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1[Data]
Concorsi pubblici ed emergenza
sanitaria al tempo del COVID: la tutela
dell’interesse al differimento della prova
concorsuale in caso di quarantena
obbligatoria
Avv. Sergio Mancusi e Avv. Francesco Barchielli
www.studiobarchielli.it – Firenze, Piazza Indipendenza 10
Firenze, 11 novembre 2020
l presente contributo ha ad oggetto la
questione attinente alla tutela
dell’interesse al differimento delle
prove concorsuali da parte del
concorrente che si trovi impossibilitato ad
espletare la prova concorsuale, in quanto
sottoposto a regime di quarantena
obbligatoria.
L’analisi sarà strutturata prendendo le
mosse da un assunto iniziale: l’assenza di
riferimenti normativi e la mancanza di
precedenti giurisprudenziali da cui è
possibile desumere una soluzione espressa
alla questione in oggetto.
Pertanto, si procederà con
l’individuazione dei princìpi generali che
sorreggono l’impianto normativo in
materia di procedure di selezione, per poi
analizzare la loro proiezione nel caso
concreto, passando in rassegna la più
significativa giurisprudenza
amministrativa.
L’obiettivo, quindi, è quello di ricostruire,
da una realtà giuridica frammentata, il
quadro unitario delle regole poste a
presidio dell’interesse del concorrente alla
richiesta del differimento della prova
concorsuale.
I
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
2[Data]
INDICE
1. Premessa.............................................2
2. Il paradigma dei principi nell’analisi
del quadro normativo...............................3
3. La casistica giurisprudenziale traccia il
sentiero ................................................................6
4. Conclusioni................................................10
1. Premessa
L’accesso al pubblico impiego è regolato
dal principio costituzionale sancito
all’articolo 97 Cost., in base al quale è
necessario, salve ipotesi eccezionali,
l’espletamento del pubblico concorso.
L’art. 97, III comma, della Costituzione,
infatti, prevede espressamente che “agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso”. La ratio di tale
modalità di selezione è essenzialmente
correlata all’esigenza di garantire procedure
di reclutamento del personale pubblico
ispirate ai princìpi di imparzialità e buon
andamento. Quest’ultimi princìpi assumono
rilevanza costituzionale proprio in quanto
riconducibili alla disciplina dell’articolo 97
Cost. rappresentando, dunque, un dogma per
l’esercizio dell’attività amministrativa.
La giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha spesso ribadito che “il
pubblico concorso è forma generale e
ordinaria di reclutamento del personale
della pubblica amministrazione”1
,
derogabile “solo in presenza di peculiari e
1
Corte Costituzionale n.7/2015; Id. Corte Cost. n. 134
del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013; n. 212,
n. 177 e n. 99 del 2012; n. 293 del 2009.
straordinarie esigenze di interesse
pubblico”.2
La necessità di garantire l’imparzialità e
il buon andamento della Pubblica
Amministrazione nello svolgimento della
procedura di selezione si traduce
nell’adozione di criteri che consentono di
premiare il merito e le capacità professionali
del singolo concorrente. Per far questo, è
essenziale che tutti i partecipanti alla
procedura selettiva svolgano la prova in
condizione di sostanziale parità.
Attorno all’esigenza di garantire la parità
di condizioni tra i concorrenti ruota la
questione oggetto del presente contributo. In
particolare, ci si chiede se sia ammissibile
una deroga al requisito della contestualità,
afferente alle modalità di espletamento del
concorso pubblico, al fine di consentire al
concorrente, sottoposto a regime di
quarantena obbligatoria, di richiedere il
differimento della prova concorsuale.
La questione si articola in un delicato
bilanciamento di interessi confliggenti, che
vede contrapporsi tre distinte posizioni:
quella individuale del concorrente,
sottoposto a regime di quarantena, al
differimento della prova; quella
dell’Amministrazione cui è rimesso il
compito di assicurare, tra l’altro, procedure
concorsuali celeri ed efficienti; quella dei
concorrenti, che si sostanzia nell’interesse
collettivo alla “parità delle armi” in sede
concorsuale.
Questa tensione tra interessi
contrapposti costituisce, invero, un aspetto
2
Corte Costituzionale n.7/2015 (cit.); Id. n. 134 del
2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011; n. 9 del 2010;
n. 293 e n. 215 del 2009; n. 81 del 2006).
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
3[Data]
fisiologico del contesto in cui opera il potere
amministrativo.
Infatti, come evidenziato da autorevole
dottrina, l’interesse pubblico non può essere
definito come una entità semplice e statica
ma come una entità dinamica e dialettica che
non vive isolata dagli altri interessi, pubblici
e privati, ad essa correlati.3
Ed è proprio in questo contesto, come
sarà evidenziato dall’analisi
giurisprudenziale, che l’interesse pubblico si
esprime pienamente nella sua dimensione
dinamica e dialettica, a volte comprimendo
l’interesse individuale e, in altri casi,
riconoscendone rilevanza primaria.
Ciò posto, l’analisi dei principi generali
e il ragionamento per analogia costituiscono,
allo stato, gli unici strumenti in grado di
colmare il vuoto disciplinare che caratterizza
il nostro ordinamento giuridico.
Per questo motivo, si procederà
dapprima con l’esame delle disposizioni più
rilevanti in materia di concorsi pubblici, per
poi procedere con l’approfondimento della
casistica giurisprudenziale.
3
M.S. GIANNINI, “Il potere discrezionale della
pubblica amministrazione”, Milano, 1939.
4
La normativa fondamentale in materia di accesso al
pubblico impiego è composta, tra le altre, dalle seguenti
fonti: a) legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”; b) legge 28 marzo 1991,
n. 120 concernente “norme in favore dei privi di vista
per l’ammissione ai concorsi pubblici”; c) legge 5
febbraio 1992, n. 104 “legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”; d) d.P.C.M.7 febbraio 1994, n. 174
“regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche”; e) d.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni “regolamento recante norme sull’accesso
2. Il paradigma dei principi
nell’analisi del quadro normativo
La disciplina dell’accesso agli incarichi
pubblici risulta caratterizzata da un quadro
normativo particolarmente complesso e
articolato4
. Per questo motivo, verranno di
seguito analizzate le disposizioni di legge più
significative rispetto al tema oggetto del
presente contributo.
Come evidenziato in premessa, la
disciplina dei concorsi pubblici assume
rilevanza a livello costituzionale tramite
l’articolo 97, comma III, Cost. La norma, del
resto, non costituisce un riferimento isolato
all’interno del quadro delle disposizioni
costituzionali.
All’interno della Costituzione, infatti, è
possibile rinvenire una serie di princìpi
generali che connotano l’intera disciplina dei
concorsi pubblici.
L’articolo 97, comma I, della
Costituzione, infatti, individua nella legge la
fonte primaria di riferimento per
l’organizzazione dei pubblici uffici, fissando
come princìpi regolatori dell’attività
amministrativa i - già menzionati – princìpi
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
f) d.P.C.M. 23 marzo 1995 “determinazione dei
compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche”; g) legge 12 marzo 1999, n.
68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; h)
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni”; i) d.P.R. 28/12/2000, n. 445 “testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”; l) d.lgs. 11 aprile
2006, n. 198 “codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”.
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
4[Data]
di buon andamento e imparzialità. Dalla
disposizione, quindi, ne discende che i criteri
e le modalità di reclutamento del personale
devono essere individuati dalla legge
ordinaria, proprio in quanto afferenti alla
sfera organizzativa della pubblica
amministrazione.
Per quanto riguarda il principio di
imparzialità, esso assume una duplice
rilevanza nello specifico contesto delle
procedure di reclutamento. L’imparzialità
della pubblica amministrazione, infatti, oltre
che riferita alla sfera organizzativa, è
qualificata come criterio ispiratore
l’esercizio dell’attività di selezione.
L’articolo 51 della Costituzione, invece,
stabilisce espressamente che l’accesso agli
uffici pubblici deve essere garantito a “tutti i
cittadini dell'uno o dell'altro sesso (…)
secondo i requisiti stabiliti dalla legge” e che
“a tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini”.
Il paradigma normativo dei princìpi
costituzionali su cui si regge la disciplina dei
concorsi pubblici è completato dal principio
di uguaglianza, cui all’articolo 3 della
Costituzione.
Tale principio, che parzialmente si
riflette nel diritto di accesso ai pubblici uffici
garantito a tutti i cittadini, ai sensi
dell’articolo 51 Cost., impone che le singole
procedure concorsuali debbano essere
espletate assicurando ai singoli concorrenti
una posizione di sostanziale parità
nell’espletamento delle prove.
Questi princìpi generali trovano
riscontro anche all’interno della legge
ordinaria. La legge sul procedimento
amministrativo (l. n. 241/1990), all’articolo
1 prevede, infatti, che l’attività
amministrativa è “retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza”.
Inoltre, l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001
(c.d. T.U. sul pubblico impiego) individua le
regole generali cui si devono conformare le
Pubbliche Amministrazioni nelle procedure
di selezione e di reclutamento. In particolare,
al comma I è previsto che la selezione debba
avvenire “tramite procedure selettive (…)
volte all'accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno”.
Il comma III della disposizione in
oggetto, invece, impone che il reclutamento
debba avvenire mediante l’espletamento di
una procedura di selezione provvista di
“adeguata pubblicità della selezione e
modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e
celerità di espletamento”. La norma
prescrive, inoltre, l’“adozione di meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire”, nel “rispetto delle
pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori”
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
5[Data]
anche tramite forme di “decentramento delle
procedure di reclutamento”.56
L’articolo 70 del T.U. sul pubblico
impiego (Disposizioni finali) fa rinvio al
D.P.R. n. 487/1994, che contiene il
“Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”.
In particolare, il decreto presidenziale, al
Capo I, disciplina in modo particolareggiato
le modalità di svolgimento delle prove
selettive nell’ambito dei concorsi pubblici.7
All’articolo 1 del D.P.R. n. 487/1994
vengono essenzialmente ribaditi alcuni dei
princìpi generali già in precedenza
evidenziati. In particolare, la norma prevede
che “l'assunzione agli impieghi nelle
amministrazioni pubbliche” debba avvenire
5
La disposizione, infine, stabilisce le commissioni di
esame debbano essere composte “esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali” e che è
ammessa la possibilità di richiedere, “per specifici
profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo
di dottore di ricerca, che deve prioritariamente essere
valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del
concorso”.
6
Il quadro normativo, inoltre, si arricchisce di ulteriori
disposizioni volte a disciplinare, in modo specifico,
l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda e prima
fascia (v. artt. 28 e 28 bis del d.lgs. n.165/2001) la
necessità dell’accertamento delle conoscenze
informatiche e delle lingue straniere (v. art. 37 del d.lgs.
n.165/2001), l’obbligo per i vincitori dei concorsi
pubblici di permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni (V. art. 35,
comma 5 bis d.lgs. n.165/2001) e la vigenza triennale
delle graduatorie per il reclutamento del personale
pubblico, salvo periodi di vigenza inferiori previsti dalle
leggi regionali (v. art. 35, comma 5 ter, d.lgs.
mediante concorso pubblico tramite “lo
svolgimento di prove volte all'accertamento
della professionalità richiesta dal profilo
professionale di qualifica o categoria,
avvalendosi anche di sistemi
automatizzati”8
.
Inoltre, ai sensi del II comma, si
ribadisce il principio secondo cui “il
concorso pubblico deve svolgersi con
modalità che ne garantiscano la
imparzialità, l'economicità e la celerità di
espletamento”, anche mediante l’ausilio di
sistemi automatizzati e a selezioni decentrate
per circoscrizioni territoriali.
Rispetto all’espletamento delle prove,
particolare rilevanza assume l’articolo 2,
comma II, del D.P.R. 487/1994, recante la
disciplina sul contenuto del bando. In
particolare, la norma prevede che il “bando
di concorso deve contenere il termine e le
n.165/2001). Rispetto al principio di uguaglianza e alle
pari opportunità, si vedano gli artt. 7 (Gestione delle
risorse umane) e 57 (Pari opportunità) del d.lgs.
n.165/2001.
7
A livello sistematico, il D.P.R. n. 487/1994 è suddiviso
in quattro Capi. Il Capo I, che è quello che
maggiormente rileva ai fini del presente parere,
disciplina “MODALITÀ DI ACCESSO - REQUISITI
GENERALI - BANDO DI CONCORSO -
SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI -
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE - ADEMPIMENTI DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE”; il Capo II,
invece, attiene ai “CONCORSI UNICI”; il Capo III
riguarda le “ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI
CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO
1987, N. 56”; infine, il Capo IV ha ad oggetto le
“ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO I
DATORI DI LAVORO PUBBLICI - REQUISITI E
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ASSUNZIONE”.
8
La disposizione prevede che, oltre al concorso
pubblico, costituiscono ulteriori modalità di accesso ai
pubblici uffici quella “mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento” oppure quella
“mediante chiamata numerica degli iscritti nelle
apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie
protette”.
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
6[Data]
modalità di presentazione delle domande
nonché l'avviso per la determinazione del
diario e la sede delle prove scritte ed orali ed
eventualmente pratiche”, oltre a ulteriori
indicazioni come, ad esempio, le materie
oggetto delle prove, la votazione richiesta
per l’ammissione delle prove orali, i requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego e i
titoli da cui discende la preferenza a parità di
punteggio.
L’articolo 6 del D.P.R. 487/1994
prevede, inoltre, che “il diario delle prove
scritte deve essere comunicato ai singoli
candidati almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime. Tale
comunicazione può essere sostituita dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed
esami”.
L’analisi del dato normativo, come
anticipato, non consente di ricavare una
soluzione immediata alla questione oggetto
del presente contributo.
L’emergenza pandemica ha dato,
certamente, la stura a un’intensa attività
normativa e di regolazione, fatta di un
continuo susseguirsi di decreti legge e
d.p.c.m.
Tuttavia, in materia di concorsi pubblici,
almeno fino a questo momento, gli sforzi
della politica governativa si sono concentrati
nell’emanazione di protocolli di carattere
organizzativo, volti ad agevolare la
9
Trattasi del “Protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e i contenimento della diffusione
del virus Covid-19 nello svolgimento di concorsi
pubblici di competenza della Commissione Ripam” del
16 luglio 2020, avente ad oggetto l’individuazione delle
linee guida finalizzate ad “agevolare la prosecuzione
delle attività concorsuali nell’attuale contesto di
emergenza epidemiologica con la garanzia di adeguati
livelli di protezione dei lavoratori e degli utenti, nonché
prosecuzione di procedure di reclutamento
già indette, nonché ad espletarne di nuove,
secondo modalità che consentano lo
svolgimento dell’attività di selezione in
piena sicurezza per i partecipanti e gli
operatori.9
La soluzione, quindi, deve essere
ricercata altrove.
3. La casistica giurisprudenziale
traccia il sentiero
Alla luce dell’analisi normativa, è
possibile sostenere che l’imparzialità, il buon
andamento, l’economicità, la trasparenza,
l’adeguatezza, l’uguaglianza e la celerità
nell’espletamento della procedura di
selezione rappresentano i princìpi cardine su
cui si fonda l’intero sistema di reclutamento.
Questi princìpi generali sono stati tradotti
dalla giurisprudenza in regole precettive che,
benché riferibili a specifiche fattispecie,
possono assumere una rilevanza più ampia,
valevole anche per il caso oggetto del
presente parere.
Innanzitutto, orientamento consolidato
della Corte Costituzionale individua nel
concorso un “meccanismo strumentale al
canone di efficienza
dell'amministrazione”.10
Negli stessi termini si è espresso il
Consiglio di Stato, secondo cui “il concorso
pubblico costituisce la forma generale ed
di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli
ambienti di lavoro, delle modalità lavorative e di
svolgimento delle operazioni connesse”.
10
Questo principio è ribadito da numerose pronunce
della Corte Costituzionale. A titolo esemplificativo, si
rinvia alle seguenti pronunce: Corte Costituzionale
n.205/2004; Corte Costituzionale n. 34/2004, Corte
Costituzionale n. 194/2002 e Corte Costituzionale n.
1/1999.
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
7[Data]
ordinaria di reclutamento per il pubblico
impiego” rappresentando, per l’appunto, un
“meccanismo strumentale al canone di
efficienza dell'amministrazione”. “Tale
regola”, del resto, “può dirsi pienamente
rispettata solo qualora le selezioni non siano
caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli
forme di restrizione dei soggetti legittimati a
parteciparvi”.11
Si tratta, pertanto, di comprendere se il
diniego di tutela dell’interesse del
concorrente al differimento della data della
prova scritta configuri un’arbitraria e
irragionevole forma di limitazione alla
partecipazione alla procedura concorsuale
oppure risulti coerente con i principi generali
che sorreggono il sistema di reclutamento dei
pubblici impiegati.
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in
merito alla possibilità per una candidata in
stato di gravidanza di ottenere il rinvio delle
prove scritte per motivi di salute, ha
espressamente escluso tale facoltà,
affermando l’inderogabilità della modalità di
svolgimento contemporaneo delle selezioni
concorsuali.12
Nel caso di specie, i giudici
amministrativi hanno ritenuto infondata la
censura della ricorrente, che aveva rilevato,
nel diniego opposto dalla Pubblica
Amministrazione, la violazione dei princìpi
di imparzialità e di uguaglianza sostanziale,
sanciti a livello costituzionale dall’articolo 3
e 97 Cost, oltre che, a livello di legge
ordinaria, nella disciplina sulle pari
opportunità.
11
Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2005, n.50.
La concorrente aveva posto a
fondamento dell’istanza la comprovata
“esigenza di evitare al proprio documentato
stato di gravidanza, con sopravvenute
complicazioni (minacce di aborto) il
pregiudizio derivante dal viaggio di andata e
ritorno” per l’espletamento della prova
concorsuale.
Secondo il Consiglio di Stato, il disagio
da spostamento, connesso allo stato di
gravidanza a rischio della ricorrente, non
sarebbe riconducibile alla categoria degli
“ostacoli di ordine economico o sociale”, di
cui l’ordinamento ne prescrive la rimozione
ai sensi dell’articolo 3, comma II, Cost.
Invero, “laddove si volesse - in denegata
ipotesi - addivenire ad una tale
interpretazione della norma, capace di
comprendervi qualsivoglia disagio ed
impedimento indipendentemente dalla
circoscritta durata della sua incidenza e
dalla fisiologica natura della sua causa, non
potrebbe prescindersi dalla necessità di
verificare i presupposti del rivendicato
diritto di uguaglianza che, per definizione, si
esprime in un predicato di relazione”.
Il rischio, secondo i giudici
amministrativi, sarebbe quello di ammettere
una soluzione del tutto contraria alla logica
del principio di uguaglianza in quanto “il
diritto di uguaglianza della ricorrente
avrebbe travolto e violato il diritto di
uguaglianza di tutti gli altri partecipanti al
concorso”.
Le inevitabili conseguenze che
scaturirebbero dalla fissazione di una
sessione straordinaria per l’espletamento
12
Consiglio di Stato, Sez. III, 3 dicembre 2002, Parere
n.2155.
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
8[Data]
della prova scritta, contrarie ai princìpi che
sorreggono la disciplina sullo svolgimento
dei concorsi pubblici, rendono “la
contestualità della competizione (…) un
requisito irrinunciabile della
"concorsualità", quale modulo efficiente ed
imparziale di selezione di coloro che, in un
dato momento storico e alle medesime
condizioni di espletamento delle prove e di
valutazione delle stesse, risultino i
"migliori”.
Per questo motivo, stante la rilevanza
pubblicistica dell’interesse alla contestualità
delle prove di esame, “il giudizio di
bilanciamento, necessariamente innescato
dall’implicazione di interessi confliggenti di
rango costituzionale, impone di considerare
non soccombente il canone dell’imparzialità
rispetto al principio di uguaglianza, invocato
dalla ricorrente”.
Sotto altra prospettiva, secondo i giudici
di Palazzo Spada, è lo stesso principio di
imparzialità a costituire “una rifrazione del
principio d’eguaglianza” dato che è posto a
presidio del “diritto di ciascuno di competere
alle stesse condizioni degli altri, di essere
messo alla prova e giudicato in modo
"eguale" (rectius imparziale) rispetto ai
propri competitori, e, quindi, impone un
correlativo dovere di rango costituzionale in
capo a chi della competizione è giudice”.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato,
“la deroga allo svolgimento contemporaneo
delle selezioni concorsuali, prima ancora di
tradire i principi di tempestività, celerità di
espletamento, riconducibili in sintesi al
"buon andamento" di cui all'art. 97 Cost.,
13
T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 07/02/2014, n.114; Id.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20/09/2010, n. 32369.
comporterebbe un'insanabile lesione del
principio costituzionale d'imparzialità,
attesa: 1) l'inevitabile diversificazione delle
prove della candidata e di altri interessati;
2) la riconoscibilità delle prove medesime;
3) il ritardo delle procedure di esame e
valutazione della totalità degli elaborati”.
Dal parere del Consiglio di Stato emerge
chiaramente che l’esigenza di garantire lo
svolgimento contemporaneo delle prove di
concorso costituisce un interesse primario e
inderogabile, essendo strettamente connesso
ai princìpi costituzionali su cui si sorregge
l’attività amministrativa.
Questo orientamento è stato, tra l’altro,
confermato dalla giurisprudenza
amministrativa di merito ove è emerso che
“una deroga a detta regola [quella
dell’espletamento contestuale delle prove
n.d.r.] sarebbe risultata lesiva della par
condicio rispetto a quei candidati che,
impossibilitati (ad esempio per motivi di
malattia) nelle giornate del calendario delle
prove preselettive, non si erano presentati e
non avevano, pertanto, potuto sostenere le
prove scritte di cui si discute.”.13
È indubbio, quindi, che il principio di par
condicio tra i candidati costituisca un canone
imprescindibile delle procedure concorsuali.
Del resto, pur ammettendone la
rilevanza primaria, la giurisprudenza
consente, in alcune ipotesi, la deroga al
principio dell’unicità della prova
concorsuale. Il rischio di un approccio
eccessivamente rigido, che prospetti
un’applicazione trasversale e indiscriminata
della regola sopraesposta, rischierebbe,
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
9[Data]
infatti, di determinare irragionevoli
restrizioni alla partecipazione del
concorrente, atteso che non sempre la
fissazione di nuove date per l’espletamento
della prova può compromettere
l’imparzialità e il buon andamento della
pubblica amministrazione.
In merito, la giurisprudenza
amministrativa ha stabilito che, in caso di
gravi e giustificati motivi, le prove di
concorso, per il cui svolgimento non sia
necessaria la compresenza di tutti i
concorrenti, possono essere rimandate.
Tale principio è stato, ad esempio,
ribadito dal T.A.R. Lazio, con riferimento a
una questione in cui era in discussione la
clausola di un bando che escludeva, in modo
espresso, la possibilità di differimento delle
prove.
In particolare, il T.A.R. ha stabilito che
la “letterale applicazione della indicata lex
specialis, contrasta con i principi di buona
amministrazione e leale cooperazione tra le
parti, nonché con una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma,
atteso che le prove di concorso, che non
prevedono una contestuale partecipazione di
tutti i concorrenti, possono e devono, in caso
di gravi e giustificati motivi (…), essere
procrastinate sino alla definizione dello
stesso, non comportando tale differimento
alcun pregiudizio alla par condicio degli
altri concorrenti, né favorendo in alcun
modo il candidato”.14
Tra le tipologie di prove che non
necessitano della contestuale presenza di
14
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 19 settembre 2017,
n. 9829.
tutti i concorrenti rientra, ad esempio, la
prova orale. La prova orale, infatti, a
differenza della prova scritta, presenta i
caratteri dell’individualità e della non
necessaria compresenza degli altri candidati.
Tale assunto trova conferma in una
sentenza del T.A.R. Umbria, ove i giudici
amministrativi hanno stabilito che
“l'insorgere di una patologia che impedisce
temporaneamente ad un candidato lo
svolgimento della prova orale di un
concorso, od anche di un esame, costituisce
circostanza che legittima il rinvio della
prova, sempreché l'interessato faccia
tempestivamente constare alla Commissione
esaminatrice l'impedimento, ove possibile
mediante produzione di idonea certificazione
medica (…) o, quanto meno, mediante la
rappresentazione del sopraggiungere del
malore, cui può eventualmente fare seguito
un controllo da parte di un organo sanitario
pubblico”.15
In definitiva, dalla giurisprudenza
amministrativa emergono due distinti
princìpi, collegati tra loro da un rapporto di
regola ed eccezione.
La regola generale non consente di
espletare, in forma differita, le prove
concorsuali che attengono alla procedura di
selezione e reclutamento in materia di
pubblico impiego. Il principio di
contestualità della competizione, infatti,
costituisce un requisito irrinunciabile della
"concorsualità", in quanto espressione
dell’imparzialità e buon andamento della
15
T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 30 agosto 2013, n. 460;
Id. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 1 agosto
2013, n. 568.
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
10[Data]
pubblica amministrazione, oltre che garanzia
dell’efficienza dell’attività amministrativa.
Contestualmente, la giurisprudenza
ammette una deroga a questa regola
generale, stante la necessità di evitare che il
rispetto dei princìpi costituzionali di
imparzialità e buon andamento si traduca, di
fatto, in un trattamento discriminatorio per il
concorrente. Per questo motivo, si ritiene che
per quelle prove che non necessitino della
presenza contestuale di tutti i candidati,
come, ad esempio, la prova orale, è possibile
differire la data per l’espletamento delle
medesime a condizione che l’impedimento
sia comprovato e fondato da gravi e
giustificati motivi.
4. Conclusioni
Alla luce delle norme e della
giurisprudenza summenzionata, in assenza di
disposizioni che disciplinino in modo
specifico il caso concreto, è possibile
escludere la possibilità per il concorrente,
sottoposto al regime di quarantena
obbligatoria, di richiedere la fissazione di
una prova scritta suppletiva per i seguenti
motivi:
a) Per la giurisprudenza amministrativa
lo svolgimento contemporaneo delle
selezioni concorsuali costituisce,
prima che una modalità di
espletamento della procedura di
16
Cfr. D.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale ha disposto
la “Sospensione dello svolgimento delle prove
preselettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche e private e di quelle di abilitazione
all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui
la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il
reclutamento, l’espressione dei
princìpi di imparzialità e buon
andamento dell’attività
amministrativa, sanciti a livello
costituzionale dall’articolo 97 Cost.,
oltre che del principio di
uguaglianza, cui all’articolo 3 Cost.
e, pertanto, ne propugna
l’inderogabilità;
b) La contestualità della prova
concorsuale, inoltre, costituisce
espressione del principio di
efficienza della pubblica
amministrazione, rispondendo
all’esigenza di tempestività celerità
di espletamento del concorso,
assicurando che le prove di esame e
la valutazione degli elaborati siano
realizzate senza ritardo.
Possono essere differite, in via eccezionale,
solo le prove concorsuali che, come la prova
orale, non necessitano della compresenza di
tutti i candidati dato che, in questo caso, il
differimento non comporta alcun pregiudizio
alla par condicio dei concorrenti e nemmeno
arreca un’irreparabile lesione ai princìpi di
imparzialità e buon andamento della
Pubblica Amministrazione.
Ciò posto, a parere di chi scrive,
l’eccezionalità dell’emergenza pandemica
giustifica l’intervento del legislatore, così
come è avvenuto recentemente (16
), ma in
assenza di una norma specifica la prova
personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi,
ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo e di
quelli per il personale della protezione civile, ferma
restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione
n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori
aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le
Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale
in caso di quarantena obbligatoria.
11[Data]
scritta potrebbe certamente tenersi nel giorno
indicato senza che sia possibile da parte di
soggetti personalmente impossibilitati di
richiederne il differimento da parte
dell’Amministrazione.
La stratificazione di provvedimenti e decreti
costituisce l’esternazione della natura
eccezionale dell’emergenza che oggi
coinvolge il nostro Paese su più livelli, da
quello economico a quello sociale, fino ad
arrivare a quello giuridico.
Proprio in quanto si tratta di un’emergenza
che esce fuori dagli schemi ordinari, tutto ciò
che ne consegue merita un trattamento
eccezionale, ma pur sempre fondato su una
norma che regoli la sospensione delle prove
concorsuali scritte.
È inequivocabile tuttavia che l’impossibilità
per il concorrente di espletare la prova
concorsuale, quale effetto del provvedimento
che ne ha ingiunto la quarantena
obbligatoria, non è paragonabile a una
qualsiasi altra ipotesi di impossibilità
sopravvenuta.
In questo caso, infatti, il rispetto del regime
di isolamento discende non solo dalla
circostanza per cui la violazione della
quarantena obbligatoria comporta
l’applicazione di sanzione penale ma anche
dall’esistenza, a livello pregiuridico, di un
dovere di natura sociale.
Il paradosso, quindi, sarebbe quello di
compromettere, piuttosto di garantire, il
principio di uguaglianza, nel senso di non
assicurare a un’emergenza straordinaria un
trattamento d’eccezione.
Commissioni di procedere alla correzione delle prove
scritte con collegamento da remoto”.
In questa estrema contrapposizione di
interessi e di precedenti si trova dunque oggi
ad operare la pubblica amministrazione,
laddove in carenza di una disposizione di
normativa o alla sua scadenza, si trovi ad
organizzare le prove scritte, pur ed ancora in
presenza di una emergenza sanitaria che
stenta a esaurirsi.

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Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria al tempo del COVID

  • 1. 1[Data] Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria al tempo del COVID: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria Avv. Sergio Mancusi e Avv. Francesco Barchielli www.studiobarchielli.it – Firenze, Piazza Indipendenza 10 Firenze, 11 novembre 2020 l presente contributo ha ad oggetto la questione attinente alla tutela dell’interesse al differimento delle prove concorsuali da parte del concorrente che si trovi impossibilitato ad espletare la prova concorsuale, in quanto sottoposto a regime di quarantena obbligatoria. L’analisi sarà strutturata prendendo le mosse da un assunto iniziale: l’assenza di riferimenti normativi e la mancanza di precedenti giurisprudenziali da cui è possibile desumere una soluzione espressa alla questione in oggetto. Pertanto, si procederà con l’individuazione dei princìpi generali che sorreggono l’impianto normativo in materia di procedure di selezione, per poi analizzare la loro proiezione nel caso concreto, passando in rassegna la più significativa giurisprudenza amministrativa. L’obiettivo, quindi, è quello di ricostruire, da una realtà giuridica frammentata, il quadro unitario delle regole poste a presidio dell’interesse del concorrente alla richiesta del differimento della prova concorsuale. I
  • 2. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 2[Data] INDICE 1. Premessa.............................................2 2. Il paradigma dei principi nell’analisi del quadro normativo...............................3 3. La casistica giurisprudenziale traccia il sentiero ................................................................6 4. Conclusioni................................................10 1. Premessa L’accesso al pubblico impiego è regolato dal principio costituzionale sancito all’articolo 97 Cost., in base al quale è necessario, salve ipotesi eccezionali, l’espletamento del pubblico concorso. L’art. 97, III comma, della Costituzione, infatti, prevede espressamente che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”. La ratio di tale modalità di selezione è essenzialmente correlata all’esigenza di garantire procedure di reclutamento del personale pubblico ispirate ai princìpi di imparzialità e buon andamento. Quest’ultimi princìpi assumono rilevanza costituzionale proprio in quanto riconducibili alla disciplina dell’articolo 97 Cost. rappresentando, dunque, un dogma per l’esercizio dell’attività amministrativa. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha spesso ribadito che “il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione”1 , derogabile “solo in presenza di peculiari e 1 Corte Costituzionale n.7/2015; Id. Corte Cost. n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013; n. 212, n. 177 e n. 99 del 2012; n. 293 del 2009. straordinarie esigenze di interesse pubblico”.2 La necessità di garantire l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione nello svolgimento della procedura di selezione si traduce nell’adozione di criteri che consentono di premiare il merito e le capacità professionali del singolo concorrente. Per far questo, è essenziale che tutti i partecipanti alla procedura selettiva svolgano la prova in condizione di sostanziale parità. Attorno all’esigenza di garantire la parità di condizioni tra i concorrenti ruota la questione oggetto del presente contributo. In particolare, ci si chiede se sia ammissibile una deroga al requisito della contestualità, afferente alle modalità di espletamento del concorso pubblico, al fine di consentire al concorrente, sottoposto a regime di quarantena obbligatoria, di richiedere il differimento della prova concorsuale. La questione si articola in un delicato bilanciamento di interessi confliggenti, che vede contrapporsi tre distinte posizioni: quella individuale del concorrente, sottoposto a regime di quarantena, al differimento della prova; quella dell’Amministrazione cui è rimesso il compito di assicurare, tra l’altro, procedure concorsuali celeri ed efficienti; quella dei concorrenti, che si sostanzia nell’interesse collettivo alla “parità delle armi” in sede concorsuale. Questa tensione tra interessi contrapposti costituisce, invero, un aspetto 2 Corte Costituzionale n.7/2015 (cit.); Id. n. 134 del 2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011; n. 9 del 2010; n. 293 e n. 215 del 2009; n. 81 del 2006).
  • 3. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 3[Data] fisiologico del contesto in cui opera il potere amministrativo. Infatti, come evidenziato da autorevole dottrina, l’interesse pubblico non può essere definito come una entità semplice e statica ma come una entità dinamica e dialettica che non vive isolata dagli altri interessi, pubblici e privati, ad essa correlati.3 Ed è proprio in questo contesto, come sarà evidenziato dall’analisi giurisprudenziale, che l’interesse pubblico si esprime pienamente nella sua dimensione dinamica e dialettica, a volte comprimendo l’interesse individuale e, in altri casi, riconoscendone rilevanza primaria. Ciò posto, l’analisi dei principi generali e il ragionamento per analogia costituiscono, allo stato, gli unici strumenti in grado di colmare il vuoto disciplinare che caratterizza il nostro ordinamento giuridico. Per questo motivo, si procederà dapprima con l’esame delle disposizioni più rilevanti in materia di concorsi pubblici, per poi procedere con l’approfondimento della casistica giurisprudenziale. 3 M.S. GIANNINI, “Il potere discrezionale della pubblica amministrazione”, Milano, 1939. 4 La normativa fondamentale in materia di accesso al pubblico impiego è composta, tra le altre, dalle seguenti fonti: a) legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; b) legge 28 marzo 1991, n. 120 concernente “norme in favore dei privi di vista per l’ammissione ai concorsi pubblici”; c) legge 5 febbraio 1992, n. 104 “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; d) d.P.C.M.7 febbraio 1994, n. 174 “regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”; e) d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni “regolamento recante norme sull’accesso 2. Il paradigma dei principi nell’analisi del quadro normativo La disciplina dell’accesso agli incarichi pubblici risulta caratterizzata da un quadro normativo particolarmente complesso e articolato4 . Per questo motivo, verranno di seguito analizzate le disposizioni di legge più significative rispetto al tema oggetto del presente contributo. Come evidenziato in premessa, la disciplina dei concorsi pubblici assume rilevanza a livello costituzionale tramite l’articolo 97, comma III, Cost. La norma, del resto, non costituisce un riferimento isolato all’interno del quadro delle disposizioni costituzionali. All’interno della Costituzione, infatti, è possibile rinvenire una serie di princìpi generali che connotano l’intera disciplina dei concorsi pubblici. L’articolo 97, comma I, della Costituzione, infatti, individua nella legge la fonte primaria di riferimento per l’organizzazione dei pubblici uffici, fissando come princìpi regolatori dell’attività amministrativa i - già menzionati – princìpi agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; f) d.P.C.M. 23 marzo 1995 “determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; g) legge 12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; h) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni”; i) d.P.R. 28/12/2000, n. 445 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; l) d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
  • 4. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 4[Data] di buon andamento e imparzialità. Dalla disposizione, quindi, ne discende che i criteri e le modalità di reclutamento del personale devono essere individuati dalla legge ordinaria, proprio in quanto afferenti alla sfera organizzativa della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il principio di imparzialità, esso assume una duplice rilevanza nello specifico contesto delle procedure di reclutamento. L’imparzialità della pubblica amministrazione, infatti, oltre che riferita alla sfera organizzativa, è qualificata come criterio ispiratore l’esercizio dell’attività di selezione. L’articolo 51 della Costituzione, invece, stabilisce espressamente che l’accesso agli uffici pubblici deve essere garantito a “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso (…) secondo i requisiti stabiliti dalla legge” e che “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Il paradigma normativo dei princìpi costituzionali su cui si regge la disciplina dei concorsi pubblici è completato dal principio di uguaglianza, cui all’articolo 3 della Costituzione. Tale principio, che parzialmente si riflette nel diritto di accesso ai pubblici uffici garantito a tutti i cittadini, ai sensi dell’articolo 51 Cost., impone che le singole procedure concorsuali debbano essere espletate assicurando ai singoli concorrenti una posizione di sostanziale parità nell’espletamento delle prove. Questi princìpi generali trovano riscontro anche all’interno della legge ordinaria. La legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), all’articolo 1 prevede, infatti, che l’attività amministrativa è “retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”. Inoltre, l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. T.U. sul pubblico impiego) individua le regole generali cui si devono conformare le Pubbliche Amministrazioni nelle procedure di selezione e di reclutamento. In particolare, al comma I è previsto che la selezione debba avvenire “tramite procedure selettive (…) volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno”. Il comma III della disposizione in oggetto, invece, impone che il reclutamento debba avvenire mediante l’espletamento di una procedura di selezione provvista di “adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento”. La norma prescrive, inoltre, l’“adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”, nel “rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori”
  • 5. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 5[Data] anche tramite forme di “decentramento delle procedure di reclutamento”.56 L’articolo 70 del T.U. sul pubblico impiego (Disposizioni finali) fa rinvio al D.P.R. n. 487/1994, che contiene il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. In particolare, il decreto presidenziale, al Capo I, disciplina in modo particolareggiato le modalità di svolgimento delle prove selettive nell’ambito dei concorsi pubblici.7 All’articolo 1 del D.P.R. n. 487/1994 vengono essenzialmente ribaditi alcuni dei princìpi generali già in precedenza evidenziati. In particolare, la norma prevede che “l'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche” debba avvenire 5 La disposizione, infine, stabilisce le commissioni di esame debbano essere composte “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali” e che è ammessa la possibilità di richiedere, “per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso”. 6 Il quadro normativo, inoltre, si arricchisce di ulteriori disposizioni volte a disciplinare, in modo specifico, l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda e prima fascia (v. artt. 28 e 28 bis del d.lgs. n.165/2001) la necessità dell’accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere (v. art. 37 del d.lgs. n.165/2001), l’obbligo per i vincitori dei concorsi pubblici di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (V. art. 35, comma 5 bis d.lgs. n.165/2001) e la vigenza triennale delle graduatorie per il reclutamento del personale pubblico, salvo periodi di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali (v. art. 35, comma 5 ter, d.lgs. mediante concorso pubblico tramite “lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati”8 . Inoltre, ai sensi del II comma, si ribadisce il principio secondo cui “il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento”, anche mediante l’ausilio di sistemi automatizzati e a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. Rispetto all’espletamento delle prove, particolare rilevanza assume l’articolo 2, comma II, del D.P.R. 487/1994, recante la disciplina sul contenuto del bando. In particolare, la norma prevede che il “bando di concorso deve contenere il termine e le n.165/2001). Rispetto al principio di uguaglianza e alle pari opportunità, si vedano gli artt. 7 (Gestione delle risorse umane) e 57 (Pari opportunità) del d.lgs. n.165/2001. 7 A livello sistematico, il D.P.R. n. 487/1994 è suddiviso in quattro Capi. Il Capo I, che è quello che maggiormente rileva ai fini del presente parere, disciplina “MODALITÀ DI ACCESSO - REQUISITI GENERALI - BANDO DI CONCORSO - SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE”; il Capo II, invece, attiene ai “CONCORSI UNICI”; il Capo III riguarda le “ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56”; infine, il Capo IV ha ad oggetto le “ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO I DATORI DI LAVORO PUBBLICI - REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ASSUNZIONE”. 8 La disposizione prevede che, oltre al concorso pubblico, costituiscono ulteriori modalità di accesso ai pubblici uffici quella “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento” oppure quella “mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette”.
  • 6. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 6[Data] modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche”, oltre a ulteriori indicazioni come, ad esempio, le materie oggetto delle prove, la votazione richiesta per l’ammissione delle prove orali, i requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego e i titoli da cui discende la preferenza a parità di punteggio. L’articolo 6 del D.P.R. 487/1994 prevede, inoltre, che “il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed esami”. L’analisi del dato normativo, come anticipato, non consente di ricavare una soluzione immediata alla questione oggetto del presente contributo. L’emergenza pandemica ha dato, certamente, la stura a un’intensa attività normativa e di regolazione, fatta di un continuo susseguirsi di decreti legge e d.p.c.m. Tuttavia, in materia di concorsi pubblici, almeno fino a questo momento, gli sforzi della politica governativa si sono concentrati nell’emanazione di protocolli di carattere organizzativo, volti ad agevolare la 9 Trattasi del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e i contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello svolgimento di concorsi pubblici di competenza della Commissione Ripam” del 16 luglio 2020, avente ad oggetto l’individuazione delle linee guida finalizzate ad “agevolare la prosecuzione delle attività concorsuali nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e degli utenti, nonché prosecuzione di procedure di reclutamento già indette, nonché ad espletarne di nuove, secondo modalità che consentano lo svolgimento dell’attività di selezione in piena sicurezza per i partecipanti e gli operatori.9 La soluzione, quindi, deve essere ricercata altrove. 3. La casistica giurisprudenziale traccia il sentiero Alla luce dell’analisi normativa, è possibile sostenere che l’imparzialità, il buon andamento, l’economicità, la trasparenza, l’adeguatezza, l’uguaglianza e la celerità nell’espletamento della procedura di selezione rappresentano i princìpi cardine su cui si fonda l’intero sistema di reclutamento. Questi princìpi generali sono stati tradotti dalla giurisprudenza in regole precettive che, benché riferibili a specifiche fattispecie, possono assumere una rilevanza più ampia, valevole anche per il caso oggetto del presente parere. Innanzitutto, orientamento consolidato della Corte Costituzionale individua nel concorso un “meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione”.10 Negli stessi termini si è espresso il Consiglio di Stato, secondo cui “il concorso pubblico costituisce la forma generale ed di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, delle modalità lavorative e di svolgimento delle operazioni connesse”. 10 Questo principio è ribadito da numerose pronunce della Corte Costituzionale. A titolo esemplificativo, si rinvia alle seguenti pronunce: Corte Costituzionale n.205/2004; Corte Costituzionale n. 34/2004, Corte Costituzionale n. 194/2002 e Corte Costituzionale n. 1/1999.
  • 7. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 7[Data] ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego” rappresentando, per l’appunto, un “meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione”. “Tale regola”, del resto, “può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi”.11 Si tratta, pertanto, di comprendere se il diniego di tutela dell’interesse del concorrente al differimento della data della prova scritta configuri un’arbitraria e irragionevole forma di limitazione alla partecipazione alla procedura concorsuale oppure risulti coerente con i principi generali che sorreggono il sistema di reclutamento dei pubblici impiegati. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in merito alla possibilità per una candidata in stato di gravidanza di ottenere il rinvio delle prove scritte per motivi di salute, ha espressamente escluso tale facoltà, affermando l’inderogabilità della modalità di svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali.12 Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno ritenuto infondata la censura della ricorrente, che aveva rilevato, nel diniego opposto dalla Pubblica Amministrazione, la violazione dei princìpi di imparzialità e di uguaglianza sostanziale, sanciti a livello costituzionale dall’articolo 3 e 97 Cost, oltre che, a livello di legge ordinaria, nella disciplina sulle pari opportunità. 11 Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2005, n.50. La concorrente aveva posto a fondamento dell’istanza la comprovata “esigenza di evitare al proprio documentato stato di gravidanza, con sopravvenute complicazioni (minacce di aborto) il pregiudizio derivante dal viaggio di andata e ritorno” per l’espletamento della prova concorsuale. Secondo il Consiglio di Stato, il disagio da spostamento, connesso allo stato di gravidanza a rischio della ricorrente, non sarebbe riconducibile alla categoria degli “ostacoli di ordine economico o sociale”, di cui l’ordinamento ne prescrive la rimozione ai sensi dell’articolo 3, comma II, Cost. Invero, “laddove si volesse - in denegata ipotesi - addivenire ad una tale interpretazione della norma, capace di comprendervi qualsivoglia disagio ed impedimento indipendentemente dalla circoscritta durata della sua incidenza e dalla fisiologica natura della sua causa, non potrebbe prescindersi dalla necessità di verificare i presupposti del rivendicato diritto di uguaglianza che, per definizione, si esprime in un predicato di relazione”. Il rischio, secondo i giudici amministrativi, sarebbe quello di ammettere una soluzione del tutto contraria alla logica del principio di uguaglianza in quanto “il diritto di uguaglianza della ricorrente avrebbe travolto e violato il diritto di uguaglianza di tutti gli altri partecipanti al concorso”. Le inevitabili conseguenze che scaturirebbero dalla fissazione di una sessione straordinaria per l’espletamento 12 Consiglio di Stato, Sez. III, 3 dicembre 2002, Parere n.2155.
  • 8. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 8[Data] della prova scritta, contrarie ai princìpi che sorreggono la disciplina sullo svolgimento dei concorsi pubblici, rendono “la contestualità della competizione (…) un requisito irrinunciabile della "concorsualità", quale modulo efficiente ed imparziale di selezione di coloro che, in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse, risultino i "migliori”. Per questo motivo, stante la rilevanza pubblicistica dell’interesse alla contestualità delle prove di esame, “il giudizio di bilanciamento, necessariamente innescato dall’implicazione di interessi confliggenti di rango costituzionale, impone di considerare non soccombente il canone dell’imparzialità rispetto al principio di uguaglianza, invocato dalla ricorrente”. Sotto altra prospettiva, secondo i giudici di Palazzo Spada, è lo stesso principio di imparzialità a costituire “una rifrazione del principio d’eguaglianza” dato che è posto a presidio del “diritto di ciascuno di competere alle stesse condizioni degli altri, di essere messo alla prova e giudicato in modo "eguale" (rectius imparziale) rispetto ai propri competitori, e, quindi, impone un correlativo dovere di rango costituzionale in capo a chi della competizione è giudice”. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, “la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestività, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al "buon andamento" di cui all'art. 97 Cost., 13 T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 07/02/2014, n.114; Id. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20/09/2010, n. 32369. comporterebbe un'insanabile lesione del principio costituzionale d'imparzialità, attesa: 1) l'inevitabile diversificazione delle prove della candidata e di altri interessati; 2) la riconoscibilità delle prove medesime; 3) il ritardo delle procedure di esame e valutazione della totalità degli elaborati”. Dal parere del Consiglio di Stato emerge chiaramente che l’esigenza di garantire lo svolgimento contemporaneo delle prove di concorso costituisce un interesse primario e inderogabile, essendo strettamente connesso ai princìpi costituzionali su cui si sorregge l’attività amministrativa. Questo orientamento è stato, tra l’altro, confermato dalla giurisprudenza amministrativa di merito ove è emerso che “una deroga a detta regola [quella dell’espletamento contestuale delle prove n.d.r.] sarebbe risultata lesiva della par condicio rispetto a quei candidati che, impossibilitati (ad esempio per motivi di malattia) nelle giornate del calendario delle prove preselettive, non si erano presentati e non avevano, pertanto, potuto sostenere le prove scritte di cui si discute.”.13 È indubbio, quindi, che il principio di par condicio tra i candidati costituisca un canone imprescindibile delle procedure concorsuali. Del resto, pur ammettendone la rilevanza primaria, la giurisprudenza consente, in alcune ipotesi, la deroga al principio dell’unicità della prova concorsuale. Il rischio di un approccio eccessivamente rigido, che prospetti un’applicazione trasversale e indiscriminata della regola sopraesposta, rischierebbe,
  • 9. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 9[Data] infatti, di determinare irragionevoli restrizioni alla partecipazione del concorrente, atteso che non sempre la fissazione di nuove date per l’espletamento della prova può compromettere l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. In merito, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che, in caso di gravi e giustificati motivi, le prove di concorso, per il cui svolgimento non sia necessaria la compresenza di tutti i concorrenti, possono essere rimandate. Tale principio è stato, ad esempio, ribadito dal T.A.R. Lazio, con riferimento a una questione in cui era in discussione la clausola di un bando che escludeva, in modo espresso, la possibilità di differimento delle prove. In particolare, il T.A.R. ha stabilito che la “letterale applicazione della indicata lex specialis, contrasta con i principi di buona amministrazione e leale cooperazione tra le parti, nonché con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, atteso che le prove di concorso, che non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, possono e devono, in caso di gravi e giustificati motivi (…), essere procrastinate sino alla definizione dello stesso, non comportando tale differimento alcun pregiudizio alla par condicio degli altri concorrenti, né favorendo in alcun modo il candidato”.14 Tra le tipologie di prove che non necessitano della contestuale presenza di 14 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 19 settembre 2017, n. 9829. tutti i concorrenti rientra, ad esempio, la prova orale. La prova orale, infatti, a differenza della prova scritta, presenta i caratteri dell’individualità e della non necessaria compresenza degli altri candidati. Tale assunto trova conferma in una sentenza del T.A.R. Umbria, ove i giudici amministrativi hanno stabilito che “l'insorgere di una patologia che impedisce temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l'interessato faccia tempestivamente constare alla Commissione esaminatrice l'impedimento, ove possibile mediante produzione di idonea certificazione medica (…) o, quanto meno, mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico”.15 In definitiva, dalla giurisprudenza amministrativa emergono due distinti princìpi, collegati tra loro da un rapporto di regola ed eccezione. La regola generale non consente di espletare, in forma differita, le prove concorsuali che attengono alla procedura di selezione e reclutamento in materia di pubblico impiego. Il principio di contestualità della competizione, infatti, costituisce un requisito irrinunciabile della "concorsualità", in quanto espressione dell’imparzialità e buon andamento della 15 T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 30 agosto 2013, n. 460; Id. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 1 agosto 2013, n. 568.
  • 10. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 10[Data] pubblica amministrazione, oltre che garanzia dell’efficienza dell’attività amministrativa. Contestualmente, la giurisprudenza ammette una deroga a questa regola generale, stante la necessità di evitare che il rispetto dei princìpi costituzionali di imparzialità e buon andamento si traduca, di fatto, in un trattamento discriminatorio per il concorrente. Per questo motivo, si ritiene che per quelle prove che non necessitino della presenza contestuale di tutti i candidati, come, ad esempio, la prova orale, è possibile differire la data per l’espletamento delle medesime a condizione che l’impedimento sia comprovato e fondato da gravi e giustificati motivi. 4. Conclusioni Alla luce delle norme e della giurisprudenza summenzionata, in assenza di disposizioni che disciplinino in modo specifico il caso concreto, è possibile escludere la possibilità per il concorrente, sottoposto al regime di quarantena obbligatoria, di richiedere la fissazione di una prova scritta suppletiva per i seguenti motivi: a) Per la giurisprudenza amministrativa lo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali costituisce, prima che una modalità di espletamento della procedura di 16 Cfr. D.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale ha disposto la “Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il reclutamento, l’espressione dei princìpi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa, sanciti a livello costituzionale dall’articolo 97 Cost., oltre che del principio di uguaglianza, cui all’articolo 3 Cost. e, pertanto, ne propugna l’inderogabilità; b) La contestualità della prova concorsuale, inoltre, costituisce espressione del principio di efficienza della pubblica amministrazione, rispondendo all’esigenza di tempestività celerità di espletamento del concorso, assicurando che le prove di esame e la valutazione degli elaborati siano realizzate senza ritardo. Possono essere differite, in via eccezionale, solo le prove concorsuali che, come la prova orale, non necessitano della compresenza di tutti i candidati dato che, in questo caso, il differimento non comporta alcun pregiudizio alla par condicio dei concorrenti e nemmeno arreca un’irreparabile lesione ai princìpi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ciò posto, a parere di chi scrive, l’eccezionalità dell’emergenza pandemica giustifica l’intervento del legislatore, così come è avvenuto recentemente (16 ), ma in assenza di una norma specifica la prova personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le
  • 11. Concorsi pubblici ed emergenza sanitaria: la tutela dell’interesse al differimento della prova concorsuale in caso di quarantena obbligatoria. 11[Data] scritta potrebbe certamente tenersi nel giorno indicato senza che sia possibile da parte di soggetti personalmente impossibilitati di richiederne il differimento da parte dell’Amministrazione. La stratificazione di provvedimenti e decreti costituisce l’esternazione della natura eccezionale dell’emergenza che oggi coinvolge il nostro Paese su più livelli, da quello economico a quello sociale, fino ad arrivare a quello giuridico. Proprio in quanto si tratta di un’emergenza che esce fuori dagli schemi ordinari, tutto ciò che ne consegue merita un trattamento eccezionale, ma pur sempre fondato su una norma che regoli la sospensione delle prove concorsuali scritte. È inequivocabile tuttavia che l’impossibilità per il concorrente di espletare la prova concorsuale, quale effetto del provvedimento che ne ha ingiunto la quarantena obbligatoria, non è paragonabile a una qualsiasi altra ipotesi di impossibilità sopravvenuta. In questo caso, infatti, il rispetto del regime di isolamento discende non solo dalla circostanza per cui la violazione della quarantena obbligatoria comporta l’applicazione di sanzione penale ma anche dall’esistenza, a livello pregiuridico, di un dovere di natura sociale. Il paradosso, quindi, sarebbe quello di compromettere, piuttosto di garantire, il principio di uguaglianza, nel senso di non assicurare a un’emergenza straordinaria un trattamento d’eccezione. Commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”. In questa estrema contrapposizione di interessi e di precedenti si trova dunque oggi ad operare la pubblica amministrazione, laddove in carenza di una disposizione di normativa o alla sua scadenza, si trovi ad organizzare le prove scritte, pur ed ancora in presenza di una emergenza sanitaria che stenta a esaurirsi.