Seminario organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica di Milano nell'ambito di SMAU Milano 2012 ("Efficienza time-to-market e compliance nella realizzazione di sistemi di e-commerce e approvvigionamento elettronico")
Privacy by design: le nuove norme europee che rivoluzioneranno (anche in Ital...
CSIG commercio elettronico [I parte]
1. Efficienza time-to-market e
compliance nella realizzazione di
sistemi di e-commerce e
approvvigionamento elettronico
Avv. Andrea Maggipinto
Ing. Igor Serraino
www.studiomra.it
www.serraino.it
2. Le molteplici questioni giuridiche
dell’e-commerce
B2B – Business to Business (rapporti economici fra aziende)
B2C – Business to Consumer (rapporti aziende e consumatori)
B2E – Business to Employees (rapporti aziende e dipendenti)
B2G – Business to Government (rapporti fra Aziende e P.A.)
C2C – Consumer to Consumer (rapporti fra consumatori)
G2C – Government to Citizens (rapporti fra P.A. e cittadini)
G2E – Government to Employees (rapporti fra P.A. e dipendenti)
G2G – Government to Government (rapporti tra PP.AA.)
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3. L’e-commerce per il diritto
Il commercio elettronico consiste nella svolgimento di
attività commerciali e di transazioni per via elettronica
(attraverso reti telematiche)
vendita e acquisto di beni e servizi (shopping on-line)
distribuzione di contenuti digitali
operazioni finanziarie e di borsa (banking e trading online)
appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo
della pubblica amministrazione
e così via…
[Comunicazione della Commissione al Parlamento COM(97)157:
“Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”]
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4. Il diritto per l’e-commerce
B2C
“creare fiducia”
B2B
“adottare prassi ottimali”
B2G
“maggiore iniziativa”
[Comunicazione della Commissione al Parlamento COM(97)157:
“Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”]
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5. Contratti di accesso a
internet, contratti di
hosting, ecc.
Contratti con
istituti bancari (per
le problematiche
relative ai
pagamenti
Contratto di
sviluppo e
gestione sito web
Norme e regole per la
protezione dei segni distintivi
(marchi, domain name) e dei
contenuti web
Sito web di
commercio
elettronico
Privacy policy in
conformità alla
normativa nazionale e
comunitaria
Normativa a tutela
del consumatore
Servizi della società
dell’informazione
(D.Lgs. 70/03)
Norme ex D.Lgs.
114/ 1998 e D.Lgs.
59/10 (Riforma del
Commercio)
Contratti
pubblicitari
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6. Compliance aziendale
• È la conformità delle attività aziendali alle disposizioni
normative, ai regolamenti, alle procedure, agli
standard e ai codici di condotta
• Attività preventiva finalizzata a prevenire il rischio di
non conformità dell’attività aziendale alle norme
applicabili
• Rischio di “non conformità”: rischio di incorrere in
sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite
finanziarie rilevanti o danni da reputazione in
conseguenza di violazioni di norme imperative o di
autoregolamentazione
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7. Compliance aziendale
Struttura/Funzione organizzativa cui è affidato il compito di:
• prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e
l’insieme delle regole interne ed esterne all’azienda
• assistere le strutture aziendali nell’applicazione delle norme
• predisporre interventi formativi per adeguare le procedure
interne dei dipendenti e dei collaboratori alle norme;
• coordinare e garantire l’attuazione degli adempimenti
richiesti dalle norme
• segnalare le più recenti novità normative al fine di
aggiornare periodicamente la documentazione
• risolvere situazioni di conflitto tra le norme in vigore e le
specifiche realtà operative dell’azienda
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8. Quale perimetro normativo?
Ogni azienda deve anzitutto definire il perimetro di
riferimento della propria “funzione di compliance”:
settori e aree di operatività
strategie perseguite
modelli di business adottati
prodotti e servizi offerti
tipologia di clientela
quali priorità di rischio?
Disciplina sul commercio
(d.lgs. 114/98; d.lgs. 59/10;
d.lgs. 70/03)
Codice del Consumo (d.lgs.
13 agosto 2010, n.141)
Privacy e protezione dei dati
personali (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196)
Security (sicurezza
informatica)
Qualità e certificazione
Iso9001
ecc…
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9. Il “perimetro” dell’e-commerce
Normativa “sul” commercio elettronico:
D.Lgs. 70/2003 (att. dir. 2000/31/CE) sui profili
giuridici dei servizi della società dell’informazione
Normativa applica “anche al” commercio elettronico:
D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 59/2010
Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005)
D.Lgs. 196/2003
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10. Commercio elettronico
L’art. 6 del D.Lgs. 70/2003 (“Assenza di
autorizzazione preventiva”) dispone che:
“l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio
della società dell’informazione e il suo esercizio
non sono soggetti, in quanto tali, ad
autorizzazione preventiva o ad altra misura di
effetto equivalente”.
La norma prosegue stabilendo che “sono fatte salve
le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non
riguardano specificatamente ed esclusivamente i
servizi della società dell’informazione […]"
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11. Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
- art. 18: “forme speciali di vendita” al dettaglio
(se anche vendita all’ingrosso, allora aree distinte
del medesimo sito web)
- D.I.A.P. (“preventiva”: ora non più!)
Oggi: art. 68 D.Lgs. 59/2010
12. Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
Art.68 D.Lgs. 59/2010 : Vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione
La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio
di attività (S.C.I.A.) da presentare allo sportello unico
per le attività produttive del comune nel quale
l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare
l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241
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13. Al centro, l’informazione
Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206/2005)
D.Lgs. 70/2003 (att.
dir. 2000/31/CE)
l’informazione
nell’e-commerce
D.Lgs. 114/1998 e
D.Lgs. 59/2010
D.Lgs. 196/2003
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14. Al centro, l’informazione
Condizione per il valido esercizio dell'autonomia privata
Con l'emanazione della direttiva 2000/31 e poi del
D.Lgs. n. 70/03 sono stati previsti una serie di obblighi
allo scopo di consentire il pieno e corretto dispiegarsi
delle dinamiche di mercato e di consentire ai
destinatari di beni o servizi il maggiore reperimento
d'informazioni (trasparenza del mercato)
Il cliente (in particolare il consumatore) è posto nella
condizione di apprezzare gli elementi che compongono
la qualità e il prezzo dei prodotti e dei servizi, e quindi
di poter operare scelte consapevoli (accento su una
puntuale e adeguata informazione)
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15. Informazioni generali obbligatorie
Art. 7 D.Lgs. n. 70/03 (Informazioni generali obbligatorie):
a) nome, denominazione o ragione sociale
b) domicilio o sede legale
c) estremi per contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso,
compreso l'indirizzo di posta elettronica
d) numero REA e numero registro imprese;
e) autorità di vigilanza (se attività soggetta a concessione,
licenza o autorizzazione)
f) informazioni relative alle professioni regolamentate
g) numero partita IVA
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16. Informazioni generali obbligatorie
h) indicare in modo chiaro ed inequivocabile i prezzi e le
tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione
forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi
di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare
i) indicare le attività consentite al consumatore e al
destinatario del servizio e gli estremi del contratto
qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o
l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un
contratto di licenza d'uso
Sanzioni pecuniarie ex art. 21 d.lgs. 70/03:
da € 103 a € 10.000 (anche raddoppiate)
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17. Informazioni particolari obbligatorie
Art. 12 d.lgs. 70/03 (Informazioni dirette alla conclusione
del contratto): fornire in modo chiaro, comprensibile ed
inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del
destinatario, le seguenti informazioni:
a) fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto
b) modalità di archiviazione del contratto concluso e
relative modalità di accesso;
c) mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di
inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine
d) eventuali codici di condotta adottati
e) lingue a disposizione per concludere il contratto
f) indicazione degli strumenti di composizione delle
controversie
(oltre alle condizioni generali di contratto)
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18. Informazioni per il consumatore
Art. 52 Codice del Consumo: prima della conclusione del
contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che
prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del
professionista
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio
c) prezzo del bene o del servizio (tasse e imposte)
d) spese di consegna
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o
della prestazione del servizio e di ogni altra forma di
esecuzione del contratto
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19. Informazioni per il consumatore
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in
caso di esercizio del diritto di recesso
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a
distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
esecuzione continuata o periodica
Sanzioni pecuniarie ex art. 62 d.lgs. 206/05:
da € 3.000 a € 18.000 (anche raddoppiate)
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20. Conferma scritta delle informazioni
Art. 53 Codice del Consumo: “il consumatore deve
ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile” - prima od al momento della esecuzione
del contratto – delle seguenti informazioni:
• quelle di cui all’art. 52 comma 1
• condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso
• indirizzo della sede del professionista a cui il
consumatore può presentare eventuali reclami
• informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti
• le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno
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21. Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
Art. 31 d.lgs. 59/10 : “Informazioni sui prestatori e sui
loro servizi”
• I prestatori devono fornire al destinatario, in modo
chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della
stipula del contratto o in ogni caso prima della
prestazione del servizio, alcune informazioni
• I prestatori scelgono le modalità attraverso le quali
fornire al destinatario le informazioni, prima della
stipula del contratto o della prestazione del servizio
• I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano
anche informazioni supplementari
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22. Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale e tutti i
dati necessari per entrare rapidamente in contatto e
comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per
via elettronica
b) la denominazione del registro commerciale e il numero di
immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli
c) dati dell'autorità competente o dello sportello unico (se
necessaria autorizzazione)
d) numero di partita IVA;
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini
professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la
qualifica professionale e lo Stato membro
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23. Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
f) clausole e condizioni generali applicate
g) esistenza di eventuali clausole relative alla legge applicabile
al contratto o alla giurisdizione competente
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita non
imposta dalla legge
i) prezzo del servizio
l) principali caratteristiche del servizio
m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilità
professionale
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24. Tutto si trasforma, anche l’e-commerce
Il peso dei social network
2008 -> 8%
2009 -> 20%
2010 -> 60%
e-commerce 2.0 (“service-oriented”)
servizio: non solo quello tipico, ma anche quello
accessorio e strumentale (archiviare e reperire
documenti e immagini, posta elettronica, ecc.)
responsabilità del provider/hoster “attivo”
interattività tra utenti e piattaforma
distribuzione di contenuti digitali
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25. Termini d’uso nell’e-commerce 2.0
Distribuzione di contenuti digitali: questioni specifiche
LICENZA Fornitore-Utente
LICENZA Utente-Fornitore
esclusiva - non esclusiva; a titolo gratuito - a
pagamento; con o senza vincoli territoriali;
trasferibile o non
Compliance e nuovi modelli di business: accordi con i
titolari dei diritti d’autore ai sensi e per gli effetti
della legge 633/1941 (LDA)
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26. Termini d’uso nell’e-commerce 2.0
Condizioni generali di contratto
per avvalersi dei servizi offerti è necessario accettare i
termini d’uso predisposti dal provider
si ha “accettazione” con la semplice fruizione dei
servizi (salvo casi particolari)
Si differenziano per la natura del servizio
Serie di limitazioni all’attività dell’utente
Garanzia sui servizi e clausola “as is”
Legge applicabile al rapporto
Giurisdizione competente
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27. Clausole di esclusione o limitazione
della responsabilità
Molto diffuse le clausole che escludono o limitano
la responsabilità del fornitore di servizi, o le
clausole di rinuncia da parte dell’utente di
qualsivoglia doglianza nei confronti del fornitore
in caso di inadempimento o danno
Sono valide ed efficaci?
Art. 1218 Cod. Civ.: responsabilità
Art. 1176 Cod. Civ.: diligenza nell’adempimento
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28. Validità delle clausole?
Qualificare il profilo soggettivo del rapporto
intercorrente tra fornitore e utente
B2B?
B2C?
Se B2C, clausole nulle ai sensi dell’art. 33 del Codice del
Consumo
Se B2B, le clausole possono essere efficaci se
specificamente approvate (ma sempre nei limiti
dell’art. 1229 c.c.)
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29. Gradazione della responsabilità?
Art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
“qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
nel quadro di una prestazione di servizi (…) fornito o
reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell’ambito di un’attività commerciale”
(ambito/contesto di natura commerciale)
Diversa gradazione della responsabilità a seconda che i
servizi siano gratuiti o a pagamento
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30. Conclusioni
Una compliance “integrata”
Definire l’ambito di interesse del progetto
Conoscere per non commettere errori
Tecnologia a supporto delle decisioni
imprenditoriali
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31. To be continued..
Ing. Igor Serraino
Avv. Andrea Maggipinto
www.serraino.it
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