Sentenza Revisori dei Conti Oria - N. 01643 2012 reg.ric
1. N. 01881/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2012, proposto da:
Beniamino Pozzessere, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Quinto,
Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via
Garibaldi 43;
contro
Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con
domicilio eletto presso l’avv. Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli
Abruzzi 20;
nei confronti di
Roberto Carucci, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato,
con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A.
Ferrari 5;
per l'annullamento
della delibera n. 31 del 4 settembre 2012 con la quale il Consiglio
Comunale della Città di Oria ha nominato il Collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 2012/2015 nella parte in cui non ha nominato il
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2. ricorrente;
per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Oria e di Roberto
Carucci;
Visto il ricorso incidentale proposto dal contro interessato.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo
Dibello e uditi per le parti l’avv. P. Quinto per il ricorrente e, nei
preliminari, l’avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. R. Palmisano,
per la P.A. e l’avv. F.sco Caricato per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In ricorso si espone:
- che il dottor Pozzessere, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili, ha inviato al Comune di Oria la dichiarazione di
disponibilità ad essere nominato componente del collegio dei revisori
dei conti;
- che il Consiglio Comunale si è quindi riunito nella seduta del 4
settembre 2012 per procedere alla nomina del collegio per il triennio
2012/2015;
- che prima di procedere alla votazione, il consigliere comunale Angelo
Mazza ha posto al Presidente del Consiglio alcune questioni sulle
modalità di voto ed in particolare sulla individuazione del presidente del
Collegio posto che l’art. 234 del testo unico degli enti locali – secondo
l’intervento del consigliere predetto- “non è molto preciso, perché
prevede una votazione limitata a due componenti. In questo caso,
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3. diciamo, bisognerebbe chiarire se noi dobbiamo indicare…solitamente
nella prassi si procede in due modi: o si vota il presidente ed il
componente oppure si votano due però poi bisogna stabilire qual è il
criterio per la nomina del presidente che probabilmente sarà quello che
prenderà più voti..”;
- che il presidente del consiglio, interpellato sulla questione, ha
comunicato all’assemblea che “viene eletto presidente colui che riporta
il maggior numero di voti ed è iscritto nel registro dei revisori contabili”
- che all’esito dello scrutinio è venuto fuori il seguente risultato: rag.
Gianfrate voti 12; dott. Carucci voti 9;dott.ssa Conte voti 7;dott.
Pozzessere voti 4;
- che il presidente dell’assemblea ha concluso nel senso che “ risulta
essere eletto Roberto Gianfrate con 12 voti ed essendo lo stesso iscritto
nel registro dei revisori contabili viene eletto alla carica di presidente del
collegio dei revisori; avendo totalizzato 9 preferenze Carucci Roberto è
eletto come componente del collegio; la dott.ssa Conte Silvia ha
totalizzato 7 preferenze e viene eletta componente del collegio; in ultimo
abbiamo il dottor Beniamino Pozzessere che ha riportato 4 preferenze;
- che a quel punto, il consigliere Mazza ha fatto notare che, alla luce del
curriculum presentato, il dottor Carucci risulta essere iscritto unicamente
nel registro dei revisori contabili e quindi non può ricoprire la carica di
componente”;
- che pertanto, stando così le cose, venuta meno la nomina del dottor
Carucci il ricorrente doveva essere nominato componente;
- che, invece, dopo una sospensione dei lavori, il presidente del
consiglio, “rilevato che la scheda relativa all’elezione del collegio dei
revisori non prevedeva alcuna indicazione in ordine alla qualità dei
componenti del collegio (presidente o componente) e che all’interno
degli eletti il dottor Roberto Carucci è iscritto soltanto al registro dei
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4. revisori contabili e gli altri due anche all’albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili; che, a rettifica di quanto dichiarato dal
presidente in precedenza, si è avuto modo di verificare che
l’ordinamento non prevede la nomina a presidente del collegio dei
revisori di colui che ha totalizzato il maggior numero dei voti indicando
quale esclusivo requisito la sola iscrizione al registro dei revisori
contabili e all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
della sezione A, delibera di nominare..dottor Roberto Carucci, iscritto
nel registro dei revisori contabili in qualità di presidente del collegio;
rag. Gianfrate Roberto, iscritto nella sezione A…dott.ssa Silvia
Conte…”;
- che, per effetto di questa deliberazione, il ricorrente è stato
illegittimamente privato della nomina a componente del collegio dei
revisori dei conti.
Il ricorrente ha sviluppato le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 234 del d.lgs 267/2000.
eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del giusto
procedimento;
- eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia. Contraddittorietà;
- violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere.
È stata anche avanzata istanza di risarcimento dei danni subiti durante il
periodo di mancato svolgimento della carica di componente dell’organo
di revisione contabile del comune di Oria.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Carucci il quale ha
contestato, in primo luogo, la fondatezza del ricorso principale ed ha poi
spiegato ricorso incidentale per mezzo del quale ha chiesto
l’annullamento integrale della delibera consiliare che forma oggetto del
gravame principale.
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Oria che ha chiesto il
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5. respingimento del ricorso principale.
Il collegio ha poi disposto l’integrazione del contraddittorio al fine di
consentire agli altri contro interessati di spiegare le loro difese in
giudizio.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16
maggio 2013.
DIRITTO
Deve essere esaminato in primo luogo il ricorso principale.
Il gravame in questione deve essere accolto con conseguente
annullamento parziale della delibera con la quale il Consiglio Comunale
di Oria non ha provveduto alla nomina del Pozzessere quale componente
del collegio dei revisori dei conti.
Ed invero, dopo essersi accorto che il dottor Carucci – il quale aveva
riportato 9 preferenze ed era dunque risultato il secondo suffragato
dall’assemblea- era iscritto solo all’albo dei revisori contabili, potendo
essere votato ed eletto solo quale Presidente dell’organo di controllo
contabile, il presidente del consiglio comunale di Oria provvedeva,
seduta stante, ad una rettifica del risultato dello scrutinio in modo da
collocare lo stesso Carucci nell’unica posizione utile, e cioè quale
presidente del Collegio.
Ne derivava un improprio effetto di scivolamento dei risultati riportati
dai candidati alle cariche di componente e di presidente del collegio dei
revisori, con illegittima esclusione dal ruolo di componente del
Pozzessere.
A questa tesi si perviene in base alle seguenti considerazioni.
1) il presidente del consiglio comunale disciplinava le modalità di voto
stabilendo che “ risulta eletto alla carica di presidente colui che riporta il
maggior numero di voti”. Non c’è alcun dubbio, pertanto, che la stessa
assemblea riponesse legittimo affidamento sul criterio ora precisato dal
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6. Presidente del consiglio, in forza di un indiscusso potere di organizzare i
lavori consiliari, ivi compresa la potestà di decidere, senza particolari
formalità, le modalità di disciplina di una votazione; e che l’assemblea
stessa, durante le operazioni di voto, dirigesse la propria volontà nel
senso precisato dal presidente.
In altri termini, i componenti del consiglio comunale di Oria,
nell’esprimere 12 preferenze nei confronti del Gianfrate e solo 9 nei
riguardi del Carucci intendevano, senza ombra di dubbio, eleggere solo
il primo quale Presidente del Collegio.
Che infatti il Presidente di un organo collegiale debba essere il più
suffragato non sembra ragionevolmente contestabile, a causa del ruolo
di direzione e supervisione dei lavori del collegio, indipendentemente
dalla uguaglianza del voto e cioè dal peso specifico che verrebbe
attribuito in sede di decisioni di competenza dell’organo al voto del
presidente.
È perciò necessario che il presidente di un organo collegiale riporti il
maggior numero di preferenze perché il ruolo apicale o, meglio, di
direzione giustifica l’instaurarsi di un rapporto fiduciario elettori/eletti
solidamente ancorato al maggior suffragio ricevuto dall’eletto alla carica
dal consesso dei votanti.
Il Carucci non poteva, pertanto, essere ripescato quale Presidente sol
perché iscritto esclusivamente all’albo dei revisori.
Occorreva dunque prendere atto che, essendo privo del requisito
specificamente richiesto per accedere alla carica di componente e
avendo, oltretutto, manifestato espressamente la volontà di essere eletto
solo in veste di presidente, il Carucci doveva essere escluso per cedere il
posto al Pozzessere.
La regola enunciata appariva ( ed è ad avviso del Collegio) la più
ragionevole; non può, infatti. mancarsi di sottolineare che sarebbe
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7. davvero singolare che il presidente del Collegio dei revisori non venisse
prescelto sulla base del maggior numero di preferenze riportate,
trattandosi di un criterio che risponde a canoni di logica prim’ancora che
a precise regole giuridiche non necessariamente scolpite in una norma.
Così come è illegittimo che il Presidente del Consiglio, avvedutosi della
iscrizione del Carucci al solo albo dei revisori, abbia ritenuto di poter
sovvertire il risultato dello scrutinio consentendo al Carucci di ricoprire
l’unica carica utile in base ai titoli posseduti.
Una simile decisione ha comportato alcuni effetti inaccettabili: 1) è stato
eletto presidente del collegio dei revisori un soggetto che non aveva
riportato il maggior numero di preferenze; 2) si è sostanzialmente
attribuita ai voti assegnati al Carucci una duplice valenza, in spregio alle
regole di funzionamento della votazione del collegio dei revisori, di cui
all’art.234 del d.lgs 267/2000.; 3) si è infine alterata la volontà dei
votanti i quali erano edotti del fatto che il Carucci intendeva partecipare
alla competizione per il soglio presidenziale e solo in quella veste gli
hanno attribuito le nove preferenze insufficienti però, per accedere alla
carica, stante il maggior numero di voti avuti dal Gianfrate.
La rettifica avvenuta a scrutinio completato non aveva alcuna possibilità
di ribaltare i risultati della votazione proprio perché i componenti del
consiglio comunale di Oria avevano chiaramente inteso suffragare il
Gianfrate quale presidente.
Detto questo, occorre però precisare che anche il ricorso incidentale
merita di essere accolto.
La tesi che la difesa del Carucci ha sostenuto offre spunti di riflessione
che inducono il Collegio all’integrale annullamento della delibera di cui
si controverte.
Infatti, la votazione del collegio dei revisori contabili, così come
avvenuta, ha manifestato aspetti di criticità a cagione della non chiara
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8. indicazione fornita dal presidente in ordine alla carica per la quale il
singolo consigliere esprimeva il suo voto.
Si rammenta, a tal riguardo, che proprio l’articolo 234 del d.lgs
267/2000, stabilisce che “ i consigli comunali eleggono con voto
limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre
membri.”
La regola del voto limitato a due componenti è funzionale ad eleggere
inequivocabilmente un candidato alla carica di presidente e uno alla
carica di componente.
Non solo.
Si tratta di criterio dettato al fine di garantire alle forze politiche di
opposizione la possibilità di concorrere, con un proprio candidato, alla
elezione di un importante organo di verifica della legittimità dell’operato
degli organi di governo dell’ente locale, controbilanciando l’eventuale
preponderanza netta della maggioranza consiliare.
Se così non fosse, si registrerebbe il paradossale risultato di eleggere il
solo presidente dell’organo.
Per le conseguenze che si sono ora illustrate, in difetto di chiare
indicazioni contenute sulla scheda, lo scrutinio non può che essere
inficiato perché il suo risultato è inesorabilmente affidato, in casi dubbi
come quello controverso, a improprie e postume operazioni di
ricostruzione della volontà dell’elettore, che tradiscono, come nel caso,
gli intenti reali dei votanti con effetti alquanto paradossali e
indesiderabili per il principio di continuità dell’azione amministrativa.
Basti pensare che, proprio per quanto si è detto in merito al ricorso
principale, un soggetto che ha riportato 9 preferenze collocandosi al
secondo posto tra gli eletti rischia di essere, in ipotesi, escluso dalla
partecipazione ad un organo, in applicazione di principi che appaiono
coerenti a logica.
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9. Allora occorre che la volontà dell’elettore sia chiaramente orientata
attraverso ben precise indicazioni contenute nella scheda elettorale.
In questo senso, il ricorso incidentale va accolto con annullamento
integrale della delibera impugnata.
Le spese possono essere compensate in ragione della complessità della
controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione
Seconda. definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello
incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi per quanto in
motivazione e, per l’effetto annulla la delibera impugnata.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio
2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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