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Le novità 2013 in vista della
comunicazione del 12 novembre
2
SPESOMETRO NEL TEMPO
L’articolo 21 del DL n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle
Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Inizialmente, la comunicazione doveva essere effettuata:
• per le operazioni IVA di valore pari o superiore ai 3.000 euro (al netto IVA) per le
operazioni documentate da fattura
• per le operazioni IVA di valore pari o superiore ai 3.600 euro (incluso IVA)
relativamente alle operazioni non documentate da fattura.
La modifica introdotta dal DL n. 16/2012 ha previsto, per le operazioni effettuate dal 1
gennaio 2012, la comunicazione di tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600
per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.
Il provvedimento del direttore del 2 agosto 2013 ha, infine, definito le modalità tecniche e i
termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012.
3
L’obbligo di comunicazione riguarda:
1. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della
fattura, a prescindere dall’importo e cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute
per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è
pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA
2. Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da
chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo nei
confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque
diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea che abbiano residenza fuori dal
territorio dello Stato.
AMBITO OGGETTIVO
4
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
1. Le importazioni
2. Le esportazioni fuori CEE ex articolo 8, co 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972
3. Le operazioni intracomunitarie già comunicate all'Anagrafe tributaria
4. Le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di
contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è
avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
AMBITO OGGETTIVO - ESCLUSIONI
5
Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni
e/o prestazioni di servizi in campo IVA, compresi i soggetti non residenti identificati in
Italia (anche per il tramite di rappresentante fiscale):
1. imprese, esercenti arti e professioni in contabilità semplificata
2. enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di
attività commerciali o agricole
3. non residenti con stabile organizzazione in Italia operanti tramite rappresentante
fiscale o identificati direttamente
4. curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in
liquidazione coatta amministrativa
5. soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti
IVA
6. soggetti che applicano il regime fiscale delle nuove iniziative produttive
AMBITO SOGGETTIVO
6
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:
1. i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi
2. lo Stato
3. le Regioni
4. le Province
5. i Comuni
6. gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate e
ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono
esercizio d’impresa
AMBITO SOGGETTIVO - ESCLUSIONI
7
In un’ottica di semplificazione degli adempimenti il nuovo modello:
1. apre alle operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro e
fino a 15.000 euro che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato
2. può essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing
finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli,
unità da diporto e aeromobili
3. va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi,
relativamente a quelle annotate dal 1 ottobre 2013
4. va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere
dal 1 ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi Black List
NOVITA’ 2013
8
La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma
aggregata.
L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio
sostitutivo.
L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa
a:
1. Acquisti da operatori economici sammarinesi
2. Acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
3. Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
COMUNICAZIONE
9
Operazioni 2012
I soggetti obbligati che effettuano la liquidazione IVA mensile trasmettono la
comunicazione entro il 12 novembre 2013.
Per gli altri, il termine è il 21 novembre 2013.
Operazioni 2013
A regime i termini sono il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti
obbligati che effettuano la liquidazione IVA mensile.
Per gli altri , il 20 aprile.
TERMINE COMUNICAZIONE
10
Operazioni con obbligo di emissione della fattura Operazioni senza l’obbligo di emissione della fattura
Anno di riferimento Anno di riferimento
Partita IVA o Codice Fiscale del cedente o prestatore e del
cessionario o committente
Codice Fiscale del cessionario o committente
Per ogni fattura attiva: data del documento, corrispettivo al
netto IVA e imposta o la specificazione che trattasi di
operazioni non imponibili o esenti .
Per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse:
data di registrazione
Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di
codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma,
lettere a) e b), del DPR n. 605/1973
Per ciascuna fattura passiva: data di registrazione,
corrispettivo al netto IVA e imposta o la specificazione che
trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del
documento
Corrispettivi comprensivi IVA
Per gli operatori che si avvalgono della semplificazione
delle scritture contabili: numero del documento,
ammontare complessivo imponibile delle operazioni,
ammontare complessivo dell’imposta
Per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:
importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta
afferente.
Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione, relativa a:
COMUNICAZIONE ANALITICA – ELEMENTI DA INDICARE
11
Operazioni attive Operazioni passive
Partita IVA o, in mancanza, il Codice Fiscale Partita IVA o, in mancanza, il Codice Fiscale
Numero delle operazioni aggregate Numero delle operazioni aggregate
Importo totale delle operazioni imponibili/non
imponibili/esenti
Importo totale delle operazioni imponibili/non
imponibili/esenti
Importo totale delle operazioni fuori campo IVA Importo totale delle operazioni fuori campo IVA
Importo totale delle operazioni con IVA non esposta in
fattura
Importo totale delle operazioni con IVA non esposta in
fattura
Importo totale delle note di variazione Importo totale delle note di variazione
Imposta totale sulle operazioni imponibili Imposta totale sulle operazioni imponibili
Imposta totale relativa alle note di variazione Imposta totale relativa alle note di variazione
Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle
operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna
controparte, distintamente per le:
COMUNICAZIONE AGGREGATA PER DATI – ELEMENTI DA INDICARE
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Spesometro

  • 1. scadenze & more Spesometro Le novità 2013 in vista della comunicazione del 12 novembre
  • 2. 2 SPESOMETRO NEL TEMPO L’articolo 21 del DL n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA. Inizialmente, la comunicazione doveva essere effettuata: • per le operazioni IVA di valore pari o superiore ai 3.000 euro (al netto IVA) per le operazioni documentate da fattura • per le operazioni IVA di valore pari o superiore ai 3.600 euro (incluso IVA) relativamente alle operazioni non documentate da fattura. La modifica introdotta dal DL n. 16/2012 ha previsto, per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012, la comunicazione di tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura. Il provvedimento del direttore del 2 agosto 2013 ha, infine, definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012.
  • 3. 3 L’obbligo di comunicazione riguarda: 1. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo e cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA 2. Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. AMBITO OGGETTIVO
  • 4. 4 Sono escluse dall'obbligo di comunicazione: 1. Le importazioni 2. Le esportazioni fuori CEE ex articolo 8, co 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972 3. Le operazioni intracomunitarie già comunicate all'Anagrafe tributaria 4. Le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. AMBITO OGGETTIVO - ESCLUSIONI
  • 5. 5 Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi in campo IVA, compresi i soggetti non residenti identificati in Italia (anche per il tramite di rappresentante fiscale): 1. imprese, esercenti arti e professioni in contabilità semplificata 2. enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole 3. non residenti con stabile organizzazione in Italia operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente 4. curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa 5. soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti IVA 6. soggetti che applicano il regime fiscale delle nuove iniziative produttive AMBITO SOGGETTIVO
  • 6. 6 Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione: 1. i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi 2. lo Stato 3. le Regioni 4. le Province 5. i Comuni 6. gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d’impresa AMBITO SOGGETTIVO - ESCLUSIONI
  • 7. 7 In un’ottica di semplificazione degli adempimenti il nuovo modello: 1. apre alle operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato 2. può essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili 3. va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1 ottobre 2013 4. va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi Black List NOVITA’ 2013
  • 8. 8 La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a: 1. Acquisti da operatori economici sammarinesi 2. Acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli 3. Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo COMUNICAZIONE
  • 9. 9 Operazioni 2012 I soggetti obbligati che effettuano la liquidazione IVA mensile trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013. Per gli altri, il termine è il 21 novembre 2013. Operazioni 2013 A regime i termini sono il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione IVA mensile. Per gli altri , il 20 aprile. TERMINE COMUNICAZIONE
  • 10. 10 Operazioni con obbligo di emissione della fattura Operazioni senza l’obbligo di emissione della fattura Anno di riferimento Anno di riferimento Partita IVA o Codice Fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente Codice Fiscale del cessionario o committente Per ogni fattura attiva: data del documento, corrispettivo al netto IVA e imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti . Per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse: data di registrazione Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del DPR n. 605/1973 Per ciascuna fattura passiva: data di registrazione, corrispettivo al netto IVA e imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento Corrispettivi comprensivi IVA Per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta Per ciascuna controparte e per ciascuna operazione: importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente. Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione, relativa a: COMUNICAZIONE ANALITICA – ELEMENTI DA INDICARE
  • 11. 11 Operazioni attive Operazioni passive Partita IVA o, in mancanza, il Codice Fiscale Partita IVA o, in mancanza, il Codice Fiscale Numero delle operazioni aggregate Numero delle operazioni aggregate Importo totale delle operazioni imponibili/non imponibili/esenti Importo totale delle operazioni imponibili/non imponibili/esenti Importo totale delle operazioni fuori campo IVA Importo totale delle operazioni fuori campo IVA Importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura Importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura Importo totale delle note di variazione Importo totale delle note di variazione Imposta totale sulle operazioni imponibili Imposta totale sulle operazioni imponibili Imposta totale relativa alle note di variazione Imposta totale relativa alle note di variazione Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le: COMUNICAZIONE AGGREGATA PER DATI – ELEMENTI DA INDICARE
  • 12. www.directio.it le strade nell’Economia informazione ed esperienze economiche al servizio di professionisti, imprese, istituzioni. video & more news & more scadenze & more