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Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
Avv. Carola Caputo
www.anorc.eu mail: segreteria@anorc.it
Contratti IT:
contratti telematici
e informatici
Associazione Nazionale
per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
Fonte: EUROSTAT Dicembre 2016
Utenti che hanno acquistato o ordinato beni o servizi su intenet per uso non commerciale
nei precedenti 12 mesi nel 2012 e nel 2016
Associazione Nazionale
per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
Fonte: EUROSTAT Dicembre 2016
Utenti europei che
hanno acquistato
o ordinato beni o
servizi su intenet
per uso non
commerciale
nel 2016
Associazione Nazionale
per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
Percentuale di acquisti online su scala mondiale
Fonte: World Trade Organization
Associazione Nazionale
per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
Politiche e strategie di sviluppo del mercato elettronico
Competenze
digitali
Strumenti
di crescita
Requisiti di
sviluppo
Elementi
fondanti
Infrastrutture
telematiche
Investimenti
Risorse
umane
Normazione
del
commercio
elettronico
Miglioramento
delle
infrastrutture
logistiche
Associazione Nazionale
per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014)
Associazione Nazionale
per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI
PER L’EUROPA DIGITALE
I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE
Migliorare l’accesso online ai beni e servizi in tutta
Europa per i consumatori e le imprese
Strategia: eliminazione in tempi rapidi delle
differenze che separano la realtà fisica da quella
digitale al fine di favorire la libera circolazione dei
servizi della società dell’informazione
1
Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014)
Associazione Nazionale
per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI
PER L’EUROPA DIGITALE
I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE
Creare un contesto favorevole per lo sviluppo
delle reti e dei servizi digitali
Strategia: disponibilità di infrastrutture e di servizi
di comunicazione ad alta velocità protetti e
affidabili, sostenuti da norme orientate allo sviluppo
dell’innovazione, degli investimenti, della leale
concorrenza e della parità di condizioni
2
Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014)
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ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI
PER L’EUROPA DIGITALE
I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE
Massimizzare il potenziale di crescita
dell’economia digitale europea
Strategie: investimenti nelle infrastrutture
e tecnologie dell’economia ICT, come il cloud
computing e i big data, ricerca e innovazione
per rafforzare la competitività industriale e
miglioramento dei servizi pubblici, delle
politiche di inclusione e delle competenze.
3
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REGOLE CERTE PER CREARE FIDUCIA
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
Una normativa complessa, poco chiara
e diversa per ogni Stato membro
•	 Scoraggia i consumatori
•	 Frena gli investimenti
•	 Ostacola la concorrenza
Fonte: EUROSTAT
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per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
•	Se per gli acquisti online potessero scegliere fra l’intera gamma
di beni e servizi offerta nell’Unione Europea, i consumatori
risparmierebbero 11,7 miliardi di euro l’anno
•	Il 61% dei consumatori dell’Unione Europea ha fiducia
acquistando online da un venditore del medesimo Stato
membro, solo il 38% ha fiducia acquistando in un altro Stato
membro
•	Solo il 7% delle PMI dell’Unione Europea vende oltre frontiera
Fonte: EUROSTAT
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Per un mercato unico digitale servono norme comuni
Obiettivi realizzati: diritto dei consumatori e diritto dei contratti
(ad esempio, obblighi di informazione al consumatore prima della
conclusione del contratto, disciplina del diritto di recesso)
Obiettivi da realizzatare: (tra gli altri) rimedi disponibili in caso di
bene non conforme al contratto di vendita, tutela del consumatore
per l’acquisto di contenuti digitali (ad esempio, e-book, software,
contenuti multimediali)
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SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE
•	 Il mercato unico digitale deve poggiare su reti e servizi ad alta velocità efficienti,
affidabili e economicamente accessibili che tutelino il consumatore, assicurino la
protezione dei dati personali e promuovano l’innovazione
•	 Le reti di comunicazione sono la colonna portante di prodotti e servizi digitali
•	 In un mercato che funziona è assicurato, a prezzi accessibili, l’accesso ad
infrastrutture di banda larga, fisse e wireless, ad elevate prestazioni
•	 L’esistenza di una concorrenza effettiva è un fattore fondamentale per stimolare
gli investimenti nelle reti di telecomunicazione
•	 Neutralità della rete significa accesso ad una rete che garantisca la stessa
velocità di connessione
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SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
E COMMERCIO ELETTRONICO
S.S.I.
E-COMMERCE
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Servizi della società dell’informazione (Direttiva 98/34/
CE): “qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a
distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione
digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta
individuale di un destinatario di servizi”.
I Servizi della società dell’informazione abbracciano una
vasta gamma di attività economiche svolte in linea.
SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
E COMMERCIO ELETTRONICO
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Servizi della società dell’informazione (D.Lgs.
70/2003, attuativo della Direttiva 2000/31/CE):
“le attività economiche svolte in linea -on line-
nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni.
SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
E COMMERCIO ELETTRONICO
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Servizi della società dell’informazione (S.S.I.): i servizi ai sensi dell’articolo
1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
«qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza,
per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione
(compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta
individuale di un destinatario di servizi»
(Considerando n. 17 dir. 2000/31/CE)
SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
E COMMERCIO ELETTRONICO
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Modalità di conclusione:
• Via posta elettronica
• Via Web
		 - offerta al pubblico
		 (vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto
		 alla cui conclusione è diretta, art 1336 c.c.)
		 - invito ad offrire
“Point and Click”: tasto negoziale virtuale
Conclusione del contratto per comportamento concludente
(es. pagamento online con carta di credito)
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
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Tempo della conclusione
Art. 1326 c.c.: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha
fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
Art. 1335 c.c.: la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni
altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano
conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa,
nell’impossibilità di averne notizia.
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
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LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
Art 1326 c.c.
Art 1335 c.c.
Art. 45 CAD
“Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende spedito dal mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.”
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Luogo della conclusione
Non disciplinato in via generale per dottrina e giurisprudenza luogo ove il
proponente ha conoscenza dell’accettazione
•	 Nel contratto telematico, proposte diverse teorie
- Luogo in cui si trova il server del proponente
- Sede o domicilio del proponente
•	Nel contratto telematico concluso tra contraenti soggetti a ordinamenti diversi:
Legge applicabile è quella scelta dalle parti o, in mancanza, quella del Paese con
cui il contratto presenta il collegamento più stretto (Convenzione di Roma, 1980)
•	Nel contratto telematico B2C: norme specifiche per Legge applicabile e foro
competente
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
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CONTRATTI IT
CONTRATTI TELEMATICICONTRATTI
INFORMATICI
CONTRATTI
PER VIA
ELETTRONICA
BUSINESS
TO
BUSINESS
(B2B)
BUSINESS
TO
CONSUMER
(B2C)
CONSUMER
TO
CONSUMER
(C2C)
P.A.
TO
CONSUMER
(PA2C)
P.A.
TO
P.A.
(PA2PA)
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Contratti per via elettronica
Conclusi a distanza con strumenti elettronici
Contratti digitali
Conclusi in forma digitale con l’ausilio di strumenti
informatici
Contratti telematici
Conclusi fra parti distanti fra loro per via telematica
- via World Wide Web
- via posta elettronica
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A seconda dell’attività che si svolge online
•	DIRETTO, se non solo la conclusione del contratto, ma anche
l’esecuzione (ed eventualmente il pagamento) avvengono
online
•	INDIRETTO, se la conclusione del contratto avviene
attraverso strumenti telematici, ma l’esecuzione avviene in
maniera tradizionale (es. spedizione successiva del bene)
TIPI DI COMMERCIO ELETTRONICO
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A seconda della rete utilizzata
• RETE PUBBLICA (Internet):
commercio elettronico in senso stretto
• RETE CHIUSA O DEDICATA (EDI)
TIPI DI COMMERCIO ELETTRONICO
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Disposizioni sui contratti m generale del codice civile (artt. 1321-1469)
in materia di:
•	 requisiti, tempo della conclusione, accordo delle parti, revoca, forma,
contratti del consumatore, etc.
Disciplina specifica dedicata:
•	 al commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003);
•	 al documento informatico e alle firme elettroniche (D.Lgs 82/2005,
Codice dell’amministrazione digitale-CAD);
•	 per i contratti internazionali, fonti e convenzioni in materia di vendita di beni,
legge applicabile e foro competente;
•	 ai contratti conclusi a distanza (per i consumatori, D.Lgs. 206/2005).
DISCIPLINA DEI CONTRATTI TELEMATICI
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Fonti:
•	 [D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della Direttiva n. 85/577/CEE in materia
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali].
•	 [D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della Direttiva 97/7/CE in materia di
contratti a distanza].
•	 Regolamento (UE) n. 1215/2012, nella parte concernente i contratti conclusi con i
consumatori.
•	D.Lgs.70/2003.
•	 Direttiva 2000/31/CE - Direttiva sul commercio elettronico.
•	 Convenzione di Vienna del 1980 (L.765/85).
•	 Convenzione di Roma del 1980 (L. 975/84).
•	 Codice civile (artt. 1469 bis e ss.).
•	 D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo, come da ultimo novellato dal recepimento
della direttiva 2011/83/CE.
I CONTRATTI A DISTANZA CON I CONSUMATORI (B2C)
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Consumatore o utente:
la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta (art. 3 Codice del consumo).
Professionista:
la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale, ovvero un suo intermediario.
DEFINIZIONI
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Art. 45
“bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei
beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni
oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità,
quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in
quantità determinata;
“contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato
digitale;
DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI
CONTRATTI (D.LGS. 206/2005, TITOLO III, CAPO I)
DEFINIZIONI
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“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista
e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di
prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più
mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
“supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI
CONTRATTI (D.LGS. 206/2005, TITOLO III, CAPO I)
DEFINIZIONI
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1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le
informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o
servizi;
b) l’identità del professionista;
c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e
l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il
professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità
del professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede
del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile,
quello del professionista per conto del quale agisce;
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
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e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o
servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni
altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,
l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto
a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include
i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una
tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere
ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto
quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si
impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami
da parte del professionista;
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
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h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per
esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonchè il modulo tipo di recesso di
cui all’allegato I, parte B;
i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei
beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano
essere normalmente restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi
dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al
professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;
m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il
consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il
consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
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o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi
postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del
presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un
contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore
è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di
protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di
cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a
conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo
e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
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2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti
per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto
materiale.
3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere
sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni
tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di
informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore,
debitamente compilate.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del
contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con
accordo espresso delle parti.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
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6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri
costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera
i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di
informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e
nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di
informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una
disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima.
10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla
presente sezione incombe sul professionista.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
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1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista
fornisce o mette a disposizione del consumatore le
informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in modo
appropriato al mezzo di comunicazione a distanza
impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.
Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un
supporto durevole, esse devono essere leggibili.
REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA
(Art. 51)
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2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone
al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro
ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r),
direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista garantisce che,
al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine
implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o
una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente
leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione
corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo
di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il
consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi
all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla
consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA
(Art. 51)
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4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio
o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo
in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali
riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo
totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato,
le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 49, comma 1, lettere a), b),
e), h) e q). Le altre informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un
modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.
[...]
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo
durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi
al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale
conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già
fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del
contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore
conformemente all’articolo 59, lettera o).
REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA
(Art. 51)
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1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di
un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza
o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna
motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti
all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.
2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina
dopo quattordici giorni a partire:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del
contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o
un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il
possesso fisico dei beni o:
DIRITTO DI RECESSO (Art. 52)
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della Conservazione Digitale
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo
ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o
un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il
possesso fisico dell’ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli,
dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e
designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo
lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un
determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un
terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce
il possesso fisico del primo bene;
DIRITTO DI RECESSO (Art. 52)
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Il professionista è obbligato a:
•	rimborsare tutti i pagamenti ricevuti entro quattordici giorni dal
momento in cui viene a conoscenza della dichiarazione di recesso,
utilizzando lo stesso metodo di pagamento usato dal consumatore
•	rimborsare i costi supplementari solo se il consumatore non
utilizza un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso offerto dal
professionista
•	rimborsare il costo dei beni o dei servizi dopo aver ricevuto
i beni o dopo che il consumatore dimostra di averli rispediti
DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI
DEL PROFESSIONISTA (Art. 56)
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Il consumatore:
•	ha l’obbligo di restituire i beni entro quattordici giorni dall’esercizio
del diritto di recesso
•	ha l’obbligo di pagare le spese di spedizione, a meno che non siano
a carico del professionista o non sia stato informato che tale costo
sarebbe stato a suo carico
•	risponde della diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la
natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni (sempre
che sia stato informato dal professionista)
DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI
DEL CONSUMATORE (Art. 57)
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per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
Il consumatore non sostiene alcun costo per la fornitura di contenuti
digitali non forniti su supporto materiale quando:
•	non ha dato il consenso all’inizio della prestazione
•	non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso per effetto del
consenso
•	il professionista non ha fornito la conferma della conclusione del
contratto su un supporto durevole entro l’inizio dell’esecuzione del
contratto
DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI
DEL CONSUMATORE (Art. 57)
Per maggiori informazioni e richiedere le modalità
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c/o D&L Department srl
via Mario Stampacchia, 21
73100 Lecce
Tel e Fax: 0832 25.60.65
Cell: 327 70.27.035
Ufficio di Presidenza: ufficio.presidenza@anorc.it
Segreteria: segreteria@anorc.it
Direzione: direzione@anorc.it
Comunicazione: comunicazione@anorc.it
Pec: anorc@pec.it
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Digitalizzazione 2017 - Intervento Carola Caputo

  • 1. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Avv. Carola Caputo www.anorc.eu mail: segreteria@anorc.it
  • 2. Contratti IT: contratti telematici e informatici Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
  • 3. Fonte: EUROSTAT Dicembre 2016 Utenti che hanno acquistato o ordinato beni o servizi su intenet per uso non commerciale nei precedenti 12 mesi nel 2012 e nel 2016 Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
  • 4. Fonte: EUROSTAT Dicembre 2016 Utenti europei che hanno acquistato o ordinato beni o servizi su intenet per uso non commerciale nel 2016 Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
  • 5. Percentuale di acquisti online su scala mondiale Fonte: World Trade Organization Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
  • 6. Politiche e strategie di sviluppo del mercato elettronico Competenze digitali Strumenti di crescita Requisiti di sviluppo Elementi fondanti Infrastrutture telematiche Investimenti Risorse umane Normazione del commercio elettronico Miglioramento delle infrastrutture logistiche Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
  • 7. Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014) Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER L’EUROPA DIGITALE I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE Migliorare l’accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese Strategia: eliminazione in tempi rapidi delle differenze che separano la realtà fisica da quella digitale al fine di favorire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione 1
  • 8. Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014) Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER L’EUROPA DIGITALE I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE Creare un contesto favorevole per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali Strategia: disponibilità di infrastrutture e di servizi di comunicazione ad alta velocità protetti e affidabili, sostenuti da norme orientate allo sviluppo dell’innovazione, degli investimenti, della leale concorrenza e della parità di condizioni 2
  • 9. Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014) Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER L’EUROPA DIGITALE I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea Strategie: investimenti nelle infrastrutture e tecnologie dell’economia ICT, come il cloud computing e i big data, ricerca e innovazione per rafforzare la competitività industriale e miglioramento dei servizi pubblici, delle politiche di inclusione e delle competenze. 3
  • 10. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale REGOLE CERTE PER CREARE FIDUCIA NEL COMMERCIO ELETTRONICO Una normativa complessa, poco chiara e diversa per ogni Stato membro • Scoraggia i consumatori • Frena gli investimenti • Ostacola la concorrenza
  • 11. Fonte: EUROSTAT Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale • Se per gli acquisti online potessero scegliere fra l’intera gamma di beni e servizi offerta nell’Unione Europea, i consumatori risparmierebbero 11,7 miliardi di euro l’anno • Il 61% dei consumatori dell’Unione Europea ha fiducia acquistando online da un venditore del medesimo Stato membro, solo il 38% ha fiducia acquistando in un altro Stato membro • Solo il 7% delle PMI dell’Unione Europea vende oltre frontiera
  • 12. Fonte: EUROSTAT Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Per un mercato unico digitale servono norme comuni Obiettivi realizzati: diritto dei consumatori e diritto dei contratti (ad esempio, obblighi di informazione al consumatore prima della conclusione del contratto, disciplina del diritto di recesso) Obiettivi da realizzatare: (tra gli altri) rimedi disponibili in caso di bene non conforme al contratto di vendita, tutela del consumatore per l’acquisto di contenuti digitali (ad esempio, e-book, software, contenuti multimediali)
  • 13. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE • Il mercato unico digitale deve poggiare su reti e servizi ad alta velocità efficienti, affidabili e economicamente accessibili che tutelino il consumatore, assicurino la protezione dei dati personali e promuovano l’innovazione • Le reti di comunicazione sono la colonna portante di prodotti e servizi digitali • In un mercato che funziona è assicurato, a prezzi accessibili, l’accesso ad infrastrutture di banda larga, fisse e wireless, ad elevate prestazioni • L’esistenza di una concorrenza effettiva è un fattore fondamentale per stimolare gli investimenti nelle reti di telecomunicazione • Neutralità della rete significa accesso ad una rete che garantisca la stessa velocità di connessione
  • 14. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO S.S.I. E-COMMERCE
  • 15. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Servizi della società dell’informazione (Direttiva 98/34/ CE): “qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. I Servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea. SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO
  • 16. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Servizi della società dell’informazione (D.Lgs. 70/2003, attuativo della Direttiva 2000/31/CE): “le attività economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO
  • 17. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Servizi della società dell’informazione (S.S.I.): i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi» (Considerando n. 17 dir. 2000/31/CE) SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO
  • 18. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Modalità di conclusione: • Via posta elettronica • Via Web - offerta al pubblico (vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, art 1336 c.c.) - invito ad offrire “Point and Click”: tasto negoziale virtuale Conclusione del contratto per comportamento concludente (es. pagamento online con carta di credito) LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
  • 19. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Tempo della conclusione Art. 1326 c.c.: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte Art. 1335 c.c.: la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
  • 20. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO Art 1326 c.c. Art 1335 c.c. Art. 45 CAD “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.”
  • 21. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Luogo della conclusione Non disciplinato in via generale per dottrina e giurisprudenza luogo ove il proponente ha conoscenza dell’accettazione • Nel contratto telematico, proposte diverse teorie - Luogo in cui si trova il server del proponente - Sede o domicilio del proponente • Nel contratto telematico concluso tra contraenti soggetti a ordinamenti diversi: Legge applicabile è quella scelta dalle parti o, in mancanza, quella del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto (Convenzione di Roma, 1980) • Nel contratto telematico B2C: norme specifiche per Legge applicabile e foro competente LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
  • 22. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale CONTRATTI IT CONTRATTI TELEMATICICONTRATTI INFORMATICI CONTRATTI PER VIA ELETTRONICA BUSINESS TO BUSINESS (B2B) BUSINESS TO CONSUMER (B2C) CONSUMER TO CONSUMER (C2C) P.A. TO CONSUMER (PA2C) P.A. TO P.A. (PA2PA)
  • 23. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Contratti per via elettronica Conclusi a distanza con strumenti elettronici Contratti digitali Conclusi in forma digitale con l’ausilio di strumenti informatici Contratti telematici Conclusi fra parti distanti fra loro per via telematica - via World Wide Web - via posta elettronica
  • 24. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale A seconda dell’attività che si svolge online • DIRETTO, se non solo la conclusione del contratto, ma anche l’esecuzione (ed eventualmente il pagamento) avvengono online • INDIRETTO, se la conclusione del contratto avviene attraverso strumenti telematici, ma l’esecuzione avviene in maniera tradizionale (es. spedizione successiva del bene) TIPI DI COMMERCIO ELETTRONICO
  • 25. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale A seconda della rete utilizzata • RETE PUBBLICA (Internet): commercio elettronico in senso stretto • RETE CHIUSA O DEDICATA (EDI) TIPI DI COMMERCIO ELETTRONICO
  • 26. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Disposizioni sui contratti m generale del codice civile (artt. 1321-1469) in materia di: • requisiti, tempo della conclusione, accordo delle parti, revoca, forma, contratti del consumatore, etc. Disciplina specifica dedicata: • al commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003); • al documento informatico e alle firme elettroniche (D.Lgs 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale-CAD); • per i contratti internazionali, fonti e convenzioni in materia di vendita di beni, legge applicabile e foro competente; • ai contratti conclusi a distanza (per i consumatori, D.Lgs. 206/2005). DISCIPLINA DEI CONTRATTI TELEMATICI
  • 27. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Fonti: • [D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della Direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali]. • [D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della Direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza]. • Regolamento (UE) n. 1215/2012, nella parte concernente i contratti conclusi con i consumatori. • D.Lgs.70/2003. • Direttiva 2000/31/CE - Direttiva sul commercio elettronico. • Convenzione di Vienna del 1980 (L.765/85). • Convenzione di Roma del 1980 (L. 975/84). • Codice civile (artt. 1469 bis e ss.). • D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo, come da ultimo novellato dal recepimento della direttiva 2011/83/CE. I CONTRATTI A DISTANZA CON I CONSUMATORI (B2C)
  • 28. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Codice del consumo). Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. DEFINIZIONI
  • 29. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Art. 45 “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale; DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI (D.LGS. 206/2005, TITOLO III, CAPO I) DEFINIZIONI
  • 30. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI (D.LGS. 206/2005, TITOLO III, CAPO I) DEFINIZIONI
  • 31. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l’identità del professionista; c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce; d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce; OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
  • 32. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
  • 33. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonchè il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3; m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso; n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
  • 34. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
  • 35. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste. 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. 5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
  • 36. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni. 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima. 10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)
  • 37. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA (Art. 51)
  • 38. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. 3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA (Art. 51)
  • 39. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo. [...] 7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 59, lettera o). REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA (Art. 51)
  • 40. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57. 2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire: a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: DIRITTO DI RECESSO (Art. 52)
  • 41. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene; 2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo; 3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; DIRITTO DI RECESSO (Art. 52)
  • 42. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Il professionista è obbligato a: • rimborsare tutti i pagamenti ricevuti entro quattordici giorni dal momento in cui viene a conoscenza della dichiarazione di recesso, utilizzando lo stesso metodo di pagamento usato dal consumatore • rimborsare i costi supplementari solo se il consumatore non utilizza un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso offerto dal professionista • rimborsare il costo dei beni o dei servizi dopo aver ricevuto i beni o dopo che il consumatore dimostra di averli rispediti DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA (Art. 56)
  • 43. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Il consumatore: • ha l’obbligo di restituire i beni entro quattordici giorni dall’esercizio del diritto di recesso • ha l’obbligo di pagare le spese di spedizione, a meno che non siano a carico del professionista o non sia stato informato che tale costo sarebbe stato a suo carico • risponde della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni (sempre che sia stato informato dal professionista) DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI DEL CONSUMATORE (Art. 57)
  • 44. Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Il consumatore non sostiene alcun costo per la fornitura di contenuti digitali non forniti su supporto materiale quando: • non ha dato il consenso all’inizio della prestazione • non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso per effetto del consenso • il professionista non ha fornito la conferma della conclusione del contratto su un supporto durevole entro l’inizio dell’esecuzione del contratto DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI DEL CONSUMATORE (Art. 57)
  • 45. Per maggiori informazioni e richiedere le modalità di adesione ad ANORC ecco i nostri contatti: c/o D&L Department srl via Mario Stampacchia, 21 73100 Lecce Tel e Fax: 0832 25.60.65 Cell: 327 70.27.035 Ufficio di Presidenza: ufficio.presidenza@anorc.it Segreteria: segreteria@anorc.it Direzione: direzione@anorc.it Comunicazione: comunicazione@anorc.it Pec: anorc@pec.it Grazie per l’attenzione Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale