1. OBBLIGAZIONI
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2. FONTI Art. 1173 c.c.
a) Contratto (art. 1321 ss.)
b) Fatto illecito (art. 2043 ss.)
c) Atti unilaterali
d) Fonti determinate dalla legge
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3. PARTI DEL RAPPORTO
OBBLIGATORIO
Soggetto passivo / DEBITORE:
colui che è tenuto ad eseguire una PRESTAZIONE economicamente
valutabile x soddisfare un interesse
anche non patrimoniale del
Soggetto attivo / CREDITORE
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4. PRESTAZIONE
a) Suscettibile di valutazione
economica
b) Corrispondente ad un interesse
anche non patrimoniale del creditore
c) Lecita, possibile, determinata o
determinabile
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5. CONTENUTO
A seconda del contenuto della
prestazione è possibile individuare
diverse tipologie di obbligazioni:
DARE FARE NON
FARE
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6. ADEMPIMENTO
SOGGETTI
Chi deve eseguire la prestazione:
Debitore; può avvalersi:
ausiliari
terzo (art. 1180)
Caso del debitore incapace
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7. ADEMPIMENTO
SOGGETTI
Chi è legittimato a ricevere la
prestazione:
• creditore
• rappresentante
• Creditore apparente
• Pagamento al creditore incapace
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9. ADEMPIMENTO
• ADEMPIMENTO PARZIALE
• IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO
• TEMPO E LUOGO DELL’ADEMPIMENTO
• PAGAMENTO AL CREDITORE INCAPACE
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10. Obbligazioni con pluralità di oggetti
• Tipologie
Obbligazioni alternative: dedotte in
obbligazione più prestazioni: ma ci si
libera eseguendone una sola. Scelta
al debitore, salvo attribuzione al
creditore
Obbligazioni facoltative: obbligo ad una sola
prestazione, ma prevista per il debitore una facoltà a
liberarsi in altro modo. Ma la prestazione dovuta è una
sola, sicché la sua impossibilità estingue l’obbligazione
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11. Pluralità di debitori
In caso di più debitori l’obbligazione potrà essere:
parziaria: ciascuno obbligato
solo pro parte
Possibile che l’obbligazione sia solidale: ciascuno è tenuto
verso il creditore per il tutto, salvi i poteri interni di rivalsa e
regresso (pro quota). Anzi, per sicurezza del credito,
presunzione di solidarietà (passiva). Regole specifiche
disciplinano le vicende dell’obbligazione solidale: in generale
estensione a tutti i debitori degli effetti favorevoli, non di
quelli sfavorevoli
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12. Contitolarità credito
In presenza di una pluralità di creditori
Credito solidale se ogni creditore può esigere
l’intera prestazione dal debitore
Credito parziario: diritto solo alla propria quota
di credito
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13. Ma se la prestazione
fosse indivisibile?
• Es. vendita cavallo da corsa: si
applicano le regole della
solidarietà (attiva o passiva)
vedi anche attuazione congiunta
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14. Modi di estinzione dell’obbligo
diversi dall’adempimento
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16. Compensazione
C. VOLONTARIA: Qualora tra due soggetti sussistono
debiti reciproci ed omogenei si possono estinguere
per le quantità corrispondenti
Comp. legale se crediti
liquidi ed esigibili: su
eccezione di parte dal
giorno della coesistenza
Comp. Giudiziale se anche
non liquidi ma di pronta e
facile liquidazione
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17. Confusione
• Riunione nello stesso soggetto della qualità di debitore e creditore
Es.: debitore diviene erede del
creditore, o viceversa (eccetto il caso
del benificio d'inventario).
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18. Impossibilità sopravvenuta
• Ex art. 1256 libera il debitore se non è a lui imputabile (e
l’impossibilità parziale libera pro parte)
Se impossibilità temporanea, il debitore non è
responsabile del ritardo. Ma se ridiviene possibile
quando il creditore non ne ha più interesse,
l’obbligazione si estingue.
Così come anche nel caso in cui il debitore non può più
ritenersi obbligato per via del decorso del tempo
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19. Novazione
• Su accordo delle parti, sostituita l’obbligazione originaria con una
nuova obbligazione
Dovevo una somma di denaro ed invece stabiliamo che
dovrò una quantità di grano. Alla base un contratto
estintivo-costitutivo.
Elemento oggettivo:
modifica oggetto o
titolo obbligazione
(da risarcimento a
mutuo)
Elemento soggettivo: animus
novandi
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20. Diversa la datio in solutum
Sempre accordo tra debitore e creditore in forza
del quale il primo si libera con una prestazione
diversa da quella originaria
Ma qui l’obbligo originario non si estingue con l’accordo,
ma si estingue adempiendo l’obbligo diverso (fino ad
allora rimane in vita l’obbligo originario) Es: devo una
credenza, ma mi accordo di estinguere il debito con 800
Euro: fino al pagamento non è estinta l’obbligazione che
ha ad oggetto il dare la credenza
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21. Remissione del debito
Art. 1236 c.c.: il creditore dichiara al debitore di
estinguere il proprio credito (modo di estinzione
classicamente non satisfattorio)
L’estinzione si produce immediatamente, ma se il debitore
si oppone l’estinzione si ha per non avvenuta.
Tanto che è dubbio se la remissione sia un atto unilaterale
ovvero un contratto, in cui il debitore manifesta il proprio
consenso con la mancata opposizione alla remissione.
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23. Ambulatorietà
• L’obbligazione è normalmente ambulatoria, poiché possono
modificarsi, prima dell’estinzione, i soggetti attivi o passivi
In particolare lo sono le obbligazioni reali (o propter
rem) in cui il soggetto stesso dell’obbligo si individua
con riguardo alla titolarità di un certo bene: es. obbligo
di riparare il bene comune ex art. 1104 c.c.
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24. Modifiche dal lato attivo: la
cessione del credito
Schema: contratto con cui creditore “vende” ad altri il debito: per il
trasferimento non serve consenso debitore ceduto
ceduto cessionario
cedente
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25. (segue) cessione del credito
• Trasferimento del diritto con il mero consenso (principio
consensualistico)
Ma se il debitore ceduto non è stato informato? Se paga il suo
pagamento sarà liberatorio alla stregua della regola del
pagamento al creditore apparente. Proprio per ciò la legge
prevede che al debitore debba essere notificata la cessione (o
o che quest’ultimo la accetti); in assenza, salvo che si provi che
il ceduto era a conoscenza della cessione, egli è liberato
pagando al creditore originario. Allo stesso modo, in caso di
molteplici cessioni a favore di più cessionari, prevale quella
notificata per prima
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26. Garanzie del cedente
Cessione
Pro solvendo: si garantisce che il
credito esista, ed anche la solvenza
del ceduto, se pattuito
Normalmente nella cessione onerosa si
garantisce solo l’esistenza non anche la
solvenza: cessio pro soluto
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27. Divieti di cessione
Per particolari crediti divieti legali, per
via del rischio di abusi: art. 1261
No per crediti personalissimi (es. crediti
alimentari)
1260: patto di non cessione. Opponibile
al cessionario solo se ne era a
conoscenza
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28. La surrogazione
Un terzo si surroga nei diritti del
creditore in 3 ipotesi
1) surrogazione per volontà debitore
(che prende a mutuo da un terzo per
pagare debito)
2) surrogazione per volontà creditore
( in caso di ademp. terzo)
3) Casi ex lege ex art. 1203
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29. v0.5/36
La successione nel debito:
la delegazione
Debitore incarica terzo di assumere o di pagare il suo debito al
creditore
Delegante debitore originario
Delegato
incaricato
Delegatario
creditore orig.
rapp- provvista
Rapp. finale
Rapp. valuta
E’ schema tipico della cambiale tratta o dell’assegno bancario
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30. v0.5/36
Tipologie di delegazione
Delegazione
Delegazione di pagamento ovvero
promittendi (di assunzione dell’obbligo): a
seconda che il delegato paghi o si obblighi
Nel caso di delegazione promittendi:
delegazione cumulativa o liberatoria: a
seconda che il creditore liberi o meno il
delegante creditore originario
Delegazione causale od astratta: a seconda che il nuovo debitore
delegato possa opporre eccezioni fondate sul rapporto di provvista o
sul rapporto di valuta
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31. Espromissione
• Terzo si obbliga con il creditore a pagare un debito altrui
Espromittente
Espromesso
debitore
Espromissario
Creditore
Rapp. provvista
Rapp.finale
Rapp .valuta
Diverso dal pagamento del terzo: qui ci si obbliga per altri, non si paga
direttamente Sempre opponibile il rapporto di valuta. Anche qui
cumulativa o liberatoria
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32. Accollo
• Accordo tra debitore e terzo che assume il debito
Accollato-debitore
Accollante
Accollatario-
creditore
Il creditore può aderire all’accordo rendendolo irrevocabile, se no resta
accollo interno. Anche qui possibile accollo liberatorio o cumulativo. Sì
a eccezioni sul rapp. di provvista (cioè sul contratto di assunzione
obbligo)
Rapp. provvista
Rapp.finale
Rapp. valuta
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34. Obbligazioni pecuniarie
• Sono quelle che hanno ad oggetto una somma di denaro
Un tempo definite come
obbligazioni generiche
(quantum di banconote: di
qui era una datio in
solutum il pagamento con
assegni)
Oggi nozione
dematerializzata di
denaro ma come
disponibilità monetaria cui
è riconnesso un potere
d’acquisto
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35. Principio nominalistico
• Art. 1277: “il debito pecuniario si estingue con
moneta avente corso legale nello stato e per il
suo valore nominale”
Principio di certezza ma pregiudizievole per il creditore in
periodi di inflazione: non si ha riguardo alla perdita di
potere d’acquisto della moneta. Ma ciò per
Debiti di valuta
Diverso per debiti di valore, dove la
somma di denaro rappresenta il valore
di un valore reale. Liquidata la
somma, diventa debito di valuta
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36. (segue) Principio nominalistico
• In periodi di inflazione possibili clausole di riadeguamento, es.
clausole d’oro
• Diversa ipotesi di pagamento in moneta straniera giudicata più
stabile
Regola 1278 consente comunque di pagare in
moneta nazionale al corso del cambio al momento
della scadenza
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37. Interessi
Tipologie
Interessi corrispettivi, principio di naturale
fertilità denaro: se denaro resta ad altri,
questi è tenuto a restituire con interessi:
1282 c.c.. Saggio legale salvo accordo parti
Interessi moratori, dovuti a titolo risarcimento del danno
da ritardo
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38. PATOLOGIA DEL RAPPORTO
OBBLIGATORIO
• LA MORA DEL CREDITORE
• Artt. 1206-1217cc
• Offerta: reale o per intimazione
• Deposito
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39. EFFETTI DELLA MORA
• PASSAGGIO DEL RISCHIO
• CESSAZIONE OBBLIGO INTERESSI
CORRISPETTIVI O MORATORI
• RISARCIMENTO PER DANNI
DERIVANTI DALLA MORA E RIMBORSO
SPESE DI CUSTODIA E
CONSERVAZIONE
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40. INADEMPIMENTO
L’inadempimento imputabile al debitore
comporta:
Responsabilità contrattuale
Responsabilità patrimoniale
In caso di ritardo:
MORA DEL DEBITORE
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41. MORA DEL DEBITORE
il debitore è costituito in mora (art. 1219 c.c.)
quando il creditore gli intima per iscritto di
adempiere ( mora ex persona)
quando senza che sia necessaria alcuna
intimazione (mora ex re) :
1. il debito deriva da fatto illecito; in questo caso il
debitore è in mora dal momento in cui si è
verificato il fatto illecito
2. il debitore abbia dichiarato per iscritto di non
voler adempiere
3. quando è scaduto il termine e la prestazione
doveva essere eseguita presso il domicilio del
creditore
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42. EFFETTI DELLA MORA DEL
DEBITORE
• in caso di impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile al debitore
quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al
creditore, a meno che non provi che l'oggetto
della prestazione sarebbe comunque perito
presso il creditore (art. 1221 c.c.);
• il debitore sarà obbligato a risarcire i danni
che il creditore ha subito in seguito al ritardo
nell'adempimento (art. 1223 c.c.).
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44. Principi della responsabilità
patrimoniale
• 2740: responsabilità illimitata con il proprio
patrimonio
• 2741: par condicio creditorum, salve le
cause legittime di prelazione
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45. Deroghe alla responsabilità
patrimoniale
Complessi di beni possono essere sottratti
alla garanzia generale
Patrimonio separato:
eredità accettata con
beneficio
d’inventario, solo
quei beni rispondono
dei debiti dell’eredità
Poi patrimonio autonomo:
complesso di beni destinato
ad uno scopo e che non
rispondono dei debiti del
titolare
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46. Deroghe alla par condicio
Cause di prelazione
Privilegi
Pegno
Ipoteca
Poi principio di surrogazione (art. 2742) a tutela del
beneficiario della prelazione
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47. Il privilegio
• In considerazione della causa del credito,
accordata ad un creditore una prelazione
Es. credito agli alimenti, ovvero crediti di lavoro, cioè, in
genere crediti volti a soddisfare bisogni primari.
Ordine preciso di preferenza
tra i diversi privilegi
Priv. Generale:
su tutti i mobili
debitore
Priv. Speciale: solo su certi beni.Es. cose trasportate: 2761
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48. Poi garanzie reali del creditore
Soddisfazione su beni
con preferenza
Pegno 2784: su cose mobili. Diritti: 1) far vendere cosa;
2) prelazione su ricavato 3) assegnazione diretta cosa 4)
diritto ai frutti con imputazione ricavato. Costituzione con
contratto reale di pegno
Ipoteca: beni immobili, ma anche usufrutto su immobili,
enfiteusi e superficie. Costituzione con iscrizione nel registro, a
seguito di diverse fonti: 1) volontaria; 2) giudiziale (sentenza di
condanna); 3) art. 2817. Di qui diritto ad iscrivere ipoteca
NB: carattere di realità
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49. L’ipoteca
• Grado dell’ipoteca:Rileva numero d’ordine
dell’iscrizione: artt. 2852-2853.
Modificazione di grado con permute e
postergazione di grado. Rilevante è la
surrogazione del creditore perdente
(2856)Poteri del titolare ipoteca: fare espropriare bene e
soddisfarsi sul ricavato, anche se il bene è stato venduto.
Ma il terzo acquirente può: 1) pagare i creditori iscritti (con
surrogazione nel credito) 2) rilascio beni 3) liberazione bene
pagando prezzo del bene
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50. Divieto patto commissorio
• Art. 2744: nullo patto che trasferisce
proprietà cosa in pegno o ipotecata nel
caso di persistente inadempimento.
• Ragioni divieto
Evitare “usure” a carico del
debitore
Par condicio creditorum
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51. Le garanzie personali: la
fideiussione
• Contratto con cui un terzo garantisce al
creditore l’adempimento di altri (1936)
Effetto: obbligati in solido debitore e fideiussore. Ma
possibile patto di beneficio d’escussione a favore del
fideiussore (1944). Fideiussore che paga è comunque
surrogato di diritto nel credito e nelle garanzie. Poi
regresso per spese, interessi, ecc.
Problema fideiussione omnibus e problema determinatezza
oggetto: oggi importo massimo garantito per debiti futuri:
art. 1938
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52. Mezzi di conservazione
garanzia patrimoniale
Tipologie
Azione surrogatoria: creditore si sostituisce al
proprio debitore nell’esercitare suoi diritti
(patrimoniali) : pericolo nell’inerzia del debitore
Azione revocatoria: per fare dichiarare inefficaci atti con cui il
debitore si è disfatto di propri beni in pregiudizio delle ragioni
del creditori. Requisiti 1) Frode debitore 2) se atto oneroso
conoscenza della frode anche dal terzo. Effetto: inefficacia
solo nei riguardi del creditori
Sequestro conservativo(cautela): per
impedire alienazione bene
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53. FONTI ≠ CONTRATTO
E FATTO ILLECITO
• PROMESSE UNILATERALI
• TITOLI DI CREDITO
• GESTIONE D’AFFARI ALTRUI
• PAGAMENTO D’INDEBITO
• OBBLIGAZIONI NATURALI
• ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
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