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L’uniformità dei controlli ed il “dialogo”
tra il Sistema delle Agenzie e la Rete delle Procure
generali in materia ambientale
Pescara, 12 Dicembre 2017
Pasquale Fimiani
Sostituto Procuratore generale Corte di Cassazione
L’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006
L’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 definisce la funzione di “vigilanza” attribuita al
Procuratore generale presso la Corte di appello rispetto agli uffici giudiziari
requirenti del distretto ed il conseguente obbligo informativo al Procuratore
generale presso la Corte di cassazione prevedendo: “Il procuratore generale
presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio
dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il
puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di
direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti,
acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia
al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno
annuale”.
In tale contesto è stato definito il Protocollo sul funzionamento della Rete
delle Procure generali nella materia ambientale nel corso della riunione
con i Procuratori generali e loro delegati nella materia ambientale del 18 e
19 maggio 2017
Art. 1 Protocollo
La Rete dei referenti ambientali delle Procure generali opera
nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.
È costituita:
• dal Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione e dal
suo delegato;
• dai Procuratori generali presso le Corti di Appello e dai loro delegati;
• dal Procuratore nazionale antimafia e dal suo delegato.
E’ aperta al contributo dei responsabili della materia ambientale nei
vari uffici di Procura.
Art. 2 Protocollo
La Rete è finalizzata a:
• dare attuazione condivisa alle attività di ricognizione e diffusione delle
buone prassi in materia di accertamento dei reati ambientali;
• promuovere la condivisione di comuni moduli organizzativi;
• favorire lo scambio delle conoscenze, delle buone prassi e dei
protocolli adottati in sede locale, per la loro diffusione ed eventuale
condivisione con le altre realtà territoriali.
I partecipanti alla Rete operano in linea con i contenuti delle delibere
del CSM 16 marzo 2016 e 20 aprile 2016, adottando come metodo di
lavoro la "paziente e diffusa attività di armonizzazione prima a livello
distrettuale e poi a livello nazionale delle migliori prassi di
organizzazione applicate al settore investigativo e requirente” nella
materia ambientale.
Art. 3 Protocollo
I Procuratori generali, direttamente o tramite i delegati, individuati i
responsabili della materia ambientale negli uffici di Procura:
• promuovono incontri periodici di informazione e formazione a livello
infradistrettuale sulle materie inerenti all’attività della Rete;
• ricevono dai responsabili della materia ambientale negli uffici di Procura le
segnalazioni di buone prassi e di problematiche operative ed organizzative;
• svolgono le opportune iniziative assicurare l’uniforme esercizio dell’azione
penale nella materia ambientale;
• curano la tenuta a livello distrettuale di un archivio dei protocolli
organizzativi e delle direttive alla polizia giudiziaria in materia ambientale;
• comunicano alla Rete, per il tramite del delegato del Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, i contenuti di tale archivio, nonché le
esperienze e le migliori prassi.
Art. 4 Protocollo
Il referente ambientale della Procura generale presso la Corte di cassazione, su
delega del Procuratore generale:
coordina le attività dei referenti distrettuali, ne riceve le indicazioni e le
segnalazioni dei protocolli, delle direttive e delle buone prassi, curandone la
diffusione a livello nazionale;
promuove forme di collaborazione all’interno della Rete e di ripartizione dei
compiti in gruppi di lavoro tematici;
compatibilmente con le risorse disponibili e l’organizzazione del suo ufficio per lo
svolgimento delle altre attribuzioni, individua al suo interno le strutture da
destinare:
• alla realizzazione di forme permanenti di comunicazione telematica tra i
partecipanti alla Rete ed i responsabili della materia ambientale negli uffici di
Procura;
• alla creazione di un archivio dei protocolli e delle buone prassi investigative in
materia ambientale accessibile dal sito istituzionale della Procura generale presso
la Corte di cassazione.
Art. 5 Protocollo
Costituiscono attività prioritarie della Rete gli interventi, sotto il profilo organizzativo e
delle buone prassi, nei seguenti settori:
• coordinamento investigativo e la circolarità delle informazioni, in attuazione delle
previsioni di cui agli artt. 118-bis e 129, comma 3-ter, disp. att. c.p.p., sia a livello
infradistrettuale, sia nei rapporti con il Procuratore nazionale antimafia – antiterrorismo;
• uniformità nell’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni in
materia ambientale (articoli 318-bis/318-octies T.U.A.);
• implementazione del criterio della specializzazione nella materia ambientale nella
organizzazione degli uffici di Procura e delle sezioni di polizia giudiziaria;
• elaborazione di direttive uniformi alla polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini
ambientali;
• individuazione delle migliori prassi per gli accertamenti di natura tecnica e la gestione
degli impianti sottoposti a sequestro;
• regolazione, secondo criteri condivisi, delle modalità di esecuzione delle sentenze
definitive con condanna al ripristino ambientale, alla bonifica, od all’eliminazione delle
conseguenze dannose del reato, e delle connesse forme di collaborazione con gli enti
locali in analogia a quanto previsto in tema di demolizioni conseguenti ad illeciti edilizi.
Art. 6 Protocollo
Costituisce attività integrativa della Rete l’individuazione, sul versante
civile, di provvedimenti suscettibili di ricorso nell’interesse della legge
ex art. 363 c.p.c. nella materia ambientale. A tal fine i Procuratori
generali, direttamente o tramite i delegati, possono ricercare forme di
collaborazione con i locali consigli dell’ordine e le università per la
ricerca dei provvedimenti rilevanti, segnalandoli al referente
ambientale della Procura generale presso la Corte di cassazione.
Art. 7 Protocollo
La Rete, nelle sue varie articolazioni, promuove l’attivazione di intese e
protocolli con il Consiglio Superiore della Magistratura, i Ministeri della
Giustizia e dell’Ambiente e le Procure della Corte dei Conti, nonché con
altre istituzioni pubbliche interessate, ed in particolare con quelle
specializzate in materia ambientale, quali l’Ispra ed il sistema delle
Agenzie nel suo complesso, le polizie giudiziarie, le Regioni, gli enti
locali e gli enti parco.
E’ aperta alla collaborazione con istituzioni sovranazionali che operano
nella materia ambientale.
Art. 8 Protocollo
Alla verifica dell’attuazione del Protocollo ed alle eventuali
modificazioni ed integrazioni si provvede in occasione delle riunioni
periodiche con i Procuratori generali indette nell’ambito delle attività di
attuazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.

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Pasquale Fimiani, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione

  • 1. L’uniformità dei controlli ed il “dialogo” tra il Sistema delle Agenzie e la Rete delle Procure generali in materia ambientale Pescara, 12 Dicembre 2017 Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore generale Corte di Cassazione
  • 2. L’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 L’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 definisce la funzione di “vigilanza” attribuita al Procuratore generale presso la Corte di appello rispetto agli uffici giudiziari requirenti del distretto ed il conseguente obbligo informativo al Procuratore generale presso la Corte di cassazione prevedendo: “Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale”. In tale contesto è stato definito il Protocollo sul funzionamento della Rete delle Procure generali nella materia ambientale nel corso della riunione con i Procuratori generali e loro delegati nella materia ambientale del 18 e 19 maggio 2017
  • 3. Art. 1 Protocollo La Rete dei referenti ambientali delle Procure generali opera nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006. È costituita: • dal Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione e dal suo delegato; • dai Procuratori generali presso le Corti di Appello e dai loro delegati; • dal Procuratore nazionale antimafia e dal suo delegato. E’ aperta al contributo dei responsabili della materia ambientale nei vari uffici di Procura.
  • 4. Art. 2 Protocollo La Rete è finalizzata a: • dare attuazione condivisa alle attività di ricognizione e diffusione delle buone prassi in materia di accertamento dei reati ambientali; • promuovere la condivisione di comuni moduli organizzativi; • favorire lo scambio delle conoscenze, delle buone prassi e dei protocolli adottati in sede locale, per la loro diffusione ed eventuale condivisione con le altre realtà territoriali. I partecipanti alla Rete operano in linea con i contenuti delle delibere del CSM 16 marzo 2016 e 20 aprile 2016, adottando come metodo di lavoro la "paziente e diffusa attività di armonizzazione prima a livello distrettuale e poi a livello nazionale delle migliori prassi di organizzazione applicate al settore investigativo e requirente” nella materia ambientale.
  • 5. Art. 3 Protocollo I Procuratori generali, direttamente o tramite i delegati, individuati i responsabili della materia ambientale negli uffici di Procura: • promuovono incontri periodici di informazione e formazione a livello infradistrettuale sulle materie inerenti all’attività della Rete; • ricevono dai responsabili della materia ambientale negli uffici di Procura le segnalazioni di buone prassi e di problematiche operative ed organizzative; • svolgono le opportune iniziative assicurare l’uniforme esercizio dell’azione penale nella materia ambientale; • curano la tenuta a livello distrettuale di un archivio dei protocolli organizzativi e delle direttive alla polizia giudiziaria in materia ambientale; • comunicano alla Rete, per il tramite del delegato del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, i contenuti di tale archivio, nonché le esperienze e le migliori prassi.
  • 6. Art. 4 Protocollo Il referente ambientale della Procura generale presso la Corte di cassazione, su delega del Procuratore generale: coordina le attività dei referenti distrettuali, ne riceve le indicazioni e le segnalazioni dei protocolli, delle direttive e delle buone prassi, curandone la diffusione a livello nazionale; promuove forme di collaborazione all’interno della Rete e di ripartizione dei compiti in gruppi di lavoro tematici; compatibilmente con le risorse disponibili e l’organizzazione del suo ufficio per lo svolgimento delle altre attribuzioni, individua al suo interno le strutture da destinare: • alla realizzazione di forme permanenti di comunicazione telematica tra i partecipanti alla Rete ed i responsabili della materia ambientale negli uffici di Procura; • alla creazione di un archivio dei protocolli e delle buone prassi investigative in materia ambientale accessibile dal sito istituzionale della Procura generale presso la Corte di cassazione.
  • 7. Art. 5 Protocollo Costituiscono attività prioritarie della Rete gli interventi, sotto il profilo organizzativo e delle buone prassi, nei seguenti settori: • coordinamento investigativo e la circolarità delle informazioni, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 118-bis e 129, comma 3-ter, disp. att. c.p.p., sia a livello infradistrettuale, sia nei rapporti con il Procuratore nazionale antimafia – antiterrorismo; • uniformità nell’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (articoli 318-bis/318-octies T.U.A.); • implementazione del criterio della specializzazione nella materia ambientale nella organizzazione degli uffici di Procura e delle sezioni di polizia giudiziaria; • elaborazione di direttive uniformi alla polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini ambientali; • individuazione delle migliori prassi per gli accertamenti di natura tecnica e la gestione degli impianti sottoposti a sequestro; • regolazione, secondo criteri condivisi, delle modalità di esecuzione delle sentenze definitive con condanna al ripristino ambientale, alla bonifica, od all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, e delle connesse forme di collaborazione con gli enti locali in analogia a quanto previsto in tema di demolizioni conseguenti ad illeciti edilizi.
  • 8. Art. 6 Protocollo Costituisce attività integrativa della Rete l’individuazione, sul versante civile, di provvedimenti suscettibili di ricorso nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. nella materia ambientale. A tal fine i Procuratori generali, direttamente o tramite i delegati, possono ricercare forme di collaborazione con i locali consigli dell’ordine e le università per la ricerca dei provvedimenti rilevanti, segnalandoli al referente ambientale della Procura generale presso la Corte di cassazione.
  • 9. Art. 7 Protocollo La Rete, nelle sue varie articolazioni, promuove l’attivazione di intese e protocolli con il Consiglio Superiore della Magistratura, i Ministeri della Giustizia e dell’Ambiente e le Procure della Corte dei Conti, nonché con altre istituzioni pubbliche interessate, ed in particolare con quelle specializzate in materia ambientale, quali l’Ispra ed il sistema delle Agenzie nel suo complesso, le polizie giudiziarie, le Regioni, gli enti locali e gli enti parco. E’ aperta alla collaborazione con istituzioni sovranazionali che operano nella materia ambientale.
  • 10. Art. 8 Protocollo Alla verifica dell’attuazione del Protocollo ed alle eventuali modificazioni ed integrazioni si provvede in occasione delle riunioni periodiche con i Procuratori generali indette nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.