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Anno 15 - numero 3171 di mercoledì 02 ottobre 2013
I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo del DUVRI
Sull'obbligo o meno di redigere il DUVRI nel caso della mera fornitura di attrezzature o materiali. A cura di G.
Porreca.
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Bari, 2 Ott - Sull'obbligo o meno di redigere il DUVRI nel caso della mera fornitura di attrezzature o materiali. A cura di
Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, trovando applicazione come esplicitamente indicato nell'art. 96 1-bis del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le disposizioni di cui all'art. 26 dello stesso decreto, non è obbligatorio elaborare il DUVRI così
come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 26?
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Modelli DUVRI POS PIMUS - DUVRI - Fornitura Attrezzature Scolastiche
Modello DUVRI in formato Ms Word
Risposta
Nel pieno rispetto dei noti cicli e ricicli storici di Giambattista Vico torna all'attenzione dei lettori periodicamente e
puntualmente il tema della sicurezza sul lavoro nel caso delle mere forniture di materiali o attrezzature e più in particolare
quello dell'obbligo o meno per tali operazioni di redigere il documento di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri).
L'argomento è stato già più volte trattato in passato sia in risposta ad altri quesiti analoghi che come oggetto di uno specifico
approfondimento da parte dello scrivente (si consulti in ultimo la risposta al quesito sulle procedure di sicurezza nel caso delle
forniture di materiali pubblicato sul quotidiano del 20/3/2013) ma considerata la ricorrenza dei quesiti stessi e dei ripetuti
riferimenti a tale problematica nonché tenuto conto che le operazioni di fornitura di calcestruzzo ed in genere di materiali e
attrezzature è una di quelle operazioni che più diffusamente viene effettuata nei cantieri temporanei o mobili, si ritiene
opportuno di riprendere la tematica e di rifare il punto sulla situazione.
La verità è che, ed è questo forse il motivo per cui ricorrono i dubbi dei lettori, sulle mere forniture di materiali e attrezzature il
legislatore estensore del D. Lgs. n. 81/2008 qualche pasticcio per la verità lo ha fatto. Gli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
di riferimento per la risposta al quesito in argomento sono l'articolo 26, contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o
d'opera o di somministrazione, inserito nel Titolo I, e l'articolo 96 sugli obblighi del datore di lavoro, dirigenti e preposti,
inserito nel Titolo IV dello stesso D. Lgs.. Secondo i commi 1, 2 e 3 dell'art. 26, infatti:
"1.Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di
lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o
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mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede,
la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze",
Ma comunque occorre tenere presente che, con il decreto integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, nello stesso articolo 26 è
stato successivamente aggiunto il comma 3-bis secondo il quale:
"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI"
con il quale è stato quindi stabilito che alle mere forniture ed in assenza di particolari rischi non si applica l'obbligo relativo alla
redazione del DUVRI. Per quanto riguarda la definizione di mera fornitura si consultino le osservazioni formulate in occasione
della risposta al quesito pubblicato sul quotidiano del 16/12/2009.
Con riferimento invece ai cantieri temporanei o mobili con l'articolo 96 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
"1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
............................................;
............................................;
............................................;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lett. h).
è stato introdotto l'obbligo di redigere il POS ma occorre tenere presente che, con il decreto integrativo di cui al D. Lgs.
3/8/2009 n. 106, nello stesso articolo 96 è stato successivamente aggiunto il comma 1-bis secondo il quale:
"1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto",
nonché il comma 2 secondo il quale:
" 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e
5, e all'articolo 29, comma 3".
È vero quindi, così come ha fatto osservare il lettore, che il legislatore nel caso delle mere forniture di materiali o attrezzature
con il comma 1-bis dell'art. 96 rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 ma quest'ultimo, come sopra indicato,
con il comma 3-bis ha introdotto per le stesse mere forniture di materiali o attrezzature l'esonero dall'elaborazione del DUVRI
per cui, in definitiva, da una lettura coordinata dei due citati articoli 26 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sempre che non si
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sia in presenza di particolari rischi, per le mere forniture di materiali e attrezzature non va redatto né il POS né il DUVRI,
fermo restando comunque l'applicazione in ogni caso, per espressa indicazione contenuta nello stesso comma 3-bis, degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2 in base ai quali il fornitore deve scambiarsi con chi lo ha chiamato le informazioni relative alla
sicurezza delle operazioni di fornitura da svolgere in cantiere (comma 2 lettera b), deve cooperare con lo stesso (comma 2
lettera a) e farsi coordinare (comma 3).
Tale scambio di informazioni potrebbe essere concretizzato da parte del fornitore attraverso l'invio di una documentazione che
può riguardare ad esempio:
- l'orario in cui accedere in cantiere;
- le caratteristiche del mezzo di trasporto del materiale al fine di verificare la compatibilità con quelle del cantiere;
- il percorso che il mezzo deve seguire per raggiungere la zona di scarico del materiale;
- la comunicazione del nominativo dell'addetto dell'impresa che presenzierà alle operazioni di fornitura;
- le modalità di scarico del materiale;
- la eventuale necessità di utilizzare gli apparecchi di sollevamento del cantiere per le operazioni di scarico.
Per quanto riguarda poi in particolare la fornitura e lo scarico in cantiere del calcestruzzo preconfezionato, una volta venutasi a
creare questa situazione a dir poco paradossale ai fini della prevenzione degli infortuni in base alla quale il mero fornitore di
calcestruzzo in cantiere non sia tenuto a redigere né il POS che il DUVRI (l'esperienza ci insegna che non poche volte durante
tale operazione si sono verificati degli eventi infortunistici), il Ministero del Lavoro attraverso la Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro è intervenuta a porre sostanzialmente un rimedio alle indicazioni del
legislatore e, con la Lettera Circolare del 10/2/2011, in applicazione appunto dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, ha fornito alle
imprese esecutrici ed alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato indicazioni operative relativamente alle
informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra
fornitore e impresa cliente ed alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della sicurezza dei lavoratori medesimi
coinvolti a partire dal momento in cui vi è la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile fino alla consegna
del prodotto nel cantiere di destinazione. È chiaro che l'applicazione della suddetta Lettera Circolare costituisce sia per il
fornitore che per l'impresa richiedente la fornitura adempimento degli obblighi relativi allo scambio delle informazioni che il
legislatore ha voluto comunque conservare pur consentendo l'esonero dalla elaborazione del Duvri.
La citata Lettera Circolare fornisce in particolare anche delle indicazioni su quando considerare come "mera" la fornitura di
calcestruzzo, ai fini ovviamente dell'applicazione degli articoli 26 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto nella stessa
viene esplicitamente indicato che "il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera
del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa" lasciando
intendere che in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera. Per quanto sopra detto
quindi ed in pratica se i dipendenti dell'impresa di fornitura del calcestruzzo in cantiere partecipano insieme ai dipendenti
dell'impresa esecutrice alle operazioni di scarico del calcestruzzo, essendo l'impresa ritenuta in tal caso non soltanto impresa
fornitrice ma anche esecutrice, il suo datore di lavoro è tenuto a redigere il POS, in applicazione dell'art. 96 del D. Lgs. n.
81/2008 e con i contenuti minimi di cui al punto 3.2. dell'Allegato XV dello stesso D. Lgs., altrimenti deve applicare le
disposizioni di cui all'art. 26 relative allo scambio di informazioni compilando la modulistica allegata alla citata Lettera
Circolare del 10/2/2011.
Infine dalla lettura del comma 2 dell'art. 96, alla luce del quale l'accettazione del PSC da parte del datore di lavoro delle
imprese e la redazione da parte delle stesse del POS costituisce adempimento dell'obbligo del comma 3 dell'art. 26 relativo
appunto alla elaborazione del Duvri, essendo richiesto per l'esonero la contestuale presenza dei due piani di sicurezza, discende
evidentemente che nel caso della mancanza anche solo di uno di essi si rende necessaria l'elaborazione del Duvri medesimo e
questo è quello che può avvenire ad esempio se nel cantiere operi una sola impresa, nel qual caso vi è un POS pur non
essendoci il PSC, oppure nel caso della presenza in cantiere di un lavoratore autonomo il quale pur essendo destinatario del
PSC non è tenuto, secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro, ad elaborare il POS.
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328 i quesiti sul decreto 81 sull’obbligo del duvri

  • 1. Anno 15 - numero 3171 di mercoledì 02 ottobre 2013 I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo del DUVRI Sull'obbligo o meno di redigere il DUVRI nel caso della mera fornitura di attrezzature o materiali. A cura di G. Porreca. Pubblicità Bari, 2 Ott - Sull'obbligo o meno di redigere il DUVRI nel caso della mera fornitura di attrezzature o materiali. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it). Quesito Nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, trovando applicazione come esplicitamente indicato nell'art. 96 1-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le disposizioni di cui all'art. 26 dello stesso decreto, non è obbligatorio elaborare il DUVRI così come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 26? Pubblicità Modelli DUVRI POS PIMUS - DUVRI - Fornitura Attrezzature Scolastiche Modello DUVRI in formato Ms Word Risposta Nel pieno rispetto dei noti cicli e ricicli storici di Giambattista Vico torna all'attenzione dei lettori periodicamente e puntualmente il tema della sicurezza sul lavoro nel caso delle mere forniture di materiali o attrezzature e più in particolare quello dell'obbligo o meno per tali operazioni di redigere il documento di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri). L'argomento è stato già più volte trattato in passato sia in risposta ad altri quesiti analoghi che come oggetto di uno specifico approfondimento da parte dello scrivente (si consulti in ultimo la risposta al quesito sulle procedure di sicurezza nel caso delle forniture di materiali pubblicato sul quotidiano del 20/3/2013) ma considerata la ricorrenza dei quesiti stessi e dei ripetuti riferimenti a tale problematica nonché tenuto conto che le operazioni di fornitura di calcestruzzo ed in genere di materiali e attrezzature è una di quelle operazioni che più diffusamente viene effettuata nei cantieri temporanei o mobili, si ritiene opportuno di riprendere la tematica e di rifare il punto sulla situazione. La verità è che, ed è questo forse il motivo per cui ricorrono i dubbi dei lettori, sulle mere forniture di materiali e attrezzature il legislatore estensore del D. Lgs. n. 81/2008 qualche pasticcio per la verità lo ha fatto. Gli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di riferimento per la risposta al quesito in argomento sono l'articolo 26, contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, inserito nel Titolo I, e l'articolo 96 sugli obblighi del datore di lavoro, dirigenti e preposti, inserito nel Titolo IV dello stesso D. Lgs.. Secondo i commi 1, 2 e 3 dell'art. 26, infatti: "1.Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo del DUVRI Stampa - I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo del DUVRI 1/3
  • 2. mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze", Ma comunque occorre tenere presente che, con il decreto integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, nello stesso articolo 26 è stato successivamente aggiunto il comma 3-bis secondo il quale: "3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI" con il quale è stato quindi stabilito che alle mere forniture ed in assenza di particolari rischi non si applica l'obbligo relativo alla redazione del DUVRI. Per quanto riguarda la definizione di mera fornitura si consultino le osservazioni formulate in occasione della risposta al quesito pubblicato sul quotidiano del 16/12/2009. Con riferimento invece ai cantieri temporanei o mobili con l'articolo 96 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale: "1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: ............................................; ............................................; ............................................; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lett. h). è stato introdotto l'obbligo di redigere il POS ma occorre tenere presente che, con il decreto integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, nello stesso articolo 96 è stato successivamente aggiunto il comma 1-bis secondo il quale: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto", nonché il comma 2 secondo il quale: " 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3". È vero quindi, così come ha fatto osservare il lettore, che il legislatore nel caso delle mere forniture di materiali o attrezzature con il comma 1-bis dell'art. 96 rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 ma quest'ultimo, come sopra indicato, con il comma 3-bis ha introdotto per le stesse mere forniture di materiali o attrezzature l'esonero dall'elaborazione del DUVRI per cui, in definitiva, da una lettura coordinata dei due citati articoli 26 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sempre che non si I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo del DUVRI Stampa - I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo del DUVRI 2/3
  • 3. sia in presenza di particolari rischi, per le mere forniture di materiali e attrezzature non va redatto né il POS né il DUVRI, fermo restando comunque l'applicazione in ogni caso, per espressa indicazione contenuta nello stesso comma 3-bis, degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 in base ai quali il fornitore deve scambiarsi con chi lo ha chiamato le informazioni relative alla sicurezza delle operazioni di fornitura da svolgere in cantiere (comma 2 lettera b), deve cooperare con lo stesso (comma 2 lettera a) e farsi coordinare (comma 3). Tale scambio di informazioni potrebbe essere concretizzato da parte del fornitore attraverso l'invio di una documentazione che può riguardare ad esempio: - l'orario in cui accedere in cantiere; - le caratteristiche del mezzo di trasporto del materiale al fine di verificare la compatibilità con quelle del cantiere; - il percorso che il mezzo deve seguire per raggiungere la zona di scarico del materiale; - la comunicazione del nominativo dell'addetto dell'impresa che presenzierà alle operazioni di fornitura; - le modalità di scarico del materiale; - la eventuale necessità di utilizzare gli apparecchi di sollevamento del cantiere per le operazioni di scarico. Per quanto riguarda poi in particolare la fornitura e lo scarico in cantiere del calcestruzzo preconfezionato, una volta venutasi a creare questa situazione a dir poco paradossale ai fini della prevenzione degli infortuni in base alla quale il mero fornitore di calcestruzzo in cantiere non sia tenuto a redigere né il POS che il DUVRI (l'esperienza ci insegna che non poche volte durante tale operazione si sono verificati degli eventi infortunistici), il Ministero del Lavoro attraverso la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro è intervenuta a porre sostanzialmente un rimedio alle indicazioni del legislatore e, con la Lettera Circolare del 10/2/2011, in applicazione appunto dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, ha fornito alle imprese esecutrici ed alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato indicazioni operative relativamente alle informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente ed alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della sicurezza dei lavoratori medesimi coinvolti a partire dal momento in cui vi è la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione. È chiaro che l'applicazione della suddetta Lettera Circolare costituisce sia per il fornitore che per l'impresa richiedente la fornitura adempimento degli obblighi relativi allo scambio delle informazioni che il legislatore ha voluto comunque conservare pur consentendo l'esonero dalla elaborazione del Duvri. La citata Lettera Circolare fornisce in particolare anche delle indicazioni su quando considerare come "mera" la fornitura di calcestruzzo, ai fini ovviamente dell'applicazione degli articoli 26 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto nella stessa viene esplicitamente indicato che "il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa" lasciando intendere che in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera. Per quanto sopra detto quindi ed in pratica se i dipendenti dell'impresa di fornitura del calcestruzzo in cantiere partecipano insieme ai dipendenti dell'impresa esecutrice alle operazioni di scarico del calcestruzzo, essendo l'impresa ritenuta in tal caso non soltanto impresa fornitrice ma anche esecutrice, il suo datore di lavoro è tenuto a redigere il POS, in applicazione dell'art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e con i contenuti minimi di cui al punto 3.2. dell'Allegato XV dello stesso D. Lgs., altrimenti deve applicare le disposizioni di cui all'art. 26 relative allo scambio di informazioni compilando la modulistica allegata alla citata Lettera Circolare del 10/2/2011. Infine dalla lettura del comma 2 dell'art. 96, alla luce del quale l'accettazione del PSC da parte del datore di lavoro delle imprese e la redazione da parte delle stesse del POS costituisce adempimento dell'obbligo del comma 3 dell'art. 26 relativo appunto alla elaborazione del Duvri, essendo richiesto per l'esonero la contestuale presenza dei due piani di sicurezza, discende evidentemente che nel caso della mancanza anche solo di uno di essi si rende necessaria l'elaborazione del Duvri medesimo e questo è quello che può avvenire ad esempio se nel cantiere operi una sola impresa, nel qual caso vi è un POS pur non essendoci il PSC, oppure nel caso della presenza in cantiere di un lavoratore autonomo il quale pur essendo destinatario del PSC non è tenuto, secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro, ad elaborare il POS. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in DUVRI -> I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo del DUVRI Stampa - I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo del DUVRI 3/3