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GIOVANNI MARIA FLICK
Presidente emerito della Corte Costituzionale. Magistrato dal 1964, professore di diritto pena-
le presso la Luiss dal 1980, nel 1996 ĆØ nominato ministro di Grazia e Giustizia nel governo gui-
dato da Romano Prodi. In questa veste presentĆ² una riforma del sistema giudiziario, articolata
in diverse norme, il cui iter parlamentare si concluse con lā€™approvazione nel 1999.
Nominato nel 2000 giudice della Corte Costituzionale dal Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, divenne vicepresidente della stessa Corte nel 2005, per essere poi eletto presi-
dente nel 2008.




                                              ļœ±ļœ²
La sa lut e
                  nella Cost i tuzi one
                        ita li a na




                           GIOVA N N I M A RIA FLICK




I - Lā€™ARTICOLO 32 DELL A COST IT U Z ION E

       ā€œLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellā€™individuo e in-
       teresse della collettivitĆ , e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puĆ²
       essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizio-
       ne di legge. La legge non puĆ² in nessun caso violare i limiti imposti dal rispet-
       to della persona umanaā€.

Con queste parole ā€“ al tempo stesso semplici e complesse ā€“ lā€™articolo 32 della Co-
stituzione introduce la salute nella tavola di valori fondamentali che regolano la
nostra vita in comune; e ne delinea il sistema di tutela, lā€™equilibrio e il bilancia-
mento con gli altri valori costituzionali, le conseguenze di ordine giuridico che
derivano dal riconoscimento e dallā€™affermazione della salute nei termini propo-
sti dallā€™art. 32.
Sono parole semplici, perchĆ© devono poter essere comprese ā€“ come tutte le altre
parole in cui si svolge il testo costituzionale, nella sua chiarezza di fondo ā€“ da
chiunque si accosti alla Carta dei valori della nostra comunitĆ . Anche da chi non
abbia il bagaglio tecnico per interpretare i risvolti giuridici di quelle parole; ma
deve poter comunque cogliere con immediatezza il signiļ¬cato essenziale dei prin-



                                          ļœ±ļœ³
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


cƬpi e valori costituzionali, e dei diritti e doveri che ne discendono per tutti e per
ciascuno di noi.
Parole semplici, dunque: un diritto, per di piĆ¹ fondamentale per ciascuno di noi;
ed ĆØ lā€™unica volta in cui la Costituzione utilizza questa qualiļ¬cazione. Un inte-
resse ā€“ che ĆØ sempre importante, ma ĆØ qualcosa di meno del diritto, in termini
di conseguenze che derivano dal suo riconoscimento e in termini di sua tutela ā€“
per la collettivitĆ , cioĆØ per tutti noi.
Un diritto e un interesse la cui tutela, ma prima ancora lā€™attuazione, sono afļ¬da-
te alla Repubblica: quindi a tutti noi, alla luce della deļ¬nizione proposta dallā€™ar-
ticolo 114 della Costituzione (ā€œla Repubblica ĆØ costituita dai Comuni, dalle Pro-
vincie, dalle CittĆ  metropolitane, dalle Regioni e dallo Statoā€). Questā€™ultimo de-
ve leggersi in collegamento sia con lā€™articolo 118, ove si parla di sussidiarietĆ  ver-
ticale (fra realtĆ  pubbliche) ed orizzontale (fra realtĆ  pubbliche e soggetti priva-
ti), sia con lā€™articolo 3, 2Ā° comma, ove si sottolinea il compito della Repubblica
di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertĆ  e lā€™eguaglianza.
Un diritto di cui sono parte essenziale la garanzia di cura e la gratuitĆ  di questa
ultima per gli indigenti. Un diritto la cui inviolabilitĆ  si esprime anche attraver-
so i limiti ai trattamenti sanitari obbligatori. Sono limiti di metodo, perchƩ quei
trattamenti possono essere imposti soltanto dalla legge, ed in casi determinati
(non, quindi, ad esempio, con un generico obbligo di legge a curarsi); ma sono
anche, e soprattutto, limiti di merito, perchƩ vengono imposti dal rispetto della
persona umana, cioĆØ dalla inviolabilitĆ  della sua dignitĆ . A questā€™ultima, infatti,
si riferiva esplicitamente il testo originario della norma costituzionale nei lavori
della Assemblea Costituente, poi modiļ¬cato con il richiamo al rispetto della per-
sona, ritenuto piĆ¹ incisivo, piĆ¹ cogente e piĆ¹ concreto.
Sono perĆ² anche parole complesse, che hanno richiesto un lungo ed articolato
lavoro di interpretazione, da parte della dottrina giuridica come dellā€™elaborazio-
ne giurisprudenziale, sia costituzionale che ordinaria. E si sono tradotte in una
serie di approfondimenti, che in questa sede ĆØ possibile richiamare solo per cen-
ni sintetici.
Si ĆØ trattato di chiarire che cosa effettivamente signiļ¬chi, in termini giuridici, la
qualiļ¬cazione del diritto alla salute come fondamentale, al di lĆ  dellā€™importanza
che anche intuitivamente discende da essa. Quale sia il signiļ¬cato di quel dirit-
to: al tempo stesso un diritto sociale che esprime una protezione in senso positi-
vo, attraverso la pretesa ad una prestazione come quella terapeutica; e un diritto
di libertĆ , in senso negativo, immediatamente conļ¬gurabile ed azionabile, che
consiste nella pretesa alla propria integritĆ  ļ¬sica e psichica, e quindi nella difesa
dalle aggressioni (pubbliche o private) a questā€™ultima.
Ancora, si ĆØ discusso quanto lā€™affermazione contenuta nellā€™articolo 32 della Co-



                                               ļœ±ļœ“
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


stituzione oscilli tra una mera programmaticitĆ  e una immediata precettivitĆ . La
prima richiederebbe, per la sua attuazione, la mediazione di una scelta del legi-
slatore, la quale potrebbe anche non intervenire, condizionando cosƬ lā€™effettivitĆ 
del diritto alla cura. La seconda consente invece ā€“ anche in assenza della media-
zione legislativa ā€“ di far valere da subito il diritto alla salute, attraverso la tutela
(quanto meno quella inibitoria e quella risarcitoria, in sede giudiziaria civile e/o
penale) rispetto alle lesioni dellā€™integritĆ  ļ¬sica e psichica.
Inļ¬ne, si ĆØ approfondito quale rapporto vi sia e quale bilanciamento debba pro-
porsi tra il valore costituzionale della salute e altri valori che con esso possono es-
sere sinergici o trovarsi in concreto a collidere, come i valori di libertĆ , di auto-
determinazione, di solidarietƠ. NonchƩ quale rapporto vi sia tra il diritto di cia-
scuno e lā€™interesse di tutti alla salute; se e quanto effettivamente il secondo pos-
sa riverberarsi sul primo, condizionandone il contenuto e la libertĆ  (ad esempio
attraverso la previsione di un determinato trattamento sanitario obbligatorio).
                                          ***

Per chi, come me, ha vissuto una lunga parte della propria esperienza culturale,
professionale e istituzionale, svolgendo il compito di giudice costituzionale, il
modo piĆ¹ signiļ¬cativo per coniugare la semplicitĆ  e la complessitĆ  delle parole
con cui lā€™articolo 32 della Costituzione affronta il tema della salute, ĆØ certamen-
te rappresentato dal richiamo della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Quel richiamo consente di vedere come concretamente lā€™articolo 32 vive ed ope-
ra; come si possono sciogliere i nodi ā€“ non sempre agevoli da sbrogliare ā€“ della
sua formulazione sintetica, conciliando le diverse posizioni che esprimono.
Sulla ā€œstoriaā€ e sulla vita dellā€™art. 32 nella giurisprudenza costituzionale e nelle
parole della Corte intendo quindi soffermarmi nella seconda parte di questa ri-
ļ¬‚essione. Mi sembra perĆ² opportuno sottolineare, prima, la novitĆ  (rispetto al
passato) e lā€™originalitĆ  (rispetto ad altre soluzioni costituzionali) del modo con
cui la nostra Costituzione ha affrontato il tema della salute: dimostrando cosƬ ā€“
anche sotto questo speciļ¬co aspetto ā€“ la sua lungimiranza e la sua vitalitĆ , che ne
confermano la profonda attualitĆ , a piĆ¹ di sessanta anni dalla sua nascita.
In effetti, lā€™articolo 32 rappresenta una svolta radicale nellā€™approccio al tema del-
la salute, la quale, in precedenza, era vista nellā€™ottica del diritto in modo forte-
mente riduttivo. Infatti, era collocata in una dimensione pubblicistica di con-
trollo autoritario nellā€™interesse collettivo, di ordine e di sicurezza nel contesto dei
problemi della pubblica incolumitĆ , ad esempio di fronte ad epidemie e malat-
tie contagiose; o in una prospettiva di stampo sempre collettivo, che guardava al-
la salute e alla sua salvaguardia in vista delle esigenze di produttivitĆ ; o, ancora,
in una prospettiva di tipo soltanto assistenziale, attraverso la beneļ¬cenza e nella



                                               ļœ±ļœµ
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


logica delle opere pie e delle Ipab.
La svolta costituzionale ā€“ che guarda alla salute in una prospettiva unitaria, fa-
cendo conļ¬‚uire insieme la dimensione individuale e quella collettiva ā€“ ĆØ quindi
una grande novitƠ. ƈ una novitƠ rispetto al passato, come testimonia il dibattito
svoltosi sullā€™art. 32 in Assemblea costituente, nella consapevolezza dello stretto
rapporto fra il tema della salute ed i valori della libertƠ e della eguaglianza. ƈ una
novitĆ  rispetto al panorama delle altre costituzioni contemporanee e delle previ-
sioni sovranazionali, in cui non si trova una previsione unitaria e diretta del be-
ne-salute nei termini proposti dalla Costituzione italiana. Si trovano piuttosto ā€“
in assenza di un riconoscimento esplicito unitario ā€“ il richiamo alla protezione
dellā€™uomo dalle conseguenze economiche di offesa alla salute, o quello alla sua
integritĆ  e, separatamente, quello del diritto alla cura.
La affermazione unitaria del bene-salute da parte della Costituzione ā€“ nella du-
plice componente individuale e collettiva; e nella conļ¬‚uenza fra entrambi gli in-
teressi che guardano ad essa ā€“ induce a conļ¬gurare la salute, in termini giuridi-
ci, come un diritto che si risolve in uno status, una condizione di benessere psi-
coļ¬sico, unā€™espressione di libertĆ  e di eguaglianza nel rapporto con gli altri, una
componente essenziale della propria identitĆ .
                                         ***

La deļ¬nizione del concetto di salute non ĆØ agevole, e non ĆØ certo questa la sede
per cercare di proporla. ƈ sufļ¬ciente ricordare come, per giungere a quella deļ¬-
nizione, siano state proposte molteplici vie, ciascuna delle quali ĆØ stata ritenuta
insufļ¬ciente ad esaurirne il signiļ¬cato: dalla ā€œnormalitĆ  statisticaā€, con il rinvio
a regole biologiche preesistenti, alla deļ¬nizione di salute attraverso la malattia, ri-
tenuta il suo opposto (la salute come assenza di malattia); alla deļ¬nizione sol-
tanto ā€œmedicaā€ o a quella ā€œmediaā€. Probabilmente, il signiļ¬cato costituzionale
della salute si comprende meglio se si guarda alla deļ¬nizione che ne ĆØ stata pro-
posta dallā€™Organizzazione Mondiale della SanitĆ : non giĆ  una deļ¬nizione solo in
negativo o fondata sulla media, ma lā€™aspirazione alla miglior condizione possibi-
le di benessere, uno ā€œstato di completo benessere ļ¬sico, mentale e socialeā€.
Nel contesto costituzionale ĆØ importante, cioĆØ, il valore della salute ā€“ in termini
di eguaglianza e di identitĆ  e libertĆ , nonchĆ© di pari dignitĆ  sociale ā€“ come pre-
supposto indispensabile per estrinsecare compiutamente e liberamente la propria
personalitĆ , nel rapporto con gli altri. CiĆ² comporta non soltanto il richiamo al-
la integritĆ  delle funzioni biologiche, ma anche quello alle capacitĆ  affettive e re-
lazionali. E vale a sottolineare sia lā€™importanza sociale del diritto alla salute, sia il
suo stretto collegamento con gli altri valori costituzionali fondamentali: quelli
proposti dallā€™art. 2 della Costituzione, attraverso il princƬpio personalistico ed il



                                               ļœ±ļœ¶
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


diritto allā€™identitĆ  e alla diversitĆ ; e quelli proposti dallā€™art. 3, attraverso il riferi-
mento alla uguaglianza e alla pari dignitĆ  sociale.
In questa prospettiva, il diritto alla salute richiede il rispetto dellā€™integritĆ  ļ¬sica e
psichica della persona, ma non si esaurisce in questā€™ultima. Quel diritto supera
la concezione che vedeva nellā€™integritĆ  un valore legato essenzialmente alla di-
mensione economica e della produttivitĆ ; e fondava il diritto al risarcimento del
danno alla salute in unā€™ottica prevalentemente o soltanto economica. Da ciĆ², fra
lā€™altro, prende lā€™avvio il percorso giurisprudenziale in tema di risarcimento, dal
danno soltanto patrimoniale a quello ā€œnon patrimonialeā€, a quello biologico e
poi a quello esistenziale. Si amplia cosƬ la prospettiva dellā€™integritĆ , attraverso
lā€™estensione ā€“ da quella ļ¬sica (prima) e psichica (poi) ā€“ allā€™identitĆ  della persona
nelle sue varie componenti, fra cui ad esempio lā€™identitĆ  sessuale.
Questo sviluppo appare lodevole e necessario, e deve essere salutato con favore;
occorre tuttavia richiamare brevemente lā€™attenzione sulle possibili ricadute nega-
tive che un ā€“ in sĆ© condivisibile ā€“ ampliamento del concetto di salute alla nozio-
ne di benessere potrebbe comportare, in termini di ulteriore ampliamento dei
margini della responsabilitĆ  civile e penale del sanitario. Non puĆ² cioĆØ escluder-
si che tale ampliamento accresca le aspettative di intervento del medico, giĆ  og-
gi in alcuni casi sovradimensionale ed eccessive: cosƬ da accrescere la pretesa so-
ciale ā€“ talvolta mediata con troppa disinvolta facilitĆ  dalla giurisprudenza ā€“ che
egli guarisca qualunque malattia, nel senso tradizionale del termine; e da ricon-
durre addirittura ad ipotizzare proļ¬li di responsabilitĆ  nel caso di mancato mi-
glioramento della condizione iniziale. Con la conseguenza ā€“ deleteria ā€“ di ali-
mentare quella spirale negativa innescata dal fenomeno, ben noto, della c.d. me-
dicina difensiva.
Premessa dunque la necessitĆ  di scongiurare tale rischio, e tornando allā€™ampiez-
za del valore della salute, nonchƩ delle attese di cura che essa comporta, mi sem-
bra opportuno ā€“ a titolo di esempio signiļ¬cativo ā€“ richiamare la consapevolezza
maturata ancora da poco tempo in Italia, della necessitĆ  di considerare il dolore
in sƩ come una malattia da curare, e non solo come un sintomo da misurare. Si
tratta di una rivoluzione culturale nella concezione della terapia; grazie ad essa,
si superano la tesi della rassegnazione ā€œcoattaā€ al dolore e dello stoicismo impo-
sto, quando non addirittura del suo signiļ¬cato di espiazione e la difļ¬denza ver-
so gli oppiacei come farmaci antidoloriļ¬ci di elezione.
ƈ una rivoluzione che, ļ¬nalmente, ha ottenuto nei giorni scorsi un riconosci-
mento legislativo con lā€™unanimitĆ : in termini quindi doppiamente signiļ¬cativi,
sia per il suo contenuto, sia per il contesto politico attuale, che rende sempre piĆ¹
rare le occasioni di incontro, anzichƩ di scontro, fra le forze politiche. Il tema del
dolore ĆØ affrontato concretamente dalla nuova legge, sotto molteplici proļ¬li: la



                                               ļœ±ļœ·
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


previsione esplicita del diritto alle cure palliative e di quello alla terapia del do-
lore; la creazione di reti assistenziali uniformi e lo stanziamento di risorse a tal ļ¬-
ne; la sempliļ¬cazione nella prescrizione dei farmaci antidoloriļ¬ci oppiacei; unā€™at-
tenzione particolare alle cure palliative e alle terapie antidoloriļ¬che per i bambi-
ni, di solito incapaci di esprimere la loro sofferenza.
La prospettiva attuale non solo vieta di usare il dolore come ā€œstrumento del di-
rittoā€ (come, ad esempio, nella tortura); non solo impone di risarcirlo; ma rico-
nosce la necessitƠ di curarlo in sƩ. Essa si propone esplicitamente di tutelare la di-
gnitĆ  e lā€™autonomia del malato; di tutelare e promuovere la qualitĆ  della vita in
ogni fase della malattia (particolarmente quella terminale); di garantire un ade-
guato sostegno sanitario e socio assistenziale al malato e alla sua famiglia (cosƬ i
princƬpi fondamentali enunciati dalla nuova legge). ƈ una prospettiva che espri-
me in modo particolarmente signiļ¬cativo, al pari del divieto di accanimento te-
rapeutico ā€“ certamente condiviso da piĆ¹ tempo, di quanto cominci faticosamente
ad esserlo la terapia del dolore ā€“ questa nuova dimensione della salute, attenta
prima di tutto alla dignitĆ  umana.
                                          ***

Il diritto alla salute sintetizza ed esprime, nella formula onnicomprensiva dellā€™art.
32 e nella sua concezione unitaria, una molteplicitĆ  di situazioni soggettive, fra
loro diverse e diversamente tutelate. Tali situazioni possono riassumersi, a gran-
di linee, nel diritto alla propria integritĆ  (prima ļ¬sica, ora psicoļ¬sica); ad un am-
biente salubre; alla prevenzione e alla cura; alla cura gratuita, nel caso di indi-
genza; al riļ¬uto consapevole della cura, previa informazione su di essa.
Il primo proļ¬lo di quel diritto ĆØ in un certo senso il piĆ¹ semplice. Si esprime in
una prospettiva negativa: una pretesa a che i terzi (tutti: sia pubblici che privati)
non pregiudichino la integritĆ  del titolare del diritto e, in caso di danno, risarci-
scano la lesione da essi provocata. ƈ un diritto che puĆ² farsi valere nei confronti
di tutti, attraverso gli strumenti giuridici di tipo civile e penale giĆ  presenti nel-
lā€™ordinamento; senza che occorra un intervento del legislatore ad hoc, per ren-
dere effettivo tale diritto con lo stanziamento, fra lā€™altro, di risorse economiche a
tal ļ¬ne.
Il secondo proļ¬lo di quel diritto si connette alla sua dimensione sociale: dal di-
ritto alla sola integritĆ  ļ¬sica, a quello di poter godere di condizioni esterne ido-
nee al proprio benessere psicoļ¬sico. Si tratta del diritto (sul cui contenuto con-
creto e sui riļ¬‚essi di ordine soggettivo molto si discute) ad un ambiente salubre:
quindi alla assenza di cause di danno e di alterazioni irreversibili ai fattori am-
bientali, al loro equilibrio, nonchĆ© alla conservazione dellā€™ambiente.
ƈ oggi acquisita e condivisa la constatazione che lā€™ambiente ĆØ un valore primario



                                               ļœ±ļœø
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


ed un presupposto essenziale per la conservazione della salute; che la degrada-
zione ambientale ĆØ un fattore tipico ed evidente di danni alla salute; che vi ĆØ una
relazione stretta fra lā€™articolo 32 e lā€™articolo 9 della Costituzione, questā€™ultimo in-
terpretato in una prospettiva non soltanto estetica, nella relazione fra lā€™uomo e
lā€™ambiente. Ed ĆØ sempre piĆ¹ estesa lā€™affermazione del c.d. princƬpio di precau-
zione, nei confronti dei rischi conseguenti allā€™evoluzione tecnologica, anche in
assenza di evidenze scientiļ¬che su eventuali danni conseguenti alle sue applica-
zioni (ad esempio, in tema di esposizione a campi elettromagnetici). Inļ¬ne, ĆØ ap-
pena il caso di richiamare, in questā€™ambito, tutto il tema fondamentale della si-
curezza e della protezione della salute, nonchĆ© della prevenzione, nellā€™ambiente
di lavoro.
Il terzo proļ¬lo del diritto alla salute ĆØ quello alla prevenzione, agli accertamenti
diagnostici, al trattamento terapeutico e alla cura in caso di bisogno. Un diritto,
questo, che si raccorda strettamente con quello alla gratuitĆ  delle cure in caso di
indigenza, e che riļ¬‚ette tutta la pienezza del suo signiļ¬cato di diritto sociale, in
positivo. Esso infatti esprime il valore della solidarietĆ  e quello della sussidiarie-
tĆ  attraverso molteplici proļ¬li. Valgono, a tal ļ¬ne, il richiamo agli obiettivi del
servizio sanitario nazionale, ed alla conļ¬‚uenza di soggetti e operatori pubblici e
privati, negli interventi in materia sanitaria. Vale, altresƬ, il riconoscimento che ā€“
ferma restando la discrezionalitĆ  del legislatore, nello stanziamento delle risorse
ļ¬nanziarie necessarie e nel decidere il rapporto fra gratuitĆ  e compartecipazione
del destinatario della cura agli oneri di essa ā€“ vi ĆØ un nucleo essenziale, minimo
ed incomprimibile, del diritto alla salute ed alla cura. Questā€™ultima deve comunque
essere garantita a ciascuno e a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche e
personali del soggetto bisognoso di cure, con riferimento a tale nucleo.
Lā€™ultimo proļ¬lo del diritto individuale alla salute ĆØ quello ā€“ simmetrico ed anta-
gonista al precedente ā€“ di riļ¬utare la cura, qualunque possano essere le motiva-
zioni e le conseguenze di un simile riļ¬uto (ivi compreso lā€™eventuale esito letale
della malattia). Premessa la doverosa cautela che deve circondare lā€™accertamento
della libera determinazione a riļ¬utare le cure, si tratta del diritto alla libertĆ  nel-
la scelta terapeutica; dellā€™assenza di un dovere costituzionale a curarsi e a mante-
nersi in salute, nonostante i doveri di solidarietĆ  e di partecipazione sociale che
fanno capo a ciascuno di noi; del diritto alla piena e completa informazione sul
trattamento sanitario che ci viene proposto e sulle sue conseguenze. Il diritto al
consenso informato ed alla partecipazione consapevole sulle decisioni nelle scel-
te diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, ĆØ dā€™altronde conforme alle
indicazioni e prescrizioni di ordine deontologico; ed a quelle nascenti dalle con-
venzioni internazionali in materia, fra cui segnatamente la Convezione di Ovie-
do sui diritti dellā€™uomo e sulla biomedicina.



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ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


Il superamento della concezione ā€œpaternalisticaā€ e autoritaria, nella relazione fra
medico e paziente, e la sua sostituzione con una ā€œalleanza terapeuticaā€ fra di lo-
ro, sono fondamentali per dare concretezza al c.d. consenso informato ed al di-
ritto di riļ¬utare la cura. E ciĆ² soprattutto in un contesto come quello attuale, di
fronte ai grandi temi della bioetica, ai progressi della medicina, agli interrogati-
vi sul ļ¬ne vita e sul diritto a morire con dignitĆ . Basta pensare al riconoscimen-
to o meno di un diritto al c.d. testamento biologico (rectius, alle dichiarazioni
anticipate di trattamento, rispetto ad un futuro stato di incapacitĆ ) e dei suoi li-
miti.
Non ĆØ certo questa la sede per entrare nel vivo di tematiche cosƬ attuali, cosƬ com-
plesse, cosƬ dibattute. ƈ sufļ¬ciente osservare come il ruolo e la responsabilitĆ  del
medico sono certamente cruciali, nel dare concretezza e attuazione al diritto di
riļ¬utare la cura, che ā€“ nellā€™ottica costituzionale di connessione inscindibile fra il
valore della salute e quello della dignitĆ  umana ā€“ ĆØ non meno essenziale del di-
ritto alla cura.
                                         ***

Inļ¬ne, proprio prendendo lo spunto dal diritto a riļ¬utare la cura e da quello al
consenso esplicito ed informato ad essa, viene in evidenza il secondo proļ¬lo fon-
damentale dellā€™articolo 32 della Costituzione: lā€™interesse della collettivitĆ , che si
salda con il diritto fondamentale del singolo alla salute.
Lā€™individuo, nellā€™esercizio del proprio diritto alla salute (anche nella prospettiva
negativa di non curarsi), ha comunque il dovere di non mettere a repentaglio lā€™al-
trui diritto alla salute. Da ciĆ² ā€“ ed entro questi limiti ā€“ la previsione costituzio-
nale della legittimitĆ , ma anche dei limiti rigorosi alle ipotesi di trattamenti ob-
bligatori. Essi devono essere previsti dalla legge speciļ¬camente. Devono essere ļ¬-
nalizzati alla salvaguardia del diritto di salute altrui e dellā€™interesse collettivo ad
essa; non possono tuttavia ā€“ secondo lā€™orientamento dottrinale e giurispruden-
ziale prevalenti ā€“ risolversi in una sorta di dovere a curarsi; nĆ© possono fondarsi
solamente sullā€™interesse del soggetto obbligato, bypassando il suo diritto a riļ¬u-
tare la cura.
I trattamenti obbligatori non possono travalicare il rispetto della persona uma-
na, cioĆØ la sua dignitĆ . Non devono comportare conseguenze negative ā€“ se non
in misura ragionevolmente sopportabile ā€“ per la salute del soggetto che vi sia sot-
toposto. Devono esprimere un bilanciamento ragionevole ed una proporzione tra
il sacriļ¬cio dellā€™autodeterminazione del soggetto che sia stato obbligato a subir-
li, ed il rispetto della salute altrui, nonchĆ© quindi dellā€™interesse collettivo a que-
stā€™ultima. Inļ¬ne, devono prevedere un equo indennizzo per il soggetto ā€“ obbli-
gato (o persuaso) a subirli ā€“ che ne abbia tratto delle conseguenze di danno.



                                              ļœ²ļœ°
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


Il tema dei trattamenti sanitari obbligatori, sanzionati in caso di inosservanza, e
ancor piĆ¹ quello dei trattamenti coattivi, che possono essere imposti con la for-
za, deve coordinarsi non solo con il rispetto del valore fondamentale della digni-
tĆ , la quale trova nellā€™articolo 32 della Costituzione un punto di riferimento fon-
damentale, per quanto non esplicito; ma anche con il rispetto del princƬpio fon-
damentale di autodeterminazione, proposto dallā€™articolo 2 e dallā€™articolo 13. Per-
ciĆ² il legislatore costituente sottolinea lā€™inviolabilitĆ  della dignitĆ  ed i limiti im-
posti dal rispetto della persona; e richiede una previsione legislativa delle ipotesi
di trattamento obbligatorio, che devono avere carattere speciļ¬co e determinato.
Il diritto alla salute ĆØ legato, inoltre, ad unā€™altra serie di previsioni costituzionali,
segnatamente nella ripartizione di competenze fra Stato, regioni e soggetti priva-
ti, delineata dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Si tratta delle previsioni
costituzionali che riconoscono una competenza statale esclusiva sui livelli essen-
ziali delle prestazioni per i diritti sociali, sulla proļ¬lassi internazionale, sulla tu-
tela dellā€™ambiente e dellā€™ecosistema; mentre ĆØ prevista una competenza, concor-
rente statale e regionale, per la tutela della salute. Anche il riconoscimento espli-
cito del princƬpio di sussidiarietƠ orizzontale, fra pubblico e privato, assume in-
direttamente una particolare importanza nel campo della tutela della salute. Pre-
visioni, queste, che ā€“ al pari di quelle degli articoli 14 e 16 (in tema di accerta-
menti domiciliari e di restrizioni alla libertĆ  di circolazione per motivi sanitari) ā€“
sottolineano, ancora una volta, lā€™importanza del bene-salute ed il rilievo ad esso
attribuito dalla Costituzione, tanto nella dimensione individuale, quanto in quel-
la collettiva.
                                           ***

Nellā€™affrontare il tema del diritto alla salute allā€™inizio del terzo millennio ĆØ op-
portuno accennare da ultimo, sia pure brevemente, alla telemedicina, deļ¬nita nel
1997 dallā€™Organizzazione Mondiale della SanitĆ  come ā€œlā€™erogazione di servizi sa-
nitari quando la distanza ĆØ un fattore critico, per cui ĆØ necessario usare, da parte
degli operatori, le tecnologie dellā€™informazione e delle telecomunicazioni al ļ¬ne
di scambiare informazioni utili alla diagnosi, al trattamento ed alla prevenzione
delle malattie e per garantire unā€™informazione continua agli erogatori di presta-
zioni sanitarie e supportare la ricerca e la valutazione della curaā€. Un tema, que-
sto, che coinvolge necessariamente ā€“ nella sua novitĆ  e nelle implicazioni che es-
so propone ā€“ una riļ¬‚essione ulteriore sui valori costituzionali legati alla salute.
Questa nuova e particolare modalitĆ  di erogazione dellā€™assistenza sanitaria, attra-
verso la trasmissione a distanza di informazioni mediche (immagini, dati, testo,
voce), permette di fornire servizi di diagnosi ed assistenza medica, superando i
vincoli della distanza tra medico e paziente. Essa consente cosƬ di migliorare ā€“ in



                                               ļœ²ļœ±
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


termini di rapiditĆ , efļ¬cienza e potenziale risparmio economico ā€“ la prestazione
di servizi sanitari di prevenzione, accertamento e cura, in modo tale da cambia-
re i termini della ā€œpretesaā€ di salute.
Per altro verso, lā€™uso della telemedicina deve far riļ¬‚ettere sia sulle conseguenze
della possibile ā€œspersonalizzazioneā€ della relazione tra il medico e il paziente, in
un momento in cui si ritiene fondamentale che il paziente partecipi con il medi-
co curante alle scelte sul trattamento terapeutico che lo riguarda; sia sulle impli-
cazioni connesse con il necessario trattamento informatizzato dei dati sanitari.
I vantaggi della telemedicina sono connessi, principalmente, alla velocitĆ  delle
comunicazioni e alla possibilitĆ  di gestire le informazioni utili per lā€™erogazione
delle prestazioni sanitarie.
Si pensi, in primo luogo, alla comunicazione delle informazioni tra il paziente e
il medico curante (ad esempio trasmissione e lettura dei referti medici); ed alla
possibilitĆ  di accedere prontamente alla consulenza di esperti (coinvolgimento di
piĆ¹ medici nel rapporto con il paziente).
Si pensi, in secondo luogo, alla possibilitĆ  di costituire dossier informatici, con-
tenenti la storia medica del paziente (anche raccogliendo informazioni presso le
diverse strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni e cure) di agevole con-
sultazione, indipendentemente da dove il paziente e le informazioni risiedano.
Si pensi, inļ¬ne, alla possibilitĆ  di offrire servizi di diagnosi e cura a distanza. Da
un lato con il teleconsulto, in cui il paziente puĆ² interagire con il medico ā€“ via
web o email ā€“ descrivendo i sintomi e ricevendo informazioni sul possibile trat-
tamento. Dallā€™altro con il telemonitoraggio, che consente di gestire ā€“ attraverso
il controllo e la registrazione a distanza di alcuni parametri funzionali del paziente
ā€“ la prestazione di cure in situazioni che richiedono un monitoraggio costante
(ad esempio in caso di affezioni cardiache o respiratorie o nel monitoraggio pe-
rinatale); o di controllare a domicilio un paziente in post-dimissione ospedalie-
ra. CosƬ da permettere anche la riduzione dei ricoveri ospedalieri non necessari e
il conseguente migliore uso dei posti-letto e degli accessi ai centri di alta specia-
lizzazione.
                                          ***

Le criticitĆ  nellā€™uso della telemedicina sono invece connesse con la necessitĆ  di
deļ¬nire modalitĆ  di acquisizione informatica del consenso del paziente al tratta-
mento medico; con la necessitĆ  di contemperare la gestione dei dati sanitari (da-
ti ā€œsensibiliā€) e la tutela della privacy del paziente e della sicurezza dei dati; con
le implicazioni, in termini di responsabilitĆ  per i sanitari, che derivano dallā€™ap-
plicazione di tecnologie informatiche e della telecomunicazione allā€™esercizio del-
la medicina.



                                               ļœ²ļœ²
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


In primo luogo la creazione dellā€™ā€œalleanza terapeuticaā€ tra medico e paziente ā€“ co-
me strumento per dare attuazione e concretezza al diritto ad esprimere un con-
senso informato al trattamento sanitario e al diritto di riļ¬utare la cura ā€“ richie-
de la partecipazione del paziente, nella misura in cui egli deve fornire al medico
le informazioni sulla propria storia medica, utili per la valutazione diagnostica e
la proposta di cura (il medico puĆ² tanto piĆ¹ valutare e spiegare al paziente, quan-
to piĆ¹ dispone di informazioni anche sulla storia pregressa). In altri termini, ĆØ ne-
cessario che lo scambio di informazioni, il ļ¬‚usso informativo, tra il medico e il
paziente sia a doppio senso. CiĆ² vale tanto piĆ¹ nel caso in cui il rapporto tra me-
dico e paziente sia ā€œļ¬ltratoā€ dallo strumento informatico, e ove il medico faccia
afļ¬damento sullā€™esistenza di un archivio elettronico (fascicolo o dossier sanitario
elettronico) che si presume completo.
In secondo luogo, nella telemedicina si pone il problema del consenso al tratta-
mento informatizzato (raccolta, conservazione ed elaborazione in archivi infor-
matici, comunicazione con le tecnologie della telecomunicazione) dei dati sani-
tari, da parte del paziente; il consenso al trattamento di tali dati sensibili, infat-
ti, ĆØ diverso dal consenso al trattamento sanitario. CiĆ² vale con riferimento ad
ogni attivitĆ  connessa con i referti medici e con il cd. fascicolo sanitario elettro-
nico: dalla conservazione dei dati da parte della struttura sanitaria, alla loro co-
noscibilitĆ  da parte del medico curante o di altri operatori. Tuttavia, se il pazien-
te non acconsente al trattamento dei dati sanitari, o vi acconsente solo in parte,
il medico curante disporrĆ  di informazioni incomplete; con possibili conseguen-
ze negative sulle prestazioni e sulla possibilitĆ  di una piena assunzione di respon-
sabilitĆ , da parte del medico.
In terzo luogo, il ricorso al teleconsulto pone il problema della formazione del
rapporto contrattuale tra il medico, che si impegna contrattualmente ad erogare
diagnosi e cure relative sulla base di un contratto a distanza, e il paziente, che a
distanza deve prestare il consenso al trattamento sanitario. Sotto questo proļ¬lo ā€“
in assenza di una normativa speciļ¬ca sulle modalitĆ  di acquisizione, tramite vie
informatiche, del consenso del paziente al trattamento medico ā€“ si ripropongo-
no taluni problemi giĆ  esistenti e rilevanti in altri ambiti. Si tratta, in particola-
re, dei problemi relativi al documento informatico e alla ļ¬rma digitale e di quel-
li attinenti alla c.d. contrattazione a distanza (perfezionamento del contratto e
protezione del consumatore, dal momento che le strategie di comunicazione in
rete sono piĆ¹ invasive di quelle per cosƬ dire ā€œporta a portaā€).
                                         ***

Lā€™applicazione delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione allā€™eserci-
zio della medicina presenta numerose implicazioni di responsabilitĆ  per i sanita-



                                              ļœ²ļœ³
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


ri. Si pensi alle giĆ  richiamate difļ¬coltĆ  di diagnosi e cura connesse con lā€™esisten-
za di un fascicolo elettronico incompleto e con la mancanza di un rapporto per-
sonale tra medico e paziente. Si pensi, ancora, ai problemi di giurisdizione che
possono sorgere in caso di teleconsulto tra medici di diversi paesi, nel caso in cui
vi sia la necessitĆ  di valutare la responsabilitĆ  del medico. Si pensi, inļ¬ne, ai pro-
blemi di responsabilitĆ  personali o di equipe ā€“ e di ripartizione o concorso fra re-
sponsabilitĆ  ā€“ che possono presentarsi nelle ipotesi di ā€œcollegialitĆ  telematicaā€.
Un ulteriore proļ¬lo da evidenziare riguarda lā€™aspettativa di salute che deriva al
singolo dallo sviluppo e dalla diffusione della telemedicina. La possibilitĆ  di ero-
gare cure a distanza puĆ² modiļ¬care i conļ¬ni del diritto alla salute del singolo: sia
rispetto alla pretesa, da parte del paziente, di poter accedere alle cure a distanza;
sia rispetto alla pretesa di qualitĆ  delle cure a distanza, e di tempi di risposta, sem-
pre piĆ¹ veloci.
Un ultimo aspetto problematico da considerare ĆØ rappresentato dal rapporto tra
il diritto del singolo alla riservatezza dei dati sanitari ā€“ che, come accennato, si
traduce nella possibilitĆ  di non prestare il consenso a determinati trattamenti ā€“
e lā€™interesse della collettivitĆ  alla conservazione dei dati sanitari per ļ¬nalitĆ  con-
nesse con la ricerca medica. Anche in questo caso, infatti, le tecnologie informa-
tiche e della telecomunicazione, piĆ¹ di ogni altro strumento, favoriscono la cir-
colazione delle informazioni mediche, la collaborazione tra le diverse categorie di
professionisti nella sanitĆ , il coordinamento e lo sviluppo della ricerca medica.
Questa riļ¬‚essione apre la via a quella su tutta unā€™altra serie di problemi, che non
ĆØ possibile affrontare in questa sede. Penso ai problemi legati al trattamento ed
alla comunicazione dei dati genetici, alla costituzione di banche dati relative al
Dna degli individui, alla concreta operativitĆ  delle carte sanitarie elettroniche, al-
lā€™affermazione e allo sviluppo della medicina predittiva ed alle sue implicazioni
(di tipo anche discriminatorio). ƈ sufļ¬ciente osservare come le aporie medico-
legali inerenti i sistemi di telemedicina rappresentino i principali fattori limitan-
ti rispetto ad un loro pieno sviluppo.
Mancano riferimenti normativi speciļ¬camente rivolti a tale settore e, parimenti,
non si ĆØ ancora formata nĆ© una dottrina nĆ© tantomeno una giurisprudenza in ma-
teria. Lā€™intervento del legislatore ĆØ tanto piĆ¹ auspicabile, ove si guardi alla pro-
gressiva informatizzazione dei servizi sanitari ed al supporto dei sistemi di co-
municazione multimediale al quotidiano esercizio dellā€™attivitĆ  medica, i quali ren-
dono probabilmente necessaria una riorganizzazione complessiva del sistema sa-
nitario.
Inļ¬ne, al di lĆ  delle problematiche giuridiche sopra menzionate, un ulteriore osta-
colo alla diffusione della telemedicina ā€“ che potrebbe ripercuotersi negativamente
sulla risoluzione stessa delle problematiche giuridiche ā€“ mi sembra rappresenta-



                                              ļœ²ļœ“
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


to da una impostazione culturale ā€“ tuttora diffusa ā€“ ancora difļ¬dente verso un
impiego generalizzato delle tecnologie telematiche, legata alle tradizionali meto-
diche diagnostico-terapeutiche, e consapevole dellā€™imprescindibilitĆ  del contatto
tra il medico e lā€™assistito. SarĆ  allora necessario attendere una piĆ¹ omogenea im-
plementazione delle tecnologie in questione per valutare se esse, in concreto, fa-
ranno venire meno tale contatto; o se, al contrario, segnatamente in caso di emer-
genza, permetteranno di sopperire a situazioni in cui il medesimo non sarebbe
possibile. Ma di ciĆ² vi sarĆ  tempo e modo per occuparsi in un futuro magari pros-
simo, senza dover aspettare il prossimo centenario.

II - IL CONTRIBU TO DELL A CORT E COST IT UZIONA LE
Vengo ora alla seconda parte della riļ¬‚essione sul signiļ¬cato della salute nella Co-
stituzione italiana: il contributo speciļ¬co che la Corte Costituzionale ha offerto
nellā€™interpretazione dellā€™articolo 32, in modo ampio, reiterato ed incisivo. Un
contributo che ha inļ¬‚uito, concretamente, sulla deļ¬nizione e sulla portata del di-
ritto di ciascuno e dellā€™interesse di tutti noi alla salute, nonchĆ© sul bilanciamen-
to e lā€™equilibrio fra essa e gli altri princƬpi e valori costituzionali. Quello della Cor-
te ĆØ un contributo importante e merita di essere richiamato, perchĆ© le sue deci-
sioni hanno concorso in maniera rilevante e signiļ¬cativa a sciogliere i nodi e a ri-
solvere gli interrogativi che nascono dalla lettura dellā€™articolo 32, cui dianzi ho
fatto cenno.
La giurisprudenza costituzionale ha da tempo messo in luce la circostanza che il
bene della salute ĆØ tutelato dallā€™art. 32, primo comma, ā€œnon solo come interesse
della collettivitĆ , ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dellā€™indivi-
duoā€ (sentenza n. 356 del 1991). Un diritto che impone piena ed esaustiva tute-
la (sentenze n. 307 e 455 del 1990), in quanto ā€œdiritto primario e assoluto, pie-
namente operante anche nei rapporti tra privatiā€ (sentenze n. 202 del 1991, n.
559 del 1987, n. 184 del 1986, n. 88 del 1979).
Come diritto strettamente inerente alla persona umana, il ā€œnucleo irriducibileā€
del diritto alla salute deve essere riconosciuto non solo ai cittadini italiani, ma an-
che agli stranieri ā€œqualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regola-
no lā€™ingresso e il soggiorno nello Statoā€, potendo il legislatore prevedere solo di-
verse modalitĆ  di esercizio dello stesso (sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del
2005).
Il diritto alla salute ricomprende una pluralitĆ  di situazioni soggettive in esso co-
stituzionalmente garantite: pretese attive e passive dellā€™individuo, ma anche una
generale pretesa della collettivitĆ  a non veder compromessa o posta a rischio la
integritĆ  dei suoi membri, ā€œin osservanza del principio generale che vede il dirit-
to di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nellā€™eguale pro-



                                               ļœ²ļœµ
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


tezione del coesistente diritto degli altriā€ (sentenza n. 218 del 1994).
Il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettivitĆ  ā€“ espresso nel
primo comma dellā€™art. 32 ā€“ giustiļ¬ca, ai sensi del secondo comma del medesi-
mo articolo, lā€™imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, fatti sal-
vi i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Tuttavia, la Corte ha chiari-
to (nella sentenza n. 307 del 1990) che ā€œun trattamento sanitario puĆ² essere im-
posto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salu-
te di colui che vi ĆØ assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per
la loro temporaneitĆ  e scarsa entitĆ , appaiano normali di ogni intervento sanita-
rio, e pertanto tollerabiliā€. Invece, con riferimento allā€™ipotesi di ā€œulteriore dan-
noā€ alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, ā€œil rilievo co-
stituzionale della salute come interesse della collettivitĆ  non ĆØ da solo sufļ¬ciente
a giustiļ¬care la misura sanitariaā€.
Tale rilievo esige infatti che, ā€œin nome di quellā€™interesse, e quindi della solidarie-
tĆ  verso gli altriā€, ā€œciascuno possa essere obbligato, restando cosƬ legittimamente
limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se que-
sto importi un rischio speciļ¬co, ma non postula il sacriļ¬cio della salute di cia-
scuno per la tutela della salute degli altriā€. Ne deriva che un ā€œcorretto bilancia-
mentoā€ fra la dimensione individuale e quella collettiva del ā€œvalore della salute ā€“
e lo stesso spirito di solidarietĆ  (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo
e collettivitĆ , che sta a base dellā€™imposizione del trattamento sanitario ā€“ implica
il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore
a favore del soggetto passivo del trattamentoā€. Finirebbe, in particolare, ā€œcon lā€™es-
sere sacriļ¬cato il contenuto minimale del diritto alla salute a lui garantito, se non
gli fosse comunque assicurato, a carico della collettivitĆ , e per essa dello Stato che
dispone il trattamento, il rimedio di un equo ristoro del danno patitoā€.
Su questa base la Corte ha quindi riconosciuto lā€™esistenza di un diritto costitu-
zionale allā€™indennizzo, in caso di danno alla salute patito in conseguenza della
sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fondamentali, sul tema delle vaccina-
zioni obbligatorie, anche le successive sentenze n. 118 del 1996, n. 27 del 1998).
                                          ***

Ad avviso della Corte Costituzionale, il diritto alla salute ā€“ nella sua prima fon-
damentale accezione ā€“ si sostanzia nel diritto allā€™integritĆ  della persona, da in-
tendersi non nella mera dimensione corporea ma in una piĆ¹ complessa dimen-
sione di equilibrio psico-ļ¬sico. La tutela della salute psichica ā€œdeve essere di gra-
do pari a quello della salute ļ¬sicaā€ (sentenza 167 del 1999); piĆ¹ in generale, quel-
lā€™equilibrio si esprime in uno ā€œstato di benessereā€, comprensivo anche degli aspet-
ti psicologici legati allā€™identitĆ  sessuale (sentenza n. 161 del 1985).



                                              ļœ²ļœ¶
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


Il diritto allā€™integritĆ  trova garanzia nellā€™articolo 32, secondo comma, ā€œcome li-
mite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per leg-
ge come obbligatori a tutela della salute pubblicaā€ (sentenza n. 282/2002).
Signiļ¬cativamente, la Corte ha affermato che fra i compiti posti alla Repubblica
dallā€™articolo 32 cā€™ĆØ anche quello di promuovere la salute, in particolare, con mi-
sure indirizzate al ā€œsuperamento od attenuazione degli handicaps (ovvero ad evi-
tare interruzioni di tali positive evoluzioni)ā€ (sentenza n. 215 del 1987). ƈ, que-
sta, una logica che evidentemente non va piĆ¹ solo nella direzione dellā€™adempi-
mento di un dovere di solidarietĆ  umana e sociale; ma si colloca a pieno titolo
nel solco della tutela del diritto individuale alla salute.
Nella giurisprudenza costituzionale il diritto allā€™integritĆ  psico-ļ¬sica ĆØ stato ap-
profondito e sviluppato anche sotto il proļ¬lo della generale e comune pretesa del-
lā€™individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro, che non pongano a ri-
schio questo suo bene essenziale; con conseguente risarcibilitĆ  del danno biolo-
gico e ambientale (sentenze 210 e 641 del 1987).
                                         ***

Ad avviso della Corte Costituzionale, il diritto alla salute ā€“ nella sua seconda ac-
cezione, altrettanto fondamentale ā€“ implica il diritto ad essere curati, che trova
espressa tutela nel primo comma dellā€™articolo 32. Il diritto ai trattamenti sanita-
ri, ovvero a ricevere prestazioni sanitarie, ĆØ tutelato come diritto fondamentale
nel suo ā€œnucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetta dalla Costituzione
come ambito inviolabile della dignitĆ  umana, il quale impone di impedire la co-
stituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare lā€™at-
tuazione di quel dirittoā€ (v., fra le altre, sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del
2003, n.252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998).
Anche al di fuori di tale nucleo, dā€™altra parte, il diritto a trattamenti sanitari ā€œĆØ
garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato alla attua-
zione che il legislatore ordinario ne dĆ , attraverso il bilanciamento dellā€™interesse
tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto
conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di at-
tuazione in relazione alle risorse organizzative e ļ¬nanziarie di cui dispone al mo-
mentoā€.
CiĆ² comporta che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni posi-
tive, il diritto a trattamenti sanitari diviene per il cittadino ā€œpieno e incondizio-
natoā€ nei limiti in cui lo stesso legislatore ā€“ attraverso una non irragionevole ope-
ra di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obietti-
vi conseguentemente determinati sulla falsariga delle risorse esistenti ā€“ predi-
sponga adeguate possibilitĆ  di fruizione delle prestazioni sanitarie (cfr., fra le tan-



                                              ļœ²ļœ·
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


te, le sentenze n. 432 del 2005, n. 304 e 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455
del 1990). Ad avviso della Corte, non si puĆ² escludere neppure la ā€œnecessitĆ  di
individuare strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere pri-
mario e fondamentale, del settore sanitario, coinvolgenti il nucleo irriducibile del
diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della di-
gnitĆ  umana, operino come limite oggettivo alla pienezza della tutela sanitaria
degli utenti del servizioā€ (sentenza n. 162 del 2007).
Proprio in attuazione del principio del supremo interesse della collettivitĆ  alla tu-
tela della salute, consacrata come fondamentale diritto dellā€™individuo dallā€™arti-
colo 32, ā€œlā€™infermo assurge, nella nuova concezione della assistenza ospedaliera,
alla dignitĆ  di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno ed incondi-
zionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di
solidarietĆ  umana e sociale, da apparati di personale e di attrezzature a ciĆ² stru-
mentalmente preordinati e che in ciĆ² trovano la loro stessa ragion dā€™essereā€ (sen-
tenza n. 103 del 1977).
Signiļ¬cativa, a tal proposito, ĆØ la circostanza che la Corte costituzionale (nella
sentenza n. 471 del 1990) ha proposto una ricostruzione del valore costituzio-
nale dellā€™inviolabilitĆ  della persona in termini di ā€œlibertĆ ā€, nella quale ĆØ postula-
ta e attratta la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del pro-
prio corpo.
CiĆ² ha consentito alla dottrina di desumere che lā€™entrata in vigore della Carta co-
stituzionale aveva prodotto ā€œmodiļ¬che taciteā€ allā€™art. 5 del codice civile, in par-
ticolare attraverso la sostituzione del concetto statico di integritĆ  ļ¬sica, con quel-
lo dinamico di salute, di cui allā€™art. 32. Ed ha consentito di ricondurre il concet-
to ed il limite dellā€™ordine pubblico ā€“ richiamato dallā€™articolo 5 del codice civile
come limite agli atti di disposizione del proprio corpo, insieme alla diminuzione
permanente dellā€™integritĆ  ļ¬sica, alla legge e al buon costume ā€“ ai principi gene-
rali dellā€™ordinamento, cosƬ come enucleati dalla stessa Carta fondamentale, e non
superabili dal singolo.
Con lā€™entrata in vigore della Costituzione, pertanto, e con lā€™affermarsi del prin-
cipio personalistico enunciato da essa, la portata dellā€™art. 5 c.c. non andrebbe piĆ¹
impostata in termini di ā€œpotereā€, ma di ā€œlibertĆ ā€ di disporre del proprio corpo,
stante il valore unitario e inscindibile della persona come tale; e, quindi, in ter-
mini di libertĆ  di decidere e di autodeterminarsi in ordine a comportamenti che,
in vario modo, coinvolgono e interessano il proprio corpo.
                                          ***

Nel diritto ad essere curati rientrano, oltre al diritto alle prestazioni sanitarie, an-
che la libertĆ  di cura (scelta del medico e della terapia) e il diritto al consenso in-



                                               ļœ²ļœø
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


formato. Essi, unitariamente considerati, contribuiscono a deļ¬nire i due momenti
di cui si compone la scelta terapeutica.
Una scelta, questā€™ultima, che ā€“ secondo la giurisprudenza della Corte Costitu-
zionale ā€“ coinvolge anzitutto la sfera soggettiva dellā€™individuo (il suo diritto ad
essere curato, ma anche il suo diritto allā€™integritĆ  ļ¬sica e psichica); ed esalta la re-
sponsabilitĆ  professionale del medico. ƈ una scelta che ā€“ nel forte richiamo al ri-
spetto dei doveri previsti dal codice di deontologia medica e allā€™esercizio dei po-
teri di vigilanza da parte degli organi della professione ā€“ segna il deļ¬nitivo supe-
ramento di una concezione paternalistica dellā€™ars medica e della ā€œpotestĆ ā€ del me-
dico di curare, in favore della moderna e condivisa concezione dellā€™ā€œalleanza te-
rapeuticaā€.
Dā€™altronde, lā€™attivitĆ  sanitaria, proprio perchĆ© destinata a realizzare in concreto
il diritto fondamentale di ciascuno alla salute, e ad attuare ā€“ in tal modo ā€“ la pre-
scrizione, non meramente enunciativa, dettata dallā€™art. 2 della Carta, trova la sua
base di legittimazione direttamente nellā€™articolo 32, che, appunto, tratteggia il
bene della salute come diritto fondamentale dellā€™individuo; ļ¬no a potersene evo-
care il carattere di attivitĆ , la cui previsione legislativa deve intendersi come ā€œco-
stituzionalmente impostaā€. E non ĆØ senza signiļ¬cato la circostanza che lā€™art. 359
del codice penale inquadri i privati che esercitano la professione sanitaria fra le
persone esercenti un servizio di pubblica necessitĆ .
Del tema della pratica terapeutica la Corte si ĆØ occupata, in particolare, in due
importanti pronunce concernenti le terapie elettroconvulsivanti e gli interventi
di psico-chirurgia (sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003), nelle quali ha
ļ¬ssato i principi-cardine della materia, recentemente ribaditi nella sentenza sul-
la procreazione medicalmente assistita (sentenza n. 151 del 2009).
Tra quelle decisioni sussiste un indiscutibile tratto comune. In tutti e tre i casi la
Corte ĆØ stata chiamata a scrutinare norme recanti limiti autoritativamente im-
posti allā€™espletamento di determinati trattamenti. Nei primi due, si trattava del-
la obbligatoria sospensione e del divieto di utilizzo di determinate pratiche tera-
peutiche (terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed
altri simili interventi di psicochirurgia) sul territorio della regione. Nel terzo ca-
so veniva in discussione il divieto ā€“ previsto nellā€™ambito della terapia ļ¬nalizzata
alla procreazione medicalmente assistita ā€“ di creare un numero di embrioni su-
periore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impian-
to, e comunque superiore a tre.
                                           ***

Nel dichiarare (con le sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003) lā€™illegittimi-
tĆ  costituzionale di disposizioni legislative regionali concernenti, tra le altre, la te-



                                               ļœ²ļœ¹
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


rapia elettroconvulsivante, la Corte ha affermato che la pratica terapeutica ā€“ do-
vunque e da chiunque praticata ā€“ si pone ā€œallā€™incrocio fra due diritti fondamen-
tali della persona malata: quello ad essere curato efļ¬cacemente, secondo i cano-
ni della scienza e dellā€™arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e
in particolare nella propria integritĆ  ļ¬sica e psichica, diritto questo che lā€™art. 32,
secondo comma, secondo periodo, della Costituzione pone come limite invali-
cabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come ob-
bligatori a tutela della salute pubblicaā€. Secondo la Corte, ā€œtali diritti, e il conļ¬-
ne fra i medesimi, devono sempre essere rispettati, e a presidiarne lā€™osservanza in
concreto valgono gli ordinari rimedi apprestati dallā€™ordinamento, nonchĆ© i po-
teri di vigilanza sullā€™osservanza delle regole di deontologia professionale, attribuiti
agli organi della professioneā€.
ā€œSalvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionaliā€, non ĆØ quindi, ā€œdi
norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e speciļ¬camente quali siano le
pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioniā€. PoichĆ© in-
fatti ā€“ ha sottolineato la Corte ā€“ ā€œla pratica dellā€™arte medica si fonda sulle acqui-
sizioni scientiļ¬che e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di
fondo in questa materia ĆØ costituita dalla autonomia e dalla responsabilitĆ  del me-
dico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali ba-
sandosi sullo stato delle conoscenze a disposizioneā€.
A giudizio della Corte, ā€œautonomia del medico nelle sue scelte professionali e ob-
bligo di tener conto dello stato delle evidenze scientiļ¬che e sperimentali, sotto la
propria responsabilitĆ , conļ¬gurano un altro punto di incrocio dei principi di que-
sta materiaā€. Deve essere esclusa qualsiasi ingerenza del legislatore sul ā€œmerito del-
le scelte terapeuticheā€; ciĆ² anche quando ā€“ come nel caso della legge sottoposta
a giudizio della Corte, nella specie ā€“ quellā€™ingerenza sia indirizzata a vietare dei
trattamenti terapeutici, sul presupposto della loro particolarmente rischiositĆ  e
dubbia efļ¬cacia terapeutica.
                                          ***

Analogo spazio incomprimibile di autonomia e responsabilitĆ  del medico la Cor-
te ha riconosciuto lĆ  dove ā€“ allā€™interno di tecniche terapeutiche pure ammesse,
come quelle legate alla procreazione medicalmente assistita ā€“ lā€™intervento del le-
gislatore si era spinto ļ¬no a introdurre una prescrizione negativa, che nella sua
automaticitĆ  violava il principio di ragionevolezza e quello di uguaglianza (sotto
il proļ¬lo del medesimo trattamento riservato a situazioni dissimili), determinando
anche un vulnus alla salute della donna.
La Corte (nella sentenza n. 151 del 2009) ā€“ richiamando i principi espressi in
precedenza, circa i limiti posti alla discrezionalitĆ  legislativa dalle acquisizioni



                                               ļœ³ļœ°
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


scientiļ¬che e sperimentali, sulle quali si fonda lā€™arte medica ā€“ ha dichiarato lā€™il-
legittimitĆ  costituzionale in parte qua della norma censurata, ā€œin quanto la pre-
visione legislativa non riconosce al medico la possibilitĆ  di una valutazione, sul-
la base delle piĆ¹ aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientiļ¬che, del sin-
golo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in
volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicu-
rare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabi-
le il rischio per la salute della donna e del fetoā€.
Lā€™intervento della Corte mantiene fermo il principio secondo cui le tecniche di
produzione non debbono creare un numero di embrioni superiore a quello ne-
cessario, ā€œsecondo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico,
ma esclude la previsione di un unico e contemporaneo impianto del numero mas-
simo di embrioni da impiantare, con ciĆ² eliminando sia la irragionevolezza di un
trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessitĆ , per la donna, di sot-
toporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo
diritto alla saluteā€.
Dā€™altra parte, la tutela della salute della donna ā€“ non soltanto nella sua connota-
zione di ā€œpersonaā€ ma anche nella prospettiva della tutela della maternitĆ  e della
salvaguardia della vita della prole sin dal suo inizio ā€“ ĆØ stata ben presente nella
giurisprudenza della Corte, specie in tema di aborto; al punto da aver indotto la
Corte stessa a dichiarare inammissibile la richiesta di referendum popolare per
lā€™abrogazione degli artt. 4, 5, 12 e 13 della legge n. 194 del 1978. Ammettere il
quesito referendario in parte qua avrebbe, infatti, consentito di travolgere ā€œdi-
sposizioni a contenuto normativo costituzionalmente vincolato sotto piĆ¹ aspet-
ti, in quanto renderebbe nullo il livello minimo di tutela necessaria dei diritti co-
stituzionali inviolabili alla vita, alla salute, nonchƩ di tutela necessaria della ma-
ternitĆ , dellā€™infanzia e della gioventĆ¹ā€ (sentenza n. 35 del 1997).
                                           ***

Sul diverso, ma contiguo versante della sperimentazione medica, la Corte sem-
brĆ² invece in passato raccogliere le suggestioni che derivavano dalla scelta legi-
slativa di consentire la sperimentazione di un complesso di sostanze e medicina-
li (compresi nel ā€œmultitrattamento Di Bellaā€), in termini di aspettative dei citta-
dini; cosƬ da ampliare in qualche modo il catalogo delle situazioni soggettive e
dei diritti compresi nellā€™art. 32.
Nellā€™occasione, infatti, la Corte affermĆ² che la determinazione del legislatore di
avviare la sperimentazione e lā€™autorizzazione allā€™impiego di tali sostanze nei con-
fronti di soggetti estranei alla sperimentazione ā€“ prima che siano noti gli esiti di
questā€™ultima e, dunque, in deroga alle procedure ordinarie ā€“ non comportava un



                                              ļœ³ļœ±
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


ā€œriconoscimento della utilitĆ  di impiegoā€ dei medicinali compresi nel multitrat-
tamento; ma rappresentava comunque ā€œun ā€˜fatto legislativoā€™ che ha una sua og-
gettivitĆ , tale da differenziarlo da un qualsiasi mero ā€˜fatto socialeā€™ spontaneoā€. Sic-
chĆ© ā€“ ad avviso della Corte ā€“ ā€œnei casi di esigenze terapeutiche estreme, impel-
lenti e senza risposte alternative, come quelle che si veriļ¬cano in alcune patolo-
gie tumoraliā€, non poteva negarsi che ā€œdalla disciplina della sperimentazione, co-
sƬ prevista, scaturiscano indubbiamente aspettative comprese nel contenuto mi-
nimo del diritto alla saluteā€.
Di qui lā€™illegittimitĆ  costituzionale della disciplina censurata, che non prevedeva
lā€™erogabilitĆ , a carico del servizio sanitario nazionale, dei medicinali impiegati nel-
la cura delle patologie tumorali, per le quali ĆØ disposta la sperimentazione, a fa-
vore di coloro che versino in condizioni di insufļ¬cienti disponibilitĆ  economi-
che; e che faceva quindi dipendere il concreto godimento di tale diritto dalle di-
verse condizioni economiche dei soggetti interessati (sentenza n. 185 del 1998).
                                           ***

Dal divieto di trattamenti sanitari obbligatori ā€“ salvo i casi previsti dalla legge,
secondo quanto stabilito dallā€™art. 32 comma secondo ā€“ e dal diritto alla salute,
inteso come libertĆ  di curarsi, la Corte ha fatto discendere il presupposto inde-
fettibile per ā€œgiustiļ¬careā€ il trattamento sanitario; un presupposto che si fonda
sulla scelta libera e consapevole ā€“ salvo i casi di necessitĆ  e di incapacitĆ  di ma-
nifestare il proprio volere ā€“ della persona che a quel trattamento si sottopone.
Presupposto, anche questo, che rinviene base precettiva e, per cosƬ dire, ā€œcostitu-
tivaā€ negli stessi principi dettati dalla Carta fondamentale.
Sul punto, ĆØ sufļ¬ciente richiamare una recente pronuncia della Corte costitu-
zionale (sentenza n. 438 del 2008, che ha trovato conferma nella sentenza n. 253
del 2009), nella quale la tematica del consenso informato ĆØ stata scandagliata am-
piamente e in modo approfondito, al punto da divenire un fondamentale punto
di riferimento anche per una sentenza, concernente una materia afļ¬ne, della Cor-
te di Cassazione a Sezione Unite (sent. 18 dicembre 2008, Giulini), che ne ri-
percorre quasi testualmente i passaggi principali. La Corte Costituzionale ha pun-
tualizzato che il ā€œconsenso informato, inteso come espressione della consapevole
adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si conļ¬gura quale vero e
proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nellā€™art. 2
della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt.
13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che ā€˜la libertĆ 
personale ĆØ inviolabileā€™, e che ā€˜nessuno puĆ² essere obbligato a un determinato trat-
tamento sanitario se non per disposizione di leggeā€™ā€.
Dā€™altra parte, ha osservato la Corte, anche numerose fonti internazionali ā€œpreve-



                                               ļœ³ļœ²
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


dono la necessitĆ  del consenso informato del paziente nellā€™ambito dei trattamenti
mediciā€.
CosƬ, lā€™art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ļ¬rmata a New York il
20 novembre 1989, ratiļ¬cata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176,
premette che gli Stati aderenti ā€œriconoscono il diritto del minore di godere del
miglior stato di salute possibile e di beneļ¬ciare di servizi medici e di riabilitazio-
neā€; e dispone che ā€œtutti i gruppi della societĆ  in particolare i genitori ed i minori
ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minoreā€.
A sua volta, lā€™art. 5 della Convenzione sui diritti dellā€™uomo e sulla biomedicina,
ļ¬rmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratiļ¬cata dallā€™Italia con L. 28 marzo 2001, n.
145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratiļ¬ca), prevede che
ā€œun trattamento sanitario puĆ² essere praticato solo se la persona interessata abbia
prestato il proprio consenso libero ed informatoā€. Lā€™art. 3 della Carta dei diritti
fondamentali dellā€™Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, san-
cisce, poi, che ā€œogni individuo ha il diritto alla propria integritĆ  ļ¬sica e psichicaā€;
e che, nellā€™ambito della medicina e della biologia, deve essere in particolare ri-
spettato, tra gli altri, ā€œil consenso libero e informato della persona interessata, se-
condo le modalitĆ  deļ¬nite dalla leggeā€.
ā€œLa necessitĆ  che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso te-
rapeutico ā€“ ha ancora precisato la Corte ā€“ si evince, altresƬ, da diverse leggi na-
zionali che disciplinano specifiche attivitĆ  mediche: ad esempio, dallā€™art. 3 del-
la L. 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivitĆ  trasfusionali e del-
la produzione nazionale di emoderivati), dallā€™art. 6 della L. 19 febbraio 2004,
n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonchƩ dal-
lā€™art.33 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario na-
zionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno puĆ²
essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciĆ² non ĆØ previsto dalla leggeā€.
La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento direttamen-
te nella Costituzione, e segnatamente negli artt. 2, 13 e 32, pone in risalto ā€“
secondo il Giudice delle leggi ā€“ la ā€œsua funzione di sintesi di due diritti fonda-
mentali della persona: quello allā€™autodeterminazione e quello alla salute, in
quanto, se ĆØ vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, al-
tresƬ, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai
possibili sviluppi del percorso terapeutico cui puĆ² essere sottoposto, nonchĆ©
delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le piĆ¹ esau-
rienti possibili, proprio per garantire la libera e consapevole scelta da parte del
paziente e, quindi, la sua stessa libertĆ  personale, conformemente allā€™art. 32,
comma secondo, della Costituzioneā€. Da ciĆ² discende ā€“ ha concluso la Corte
ā€“ che ā€œil consenso informato deve essere considerato un principio fondamen-



                                              ļœ³ļœ³
ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„


tale in materia di tutela della salute, la cui conformazione ĆØ rimessa alla legisla-
zione stataleā€.
                                        ***

I principi enunciati dalla Corte costituzionale, alla luce della pluralitĆ  di fonti che
concorrono a rafforzarne gli enunciati, rappresentano la ineludibile base precet-
tiva sulla quale poter conļ¬gurare la legittimitĆ  del trattamento sanitario in gene-
re. Con lā€™ovvia conseguenza che, ove manchi o sia viziato il consenso ā€œinforma-
toā€ del paziente ā€“ e non si versi in situazione di incapacitĆ  di manifestazione del
volere ed in un quadro riconducibile allo stato di necessitĆ  ā€“ il trattamento sani-
tario risulterebbe di per sƩ invasivo rispetto al diritto della persona di scegliere se,
come, dove e da chi farsi curare.
Ed ĆØ proprio in questā€™ultima prospettiva che assume uno speciļ¬co risalto la nor-
mativa ā€“ ampiamente evolutasi nel corso del tempo ā€“ elaborata dagli organismi
professionali in campo di deontologia medica. Infatti, per un verso, la normati-
va deontologica chiarisce la portata del ā€œcircuito informativoā€ che deve collegare
fra loro medico e paziente, in vista di un risultato che ā€“ riguardando diritti fon-
damentali ā€“ non puĆ² non essere condiviso. Dallā€™altro lato, essa ĆØ destinata a con-
cretare, sul terreno del diritto positivo, le regole che costituiscono le linee-guida
circa i trattamenti di diagnosi e cura per il medico, la cui inosservanza ĆØ fonte di
responsabilitĆ , non necessariamente di tipo penale.
Infatti, a seguito della Convenzione di Oviedo, anche il Codice deontologico ā€“
approvato dal Consiglio nazionale della Federazione Italiana degli Ordini dei Me-
dici Chirurghi e Odontoiatri il 3 ottobre 1998 ā€“ ha proceduto ad una revisione
del concetto di consenso informato, ed ha elaborato una sua deļ¬nizione piĆ¹ in
linea con i parametri interpretativi suggeriti dalla Convenzione: una deļ¬nizione
profondamente innovativa rispetto ai princƬpi enunciati nel precedente codice
deontologico del 1995. Lā€™art. 30 del nuovo Codice, infatti, ha previsto che il me-
dico debba fornire al paziente ā€œla piĆ¹ idonea informazione sulla diagnosi, sulla
prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e
sulle prevedibili conseguenze delle scelte operateā€. Dietro esplicita richiesta del
paziente, inoltre, il medico dovrĆ  fornire tutte le ulteriori informazioni che gli
siano richieste.
Lā€™art. 32 del codice deontologico, a sua volta, ha stabilito che il medico non deb-
ba intraprendere alcuna attivitĆ  diagnostica o terapeutica senza lā€™acquisizione del
consenso informato del paziente; con lā€™ulteriore necessitĆ  della forma scritta per
la manifestazione di tale consenso, nellā€™ipotesi in cui la prestazione da eseguire
comporti possibili rischi per lā€™integritĆ  ļ¬sica del soggetto. Lā€™art. 34, inļ¬ne, ha sta-
bilito che il ā€œmedico deve attenersi, nel rispetto della dignitĆ , della libertĆ  e del-



                                               ļœ³ļœ“
ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ”


lā€™indipendenza professionale, alla volontĆ  di curarsi, liberamente espressa dalla
personaā€.
Questi princƬpi sono stati ribaditi nel successivo Codice deontologico, approva-
to dalla Federazione il 16 dicembre 2006, ed il cui art. 35 conferma, appunto,
che il ā€œmedico non deve intraprendere attivitĆ  diagnostica e/o terapeutica senza
lā€™acquisizione del consenso esplicito e informato del pazienteā€. La norma aggiunge
ā€“ ad ulteriore conferma del principio della rilevanza della volontĆ  del paziente,
come limite ultimo dellā€™esercizio della attivitĆ  medica ā€“ che ā€œin presenza di un
documentato riļ¬uto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti
atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico
contro la volontĆ  della personaā€.
                                         ***

Mi sembra giusto concludere questa riļ¬‚essione ā€“ dedicata al signiļ¬cato della sa-
lute nel contesto della nostra Costituzione, e destinata a contribuire alla celebra-
zione del centesimo anniversario della istituzione degli Ordini dei medici ā€“ pro-
prio con il richiamo alla prospettiva deontologica. Essa, infatti, richiamando espli-
citamente, fra lā€™altro, la dignitĆ  professionale del sanitario (cosƬ lā€™articolo 34 ci-
tato), si collega esplicitamente alla pari dignitĆ  sociale (sancita dallā€™articolo 3 del-
la Costituzione) ed al rispetto della persona (cioĆØ alla dignitĆ  del destinatario del-
la terapia): cosƬ da cogliere tutta la potenzialitƠ e al tempo stesso la concretezza
di quellā€™ā€œalleanza terapeuticaā€ che ĆØ, oggi, uno dei modi piĆ¹ signiļ¬cativi per guar-
dare al valore e alla responsabilitĆ  della professione del medico.
La pari dignitĆ  di entrambi i protagonisti dellā€™ā€œalleanza terapeuticaā€ ā€“ il medico
e il malato (non il ā€œpazienteā€) ā€“ mi sembra infatti in grado di riassumere tutti i
valori che vengono in considerazione quando si parla di salute: lā€™eguaglianza,
lā€™identitĆ  personale, la libertĆ , la solidarietĆ ; e di esprimere quindi il profondo si-
gniļ¬cato costituzionale e, prima ancora, umano, che la salute e la sua tutela as-
sumono nella nostra Costituzione.




                                               ļœ³ļœµ

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La salute nella costituzione italiana

  • 1. GIOVANNI MARIA FLICK Presidente emerito della Corte Costituzionale. Magistrato dal 1964, professore di diritto pena- le presso la Luiss dal 1980, nel 1996 ĆØ nominato ministro di Grazia e Giustizia nel governo gui- dato da Romano Prodi. In questa veste presentĆ² una riforma del sistema giudiziario, articolata in diverse norme, il cui iter parlamentare si concluse con lā€™approvazione nel 1999. Nominato nel 2000 giudice della Corte Costituzionale dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, divenne vicepresidente della stessa Corte nel 2005, per essere poi eletto presi- dente nel 2008. ļœ±ļœ²
  • 2. La sa lut e nella Cost i tuzi one ita li a na GIOVA N N I M A RIA FLICK I - Lā€™ARTICOLO 32 DELL A COST IT U Z ION E ā€œLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellā€™individuo e in- teresse della collettivitĆ , e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puĆ² essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizio- ne di legge. La legge non puĆ² in nessun caso violare i limiti imposti dal rispet- to della persona umanaā€. Con queste parole ā€“ al tempo stesso semplici e complesse ā€“ lā€™articolo 32 della Co- stituzione introduce la salute nella tavola di valori fondamentali che regolano la nostra vita in comune; e ne delinea il sistema di tutela, lā€™equilibrio e il bilancia- mento con gli altri valori costituzionali, le conseguenze di ordine giuridico che derivano dal riconoscimento e dallā€™affermazione della salute nei termini propo- sti dallā€™art. 32. Sono parole semplici, perchĆ© devono poter essere comprese ā€“ come tutte le altre parole in cui si svolge il testo costituzionale, nella sua chiarezza di fondo ā€“ da chiunque si accosti alla Carta dei valori della nostra comunitĆ . Anche da chi non abbia il bagaglio tecnico per interpretare i risvolti giuridici di quelle parole; ma deve poter comunque cogliere con immediatezza il signiļ¬cato essenziale dei prin- ļœ±ļœ³
  • 3. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ cƬpi e valori costituzionali, e dei diritti e doveri che ne discendono per tutti e per ciascuno di noi. Parole semplici, dunque: un diritto, per di piĆ¹ fondamentale per ciascuno di noi; ed ĆØ lā€™unica volta in cui la Costituzione utilizza questa qualiļ¬cazione. Un inte- resse ā€“ che ĆØ sempre importante, ma ĆØ qualcosa di meno del diritto, in termini di conseguenze che derivano dal suo riconoscimento e in termini di sua tutela ā€“ per la collettivitĆ , cioĆØ per tutti noi. Un diritto e un interesse la cui tutela, ma prima ancora lā€™attuazione, sono afļ¬da- te alla Repubblica: quindi a tutti noi, alla luce della deļ¬nizione proposta dallā€™ar- ticolo 114 della Costituzione (ā€œla Repubblica ĆØ costituita dai Comuni, dalle Pro- vincie, dalle CittĆ  metropolitane, dalle Regioni e dallo Statoā€). Questā€™ultimo de- ve leggersi in collegamento sia con lā€™articolo 118, ove si parla di sussidiarietĆ  ver- ticale (fra realtĆ  pubbliche) ed orizzontale (fra realtĆ  pubbliche e soggetti priva- ti), sia con lā€™articolo 3, 2Ā° comma, ove si sottolinea il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertĆ  e lā€™eguaglianza. Un diritto di cui sono parte essenziale la garanzia di cura e la gratuitĆ  di questa ultima per gli indigenti. Un diritto la cui inviolabilitĆ  si esprime anche attraver- so i limiti ai trattamenti sanitari obbligatori. Sono limiti di metodo, perchĆ© quei trattamenti possono essere imposti soltanto dalla legge, ed in casi determinati (non, quindi, ad esempio, con un generico obbligo di legge a curarsi); ma sono anche, e soprattutto, limiti di merito, perchĆ© vengono imposti dal rispetto della persona umana, cioĆØ dalla inviolabilitĆ  della sua dignitĆ . A questā€™ultima, infatti, si riferiva esplicitamente il testo originario della norma costituzionale nei lavori della Assemblea Costituente, poi modiļ¬cato con il richiamo al rispetto della per- sona, ritenuto piĆ¹ incisivo, piĆ¹ cogente e piĆ¹ concreto. Sono perĆ² anche parole complesse, che hanno richiesto un lungo ed articolato lavoro di interpretazione, da parte della dottrina giuridica come dellā€™elaborazio- ne giurisprudenziale, sia costituzionale che ordinaria. E si sono tradotte in una serie di approfondimenti, che in questa sede ĆØ possibile richiamare solo per cen- ni sintetici. Si ĆØ trattato di chiarire che cosa effettivamente signiļ¬chi, in termini giuridici, la qualiļ¬cazione del diritto alla salute come fondamentale, al di lĆ  dellā€™importanza che anche intuitivamente discende da essa. Quale sia il signiļ¬cato di quel dirit- to: al tempo stesso un diritto sociale che esprime una protezione in senso positi- vo, attraverso la pretesa ad una prestazione come quella terapeutica; e un diritto di libertĆ , in senso negativo, immediatamente conļ¬gurabile ed azionabile, che consiste nella pretesa alla propria integritĆ  ļ¬sica e psichica, e quindi nella difesa dalle aggressioni (pubbliche o private) a questā€™ultima. Ancora, si ĆØ discusso quanto lā€™affermazione contenuta nellā€™articolo 32 della Co- ļœ±ļœ“
  • 4. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” stituzione oscilli tra una mera programmaticitĆ  e una immediata precettivitĆ . La prima richiederebbe, per la sua attuazione, la mediazione di una scelta del legi- slatore, la quale potrebbe anche non intervenire, condizionando cosƬ lā€™effettivitĆ  del diritto alla cura. La seconda consente invece ā€“ anche in assenza della media- zione legislativa ā€“ di far valere da subito il diritto alla salute, attraverso la tutela (quanto meno quella inibitoria e quella risarcitoria, in sede giudiziaria civile e/o penale) rispetto alle lesioni dellā€™integritĆ  ļ¬sica e psichica. Inļ¬ne, si ĆØ approfondito quale rapporto vi sia e quale bilanciamento debba pro- porsi tra il valore costituzionale della salute e altri valori che con esso possono es- sere sinergici o trovarsi in concreto a collidere, come i valori di libertĆ , di auto- determinazione, di solidarietĆ . NonchĆ© quale rapporto vi sia tra il diritto di cia- scuno e lā€™interesse di tutti alla salute; se e quanto effettivamente il secondo pos- sa riverberarsi sul primo, condizionandone il contenuto e la libertĆ  (ad esempio attraverso la previsione di un determinato trattamento sanitario obbligatorio). *** Per chi, come me, ha vissuto una lunga parte della propria esperienza culturale, professionale e istituzionale, svolgendo il compito di giudice costituzionale, il modo piĆ¹ signiļ¬cativo per coniugare la semplicitĆ  e la complessitĆ  delle parole con cui lā€™articolo 32 della Costituzione affronta il tema della salute, ĆØ certamen- te rappresentato dal richiamo della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Quel richiamo consente di vedere come concretamente lā€™articolo 32 vive ed ope- ra; come si possono sciogliere i nodi ā€“ non sempre agevoli da sbrogliare ā€“ della sua formulazione sintetica, conciliando le diverse posizioni che esprimono. Sulla ā€œstoriaā€ e sulla vita dellā€™art. 32 nella giurisprudenza costituzionale e nelle parole della Corte intendo quindi soffermarmi nella seconda parte di questa ri- ļ¬‚essione. Mi sembra perĆ² opportuno sottolineare, prima, la novitĆ  (rispetto al passato) e lā€™originalitĆ  (rispetto ad altre soluzioni costituzionali) del modo con cui la nostra Costituzione ha affrontato il tema della salute: dimostrando cosƬ ā€“ anche sotto questo speciļ¬co aspetto ā€“ la sua lungimiranza e la sua vitalitĆ , che ne confermano la profonda attualitĆ , a piĆ¹ di sessanta anni dalla sua nascita. In effetti, lā€™articolo 32 rappresenta una svolta radicale nellā€™approccio al tema del- la salute, la quale, in precedenza, era vista nellā€™ottica del diritto in modo forte- mente riduttivo. Infatti, era collocata in una dimensione pubblicistica di con- trollo autoritario nellā€™interesse collettivo, di ordine e di sicurezza nel contesto dei problemi della pubblica incolumitĆ , ad esempio di fronte ad epidemie e malat- tie contagiose; o in una prospettiva di stampo sempre collettivo, che guardava al- la salute e alla sua salvaguardia in vista delle esigenze di produttivitĆ ; o, ancora, in una prospettiva di tipo soltanto assistenziale, attraverso la beneļ¬cenza e nella ļœ±ļœµ
  • 5. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ logica delle opere pie e delle Ipab. La svolta costituzionale ā€“ che guarda alla salute in una prospettiva unitaria, fa- cendo conļ¬‚uire insieme la dimensione individuale e quella collettiva ā€“ ĆØ quindi una grande novitĆ . ƈ una novitĆ  rispetto al passato, come testimonia il dibattito svoltosi sullā€™art. 32 in Assemblea costituente, nella consapevolezza dello stretto rapporto fra il tema della salute ed i valori della libertĆ  e della eguaglianza. ƈ una novitĆ  rispetto al panorama delle altre costituzioni contemporanee e delle previ- sioni sovranazionali, in cui non si trova una previsione unitaria e diretta del be- ne-salute nei termini proposti dalla Costituzione italiana. Si trovano piuttosto ā€“ in assenza di un riconoscimento esplicito unitario ā€“ il richiamo alla protezione dellā€™uomo dalle conseguenze economiche di offesa alla salute, o quello alla sua integritĆ  e, separatamente, quello del diritto alla cura. La affermazione unitaria del bene-salute da parte della Costituzione ā€“ nella du- plice componente individuale e collettiva; e nella conļ¬‚uenza fra entrambi gli in- teressi che guardano ad essa ā€“ induce a conļ¬gurare la salute, in termini giuridi- ci, come un diritto che si risolve in uno status, una condizione di benessere psi- coļ¬sico, unā€™espressione di libertĆ  e di eguaglianza nel rapporto con gli altri, una componente essenziale della propria identitĆ . *** La deļ¬nizione del concetto di salute non ĆØ agevole, e non ĆØ certo questa la sede per cercare di proporla. ƈ sufļ¬ciente ricordare come, per giungere a quella deļ¬- nizione, siano state proposte molteplici vie, ciascuna delle quali ĆØ stata ritenuta insufļ¬ciente ad esaurirne il signiļ¬cato: dalla ā€œnormalitĆ  statisticaā€, con il rinvio a regole biologiche preesistenti, alla deļ¬nizione di salute attraverso la malattia, ri- tenuta il suo opposto (la salute come assenza di malattia); alla deļ¬nizione sol- tanto ā€œmedicaā€ o a quella ā€œmediaā€. Probabilmente, il signiļ¬cato costituzionale della salute si comprende meglio se si guarda alla deļ¬nizione che ne ĆØ stata pro- posta dallā€™Organizzazione Mondiale della SanitĆ : non giĆ  una deļ¬nizione solo in negativo o fondata sulla media, ma lā€™aspirazione alla miglior condizione possibi- le di benessere, uno ā€œstato di completo benessere ļ¬sico, mentale e socialeā€. Nel contesto costituzionale ĆØ importante, cioĆØ, il valore della salute ā€“ in termini di eguaglianza e di identitĆ  e libertĆ , nonchĆ© di pari dignitĆ  sociale ā€“ come pre- supposto indispensabile per estrinsecare compiutamente e liberamente la propria personalitĆ , nel rapporto con gli altri. CiĆ² comporta non soltanto il richiamo al- la integritĆ  delle funzioni biologiche, ma anche quello alle capacitĆ  affettive e re- lazionali. E vale a sottolineare sia lā€™importanza sociale del diritto alla salute, sia il suo stretto collegamento con gli altri valori costituzionali fondamentali: quelli proposti dallā€™art. 2 della Costituzione, attraverso il princƬpio personalistico ed il ļœ±ļœ¶
  • 6. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” diritto allā€™identitĆ  e alla diversitĆ ; e quelli proposti dallā€™art. 3, attraverso il riferi- mento alla uguaglianza e alla pari dignitĆ  sociale. In questa prospettiva, il diritto alla salute richiede il rispetto dellā€™integritĆ  ļ¬sica e psichica della persona, ma non si esaurisce in questā€™ultima. Quel diritto supera la concezione che vedeva nellā€™integritĆ  un valore legato essenzialmente alla di- mensione economica e della produttivitĆ ; e fondava il diritto al risarcimento del danno alla salute in unā€™ottica prevalentemente o soltanto economica. Da ciĆ², fra lā€™altro, prende lā€™avvio il percorso giurisprudenziale in tema di risarcimento, dal danno soltanto patrimoniale a quello ā€œnon patrimonialeā€, a quello biologico e poi a quello esistenziale. Si amplia cosƬ la prospettiva dellā€™integritĆ , attraverso lā€™estensione ā€“ da quella ļ¬sica (prima) e psichica (poi) ā€“ allā€™identitĆ  della persona nelle sue varie componenti, fra cui ad esempio lā€™identitĆ  sessuale. Questo sviluppo appare lodevole e necessario, e deve essere salutato con favore; occorre tuttavia richiamare brevemente lā€™attenzione sulle possibili ricadute nega- tive che un ā€“ in sĆ© condivisibile ā€“ ampliamento del concetto di salute alla nozio- ne di benessere potrebbe comportare, in termini di ulteriore ampliamento dei margini della responsabilitĆ  civile e penale del sanitario. Non puĆ² cioĆØ escluder- si che tale ampliamento accresca le aspettative di intervento del medico, giĆ  og- gi in alcuni casi sovradimensionale ed eccessive: cosƬ da accrescere la pretesa so- ciale ā€“ talvolta mediata con troppa disinvolta facilitĆ  dalla giurisprudenza ā€“ che egli guarisca qualunque malattia, nel senso tradizionale del termine; e da ricon- durre addirittura ad ipotizzare proļ¬li di responsabilitĆ  nel caso di mancato mi- glioramento della condizione iniziale. Con la conseguenza ā€“ deleteria ā€“ di ali- mentare quella spirale negativa innescata dal fenomeno, ben noto, della c.d. me- dicina difensiva. Premessa dunque la necessitĆ  di scongiurare tale rischio, e tornando allā€™ampiez- za del valore della salute, nonchĆ© delle attese di cura che essa comporta, mi sem- bra opportuno ā€“ a titolo di esempio signiļ¬cativo ā€“ richiamare la consapevolezza maturata ancora da poco tempo in Italia, della necessitĆ  di considerare il dolore in sĆ© come una malattia da curare, e non solo come un sintomo da misurare. Si tratta di una rivoluzione culturale nella concezione della terapia; grazie ad essa, si superano la tesi della rassegnazione ā€œcoattaā€ al dolore e dello stoicismo impo- sto, quando non addirittura del suo signiļ¬cato di espiazione e la difļ¬denza ver- so gli oppiacei come farmaci antidoloriļ¬ci di elezione. ƈ una rivoluzione che, ļ¬nalmente, ha ottenuto nei giorni scorsi un riconosci- mento legislativo con lā€™unanimitĆ : in termini quindi doppiamente signiļ¬cativi, sia per il suo contenuto, sia per il contesto politico attuale, che rende sempre piĆ¹ rare le occasioni di incontro, anzichĆ© di scontro, fra le forze politiche. Il tema del dolore ĆØ affrontato concretamente dalla nuova legge, sotto molteplici proļ¬li: la ļœ±ļœ·
  • 7. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ previsione esplicita del diritto alle cure palliative e di quello alla terapia del do- lore; la creazione di reti assistenziali uniformi e lo stanziamento di risorse a tal ļ¬- ne; la sempliļ¬cazione nella prescrizione dei farmaci antidoloriļ¬ci oppiacei; unā€™at- tenzione particolare alle cure palliative e alle terapie antidoloriļ¬che per i bambi- ni, di solito incapaci di esprimere la loro sofferenza. La prospettiva attuale non solo vieta di usare il dolore come ā€œstrumento del di- rittoā€ (come, ad esempio, nella tortura); non solo impone di risarcirlo; ma rico- nosce la necessitĆ  di curarlo in sĆ©. Essa si propone esplicitamente di tutelare la di- gnitĆ  e lā€™autonomia del malato; di tutelare e promuovere la qualitĆ  della vita in ogni fase della malattia (particolarmente quella terminale); di garantire un ade- guato sostegno sanitario e socio assistenziale al malato e alla sua famiglia (cosƬ i princƬpi fondamentali enunciati dalla nuova legge). ƈ una prospettiva che espri- me in modo particolarmente signiļ¬cativo, al pari del divieto di accanimento te- rapeutico ā€“ certamente condiviso da piĆ¹ tempo, di quanto cominci faticosamente ad esserlo la terapia del dolore ā€“ questa nuova dimensione della salute, attenta prima di tutto alla dignitĆ  umana. *** Il diritto alla salute sintetizza ed esprime, nella formula onnicomprensiva dellā€™art. 32 e nella sua concezione unitaria, una molteplicitĆ  di situazioni soggettive, fra loro diverse e diversamente tutelate. Tali situazioni possono riassumersi, a gran- di linee, nel diritto alla propria integritĆ  (prima ļ¬sica, ora psicoļ¬sica); ad un am- biente salubre; alla prevenzione e alla cura; alla cura gratuita, nel caso di indi- genza; al riļ¬uto consapevole della cura, previa informazione su di essa. Il primo proļ¬lo di quel diritto ĆØ in un certo senso il piĆ¹ semplice. Si esprime in una prospettiva negativa: una pretesa a che i terzi (tutti: sia pubblici che privati) non pregiudichino la integritĆ  del titolare del diritto e, in caso di danno, risarci- scano la lesione da essi provocata. ƈ un diritto che puĆ² farsi valere nei confronti di tutti, attraverso gli strumenti giuridici di tipo civile e penale giĆ  presenti nel- lā€™ordinamento; senza che occorra un intervento del legislatore ad hoc, per ren- dere effettivo tale diritto con lo stanziamento, fra lā€™altro, di risorse economiche a tal ļ¬ne. Il secondo proļ¬lo di quel diritto si connette alla sua dimensione sociale: dal di- ritto alla sola integritĆ  ļ¬sica, a quello di poter godere di condizioni esterne ido- nee al proprio benessere psicoļ¬sico. Si tratta del diritto (sul cui contenuto con- creto e sui riļ¬‚essi di ordine soggettivo molto si discute) ad un ambiente salubre: quindi alla assenza di cause di danno e di alterazioni irreversibili ai fattori am- bientali, al loro equilibrio, nonchĆ© alla conservazione dellā€™ambiente. ƈ oggi acquisita e condivisa la constatazione che lā€™ambiente ĆØ un valore primario ļœ±ļœø
  • 8. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” ed un presupposto essenziale per la conservazione della salute; che la degrada- zione ambientale ĆØ un fattore tipico ed evidente di danni alla salute; che vi ĆØ una relazione stretta fra lā€™articolo 32 e lā€™articolo 9 della Costituzione, questā€™ultimo in- terpretato in una prospettiva non soltanto estetica, nella relazione fra lā€™uomo e lā€™ambiente. Ed ĆØ sempre piĆ¹ estesa lā€™affermazione del c.d. princƬpio di precau- zione, nei confronti dei rischi conseguenti allā€™evoluzione tecnologica, anche in assenza di evidenze scientiļ¬che su eventuali danni conseguenti alle sue applica- zioni (ad esempio, in tema di esposizione a campi elettromagnetici). Inļ¬ne, ĆØ ap- pena il caso di richiamare, in questā€™ambito, tutto il tema fondamentale della si- curezza e della protezione della salute, nonchĆ© della prevenzione, nellā€™ambiente di lavoro. Il terzo proļ¬lo del diritto alla salute ĆØ quello alla prevenzione, agli accertamenti diagnostici, al trattamento terapeutico e alla cura in caso di bisogno. Un diritto, questo, che si raccorda strettamente con quello alla gratuitĆ  delle cure in caso di indigenza, e che riļ¬‚ette tutta la pienezza del suo signiļ¬cato di diritto sociale, in positivo. Esso infatti esprime il valore della solidarietĆ  e quello della sussidiarie- tĆ  attraverso molteplici proļ¬li. Valgono, a tal ļ¬ne, il richiamo agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, ed alla conļ¬‚uenza di soggetti e operatori pubblici e privati, negli interventi in materia sanitaria. Vale, altresƬ, il riconoscimento che ā€“ ferma restando la discrezionalitĆ  del legislatore, nello stanziamento delle risorse ļ¬nanziarie necessarie e nel decidere il rapporto fra gratuitĆ  e compartecipazione del destinatario della cura agli oneri di essa ā€“ vi ĆØ un nucleo essenziale, minimo ed incomprimibile, del diritto alla salute ed alla cura. Questā€™ultima deve comunque essere garantita a ciascuno e a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche e personali del soggetto bisognoso di cure, con riferimento a tale nucleo. Lā€™ultimo proļ¬lo del diritto individuale alla salute ĆØ quello ā€“ simmetrico ed anta- gonista al precedente ā€“ di riļ¬utare la cura, qualunque possano essere le motiva- zioni e le conseguenze di un simile riļ¬uto (ivi compreso lā€™eventuale esito letale della malattia). Premessa la doverosa cautela che deve circondare lā€™accertamento della libera determinazione a riļ¬utare le cure, si tratta del diritto alla libertĆ  nel- la scelta terapeutica; dellā€™assenza di un dovere costituzionale a curarsi e a mante- nersi in salute, nonostante i doveri di solidarietĆ  e di partecipazione sociale che fanno capo a ciascuno di noi; del diritto alla piena e completa informazione sul trattamento sanitario che ci viene proposto e sulle sue conseguenze. Il diritto al consenso informato ed alla partecipazione consapevole sulle decisioni nelle scel- te diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, ĆØ dā€™altronde conforme alle indicazioni e prescrizioni di ordine deontologico; ed a quelle nascenti dalle con- venzioni internazionali in materia, fra cui segnatamente la Convezione di Ovie- do sui diritti dellā€™uomo e sulla biomedicina. ļœ±ļœ¹
  • 9. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ Il superamento della concezione ā€œpaternalisticaā€ e autoritaria, nella relazione fra medico e paziente, e la sua sostituzione con una ā€œalleanza terapeuticaā€ fra di lo- ro, sono fondamentali per dare concretezza al c.d. consenso informato ed al di- ritto di riļ¬utare la cura. E ciĆ² soprattutto in un contesto come quello attuale, di fronte ai grandi temi della bioetica, ai progressi della medicina, agli interrogati- vi sul ļ¬ne vita e sul diritto a morire con dignitĆ . Basta pensare al riconoscimen- to o meno di un diritto al c.d. testamento biologico (rectius, alle dichiarazioni anticipate di trattamento, rispetto ad un futuro stato di incapacitĆ ) e dei suoi li- miti. Non ĆØ certo questa la sede per entrare nel vivo di tematiche cosƬ attuali, cosƬ com- plesse, cosƬ dibattute. ƈ sufļ¬ciente osservare come il ruolo e la responsabilitĆ  del medico sono certamente cruciali, nel dare concretezza e attuazione al diritto di riļ¬utare la cura, che ā€“ nellā€™ottica costituzionale di connessione inscindibile fra il valore della salute e quello della dignitĆ  umana ā€“ ĆØ non meno essenziale del di- ritto alla cura. *** Inļ¬ne, proprio prendendo lo spunto dal diritto a riļ¬utare la cura e da quello al consenso esplicito ed informato ad essa, viene in evidenza il secondo proļ¬lo fon- damentale dellā€™articolo 32 della Costituzione: lā€™interesse della collettivitĆ , che si salda con il diritto fondamentale del singolo alla salute. Lā€™individuo, nellā€™esercizio del proprio diritto alla salute (anche nella prospettiva negativa di non curarsi), ha comunque il dovere di non mettere a repentaglio lā€™al- trui diritto alla salute. Da ciĆ² ā€“ ed entro questi limiti ā€“ la previsione costituzio- nale della legittimitĆ , ma anche dei limiti rigorosi alle ipotesi di trattamenti ob- bligatori. Essi devono essere previsti dalla legge speciļ¬camente. Devono essere ļ¬- nalizzati alla salvaguardia del diritto di salute altrui e dellā€™interesse collettivo ad essa; non possono tuttavia ā€“ secondo lā€™orientamento dottrinale e giurispruden- ziale prevalenti ā€“ risolversi in una sorta di dovere a curarsi; nĆ© possono fondarsi solamente sullā€™interesse del soggetto obbligato, bypassando il suo diritto a riļ¬u- tare la cura. I trattamenti obbligatori non possono travalicare il rispetto della persona uma- na, cioĆØ la sua dignitĆ . Non devono comportare conseguenze negative ā€“ se non in misura ragionevolmente sopportabile ā€“ per la salute del soggetto che vi sia sot- toposto. Devono esprimere un bilanciamento ragionevole ed una proporzione tra il sacriļ¬cio dellā€™autodeterminazione del soggetto che sia stato obbligato a subir- li, ed il rispetto della salute altrui, nonchĆ© quindi dellā€™interesse collettivo a que- stā€™ultima. Inļ¬ne, devono prevedere un equo indennizzo per il soggetto ā€“ obbli- gato (o persuaso) a subirli ā€“ che ne abbia tratto delle conseguenze di danno. ļœ²ļœ°
  • 10. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” Il tema dei trattamenti sanitari obbligatori, sanzionati in caso di inosservanza, e ancor piĆ¹ quello dei trattamenti coattivi, che possono essere imposti con la for- za, deve coordinarsi non solo con il rispetto del valore fondamentale della digni- tĆ , la quale trova nellā€™articolo 32 della Costituzione un punto di riferimento fon- damentale, per quanto non esplicito; ma anche con il rispetto del princƬpio fon- damentale di autodeterminazione, proposto dallā€™articolo 2 e dallā€™articolo 13. Per- ciĆ² il legislatore costituente sottolinea lā€™inviolabilitĆ  della dignitĆ  ed i limiti im- posti dal rispetto della persona; e richiede una previsione legislativa delle ipotesi di trattamento obbligatorio, che devono avere carattere speciļ¬co e determinato. Il diritto alla salute ĆØ legato, inoltre, ad unā€™altra serie di previsioni costituzionali, segnatamente nella ripartizione di competenze fra Stato, regioni e soggetti priva- ti, delineata dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Si tratta delle previsioni costituzionali che riconoscono una competenza statale esclusiva sui livelli essen- ziali delle prestazioni per i diritti sociali, sulla proļ¬lassi internazionale, sulla tu- tela dellā€™ambiente e dellā€™ecosistema; mentre ĆØ prevista una competenza, concor- rente statale e regionale, per la tutela della salute. Anche il riconoscimento espli- cito del princƬpio di sussidiarietĆ  orizzontale, fra pubblico e privato, assume in- direttamente una particolare importanza nel campo della tutela della salute. Pre- visioni, queste, che ā€“ al pari di quelle degli articoli 14 e 16 (in tema di accerta- menti domiciliari e di restrizioni alla libertĆ  di circolazione per motivi sanitari) ā€“ sottolineano, ancora una volta, lā€™importanza del bene-salute ed il rilievo ad esso attribuito dalla Costituzione, tanto nella dimensione individuale, quanto in quel- la collettiva. *** Nellā€™affrontare il tema del diritto alla salute allā€™inizio del terzo millennio ĆØ op- portuno accennare da ultimo, sia pure brevemente, alla telemedicina, deļ¬nita nel 1997 dallā€™Organizzazione Mondiale della SanitĆ  come ā€œlā€™erogazione di servizi sa- nitari quando la distanza ĆØ un fattore critico, per cui ĆØ necessario usare, da parte degli operatori, le tecnologie dellā€™informazione e delle telecomunicazioni al ļ¬ne di scambiare informazioni utili alla diagnosi, al trattamento ed alla prevenzione delle malattie e per garantire unā€™informazione continua agli erogatori di presta- zioni sanitarie e supportare la ricerca e la valutazione della curaā€. Un tema, que- sto, che coinvolge necessariamente ā€“ nella sua novitĆ  e nelle implicazioni che es- so propone ā€“ una riļ¬‚essione ulteriore sui valori costituzionali legati alla salute. Questa nuova e particolare modalitĆ  di erogazione dellā€™assistenza sanitaria, attra- verso la trasmissione a distanza di informazioni mediche (immagini, dati, testo, voce), permette di fornire servizi di diagnosi ed assistenza medica, superando i vincoli della distanza tra medico e paziente. Essa consente cosƬ di migliorare ā€“ in ļœ²ļœ±
  • 11. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ termini di rapiditĆ , efļ¬cienza e potenziale risparmio economico ā€“ la prestazione di servizi sanitari di prevenzione, accertamento e cura, in modo tale da cambia- re i termini della ā€œpretesaā€ di salute. Per altro verso, lā€™uso della telemedicina deve far riļ¬‚ettere sia sulle conseguenze della possibile ā€œspersonalizzazioneā€ della relazione tra il medico e il paziente, in un momento in cui si ritiene fondamentale che il paziente partecipi con il medi- co curante alle scelte sul trattamento terapeutico che lo riguarda; sia sulle impli- cazioni connesse con il necessario trattamento informatizzato dei dati sanitari. I vantaggi della telemedicina sono connessi, principalmente, alla velocitĆ  delle comunicazioni e alla possibilitĆ  di gestire le informazioni utili per lā€™erogazione delle prestazioni sanitarie. Si pensi, in primo luogo, alla comunicazione delle informazioni tra il paziente e il medico curante (ad esempio trasmissione e lettura dei referti medici); ed alla possibilitĆ  di accedere prontamente alla consulenza di esperti (coinvolgimento di piĆ¹ medici nel rapporto con il paziente). Si pensi, in secondo luogo, alla possibilitĆ  di costituire dossier informatici, con- tenenti la storia medica del paziente (anche raccogliendo informazioni presso le diverse strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni e cure) di agevole con- sultazione, indipendentemente da dove il paziente e le informazioni risiedano. Si pensi, inļ¬ne, alla possibilitĆ  di offrire servizi di diagnosi e cura a distanza. Da un lato con il teleconsulto, in cui il paziente puĆ² interagire con il medico ā€“ via web o email ā€“ descrivendo i sintomi e ricevendo informazioni sul possibile trat- tamento. Dallā€™altro con il telemonitoraggio, che consente di gestire ā€“ attraverso il controllo e la registrazione a distanza di alcuni parametri funzionali del paziente ā€“ la prestazione di cure in situazioni che richiedono un monitoraggio costante (ad esempio in caso di affezioni cardiache o respiratorie o nel monitoraggio pe- rinatale); o di controllare a domicilio un paziente in post-dimissione ospedalie- ra. CosƬ da permettere anche la riduzione dei ricoveri ospedalieri non necessari e il conseguente migliore uso dei posti-letto e degli accessi ai centri di alta specia- lizzazione. *** Le criticitĆ  nellā€™uso della telemedicina sono invece connesse con la necessitĆ  di deļ¬nire modalitĆ  di acquisizione informatica del consenso del paziente al tratta- mento medico; con la necessitĆ  di contemperare la gestione dei dati sanitari (da- ti ā€œsensibiliā€) e la tutela della privacy del paziente e della sicurezza dei dati; con le implicazioni, in termini di responsabilitĆ  per i sanitari, che derivano dallā€™ap- plicazione di tecnologie informatiche e della telecomunicazione allā€™esercizio del- la medicina. ļœ²ļœ²
  • 12. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” In primo luogo la creazione dellā€™ā€œalleanza terapeuticaā€ tra medico e paziente ā€“ co- me strumento per dare attuazione e concretezza al diritto ad esprimere un con- senso informato al trattamento sanitario e al diritto di riļ¬utare la cura ā€“ richie- de la partecipazione del paziente, nella misura in cui egli deve fornire al medico le informazioni sulla propria storia medica, utili per la valutazione diagnostica e la proposta di cura (il medico puĆ² tanto piĆ¹ valutare e spiegare al paziente, quan- to piĆ¹ dispone di informazioni anche sulla storia pregressa). In altri termini, ĆØ ne- cessario che lo scambio di informazioni, il ļ¬‚usso informativo, tra il medico e il paziente sia a doppio senso. CiĆ² vale tanto piĆ¹ nel caso in cui il rapporto tra me- dico e paziente sia ā€œļ¬ltratoā€ dallo strumento informatico, e ove il medico faccia afļ¬damento sullā€™esistenza di un archivio elettronico (fascicolo o dossier sanitario elettronico) che si presume completo. In secondo luogo, nella telemedicina si pone il problema del consenso al tratta- mento informatizzato (raccolta, conservazione ed elaborazione in archivi infor- matici, comunicazione con le tecnologie della telecomunicazione) dei dati sani- tari, da parte del paziente; il consenso al trattamento di tali dati sensibili, infat- ti, ĆØ diverso dal consenso al trattamento sanitario. CiĆ² vale con riferimento ad ogni attivitĆ  connessa con i referti medici e con il cd. fascicolo sanitario elettro- nico: dalla conservazione dei dati da parte della struttura sanitaria, alla loro co- noscibilitĆ  da parte del medico curante o di altri operatori. Tuttavia, se il pazien- te non acconsente al trattamento dei dati sanitari, o vi acconsente solo in parte, il medico curante disporrĆ  di informazioni incomplete; con possibili conseguen- ze negative sulle prestazioni e sulla possibilitĆ  di una piena assunzione di respon- sabilitĆ , da parte del medico. In terzo luogo, il ricorso al teleconsulto pone il problema della formazione del rapporto contrattuale tra il medico, che si impegna contrattualmente ad erogare diagnosi e cure relative sulla base di un contratto a distanza, e il paziente, che a distanza deve prestare il consenso al trattamento sanitario. Sotto questo proļ¬lo ā€“ in assenza di una normativa speciļ¬ca sulle modalitĆ  di acquisizione, tramite vie informatiche, del consenso del paziente al trattamento medico ā€“ si ripropongo- no taluni problemi giĆ  esistenti e rilevanti in altri ambiti. Si tratta, in particola- re, dei problemi relativi al documento informatico e alla ļ¬rma digitale e di quel- li attinenti alla c.d. contrattazione a distanza (perfezionamento del contratto e protezione del consumatore, dal momento che le strategie di comunicazione in rete sono piĆ¹ invasive di quelle per cosƬ dire ā€œporta a portaā€). *** Lā€™applicazione delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione allā€™eserci- zio della medicina presenta numerose implicazioni di responsabilitĆ  per i sanita- ļœ²ļœ³
  • 13. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ ri. Si pensi alle giĆ  richiamate difļ¬coltĆ  di diagnosi e cura connesse con lā€™esisten- za di un fascicolo elettronico incompleto e con la mancanza di un rapporto per- sonale tra medico e paziente. Si pensi, ancora, ai problemi di giurisdizione che possono sorgere in caso di teleconsulto tra medici di diversi paesi, nel caso in cui vi sia la necessitĆ  di valutare la responsabilitĆ  del medico. Si pensi, inļ¬ne, ai pro- blemi di responsabilitĆ  personali o di equipe ā€“ e di ripartizione o concorso fra re- sponsabilitĆ  ā€“ che possono presentarsi nelle ipotesi di ā€œcollegialitĆ  telematicaā€. Un ulteriore proļ¬lo da evidenziare riguarda lā€™aspettativa di salute che deriva al singolo dallo sviluppo e dalla diffusione della telemedicina. La possibilitĆ  di ero- gare cure a distanza puĆ² modiļ¬care i conļ¬ni del diritto alla salute del singolo: sia rispetto alla pretesa, da parte del paziente, di poter accedere alle cure a distanza; sia rispetto alla pretesa di qualitĆ  delle cure a distanza, e di tempi di risposta, sem- pre piĆ¹ veloci. Un ultimo aspetto problematico da considerare ĆØ rappresentato dal rapporto tra il diritto del singolo alla riservatezza dei dati sanitari ā€“ che, come accennato, si traduce nella possibilitĆ  di non prestare il consenso a determinati trattamenti ā€“ e lā€™interesse della collettivitĆ  alla conservazione dei dati sanitari per ļ¬nalitĆ  con- nesse con la ricerca medica. Anche in questo caso, infatti, le tecnologie informa- tiche e della telecomunicazione, piĆ¹ di ogni altro strumento, favoriscono la cir- colazione delle informazioni mediche, la collaborazione tra le diverse categorie di professionisti nella sanitĆ , il coordinamento e lo sviluppo della ricerca medica. Questa riļ¬‚essione apre la via a quella su tutta unā€™altra serie di problemi, che non ĆØ possibile affrontare in questa sede. Penso ai problemi legati al trattamento ed alla comunicazione dei dati genetici, alla costituzione di banche dati relative al Dna degli individui, alla concreta operativitĆ  delle carte sanitarie elettroniche, al- lā€™affermazione e allo sviluppo della medicina predittiva ed alle sue implicazioni (di tipo anche discriminatorio). ƈ sufļ¬ciente osservare come le aporie medico- legali inerenti i sistemi di telemedicina rappresentino i principali fattori limitan- ti rispetto ad un loro pieno sviluppo. Mancano riferimenti normativi speciļ¬camente rivolti a tale settore e, parimenti, non si ĆØ ancora formata nĆ© una dottrina nĆ© tantomeno una giurisprudenza in ma- teria. Lā€™intervento del legislatore ĆØ tanto piĆ¹ auspicabile, ove si guardi alla pro- gressiva informatizzazione dei servizi sanitari ed al supporto dei sistemi di co- municazione multimediale al quotidiano esercizio dellā€™attivitĆ  medica, i quali ren- dono probabilmente necessaria una riorganizzazione complessiva del sistema sa- nitario. Inļ¬ne, al di lĆ  delle problematiche giuridiche sopra menzionate, un ulteriore osta- colo alla diffusione della telemedicina ā€“ che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla risoluzione stessa delle problematiche giuridiche ā€“ mi sembra rappresenta- ļœ²ļœ“
  • 14. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” to da una impostazione culturale ā€“ tuttora diffusa ā€“ ancora difļ¬dente verso un impiego generalizzato delle tecnologie telematiche, legata alle tradizionali meto- diche diagnostico-terapeutiche, e consapevole dellā€™imprescindibilitĆ  del contatto tra il medico e lā€™assistito. SarĆ  allora necessario attendere una piĆ¹ omogenea im- plementazione delle tecnologie in questione per valutare se esse, in concreto, fa- ranno venire meno tale contatto; o se, al contrario, segnatamente in caso di emer- genza, permetteranno di sopperire a situazioni in cui il medesimo non sarebbe possibile. Ma di ciĆ² vi sarĆ  tempo e modo per occuparsi in un futuro magari pros- simo, senza dover aspettare il prossimo centenario. II - IL CONTRIBU TO DELL A CORT E COST IT UZIONA LE Vengo ora alla seconda parte della riļ¬‚essione sul signiļ¬cato della salute nella Co- stituzione italiana: il contributo speciļ¬co che la Corte Costituzionale ha offerto nellā€™interpretazione dellā€™articolo 32, in modo ampio, reiterato ed incisivo. Un contributo che ha inļ¬‚uito, concretamente, sulla deļ¬nizione e sulla portata del di- ritto di ciascuno e dellā€™interesse di tutti noi alla salute, nonchĆ© sul bilanciamen- to e lā€™equilibrio fra essa e gli altri princƬpi e valori costituzionali. Quello della Cor- te ĆØ un contributo importante e merita di essere richiamato, perchĆ© le sue deci- sioni hanno concorso in maniera rilevante e signiļ¬cativa a sciogliere i nodi e a ri- solvere gli interrogativi che nascono dalla lettura dellā€™articolo 32, cui dianzi ho fatto cenno. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo messo in luce la circostanza che il bene della salute ĆØ tutelato dallā€™art. 32, primo comma, ā€œnon solo come interesse della collettivitĆ , ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dellā€™indivi- duoā€ (sentenza n. 356 del 1991). Un diritto che impone piena ed esaustiva tute- la (sentenze n. 307 e 455 del 1990), in quanto ā€œdiritto primario e assoluto, pie- namente operante anche nei rapporti tra privatiā€ (sentenze n. 202 del 1991, n. 559 del 1987, n. 184 del 1986, n. 88 del 1979). Come diritto strettamente inerente alla persona umana, il ā€œnucleo irriducibileā€ del diritto alla salute deve essere riconosciuto non solo ai cittadini italiani, ma an- che agli stranieri ā€œqualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regola- no lā€™ingresso e il soggiorno nello Statoā€, potendo il legislatore prevedere solo di- verse modalitĆ  di esercizio dello stesso (sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del 2005). Il diritto alla salute ricomprende una pluralitĆ  di situazioni soggettive in esso co- stituzionalmente garantite: pretese attive e passive dellā€™individuo, ma anche una generale pretesa della collettivitĆ  a non veder compromessa o posta a rischio la integritĆ  dei suoi membri, ā€œin osservanza del principio generale che vede il dirit- to di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nellā€™eguale pro- ļœ²ļœµ
  • 15. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ tezione del coesistente diritto degli altriā€ (sentenza n. 218 del 1994). Il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettivitĆ  ā€“ espresso nel primo comma dellā€™art. 32 ā€“ giustiļ¬ca, ai sensi del secondo comma del medesi- mo articolo, lā€™imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, fatti sal- vi i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Tuttavia, la Corte ha chiari- to (nella sentenza n. 307 del 1990) che ā€œun trattamento sanitario puĆ² essere im- posto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salu- te di colui che vi ĆØ assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneitĆ  e scarsa entitĆ , appaiano normali di ogni intervento sanita- rio, e pertanto tollerabiliā€. Invece, con riferimento allā€™ipotesi di ā€œulteriore dan- noā€ alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, ā€œil rilievo co- stituzionale della salute come interesse della collettivitĆ  non ĆØ da solo sufļ¬ciente a giustiļ¬care la misura sanitariaā€. Tale rilievo esige infatti che, ā€œin nome di quellā€™interesse, e quindi della solidarie- tĆ  verso gli altriā€, ā€œciascuno possa essere obbligato, restando cosƬ legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se que- sto importi un rischio speciļ¬co, ma non postula il sacriļ¬cio della salute di cia- scuno per la tutela della salute degli altriā€. Ne deriva che un ā€œcorretto bilancia- mentoā€ fra la dimensione individuale e quella collettiva del ā€œvalore della salute ā€“ e lo stesso spirito di solidarietĆ  (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettivitĆ , che sta a base dellā€™imposizione del trattamento sanitario ā€“ implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamentoā€. Finirebbe, in particolare, ā€œcon lā€™es- sere sacriļ¬cato il contenuto minimale del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettivitĆ , e per essa dello Stato che dispone il trattamento, il rimedio di un equo ristoro del danno patitoā€. Su questa base la Corte ha quindi riconosciuto lā€™esistenza di un diritto costitu- zionale allā€™indennizzo, in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fondamentali, sul tema delle vaccina- zioni obbligatorie, anche le successive sentenze n. 118 del 1996, n. 27 del 1998). *** Ad avviso della Corte Costituzionale, il diritto alla salute ā€“ nella sua prima fon- damentale accezione ā€“ si sostanzia nel diritto allā€™integritĆ  della persona, da in- tendersi non nella mera dimensione corporea ma in una piĆ¹ complessa dimen- sione di equilibrio psico-ļ¬sico. La tutela della salute psichica ā€œdeve essere di gra- do pari a quello della salute ļ¬sicaā€ (sentenza 167 del 1999); piĆ¹ in generale, quel- lā€™equilibrio si esprime in uno ā€œstato di benessereā€, comprensivo anche degli aspet- ti psicologici legati allā€™identitĆ  sessuale (sentenza n. 161 del 1985). ļœ²ļœ¶
  • 16. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” Il diritto allā€™integritĆ  trova garanzia nellā€™articolo 32, secondo comma, ā€œcome li- mite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per leg- ge come obbligatori a tutela della salute pubblicaā€ (sentenza n. 282/2002). Signiļ¬cativamente, la Corte ha affermato che fra i compiti posti alla Repubblica dallā€™articolo 32 cā€™ĆØ anche quello di promuovere la salute, in particolare, con mi- sure indirizzate al ā€œsuperamento od attenuazione degli handicaps (ovvero ad evi- tare interruzioni di tali positive evoluzioni)ā€ (sentenza n. 215 del 1987). ƈ, que- sta, una logica che evidentemente non va piĆ¹ solo nella direzione dellā€™adempi- mento di un dovere di solidarietĆ  umana e sociale; ma si colloca a pieno titolo nel solco della tutela del diritto individuale alla salute. Nella giurisprudenza costituzionale il diritto allā€™integritĆ  psico-ļ¬sica ĆØ stato ap- profondito e sviluppato anche sotto il proļ¬lo della generale e comune pretesa del- lā€™individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro, che non pongano a ri- schio questo suo bene essenziale; con conseguente risarcibilitĆ  del danno biolo- gico e ambientale (sentenze 210 e 641 del 1987). *** Ad avviso della Corte Costituzionale, il diritto alla salute ā€“ nella sua seconda ac- cezione, altrettanto fondamentale ā€“ implica il diritto ad essere curati, che trova espressa tutela nel primo comma dellā€™articolo 32. Il diritto ai trattamenti sanita- ri, ovvero a ricevere prestazioni sanitarie, ĆØ tutelato come diritto fondamentale nel suo ā€œnucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetta dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignitĆ  umana, il quale impone di impedire la co- stituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare lā€™at- tuazione di quel dirittoā€ (v., fra le altre, sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n.252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998). Anche al di fuori di tale nucleo, dā€™altra parte, il diritto a trattamenti sanitari ā€œĆØ garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato alla attua- zione che il legislatore ordinario ne dĆ , attraverso il bilanciamento dellā€™interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di at- tuazione in relazione alle risorse organizzative e ļ¬nanziarie di cui dispone al mo- mentoā€. CiĆ² comporta che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni posi- tive, il diritto a trattamenti sanitari diviene per il cittadino ā€œpieno e incondizio- natoā€ nei limiti in cui lo stesso legislatore ā€“ attraverso una non irragionevole ope- ra di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obietti- vi conseguentemente determinati sulla falsariga delle risorse esistenti ā€“ predi- sponga adeguate possibilitĆ  di fruizione delle prestazioni sanitarie (cfr., fra le tan- ļœ²ļœ·
  • 17. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ te, le sentenze n. 432 del 2005, n. 304 e 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990). Ad avviso della Corte, non si puĆ² escludere neppure la ā€œnecessitĆ  di individuare strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere pri- mario e fondamentale, del settore sanitario, coinvolgenti il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della di- gnitĆ  umana, operino come limite oggettivo alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizioā€ (sentenza n. 162 del 2007). Proprio in attuazione del principio del supremo interesse della collettivitĆ  alla tu- tela della salute, consacrata come fondamentale diritto dellā€™individuo dallā€™arti- colo 32, ā€œlā€™infermo assurge, nella nuova concezione della assistenza ospedaliera, alla dignitĆ  di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno ed incondi- zionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietĆ  umana e sociale, da apparati di personale e di attrezzature a ciĆ² stru- mentalmente preordinati e che in ciĆ² trovano la loro stessa ragion dā€™essereā€ (sen- tenza n. 103 del 1977). Signiļ¬cativa, a tal proposito, ĆØ la circostanza che la Corte costituzionale (nella sentenza n. 471 del 1990) ha proposto una ricostruzione del valore costituzio- nale dellā€™inviolabilitĆ  della persona in termini di ā€œlibertĆ ā€, nella quale ĆØ postula- ta e attratta la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del pro- prio corpo. CiĆ² ha consentito alla dottrina di desumere che lā€™entrata in vigore della Carta co- stituzionale aveva prodotto ā€œmodiļ¬che taciteā€ allā€™art. 5 del codice civile, in par- ticolare attraverso la sostituzione del concetto statico di integritĆ  ļ¬sica, con quel- lo dinamico di salute, di cui allā€™art. 32. Ed ha consentito di ricondurre il concet- to ed il limite dellā€™ordine pubblico ā€“ richiamato dallā€™articolo 5 del codice civile come limite agli atti di disposizione del proprio corpo, insieme alla diminuzione permanente dellā€™integritĆ  ļ¬sica, alla legge e al buon costume ā€“ ai principi gene- rali dellā€™ordinamento, cosƬ come enucleati dalla stessa Carta fondamentale, e non superabili dal singolo. Con lā€™entrata in vigore della Costituzione, pertanto, e con lā€™affermarsi del prin- cipio personalistico enunciato da essa, la portata dellā€™art. 5 c.c. non andrebbe piĆ¹ impostata in termini di ā€œpotereā€, ma di ā€œlibertĆ ā€ di disporre del proprio corpo, stante il valore unitario e inscindibile della persona come tale; e, quindi, in ter- mini di libertĆ  di decidere e di autodeterminarsi in ordine a comportamenti che, in vario modo, coinvolgono e interessano il proprio corpo. *** Nel diritto ad essere curati rientrano, oltre al diritto alle prestazioni sanitarie, an- che la libertĆ  di cura (scelta del medico e della terapia) e il diritto al consenso in- ļœ²ļœø
  • 18. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” formato. Essi, unitariamente considerati, contribuiscono a deļ¬nire i due momenti di cui si compone la scelta terapeutica. Una scelta, questā€™ultima, che ā€“ secondo la giurisprudenza della Corte Costitu- zionale ā€“ coinvolge anzitutto la sfera soggettiva dellā€™individuo (il suo diritto ad essere curato, ma anche il suo diritto allā€™integritĆ  ļ¬sica e psichica); ed esalta la re- sponsabilitĆ  professionale del medico. ƈ una scelta che ā€“ nel forte richiamo al ri- spetto dei doveri previsti dal codice di deontologia medica e allā€™esercizio dei po- teri di vigilanza da parte degli organi della professione ā€“ segna il deļ¬nitivo supe- ramento di una concezione paternalistica dellā€™ars medica e della ā€œpotestĆ ā€ del me- dico di curare, in favore della moderna e condivisa concezione dellā€™ā€œalleanza te- rapeuticaā€. Dā€™altronde, lā€™attivitĆ  sanitaria, proprio perchĆ© destinata a realizzare in concreto il diritto fondamentale di ciascuno alla salute, e ad attuare ā€“ in tal modo ā€“ la pre- scrizione, non meramente enunciativa, dettata dallā€™art. 2 della Carta, trova la sua base di legittimazione direttamente nellā€™articolo 32, che, appunto, tratteggia il bene della salute come diritto fondamentale dellā€™individuo; ļ¬no a potersene evo- care il carattere di attivitĆ , la cui previsione legislativa deve intendersi come ā€œco- stituzionalmente impostaā€. E non ĆØ senza signiļ¬cato la circostanza che lā€™art. 359 del codice penale inquadri i privati che esercitano la professione sanitaria fra le persone esercenti un servizio di pubblica necessitĆ . Del tema della pratica terapeutica la Corte si ĆØ occupata, in particolare, in due importanti pronunce concernenti le terapie elettroconvulsivanti e gli interventi di psico-chirurgia (sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003), nelle quali ha ļ¬ssato i principi-cardine della materia, recentemente ribaditi nella sentenza sul- la procreazione medicalmente assistita (sentenza n. 151 del 2009). Tra quelle decisioni sussiste un indiscutibile tratto comune. In tutti e tre i casi la Corte ĆØ stata chiamata a scrutinare norme recanti limiti autoritativamente im- posti allā€™espletamento di determinati trattamenti. Nei primi due, si trattava del- la obbligatoria sospensione e del divieto di utilizzo di determinate pratiche tera- peutiche (terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia) sul territorio della regione. Nel terzo ca- so veniva in discussione il divieto ā€“ previsto nellā€™ambito della terapia ļ¬nalizzata alla procreazione medicalmente assistita ā€“ di creare un numero di embrioni su- periore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impian- to, e comunque superiore a tre. *** Nel dichiarare (con le sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003) lā€™illegittimi- tĆ  costituzionale di disposizioni legislative regionali concernenti, tra le altre, la te- ļœ²ļœ¹
  • 19. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ rapia elettroconvulsivante, la Corte ha affermato che la pratica terapeutica ā€“ do- vunque e da chiunque praticata ā€“ si pone ā€œallā€™incrocio fra due diritti fondamen- tali della persona malata: quello ad essere curato efļ¬cacemente, secondo i cano- ni della scienza e dellā€™arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integritĆ  ļ¬sica e psichica, diritto questo che lā€™art. 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione pone come limite invali- cabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come ob- bligatori a tutela della salute pubblicaā€. Secondo la Corte, ā€œtali diritti, e il conļ¬- ne fra i medesimi, devono sempre essere rispettati, e a presidiarne lā€™osservanza in concreto valgono gli ordinari rimedi apprestati dallā€™ordinamento, nonchĆ© i po- teri di vigilanza sullā€™osservanza delle regole di deontologia professionale, attribuiti agli organi della professioneā€. ā€œSalvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionaliā€, non ĆØ quindi, ā€œdi norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e speciļ¬camente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioniā€. PoichĆ© in- fatti ā€“ ha sottolineato la Corte ā€“ ā€œla pratica dellā€™arte medica si fonda sulle acqui- sizioni scientiļ¬che e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia ĆØ costituita dalla autonomia e dalla responsabilitĆ  del me- dico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali ba- sandosi sullo stato delle conoscenze a disposizioneā€. A giudizio della Corte, ā€œautonomia del medico nelle sue scelte professionali e ob- bligo di tener conto dello stato delle evidenze scientiļ¬che e sperimentali, sotto la propria responsabilitĆ , conļ¬gurano un altro punto di incrocio dei principi di que- sta materiaā€. Deve essere esclusa qualsiasi ingerenza del legislatore sul ā€œmerito del- le scelte terapeuticheā€; ciĆ² anche quando ā€“ come nel caso della legge sottoposta a giudizio della Corte, nella specie ā€“ quellā€™ingerenza sia indirizzata a vietare dei trattamenti terapeutici, sul presupposto della loro particolarmente rischiositĆ  e dubbia efļ¬cacia terapeutica. *** Analogo spazio incomprimibile di autonomia e responsabilitĆ  del medico la Cor- te ha riconosciuto lĆ  dove ā€“ allā€™interno di tecniche terapeutiche pure ammesse, come quelle legate alla procreazione medicalmente assistita ā€“ lā€™intervento del le- gislatore si era spinto ļ¬no a introdurre una prescrizione negativa, che nella sua automaticitĆ  violava il principio di ragionevolezza e quello di uguaglianza (sotto il proļ¬lo del medesimo trattamento riservato a situazioni dissimili), determinando anche un vulnus alla salute della donna. La Corte (nella sentenza n. 151 del 2009) ā€“ richiamando i principi espressi in precedenza, circa i limiti posti alla discrezionalitĆ  legislativa dalle acquisizioni ļœ³ļœ°
  • 20. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” scientiļ¬che e sperimentali, sulle quali si fonda lā€™arte medica ā€“ ha dichiarato lā€™il- legittimitĆ  costituzionale in parte qua della norma censurata, ā€œin quanto la pre- visione legislativa non riconosce al medico la possibilitĆ  di una valutazione, sul- la base delle piĆ¹ aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientiļ¬che, del sin- golo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicu- rare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabi- le il rischio per la salute della donna e del fetoā€. Lā€™intervento della Corte mantiene fermo il principio secondo cui le tecniche di produzione non debbono creare un numero di embrioni superiore a quello ne- cessario, ā€œsecondo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma esclude la previsione di un unico e contemporaneo impianto del numero mas- simo di embrioni da impiantare, con ciĆ² eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessitĆ , per la donna, di sot- toporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla saluteā€. Dā€™altra parte, la tutela della salute della donna ā€“ non soltanto nella sua connota- zione di ā€œpersonaā€ ma anche nella prospettiva della tutela della maternitĆ  e della salvaguardia della vita della prole sin dal suo inizio ā€“ ĆØ stata ben presente nella giurisprudenza della Corte, specie in tema di aborto; al punto da aver indotto la Corte stessa a dichiarare inammissibile la richiesta di referendum popolare per lā€™abrogazione degli artt. 4, 5, 12 e 13 della legge n. 194 del 1978. Ammettere il quesito referendario in parte qua avrebbe, infatti, consentito di travolgere ā€œdi- sposizioni a contenuto normativo costituzionalmente vincolato sotto piĆ¹ aspet- ti, in quanto renderebbe nullo il livello minimo di tutela necessaria dei diritti co- stituzionali inviolabili alla vita, alla salute, nonchĆ© di tutela necessaria della ma- ternitĆ , dellā€™infanzia e della gioventĆ¹ā€ (sentenza n. 35 del 1997). *** Sul diverso, ma contiguo versante della sperimentazione medica, la Corte sem- brĆ² invece in passato raccogliere le suggestioni che derivavano dalla scelta legi- slativa di consentire la sperimentazione di un complesso di sostanze e medicina- li (compresi nel ā€œmultitrattamento Di Bellaā€), in termini di aspettative dei citta- dini; cosƬ da ampliare in qualche modo il catalogo delle situazioni soggettive e dei diritti compresi nellā€™art. 32. Nellā€™occasione, infatti, la Corte affermĆ² che la determinazione del legislatore di avviare la sperimentazione e lā€™autorizzazione allā€™impiego di tali sostanze nei con- fronti di soggetti estranei alla sperimentazione ā€“ prima che siano noti gli esiti di questā€™ultima e, dunque, in deroga alle procedure ordinarie ā€“ non comportava un ļœ³ļœ±
  • 21. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ ā€œriconoscimento della utilitĆ  di impiegoā€ dei medicinali compresi nel multitrat- tamento; ma rappresentava comunque ā€œun ā€˜fatto legislativoā€™ che ha una sua og- gettivitĆ , tale da differenziarlo da un qualsiasi mero ā€˜fatto socialeā€™ spontaneoā€. Sic- chĆ© ā€“ ad avviso della Corte ā€“ ā€œnei casi di esigenze terapeutiche estreme, impel- lenti e senza risposte alternative, come quelle che si veriļ¬cano in alcune patolo- gie tumoraliā€, non poteva negarsi che ā€œdalla disciplina della sperimentazione, co- sƬ prevista, scaturiscano indubbiamente aspettative comprese nel contenuto mi- nimo del diritto alla saluteā€. Di qui lā€™illegittimitĆ  costituzionale della disciplina censurata, che non prevedeva lā€™erogabilitĆ , a carico del servizio sanitario nazionale, dei medicinali impiegati nel- la cura delle patologie tumorali, per le quali ĆØ disposta la sperimentazione, a fa- vore di coloro che versino in condizioni di insufļ¬cienti disponibilitĆ  economi- che; e che faceva quindi dipendere il concreto godimento di tale diritto dalle di- verse condizioni economiche dei soggetti interessati (sentenza n. 185 del 1998). *** Dal divieto di trattamenti sanitari obbligatori ā€“ salvo i casi previsti dalla legge, secondo quanto stabilito dallā€™art. 32 comma secondo ā€“ e dal diritto alla salute, inteso come libertĆ  di curarsi, la Corte ha fatto discendere il presupposto inde- fettibile per ā€œgiustiļ¬careā€ il trattamento sanitario; un presupposto che si fonda sulla scelta libera e consapevole ā€“ salvo i casi di necessitĆ  e di incapacitĆ  di ma- nifestare il proprio volere ā€“ della persona che a quel trattamento si sottopone. Presupposto, anche questo, che rinviene base precettiva e, per cosƬ dire, ā€œcostitu- tivaā€ negli stessi principi dettati dalla Carta fondamentale. Sul punto, ĆØ sufļ¬ciente richiamare una recente pronuncia della Corte costitu- zionale (sentenza n. 438 del 2008, che ha trovato conferma nella sentenza n. 253 del 2009), nella quale la tematica del consenso informato ĆØ stata scandagliata am- piamente e in modo approfondito, al punto da divenire un fondamentale punto di riferimento anche per una sentenza, concernente una materia afļ¬ne, della Cor- te di Cassazione a Sezione Unite (sent. 18 dicembre 2008, Giulini), che ne ri- percorre quasi testualmente i passaggi principali. La Corte Costituzionale ha pun- tualizzato che il ā€œconsenso informato, inteso come espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si conļ¬gura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nellā€™art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che ā€˜la libertĆ  personale ĆØ inviolabileā€™, e che ā€˜nessuno puĆ² essere obbligato a un determinato trat- tamento sanitario se non per disposizione di leggeā€™ā€. Dā€™altra parte, ha osservato la Corte, anche numerose fonti internazionali ā€œpreve- ļœ³ļœ²
  • 22. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” dono la necessitĆ  del consenso informato del paziente nellā€™ambito dei trattamenti mediciā€. CosƬ, lā€™art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ļ¬rmata a New York il 20 novembre 1989, ratiļ¬cata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, premette che gli Stati aderenti ā€œriconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneļ¬ciare di servizi medici e di riabilitazio- neā€; e dispone che ā€œtutti i gruppi della societĆ  in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minoreā€. A sua volta, lā€™art. 5 della Convenzione sui diritti dellā€™uomo e sulla biomedicina, ļ¬rmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratiļ¬cata dallā€™Italia con L. 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratiļ¬ca), prevede che ā€œun trattamento sanitario puĆ² essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informatoā€. Lā€™art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dellā€™Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, san- cisce, poi, che ā€œogni individuo ha il diritto alla propria integritĆ  ļ¬sica e psichicaā€; e che, nellā€™ambito della medicina e della biologia, deve essere in particolare ri- spettato, tra gli altri, ā€œil consenso libero e informato della persona interessata, se- condo le modalitĆ  deļ¬nite dalla leggeā€. ā€œLa necessitĆ  che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso te- rapeutico ā€“ ha ancora precisato la Corte ā€“ si evince, altresƬ, da diverse leggi na- zionali che disciplinano specifiche attivitĆ  mediche: ad esempio, dallā€™art. 3 del- la L. 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivitĆ  trasfusionali e del- la produzione nazionale di emoderivati), dallā€™art. 6 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonchĆ© dal- lā€™art.33 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario na- zionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno puĆ² essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciĆ² non ĆØ previsto dalla leggeā€. La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento direttamen- te nella Costituzione, e segnatamente negli artt. 2, 13 e 32, pone in risalto ā€“ secondo il Giudice delle leggi ā€“ la ā€œsua funzione di sintesi di due diritti fonda- mentali della persona: quello allā€™autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se ĆØ vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, al- tresƬ, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui puĆ² essere sottoposto, nonchĆ© delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le piĆ¹ esau- rienti possibili, proprio per garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertĆ  personale, conformemente allā€™art. 32, comma secondo, della Costituzioneā€. Da ciĆ² discende ā€“ ha concluso la Corte ā€“ che ā€œil consenso informato deve essere considerato un principio fondamen- ļœ³ļœ³
  • 23. ļ£ ļ„ ļ® ļ“ļÆ ļ” ļ® ļ® ļ© ļ¤ ļ© ļ° ļ²ļÆ ļ¦ ļ„ ļ³ ļ³ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ” ļ¬ ļ³ ļ„ ļ²ļ¶ ļ© ļŗ ļ© ļÆ ļ¤ ļ„ ļ¬ ļ°ļ” ļ„ ļ³ ļ„ tale in materia di tutela della salute, la cui conformazione ĆØ rimessa alla legisla- zione stataleā€. *** I principi enunciati dalla Corte costituzionale, alla luce della pluralitĆ  di fonti che concorrono a rafforzarne gli enunciati, rappresentano la ineludibile base precet- tiva sulla quale poter conļ¬gurare la legittimitĆ  del trattamento sanitario in gene- re. Con lā€™ovvia conseguenza che, ove manchi o sia viziato il consenso ā€œinforma- toā€ del paziente ā€“ e non si versi in situazione di incapacitĆ  di manifestazione del volere ed in un quadro riconducibile allo stato di necessitĆ  ā€“ il trattamento sani- tario risulterebbe di per sĆ© invasivo rispetto al diritto della persona di scegliere se, come, dove e da chi farsi curare. Ed ĆØ proprio in questā€™ultima prospettiva che assume uno speciļ¬co risalto la nor- mativa ā€“ ampiamente evolutasi nel corso del tempo ā€“ elaborata dagli organismi professionali in campo di deontologia medica. Infatti, per un verso, la normati- va deontologica chiarisce la portata del ā€œcircuito informativoā€ che deve collegare fra loro medico e paziente, in vista di un risultato che ā€“ riguardando diritti fon- damentali ā€“ non puĆ² non essere condiviso. Dallā€™altro lato, essa ĆØ destinata a con- cretare, sul terreno del diritto positivo, le regole che costituiscono le linee-guida circa i trattamenti di diagnosi e cura per il medico, la cui inosservanza ĆØ fonte di responsabilitĆ , non necessariamente di tipo penale. Infatti, a seguito della Convenzione di Oviedo, anche il Codice deontologico ā€“ approvato dal Consiglio nazionale della Federazione Italiana degli Ordini dei Me- dici Chirurghi e Odontoiatri il 3 ottobre 1998 ā€“ ha proceduto ad una revisione del concetto di consenso informato, ed ha elaborato una sua deļ¬nizione piĆ¹ in linea con i parametri interpretativi suggeriti dalla Convenzione: una deļ¬nizione profondamente innovativa rispetto ai princƬpi enunciati nel precedente codice deontologico del 1995. Lā€™art. 30 del nuovo Codice, infatti, ha previsto che il me- dico debba fornire al paziente ā€œla piĆ¹ idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operateā€. Dietro esplicita richiesta del paziente, inoltre, il medico dovrĆ  fornire tutte le ulteriori informazioni che gli siano richieste. Lā€™art. 32 del codice deontologico, a sua volta, ha stabilito che il medico non deb- ba intraprendere alcuna attivitĆ  diagnostica o terapeutica senza lā€™acquisizione del consenso informato del paziente; con lā€™ulteriore necessitĆ  della forma scritta per la manifestazione di tale consenso, nellā€™ipotesi in cui la prestazione da eseguire comporti possibili rischi per lā€™integritĆ  ļ¬sica del soggetto. Lā€™art. 34, inļ¬ne, ha sta- bilito che il ā€œmedico deve attenersi, nel rispetto della dignitĆ , della libertĆ  e del- ļœ³ļœ“
  • 24. ļ¬ ļ” ļ³ ļ” ļ¬ļµ ļ“ ļ„ ļ® ļ„ ļ¬ ļ¬ ļ” ļ£ļÆ ļ³ ļ“ ļ© ļ“ ļµ ļŗ ļ© ļÆ ļ® ļ„ ļ© ļ“ļ” ļ¬ ļ© ļ” ļ® ļ” lā€™indipendenza professionale, alla volontĆ  di curarsi, liberamente espressa dalla personaā€. Questi princƬpi sono stati ribaditi nel successivo Codice deontologico, approva- to dalla Federazione il 16 dicembre 2006, ed il cui art. 35 conferma, appunto, che il ā€œmedico non deve intraprendere attivitĆ  diagnostica e/o terapeutica senza lā€™acquisizione del consenso esplicito e informato del pazienteā€. La norma aggiunge ā€“ ad ulteriore conferma del principio della rilevanza della volontĆ  del paziente, come limite ultimo dellā€™esercizio della attivitĆ  medica ā€“ che ā€œin presenza di un documentato riļ¬uto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontĆ  della personaā€. *** Mi sembra giusto concludere questa riļ¬‚essione ā€“ dedicata al signiļ¬cato della sa- lute nel contesto della nostra Costituzione, e destinata a contribuire alla celebra- zione del centesimo anniversario della istituzione degli Ordini dei medici ā€“ pro- prio con il richiamo alla prospettiva deontologica. Essa, infatti, richiamando espli- citamente, fra lā€™altro, la dignitĆ  professionale del sanitario (cosƬ lā€™articolo 34 ci- tato), si collega esplicitamente alla pari dignitĆ  sociale (sancita dallā€™articolo 3 del- la Costituzione) ed al rispetto della persona (cioĆØ alla dignitĆ  del destinatario del- la terapia): cosƬ da cogliere tutta la potenzialitĆ  e al tempo stesso la concretezza di quellā€™ā€œalleanza terapeuticaā€ che ĆØ, oggi, uno dei modi piĆ¹ signiļ¬cativi per guar- dare al valore e alla responsabilitĆ  della professione del medico. La pari dignitĆ  di entrambi i protagonisti dellā€™ā€œalleanza terapeuticaā€ ā€“ il medico e il malato (non il ā€œpazienteā€) ā€“ mi sembra infatti in grado di riassumere tutti i valori che vengono in considerazione quando si parla di salute: lā€™eguaglianza, lā€™identitĆ  personale, la libertĆ , la solidarietĆ ; e di esprimere quindi il profondo si- gniļ¬cato costituzionale e, prima ancora, umano, che la salute e la sua tutela as- sumono nella nostra Costituzione. ļœ³ļœµ