L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Sicileas faraci onorato villaggio le palme aiello f.p. giambona portobello palermo saracen ricorso al tar 2007
1. REPUBBLICA ITALIANA N.3394/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha
pronunciato la seguente
N.84 Reg. Gen.
ANNO 2007
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 84/07, proposto dalla Società SICILEAS S.p.A., in persona del legale rappresentate pro-
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo Via Libertà n.171 presso lo studio degli avv.ti Giovanni e
Giuseppe Immordino che li rappresentano e difendono;
C O N T R O
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via S. Meccio n.25, presso lo studio dell’Avv.to Saverio Lo Monaco che lo rappresentata e difende;
PER L’ANNULLAMENTO
- del provvedimento di revoca n.31 del 21 novembre 2006, con cui il responsabile del III Settore UTC del
Comune di Isola delle Femmine ha revocato la concessione edilizia n.2 del 23 febbraio 2000, per la
realizzazione di n.153 CAMERE con vocazione turistica-ricettiva, raggruppate a schiera, su tre distinti
corpi di fabbrica, nonché la concessione edilizia di variante n.17, rilasciata il 6 giugno 2006, per il cambio di
destinazione d’uso delle unità immobiliari, da turistico-ricettivo a residenziale, con la realizzazione di una
diversa distribuzione degli interni per la definizione di n.88 unità abitative;
- del parere prot. n.13337, del 6 novembre 2006, dell’UTC;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv.to Saverio Lo Monaco, per il comune di Isola delle Femmine;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 197/07;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 23 novembre 2007 il Primo Referendario avv.to Nicola
Maisano;
Uditi gli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino per la ricorrente e l'avv. Fabio Armanno, in sostituzione
dell’avv. Saverio Lo Monaco, per l'Amm.ne intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato l’11 gennaio 2007, e depositato il successivo 15 gennaio, la ricorrente ha impugnato: -
il provvedimento di revoca n.31 del 21 novembre 2006, con cui il responsabile del III Settore UTC del
Comune di Isola delle Femmine ha revocato la concessione edilizia n.2 del 23 febbraio 2000, per la
realizzazione di n.153 CAMERE con vocazione turistica-ricettiva, raggruppate a schiera, su tre distinti
2. corpi di fabbrica, nonché la concessione edilizia di variante n.17, rilasciata il 6 giugno 2006, per il cambio di
destinazione d’uso delle unità immobiliari, da turistico-ricettivo a residenziale, con la realizzazione di una
diversa distribuzione degli interni per la definizione di n.88 unità abitative; - il parere prot. n.13337, del 6
novembre 2006, dell’UTC.
In tale gravame vengono articolate le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della
legge 7 agosto 1990 n. 241. Assoluta carenza di potere di revoca. Difetto di motivazione. 2) Manifesta
erroneità, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica.
3) Carenza dei presupposti. Violazione del principio di conservazione degli effetti giuridici. Difetto di
motivazione. Erroneità manifesta. Contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo dello
sviamento dalla causa tipica.
Sostiene parte ricorrente che l’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in assenza dei necessari
presupposti per poter revocare od annullare le concessioni edilizie rilasciate ed il comportamento seguito
dall’amministrazione intimata sarebbe comunque contraddittorio ed illogico.
Si è costituito il Comune di Isola delle Femmine, che con memoria ha replicato alle argomentazioni
contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.
Con ordinanza cautelare n. 197/2007 questa Sezione ha in parte sospeso l’efficacia del provvedimento
impugnato.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed
il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’impugnato provvedimento di revoca adottato dal Comune di Isola delle Femmine risulta fondato sulla
circostanza che la concessione edilizia n. 2 del 23 febbraio 2000, rilasciata alla società ricorrente, sarebbe
illegittima in quanto per la zona in considerazione non era stato adottato alcun piano di lottizzazione, alla cui
esistenza gli strumenti urbanistici vigenti subordinavano la possibilità di rilasciare concessioni edilizie.
In via derivata sarebbe illegittima anche la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, concessa nel
2004, e peraltro affetta anche dall’autonomo vizio di derivare da una richiesta inoltrata successivamente alla
scadenza del termine originariamente accordato, e la concessione al cambio di destinazione d’uso n. 17 del
6.6.2006.
Assolutamente dirimente, ai fini della definizione della presente controversia, risulta la nota del 6.2.2007 a
firma del responsabile del III settore del Comune di Isola delleFemmine.
Con tale nota viene chiarito che, per la zona in questione, esistevano piani particolareggiati efficaci dal
maggio 1992 e scaduti nel maggio 2002.
Da tale circostanza si ricava che il 23 febbraio 2000, data in cui è stata rilasciata la concessione edilizia in
favore della ricorrente, nella zona era vigente un piano particolareggiato e quindi, contrariamente a quanto
posto a fondamento dell’impugnato provvedimento di revoca, la concessione edilizia n. 2 del 2000 è stata
rilasciata nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche che subordinavano la possibilità di adottare tali atti alla
previa pianificazione particolareggiata.
Risulta quindi fondato il motivo articolato da parte ricorrente con il quale si deduce l’assenza dei necessari
presupposti per l’adottato provvedimento di autotutela.
3. Appare opportuno puntualizzare che risulta illegittimo anche l’annullamento della proroga del termine di
ultimazione dei lavori oggetto dell’originaria concessione, anche qualora si ritenga che l’amministrazione
abbia inteso annullare tale atto per essere intervenuto sulla base di una richiesta non inoltrata
tempestivamente.
E’ infatti evidente che tale proroga ha ormai esaurito i suoi effetti - consentire il completamento dei lavori - e
non si capisce, nè viene esplicitato, quale sarebbe l’interesse concreto all’annullamento di un tale atto,
separatamente alla caducazione degli effetti della concessione a cui afferisce.
Ovviamente illegittimo è poi l’annullamento della concessione di variante n. 17 del 6 giugno 2006, fondato
sull’ipotizzata illegittimità derivata di tale atto, in conseguenza dell’asserita, ma non sussistente, illegittimità
della concessione n. 2 del 2000.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto,annullati i provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2007, con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati:
Calogero Adamo - Presidente
Calogero Ferlisi - Consigliere
Nicola Maisano - Primo Referendario-estensore
Depositata in Segreteria il__14 dicembre 2007
Il Direttore della Sezione
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amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ORNH
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A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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