2. Introduzione
L‘anatocismo e l'usura bancaria sono le due
principali forme di anomalie finanziarie che
colpiscono i Conti Correnti Bancari, ai quali sono
collegati fidi/affidamenti/mutui ,etc…
Si tratta di due fenomeni diversi tra loro e molto
rilevanti che, talvolta, possono “incrociarsi” ed
“interconnettersi” tra loro.
Risulta sempre fondamentale, comunque,
distinguere con chiarezza, innanzitutto, i due
fenomeni dell’ ANATOCISMO e dell’USURA.
3.
4. L’art. 1283 del Codice Civile
IL DIVIETO DI ANATOCISMO
“In mancanza di usi contrari (*), gli interessi scaduti possono produrre interessi
(*)
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno
per sei mesi”.
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L’anatocismo, dunque, è consentito dall’ordinamento solo in tre ipotesi.
Anzitutto, sulla base di un accordo fra le parti (anatocismo convenzionale) che
sia successivo alla scadenza degli interessi e con riferimento a interessi dovuti
per almeno sei mesi.
In secondo luogo, l’anatocismo è consentito in presenza di una domanda
giudiziale successiva alla scadenza degli interessi e anch’essa riferita agli
interessi dovuti per almeno sei mesi (anatocismo giudiziale).
In terzo luogo, l’anatocismo si configura in presenza di un uso (normativo)
contrario (anatocismo usuale), in grado di derogare alla suddetta disciplina.
(*) La frase in mancanza di usi contrari significa che eventuali prassi possono
derogare a questa norma, rendendo di fatto possibile la capitalizzazione degli
interessi. ( ad es. i cd.tti “usi normativi”). E proprio sulla base della presunta
esistenza di “usi contrari” è stato consentito alle Banche di pretendere il
pagamento degli interessi anatocistici, in virtù di clausole contenute nei
contratti di conto corrente che si è ritenuto potessero derogare al divieto di cui
all’art.1283 C.C.
5. L’art. 1283 del Codice Civile
IL DIVIETO DI ANATOCISMO
“In mancanza di usi contrari , gli interessi scaduti possono produrre interessi solo
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro
scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”
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La Cassazione, dopo aver riconosciuto in un primo tempo la ricorrenza di un uso
normativo che legittimava la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti
debitori, ha mutato radicalmente indirizzo con due sentenze epocali del 1999
(Cass., Sentenze 16 Marzo 1999, n. 2374 e 30 Marzo 1999 n 3096).
Pochi mesi dopo la suddetta svolta giurisprudenziale, nel tentativo di regolare la
materia, il legislatore è intervenuto con D.Lgs. n. 342/1999 (art. 25), sancendo la
validità e l’efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi
contenute nei contratti stipulati anteriormente ed affidando ad una successiva
delibera (del. CICR del 09/02/2000, entrata in vigore il 22 Aprile del 2000) il compito
di definirne modalità e criteri di calcolo. Ecco perché il D.Lgs n.342, che ha
salvato le Banche dal restituire gli interessi anatocistici pagati dai Clienti
precedentemente alle sentenze del ’99, è stato chiamato come “Decreto
salva-interessi”.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la Sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
La declaratoria di incostituzionalità ha avuto l’effetto di escludere che tale
disposizione potesse trovare applicazione con riguardo ai contratti bancari di conto
corrente stipulati prima dell’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 342/1999.
6. L’art. 1283 del Codice Civile
IL DIVIETO DI ANATOCISMO
“In mancanza di usi contrari (*), gli interessi scaduti possono produrre interessi
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore
alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei
mesi”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione
del divieto di anatocismo di cui all’articolo 1283 c.c., non rinvenendosi l’esistenza di
usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma,
neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel
1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad
allora a conferire efficacia di “uso normativo” a una mera prassi negoziale che si è poi
dimostrata essere contra legem ( Sentenza Cass. Sez. Unite del 4 Novembre 2004, n.
21095 ) Le clausole anatocistiche vengono ricondotte tra le clausole vessatorie ai sensi
degli artt.1469 bis e ss. del C.C.. e come tali inefficaci , con il conseguente diritto per i
clienti di pretendere il rimborso delle spese pagate indebitamente (ndr, e con la
scontata opposizione delle banche alle richieste di restituzione operate dai clienti!).
Per quanto riguarda il computo trimestrale degli interessi a debito del
cliente ed il conseguente addebito avvenuto prima del 22/Aprile/2000 (vedi
del. CICR attuativa dell’art.120, comma 2° TUB) il cliente può quindi
chiederne legittimamente la restituzione, nel rispetto del termine
prescrizionale ordinario (10 anni) che inizia a decorrere dal momento in cui
il cliente comincia a corrispondere interessi superiori a quelli dovuti
durante il rapporto di C/C/C/. La prescrizione decorre da ciascun addebito
effettuato con la chiusura trimestrale del conto. (cfr. qui ,più avanti)
7.
8. La consistenza dell’anomalia
Per verificare, comunque, la consistenza di una
e/o dell’altra (o di entrambe) anomalia
finanziaria occorre controllare il contratto di
conto corrente, gli estratti conto scalari , e
naturalmente il fido accordato dalla Banca.
Tuttavia, prima di fornire una sorta di check- list che
rappresenti tutti gli elementi da verificare in un
contratto di C/C/C – ad es. prima di effettuare una
perizia per anatocismo e usura- è molto utile
chiarire una serie di concetti matematico-finanziari,
che costituiscono il fondamento stesso di queste
anomalie.
10. Interesse e Tasso d’interesse
Il calcolo finanziario è utilizzato per rendere omogenei
tra loro valori che si verificano in epoche diverse.
L’interesse è il “prezzo d’uso del capitale”.
Il tasso (o saggio) d’interesse è….
il rendimento dell’unità di moneta nell’unità di tempo
(ndr: cioè quanto rende, ad es., un euro impiegato/investito in un anno)
Il tempo, infatti, è un elemento decisivo per la “capitalizzazione”
(ndr, semplice e/o composta degli interessi ed il loro diverso
ammontare).
11. L’interesse Semplice
L'interesse viene detto semplice quando gli interessi che
maturano su un dato capitale in un certo tempo non si
trasformano essi stessi in capitale, quindi non generano a loro
volta interessi.
Formula:
I = Co* i * t
Si utilizza solitamente per investimenti / impieghi
che hanno durata minore o uguale ad un anno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda:
I = ammontare dell’interesse
Co = Valore del capitale iniziale
i = saggio o tasso d'interesse, viene espresso generalmente in termini %
t = tempo d'impiego del capitale, può essere espresso in gg/360; gg/365, in
mesi/12.
12. Montante Semplice
Rappresenta la somma tra il valore del capitale iniziale e
dei relativi interessi maturati in un certo periodo di
tempo:
M = Co + I
M = C o + Co * i * t
M = Co * (1 + i * t)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda:
M = montante di un capitale
I = ammontare dell’interesse
Co = Valore del capitale iniziale
i = saggio o tasso d'interesse, viene espresso generalmente in termini %
t = tempo d'impiego del capitale, può essere espresso in gg/360; gg/365, in
mm/12.
17. L’Interesse ed il Montante
SEMPLICE
Decidiamo di investire un capitale di € 1000 al
tasso del 5% annuo.
Alla fine di ogni anno riscuotiamo un interesse:
Oggi:
Al termine del 1°
anno:
Al termine del 2°
anno:
Al termine del 3°
anno:
€ 1000 (Capitale)
+ 50 (Interesse)
+ 50
+ 50
(Interesse)
= 1050 (Montante)
=1100
(Montante) =1150
(Montante)
(Interesse)
20. LEGGE DI CAPITALIZZAZIONE
COMPOSTA
La capitalizzazione è detta composta quando
gli interessi maturati alla fine di ogni
periodo vengono ricapitalizzati nei
periodi successivi
(sommati a fine periodo al Capitale
divengono“Base di Calcolo” per la produzione dei
nuovi interessi).
In tal caso si dice che gli interessi sono
fruttiferi.
fruttiferi
21. L’ Interesse ed il Montante Composto
Decidiamo di investire un Capitale di 1000 € al tasso del 5% annuo.
Alla fine di ogni anno il Montante si sarà incrementato così:
oggi:
1000
(Capitale)
Al termine del 1°
anno:
Al termine del 2°
anno:
Al termine del 3°
anno:
1000 (Capitale)
1050 (Capitale)
1102,50 (Capitale)
+ 50 (Interesse)
+ 52,50 (Interesse)
+ 55,13 (Interesse)
= 1050 (Montante)
= 1102,50 (Montante)
= 1157,63 (Montante)
25. La distribuzione del Montante
Semplice e del Montante Composto
Montante
Montante Composto
Montante Semplice
0
1
2
3
Anni
All’ aumentare del tempo il Montante Composto aumenta più
rapidamente rispetto al Montante semplice.
semplice
26. Regimi di capitalizzazione
C : capitale nozionale (es. 10.000€)
i : tasso di interesse annuo (es. 2%)
Dopo
1 anno:
Dopo t anni:
montante = C + Ci = C (1 + i )
montante = C (1 + i ) t
CAPITALIZZAZIONE
SEMPLICE
CAPITALIZZAZIONE
COMPOSTA
Ricapitalizzando n volte all’anno:
i
montante = C 1 +
c
nt
CAPITALIZZAZIONE
FRAZIONATA &
COMPOSTA
27. Interesse composto: caratteri
L'interesse si dice composto quando gli interessi maturati su un
capitale in un certo tempo si sommano al capitale che li ha
prodotti, generando, a loro volta, degli interessi.
L'interesse composto si può distinguere in:
A) Interesse composto discontinuo annuo: gli interessi si
sommano al capitale che li ha prodotti alla fine di ogni
anno;
B) Interesse composto convertibile: gli interessi si sommano
al capitale che li ha prodotti alla fine di ogni periodo
considerato (semestralmente, trimestralmente, ecc. ecc.);
C) Interesse composto continuo o matematico: ad ogni
istante gli interessi si sommano al capitale che li ha prodotti
(ndr, ha utilità solo Teorica).
28. Accumulazione a fine anno di Rate Infrannuali
(mensili, bimestrali, ecc.)
Rappresenta la sommatoria riferita a fine anno dei Montanti di rate che si
manifestano con regolarità (ad esempio rate di Mutuo) e che possono
essere anticipate o posticipate rispetto al periodo di riferimento.
Per tale operazione si utilizza la seguente formula:
n± 1
Σ M = R * (n + i -----------)
2
-----------------------------------------------------------------------------------------Legenda:
∑M = sommatoria a fine anno dei montanti di rate infrannuali
R = ammontare della singola rata
n = numero delle rate
i = tasso d'interesse, viene espresso generalmente in termini %
+1 = se la rata è anticipata
-1 = se la rata è posticipata
29. USURA BANCARIA E TASSI
QUANTO COSTA
IL DENARO?
ECCO LE
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI
TASSI DI INTERESSE
( di cui occorre tener conto ai fini
del verificarsi del fenomeno USURA )
30. Valore Attuale(Sconto) e
Montante(Capitalizzazione)
Per il calcolo del T.A.E.G. è necessario introdurre un nuovo concetto che è
rappresentato dal
"valore finanziario del tempo"
Ad un esempio: un'azienda vanta un credito di € 100.000
Prima Ipotesi : esigibile immediatamente
Seconda Ipotesi :esigibile tra un anno
Per ottenerne la immediata
disponibilità, potrà cederlo
contro pagamento di un
Tasso di Sconto
del 10%, realizzando la somma di
€ 90.000 (100.000 -10.000) che
rappresenta il
Volendo concedere al debitore
una dilazione di 1 anno, potrà
pretendere un
Tasso di Interesse
pari al 10%, realizzando, così, a
scadenza € 110.000 (100.000 +
10.000) che rappresenta il
VALORE ATTUALE
MONTANTE
31. Uno dei principali problemi di un soggetto economico è
rappresentato dalla necessità di determinare il
reale ed effettivo costo del denaro
per questo è necessario conoscere la differenza che corre fra
T.A.N.
T.A.E.G
Tasso Annuo Nominale
Tasso Annuo Effettivo Globale
Tasso di Interesse espresso in
percentuale sul credito
concesso al cliente
a differenza del TAN, il TAEG tiene conto, oltre alla
struttura del rimborso finanziario ,delle spese
accessorie obbligatorie inerenti il finanziamento,
quali ad esempio le assicurazioni obbligatorie, le spese di
istruttoria della pratica e le commissioni d'incasso.
(per i mutui si chiama ISC)
La legge stabilisce che, a garanzia del consumatore, gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con
qualsiasi mezzo, devono indicare anche il TAEG ed il relativo periodo di validità delle promozioni
stesse. Il TAEG (o ISC) sono fissati per legge : Il calcolo del TAEG, (e/o dell’ISC), non è molto
facile, anche se si tratta di trovare quel tasso di interesse che rende uguali la somma del credito
concesso al cliente, con la somma complessiva che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza.
32. Il Calcolo del TAEG -1-
Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) si pone l'obiettivo di
rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo di un
finanziamento.
L'Indice Sintetico di Costo ( I.S.C.)- che si adotta per i contratti di
Mutuo- è conosciuto anche come Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
e rappresenta l'indicatore del tasso di interesse di un'operazione di
finanziamento.
Il suo calcolo avviene in percentuale ed indica il costo effettivo del
finanziamento stesso. Il calcolo del TAEG/ISC sta nel scorgere quel
tasso di interesse che rende uguali la somma del credito elargito al
cliente, con la somma che il cliente stesso dovrà rimborsare.
Lo scopo è consegnare al cliente un unico indicatore di interesse che
comprende tutte le spese accessorie ed il grande vantaggio della
conoscenza del TAEG è il suo utilizzo ai fini comparativi.
I parametri che specificano il TAEG o l’Indice Sintetico di Costo sono
stabiliti dalla legge.
33. Il Calcolo del TAEG -2Rientrano nel calcolo del TAEG tutte le spese accessorie obbligatorie
inerenti all'atto del finanziamento, ovvero:
spese di istruttoria della pratica
commissioni d'incasso
assicurazioni obbligatorie
Non rientrano nei parametri che incidono sul TAEG:
1)bolli statali
2)tasse
3)assicurazioni non obbligatorie
All'interno del TAEG non sempre si sono fatte rientrare le Commissioni di Massimo
Scoperto, nel momento in cui le banche ne prevedano l'esistenza.
Queste commissioni rappresentano comunque un costo per il cliente e fanno salire il
prezzo del finanziamento.
Le Commissioni di Massimo Scoperto non sono componenti né prevedibili né
conoscibili a priori.
Questa modalità di pagamento non dovrebbe avvenire in quanto si dà per scontato
che il cliente metta sempre a disposizione la cifra in cc per il pagamento.
34. Le nuove Commissioni su fidi
e scoperti in conto
La commissione di massimo scoperto, altro non è che la commissione che le banche chiedono
ai propri clienti quando viene superata la somma massima accordata nel caso ci sia uno
“scoperto del conto”. Se il conto è “in rosso”, di solito la banca fornisce ai clienti una somma
per così dire di emergenza. Questa somma sarà disponibile per coprire eventuali pagamenti, è
un vero e proprio fido, che se superato genera la commissione di massimo scoperto. La
commissione viene applicata quando vi è quella che viene definita “massima passività”.
Dal 1° luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove norme sulla Commissione di Massimo
Scoperto, o meglio sulle commissioni bancarie su fidi e scoperti in conto corrente.
Le nuove disposizioni erano già in vigore dal 1° luglio 2011, con applicazione solo ai nuovi
contratti. Dal 1° Ottobre 2012 queste disposizioni si estenderanno a tutti i contratti in essere a
quella data.
La norma ha stabilito che sulle linee di credito (affidamenti) può essere applicata solo una
commissione e in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla
durata dell'affidamento. Non vengono però fissate delle quote ma solo un tetto massimo
pari allo 0,5% per trimestre della somma utilizzabile, limite a cui molte banche si sono
adeguate.
La spesa viene addebitata quindi per tutto il trimestre indipendentemente dall'utilizzo o meno
del fido. Deve essere comunque applicata solo una commissione, per evitare la proliferazioni
di costi, oneri e commissioni anche se chiamati in modo diverso da CMS( ad es, commissione
messa a disposizione fondi, commissione istruttoria urgente, penale di sconfino, recupero spese
gestione fido etc)
35. Le nuove commissioni su fidi e
scoperti in conto
In caso di sconfino sul conto corrente (sia in presenza che in assenza di
fido) è prevista una commissione di istruttoria veloce fissa. Anche in
questo caso non sono fissati importi ma semplicemente una linea di
principio: non può eccedere i costi mediamente sostenuti dalla banca.
Un’importante novità è che nessuna spesa è dovuta in caso di
sconfinamento solo sul saldo per valuta (e neppure si pagano gli interessi
passivi). Era infatti frequente ritrovarsi contabilmente in positivo ma in
rosso a causa di un accredito posticipato per valuta (es. assegno
depositato con valuta a 3 giorni).
Altra importante novità è che ora in caso di sconfinamento (con o senza
fido) non si paga alcuna commissione se lo scoperto è inferiore o pari a
500 euro e per non più di sette giorni consecutivi. Attenzione però che
questa esenzione è concessa soltanto una volta a trimestre.
Tuttavia la riformulazione avvenuta nel 2009 e perfezionatasi nel 2012 delle
Commissioni di Massimo Scoperto su Fidi e Scoperti in Conto, lascia
irrisolti tutta una serie di dubbi
36. I punti critici della nuova disciplina
della CMS
1. La nuova disciplina ha sancito la validità della commissione
2.
3.
4.
5.
di massimo scoperto?
Per “utilizzi in assenza di fido” si intende anche lo
“sconfinamento”, o “extrafido”?
La commissione di massimo scoperto applicata in ipotesi
di saldo debitorio per un periodo inferiore ai trenta giorni è
effettivamente nulla?
Il diritto di recedere assegnato al cliente ha per oggetto il
“patto” o il “contratto” con cui si mette a disposizione la
somma?
La nullità per superamento della soglia del 0,5% ha per
oggetto il patto o l’eccedenza?
37. Un esempio concreto
Confrontando il TAEG di due mutui si acquisisce
immediatamente l'idea di quale costi di più e di quanto.
Vediamo allora come differisce dal Tasso Annuo Nominale, con
cui abbiamo tutti più confidenza.
Nelle considerazioni sui tassi è consuetudine misurare la spesa
annua in interessi.
Un costo di 50 Euro su un finanziamento di 1.000 Euro
rimborsato dopo un anno vuol dire pagare il 5%.
Ciò corrisponde al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) del prestito.
Nella sua semplicità questa considerazione non tiene conto di
due elementi complementari e non trascurabili:
1. Il tipo di rimborso
2. Le spese dell'operazione
38. 1. Il tipo di rimborso
Il metodo di ammortamento usato abitualmente per mutui e prestiti (francese a rata
costante) prevede che il pagamento dell'interesse non avvenga una volta sola a fine
anno, ma risulti caricato su ogni rata.
Con pagamenti frazionati nell'anno, il più delle volte mensili, ciò rappresenta un piccolo
vantaggio per il finanziatore, che comincia ad incassare gli interessi in anticipo.
Il fenomeno lascia insensibile il Tasso Nominale mentre viene recepito dal Tasso
Effettivo.
La differenza tra Tasso Nominale ed Effettivo si incrementa con l'aumentare del tasso e
con il crescere del numero di rate annue.
ESEMPIO: Consideriamo un prestito al Tasso Nominale del 5% annuo. Se il
pagamento avviene semestralmente (2 rate all'anno) il Tasso Effettivo sarà pari
al 5,06%.
Con il pagamento mensile (12 rate annue) ammonterà al 5,12%.
Invece un Tasso Nominale del 20%, regolato con pagamento mensile
aumenterà fino al 21,9%, con una differenza di quasi due punti rispetto al
Tasso Nominale. Nella sua volontà di rappresentare fedelmente il costo del
finanziamento, il T.A.E.G. disdegna il Tasso Nominale per prendere in
considerazione il più autorevole “Tasso Effettivo”.
39. 2. Le spese dell’operazione
Obiettivo dichiarato del TAEG è quello di ricomprendere gli effetti di tutte le spese
obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento. Per conseguire questo
obiettivo si ipotizza che i costi iniziali riducano il capitale prestato e che le spese
periodiche aumentino la rata : il calcolo del TAEG viene effettuato dopo avere
apportato tali correttivi ai numeri dell'operazione.
ESEMPIO: un mutuo decennale di € 100.000 al 5% (1.061 Euro mensili) privo di
spese di apertura o di gestione avrebbe un TAEG coincidente con il suo Tasso
Effettivo, cioè 5,12%. Qualora invece la banca richiedesse € 800 di spese iniziali
ciò corrisponderà in pratica a ricevere un finanziamento ridotto a € 99.200
(100.000 - 800).
Se poi tutti i mesi dovrò pagare 3 € per la polizza incendio e 2 € di spese di incasso,
incasso
sarà come sopportare una rata maggiorata di 5 €: il TAEG farà perciò i suoi conti
considerando il Capitale di € 99.200 ed una rata mensile pari a € 1.066 Euro (€
1.061 + 5 € di spese).
Risultato: TAEG = 5,41%, ovvero il tasso effettivo di un mutuo decennale di € 99.200
rimborsato con una rata mensile di € 1.066.
In pratica sarà come avere azzerato tutti i costi del finanziamento avendoli tramutati in
interessi : pertanto paragonare i TAEG corrisponde idealmente a confrontare diversi
finanziamenti a spese zero.
40. Il TEGM ed il suo rapporto con il
Tasso di Usura (cfr. tabella Tassi 2° Trim. 2013)
TASSO (ANNUO) EFFETIVO GLOBALE MEDIO indica il tasso medio per una
determinata operazione ed è pubblicato ogni trimestre dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Tale valore serve per verificare che il tasso d’interesse applicato al
nostro finanziamento, mutui inclusi, non sia oltre i limiti di usura.
Per stabilire se il tasso di interesse è oltre i limiti di legge bisogna rifarsi al
decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, c.d. ‘decreto sviluppo’, pubblicato
sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110, che ha disposto la modifica del metodo di
calcolo del “tasso soglia” o “tasso di usura”, come precedentemente disciplinato
dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
L’Art. 8, comma d, del 1°decreto sviluppo stabilisce che dal giorno di entrata in vigore
di tale decreto legge (14 maggio 2011) la soglia di usura è calcolata aumentando
il tasso medio (TEGM) di un quarto ( e non della metà, come il vecchio
disposto dell’art. 2 L 108/’96) cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori
quattro punti percentuali, ottenendosi così il “tasso soglia”.
In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore
a otto punti percentuali.
Se il tasso di interesse applicato al finanziamento è superiore al risultato del
calcolo descritto, allora il valore è oltre i limiti di usura.
44. L’accertamento del Tasso di Usura
Art. 1 comma 1, L. 108/96“: … per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”
Quindi il ricalcolo avviene utilizzando tutti i costi applicati dalla banca ad
esclusione delle imposte (quali imposta di bollo).
Quindi: (interessi + commissioni massimo scoperto + spese) x 365
In questo modo si ottiene il TAN (Tasso Annuale Nominale) a questo punto è
importante calcolare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che partendo dal
TAN e tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi evidenzia il
reale tasso (corrispettivo) applicato dalla banca nel rapporto di conto corrente.
Ecco quindi la generazione dell’usura: si ha quando il TAEG è superiore al
tasso soglia (denominato TEGM Tasso Effettivo Globale Medio).
A questo punto il comma 3 dell’art. 644 del Codice Penale interviene ponendo
un secondo limite.
E cioè se il TAEG è superiore al tasso soglia (TEGM) + 25% + 4 punti,
allora l’usura gli interessi sono sempre considerati usura oggettiva,
aggravando quindi la posizione della banca che li ha applicati.
45. Il T.A.E.G. - Tasso ANNUO Effettivo Globale :
Legge 7 marzo 1996 n. 108 (disposizioni in materia di usura)
La Legge 7 marzo 1996 n. 108 stabilisce: “il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari”, e a tal proposito dispone[1] che:
“II Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito
ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel
corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del
tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza
ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1] Art. 1. Legge 7 marzo 1996 n. 108: “L'art. 644 del C.P. è sostituito dal seguente: ( Usura ).
“Chiunque,(…), si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da lire seimilioni a lire trenta milioni. (….)
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
46. Il Calcolo del TAEG secondo la Banca d’Italia
T.A.E.G. =
Interessi * 36500
Numeri Debitori
Dove:
+
Oneri* 100
Accordato
Interessi: “sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento (….)
Numeri Debitori: Numeri debitori/creditori: È il conteggio che precede il calcolo
degli interessi. I saldi raggruppati per valuta vengono moltiplicati per i giorni e
divisi per 10.000. A seconda che il saldo sia passivo o attivo, si avranno numeri
debitori o creditori .
Accordato: “si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario (….)Il
fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di
riferimento”.
Oneri: “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2) le spese di chiusura della pratica; le spese di chiusura o di liquidazione addebitate
con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra
quelle incluse nel calcolo del tasso;
Dal computo del TAEG, dunque, sono sempre escluse le Imposte e Tasse.
47. TAEG , CMS, Criteri del Giudice e CTU
T.A.E.G. =
Interessi * 36500
Numeri Debitori
+
Oneri* 100
Accordato
Non pare costantemente univoca , invece, la esclusione della
CMS (ndr, la commissione di massimo scoperto)
E’ importante sottolineare che in assenza di una chiara enunciazione
del criterio da adottare per calcolare il T.A.E.G. (ndr: in particolare
sulla necessità di considerare o meno la Commissione di Massimo
Scoperto) nonché di un univoco orientamento giurisprudenziale, il
C.T.U. è costretto ad evidenziare due ipotesi:
1. nella prima ipotesi si compara il risultato del T.A.E.G. con
l’aggiunta della C.M.S. “commissioni, delle remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse“;
2. nella seconda ipotesi si compara il solo calcolo richiamato dalle
Istruzioni della Banca d’Italia (con esclusione della C.M.S. e delle
spese relative alle operazioni , con il riconoscimento delle
Rimborso delle Spese per tenuta conto e delle operazioni).
Sarebbe auspicabile che il Giudice Istruttore indicasse al C.T.U. quale
criterio adottare ed in modo particolare se si devono considerare
nella voce “ ONERI” tutte le Spese Rimborsate a qualsiasi titolo e la
commissione di massimo scoperto.
48. L’individuazione degli importi
recuperabili
Per individuare l’ammontare dell’importo recuperabile,
bisogna eseguire un’analisi preventiva relativa a:
1)Calcolo degli interessi anatocistici,
2)Calcolo degli interessi ultralegali
3)Calcolo dell’eventuale superamento dei Tassi Soglia.
A seguito del risultato dell’analisi preventiva, il Cliente
decide se e come procedere nell’azione verso la Banca.
Il Cliente viene supportato in questa delicata decisione,
fornendogli tutti gli elementi necessari – aspetti legali,
stima di convenienza tra costi e rimborsi, etc - per una
corretta valutazione, partendo sempre dal “PRINCIPIO
DI CONVENIENZA PER IL CLIENTE”.
49. Il Principio di Convenienza per il
Cliente
L’analisi specifica dei conti correnti può aiutare a trattare preventivamente con la
Banca in situazioni critiche o facilitare una transazione o accedere a servizi bancari
a condizioni migliori, garantendo una forza contrattuale nei confronti della Banca.
Con l'analisi per il calcolo dell'anatocismo e di tutto quello che ne consegue si potrà
fornire il minimo e il massimo di quanto la Banca dovrà restituire così da avere
un valido strumento utile per:
comprendere le ragioni e i numeri per negoziare eventuali piani di rientro;
comprendere le ragioni e i numeri per rinegoziare le condizioni contrattuali;
avere un quadro di quanto potrebbe rientrare nelle risorse finanziarie dell'Azienda;
comprendere le ragioni per richiedere nell'imminenza quanto spetta all'Azienda.
comprendere le ragioni e i numeri per affrontare procedure concorsuali;
comprendere le ragioni e i numeri per le curatele fallimentari;
comprendere le ragioni e i numeri per ottenere revoche di istanze fallimentari,
avanzate da Banche;
comprendere le ragioni e i numeri per ottenere la sospensione della provvisoria
esecutività dei decreti ingiuntivi, avanzati da Banche;
50. Termini prescrizionali per la
“ripetizione d’indebito”
Ricordiamo che possono inoltrare domanda tutti i correntisti - sia persone fisiche che
giuridiche - che, avendo avuto scoperture di conto corrente (saldo negativo), hanno
pagato interessi trimestrali alle banche. La domanda interrompe i termini prescrizionali.
Qualora la banca non dovesse rispondere entro 10 giorni o rispondere negativamente, il
correntista può rivolgersi al Giudice di Pace per importi sino a €.5.000.000 o presentare
domanda davanti al Tribunale competente.
Si distinguono 3 ipotesi:
A) se il conto corrente è ancora acceso: il termine a partire dal quale inizia
il diritto alla ripetizione dell’indebito, coincide con la data di apertura del
conto corrente, a partire dalla prima operazione effettuata sul conto, fino
alla data odierna;
B) se il conto corrente è stato chiuso, ma non sono ancora trascorsi
dieci anni dalla data di chiusura : il termine a partire dal quale inizia il
diritto alla ripetizione dell’indebito, coincide con la data di apertura del
conto corrente, a partire dalla prima operazione effettuata sul conto, fino
alla data di chiusura del conto;
C) se il conto corrente è stato chiuso da dieci anni o oltre, il diritto alla
ripetizione dell’indebito si é prescritto, dunque nulla potrà essere richiesto
alla Banca a titolo di rimborso per gli interessi anatocistici;
(segue riproduzione del Modulo di Domanda per la restituzione)