione parlamentare della riforma, si sono costituite varie diramazioni locali del Comitato, tra cui quella milanese che, dopo una prima popolata assemblea cittadina al Teatro Nuovo il 5 marzo 2005, ha continuato il suo lavoro di infor- indice mazione e si è poi occupata della raccolta di firme per la richiesta di referendum costituzionale ed ora della campagna referendaria La riforma costituzionale pag. 2 per il NO alla legge di modifica. Che cos’è la Costituzione italiana pag. 4 Il Comitato milanese ha ritenuto molto importante valorizzare la Come si modifica la Costituzione italiana pag. 7 fase dell’informazione. Tutti parlano della riforma costituzionale, Come cambierebbe la Costituzione pag. 8 ma pochi sanno cosa essa significhi e cosa potrà significare per la • La divisione di competenze legislative nostra democrazia. tra Stato e Regioni pag. 8 Per questo è nata l’idea di preparare un opuscolo divulgativo des- • La composizione e il funzionamento del Parlamento pag. 11 tinato all’informazione dei cittadini che tra qualche mese dovranno • I rapporti tra Parlamento, Governo votare. Il nostro progetto, che speriamo di avere realizzato, è quel- e Presidente della Repubblica pag. 14 lo di spiegare al cittadino non esperto e non informato che cosa è • Le modifiche alla composizione la Costituzione, come effettivamente potrebbe cambiare e le della Corte Costituzionale pag. 16 ragioni del nostro dissenso alla riforma appena approvata dal Il referendum costituzionale pag. 18 Parlamento. E’ importante che tutti siano responsabilizzati sull’importanza del ruolo attribuito a ciascuno di noi dalla previsione costituzionale del referendum confermativo. Vogliamo che ciascuno, indipendente- mente dal ceto sociale e dal suo grado di istruzione, sia in con- dizioni di fare una scelta consapevole e si senta partecipe di questo momento così importante per la nostra democrazia. Si ringraziano Altan, Giannelli, Giuliano, Pedrazzini, Staino e Vauro per le vignette Vogliamo che nessuno possa dire: “Non ne so nulla!”. Progetto grafico di Rossella Ferrario Milano, gennaio 2006 Stampato nel gennaio 2006 da ….. Il comitato milanese Salviamo La Costituzione
  • 3. La riforma costituzionale Siamo in presenza di un completo stravolgimento delle regole che disci- plinano i rapporti tra questi organi sin dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, il 1° gennaio 1948. Se la riforma sarà approvata dai cittadini, l'Italia non sarà più una Repubblica parlamentare, in cui cioè il Parlamento esprime il Governo e Con una legge approvata in terza lettura dalla Camera dei può costringerlo alle dimissioni votandogli contro. Secondo la legge di rifor- Deputati il 20 ottobre 2005 e in quarta lettura dal Senato della ma, infatti, la vita politica ruoterà intorno alla figura del Primo Ministro, che Repubblica il 16 novembre 2005, e pubblicata sulla Gazzetta potrà sostanzialmente imporre al Presidente della Repubblica lo sciogli- Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, il Parlamento ha approva- mento della Camera to una profonda riforma della Costituzione, la legge fondamen- dei Deputati. Inoltre, tale della Repubblica Italiana che disciplina i principali diritti e l’introduzione di un’ac- doveri dei cittadini e le funzioni dei più importanti organi dello centuata autonomia Stato (le Camere, il Presidente della Repubblica, il Governo, la regionale in delicate Magistratura, gli Enti locali e la Corte Costituzionale). materie quali la scuola Le modifiche non sono ancora operative perché, come vedremo, e la sanità potrebbe bisognerà attendere l’esito del referendum popolare che minacciare i principi di deciderà definitivamente se questa legge dovrà entrare in vigore uguaglianza dei citta- (la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha solo lo scopo di dini di fronte alla legge consentire la richiesta di referendum e infatti alla legge costi- e di unità e indivisibili- tuzionale non è stato ancora assegnato un numero). tà della Nazione. Non è la prima volta che il Parlamento apporta delle modifiche alla Costituzione, tuttavia, mentre i precedenti interventi riguar- davano solo alcune disposizioni costituzionali, in questo caso la riforma interessa ben 50 articoli. LE MODIFICHE PIÙ SIGNIFICATIVE APPORTATE IN PASSATO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA • 1963: modifica dell’articolo 60 che prevedeva una durata uguale per le legislature di Camera e Senato; • 1993: modifica dell’articolo 68 che prevedeva l'autorizzazione del Parlamento anche per l'apertura di un Per meglio comprendere la portata di questa riforma, contro la quale procedimento penale a carico di un deputato o di un senatore; • una più ampia modifica si era avuta solo nel 2001, hanno preso posizione, oltre che le forze politiche dell'attuale relativamente ai rapporti tra Stato e Regioni (concedendosi a opposizione, anche molti studiosi ed esperti di diritto costituzionale di queste ultime maggiore autonomia). diversa estrazione culturale e politica, facciamo un passo indietro e vediamo che cos'è la Costituzione Italiana, quando nasce, qual è la sua In particolare, sono stati completamente modificati i rapporti struttura, in che cosa la si intende modificare, quali sono le critiche che tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica, nonché si muovono alla riforma e perché siamo chiamati a partecipare a un quelli tra Stato ed Enti locali. referendum popolare. 2 LA NOSTRA COSTITUZIONE LA NOSTRA COSTITUZIONE 3
  • 4. Che cos’è la È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di Costituzione ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione Italiana politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (…). Art. 5 - La Repubblica, una e indivisibile, La Costituzione Italiana (nel testo che si vuole rifor- riconosce e promuove le autonomie locali (…). mare) è in vigore dal 1° gennaio 1948. Essa è il frutto di due anni di lavori dell'Assemblea Costituente, eletta nel 1946 dopo la seconda guerra mondiale, il crollo del regime fascista e il refe- rendum istituzionale con cui gli italiani scelsero la Repubblica anziché la Monarchia. La Costituzione fu approvata con una maggioranza di circa il 90% dei componenti l’assemblea e costituisce la felice sintesi del confronto di tre grandi correnti di pensiero culturali e politiche: la liberale, la socialista e la cattolica. In Europa ha rap- presentato un modello cui si sono ispirate molte costituzioni approvate nella seconda metà del Novecento. Nell'attuale testo (quello che si vuole riformare), la Costituzione è composta da 139 articoli (cinque dei quali sono stati abrogati nel 2001), suddivisa in due parti, precedute da 12 articoli che costituiscono i "Principi fondamentali". ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (…). Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (…) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 4 LA NOSTRA COSTITUZIONE LA NOSTRA COSTITUZIONE 5
  • 5. Inoltre, la Corte Costituzionale ha da tempo sancito che anche i principi supremi dell'ordinamento non possono essere oggetto di revisione. Non esiste un elenco preciso di tali principi, ma tra essi vanno sicuramente annoverati il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, i principi di eguaglianza e di laicità dello Ai dodici articoli iniziali segue la prima parte della Costituzione, Stato, il diritto alla tutela giudiziaria, l’indivisibilità della dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini. Repubblica. Non solo nessuna legge può porsi in contrasto con questi prin- LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE: cipi, ma non è neanche consentito proporre una riforma costi- ARTICOLI DAL 13 AL 54 tuzionale che ne diminuisca la portata; non sarebbe, quindi, pos- Art. 13 – La liberta personale. sibile modificare o ridimensionare il principio di eguaglianza né Art. 17 e 18 – La libertà di riunione e di associazione. introdurre una norma che contrasti col principio d'indivisibilità Art. 19 – La libertà religiosa. della Repubblica. Art. 21 – La libertà di manifestare il proprio pensiero e la libertà di stampa. Art. 24 – l'inviolabilità del diritto di difesa. Come si modifica Art. 31 – Il diritto alla salute. Art. 33 e 34 – La libertà d'insegnamento. Art. 35 – Il diritto al lavoro. Art. 40 – Il diritto di sciopero. Art. 42 – Il diritto di proprietà e i suoi limiti. la Costituzione La seconda parte della Costituzione - quella oggetto della radicale modifica approvata dal Parlamento - è dedicata Italiana all'ordinamento della Repubblica e dei suoi tre poteri, legislativo, Al di là di questi limiti, la Costituzione può essere modi- esecutivo e giudiziario. In essa sono dettate le regole fondamen- ficata. Il procedimento di modifica della Costituzione è più com- tali che disciplinano l’attività delle Camere, del Presidente della plesso di quello che riguarda altre leggi ed è dettato dall'articolo Repubblica, del Governo, della Magistratura, degli Enti locali e 138: “Le leggi di revisione della Costituzione (…) sono adottate da della Corte Costituzionale. ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo Chiudono il testo costituzionale l'articolo 138, che detta le regole non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assolu- per la modifica della Costituzione prevedendo anche il ricorso al ta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”. referendum, e l'articolo 139, che recita: “la forma repubblicana Se la legge di revisione non è approvata nella seconda votazione, non può essere oggetto di revisione costituzionale”. sia alla Camera sia al Senato, con la maggioranza dei due terzi In realtà non è solo la forma repubblicana a essere sottratta alla dei componenti, entro tre mesi dalla pubblicazione può essere possibilità di revisione, perché viene ritenuto inscindibilmente sottoposta a referendum popolare su domanda di un quinto dei legato ad essa anche il carattere democratico della Repubblica. membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque Non è, quindi, ammissibile modificare la Costituzione introducen- Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è pro- do principi non democratici. mulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 6 LA NOSTRA COSTITUZIONE LA NOSTRA COSTITUZIONE 7
  • 6. Come cambierebbe sicurezza e qualità alimentari”, essendo demandata esclusivamente alle Regioni la competenza legislativa in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria”. la Costituzione È inoltre prevista la competenza esclusiva regionale in materia di “organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di for- mazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche” e di “definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione”: La divisione di competenze legislative Infine, è attribuita alle Regioni la competenza legislativa in materia di tra Stato e Regioni “polizia amministrativa regionale e locale”. L’articolo 117 della Costituzione Italiana disciplina la ripar- La salute e l’istruzione sono diritti sociali fondamentali tizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, preve- per i cittadini, e desta preoccupazione la sottrazione di dendo materie che sono di competenza esclusiva statale (per esem- questi settori al controllo centrale dello Stato. pio la politica estera, i rapporti internazionali, l’immigrazione, la dife- sa, la sicurezza dello Stato, le leggi elettorali, la giurisdizione, l’ordi- namento penale e civile, le norme generali sull’istruzione, la tutela Secondo alcuni costituzionalisti, la riforma non potrebbe dell’ambiente ecc.) e materie di competenza “concorrente” nelle incidere sui vincoli oggi derivanti dagli obblighi comunitari e quali il potere legislativo spetta alle Regioni, pur essendo riservata internazionali e dai principi generali contenuti nella Costituzione, allo Stato la definizione dei principi fondamentali (per esempio il così che lo Stato manterrebbe la competenza esclusiva nella commercio con l’estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative l’istruzione, la ricerca, la tutela della salute, l’alimentazione ecc.). Per all’istruzione e alla salute. tutte le altre materie non riservate alla competenza statale o concor- C’è però la possibilità, molto concreta e assai più preoccupante, rente, il potere legislativo spetta alle Regioni. che la competenza legislativa esclusiva ora attribuita alle Regioni Questa è la disciplina attualmente in vigore, come definita con le in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria” e di “orga- modifiche costituzionali introdotte nel 2001. nizzazione scolastica e formazione” venga interpretata e attuata Con la riforma costituzionale approvata ora dal Parlamento si – sotto la spinta di fattori economici e di volontà politiche – in sono ampliate le competenze legislative regionali (riducendo cor- modo del tutto nuovo e diverso rispetto alle altre competenze rispondentemente quelle statali e di legislazione concorrente), regionali e autorizzi la frantumazione dei sistemi sanitari e sco- affidando espressamente alle Regioni in via esclusiva alcune lastici e, di conseguenza, forti differenziazioni di prestazioni nelle importanti materie (la cosiddetta devolution), oltre alla compe- diverse regioni. Ciò potrebbe determinare diversi regimi di tenza residuale per ogni altra materia non espressamente riser- accesso alle prestazioni sanitarie o agli istituti scolastici per i vata alla legislazione dello Stato. residenti e i non residenti in una determinata Regione e un In particolare, non è più prevista la competenza concorrente Stato- corredo di preclusioni, ostacoli e discriminazioni del tutto ignoti Regioni in materia sanitaria. Allo Stato resta la “tutela della salute, nell’attuale ordinamento. 8 LA NOSTRA COSTITUZIONE LA NOSTRA COSTITUZIONE 9
  • 7. La composizione e il funzionamento del Parlamento La riforma costituzionale interviene sulla composizione e sul funzionamento del Parlamento, introducendo alcune modi- fiche che, incidendo sul rapporto con il Primo Ministro e con il Governo, comportano un sostanziale depotenziamento dello stesso Parlamento. L’ATTUALE STRUTTURA DEL PARLAMENTO E IL SUO FUNZIONAMENTO La nostra Costituzione demanda il potere legislativo dello Stato al Parlamento, composto da due distinti rami, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Pur avendo una composizione numerica diversa di parlamentari, le due Camere hanno le medesime funzioni, così che ogni legge deve essere sempre approvata, nello stesso testo, da ciascuno dei due rami del Parlamento. Si dice, perciò, che l’attuale sistema realizza il bicameralismo perfetto. COME CAMBIA IL SENATO Oltre ad apportare cambiamenti sul numero dei compo- nenti le due Camere e sull’età necessaria per votare ed essere eletti, la riforma costituzionale modifica significativamente il si- stema bicamerale. Il Senato, che prende il nome di Senato Federale della Repubblica, sarà eletto su base regionale, in concomitanza con il rinnovo dei singoli Consigli Regionali e dovrà garantire la rappre- A fronte della accresciuta potestà legislativa regionale è previsto, sentanza territoriale di tutte le Regioni. peraltro, il potere del Parlamento in seduta comune, attivato su Poiché le elezioni dei Consigli Regionali non avvengono tutte iniziativa del Governo, di annullare una legge regionale qualora si contemporaneamente, il Senato diventerà un organo perma- ritenga che rechi pregiudizio all’interesse nazionale. nente, soggetto a rinnovi parziali in dipendenza della vita dei È facile ipotizzare come tale previsione possa determinare, in singoli Consigli Regionali e non avrà quindi più una durata pre- concreto, una significativa limitazione dell’autonomia delle determinata. Regioni amministrate da maggioranze diverse da quella governa- Le modalità di elezione previste per il Senato Federale non sono tiva, lasciando effettiva autonomia solo alle Regioni che espri- peraltro in grado, secondo molti studiosi di diritto costituzionale, mono la medesima maggioranza politica del potere centrale. di assicurare, come vorrebbe il progetto riformatore, una vera 10 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 11
  • 8. rappresentanza territoriale perché non è previsto, di fatto, alcun È previsto, però, che sulle materie di competenza legislativa del Senato, il collegamento tra ciascun senatore e le amministrazioni locali. Governo abbia il potere di attribuire alla Camera (con cui è instaurato il rap- Inoltre, potranno essere eletti al Senato Federale, con limitazioni porto fiduciario) la competenza a decidere su una determinata legge, se ritenute da molti inammissibili, solo coloro che siano stati in ritiene quella proposta “essenziale per l’attuazione del suo programma”. precedenza eletti nel Consiglio Regionale, oppure abbiano In conclusione, il nuovo Senato è considerato un organo di rappre- ricoperto o ricoprano cariche elettive in enti pubblici territoriali sentanza territoriale o regionale, non interviene nell’approvazione di tutte le locali o regionali, o risultino residenti nella Regione alla data di leggi e anche quelle per cui è prevista la sua competenza possono essere indizione delle elezioni. attribuite dal Governo alla Camera, per impedirne la mancata approvazione. Due sono le caratteristiche più rilevanti del nuovo Senato: Il risultato che ne • L’assenza di un rapporto di fiducia con il Governo. deriva è quello di un • La conseguente indifferenza del Senato rispetto allo sistema complesso e scioglimento anticipato (previsto solo per la Camera dei deputati). farraginoso, nel qua- le uno dei due rami IL BICAMERALISMO IMPERFETTO del Parlamento, il La modifica più significativa riguarda, però, le competen- Senato, viene depo- ze legislative attribuite a ciascuna delle due Camere. tenziato e, essendo È previsto, infatti, che, a seconda dell’oggetto, vi siano leggi per- svincolato dal rap- fettamente bicamerali, per le quali rimane (come oggi) la compe- porto di fiducia con tenza di entrambi i rami del Parlamento, e leggi solo eventual- il Governo, può ve- mente bicamerali, così definite perché sono devolute alla compe- dersi sottrarre com- tenza di uno dei due rami del Parlamento e per le quali l’altra petenze in favore Camera ha solo il potere di proporre modifiche. della Camera dei Deputati che, invece, LEGGI PERFETTAMENTE BICAMERALI come vedremo, viene • le leggi riguardanti la determinazione dei livelli a essere assoggetta- ta ai voleri del Primo essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali Ministro. che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. • le leggi elettorali. • le leggi che disciplinano gli organi di governo e le fun- zioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Sono così demandate alla competenza della Camera dei Deputati le materie per le quali lo Stato ha competenza legislati- va esclusiva e a quella del Senato Federale le leggi per le quali vi è competenza legislativa concorrente - cioè quelle nelle quali lo Stato deve fissare solo i principi fondamentali della materia, essendo lasciata alle Regioni la disciplina di dettaglio. È evidente un primo passo verso l’indebolimento del sistema parlamentare. 12 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 13
  • 9. infatti deve provvedervi se richiesto dal Primo Ministro e non può procedere I rapporti tra Parlamento, Governo autonomamente allo scioglimento. e Presidente della Repubblica Oltre che la morte, l’impedimento e le dimissioni, anche il voto di sfiducia, conseguente a una mozione presentata da almeno un quinto dei componen- I POTERI DEL GOVERNO E DEL PRIMO MINISTRO ti della Camera, determina le dimissioni del Primo Ministro, lo scioglimen- Il progetto di depotenziamento del Parlamento si com- to della Camera e nuove elezioni. pleta nella definizione dei poteri del Primo Ministro - e solo con- La Camera può evitare il suo scioglimento solo attraverso un istituto di dif- seguentemente del Governo. ficile attuazione, la “sfiducia costruttiva”. Si tratta dell’indicazione di un • Il Primo Ministro è designato dagli elettori, non più nuovo Primo Ministro e dell’impegno della maggioranza a proseguire nel- come capo di una coalizione (che può quindi essere sostituito nel l’attuazione del programma di inizio legislatura. La sfiducia costruttiva deve corso della legislatura), ma come premier assoluto, che dura in essere approvata, con carica tutta la legislatura (salva l’ipotesi di “sfiducia costruttiva”). appello nominale, dai • Il Primo Ministro ha il potere esclusivo di scelta dei deputati appartenenti Ministri che formano il Governo, rimanendo al Presidente della alla stessa maggioranza Repubblica solo un intervento di ratifica e di presa d’atto delle governativa del Primo scelte del premier. Ministro uscente, perché • La sola Camera dei Deputati vota il programma presen- non è consentita la for- tato dal Primo Ministro assicurandogli il potere di attuazione mazione di un nuovo dello stesso (non è quindi più previsto il voto di fiducia delle due Governo grazie al con- Camere). corso delle opposizioni • La sfiducia, che può essere votata dalla sola Camera (norma cosiddetta “anti- dei Deputati nei confronti del Primo Ministro, lo obbliga alle ribaltone”). dimissioni, ma queste determinano lo scioglimento della Camera Per la Camera che la e la fine della legislatura (sempre salva l’ipotesi della “sfiducia voti, la mozione di sfidu- costruttiva”). cia rappresenta, in defi- nitiva, un vero e proprio IL VOTO SUL PROGRAMMA, LA QUESTIONE DI FIDUCIA, suicidio, perché a essa LA SFIDUCIA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA consegue, nella genera- Il Primo Ministro illustra il programma di Governo alla lità dei casi, la fine della Camera dei Deputati per ottenere il voto che ne assicuri l’at- legislatura e l’indizione di tuazione. È stata eliminata la mozione di fiducia, ma nel corso nuove elezioni. della legislatura il Primo Ministro potrà porre alla Camera la questione di fiducia per fare approvare con priorità proposte go- vernative ritenute necessarie per l’attuazione del programma, pena le sue dimissioni. Il progetto di riforma, non solo costituzionalizza il “premierato”, La legislatura è inscindibilmente legata al Primo Ministro, il ma determina un legame strettissimo tra la legislatura e la quale ha il potere sostanziale di scioglimento della Camera dei persona del Primo Ministro, rendendo praticamente impossibile Deputati, solo formalmente attribuito al Capo dello Stato, che la sua sostituzione anche nel caso sia responsabile di fatti gravi. 14 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 15
  • 10. Le modifiche alla composizione della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale, prevista e disciplinata agli arti- coli dal 134 al 137 della nostra Costituzione, è un organo che, restando al di fuori dei tre classici poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, assume, unitamente al Presidente della Repubblica, funzioni di supremo garante delle norme costituzionali. Questo compito si svolge essenzialmente nel controllo di costi- tuzionalità delle leggi, nonché nella risoluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra diverse Regioni. La Corte Costituzionale, inoltre, giudica degli addebiti mossi al Presidente della Repubblica che sia messo in stato d’accusa dal Parlamento per “alto tradimento” e “attentato alla Costituzione”. Come si vede, proprio per la delicatissima funzione che svolge e per la posizione di equidistanza che deve mantenere da cia- scuno dei poteri dello Stato, la Corte Costituzionale deve godere della massima indipendenza. Per questo la nostra Costituzione prevede che, dei quindici giudi- ci che la compongono, cinque siano nominati dal Presidente della Repubblica, cinque vengano eletti da Camera e Senato in seduta comune e cinque dai giudici delle supreme magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti). La legge di riforma costituzionale appena approvata dal Parlamento altera la composizione della Corte Costituzionale, perché, lasciando immutato il numero dei giudici, prevede che al Presidente della Repubblica e alle supreme magistrature sia demandata la nomina di quattro giudici ciascuno, attribuendo così al Parlamento il potere di nomina dei restanti sette giudici L’alterazione dell’originaria ed equa tripartizione (tre nominati dalla Camera e quattro dal Senato Federale inte- delle nomine non può assumere altro significato grato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province che quello di garantire un maggiore controllo politico autonome di Trento e Bolzano). sulle decisioni della Corte Costituzionale, tentando Ben sette giudici su quindici saranno quindi di nomina stretta- di minarne il ruolo di supremo e indipendente custode mente politica. delle norme e degli equilibri costituzionali. 16 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 17
  • 11. Il referendum QUINDI ORA TOCCA A CIASCUNO DI NOI costituzionale ESPRIMERE LA la parola ai cittadini PROPRIA VOLONTÀ Come si è detto nella parte introduttiva, è la stessa Il voto referendario è un compito di grande responsabilità Costituzione che prevede il meccanismo di modifica delle sue che ognuno deve assolvere con piena consapevolezza. norme (articolo 138). Cambiare la Costituzione è un affare molto serio, che non Dopo due successive approvazioni (a distanza non inferiore di tre può essere delegato a nessuno. mesi) da parte di entrambe le Camere, la legge che modifica la È la stessa Costituzione che vuole che i cittadini Costituzione può essere sottoposta a referendum “confermati- esprimano la loro volontà, prescindendo dalle posizioni assunte vo” se nella seconda votazione non è stata approvata con la dai parlamentari. maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Non soltanto, quindi, è indispensabile partecipare al voto, Il doppio passaggio dalle due Camere (per le leggi ordinarie è ma è necessario che ciascuno di noi conosca effettivamente quali sufficiente che lo stesso testo sia approvato una sola volta da sono i cambiamenti in atto ed esprima la propria opinione. ciascuna Camera) vuole garantire che le scelte che si adottano Il referendum non è soggetto ad alcun quorum per la sua vengano ponderate il più possibile. La previsione del referen- validità (non è necessario, quindi, che partecipi la maggioranza dum, inoltre, consente al popolo di manifestare la sua volontà degli aventi diritto al voto, come avviene per i referendum abrogativi) quando la maggioranza con la quale la legge è stata approvata e non è previsto un voto per ciascuna modifica costituzionale. in Parlamento non sia tale da esprimere una generale e diffusa condivisione dei suoi contenuti. È il nostro caso. Il voto che saremo chiamati a esprimere riguarda l’intera legge La seconda votazione (come già la prima) non ha riportato una di modifica nel suo complesso. maggioranza così “schiacciante” e, quindi, entro tre mesi dalla sua approvazione, può essere presentata richiesta di referendum da parte o di 500 000 elettori, o di cinque Consigli regionali, o, infine, di un quinto dei membri di una delle due Camere. Molti comitati si sono attivati per raccogliere le firme e chiedere che si dia luogo al referendum. 18 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E 19
  • 12. Se risponderemo NO diremo che non vogliamo questa legge di modifica Se risponderemo SI accetteremo tutte le modifiche che la legge contiene Con la metà più uno dei no impediremo queste modifiche costituzionali. 20 L A N O S T R A C O S T I T U Z I O N E