Scheda sintetica per comprenderne le caratteristiche principali, le condotte vietate, il procedimento e le conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro che gestisce il personale e deve confrontarsi con le relazioni sindacali in azienda.
2. Repressione della condotta
antisindacale
Configurazione legislativa di ampia
portata:
«qualsiasi comportamento del
datore»
Fattispecie strutturalmente «aperta»
Repressione finalizzata ad incidere sul
comportamento (anche solo idoneo, a
prescindere dall’esistenza di dolo o
colpa):
«diretto ad impedire o limitare
l’esercizio della libertà e della
attività sindacale nonché del diritto
di sciopero»
Obiettivo:
Garantire nel modo più ampio l’effettività
dei diritti di libertà sindacale e di sciopero.
3. Repressione della condotta
antisindacale
Limitazioni della libertà e attività sindacale:
1. Diritto di assemblea
2. Diritto ai permessi sindacali
3. Diritto all’uso di locali
4. Condotte vietate anche se si colpiscono uno o più lavoratori
per l’esercizio dei diritti di libertà e attività sindacale e di
sciopero, con licenziamenti, trasferimenti o minacce di
sanzioni disciplinari motivati da ragioni antisindacali.
Reazioni allo sciopero:
Il diritto di sciopero è protetto da ogni comportamento ostativo.
(E’ antisindacale, ad esempio, sostituire i lavoratori in sciopero
con lavoratori assunti ad hoc)
Comportamenti nelle trattative:
E’ antisindacale, ad esempio, trattare con un sindacato,
escludendone altri in maniera ingiustificata o in violazione di
un espresso obbligo legale e contrattuale di
convocazione congiunta.
Stipulazione ed applicazione generalizzata di accordi separati:
Costituisce condotta antisindacale disapplicare da parte del datore
di lavoro un contratto collettivo unitario – in vigore – per applicare
un accordo separato successivo (Trib. Modena, 2 aprile 2011)
Violazione dei diritti sindacali contrattuali:
Inosservanza di diritti riconosciuti al sindacato non dalla legge ma
dalla stessa contrattazione collettiva (ad esempio, diritti di
informazione contenuti nella parte «obbligatoria» dei contratti,
diritti di consultazione preventiva, ad esempio per l’introduzione
del lavoro notturno).
Comportamenti antisindacali (azioni od
omissioni):
Che configurano una violazione ovvero anche
solo l’idoneità a violare una serie «aperta» di
diritti, in relazione a diversi momenti che
caratterizzano il rapporto di lavoro e
l’attività sindacale.
4. Repressione della condotta
antisindacale
Soggetto attivo (e quindi legittimato
passivo) della condotta è il datore di
lavoro
a prescindere dal fatto che sia
imprenditore o non imprenditore, privato
o pubblico, e indipendentemente dal
numero di lavoratori occupati.
La condotta è rilevante anche se posta in
essere non personalmente dal datore, ma
dai soggetti che esercitano in azienda il
potere imprenditoriale.
In ogni caso, l’illecito è imputabile solo e
direttamente al datore di lavoro.
Soggetti coinvolti:
5. Repressione della condotta
antisindacale
Soggetti legittimati:
«organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali, che vi abbiano
interesse».
Si tratta degli organi territoriali di
categoria, strutture zonali o provinciali
(ora comprensoriali).
E’ esclusa la legittimazione sia dei
singoli lavoratori sia di forme di
autotutela collettive non organizzate
su base nazionale.
Non sono legittimati i terminali
aziendali del sindacato, cioè le RSA o
RSU.
Soggetti coinvolti:
6. Repressione della condotta
antisindacale
Procedimento speciale applicabile
anche ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (ex art. 63, 3°
comma, D.Lgs. N. 165 del 2001).
Il procedimento si svolge innanzi al
Tribunale ordinario in funzione di
giudice del lavoro.
Procedimento:
Speciale procedimento giurisdizionale
repressivo della condotta antisindacale del
datore di lavoro.
7. Repressione della condotta
antisindacale
1. Ricorso al Tribunale del luogo ove è posto in essere
il comportamento denunciato
2. Istruttoria minima
3. Audizione delle parti in interrogatorio libero e
assunzione di sommarie informazioni, da concludersi
in tempi brevi, anche se il termine di due giorni è
ordinatorio e, di fatto, largamente superato
4. L’ordine del giudice (decreto motivato) che rigetta il
ricorso o che lo accoglie sanzionando la condotta
antisindacale, è immediatamente esecutivo:
cessazione del comportamento illegittimo e
rimozione degli effetti lesivi già realizzati, con
ripristino del libero godimento degli stessi beni.
5. Contro il decreto immediatamente esecutivo è
ammessa, entro 15 giorni dalla sua comunicazione
alle parti, l’opposizione avanti al Tribunale che ha
emanato il provvedimento impugnato il quale
provvede con sentenza, anch’essa immediatamente
esecutiva.
6. L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del
decreto, può farlo solo la sentenza successiva.
7. La sentenza è appellabile avanti la Corte d’appello,
sempre secondo il rito del lavoro.
Procedimento con carattere d’urgenza:
8. Repressione della condotta
antisindacale
La sanzione penale posta a carico del
datore di lavoro, per l’inosservanza
dell’ordine del giudice, ai sensi
dell’art. 650 cod. pen. consiste
nell’arresto fino a 3 mesi o
nell’ammenda fino a 206 Euro.
Va altresì ricordato che l’art. 7, 7°
comma, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dispone a carico del
datore condannato per condotta
antisindacale la revoca delle
agevolazioni fiscali concesse per
incentivare l’occupazione.
Sanzioni