L. Turini - Le procedure di recupero dei nomi a dominio
Informatica Giuridica 1
1. Università di degli studi di Ferrara SEMINARIO Gli aspetti giuridici di internet NICOLO’ GHIBELLINI avvocato Rovigo, P.zza XX Settembre, 31 [email_address]
Parallelismo tra una qualsiasi comunità di individui ed il mondo internet: come ogni comunità (pluralità di persone) necessita di regole per convivere e progredire allo stesso modo internet ha bisogno di un codice. Problema: queste regole di internet da dove provengono? Da fuori o da dentro il web? Contratti, trattamento di dati personali, sicurezza dei sistemi, pagamenti. Gestori TLC, provider, utenti, consumatori Nome a dominio, marchio e diritto d’autore Commercio elettronico, aspetti fiscali e aspetti peanli…….
Sottolineare immediatamente come le “caratteristiche” di internet rappresentino in realtà anche i principali punti problematici Nel mondo di internet manca: -legame norma e territorio -tempo necessario perché una norma venga assimilata Lentezza del mondo giuridico Continuo tentativo di giuridicizzare il web Gli organi di governo di Internet, attualmente operativi, hanno natura privata, sono direttamente riconducibili agli stati uniti: principale problema politico e giuridico di inetrnet mancanza di rappresentatività, di legittimazione e democrazia in chi lo dirige
Rimarcare:”macchinosità del mondo giuridico Vs snellezza del web. Problematiche legali relative al contenuto del sito: ne parleremo la prossima volta
Ip dinamico/statico: fai spiegare a loro la diff. Perché identificazione? Responsabilizzare e ricondurre le azioni al loro autore.
Funzione dell’indirizzo: identificazione univoca dei computer e degli utenti Ogni computer ha un codice di identificazione: indirizzo IP (internet provider) IP dinamico: per gli utenti che si collegano in maniera discontinua alla rete; tale indirizzo cambia ogni volta che ci connettiamo (il provider ad ogni nuovo collegamento assegna l’IP libero far tutti quelli di cui dispone). IP statico: per quei soggetti che intendono avere un punto di riferimento fisso dove vengono resi disponibili informazioni e contenuti cui gli utenti possono avere accesso in qualunque momento; IP statico insieme di numeri insieme di lettere (DNS) Per vedere l’elenco completo dei ccTLD (domini geo) : www.iana.org
Questi sono i punti principali che analizzeremo Si tenga presente che i nomi a dominio .it possono essere assegnati a qualsiasi richiedente che appartenga ad uno Stato membro dell’Unione Europea
Governo di internet e la gestione del sistema dei nomi a dominio: si è sviluppato nel proprio interno senza che mai siano state emanate leggi specifiche in materia. Amministrazione di Internet: enti privati, no profit. Authorities che governano Internet: sono tutti enti di diritto privato. IANA: internet assigned number authority. Questo ente è stato posto ai vertici del sistema di assegnazione dei nomi a dominio dall’ISOC, Internet society (organo fondato nel 1992, per lo sviluppo di internet; www.isoc.org). La IANA ha individuato tre principali enti ai quali ha delegato il compito di gestire il DNS per aree prestabilite: ARIN (America), APNIC (Asia), RIPENCC (Europa e parte dell’Africa) In ogni stato esiste poi un ente cui viene affidato il compito di gestire l’assegnazione dei domini nazionali (Italia: RA) al quale si affianca altro organo di controllo
Tutta la responsabilità per l’uso del nome a dominio ricade sul registrante; l’unico controllo del Regsitro riguarda il rispetto dell’ordine cronologico (non effettua nessuna indagine di merito sulla legittimazione di colui che fa la domanda o se egli violi o meno diritti altrui). Il registrante corre il rischio di possibili azioni di terzi, non egli potendo rifarsi sul Registro La LAR va inviata o al maintainer oppure direttamente al registro Nomi a dominio “riservati”
Vd. www.nic.it/RA
Presupposto per l’attivazione della procedura di riassegnazione
PRSD: prestatore del servizio di risoluzione delle dispute
Natura non giurisdizionale: Non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato Non può essere attivata se è pendente un procedimento ordinario o arbitrale (secondo il cpc oppure collegio arbitrale nomi a dominio) avente ad oggetto lo stesso nome a dominio NB: se viene introdotto procedimento ordinario o arbitrale (secondo il cpc oppure collegio arbitrale nomi a dominio), la procedura di riassegnazione si estingue
NB: la prova della mala fede del resitente non è facile da fornire
Il reclamo è sottoposto al controllo del PSRD; se sono riscontrate carenze il ricorrente ha un termine di 6 mesi, alla scadenza dei quali, se non sono apportate le necessarie integrazione, il reclamo è archiviato
Duplice copia cartacea e forma elettronica Termine perentorio
Esecuzione della decisone: da parte del Registro
Più precisamente si parla di indirizzo alfanumerico, utilizzato a seguito della introduzione del domain name system per facilitare la memorizzazione degli indirizzi numerici IP dei computer. Nome a dominio come segno: indica cioè l’attività corrispondente a quella che si esercita all’interno del sito relativo.
Caso concreto: La nota casa automobilistica francese ricorre contro la società titolare del nome a dominio “peugeout.it”, per ottenere l’inibitoria dell’uso del marchio di titolarità esclusiva della ricorrente; la resistente si difende vantando la legittimità della registrazione ottenuta secondo le regole di naming. Altre sentenze conformi a questa: Trib.Pescara 1997: caso “nautilus” Trib.Milano 1997: caso “amadeus.it” Trib.Milano 2000: caso “bancalavoro.net” Trib.Cagliari 2000: caso “andala.it”
Caso concreto: La Sabena S.A. titolare dell’omonimo marchio, ricorre al giudice perchè inibisca all’Agenzia A&A l’uso del nome a dominio “sabena.it”. Il motivo fondamentale del rigetto di tale ricorso da parte del Tribunale è, a partire dalla non assimilabilità del nome a dominio al marchio. (NB) Rivalutazione posizione dell’assegnatario del nome a dominio (appariva effettivamente eccessiva la tutela accordata ai titolari del marchio). SENTENZA CHE INNOVA E CAMBIA INDIRIZZO RISPETTO ALLA PRECEDENTE GIUR.
L’opportunità di una regolamentazione in materia è necessaria per offrire ai giudici uno strumento concreto di valutazione e per ridurre l’incertezza nella risoluzione delle liti. Le precedenti regole di Naming permettevano ogni detentore di partita iva poteva ottenere un solo nome a dominio; ora invece il detentore di partita iva può registrare quanti domini vuole. CYBERSQUATTING: regitrazione come domini di nomi famosi o nomi propri di persona (si aprala anche di Grabbing). Ammenda di 30.000 Euro
Critiche specifiche a questi cinque punti: 3. Non è bene specificata quale sia la tutela per i luoghi geografici 4. Non è specificato chi, ai fini della presente legge debba essere considerato titolare di un nome in genere.
Presunzioni invincibili: il soggetto non è ammesso a fornire nessuna prova contraria.
Nel momento in cui sembrava che i giudici italiani avessero trovato una linea giuda nella risoluzione dei conflitti tra nomi a dominio tale da ispirare un intervento a livello legislativo, ecco che il tribunale di Firenze interviene con due pronunce che rispetto a quella del caso “sabena.it”, rappresentano un cambio di direzione. Il futuro del disegno di legge 4594/2000, quanto mai incerto e da valutare, tenuto conto che già si sottolineava la sua sovrapposizione rispetto alla tutela fornita dalla normativa marchi.
Il nome a dominio che viene utilizzato in concreto dagli utenti della rete internet, digitato alla stregua di un numero telefonico, non viene assegnato d’ufficio o casualmente, ma è LIBERAMENTE SCELTO dall’utente. Conseguenza: applicabilità della disciplina della legge marchi che necessariamente interferisce al riguardo con la regola “first come first served”(utilizzata dalla Ra nell’assegnazione dei nomi a dominio). Uno di questi settori (della vita civile ed economica) è proprio il marchio d’impresa. (NB) Si ricordi che comunque le regole di naming lasciano il passo al diritto statale nel caso di sentenza passata in giudicato: revoca del nome a dominio
Segni distintivi atipici: rientrano nella fam. dei diritti di prop. intellettuale