1. Cass. civ. Sez. III Sent., 31-01-2008, n. 2392 (rv. 601324)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO s.c.a.r.l. c. F.P.A.
ESECUZIONE FORZATA
Procedimento esecutivo
(sospensione del)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - Provvedimento del giudice dell'esecuzione in ordine
alla sospensione del processo - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod.
proc. civ. - Esperibilità - Natura formale e sostanziale di ordinanza di detto provvedimento- Obbligo di
motivazione anche nel caso provvedimento adottato con decreto - Sussistenza.
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione disponga in ordine alla sospensione del processo esecutivo,
concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., sia nel caso che
venga correttamente pronunciato con ordinanza, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., sia nel caso in cui il
giudice si limiti a disporre il provvedimento con decreto, omettendo erroneamente di fissare l'udienza di
comparizione delle parti (come nella specie), assumendo in tale caso natura formale e sostanziale di ordinanza,
soggetta alla prevista impugnazione; in entrambi i detti casi il provvedimento deve essere motivato in ordine
alla sussistenza o meno dei "gravi motivi", perché il decreto eventualmente emesso (che, ai sensi dell'art. 135
cod. proc. civ., di regola non è motivato, salvo diversa previsione di legge) tiene luogo dell'ordinanza ex art.
624 cod. civ.. (Rigetta, Trib. Avellino, 15 Marzo 2004)