L’accordo di composizione della crisi e il piano del
consumatore nella disciplina del sovraindebitamento.
Relatore: Dott. Gianluca Alparone
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Brindisi
Composizione della crisi da sovraindebitamento: procedure a confronto
1.
2. DOTT. GIANLUCA ALPARONE
15 APRILE 2016
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO:
PROCEDURE A CONFRONTO
3. LE FONTI
• Decreto Legge 22 dicembre 2011 numero 212 “Disposizioni urgenti per
l’efficienza della giustizia civile” che al Capo Primo (articoli da 1 a 11)
dettava “Disposizioni in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento”.
• Questo stesso testo, in parte modificato, è stato “trasfuso” nella Legge
27 gennaio 2012 numero 3 “Modifiche alla legislazione vigente in
materia di usura e di estorsione”.
• La Legge 3/2012 è stata successivamente modificata con il Decreto
Legge 18 ottobre 2012 numero 179 convertito nella Legge 17
dicembre 2012 numero 221
• Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 che
approva il regolamento che disciplina l'istituzione presso il Ministero
della giustizia del registro degli OCC a norma dell'articolo 15 della
Legge
• Art. 4 schema di disegno di legge delega elaborato dalla
Commissione Rordorf per la revisione della legge fallimentare
approvato lo scorso 11 febbraio 2016
1
4. LE FONTI
• Per quanto riguarda la composizione della crisi da
sovraindebitamento, nello specifico:
Artt. 6…….21 (abrogati 17-20) che rappresentano 3
sezioni del capo secondo della Legge 3/2012
• Per quanto attiene le procedura che ci occupano
ossia l’Accordo con i creditori ed il Piano del
consumatore:
Artt. 7-14 bis trattandosi quanto all’art. 6 di norma di
carattere definitorio ed quanto al resto degli articoli
(sezioni 2 e 3) disciplina della Liquidazione del
patrimonio, dell’Esdebitazione, dell’OCC e Sanzioni
oltre che la norma conclusiva sull’Entrata in vigore.
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6. LA PROCEDURA IN GENERALE
1) Istanza al tribunale o richiesta all’OCC (facoltà di scelta)
2) Adempimenti preliminari
3) Verifica dei requisiti (di procedibilità/ammissibilità)
4) Redazione della proposta
5) Presentazione della proposta ed effetti (*)
6) (verifica raggiungimento quorum)
7) Omologazione ed affetti (*)
8) Esecuzione
9) Esdebitazione (su ricorso)
o
10) Evoluzione patologica della procedura (effetti e/o
conversioni)
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7. LA PROCEDURA IN GENERALE
• Esperita la fase della scelta della modalità di
accesso (…) possiamo trovarci in una delle
seguenti situazioni:
NOMINA GIUDIZIALE
- Professionista, STP (socio professionista)
aventi requisiti art. 28 L.F. o notaio
- SI: accettazione carica in termini congrui o
secondo richiesta del giudice;
comunicazione di eventuale abbandono
- NO: formulazione mandato, antiriciclaggio,
pubblicità
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8. LA PROCEDURA IN GENERALE
• Esperita la fase della scelta della modalità di
accesso (…) possiamo trovarci in una delle
seguenti situazioni (continua):
NOMINA DA PARTE DEL DEBITORE
- Rimando al Decreto del Ministro della
Giustizia 24 settembre 2014 n. 202
- SI: lettera di incarico
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9. ADEMPIMENTI PRELIMINARI
• VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI
1.Consumatore
2.Imprenditore non assoggettabile a procedure
concorsuali ex art. 1 L.F. (cosiddetti sotto soglia)
3.Imprenditore sopra soglia ma con debiti <30mila
Euro o cessati oltre l’anno (art. 12 c. 5)(*)
4.Imprenditore agricolo
5.Professionisti, artisti, lavoratori autonomi, associazioni
professionali e STP
6.Enti non commerciali
7.Start up innovative
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10. ADEMPIMENTI PRELIMINARI
• VERIFICA REQUISITI OGGETTIVI (art. 7 c.2)
1.Situazione di sovraindebitamento (art. 6)
2.Non essere soggetti a procedure concorsuali diversi da quelle
in esame
3.Non aver usufruito di una delle procedure del presente
decreto negli ultimi 5 anni (fa fede data ultimo pagamento di
esecuzione di una delle procedure)
4.Non aver subito – per cause imputabili al debitore –stesso –
impugnazione o risoluzione dell’Accordo (art.14)
5.Non aver subito – per cause imputabili al debitore –stesso –
revoca o cessazione degli effetti dell’omologa dl Piano (art.14
bis)
6.Presentare una documentazione insufficiente per la
ricostruzione della situazione economica e patrimoniale
7.Verifica su non effettuazione di atti in frode ai creditori (art. 10
c. 3) (di competenza del giudice in sede di prima udienza ma
opportuna in via preliminare da parte dell’OCC)
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11. ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL
CONSUMATORE
• CONTENUTO DELL’ACCORDO/PIANO (art. 7 c.1 e
2), nel senso il documento che DEVE prevedere
(con l’ausilio/supporto dell’OCC ope legis)
1.Integrale soddisfacimento dei titolari di crediti impignorabili salvo
possibili parzialità prevista da legge o stabilità dal Tribunale (art.
545 c.p.c.)
2.Possibile pagamento parziale dei creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca a patto che ne sia assicurato il soddisfacimento
in misura superiore alla liquidazione del bene oggetto di privilegio
o moratoria fino a un anno (piano e accordo in continuità) con
previsione di eventuale liquidazione del bene/i stesso/stessi (art. 8
c.2)
3.Possibile solo la dilazione di pagamento di IVA, ritenute operate
non versate oltre che dazi doganali e diritti agricoli (tra i più
esemplificativi ivi tra le risorse proprie della UE) (richiamo art. 11 c.5
per analogia) (INPS e sorte capitale)
4.Per tutto il resto è prevista anche la falcidia a condizione che
siano ben descritte modalità e tempi di pagamento (…) (vedi
oltre)
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12. ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL
CONSUMATORE
• CONTENUTO DELL’ACCORDO/PIANO (artt. 7 c.1 e
2, art. 8 e 9 c.1 )
(con l’ausilio dell’OCC ope legis)
Su questo ultimo punto intervengono elementi necessari o facoltativi
(ma spesso opportuni)
- eventuali garanzie (eccetto eccezione di obbligo di cui art.8 c.2)
libera definizione della tipologia della garanzia stessa ma vincolo di
prestazione in caso di promessa (art. 14 c.2)
- sulle modalità possibile soddisfacimento (definizione del perimetro
oggettivo e accoglienza di beni e crediti futuri)
- eventuale suddivisione in classi (definizione del perimetro soggettivo e
rischi di trattamenti disomogenei nel giudizio dell’OCC o per
raggiungimento quorum)
- possibile introduzione di una limitazione nell’uso di carte debito
credito, accesso al mercato del credito, sottoscrizione di prodotti
finanziari
- infine, obbligo di indicare una ricostruzione della posizione fiscale del
debitore con indicazione degli eventuali contenziosi in essere (utile
qui il richiamo all’art. 15 c. 10)
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13. ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL
CONSUMATORE
GLI ALLEGATI ALL’ACCORDO/PIANO (art. 9)
- l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- l’elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli
ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e
della sua famiglia (stato di famiglia)
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente alla dichiarazione
che ne attesti la conformità all’originale (solo per Accordo).
OLTRE CHE AD APPANNAGGIO DEL OCC CHE COME DETTO DEVE ESSERE
DI AUSILIO ALLA PROCEDURA:
- Attestazione in caso di pagamento non integrale dei crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca che ne attesti il pagamento in misura non
inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene/i a garanzia
- Attestazione di fattibilità del piano (che per l’accordo non è quella
definitiva (essa verrà stilata a seguito del raggiungimento del quorum)
E, per il solo Piano, una relazione particolareggiata
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14. ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL
CONSUMATORE
LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
a) Cause indebitamento
b) Diligenza spiegata nell’assumere obbligazioni
c) Esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere
alle obbligazioni
d) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi
5 anni
e) Atti impugnati dai creditori (eventuali)
f) Giudizio su completezza e attendibilità della
documentazione
g) Giudizio sulla convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria (di cui si è già detto)
Ai fini di tutto questo il profilo di responsabilità dell’OCC va tetelato sia mediante
rilascio di autocertificazioni, sia mediante richiesta formale al creditore di tutta una
serie di informazioni/documenti, sia mediante interrogazioni
(CHECK LIST) (*)
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15. ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL
CONSUMATORE
IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO/PIANO
•La proposta deve essere presentata presso il Tribunale territorialmente
competente (che è la residenza ovvero la dimora abituale per il
consumatore mentre è la sede legale ovvero il luogo di esercizio
dell’attività per gli altri soggetti)
•Vige per analogia con la disciplina fallimentare il principio della
irrilevanza del trasferimento della sede intervenuto nel corso dell’ultimo
anno ai fini della identificazione del Tribunale competente
•Giudice monocratico della procedura del medesimo tribunale può
concedere massimo 15 giorni di tempo per integrare proposta o allegati
•Il medesimo Tribunale resta competente per i casi di reclamo (es. al
decreto di cui all’art. 10 c.6 – si risponde collegialmente senze il giudice
delegato alla procedura) e per quelli annullamento/risoluzione
dell’accordo o dei revoca degli effetti dell’omologa del piano (art. 14 e
14bis). (VARI CASI DI RECLAMO PREVISTI)
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16. ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL
CONSUMATORE
EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI
ACCORDO/PIANO
•il mero deposito della proposta di accordo/piano
determina che siano sospesi, ai soli effetti del concorso, la
decorrenza degli interessi convenzionali o legali per tutti i
crediti non muniti di ipoteca, pegno o privilegio e salvo
quanto previsto dagli articoli 2749 (estensione del privilegio),
2788 (diritto di prelazione del credito da interessi) e 2855,
commi secondo e terzo c.c.. (parificazione di grado degli
interessi)
INOLTRE
•a cura dell’OCC non oltre i tre giorni successivi, la proposta
deve essere presentata presso l’agente della riscossione,
presso gli uffici fiscali e anche presso gli enti locali
eventualmente coinvolti.
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17. ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL
CONSUMATORE
A QUESTO PUNTO LO SVILUPPO PER STEP DELLA
PROCEDURA SUBISCE UNA BRUSCA
RAMIFICAZIONE TRA PIANO E ACCORDO NON
FOSSE ALTRO CHE PER IL PROSIEGUO DEL
PRIMO (PIANO) E’ SUFFICIENTE IL GIUDIZIO DEL
GIUDICE MONOCRATICO MENTRE PER IL
SECONDO (ACCORDO) E’ NECESSARIO IL
RAGGIUNGIMENTO DI UN QUORUM
QUALIFICATO (60% A VALORE)
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18. ACCORDO CON I CREDITORI
APERTURA DELLA PROCEDURA
•Il giudice, fatto salvo il controllo sul rispetto dei requisiti, fissa con
decreto (equiparato giuridicamente ad un pignoramento) l’udienza,
disponendo la comunicazione della proposta (a cura dell’OCC per
raccomandata AR alla sede/residenza ovvero per Telefax, telegramma
o pec) e del provvedimento di ammissione alla procedura a tutti i
creditori da effettuarsi almeno 40 giorni prima della data fissata per
l’udienza (e non oltre i 60) (artt. 10 c.1 e 11 c.1).
•Adempimento di pubblicità di proposta e decreto a cura di OCC
(giornali, siti internet specializzati e se debitore impresa presso R.I.
competente) e di trascrizione ove compete in caso di beni immobili o
beni mobili registrati oggetto di segregazione (artt. 10 c.2).
Il controllo che la legge gli assegna è da ritenere prettamente documentale e di
carattere sommario e non di merito; aspetto, quest’ultimo, che sarà oggetto di verifica
negli stadi successivi quando la procedura entrerà nella sua fase cruciale
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19. ACCORDO CON I CREDITORI
APERTURA DELLA PROCEDURA: EFFETTI DEL DECRETO/PIGNORAMENTO
Dalla data del decreto e fino al momento dell’eventuale omologazione
dell’accordo (DIFFERENZA RISPETTO A PIANO)
1)non è possibile iniziare o proseguire azioni esecutive individuali,
disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo
anteriore alla data del decreto (NO effetto protettivo nei
confronti di creditori aventi titolo o causa posteriore al
provvedimento.(art. 10 c. 2 lett. c)) Tale sospensione non opera
ovviamente nei confronti dei titolari di crediti impignorabili
2)sono inefficaci gli atti del debitore eccedenti l’ordinaria
amministrazione non autorizzati dal giudice nei confronti di
creditori anteriori al momento della pubblicità (art. 10 c. 3 bis)
3)Genericamente le prescrizioni sono sospese e le decadenze
non si verificano (art. 10 c. 4)
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20. ACCORDO CON I CREDITORI
RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM (ar. 11)
•I creditori ricevuta la proposta e il provvedimento del
giudice, sono chiamati a valutarne la convenienza e ad
esprimere il proprio voto che deve essere trasmesso
all’organismo con le stesse modalità previste in
precedenza per l’invio la proposta
•Se entro dieci giorni prima della data fissata per l’udienza,
l’O.C.C. non riceve la dichiarazione da parte del creditore,
si presume il consenso alla proposta nei termini e secondo
le specificità in cui è stata comunicata (regola innovativa
del silenzio assenso)
•La dichiarazione se pervenuta (autografata o firmata
digitalmente) può essere di assenso o dissenso (i creditori
non possono formulare variazioni né una controproposta)
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21. ACCORDO CON I CREDITORI
RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM (art. 11)
•La norma prevede una maggioranza qualificata affinché il giudice possa
omologare la proposta ed è pari al 60% dei crediti, assunti al loro valore
nominale.
•i creditori che non aderiscono alla proposta, qualora la stessa fosse stata
approvata dal quorum qualificato di cui sopra, devono sottostare alla
volontà della maggioranza e a quanto disposto dal debitore nel piano
(principio delle discipline concorsuali).
• Il raggiungimento del quorum deve essere verificato dall’organismo di
composizione della crisi che assiste il soggetto sovraindebitato e
comunicato al giudice con opportuna relazione di riepilogo.
•Ai fini del raggiungimento della maggioranza, non sono computati i
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali la proposta
prevede l’integrale soddisfacimento, salvo che non rinuncino, in tutto o in
parte, al diritto che vantano.
•Non hanno diritto altresì ad esprimersi sulla proposta e non sono computati
ai fini del raggiungimento della maggioranza in oggetto, il coniuge, i
parenti e affini entro il quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno rispetto al giorno di presentazione della
proposta. (norma di carattere generale ricorrente in procedure concorsuali)
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22. ACCORDO CON I CREDITORI
RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM (art. 11)
In caso di mancato raggiungimento del quorum:
1) la procedura si sospende
2) l’OCC trasmette l’informazione al giudice che con decreto deve
dichiarare improcedibile l’accordo (riti pubblicitari)
3) ne va data opportuna conoscenza ai creditori
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23. ACCORDO CON I CREDITORI
OMOLOGA (art. 12) (deve intervenire ENTRO 6 MESI DALLA
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA!)
Se l’accordo è raggiunto, l’OCC trasmette e tutti i creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza, allegando il testo
dell’accordo stesso
Nei 10 giorni successivi i creditori possono sollevare eventuali contestazioni
Decorso il termine, l’OCC trasmette al giudice. La relazione, allegando le
contestazioni ricevute, è un’attestazione di definitiva fattibilità del piano previsto
dall’accordo
Il giudice, verificato:
- il raggiungimento della percentuale,
- l’idoneità del piano a garantire l’integrale pagamento dei crediti impignorabili,
nonché dei crediti tributari per i quali è imposto il pagamento integrale
omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione.
L’omologa e i suoi effetti restano impregiudicati se il giudice ritiene che il credito
del reclamante può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non
inferiore all’alternativa liquidatoria di cui alla sezione seconda
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24. ACCORDO CON I CREDITORI
OMOLOGA (art. 12)
Il procedimento, iniziato con il deposito della domanda, termina
con il provvedimento motivato emesso dal giudice di OMOLOGA
o di DINIEGO (diverso dalla improcedibilità vista
precedentemente)
In ogni caso i provvedimenti sono impugnabili con reclamo da
proporre al tribunale, che decide in composizione collegiale,
con esclusione come detto del giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
In caso di omologazione, i legittimati a proporre reclamo sono
tutti i creditori che vi abbiano interesse, mentre nel caso di
diniego la legittimazione a reclamare evidentemente è del
proponente.
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25. ACCORDO CON I CREDITORI
ESECUZIONE DELL’ACCORDO e del Piano (art. 13)
L’esecuzione dell’accordo prevede lo svolgimento di tutte le fasi
liquidatorie e di pagamento previste dal documento omologato nelle
scadenze e secondo le modalità ivi indicate.
L’OCC, sotto la vigilanza del giudice, coordina le attività, vigila il
corretto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e riferisce ai
creditori fatti anomali o irregolarità.
Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a
pignoramento, ovvero se è previsto dall’accordo/piano del
consumatore, il giudice su proposta dell’OCC nomina un liquidatore.
Questi viene ascoltato da Giudice prima di autorizzare lo svincolo delle
somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento,
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, di ogni vincolo di sorta
esistente, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura (in caso di
accordo di ristrutturazione) e il decreto di omologa (in caso del piano
del consumatore) e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.
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26. ACCORDO CON I CREDITORI
ESECUZIONE DELL’ACCORDO e del Piano (art. 13)
In riferimento all’esecuzione dell’accordo:
1) I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione dell’accordi o del piano del consumatore sono inefficaci
rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la
pubblicità dell’apertura della procedura (in caso di accordo), del
decreto di omologa (nel caso del piano del consumatore, come
vedremo).
2) I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei due
procedimenti sono soddisfatti con preferenza (cosiddetta pre-
deduzione) rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla
liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti (crediti OCC)
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27. ACCORDO CON I CREDITORI
PATOLOGIE E INTOPPI NELLA PROCEDURA DI ACCORDO/PIANO
Possono essere diversi e intervenire o presentarsi nei diversi step della procedura:
1)Gli effetti dell’accordo/piano vengono meno in caso di mancato pagamento di crediti
impignorabili o di IVA, ritenute operate e non versate etc. (art. 12 c.4)
2)L’accordo si risolve in caso di sentenza di fallimento del debitore (atti e pagamenti in
esecuzione dell’accordo non sono revocabili ) (art. 12 c.5)
3)Il Giudice può anche solo sospendere temporaneamente con decreto motivato
l’esecuzione dell’accordo/piano (art. 13 c.3) con decreto motivato in presenza di gravi e
giustificati motivi non riconducibili a dolo o colpa grave del debitore
4)Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano diventa impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, quest’ultimo con l’ausilio dell’OCC, può modificare la proposta (art.
13, co. 4-ter).
5)Gli effetti dell’accordo vengono meno se entro 90 giorni dalle scadenze previste, non
vengono integralmente eseguiti i pagamenti previsti dal piano a amministrazioni pubbliche e
enti previdenziali ed assistenziali (debiti fiscali e previdenziali) (art. 11 c. 5)
6)Gli effetti dell’accordo vengono meno se nel corso della procedura il giudice (anche su
indicazione di OCC o creditori) rilevi atti in frode a questi ultimi (art. 11 c.5)
MA NON SIAMO ANCORA NELLE VERE FORME PATOLOGICHE POST OMOLOGA…
25
28. ACCORDO CON I CREDITORI
PATOLOGIE E INTOPPI NELLA PROCEDURA DI ACCORDO
ESSE SONO (art. 14):
1)L’ANNULLAMENTO
quando in un momento successivo emergesse che si sia
dolosamente o con colpa grave:
•aumentato o diminuito il passivo;
•sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;
•dolosamente simulate attività inesistenti.
Viene meno il presupposto del giudizio di convenienza
Su istanza di ogni creditore entro 2 anni da ultimo adempimento
previsto da accordo ed entro 6 mesi dalla scoperta.
Elenco esaustivo. Ammesso contraddittorio.
L’annullamento non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai
terzi
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29. ACCORDO CON I CREDITORI
PATOLOGIE E INTOPPI NELLA PROCEDURA DI ACCORDO
ESSE SONO (art. 14):
2) LA RISOLUZIONE
quando
-il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo
-non vengano costituite le garanzie promesse (o prestate oltre il termine
temporale previsto)
-l’esecuzione divenga impossibile per ragioni anche non imputabili al
debitore (esempio il deperimento o la perdita di un bene sulla cui vendita
l’accordo faceva affidamento, che è evidentemente un solo esempio di
tante altre fenomenologie).
Su istanza di ogni creditore entro 1 anno da ultimo adempimento ed entro
6 mesi dalla scoperta.
La risoluzione non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi
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30. ACCORDO CON I CREDITORI
PATOLOGIE E INTOPPI NELLA PROCEDURA DI ACCORDO
Entrambe le fattispecie “annullamento” e “risoluzione” passano attraverso il rito
camerale e devono essere presentate al tribunale che ha omologato l’accordo
con specifico ricorso per cui necessitano di assistenza legale.
Abbiamo già detto della valenza della buona fede dei terzi coinvolti
nell’esecuzione dell’accordo che non vedranno pregiudicati i propri diritti
acquisiti.
Va aggiunto:
- con annullamento e risoluzione vengono meno tutti gli effetti protettivi del
patrimonio (effetto segregazione)
- tutti i creditori anteriori alla proposta potranno agire nei confronti del debitore
per l’intero credito originario, decurtato di eventuali pagamenti ricevuti fino al
momento della pronuncia di annullamento o risoluzione
SECONDO AUTOREVOLE E CONDIVISIBILE DOTTRINA I PROVVEDIMENTI IN PAROLA
SONO IMPUGNABILI E COMUNQUE SIA PER TUTTI I CASI DI REVOCA EFFETTI,
ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE RESTA IMPREGIUDICATA LA POSSIBILITA’ DI
ACCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
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31. PIANO DEL CONSUMATORE
ADERENZE E ANALOGIE RISPETTO ALL’ACCORDO
Abbiamo visto che fino all’art. 9 ed eccetto la peculiarità della
relazione particolareggiata (esclusività del PIANO) le due procedure
corrono parallele.
Anche l’art. 13 inerente l’esecuzione del Piano/Accordo trova comune
applicazione.
Ciò che distingue in Piano lo troviamo in:
- procedimento di omologazione (art. 12bis)
- effetti della omologazione (art. 12ter)
- revoca e cessazione degli effetti della omologazione (art.
14bis) (patologie della procedura)
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32. PIANO DEL CONSUMATORE
PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE (art. 12bis)
Il Giudice assicuratosi :
- rispetto requisiti di ammissibilità di cui all’art. 7 (privilegi, fiscali, profili
soggettivi (c.2) già visti
- assenza di atti in frode ai creditori (il richiamo si presume sia all’art. 14bis)
- completezza contenutistica e documentale della proposta di piano
- l’assenza di altri vizi procedura (es. l’errata competenza territoriale)
eventualmente (dottrina) concede la possibilità di integrazione
documentale dopodiché
FISSA LA DATA DELL’UDIENZA (entro 60gg) DANDO INCARICO ALL’OCC DI
COMUNICAZIONE DI DECRETO E DATA UDIENZA AI CREDITORI ENTRO 30GG
PRIMA DELLA DATA.
No forme di pubblicità visti in precedenza né prescrizioni specifiche riguardo alle modalità di
comunicazione ai creditori (su quest’ultimo aspetto appare prudente seguire le indicazioni
fornite dal legislatore su Accordo)
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33. PIANO DEL CONSUMATORE
PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE (art. 12bis)
•il decreto mediante il quale viene fissata l’udienza, a differenza di
quanto previsto dalla procedura di cui all’art. 10, non comporta
automaticamente la sospensione od il blocco per le azioni esecutive o
cautelari esperite dai creditori, circostanza che scatta solo alla data di
emissione del decreto di omologazione del piano.
MOLTO IMPORTANTE: QUESTO DECRETO DI PROCEDIBILITA’ E FISSAZIONE
UDIENZA NON E’ EQUIPARABILE AD ATTO DI PIGNORAMENTO
UNICA ECCEZIONE, ai sensi dell’art. 12-bis, secondo comma,
il giudice valutare se, nelle more della convocazione dei creditori
all’udienza di omologa, siano pendenti procedure di esecuzione forzata
la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano ed
eventualmente, dopo accurata valutazione, interviene con finalità di
inibizione (cosiddetto fenomeno di cram down).
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34. PIANO DEL CONSUMATORE
OMOLOGAZIONE (art. 12bis)
GIUDIZIO DI MERITO DEL GIUDICE SU
- la fattibilità del piano
- l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti
impignorabili e tributari (UE)
- inconsistenze di contestazioni (vedi slide successiva) anche in ordine
all’effettivo ammontare dei crediti,
- requisiti di meritevolezza del consumatore (relazione
particolareggiata)
OMOLOGA IL PIANO (ENTRO 6 MESI DA PRESENTAZIONE PROPOSTA)
(IDONEA PUBBLICITA’ DEL DECRETO A CURA DI OCC ANCHE AI FINI DI EVENTUALI
TRASCRIZIONI)
MOLTO IMPORTANTE: SOLO IL DECRETO DI OMOLOGA E’
EQUIPARABILE AD ATTO DI PIGNORAMENTO
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35. PIANO DEL CONSUMATORE
OMOLOGAZIONE (art. 12bis)
Quando uno dei creditori che non ha aderito o qualunque altro
interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo
omologa UGUALMENTE se ritiene che il credito può essere
soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore
all’alternativa liquidatoria
Norma già vista per l’altro istituto
L’OMOLOGA DEL PIANO HA ANCHE GLI STESSI EFFETTI
DELL’OMOLOGA DELL’ACCORDO
RICORDIAMO PER ENTRAMBE LE PROCEDURE CHE NON SONO
PREGIUDICATI I DIRITTI DI COOBLIGATI E FIDEIUSSORI DEL DEBITORE
ANCHE INVIA IN REGRESSO (ART. 11 C. 3 E 12TER C.3)
33
36. PIANO DEL CONSUMATORE
PATOLOGIE DELLA PROCEDURA (art. 14bis)
Premesso che le conseguenze del provvedimento del
giudice (anch’esso reclamabile) sono le medesime
del provvedimento di annullamento dell’Accordo
Abbiamo 2 fattispecie previste dalla norma :
1) Revoca (rimando alla cause di revoca effetti
Accordo art. 11 c.5)
1) Se entro 90 giorni dalle scadenze previste, non vengono integralmente eseguiti
i pagamenti previsti dal piano a amministrazioni pubbliche e enti previdenziali ed
assistenziali (debiti fiscali e previdenziali)
2) Se nel corso della procedura il giudice (anche su indicazione di OCC o
creditori) rilevi atti in frode a costoro
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37. PIANO DEL CONSUMATORE
PATOLOGIE DELLA PROCEDURA (art. 14bis)
Abbiamo 2 fattispecie previste dalla norma:
1)Cessazione effetti (istanza del creditore –
contraddittorio con il debitore)
- è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il
passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo
ovvero dolosamente dissimulate attività inesistenti (azione esperibile
entro 6 mesi dalla scoperta ed entro 2 anni dalla scadenza dell’ultimo
adempimento previsto dal piano)
- se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo, se
le garanzie promesse non vengono costituite e se l’esecuzione
dell’accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore
(6 mesi – 1 anno)
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38. ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL
CONSUMATORE
PATOLOGIE DELLE PROCEDURE (art. 14 e14bis)
Nei casi patologici di Piano e Accordo di cui agli artt.
14 e 14bis, la normativa prevede la possibilità in via di
regresso su istanza del debitore o di uno dei creditori
di ricorrere alla procedura di liquidazione del
patrimonio di cui all’art. 14 ter (art. 14 quater c.1)
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