1. PDL 5534-bis-B Pagina 1 di 182
Frontespizio Progetto di Legge Allegato
XVI LEGISLATURA
N. 5534-bis-B
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
previ stralci, il 22 novembre 2012 (v. stampato Senato n. 3584)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 dicembre 2012
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 dicembre 2012
torna su
TESTO
approvato dalla Camera dei deputati TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1. Art. 1.
(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per
la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso 1. Identico.
al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati
nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati: 2. Identico.
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo
2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno
2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per
l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della
lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra 3. Identico.
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
mhtml:file://C:Documents and SettingsRINO-CASADesktopPDL 5534-bis-B.mht 23/12/2012
2. PDL 5534-bis-B Pagina 17 di 182
72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le 85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in
conformità ai rispettivi statuti di autonomia. conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del 86. Le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del
presente articolo e le relative procedure contabili sono presente articolo e le relative procedure contabili sono
disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Bolzano.
74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti 87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti
risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013,
in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a
decorrere dall'anno 2015. decorrere dall'anno 2015.
88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attuazione di una verifica
straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale
sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi
dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via
permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi
dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del
20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite
anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare,
dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza
territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a
svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta
verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è
svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del
personale medico delle ASL, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e
senza oneri per la finanza pubblica.
75. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già 89. Identico.
previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare
l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della
specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-
difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della
giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla
base delle metodologie per la quantificazione dei relativi
fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle
dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive
amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza 90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle
attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già indeterminato. Per le finalità di cui al comma 89, le stesse
espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di
amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale
personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro
nel limite di un contingente complessivo di personale per l'anno 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno
corrispondente a una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di
mhtml:file://C:Documents and SettingsRINO-CASADesktopPDL 5534-bis-B.mht 23/12/2012
3. PDL 5534-bis-B Pagina 90 di 182
d) il comma 12 è abrogato;
e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente
periodo: «Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di
ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente
indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente»;
f) il comma 35 è sostituito dal seguente:
«35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al
31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui
al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012,
svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei
rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della
TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di
cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma
13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore
dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo
anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei
modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del
tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della
maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è
effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la
scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno
2013, il termine di versamento della prima rata è comunque
posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune
di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013,
fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e
29, l'importo delle
corrispondenti rate è determinato in acconto,
commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove
occupazioni decorrenti dal 1 o gennaio 2013, l'importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente è
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU
o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune
nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio
è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle
tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il
pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è
effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per
metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi,
contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29,
alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio
riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è
effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di
giugno di ciascun anno».
388. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata
alla presente legge.
389. Il termine per la conclusione dei lavori delle
mhtml:file://C:Documents and SettingsRINO-CASADesktopPDL 5534-bis-B.mht 23/12/2012
4. PDL 5534-bis-B Pagina 140 di 182
MOLISE 2.070 6.209
PIEMONTE 11.722 35.167
PUGLIA 10.914 32.741
SARDEGNA 20.580 61.739
SICILIA 42.877 128.630
TOSCANA 10.246 30.739
UMBRIA 3.556 10.669
VENETO 7.254 21.761
TOTALE 200.000 600.000
Testo approvato dalla Camera dei Deputati Testo modificato dal Senato della Repubblica
Tabella 2
(articolo 1, comma 388)
Termine Fonte normativa
Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del
o
1 1 gennaio decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135
Articolo 12, comma 84, del decreto-legge 6
o
2 1 gennaio luglio 2012, n. 95, convertito, con
2013 modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135
Articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
3 19 gennaio limitatamente all'articolo 10, comma 1,
2013 dello stesso decreto, con riferimento
all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d),
e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto
19 gennaio Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto
4 2013 5.2, ultimo capoverso, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59
Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25
31 marzo 2010, n. 40, convertito, con
5 dicembre
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
2012
n. 73
Articolo 15, comma 3-quinquies, del
31 decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
6 dicembre convertito, con modificazioni, dalla legge 24
2012
febbraio 2012, n. 14
Articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-
Per gli anni legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
7 2010, 2011 con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
e 2012 2010, n. 25
Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo
31 periodo, del decreto-legge 31 dicembre
8 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
2012 dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
31 Articolo 29, comma 5, del decreto
9 dicembre
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
2012
Articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29
31
dicembre 2011, n. 216, convertito, con
10 dicembre
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
2012
n. 14
Articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6
31
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
11 dicembre
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2012
2011, n. 214
31
Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo
12 dicembre
31 maggio 2011, n. 91
2012
31
13
dicembre Articolo 8, comma 7, del decreto legislativo
mhtml:file://C:Documents and SettingsRINO-CASADesktopPDL 5534-bis-B.mht 23/12/2012