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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1) Oggetto e finalità del Regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali
dell’ordinamento giuridico, le azioni e le misure dell’Amministrazione Comunale volte ad
assicurare una serena e civile convivenza ed a regolare il comportamento e le attività dei
cittadini all’interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la
fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita dei
cittadini, uniformandosi ai principi contenuti nello Statuto del Comune.
2. Sulla base dei principi dettati dal presente Regolamento gli Agenti ed i Funzionari
appartenenti alla Polizia Municipale opereranno, prioritariamente, per prevenire la
commissione degli illeciti e per la bonaria risoluzione dei dissidi fra i privati.
3. Qualora le fattispecie comportamentali descritte nel presente regolamento risultino già
disciplinate da normative di rango superiore, sarà applicata solo ed esclusivamente la norma
che, nel quadro delle fonti del diritto, è di livello superiore o costituisca norma speciale,
salvo i casi specificamente indicati in singoli articoli del presente regolamento.
Articolo 2) Ambito di operatività e disciplina procedurale.
1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio
comunale e si applica in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate
da servitù di pubblico passaggio od utilità.
2. E’ altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento
3. L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui
all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Dirigente del
Servizio Polizia MunicipaIe – Comandante del Corpo.
Articolo 3) Vigilanza.
1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via
prioritaria, al Personale del Corpo Polizia Municipale di Cannara.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate, altresì, dai Pubblici
Ufficiali dipendenti dall’Amministrazione Comunale che abbiano specifica competenza
nell’emanazione dei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi a materie comunque
disciplinate dal presente regolamento.
Articolo 4) Utilizzo del volontariato.
1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza
civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o
associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.
Articolo 5) Sanzioni.
1. Per gli illeciti disciplinati dal presente Regolamento, e per le ordinanze che ne integrino le
singole fattispecie d’illecito, è prevista la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
2. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle
spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta può stabilire
l’importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione alle
singole violazioni previste dal presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma
2 del presente articolo.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune per le attività manutentive
indispensabili per fronteggiare il degrado urbano.
Articolo 6) Sanzioni accessorie, sequestro, confisca.
1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie
previste all’art. Articolo 5) , consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività
illecita sola o congiunta, a seconda dei casi, con la riduzione in pristino dei luoghi, a carico
del trasgressore.
2. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la
disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il Regolamento individua
le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni
per le quali sono previste misure interdittive.
Articolo 7) Intervento sostitutivo dell’Amministrazione in caso di inerzia del trasgressore.
1. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui
all'art. Articolo 1) del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si
procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli
oneri sostenuti.
2. Il trasgressore che non ottempera ai provvedimenti di diffida alla cessazione dell’attività
abusiva o di ripristino dello stato dei luoghi come prevista dall’art. Articolo 6) , o non vi
ottempera nel termine assegnato, è soggetto alla sanzione amministrativa in misura fissa pari
ad euro 250,00.
Articolo 8) Sanzioni alternative.
1. Con apposito Regolamento, da emanarsi secondo le disposizioni vigenti, saranno previste
le modalità e le casistiche per la sostituzione della pena pecuniaria con attività di natura
sociale.
TITOLO II
DECORO E FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
Articolo 9) Principi.
1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo
del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare la sicurezza della collettività, le
condizioni igieniche e dell’ambiente, l’efficacia e l’efficienza dei servizi e la libera fruizione
degli spazi pubblici e garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Il Comune promuove l’educazione alla legalità in ogni sua forma.
Articolo 10) Comportamenti a tutela dell’ambiente urbano.
1. Il Comune di Cannara riconosce e tutela la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso
pubblico.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
a) immergersi nelle fontane pubbliche, nelle vasche e in genere in qualunque superficie
acquea;
b) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di
lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
c) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico
passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree;
d) effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper roulotte ed
in qualunque area pubblica non specificamente adibita a tale scopo, salvo apposita
autorizzazione;
e) esporre oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o
inconvenienti ai passanti;
f) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che
danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) gettare o deporre, su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico
passaggio ed al di fuori degli appositi contenitori, qualunque tipo di rifiuto od
immondizia;
h) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia solida
o liquida;
i) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
3. E’ inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:
a) scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui
monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e,
in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle
targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro
manufatto pubblico;
b) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alla barriere di protezione dei
monumenti o alle recinzioni delle aree pubbliche;
c) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di
persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per
consentire il superamento delle barriere architettoniche;
d) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all’uso pubblico senza
pulire; gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi
contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico;
e) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici.
Articolo 11) Comportamenti a tutela della fruibilità dei luoghi pubblici.
1. Il Comune di Cannara pone in essere azioni intese a favorire la responsabilizzazione dei
singoli cittadini nei confronti del patrimonio pubblico e privato.
2. E’, pertanto, vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:
a) praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all’incolumità delle persone o
intralcio al pubblico passaggio o interruzione alle attività lavorative od
imprenditoriali sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi
destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti;
b) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i
portici, sui gradini di monumenti e degli edifici destinati al culto, alla memoria dei
defunti e in altri luoghi pubblici, recando intralcio alla circolazione;
c) ostacolare o intralciare l’accesso ad edifici pubblici o privati;
d) circolare sotto i portici con biciclette, ciclomotori o motocicli.
Articolo 12) Comportamenti ed attività vietate nelle aree verdi e nei parchi pubblici.
1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli Articolo 10) e Articolo 11) ed allo scopo
di garantire l’ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di
comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i
seguenti divieti:
a) calpestare le aiuole, entrare nelle aree verdi ove ciò non sia consentito, danneggiare o
sporcare il verde pubblico, gli impianti, gli arredi ed i giochi e qualsiasi altro
manufatto;
b) giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai
prati, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo
anche a chi frequenta detti luoghi;
c) transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio
delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale e impiegati per i servizi pubblici; le
biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, senza
recare disturbo o intralcio ai pedoni;
d) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi
abbia superato il limite di eta' stabilito con ordinanza del Sindaco.
Articolo 13) Orario di apertura e chiusura dei parchi pubblici.
1. Con apposito provvedimento della Giunta Municipale sono stabiliti gli orari di apertura e
chiusura dei parchi pubblici.
2. In mancanza di adozione del provvedimento di cui al comma 1, è fatto espresso divieto a
chiunque di accedere e trattenersi nei parchi tra le ore 23,30 e fino alle ore 7,00.
Articolo 14) Accensione di fuochi su aree pubbliche o private gravate da servitù di
pubblico passaggio.
1. Salvo apposita autorizzazione, è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul
suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici,
anche al fine di preparare grigliate o barbecue.
2. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente
attrezzate, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
Articolo 15) Distribuzione di materiale pubblicitario.
1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità, è consentita la
distribuzione di opuscoli e volantini pubblicitari esclusivamente con la modalità “porta a
porta”, recapitando ai destinatari il materiale nella cassetta postale, che deve essere chiusa
da ogni lato, dotata di apposita serratura tale da impedire l’asportazione della
corrispondenza da parte di terzi non autorizzati.
2. Il materiale pubblicitario recapitato non deve fuoriuscire dalla cassetta postale del
destinatario.
3. Le ditte che intendono effettuare il recapito di materiale pubblicitario devono darne
preventiva comunicazione scritta almeno tre giorni prima al Comando di Polizia Municipale,
indicando il nominativo del committente ed il tragitto da seguire per la distribuzione.
4. E’ fatto divieto a chiunque di:
a) abbandonare, depositare o collocare materiale pubblicitario su aree pubbliche,
ovvero su aree private gravate da uso pubblico o aperte al pubblico, ovvero ancora
sulle scalinate, sotto le porte di accesso e sulle soglie delle abitazioni private, nonché
sui veicoli in sosta.
b) affiggere volantini o manifesti sui pali della pubblica illuminazione o della
segnaletica stradale, ovvero su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non
adibito alla pubblica affissione.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie per la
violazione del presente articolo, il beneficiario del messaggio pubblicitario e' ritenuto
obbligato in solido con il trasgressore.
TITOLO III
DISCIPLINA RELATIVAAGLI IMMOBILI PRIVATI
Articolo 16) Edifici condominiali.
1. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo
dell'Amministratore.
Articolo 17) Manutenzione degli immobili privati.
1. I proprietari, i locatari e i detentori di edifici privati sono tenuti a provvedere alla decorosa
manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle gronde e
dei pluviali. Devono altresì provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie,
limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
2. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate
prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono
mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno
ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni
sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. Dovranno altresì provvedere al
ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, nel rispetto delle altre norme in materia, ogni
volta che ne sia riconosciuta la necessità, sulla base di adeguata motivazione, da parte
dell’Amministrazione Comunale.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate
degli edifici di cui al comma 2, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata
dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle
facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
4. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde
debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in
acque superficiali o nelle condotte delle acque chiare.
Articolo 18) Indumenti e biancheria appesi alle finestre o sui balconi.
1. Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da questi visibili, dopo le ore 8.00 e
fino alle ore 22.00 è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi,
biancheria, effetti personali o altri oggetti simili.
Articolo 19) Cautele per oggetti sospesi. Innaffiamento di fiori e piante.
1. E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi di fiori
e cassette, gabbie di uccelli, antenne paraboliche, i condizionatori ed ogni altro oggetto
collocato sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento o
altra utilità.
2. In occasione del lavaggio di balconi e terrazze e nell’innaffiare vasi di fiori o piante posti
sulle finestre o balconi, è vietato far cadere acqua o sporcizia sul suolo pubblico.
Articolo 20) Pulizia e manutenzione di aree private e terreni non edificati o incolti in area
urbana.
1. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno
l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. Dovrà
essere assicurato un regolare sfalcio dell’erba che in ogni caso non potrà superare l’altezza
di centimetri 20. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
2. Ai proprietari o amministratori degli immobili stessi è fatto obbligo di provvedere
all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta
per tutta la loro lunghezza ed altezza.
3. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque
sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se
abbandonati da terzi.
Articolo 21) Piantagioni e siepi.
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della Strada), quando nei fondi o comunque nelle proprietà private,
comprese quelle condominiali, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito
veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i
proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde al fine di
non compromettere la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non
costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione quando, in conseguenza della sinuosità
o della ridotta sezione delle strade, possa risultare compromessa la visibilità per i conducenti
di veicoli. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli
alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
Articolo 22) Depositi esterni.
1. Fatta salva la specifica normativa di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi
punto di deposito, rigenerazioni e commercio di pneumatici deve essere evitato
l’accatastamento all’esterno dei pneumatici stessi al fine di impedire la raccolta piovana al
loro interno.
2. E’ vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione
ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove la medesima acqua piovana venga
appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
Articolo 23) Misure di prevenzione contro l’imbrattamento ed il degrado causato da
colonie di piccioni.
1. Tutti i privati e gli Enti proprietari, affittuari, possessori o detentori, nonché gli
amministratori di condominio di fabbricati abitati o in stato di abbandono, presenti nel
centro abitato di Cannara, nelle zone di stazionamento che comportano fecalizzazione di
pubbliche vie, aree pubbliche ed aree condominiali, sono obbligati ad adottare misure volte
a dissuadere la sosta e la nidificazione dei colombi, adottando altresì le cautele necessarie al
fine di salvaguardare i nidi di volatili migratori quali rondini, rondoni e balestrucci,
mediante uno dei seguenti interventi alternativi:
a) chiusura di finestre e altre aperture con reti metalliche di maglia non inferiore a 6 cm
e l’ostruzione delle cavità nelle pareti con barriere contenenti un foro di 6 cm nel
terzo inferiore o inserendo nell’apertura un “tondino” metallico verticale posizionato
centralmente in modo da consentire comunque la nidificazione de Passeriformi
sinantropici (v. piano quinquennale di controllo del colombo di città - 2017/2021 -
Regione Umbria);
b) apposizione dissuasori di varia natura (sonici, ultrasonici, visivi, a contatto etc.).
2. In sede di esecuzione di lavori di manutenzione di tetti, grondaie, cavi a vista, infissi e
facciate di edifici – al pari che negli stabili di nuova costruzione - nel centro storico,
debbono essere posti in opera elementi atti a dissuadere la sosta e la nidificazione dei
colombi sui tetti, sui sottotetti non abitabili, su cornicioni, tettoie, grondaie, agli imbocchi
delle canne di aspirazione e delle canne fumarie.
TITOLO IV
PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI
Articolo 24) Pulizia dei fossi e dei canali.
1. È’ fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà
private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge
abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza
pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie
contigue.
2. I fossi divisori tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente
Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati
una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere
l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
3. L'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido, il proprietario e
l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).
4. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o
quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno essere risezionati a cura degli
stessi soggetti indicati al precedente comma.
Articolo 25) Distanze delle lavorazioni agricole dai fossi.
1. Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strada (pubbliche o
private) gli interessati devono eseguire le necessario operazioni mantenendo una distanza
minima di ml 1,00 dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione
parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle
strade.
2. Nel caso che, durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o canale
posti al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto
dello stesso.
Articolo 26) Obblighi dei proprietari o detentori dei fondi frontisti.
1. Dovranno, a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere eseguiti i seguenti
interventi:
a) estirpazione e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e dei canali dal lato
del fondo privato;
b) pulizia e mantenimento delle luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza della
proprietà o del fondo utilizzato;
c) rimozione, per la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato, di alberi, tronchi, e
ramaglie delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per
altra causa;
d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso
particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza
preventiva depurazione o chiarificazione.
TITOLO V
CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
Articolo 27) Detenzione di animali di affezione e responsabilità.
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali di affezione gli animali
appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto.
2. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è
responsabile della salute e del benessere dell’animale e provvede a garantirgli ambiente,
cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici nel
rispetto della L.R. Umbria 19/07/1994, n. 19 e delle vigenti normative in materia.
3. E’ vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi
di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
Articolo 28) Custodia dei cani.
1. I proprietari o i detentori di cani – individuati anche a norma del comma 2 dell’art.
Articolo 27) del presente regolamento – devono assicurare la custodia dei loro cani e
adottare tutte le misure adeguate ad evitarne la fuga, prevenendo situazioni di pericolo in
danno dei cittadini o di altri animali.
Articolo 29) Conduzione dei cani.
1. Chiunque conduce un cane su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi
pubblici e nelle zone destinate a verde pubblico non oggetto di specifico divieto di accesso
ai cani, è tenuto:
a) ad utilizzare un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 mt;
b) per i cani di taglia media e grande, a tenere al seguito una museruola da applicare in
caso di rischio per l’incolumità di persone o animali;
c) a munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide degli animali,
con l’obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi preposti alla vigilanza;
d) a provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, depositandole
negli appositi contenitori e nel rispetto delle vigenti prescrizioni comunali in materia
di rifiuti.
e) Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle
Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati
a sostegno delle persone diversamente abili.
Articolo 30) Somministrazione di cibo agli animali.
1. Chiunque somministra cibo agli animali sul suolo pubblico è tenuto a provvedere alla
immediata pulizia dell’area ed alla rimozione dei residui di cibo e dei contenitori impiegati.
2. Al fine di favorire la corretta convivenza tra i cittadini e gli animali, per tutelare l’igiene e
la salute pubblica e per prevenire o rimuovere situazioni di degrado, il Sindaco, con apposito
provvedimento, può individuare, all’interno del centro abitato, zone di divieto di
somministrazione di cibo agli animali.
3. All’interno del centro abitato è fatto espresso divieto di somministrare alimenti ai
colombi.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31) Abrogazione di norme.
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento devono ritenersi abrogate le norme
regolamentari, le ordinanze e le consuetudini in difformità con esso e precedentemente
vigenti.
Articolo 32) Norma finale.
1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle
materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

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Regolamento di Polizia Urbana

  • 2. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1) Oggetto e finalità del Regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento giuridico, le azioni e le misure dell’Amministrazione Comunale volte ad assicurare una serena e civile convivenza ed a regolare il comportamento e le attività dei cittadini all’interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita dei cittadini, uniformandosi ai principi contenuti nello Statuto del Comune. 2. Sulla base dei principi dettati dal presente Regolamento gli Agenti ed i Funzionari appartenenti alla Polizia Municipale opereranno, prioritariamente, per prevenire la commissione degli illeciti e per la bonaria risoluzione dei dissidi fra i privati. 3. Qualora le fattispecie comportamentali descritte nel presente regolamento risultino già disciplinate da normative di rango superiore, sarà applicata solo ed esclusivamente la norma che, nel quadro delle fonti del diritto, è di livello superiore o costituisca norma speciale, salvo i casi specificamente indicati in singoli articoli del presente regolamento. Articolo 2) Ambito di operatività e disciplina procedurale. 1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e si applica in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità. 2. E’ altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento 3. L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Dirigente del Servizio Polizia MunicipaIe – Comandante del Corpo. Articolo 3) Vigilanza. 1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via prioritaria, al Personale del Corpo Polizia Municipale di Cannara. 2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate, altresì, dai Pubblici Ufficiali dipendenti dall’Amministrazione Comunale che abbiano specifica competenza nell’emanazione dei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi a materie comunque disciplinate dal presente regolamento. Articolo 4) Utilizzo del volontariato. 1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente. Articolo 5) Sanzioni.
  • 3. 1. Per gli illeciti disciplinati dal presente Regolamento, e per le ordinanze che ne integrino le singole fattispecie d’illecito, è prevista la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. 2. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 3. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta può stabilire l’importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione alle singole violazioni previste dal presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune per le attività manutentive indispensabili per fronteggiare il degrado urbano. Articolo 6) Sanzioni accessorie, sequestro, confisca. 1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste all’art. Articolo 5) , consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita sola o congiunta, a seconda dei casi, con la riduzione in pristino dei luoghi, a carico del trasgressore. 2. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive. Articolo 7) Intervento sostitutivo dell’Amministrazione in caso di inerzia del trasgressore. 1. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. Articolo 1) del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti. 2. Il trasgressore che non ottempera ai provvedimenti di diffida alla cessazione dell’attività abusiva o di ripristino dello stato dei luoghi come prevista dall’art. Articolo 6) , o non vi ottempera nel termine assegnato, è soggetto alla sanzione amministrativa in misura fissa pari ad euro 250,00. Articolo 8) Sanzioni alternative. 1. Con apposito Regolamento, da emanarsi secondo le disposizioni vigenti, saranno previste le modalità e le casistiche per la sostituzione della pena pecuniaria con attività di natura sociale. TITOLO II DECORO E FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
  • 4. Articolo 9) Principi. 1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare la sicurezza della collettività, le condizioni igieniche e dell’ambiente, l’efficacia e l’efficienza dei servizi e la libera fruizione degli spazi pubblici e garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita. 2. Il Comune promuove l’educazione alla legalità in ogni sua forma. Articolo 10) Comportamenti a tutela dell’ambiente urbano. 1. Il Comune di Cannara riconosce e tutela la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico. 2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti: a) immergersi nelle fontane pubbliche, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acquea; b) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto; c) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree; d) effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper roulotte ed in qualunque area pubblica non specificamente adibita a tale scopo, salvo apposita autorizzazione; e) esporre oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti; f) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico; g) gettare o deporre, su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio ed al di fuori degli appositi contenitori, qualunque tipo di rifiuto od immondizia; h) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia solida o liquida; i) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati; 3. E’ inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato: a) scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico;
  • 5. b) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alla barriere di protezione dei monumenti o alle recinzioni delle aree pubbliche; c) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche; d) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all’uso pubblico senza pulire; gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico; e) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici. Articolo 11) Comportamenti a tutela della fruibilità dei luoghi pubblici. 1. Il Comune di Cannara pone in essere azioni intese a favorire la responsabilizzazione dei singoli cittadini nei confronti del patrimonio pubblico e privato. 2. E’, pertanto, vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato: a) praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all’incolumità delle persone o intralcio al pubblico passaggio o interruzione alle attività lavorative od imprenditoriali sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti; b) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini di monumenti e degli edifici destinati al culto, alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici, recando intralcio alla circolazione; c) ostacolare o intralciare l’accesso ad edifici pubblici o privati; d) circolare sotto i portici con biciclette, ciclomotori o motocicli. Articolo 12) Comportamenti ed attività vietate nelle aree verdi e nei parchi pubblici. 1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli Articolo 10) e Articolo 11) ed allo scopo di garantire l’ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti: a) calpestare le aiuole, entrare nelle aree verdi ove ciò non sia consentito, danneggiare o sporcare il verde pubblico, gli impianti, gli arredi ed i giochi e qualsiasi altro manufatto; b) giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai prati, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi; c) transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale e impiegati per i servizi pubblici; le biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni;
  • 6. d) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di eta' stabilito con ordinanza del Sindaco. Articolo 13) Orario di apertura e chiusura dei parchi pubblici. 1. Con apposito provvedimento della Giunta Municipale sono stabiliti gli orari di apertura e chiusura dei parchi pubblici. 2. In mancanza di adozione del provvedimento di cui al comma 1, è fatto espresso divieto a chiunque di accedere e trattenersi nei parchi tra le ore 23,30 e fino alle ore 7,00. Articolo 14) Accensione di fuochi su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio. 1. Salvo apposita autorizzazione, è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici, anche al fine di preparare grigliate o barbecue. 2. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Articolo 15) Distribuzione di materiale pubblicitario. 1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità, è consentita la distribuzione di opuscoli e volantini pubblicitari esclusivamente con la modalità “porta a porta”, recapitando ai destinatari il materiale nella cassetta postale, che deve essere chiusa da ogni lato, dotata di apposita serratura tale da impedire l’asportazione della corrispondenza da parte di terzi non autorizzati. 2. Il materiale pubblicitario recapitato non deve fuoriuscire dalla cassetta postale del destinatario. 3. Le ditte che intendono effettuare il recapito di materiale pubblicitario devono darne preventiva comunicazione scritta almeno tre giorni prima al Comando di Polizia Municipale, indicando il nominativo del committente ed il tragitto da seguire per la distribuzione. 4. E’ fatto divieto a chiunque di: a) abbandonare, depositare o collocare materiale pubblicitario su aree pubbliche, ovvero su aree private gravate da uso pubblico o aperte al pubblico, ovvero ancora sulle scalinate, sotto le porte di accesso e sulle soglie delle abitazioni private, nonché sui veicoli in sosta. b) affiggere volantini o manifesti sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale, ovvero su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non adibito alla pubblica affissione. 5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie per la violazione del presente articolo, il beneficiario del messaggio pubblicitario e' ritenuto obbligato in solido con il trasgressore.
  • 7. TITOLO III DISCIPLINA RELATIVAAGLI IMMOBILI PRIVATI Articolo 16) Edifici condominiali. 1. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore. Articolo 17) Manutenzione degli immobili privati. 1. I proprietari, i locatari e i detentori di edifici privati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle gronde e dei pluviali. Devono altresì provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. 2. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. Dovranno altresì provvedere al ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, nel rispetto delle altre norme in materia, ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità, sulla base di adeguata motivazione, da parte dell’Amministrazione Comunale. 3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 2, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. 4. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o nelle condotte delle acque chiare. Articolo 18) Indumenti e biancheria appesi alle finestre o sui balconi. 1. Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da questi visibili, dopo le ore 8.00 e fino alle ore 22.00 è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti simili. Articolo 19) Cautele per oggetti sospesi. Innaffiamento di fiori e piante. 1. E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi di fiori e cassette, gabbie di uccelli, antenne paraboliche, i condizionatori ed ogni altro oggetto collocato sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento o altra utilità. 2. In occasione del lavaggio di balconi e terrazze e nell’innaffiare vasi di fiori o piante posti sulle finestre o balconi, è vietato far cadere acqua o sporcizia sul suolo pubblico. Articolo 20) Pulizia e manutenzione di aree private e terreni non edificati o incolti in area urbana.
  • 8. 1. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. Dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell’erba che in ogni caso non potrà superare l’altezza di centimetri 20. La disposizione vale anche per il verde condominiale. 2. Ai proprietari o amministratori degli immobili stessi è fatto obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza. 3. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. Articolo 21) Piantagioni e siepi. 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, comprese quelle condominiali, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde al fine di non compromettere la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. 2. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione quando, in conseguenza della sinuosità o della ridotta sezione delle strade, possa risultare compromessa la visibilità per i conducenti di veicoli. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale. Articolo 22) Depositi esterni. 1. Fatta salva la specifica normativa di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazioni e commercio di pneumatici deve essere evitato l’accatastamento all’esterno dei pneumatici stessi al fine di impedire la raccolta piovana al loro interno. 2. E’ vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove la medesima acqua piovana venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità. Articolo 23) Misure di prevenzione contro l’imbrattamento ed il degrado causato da colonie di piccioni. 1. Tutti i privati e gli Enti proprietari, affittuari, possessori o detentori, nonché gli amministratori di condominio di fabbricati abitati o in stato di abbandono, presenti nel centro abitato di Cannara, nelle zone di stazionamento che comportano fecalizzazione di pubbliche vie, aree pubbliche ed aree condominiali, sono obbligati ad adottare misure volte a dissuadere la sosta e la nidificazione dei colombi, adottando altresì le cautele necessarie al fine di salvaguardare i nidi di volatili migratori quali rondini, rondoni e balestrucci, mediante uno dei seguenti interventi alternativi:
  • 9. a) chiusura di finestre e altre aperture con reti metalliche di maglia non inferiore a 6 cm e l’ostruzione delle cavità nelle pareti con barriere contenenti un foro di 6 cm nel terzo inferiore o inserendo nell’apertura un “tondino” metallico verticale posizionato centralmente in modo da consentire comunque la nidificazione de Passeriformi sinantropici (v. piano quinquennale di controllo del colombo di città - 2017/2021 - Regione Umbria); b) apposizione dissuasori di varia natura (sonici, ultrasonici, visivi, a contatto etc.). 2. In sede di esecuzione di lavori di manutenzione di tetti, grondaie, cavi a vista, infissi e facciate di edifici – al pari che negli stabili di nuova costruzione - nel centro storico, debbono essere posti in opera elementi atti a dissuadere la sosta e la nidificazione dei colombi sui tetti, sui sottotetti non abitabili, su cornicioni, tettoie, grondaie, agli imbocchi delle canne di aspirazione e delle canne fumarie. TITOLO IV PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI Articolo 24) Pulizia dei fossi e dei canali. 1. È’ fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. 2. I fossi divisori tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. 3. L'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.). 4. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno essere risezionati a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma. Articolo 25) Distanze delle lavorazioni agricole dai fossi. 1. Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strada (pubbliche o private) gli interessati devono eseguire le necessario operazioni mantenendo una distanza minima di ml 1,00 dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. 2. Nel caso che, durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o canale posti al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.
  • 10. Articolo 26) Obblighi dei proprietari o detentori dei fondi frontisti. 1. Dovranno, a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere eseguiti i seguenti interventi: a) estirpazione e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e dei canali dal lato del fondo privato; b) pulizia e mantenimento delle luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato; c) rimozione, per la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato, di alberi, tronchi, e ramaglie delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa; d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento); e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o chiarificazione. TITOLO V CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI Articolo 27) Detenzione di animali di affezione e responsabilità. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto. 2. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della salute e del benessere dell’animale e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici nel rispetto della L.R. Umbria 19/07/1994, n. 19 e delle vigenti normative in materia. 3. E’ vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi. Articolo 28) Custodia dei cani. 1. I proprietari o i detentori di cani – individuati anche a norma del comma 2 dell’art. Articolo 27) del presente regolamento – devono assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate ad evitarne la fuga, prevenendo situazioni di pericolo in danno dei cittadini o di altri animali. Articolo 29) Conduzione dei cani. 1. Chiunque conduce un cane su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici e nelle zone destinate a verde pubblico non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani, è tenuto: a) ad utilizzare un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 mt;
  • 11. b) per i cani di taglia media e grande, a tenere al seguito una museruola da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali; c) a munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l’obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi preposti alla vigilanza; d) a provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, depositandole negli appositi contenitori e nel rispetto delle vigenti prescrizioni comunali in materia di rifiuti. e) Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. Articolo 30) Somministrazione di cibo agli animali. 1. Chiunque somministra cibo agli animali sul suolo pubblico è tenuto a provvedere alla immediata pulizia dell’area ed alla rimozione dei residui di cibo e dei contenitori impiegati. 2. Al fine di favorire la corretta convivenza tra i cittadini e gli animali, per tutelare l’igiene e la salute pubblica e per prevenire o rimuovere situazioni di degrado, il Sindaco, con apposito provvedimento, può individuare, all’interno del centro abitato, zone di divieto di somministrazione di cibo agli animali. 3. All’interno del centro abitato è fatto espresso divieto di somministrare alimenti ai colombi. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 31) Abrogazione di norme. 1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento devono ritenersi abrogate le norme regolamentari, le ordinanze e le consuetudini in difformità con esso e precedentemente vigenti. Articolo 32) Norma finale. 1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.