La proposta di legge 135 riscrive integralmente la legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), oggetto nel corso degli anni di numerose modifiche.
Turismo sostenibile e 10 principi cets 2 - Parco Nazionale delle Colline Meta...
Nuova Legge sul Turismo | Toscana
1. La proposta di legge 135 riscrive
integralmente la legge regionale 23
marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo), ogge?o
nel corso degli anni di numerose
modifiche
Nuova Legge sul Turismo
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( art. 1 )
Finalità della legge
Riconoscere
il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo
economico sostenibile, la promozione e la
valorizzazione del territorio;
Promuovere
e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed
estero, l'immagine unitaria del sistema turisEco
toscano;
Definire
e a?uare poliEche di gesEone coordinata delle
risorse turisEche, valorizzando anche il
patrimonio storico, monumentale, naturalisEco e
culturale regionale;
Miglioramento
ed ampliamento dell'offerta turisEco-riceFva,
anche a?raverso il sostegno all'innovazione
tecnologica ed organizzaEva del se?ore;
Favorire
il rafforzamento stru?urale del sistema di offerta
turisEca anche a?raverso azioni di informazione e
qualificazione professionale degli operatori, dei
servizi e delle stru?ure;
Orientare
le poliEche finalizzate alla realizzazione di un
turismo sostenibile so?o il profilo ambientale,
economico e sociale;
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(art. 2 )
Turismo accessibile
Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili le strutture ricettive
alberghiere forniscono le informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime. Queste informazioni
saranno definite nel Regolamento
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La nuova governance prevede i seguenti compiti amministrativi per i vari livelli istituzionali:
Governance
Regione Toscana
• programmazione delle poliEche a favore dello sviluppo sostenibile e
compeEEvo del turismo
• omogeneità dei servizi e delle aFvità inerenE l'offerta turisEca regionale
• aFvità di promozione turisEca rivolte alla domanda nazionale ed estera
(anche mediante l'uElizzo di pia?aforme digitali)
• coordinamento delle aFvità di accoglienza e informazione turisEca
esercitata dagli enE locali
• a?uazione di specifici progeF di interesse regionale
• formazione e qualificazione professionale degli operatori turisEci
Città Metropolitana di Firenze
•accoglienza e informazione relaEva all'offerta turisEca del territorio
della ci?à metropolitana;
•agenzie di viaggio e turismo;
•classificazione delle stru?ure riceFve;
•isEtuzione e tenuta dell'albo delle associazioni proloco;
•raccolta ed elaborazione dei daE staEsEci riguardanE il turismo.
Queste funzioni, esclusa quella di accoglienza e
informazione, competono anche ai
COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
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Comuni
•esercizio delle stru?ure riceFve;
•esercizio delle aFvità professionali;
•accoglienza e informazione relaEva all'offerta turisEca
del territorio comunale.
Le funzioni di accoglienza e informazione turisEca a cara?ere sovra comunale sono a?ribuite ai comuni, che le
esercitano in forma associata (fra comuni di uno o più ambiE territoriali contermini). Fino a quando non sia aFvato
tale esercizio associato, le funzioni di accoglienza e informazione turisEca a cara?ere sovra comunale sono esercitate
dai comuni capoluoghi di provincia.
La legge, inoltre, conferma che la Regione esercita le aFvità di promozione turisEca a?raverso l'Agenzia regionale di
promozione turisEca (riformata con la l.r. 22/2016).
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Cabina di regia
Al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di
promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale
è istituita una cabina di regia del turismo composta da:
l'assessore regionale
al turismo
rappresentanti dei
comuni e un membro
designato dalla Città
metropolitana di Firenze
un membro designato
dalle camere di
commercio
membri designati
dalle associazioni
di categoria delle
imprese del turismo
membri designati dalle
organizzazioni
sindacali dei lavoratori
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Funzioni cabina di regia
Raccoglie
le segnalazioni relative a fenomeni di abusivismo,
partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e
controllo.
Esprime parere consul1vo:
ü nell'approvazione delle attività di promozione
turistica previste dal piano annuale regionale
di promozione;
ü sul regolamento del presente testo unico;
ü sugli standard minimi individuati dalla giunta
regionale per la realizzazione del prodotto
turistico omogeneo;
Propone
lo svolgimento di analisi, ricerche e
valutazioni in materia di turismo.
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I comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico, mediante la stipula di una convenzione.
PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO
Per prodoCo turis1co omogeneo s’intende l’insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono
un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenE della domanda turisEca (cammini
iEnerari storici e religiosi, ad es. la Via Francigena).
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strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
Imprese Turistiche
ALBERGHI
Si ampliano le aFvità per i non alloggiaE.
Vengono disciplinate le aFvità di:
• somministrazione di alimenE e bevande al pubblico
• vendita al de?aglio al pubblico nei limiE di un esercizio di vicinato;
• centro benessere
ALBERGHI DIFFUSI
Saranno localizzaE nei centri storici e nei borghi rurali,
cara?erizzaE da pregio-ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi,
avenE popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanE. Abolita la
classificazione che rimandava al Regolamento la definizione degli
standard minimi necessari.
Sono strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità: alberghi; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi;
condhotel; campeggi; villaggi turistici; marina resort; aree di sosta; parchi di vacanza.
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Altre strutture ricettive
Imprese Turistiche
1. Stru?ure riceFve extra - alberghiere per l' ospitalità colleFva: Case per ferie; ostelli per la gioventù;
rifugi escursionisEci; rifugi alpini; bivacchi fissi;
2. Stru?ure riceFve extra - alberghiere con le cara?erisEche della civile - abitazione: esercizi di
affi?acamere; bed and breakfast; case e appartamenE per vacanze; residenze d’epoca;
3. I residence;
4. Le locazioni turisEche.
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Se i proprietari e gli usufruttuari che intendono locare uno o più alloggi per finalità turistiche,
con contratti che, nel corso dell'anno solare, abbiano in prevalenza durata singola inferiore a
sette giorni e complessiva superiore a novanta giorni, gestiscono i predetti alloggi in forma
imprenditoriale.
Locazioni Turistiche
Gli alloggi locati per finalità turistiche
devono possedere:
i requisiE stru?urali ed igienico-
sanitari previsE per le case di civile
abitazione;
le condizioni di sicurezza e
salubrità degli edifici e degli
impianE installaE ai sensi della
normaEva vigente.
Inoltre, i proprietari e gli usufruttuari che
intendono locare comunicano al comune
dove l’alloggio è situato:
il periodo durante il quale s'intende
locare l'alloggio, il numero delle
camere e i posE le?o
gli arrivi e le presenze turisEche.
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StabilimenE Balneari
Disposizioni vigenE sostanzialmente
confermate (il problema delle concessioni
non rientra nella disciplina del testo unico
del turismo ma nelle norme del Demanio
MariFmo).
Il regolamento di a?uazione (entro 180
giorni) stabilirà, in conformità alle
prescrizioni statali, le cara?erisEche delle
opere da realizzare su aree demaniali
mariFme ogge?o di concessione per
finalità turisEco riceFva.
Agenzie di Viaggio
Disposizioni vigenE sostanzialmente
confermate. Definite maggiormente le
aFvità (su richiesta delle associazioni di
categoria) e ridefinito l'arEcolo sulle
polizze assicuraEve dopo l'abrogazione
del Fondo di Garanzia Nazionale presso il
Ministero del Turismo.
Agenzie di Viaggio online
Per le AGENZIE DI VIAGGIO ON-LINE non è
necessario disporre di un locale aperto al
pubblico.