Wikipedia italia - 100 giorni del nuovo consiglio direttivo
Elec-To, Statuto
1. STATUTO
ASSOCIAZIONE “ELEC-TO”
Art. 1 - Denominazione e sede legale
E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione senza fini di lucro denominata “ELEC-TO”. Es-
sa ha sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele n.94.
Art. 2 - Obiettivi e finalità
L’Associazione persegue il seguente oggetto sociale:
Promuovere la partecipazione dei giovani ad attività di carattere sociale, aggregativo e poli-
tico
Favorire un’integrazione reciproca degli interessi e del lavoro degli associati per il perse-
guimento di obiettivi comuni nel campo dell’attivismo giovanile
Costituire un punto di riferimento per quanti, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni,
abbiano intenzione di contribuire a vario titolo nello sviluppo civico e morale dei giovani
impegnati nel territorio
Predisporre attività di diffusione di materiali inerenti l’attività dell’associazione per permet-
tere una conoscenza diffusa di questa realtà
Incrementare lo sviluppo della presenza giovanile in attività culturali e sportive
Diffondere nella società il rispetto dei diritti fondamentali sanciti in ambito nazionale e co-
munitario dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione europea per i diritti dell’Uomo e
dalla Carta di Nizza
Avvicinare i giovani al pensiero liberale, ai valori fondanti della democrazia e del movimen-
to dei Popolari europei
Responsabilizzare i cittadini in un dialogo aperto e continuo con le istituzioni al fine di trarre
logiche condivise nell’affrontare i problemi concreti ed evitare opposizioni pretestuose ed
ideologiche
L’organizzazione di occasioni di dibattito e incontro con esponenti di altre associazioni e or-
ganismi di varia natura per favorire lo scambio di esperienze e conoscenze reciproche.
2. Art. 3 - Soci
Può aderire all’Associazione chiunque sia compreso nella fascia di età tra i 18 ed i 35 anni (ad e-
sclusione dei soci onorari, per i quali non vigono limiti di età) e sia stato ammesso a seguito di rego-
lare richiesta avvenuta dietro presentazione del modulo di adesione allegato.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo dall’aspirante socio, fir-
mata da due soci fondatori, specificando:
per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e
occupazione
per le persone giuridiche: denominazione e ragione sociale, sede legale, nominativo del le-
gale rappresentante, oggetto sociale allegando copia del relativo atto costitutivo e statuto,
nonché copia del verbale dell’organo competente che ha deliberato la richiesta di ammissio-
ne a socio.
Il Consiglio Direttivo, verificata la correttezza formale delle informazioni comunicate, delibera cir-
ca l’ammissione a seguito di una presentazione scritta o orale da parte di almeno uno dei soci che ha
apposto la propria firma in calce al modulo di adesione.
Sulla domanda di cui sopra il Consiglio Direttivo delibererà in modo inappellabile.
Il versamento della quota da parte del neo-socio a seguito della comunicazione della decisione fa-
vorevole alla domanda di ammissione è condizione essenziale per acquisire lo status di socio.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
Fondatori;
Onorari;
Sostenitori;
Ordinari.
I soci ordinari saranno tenuti al pagamento della quota annuale entro il 30 settembre di ogni anno.
La tessera dell’Associazione ha validità dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno sociale.
Tutti i membri dell’associazione sono tenuti a versare la loro quota entro tre mesi dalla scadenza
pena il decadimento dall’incarico ricoperto.
Il Comitato di Controllo si riserverà la facoltà di sollecitare i soci morosi con richiami scritti.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.
Per particolari meriti sociali o motivi associativi il Consiglio Direttivo può nominare, previa ovvia-
mente l’accettazione dell’interessato, soci onorari.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibera-
zioni prese dagli organi sociali.
3. Il socio fondatore e il socio ordinario hanno diritto di voto nelle assemblee e acquistano tutte le pre-
rogative derivanti dall’appartenenza all’Associazione all’atto del pagamento della quota annuale de-
terminate.
In difetto dovrà versare in ogni caso la quota annuale e sarà considerato ancora socio fino alla sca-
denza del tesseramento.
Qualora un membro del suddetto Consiglio non abbia versato la quota sociale entro tre mesi dalla
data prevista (30 settembre) non potrà esercitare il suddetto ufficio.
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano la piena ca-
pacità giuridica e/o di agire, che non abbiano interessi contrastanti con l’Associazione.
Per acquisire a tutti gli effetti lo status di socio occorre versare la quota corrispondente alla singola
carica così come indicato nel Regolamento.
Art. 4 - Organi dell’Associazioni
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci;
L’Organo di Controllo
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente.
Le cariche sono a titolo gratuito. E’ fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute purché i-
nerenti all’espletamento dell’incarico associativo, adeguatamente documentate e preventivamente
avallate dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto eco-
nomico e finanziario.
L’Assemblea straordinaria, invece, può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta
questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.
4. Art. 6 - Formalità di convocazione, costituzione e deliberazione
La convocazione dell’Assemblea dei soci si effettua con avviso scritto, anche affisso presso la sede
sociale, o telefonico almeno otto giorni prima della data stabilita per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve riportare l’indicazione del giorno, ora, luogo della stessa e l’ordine
del giorno delle materie da trattare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o
da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato.
L’Assemblea è validamente costituita:
in prima convocazione se è presente o rappresentata la metà più uno dei soci;
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli associati in regola con le quote associative.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, anche membri del Consi-
glio Direttivo. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 7 - Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria:
stabilisce gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
elegge i componenti del Consiglio Direttivo eccettuati i membri di diritto (Presidente, Vice-
Presidente, il Sottosegretario e il Presidente dell’Organo di Controllo).
Art. 8 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera, le modifiche allo Statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
c) nomina i liquidatori e ne determina i poteri;
delibera il compimento di atti di straordinaria amministrazione
5. Art. 9 - Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 7 membri: 4 membri di dirit-
to (Presidente, Vice Presidente, Sottosegretario e Presidente dell’Organo di Controllo) e 3 eletti
dall’Assemblea ordinaria tra i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. I Consiglieri possono essere successivamente con-
fermati. Qualora nel corso del mandato venissero a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il
Consiglio potrà provvedere alle opportune sostituzioni mediante deliberazione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o su richiesta di
almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, sempre in unica convocazione.
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha la gestione di tutti gli atti concernenti la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, con possibilità di conferire deleghe ai singoli Consiglieri. In particolare il Consi-
glio Direttivo:
a) redige il regolamento per il funzionamento dell’Associazione;
b) redige il bilancio da sottoporre ai soci;
c) delibera circa l’ammissione e la decadenza dei soci;
d) favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
e) stabilisce le quote associative che possono essere differenziate per diverse categorie di soci.
Per lo svolgimento della gestione operativa dell’Associazione il Consiglio Direttivo può demandare
a propri membri o a singoli soci specifiche funzioni organizzative e di coordinamento.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e
delibera a maggioranza palese dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. E’ necessaria
la maggioranza qualificata dei due terzi per l’approvazione delle modifiche statutarie e per lo scio-
glimento dell’Associazione da proporre all’Assemblea dei soci.
In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competen-
za dell’Assemblea, con riserva di ratifica da parte della stessa.
Il Consiglio Direttivo nel favorire e nel perseguire gli obiettivi dell’Associazione, dovrà verificare
che i singoli progetti da svolgersi nell’anno sociale o in più anni, abbiano la copertura finanziaria,
sotto forma di contributi (enti pubblici, fondazioni, privati), oblazioni, versamenti di altra natura,
ecc…
I progetti per iniziative ed attività possono essere presentati senza limiti di tempo nel corso
dell’anno sociale; su di essi il Consiglio Direttivo esprimerà le sue considerazioni a seguito di atten-
6. ta analisi e comunicherà le risultanze all’assemblea plenaria convocata annualmente per
l’approvazione del bilancio.
Il Presidente e il Vice-Presidente provvederanno a presentare alle singole amministrazioni pubbli-
che e private eventuale richiesta di contributo direttamente o per il tramite di altra associazione. Il
Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno potrà analizzare tale progetto, anche dal punto di
vista economico, attraverso la comparazione con altre realtà o potrà sviluppare progetti comuni con
altre associazioni che perseguono analoghe finalità e scopi.
Qualora il progetto finale presentasse degli elementi, di forma o di sostanza, differenti rispetto a
quanto indicato al momento della presentazione, oppure prendesse in esame tematiche difficilmente
valutabili, il Consiglio Direttivo provvederà a informarne il proponente per eventuali revisioni.
Art. 10 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, stipula i contratti e firma la corrispon-
denza che impegni comunque l’Associazione, rappresenta in giudizio l’Associazione, risponde degli
atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni
del Consiglio Direttivo ed esegue gli atti di ordinaria amministrazione previsti dallo Statuto. Presie-
de inoltre l’Assemblea dei soci.
Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via tran-
sitoria o permanente. Può avvalersi di altri soci per lo svolgimento della propria attività. Le deleghe
attribuite devono essere comunicate al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al Vice Presidente
Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’Associazione, attesta
di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o respon-
sabilità in merito.
Art. 11 - Recesso
In caso di recesso volontario o deciso dal Consiglio Direttivo, l’iscritto all’Associazione ed i suoi
aventi causa non avranno alcun diritto su quanto versato, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione,
all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, con maggioranza qualificata dei due terzi, può decidere della decadenza ed
esclusione di un Associato in qualsiasi momento, valutando o meno la possibilità di motivare pub-
blicamente la decisione presa.
7. Art. 12 - I Ministri
Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli soci la gestione di specifici ambiti d’intervento
dell’associazione.
Questi soci assumeranno la carica di Ministro di durata biennale e potranno essere rinominati allo
scadere. Essi sono tenuti a svolgere l’attività delegata sotto la supervisione e dentro i limiti indicati
dal suddetto Consiglio al momento del loro insediamento.
I Ministri hanno facoltà di costituire singolarmente un proprio gruppo di sostegno nell’esercizio del-
la propria attività. Tale gruppo non rientra nel novero dei soggetti componenti gli organi direttivi.
Il Consiglio Direttivo potrà in qualunque momento sollevare i ministri dall’incarico qualora si rav-
visi un’irregolarità nella gestione o incapacità operativa. I Ministri sono tenuti a riferire al Consiglio
ogni novità rilevante circa il loro ambito d’intervento.
Le materie d’intervento saranno indicate ed eventualmente aggiornate ogni anno durante la prima
riunione del Consiglio Direttivo e inserite nel Regolamento.
Art. 13 - Il Sottosegretario alla Presidenza
Il soggetto che ricopre la carica di sottosegretario alla Presidenza è nominato all’atto di costituzione
dell’associazione così come indicato nell’atto costitutivo. L’incarico ha durata quinquennale e il
rinnovamento avviene con la costituzione del nuovo Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.
Egli è inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo.
Il Sottosegretario svolge il fondamentale ruolo di coordinamento delle attività esecutive dei Ministri
nominati dal Consiglio Direttivo e aggiorna il suddetto Consiglio circa lo sviluppo e i risultati rag-
giunti nell’ambito delle attività d’intervento.
Egli è inoltre garante -di concerto con il Presidente dell’Organo di Controllo- dell’effettivo rispetto
dei principi e valori fondanti indicati nello Statuto e nel Regolamento.
Tale carica non esclude la possibilità di ricoprire il ruolo di Ministro eccettuato il caso in cui sia
ravvisabile un palese conflitto d’interessi.
Infine sarà peculiarità del suo ufficio la proposta di possibili finanziamenti (istituzionali e commer-
ciali) da sottoporre al vaglio ed approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
8. Art. 14 - Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquistati;
b) dall’introito delle quote sociali;
c) dagli utili derivanti dalle attività svolte dall’Associazione;
d) da erogazioni o lasciti in denaro o in altri beni da parte di Enti o privati;
e) da redditi patrimoniali;
f) da finanziamenti comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali per lo
svolgimento delle attività dell’Associazione.
Il Patrimonio dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui al
presente Statuto.
Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finan-
ziario annuale dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo, dev'essere approvato
dall’Assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
Art. 15 - Regolamento
È prevista la redazione di un regolamento ad uso interno che disciplini i rapporti tra gli organi diri-
genziali, l’assemblea dei soci e delinei la forma mentis dell’associazione stessa a cui i membri sa-
ranno tenuti a conformarsi.
Art. 16 - Rimborsi
Nel ricevimento dei contributi da parte di enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc… si tratterrà, a ti-
tolo di rimborso spese e a copertura dei costi di gestione dell’Associazione una percentuale variabi-
le a seconda delle necessità emerse nel singolo caso. Salvo diversa e specifica deliberazione del
Consiglio Direttivo.
Normative in vigore per stabilire le modalità di recupero delle spese sostenute dai membri degli or-
gani direttivi o dai soci da questo delegati con apposita delibera:
a) È riconosciuta la possibilità dell’uso di autovetture private, di mezzi di trasporto pubblici o
altro mezzo di trasporto per motivi di servizio legati alla partecipazione a manifestazioni
che a favorire la conoscenza a terzi dei fini dell’Associazione
9. b) Il rimborso chilometrico è fissato in euro 0,50 (cinquanta centesimi) senza distinzione di
classe di vetture ed è valido fino a nuove disposizioni
c) Le spese di parcheggio eventualmente sostenute durante le attività sono riconosciute alle-
gando il relativo ticket, la cui data e ora devo essere corrispondenti
d) Le spese di rappresentanza dovranno essere giustificate attraverso fatture e ricevute
e) Per il rimborso viene adottata una scheda unica come da copia allegata. Essa dovrà essere
compilata in tutte le parti previste, firmata e recare allegati gli eventuali ticket
f) Le spese di cui sopra per essere rimborsate devono essere state autorizzate dal Consiglio Di-
rettivo,il tutto in una situazione finanziaria che consenta il rimborso delle spese
g) Per il rimborso di spese non indicate nei punti precedenti sarà necessaria un’apposita auto-
rizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il rimborso verrà erogato esclusivamente e tassativamente nei riguardi delle sole spese preventiva-
mente autorizzate dal Consiglio Direttivo e presentando relativa quietanza.
Per quanto non espresso nel presente Statuto si fa riferimento all’atto costitutivo dell’Associazione,
al Regolamento, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.
Art. 17 - Organo di Controllo
E’ prevista la costituzione di un organo di controllo dell’attività svolta dal Consiglio Direttivo con
facoltà di adire il Presidente o in sua vece il Vice Presidente ogni qual volta ravvisi irregolarità nel-
lo svolgimento del proprio ufficio da parte del suddetto Consiglio o da parte dell’Assemblea.
L’organo di controllo può inoltre ricoprire il ruolo di comitato etico su incarico del Consiglio Diret-
tivo ogni qual volta emergano questioni rilevanti sulle quali l’associazione ritenga di dover assume-
re una posizione ufficiale.
L’organo si compone di un presidente, eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo ecce-
zion fatta per il primo presidente nominato all’atto di fondazione dal Collegio dei soci fondatori.
Il suddetto Organo si compone di un numero di 5 membri scelti in seno all’assemblea generale dei
soci ordinari a maggioranza semplice.
Tali membri hanno incarico annuale.
10. Art. 18 - Scioglimento
Sono cause di estinzione dell’Associazione:
il raggiungimento dei fini statutari;
l’impossibilità di realizzazione degli stessi;
la sopravvenuta insufficienza dei mezzi finanziari;
la deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina i
criteri di devoluzione del Patrimonio residuo in favore di altri enti o associazioni che abbiano finali-
tà culturali e sociali analoghe.
Art. 19 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie relative all’attuazione del rapporto associativo e all’interpretazione del presen-
te Statuto sono deferite – con esclusione di qualsiasi intervento dell’autorità giudiziaria – alla deci-
sione definitiva e insindacabile del Consiglio Direttivo.
Le parti si considerano impegnate a considerare la decisione del Consiglio Direttivo quale espres-
sione della loro volontà contrattuale.
Art. 20 - Norme finali
Si applica all’Associazione, per quanto non previsto dal presente Statuto, le norme del Codice Civi-
le sulle Associazioni non riconosciute.