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Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento pcr lo sviluppo e la coesione economica
REGISTRO UFFICIALE 

Prot n. 0010677 - 26/03/201-' - CSCITA 

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DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Circolare tJ. 1oCott- bG.L ::Zb.o3...201~
Ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al decreto
interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Alle imprese interessate
Alla Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Alle banche e agli intermediarifinanziari
interessati
Ali'AB] Associazione bancaria italiana
All'Assilea - Associazione italiana leasing
1. PREMESSA
Come previsto dall'articolo 14 del decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delPeconomia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014 (nel prosieguo "decreto"), con
circolare sono indicate le modalità attuative della misura agevolativa. Con la circolare del IO
febbraio 2014, n. 4567 sono stati fomiti termini e modalità di presentazione delle domande per la
concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del decreto. Con la presente circolare
vengono di seguito fomite ulteriori istruzioni e precisazioni utili alla migliore attuazione degli
interventi.
2. TERMINI PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
2.1 Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ai sensi del quale il
finanziamento deve "essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del
contratto di finanziamento", nonché alle conseguenti clausole, e, in particolare, agli articoli 7.6 e
11.1 (viii) della Convenzione del 14 febbraio 2014 stipulata tra il Ministero dello sviluppo
economico, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (nel prosieguo
"CDP "), si chiarisce che dette previsioni sono da intendersi rispettate anche nel caso di erogazioni,
sempre entro il termine di 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti, dell'intero importo del
finanziamento bancario o in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano
l'univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie.
In tal caso:
a) la cessione in garanzia a CDP, per l'intero importo del finanziamento all'impresa beneficiaria,
avverrà al momento dell'erogazione sul conto tecnico dedicato;
b) i soggetti finanziatori disporranno nel tempo i pagamenti, in favore, a seconda dei casi, delle
imprese beneficiarie ovvero direttamente dei fornitori, a valere sulle disponibilità dei conti tecnici
dedicati, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione definiti contrattualmente e,
comunque, nel caso della locazione finanziaria, ove non fosse previsto un periodo di prelocazione,
entro la data di consegna del bene, che dovrà avvenire non oltre dodici mesi dalla data di stipula del
finanziamento;
c) il periodo di preammortamento e il periodo di prelocazione del finanziamento, ove previsti
contrattualmente, decorreranno dall'erogazione delle somme da parte della banca/intermediario
finanziario sul conto tecnico dedicato;
d) al termine del periodo di preammortamento o di prelocazione ovvero alla consegna del bene nel
caso della locazione finanziaria per la quale non sia contrattualmente previsto un periodo di
prelocazione, eventuali importi residui sui conti tecnici dedicati saranno oggetto di estinzione
anticipata, con conseguente riduzione del finanziamento, rideterminazione del contributo e
restituzione della corrispondente quota di provvista a CDP, sulla base della vigente disciplina
normativa e convenzionale.
3. PRECISAZIONI SUL CUMULO DEGLI AIUTI DE MINIMIS
Successivamente all'emanazione del decreto sono intervenuti i nuovi regolamenti della
Commissione europea in materia di aiuti de minimis per i diversi settori, ad eccezione della pesca e
acquacoltura, e pertanto si ritiene opportuno precisare quanto riportato nel seguito.
3.1 La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto con le
agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa, per le imprese diverse da quelle
agricole e della pesca, al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013.
3.2 La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto con le
agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi riferita anche, per le imprese agricole, al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Pertanto qualora
l'impresa benefici di aiuti che ricadano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
1408/2013 gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità ed i limiti ivi previsti.
4. PRECISAZIONI SULLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'
4.1 Come previsto dal decreto per i diversi settori si applicano i regolamenti di esenzione
pertinenti. Nel dettaglio, relativamente alla definizione di impresa in difficoltà, si deve fare
riferimento agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà, pubblicati nella GU C 244 dell'1/10/2004, da applicare in toto salvo diversa
specificazione. Si precisa pertanto che, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 1857/2006
della Commissione per le imprese del settore della produzione di prodotti agricoli, un'impresa in
difficoltà è quella definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà, come peraltro previsto nell'articolo 5 comma 7 del decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)
D1V.VIl~ ~~
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567
Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del
contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la
disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da
parte di piccole e medie imprese.
Alle imprese interessate
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Alle banche e agli intermediari finanziari
interessati
All’ABI – Associazione bancaria italiana
All’Assilea – Associazione italiana leasing
1. PREMESSA
L’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione da parte di banche e intermediari finanziari, a valere
su un plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di
finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in beni strumentali d’impresa,
nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi
calcolati sui predetti finanziamenti.
L’intervento agevolativo è così articolato:
 costituzione presso Cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse (pari a 2,5 miliardi di euro),
che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra
il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e finanze,
l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti, possono utilizzare per concedere,
fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti alle PMI per investimenti in macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il plafond è utilizzabile anche a fronte di
operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing in possesso di garanzia rilasciata
da una banca aderente alle convenzioni citate;
2
 concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel limite dello stanziamento
annuale di bilancio previsto, di un contributo in favore delle PMI che hanno ottenuto i
finanziamenti di cui sopra, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese;
 possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
fino alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall’impresa, con
priorità di accesso.
In attuazione della norma di legge, con decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, sono stati definiti i requisiti, le
condizioni di accesso, la misura massima, nonché le modalità per la concessione e l’erogazione del
contributo e per il raccordo con il finanziamento concesso dalle banche e società di leasing
finanziario.
Il decreto interministeriale 27 novembre 2013 ha previsto, altresì, che il termine iniziale per la
richiesta dei finanziamenti e dei contributi, gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore
documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo, nonché le modalità
di presentazione, siano stabiliti con circolare del Ministero dello sviluppo economico. Con la
medesima circolare è stato previsto che siano rese note anche le modalità tecniche di calcolo del
contributo e definita la procedura di erogazione in quote annuali.
Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, si richiamano di seguito le definizioni adottate
dal decreto 27 novembre 2013:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “regolamento GBER”: il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive
modifiche e integrazioni;
c) “regolamento (CE) 1857/2006”: il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli;
d) “regolamento (CE) 736/2008” il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22
luglio 2008, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e
medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della pesca;
e) “decreto-legge 69/2013”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
f) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al
Regolamento GBER, nonché secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.238 del 12
ottobre 2005;
g) “CDP”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
3
h) “banca": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria
operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del Testo
Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e
integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 69/2013;
i) "intermediario finanziario": soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing
finanziario e iscritto all’albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, purché
garantito da una banca aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
69/2013;
l) “finanziamento”: il finanziamento, bancario o in locazione finanziaria, concesso a una PMI da
una banca o da un intermediario finanziario;
m) “convenzioni”: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
S.p.a. ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.69/2013;
n) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
o) “decreto”: il decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 19 del 24 gennaio 2014.
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AGEVOLAZIONE
2.1 Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, le imprese sono tenute a
presentare, con le modalità indicate al punto 2.2:
a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente
circolare, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un
suo procuratore;
b) la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai
dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di
cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo
stesso decreto legislativo;
c) copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso
il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa.
La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando
esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili entro il 10 marzo 2014 nella
sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero
www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni
incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono
motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al finanziamento e al
contributo. E’ fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo
stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.
4
2.2 La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo
tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata
dall’impresa in formato elettronico e, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente
necessaria indicata al punto 2.1, deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale,
nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell'amministrazione digitale” di cui al decreto
legislativo n. 82/2005, e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente
attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle
banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l’impresa successivamente
dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L’elenco delle
banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nei siti internet del
Ministero: www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it e di volta in volta aggiornato.
2.3 Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili.
3. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
3.1 Le imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero
comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato
nei siti internet del Ministero www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it, nonché nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura
dello sportello per la presentazione delle domande.
3.2 Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza
della documentazione di cui al punto 2 presentata dall’impresa richiedente, nonché la sussistenza
dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette a CDP, una sola volta
su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della
disponibilità della provvista a valere sul plafond di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto,
completa dell’ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell’operazione già deliberata o in
corso di delibera. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate.
Le domande di agevolazione, per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l’istruttoria
preliminare abbia dato esito negativo, non saranno inviate dalla banca o intermediario finanziario a
CDP per la richiesta di verifica della disponibilità della provvista. Le richieste di verifica di
disponibilità presentate dalle banche/intermediari finanziari, di cui al comma 2 dell’articolo 8 del
decreto, pervenute a CDP su base mensile, sono prese in considerazione dal Ministero, ai fini della
prenotazione del contributo, seguendo l’ordine cronologico di presentazione a CDP e sulla base
della preventiva positiva verifica della disponibilità del plafond messo a disposizione dalla stessa,
secondo quanto previsto dalle convenzioni. Laddove le risorse residue disponibili non consentano
l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione associata a una verifica di disponibilità
della provvista di CDP, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza
delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo
proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui
la prenotazione parziale si riferisce.
5
3.3 Qualora, entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 3.1, per
ciascuna annualità si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi di
finanziamento deliberati dalle banche/intermediari finanziari rispetto all’importo delle risorse
prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 8,
comma 8, del decreto, le ulteriori risorse disponibili in questione possono essere utilizzate
esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e,
successivamente, delle eventuali altre richieste di prenotazione delle banche/intermediari finanziari
comunicate da CDP nella medesima trasmissione mensile.
3.4 Le richieste di verifica di disponibilità pervenute su base mensile a CDP successivamente
all’esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, e che non
possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale riapertura
dello sportello.
3.5 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 3.2,
le imprese interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, fermo restando
l’ammontare della provvista prenotata per il finanziamento, o di essere ricondotte alla fattispecie di
cui al punto 3.4.
3.6 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle banche/intermediari
finanziari nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al
punto 3.1, e non incluse in una richiesta di verifica della disponibilità di provvista inviata dalle
banca/intermediari finanziari a CDP, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello
sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente al provvedimento del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese di chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili.
4. INFORMAZIONI ANTIMAFIA
4.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, è
subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n.
159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, e ss.mm.ii., necessaria per l’accesso a contributi e
finanziamenti pubblici.
4.2 Per le finalità di cui al punto 4.1, il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle
dichiarazioni già indicate al punto 2.1, lettera b), redatte secondo le modalità stabilite dalla
Prefettura competente, nel caso in cui l’importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00
euro. Il Ministero si riserva comunque la facoltà, in fase di concessione del contributo, di chiedere
all’impresa le suddette dichiarazioni. Le citate dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti, successivamente scansionate e
infine firmate digitalmente dal legale rappresentante.
4.3 I tempi previsti per la concessione delle agevolazioni, di cui all’articolo 9, comma 1, del
decreto, possono pertanto subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della suddetta
documentazione antimafia, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni
(prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell’istruttoria) dal
ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere alla concessione delle
agevolazioni sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 159/2011.
6
5. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
5.1 Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del
2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento su un piano convenzionale di ammortamento, con rate
semestrali e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento, avente le
caratteristiche previste all’articolo 4 del decreto. In appendice alla presente circolare sono riportate
le modalità tecniche di calcolo del contributo.
5.2 Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima,
calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti dell’articolo 15 del
regolamento GBER ovvero, per le imprese agricole, dell’articolo 4 del regolamento 1857/2006 e,
per le imprese della pesca, degli articoli 11, 16, 19 e 22 del regolamento 736/2008. Le intensità di
aiuto sono calcolate in termini di ESL, che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto
dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni
erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di
interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento
della concessione predetta, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e
pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
5.3 Qualora l’ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche
ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa,
il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo
restando il finanziamento deliberato.
6. SPESE AMMISSIBILI
6.1 Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti,
beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware,
software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2,
B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile. Risultano pertanto escluse, come previsto
dall’articolo 5 del decreto, le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e
acconti”.
6.2 Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed
essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
6.3 Secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5 del decreto, gli investimenti devono essere
avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti
relativi al settore agricolo, di cui al regolamento 1857/2006, che possono essere avviati solo
successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.
6.4 In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a
quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza
preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente
sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto.
6.5 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento
del contributo concesso.
7
6.6 L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria
all’acquisto diretto o viceversa.
6.7 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni
acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese
in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini
dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi
contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal
legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa.
7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
7.1 Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di
concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in
quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle
autorizzazioni di spesa previste al comma 8 dell’articolo 2 del decreto–legge 69/2013.
7.2 Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della domanda, completa della documentazione richiesta e conforme a quanto indicato ai
punti 7.4 e 8, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri
soggetti pubblici, nonché subordinatamente all’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo
di bilancio. Nei casi in cui è necessario acquisire la documentazione antimafia, i tempi previsti per
l’erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione di
tale documentazione, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni dal
ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente (prorogabile dalla Prefettura stessa
di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell’istruttoria), di procedere all’erogazione delle
agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 159/2011.
7.3 In ragione delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi necessari per
l’espletamento delle procedure amministrative di competenza, il Ministero provvede alle erogazioni
nell’anno per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre.
7.4 Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale,
utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito internet www.mise.gov.it entro il 30
giugno 2014. Sia le richieste di erogazione, sia i relativi allegati devono essere firmati digitalmente.
Al termine della procedura di compilazione della domanda e dell'invio telematico della medesima,
nonché dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.
7.5 Le domande di erogazione presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto
7.4 sono non ricevibili.
7.6 L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, entro il periodo
di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del
finanziamento. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione
dell’investimento, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, deve essere resa
dall’impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento e sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo,
8
da un revisore legale iscritto al relativo registro. Detta dichiarazione è predisposta utilizzando lo
schema di cui all’allegato n. 2 e secondo le modalità indicate al punto 7.4.
7.7 Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla
verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il Ministero può acquisire dall’impresa
beneficiaria, anche prima dell’erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti
parte dell’investimento agevolato, da sottoporre a controllo.
7.8 Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto, il Ministero sospende l’erogazione del
contributo in tutti i casi di cui all’articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del
provvedimento di revoca. In particolare, la banca/intermediario finanziario comunica al Ministero:
a) eventuali inadempimenti dell’impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del
finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing. Tale comunicazione deve essere effettuata
dalla banca/intermediario finanziario entro 120 giorni dall’inadempimento, qualora l’impresa non
si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine;
b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento entro 60 giorni dall’evento.
In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la
banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero entro 120 giorni dal
rimborso/riscatto anticipato.
8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
8.1 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e l’ulteriore documentazione allegata,
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio
sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro.
8.2 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato n. 3, deve essere presentata secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e corredata delle
dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 4, sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica.
Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di
erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di
leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di
analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
8.3 Qualora il contributo concesso superi la soglia di 150.000,00 euro secondo quanto previsto al
punto 4, ciascuna richiesta di erogazione deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di domanda
relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo
159/2011 e s.m.i. (informazioni antimafia). In caso di variazione, la richiesta di erogazione deve
essere corredata delle dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente,
in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla
verifica di cui alla citata normativa.
8.4 Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima, redatte in conformità
all’allegato n. 5, devono essere presentate secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e sottoscritte
dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.
9
8.5 Qualora l’impresa beneficiaria alieni, ceda o distragga dall’uso produttivo i beni oggetto
dell’investimento nei 3 anni successivi alla data di completamento dell’investimento stesso e
qualora ricorrano le altre fattispecie previste all’articolo 12 del decreto, il beneficiario dovrà
trasmettere tempestiva comunicazione al Ministero, che procederà alla revoca del relativo
contributo.
8.6 Le richieste di erogazione relative all’ultima quota di contributo devono essere inoltre corredate
di un’attestazione della banca/intermediario finanziario con cui l’impresa ha stipulato il
finanziamento relativa al completamento del rimborso del finanziamento stesso.
9. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE
9.1 Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 6 è
riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dalla presente
circolare.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
10.1 In virtù della scadenza degli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di Stato e nelle more
del successivo perfezionamento degli ulteriori adempimenti comunitari:
per gli investimenti delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca esentati a norma del regolamento CE 736/2008, la
data ultima per la concessione degli aiuti è il 30 giugno 2014;
per gli investimenti delle PMI nei settori diversi dalla pesca, la data ultima di concessione degli
aiuti è il 31 dicembre 2014, in virtù della proroga, per gli investimenti delle PMI attive nella
produzione dei prodotti agricoli, del regolamento (CE) 1857/2006 disposta dal regolamento
(CE) 1114/2013 e, per tutti gli altri settori, del regolamento GBER disposta dal regolamento
(CE) 1224/2013.
10.2 Le modalità per la concessione degli aiuti successivamente alle date di cui al punto 10.1
saranno definite in conformità alle disposizioni nel frattempo adottate dalla Commissione europea
in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
DIV. VI / AM
*È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento.
Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire
l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. 	
Convenzione MiSE-ABI-CDP
14 febbraio 2014
PLAFOND BENI STRUMENTALI
ELENCO ADERENTI
ABI 
Data 
Contratto 
Finanziamento
Denominazione  
Contraente il Finanziamento 
ABI 
Denominazione 
Banca Cedente 
indirizzo PEC * 
5034  14/03/2014  BANCO POPOLARE S.C.  nuova.sabatini@pec.bancopopolare.it 
  3336  CREDITO BERGAMASCO S.P.A.  nuova.sabatini@pec.creberg.it 
3268  24/03/2014  BANCA SELLA S.P.A.  nuovasabatini@pec.sella.it 
8425  24/03/2014  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO S.C.P.A.  creditispeciali@pec.bancacambiano.it 
Pagina 1 di 7
*È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento.
Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire
l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. 	
ABI 
Data 
Contratto 
Finanziamento
Denominazione  
Contraente il Finanziamento 
ABI 
Denominazione 
Banca Cedente 
indirizzo PEC * 
5728  25/03/2014  BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. credito‐agevolato@cert.popvi.it
10638  28/03/2014 
MEDIOCREDITO TRENTINO‐ALTO ADIGE S.P.A. (INVESTITIONSBANK TRENTINO 
SUDTIROL ‐ A.G.) 
mediocredito.segreteriacrediti@legalmail.it 
5387  28/03/2014  BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.  nuova.sabatini@pec.gruppobper.it 
5696  28/03/2014  BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.  sabatinibps@pec.popso.it 
2008  28/03/2014  UNICREDIT S.P.A.  benistrumentali@pec.unicredit.eu 
1005  28/03/2014  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.  nuovasabatini@pec.bnlmail.com 
3069  28/03/2014  INTESA SANPAOLO S.P.A.  pbs@pec.mediocreditoitaliano.com 
  10637 MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.  pbs@pec.mediocreditoitaliano.com 
6095  28/03/2014  CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.  crediti@pec.crbra.it 
10680  28/03/2014  BANCA DEL MEZZOGIORNO ‐ MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.  nuovasabatini@postacertificata.mcc.it 
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*È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento.
Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire
l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. 	
ABI 
Data 
Contratto 
Finanziamento
Denominazione  
Contraente il Finanziamento 
ABI 
Denominazione 
Banca Cedente 
indirizzo PEC * 
8562  28/03/2014  BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.  ufficiofidi@pec.bancadipisa.it 
1030  28/03/2014  BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.    organismidigaranzia@postacert.gruppo.mps.it 
5216  28/03/2014  CREDITO VALTELLINESE  Sabatini@pec.creval.it 
  3019  CREDITO SICILIANO S.P.A.  Sabatini@pec.creval.it 
  6145  CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A.  Sabatini@pec.creval.it 
5652  28/03/2014  SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE S.P.A.  direzione@pec.sanfelice1893.it 
19142  28/03/2014  BIELLA LEASING S.P.A.  biella.leasing.sabatini.pec@actaliscertymail.it 
8530  28/03/2014  BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO S.C.  mutuiecreditispeciali@pec.bancadalba.bcc.it 
19319  28/03/2014  UNICREDIT LEASING S.P.A.  agevolazioni.unicreditleasing@legalmail.it 
3311  28/03/2014  BANCA SELLA HOLDING S.P.A.   
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Data 
Contratto 
Finanziamento
Denominazione  
Contraente il Finanziamento 
ABI 
Denominazione 
Banca Cedente 
indirizzo PEC * 
6115  01/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.  Mercatieprodotti@postacert.crcento.it 
6300  02/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.  compartomltecs@carismi.it 
8542  02/04/2014  CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE ED IMOLESE S.C.  mutui.bcc.ravennate.imolese@legalmail.it 
19269  02/04/2014  BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A.  bnpagevolazioni@legalmail.it 
7072  03/04/2014  EMIL BANCA ‐ CREDITO COOPERATIVO S.C.  pec@postacert.emilbanca.it 
6230  04/04/2014 
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. ‐ CARIPARMAEPIACENZA 
S.P.A. 
creditispeciali@pec.cariparma.it 
3179  04/04/2014  BNP PARIBAS LEASE GROUP  bnpsa.agevolazioni@legalmail.it 
5142  04/04/2014  BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.  direzionegenerale@bcp.postecert.it 
32872  04/04/2014  CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA ‐ CALIT  NuovaSabatini.Calit@actaliscertymail.it 
3227  04/04/2014  CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE  cnh.agevolazioni@legalmail.it 
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Contratto 
Finanziamento
Denominazione  
Contraente il Finanziamento 
ABI 
Denominazione 
Banca Cedente 
indirizzo PEC * 
8472  04/04/2014  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO (BOLOGNA) S.C.  pec.bcccastenaso@legalmail.it 
8509  04/04/2014  BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO ‐ S.C.  segreteria@postacer.bancacentroemilia.it 
3358  04/04/2014  CLAAS FINANCIAL SERVICES  cfs.agevolazioni@legalmail.it 
31011  04/04/2014  CABEL LEASING S.P.A.  cabelleasing@pec.cabel.it 
3111  04/04/2014  UBI BANCA  benistrumentali@pecgruppoubi.it 
3362  04/04/2014  DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. – SUCCURSALE DI MILANO  DLLPECNUOVASABATINI@ACTALISCERTYMAIL.IT 
3386  07/04/2014  JCB FINANCE  jcb.agevolazioni@legalmail.it 
6120  07/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.  affari.generali@pec.carispcesena.it 
3032  07/04/2014  CREDITO EMILIANO S.P.A.  PlafondBeniStrumentali@pec.gruppocredem.it 
5336  07/04/2014  BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.  creditispeciali@pec.friuladria.it 
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Contratto 
Finanziamento
Denominazione  
Contraente il Finanziamento 
ABI 
Denominazione 
Banca Cedente 
indirizzo PEC * 
6270  10/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.  segrdir‐carira@pec.it 
  3242 
BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO 
S.P.A. 
segrdir‐blucca@pec.it 
  5080  BANCA DI IMOLA S.P.A.  segrdir‐bimola@pec.it 
19291  11/04/2014  UBI LEASING S.P.A.  benistrumentali.ubileasing@pecgruppoubi.it 
3417  15/04/2014  BANCA PRIVATA LEASING S.P.A.  nuovasabatini‐bprileas@legalmail.it 
6030  30/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.  segreteriacrediti@pec.carispezia.it 
3048  05/05/2014  BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.  crediti.speciali@postacert.bancadelpiemonte.it 
7066  06/05/2014  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI S.C.  creditispeciali@pec.bcccomunicilentani.it 
5856  20/05/2014 
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.C.P.A. (IN TEDESCO SUDTIROLER 
VOLKSBANK GEN. AUF AKTIEN) 
servizio‐mutui‐contratti@pec.volksbank.it 
5385  20/05/2014  BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A.  creditispeciali@pec.bppb.it 
Pagina 6 di 7
*È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento.
Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire
l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. 	
ABI 
Data 
Contratto 
Finanziamento
Denominazione  
Contraente il Finanziamento 
ABI 
Denominazione 
Banca Cedente 
indirizzo PEC * 
6370  26/05/2014  CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.  BENISTRUMENTALI@POSTACERT.CRVOLTERRA.IT 
5584  27/05/2014  BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.  bpm.nuovasabatini@pec.gruppobipiemme.it 
 
Pagina 7 di 7
Guida alla compilazione
della domanda di agevolazione
1
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di agevolazione e i relativi allegati, pena l’inammissibilità della stessa domanda,
devono essere compilati dall’impresa in ogni parte, in formato elettronico e sottoscritti mediante
firma digitale, utilizzando esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero1
.
A tal fine l’impresa proponente dovrà:
1. accedere alla sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del
Ministero www.mise.gov.it;
2. effettuare il download del modulo di domanda, salvando copia del file sul proprio PC (ai fini
del salvataggio dei dati inseriti non è infatti possibile compilare il modulo nel browser);
3. aprire il documento con Adobe Reader (è necessario disporre di una versione uguale o
successiva alla 9);
4. compilare i campi presenti nelle varie sezioni del modulo di domanda (è possibile salvare di
volta in volta le informazioni inserite);
5. terminata la compilazione del modulo, utilizzare il pulsante “Verifica modulo” disponibile
nell’ultima pagina del documento;
6. concludere la compilazione cliccando sul pulsante “Chiudi modulo” che comparirà solo una
volta effettuata l’operazione di verifica (punto 5) con esito positivo, consentendo di
finalizzare la procedura e passare quindi alla firma e all’invio del documento;
7. firmare digitalmente il modulo di domanda ed i relativi allegati in formato “p7m” (firma
esterna). Per apporre la firma digitale è necessario dotarsi di un kit software/hardware che
fornisce all’utente i certificati riconosciuti ufficialmente dagli enti certificatori per
convalidare i propri file. I file firmati digitalmente (una firma per ogni file) assumono
l’estensione .p7m, che si aggiunge a quella originale del documento (nel caso del modulo di
domanda il file “modulo_di_domanda.pdf” diventerà “modulo_di_domanda.pdf.p7m”); si
raccomanda di non rinominare il file dopo aver inserito la firma digitale;
1
Ad eccezione della modulistica per la certificazione Antimafia che deve essere reperita presso le Prefetture di
competenza.
2
8. procedere all’invio della domanda e dei suoi allegati a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo di PEC della banca/intermediario finanziario prescelto fra quelli aderenti
alla convenzione.
N.B.: Il documento non potrà essere stampato (stampa disabilitata) ma salvato e firmato
digitalmente come sopra esposto.
2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Il mancato utilizzo del modulo di domanda pubblicato sul sito del Ministero, la sottoscrizione di
dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste
costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al
finanziamento e al contributo.
Per la compilazione della domanda si raccomanda alle imprese proponenti di utilizzare l’ultima
versione del modulo resa disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA
SABATINI)” del sito internet del Ministero2
.
L’intestazione dovrà riportare la denominazione e l’indirizzo PEC della banca/intermediario
finanziario aderente alla convenzione, con il quale l’impresa dovrà prendere contatto per definire
le modalità del finanziamento.
N.B.: La mancata compilazione dei campi aventi bordo rosso non consente la chiusura del
modulo di domanda.
Il modulo contiene alcuni campi aperti, da compilare manualmente ed altri, come nel caso della
forma giuridica, per i quali la scelta dovrà essere effettuata limitatamente a specifiche voci
predefinite nell’apposito menù a tendina.
2
La raccomandazione non va intesa come un obbligo all’utilizzo dell’ultima versione del modulo: saranno accettate
anche le versioni precedentemente pubblicate sul sito del Mise.
3
N.B.: Il campo “Posta elettronica certificata” dovrà riportare esclusivamente l’indirizzo di PEC
dell’impresa proponente, così come risulta dal Registro delle Imprese.
Qualora nella sezione “2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA” venga selezionato
“Procuratore speciale” in automatico nell’ultima pagina del documento comparirà, fra gli allegati
da trasmettere unitamente al modulo di domanda, il flag su “copia dell’atto di procura”.
4
Procura
Nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, è necessario
allegare copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la
procura (trasmissione su un unico file firmato digitalmente).
Il modello fornito contiene dei controlli automatici che, sulla base delle scelte effettuate, rendono
o meno obbligatoria la compilazione di alcuni campi.
5
Ad esempio:
► Il campo “Matricola INPS” diviene obbligatorio qualora nella sezione relativa alle dichiarazioni
dell’impresa venga riportato, nei dati relativi agli occupati (ULA), un valore maggiore di zero;
(tale cambiamento viene evidenziato a valle della selezione del pulsante di verifica modulo in
fondo al documento);
► Il campo “Codice Cassa Edile” è obbligatorio per le imprese operanti nel settore edilizio, lo
stesso, nel caso di imprese operanti nel settore dell’agricoltura o della pesca, se
erroneamente inserito, si cancellerà in automatico dopo aver selezionato come settore di
attività agricoltura o pesca;
► Selezionando “Agricoltura” o “Pesca” come settore di attività il campo relativo
all’identificazione della marca da bollo diviene non obbligatorio (in questo caso il bordo
6
apparirà di colore nero, come nella schermata di seguito riportata) e pertanto non dovrà
essere valorizzato3
.
Qualora una PMI, rientrante nel settore “Altro”, possieda un’esenzione per l’adempimento della
marca da bollo (es. casi particolari legati alla forma giuridica) potrà valorizzare il campo con la
dicitura “ESENTE”.
Passando alla sezione “7. DATI RELATIVI ALL’INVESTIMENTO”, dopo aver inserito l’importo
dell’investimento proposto è necessario compilare la tabella relativa alle tipologie di spesa e
cliccare sul pulsante “Calcola”; è previsto un controllo automatico che segnalerà la mancata
coincidenza fra l’importo inserito ed il totale calcolato.
Il campo relativo all’IVA non viene calcolato in modo automatico (come percentuale del campo
“spese”) ma deve essere compilato manualmente.
3
Si ricorda che l’adempimento relativo all’imposta di bollo mediante annullamento e conservazione in originale della
marca da bollo presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli dovrà essere assolto solo nel caso di
settore di attività “Altro”, diverso cioè da agricoltura e pesca.
7
Con riferimento alle voci di spesa sopra riportate si precisa che non sarà possibile inserire importi
inferiori ai 500 € in quanto, così come previsto all’articolo 5, comma 4 del decreto
interministeriale 27 novembre 2013, non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a
cinquecento euro, al netto dell’IVA.
Il valore relativo all’importo del finanziamento richiesto non potrà essere superiore al totale
investimento (in tal caso comparirà un alert come da figura sopra riportata) e dovrà, inoltre,
essere ricompreso entro i limiti previsti (valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a
due milioni di euro).
8
Qualora l’importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro, in automatico
nell’ultima pagina del documento comparirà, fra gli allegati da trasmettere unitamente al modulo
di domanda, il flag relativo alle dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle
informazioni antimafia alla Prefettura competente.
Antimafia
Con riferimento alle dichiarazioni necessarie per l’acquisizione da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico delle informazioni antimafia, si precisa che i prospetti di autocertificazione
redatti secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente e resi disponibili nel sito
istituzionale di ciascuna Prefettura dovranno essere trasmessi su un unico file, firmato
digitalmente dal medesimo soggetto che ha firmato il modulo di domanda, secondo quanto
previsto al precedente paragrafo 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (punto 7).
In particolare l’impresa, in base alla propria forma giuridica, dovrà compilare il modello previsto
per le società / ditte individuali/ cooperative o società consortili, attestando che le dichiarazioni
allegate (rese dai soggetti dichiaranti e corredate da copia di documento in corso di validità) al
modello stesso sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari (in possesso del
dichiarante). Questi ultimi dovranno essere quindi scansionati ed uniti al suddetto modello in
unico file in formato pdf, lo stesso dovrà quindi essere firmato digitalmente.
Dopo aver selezionato la dimensione di impresa (micro, piccola, media) nella sezione “6. ALTRI
DATI RELATIVI ALL’IMPRESA” comparirà in automatico, nella schermata di seguito riportata, il
relativo flag che non potrà essere modificato. In caso di errore nella scelta, bisognerà tornare
nella sezione 6, modificare la scelta e in automatico si aggiornerà anche la schermata seguente.
9
Impresa associata/collegata
Selezionando “impresa associata/collegata” in automatico nell’ultima pagina del documento
comparirà, fra gli allegati da trasmettere unitamente al modulo di domanda, il flag su “ prospetto
recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa”, che diverrà pertanto obbligatorio inviare
a corredo del modulo di domanda. Si precisa che tale dichiarazione, così come per l’Antimafia,
deve essere trasmessa in un unico file, firmato digitalmente.
10
ATTENZIONE: si ricorda che il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, da
redigere nel caso di impresa associata/collegata prevede l'immissione dei dati in migliaia di euro,
mentre il modulo di domanda deve essere compilato in euro.
È possibile verificare la presenza di alcuni errori nella compilazione o la mancata compilazione di
alcuni campi, cliccando sul pulsante “Verifica modulo”, presente nell’ultima pagina del
documento. Tale controllo automatico va inteso come ausilio per ridurre il tasso di errore ma non
è sostitutivo della verifica formale a cura della banca/intermediario finanziario.
A seguito dell’inserimento di tutte le informazioni richieste cliccando su “Verifica modulo”
comparirà la seguente finestra
Cliccando “Ok” comparirà il pulsante “Chiudi modulo”.
11
ATTENZIONE: Dopo la chiusura del modulo non sarà più possibile apportare modifiche alla
domanda. Una volta cliccato il pulsante “chiudi modulo” e scelto di terminare la compilazione del
modulo, i pulsanti di “verifica modulo” e “chiudi modulo” vengono nascosti.
A questo punto è possibile firmare digitalmente il modulo di domanda ed inviarlo con gli allegati
via PEC come previsto.

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  • 1. Ministero Sviluppo Economico Dipartimento pcr lo sviluppo e la coesione economica REGISTRO UFFICIALE Prot n. 0010677 - 26/03/201-' - CSCITA u~~~gvd~?!~ DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Circolare tJ. 1oCott- bG.L ::Zb.o3...201~ Ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Alle imprese interessate Alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. Alle banche e agli intermediarifinanziari interessati Ali'AB] Associazione bancaria italiana All'Assilea - Associazione italiana leasing 1. PREMESSA Come previsto dall'articolo 14 del decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delPeconomia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014 (nel prosieguo "decreto"), con circolare sono indicate le modalità attuative della misura agevolativa. Con la circolare del IO febbraio 2014, n. 4567 sono stati fomiti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del decreto. Con la presente circolare vengono di seguito fomite ulteriori istruzioni e precisazioni utili alla migliore attuazione degli interventi.
  • 2. 2. TERMINI PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 2.1 Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ai sensi del quale il finanziamento deve "essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento", nonché alle conseguenti clausole, e, in particolare, agli articoli 7.6 e 11.1 (viii) della Convenzione del 14 febbraio 2014 stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (nel prosieguo "CDP "), si chiarisce che dette previsioni sono da intendersi rispettate anche nel caso di erogazioni, sempre entro il termine di 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti, dell'intero importo del finanziamento bancario o in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l'univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie. In tal caso: a) la cessione in garanzia a CDP, per l'intero importo del finanziamento all'impresa beneficiaria, avverrà al momento dell'erogazione sul conto tecnico dedicato; b) i soggetti finanziatori disporranno nel tempo i pagamenti, in favore, a seconda dei casi, delle imprese beneficiarie ovvero direttamente dei fornitori, a valere sulle disponibilità dei conti tecnici dedicati, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione definiti contrattualmente e, comunque, nel caso della locazione finanziaria, ove non fosse previsto un periodo di prelocazione, entro la data di consegna del bene, che dovrà avvenire non oltre dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento; c) il periodo di preammortamento e il periodo di prelocazione del finanziamento, ove previsti contrattualmente, decorreranno dall'erogazione delle somme da parte della banca/intermediario finanziario sul conto tecnico dedicato; d) al termine del periodo di preammortamento o di prelocazione ovvero alla consegna del bene nel caso della locazione finanziaria per la quale non sia contrattualmente previsto un periodo di prelocazione, eventuali importi residui sui conti tecnici dedicati saranno oggetto di estinzione anticipata, con conseguente riduzione del finanziamento, rideterminazione del contributo e restituzione della corrispondente quota di provvista a CDP, sulla base della vigente disciplina normativa e convenzionale. 3. PRECISAZIONI SUL CUMULO DEGLI AIUTI DE MINIMIS Successivamente all'emanazione del decreto sono intervenuti i nuovi regolamenti della Commissione europea in materia di aiuti de minimis per i diversi settori, ad eccezione della pesca e acquacoltura, e pertanto si ritiene opportuno precisare quanto riportato nel seguito. 3.1 La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa, per le imprese diverse da quelle agricole e della pesca, al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  • 3. 3.2 La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi riferita anche, per le imprese agricole, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Pertanto qualora l'impresa benefici di aiuti che ricadano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità ed i limiti ivi previsti. 4. PRECISAZIONI SULLE IMPRESE IN DIFFICOLTA' 4.1 Come previsto dal decreto per i diversi settori si applicano i regolamenti di esenzione pertinenti. Nel dettaglio, relativamente alla definizione di impresa in difficoltà, si deve fare riferimento agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella GU C 244 dell'1/10/2004, da applicare in toto salvo diversa specificazione. Si precisa pertanto che, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione per le imprese del settore della produzione di prodotti agricoli, un'impresa in difficoltà è quella definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, come peraltro previsto nell'articolo 5 comma 7 del decreto. IL DIRETTORE GENERALE (Carlo Sappino) D1V.VIl~ ~~
  • 4. Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Alle imprese interessate Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Alle banche e agli intermediari finanziari interessati All’ABI – Associazione bancaria italiana All’Assilea – Associazione italiana leasing 1. PREMESSA L’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in beni strumentali d’impresa, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. L’intervento agevolativo è così articolato:  costituzione presso Cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse (pari a 2,5 miliardi di euro), che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti, possono utilizzare per concedere, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti alle PMI per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il plafond è utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni citate;
  • 5. 2  concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, di un contributo in favore delle PMI che hanno ottenuto i finanziamenti di cui sopra, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese;  possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall’impresa, con priorità di accesso. In attuazione della norma di legge, con decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, sono stati definiti i requisiti, le condizioni di accesso, la misura massima, nonché le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo e per il raccordo con il finanziamento concesso dalle banche e società di leasing finanziario. Il decreto interministeriale 27 novembre 2013 ha previsto, altresì, che il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo, nonché le modalità di presentazione, siano stabiliti con circolare del Ministero dello sviluppo economico. Con la medesima circolare è stato previsto che siano rese note anche le modalità tecniche di calcolo del contributo e definita la procedura di erogazione in quote annuali. Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, si richiamano di seguito le definizioni adottate dal decreto 27 novembre 2013: a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico; b) “regolamento GBER”: il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; c) “regolamento (CE) 1857/2006”: il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli; d) “regolamento (CE) 736/2008” il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; e) “decreto-legge 69/2013”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, f) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al Regolamento GBER, nonché secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.238 del 12 ottobre 2005; g) “CDP”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
  • 6. 3 h) “banca": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 69/2013; i) "intermediario finanziario": soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e iscritto all’albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, purché garantito da una banca aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 69/2013; l) “finanziamento”: il finanziamento, bancario o in locazione finanziaria, concesso a una PMI da una banca o da un intermediario finanziario; m) “convenzioni”: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.69/2013; n) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; o) “decreto”: il decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014. 2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 2.1 Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, le imprese sono tenute a presentare, con le modalità indicate al punto 2.2: a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore; b) la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo; c) copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa. La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili entro il 10 marzo 2014 nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al finanziamento e al contributo. E’ fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.
  • 7. 4 2.2 La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria indicata al punto 2.1, deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell'amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo n. 82/2005, e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l’impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it e di volta in volta aggiornato. 2.3 Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili. 3. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 3.1 Le imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nei siti internet del Ministero www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. 3.2 Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al punto 2 presentata dall’impresa richiedente, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette a CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto, completa dell’ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell’operazione già deliberata o in corso di delibera. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate. Le domande di agevolazione, per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l’istruttoria preliminare abbia dato esito negativo, non saranno inviate dalla banca o intermediario finanziario a CDP per la richiesta di verifica della disponibilità della provvista. Le richieste di verifica di disponibilità presentate dalle banche/intermediari finanziari, di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto, pervenute a CDP su base mensile, sono prese in considerazione dal Ministero, ai fini della prenotazione del contributo, seguendo l’ordine cronologico di presentazione a CDP e sulla base della preventiva positiva verifica della disponibilità del plafond messo a disposizione dalla stessa, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione associata a una verifica di disponibilità della provvista di CDP, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.
  • 8. 5 3.3 Qualora, entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 3.1, per ciascuna annualità si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche/intermediari finanziari rispetto all’importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 8, del decreto, le ulteriori risorse disponibili in questione possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, delle eventuali altre richieste di prenotazione delle banche/intermediari finanziari comunicate da CDP nella medesima trasmissione mensile. 3.4 Le richieste di verifica di disponibilità pervenute su base mensile a CDP successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, e che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale riapertura dello sportello. 3.5 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 3.2, le imprese interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, fermo restando l’ammontare della provvista prenotata per il finanziamento, o di essere ricondotte alla fattispecie di cui al punto 3.4. 3.6 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle banche/intermediari finanziari nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto 3.1, e non incluse in una richiesta di verifica della disponibilità di provvista inviata dalle banca/intermediari finanziari a CDP, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente al provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili. 4. INFORMAZIONI ANTIMAFIA 4.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, e ss.mm.ii., necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici. 4.2 Per le finalità di cui al punto 4.1, il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate al punto 2.1, lettera b), redatte secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui l’importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro. Il Ministero si riserva comunque la facoltà, in fase di concessione del contributo, di chiedere all’impresa le suddette dichiarazioni. Le citate dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti, successivamente scansionate e infine firmate digitalmente dal legale rappresentante. 4.3 I tempi previsti per la concessione delle agevolazioni, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto, possono pertanto subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della suddetta documentazione antimafia, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni (prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell’istruttoria) dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011.
  • 9. 6 5. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO 5.1 Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento, avente le caratteristiche previste all’articolo 4 del decreto. In appendice alla presente circolare sono riportate le modalità tecniche di calcolo del contributo. 5.2 Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti dell’articolo 15 del regolamento GBER ovvero, per le imprese agricole, dell’articolo 4 del regolamento 1857/2006 e, per le imprese della pesca, degli articoli 11, 16, 19 e 22 del regolamento 736/2008. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di ESL, che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione predetta, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 5.3 Qualora l’ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento deliberato. 6. SPESE AMMISSIBILI 6.1 Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile. Risultano pertanto escluse, come previsto dall’articolo 5 del decreto, le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”. 6.2 Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. 6.3 Secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5 del decreto, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al regolamento 1857/2006, che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. 6.4 In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto. 6.5 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso.
  • 10. 7 6.6 L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa. 6.7 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa. 7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 7.1 Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste al comma 8 dell’articolo 2 del decreto–legge 69/2013. 7.2 Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, completa della documentazione richiesta e conforme a quanto indicato ai punti 7.4 e 8, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, nonché subordinatamente all’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio. Nei casi in cui è necessario acquisire la documentazione antimafia, i tempi previsti per l’erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione di tale documentazione, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente (prorogabile dalla Prefettura stessa di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell’istruttoria), di procedere all’erogazione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011. 7.3 In ragione delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure amministrative di competenza, il Ministero provvede alle erogazioni nell’anno per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre. 7.4 Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito internet www.mise.gov.it entro il 30 giugno 2014. Sia le richieste di erogazione, sia i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. Al termine della procedura di compilazione della domanda e dell'invio telematico della medesima, nonché dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico. 7.5 Le domande di erogazione presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 7.4 sono non ricevibili. 7.6 L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, deve essere resa dall’impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo,
  • 11. 8 da un revisore legale iscritto al relativo registro. Detta dichiarazione è predisposta utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 2 e secondo le modalità indicate al punto 7.4. 7.7 Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il Ministero può acquisire dall’impresa beneficiaria, anche prima dell’erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell’investimento agevolato, da sottoporre a controllo. 7.8 Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto, il Ministero sospende l’erogazione del contributo in tutti i casi di cui all’articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. In particolare, la banca/intermediario finanziario comunica al Ministero: a) eventuali inadempimenti dell’impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing. Tale comunicazione deve essere effettuata dalla banca/intermediario finanziario entro 120 giorni dall’inadempimento, qualora l’impresa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine; b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento entro 60 giorni dall’evento. In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero entro 120 giorni dal rimborso/riscatto anticipato. 8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 8.1 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e l’ulteriore documentazione allegata, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro. 8.2 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, deve essere presentata secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 4, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori. 8.3 Qualora il contributo concesso superi la soglia di 150.000,00 euro secondo quanto previsto al punto 4, ciascuna richiesta di erogazione deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di domanda relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i. (informazioni antimafia). In caso di variazione, la richiesta di erogazione deve essere corredata delle dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui alla citata normativa. 8.4 Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima, redatte in conformità all’allegato n. 5, devono essere presentate secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.
  • 12. 9 8.5 Qualora l’impresa beneficiaria alieni, ceda o distragga dall’uso produttivo i beni oggetto dell’investimento nei 3 anni successivi alla data di completamento dell’investimento stesso e qualora ricorrano le altre fattispecie previste all’articolo 12 del decreto, il beneficiario dovrà trasmettere tempestiva comunicazione al Ministero, che procederà alla revoca del relativo contributo. 8.6 Le richieste di erogazione relative all’ultima quota di contributo devono essere inoltre corredate di un’attestazione della banca/intermediario finanziario con cui l’impresa ha stipulato il finanziamento relativa al completamento del rimborso del finanziamento stesso. 9. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE 9.1 Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 6 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dalla presente circolare. 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 10.1 In virtù della scadenza degli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di Stato e nelle more del successivo perfezionamento degli ulteriori adempimenti comunitari: per gli investimenti delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca esentati a norma del regolamento CE 736/2008, la data ultima per la concessione degli aiuti è il 30 giugno 2014; per gli investimenti delle PMI nei settori diversi dalla pesca, la data ultima di concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2014, in virtù della proroga, per gli investimenti delle PMI attive nella produzione dei prodotti agricoli, del regolamento (CE) 1857/2006 disposta dal regolamento (CE) 1114/2013 e, per tutti gli altri settori, del regolamento GBER disposta dal regolamento (CE) 1224/2013. 10.2 Le modalità per la concessione degli aiuti successivamente alle date di cui al punto 10.1 saranno definite in conformità alle disposizioni nel frattempo adottate dalla Commissione europea in materia. IL DIRETTORE GENERALE Carlo Sappino DIV. VI / AM
  • 13. *È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento. Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. Convenzione MiSE-ABI-CDP 14 febbraio 2014 PLAFOND BENI STRUMENTALI ELENCO ADERENTI ABI  Data  Contratto  Finanziamento Denominazione   Contraente il Finanziamento  ABI  Denominazione  Banca Cedente  indirizzo PEC *  5034  14/03/2014  BANCO POPOLARE S.C.  nuova.sabatini@pec.bancopopolare.it    3336  CREDITO BERGAMASCO S.P.A.  nuova.sabatini@pec.creberg.it  3268  24/03/2014  BANCA SELLA S.P.A.  nuovasabatini@pec.sella.it  8425  24/03/2014  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO S.C.P.A.  creditispeciali@pec.bancacambiano.it  Pagina 1 di 7
  • 14. *È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento. Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. ABI  Data  Contratto  Finanziamento Denominazione   Contraente il Finanziamento  ABI  Denominazione  Banca Cedente  indirizzo PEC *  5728  25/03/2014  BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. credito‐agevolato@cert.popvi.it 10638  28/03/2014  MEDIOCREDITO TRENTINO‐ALTO ADIGE S.P.A. (INVESTITIONSBANK TRENTINO  SUDTIROL ‐ A.G.)  mediocredito.segreteriacrediti@legalmail.it  5387  28/03/2014  BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.  nuova.sabatini@pec.gruppobper.it  5696  28/03/2014  BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.  sabatinibps@pec.popso.it  2008  28/03/2014  UNICREDIT S.P.A.  benistrumentali@pec.unicredit.eu  1005  28/03/2014  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.  nuovasabatini@pec.bnlmail.com  3069  28/03/2014  INTESA SANPAOLO S.P.A.  pbs@pec.mediocreditoitaliano.com    10637 MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.  pbs@pec.mediocreditoitaliano.com  6095  28/03/2014  CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.  crediti@pec.crbra.it  10680  28/03/2014  BANCA DEL MEZZOGIORNO ‐ MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.  nuovasabatini@postacertificata.mcc.it  Pagina 2 di 7
  • 15. *È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento. Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. ABI  Data  Contratto  Finanziamento Denominazione   Contraente il Finanziamento  ABI  Denominazione  Banca Cedente  indirizzo PEC *  8562  28/03/2014  BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.  ufficiofidi@pec.bancadipisa.it  1030  28/03/2014  BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.    organismidigaranzia@postacert.gruppo.mps.it  5216  28/03/2014  CREDITO VALTELLINESE  Sabatini@pec.creval.it    3019  CREDITO SICILIANO S.P.A.  Sabatini@pec.creval.it    6145  CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A.  Sabatini@pec.creval.it  5652  28/03/2014  SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE S.P.A.  direzione@pec.sanfelice1893.it  19142  28/03/2014  BIELLA LEASING S.P.A.  biella.leasing.sabatini.pec@actaliscertymail.it  8530  28/03/2014  BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO S.C.  mutuiecreditispeciali@pec.bancadalba.bcc.it  19319  28/03/2014  UNICREDIT LEASING S.P.A.  agevolazioni.unicreditleasing@legalmail.it  3311  28/03/2014  BANCA SELLA HOLDING S.P.A.    Pagina 3 di 7
  • 16. *È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento. Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. ABI  Data  Contratto  Finanziamento Denominazione   Contraente il Finanziamento  ABI  Denominazione  Banca Cedente  indirizzo PEC *  6115  01/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.  Mercatieprodotti@postacert.crcento.it  6300  02/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.  compartomltecs@carismi.it  8542  02/04/2014  CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE ED IMOLESE S.C.  mutui.bcc.ravennate.imolese@legalmail.it  19269  02/04/2014  BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A.  bnpagevolazioni@legalmail.it  7072  03/04/2014  EMIL BANCA ‐ CREDITO COOPERATIVO S.C.  pec@postacert.emilbanca.it  6230  04/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. ‐ CARIPARMAEPIACENZA  S.P.A.  creditispeciali@pec.cariparma.it  3179  04/04/2014  BNP PARIBAS LEASE GROUP  bnpsa.agevolazioni@legalmail.it  5142  04/04/2014  BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.  direzionegenerale@bcp.postecert.it  32872  04/04/2014  CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA ‐ CALIT  NuovaSabatini.Calit@actaliscertymail.it  3227  04/04/2014  CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE  cnh.agevolazioni@legalmail.it  Pagina 4 di 7
  • 17. *È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento. Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. ABI  Data  Contratto  Finanziamento Denominazione   Contraente il Finanziamento  ABI  Denominazione  Banca Cedente  indirizzo PEC *  8472  04/04/2014  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO (BOLOGNA) S.C.  pec.bcccastenaso@legalmail.it  8509  04/04/2014  BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO ‐ S.C.  segreteria@postacer.bancacentroemilia.it  3358  04/04/2014  CLAAS FINANCIAL SERVICES  cfs.agevolazioni@legalmail.it  31011  04/04/2014  CABEL LEASING S.P.A.  cabelleasing@pec.cabel.it  3111  04/04/2014  UBI BANCA  benistrumentali@pecgruppoubi.it  3362  04/04/2014  DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. – SUCCURSALE DI MILANO  DLLPECNUOVASABATINI@ACTALISCERTYMAIL.IT  3386  07/04/2014  JCB FINANCE  jcb.agevolazioni@legalmail.it  6120  07/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.  affari.generali@pec.carispcesena.it  3032  07/04/2014  CREDITO EMILIANO S.P.A.  PlafondBeniStrumentali@pec.gruppocredem.it  5336  07/04/2014  BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.  creditispeciali@pec.friuladria.it  Pagina 5 di 7
  • 18. *È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento. Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. ABI  Data  Contratto  Finanziamento Denominazione   Contraente il Finanziamento  ABI  Denominazione  Banca Cedente  indirizzo PEC *  6270  10/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.  segrdir‐carira@pec.it    3242  BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO  S.P.A.  segrdir‐blucca@pec.it    5080  BANCA DI IMOLA S.P.A.  segrdir‐bimola@pec.it  19291  11/04/2014  UBI LEASING S.P.A.  benistrumentali.ubileasing@pecgruppoubi.it  3417  15/04/2014  BANCA PRIVATA LEASING S.P.A.  nuovasabatini‐bprileas@legalmail.it  6030  30/04/2014  CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.  segreteriacrediti@pec.carispezia.it  3048  05/05/2014  BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.  crediti.speciali@postacert.bancadelpiemonte.it  7066  06/05/2014  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI S.C.  creditispeciali@pec.bcccomunicilentani.it  5856  20/05/2014  BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.C.P.A. (IN TEDESCO SUDTIROLER  VOLKSBANK GEN. AUF AKTIEN)  servizio‐mutui‐contratti@pec.volksbank.it  5385  20/05/2014  BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A.  creditispeciali@pec.bppb.it  Pagina 6 di 7
  • 19. *È riportato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le PMI dovranno inoltrare le istanze di contributo e di finanziamento. Nel caso in cui nel presente elenco non sia indicato l’indirizzo PEC, le PMI dovranno rivolgersi direttamente all’istituto prescelto per acquisire l’indirizzo PEC al quale inoltrare l’istanza. ABI  Data  Contratto  Finanziamento Denominazione   Contraente il Finanziamento  ABI  Denominazione  Banca Cedente  indirizzo PEC *  6370  26/05/2014  CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.  BENISTRUMENTALI@POSTACERT.CRVOLTERRA.IT  5584  27/05/2014  BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.  bpm.nuovasabatini@pec.gruppobipiemme.it    Pagina 7 di 7
  • 20. Guida alla compilazione della domanda di agevolazione
  • 21. 1 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di agevolazione e i relativi allegati, pena l’inammissibilità della stessa domanda, devono essere compilati dall’impresa in ogni parte, in formato elettronico e sottoscritti mediante firma digitale, utilizzando esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero1 . A tal fine l’impresa proponente dovrà: 1. accedere alla sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it; 2. effettuare il download del modulo di domanda, salvando copia del file sul proprio PC (ai fini del salvataggio dei dati inseriti non è infatti possibile compilare il modulo nel browser); 3. aprire il documento con Adobe Reader (è necessario disporre di una versione uguale o successiva alla 9); 4. compilare i campi presenti nelle varie sezioni del modulo di domanda (è possibile salvare di volta in volta le informazioni inserite); 5. terminata la compilazione del modulo, utilizzare il pulsante “Verifica modulo” disponibile nell’ultima pagina del documento; 6. concludere la compilazione cliccando sul pulsante “Chiudi modulo” che comparirà solo una volta effettuata l’operazione di verifica (punto 5) con esito positivo, consentendo di finalizzare la procedura e passare quindi alla firma e all’invio del documento; 7. firmare digitalmente il modulo di domanda ed i relativi allegati in formato “p7m” (firma esterna). Per apporre la firma digitale è necessario dotarsi di un kit software/hardware che fornisce all’utente i certificati riconosciuti ufficialmente dagli enti certificatori per convalidare i propri file. I file firmati digitalmente (una firma per ogni file) assumono l’estensione .p7m, che si aggiunge a quella originale del documento (nel caso del modulo di domanda il file “modulo_di_domanda.pdf” diventerà “modulo_di_domanda.pdf.p7m”); si raccomanda di non rinominare il file dopo aver inserito la firma digitale; 1 Ad eccezione della modulistica per la certificazione Antimafia che deve essere reperita presso le Prefetture di competenza.
  • 22. 2 8. procedere all’invio della domanda e dei suoi allegati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC della banca/intermediario finanziario prescelto fra quelli aderenti alla convenzione. N.B.: Il documento non potrà essere stampato (stampa disabilitata) ma salvato e firmato digitalmente come sopra esposto. 2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA Il mancato utilizzo del modulo di domanda pubblicato sul sito del Ministero, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al finanziamento e al contributo. Per la compilazione della domanda si raccomanda alle imprese proponenti di utilizzare l’ultima versione del modulo resa disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero2 . L’intestazione dovrà riportare la denominazione e l’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione, con il quale l’impresa dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. N.B.: La mancata compilazione dei campi aventi bordo rosso non consente la chiusura del modulo di domanda. Il modulo contiene alcuni campi aperti, da compilare manualmente ed altri, come nel caso della forma giuridica, per i quali la scelta dovrà essere effettuata limitatamente a specifiche voci predefinite nell’apposito menù a tendina. 2 La raccomandazione non va intesa come un obbligo all’utilizzo dell’ultima versione del modulo: saranno accettate anche le versioni precedentemente pubblicate sul sito del Mise.
  • 23. 3 N.B.: Il campo “Posta elettronica certificata” dovrà riportare esclusivamente l’indirizzo di PEC dell’impresa proponente, così come risulta dal Registro delle Imprese. Qualora nella sezione “2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA” venga selezionato “Procuratore speciale” in automatico nell’ultima pagina del documento comparirà, fra gli allegati da trasmettere unitamente al modulo di domanda, il flag su “copia dell’atto di procura”.
  • 24. 4 Procura Nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, è necessario allegare copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura (trasmissione su un unico file firmato digitalmente). Il modello fornito contiene dei controlli automatici che, sulla base delle scelte effettuate, rendono o meno obbligatoria la compilazione di alcuni campi.
  • 25. 5 Ad esempio: ► Il campo “Matricola INPS” diviene obbligatorio qualora nella sezione relativa alle dichiarazioni dell’impresa venga riportato, nei dati relativi agli occupati (ULA), un valore maggiore di zero; (tale cambiamento viene evidenziato a valle della selezione del pulsante di verifica modulo in fondo al documento); ► Il campo “Codice Cassa Edile” è obbligatorio per le imprese operanti nel settore edilizio, lo stesso, nel caso di imprese operanti nel settore dell’agricoltura o della pesca, se erroneamente inserito, si cancellerà in automatico dopo aver selezionato come settore di attività agricoltura o pesca; ► Selezionando “Agricoltura” o “Pesca” come settore di attività il campo relativo all’identificazione della marca da bollo diviene non obbligatorio (in questo caso il bordo
  • 26. 6 apparirà di colore nero, come nella schermata di seguito riportata) e pertanto non dovrà essere valorizzato3 . Qualora una PMI, rientrante nel settore “Altro”, possieda un’esenzione per l’adempimento della marca da bollo (es. casi particolari legati alla forma giuridica) potrà valorizzare il campo con la dicitura “ESENTE”. Passando alla sezione “7. DATI RELATIVI ALL’INVESTIMENTO”, dopo aver inserito l’importo dell’investimento proposto è necessario compilare la tabella relativa alle tipologie di spesa e cliccare sul pulsante “Calcola”; è previsto un controllo automatico che segnalerà la mancata coincidenza fra l’importo inserito ed il totale calcolato. Il campo relativo all’IVA non viene calcolato in modo automatico (come percentuale del campo “spese”) ma deve essere compilato manualmente. 3 Si ricorda che l’adempimento relativo all’imposta di bollo mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli dovrà essere assolto solo nel caso di settore di attività “Altro”, diverso cioè da agricoltura e pesca.
  • 27. 7 Con riferimento alle voci di spesa sopra riportate si precisa che non sarà possibile inserire importi inferiori ai 500 € in quanto, così come previsto all’articolo 5, comma 4 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’IVA. Il valore relativo all’importo del finanziamento richiesto non potrà essere superiore al totale investimento (in tal caso comparirà un alert come da figura sopra riportata) e dovrà, inoltre, essere ricompreso entro i limiti previsti (valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro).
  • 28. 8 Qualora l’importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro, in automatico nell’ultima pagina del documento comparirà, fra gli allegati da trasmettere unitamente al modulo di domanda, il flag relativo alle dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente. Antimafia Con riferimento alle dichiarazioni necessarie per l’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni antimafia, si precisa che i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente e resi disponibili nel sito istituzionale di ciascuna Prefettura dovranno essere trasmessi su un unico file, firmato digitalmente dal medesimo soggetto che ha firmato il modulo di domanda, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (punto 7). In particolare l’impresa, in base alla propria forma giuridica, dovrà compilare il modello previsto per le società / ditte individuali/ cooperative o società consortili, attestando che le dichiarazioni allegate (rese dai soggetti dichiaranti e corredate da copia di documento in corso di validità) al modello stesso sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari (in possesso del dichiarante). Questi ultimi dovranno essere quindi scansionati ed uniti al suddetto modello in unico file in formato pdf, lo stesso dovrà quindi essere firmato digitalmente. Dopo aver selezionato la dimensione di impresa (micro, piccola, media) nella sezione “6. ALTRI DATI RELATIVI ALL’IMPRESA” comparirà in automatico, nella schermata di seguito riportata, il relativo flag che non potrà essere modificato. In caso di errore nella scelta, bisognerà tornare nella sezione 6, modificare la scelta e in automatico si aggiornerà anche la schermata seguente.
  • 29. 9 Impresa associata/collegata Selezionando “impresa associata/collegata” in automatico nell’ultima pagina del documento comparirà, fra gli allegati da trasmettere unitamente al modulo di domanda, il flag su “ prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa”, che diverrà pertanto obbligatorio inviare a corredo del modulo di domanda. Si precisa che tale dichiarazione, così come per l’Antimafia, deve essere trasmessa in un unico file, firmato digitalmente.
  • 30. 10 ATTENZIONE: si ricorda che il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, da redigere nel caso di impresa associata/collegata prevede l'immissione dei dati in migliaia di euro, mentre il modulo di domanda deve essere compilato in euro. È possibile verificare la presenza di alcuni errori nella compilazione o la mancata compilazione di alcuni campi, cliccando sul pulsante “Verifica modulo”, presente nell’ultima pagina del documento. Tale controllo automatico va inteso come ausilio per ridurre il tasso di errore ma non è sostitutivo della verifica formale a cura della banca/intermediario finanziario. A seguito dell’inserimento di tutte le informazioni richieste cliccando su “Verifica modulo” comparirà la seguente finestra Cliccando “Ok” comparirà il pulsante “Chiudi modulo”.
  • 31. 11 ATTENZIONE: Dopo la chiusura del modulo non sarà più possibile apportare modifiche alla domanda. Una volta cliccato il pulsante “chiudi modulo” e scelto di terminare la compilazione del modulo, i pulsanti di “verifica modulo” e “chiudi modulo” vengono nascosti. A questo punto è possibile firmare digitalmente il modulo di domanda ed inviarlo con gli allegati via PEC come previsto.