SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 35
Downloaden Sie, um offline zu lesen
LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE e
L’IMPRESA SOCIALE
PERCHE’ ERA NECESSARIA UNA RIFORMA?
Finalmente nel nostro ordinamento si ha una riforma organica -> superamento di una
disciplina ad hoc “per settore”
La legge delega n. 106/2016 è intervenuta a novellare la disciplina generale delle
organizzazioni non profit e in particolare le previgenti disposizioni:
- La L. n. 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato (ODV) - ABROGATA
- La L. n. 381/1991 sulle cooperative sociali (COOP. SOC.) - MODIFICATA
- La L. n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale (APS) - ABROGATA
- Il D.Lgs. 460/98 sulle ONLUS - ABROGATA
- Il D.Lgs. 155/2006 sulle Imprese Sociali (I.S.) - ABROGATA
ORGANICITÀ: la riforma vuole essere uno strumento unitario per garantire LOGICA
e COERENZA
Il 2017 ha visto nascere così 4 importanti D.Lgs:
- D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore (CTS)
- D.Lgs 112/2017 sull’Impresa Sociale
- D. Lgs. 40/2017 sulla revisione del Servizio Civile Universale
- D. Lgs 111/2017 sulla revisione dell’istituto del 5 per 1000
L’OBIETTIVO è quello di modernizzare la strumentazione legislativa consentendo
ai soggetti del Terzo Settore di diventare attori dell'innovazione sociale.
PERCHE’ ERA NECESSARIA UNA RIFORMA?
PRINCIPI CARDINE
1. Passaggio dal REGIME CONCESSORIO a quello del RICONOSCIMENTO
○ Autorità Pubblica non concede più l’autorizzazione (grande battaglia di civiltà!)
2. Superamento della concezione che vedeva il T.S. come l’insieme degli enti che
dovevano compensare gli effetti perversi dei fallimenti di MERCATO e STATO
○ Passaggio da una concezione “additivista” ad una “emergentista” (forma di agire che va a
modificare le relazioni esistenti nella società)
3. Accoglimento della cultura dell’IMPATTO SOCIALE (sulla scia europea)
○ Oggi sono importanti in egual misura sia l’OUTCOME (risultato) sia l’IMPATTO ossia il
cambiamento sulla comunità di riferimento generato dall’attività svolta
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Oltre 330 MILA REALTÀ in Italia (+10%
rispetto al 2011)
70 MILIARDI € è il valore economico che
generano
790 MILA DIPENDENTI coinvolti (di cui
circa 350 mila occupati nelle coop sociali e
340 mila nel settore associativo)
5,5 MILIONI di VOLONTARI (+16%)
E’ QUESTO IL PERIMETRO DELLA RIFORMA
CHE CI DEVE FAR RIFLETTERE….
OPERATIVITÀ DELLA RIFORMA
La Riforma NON è pienamente operativa in tutte le sue parti, per diversi motivi.
1. i decreti attuativi a loro volta rimandano ad ulteriori decreti (circa 42) che ad oggi non sono stati adottati.
2. le disposizioni fiscali e di incentivazione che comportano benefici a vantaggio degli enti di terzo settore potranno
entrare in vigore solo dopo il vaglio della Commissione Europea
3. essendo talune disposizioni impegnative o per gli ETS o per le PA, il Codice prevede tempi di adeguamento più o
meno lunghi; in particolare:
● il Codice prevede che gli statuti degli enti di terzo settore debbano adeguarsi a determinate norme in un
tempo di 18 mesi – quindi fino a febbraio 2019 – affinché questo avvenga (peraltro concedendo di farlo in
assemblea ordinaria, quindi senza spese notarili);
● Il Registro unico del Terzo settore sarà pienamente operativo nel febbraio 2019, poiché vi è un anno di
tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi nazionali e ulteriori sei mesi affinché le Regioni provvedano
agli aspetti di propria competenza. Nel frattempo il requisito dell’iscrizione al Registro si intende soddisfatto
attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore
Insomma, il 2018 può essere inteso come un periodo transitorio
Con la Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016 il Parlamento delega
“il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia
di riforma del Terzo settore”.
Con quali finalità?
- sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e
protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione
e il pieno sviluppo della persona
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa
Il tutto in attuazione dei principi di PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA, SOLIDARIETÀ, SUSSIDIARIETÀ e PLURALISMO
sanciti dalla nostra Costituzione.
MA… QUALI SONO I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE? (art. 4 CTS)
La platea a cui è riferita la riforma è vastissima:
- OdV (art. 32 e ss)
- APS (art. 35 e ss)
- Enti Filantropici (new!) (art. 37 e ss)
- Reti Associative (new!) (art. 41 e ss)
- Imprese Sociali, incluse le coop soc. (art. 40 rinvio ad apposito D.Lgs. 112/2017)
- Società di Mutuo Soccorso
- Fondazioni
- Le associazioni riconosciute o non riconosciute
- “Altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o
di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni e servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore”.
QUALI CARATTERISTICHE PRESENTANO?
Gli Enti del Terzo Settore (ETS), per poter
essere definiti tali, devono presentare le
seguenti caratteristiche:
1. Perseguimento di attività civiche,
solidaristiche e di utilità sociale
2. Assenza di scopo di lucro
3. Finalizzati alla realizzazione e alla
promozione di interessi generali
4. Iscrizione al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUN)
1 - PERSEGUIMENTO DI ATTIVITÀ’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALE
Le attività alle quali sono finalizzati gli ETS sono molteplici. Il Decreto menziona ben 26 attività
di interesse generale (art. 5). A titolo esemplificativo troviamo:
- Interventi e servizi sociali
- Prestazioni socio-sanitarie
- Educazione istruzione e formazione professionale
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- Gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo e al contrasto della povertà educativa
- Attività commerciali, produttive e di educazione svolte nell’ambito o a favore di filiere di commercio equo e
solidale
- Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
- Alleggio sociale
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- Agricoltura sociale
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
1 - PERSEGUIMENTO DI ATTIVITÀ’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’
SOCIALE
Gli ETS diversi dalle Imprese Sociali, incluse le cooperative sociali, devono svolgere attività di interesse
generale:
● In via esclusiva o principale
● Senza scopo di lucro
Gli ETS possono esercitare anche attività diverse (art. 6) da quelle sopra menzionate a patto che:
1. L’atto costitutivo o lo statuto lo consentano
2. Siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale
3. Siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal Ministero del Lavoro e dell’Economia (uno dei 39
D.M. attuativi)
OGGETTO SOCIALE = SCOPO DELL’ENTE
2 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
L’art. 8 NON impedisce all’ ETS di svolgere attività remunerative , cioè di
conseguire utili dalla propria attività, bensì soltanto di utilizzare tale eventuali
utili “per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
NB: per le Imprese Sociali sono ammesse destinazioni diverse dell’utile di
impresa, anche a titolo di remunerazione del capitale conferito ai soci, entro certi
limiti.
3 - FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE DI INTERESSI
GENERALI
NOVITA’: finalità che devono caratterizzare l’azione dei soggetti no profit che possono essere
conseguiti (anche) attraverso lo svolgimento di attività avente natura economico-imprenditoriale.
Le FINALITÀ civile, solidaristiche e di utilità sociale possono essere realizzate mediante:
● Forme di azione volontaria o gratuita (volontariato)
● Forme di mutualità (associazionismo)
● Forme di produzione e di scambio di beni e/o servizi (cooperative e imprese sociali)
Ciò che caratterizza gli ETS quindi non è l’attività bensì la finalità svolta
-> coesistenza tra finalità collettive (quindi ideali) e l’esercizio di attività economico-imprenditoriali da
parte dei soggetti privati non lucrativi
4 - ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS)
Una delle novità importanti del Codice del Terzo Settore è l’istituzione del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore
L'obiettivo è il superamento della frammentazione e dell'opacità dei troppi registri oggi esistenti (ad
oggi circa 300 registri e albi anagrafici degli enti no profit): l'accesso al Fondo progetti, al 5X1000 e agli
incentivi fiscali sarà possibile soltanto attraverso l'iscrizione al Registro.
In altre parole può essere definito una “piattaforma” informativa che dovrà presidiare i profili di
accountability istituzionali degli enti non profit.
4 - ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS)
Il registro UNICO del terzo settore:
- è pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica
- è articolato in 7 sezioni è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ed
- è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche
- Iscriversi non è un obbligo, ma restare fuori comporta l’esclusione da un ampio ventaglio di bonus.
Particolarmente importante sarà la trasmigrazione dei dati, in possesso di diverse amministrazioni
pubbliche , dai registri esistenti al RUNTS.
Il legislatore ha previsto un REGIME TRANSITORIO: gli ETS hanno 18 mesi di tempo (quindi fino a
febbraio 2019) per adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge, arrivando con le carte in regola
all’iscrizione nel RUNTS
ACQUISIZIONE PERSONALITÀ GIURIDICA
Le associazioni e le fondazioni che rientrano nel perimetro degli enti del terzo settore possono costituirsi
sia nella forma di “enti non riconosciuti” che nella forma di “enti riconosciuti”.
La differenza tra le due tipologie risiede nella responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte
dall’ ente. Infatti:
- negli enti riconosciuti delle obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente con il suo patrimonio;
- negli enti non riconosciuti, se il patrimonio dell’ente non è sufficiente a far fronte ai debiti che
l’ente ha contratto, del relativo adempimento sono responsabili anche coloro che hanno agito per
conto dell’ente, i quali pertanto ne rispondono con il loro personale patrimonio.
ACQUISIZIONE PERSONALITÀ GIURIDICA
Viene introdotto un nuovo procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica per gli ETS che
va “in deroga” al DPR 361/2000. Possiamo quindi distinguere:
➔ Per gli ETS: controllo di legalità affidato ai notai (analogo a quello previsto per le società) e
iscrizione nel Registro Unico degli ETS gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
attraverso un’articolazione regionale (art. 22)
➔ Per gli enti NON ETS: vige il DPR 361/2000 (competenza alle prefetture e alle regioni in base
all’ambito di influenza dell’attività dell’Ente) e quindi, controllo di natura concessoria e
discrezionale.
Il riconoscimento della personalità giuridica per gli enti del Terzo Settore è subordinato all’iscrizione nel
nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’iscrizione al RUNTS richiede un patrimonio iniziale
di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni. Il patrimonio può essere costituito
anche da beni diversi dal denaro.
GLI ASPETTI FISCALI - Verifica della qualifica commerciale/non
commerciale
Viene riordinata l’intera disciplina cercando di fare ordine in primo luogo sulla distinzioni tra attività commerciale
e non commerciale.
ATTIVITÀ NON COMMERCIALE: quando le attività sono svolte a titolo gratuito o verso corrispettivi che non
superano i costi effettivi, ivi comprese le attività in regime di convenzionamento o accreditamento.
ATTIVITÀ COMMERCIALE: quando prevalgono (in base al criterio della prevalenza) le attività commerciali su
quelle non commerciali, intendendo tra queste ultime, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità le quote associative
e ogni altro provento assimilabile.
Un D.M. dovrà definire i limiti di alcune attività commerciali non in grado di far perde la qualifica.
REGIME FORFETTARIO (art. 80)
Gli ETS NON COMMERCIALI potranno determinare il reddito in modo forfettario, applicando dei coefficienti di
vantaggio. Il codice prevede diversi coefficienti di redditività a seconda dell’attività:
Per le “attività di prestazione di servizi” i coefficienti sono:
· il 7% se i ricavi sono inferiori a 130.000 euro;
· il 10% se i ricavi sono vanno da 130.001 a 300.000 euro;
· il 17% se i ricavi superano i 300.000 euro.
Per le “altre attività” (diverse dalle prestazioni di servizi, quindi vi rientrano ad esempio la vendita di beni) i coefficienti sono:
· il 5% se i ricavi non superano i 130.000 euro;
· il 7% se i ricavi vanno da 130.001 a 300.000 euro;
· il 14% se i ricavi superano i 300.000 euro.
ES: un’associazione ETS che ha entrate commerciali (non prevalenti) per 50.000 €, derivanti da prestazione di servizi: per il
calcolo della base imponibile si applicherà il coefficiente del 7% ottenendo una base imponibile di 3.500 € (il 7% di 50.000
euro). Su tale base imponibile viene calcolata l’IRES applicando l’aliquota attuale del 24%: il risultato è 840 euro.
GLI ASPETTI FISCALI - I nuovi incentivi alle erogazioni liberali
● Art. 81 social bonus: consiste in un credito d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate per le
persone fisiche e del 50% per enti e società. Si tratta di enti che presentano progetti di recupero di
beni immobili pubblici o di beni immobili e mobili sequestrati alla criminalità organizzata
● Art. 82 imposte indirette e tributi locali: esenzione delle imposte per i trasferimenti a titolo
gratuito e applicazione in misura fissa delle imposte di registro per i trasferimenti a titolo oneroso;
misura fissa delle imposte anche per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie; esenzione
IMU/TASI
● Art. 83 detrazioni e deduzione per erogazioni liberali: detrazione per persone fisiche del 30% per
ciascun periodo di imposta fino ad un max di 30.000€ (35% nel caso di destinatario ODV). Per gli
enti e le società è, invece, riconosciuta una deduzione dal reddito pari al 10%
● Art. 84 esenzione IRES per redditi immobiliari di ODV e APS destinati in via esclusiva allo
svolgimento di attività non commerciale
FINANZA SOCIALE: TITOLI DI SOLIDARIETÀ E SOCIAL LENDING
TITOLI DI SOLIDARIETÀ: possibilità per gli
istituti di credito di emettere specifici titoli
consistenti in obbligazioni o altri titoli di
debito destinati a favorire il
finanziamento e il sostegno delle attività
svolte dagli enti del terzo settore. Alle
banche è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 50% delle erogazioni
liberali effettuate a favore degli ETS
PRESTITI SOCIALI: soggetti che prestano
fondi attraverso portali on line che godono
di una tassazione agevolata (12,5%
rispetto al 26% sulle remunerazioni)
Il RAPPORTO DI LAVORO e il VOLONTARIATO
I lavoratori del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto dai CCNL (art. 16)
Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività ma seguendo alcune regole (art. 17):
- L’attività del volontario non può essere retribuita
- Possono essere rimborsate “le spese effettivamente sostenute e documentate” durante la sua attività
- Divieto di effettuare rimborsi spesa forfettari
- Possono essere rimborsate le spese anche a fronte di un’autocertificazione del volontario purché:
- < a 10,00€ giornalieri o 150,00€ mensili
- L’organo competente dell’ente abbia ammesso tra le modalità di rimborso nel proprio statuto
- Obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività nonché per
responsabilità civile contro terzi
- Obbligo di tenere un apposito registro dei volontari
ODV (L. 266/1991 ) APS (L. 383/2000)
DEFINIZIONE
Le ODV sono ETS costituiti in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento di
attività di cui all’art. 5 prevalentemente in favore di terzi
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei
volontari associati.
DEFINIZIONE
Le APS sono ETS costituiti in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di
una o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati.
Non sono APS i circoli privati e le associazioni che
dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all’ammissione degli associati.
SOCI E ATTIVITA’ REMUNERATIVE
PRIMA: i soci NON potevano trarre alcuna forma di lucro
e non potevano avere alcun tipo di rapporto di lavoro.
ORA: possono retribuire lavoratori dipendenti o autonomi
in numero non superiore al 50% dei volontari
SOCI E ATTIVITA’ REMUNERATIVE
PRIMA: In casi di particolare necessità l’APS poteva
instaurare un rapporto di lavoro anche con i propri
associati.
ORA: possono retribuire lavoratori dipendenti o autonomi
in numero non superiore al 50% dei
volontari o al 5% del numero degli associati
ODV (L. 266/1991 ) APS (L. 383/2000)
ATTIVITA’
PRIMA: poteva essere tale solamente se operava
nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi a
soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione
di difficoltà)
ORA: le ODV possono svolgere attività in uno o più degli
ambiti previsti dall’art. 5 del Codice (dove sono
menzionate anche attività diverse da quelle di
solidarietà, quali ad esempio quelle culturali o
educative).
ATTIVITA’
PRIMA: costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale (non solo svantaggio sociale come per le ODV)
ORA: art. 5 CTS tutte le 26 attività contemplate
NR. MINIMO DI SOCI
PRIMA: in un numero minimo di 3 soci
ORA: da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a
3 ODV
NR. MINIMO DI SOCI
PRIMA: in un numero minimo di 3 soci
ORA: da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a
3 APS
REGIME FORFETTARIO APS-ODV
Le ODV e le APS possono applicare in relazione all’attività commerciale svolta, tale regime se nel non
abbiano avuto ricavi > a 130.000 €.
E’ applicabile una tassazione forfetaria a fini IRES: i coefficienti di redditività previsti sono del:
3% per le APS
1% per le ODV
Tale particolare regime prevede inoltre:
● Delle importanti agevolazioni ai fini IVA (nulla si dice a riguardo nel REGIME FORFETTARIO ex. art.
80)
● Esonero da obblighi di registrazione e tenuta scrittura contabili
● Obbligo conservazione documenti emessi e ricevuti
● Esclusione da studi di settore
LE IMPRESE SOCIALI
Il Legislatore chiarisce che l’impresa sociale NON è un soggetto giuridico autonomo.
Si tratta di una “qualifica” acquisibile da tutti gli enti privati a prescindere dalla forma giuridica di loro
costituzione, inclusa quella societaria.
La forma giuridica dipende dalle specifiche esigenze sottostanti alla costituzione (che deve
comunque avvenire per atto pubblico), essendo ciascuna la sintesi di un diverso modello di governance.
Ne deriva la possibilità di avere associazioni “imprese sociali”, fondazioni “imprese sociali”, soc. Coop.
“imprese sociali”, srl “imprese sociali” e così via.
LE IMPRESE SOCIALI
L’IMPRESA SOCIALE è quindi quella “qualifica” che un qualunque un soggetto giuridico autonomo può
acquisire per svolgere delle attività produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità,
qualità)
ma
allo stesso tempo, per perseguire - a differenza delle imprese convenzionali - un'esplicita finalità
sociale, che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di un’intera comunità o di soggetti
svantaggiati
LE IMPRESE SOCIALI
Si possono definire IMPRESE SOCIALI le organizzazioni che:
- perseguono le stesse finalità delle organizzazioni del Terzo Settore (civiche, solidaristiche e di
utilità sociale), senza scopo di lucro
- che destinano utili e patrimonio al rafforzamento della stessa impresa (destinazione degli utili al
conseguimento dell’oggetto sociale)
- adottano forme di governance trasparenti ed inclusive.
Le COOP. SOC. acquisiscono di diritto la qualifica di IMPRESE SOCIALI (art. 1 co.4)
ATTIVITA’ FINALITA’ E GOVERNANCE DELL’IMPRESA SOCIALE
A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE svolta in maniera STABILE e PRINCIPALE
L’elenco fatto dal legislatore è molto lungo (ben 22 attività contro le 26 del CTS) ma, per ovvie ragioni,
NON comprende tutte le attività che sono presenti nel CTS.
E’ tale l’attività i cui ricavi siano > al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale (tale calcolo si deve
svolgere in base ad un DM che deve essere ancora emanato) (art. 4 co. 3)
Inoltre, si considera l’attività di INTERESSE GENERALE, a prescindere dal suo oggetto, quelle imprese
sociali che impiegano alle loro dipendenze un numero non inferiore al 30% di determinate categorie di
soggetti:
- Lavoratori molto svantaggiati
- Persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, e persone senza fissa
dimora
ATTIVITA’ FINALITA’ E GOVERNANCE DELL’IMPRESA SOCIALE
B) L’ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
Sebbene se ne parli anche per l’impresa sociale, in realtà tale requisito non è totale così come accadeva in
passato
DESTINAZIONE DEGLI UTILI vincolata “allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del
patrimonio”
E vietata la distribuzione indiretta di utili a fondatori, soci, associati, lavoratori, etc:
- Amministratori, sindaci o cariche sociali -> no compensi individuali non proporzionati all’attività svolta o alle
responsabilità assunte
- Lavoratori subordinati o autonomi -> no retribuzioni o compensi superiori al 40% di quelli previsti dai CCNL di
riferimento
ATTIVITA’ FINALITA’ E GOVERNANCE DELL’IMPRESA SOCIALE
Tuttavia esistono due deroghe:
1. Per AUMENTARE gratuitamente il capitale sociale può assegnare dividendi ai propri soci in una
misura non superiore al 50% e “in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi
postali, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato”;
2. Per PROMUOVERE specifici progetti di UTILITÀ SOCIALE è concesso all’impresa sociale di erogare
una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione, in favore di altri ETS che non abbiano
la qualifica di impresa sociale e che non siano in una qualche maniera collegata alla stessa.
-> Figura IMPRENDITORIALE che produce utili sul mercato e che destina parte di essi per la
promozione di iniziative socialmente utili in favore di ODV o di APS.
ATTIVITA’ FINALITA’ E GOVERNANCE DELL’IMPRESA SOCIALE
C) GOVERNANCE DELL’IMPRESA
La struttura di governo dipende dalla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita. Tuttavia
esistono delle disposizioni comuni a cui conformarsi
- Obbligo di redazione del BILANCIO DI ESERCIZIO (secondo le disposizioni del c.c.) e del BILANCIO
SOCIALE (in conformità di Linee Guida ministeriali) -> per fini di trasparenza e di accountability;
- Nomina di almeno un sindaco, e in alcune circostanze anche di un revisore legale -> per ragioni
legate alla verifica e al controllo della condotta degli amministratori (anche sotto il profilo
dell’osservanza delle finalità sociali)
- Previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri stakeholder -> per assicurare il
carattere partecipativo dell’impresa
DISCIPLINA FISCALE (art. 18)
Con il D. Lgs. 112/2017 il Legislatore abroga la L. 155/2006 considerata da tutti un fallimento per le
lacune soprattutto dal punto di vista fiscale/tributario.
Tra le NOVITÀ più significative:
● detassazione degli utili e degli avanzi di gestione destinati dall’impresa sociale allo svolgimento dell’attività
statutaria o all’incremento del patrimonio della stessa (NON COSTITUISCONO BASE IMPONIBILE)
● detrazione Irpef del 30% sulle somme investite nel capitale sociale dai privati fino ad 1 milione di euro e
deduzione Ires del 30% sulle somme investite dalle imprese fino a 1,8 milioni di euro (disciplina mutuata dalle
START UP e PMI INNOVATIVE)
● Possibilità di accedere a forme di raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme on line - CROWDFUNDING - in
analogia a quanto previsto per le società cooperative.
la riforma del terzo settore e l'impresa sociale

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Società di persone e società semplice.
Società di persone e società semplice.Società di persone e società semplice.
Società di persone e società semplice.DIEGO PISELLI
 
Il Contratto di Lavoro
Il Contratto di LavoroIl Contratto di Lavoro
Il Contratto di LavoroSteven Ghezzo
 
aziende e società:appunti
 aziende e società:appunti aziende e società:appunti
aziende e società:appuntipaola zappalorti
 
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiLe società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
 
Società semplici e in nome collettivo.
Società semplici e in nome collettivo.Società semplici e in nome collettivo.
Società semplici e in nome collettivo.DIEGO PISELLI
 
Il Terzo Settore in Italia: prima e dopo la riforma
Il Terzo Settore in Italia: prima e dopo la riforma Il Terzo Settore in Italia: prima e dopo la riforma
Il Terzo Settore in Italia: prima e dopo la riforma CLELIA SFRAPPA
 
Presentazione IVA
Presentazione IVAPresentazione IVA
Presentazione IVAprunepinzo
 
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORIL'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORIDIEGO PISELLI
 
Cronologia dei Diritti delle Donne
Cronologia dei Diritti delle DonneCronologia dei Diritti delle Donne
Cronologia dei Diritti delle Donnepoliziano
 
I diversi tipi di società
I diversi tipi di societàI diversi tipi di società
I diversi tipi di societàptesone
 
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORIGLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORIDIEGO PISELLI
 

Was ist angesagt? (20)

Società di persone e società semplice.
Società di persone e società semplice.Società di persone e società semplice.
Società di persone e società semplice.
 
Il Contratto di Lavoro
Il Contratto di LavoroIl Contratto di Lavoro
Il Contratto di Lavoro
 
aziende e società:appunti
 aziende e società:appunti aziende e società:appunti
aziende e società:appunti
 
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiLe società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
 
Società semplici e in nome collettivo.
Società semplici e in nome collettivo.Società semplici e in nome collettivo.
Società semplici e in nome collettivo.
 
Diritto tributario
Diritto tributarioDiritto tributario
Diritto tributario
 
Il Terzo Settore in Italia: prima e dopo la riforma
Il Terzo Settore in Italia: prima e dopo la riforma Il Terzo Settore in Italia: prima e dopo la riforma
Il Terzo Settore in Italia: prima e dopo la riforma
 
Presentazione IVA
Presentazione IVAPresentazione IVA
Presentazione IVA
 
Imposte
ImposteImposte
Imposte
 
fattura
fatturafattura
fattura
 
Società in generale
Società in generaleSocietà in generale
Società in generale
 
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORIL'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
 
Usufrutto
UsufruttoUsufrutto
Usufrutto
 
Cronologia dei Diritti delle Donne
Cronologia dei Diritti delle DonneCronologia dei Diritti delle Donne
Cronologia dei Diritti delle Donne
 
Appalto.ppt
Appalto.pptAppalto.ppt
Appalto.ppt
 
I diversi tipi di società
I diversi tipi di societàI diversi tipi di società
I diversi tipi di società
 
Il contratto
Il contrattoIl contratto
Il contratto
 
Le imprese
Le impreseLe imprese
Le imprese
 
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORIGLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
 
Segni distintivi dell’azienda
Segni distintivi dell’aziendaSegni distintivi dell’azienda
Segni distintivi dell’azienda
 

Ähnlich wie la riforma del terzo settore e l'impresa sociale

La riforma del terzo settore e i rapporti con la PA
La riforma del terzo settore e i rapporti con la PALa riforma del terzo settore e i rapporti con la PA
La riforma del terzo settore e i rapporti con la PAClaudio Goatelli
 
Terzo Settore: conviene diventare ETS ? O impresa sociale?
Terzo Settore: conviene diventare ETS ? O impresa sociale?Terzo Settore: conviene diventare ETS ? O impresa sociale?
Terzo Settore: conviene diventare ETS ? O impresa sociale?Uneba
 
Impresa sociale D.Lgs 155/2006
Impresa sociale D.Lgs 155/2006Impresa sociale D.Lgs 155/2006
Impresa sociale D.Lgs 155/2006Kairos
 
Il Valore dei valori . Guida al Terzo Settore e alle professioni più richieste
Il Valore dei valori . Guida al Terzo Settore e alle professioni più richiesteIl Valore dei valori . Guida al Terzo Settore e alle professioni più richieste
Il Valore dei valori . Guida al Terzo Settore e alle professioni più richiesteJobinup Lavoro e formazione
 
Riforma del Terzo Settore e sua attuazione
Riforma del Terzo Settore e sua attuazioneRiforma del Terzo Settore e sua attuazione
Riforma del Terzo Settore e sua attuazioneUneba
 
Prospettive Economiche del Terzo Settore in Calabria
Prospettive Economiche del Terzo Settore in CalabriaProspettive Economiche del Terzo Settore in Calabria
Prospettive Economiche del Terzo Settore in CalabriaUniversity of Calabria
 
La misurazione statistica dell’impresa sociale
La misurazione statistica dell’impresa socialeLa misurazione statistica dell’impresa sociale
La misurazione statistica dell’impresa socialeIris Network
 
Ldb Plurality and Diversity Traversi_01
Ldb Plurality and Diversity Traversi_01Ldb Plurality and Diversity Traversi_01
Ldb Plurality and Diversity Traversi_01laboratoridalbasso
 
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreAdeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreUneba
 
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaRiforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaBanca Popolare Etica
 
Social Hub Genova: Etica, Tecnologia & Impresa. Maurizio Astuni.
Social Hub Genova: Etica, Tecnologia & Impresa. Maurizio Astuni.Social Hub Genova: Etica, Tecnologia & Impresa. Maurizio Astuni.
Social Hub Genova: Etica, Tecnologia & Impresa. Maurizio Astuni.Social Hub Genova
 
Riforma del Terzo Settore - Aspetti fiscali
Riforma del Terzo Settore - Aspetti fiscaliRiforma del Terzo Settore - Aspetti fiscali
Riforma del Terzo Settore - Aspetti fiscaliUneba
 
Il Bilancio Sociale Process Factory
Il Bilancio Sociale Process FactoryIl Bilancio Sociale Process Factory
Il Bilancio Sociale Process FactoryMassimo Maraziti
 
XL, l'house organ di OPES - anno 1, numero 1, gennaio 2019
XL, l'house organ di OPES - anno 1, numero 1, gennaio 2019XL, l'house organ di OPES - anno 1, numero 1, gennaio 2019
XL, l'house organ di OPES - anno 1, numero 1, gennaio 2019OPES Italia
 
"CIV.E.S., civic economy system"
"CIV.E.S., civic economy system""CIV.E.S., civic economy system"
"CIV.E.S., civic economy system"IFLab
 
Fiscalità per il Terzo Settore dopo la Riforma
Fiscalità per il Terzo Settore dopo la RiformaFiscalità per il Terzo Settore dopo la Riforma
Fiscalità per il Terzo Settore dopo la RiformaUneba
 
Guida al registro unico nazionale del terzo settore
Guida al registro unico nazionale del terzo settoreGuida al registro unico nazionale del terzo settore
Guida al registro unico nazionale del terzo settoreQuotidiano Piemontese
 
CSI Pavia Notizie n.9 del 06.03.18
CSI Pavia Notizie n.9 del 06.03.18CSI Pavia Notizie n.9 del 06.03.18
CSI Pavia Notizie n.9 del 06.03.18CSI PAVIA
 
ASZ impresa e terzo settore
 ASZ impresa e terzo settore ASZ impresa e terzo settore
ASZ impresa e terzo settoreGiuseppeBalia1
 

Ähnlich wie la riforma del terzo settore e l'impresa sociale (20)

La riforma del terzo settore e i rapporti con la PA
La riforma del terzo settore e i rapporti con la PALa riforma del terzo settore e i rapporti con la PA
La riforma del terzo settore e i rapporti con la PA
 
Terzo Settore: conviene diventare ETS ? O impresa sociale?
Terzo Settore: conviene diventare ETS ? O impresa sociale?Terzo Settore: conviene diventare ETS ? O impresa sociale?
Terzo Settore: conviene diventare ETS ? O impresa sociale?
 
Impresa sociale D.Lgs 155/2006
Impresa sociale D.Lgs 155/2006Impresa sociale D.Lgs 155/2006
Impresa sociale D.Lgs 155/2006
 
Il Valore dei valori . Guida al Terzo Settore e alle professioni più richieste
Il Valore dei valori . Guida al Terzo Settore e alle professioni più richiesteIl Valore dei valori . Guida al Terzo Settore e alle professioni più richieste
Il Valore dei valori . Guida al Terzo Settore e alle professioni più richieste
 
Riforma del Terzo Settore e sua attuazione
Riforma del Terzo Settore e sua attuazioneRiforma del Terzo Settore e sua attuazione
Riforma del Terzo Settore e sua attuazione
 
Impresa sociale
Impresa socialeImpresa sociale
Impresa sociale
 
Prospettive Economiche del Terzo Settore in Calabria
Prospettive Economiche del Terzo Settore in CalabriaProspettive Economiche del Terzo Settore in Calabria
Prospettive Economiche del Terzo Settore in Calabria
 
La misurazione statistica dell’impresa sociale
La misurazione statistica dell’impresa socialeLa misurazione statistica dell’impresa sociale
La misurazione statistica dell’impresa sociale
 
Ldb Plurality and Diversity Traversi_01
Ldb Plurality and Diversity Traversi_01Ldb Plurality and Diversity Traversi_01
Ldb Plurality and Diversity Traversi_01
 
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreAdeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
 
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaRiforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
 
Social Hub Genova: Etica, Tecnologia & Impresa. Maurizio Astuni.
Social Hub Genova: Etica, Tecnologia & Impresa. Maurizio Astuni.Social Hub Genova: Etica, Tecnologia & Impresa. Maurizio Astuni.
Social Hub Genova: Etica, Tecnologia & Impresa. Maurizio Astuni.
 
Riforma del Terzo Settore - Aspetti fiscali
Riforma del Terzo Settore - Aspetti fiscaliRiforma del Terzo Settore - Aspetti fiscali
Riforma del Terzo Settore - Aspetti fiscali
 
Il Bilancio Sociale Process Factory
Il Bilancio Sociale Process FactoryIl Bilancio Sociale Process Factory
Il Bilancio Sociale Process Factory
 
XL, l'house organ di OPES - anno 1, numero 1, gennaio 2019
XL, l'house organ di OPES - anno 1, numero 1, gennaio 2019XL, l'house organ di OPES - anno 1, numero 1, gennaio 2019
XL, l'house organ di OPES - anno 1, numero 1, gennaio 2019
 
"CIV.E.S., civic economy system"
"CIV.E.S., civic economy system""CIV.E.S., civic economy system"
"CIV.E.S., civic economy system"
 
Fiscalità per il Terzo Settore dopo la Riforma
Fiscalità per il Terzo Settore dopo la RiformaFiscalità per il Terzo Settore dopo la Riforma
Fiscalità per il Terzo Settore dopo la Riforma
 
Guida al registro unico nazionale del terzo settore
Guida al registro unico nazionale del terzo settoreGuida al registro unico nazionale del terzo settore
Guida al registro unico nazionale del terzo settore
 
CSI Pavia Notizie n.9 del 06.03.18
CSI Pavia Notizie n.9 del 06.03.18CSI Pavia Notizie n.9 del 06.03.18
CSI Pavia Notizie n.9 del 06.03.18
 
ASZ impresa e terzo settore
 ASZ impresa e terzo settore ASZ impresa e terzo settore
ASZ impresa e terzo settore
 

Mehr von Kilowatt

Kilowatt Impact Report_2022
Kilowatt Impact Report_2022Kilowatt Impact Report_2022
Kilowatt Impact Report_2022Kilowatt
 
Kilowatt Impact Assessment_2022
Kilowatt Impact Assessment_2022Kilowatt Impact Assessment_2022
Kilowatt Impact Assessment_2022Kilowatt
 
Bilancio di Impatto Kilowatt_2021
Bilancio di Impatto Kilowatt_2021Bilancio di Impatto Kilowatt_2021
Bilancio di Impatto Kilowatt_2021Kilowatt
 
Bilancio di impatto Kilowatt_2022
Bilancio di impatto Kilowatt_2022Bilancio di impatto Kilowatt_2022
Bilancio di impatto Kilowatt_2022Kilowatt
 
Bilancio di Impatto Kilowatt_2018
Bilancio di Impatto Kilowatt_2018Bilancio di Impatto Kilowatt_2018
Bilancio di Impatto Kilowatt_2018Kilowatt
 
CoopUP Bologna 2018, incontro IV: Business Plan
CoopUP Bologna 2018, incontro IV: Business PlanCoopUP Bologna 2018, incontro IV: Business Plan
CoopUP Bologna 2018, incontro IV: Business PlanKilowatt
 
CoopUPBologna 2018: MVP, testing e validazione
CoopUPBologna 2018: MVP, testing e validazioneCoopUPBologna 2018: MVP, testing e validazione
CoopUPBologna 2018: MVP, testing e validazioneKilowatt
 
CoopUP Bologna 2018: valutazione d'impatto, piano dei conti e benchmark
CoopUP Bologna 2018: valutazione d'impatto, piano dei conti e benchmarkCoopUP Bologna 2018: valutazione d'impatto, piano dei conti e benchmark
CoopUP Bologna 2018: valutazione d'impatto, piano dei conti e benchmarkKilowatt
 
CooopUPBologna IV edizione | idea di impresa: strumenti per modellare la prop...
CooopUPBologna IV edizione | idea di impresa: strumenti per modellare la prop...CooopUPBologna IV edizione | idea di impresa: strumenti per modellare la prop...
CooopUPBologna IV edizione | idea di impresa: strumenti per modellare la prop...Kilowatt
 
CoopUPBo 2018: incotro 1 su value proposition
CoopUPBo 2018: incotro 1 su value propositionCoopUPBo 2018: incotro 1 su value proposition
CoopUPBo 2018: incotro 1 su value propositionKilowatt
 
Bilancio sociale 2015 Kilowatt
Bilancio sociale 2015 KilowattBilancio sociale 2015 Kilowatt
Bilancio sociale 2015 KilowattKilowatt
 
Bilancio di impatto Kilowatt 2017
Bilancio di impatto Kilowatt 2017Bilancio di impatto Kilowatt 2017
Bilancio di impatto Kilowatt 2017Kilowatt
 
DICO | Presentazione CoopUP Bologna
DICO | Presentazione CoopUP BolognaDICO | Presentazione CoopUP Bologna
DICO | Presentazione CoopUP BolognaKilowatt
 
IMA, cambiamenti adeguati al terzo settore | CoopUP Bologna
IMA, cambiamenti adeguati al terzo settore | CoopUP BolognaIMA, cambiamenti adeguati al terzo settore | CoopUP Bologna
IMA, cambiamenti adeguati al terzo settore | CoopUP BolognaKilowatt
 
CoopUP Bologna | Presentazione Coworking del sè
CoopUP Bologna | Presentazione Coworking del sèCoopUP Bologna | Presentazione Coworking del sè
CoopUP Bologna | Presentazione Coworking del sèKilowatt
 
CoopUP Bologna: l'evento conclusivo della III edizione
CoopUP Bologna: l'evento conclusivo della III edizioneCoopUP Bologna: l'evento conclusivo della III edizione
CoopUP Bologna: l'evento conclusivo della III edizioneKilowatt
 
CoopUP Bologna 2017: business plan e capacity building
CoopUP Bologna 2017: business plan e capacity buildingCoopUP Bologna 2017: business plan e capacity building
CoopUP Bologna 2017: business plan e capacity buildingKilowatt
 
CoopUPBo2017_richiedere un finanziamento
CoopUPBo2017_richiedere un finanziamentoCoopUPBo2017_richiedere un finanziamento
CoopUPBo2017_richiedere un finanziamentoKilowatt
 
CoopUPBO: testing e Validazione
CoopUPBO: testing e ValidazioneCoopUPBO: testing e Validazione
CoopUPBO: testing e ValidazioneKilowatt
 

Mehr von Kilowatt (20)

Kilowatt Impact Report_2022
Kilowatt Impact Report_2022Kilowatt Impact Report_2022
Kilowatt Impact Report_2022
 
Kilowatt Impact Assessment_2022
Kilowatt Impact Assessment_2022Kilowatt Impact Assessment_2022
Kilowatt Impact Assessment_2022
 
Bilancio di Impatto Kilowatt_2021
Bilancio di Impatto Kilowatt_2021Bilancio di Impatto Kilowatt_2021
Bilancio di Impatto Kilowatt_2021
 
Bilancio di impatto Kilowatt_2022
Bilancio di impatto Kilowatt_2022Bilancio di impatto Kilowatt_2022
Bilancio di impatto Kilowatt_2022
 
Bilancio di Impatto Kilowatt_2018
Bilancio di Impatto Kilowatt_2018Bilancio di Impatto Kilowatt_2018
Bilancio di Impatto Kilowatt_2018
 
CoopUP Bologna 2018, incontro IV: Business Plan
CoopUP Bologna 2018, incontro IV: Business PlanCoopUP Bologna 2018, incontro IV: Business Plan
CoopUP Bologna 2018, incontro IV: Business Plan
 
CoopUPBologna 2018: MVP, testing e validazione
CoopUPBologna 2018: MVP, testing e validazioneCoopUPBologna 2018: MVP, testing e validazione
CoopUPBologna 2018: MVP, testing e validazione
 
CoopUP Bologna 2018: valutazione d'impatto, piano dei conti e benchmark
CoopUP Bologna 2018: valutazione d'impatto, piano dei conti e benchmarkCoopUP Bologna 2018: valutazione d'impatto, piano dei conti e benchmark
CoopUP Bologna 2018: valutazione d'impatto, piano dei conti e benchmark
 
CooopUPBologna IV edizione | idea di impresa: strumenti per modellare la prop...
CooopUPBologna IV edizione | idea di impresa: strumenti per modellare la prop...CooopUPBologna IV edizione | idea di impresa: strumenti per modellare la prop...
CooopUPBologna IV edizione | idea di impresa: strumenti per modellare la prop...
 
CoopUPBo 2018: incotro 1 su value proposition
CoopUPBo 2018: incotro 1 su value propositionCoopUPBo 2018: incotro 1 su value proposition
CoopUPBo 2018: incotro 1 su value proposition
 
Bilancio sociale 2015 Kilowatt
Bilancio sociale 2015 KilowattBilancio sociale 2015 Kilowatt
Bilancio sociale 2015 Kilowatt
 
Bilancio di impatto Kilowatt 2017
Bilancio di impatto Kilowatt 2017Bilancio di impatto Kilowatt 2017
Bilancio di impatto Kilowatt 2017
 
Katriem
KatriemKatriem
Katriem
 
DICO | Presentazione CoopUP Bologna
DICO | Presentazione CoopUP BolognaDICO | Presentazione CoopUP Bologna
DICO | Presentazione CoopUP Bologna
 
IMA, cambiamenti adeguati al terzo settore | CoopUP Bologna
IMA, cambiamenti adeguati al terzo settore | CoopUP BolognaIMA, cambiamenti adeguati al terzo settore | CoopUP Bologna
IMA, cambiamenti adeguati al terzo settore | CoopUP Bologna
 
CoopUP Bologna | Presentazione Coworking del sè
CoopUP Bologna | Presentazione Coworking del sèCoopUP Bologna | Presentazione Coworking del sè
CoopUP Bologna | Presentazione Coworking del sè
 
CoopUP Bologna: l'evento conclusivo della III edizione
CoopUP Bologna: l'evento conclusivo della III edizioneCoopUP Bologna: l'evento conclusivo della III edizione
CoopUP Bologna: l'evento conclusivo della III edizione
 
CoopUP Bologna 2017: business plan e capacity building
CoopUP Bologna 2017: business plan e capacity buildingCoopUP Bologna 2017: business plan e capacity building
CoopUP Bologna 2017: business plan e capacity building
 
CoopUPBo2017_richiedere un finanziamento
CoopUPBo2017_richiedere un finanziamentoCoopUPBo2017_richiedere un finanziamento
CoopUPBo2017_richiedere un finanziamento
 
CoopUPBO: testing e Validazione
CoopUPBO: testing e ValidazioneCoopUPBO: testing e Validazione
CoopUPBO: testing e Validazione
 

la riforma del terzo settore e l'impresa sociale

  • 1. LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE e L’IMPRESA SOCIALE
  • 2. PERCHE’ ERA NECESSARIA UNA RIFORMA? Finalmente nel nostro ordinamento si ha una riforma organica -> superamento di una disciplina ad hoc “per settore” La legge delega n. 106/2016 è intervenuta a novellare la disciplina generale delle organizzazioni non profit e in particolare le previgenti disposizioni: - La L. n. 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato (ODV) - ABROGATA - La L. n. 381/1991 sulle cooperative sociali (COOP. SOC.) - MODIFICATA - La L. n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale (APS) - ABROGATA - Il D.Lgs. 460/98 sulle ONLUS - ABROGATA - Il D.Lgs. 155/2006 sulle Imprese Sociali (I.S.) - ABROGATA ORGANICITÀ: la riforma vuole essere uno strumento unitario per garantire LOGICA e COERENZA
  • 3. Il 2017 ha visto nascere così 4 importanti D.Lgs: - D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore (CTS) - D.Lgs 112/2017 sull’Impresa Sociale - D. Lgs. 40/2017 sulla revisione del Servizio Civile Universale - D. Lgs 111/2017 sulla revisione dell’istituto del 5 per 1000 L’OBIETTIVO è quello di modernizzare la strumentazione legislativa consentendo ai soggetti del Terzo Settore di diventare attori dell'innovazione sociale. PERCHE’ ERA NECESSARIA UNA RIFORMA?
  • 4. PRINCIPI CARDINE 1. Passaggio dal REGIME CONCESSORIO a quello del RICONOSCIMENTO ○ Autorità Pubblica non concede più l’autorizzazione (grande battaglia di civiltà!) 2. Superamento della concezione che vedeva il T.S. come l’insieme degli enti che dovevano compensare gli effetti perversi dei fallimenti di MERCATO e STATO ○ Passaggio da una concezione “additivista” ad una “emergentista” (forma di agire che va a modificare le relazioni esistenti nella società) 3. Accoglimento della cultura dell’IMPATTO SOCIALE (sulla scia europea) ○ Oggi sono importanti in egual misura sia l’OUTCOME (risultato) sia l’IMPATTO ossia il cambiamento sulla comunità di riferimento generato dall’attività svolta
  • 5. CONTESTO DI RIFERIMENTO Oltre 330 MILA REALTÀ in Italia (+10% rispetto al 2011) 70 MILIARDI € è il valore economico che generano 790 MILA DIPENDENTI coinvolti (di cui circa 350 mila occupati nelle coop sociali e 340 mila nel settore associativo) 5,5 MILIONI di VOLONTARI (+16%) E’ QUESTO IL PERIMETRO DELLA RIFORMA CHE CI DEVE FAR RIFLETTERE….
  • 6. OPERATIVITÀ DELLA RIFORMA La Riforma NON è pienamente operativa in tutte le sue parti, per diversi motivi. 1. i decreti attuativi a loro volta rimandano ad ulteriori decreti (circa 42) che ad oggi non sono stati adottati. 2. le disposizioni fiscali e di incentivazione che comportano benefici a vantaggio degli enti di terzo settore potranno entrare in vigore solo dopo il vaglio della Commissione Europea 3. essendo talune disposizioni impegnative o per gli ETS o per le PA, il Codice prevede tempi di adeguamento più o meno lunghi; in particolare: ● il Codice prevede che gli statuti degli enti di terzo settore debbano adeguarsi a determinate norme in un tempo di 18 mesi – quindi fino a febbraio 2019 – affinché questo avvenga (peraltro concedendo di farlo in assemblea ordinaria, quindi senza spese notarili); ● Il Registro unico del Terzo settore sarà pienamente operativo nel febbraio 2019, poiché vi è un anno di tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi nazionali e ulteriori sei mesi affinché le Regioni provvedano agli aspetti di propria competenza. Nel frattempo il requisito dell’iscrizione al Registro si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore Insomma, il 2018 può essere inteso come un periodo transitorio
  • 7.
  • 8. Con la Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016 il Parlamento delega “il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore”. Con quali finalità? - sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune - elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona - valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa Il tutto in attuazione dei principi di PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, SOLIDARIETÀ, SUSSIDIARIETÀ e PLURALISMO sanciti dalla nostra Costituzione.
  • 9. MA… QUALI SONO I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE? (art. 4 CTS) La platea a cui è riferita la riforma è vastissima: - OdV (art. 32 e ss) - APS (art. 35 e ss) - Enti Filantropici (new!) (art. 37 e ss) - Reti Associative (new!) (art. 41 e ss) - Imprese Sociali, incluse le coop soc. (art. 40 rinvio ad apposito D.Lgs. 112/2017) - Società di Mutuo Soccorso - Fondazioni - Le associazioni riconosciute o non riconosciute - “Altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore”.
  • 10. QUALI CARATTERISTICHE PRESENTANO? Gli Enti del Terzo Settore (ETS), per poter essere definiti tali, devono presentare le seguenti caratteristiche: 1. Perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale 2. Assenza di scopo di lucro 3. Finalizzati alla realizzazione e alla promozione di interessi generali 4. Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUN)
  • 11. 1 - PERSEGUIMENTO DI ATTIVITÀ’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALE Le attività alle quali sono finalizzati gli ETS sono molteplici. Il Decreto menziona ben 26 attività di interesse generale (art. 5). A titolo esemplificativo troviamo: - Interventi e servizi sociali - Prestazioni socio-sanitarie - Educazione istruzione e formazione professionale - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale - Gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso - Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa - Attività commerciali, produttive e di educazione svolte nell’ambito o a favore di filiere di commercio equo e solidale - Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro - Alleggio sociale - Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - Agricoltura sociale - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
  • 12. 1 - PERSEGUIMENTO DI ATTIVITÀ’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALE Gli ETS diversi dalle Imprese Sociali, incluse le cooperative sociali, devono svolgere attività di interesse generale: ● In via esclusiva o principale ● Senza scopo di lucro Gli ETS possono esercitare anche attività diverse (art. 6) da quelle sopra menzionate a patto che: 1. L’atto costitutivo o lo statuto lo consentano 2. Siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale 3. Siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal Ministero del Lavoro e dell’Economia (uno dei 39 D.M. attuativi) OGGETTO SOCIALE = SCOPO DELL’ENTE
  • 13. 2 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO L’art. 8 NON impedisce all’ ETS di svolgere attività remunerative , cioè di conseguire utili dalla propria attività, bensì soltanto di utilizzare tale eventuali utili “per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. NB: per le Imprese Sociali sono ammesse destinazioni diverse dell’utile di impresa, anche a titolo di remunerazione del capitale conferito ai soci, entro certi limiti.
  • 14. 3 - FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE DI INTERESSI GENERALI NOVITA’: finalità che devono caratterizzare l’azione dei soggetti no profit che possono essere conseguiti (anche) attraverso lo svolgimento di attività avente natura economico-imprenditoriale. Le FINALITÀ civile, solidaristiche e di utilità sociale possono essere realizzate mediante: ● Forme di azione volontaria o gratuita (volontariato) ● Forme di mutualità (associazionismo) ● Forme di produzione e di scambio di beni e/o servizi (cooperative e imprese sociali) Ciò che caratterizza gli ETS quindi non è l’attività bensì la finalità svolta -> coesistenza tra finalità collettive (quindi ideali) e l’esercizio di attività economico-imprenditoriali da parte dei soggetti privati non lucrativi
  • 15. 4 - ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS) Una delle novità importanti del Codice del Terzo Settore è l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore L'obiettivo è il superamento della frammentazione e dell'opacità dei troppi registri oggi esistenti (ad oggi circa 300 registri e albi anagrafici degli enti no profit): l'accesso al Fondo progetti, al 5X1000 e agli incentivi fiscali sarà possibile soltanto attraverso l'iscrizione al Registro. In altre parole può essere definito una “piattaforma” informativa che dovrà presidiare i profili di accountability istituzionali degli enti non profit.
  • 16. 4 - ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS) Il registro UNICO del terzo settore: - è pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica - è articolato in 7 sezioni è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ed - è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche - Iscriversi non è un obbligo, ma restare fuori comporta l’esclusione da un ampio ventaglio di bonus. Particolarmente importante sarà la trasmigrazione dei dati, in possesso di diverse amministrazioni pubbliche , dai registri esistenti al RUNTS. Il legislatore ha previsto un REGIME TRANSITORIO: gli ETS hanno 18 mesi di tempo (quindi fino a febbraio 2019) per adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge, arrivando con le carte in regola all’iscrizione nel RUNTS
  • 17. ACQUISIZIONE PERSONALITÀ GIURIDICA Le associazioni e le fondazioni che rientrano nel perimetro degli enti del terzo settore possono costituirsi sia nella forma di “enti non riconosciuti” che nella forma di “enti riconosciuti”. La differenza tra le due tipologie risiede nella responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ ente. Infatti: - negli enti riconosciuti delle obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente con il suo patrimonio; - negli enti non riconosciuti, se il patrimonio dell’ente non è sufficiente a far fronte ai debiti che l’ente ha contratto, del relativo adempimento sono responsabili anche coloro che hanno agito per conto dell’ente, i quali pertanto ne rispondono con il loro personale patrimonio.
  • 18. ACQUISIZIONE PERSONALITÀ GIURIDICA Viene introdotto un nuovo procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica per gli ETS che va “in deroga” al DPR 361/2000. Possiamo quindi distinguere: ➔ Per gli ETS: controllo di legalità affidato ai notai (analogo a quello previsto per le società) e iscrizione nel Registro Unico degli ETS gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso un’articolazione regionale (art. 22) ➔ Per gli enti NON ETS: vige il DPR 361/2000 (competenza alle prefetture e alle regioni in base all’ambito di influenza dell’attività dell’Ente) e quindi, controllo di natura concessoria e discrezionale. Il riconoscimento della personalità giuridica per gli enti del Terzo Settore è subordinato all’iscrizione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’iscrizione al RUNTS richiede un patrimonio iniziale di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni. Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro.
  • 19. GLI ASPETTI FISCALI - Verifica della qualifica commerciale/non commerciale Viene riordinata l’intera disciplina cercando di fare ordine in primo luogo sulla distinzioni tra attività commerciale e non commerciale. ATTIVITÀ NON COMMERCIALE: quando le attività sono svolte a titolo gratuito o verso corrispettivi che non superano i costi effettivi, ivi comprese le attività in regime di convenzionamento o accreditamento. ATTIVITÀ COMMERCIALE: quando prevalgono (in base al criterio della prevalenza) le attività commerciali su quelle non commerciali, intendendo tra queste ultime, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità le quote associative e ogni altro provento assimilabile. Un D.M. dovrà definire i limiti di alcune attività commerciali non in grado di far perde la qualifica.
  • 20. REGIME FORFETTARIO (art. 80) Gli ETS NON COMMERCIALI potranno determinare il reddito in modo forfettario, applicando dei coefficienti di vantaggio. Il codice prevede diversi coefficienti di redditività a seconda dell’attività: Per le “attività di prestazione di servizi” i coefficienti sono: · il 7% se i ricavi sono inferiori a 130.000 euro; · il 10% se i ricavi sono vanno da 130.001 a 300.000 euro; · il 17% se i ricavi superano i 300.000 euro. Per le “altre attività” (diverse dalle prestazioni di servizi, quindi vi rientrano ad esempio la vendita di beni) i coefficienti sono: · il 5% se i ricavi non superano i 130.000 euro; · il 7% se i ricavi vanno da 130.001 a 300.000 euro; · il 14% se i ricavi superano i 300.000 euro. ES: un’associazione ETS che ha entrate commerciali (non prevalenti) per 50.000 €, derivanti da prestazione di servizi: per il calcolo della base imponibile si applicherà il coefficiente del 7% ottenendo una base imponibile di 3.500 € (il 7% di 50.000 euro). Su tale base imponibile viene calcolata l’IRES applicando l’aliquota attuale del 24%: il risultato è 840 euro.
  • 21. GLI ASPETTI FISCALI - I nuovi incentivi alle erogazioni liberali ● Art. 81 social bonus: consiste in un credito d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate per le persone fisiche e del 50% per enti e società. Si tratta di enti che presentano progetti di recupero di beni immobili pubblici o di beni immobili e mobili sequestrati alla criminalità organizzata ● Art. 82 imposte indirette e tributi locali: esenzione delle imposte per i trasferimenti a titolo gratuito e applicazione in misura fissa delle imposte di registro per i trasferimenti a titolo oneroso; misura fissa delle imposte anche per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie; esenzione IMU/TASI ● Art. 83 detrazioni e deduzione per erogazioni liberali: detrazione per persone fisiche del 30% per ciascun periodo di imposta fino ad un max di 30.000€ (35% nel caso di destinatario ODV). Per gli enti e le società è, invece, riconosciuta una deduzione dal reddito pari al 10% ● Art. 84 esenzione IRES per redditi immobiliari di ODV e APS destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale
  • 22. FINANZA SOCIALE: TITOLI DI SOLIDARIETÀ E SOCIAL LENDING TITOLI DI SOLIDARIETÀ: possibilità per gli istituti di credito di emettere specifici titoli consistenti in obbligazioni o altri titoli di debito destinati a favorire il finanziamento e il sostegno delle attività svolte dagli enti del terzo settore. Alle banche è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS PRESTITI SOCIALI: soggetti che prestano fondi attraverso portali on line che godono di una tassazione agevolata (12,5% rispetto al 26% sulle remunerazioni)
  • 23. Il RAPPORTO DI LAVORO e il VOLONTARIATO I lavoratori del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL (art. 16) Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività ma seguendo alcune regole (art. 17): - L’attività del volontario non può essere retribuita - Possono essere rimborsate “le spese effettivamente sostenute e documentate” durante la sua attività - Divieto di effettuare rimborsi spesa forfettari - Possono essere rimborsate le spese anche a fronte di un’autocertificazione del volontario purché: - < a 10,00€ giornalieri o 150,00€ mensili - L’organo competente dell’ente abbia ammesso tra le modalità di rimborso nel proprio statuto - Obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività nonché per responsabilità civile contro terzi - Obbligo di tenere un apposito registro dei volontari
  • 24. ODV (L. 266/1991 ) APS (L. 383/2000) DEFINIZIONE Le ODV sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. DEFINIZIONE Le APS sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Non sono APS i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. SOCI E ATTIVITA’ REMUNERATIVE PRIMA: i soci NON potevano trarre alcuna forma di lucro e non potevano avere alcun tipo di rapporto di lavoro. ORA: possono retribuire lavoratori dipendenti o autonomi in numero non superiore al 50% dei volontari SOCI E ATTIVITA’ REMUNERATIVE PRIMA: In casi di particolare necessità l’APS poteva instaurare un rapporto di lavoro anche con i propri associati. ORA: possono retribuire lavoratori dipendenti o autonomi in numero non superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati
  • 25. ODV (L. 266/1991 ) APS (L. 383/2000) ATTIVITA’ PRIMA: poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà) ORA: le ODV possono svolgere attività in uno o più degli ambiti previsti dall’art. 5 del Codice (dove sono menzionate anche attività diverse da quelle di solidarietà, quali ad esempio quelle culturali o educative). ATTIVITA’ PRIMA: costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale (non solo svantaggio sociale come per le ODV) ORA: art. 5 CTS tutte le 26 attività contemplate NR. MINIMO DI SOCI PRIMA: in un numero minimo di 3 soci ORA: da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV NR. MINIMO DI SOCI PRIMA: in un numero minimo di 3 soci ORA: da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS
  • 26. REGIME FORFETTARIO APS-ODV Le ODV e le APS possono applicare in relazione all’attività commerciale svolta, tale regime se nel non abbiano avuto ricavi > a 130.000 €. E’ applicabile una tassazione forfetaria a fini IRES: i coefficienti di redditività previsti sono del: 3% per le APS 1% per le ODV Tale particolare regime prevede inoltre: ● Delle importanti agevolazioni ai fini IVA (nulla si dice a riguardo nel REGIME FORFETTARIO ex. art. 80) ● Esonero da obblighi di registrazione e tenuta scrittura contabili ● Obbligo conservazione documenti emessi e ricevuti ● Esclusione da studi di settore
  • 27. LE IMPRESE SOCIALI Il Legislatore chiarisce che l’impresa sociale NON è un soggetto giuridico autonomo. Si tratta di una “qualifica” acquisibile da tutti gli enti privati a prescindere dalla forma giuridica di loro costituzione, inclusa quella societaria. La forma giuridica dipende dalle specifiche esigenze sottostanti alla costituzione (che deve comunque avvenire per atto pubblico), essendo ciascuna la sintesi di un diverso modello di governance. Ne deriva la possibilità di avere associazioni “imprese sociali”, fondazioni “imprese sociali”, soc. Coop. “imprese sociali”, srl “imprese sociali” e così via.
  • 28. LE IMPRESE SOCIALI L’IMPRESA SOCIALE è quindi quella “qualifica” che un qualunque un soggetto giuridico autonomo può acquisire per svolgere delle attività produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità, qualità) ma allo stesso tempo, per perseguire - a differenza delle imprese convenzionali - un'esplicita finalità sociale, che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di un’intera comunità o di soggetti svantaggiati
  • 29. LE IMPRESE SOCIALI Si possono definire IMPRESE SOCIALI le organizzazioni che: - perseguono le stesse finalità delle organizzazioni del Terzo Settore (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), senza scopo di lucro - che destinano utili e patrimonio al rafforzamento della stessa impresa (destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale) - adottano forme di governance trasparenti ed inclusive. Le COOP. SOC. acquisiscono di diritto la qualifica di IMPRESE SOCIALI (art. 1 co.4)
  • 30. ATTIVITA’ FINALITA’ E GOVERNANCE DELL’IMPRESA SOCIALE A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE svolta in maniera STABILE e PRINCIPALE L’elenco fatto dal legislatore è molto lungo (ben 22 attività contro le 26 del CTS) ma, per ovvie ragioni, NON comprende tutte le attività che sono presenti nel CTS. E’ tale l’attività i cui ricavi siano > al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale (tale calcolo si deve svolgere in base ad un DM che deve essere ancora emanato) (art. 4 co. 3) Inoltre, si considera l’attività di INTERESSE GENERALE, a prescindere dal suo oggetto, quelle imprese sociali che impiegano alle loro dipendenze un numero non inferiore al 30% di determinate categorie di soggetti: - Lavoratori molto svantaggiati - Persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, e persone senza fissa dimora
  • 31. ATTIVITA’ FINALITA’ E GOVERNANCE DELL’IMPRESA SOCIALE B) L’ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO Sebbene se ne parli anche per l’impresa sociale, in realtà tale requisito non è totale così come accadeva in passato DESTINAZIONE DEGLI UTILI vincolata “allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio” E vietata la distribuzione indiretta di utili a fondatori, soci, associati, lavoratori, etc: - Amministratori, sindaci o cariche sociali -> no compensi individuali non proporzionati all’attività svolta o alle responsabilità assunte - Lavoratori subordinati o autonomi -> no retribuzioni o compensi superiori al 40% di quelli previsti dai CCNL di riferimento
  • 32. ATTIVITA’ FINALITA’ E GOVERNANCE DELL’IMPRESA SOCIALE Tuttavia esistono due deroghe: 1. Per AUMENTARE gratuitamente il capitale sociale può assegnare dividendi ai propri soci in una misura non superiore al 50% e “in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato”; 2. Per PROMUOVERE specifici progetti di UTILITÀ SOCIALE è concesso all’impresa sociale di erogare una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione, in favore di altri ETS che non abbiano la qualifica di impresa sociale e che non siano in una qualche maniera collegata alla stessa. -> Figura IMPRENDITORIALE che produce utili sul mercato e che destina parte di essi per la promozione di iniziative socialmente utili in favore di ODV o di APS.
  • 33. ATTIVITA’ FINALITA’ E GOVERNANCE DELL’IMPRESA SOCIALE C) GOVERNANCE DELL’IMPRESA La struttura di governo dipende dalla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita. Tuttavia esistono delle disposizioni comuni a cui conformarsi - Obbligo di redazione del BILANCIO DI ESERCIZIO (secondo le disposizioni del c.c.) e del BILANCIO SOCIALE (in conformità di Linee Guida ministeriali) -> per fini di trasparenza e di accountability; - Nomina di almeno un sindaco, e in alcune circostanze anche di un revisore legale -> per ragioni legate alla verifica e al controllo della condotta degli amministratori (anche sotto il profilo dell’osservanza delle finalità sociali) - Previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri stakeholder -> per assicurare il carattere partecipativo dell’impresa
  • 34. DISCIPLINA FISCALE (art. 18) Con il D. Lgs. 112/2017 il Legislatore abroga la L. 155/2006 considerata da tutti un fallimento per le lacune soprattutto dal punto di vista fiscale/tributario. Tra le NOVITÀ più significative: ● detassazione degli utili e degli avanzi di gestione destinati dall’impresa sociale allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio della stessa (NON COSTITUISCONO BASE IMPONIBILE) ● detrazione Irpef del 30% sulle somme investite nel capitale sociale dai privati fino ad 1 milione di euro e deduzione Ires del 30% sulle somme investite dalle imprese fino a 1,8 milioni di euro (disciplina mutuata dalle START UP e PMI INNOVATIVE) ● Possibilità di accedere a forme di raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme on line - CROWDFUNDING - in analogia a quanto previsto per le società cooperative.