Il D.Lgs. 139/15, che ha recepito la direttiva contabile 34/13, ha modificato numerose disposizioni relative alla redazione del bilancio contenute nel Codice civile e nel D.Lgs. 127/91, relativo al bilancio consolidato. Lo stesso D.Lgs. 139/15 ha disposto anche la modifica dei principi contabili nazionali, tralasciando però gli aspetti fiscali; quest’ultimi sono stati infatti oggetto di modifica con il recente decreto milleproroghe 2017.
1. LA PREDISPOSIZIONE DEL
BILANCIO DI ESERCIZIO 2016
ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
DEL D.LGS 139/15
Formazione a
distanza
anno 2017
Dott. Andrea Padoan
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 1
S T U D I
O
PADOAN
2. INDICE
• Il bilancio d’esercizio ai sensi del D.Lgs 139/2015
• I nuovi OIC 2016
• La redazione del Rendiconto Finanziario
• Le modifiche al principio contabile OIC 25
• Le modifiche al TUIR e alla disciplina IRAP introdotte con il Decreto
Milleproroghe
• Il nuovo principio di derivazione ex articolo 83 TUIR e analisi delle altre
modifiche di coordinamento civile-fiscale
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 2
3. 20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 3
IL BILANCIO D’ESERCIZIO AI SENSI DEL
D.LGS 139/2015
4. BILANCIO 2016
RIFERIMENTI NORMATIVI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 4
Decreto Legislativo 139/15
(recepito la direttiva contabile 34/13)
modifica numerose disposizioni relative alla redazione del bilancio contenute nel Codice Civile e
nel decreto legislativo 127/91 (bilancio consolidato)
L’articolo 12, comma 3, del decreto 139/15 dispone che l’organismo italiano di contabilità
(OIC) aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo e delle conseguenti modifiche apportate al Codice civile e al decreto legislativo
127/91.
L’OIC ha aggiornato i principi contabili nazionali relativi alla redazione del bilancio e manca solo
l’OIC 11 «Bilancio di esercizio – Finalità e postulati».
In vigore dal 1 gennaio 2016
(si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data)
5. BILANCIO 2016
PRINCIPALI NOVITÀ
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 5
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
• Schemi di bilancio integrati e modificati
• Abolizione conti d’ordine
• Obbligo predisposizione rendiconto finanziario (per categorie dimensionali)
• Norme generali sulle valutazioni
• Introduzione dell’obbligo contabilizzazione strumenti finanziari derivati
6. BILANCIO 2016
IMPATTI CONTABILI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 6
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
Differenze tra i valori determinati secondo il nuovo principio contabile e
quelli determinati secondo quello precedente:
• «di apertura»: aggiustamenti da apportare agli elementi del patrimonio
esistenti al 1/1/2016, determinati in accordo alle precedenti disposizioni
legislative, affinché lo stesso sia espresso secondo nuove norme;
• «prospettici»: che si produrranno a partire dal 2016 sui conti economici,
sugli aggregati economico/finanziari e sugli indicatori di performance
conseguenti ai nuovi modelli valutativi e criteri di misurazione delle poste di
bilancio.
7. BILANCIO 2016
PRINCIPIO RILEVANZA: 4°C. ART. 2423 (1/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 7
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture
contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno
dato attuazione alla presente disposizione».
1) Nuovo postulato del bilancio che prevede una semplificazione, quando
questa non abbia effetto sulla chiarezza, veridicità e sulla correttezza del
bilancio stesso.
2) Non sarà possibile individuare un valore-soglia generalizzato ma si dovrà
ragionare caso per caso (meglio: società per società).
3) Problematiche di natura penale relative alla comunicazione economico-
finanziaria
8. BILANCIO 2016
PRINCIPIO RILEVANZA: 4°C. ART. 2423 (2/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 8
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
APPLICAZIONE PREVALENTE NELLA NOTA INTEGRATIVA
Principi Caso
OIC 13 Determinazione del costo delle rimanenze con i metodi dei costi standard,
del prezzo del dettaglio o del valore costante delle materie prime,
sussidiarie e di consumo
OIC 15 e OIC 19 Non applicazione del costo ammortizzato per i crediti e debiti a breve
termine e non attualizzazione di quelli con tasso d’interesse contrattuale
non significativamente diverso da quello di mercato
OIC 16 Iscrizione di un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali
rinnovate costantemente ed utilizzo, per i cespiti acquisiti nel corso
dell’anno, della metà dell’aliquota d’ammodernamento
OIC 20 Non applicazione del costo ammortizzato ai titoli immobilizzati con costi di
transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale ed a scadenza
irrilevanti o per quelli non immobilizzati detenuti per meno di 12 mesi
9. BILANCIO 2016
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA
FORMA: ART. 2423-BIS, 1-BIS (1/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 9
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata “tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto”;
La precedente espressione «tenendo conto della funzione economica
dell’elemento attivo o del passivo considerato» ha determinato
problematiche interpretative:
a) È stata associata al valore d’uso o di funzionamento dell’elemento
stesso;
b) Espressione presuppone l’effettuazione di una stima economica e della
funzione economica del bene;
La nuova versione introduce in modo completo il principio internazionale
della «prevalenza della sostanza sulla forma»
10. BILANCIO 2016
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA
FORMA: ART. 2423-BIS, 1-BIS (2/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 10
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
Il criterio di contabilizzazione del leasing (da patrimoniale a finanziario) non è
stato però modificato
APPENDICE A dell’OIC 12, «Operazioni di locazione finanziaria e
compravendita con retro-locazione finanziaria» e al PARAGRAFO finale
«Motivazione alla base delle decisioni assunte»
«… si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa
che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa
quindi riorganizzare la materia in modo complessivo».
Lo IASB ha pubblicato il nuovo principio sulla locazione finanziaria l’IFRS 16
in sostituzione dello IAS 17 per questo OIC 12 ha tolto ogni riferimento al
principio internazionale
11. BILANCIO 2016
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 11
TRANSIZIONE
NUOVE NORMA
Il Decreto consente di applicare in modo
prospettico (cioè senza modificare i dati di
apertura) i cambiamenti nei criteri di
misurazione di alcune voci:
• DEBITI, CREDITI e TITOLI iscritti nel
bilancio nel 2015 possono continuare ad
essere misurati con gli stessi criteri.
• L’AVVIAMENTO nel bilancio 2015 può
continuare il piano di ammortamento
originario, senza necessità che sia allineato
alla nuova normativa (D.Lgs. 139/2015, art.
12, comma 2 – OIC 24 n. 103)
12. BILANCIO 2016
MODULARITÀ
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 12
La nuova direttiva introduce il concetto di «modularità» del bilancio, che dovrà essere
«completo» solo per le imprese che non possono – in base alle proprie dimensioni – avvalersi
delle norme semplificate in materia di:
• Composizione e schemi di bilancio
• Nota integrativa
• Relazione sulla gestione
• Criteri di valutazione
3 CATEGORIE
Bilancio abbreviato OrdinarioMicro imprese
13. BILANCIO 2016
TRE TIPOLOGIE DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 13
L’intento della direttiva 34/13 si può
sintetizzare in questo modo:
• semplificazione per le imprese di
minori dimensioni;
• obblighi aggiuntivi per quelle di
dimensioni maggiori.
• Introduzione nel nostro ordinamento
del nuovo articolo 2435-ter che
regolamenta il bilancio delle micro
imprese;
• nuove disposizioni per la redazione
del bilancio in forma abbreviata;
• Per le imprese maggiori introduzione
di obblighi aggiuntivi che riguardano
in alcuni casi la totalità di esse, in altri
soltanto alcune.
• RICAVI: 350.000
• ATTIVO: 175.000
• DIPENDENTI: 5
BILANCIO
MICRO
(art. 2435-ter)
• RICAVI: 8.800.000
• ATTIVO: 4.400.000
• DIPENDENTI: 50
BILANCIO
ABBREVIATO
(art. 2435-bis)
• RICAVI: oltre
• ATTIVO: oltre
• DIPENDENTI: oltre
BILANCIO
ORDINARIO
(art. 2423)
14. BILANCIO 2016
BILANCIO - MICRO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 14
CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
RENDICONTO
FINANZIARIO
NOTA INTEGRATIVA
RELAZIONE SULLA
GESTIONE
SI
SI
NO
NO
NO
Esonero redazione Nota Integrativa:
quando in calce allo stato patrimoniale risultino
le informazioni previste dal primo comma
dell'articolo 2427, numeri 9) (conti d’ordine) e
16) (compensi, anticipazioni, crediti ad
amministratori e sindaci); 3) (n°, valore
nominale azioni, ecc)
Esonero redazione Relazione sulla Gestione:
quando in calce allo stato patrimoniale risultino
le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell'articolo 2428 c.c.
15. BILANCIO 2016
BILANCIO ABBREVIATO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 15
CONTO
ECONOMICO
STATO
PATRIMONIALE
RENDICONTO
FINANZIARIO
NOTA INTEGRATIVA
RELAZIONE SULLA
GESTIONE
SI
SI
NO
SI
NO
COSTO
AMMORTIZZATO
NO
NORME SUI
DERIVATI
SI
«Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata,
in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la
facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al
valore nominale»: tali società possono pertanto non
applicare il criterio del costo ammortizzato.
16. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 16
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I – Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento;
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) Avviamento;
6) Immobilizzazioni in corso acconti;
7) Altre
Totale
17. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 17
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) Partecipazione in:
a) Imprese controllate;
b) Imprese collegate;
c) Imprese controllanti;
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) Altre imprese;
2) Crediti:
a) Verso imprese controllate;
b) Verso imprese collegate;
c) Verso controllanti;
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) Verso altri.
3) Altri titoli;
4) Azioni proprie. Con indicazione anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi.
Totale
18. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 18
CREDITI – ATTIVO CIRCOLANTE
C. Attivo circolante:
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) Verso clienti;
2) Verso imprese controllate;
3) Verso imprese collegate;
4) Verso imprese controllanti;
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) Crediti tributari;
5-ter) Imposte anticipate;
5-quater) Verso altri;
Totale
19. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 19
ATTIVITÀ FINANZIARIE - RATEI
C. Attivo circolante:
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) Partecipazioni in imprese controllate;
2) Partecipazioni in imprese collegate;
3) Partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) Altre partecipazioni;
5) Azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi;
6) Altri titoli.
Totale
D) Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio su prestiti
20. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 20
PATRIMONIO NETTO
C. Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
III - Riserva di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva statutarie.
VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell’esercizio precedente.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
21. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 21
DEBITI
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) Obbligazioni;
2) Obbligazioni convertibili;
3) Debiti verso soci per finanziamenti;
4) Debiti verso banche;
5) Debiti verso altri finanziatori;
6) Acconti;
7) Debiti verso fornitori;
8) Debiti rappresentati da titoli di credito;
9) Debiti verso imprese controllate;
10) Debiti verso imprese collegate;
11) Debiti verso imprese controllanti;
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
12) Debiti tributari;
13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale;
14) Altri debiti.
Totale.
22. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 22
FONDI RISCHI
B) Fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) Per imposte, anche differite;
3) Strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
RATEI E RISCONTI
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell’aggio su prestiti
23. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 23
PROVENTI ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli di controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
24. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 24
RETTIFICHE DI VALORE
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) Rivalutazione:
a) Di partecipazioni;
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) Strumenti finanziari derivati;
19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni;
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) Strumenti finanziari derivati.
25. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 25
ABOLIZIONI COMPONENTI STRAORDINARIE
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili
non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20 21)
Il punto 13) dell’art. 2427 stabilisce chiaramente l’obbligo di evidenziare nella nota
integrativa «l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o
incidenza eccezionali» (art. 2427 – valido anche per i bilanci abbreviati)
ABOLITI – informativa in nota integrativa
STRAORDINARI?
CONTI D’ORDINE?
26. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 26
RICLASSIFICAZIONE COMPONENTI STRAORDINARI
REGOLA
1. individuare natura del costo e ricavo
2. iscrivere nelle stesse voci in cui si sarebbe registrato la stessa tipologia di costo
ordinario
3. OIC 12 dà indicazioni su costi/ricavi di natura univoca (es: plusvalenze o
minusvalenze) mentre lascia al redattore l’individuazione della corretta
classificazione di voci complesse (es: oneri ristrutturazione)
27. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 27
RICLASSIFICAZIONE COMPONENTI STRAORDINARI (1/2)
OIC 12 2004 OIC 12 2016
Oneri ristrutturazione Sceltaredattore
Ristrutturazione debito C16d proventi finanziari diversi
Plus minus operazioni straordinarie Proventi diversi, oneri diversi di gestione
Plus minus cespiti
Proventi diversi, oneri diversi di gestione
Svalutazioni ripristini di valore
A seconda della voce di stato patrimoniale
interessata (es: magazzino). Voci incerte scelta
redattore
Furti e ammanchi
A seconda della voce di stato patrimoniale
interessata (es: cassa). Voci incerte scelta redattore
28. BILANCIO 2016
NUOVO SCHEMA DI BILANCIO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 28
RICLASSIFICAZIONE COMPONENTI STRAORDINARI (2/2)
OIC 12 2004 OIC 12 2016
Perdite o danneggiamenti di beni
A seconda della voce di stato patrimoniale
interessata (es: fabbricato). Voci incerte scelta
redattore
Liberalità ricevute Proventi diversi
Multe penalità Oneri diversi di gestione
Contenzioso su operazioni straordinarie
A seconda della voce di stato patrimoniale
interessata (es: fabbricato). Voci incerte scelta
redattore
Contributi in conto esercizio Proventi diversi
Imposte esercizi precedenti
Voce 20 imposte dirette
Indirette B14
29. BILANCIO 2016
BILANCIO MICRO XBRL
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 29
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
TASSONOMIA 2016-11-14
1) Per le micro imprese non è possibile redigere il bilancio con Rendiconto
e Nota Integrativa;
2) XBRL prevede 4 campi testuali liberi, «Altre informazioni» al fine di
adempiere:
a) agli obblighi informativi previsti dal D.P.R. 570/1996 (criteri adottati per la valutazione
delle rimanenze);e
b) e del D.L. 179/2012 perdita dello status di startup innovativa se non si inserisce in Nota
Integrativa la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo.
30. BILANCIO 2016
NUOVE VOCI DI BILANCIO E XBRL (1/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 30
La tassonomia 2016-11-14 nel rispetto delle previsioni contenute nei principi
contabili ha introdotto alcune voci non espressamente previste dall’art. 2424
c.c. da collocare senza una cifra predefinita
Principio Struttura XBRL-art.2424
OIC 16, Immobilizzazioni
Par. 79: «le immobilizzazioni materiali destinate
all’alienazione devono essere riclassificate nell’attivo
circolante e quindi valutate al minor tra il valore netto
contabile e quello di realizzazione desumibile dall’andamento
di mercato»
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
«Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita»
OIC 14, Disponibilità Liquide
Par. 11: «i crediti legati al cash pooling vanno collocati fra le
attività finanziarie»
C) ATTIVO CIRCOLANTE
III - Attività Finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
«Attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria»
OIC 28, Patrimonio Netto
Par. 17: Il ripianamento della Perdita di esercizio va collocata
in apposita voce del Patrimonio Netto
A PATRIMONIO NETTO
IX, Utile o Perdita di esercizio
Perdita ripianata nell’esercizio
X, Riserva negativa per azioni proprio in portafoglio
31. BILANCIO 2016
NUOVE VOCI DI BILANCIO E XBRL (2/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 31
La tassonomia 2016-11-14 nel rispetto delle previsioni contenute nei principi
contabili ha introdotto alcune voci non espressamente previste dall’art. 2425
c.c. da collocare senza una cifra predefinita
Principio Struttura XBRL-art.2424
OIC 14, Disponibilità Liquide
Par. 11: «i crediti legati al cash pooling vanno collocati
fra le attività finanziarie»
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ e
PASSIVITA’
18) Rivalutazioni
«rivalutazione delle attività finanziarie per la
gestione accentrata della tesoreria»
19) Svalutazioni
«svalutazioni delle attività finanziarie per la
gestione accentrata della tesoreria»
OIC 25
Par. 27 l’intera fiscalità differita va presentata nell’unica
sottovoce denominata «imposte differite e anticipate»
20) «imposte relative a esercizi precedenti»
32. BILANCIO 2016
NOTA INTEGRATIVA (1/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 32
FUNZIONE
Fornire l’analisi e l’illustrazione dei dati contenuti negli schemi di
Stato patrimoniale e di Conto economico, al fine di fornire una
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa in
funzionamento. Si pone pertanto l’obiettivo di illustrare i valori
contabili che trovano rappresentazione all’interno dei prospetti,
integrandosi in modo stretto e complementare con i medesimi.
RIFERIMENTI
• Artt. 2427 e 2427 bis Codice Civile
• Tutti i principi contabili nazionali indicano le informazioni
da fornire nella nota integrativa in merito all’oggetto del
principio
• Quaderno ASSIREVI – riepilogo informativa richiesta da
norme di legge o principi contabili
33. BILANCIO 2016
NOTA INTEGRATIVA (2/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 33
CONTENUTO
A livello di contenuti, il Legislatore nazionale non ha definito uno
schema obbligatorio di Nota integrativa, così come invece ha
fatto per Stato patrimoniale e Conto economico che più
facilmente si prestavano a tale previsione, ma ha
semplicemente prescritto un contenuto di tipo cogente.
SEQUENZA
INFORMATIVA
• Comma 2 Art. 2427:
• «Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello
stato patrimoniale e del conto economico sono presentate
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.»
34. BILANCIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE (1/6)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 34
FUNZIONE La Relazione sulla gestione non è parte integrante del
bilancio di esercizio, ma ha la funzione di corredare il bilancio
stesso con informazioni utili per una migliore comprensione
della situazione patrimoniale-finanziaria e della dinamica
reddituale dell’impresa in funzionamento. In particolare, deve
riportare informazioni sull’ambiente di riferimento in cui
opera l’azienda, sulle prospettive di continuità e sui
programmi futuri di gestione della stessa.
RIFERIMENTI
• Artt. 2428 Codice Civile
• Documento CNDCEC 2009
35. BILANCIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE (2/6)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 35
CONTENUTO DA C.C.
Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della
società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e
incertezze cui la società è esposta.
Tale analisi deve contenere, nella misura necessaria alla
comprensione della situazione della società e dell’andamento e
del risultato della sua gestione, gli indicatori economico-
finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività
specifica della società, comprese le informazioni attinenti
all’ambiente e al personale.
CNDCEC
Il CNDCEC ha definito un sistema “modulare” secondo il quale le imprese
di maggiori dimensioni sono tenute a fornire più informazioni rispetto a
quelle di minori dimensioni. (documento 14 gennaio 2009)
36. BILANCIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE (3/6)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 36
TIPOLOGIA
INFORMATIVA
1°livello – TUTTE LE IMPRESE
2°livello – IMPRESE DI GRANDI DIMENESIONI
GRANDI
DIMENSIONI
• totale attivo pari a € 43.000.000;
• ricavi di vendita e delle prestazioni pari a € 50.000.000;
• numero dei dipendenti occupati in media durante
l’esercizio pari a 250.
37. BILANCIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE (4/6)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 37
COMPRENDERE IL CONTESTO IN CUI SI OPERA
IDENTIFICARE I RISCHI
VALUTARE I RISCHI
INDIVIDUARE AZIONI DI MITIGAZIONE
ANALISI RISCHI E INCERTEZZE
38. INDICATORI
ECONOMICO - FINANZIARI
BILANCIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE (5/6)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 38
1° livello
Serie storiche (2-5 anni) per I ricavi delle vendite, valore
della produzione o risultato anteimposte
Risultati parziali: MOL, Risultato operativo, EBIT
normalizzato, EBIT integrale
Margine e quoziente primario e secondario di struttura;
quoziente di indebitamento finanziario e complessivo
2° livello
Conto economico riclassificato secondo il criterio
funzionale
ROE; ROI; ROS
Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio
finanziario
Margine e quoziente di disponibilità; margine e quoziente
di tesoreria
39. BILANCIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE (6/6)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 39
INDICATORI NON
FINANZIARI
Tali indicatori sono misurequantitative, ma non
monetarie, determinate al fine di fornire informazioni che non possono
essere colte attraverso i soli indicatori finanziari.
Nella formulazione dei menzionati indicatori, possono essere tenuti in
considerazione i seguenti aspetti:
• posizionamento sul mercato;
• customer satisfaction;
• efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi;
• Innovazione.
Il CNDCEC ritiene che tali informazioni debbano essere rappresentate
solo se effettivamente necessarie per comprendere l’andamento ed il
risultato realizzato dall’impresa e, specificamente, solo se in assenza
di tali informazioni il bilancio non sia sufficientemente trasparente
40. 20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 40
I NUOVI OIC 2016
41. I NUOVI OIC 2016
AGGIORNAMENTO (1/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 41
Definizione agevolata (o rottamazione)
degli affidamenti Equitalia
PRINCIPI CONTABILI - OIC NOTE
OIC 3, Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione
ABROGATO
OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali
22/12/2016
OIC 10, Rendiconto Finanziario 22/12/2016
OIC 11, Bilancio d’esercizio, Finalità e postulati In aggiornamento
OIC 12, Composizione e schemi del Bilancio di esercizio 22/12/2016
OIC 13, Rimanenze 22/12/2016
OIC 14, Disponibilità Liquide 22/12/2016
OIC 15, Crediti 22/12/2016
OIC 16, Immobilizzazioni materiali 22/12/2016
OIC 17, Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto 22/12/2016
OIC 18, Ratei e Risconti 22/12/2016
OIC 19, Debiti 22/12/2016
42. I NUOVI OIC 2016
AGGIORNAMENTO (2/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 42
Definizione agevolata (o rottamazione)
degli affidamenti Equitalia
DA 1 LUGLIO 2017ENTRO 31 MARZO 2017
PRINCIPI CONTABILI - OIC NOTE
OIC 20, Titoli di Debito 22/12/2016
OIC 21, Partecipazioni 22/12/2016
OIC 22, Conti d’Ordine ABROGATO
OIC 23, Lavori in corso su ordinazione 22/12/2016
OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali 22/12/2016
OIC 25, Imposte sul Reddito 22/12/2016
OIC 26, Operazioni attività e passività in valuta estera 22/12/2016
OIC 28, Patrimonio Netto 22/12/2016
OIC 29, Cambiamenti di Principi Contabili, di stime contabili, correzioni di
errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
22/12/2016
OIC 30, I Bilanci Intermedi 22/12/2016
OIC 31, Fondi per rischi e oneri e TFR 22/12/2016
OIC 32, Strumenti Finanziari Derivati 22/12/2016
43. I NUOVI OIC 2016
DA EMETTERE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 43
PRINCIPI CONTABILI - OIC NOTE
OIC 11, Bilancio d’esercizio, Finalità e postulati In aggiornamento
OIC 4, Fusioni e scissioni
Inserimento anche di conferimento
ed esclusione della possibilità di
stornare il disavanzo da fusione non
recuperabile a patrimonio netto in
linea con nuove disposizioni per il
bilancio consolidato
OIC 6, Ristrutturazione debiti
Aggiornamento del documento al
nuovo principio di costo
ammortizzato
44. I NUOVI OIC 2016
OIC 29 - CAMBIAMENTI PRINCIPI CONTABILI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 44
Gli effetti dei cambiamento di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò
comporta che il cambiamento di un principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati
sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Solitamente la
rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia la rettifica può essere apportata
a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato.
LA SOCIETÀ PUÒ APPLICARE IL NUOVO PRINCIPIO A PARTIRE DALLA DATA IN CUI
RISULTI FATTIBILE (PER CUI APPLICAZIONE PROSPETTICA)
SE:
• dopo ragionevole sforzo non sia fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso;
• la determinazione dell’effetto cumulato pregresso risulta eccessivamente onerosa
45. I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 45
B)Immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1)costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3)diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1)costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3)diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO DAL 2016
NO CAPITALIZZAZIONE
MODIFICA ART. 2424 C.C.
46. In un periodo non superiore a 5 anni
• Congruenza e utilità futura
• Rapporto causa-effetto con i benefici attesi
• Recuperabilità secondo ragionevole certezza
Sono sostenuti in modo non ricorrente in alcuni momenti
come start up o accrescimento capacità operativa
COSTI DI IMPIANTO E
AMPLIAMENTO
CONTENUTO
CONDIZIONI
AMMORTAMENTO
I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 46
47. Secondo la vita utile, e quando non è possibile stimarla, in
un periodo non superiore a 5 anni
• Riferibili a prodotto o processo definito, identificabili e
misurabili
• Fattibilità tecnica e finanziaria del progetto
• Recuperabilità dell’investimento
• Progettazione, costruzione di prototipi o modelli
• Progettazione di mezzi, prove, stampi, ecc.
• Progettazione, costruzione, ecc. di impianti pilota
• Progettazione, costruzione, ecc. di materiali,
progetti, prodotti processi nuovi o migliorati
• Applicazione della ricerca di base
CONTENUTO
CONDIZIONI
AMMORTAMENTO
I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI SVILUPPO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 47
48. COSTI DI
SVILUPPO
• I COSTI DI SVILUPPO sono ammortizzati secondo la loro
vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile
stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinqueanni
• i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo
aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo
con il consenso, ove esistente, del collegiosindacale
• i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono
essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegiosindacale
• e devono essere ammortizzati entro un •
periodo non superiore a cinque anni
I costi di impianto e ampliamento devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni
DIVERGENZA
DI CRITERI
I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO DAL 2016
MODIFICA ART. 2426, N. 5 C.C.
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49. COSTI DI
SVILUPPO
• Fino a che l'ammortamento dei costi di
impianto e ampliamento e di sviluppo non è
completato possono
dividendi solo se
essere distribuiti
residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei
costi non ammortizzati
• Fino a che l'ammortamento non è
completato possono
dividendi solo se
essere distribuiti
residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei
costi non ammortizzati
Ammortamento
IMPIANTO E AMPLIAMENTO
SVILUPPO
Massimo 5 anni
Vita utile o, residuo, 5 anni
(casi eccezionali di impossibile stima)
MODIFICA ART. 2426, N. 5 C.C.
I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO DAL 2016
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50. Secondo la vita utile, e quando non è possibile stimarla, in un
periodo non superiore a 10 anni (vedi oltre)
• Acquisto a titolo oneroso (anche indiretto, ad es.: fusione)
• Quantificabile, poiché incluso nel prezzo pagato
• Ha utilità economica differita che garantisce benefici futuri
• Recuperabilità del valore
• E’ la parte del corrispettivo pagato per l’acquisto di un’azienda
non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali, ma al suo valore
intrinseco
• Non ha vita indipendente e separata dal complesso aziendale
CONTENUTO
CONDIZIONI
AMMORTAMENTO
I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AVVIAMENTO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 50
51. AVVIAMENT
O
Tempo atteso per
godimento benefici
economici addizionali
da sinergie
Tempo di recupero
dell’investimento
(payback)
Media ponderata
delle vite utili dei
«core assets»
dell’azienda
Per periodi > 10 anni: «fatti e circostanze oggettivi a supporto»
E comunque, mai superiore a 20 anni
STIMA DELLA «VITA UTILE»
Informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è
probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi
I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AVVIAMENTO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 51
52. I costi di ricerca precedentemente capitalizzati:
• Se hanno i requisiti per la capitalizzazione
(costi di sviluppo) continuano ad essere iscritti
alla voce B.I.2 dello SP
• Se non hanno i requisiti, sono eliminati:
applicazione retroattiva OIC 29
COSTIDIPUBBLICITA’ COSTI DI RICERCA
I costi di pubblicità precedentemente
capitalizzati:
• Se hanno i requisiti per essere
qualificati «Costi di impianto e ampliamento»
sono riclassificati alla Voce B.I.1 dello SP:
applicazione retroattiva OIC 29 solo ai fini
della riclassifica
• Se non hanno i requisiti, sono
eliminati: applicazione retroattiva OIC 29
DISPOSIZIONI PRIMA APPLICAZIONE NUOVO OIC 24
I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 52
53. • Se la società applica il criterio del costo
ammortizzato solo ai debiti sorti dal 2016, i costi
accessori ai finanziamenti preesistenti
continuano ad essere classificati fra le «Altre
immobilizzazioni immateriali» e
ammortizzati secondo le modalità in essere
• Se la società applica retroattivamente ai debiti il
criterio del costo ammortizzato, allora
applicazione retroattiva anche ai costi
AVVIAMENTO
COSTI ACCESSORI A
FINANZIAMENTI
• I nuovi criteri di ammortamento si applicano
retroattivamente, ma ex art. 12, co. 2, D.Lgs.
139/2015 la società può scegliere di non
applicare le nuove disposizioni all’avviamento
già iscritto nel bilancio prima del 2016
• In questo caso, i nuovi criteri si applicano solo
agli avviamenti iscritti successivamente
(applicazione prospettica OIC 29). Obbligo di
farne menzione in Nota integrativa
DISPOSIZIONI PRIMA APPLICAZIONE NUOVO OIC 24
I NUOVI OIC 2016
OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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54. Alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei
benefici connessi al bene
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
I NUOVI OIC 2016
OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
LA RILEVAZIONE INIZIALE
• Il trasferimento di rischi e benefici avviene di solito al trasferimento del titolo di
proprietà
• Se in virtù di clausole contrattuali non è chiara la data del trasferimento, prevale
quella relativa a rischi e benefici. Occorre analizzare tutte le clausole contrattuali
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 54
55. L’AMMORTAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO INDIPENDENTEMENTE
DALL’UTILIZZO DEL BENE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
I NUOVI OIC 2016
OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO
Non vi è più la previsione che
consentiva la sospensione
dell’ammortamento per i cespiti
non utilizzati per lungo tempo
Anche se non è utilizzato il bene è
pur sempre soggetto ad
obsolescenza tecnica ed
economica
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 55
56. Quanto l’immobilizzazione include componenti
e accessori aventi vita utile diversa
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
I NUOVI OIC 2016
OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CASI PARTICOLARI - L’AMMORTAMENTO DEI BENI COMPLESSI
AMMORTAMENTO SEPARATO DELLE COMPONENTI RISPETTO AL CESPITE
PRINCIPALE
CESPITE
PRINCIPALE
COMPONENTI O ACCESSORI
(con vita utile diversa dal cespite
principale)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 56
57. Il calcolo distinto dell’ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel
momento in cui il componente verrà sostituito
I NUOVI OIC 2016
OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L’AMMORTAMENTO DEI BENI COMPLESSI
Esempio:
• Ascensore (componente) inserito in un fabbricato (cespite principale)
• Nastro trasportatore (componente) inserito in macchinario (cespite principale)
Vita utile diversa
Se non è praticabile, o non è
significativo, non si applica
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 57
58. • Un ’impresa acquista un locomotore il 1°gennaio N a un prezzo complessivo di 1.200 (tutto
incluso)
• Essa identifica 3 componenti distinti :
– la carrozzeria 600
– il motore 300
– la centrale elettrica (accumulatore) 300
• La durata della vita utile stimata per questi tre componenti è rispettivamente pari a 30, 10 e 15
anni
• Il valore residuo di ciascun componente si suppone pari a zero
• Qual è il piano di ammortamento del locomotore?
• Qual è l’impatto negli esercizi N+10 e N+15 sul patrimonionetto?
• Si calcolino le stesse cose ipotizzando che il locomotore non sia suddiviso in
componenti e sia ammortizzato uniformemente su 30 anni (il costo delle parti
eventualmente sostituite è spesato nell’esercizio)
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
I NUOVI OIC 2016
OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 58
60. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 60
Art. 2426 c.c. pt 1: «….le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in
bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile»;
Art 2426 c.c. pt. 7: «il disaggio e l’aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio
stabilito dal n. 8»;
Art. 2426 c.c. pt 8: «i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio
del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto
riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
N.B. Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-
imprese hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di
continuare a valutare i debiti al valore nominale, i crediti al presumibile
valore di realizzo e i titoli al costo di acquisto eventualmente svalutato per
perdite durevoli.
61. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO – CREDITI
E DEBITI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 61
Costo ammortizzato:
• crediti, OIC 15, par. 16
• debiti, OIC 19, par. 17
Il costo ammortizzato si applicata esclusivamente ai crediti e debiti sorti dal 1 gennaio 2016
(motivando esercizio di tale facoltà in nota integrativa); in tal modo si evita applicazione retroattiva
ai sensi art. 12 del d.lgs 139/2015.
CREDITI E DEBITI A
BREVE TERMINE
CREDITI E DEBITI A
MEDIO/LUNGO TERMINE
CRITERIO BASE CREDITI: valore di
realizzo
DEBITI: valore nominale
COSTO AMMORTIZZATO
E ATTUALIZZAZIONE
CRITERIO
ALTERNATIVO
COSTO AMMORTIZZATO
E ATTUALIZZAZIONE
CREDITI: valore di realizzo
DEBITI: valore nominale
62. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO – CREDITI
E DEBITI A BREVE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 62
CREDITI – OIC 15, PAR. 33
DEBITI – OIC 19, PAR. 42
NESSUN CAMBIAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
PRINCIPIO DELLA RILEVANZA
Per i crediti e debiti commerciali (inferiori all’anno) l’adozione del nuovo
criterio del costo ammortizzato non determina effetti rilevanti perché i costi di
transazione sono modesti o nulli per cui minima la differenza fra il valore
iniziale e a scadenza .
Per questo l’utilizzo del costo ammortizzato in tal caso è facoltativo.
63. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO – CREDITI
E DEBITI A M/L
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 63
VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO
La prima iscrizione deve avvenire al valore nominale, rettificato per tener
conto dei costi di transazione, dei premi, degli sconti e degli abbuoni
direttamente derivanti dalla transazione che generato il credito o debito;
contemporaneamente viene anche determinato il tasso d’interesse effettivo
ossia quello che fa corrispondere il valore di prima iscrizione al valore attuale dei
flussi finanziari attesi dal rapporto obbligatorio lungo la sua intera vita utile.
Alla chiusura di ogni periodo amministrativo il credito o debito sarà valutato
ad un importo corrispondente al valore attuale dei flussi finanziari futuri
scontati secondo il tasso di interesse effettivo.
64. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO – CREDITI
E DEBITI A M/L
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 64
PRIMA
ISCRIZIONE
+ Valore nominale/ di emissione
- Costi iniziali (oppure + aggi di
emissione)
= valore iniziale di iscrizione del debito
+ Valore iniziale di iscrizione
+/- Ripartizione della differenza iniziale
- Quote capitale rimborsate
= costo ammortizzato del debito
ISCRIZIONI
SUCCESSIVE
65. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO – CREDITI
E DEBITI A M/L
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 65
ESEMPIO
La società Alfa ha ottenuto
in data 1 gennaio 2016 un
finanziamento bancario
per la durata di 10 anni
del valore di 1.000.000 di
euro al tasso annuo del
5%. Gli interessi devono
essere corrisposti al 31
dicembre di ogni esercizio
e il prestito deve essere
rimborsato in unica
soluzione alla scadenza
(31 dicembre 2025). Le
spese di istruttoria
ammontano a 20.000
euro.
Esercizio Debito al
31/12
(SP,D.4)
Interessi
Passivi
i= 5%,
(CE, C.17)
Amm.to
(CE,B.10.a)
Costi iniziali
Capitalizzati
(SP,B.I.7)
2016 1.000.000 50.000 2.000 18.000
2017 1.000.000 50.000 2.000 16.000
2018 1.000.000 50.000 2.000 14.000
2019 1.000.000 50.000 2.000 12.000
2020 1.000.000 50.000 2.000 10.000
2021 1.000.000 50.000 2.000 8.000
2022 1.000.000 50.000 2.000 6.000
2023 1.000.000 50.000 2.000 4.000
2024 1.000.000 50.000 2.000 2.000
2025 50.000 2.000
TOTALE 500.000 20.000
66. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO – CREDITI
E DEBITI A M/L
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 66
Esercizio Descrizione Flusso in
uscita
2016 Interessi 50.000
2017 Interessi 50.000
2018 Interessi 50.000
2019 Interessi 50.000
2020 Interessi 50.000
2021 Interessi 50.000
2022 Interessi 50.000
2023 Interessi 50.000
2024 Interessi 50.000
2025
Interessi e
capitale
1.050.000
TOTALE 1.500.000
+ valore nominale 1.000.000
- Costi iniziali 20.000
= Valore Iscritto in
bilancio
980.000
67. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO – CREDITI
E DEBITI A M/L
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 67
Tasso interno di rendimento: 5,262%
31/12/2016
980.000 x 5,262% = 51.571
50.000 – 51.571 = 1.571
Interessi passivi 51.571
Banca C/C 50.000
Finanziamenti bancari 1.571
68. I NUOVI OIC 2016
CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO – CREDITI
E DEBITI A M/L
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 68
Esercizio Valore
Debito
01/01
Interessi
TIR
5,262%
Interessi
nominali
5%
Differenz
a
Valore
Debito
31/12
2016 980.000 51.571 50.000 1.571 981.571
2017 981.571 51.653 50.000 1.653 983.224
2018 983.224 51.740 50.000 1.740 984.964
2019 984.964 51.832 50.000 1.832 986.796
2020 986.796 51.928 50.000 1.928 988.725
2021 988.725 52.030 50.000 2.030 990.755
2022 990.755 52.137 50.000 2.137 992.891
2023 992.891 52.249 50.000 2.249 995.140
2024 995.140 52.367 50.000 2.367 997.508
2025 997.508 52.492 50.000 2.492 1.000.000
TOTALE 520.000 500.000 20.000
69. 20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 69
LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
70. IL RENDICONTO FINANZIARIO
EX ART. 2423 E 2425 TER DEL
CODICE CIVILE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 70
Sono inclusi nella sanatoria:
• le somme rivenienti da accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura
dell’iscrizione a ruolo;
• le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi
al debitore.
Art. 2423 ante Riforma Art. 2423 post riforma
Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e
dalla Nota Integrativa
Art. 2425-ter ante riforma Art. 2425-ter post riforma
Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio
a cui è riferito il bilancio e per quello precedente,
l'ammontare e la composizione delle disponibilità
liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i
flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività
operativa, da quella di investimento, da quella di
finanziamento, ivi comprese, con autonoma
indicazione, le operazioni con i soci.
71. IL RENDICONTO FINANZIARIO
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
E MICRO - IMPRESE
Art. 2435-bis, c. 2: «….le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario»
Art. 2435-ter: « ….Le micro imprese sono esonerate dalla
redazione del rendiconto finanziario»
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 71
72. IL RENDICONTO FINANZIARIO
ASPETTI CRITICI APPLICATIVI (1/3)
1) La redazione del rendiconto è obbligatoria dal 2016 ma di
fatto il nuovo articolo 2425 c.c. prevede che i flussi finanziari
contenuti nel prospetto si riferiscano all’esercizio in corso e a
quello precedente.
OIC 10/2016 - DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE
L’art. 12 del D.Lgs 139/2015 non prevede un’eccezione
all’applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede
di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare,
ai fini comparativi, il rendiconto finanziario dell’esercizio
precedente
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 72
73. IL RENDICONTO FINANZIARIO
ASPETTI CRITICI APPLICATIVI (2/3)
2) OIC 29, per la COMPARABILITÀ: applicazione retroattiva.
Eccezioni:
a) quando dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo non è
fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del
cambiamento di principio;
b) quando la determinazione dell’effetto pregresso risulti
eccessivamente oneroso.
3) Il Codice non stabilisce un contenuto minimo del RF ma ne
indica gli obiettivi, non fornisce alcun riferimento al tipo di
rendiconto da utilizzare, lasciando piena facoltà di scelta al
redattore del bilancio
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 73
74. IL RENDICONTO FINANZIARIO
ASPETTI CRITICI APPLICATIVI (3/3)
4) Un aspetto enfatizzato nel 2425-ter, che non trova riscontro
nei principi internazionali, è il riferimento fatto alla necessità di
indicare distintamente le operazioni avvenute con i soci.
5) Altra novità la previsione introdotta dal nuovo articolo 2425-ter
di evidenziare la “composizione” (oltre che l'ammontare) delle
disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 74
75. IL RENDICONTO FINANZIARIO
DIFFERENZE FRA OIC 10, ART.
2423 E ART. 2425 TER C.C.
Codice Civile OIC 10/2014 OIC/2016
RF è prospetto contabile di
bilancio
RF è prospetto da inserire in
Nota Integrativa
RF è prospetto contabile di
bilancio
Non sono tenute alla
redazione le imprese che
redigono il bilancio in forma
abbreviata e le micro-imprese
Non prevede alcuna
esenzione anzi ne
raccomanda la redazione per
tutte le tipologie di imprese
E’ prevista esenzione per
società redigono Bilancio in
forma abbreviata e per
microimprese
Deve risultare ammontare e la
composizione delle
disponibilità liquide, all’inizio e
alla fine.
Non vi è una specifica
richiesta in merito
Modificato prospetto:
Disponibilità liquide di cui:
depositi bancari e postali,
assegni, denaro e valori in
cassa al 1/1/x e 31/12/x
Attività operativa Flusso gestione reddituale Attività operativa
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 75
76. IL RENDICONTO FINANZIARIO
FINALITÀ INFORMATIVE DEL RF
(OIC 10, PAR. 3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 76
a) Le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività
operativa e le modalità di impiego/copertura.
b) La capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a
breve termine;
c) La capacità della società di autofinanziarsi
77. IL RENDICONTO FINANZIARIO
RF E FLUSSI FINANZIARI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 77
• Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le
variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute
in un determinato esercizio;
• I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione
dell’ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati
nel rendiconto finanziario derivano: (i) dall’attività operativa, (ii)
dall’attività di investimento e (iii) dall’attività di finanziamento;
• Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e
postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità
liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e
denaro e valori in cassa espressi in valuta estera ( OIC 14
“Disponibilità liquide”).
78. IL RENDICONTO FINANZIARIO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE IAS 7
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 78
DISPONIBILITÀ LIQUIDE – IAS 7
1 2Cash Cash Equivalent
• Cassa
• Depositi a vista
Attività finanziarie:
• a breve termine
• altamente liquide e
prontamente convertibili in
valori di cassa noti e soggette
ad un irrilevante rischio di
variazione del loro valore
79. IL RENDICONTO FINANZIARIO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE OIC 10
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 79
Cash
N.B. Lo IAS 7 ammette di ricondurre lo scoperto di conto corrente alle attività di
finanziamento purché sia incluso con segno negativo fra le disponibilità liquide
equivalenti, in quanto costituisce uno strumento ordinario della gestione della liquidità
• depositi bancari e postali
• assegni e valori in cassa anche se
espressi in valuta estera
In tal senso l’OIC N. 10 adotta una definizione ristrettiva di liquidità a differenza del
principio contabile internazionale IAS 7 che abbraccia una definizione più ampia di
disponibilità liquide
80. IL RENDICONTO FINANZIARIO
I FLUSSI FINANZIARI DELLE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 80
Il principio contabile nazionale ed internazionale concordano
nell’individuare le “ causali” della dinamica monetaria
dell’impresa che vengono ricondotte all’attività di alcune
specifiche aree di gestione ognuna delle quali riveste un ruolo e
ha un’importanza diversa nell’economia dell’impresa.
a) attività operativa
b) attività di investimento
c) attività di finanziamento.
FLUSSI FINANZIARI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
81. IL RENDICONTO FINANZIARIO
I FLUSSI FINANZIARI RELATIVI
ATTIVITÀ OPERATIVA
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 81
Incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi
Incassi di royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi
Pagamenti per l’acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi
Pagamenti per l’acquisizione di servizi
Pagamenti a, e per conto di, dipendenti
Pagamenti e rimborsi di imposte
Pagamenti per oneri finanziari
Incassi per proventi finanziari
82. IL RENDICONTO FINANZIARIO
METODO DIRETTO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 82
Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa può essere determinato
con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi
derivanti dalle operazioni incluse nell’attività operativa
Anno n +1 Anno n
Incassi da clienti
Altri incassi
(Pagamento a fornitori per acquisti)
(Pagamento a fornitori per servizi)
(Pagamenti al personale)
(Altri Pagamenti)
(Imposte pagate sul Reddito)
Interessi Incassati / ( Interessi Pagati)
Dividendi incassati
FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA’ OPERATIVA
83. IL RENDICONTO FINANZIARIO
METODO INDIRETTO
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 83
Metodo Indiretto, rettificando gli utili o le perdite degli importi delle operazioni
che non hanno dato origine a variazioni monetarie.
UTILE o PERDITE DELL’ESERCIZIO +/-
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel CCN (accantonamenti, amm.ti,
svalutazioni)
2. Flusso Finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del CCN (decr/incr rimanenze, crediti, debiti, etc)
3. Flusso Finanziario dopo variazioni del CCN
Altre rettiiche (interessi, imposte, dividendi)
4. Flusso Finanziario dopo le altre rettifiche
84. IL RENDICONTO FINANZIARIO
METODO DIRETTO O INDIRETTO?
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 84
Limiti del metodo Diretto:
a) Richiede una contabilità apposita;
b) Non individua l’effetto delle determinanti che condizionano la risorsa liquida
Per determinare il flusso finanziario dell’attività operativa con il metodo indiretto
è opportuno:
• disporre di due stati patrimoniali di pertinenza gestionale necessari per
determinare le variazioni degli stock patrimoniali avvenuti da un esercizio
all’altro.
• un conto economico generalmente a valore aggiunto contenente le variabili di
flusso economico
Mentre lo IAS 7 è orientato a privilegiare l’utilizzo del metodo diretto in quanto
in grado di fornire informazioni utili riguardo alla stima dei flussi finanziari futuri,
l’OIC n. 10 non indica preferenza.
85. IL RENDICONTO FINANZIARIO
CASI PARTICOLARI (INTERESSI) –
OIC 10, PAR. 41
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 85
Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi
finanziari dell’attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono
direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività
di finanziamento)
1) Interessi passivi: sono indicati fra attività operativa o finanziamento
2) Interessi attivi: sono indicati fra attività operativa o d’investimento
86. IL RENDICONTO FINANZIARIO
CASI PARTICOLARI (DIVIDENDI) –
OIC 10, PAR. 42
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 86
a) i dividendi incassati sono indicati fra i flussi attività operativa per
l’OIC 10 mentre per lo IAS 7 possono essere indicati nell’attività operativa o
d’investimento;
b) i dividendi pagati sono indicati nell’attività finanziaria per l’OIC n. 10,
mentre per lo IAS 7 possono essere indicati nell’attività operativa o finanziaria
DIVIDENDI OIC 10 IAS 7
Incassati Attività operativa
Attività operativa
o
Attività d’investimento
Pagati Attività finanziaria
Attività operativa
o
Attività finanziaria
87. IL RENDICONTO FINANZIARIO
CASI PARTICOLARI (IMPOSTE SUL
REDDITO) – OIC 10, PAR. 44
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 87
I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e
classificati nell’attività operativa.
Flussi finanziari in
USCITA
Flussi finanziari in
ENTRATA
Pagamento delle imposte
inclusi i pagamenti degli acconti
I corrispettivi ricevuti dalle
autorità fiscali, incluse le
eccedenze ed i rimborsi
88. IL RENDICONTO FINANZIARIO
CASI PARTICOLARI (FLUSSI IN
VALUTA) – OIC 10, PAR. 44
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 88
Lo IAS 7 e l’OIC n. 10 concordano nel trattamento dei flussi in valuta estera
che devono essere iscritti in bilancio in euro al cambio del giorno in cui
avviene il flusso.
Eventuali utili o perdite derivanti da variazione dei cambi non essendo
monetizzati, vanno a rettificare il reddito di esercizio.
L’effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute in
valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari
dell’attività operativa, dell’attività di investimento e di finanziamento.
89. IL RENDICONTO FINANZIARIO
CASI PARTICOLARI (STRUMENTI
DERIVATI) – OIC 10, PAR. 48-49
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 89
I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (come definiti
nell’OIC 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell’attività di
investimento.
Se uno strumento finanziario derivato (ad esempio un future, un contratto a
termine, un opzione, uno swap) è designato come uno strumento di
copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima
categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto (ad esempio, un
finanziamento a medio-lungo termine).
N.B. I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita
sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari
dell’elemento coperto.
90. IL RENDICONTO FINANZIARIO
CASI PARTICOLARI (RAMI
D’AZIENDA) – OIC 10
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 90
I flussi finanziari derivanti dal corrispettivo pagato/incassato per l’acquisizione
e la cessione di un ramo d’azienda è presentato distintamente nelle attività
di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse,
come parte dell’operazione.
Devono essere riportati in calce al rendiconto finanziario:
• Corrispettivi totali o ricevuti;
• Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;
• Ammontare delle disponibilità liquide acquisite o cedute con
l’operazione;
• Il valore contabile della attività/passività acquisite o cedute.
91. IL RENDICONTO FINANZIARIO
MODIFICHE DELLA STRUTTURA OIC 16 (1/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 91
1) MODIFICHE FORMALI
a) la previsione delle parentesi relativamente ai rimborsi finanziamenti e ai
Dividendi e acconti su dividendi pagati ai significare il segno meno nel
calcolo per la determinazione del flusso stesso
b) l’abolizione dell’espressione “Prezzo di realizzo Disinvestimento” e
sostituzione con la sola dicitura “ Disinvestimento”;
c) la riformulazione delle annualità per la comparazione (ora con
l’espressione anno X e a seguire X-1);
d) la sostituzione di gestione reddituale con la corretta denominazione di
attività operativa;
92. IL RENDICONTO FINANZIARIO
MODIFICHE DELLA STRUTTURA OIC 16 (2/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 92
2) MODIFICHE SOSTANZIALI
a) del rigo “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria”
dedicato ad accogliere le movimentazioni delle attività e passività
finanziarie dei derivati;
b) del rigo, “Altri incassi/Pagamenti” dedicato alle rilevazioni dei flussi
finanziari delle operazioni riconducibili alla nuova gestione accessoria;
c) del rigo “ rimborso del capitale” per meglio osservare le disposizioni
civilistiche contenute nel 2435-ter del codice civile riferite “…..alle
operazioni con i soci”;
d) l’aggiunta della sezione finale dedicata alle informazioni di dettaglio
della composizione delle disponibilità liquide a inizio e a fine anno.
93. IL RENDICONTO FINANZIARIO
MODIFICHE DELLA STRUTTURA OIC 16 (3/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 93
3) INFORMATIVA IN CALCE
a) L’informativa (già prevista nella precedente versione del principio
contabile) ossia l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide
che non sono liberamente utilizzabili dalla società ai sensi del Par. 53
OIC 10 e le eventuali motivazioni per cui non è possibile la
comparazione fra i flussi al 31/12/X e 31/12/X-1 ai sensi Par. 22 OIC 10;
b) le informazioni relative all’acquisto o cessione di rami di azienda. Il
nuovo Par. 50 richiede nello specifico:
i. i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
ii. la parte dei corrispettivi consistenti in disponibilità liquide;
iii. l’ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione di
acquisizione/cessione del ramo di azienda;
iv. il valore contabile delle attività/passività acquisite/cedute.
94. IL RENDICONTO FINANZIARIO
L’INDICAZIONE DEL DETTAGLIO DELLE
DISPONIBILITÀ
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 94
200X 200X-1
Effetti cambi sulle liquidità
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X di cui
• Depositi bancari e postali
• Assegni
• Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide al 31° dicembre 200X di cui
• Depositi bancari e postali
• Assegni
• Denaro e valori in cassa
95. 20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 95
LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 25
96. LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE
OIC 25
VOCE 20 CONTO ECONOMICO (1/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 96
VOCE 20 CONTO ECONOMICO
“Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate”
1. imposte correnti
2. imposte relative a esercizi precedenti
3. imposte differite e anticipate
4. proventi da consolidato fiscale
N.B. La nuova tassonomia XBRL nella versione 2016-11-14 relativa al
bilancio ha adeguato lo schema di conto economico
97. LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE
OIC 25
VOCE 20 CONTO ECONOMICO (2/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 97
1. imposte correnti:
• imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio
• eventuali sanzioni pecuniarie
• interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, per ritardato
versamento degli acconti ed altre irregolarità);
2. imposte relative a esercizi precedenti
• possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di
pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di
contenzioso con l’Amministrazione finanziaria
• differenze positive (o negative) tra l’ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo
accantonato in esercizi precedenti
98. LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE
OIC 25
VOCE 20 CONTO ECONOMICO (3/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 98
3. imposte differite e anticipate:
• con segno positivo, l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività
per imposte anticipate;
• con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite.
La voce comprende sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da
esercizi precedenti.
4. proventi da consolidato fiscale:
• regime del consolidato fiscale (articoli da 117 a 129 del TUIR);
• carico fiscale di loro competenza relativo all’IRES da trasferire alla consolidante nella voce
imposte correnti;
• Nel caso di perdita fiscale, nella voce “proventi da consolidamento” andrà rilevato il
relativo compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata
• gli effetti contabili che derivano dall’applicazione del consolidato fiscale dipendono
direttamente dalle clausole contenute nel contratto
99. 20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 99
LE MODIFICHE AL TUIR E ALLA DISCIPLINA IRAP
INTRODOTTE CON IL DECRETO MILLEPROROGHE
100. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS D.L. MILLEPROROGHE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 100
ART. 13-BIS D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244 (C.D. «MILLEPROROGHE»)
Articolo 13-bis Oggetto
comma 1 Proroga dei termini per l’invio delle dichiarazioni
comma 2 Disposizioni di coordinamento ai fini IRES con modifiche del TUIR
comma 3 Disposizioni di coordinamento ai fini IRAP con modifiche del D.Lgs. N. 446/1197
comma 4 Disposizioni di coordinamento ai fini IRES con altre disposizioni fiscali
comma 5 e 6 Efficacia delle nuove disposizioni
comma 7 e 8 Disposizioni in merito alla rettifiche operate in sede di prima applicazione di nuovi OIC
comma 9 Disposizioni in materia di IAS adopter
comma 10 Rinvio a decreti di coordinamento «a regime» per la determinazione della base
imponibile IRES/IRAP e aggiornamento/approvazione di Principi Contabili Nazionali
comma 11 Rinvio a disposizioni di coordinamento in materia ACE e IAS
101. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 1 D.L.
MILLEPROROGHE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 101
ART. 13-BIS, COMMA 1 D.L. C.D. «MILLEPROROGHE»
Proroga di 15 giorni del termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate
dalle novità previste dal D.L. Milleproroghe
SCADENZA 16 OTTOBRE 2017
(15/10 cade di domenica)
N.B. Sono esclusi dalla proroga, i soggetti IRES, che redigono il bilancio delle
micro-imprese
102. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 2 D.L.
MILLEPROROGHE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 102
MISURE DI COORDINAMENTO AI FINI IRES
Articolo TUIR Oggetto
articolo 83 Determinazione del reddito complessivo
articolo 96 Interessi passivi
articolo 108 Spese relative a più esercizi
articolo 109 Norme generali sui componenti del reddito d’impresa
articolo 110 Norme generali sulle valutazioni
articolo 112 Strumenti finanziari derivati
103. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 3 E 4 D.L.
MILLEPROROGHE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 103
MISURE DI COORDINAMENTO AI FINI IRAP
Modifica art. 5, comma 1, D.Lgs n. 446/1997
MISURE DI COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
>> vedere slide successive <<
104. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 5 E 6 D.L.
MILLEPROROGHE (1/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 104
EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove norme decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, anche ai fini IRAP.
È previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio
con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della
determinazione del reddito al momento del realizzo.
Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti
reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle
operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e
imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti, dal bilancio d’esercizio in corso al
31 dicembre 2015.
105. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 5 E 6 D.L.
MILLEPROROGHE (2/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 105
ESEMPIO
Nel 2015 investimento in pubblicità € 20.000.
Il 31/12/2015 il bilancio chiude con € 16.000 di spese di pubblicità capitalizzate.
Art. 108 TUIR ante riforma >> dedotte in 5 anni (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
Dal bilancio 2016 >> no capitalizzazione ed eliminazione di quelle di esercizi precedenti
Apertura 2016 >> spese di pubblicità capitalizzate (€ 16.000) vengono stralciate (OIC n. 29)
con riduzione patrimonio netto (no passaggio a CE)
Art. 109, comma 4, TUIR devono essere considerate imputate a CE >> deducibili
interamente 2016
MA, ai sensi dell’art. 13-bis, Decreto Milleproroghe dette spese continuano a seguire il
regime di deducibilità previsto fino al 31/12/2015 e quindi in 5 esercizi
variazione in diminuzione per € 4.000 nelle dichiarazioni 2016, 2017, 2018, 2019
106. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 5 E 6 D.L.
MILLEPROROGHE (3/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 106
ART. 13-BIS, COMMA 6 D.L. MILLEPROROGHE
• La valutazione degli strumenti derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con
finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 TUIR in essere
nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo
bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento
del realizzo;
• Alla valutazione degli strumenti derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con
finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 TUIR già iscritti in
bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo
112, TUIR nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate
dal decreto Milleproroghe.
N.B. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della
determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (IRAP).
107. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 7 D.L. MILLEPROROGHE
(1/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 107
Norme speciali finalizzate a garantire ai fini fiscali (anche ai fini IRAP) la
cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei
nuovi OIC
Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili nazionali (dal 2016):
a) disposizioni di cui all’art. 109, comma 4 TUIR si applicano anche ai
componenti direttamente imputati a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla
formazione della base imponibile IRAP determinata ai sensi dell’art. 5 D.Lgs.
446/97 sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero
stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del
medesimo articolo 5
108. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 7 D.L. MILLEPROROGHE
(2/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 108
c) Il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi
già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non
più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del
valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità
sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
d) L’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di
accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle
disposizioni del TUIR non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta
ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati
costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del
mancato verificarsi degli stessi;
e) Le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto
compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
109. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 8 D.L. MILLEPROROGHE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 109
Art. 13-bis, comma 8 D.L. Milleproroghe
Le disposizione contenute nei commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di
successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte
dell’OIC
110. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 10 D.L.
MILLEPROROGHE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 110
Art. 13-bis, comma 10 D.L. Milleproroghe
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare
disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile
IRES e IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili
nazioni
(entro 150 giorni dall’approvazione/aggiornamento di nuovi principi
contabili)
Ultimo aggiornamento principi contabili >> 22 dicembre 2016
Eventuale decreto approvato entro 21 maggio 2017
111. LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO
MILLEPROROGHE
ART. 13-BIS, COMMA 13 D.L.
MILLEPROROGHE
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 111
Art. 13-bis, comma 13 D.L. Milleproroghe
• Decreto per coordinare le disposizioni in materia di ACE con le novità in
materia di bilancio
Entrata in vigore D.L. Milleproroghe >> 1 marzo 2017
Decreto ACE emanato entro 30 aprile 2017 (60 giorni)
• Uno o più decreti per la revisione delle disposizioni per la
determinazione della base imponibile IRES/IFRS Adopter ora applicabili
anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC
112. 20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 112
IL NUOVO PRINCIPIO DI DERIVAZIONE
EX ART. 83 TUIR E ANALISI DELLE ALTRE
MODIFICHE DI COORDINAMENTO
CIVILE-FISCALE
113. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE ART. 83 TUIR
DETERMINAZIONE REDDITO
COMPLESSIVO (1/4)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 113
Art. 83 - Vecchia versione Art. 83 - Nuova versione
1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita
risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo
d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della
presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o
totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono
rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga
alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti da detti principi contabili.
1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita
risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo
d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della
presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o
totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono
rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti diversi
dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile,
che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice
civile valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli
della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.
1.Bis Ai fini del comma 1, ai soggetti diversi dalle micro-imprese di
cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in
conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del
comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38.
114. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE ART. 83 TUIR
DETERMINAZIONE REDDITO
COMPLESSIVO (2/4)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 114
ACCENTUATA LA DERIVAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DALLE
RISULTANZE DEL BILANCIO REDATTO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL
CODICE CIVILE
(c.d. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA)
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità
alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni del
Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Non sono pertanto derogate le
norme che riguardano le valutazioni e le quantificazioni (es.: limiti per
ammortamenti e accantonamenti, rilevanza secondo il principio di cassa).
N.B. TALE PRINCIPIO È GIÀ UTILIZZATO DAI SOGGETTI IAS
115. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE ART. 83 TUIR
DETERMINAZIONE REDDITO
COMPLESSIVO (3/4)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 115
• Conseguenze dell’estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai
soggetti che adottano i nuovi OIC è il riconoscimento fiscale delle
rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza
sulla forma.
• Trova riconoscimento il nuovo trattamento contabile delle operazioni di
acquisto e cessione di azioni proprie e, in particolare, l’iscrizione delle
azioni proprie non più nell’attivo patrimoniale con la costituzione di una riserva
disponibile, ma a diretta riduzione del patrimonio netto.
Tale disposizione incide sulle registrazioni delle operazioni che riguardano le
azioni proprie; infatti, vengono sottratte dalla rilevazione a conto economico le
plusvalenze e le minusvalenze relative alla cessione sul mercato dei predetti titoli.
116. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE ART. 83 TUIR
DETERMINAZIONE REDDITO
COMPLESSIVO (4/4)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 116
ESEMPIO
Vendita autocarro per € 50.000, pagamento in 2 anni senza interessi
Prezzo equivalente per il pagamento in contanti: € 40.000
VENDITORE ACQUIRENTE
Con principio derivazione Viene tassato:
• Ricavo: € 40.000
• Quota interessi attivi: € 5.000
Vengono dedotti per competenza:
Ammortamento su € 40.000
Quota interessi passivi: € 5.000
Senza principio derivazione Viene tassato:
• Ricavo: € 50.000
Vengono dedotti per competenza:
• Ammortamento su € 50.000
117. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 96 TUIR – INTERESSI PASSIVI
(1/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 117
Art. 96 - Vecchia versione Art. 96 - Nuova versione
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110,
sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal
terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri
finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato
operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del
codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto
economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto
economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo
si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a
partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate
ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
[…]
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110,
sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire
dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri
finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato
operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del
codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da
trasferimenti di azienda o rami d’azienda così come risultanti dal
conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto
economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo
si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a
partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate
ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
[…]
118. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 96 TUIR – INTERESSI PASSIVI
(2/2)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 118
Disposizione modificata per
evitare che nel calcolo del
ROL incidessero i
componenti positivi e
negativi di natura
straordinaria derivanti da
trasferimenti di azienda o
rami d’azienda.
N.B. Con l’abrogazione della
macroclasse E i componenti
straordinari in essa contenuti
confluiscono nelle
macroclassi A e B del
conto economico e, senza
interventi normativi,
avrebbero influenzato anche
il calcolo del ROL.
ROL
(risultato operativo lordo gestione caratteristica)
Ammontare componenti positive
(Voce A conto economico)
Dividendi in partecipazioni società controllate non
residenti
Ammontare componenti negative
(Voce B conto economico)
al netto immobilizzazioni materiali / immateriali e canoni di leasing
Componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti d’azienda o rami d’azienda
+
con esclusione dei
=
-
119. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 108 TUIR – SPESE RELATIVE A PIÙ
ESERCIZI (1/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 119
Art. 108 - Vecchia versione Art. 108 - Nuova versione
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi
diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a
norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali
costi si applica l'articolo 88, comma 3.
1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
120. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 108 TUIR – SPESE RELATIVE A PIÙ
ESERCIZI (2/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 120
Art. 108 - Vecchia versione Art. 108 - Nuova versione
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione
della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo
precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi
della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente
euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente
euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle
considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non
capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono
deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute
e nei quattro successivi.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di
imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le
spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti
dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura
pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente
euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente
euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli
studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi
diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a
norma di legge dalla Stato o da altri enti pubblici a fronte dei
costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.
121. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 108 TUIR – SPESE RELATIVE A PIÙ
ESERCIZI (3/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 121
Articolo 108 TUIR è stato adeguato alla modifiche civilistiche che hanno
previsto che i costi di ricerca e pubblicità non sono più capitalizzabili.
Costi di ricerca e pubblicità sono costi d’esercizio
Si applica art. 109 TUIR
NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA
122. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 109 TUIR – NORME GENERALI SUI
COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA (1/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 122
Art. 109 - Vecchia versione Art. 109 - Nuova versione
[…]
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi
in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al
conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si
considerano imputati a conto economico i componenti imputati
direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili
internazionali.
[…]
[…]
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi
in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al
conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si
considerano imputati a conto economico i componenti imputati
direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili
adottati dall’impresa.
[…]
Con la modifica all’articolo 109, comma 4 TUIR è stata estesa anche ai
soggetti che redigono il bilancio secondo le regole previste dal Codice Civile e
che adottano quindi i Principi Contabili Nazionali, la possibilità di considerare
imputati direttamente a conto economico i componenti imputati a
patrimonio netto in applicazione delle previsioni di detti principi.
N.B. TALE PRINCIPIO È GIÀ UTILIZZATO DAI SOGGETTI IAS
123. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 109 TUIR – NORME GENERALI SUI
COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA (2/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 123
PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 29
Imputazione dei componenti a patrimonio
• Cambiamenti di principi contabili
• Correzione di errori rilevanti
124. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 109 TUIR – NORME GENERALI SUI
COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA (3/3)
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 124
ESEMPIO
Omessa registrazione nell’esercizio 2016 costo di importo rilevante: € 100.000
Errore rilevato nel 2017 con bilancio 2016 già depositato
OIC 29: errore corretto nell’esercizio in cui è stato individuato (2017)
in sede di riapertura del bilancio 2017 il costo sarà imputato a riduzione
del PN
Fiscalmente, ai sensi del 109 TUIR, tale costo si considera imputato a CE e
quindi assume rilevanza fiscale (dichiarazione integrativa periodo d’imposta
2016 – variazione in diminuzione). Eventuali imposte a credito da dichiarazione
integrativa: CE 20 (dirette) o B.14 (indirette)
Se non fosse stato modificato il 109 TUIR, il costo non sarebbe stato
fiscalmente deducibile (né nel 2016, né nel 2017).
125. ALTRE NORME COORDINAMENTO AI FINI IRES
ART. 110 TUIR, C. 9 – NORME GENERALI
SULLE VALUTAZIONI
20/03/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 125
Art. 110 - Vecchia versione Art. 110 - Nuova versione
[…]
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi,
con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
[…]
[…]
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi,
con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
Sono, tuttavia, applicabili tassi di cambio alternativi
forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati
dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in
valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
[…]
Viene data possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio
alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da
operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità.