La normativa sulle riproduzioni di beni culturali: profili critici (Firenze, ...
La SIAE e le altre collecting societes: scenario e quadro giuridico (Milano, ott. 2019)
1. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
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La SIAE e le altre collecting societies:
lo scenario e il quadro giuridico di riferimento
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D.
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2. i miei riferimenti in rete:
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4. partiamo da una diffusissima
leggenda metropolitana
se non deposito le mie opere alla SIAE
non ho il diritto d’autore
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5. in realtà…
come si acquisisce il diritto d'autore
su una propria creazione?
Articolo 6 – Legge 633/41
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore
è costituito dalla creazione dell'opera,
quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
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6. deposito e dichiarazione di opere
Due concetti distinti che vengono troppe volte confusi e sovrapposti
(forse perché nel gergo comune di parla genericamente di “deposito”):
●
deposito di opere inedite → serve solo per avere una data certa
sulle opere e lo può fare chiunque pagando il costo del servizio
(quindi anche senza essere associato/mandante SIAE)
●
dichiarazione di opere → è l'atto con cui associati e mandanti
dichiarano quali sono le opere che affidano alla gestione SIAE
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7. il senso della gestione collettiva
Può un autore con le sue sole forze tenere traccia delle varie occasioni in
cui una sua opera è stata utilizzata (passaggi in radio, passaggi in tv, utilizzi
in locali pubblici...)? E può un autore in autonomia provvedere a riscuotere i
compensi relativi a tutte queste utilizzazioni? Ovviamente no.
Gli autori si sono quindi organizzati in enti associativi che permettessero
una più efficace e meno dispendiosa attività di monitoraggio e ripartizione
dei proventi.
In ogni paese esistono una o più società di gestione collettiva.
Fino al 2017 l'unico ente italiano è stato la SIAE. Ora la situazione sta
cambiando.
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8. storia ed evoluzione normativa della SIAE
• 1882: nasce a Milano come “Società degli Autori”
• 1921: ottiene dallo stato il servizio di accertamento e riscossione delle
imposte sugli spettacoli teatrali (poi esteso a spettacoli di tipo diverso)
• 1927: assume la denominazione di “Società Italiana Autori ed Editori” (SIAE)
• 1942: diventa ente pubblico e assume la denominazione EIDA
• 1945: il D.Lgs. 433/1945 le conferisce nuovamente la denominazione “SIAE”
• 1999: il D.Lgs. 419/99 (art. 7) la definisce “ente pubblico a base associativa”
• 2008: la L. 2/2008 la definisce “ente pubblico economico a base associativa”
• 2017 (marzo): D.Lgs. 35/2017 recepisce la direttiva Barnier (Dir. 2014/26/UE)
• 2017 (ottobre): D.L. 148/2017 (conv. L. 205/2017) abolisce monopolio ex lege
• 2018 (gennaio): viene fondato l’ente non-profit LEA (Liberi Editori e Autori)
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9. che tipo di ente è la SIAE
“ente pubblico economico a base associativa”
●
una tipologia di ente caduta in disuso e
di cui rimangono pochi esempi in Italia
●
uno strano ibrido tra pubblico e privato;
●
dal 2014 i soci votano in base alle quote di ripartizione
(come in una società di capitali).
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10. che cosa fa la SIAE /1
agisce come ente intermediario tra il pubblico e i detentori dei diritti,
occupandosi di:
●
concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di
opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto;
●
percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni;
●
ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
(vedi art. 180 L. 633/41)
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11. che cosa fa la SIAE /2
Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle
opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello Stato, di enti pubblici
o privati, servizi di accertamento e di riscossione di tasse, contributi,
diritti.
Gli agenti SIAE hanno la possibilità (in convenzione con l'Agenzia delle
Entrate) di effettuare controlli fiscali sulle attività di pubblico spettacolo e
sulle associazioni sportive dilettantistiche.
La SIAE inoltre si occupa anche dei controlli contributivi per i lavoratori
dello spettacolo.
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12. Prima toccò ai diritti connessi
Uno dei primi provvedimenti del Governo Monti fu il Decreto Crescitalia del
24/01/2012 (D.L. 1/2012, conv. L. 27 del 24/03/2012) in cui, tra le varie
liberalizzazioni, c'era quella della gestione collettiva dei diritti connessi (= i
diritti dei produttori fonografici e i diritti degli artisti interpreti esecutori).
“Nonostante nessuna norma attribuisse un’esclusiva in capo all’unico operatore
che fino al 2010 aveva operato nel mercato in favore degli artisti interpreti ed
esecutori - IMAIE, poi NUOVO IMAIE - molte delle parti interessate
continuavano ad operare in un regime di monopolio di fatto il quale ad un certo
punto è sembrato doveroso scardinare con un intervento normativo di
chiarimento” [tratto dal sito Itsright.it]
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13. Le (principali) società di gestione dei diritti connessi
si occupa della gestione collettiva dei diritti connessi dei produttori
fonografici
si occupa della gestione collettiva dei diritti connessi sia degli
artisti interpreti ed esecutori sia dei produttori fonografici
si occupa della gestione collettiva degli artisti interpreti ed
esecutori
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14. …e nel frattempo
Davide D'Atri e Francesco Danieli, due giovani
imprenditori italiani, costituiscono nel 2011 a
Londra una società di gestione collettiva
chiamata Soundreef, la quale, operando
principalmente attraverso Internet e sfruttando il
principio di libera circolazione dei servizi
(garantito dai trattati UE), riesce comunque a
operare con autori italiani, iniziando così a
scalfire il monopolio SIAE.
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15. La norma del monopolio
Articolo 180, comma 1, L. 633/1941
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o
indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed
anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di
esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e
cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)... ed agli altri organismi
di gestione collettiva di cui al d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35.
modificata lo scorso ottobre
dal D.L. 148/2017
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16. Un'abolizione “parziale” del monopolio
Secondo il nuovo quadro normativo possono svolgere l'attività di
intermediazione e gestione collettiva dei diritti solo soggetti che, come
finalità unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai
diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio
collettivo di questi, e che soddisfino uno o entrambi i seguenti requisiti:
a) essere detenuti o controllati dai propri membri;
b) non perseguire fini di lucro.
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17. Un'abolizione “parziale” del monopolio
In Italia il mercato dei diritti d'autore è stato aperto solo a metà. Ma
tanto basta ora a Soundreef [...] per operare in maniera legale nel
nostro Paese, rompendo il monopolio di fatto esercitato dalla SIAE.
L'azienda innovativa ha annunciato che affiderà la riscossione del
copyright per i suoi artisti a Lea (Liberi editori autori), una nuova
associazione non profit costituita da una serie di autori, editori e
professionisti italiani del settore musicale. Aggirando così la nuova
legge nazionale, che ha aperto il mercato dei diritti alle sole società di
raccolta senza scopo di lucro, ma non a quelle private for profit.
[da Repubblica.it – 16/01/2018]
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18. Dulcis in fundo...
L’istruttoria si concluderà il 27 giugno.
Le carte svelano interventi per mettere fuori
gioco Soundreef, Innovaetica e Lea
[articolo-inchiesta di LaStampa del 14 giugno 2018]
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19. Dulcis in fundo...
OTTOBRE 2018 SETTEMBRE 2019
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20. Dulcis in fundo...
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Dalla sentenza TAR Lazio 11330/2019 (SIAE vs AgCom)
«è chiara la rilevazione di un coacervo di condotte orientate ad
ostacolare il dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e il ricorso
all’autoproduzione da parte dei titolari dei diritti, garantita
dall’art. 180, co. 4, LDA, riguardando tutti i concorrenti attuali e
potenziali nella misura in cui precludevano in radice ogni forma
di sviluppo di dinamiche concorrenziali nella prestazione
di servizi diversi non ricompresi nella riserva legale»
[vedi testo integrale su JurisWiki]
21. per rimanere aggiornati:
• Blog: http://aliprandi.blogspot.it
• Twitter: @simonealiprandi
• Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”
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22. grazie per l'attenzione
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