definizione ;
marchio individuale e collettivo;
la normativa nazionale;
le normative comunitarie e internazionali;
le banche dati dei marchi;
i concetti fondamentali per la registrazione;
le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Industriale.
la Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale;
la SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
la normativa nazionale e alcune sentenze;
cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
le sentenze internazionali.
1. Corso di formazione sulla Proprietà Intellettuale
Il marchio e il diritto d’autore:
i principi e le normative
nazionale, comunitaria e internazionale
Corso di formazione sulla Proprietà Intellettuale
Il marchio e il diritto d’autore:
i principi e le normative
nazionale, comunitaria e internazionale
Ing. Marco Calì
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Catania, Hotel Mercure Excelsior
28 Ottobre 2015
2. Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela
della Proprietà Intellettuale;
Approfondimento sul marchio individuale e collettivo;
Approfondimento sulla normativa nazionale;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le banche dati dei marchi;
Concetti fondamentali per la registrazione;
Le migliori prassi da seguire per la valorizzazione
della Proprietà Industriale.
Argomenti sul marchio
Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela
della Proprietà Intellettuale;
Approfondimento sul marchio individuale e collettivo;
Approfondimento sulla normativa nazionale;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le banche dati dei marchi;
Concetti fondamentali per la registrazione;
Le migliori prassi da seguire per la valorizzazione
della Proprietà Industriale.
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3. La Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
Le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della
scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le
opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i
programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del
disegno industriale;
La SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
La normativa nazionale e le recenti sentenze;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le sentenze internazionali.
Argomenti sul diritto d’autore
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La Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
Le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della
scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le
opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i
programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del
disegno industriale;
La SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
La normativa nazionale e le recenti sentenze;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le sentenze internazionali.
4. IL MARCHIO 1/3
Il marchio è un “segno” che fornisce l’informazione per
distinguere i prodotti realizzati o i servizi forniti da
un’impresa rispetto a quelli analoghi delle altre aziende.
Il marchio è uno strumento tecnico, giuridico ma
prevalentemente commerciale ad uso di individui ed aziende,
che consente loro di ottenere l’esclusività
relativamente alla classe di prodotti o servizi per i
quali è stata richiesta la tutela.
Il marchio spesso permette di ottenere una posizione unica in
riferimento a un determinato mercato.
IL MARCHIO 1/3
Il marchio è un “segno” che fornisce l’informazione per
distinguere i prodotti realizzati o i servizi forniti da
un’impresa rispetto a quelli analoghi delle altre aziende.
Il marchio è uno strumento tecnico, giuridico ma
prevalentemente commerciale ad uso di individui ed aziende,
che consente loro di ottenere l’esclusività
relativamente alla classe di prodotti o servizi per i
quali è stata richiesta la tutela.
Il marchio spesso permette di ottenere una posizione unica in
riferimento a un determinato mercato.
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5. Il marchio è un segno suscettibile di essere rappresentato
graficamente.
Il segno è un marchio se è distintivo.
I segni distintivi tipici sono quelli disciplinati in modo più o meno
completo dalla legge:
- la ditta (contraddistingue il nome commerciale dell’imprenditore)
- il marchio (contraddistingue i prodotti o servizi dell’impresa)
- l'insegna (contraddistingue i locali dell’impresa)
- il nome a dominio (indirizzo che permette il collegamento ad un
sito internet).
Il marchio è un segno suscettibile di essere rappresentato
graficamente.
Il segno è un marchio se è distintivo.
I segni distintivi tipici sono quelli disciplinati in modo più o meno
completo dalla legge:
- la ditta (contraddistingue il nome commerciale dell’imprenditore)
- il marchio (contraddistingue i prodotti o servizi dell’impresa)
- l'insegna (contraddistingue i locali dell’impresa)
- il nome a dominio (indirizzo che permette il collegamento ad un
sito internet).
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6. Il marchio per il CPI consente di ottenere l’esclusiva.
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di
fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai
terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per
cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni
e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Il marchio per il CPI consente di ottenere l’esclusiva.
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di
fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai
terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per
cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni
e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
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7. Il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per
distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di
altre imprese.
I prodotti ed i servizi di interesse da rivendicare nella
domanda di deposito sono individuabili in modo univoco
utilizzando la Classificazione Internazionale di Nizza (giunta
alla X° edizione).
Essa trae origine da un trattato multilaterale amministrato
dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di
Ginevra (WIPO), siglato il 15 giugno 1957.
I prodotti sono compresi dalla 1-ma alla 34-ma classe
I servizi sono compresi dalla 35-ma alla 45-ma classe.
Il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per
distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di
altre imprese.
I prodotti ed i servizi di interesse da rivendicare nella
domanda di deposito sono individuabili in modo univoco
utilizzando la Classificazione Internazionale di Nizza (giunta
alla X° edizione).
Essa trae origine da un trattato multilaterale amministrato
dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di
Ginevra (WIPO), siglato il 15 giugno 1957.
I prodotti sono compresi dalla 1-ma alla 34-ma classe
I servizi sono compresi dalla 35-ma alla 45-ma classe.
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8. Ricordarsi che c'è la possibilità di selezionare uno o più prodotti
all'interno di una stessa classe anche al fine di evitare il conflitto
con marchi registrati nella stessa classe ma per prodotti diversi
oppure registrati per tutta la classe ma effettivamente utilizzati solo
per prodotti diversi rispetto al proprio marchio.
La sentenza IP translator, abbastanza recente, infatti dice che
se quando presenti la domanda indichi solo la classe senza specificare
i prodotti si intende che la registrazione è richiesta solo per i prodotti
o servizi indicati nel titolo della classe ma questo non sempre è
indicativo di tutti i prodotti o servizi compresi nella classe, per cui ne
può derivare per assurdo che non andreste a coprire tutti i prodotti di
vostro interesse
Ricordarsi che c'è la possibilità di selezionare uno o più prodotti
all'interno di una stessa classe anche al fine di evitare il conflitto
con marchi registrati nella stessa classe ma per prodotti diversi
oppure registrati per tutta la classe ma effettivamente utilizzati solo
per prodotti diversi rispetto al proprio marchio.
La sentenza IP translator, abbastanza recente, infatti dice che
se quando presenti la domanda indichi solo la classe senza specificare
i prodotti si intende che la registrazione è richiesta solo per i prodotti
o servizi indicati nel titolo della classe ma questo non sempre è
indicativo di tutti i prodotti o servizi compresi nella classe, per cui ne
può derivare per assurdo che non andreste a coprire tutti i prodotti di
vostro interesse
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9. IL MARCHIO 2/3
Il marchio d’impresa individuale o collettivo con valore in
Italia viene concesso dalla Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM,
oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di
Stati (ad esempio l’Ufficio per Armonizzazione del Mercato
Interno – UAMI).
Il marchio è oggetto di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma
del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
IL MARCHIO 2/3
Il marchio d’impresa individuale o collettivo con valore in
Italia viene concesso dalla Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM,
oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di
Stati (ad esempio l’Ufficio per Armonizzazione del Mercato
Interno – UAMI).
Il marchio è oggetto di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma
del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
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10. IL MARCHIO 3/3
Nel linguaggio tecnico la registrazione di un marchio è cosa
ben diversa dalla registrazione di una impresa e/o della
ragione sociale.
Tale registrazione può essere fondamentalmente come tipo
denominativo o come tipo figurativo ed a sua volte come
marchio individuale se appartiene ad un privato o ad una
singola impresa oppure come marchio collettivo se
richiesto da consorzi, associazioni o cooperative che si
impegnano a rispettare quanto stabilito nel loro regolamento
d’uso.
Tali requisiti, ormai stringenti per l’ottenimento della
registrazione, vengono valutati dall’analisi di ciò che è stato
già registrato da altri.
IL MARCHIO 3/3
Nel linguaggio tecnico la registrazione di un marchio è cosa
ben diversa dalla registrazione di una impresa e/o della
ragione sociale.
Tale registrazione può essere fondamentalmente come tipo
denominativo o come tipo figurativo ed a sua volte come
marchio individuale se appartiene ad un privato o ad una
singola impresa oppure come marchio collettivo se
richiesto da consorzi, associazioni o cooperative che si
impegnano a rispettare quanto stabilito nel loro regolamento
d’uso.
Tali requisiti, ormai stringenti per l’ottenimento della
registrazione, vengono valutati dall’analisi di ciò che è stato
già registrato da altri.
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11. I TIPI DI MARCHIO SONO:
MARCHIO D'IMPRESA
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
MARCHIO DI QUALITÀ
I TIPI DI MARCHIO SONO:
MARCHIO D'IMPRESA
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
MARCHIO DI QUALITÀ
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12. MARCHIO D’IMPRESA
Le domande di registrazione di marchio d’impresa sono di competenza dell’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi. Il marchio di impresa, come precedentemente specificato,
ha la funzione di distinguere un prodotto/servizio di un’impresa da quello di un’altra.
Tale marchio, dunque, ha lo scopo di identificare agli occhi del consumatore un
prodotto/servizio distinguendolo da altri dello stesso genere. Il marchio d’impresa
garantisce individui, aziende, imprese, associazioni, cooperative, consorzi.
Un marchio può essere:
individuale: se appartiene ad una singola impresa o a persona fisica;
collettivo: garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Di
solito è chiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso a
quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento
d’uso. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative
sanzioni, devono essere allegati alla domanda di registrazione. In deroga all’articolo
13, comma 1, del C.P.I., un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni
che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei
prodotti/servizi.
MARCHIO D’IMPRESA
Le domande di registrazione di marchio d’impresa sono di competenza dell’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi. Il marchio di impresa, come precedentemente specificato,
ha la funzione di distinguere un prodotto/servizio di un’impresa da quello di un’altra.
Tale marchio, dunque, ha lo scopo di identificare agli occhi del consumatore un
prodotto/servizio distinguendolo da altri dello stesso genere. Il marchio d’impresa
garantisce individui, aziende, imprese, associazioni, cooperative, consorzi.
Un marchio può essere:
individuale: se appartiene ad una singola impresa o a persona fisica;
collettivo: garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Di
solito è chiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso a
quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento
d’uso. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative
sanzioni, devono essere allegati alla domanda di registrazione. In deroga all’articolo
13, comma 1, del C.P.I., un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni
che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei
prodotti/servizi.
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13. LE TIPOLOGIE DI MARCHIO D’IMPRESA SONO:
marchio denominativo o verbale
marchio patronimico
marchio figurativo o grafico
marchio sonoro o acustico
marchio di forma o tridimensionale
marchio di colore
marchio olfattivo
LE TIPOLOGIE DI MARCHIO D’IMPRESA SONO:
marchio denominativo o verbale
marchio patronimico
marchio figurativo o grafico
marchio sonoro o acustico
marchio di forma o tridimensionale
marchio di colore
marchio olfattivo
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14. - marchio denominativo o verbale: è un marchio composto
solamente da parole senza una particolarizzazione grafica (si pensi al
marchio Internet Explorer);
- marchio patronimico: è un marchio costituito dal nome proprio di
una persona; se si tratta di nomi noti, è utilizzabile solo dall’avente
diritto o da terzi autorizzati (si pensi ai marchi Enzo Ferrari depositato il 25
Novembre 1991, Giorgio Armani depositato il 10 Maggio 1982);
- marchio figurativo o grafico: è un marchio composto da una
determinata immagine o da un logo (si pensi al cavallino rampante
della Ferrari o alla casetta del Mulino Bianco), accompagnato
eventualmente da una parte testuale (da qui la dicitura marchio
figurativo misto), ovvero costituito da un testo dotato di una propria
connotazione grafica (Valentino Rossi depositato il 19 Novembre 1997);
- marchio denominativo o verbale: è un marchio composto
solamente da parole senza una particolarizzazione grafica (si pensi al
marchio Internet Explorer);
- marchio patronimico: è un marchio costituito dal nome proprio di
una persona; se si tratta di nomi noti, è utilizzabile solo dall’avente
diritto o da terzi autorizzati (si pensi ai marchi Enzo Ferrari depositato il 25
Novembre 1991, Giorgio Armani depositato il 10 Maggio 1982);
- marchio figurativo o grafico: è un marchio composto da una
determinata immagine o da un logo (si pensi al cavallino rampante
della Ferrari o alla casetta del Mulino Bianco), accompagnato
eventualmente da una parte testuale (da qui la dicitura marchio
figurativo misto), ovvero costituito da un testo dotato di una propria
connotazione grafica (Valentino Rossi depositato il 19 Novembre 1997);
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15. - marchio sonoro o acustico: è il marchio costituito da una
melodia, da un motivetto musicale o da una sequenza di suoni (si
pensi ai suoni pubblicitari, il ruggito di leone della Metro-Goldwyn-
Mayer o rombo delle Harley Davidson);
- marchio di forma o tridimensionale: è il marchio costituito dalla
forma del prodotto o della sua confezione, registrabile se la forma
non è prevedibile e non derivi esclusivamente dalla natura stessa del
prodotto (forma necessaria, di libera utilizzazione). Esempi di noti
marchi di forma sono: la stella della Mercedes, il Toblerone, Bulgari
per le bottiglie dei suoi profumi;
- marchio di colore: è il marchio consistente in un colore o in una
combinazione di colori, al fine della registrazione come marchio,
occorre che una determinata tonalità sia divenuta nota al pubblico
(combinazione di colori del marchio Burberry o al colore lilla della
Milka).
- marchio olfattivo: è il marchio consistente in un odore o in una
combinazione di odori (tuttavia, solo in casi eccezionali si ottengono
questi marchi)
- marchio sonoro o acustico: è il marchio costituito da una
melodia, da un motivetto musicale o da una sequenza di suoni (si
pensi ai suoni pubblicitari, il ruggito di leone della Metro-Goldwyn-
Mayer o rombo delle Harley Davidson);
- marchio di forma o tridimensionale: è il marchio costituito dalla
forma del prodotto o della sua confezione, registrabile se la forma
non è prevedibile e non derivi esclusivamente dalla natura stessa del
prodotto (forma necessaria, di libera utilizzazione). Esempi di noti
marchi di forma sono: la stella della Mercedes, il Toblerone, Bulgari
per le bottiglie dei suoi profumi;
- marchio di colore: è il marchio consistente in un colore o in una
combinazione di colori, al fine della registrazione come marchio,
occorre che una determinata tonalità sia divenuta nota al pubblico
(combinazione di colori del marchio Burberry o al colore lilla della
Milka).
- marchio olfattivo: è il marchio consistente in un odore o in una
combinazione di odori (tuttavia, solo in casi eccezionali si ottengono
questi marchi)
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16. DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA
Il titolo di Denominazione d’Origine Protetta (DOP) viene riconosciuto a quegli
alimenti le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal
territorio in cui sono prodotti. La DOP garantisce l’origine. Affinché un prodotto
sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire in
un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole
produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un
organismo di controllo.
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Il titolo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) viene riconosciuto a quei prodotti
agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra
caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o
elaborazione avviene in un’area geografica determinata. La IGP garantisce il
territorio. Per ottenere una IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo
deve avvenire in una particolare area. Anche chi produce IGP deve attenersi alle rigide
regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da
un organismo di controllo.
DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA
Il titolo di Denominazione d’Origine Protetta (DOP) viene riconosciuto a quegli
alimenti le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal
territorio in cui sono prodotti. La DOP garantisce l’origine. Affinché un prodotto
sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire in
un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole
produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un
organismo di controllo.
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Il titolo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) viene riconosciuto a quei prodotti
agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra
caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o
elaborazione avviene in un’area geografica determinata. La IGP garantisce il
territorio. Per ottenere una IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo
deve avvenire in una particolare area. Anche chi produce IGP deve attenersi alle rigide
regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da
un organismo di controllo.
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17. DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA
Nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle
indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012)
(aggiornato al 29 Settembre 2015)
Esistono 164 DOP nazionali di cui 17 DOP siciliane
Ortofrutticoli e cereali: Arancia di Ribera, Ciliegia dell'Etna,
Ficodindia dell'Etna, Ficodindia di San Cono, Nocellara del Belice,
Pistacchio Verde di Bronte.
Oli e grassi: Monte Etna, Monti Iblei, Val di Mazara, Valdemone, Valle
del Belice, Valli Trapanesi.
Prodotti di panetteria, pasticceria: Pagnotta del Dittaino.
Formaggi: Pecorino Siciliano, Piacentinu Ennese, Ragusano,
Vastedda della valle del Belice.
DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA
Nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle
indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012)
(aggiornato al 29 Settembre 2015)
Esistono 164 DOP nazionali di cui 17 DOP siciliane
Ortofrutticoli e cereali: Arancia di Ribera, Ciliegia dell'Etna,
Ficodindia dell'Etna, Ficodindia di San Cono, Nocellara del Belice,
Pistacchio Verde di Bronte.
Oli e grassi: Monte Etna, Monti Iblei, Val di Mazara, Valdemone, Valle
del Belice, Valli Trapanesi.
Prodotti di panetteria, pasticceria: Pagnotta del Dittaino.
Formaggi: Pecorino Siciliano, Piacentinu Ennese, Ragusano,
Vastedda della valle del Belice.
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18. DENOMINAZIONE
D’ORIGINE
PROTETTA
Nel settore dei vini
Tratto dal sito dell’IRVOS
(Istituto Regionale Vini ed Oli di Sicilia)
http://webgis.vitevino.it/map_default.phtml
DENOMINAZIONE
D’ORIGINE
PROTETTA
Nel settore dei vini
Tratto dal sito dell’IRVOS
(Istituto Regionale Vini ed Oli di Sicilia)
http://webgis.vitevino.it/map_default.phtml
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19. INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle
indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012)
(aggiornato al 29 Settembre 2015)
Esistono 110 IGP nazionali di cui 11 IGP siciliane
Ortofrutticoli e cereali: Arancia Rossa di Sicilia, Cappero di Pantelleria,
Carota Novella di Ispica, Limone di Siracusa, Limone Interdonato
Messina, Pesca di Leonforte, Pomodoro di Pachino, Salame S.
Angelo, Uva da tavola di Canicattì, Uva da tavola di Mazzarrone
Altri prodotti dell'allegato I del trattato: Sale Marino di Trapani
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle
indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012)
(aggiornato al 29 Settembre 2015)
Esistono 110 IGP nazionali di cui 11 IGP siciliane
Ortofrutticoli e cereali: Arancia Rossa di Sicilia, Cappero di Pantelleria,
Carota Novella di Ispica, Limone di Siracusa, Limone Interdonato
Messina, Pesca di Leonforte, Pomodoro di Pachino, Salame S.
Angelo, Uva da tavola di Canicattì, Uva da tavola di Mazzarrone
Altri prodotti dell'allegato I del trattato: Sale Marino di Trapani
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20. INDICAZIONE
GEOGRAFICA
PROTETTA
Nel settore dei vini
Tratto dal sito dell’IRVOS
(Istituto Regionale Vini ed Oli di Sicilia)
http://webgis.vitevino.it/map_default.phtml
INDICAZIONE
GEOGRAFICA
PROTETTA
Nel settore dei vini
Tratto dal sito dell’IRVOS
(Istituto Regionale Vini ed Oli di Sicilia)
http://webgis.vitevino.it/map_default.phtml
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21. SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA
La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è volta a tutelare produzioni che siano
caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Diversamente
dalle Denominazioni d’Origine (DOP) e dalle Indicazioni Geografiche (IGP) si rivolge
a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una «specificità» legata al metodo di
produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non
vengano prodotte necessariamente solo in tale zona.
MARCHIO DI QUALITA’
I marchi di qualità, non sono di pertinenza dell’UIBM, ma vengono concessi da appositi
organismi competenti a rilasciare tale certificazione ai prodotti in questione. Un
marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto,
abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo
determinati procedimenti. La sua peculiarità, dunque, non è quella di indicare da quale
impresa proviene il prodotto, bensì certificare ai potenziali clienti che il prodotto ha
superato un test rigoroso ed è, pertanto, conforme a determinati standard.
SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA
La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è volta a tutelare produzioni che siano
caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Diversamente
dalle Denominazioni d’Origine (DOP) e dalle Indicazioni Geografiche (IGP) si rivolge
a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una «specificità» legata al metodo di
produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non
vengano prodotte necessariamente solo in tale zona.
MARCHIO DI QUALITA’
I marchi di qualità, non sono di pertinenza dell’UIBM, ma vengono concessi da appositi
organismi competenti a rilasciare tale certificazione ai prodotti in questione. Un
marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto,
abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo
determinati procedimenti. La sua peculiarità, dunque, non è quella di indicare da quale
impresa proviene il prodotto, bensì certificare ai potenziali clienti che il prodotto ha
superato un test rigoroso ed è, pertanto, conforme a determinati standard.
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22. SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA
Nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle
indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012)
(aggiornato al 29 Settembre 2015)
Mozzarella Reg. CE n. 2527 del 25.11.98 GUCE L 319 del 26.11.98
Pizza Napoletana Reg. UE n. 97 del 04.02.10 GUUE L 34 del
05.02.10
SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA
Nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle
indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012)
(aggiornato al 29 Settembre 2015)
Mozzarella Reg. CE n. 2527 del 25.11.98 GUCE L 319 del 26.11.98
Pizza Napoletana Reg. UE n. 97 del 04.02.10 GUUE L 34 del
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Ing. Marco Calì
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23. MARCHIO DI QUALITA’
Le DOC (Denominazione di origine controllata) e le DOCG (Denominazioni di Origine
Controllata e Garantita) sono un sistema di certificazione nazionale della qualità di
prodotti agroalimentari, usato quasi esclusivamente, in seguito all'entrata in vigore nel
dei marchi DOP, IGP e STG, per contraddistinguere i vini di qualità.
Il marchio biologico che ha ne vari tipi sia pubblici come il marchio Agricoltura biologica,
(disciplinato dal regolamento CE n.834/07) sia privati come quello dell’Associazione
Italiana per l’Agricoltura Biologica o quello Demeter. Questi ultimi indicano il rispetto
del regolamento comunitario oppure l'adozione di norme più restrittive.
Il marchio CE, o più correttamente la marcatura CE, attesta che il prodotto su cui è
apposto è conforme a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili.
Precisiamo che per questa ultima tipologia di marchio esiste l’obbligo della marchiatura:
PALERMO, 15.01.2014 - I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Palermo hanno bloccato una spedizione di
474 lavabi in ceramica, che costituivano il carico di un container e diretto a un importatore. I sanitari erano
privi della marchiatura "Ce" prevista dal regolamento Ue sui materiali da costruzione e relativa alla conformità
dei prodotti. La merce è in stato di fermo amministrativo.
VALENZA (AL), 15.01.2014 - Portava in auto ben 15 chili d'oro. La Guardia di Finanza ha scoperto che il
metallo era privo dell'obbligatorio marchio identificativo. L'oro, del valore di oltre 300 mila euro, è
probabilmente di provenienza illecita. L'identificazione dell'oro attraverso i marchi è obbligatorio per garantire
la qualità del metallo, la legittima provenienza e il tracciamento nel relativo mercato.
MARCHIO DI QUALITA’
Le DOC (Denominazione di origine controllata) e le DOCG (Denominazioni di Origine
Controllata e Garantita) sono un sistema di certificazione nazionale della qualità di
prodotti agroalimentari, usato quasi esclusivamente, in seguito all'entrata in vigore nel
dei marchi DOP, IGP e STG, per contraddistinguere i vini di qualità.
Il marchio biologico che ha ne vari tipi sia pubblici come il marchio Agricoltura biologica,
(disciplinato dal regolamento CE n.834/07) sia privati come quello dell’Associazione
Italiana per l’Agricoltura Biologica o quello Demeter. Questi ultimi indicano il rispetto
del regolamento comunitario oppure l'adozione di norme più restrittive.
Il marchio CE, o più correttamente la marcatura CE, attesta che il prodotto su cui è
apposto è conforme a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili.
Precisiamo che per questa ultima tipologia di marchio esiste l’obbligo della marchiatura:
PALERMO, 15.01.2014 - I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Palermo hanno bloccato una spedizione di
474 lavabi in ceramica, che costituivano il carico di un container e diretto a un importatore. I sanitari erano
privi della marchiatura "Ce" prevista dal regolamento Ue sui materiali da costruzione e relativa alla conformità
dei prodotti. La merce è in stato di fermo amministrativo.
VALENZA (AL), 15.01.2014 - Portava in auto ben 15 chili d'oro. La Guardia di Finanza ha scoperto che il
metallo era privo dell'obbligatorio marchio identificativo. L'oro, del valore di oltre 300 mila euro, è
probabilmente di provenienza illecita. L'identificazione dell'oro attraverso i marchi è obbligatorio per garantire
la qualità del metallo, la legittima provenienza e il tracciamento nel relativo mercato.
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24. I requisiti di registrazione di un marchio d’impresa sono:
il segno deve essere nuovo (art. 12 CPI)
dotato di capacità distintiva (art. 13 CPI)
lecito (art. 14 CPI)
e corrispondente al principio di verità (art. 22 CPI).
La presenza di un impedimento tra questi ultimi ne ostacola la
corretta registrazione e ne compromette la validità.
I requisiti di registrazione di un marchio d’impresa sono:
il segno deve essere nuovo (art. 12 CPI)
dotato di capacità distintiva (art. 13 CPI)
lecito (art. 14 CPI)
e corrispondente al principio di verità (art. 22 CPI).
La presenza di un impedimento tra questi ultimi ne ostacola la
corretta registrazione e ne compromette la validità.
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25. il segno deve essere nuovo (art. 12 CPI)
La prima caratteristica elencata, ossia la novità, è estremamente
importante in quanto il segno distintivo che si vuol procedere a
registrare come marchio non deve essere confondibile con segni
anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, ditte, insegne ecc...).
Un marchio è dunque nuovo quando non sia identico o simile a segni
preesistenti già noti e/o anteriormente adottati da terzi, non solo
come marchio, ma anche come altro segno distintivo, in base al
principio di unitarietà dei segni distintivi.
il segno deve essere nuovo (art. 12 CPI)
La prima caratteristica elencata, ossia la novità, è estremamente
importante in quanto il segno distintivo che si vuol procedere a
registrare come marchio non deve essere confondibile con segni
anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, ditte, insegne ecc...).
Un marchio è dunque nuovo quando non sia identico o simile a segni
preesistenti già noti e/o anteriormente adottati da terzi, non solo
come marchio, ma anche come altro segno distintivo, in base al
principio di unitarietà dei segni distintivi.
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26. dotato di capacità distintiva (art. 13 CPI)
La distintività consente al consumatore di associare i prodotti e i
servizi contraddistinti dal marchio a una determinata impresa.
Non possono quindi costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare,
quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono.
Un marchio privo di capacità distintiva è pertanto affetto da nullità.
dotato di capacità distintiva (art. 13 CPI)
La distintività consente al consumatore di associare i prodotti e i
servizi contraddistinti dal marchio a una determinata impresa.
Non possono quindi costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare,
quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono.
Un marchio privo di capacità distintiva è pertanto affetto da nullità.
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27. lecito (art. 14 CPI)
Il requisito della liceità sussiste quando il segno non è contrario
all'ordine pubblico o al buon costume e quando non è lesivo dei
diritti dei terzi.
Non sarà ad esempio possibile registrare come marchio un segno che
inciti alla violenza o al razzismo, oppure che contenga espressioni
o immagini di cattivo gusto o termini scurrili.
e corrispondente al principio di verità (art. 22 CPI).
Anche il principio di verità è un importante requisito per la valida
registrazione di un marchio. Non usare mai il marchio in modo
ingannevole. Il marchio non deve trarre in inganno i consumatori
relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alle qualità
dei relativi prodotti e servizi.
Un marchio contenente false indicazioni (e dunque lesivo del principio
suddetto) potrà quindi essere dichiarato nullo.
lecito (art. 14 CPI)
Il requisito della liceità sussiste quando il segno non è contrario
all'ordine pubblico o al buon costume e quando non è lesivo dei
diritti dei terzi.
Non sarà ad esempio possibile registrare come marchio un segno che
inciti alla violenza o al razzismo, oppure che contenga espressioni
o immagini di cattivo gusto o termini scurrili.
e corrispondente al principio di verità (art. 22 CPI).
Anche il principio di verità è un importante requisito per la valida
registrazione di un marchio. Non usare mai il marchio in modo
ingannevole. Il marchio non deve trarre in inganno i consumatori
relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alle qualità
dei relativi prodotti e servizi.
Un marchio contenente false indicazioni (e dunque lesivo del principio
suddetto) potrà quindi essere dichiarato nullo.
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28. Una volta registrato il proprio marchio, è necessario vigilare che
nessuno lo usi o lo imiti per prodotti/servizi identici o simili senza
autorizzazione. Per contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni, la
prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei
confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte
di altri soggetti.
La procedura è stata attivata dal luglio 2011, a seguito della
pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 maggio 2011 e della
Circolare esplicativa n. 582.
In base ad essa, per quello che riguarda le domande di marchio
nazionali depositate in Italia, i titolari di diritti anteriori in conflitto con
terzi depositari di un brand analogo possono opporsi alla nuova
registrazione agendo in via amministrativa.
Questo sistema rappresenta una valida ed efficace alternativa al
procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempi nettamente
inferiori. E’ sempre possibile richiedere la nullità di un marchio
attraverso il citato procedimento giudiziario.
Una volta registrato il proprio marchio, è necessario vigilare che
nessuno lo usi o lo imiti per prodotti/servizi identici o simili senza
autorizzazione. Per contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni, la
prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei
confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte
di altri soggetti.
La procedura è stata attivata dal luglio 2011, a seguito della
pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 maggio 2011 e della
Circolare esplicativa n. 582.
In base ad essa, per quello che riguarda le domande di marchio
nazionali depositate in Italia, i titolari di diritti anteriori in conflitto con
terzi depositari di un brand analogo possono opporsi alla nuova
registrazione agendo in via amministrativa.
Questo sistema rappresenta una valida ed efficace alternativa al
procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempi nettamente
inferiori. E’ sempre possibile richiedere la nullità di un marchio
attraverso il citato procedimento giudiziario.
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29. MARCHI NAZIONALI DEPOSITATI
ANNO 2014 2013 2012 2011 2010
Italia 54.699 52.722 53.699 56.434 56.437
Sicilia 1.435 1.292 1.284 1.487 1.304
MARCHI NAZIONALI DEPOSITATI
ANNO 2014 2013 2012 2011 2010
Italia 54.699 52.722 53.699 56.434 56.437
Sicilia 1.435 1.292 1.284 1.487 1.304
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30. CENNI SULLE NORMATIVE COMUNITARIE
1. Marchio Comunitario (aderenti 28 paesi)
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31. Marchio Comunitario
Disegni e Modelli Comunitario
28 paesi aderenti
Belgio, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi 1952
Danimarca, Irlanda,
RegnoUnito 1973
Grecia 1981
Portogallo, Spagna 1986
Austria, Finlandia,
Svezia 1995
Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria 2004
Bulgaria, Romania 2007
Croazia 2013
Marchio Comunitario
Disegni e Modelli Comunitario
28 paesi aderenti
Belgio, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi 1952
Danimarca, Irlanda,
RegnoUnito 1973
Grecia 1981
Portogallo, Spagna 1986
Austria, Finlandia,
Svezia 1995
Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria 2004
Bulgaria, Romania 2007
Croazia 2013
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32. MARCHI COMUNITARI DEPOSITATI
ANNO 2014 2013 2012 2011 2010
UE 117.464 114.279 107.978 84.949 80.103
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33. CENNI SULLE NORMATIVE INTERNAZIONALI
1. Accordo e protocollo di Madrid (marchio 92 paesi)
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34. Accordo e protocollo di Madrid (marchio 92 paesi)
Albania, Algeria,Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan,
Bahrain, Belarus, Belgium, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana,
Bulgaria, China, Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic
People's Republic of Korea, Denmark, Egypt, Estonia, European Union (EU),
Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, Iceland, India,
Iran (Islamic Republic of), Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya,
Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Madagascar, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique,
Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Poland,
Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian
Federation, Rwanda, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Sierra Leone,
Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland,
Syrian, Arab, Republic Tajikistan, the former Yugoslav Republic of Macedonia,
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States of
America, Uzbekistan, VietNam, Zambia.
Accordo e protocollo di Madrid (marchio 92 paesi)
Albania, Algeria,Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan,
Bahrain, Belarus, Belgium, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana,
Bulgaria, China, Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic
People's Republic of Korea, Denmark, Egypt, Estonia, European Union (EU),
Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, Iceland, India,
Iran (Islamic Republic of), Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya,
Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Madagascar, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique,
Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Poland,
Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian
Federation, Rwanda, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Sierra Leone,
Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland,
Syrian, Arab, Republic Tajikistan, the former Yugoslav Republic of Macedonia,
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States of
America, Uzbekistan, VietNam, Zambia.
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35. Banche Dati Pubbliche
1. Nazionale (presso U.I.B.M.)
2. Comunitarie (presso U.A.M.I.)
3. Internazionali (presso W.I.P.O.)
Banche Dati Pubbliche
1. Nazionale (presso U.I.B.M.)
2. Comunitarie (presso U.A.M.I.)
3. Internazionali (presso W.I.P.O.)
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36. Banche Dati Pubbliche 1. Nazionale (presso U.I.B.M.)
Contiene i marchi italiani depositati e registrati.
Le visure danno informazioni sul titolare e l’oggetto della
tutela richiesta ed eventualmente concessa insieme ad
informazioni inerenti i rinnovi, le annotazioni e le trascrizioni.
L’indirizzo è: http://www.uibm.gov.it/uibm/dati
dove si possono inserire semplicemente i marchi da cercare
Per ricerche più precise conoscendo ad esempio il numero di
deposito c’è l’opzione ricerca avanzata
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx
cliccando l’opzione marchi
Banche Dati Pubbliche 1. Nazionale (presso U.I.B.M.)
Contiene i marchi italiani depositati e registrati.
Le visure danno informazioni sul titolare e l’oggetto della
tutela richiesta ed eventualmente concessa insieme ad
informazioni inerenti i rinnovi, le annotazioni e le trascrizioni.
L’indirizzo è: http://www.uibm.gov.it/uibm/dati
dove si possono inserire semplicemente i marchi da cercare
Per ricerche più precise conoscendo ad esempio il numero di
deposito c’è l’opzione ricerca avanzata
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx
cliccando l’opzione marchi
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37. Banche Dati Pubbliche 2. Comunitarie (presso U.A.M.I.)
Contiene i marchi comunitari depositati e registrati.
Le visure danno informazioni sul titolare e l’oggetto della
tutela richiesta ed eventualmente concessa insieme ad
informazioni inerenti i rinnovi, le annotazioni e le trascrizioni.
L’indirizzo è: http://www.oami.europa.eu/eSearch/
dove si possono inserire semplicemente i marchi da cercare
Per ricerche più precise conoscendo ad esempio il numero di
deposito c’è l’opzione ricerca avanzata
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks
Banche Dati Pubbliche 2. Comunitarie (presso U.A.M.I.)
Contiene i marchi comunitari depositati e registrati.
Le visure danno informazioni sul titolare e l’oggetto della
tutela richiesta ed eventualmente concessa insieme ad
informazioni inerenti i rinnovi, le annotazioni e le trascrizioni.
L’indirizzo è: http://www.oami.europa.eu/eSearch/
dove si possono inserire semplicemente i marchi da cercare
Per ricerche più precise conoscendo ad esempio il numero di
deposito c’è l’opzione ricerca avanzata
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks
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38. Banche Dati Pubbliche 3. Internazionali (presso W.I.P.O.)
Contiene i marchi internazionali depositati e registrati secondo
il sistema di Madrid.
Le visure danno informazioni sul titolare e l’oggetto della
tutela richiesta ed eventualmente concessa insieme ad
informazioni inerenti i rinnovi, le annotazioni e le trascrizioni.
L’indirizzo è: http://wipo.int/romarin
Dalla schermata che si aprirà si capisce che anche la ricerca in
campo marchi non è una attività semplice da fare.
Banche Dati Pubbliche 3. Internazionali (presso W.I.P.O.)
Contiene i marchi internazionali depositati e registrati secondo
il sistema di Madrid.
Le visure danno informazioni sul titolare e l’oggetto della
tutela richiesta ed eventualmente concessa insieme ad
informazioni inerenti i rinnovi, le annotazioni e le trascrizioni.
L’indirizzo è: http://wipo.int/romarin
Dalla schermata che si aprirà si capisce che anche la ricerca in
campo marchi non è una attività semplice da fare.
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39. Nella classifica 2015 fatta da Interbrand dei brand italiani
globali a più alto valore economico troviamo:
1. Gucci (50° al mondo)
2. Prada (69° al mondo)
3. Ferrari
4. Giorgio Armani
5. Bulgari
6. Dolce & Gabbana
7. Diesel
8. Geox
9. Pirelli
10. United Colors of Benetton
Nella classifica 2015 fatta da Interbrand dei brand italiani
globali a più alto valore economico troviamo:
1. Gucci (50° al mondo)
2. Prada (69° al mondo)
3. Ferrari
4. Giorgio Armani
5. Bulgari
6. Dolce & Gabbana
7. Diesel
8. Geox
9. Pirelli
10. United Colors of Benetton
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42. Suggerimenti e buone prassi
- Assicuratevi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge (perché gli
impedimenti assoluti possono condurre al rigetto di una domanda di
registrazione);
- Effettuate una ricerca d’anteriorità per assicurarvi che esso non sia identico
o simile a marchi precedentemente registrati (l’UIBM non verifica l’identità);
- Intanto controllate che il corrispondente nome di dominio sia libero ed
acquistatelo;
- Orientatevi sulla facile recepibilità del nuovo marchio per i vostri potenziali
clienti e quindi sia di facile lettura, scrittura, semplice da ricordare e da
riprodurre;
- Usate un segno che non abbia nessuna connotazione negativa, non sia
quindi offensivo né nella nostra lingua né nelle lingue dei vostri potenziali
mercati;
Suggerimenti e buone prassi
- Assicuratevi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge (perché gli
impedimenti assoluti possono condurre al rigetto di una domanda di
registrazione);
- Effettuate una ricerca d’anteriorità per assicurarvi che esso non sia identico
o simile a marchi precedentemente registrati (l’UIBM non verifica l’identità);
- Intanto controllate che il corrispondente nome di dominio sia libero ed
acquistatelo;
- Orientatevi sulla facile recepibilità del nuovo marchio per i vostri potenziali
clienti e quindi sia di facile lettura, scrittura, semplice da ricordare e da
riprodurre;
- Usate un segno che non abbia nessuna connotazione negativa, non sia
quindi offensivo né nella nostra lingua né nelle lingue dei vostri potenziali
mercati;
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43. La Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
Le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della
scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le
opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i
programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del
disegno industriale;
La SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
La normativa nazionale e le recenti sentenze;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le sentenze internazionali.
Argomenti sul diritto d’autore
Ing. Marco Calì
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La Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
Le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della
scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le
opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i
programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del
disegno industriale;
La SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
La normativa nazionale e le recenti sentenze;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le sentenze internazionali.
44. LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 1/4
La legge 633 del 22/04/1941 con ss. mod. e
int. (ultimo aggiornamento D. Lgs. n° 22 del 21.02.2014)
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” nota generalmente come
Legge sul Diritto D’Autore, legifera la tutela delle opere
definite dell’ingegno che siano di carattere creativo
indipendentemente dall’ambito di applicazione qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 1/4
La legge 633 del 22/04/1941 con ss. mod. e
int. (ultimo aggiornamento D. Lgs. n° 22 del 21.02.2014)
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” nota generalmente come
Legge sul Diritto D’Autore, legifera la tutela delle opere
definite dell’ingegno che siano di carattere creativo
indipendentemente dall’ambito di applicazione qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
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45. Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 1/3
il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la norma art. 1
Legge n. 633/1941, non coincide con quello di creazione, originalità e
novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale
espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in
via esemplificativa, nell’art. 1 della stessa Legge citata. Un’opera
dell’ingegno riceve - pertanto - protezione a condizione che sia
riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di
manifestazione nel mondo esteriore. La creatività, quindi, non può
essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni
semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi
esperienza nella materia;
TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed
intellettuale
Sentenza 27 febbraio 2014, n. 3085
Riprende la sentenza 28 novembre 2011, n. 25173
Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 1/3
il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la norma art. 1
Legge n. 633/1941, non coincide con quello di creazione, originalità e
novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale
espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in
via esemplificativa, nell’art. 1 della stessa Legge citata. Un’opera
dell’ingegno riceve - pertanto - protezione a condizione che sia
riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di
manifestazione nel mondo esteriore. La creatività, quindi, non può
essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni
semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi
esperienza nella materia;
TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed
intellettuale
Sentenza 27 febbraio 2014, n. 3085
Riprende la sentenza 28 novembre 2011, n. 25173
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46. Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 2/3
la creatività, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita
dall’idea in sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua
soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di
diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività
soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale
rileva per l’ottenimento della protezione.
TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed
intellettuale
Sentenza 27 febbraio 2014, n. 3085
Riprende la sentenza 28 novembre 2011, n. 25173
Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 2/3
la creatività, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita
dall’idea in sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua
soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di
diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività
soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale
rileva per l’ottenimento della protezione.
TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed
intellettuale
Sentenza 27 febbraio 2014, n. 3085
Riprende la sentenza 28 novembre 2011, n. 25173
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47. Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 3/3
Creatività semplice
- si escludono forme necessitate o imposte dalla funzione utilitaria o
distintiva, quelle banali, quelle standardizzate
- viene richiesto un grado di complessità espressiva o livello creativo
Creatività qualificata
- individualità dell’elemento creativo che deve riflettere la personalità
dell’autore
- provenienza del processo creativo da una attività superiore rispetto
alla normale interazione della vita quotidiana
- idoneità dell’opera ad attirare l’attenzione del pubblico o ad indurre i
contraffattori a riprodurla
- soddisfare un’apprezzabile esigenza di ordine culturale
Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 3/3
Creatività semplice
- si escludono forme necessitate o imposte dalla funzione utilitaria o
distintiva, quelle banali, quelle standardizzate
- viene richiesto un grado di complessità espressiva o livello creativo
Creatività qualificata
- individualità dell’elemento creativo che deve riflettere la personalità
dell’autore
- provenienza del processo creativo da una attività superiore rispetto
alla normale interazione della vita quotidiana
- idoneità dell’opera ad attirare l’attenzione del pubblico o ad indurre i
contraffattori a riprodurla
- soddisfare un’apprezzabile esigenza di ordine culturale
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48. LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 2/4
L’art. 2 della Legge 633 del 22/04/1941 afferma che sono
comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta
quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni
musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 2/4
L’art. 2 della Legge 633 del 22/04/1941 afferma che sono
comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta
quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni
musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
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49. LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 3/4
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte
del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non
si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del
Capo V del Titolo II;
LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 3/4
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte
del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non
si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del
Capo V del Titolo II;
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50. LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 4/4
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata
dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche
il materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti
ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in
altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al
loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino
di per sé carattere creativo e valore artistico.
LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 4/4
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata
dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche
il materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti
ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in
altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al
loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino
di per sé carattere creativo e valore artistico.
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51. Approfondimento: punti 4) e 10)
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
Il numero che così recitava: "4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;" è stato modificato
dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 successivamente abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10
febbraio 2005, n. 30.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
Il numero che così recitava: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico." è stato inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
Approfondimento: punti 4) e 10)
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
Il numero che così recitava: "4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;" è stato modificato
dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 successivamente abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10
febbraio 2005, n. 30.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
Il numero che così recitava: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico." è stato inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
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52. Approfondimento: le banche di dati
le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1,
… Sono altresì protetti … (omissis) … le banche di dati che per la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell’autore
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
Ad esempio per la dottrina e la giurisprudenza questa forma di tutela
si applica alle pagine web.
Infatti i siti raccolgono e presentano al pubblico una pluralità di
informazioni (testi, immagini, suoni) che sono poi disposti in forma
metodica o sistematica (in una pagina o in pagine diverse) ed
accessibili individualmente.
Approfondimento: le banche di dati
le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1,
… Sono altresì protetti … (omissis) … le banche di dati che per la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell’autore
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
Ad esempio per la dottrina e la giurisprudenza questa forma di tutela
si applica alle pagine web.
Infatti i siti raccolgono e presentano al pubblico una pluralità di
informazioni (testi, immagini, suoni) che sono poi disposti in forma
metodica o sistematica (in una pagina o in pagine diverse) ed
accessibili individualmente.
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53. SOGGETTI DEL DIRITTO
Titolo I: Disposizioni sul diritto d’autore
Capo II: Soggetti del diritto
Articolo 6
Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito
dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del
lavoro intellettuale
SOGGETTI DEL DIRITTO
Titolo I: Disposizioni sul diritto d’autore
Capo II: Soggetti del diritto
Articolo 6
Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito
dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del
lavoro intellettuale
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54. DIRITTI CONNESSI 1/2
Titolo II: Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio sul
diritto d’autore
Capo I: Diritti del produttore di fonogrammi
Capo II: Diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva
Capo III: Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori
Capo III-bis: Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al
pubblico per la prima volta successivamente alla
estinzione dei diritti patrimoniali d'autore
Capo III-ter Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di
opere di pubblico dominio
Capo IV: Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali
DIRITTI CONNESSI 1/2
Titolo II: Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio sul
diritto d’autore
Capo I: Diritti del produttore di fonogrammi
Capo II: Diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva
Capo III: Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori
Capo III-bis: Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al
pubblico per la prima volta successivamente alla
estinzione dei diritti patrimoniali d'autore
Capo III-ter Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di
opere di pubblico dominio
Capo IV: Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali
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55. DIRITTI CONNESSI 2/2
Titolo II: Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio sul
diritto d’autore
Capo V: Diritti relativi alle fotografie
Capo VI: Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al
ritratto
Capo VII: Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
Capo VII-bis: Titolarità dei diritti connessi
Capo VIII: Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto
esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto
di taluni atti di concorrenza sleale
DIRITTI CONNESSI 2/2
Titolo II: Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio sul
diritto d’autore
Capo V: Diritti relativi alle fotografie
Capo VI: Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al
ritratto
Capo VII: Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
Capo VII-bis: Titolarità dei diritti connessi
Capo VIII: Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto
esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto
di taluni atti di concorrenza sleale
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56. CATEGORIE DI OPERE PROTETTE
PIANO OGGETTIVO
- opere semplici (art. 2 unico creatore)
- opere collettive (art. 3 più creatori con contributi separabili)
- opere elaborate (art. 4 con apporti riconducibili al altre opere esistenti)
- opere composte (art. 10 più creatori contributi indistinguibili ed inscindibili)
PIANO SOGGETTIVO
- unico soggetto
- più soggetti
CATEGORIE DI OPERE PROTETTE
PIANO OGGETTIVO
- opere semplici (art. 2 unico creatore)
- opere collettive (art. 3 più creatori con contributi separabili)
- opere elaborate (art. 4 con apporti riconducibili al altre opere esistenti)
- opere composte (art. 10 più creatori contributi indistinguibili ed inscindibili)
PIANO SOGGETTIVO
- unico soggetto
- più soggetti
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57. DIRITTO D’AUTORE 1/4
Come introdotto le forme espressive tutelabili sono
veramente tante e riguardano in sintesi tutto ciò che è
espressione dell’opera dell’ingegno.
Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, le opere e le composizioni musicali, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali, le opere
coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della
pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti
figurative similari, la scenografia, i disegni e le opere
dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere
fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le
opere del disegno industriale se rappresentano carattere
creativo e valore artistico ottengono il riconoscimento
di opera tutelata mediante diritto d’autore.
DIRITTO D’AUTORE 1/4
Come introdotto le forme espressive tutelabili sono
veramente tante e riguardano in sintesi tutto ciò che è
espressione dell’opera dell’ingegno.
Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, le opere e le composizioni musicali, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali, le opere
coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della
pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti
figurative similari, la scenografia, i disegni e le opere
dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere
fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le
opere del disegno industriale se rappresentano carattere
creativo e valore artistico ottengono il riconoscimento
di opera tutelata mediante diritto d’autore.
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58. DIRITTO D’AUTORE 2/4
E’ noto a tutti che questa forma di tutela va ben oltre la vita
dell’autore e gli stessi eredi possono beneficiare dei vantaggi
economici che scaturiscono dallo sfruttamento delle opere.
In questo diritto rientrano spesso prodotti industriali del
design che quindi beneficiano di una duplice tutela, visto che
esiste per il D.Lgs. 30/2005 la tutela del disegno e modello
industriale.
Emerge infine dalla presenza della tutela per i programmi per
elaboratore e delle banche dati che anche questa legge è in
continuo aggiornamento per soddisfare le varie esigenze che
il mondo odierno richiede.
Strutture attive per la tutela dei diritti sono: i Tribunali, la
S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) e la AGCOM
(Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni ).
DIRITTO D’AUTORE 2/4
E’ noto a tutti che questa forma di tutela va ben oltre la vita
dell’autore e gli stessi eredi possono beneficiare dei vantaggi
economici che scaturiscono dallo sfruttamento delle opere.
In questo diritto rientrano spesso prodotti industriali del
design che quindi beneficiano di una duplice tutela, visto che
esiste per il D.Lgs. 30/2005 la tutela del disegno e modello
industriale.
Emerge infine dalla presenza della tutela per i programmi per
elaboratore e delle banche dati che anche questa legge è in
continuo aggiornamento per soddisfare le varie esigenze che
il mondo odierno richiede.
Strutture attive per la tutela dei diritti sono: i Tribunali, la
S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) e la AGCOM
(Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni ).
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59. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 1/4
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di
intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede,
quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette,
riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne
derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri
uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali
ha stipulato accordi di rappresentanza.
Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?
SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 1/4
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di
intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede,
quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette,
riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne
derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri
uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali
ha stipulato accordi di rappresentanza.
Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?
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60. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 2/4
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e
volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente
i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto
l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è
indispensabile.
In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE
in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre
Società di autori di Paesi stranieri.
Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?
SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 2/4
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e
volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente
i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto
l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è
indispensabile.
In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE
in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre
Società di autori di Paesi stranieri.
Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?
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61. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 3/4
Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua
intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se
interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori
per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere
direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può
accordare riduzioni. Tutto ciò nell’interesse diretto dell’autore che,
attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti
degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e
la univocità di condizioni.
Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?
SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 3/4
Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua
intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se
interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori
per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere
direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può
accordare riduzioni. Tutto ciò nell’interesse diretto dell’autore che,
attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti
degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e
la univocità di condizioni.
Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?
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63. AGCOM Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni
Ha adottato con voto unanime il regolamento per la tutela del diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
L’intervento dell’Agcom si fonda inoltre sulla convinzione che la lotta
alla pirateria non possa limitarsi all’opera di contrasto, ma debba
essere accompagnata da una serie di azioni positive volte a creare
una cultura della legalità nella fruizione dei contenuti. In questo senso
potrà operare l'apposito Comitato tecnico, formato da rappresentanti
di tutti gli stakeholder e delle istituzioni interessate, che avrà il
compito di favorire forme di autoregolamentazione finalizzate
all'educazione degli utenti e alla promozione dell'offerta legale.
Il regolamento è in vigore dal 31 marzo 2014.
Il testo è disponibile sul sito dell’Autorità, www.agcom.it.
AGCOM Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni
Ha adottato con voto unanime il regolamento per la tutela del diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
L’intervento dell’Agcom si fonda inoltre sulla convinzione che la lotta
alla pirateria non possa limitarsi all’opera di contrasto, ma debba
essere accompagnata da una serie di azioni positive volte a creare
una cultura della legalità nella fruizione dei contenuti. In questo senso
potrà operare l'apposito Comitato tecnico, formato da rappresentanti
di tutti gli stakeholder e delle istituzioni interessate, che avrà il
compito di favorire forme di autoregolamentazione finalizzate
all'educazione degli utenti e alla promozione dell'offerta legale.
Il regolamento è in vigore dal 31 marzo 2014.
Il testo è disponibile sul sito dell’Autorità, www.agcom.it.
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64. DIRITTO D’AUTORE 3/4
Tratto da: http://creativecommons.org/licenses/
A proposito delle Licenze
Cosa fanno le nostre licenze
Le licenze di Creative Commons sul diritto d'autore e gli
strumenti creano un equilibrio all'interno del tradizionale
ambiente dei "Tutti i diritti riservati" che le leggi sul copyright
creano. I nostri strumenti danno a chiunque dai creatori
individuali alle grandi compagnie ed istituzioni un semplice,
standardizzato modo di garantirne il rispetto dei permessi sul
diritto d'autore ai loro lavori creativi. La combinazione dei
nostri strumenti ed i nostri utenti è un vasto ed in crescita
bene comune digitale, un pozzo di contenuti che possono
essere copiati, distribuiti, modificati, miscelati, ed usati come
base di partenza, tutto entro i limiti della legge sul copyright.
DIRITTO D’AUTORE 3/4
Tratto da: http://creativecommons.org/licenses/
A proposito delle Licenze
Cosa fanno le nostre licenze
Le licenze di Creative Commons sul diritto d'autore e gli
strumenti creano un equilibrio all'interno del tradizionale
ambiente dei "Tutti i diritti riservati" che le leggi sul copyright
creano. I nostri strumenti danno a chiunque dai creatori
individuali alle grandi compagnie ed istituzioni un semplice,
standardizzato modo di garantirne il rispetto dei permessi sul
diritto d'autore ai loro lavori creativi. La combinazione dei
nostri strumenti ed i nostri utenti è un vasto ed in crescita
bene comune digitale, un pozzo di contenuti che possono
essere copiati, distribuiti, modificati, miscelati, ed usati come
base di partenza, tutto entro i limiti della legge sul copyright.
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65. Approfondimento: CREATIVE COMMONS 1/8
Attribuzione
CC BY
Questa licenza permette a terzi di distribuire, modificare, ottimizzare
ed utilizzare la tua opera come base, anche commercialmente, fino a
che ti diano il credito per la creazione originale. Questa è la più
accomodante delle licenze offerte. É raccomandata per la diffusione e
l'uso massimo di materiali coperti da licenza.
Tratto da: http://creativecommons.org/licenses/
Approfondimento: CREATIVE COMMONS 1/8
Attribuzione
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Questa licenza permette a terzi di distribuire, modificare, ottimizzare
ed utilizzare la tua opera come base, anche commercialmente, fino a
che ti diano il credito per la creazione originale. Questa è la più
accomodante delle licenze offerte. É raccomandata per la diffusione e
l'uso massimo di materiali coperti da licenza.
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66. CREATIVE COMMONS 2/8
Attribuzione - Condividi allo stesso modo
CC BY-SA
Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare
la tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il
credito per la creazione originale e autorizza le loro nuove creazioni
con i medesimi termini. Questa licenza è spesso comparata con le
licenze usate dai software opensource e gratuite "copyleft". Tutte le
opere basate sulla tua porteranno la stessa licenza, quindi tutte le
derivate permetteranno anche un uso commerciale.
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CREATIVE COMMONS 2/8
Attribuzione - Condividi allo stesso modo
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la tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il
credito per la creazione originale e autorizza le loro nuove creazioni
con i medesimi termini. Questa licenza è spesso comparata con le
licenze usate dai software opensource e gratuite "copyleft". Tutte le
opere basate sulla tua porteranno la stessa licenza, quindi tutte le
derivate permetteranno anche un uso commerciale.
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67. CREATIVE COMMONS 3/8
Attribuzione - Non opere derivate
CC BY-ND
Questa licenza permette la ridistribuzione, commerciale e non,
fintanto che viene trasmessa intera ed invariata, dandoti credito.
Tratto da: http://creativecommons.org/licenses/
CREATIVE COMMONS 3/8
Attribuzione - Non opere derivate
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fintanto che viene trasmessa intera ed invariata, dandoti credito.
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68. CREATIVE COMMONS 4/8
Attribuzione - Non commerciale
CC BY-NC
Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare
la tua opera come base per altre non commerciali, e benché le loro
nuove opere dovranno accreditarti ed essere non commerciali, non
devono licenziare le loro opere derivative con i medesimi termini.
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69. CREATIVE COMMONS 5/8
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
CC BY-NC-SA
Questa licenza permette a terzi di modificare, redistribuire,
ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base non commerciale,
fino a che ti diano il credito e licenzino le loro nuove creazioni
mediante i medesimi termini.
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Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
CC BY-NC-SA
Questa licenza permette a terzi di modificare, redistribuire,
ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base non commerciale,
fino a che ti diano il credito e licenzino le loro nuove creazioni
mediante i medesimi termini.
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70. CREATIVE COMMONS 6/8
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate
CC BY-NC-ND
Questa licenza è la più restrittiva delle nostre sei licenze principali,
permettendo a terzi soltanto di scaricare le tue opere e condividerle
ad altri fino a che ti diano il giusto credito, ma non possono cambiarle
in nessun modo od utilizzarle commercialmente.
Tratto da: http://creativecommons.org/licenses/
CREATIVE COMMONS 6/8
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate
CC BY-NC-ND
Questa licenza è la più restrittiva delle nostre sei licenze principali,
permettendo a terzi soltanto di scaricare le tue opere e condividerle
ad altri fino a che ti diano il giusto credito, ma non possono cambiarle
in nessun modo od utilizzarle commercialmente.
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71. DIRITTO D’AUTORE 4/4
Tratto da: http://creativecommons.org/publicdomain/
I nostri strumenti per il Pubblico Dominio
I nostri strumenti relativi al pubblico dominio, invece,
facilitano la scoperta di opere già nel pubblico dominio e
permettono agli autori ed ai detentori di diritti che vogliono
dedicare le loro opere al pubblico dominio di farlo.
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d'autore o dei diritti sul/sui database, e desideri rinunciare a
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Usa questo strumento se hai identificato un'opera libera da
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DIRITTO D’AUTORE 4/4
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72. CREATIVE COMMONS 7/8
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Ing. Marco Calì
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73. CREATIVE COMMONS 8/8
The Public Domain Mark — “No Known Copyright”
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pubblico dominio CC0
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74. DIRITTI PATRIMONIALI
I principali diritti patrimoniali dell'opera sono:
art. 12 pubblicare e utilizzare economicamente
art. 13 riprodurre
art. 14 trascrivere
art. 15 eseguire, rappresentare o recitare
art. 17 distribuire
art. 18 tradurre
art. 18bis noleggiare
Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno
l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
DIRITTI PATRIMONIALI
I principali diritti patrimoniali dell'opera sono:
art. 12 pubblicare e utilizzare economicamente
art. 13 riprodurre
art. 14 trascrivere
art. 15 eseguire, rappresentare o recitare
art. 17 distribuire
art. 18 tradurre
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Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno
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75. DIRITTI MORALI
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della
personalità dell’autore e si conservano anche dopo la
cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono
soggetti a termini legali di tutela.
I principali diritti morali dell’autore sono:
Personale: il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di
rivendicare la propria qualità di autore dell’opera) vedi art. 20;
Personale: il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi
a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa
danneggiare la reputazione dell’autore) vedi art. 20;
Eredi: dopo morte autore (valgono i diritti dell’art. 20) vedi art. 23.
DIRITTI MORALI
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della
personalità dell’autore e si conservano anche dopo la
cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono
soggetti a termini legali di tutela.
I principali diritti morali dell’autore sono:
Personale: il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di
rivendicare la propria qualità di autore dell’opera) vedi art. 20;
Personale: il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi
a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa
danneggiare la reputazione dell’autore) vedi art. 20;
Eredi: dopo morte autore (valgono i diritti dell’art. 20) vedi art. 23.
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76. DIRITTI DURATA
Sezione III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
Art. 25.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la
vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte.
Art. 29.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini
dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle
accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le
comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti
pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore
riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
DIRITTI DURATA
Sezione III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
Art. 25.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la
vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte.
Art. 29.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini
dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle
accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le
comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti
pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore
riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
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77. APPROFONDIMENTI DELLA L. 633/41
CAPO IV: norme particolari ai diritti di utilizzazione economica
di talune categorie di opere
Sezione I: Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con
parole, opere coreografiche e pantomimiche
Sezione II: Opere collettive, riviste e giornali
Sezione III: Opere cinematografiche
Sezione IV: Opere radiodiffuse
Sezione V: Opere registrate su supporti
Sezione VI: Programmi per elaboratore
Sezione VII: Banche di dati
APPROFONDIMENTI DELLA L. 633/41
CAPO IV: norme particolari ai diritti di utilizzazione economica
di talune categorie di opere
Sezione I: Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con
parole, opere coreografiche e pantomimiche
Sezione II: Opere collettive, riviste e giornali
Sezione III: Opere cinematografiche
Sezione IV: Opere radiodiffuse
Sezione V: Opere registrate su supporti
Sezione VI: Programmi per elaboratore
Sezione VII: Banche di dati
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78. La tutela secondo il diritto d'autore
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79. La chaise-longue di Le Corbusier
In base al criterio della scindibilità, la Cassazione con la sentenza
del 7 dicembre 1994, n. 10516 ha negato la tutela del diritto
d’autore alla chaise-longue di Le Corbusier.
Ing. Marco Calì
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80. Le Corbusier
il Tribunale di Monza, con sentenza del 23 aprile 2002, ha escluso
il valore artistico dei prodotti di arredamento e dei mobili disegnati
da Le Corbusier.
Il giudice, premettendo che erano stati gli stessi progettisti a
dichiarare di aver privilegiato il concetto di funzione degli oggetti,
piuttosto che il loro aspetto, ha motivato la decisione in tal senso:
gli oggetti sono indubbiamente originali (soprattutto per il periodo
in cui apparvero sul mercato), ma a suo avviso, non di valore
artistico in sé, “che pare presupporre qualcosa di più che la
semplice gradevolezza estetica. D’altra parte, non pare che la sola
paternità della creazione in capo a persona che ha avuto
grandissima importanza nel panorama dell’architettura del
Novecento sia sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni sua
creazione, ivi compresi gli oggetti pensati soprattutto in funzione
del loro uso quotidiano”.
il Tribunale di Monza, con sentenza del 23 aprile 2002, ha escluso
il valore artistico dei prodotti di arredamento e dei mobili disegnati
da Le Corbusier.
Il giudice, premettendo che erano stati gli stessi progettisti a
dichiarare di aver privilegiato il concetto di funzione degli oggetti,
piuttosto che il loro aspetto, ha motivato la decisione in tal senso:
gli oggetti sono indubbiamente originali (soprattutto per il periodo
in cui apparvero sul mercato), ma a suo avviso, non di valore
artistico in sé, “che pare presupporre qualcosa di più che la
semplice gradevolezza estetica. D’altra parte, non pare che la sola
paternità della creazione in capo a persona che ha avuto
grandissima importanza nel panorama dell’architettura del
Novecento sia sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni sua
creazione, ivi compresi gli oggetti pensati soprattutto in funzione
del loro uso quotidiano”.
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81. Lampada arco di A. Castiglioni
Milano ha riconosciuto tutelabile ai sensi della legge sul diritto
d’autore la nota lampada Arco di Achille Castiglioni datata 1962
(ord. 28.11.2006).
Il tribunale ha quindi stabilito che la lampada Arco rappresenta
«una delle espressioni più rilevanti delle concezioni progettuali ed
estetiche del design italiano del dopoguerra».
Ing. Marco Calì
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82. Lampada arco di A. Castiglioni
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9906/12 pubblicata il 12 Settembre 2012, si
è pronunciato in materia di copie di mobili di classic design, nel noto caso che ha
visto Flos S.p.A. contrapporsi a Semeraro Casa e Famiglia S.p.A. In particolare, il
procedimento era stato avviato da Flos (con intervento adesivo di Assoluce) in
relazione alle copie della sua lampada “Arco” importata in Italia dalla Cina e
commercializzate da Semeraro. Nella decisione in commento il Tribunale di
Milano, Sezione specializzata in proprietà intellettuale e industriale, ha rilevato in
primo luogo come la lampada “Arco” – disegnata da Achille e Piergiacomo
Castiglioni – possieda i requisiti richiesti dalla legge per godere di protezione di
diritto d’autore, ovvero il “carattere creativo” e “valore artistico” di cui all’art. 2 n. 10
LdA.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9906/12 pubblicata il 12 Settembre 2012, si
è pronunciato in materia di copie di mobili di classic design, nel noto caso che ha
visto Flos S.p.A. contrapporsi a Semeraro Casa e Famiglia S.p.A. In particolare, il
procedimento era stato avviato da Flos (con intervento adesivo di Assoluce) in
relazione alle copie della sua lampada “Arco” importata in Italia dalla Cina e
commercializzate da Semeraro. Nella decisione in commento il Tribunale di
Milano, Sezione specializzata in proprietà intellettuale e industriale, ha rilevato in
primo luogo come la lampada “Arco” – disegnata da Achille e Piergiacomo
Castiglioni – possieda i requisiti richiesti dalla legge per godere di protezione di
diritto d’autore, ovvero il “carattere creativo” e “valore artistico” di cui all’art. 2 n. 10
LdA.
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83. La sedia Panton di Vernier Panton
Milano ha riconosciuto tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore la
nota sedia Panton di Vernier Panton del 1959 (ord. 29.12.2006). Il tribunale
ha quindi stabilito che la sedia Panton «ha assunto nel tempo un proprio
valore di raffigurazione estetica di concezioni artistiche più generali, di fatto
ormai trascendenti la semplice natura di oggetto di arredamento cui la sua
funzione originaria la relegava, in quanto anticipatrice dei temi e delle
modalità espressive della pop art e capace di riassumere in sé le tendenze
di rottura degli anni 60' in uno stile fortemente individuale del suo autore»
Milano ha riconosciuto tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore la
nota sedia Panton di Vernier Panton del 1959 (ord. 29.12.2006). Il tribunale
ha quindi stabilito che la sedia Panton «ha assunto nel tempo un proprio
valore di raffigurazione estetica di concezioni artistiche più generali, di fatto
ormai trascendenti la semplice natura di oggetto di arredamento cui la sua
funzione originaria la relegava, in quanto anticipatrice dei temi e delle
modalità espressive della pop art e capace di riassumere in sé le tendenze
di rottura degli anni 60' in uno stile fortemente individuale del suo autore»
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