Street art: profili giuridici - Accademia di Belle Arti di Napoli, 4 giugno 2020
I diritti della personalità
1. I DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
1
2. 2
Diritto all’identità personale e alla riservatezza
art. 2 Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale”
La Corte Costituzionale ha interpretato l’art. 2 stabilendo che, nel novero dei
diritti della personalità, siano da ricomprendere:
•il diritto all’identità personale, ovvero “l’interesse di ogni persona a non
vedere travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico,
sociale, religioso, professionale, a causa dell’attribuzione di idee, opinioni, o
comportamenti differenti da quelli che l’interessato ritenga propri e abbia
manifestato nella vita di relazione”, e
•il diritto alla riservatezza, ovvero di opporsi alla diffusione non autorizzata di
notizie, fatti o informazioni che riguardino la propria sfera intima o vita privata.
I diritti della personalità
3. 3
Specifici diritti della personalità
artt. 6, 7, 8, 9 e 10 c.c. e artt. 96 e 97 l.d.A.: diritto sul nome e sull’immagine,
attribuiscono il potere di impedire l’uso non autorizzato, da parte di terzi, del
proprio nome e della propria immagine.
“Il diritto all’immagine di un celebre cantante costituisce un diritto inviolabile della
persona tutelato dalla costituzione e dagli artt. 10 c.c. 6 96 l.a., che si estende non solo
al ritratto ma anche al complesso di attributi che lo contraddistinguono, quali ad
esempio la voce, il timbro vocale, la firma, l’utilizzazione di un sosia o di una machera
scenica, la caricatura, nonché la riproduzione di accessori tipici del look del
personaggio” (Trib. Milano, 17.07.2014).
I diritti della personalità
6. 6
“L’immagine di un cantante celebre può essere utilizzata ex art. 97 l.a. senza il
consenso dei suoi eredi in particolare anche quando l’uso corrisponda ad un
interesse socialmente apprezzabile alla conoscenza della vita e dell’attività
artistica di uno dei personaggi più celebri che hanno caratterizzato la scena
musicale del secolo scorso e quando l’utilizzazione avvenga con la
rappresentazione di un’opera teatrale che come tale rientra nel concetto di
cultura ex art. 97 l.a.; e questa utilizzazione è liberalizzata anche quando
abbia finalità non solo di informazione ma anche di lucro” (Trib. Milano,
17.07.2014).
I diritti della personalità
10. 10
Libertà dell’arte
La libertà dell'arte, sancita dall'art. 33 della Costituzione, implica la libertà
nella creazione di opere, a prescindere dal loro essere oggetto o meno di
diritti d'autore.
Prevale sui diritti della personalità quando l’opera è solamente ispirata dalla
realtà o dalla storia vera di una persona, ed è quindi un lavoro di fantasia. Al
contrario, ogni volta che l’opera tratti eventi storici e/o fatti reali che vengono
presentati al pubblico in quanto tali, la libertà creativa dell’opera sarà limitata
dal dover presentare un’accurata rappresentazione della realtà.
I diritti della personalità
Pur essendo diritti personalissimi, tutti i sopracitati diritti sono tutelati dall’ordinamento anche dopo la morte. I parenti stretti hanno infatti il diritto di farli valere quando siano pregiudicati l'onore e la reputazione del de cuius, sia in virtù di specifiche disposizioni della l.d.A., sia a fronte di numerose decisioni.
Art. 10. Abuso dell'immagine altrui. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Art. 96 l.a. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.
Art. 10. Abuso dell'immagine altrui. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Art. 96 l.a. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.
Le fattispecie enunciate dall’art. 97 l.d.A. sono tassative e eccezionali, e come tali di stretta interpretazione: si tratta infatti dei soli casi in cui il diritto al ritratto deve cedere a preminenti esigenze di carattere pubblico e sociale.
Art. 97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Le fattispecie enunciate dall’art. 97 l.d.A. sono tassative e eccezionali, e come tali di stretta interpretazione: si tratta infatti dei soli casi in cui il diritto al ritratto deve cedere a preminenti esigenze di carattere pubblico e sociale.
Art. 97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Da questo punto di vista, i film sono considerati come forme di espressione più “forti” rispetto ai testi scritti, soprattutto per quanto riguarda l'impatto possono generare sul pubblico.
Da questo punto di vista, i film sono considerati come forme di espressione più “forti” rispetto ai testi scritti, soprattutto per quanto riguarda l'impatto possono generare sul pubblico.
Quando la forma di espressione scelta è la scrittura, la critica non pregiudica i diritti della personalità della persona coinvolta, a condizione che sia chiaramente separabile dai fatti o eventi riportati e le modalità in cui viene riportata non siano né calunniose né diffamatorie. Al contrario, quando le immagini e, in particolare, le immagini in movimento, sono scelte come forma di espressione di una critica, dev’essere tenuta in considerazione la loro maggior capacità di impressionare e indurre il pubblico a credere che ciò che vedono sia veramente accaduto. Inoltre, più breve è il tempo trascorso dal verificarsi dell'evento, più tali immagini potrebbero influenzare il pubblico.
Infine, nel caso in cui un lavoro combini elementi di fantasia e fatti reali, le corti tendono a favorire la creatività rispetto ai diritti della personalità: inesattezze e speculazioni rispetto alla realtà sono ammesse, a condizione che, ancora una volta, l'uso del nome e dell'immagine della persona non siano pregiudizievoli del suo onore e della sua reputazione.