Questa presentazione vuole essere una trattazione ordinata di quanto la norma prescrive in materia di valutazione del rischio chimico. Vengono riportati gli strumenti utilizzabili tra cui il modello Al.Pi.ris.Ch della Regione Piemonte.
Il Modello Organizzativo e di Gestione 231 applicato alla sicurezza e salute ...
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
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La valutazione del rischio
chimico nelle attività lavorative
Normativa, indicazioni
metodologiche, strumenti
di lavoro
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La valutazione del rischio chimico prevede:
1) censimento di tutti gli agenti chimici;
2) valutazione del rischio legato agli agenti
chimici;
3) stima del rischio;
4) identificazione e pianificazione degli
interventi di miglioramento.
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5. La valutazione del rischio (direttamente nel DVR) può includere la
giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici
pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle
misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività
comincia
solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all’attuazione delle misure di prevenzione.
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7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in
occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Regione Piemonte:
E’ obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio in occasione di
mutamenti del processo produttivo, della classificazione degli agenti chimici
pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di
eventi sentinella ne mostrino la necessita. Si raccomanda che la periodicita
dell’aggiornamento sia funzione del livello di rischio valutato (indicativamente
triennale).
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Art. 233 – Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione [...], il datore di lavoro
determina preliminarmente l’eventuale presenza
di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro
Il primo passo che deve effettuare il
tecnico è l’individuazione degli agenti
chimici pericolosi di cui all’art. 222 comma
1 lettera b:
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Art. 222 – Definizioni
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come
pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la
salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali
agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale
regolamento;
2) soppresso;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come
pericolosi [...], comportano un rischio per la sicurezza e la salute
dei lavoratori a causa di loro proprieta‘ chimico-fisiche, chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo
di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un
valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato
XXXVIII;
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2. Nella valutazione medesima devono essere
incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e
la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità
di notevole esposizione o che, per altri motivi,
possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le
misure tecniche.
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Il primo passaggio esige un’attenta analisi dei
processi di lavoro.
L’esposizione ad agenti chimici può deirvare da:
1) materie prime;
2) prodotti finiti;
3) intermedi di produzione;
4) agenti impiegati per la pulizia e gli interventi di
manutenzione;
5) prodotti residui e rifiuti;
6) prodotti movimentati.
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Su AimSafe accediamo alla sezione “Rischi chimici”
dell’azienda e andiamo ad aggiungere le fasi di lavoro
che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad
agenti chimici pericolosi
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Per ogni fase di lavoro analizziamo le condizioni che
possono determinare esposizione ad agenti chimici.
Compilando i campi, il tecnico viene guidato
all’individuazione di tutti gli agenti.
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Terminata questa fase compilativa, il tecnico avrà
approfondito il ciclo di lavoro, individuato le modalità di
esposizione anche nelle attività non di routine.
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Potrà quindi inserire gli agenti da valutare nel secondo
step.
IMPORTANTE: gli agenti chimici vanno considerati
come gruppo (es. oli lubrificanti) e non valutati
agente per agente (marca e modello), altrimenti il
modello di calcolo sottostima i valori di rischio
essendo correlati a durata di esposizione e quantità
impiegate.
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Analogamente, potrebbe capitare di dover valutare lo
stesso agente chimico in 2 situazioni diverse in quando
impiegato in maniera diversa.
Ad esempio il rifornimento di autoveicoli o mezzi da
giardino. L’agente chimico da analizzare sarà lo stesso
ma le modalità diverse, quindi dovranno essere valutati
separatamente.
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Per ogni agente chimico pericoloso individuato, il
tecnico deve procedere alla valutazione dei
rischi.
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione [...], il datore di lavoro [...] valuta anche i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione
in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa
scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della
quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo
elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
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a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Questo dato è desumibile dalle schede dei dati di sicurezza:
1) punto 2: identifica le frasi di pericolo e dà indicazioni preliminari in
merito ai rischi correlati;
2) punto 11 informazioni tossicologiche: indica nel dettaglio gli effetti
dell’agente chimico sul corpo umano, eventuali accumuli ecc.;
Occasionalmente, potreste trovare anche qualche indicazione al punto 4
relativo al primo soccorso.
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Dalla lettura dei punti sopra riportati, il tecnico desume le
indicazioni relative ai danni che l’agente potrebbe provocare
all’utilizzatore e li inserisce nella prima colonna della matrice
riportata nella sezione “Agente chimico/Valutazione”.
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Dalle medesime considerazioni, il tecnico inserisce, nella sezione
“Frasi”, le frasi di pericolo applicate all’agente chimico ed
eventuali altre classificazioni a sua valutazione.
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Attraverso le c.d. “frasi 0”, il tecnico può assegnare
autonomamente alcuni livelli di gravità all’agente chimico,
eventualmente maggiori rispetto al livello desumibile dalla
classificazione riportata sulla scheda di sicurezza.
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Una volta assegnate le frasi di pericolo o rischio, il sistema
utilizzerà il grado di gravità più alto tra quelli correlati alle frasi
assegnate all’agente chimico.
Le frasi possono avere una gravità sia per inalazione
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c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti
tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li
contengono o li possono generare;
Questi dati sono desumibili da:
1) punto 9: in cui viene riportato, in particolare, la temperatura di
ebollizione e la tensione di vapore che influenzano la capacità
dell’agente di disperdersi;
2) dai tempi di esposizione;
3) dai quantitativi medi impiegati;
4) dalla presenza di particolari condizioni che determinano
l’esposizione (incidenti, residui, rifiuti ecc.).
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Dalle considerazione fatte, il tecnico riporta le indicazioni relative
alle modalità con cui l’operatore viene esposto al singolo agente.
L’analisi viene svolta per ogni via di esposizione.
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Stato fisico può essere:
a) gas (+1);
b) liquido a volatilità bassa (0);
c) liquido a volatilità media (+0,5);
d) liquido a volatilità alta (+1);
e) solido sotto formato di granulato che non hanno tendenza a
rompersi (0);
f) solidi granulari o cristallini con produzione di polvere (+0,5);
g) polveri fini e/o a bassa densità (+1);
h) non valutabile nel dettaglio (+1).
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Tipo di processo può essere:
a) in pressione (+0,5);
b) con apporto di energia termica (da applicare solo se si tratta di
un solido) (+0,5);
c) con apporto di eneriga meccanica (+0,5).
Dispostivi di protezione tecnica:
a) ventilazione generale (-0,5);
b) aspirazioni localizzate (-1)
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In caso di campionamenti ambientali e/o personali, si può inserire
il valore del misurato, raffrontando il valore campionato con quello
del TLV relativo
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f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
Dall’analisi delle postazioni di lavoro, il tecnico individua le misure
di prevenzione e protezione adottate che possono essere:
1) lavoro a ciclo chiuso;
2) aspiratori localizzati;
3) DPI;
4) misure organizzative (turnazione);
5) sistemi di allarme.
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Le misure di prevenzione e protezione vengono riportate nella
colonna di destra della matrice. Vanno riportate le misure già
adottate e non anche quelle che si intende adottare in futuro.
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Tipo di impianto può essere:
a) ciclo chiuso e confinato (-2);
b) ciclo confinato e in depressione rispetto all’esterno (-1);
c) ciclo confinato ma non in depressione rispetto all’esterno (-0,5);
d) ciclo aperto senza interventi manuali (0);
e) ciclo aperto e con interventi manuali (1);
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e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di
cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e
ALLEGATO XXXIX;
Il dato relativo ai TLV è riportato al punto 8 delle schede dei dati di
sicurezza.
Il tecnico potrebbe trovare diversi regolamenti (ACGIH, DNEL, EU
OSHA). Questa indicazione però è di grande interesse per la
valutazione se effettuare campionamenti sul luogo di lavoro,
decidere cosa cercare e, una volta ottenuti i valori, con quali limiti
confrontarli.
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I TLV trovati vanno inseriti all’interno della sezione “Costituenti”.
Non si ritiene necessario inserire in questa sezione tutti i
costituenti di cui al punto 3 delle Schede dei dati di sicurezza.
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Infine, nella sezione documenti, possiamo caricare le schede dei
dati di sicurezza degli agenti correlati a quella valutazione e altri
documenti che si ritengano utili (es. risultati di indagini
ambientali).
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Al fine di poter procedere alla stima del rischio, si deve assegnare
gli agenti chimici alle mansioni lavorative, indicando l’entità
dell’esposizione in base a quantità impiegate e tempo di
esposizione.
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Ecco come si presenta la scheda di calcolo dell’indice di rischio
nel report da inserire all’interno della valutazione del rischio
chimico o direttamente nel DVR per chi predispone un documento
unico.
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In base al livello di rischio possiamo avere 2 situazioni:
Rischio BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute
In questo caso sarà sufficiente applicare le misure di cui agli artt.
224 - Misure generali di tutela
227 – Informazione e formazione per i lavoratori
228 – Divieti
Rischio NON BASSO per la sicurezza e/o NON IRRILEVANTE per la
salute
In questo caso, sarà necessario verificare l’applicabilità delle misure di
cui agli artt.
225 – Misure specifiche di protezione e prevenzione
226 – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
227 – Informazione e formazione per i lavoratori
228 – Divieti
229 – Sorveglianza sanitaria
230 – Cartelle sanitarie e di rischio
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ATTENZIONE: perchè sia applicabile l’esonero dalle misure di cui
agli artt. 225, 226, 229 e 230, è necessario, oltre che il livello di
rischio sia BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA
SALUTE che le misure di cui all’art. 224 comma 1 siano sufficienti.
L’uso di DPI, ad esempio, essendo una misura di cui all’art. 225,
rendono inapplicabile l’esonero.
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Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi devono essere
eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
q) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
r) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
s) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti;
t) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
u) misure igieniche adeguate;
v) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in
funzione delle necessità della lavorazione;
w) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo
di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti
agenti chimici.
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Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, [...], provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto
mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri
agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi
per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di
eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il
rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel
seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso
di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del
rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali,
qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori [...].
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Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, [...], provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto
mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri
agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi
per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di
eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il
rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel
seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso
di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del
rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali,
qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori [...].
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Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato
livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni
qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione,
provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco
meramente indicativo nell’ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche
appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio
temporali.