2. L’impegno degli enti locali per la riduzione del consumo di
bevande alcoliche e la necessità di norme omogenee su tutto il
territorio nazionale
L’estate del 2009 sarà sicuramente ricordata anche per le ordinanze dei sindaci relative al consumo di alcol,
in particolare per i divieti di vendita e somministrazione ai minori di 16 anni.
La decisione dell’amministrazione di Milano è sicuramente servita come lancio eclatante di una iniziativa
peraltro già intrapresa da comuni assai piccoli di dimensione (in particolare quello di Fonzaso, nel bellunese,
che già nel settembre 2008 aveva vietato la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di
18 anni, superando, di fatto, la normativa nazionale).
La nostra rivista, già nel numero 2, aveva proposto una panoramica dei provvedimenti emanati dagli enti
locali e decentrati volti a ridurre il consumo di alcol.
Questa attività dei comuni e delle prefetture si inserisce nel più ampio dibattito sulla sicurezza delle nostre
città, come testimoniano le prime ordinanze sindacali che trattano, per lo più, di “decoro urbano” e “disturbo
della quiete pubblica”.
Vogliamo però evidenziare che negli ultimi due anni l’atteggiamento di molte amministrazioni locali ha
assunto una caratteristica ben diversa: dalle ordinanze di “primo tipo”, ovvero quelle in cui si vieta il consumo
di alcolici nelle pubbliche piazze oppure l’uso di bicchieri di vetro, si registrano atti amministrativi assai più
incisivi e più propriamente legati al contrasto del consumo di alcol. Infatti alcuni comuni hanno adottato delle
delibere con le quali vietano sia il patrocinio che il sostegno economico a feste intitolate a bevande alcoliche
premiando, al contempo, le iniziative “alcohol free”.
Negli ultimi mesi l’attenzione è stata focalizzata soprattutto sul divieto di vendita e di somministrazione di
alcolici ai minori di 16 anni (in alcuni casi ai minori di 18, con ordinanze anche lungimiranti e ben congegnate
come quella del Comune di Fonzaso).
Questo movimento “dal basso” è sicuro indice di un lento cambiamento della valutazione, da parte delle
comunità, rispetto all’alcol ed innegabilmente sottolinea come sia modificata la percezione del fenomeno.
E’ opportuno, però, evidenziare come i provvedimenti dei singoli comuni, nonostante la loro importanza, non
siano sufficienti a governare il fenomeno del consumo di alcolici in modo omogeneo, anche con l’obiettivo di
prevenire abitudini, come quella possibile del “nomadismo etilico”, che potrebbero verificarsi qualora le
amministrazioni confinanti avessero diverse norme, pratica che, inevitabilmente, porterebbe ad un aumento
dei rischi rispetto agli spostamenti.
Riteniamo che sia giunto il tempo di provvedere, a livello nazionale, al fine di evitare disparità di
comportamento, ad una rivisitazione delle norme relative all’alcol, adeguandole ed armonizzandole con
quelle che sono le novità proposte dalle singole realtà locali.
Per questo motivo la rivista di Alcologia, oltre che raccogliere gli atti dei comuni e renderli consultabili, a
titolo esemplificativo, anche in versione cartacea oltre che on line (www.alcolonline.it, sezione documenti,
costantemente aggiornata), ha lanciato un appello alle associazioni affinché si mobilitino per una migliore
legislazione nazionale, sempre meno influenzata basata dalle lobbies di potere commerciale e finanziario.
Come contributo all’avvio della discussione e del confronto proponiamo le seguenti proposte.
Tale appello è diventato una petizione con il fine di predisporre un testo “partecipato” per una proposta di
legge di iniziativa popolare entro la fine dell’anno. Di seguito si riproducono il testo e l’appello della petizione.
3. UNA LEGGE UNICA PER TUTTA L’ITALIA
Petizione per una proposta di legge di iniziativa popolare sulla
prevenzione dei rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche.
• La legge 125/01 deve essere adeguata alla riforma del Titolo V della Costituzione
armonizzando le diverse scelte regionali attraverso la definizione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA e LEAS), garantiti in tutto il territorio nazionale.
Dovrebbe inoltre indicare l’obbligatorietà della concertazione a livello locale, con
l’obbligatoria definizione di atti di programmazione coerenti con la centralità delle
autonomie locali e con il principio di attiva partecipazione dei cittadini previste
dall’attuale normativa in ambito socio-sanitario.
• Le numerose ordinanze emanate dai sindaci di varie parti d’Italia testimoniano
l’esigenza di intervenire con coerenza, sul rischio legato alla crescente diffusione
del consumo di bevande alcoliche tra i giovani, e, allo stesso tempo, di
sensibilizzare la società civile affinché percepisca, con maggiore consapevolezza,
che il consumo di alcol in genere, incide tragicamente sul benessere e sulla
sicurezza dei cittadini.
• Per questo motivo abbiamo deciso di offrire al Parlamento il nostro contributo con
proposte concrete, utili ad elevare il livello di salute.
• Vogliamo costruire una proposta di legge che sia condivisa da più soggetti: per
questo motivo lanciamo la presente campagna. Nella pagina successiva troverai le
nostre proposte: se le condividi firma il foglio allegato.
• Se vuoi anche partecipare all’arricchimento della proposta ti invitiamo ad inviare le
tue idee a: rivistaalcologia@alcolonline.it.
• Intorno alla fine di novembre vi contatteremo e vi invieremo il testo definitivo della
proposta di legge.
Insieme possiamo raggiungere l’obiettivo della raccolta di firme.
Valentino Patussi (Rivista Alcologia)
Aniello Baselice AICAT (Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento)
Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma e Alessandro Sbarbada (Rassegna stampa su vino,
birra e altri alcolici)
Lisa Nadir (Eurocare Italia)
Puoi sottoscrivere la petizione:
http://www.petizionionline.it/petizione/una-legge-unica-per-tutta-litalia-proposta-per-una-legge-sulla-
prevenzione-dei-rischi-derivanti-dal-consumo-di-alcol/111
4. Considerazioni e proposte da sottoscrivere per costruire il progetto di legge che
garantisca l’applicazione dei diritti sanciti dall’art. 62 della Legge 125/2001
A) ALCOL E MINORI 6. promuovere modelli culturali alternativi (ad
1. “La vendita di alcolici è vietata ai minori di 18 esempio: biodrink, feste alcohol free) a quelli
anni”. Appare indispensabile introdurre attuali, finalizzati al solo consumo di bevande
esplicitamente il divieto di vendita di alcolici alcoliche
innalzando l’età minima legale da 16 a 18 C) ALCOL E GUIDA
anni, intendendo equiparate vendita e 1. Riduzione a zero del tasso di alcolemia
somministrazione secondo quanto ribadito consentito per tutti i possessori di patente (per
anche nel recente parere del ministero i conducenti NON professionali nel range del
dell’Interno alla Prefettura di Milano del 24 tasso alcolemico tra 0,0 e 0,5 g/l sarà prevista
marzo 2009 solo una sanzione pecuniaria e la
2. Innalzare fino a Euro 10.000 le sanzioni penalizzazione di 2 punti, senza rubricarlo
pecuniarie per gli esercenti che come reato penale e senza sospensione della
contravvengono alla norma esistente e, in patente)
caso di recidiva, garantire la sospensione della 2. Banca Dati unica dei soggetti fermati per
licenza per una settimana. In casi sinistrosità in stato di ebbrezza
particolarmente gravi e reiterati, quali la 3. Cambiare la dizione “guida in stato di
seconda recidiva, si prevede il ritiro della ebbrezza” con quella di “stato di inabilitazione
licenza alla guida conseguente al consumo di
3. Prevedere interventi di “responsabilizzazione bevande alcoliche”
comunitaria” per i minori trovati in possesso di 4. Predisporre, per le autoscuole, appositi moduli
bevande alcoliche e per le loro famiglie. In di insegnamento da parte di operatori
particolare è previsto: specialisti in alcologia nell’ambito delle attività
a) la partecipazione dei minori (insieme didattiche
eventualmente alle loro famiglie) ad attività 5. Promuovere l’obbligatorietà dei corsi di
socialmente utili, tramite esperienze guidate informazione e sensibilizzazione, oltre che di
presso Servizi di alcologia del SSN, approfondimento valutativo e pragmatico
Associazioni di volontariato: Club degli Alcolisti coerente con la multidimensionalità e
in Trattamento, Alcolisti Anonimi (Alateen), multifattorialità dei problemi alcol correlati. Tali
Pubbliche Assistenze, Misericordie, funzioni verranno esercitate e cogestite dai
Informagiovani, etc. servizi di alcologia e dal privato sociale con
b) promuovere, per i genitori, corsi di consolidata e certificata esperienza in campo
sensibilizzazione rispetto all’impatto ed alla alcologico. Tale attività sarà parte
gravità dei problemi e delle patologie correlate fondamentale del percorso di riacquisizione
al consumo di alcol della patente per i sanzionati ai sensi dell’art
B) COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA 186 del C.d.S.
BEVANDE ALCOLICHE 6. Ai sensi della legge 125/01, le Commissioni
1. Regolamentare la vendita di alcolici Mediche Locali per le Patenti per le Patenti
garantendo l’impossibilità di erogazione a devono prevedere al loro interno la presenza
mezzo di distributori automatici (vista la reale stabile di un operatore esperto in alcologia,
difficoltà di verificare l’età minima legale di chi scelto sulla base di un curriculum certificato
acquista) evitando, peraltro, la vendita nelle dalle aziende sanitarie
strutture di libero servizio D) ALCOL E LUOGHI DI LAVORO
2. Feste e manifestazioni pubbliche non possono • Definire, nell’ambito del protocollo generale
essere intitolate a bevande alcoliche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un allegato
3. Le bevande alcoliche non possono essere specifico relativo al consumo di alcol da
vendute né somministrate negli ambulatori , destinare ai neo assunti
negli ospedali e nelle case di cura e in tutti gli E) AZIONI DI PREVENZIONE
altri ambienti sanitari 1. Politica di sostegno al trasporto pubblico in
4. Le bevande alcoliche non possono essere determinate ore ed in determinati luoghi
vendute presso i chioschi delle associazioni (taxi collettivi a prezzi convenienti e autobus
sportive, né in quelle di volontariato sociale e attivi dopo le 24)
sanitario con circoli al proprio interno 2. Corsi di sensibilizzazione e formazione per
5. Incentivare la pubblicizzazione dei soli bio- Forze Ordine ed agenti della Polizia
drinks e bevande analcoliche nell’ambito di Municipale rispetto alle problematiche alcol
manifestazioni (sportive, ricreative, ecc.) con il correlate.
divieto di pubblicizzare quelle alcoliche ed i
cosiddetti energy drink
6. Ordinanze
Da alcuni anni le amministrazioni comunali - ma anche alcune prefetture - hanno adottato ordinanze con
oggetto il divieto di consumo di sostanze alcoliche in alcune zone, aree pubbliche e spazi verdi delle
città. Questi provvedimenti, in genere emanate nel periodo estivo, hanno l’obiettivo del mantenimento
dell’ordine pubblico (vedi anche il divieto di vendita in contenitori di vetro o il divieto di vendita in orario
notturno) e del “decoro” della città. Le ordinanze hanno, in genere, una durata prestabilita e sono emanate
al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità o a seguito di episodi che hanno determinato situazioni di
tensione o di illegalità.
A tal proposito si riporta anche un decreto del Prefetto di Firenze che ha l’obiettivo di impedire la vendita
clandestina di bevande alcoliche.
Nell’ultimo anno, a partire dal Comune di Fonzaso (BL), sono state predisposte ordinanze che vanno a
limitare il consumo di alcol da parte dei giovani. Nel caso particolare del comune bellunesi si stabilisce un
principio innovativo rispetto all’età: il limite di vendita e somministrazione è portato a 18 anni.
Le ordinanze dell’ultimo periodo, a partire da Milano, hanno, invece, come oggetto la limitazione di vendita
(secondo la nuova accezione che deriva dall’interpretazione del Ministero dell’Interno in merito ad un quesito
avanzato dalla Prefettura di Milano che riportiamo come primo documento di questa sezione) di alcolici a 16
anni. La novità introdotta queste ordinanze è quella della sanzione comminata ai genitori dei minori che
contravvengono il divieto. Negli atti riprodotti si inserisce, per il comune di Capoliveri (LI), anche l’ordinanza
per il divieto di vendita e possesso di sigarette ai minori di 16 anni.
7.
8.
9.
10. Corpo Polizia Municipale
ORDINANZA N. 77 DEL 24 LUGLIO 2008
IL SINDACO
Vista l’ordinanza n. 69 del 27 luglio 2007 e la successiva ordinanza n. 10 del 28.1.2008, con cui
era disposto dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno in Piazza Pradaval, Via dei Mutilati, Corso
Porta Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 – 20 e 1 – 63, piazza Corrubio, Piazza
Pozza, Piazzale XXV Aprile, Lungadige S. Giorgio, Piazza XVI Ottobre , nei giardini di Porta
Vescovo ed in generale in tutti i giardini pubblici della città il divieto di consumare in luogo
pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso
i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti, e di abbandonare in luogo
pubblico i contenitori in vetro vuoti di bevande di qualsiasi genere;
Vista l’ordinanza n. 109 del 16.11.2007 e la successiva ordinanza n. 21 del 11.2.2008, con la
quale il divieto sopra indicato è stato esteso alle via/vicoli/piazze comprese nel perimetro formato
da: Via Carducci, Interrato dell’Acqua Morta, Via San Paolo, Via dell’Artigliere, Via N. Mazza, Via
Cantarane, Vicolo Madonnina, Via XX Settembre, Via San Nazaro Largo San Nazaro e Via Muro
Padri;
Visti i positivi risultati ottenuti dall’entrata in vigore del provvedimenti sopra indicati, che hanno
consentito una sensibile riduzione del fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche da parte di
coloro che frequentano le zone sopra indicate, con conseguente diminuzione dei fenomeni di
litigiosità e di compromissione dell’ordine pubblico ed il miglioramento della percezione di
sicurezza urbana nella cittadinanza;
Rilevato che tali ordinanze scadono il 27 luglio 2008;
Considerata la necessità, su proposta del Comando Polizia Municipale, di prorogare i divieti e di
riordinare i provvedimenti emettendo un unico atto nonché di estendere i divieti stessi a tutti i
giardini e parchi pubblici del Comune di Verona al fine di contenere tutti i fenomeni lesivi dei
fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno dei cittadini nonché della
sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali –
così come modificato dall’art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92;
ORDINA
dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno in Piazza Pradaval, Via dei Mutilati, Corso Porta
Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 – 20 e 1 – 63, piazza Corrubio, Piazza Pozza,
Piazzale XXV Aprile, Lungadige S. Giorgio, Piazza XVI Ottobre, nei giardini di Porta
Vescovo e nelle vie/vicoli/piazze comprese nel perimetro formato da: Via Carducci,
Interrato dell’Acqua Morta, Via San Paolo, Via dell’Artigliere, Via N. Mazza, Via Cantarane,
Vicolo Madonnina, Via XX Settembre, Via San Nazaro Largo San Nazaro e Via Muro Padri
Comune di Verona
Corpo di Polizia Municipale
Via del Pontiere 32/a 37122 Verona
Tel. 045/8078411 Fax 045/8078417
E-Mail polizia.municipale@comune.verona.it
www.comune.verona.it/poliziamunicipale
Partita IVA 00215150236
11. Corpo Polizia Municipale
nonché in tutti i giardini e parchi pubblici del Comune di Verona, il DIVIETO di:
- consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del
consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi
esistenti;
- abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi
genere.
Le violazioni dei precetti di cui ai punti precedenti sono punite con una sanzione amministrativa
compresa tra un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 a norma dell’art. 7 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali vuoti ed a cessare il
comportamento scorretto. L’inosservanza dell’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del
Codice Penale ed all’eventuale ripristino provvederà il Comune con aggravio di spese ai
trasgressori.
Il Comando della Polizia Municipale di Verona è incaricato della sorveglianza e dell’esecuzione
del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale
del Governo, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di
Verona, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Verona, alla Polizia Provinciale di Verona
e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.
Le Forze dell’Ordine ed il Comando Polizia Municipale sono incaricate della sorveglianza e
dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento ha effetto immediato ed ha validità un anno dall’affissione all’Albo
Pretorio.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
F.to IL SINDACO
Flavio Tosi
Comune di Verona
Corpo di Polizia Municipale
Via del Pontiere 32/a 37122 Verona
Tel. 045/8078411 Fax 045/8078417
E-Mail polizia.municipale@comune.verona.it
www.comune.verona.it/poliziamunicipale
Partita IVA 00215150236
12. COMUNE DI CAMPAGNA
Provincia di Salerno
Largo della Memoria, N° – 84022 CAMPAGNA
1
Sito internet http://www.comune.campagna.sa.it
Tel. (centralino) 0828 241200 – Fax 0828 46988
ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza N°68
IL SINDACO
VISTO Il Decreto – Legge 23 Maggio 2008, N.92, recante “Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, N.125;
VISTO, in particolare, l’art.6 con il quale viene sostituito l’art.54 del D. Lgs.
18/08/2000, N.267, riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di
competenza statale;
VISTO il primo comma dell’art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, come sostituito dal
suddetto art.6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza
pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di
adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. N.186
del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di “Incolumità pubblica e della
sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;
VISTO, in particolare l’art.2 lett. a) del citato decreto ministeriale che consente al
Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, i fenomeni di violenza
legati anche all’uso di alcool;
RITENUTO necessario dover adottare provvedimenti in materia, al fine di evitare
conseguenze dannose connesse all’uso di bevande alcoliche e superalcooliche;
ORDINA
1)-E’ vietata oltre le ore 23,30, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche
e superalcooliche in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché in qualunque
altro esercizio nel quale si effettuano la vendita e il consumo sul posto di bevande
alcoliche e superalcooliche.
Lo stesso divieto si applica anche alla vendita e alla somministrazione di alimenti e
bevande su aree pubbliche.
Comunque, in ogni caso, è vietato somministrare bevande alcoliche e
superalcooliche a persone in stato di ebbrezza.
2)-Gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande, ad eccezione dei
13. ristoranti e dei pubs, dovranno rispettare il seguente orario di chiusura:
dal 01 Gennaio al 30 Giugno ore 24,00
dal 01 al 31 Luglio ore 02,00
dal 01 al 31 Agosto ore 03,00
dal 01 Settembre al 31 Dicembre ore 24,00
nei giorni festivi e prefestivi l’orario di chiusura, laddove è previsto alle ore 24,00, è
posticipato alle 01,00.-
3)-I ristoranti e i pubs dovranno rispettare il seguente orario di chiusura:
dal 01 Gennaio al 31 Luglio ore 02,00
dal 01 al 31 Agosto ore 03,00
dal 01 Settembre al 31 Dicembre ore 02,00
DISPONE
-che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite pubblici
avvisi, affissione Albo Pretorio e Sito Internet del Comune;
-che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo di Salerno, alla Questura di Salerno, al Ministero dell’Interno, nonché, al
fine dell’esecuzione, al Comando stazione Carabinieri di Campagna e al Comando di
Polizia Municipale;
-che, con l’entrata in vigore della presente ordinanza, avente effetto esecutivo
immediato, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa
contrastanti.
AVVERTE
1)-Chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, a norma dell’art.7 bis del
D. LGS. 267/2000 e dell’art.16 della Legge 689/1981.
2)-Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla
normativa vigente.
3)-In caso di recidiva specifica, nell’arco dell’anno, sarà applicata la sanzione
accessoria della chiusura dell’esercizio da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15
giorni.
4)-Avverso il presente provvedimento è ammesso:
a)-ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell’art.2 lett. B) della Legge 06/12/1971,
N.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
b)-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.8 D.P.R.
24/11/1971 N.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.-
Dalla Residenza Municipale, 12 Settembre 2008
IL SINDACO
Biagio Luongo
14. Il Prefetto della Provincia di Firenze
Prot. n. 9615/09/12.15.1.1/8- O.P.
VISTO il precedente decreto n. 12.5.1.1/9615-09 in data 23 marzo 2009, con il quale è
stato disposto il divieto di detenere, salvo il possesso finalizzato alla vendita autorizzata,
confezioni di bevande non esclusivamente destinabili al normale uso personale;
RILEVATO che il citato provvedimento è stato adottato allo scopo di prevenire
allestimenti provvisori o clandestini di punti di distribuzione di bevande alcoliche in alcuni
luoghi di occasionale o abitudinario ritrovo all’aperto, di assembramento o raduno, con
conseguenti possibili episodi di risse e manifestazioni di violenza connesse all’abuso di
alcolici;
RILEVATO che, in conseguenza di episodi analoghi, negli anni scorsi è rimasto
ucciso un giovane peruviano ed altri hanno riportato ferite da taglio;
CONSIDERATO che in due recenti occasioni, e precisamente nelle notti del 17 e del
25 maggio scorso, nei pressi del Parco delle Cascine personale della Questura traeva in
arresto dapprima nove cittadini peruviani in stato di ebbrezza che si affrontavano con coltelli,
catene e vetri di bottiglia e successivamente cinque cittadini peruviani in stato di ebbrezza,
che venivano denunciati per rissa, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e
danneggiamento;
CONSIDERATO che tali episodi lasciano ragionevolmente prevedere, in costanza
della stagione estiva con il conseguente aumento dei momenti di aggregazione giovanile in
luoghi pubblici ed aperti al pubblico, una recrudescenza del fenomeno della distribuzione di
alcolici per strada e al di fuori dei locali autorizzati, rendendo concreto ed attuale il pericolo di
aggressioni e di manifestazioni di violenza connesse all’abuso di alcolici;
RITENUTA, pertanto, la necessità di prorogare il provvedimento in parola, al fine di
assicurare interventi mirati a scongiurare la vendita non autorizzata ed i conseguenti abusi di
alcolici nonché a prevenire turbative alla quiete e alla sicurezza pubblica;
CONSIDERATE le valutazioni espresse nella riunione tenutasi in data 4 giugno
scorso con il Comune di Firenze e le Associazioni di categoria interessate, nell’ambito della
quale è stata condivisa l’esigenza di adottare provvedimenti urgenti volti a prevenire e
contrastare il fenomeno della vendita abusiva di alcolici;
SENTITO il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che, nella
seduta odierna ha espresso parere favorevole alla nuova adozione di tale provvedimento
Via Cavour, 1 – 50129 Firenze
Tel. 055/27831 – fax 055/2783334
e-mail: prefettura.firenze@interno.it
15. Il Prefetto della Provincia di Firenze
confermandone l’ambito applicativo nei seguenti luoghi del Comune di Firenze: Piazza
Indipendenza, le Cascine, Piazza Santo Spirito, Piazza Santa Croce, Piazza Stazione, Piazza
Santa Maria Novella, Piazza dell’Unità d’Italia, Piazza Santissima Annunziata e Piazza San
Lorenzo;
VISTI gli artt. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e 54 del
T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla
Legge 24 luglio 2008, n. 125;
VISTA la legge del 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA
per i motivi indicati in premessa, nei luoghi sopra descritti, a decorrere dal 15 giugno e
fino al 15 settembre 2009, è fatto divieto di detenere, salvo il possesso finalizzato alla vendita
autorizzata, confezioni di bevande alcoliche che per la quantità posseduta risultino non
esclusivamente destinabili al normale uso personale.
In caso di inosservanza, gli operatori delle Forze dell’Ordine e della Polizia
Municipale di Firenze, cui è affidata la vigilanza sull’esecuzione del provvedimento, potranno
sequestrare le sostanze alcoliche detenute illegalmente, procedendo ai sensi dell’art. 650 c.p.
nei confronti dei contravventori.
Per il Sig. Comandante della Polizia Municipale si richiamano, ai fini dell’effettiva
determinabilità dei destinatari del provvedimento prefettizio e dell’esecuzione delle misure
previste dal citato art. 650 c.p., le indicazioni - già condivise in occasione della pregressa
adozione di analoghe ordinanze, e da ultimo nella seduta del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica del 1° aprile 2009 - di collocare nei luoghi e nelle piazze
indicate nel provvedimento appositi cartelli riguardanti gli estremi ed il dispositivo dello
stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Toscana entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
dalla data di notifica .
Firenze, 10 giugno 2009
IL PREFETTO
(De Martino)
AT
Via Cavour, 1 – 50129 Firenze
Tel. 055/27831 – fax 055/2783334
e-mail: prefettura.firenze@interno.it
16. Provincia di Belluno Tel. 0439/5701 - Fax 0439- 570222
C.F. 00207040254
http://www.feltrino.bl.it/fonzaso
UFFICIO del SINDACO email:segreteria.fonzaso@feltrino.bl.
it
Prot.n. 6030 Fonzaso, 12.09.2008
Ordinanza n. 67
Oggetto: Ordinanza concernente il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche
ai minori di anni 18.
Il Sindaco
Considerato che il problema dell'utilizzo di bevande alcoliche da parte di minori si sta sempre più estendendo
comportando fenomeni sempre più diffusi di dipendenza dall'alcol e tale situazione comporta notevoli problemi di
ordine sociale, sanitario ed in particolare di sicurezza.
Valutati alcuni dati statistici da studi e ricerche effettuate che hanno determinato come oltre il 60% dei minori di anni
18 ammette di fare uso di alcolici ed oltre l'80% ammette di poter acquistare gli stessi alcolici senza alcun controllo
sull'età, che in un caso su quattro la morte dei giovani (15-29 anni) è dovuta ad incidente legati all’alcol;
Considerato che l'età media con cui i ragazzi bevono il loro primo bicchiere di vino si aggira sugli 11,5 anni, che solo il
21% dei quindicenni maschi ed il 35% delle femmine dichiara di non bere mai bevande alcoliche, mentre il 30% dei
maschi ed il 19% delle femmine dichiara di essersi ubriacati due o più volte (Fonte dal secondo rapporto sugli stili di
vita dei giovani veneti in età scolare anno 2003)
Riscontrato che da più parti si stanno chiedendo azioni concrete al fine di arginare questa piaga di diffusione dell'alcol
soprattutto tra i giovani e minorenni, i quali rappresentano un settore della popolazione particolarmente vulnerabile ai
rischi del consumo di alcol. La carenza di modelli positivi per la formazione della personalità e la mancata presa di
coscienza del proprio "essere" inducono i ragazzi a rifugiarsi nell'alcol. L'effetto euforizzante prodotto dall'alcol e la
conseguente sensazione falsata di semplificazione delle relazioni interpersonali creano a loro volta modelli errati da
emulare con un effetto moltiplicatore preoccupante. L'alcol viene così vissuto dai giovani come un simbolo di tendenza,
di emancipazione e di affermazione, questo fenomeno trova un effetto acceleratore nelle nuove mode del bere
compulsivo, veloce e variato, a prezzi ridotti;
Consapevole che la stragrande maggioranza degli esercenti bar,ristoranti,discoteche e attività commerciali rispettino la
legge ed anche un codice etico che è quello di non dare o vendere bevande alcoliche ai minori, la recente escalation di
incidenti stradali, i problemi di ordine sanitario e di sicurezza che tale fenomeno comporta rendono indispensabile un
intervento efficace che non si limiti alla sola o mera "persuasione morale", ma altresì all'adozione di iniziative ferme e
responsabili da parte delle competenti autorità locali. La legalità di produzione,vendita e pubblicizzazione di prodotti
alcolici aumenta la copertura sociale sugli effetti negativi di un cattivo uso di tali sostanze;
Considerato che ormai la diffusione dell'alcol tra i minori non avviene più tramite la somministrazione di bevande
alcoliche all'interno di pubblici esercizi ma molto spesso le bevande alcoliche vengono acquistate nei negozi o
supermercati e poi magari consumate all'interno dei pubblici esercizi, situazioni queste confermate altresì recentemente
anche dal rappresentante degli pubblici esercizi del Bellunese;
Considerato che la situazione sopradescritta ha preso piede anche nell’ambito del comune di Fonzaso e che
l’utilizzo delle bevande alcoliche previo acquisto dai venditori è un fenomeno presente anche nello stesso
Comune;
Che l’abuso di bevande alcoliche è un forte elemento di preoccupazione per genitori che sono allarmati da tale
fenomeno e che gli stessi hanno già verbalmente comunicato tale allarme sociale a questa Amministrazione;
Considerato altresì che per porre in essere un acquisto ( in questo caso di bevande) è necessario avere la
capacità di agire che si acquista solo con la maggiore età.
Vista la normativa vigente con la quale il legislatore ha cercato di eliminare o quanto meno ridurre la consumazione di
bevande alcoliche ai minori ed in particolare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 di
cui all'articolo 689 del codice penale, il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione di cui
all'articolo 87 del testo unico di pubblica sicurezza, la disciplina prevista dalla legge 125 del 30 marzo 2000 legge
quadro contro l'alcolismo;
17. Vista altresi la più recente evoluzione normativa in materia, finanziaria 2007 ove è previsto il divieto di vendita al
banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, la legge della provincia di Bolzano 7
del 17 febbraio 2000 modificata nel 2005 e la legge n.19 del 15.11.2007 della provincia Autonoma di Trento in cui è
stato introdotto per la prima volta in Italia una legislazione che fa divieto della vendita anche negli esercizi al dettaglio
di bevande alcoliche ai minori di anni 16, superando pertanto il solo divieto di somministrazione;
Ritenuto necessario intervenire con urgenza ponendo in essere una specifica e concreta azione di prevenzione al
fenomeno dell'abuso d'alcol nell'ambito dei minori, al fine di prevenire le conseguenti problematiche inerenti questioni
sanitarie, sicurezza, l'incolumità dei cittadini, derivanti dai sempre più numerosi abusi;
Ritenuto quindi di interdire non solo ai pubblici esercizi ma anche ai negozi e supermercati di qualsiasi tipo non solo la
somministrazione ma altresì la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come misura preventiva e
precauzionale in primis a tutela dei minori stessi e comunque in generale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge n.92 del 23.5.2008 convertito in legge n.125 del 24.7.2008 con il quale si attribuisce
la competenza ai sindaci ex articolo 54 del testo unico 267/ 2000 di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire
fenomeni che possono interessare la sanità, la sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini.
Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 che attribuisce al sindaco la competenza in ordine all'adozione di
ordinanze in materia di igiene e sanità e ritenuto che sia urgente il provvedere ad evitare l'acquisto da parte dei minori
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
Visto lo statuto comunale;
Vista l’ordinanza n° 58 di pari oggetto;
ORDINA
La precedente ordinanza n. 58 del 13.08.2008 a seguito delle integrazioni evidenziate in grassetto viene revocata
e sostituita dalla presente.
Per i motivi esplicitati in premessa è fatto tassativo divieto di vendere e somministrare presso pubblici esercizi, negozi e
supermercati di qualsiasi tipo, in occasione di fiere,feste o altre riunioni straordinarie di persone per le quali viene
rilasciata autorizzazione temporanea di somministrazione, ai minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione.
I titolari dei pubblici esercizi, negozi e gli organizzatori di manifestazioni devono provvedere a porre in essere
apposito avviso agli utenti.
Ai contravventori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da € 25 a 500 e la confisca delle
bevande, con osservanza delle procedure di cui alla legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche.
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, che viene trasmessa al Prefetto di
Belluno anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, in particolare
sono incaricati per il controllo i vigili urbani, i carabinieri e le altre forze dell'ordine aventi titolo.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Veneto nel termine di 60
giorni dalla notificazione o ricorso gerarchico al Prefetto di Belluno.
La presente ordinanza viene :
comunicata preventivamente al Prefetto di Belluno
pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
resa nota a mezzo della stampa locale, e mediante avvisi sul sito internet del Comune
trasmessa alle associazioni di categoria e consegnata agli esercizi interessati
trasmessa agli organi competenti per il controllo
Il Sindaco
F.to Gianluigi Furlin
Rete-segretario-atti sindaco- ordinanza divieto di vendita alcolici a minori
18.
19.
20.
21.
22. Ordinanza n°
Capoliveri li’ 07.08.09
Oggetto: disposizioni per contrastare fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche.
Il Sindaco
Premesso
- - che, in alcune zone del paese, soprattutto nelle ore serali e notturne si concentrano
gruppi di giovani e giovanissimi, che pongono in essere comportamenti tali da generare
degrado urbano e sociale, con ripetuti episodi di inciviltà e danneggiamenti;
- - che spesso gli autori di questi comportamenti illeciti sono minorenni, che hanno abusato
di sostanze alcoliche;
Considerato
- - che giungono numerose segnalazioni di protesta da parte della cittadinanza, nelle quali
viene soprattutto evidenziata la giovanissima età degli autori dei comportamenti molesti
posti in essere, anche sotto effetto dell’alcol;
- - che la Polizia Municipale ha più volte accertato il coinvolgimento di minorenni, in
danneggiamenti e turbative della quiete pubblica;
- - che in Italia, secondo i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità , sono 750.000 gli
adolescenti a rischio di bevande alcoliche;
- - che l’abuso dell’alcol può causare gravi danni alla salute tanto da pregiudicare lo
sviluppo del minore, che, perciò, deve essere tutelato.
Rilevato
- - di dover adottare misure tali atte a migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza
civile, prevenendo turbative alla quiete pubblica ed alla sicurezza urbana;
- - nel contempo, di dover adottare misure specifiche, dirette a contrastare l’abuso di alcol,
anche e soprattutto da parte dei minori, prevenendo tutte le situazioni che possono favorirne
il consumo, con le conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana.
Visti
- - l’art. 689 c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni
nei locali pubblici;
- - l’art. 87 del TULPS e l’art. 176 del Regolamento di esecuzione del TULPS, che vietano
la vendita di bevande alcoliche in forma ambulante di qualsiasi gradazione;
- - l’art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001 il quale stabilisce che: “per bevanda
alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a
1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21
per centro di alcol in volume”;
- - l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
- - il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
- - la deliberazione della Giunta Comunale n° 203 del 06.08.09, immediatamente
eseguibile;
ordina
23. 1. Nel territorio del Comune di Capoliveri, i pubblici esercizi, le attività commerciali e
artigianali, non possono somministrare né vendere ai minori di anni 16 bevande alcoliche di
qualunque gradazione. Agli stessi, è fatto altresì divieto di detenere, cedere anche a titolo
gratuito o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione.
2. Tali divieti si estendono, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in
quantità limitata o diluita. Si estendono, altresì alla vendita e/o somministrazione di bevande
alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni , a mezzo di distributori automatici
che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici
dell’utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa,
apposito personale che possa effettuare mirati controlli.
3. E’ comunque, fatto divieto a chiunque, di somministrare, consumare, nonché detenere, ogni
genere di bevanda alcolica e superalcolica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico del
territorio comunale allorquando: a) si creino condizioni di pericolo derivanti
dall’abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b) si concretizzino
comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi
luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.
4. Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e
amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all’applicazione
della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di 500 euro e nella
misura ridotta fissata con la deliberazione di Giunta Comunale n° 203 del 06.08.09,
immediatamente eseguibile.
5. E’ prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell’ art. 13
della legge n° 689/1981 e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20, comma 3
della legge citata.
6. Il trasgressore è tenuto altresì ad asportate eventuali rifiuti abbondanti sul territorio ed ad
allontanarsi dal luogo.
7. Previa comunicazione al Prefetto di Livorno, il presente provvedimento sarà pubblicato all’
Albo Pretorio Comunale per dieci giorni.
8. La presente ordinanza, attesa l’esigenza di sperimentarne l’efficacia, avrà validità per 90
giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dieci giorni di
pubblicazione all’ Albo Pretorio.
9. Di inviare, la presente ordinanza al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze dell’ Ordine
presenti sul territorio.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- - ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;
- - ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’ Albo Pretorio del Comune;
- - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune.
Il Sindaco
Dr. Ruggero Barbetti
24. Comune di Capoliveri
Provincia di Livorno
Ordinanza n° 64
Capoliveri li’ 14 agosto 2009
Oggetto: disposizioni per contrastare fenomeni legati alla detenzione, uso, vendita,
somministrazione, di tabacco a persone minori di anni 16
Il Sindaco
Premesso
- - che il fumo contiene migliaia di componenti dannosi (nicotina, monossido di carbonio,
sostanze irritanti, benzopirene e altre sostanze cancerogene, polveri fini);
- - che il fumo provoca danni all’apparato respiratorio, al sistema circolatorio e cuore ed è
causa di rischio di numerosi altri tumori oltre a quello del polmone e delle vie respiratorie:
vescica, esofago, rene, pancreas, collo e corpo dell’utero etc. E’ inoltre causa di caduta dei
capelli, alito cattivo, macchie alla cute e dei denti, danni alla cute;
- - che il fumo riduce notevolmente le prestazioni atletiche;
- - che gli effetti del fumo sono stati sottovalutati fino agli anni 90, ma oggi dopo lunghi studi
si può affermare che è il maggior pericolo per la nostra vita e che uccide più vite umane di
qualunque altra malattia;
- - che, nonostante gli effetti positivi di alcune normative approvate, non riesce ad affrancarsi
dalla nicotina un italiano su quattro;
- - che in Italia fumano il 32,6 per cento dei maschi e il 20,7 delle femmine tra i 15 e i 24 anni,
e i giovani iniziano a fumare mediamente a 13 anni;
- - che, in alcune zone del paese, soprattutto nelle ore serali e notturne si concentrano gruppi
di minori di anni 16, dediti al consumo dei prodotti del tabacco;
Considerato
- - che giungono numerose segnalazioni verbali da parte della cittadinanza, nelle quali viene
soprattutto evidenziata, quale sintomo di degrado sociale, la giovanissima età dei consumatori
dei prodotti del tabacco;
- - che, anche, la Polizia Municipale ha più volte accertato che il consumo coinvolge
minorenni e sollecitato misure idonee a contrastare il fenomeno;
Rilevato
- - che il fumo può causare gravi danni alla salute dei minori, tanto da pregiudicarne lo
sviluppo;
- - di dover adottare misure tali, atte a migliorare le condizioni di vivibilità, procedendo con
misure idonee a garantire, prima di tutto la salute dei minori, con una azione di informazione e
di prevenzione;
- - di dover sollecitare, anche attraverso le autorità competenti, una campagna di prevenzione e
di lotta al tabagismo, rivolta soprattutto ai giovani;
Visti
- - l’Art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n° 2316 che fissa il divieto di vendita di
tabacchi ai minori di anni 16.
- - la Legge 17 luglio 1942, n° 907 sul monopolio di sali e tabacchi e successive
modificazioni;
- - la Legge 22 dicembre 1957, n° 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni;
- - il D.P.R. 14 ottobre 1958, n° 1074, con il quale è stato approvato il regolamento di
esecuzione della precitata legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
- - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;
25. - - il decreto Direttoriale n° 58341 del 05.11.2004;
Visti altresì
- - la L. 689/81;
- - il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- - la L. 448/01;
- - la L. 24 luglio 2008, n° 125;
Vista la circolare 28 marzo 2001 n° 4 del Ministero della Sanità;
Rilevato , di dover adottare misure specifiche, dirette a contrastare la vendita, detenzione,
somministrazione e il consumo dei prodotti del tabacco da parte dei minori di anni 16.
Ritenuta la necessità, di subordinare nei casi dubbi, l’acquisto dei suddetti prodotti
all’accertamento dell’età anagrafica dei relativi richiedenti attraverso la verifica del documento di
riconoscimento;
Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. ed int.
ordina
1. Nel territorio del Comune di Capoliveri, i titolari delle rivendite e relativi coadiutori ed
assistenti, i titolari dei patentini, nonché tutte le persone autorizzate allo smercio al pubblico
dei tabacchi lavorati, quando venga omessa l’esibizione di documento idoneo a
comprovare, nei casi dubbi, il possesso dell’età prescritta per l’acquisto, devono rifiutarne la
vendita.
2. A chiunque, fermo il disposto dell’ art. 730, capoverso, del codice penale, il divieto di
vendere o somministrare tabacco a persone minori di anni 16.
3. E’ vietato ai minori di anni 16 di detenere tabacchi lavorati e fumare in luogo pubblico.
4. Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e
amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all’applicazione
della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n°
267 (da € 25,00 a € 500,00).
5. Previa comunicazione al Prefetto di Livorno, il presente provvedimento sarà pubblicato all’
Albo Pretorio Comunale.
6. La presente ordinanza, avrà validità a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
periodo di dieci giorni di pubblicazione all’ Albo Pretorio.
7. Di inviare, la presente ordinanza al Corpo di Polizia Municipale e alle forze dell’ordine
presenti sul territorio.
dispone
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- - ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;
- - ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’ Albo Pretorio del Comune;
- - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune.
Il Sindaco
Dr. Ruggero Barbetti
26. Delibere di indirizzo per la concessione di patrocinio e
sostegno da parte delle Amministrazioni Comunali (o
associazioni di comuni) a manifestazioni
Alcune Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo di contrastare il consumo di alcol, fumo, droghe ed altre
sostanze nocive per la salute e, al contempo promuovere sani stili di vita hanno approvato delle linee di
indirizzo finalizzate alla concessione di sostegno o contributo ad iniziative e manifestazioni (ricreative,
culturali, sportive e di promozione sociale) promosse, sostenute o patrocinate dall’Amministrazione stessa.
Lo scopo è quello di responsabilizzare i vari livelli istituzionali per contrastare i problemi alcolcorrelati sia
applicando le normative vigenti, sia promuovendo iniziative di informazione e sensibilizzazione. Le linee
guida delle delibere, che può variare a seconda delle realtà, si può riassumere nei seguenti capisaldi:
1. divieto di intitolare la manifestazione a termini ascrivibili a prodotti alcolici (con l’esclusione di alcune
feste tipiche e tradizionali, dove sono strettamente osservati i divieti soprattutto per gli adolescenti).
In alcuni casi (Comune di Schio) tale criterio è applicato anche agli eventuali sponsor;
2. è vietata la somministrazione e la vendita di superalcolici;
3. almeno un’ora prima della chiusura della manifestazione è sospesa la vendita e la somministrazione
delle bevande alcoliche;
4. il prezzo per le bevande alcoliche non deve essere inferiore a quello medio di mercato e non
superiore rispetto a quelle analcoliche. Nel caso del Comune di Bovolone il prezzo delle bevande
alcoliche deve essere tre volte superiore rispetto a quelle alcoliche;
• vengono previste maggiorazioni del contributo se:
• si somministrano bevande di gradazione inferiore a 6°,
• se vengono promossi progetti, valutabili da parte delle amministrazioni che hanno l’obiettivo di
sensibilizzare la popolazione rispetto al consumo di alcol, fumo, droghe ed altre sostanze nocive per
la salute (alcuni comuni, come Schio e Viareggio stanziano appositi fondi di bilancio),
• promozione di serate “alcohol free”,
• possibilità volontaria di rilevare il tasso alcolemico all’uscita (comune di Schio),
• esposizione di materiale di sensibilizzazione,
• uso prodotti biodegradabili.
27. Delibera comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino
OGGETTO: Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di
promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute da parte dell’Amministrazione
comprensoriale.La Giunta Comprensoriale
Premesso che:
• l’Assemblea comprensoriale con deliberazione n. 27 dd. 20.12.2006, immediatamente eseguibile, ha
approvato il Bilancio annuale per l’esercizio 2007, il Bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009 e la
relazione previsionale e programmatica;
• la Giunta Comprensoriale con deliberazione n. 5 dd. 01.02.2007, immediatamente eseguibile, ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2007;
• l’Amministrazione comprensoriale valorizza le libere forme associative della popolazione, favorendo le
iniziative promosse dalle stesse, agevolando e sostenendo le attività che rivestono interesse pubblico in
vari settori della vita sociale, culturale e sportiva;
• tra gli obiettivi dell’Amministrazione comprensoriale vi è la promozione del benessere del singolo e della
collettività, della cultura e della pratica sportiva;
• dal maggio 2007 è stato istituito da parte del Settore Socio-Assistenziale del Comprensorio della Bassa
Valsugana e Tesino un tavolo di lavoro e di coordinamento sulle problematiche alcolcorrelate, denominato
“Giovani e alcol”, che ha come obiettivo quello di programmare in modo condiviso gli interventi, con le
diverse realtà presenti sul territorio comprensoriale che per vari aspetti ed a diversi livelli sono coinvolte in
relazione al fenomeno;
• dal tavolo di lavoro di cui al punto precedente è emersa una forte preoccupazione per il crescente
consumo di alcol, in particolare nei giovani, in occasione di manifestazioni pubbliche;
nell’ambito di tale coordinamento sono altresì state elaborate, a partire dall’analisi della deliberazione della
Giunta comunale di Rovereto n. 97 dd. 16.11.2007, alcune proposte di regolamentazione a tutela della
salute pubblica, ed in particolare, proprio in riferimento all’esperienza roveretana, delle Linee guida per la
realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse,
patrocinate o sostenute da parte del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino, che hanno
come scopo quello di promuovere una responsabilizzazione ai vari livelli istituzionali, ai fini di contrastare
l’abuso di alcol, sia in riferimento alla normativa vigente provinciale e nazionale, sia attraverso iniziative
educative;
• è vivo l’interesse da parte dell’Amministrazione comprensoriale di sensibilizzare gli organizzatori di
manifestazioni pubbliche ed i cittadini che vi partecipano al rispetto del benessere e della salute individuale
e collettiva, dell’ambiente, nonché della convivenza reciproca;
• Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni espresse in premessa, approvare le Linee guida per la
realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse,
patrocinate o sostenute da parte del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino che, allegate
alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Valutato che i diversi Settori comunali debbano pro futuro attenersi, per il finanziamento o la concessione
di attrezzature/beni per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione
sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale, alle Linee guida testé citate:
• Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 del
D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L, stante la necessità e l’urgenza di procedere con l’approvazione delle Linee
guida, al fine di consentirne la piena attuazione, nonché la loro massima diffusione sul territorio;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della
Regione Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Ciò premesso e considerato;
All'unanimità dei voti legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare le Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di
promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute da parte del Comprensorio della Bassa
Valsugana e Tesino che, allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e
sostanziale;
28. 2. di applicare le Linee guida di cui al punto precedente a tutte le manifestazioni che verranno deliberate
a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 30.06.2008, in forma
sperimentale, fatta salva la possibilità di apportare delle successive modifiche in relazione agli sviluppi
che intercorreranno nel corso periodo di sperimentazione;
3. di demandare ai Responsabili dei diversi Settori interessati il compito di definire, in modo uniforme e
condiviso, gli eventuali atti necessari e conseguenti per l’applicazione delle Linee guida.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 1
febbraio 2005, n. 3/L, per le ragioni espresse in premessa.
5. Avverso la presente deliberazione è possibile presentare opposizione alla Giunta del Comprensorio
entro il termine del periodo di pubblicazione della stessa all'albo comprensoriale.
29. Comune di Bovolone (VR)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il Veneto risulta una delle Regioni in Italia dove è più diffuso il consumo di bevande alcoliche tra i giovani, i quali
si avvicinano al bere in età sempre più precoce.
Come è noto incidono su queste abitudini modelli di comportamento negativi, quali la cultura dello “sballo” che
trova nel “bere per ubriacarsi”, ossia nel consumo di eccessive quantità di bevande alcoliche, convenzionalmente 6
o più bicchieri in una sola occasione, una festa o il sabato sera la moda più recente;
Come è noto, inoltre, la guida in stato di ebbrezza è tra le cause più diffuse nel determinare incidenti stradali che
coinvolgono i giovani tra i 18 e i 30 anni e il Veneto occupa, in tal senso, un posto di rilievo nella classifica italiana
delle Regioni;
Gli esperti ritengono che per contrastare il diffondersi di questi comportamenti a rischio tra i giovani è necessario
elaborare strategie che agiscano su più livelli, coinvolgendo tutti gli attori/soggetti interessati;
Il primo passo della politica di prevenzione parte dalle campagne informative che mirano a sensibilizzare e a
rendere consapevole la popolazione sui rischi e i danni associati all’ abuso di bevande alcoliche;
Le campagne informative si rivolgono “in primis” ai giovani per favorire una loro corretta percezione dei pericoli
legati ai comportamenti di consumo a rischio. In questo ambito vanno coinvolte anche le famiglie che spesso non
sanno riconoscere i segnali di comportamenti a rischio e vengono quindi a conoscenza del problema di dipendenza
dei figli con anni di ritardo;
La scuola è un altro canale e costituisce un valido mezzo per presentare le informazioni e fare in modo che i ragazzi
le condividano tra il gruppo dei pari e possano approfondire anche con alcuni adulti di riferimento (insegnanti,
esperti, ecc.);
Un altro interlocutore da coinvolgere è rappresentato dalle Associazioni di categoria la cui sensibilità costituisce il
tramite per raggiungere i diversi operatori economici presenti sul territorio. Ormai tutti sono consapevoli che gli
operatori economici devono rapportarsi con i giovani in modo sempre più professionale per contribuire a proporre
loro stili di vita positivi, tenendo sempre presente “la stretta connessione tra l’attività di somministrazione e l’
esigenza di tutelare la salute del consumatore”;
Considerato che:
In questo quadro di iniziative si inseriscono anche le recenti limitazioni alla vendita e al consumo di bevande
alcoliche e superalcoliche introdotte dalla Legge Regionale 21/10/2007, n° 29 “Disciplina dell’ esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e dalla Legge 02/10/2007 n° 160
“Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione”;
Nel dettaglio le norme di cui sopra (che vanno peraltro tra loro coordinate ) limitano, nei locali individuati, la
vendita anche per asporto , la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e super alcoliche (Legge
Regionale 29/2007) ovvero, nei locali individuati, la sola somministrazione di bevande alcoliche (Legge
160/2007) dalle ore 02,00 alle ore 06,00 del mattino;
30. Si tratta di disposizioni che non introducono antiche forme di proibizionismo perché mirano, più semplicemente, a
contrastare la dilagante cultura del bere attraverso la diminuzione della disponibilità delle bevande;
La competenza dei Comuni in tema di azioni per contrastare le dipendenze è sancita dalla Legge 08/11/2000 n°
328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 21.08.2007, esecutiva, con la quale l’Amministrazione
Comunale intende promuovere e valorizzare le iniziative realizzate da gruppi e associazioni del Comune di
Bovolone che rivestono interesse pubblico in vari settori della vita sociale;
Visto che tra gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale, così come descritti dall’ art. 3 dello Statuto
Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n° 51 dell’ 1/08/2003,vi è la promozione della cultura, della
salute e il godimento diffuso dei servizi sociali;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, redigere linee guida a cui i vari servizi Comunali dovranno
attenersi per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse,
patrocinate o sostenute dall’ Amministrazione Comunale;
Considerato che le manifestazioni promosse in città con il coinvolgimento dell’ Amministrazione Comunale
devono concorrere alla tutela del benessere, della salute, della sicurezza e del rispetto dell’ ambiente, attivando e
sollecitando un atteggiamento di responsabilità sociale fra i promotori ed i fruitori delle manifestazioni medesime;
Tutto ciò premesso si elencano i punti in indirizzo:
a) divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (festa della birra,
festa del vino, ecc.);
b) divieto di somministrazione e vendita di bevande super alcoliche;
c) nel caso in cui la manifestazione duri più di un giorno, una giornata/serata dovrà essere realizzata “senza
alcool”;
d) durante la manifestazione dovrà essere sempre presente uno stand “alcool free”;
e) il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi, dovrà essere tre volte superiore rispetto
a quello delle bevande analcoliche.
Visto l’art. 48 del D. Lgs n.267/2000 T.U. relativo alle attribuzioni della Giunta;
Dato atto che non sono dovuti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs n° 267/2000, trattandosi di atto
di indirizzo;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di esprimere le seguenti “Linee guida” per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive,ricreative, di
promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’ Amministrazione Comunale:
a) divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (festa della birra,
festa del vino, ecc.);
b) divieto di somministrazione e vendita di bevande super alcoliche;
c) nel caso in cui la manifestazione duri più di un giorno, una giornata/serata dovrà essere realizzata “senza
alcool”;
d) durante la manifestazione dovrà essere sempre presente uno stand “alcool free”;
e) il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi, dovrà essere tre volte superiore rispetto
a quello delle bevande analcoliche.
31. 2. Di precisare che tali Linee verranno applicate alle manifestazioni che verranno organizzate a partire
dall’ esecutività del presente provvedimento.
32. E L A NI GI R O —————————————
Data
OZNECNIV NAS ID ENUMOC
141 °n enoizarebileD 7002/60/31 atad ni
Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
APPROVAZIONE DI INDIRIZZI ATTI A CONTRASTAE IL FENOMENO DELL'ALCOLISMO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno DUEMILASETTE, e questo giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 18.30 nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti Assenti
1 Michele Biagi Sindaco X
2 Fabio Camerini Vice Sindaco X
3 Elisa Cecchini Assessore X
4 Paolo Corzani Assessore X
5 Diego Mencarelli Assessore X
6 Kety Pini Assessore X
6
Partecipa il Dr. Giorgio Ghelardini, Vice Segretario Generale del Comune.
Il Signor Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
33. 3/ 1 . g a P
;00/762 .sgL .D led ,°1 ammoc ,94.tra’lled isnes ia ,3 aerA’lled
etnegirid lad ,aznetepmoc id otnauq rep ,otta etneserp la otirem ni oser ererap otagella’l otsiV
.iciloclana ittodorp otnemirefir emoc onaibba ehc inoizatsefinam
e evitaizini ,.itubirtnoc e inicortap osrevartta ,àrirovaf elanumoC enoizartsinimmA’L -
.icilocla ittodorp id osuba’llad ittodorp innad ius enoizamrofni’l
àtilanif emoc onaibba ehc ,irtnocni ,ingevnoc ,eznerefnoc id enoizazzinagro’l
rep ais ,oznecniV naS id eloucs elled onretni’lla ittegorp rep ais icimonoce
itubirtnoc ehcna e oinicortap li eredecnoc a elibinopsid è elanumoC enoizartsinimmA’L -
.iciloclarepus
e icilocla ittodorp otnemirefir emoc onaibba ehc ereneg nucla id inoizatsefinam
essemma onos non elanumoc oirotirret li ottut us ,arrib alled e oniv led enoizecce dA -
.icilocla ittodorp id omusnoc len issecce ilg erirovaf a erednet odom
ehclauq ni onassop ehc inoizatsefinam essemma onos non elanumoc oirotirret li ottut uS -
.ogoul ereva onassop evitaizini ilimis éhcniffa enoizatilicaf
artla ingo id e inicortap id enoissecnoc al osrevartta azzitercnoc is enoizartsinimmA’lled
enoisividnoc aL .ereneg ni icilocla ilged e ittodorp ilat id ovissecce osu’llad
itnavired innad ia odraugir ortla’tnauq e inoizacidni ,iggassem ,inoizamrofni )anutroppo
atunetir enoisacco artla isaislauq ni e ehcimonortsag inoizatsefinam id enoisacco ni ,arrib
alled e oniv led etsef id onretni’lla oipmese da( enoisacco ingo ni erettemsart onassop
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.ilaudividni imusnoc orol ied issecce ilgad etnavired àtisonnad
al eregreme raf è etnatropmI .ehcesnirtni àtilauq orol el rep itazzirolav izna am ,ivicon
és rep id emoc itazzitamgits e itazzinomed eresse onoved non arrib e oniv ittodorp I -
:omsilocla’lled onemonef li elanumoc oirotirret ortson lus elovepasnoc
e atterroc areinam ni eratsartnoc rep izziridni itneuges i eravorppa onutroppo otnatrep otunetiR
;icitsinoizibiorp e irosnec
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,etulas id inoizidnoc enoub ni e otluda oudividni nu rep ottuttarpos ,olocirep nu és rep id ecsiutitsoc
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;elinavoig enoizalopop al osserp ottuttarpos icigart osseps
itteffe ecudorp ehc ,omsilocla’lled onemonef li eratsartnoc rep isravitta osorevod eneitir ,eggiferp
is enoizaicossA atteddus al ehc ipocs ilg odnedividnoc ,enoizartsinimmA atseuq ehc otaredisnoC
;onemonef li eratsartnoc a etta evitaizini id enoizoda’lla e enoizamrofni aenodi id enoisuffid
alla eraroballoc id enoizartsinimmA artson alla otseihc ah e locla’llad aznednepid alled aruc al
e enoizneverp al rep oirotirret ortson lus opmet ad arepo ,65 .n ruovaC aiv alla onibmoiP a edes noc
,)otnemattarT ni itsiloclA bulC enoizaicossA( ainroC id laV TACA enoizaicossa’l ehc otnoc otuneT
ELANUMOC ATNUIG AL
OZNECNIV NAS ID ENUMOC
34. 3/ 2 . g a P
.omsilocla’lled onemonef li elanumoc oirotirret ortson
lus elovepasnoc e atterroc areinam ni eratsartnoc rep ,assemerp ni itaicnune izziridni ilg eravorppa iD
AREBILED
;eggel id emrof ellen iser ,iminanu itov A
OZNECNIV NAS ID ENUMOC
35. OZNECNIV NAS ID ENUMOC
PARERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DLgs 267/2000
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:
APPROVAZIONE DI INDIRIZZI ATTI A CONTRASTARE IL FENOMENO
DELL'ALCOLISMO.
A) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Guido Cruschelli, Dirigente dell’Area 3 – Sevizi alla persona, esprime
PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.
Il Dirigente dell’Area 3
F.to (Dr. Guido Cruschelli)
San Vincenzo, 12/6/2007
3/ 3 . g a P
36. Dr. Giorgio Ghelardini
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE San Vincenzo lì, ....................
.enoizacilbbup alled oizini id atad allad inroig 01 isroced
:…………….................. li avitucese atunevid è enoizarebiled etneserp al ehC ⇒
.0002/762 .n sgL.D led
531 olocitra’llad ottircserp emoc otteferP rongis la ,...........…......... atad ni ..............…...... .n arettel noc ,atacinumoc atats ’E
.0002/762 .n sgL.D 521 olocitra’llad
ottircserp emoc irailisnoC oppurgipaC irongiS ia ,.................... atad ni .................... .n arettel noc ,atacinumoc atats ’E
.0002/762 .n sgL.D ,421 olocitra’llad ottircserp
emoc ......................… la onif ,ivitucesnoc .gg 51 rep àrramir iv e ......................… li oiroterP oblA otseuq a assiffa atats ’E
13/06/2007 led 141 °n .C.G enoizarebiled al ehC ⇒
ATSETT A
,oiciffu’d itta ilg itsiv ,elareneG oiratergeS eciV ottircsottos lI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
San Vincenzo lì, ....................
Dr. Giorgio Ghelardini
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
La presente copia è conforme all’originale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
F.to Dr. Giorgio Ghelardini F.to Michele Biagi
IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45. Protocolli fra istituzioni ed associazioni (Prefetture, enti locali,
istituzioni scolastiche, associazioni di categoria, operatori del
terzo settore) per la promozione di azioni di sensibilizzazione e di
formazione dei cittadini, in particolare giovani
• nella Regione Toscana, secondo le
Prefettura di Lucca rilevazioni dell’ISTAT inerenti gli anni dal
1991 al 2003, si sono verificati 227.541
incidenti stradali, che hanno comportato
305.333 feriti e 5.827 morti, per una
media annua di circa 17.500 incidenti,
Protocollo di Intesa “Giovani ed 23.487 feriti e 448 e con un incremento di
Alcol” incidenti del 16,1%, rispetto al 32%
registrato a livello nazionale;
tra • anche in Toscana, oltre la metà degli
incidenti stradali (54,8%), avvengono tra
le ore 22 e le 6 del mattino, nelle notti tra
Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale per il venerdì e sabato (18,5%) e tra sabato e
Governo e: Provincia di Lucca, Questura di domenica (22,9%) e le persone più
Lucca, Comando provinciale Arma coinvolte sono maggiormente i giovani;
Carabinieri di Lucca, Comando Provinciale • è in corso un’iniziativa del Governo
Guardia di Finanza di Lucca, Sezione Polizia italiano, mediante uno specifico “Piano
Stradale di Lucca, Comandi Corpi Polizia Nazionale per la Sicurezza Stradale”,
Municipale della Provincia di Lucca, Ufficio articolato in una serie di interventi volti a
Scolastico provinciale di Lucca, Azienda contrastare e ridurre, anche con il
U.S.L. n. 2 di Lucca, Azienda U.S.L. n. 12 di contributo degli Enti territoriali e locali, il
numero degli incidenti sulle strade;
Viareggio, Dipartimento Provinciale Trasporti
• per lo scopo di cui sopra, in data 16
Terrestri di Lucca, ACI. di Lucca, CONI di
marzo 2007, il Ministero dell’Interno ed il
Lucca, Federazione Motociclistica Ministro delle Politiche Giovanili e le
Italiana/Comitato regionale di Firenze, Attività Sportive, d’intesa con le
CONFERTAI ed UNASCA di Lucca, ACAT, Associazioni rappresentative della
CEIS, CESVOT, Associazione “Il mondo di produzione, somministrazione e vendita di
Claudio Marchini Onlus”, Associazione bevande alcoliche e dei locali di ritrovo in
Europea Familiari e Vittime della Strada. generale, hanno proceduto alla
definizione di un Codice Etico di
Premesso che: Autoregolamentazione per la sicurezza
stradale, la cui sottoscrizione possa
essere condivisa ed allargata ad altre
• in Italia ogni anno si verificano numerosi Associazioni rappresentative di settore.
incidenti stradali con oltre 5.000 vittime, Ciò nell’intento di contribuire a contrastare
20.000 disabili gravi e 300.000 feriti, dati prioritariamente le c.d. “stragi del sabato
che fanno ritenere di difficile sera” segnate da gravi incidenti tra
perseguimento l’obiettivo posto giovani, cagionati dalla guida in stato di
dall’Unione Europea di ridurre, entro il alterazione psico-fisica a seguito di
2010, gli incidenti mortali del 50%; assunzione di bevande alcoliche o di
• molti incidenti stradali sono alcolcorrelati. sostanze stupefacenti o psicotrope;
In effetti l’ONAT (Osservatorio Nazionale • il citato Codice Etico enuncia l’intento di
“Ambiente e Traumi”) stima intorno al promuovere la cultura della legalità e la
30% le morti da incidenti stradali in cui i consapevolezza dei valori sociali per
conducenti dei veicoli versavano in stato modificare comportamenti di guida e stili
d’ebbrezza; di mobilità rischiosa, orientando i giovani
• il fenomeno coinvolge soprattutto i alla cultura della responsabilità e della
giovani, posto che più di un decesso su legalità in tema di sicurezza stradale, a
tre riguarda soggetti con età inferiore ai partire dai comportamenti legati al
30 anni; consumo di bevande alcoliche;
46. • tra le iniziative mirate al perseguimento della prassi ormai consolidata in seno al
degli obiettivi enunciati nel richiamato Forum Provinciale Permanente;
Codice Etico, è previsto l’impegno a tutto ciò premesso
“promuovere e favorire campagne • ritenuto di dover adottare ulteriori
istituzionali, iniziative di informazione e iniziative volte a contribuire alla
formazione, prevenzione e diffusione prevenzione degli incidenti stradali
delle buone pratiche in tema di sicurezza connessi alla conduzione dei veicoli in
stradale; favorire nelle scuole guida, stato di ebbrezza alcolica;
per il conseguimento delle patenti, • valutata l’opportunità di compiere scelte
specifici programmi formativi sui strategiche incisive, mirate alla
fenomeni legati alla guida sotto formazione dei giovani nell’intento di
l’effetto di bevande alcoliche”. favorire una cultura della legalità con
• il Ministro della Salute, mediante uno l’approfondimento della conoscenza delle
specifico programma intitolato norme del Codice della Strada, del regime
“Guadagnare Salute”, approvato dal sanzionatorio di riferimento e della ratio
Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio ispiratrice;
2007, nella intersettorialità degli interventi • ritenuto di dover diffondere informazioni
proposti al fine di migliorare la salute dei relative ai danni alla salute derivanti
cittadini, attribuisce particolare rilevanza dall’abuso delle sostanze alcoliche ed ai
al fenomeno del consumo ad alto rischio gravi rischi nei comportamenti di guida,
delle sostanze alcoliche, specie tra i orientando i giovani alla cultura della
giovani, inquadrandolo tra i temi oggetto responsabilità e della legalità in tema di
di specifiche politiche di promozione di sicurezza stradale;
corretti stili di vita; • visti i positivi risultati maturati in analoghe
• il Parlamento Europeo, in data 5 precedenti esperienze riferite ai Protocolli
settembre 2007, ha adottato una d’Intesa per il conseguimento del
risoluzione -2007/2005 (INI)- su una certificato di idoneità alla guida ex art.116,
strategia comunitaria volta ad affiancare comma 11 bis del C.D.S. relativi agli Anni
gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i Scolastici 2003-2004 e 2004-2005
danni derivanti dal consumo di alcol; (sottoscritti rispettivamente il 16 dicembre
• il “Forum Provinciale Permanente per 2003 e 21 dicembre 2004), coi quali le
la prevenzione delle dipendenze dalle parti, oltre ad assolvere gli impegni di cui
sostanze psicoattive” – istituito presso alla citata normativa, hanno individuato
la Prefettura di Lucca il 19 maggio 2004 l’obiettivo di “promuovere una cultura
con la sottoscrizione di un Protocollo della sicurezza stradale capace di
d’intesa tra Prefettura, Procura della generare comportamenti responsabili ed
Repubblica presso il Tribunale, Questura, adeguati”;
Comando Provinciale dell’Arma dei • vista la nota del Ministero dell’Interno –
Carabinieri, Comando Provinciale della Dipartimento della Pubblica Sicurezza-
Guardia di Finanza, Provincia di Lucca, del 3 agosto 2007, n.
Casa Circondariale, Presidenti delle 300/A/1/26352/101/3/3/9, ad oggetto:
Conferenze zonali socio-sanitarie, ASL1 e “Decreto Legge 3 agosto 2007 recante
ASL12, Centro Servizi Amministrativi, modifiche al Codice della Strada. Prime
SERT e Associazioni – pone tra gli disposizioni operative per garantire
obiettivi fondamentali anche la l’immediata applicazione”;
prevenzione della dipendenza • vista la nota del Ministero dell’Interno –
dall’alcol in particolare tra i giovani con la Dipartimento della Pubblica Sicurezza-
proposizione di nuovi stili di vita mediante del 3 agosto 2007, n.
molteplici iniziative di informazione e 300/A/1/26352/101/3/3/9, ad oggetto:
formazione sui rischi derivanti dall’uso “Decreto Legge 3 agosto 2007 recante
dell’alcol; modifiche al Codice della Strada. Legge 2
• la Conferenza Permanente di Lucca, ottobre 2007, n.160. Conversione in legge
nella seduta plenaria del 21 febbraio con modificazioni del Decreto Legge 3
2007, ha approvato gli obiettivi contenuti agosto 2007, n.117”;
nel documento programmatico annuale,
tra i quali la prevenzione delle dipendenze si conviene quanto segue:
riferita segnatamente al rapporto tra
giovani ed alcol nell’intento di contribuire
Art.1 - Le parti si impegnano ad elaborare
alla riduzione delle cd. “stragi del sabato
moduli formativi sui fenomeni legati alla guida
sera”, nell’ottica di strategie ispiratrici
sotto l’effetto di bevande alcoliche, ad
47. integrazione dei programmi previsti per il Permanente per la prevenzione delle dipendenze
conseguimento delle patenti di guida. dalle sostanze psicoattive.
Art.2 – Le parti organizzeranno cicli di Art. 9 – Le risorse economiche necessarie
formazione permanente sulla materia di cui ai saranno stanziate sulla base delle disponibilità di
predetti moduli destinati ai Titolari Insegnanti ed ciascun bilancio.
Istruttori delle Autoscuole della provincia di Lucca,
nonché ai Formatori e Docenti referenti, impegnati Art. 10 – Le parti ritengono unanimemente che, ai
nelle Scuole Medie di primo e secondo grado, fini di una maggiore efficacia dell’iniziativa sotto il
nell’attività di preparazione al conseguimento del profilo educativo, sia necessaria un’impostazione
certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, strategica che preveda il diretto coinvolgimento
nei confronti dei minori che abbiano compiuto gli delle famiglie dei giovani.
anni 14, ex art. 116, comma 11bis del C.d.S.
Art. 11 – Per l’impostazione della strategia di cui
Art. 3 – I predetti cicli formativi avranno cadenza all’art. 10, all’inizio di ciascun anno scolastico,
temporale annuale. l’Ufficio Scolastico Provinciale provvederà
all’acquisizione dei dati inerenti l’adesione degli
Art. 4 – Ai fini di una maggiore efficacia dell’attività studenti all’attività di formazione per il
di formazione di cui trattasi, saranno organizzati conseguimento del certificato di idoneità alla
incontri decentrati sul territorio suddivisi come guida del ciclomotore negli Istituti scolastici di cui
segue: all’art. 2. La Prefettura, provvederà al
coordinamento delle attivazioni necessarie per
• Lucca e piana di Lucca; l’organizzazione di seminari rivolti alle famiglie
• Versilia; di studenti, da tenersi secondo criteri logistici e
• Garfagnana – Media Valle del Serchio. cronologici concordati con le Scuole coinvolte.
Art. 5 – Il modulo di formazione sarà ispirato ad Art. 12 – Analoga iniziativa, con le stesse modalità
un’impostazione strategica, mirata a favorire tra i di cui all’art. 11, sarà attuata a favore delle
giovani la cultura alla legalità e famiglie dei minori che, autonomamente,
responsabilità,ampliando l’orizzonte delle materie riterranno di conseguire il certificato di idoneità
trattate con l’approfondimento della conoscenza alla guida del ciclomotore presso le Autoscuole.
delle regole fondamentali per la sicurezza
stradale. Art.13 – Presso la Prefettura, in seno al Forum
Provinciale Permanente per la prevenzione delle
Art. 6 – Il modulo formativo di cui all’art. 5 sarà dipendenze dalle sostanze psicoattive, sarà
strutturato, come da Allegato A), in tre parti: istituito un tavolo permanente per
l’aggiornamento e la verifica dei risultati del
modulo formativo del Protocollo “Giovani ed
• riferimenti giuridico-amministrativi;
Alcol”.
• aspetti sanitari e psicologici;
• aspetti sociali ed affettivi. Art. 14 – Il presente Protocollo è aperto
all’adesione di altri soggetti qualora ritenuto utile
Art. 7 – Le Autoscuole che frequenteranno per il perseguimento degli obiettivi cui è ispirato.
assiduamente i corsi inerenti il modulo di cui
all’art. 6 e ne cureranno la diligente e scrupolosa Lucca, 22 gennaio 2008
attuazione nell’ambito dell’attività di formazione
per il conseguimento della patente di guida,
riceveranno un certificato di garanzia ed un logo
rilasciati dal Forum Provinciale Permanente per la
prevenzione delle dipendenze dalle sostanze
psicoattive, quale marchio di qualità.
Art. 8 – Le risorse umane e materiali necessarie
alla realizzazione dei predetti cicli formativi
saranno fornite dai soggetti sottoscrittori del
presente protocollo o, comunque, acquisite
all’interno del per il conseguimento della patente
di guida, riceveranno un certificato di garanzia ed
un logo rilasciati dal Forum Provinciale