1. REFERENDUM
SULL’ARTICOLO 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI PSICOLOGI.
COME DICE L’ART.28 COMMA C DELLA LG. 56/89,
DOVREMO ESPRIMERCI
PER VOTARE SÌ O NO ALLA PROPOSTA DI RIFORMA
APPROVATA DAL CNOP
(L’ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI)
MA NE SAPPIAMO ABBASTANZA?
QUESTA RIFORMA DANNEGGIA NOI E I NOSTRI
UTENTI ATTUALI E POTENZIALI!!!
2. COME CAMBIEREBBE L’ART 5?
L’art. 5 dopo la riforma
«Art. 5 - tenuto a
mantenere un livello adeguato di
preparazione e aggiornamento
professionale, con particolare riguardo ai
settori nei quali opera.
sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale.
Riconosce i limiti della propria
competenza e usa, pertanto solo
strumenti teorico-pratici per i quali
in grado di indicare le fonti e
riferimenti scientifici, e non suscita, nelle
attese del cliente e/o utente, aspettative
infondate. »
L’art. 5 prima di questa
proposta di riforma
«Art. 5 - Lo tenuto a
mantenere un livello adeguato di
preparazione professionale e ad
aggiornarsi nella propria disciplina
specificatamente nel settore in cui
opera. Riconosce i limiti della propria
competenza ed usa, pertanto, solo
strumenti teorico-pratici per i quali
in grado di indicare le fonti ed i
riferimenti scientifici, e non suscita,
nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate. »
3. IN SOSTANZA COSA CAMBIA NELL’ART.5 ?
« - tenuto a mantenere un livello adeguato di
preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai
settori nei quali opera.
sanzionato sulla base di quanto
stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria
competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali
in grado di indicare le fonti
e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate. »
Questa integrazione segue quanto stabilito dall’ultimo
Decreto del Presidente della Repubblica sul
regolamentazione delle professioni Ordinate
(DPR 137/2012 – Capo I, art.7, comma 1).
4. IN SOSTANZA COSA CAMBIA NELL’ART.5 ?
Ci resta però anche qui un dubbio,
Il DPR 137/2012 – Capo I, art.7, comma 1 recita che “Al fine di
garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel
migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire
l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo
di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale secondo quanto previsto dal presente
articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente
costituisce illecito disciplinare.”
PER QUESTO VOTIAMO NO!!!
Perché la “nostra” riforma prevede l’aggiunta di “…sulla
base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”?? Ci
sembra un gioco delle scatole cinesi! Vogliamo un codice
deontologico chiaro e comprensibile da ciascun iscritto!!!
PER QUESTO VOTIAMO NO
AD OGNI FRASE CHE VA OLTRE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE !!!
5. LA SIPAP
SOCIETA ’ ITALIANA DEGLI PSICOLOGI AREA PROFESSIONALE PRIVATA
DICE NO ALLA RIFORMA
DELL’ART. 5 CHE INASPRISCE
LE SANZIONI PER NOI
PSICOLOGI
PER TUTTE QUESTE RAGIONI