Basta un’email o serve il contratto? E cosa faccio se non mi pagano? Suggerimenti legali per mettersi a riparo da fregature e stare alla larga dai tribunali. Al di là di pacche sulla spalla e strette di mano.
Freelance Day 2020 - Freelance nel 2020 - Mico Imperiali
Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontratti
1. Al riparo dal rischio non-ti-pago
Francesca Bisaro
Contratto, mail o
stretta di mano?
2. La formazione del consenso
Per accordo si intende comunemente l’intesa
tra due soggetti giuridici per fondare,
modificare o estinguere un rapporto giuridico.
Con quest’ultimo termine si considera ogni
relazione tra soggetti di diritto disciplinata
dall’ordinamento.
3. La formazione del consenso
La modalità più comune di formazione del
consenso si produce attraverso lo scambio tra
proposta e accettazione disciplinato dagli
articoli 1326 e seguenti del codice civile.
4. Articolo 1326
Il contratto è concluso nel momento in cui chi
ha fatto la proposta ha conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte.
Un'accettazione non conforme alla proposta
equivale a nuova proposta.
5. La proposta
E’una dichiarazione recettizia contenente tutti
gli elementi essenziali del contratto con cui
una parte manifesta al destinatario la sua
volontà di voler stipulare il contratto stesso.
6. L’accettazione
E’ una dichiarazione rivolta al proponente con
cui il destinatario esprime la sua volontà di
voler stipulare il contratto in maniera
completamente conforme alla proposta.
7. Atti recettizi
Sono entrambi atti recettizi in quanto non
producono effetti senza che siano portati a
conoscenza del destinatario.
Pertanto sorge un problema:
escluso il caso che i contraenti siano entrambi
presenti, quando si può reputare che l'atto
sia conosciuto dall'altra parte?
8. Articolo 1335
Prevede che la proposta, l'accettazione, la loro
revoca e ogni altra dichiarazione rivolta a una
determinata persona si reputano conosciute
nel momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario,
se questi non prova di essere stato senza sua
colpa nell'impossibilità di averne notizia.
9. Articolo 1327
Può invece accadere che il proponente non
intenda aspettare l'accettazione avendo
interesse a che il contratto sia subito eseguito
o, per la natura del contratto, la prestazione
debba eseguirsi senza una preventiva risposta.
10. Articolo 1327
In questo caso il contratto è concluso nel
tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l'esecuzione ma l'accettante deve dare
prontamente avviso all'altra parte della
iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al
risarcimento del danno.
11. Il sinallagma: questo sconosciuto!
L'elemento in oggetto rappresenta il punto di
equilibrio raggiunto dalle parti nella congiunta
volontà di scambiarsi diritti e obbligazioni
attraverso lo scambio di una prestazione con
una controprestazione.
12. Elementi essenziali del contratto per legge
Oltre all'accordo delle parti sono:
1. la causa;
2. l'oggetto contrattuale, che deve essere
possibile, lecito determinato o
determinabile;
3. la forma, quando risulta che è prescritta
dalla legge sotto pena di nullità.
13. La forma contrattuale
La forma è la modalità con cui si esprime la
volontà della parti.
Nell’ordinamento giuridico per l’esistenza e la
validità dell’accordo vale la regola generale
della libertà della forma.
14. Quale forma?
In teoria per l’ordinamento potrebbe bastare
una stretta di mano … ma quali sono i rischi
che si corrono??
15. I rischi
1. Scarsa chiarezza sugli elementi dell’accordo
(oggetto, causa, corrispettivo)….verba volant!
2. notevoli complicazione nella prova
dell’esistenza dell’accordo e di conseguenza ...
3. …difficoltà ad ottenere il pagamento del
corrispettivo (equo compenso)!
16. Elementi essenziali del contratto “per chi
legge”
1. Forma scritta … almeno scambio di mail con
formazione del consenso;
2. Definizione accurata delle tempistiche della
prestazione;
3. Definizione precisa del compenso (con
indicazione espressa di eventuali oneri
previdenziali) ed eventuali costi straordinari;
4. Indicazione inequivocabile dei termini di
pagamento.
17. Modalità pagamento
Di norma il corrispettivo può essere fisso o a
success fee …. la strada da non percorrere è
quella di accettare solo la seconda opzione
perché ci si accolla il rischio imprenditoriale
del successo di un’azione su cui di norma non
si è in grado di avere alcun controllo.
18. Come esigere il pagamento
Definiti chiaramente i termini di pagamento
in fase di formazione dell’accordo, si può:
1. richiedere un primo bonario sollecito di
pagamento per iscritto;
2. procedere con una diffida formale;
3. procedere con azione del recupero del
credito.
19. Conclusioni 1
L’utilizzo di format contrattuali reperibili in
internet può essere un primo passo verso una
forma di tutela ma allo stesso tempo può
essere anche controproducente perché non
tiene conto del rapporto specifico da
disciplinare e quindi può lasciare scoperti
aspetti importanti o viceversa esporre il
freelance a discussioni su elementi non
essenziali.
20. Conclusioni 2
E’ importante considerare come minimo gli
elementi indicati al fine di poter tutelare la
propria posizione in caso di contestazioni e
verificare di volta in volta gli altri elementi
contrattuali fondamentali rispetto alla
prestazione professionale svolta tenendo
conto della disponibilità alla negoziazione
della controparte.