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Progetto di legge prestazioni alpi
1. Proposta di legge recante: "Norme straordinarie di contenimento delle liste di attesa
per l'accesso alle prestazioni sanitarie".
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo persegue l'obiettivo della tutela del diritto alla salute dei cittadini,
prioritariamente garantendo l'accesso all'erogazione delle prestazioni di cui ai Livelli
Essenziali di Assistenza secondo standard di qualità, efficienza e trasparenza e con
tempistiche brevi.
Articolo 2
(Appropriatezza dei volumi erogati in regime istituzionale, delle liste di attesa e delle
prestazioni erogate in intramoenia)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali in caso di superamento del rapporto tra le prestazioni erogate in
regime intramoenia e in regime istituzionale e di superamento dei tempi di attesa per
l'accesso alle prestazioni sanitarie, stabiliti dalla Regione Abruzzo con il Piano Regionale
per il Governo delle liste d'Attesa (PRGLA) e nel Piano di contenimento delle Liste di
Attesa per le prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere e ss. mm. e ii., attuano
immediatamente il blocco dell'attività libero professionale in intramoenia.
2. Il blocco dell'attività libero professionale in intramoenia, di cui al precedente comma 1,
rimane in vigore per il periodo necessario a ristabilire il giusto rapporto tra le attività
libero-professionale intramoenia e istituzionali e il rispetto delle tempistiche di accesso
alle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere stabilite dalla Regione.
3. Ai fini del monitoraggio dei volumi erogati in regime libero professionale intramoenia e
istituzionale e dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali provvedono, per il tramite degli uffici preposti, a
rilevare sistematicamente i dati di accesso e a comunicarli al gruppo di lavoro permanente
per il monitoraggio e il superamento delle liste di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche
istituito presso l'Agenzia Sanitaria Abruzzo (ASR). I dati rilevati sono pubblicati sui siti
istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e sul sito istituzionale dell'Agenzia Sanitaria
Abruzzo, così come disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per
l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme
che disciplinano procedimenti.
2. Articolo 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della
stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque di
osservarla e farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari
3. Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE
Oggetto: Proposta di legge recante: "Norme straordinarie di contenimento delle liste di
attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie".
Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.
Cordiali saluti.
I Consiglieri
Domenico Pettinari (Primo firmatario) ________________________________________________
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4. Progetto di legge
"Norme straordinarie di contenimento delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni
sanitarie".
RELAZIONE
Con il presente progetto di legge si introducono delle norme a favore del contenimento delle liste
d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, ai fini della tutela del diritto alla salute dei cittadini. In
sostanza si introduce una norma, aggiuntiva alle disposizioni già adottate dalla Regione Abruzzo per la
disciplina delle attività libero-professionali in intramoenia, di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale n. 741/2012 e ss. mm. e ii., per soddisfare la necessità di allineare i tempi di erogazione delle
prestazioni istituzionali a quelle rese in regime di libera professione in intramoenia, al fine di
assicurare che il ricorso a quest'ultime sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza
nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. Con questa norma si intende
portare le Aziende Sanitarie Locali ad adottare tutti quegli accorgimenti necessari per rendere
efficiente il servizio istituzionale e garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere in
tempi brevi. Altre regioni, come accaduto in Emilia Romagna, hanno adottato tale sistema di
erogazione delle prestazioni ALPI, ottenendo ottimi risultati, con l'abbattimento dei tempi di
erogazione delle prestazioni rese in regime istituzionale.
Con l'articolo 1 vengono individuate le finalità della proposta di legge.
Con l'articolo 2 vengono introdotte le norme in tema di contenimento delle liste d'attesa per l'accesso
alle prestazioni sanitarie.
Con l'articolo 3 viene individuata la norma finanziaria.
Con l'articolo 4 viene regolamentata l'entrata in vigore.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari