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Pubblicità Ingannevole


         Sergio Annaratone
 Marketing & Communication expert
 www.clapps.me/sergio.annaratone
     s.annaratone@gmail.com
Gli organismi preposti

IAP                                            AGCM
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria           Autorità Garante della
                                                   Concorrenza e del Mercato

•     Organismo di natura associativa          •   Organismo indipendente della
      tra:
                                                   Pubblica Amministrazione
•     Utenti
       –   UPA utenti Pubblicitari Associati
•     Organizzazioni professionali
       –   AssoComunicazione
       –   FCP Federazione Concessionarie
           Pubblicità
•     Mezzi
       –   FIEG
       –   MEDIASET
       –   RAI
La normativa di riferimento
e i soggetti vincolati
IAP                                         AGCM
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria        Autorità Garante della Concorrenza e del
                                                Mercato

•     Codice di Autodisciplina
                                            •   D.L. 2 agosto 2007, n. 145
      Pubblicitaria
•     44esima edizione (21.01.2008)         •   Recepisce direttiva CE 2005/29


                  Chi vincola                              Chi vincola

•     Tutti gli associati, direttamente o   •   Legge dello Stato, quindi chiunque
      indirettamente e coloro che hanno
      sottoscritto un contratto con uno
      degli associati che riposti la
      clausola di accettazione del codice
      (es contratti per acquisto spazi
      pubblicitari)
Le finalità

•   IAP                               •   AGCM

•   “assicura che la comunicazione    •   “tutelare i professionisti dalla
    commerciale, nello                    pubblicità ingannevole e dalle
    svolgimento del suo ruolo             sue conseguenze sleali, nonché
    particolarmente utile nel             di stabilire le condizioni di
    processo economico, venga             liceità della pubblicità
    realizzato come servizio              comparativa”
    pubblico, con speciale riguardo
    alla sua influenza sul
    consumatore”
                                      •   Protegge i concorrenti e i
•   Valorizza una risorsa,                consumatori da frodi e
    assicurandosi che venga               comportamenti sleali
    utilizzata in modo corretto
Gli organi e le competenze

•   IAP                                  •   AGCM

•   Giurì (organo decisionale)           •   Organo Collegiale:
•   Comitato di Controllo                     –   1 Presidente e 4 Membri,
                                                  nominati da Presidenti del
                                                  Senato e della Camera
•   Il Comitato di Controllo
     –    Vigila sull’applicazione del
          Codice                         •   L’Autorità
     –    riceve le segnalazioni dagli        –   Avvia procedimenti d’ufficio
          interessati                         –   Riceve segnalazioni
     –    Esprime pareri                      –   Può utilizzare la Guardia di
     –    Sottopone i casi al Giurì               Finanza per ispezioni e
                                                  controlli
Gli interventi e le sanzioni

IAP                                   AGCM
• Ingiunzione di desistenza           • Una volta accertata la
    (nel proseguire la                   violazione di legge, l’Autorità
    comunicazione ritenuta               può:
    ingannevole dal Giurì)                 –   inibire la continuazione
• Sono tenuti all’osservanza               –   disporre la pubblicazione di
    anche i mezzi di                           rettifiche
    comunicazione                          –   irrogare una sanzione
                                               pecuniaria, da 5.000 a
                                               500.000 euro, in funzione
•   In mancanza di osservanza                  della gravità e della durata
    dell’ingiunzione, pubblicazione            della violazione
    della decisione sugli organi di
    informazione:
     –   Sito internet dell’IAP
     –   Italia Oggi (facoltativo)
IAP: come valuta la pubblicità
ingannevole
Cosa si intende per comunicazione commerciale
• La comunicazione commerciale comprende la pubblicità e la
   comunicazione istituzionale, su qualunque mezzo, nonché la
   confezione e l’imballaggio del prodotto
• In pratica:
    –   Advertising
    –   Packaging
    –   Materiale punto vendita
    –   Comunicati Stampa
    –   Sito Internet
IAP: i criteri di valutazione

•   Art 2 “La comunicazione commerciale deve evitare ogni
    dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i
    consumatori (il consumatore “medio”), anche per mezzo di
    omissioni, ambiguità, o esagerazioni non palesemente iperboliche,
    specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del
    prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la
    diffusione….”

•   Art 3 “terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e
    scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche
    e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere
    presentati in modo tale da apparire illimitatamente validi”
IAP: i criteri di valutazione

•   Art 6 “chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere
    in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del comitato di
    controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni,
    illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate”
•   Art 23 “la comunicazione commerciale relativa ai prodotti
    cosmetici… non deve indurre a ritenere che essi abbiano
    caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella di essere
    applicati sulle superfici del corpo umano… allo scopo esclusivo di
    pulire, deodorare, profumare, correggere l’aspetto estetico,
    ovvero proteggere per mantenere in buono stato. …pur potendo
    presentare prodotti aventi caratteristiche sussidiarie per la
    prevenzione di particolari situazioni patologiche… non deve indurre
    il consumatore a confondere i prodotti cosmetici… con i medicinali…
    e con i trattamenti curativi.”
IAP: le procedure di accesso al Giurì

• Attivazione del Comitato di Controllo
    –   Iniziativa dei cittadini o di associazioni di categoria
    –   D’ufficio
• Istruttoria
    –   Richiesta di informazioni e documentazione a supporto della
        veridicità della comunicazione commerciale
• Violazione accertata
    –   Lieve violazione: invito a modificare la comunicazione
    –   Violazione grave: ingiunzione a desistere
• In mancanza di ottemperanza
    –   Istanza motivata per la pronuncia del Giurì
• Accesso diretto al Giurì su istanza di parte interessata
La pronuncia del Giurì

•   Le parti possono farsi assistere da legali ed è possibile acquisire o
    presentare ulteriore documentazione a supporto delle tesi

•   Se la comunicazione esaminata non risulta conforme al Codice, il
    Giurì dispone che le parti desistano dalla stessa

•   Le decisioni sono pubblicate sul sito internet e nella banca dati
    dell’istituto, ma in caso di inottemperanza alle decisioni, il Giurì può
    ripetere l’ordine di cessazione della comunicazione e dare notizia al
    pubblico della decisione e dell’ordine di cessazione stesso.
Parere preventivo del Comitato

•   Il Comitato di Controllo può essere interpellato per avere pareri
    preventivi su proposte di pubblicità che non sono ancora state diffuse
    e sulla loro conformità al Codice di Autodisciplina.

•   Il parere del Comitato non preclude la possibilità di terzi di fare
    istanza al Giurì, ma impegna il Comitato a non agire d’ufficio contro
    la pubblicità in oggetto

•   Naturalmente il parere preventivo non impedisce l’azione
    dell’Autorità Garante della Concorrenza
AGCM: cosa intende per pubblicità
ingannevole
•   Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso in qualsiasi
    modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale… allo
    scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili….

•   Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo
    compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le
    persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e
    che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
    comportamento economico, ovvero che, per questo motivo, sia
    idonea a ledere un concorrente
AGCM: i criteri di valutazione

•   Per determinare se una pubblicità è ingannevole se ne devono
    considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
    riferimenti:
     –   alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la
         natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione
         o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la
         descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono
         ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di
         prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
     –   al prezzo o al modo in cui questo é calcolato ed alle condizioni alle quali i
         beni o i servizi sono forniti;
     –   alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali
         l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e
         industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i
         premi o riconoscimenti.
AGCM: le procedure

•   L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione
    che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli
    effetti della pubblicità ingannevole…

•   L’autorità comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista, e se
    il committente non è conosciuto al proprietario del mezzo che ha
    diffuso il messaggio…
•   L’Autorità richiede ad ogni soggetto le informazioni e i documenti
    rilevanti ai fini dell’accertamento dell’infrazione
•   In casi di particolare urgenza, può disporre, con provvedimento
    motivato, la sospensione provvisoria della pubblicità ritenuta
    ingannevole.
AGCM: le sanzioni nella fase istruttoria

•   In caso di inottemperanza all’obbligo di sospensione della pubblicità
    o di trasmissione della documentazione richiesta, l’Autorità può
    applicare sanzioni amministrative da 2.000 a 20.000 euro

•   In caso di trasmissione di documentazione non veritiera, l’Autorità
    applica una sanzione da 4.000 a 40.000 euro

•   L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove
    sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità…
    se tale prova è omessa o ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono
    considerati inesatti.
AGCM: le sanzioni finali

•   Se la pubblicità è diffusa su stampa, televisione, radio o altri mezzi
    di comunicazione, L’Autorità sente il parere dell’Autorità per le
    garanzie nelle comunicazioni.
•   Se il caso non è manifestamente grave o scorretto, l’Autorità può
    richiedere al professionista l’impegno a cessare la diffusione o
    modificare la pubblicità ritenuta ingannevole
•   Se il caso è grave, l’Autorità vieta la diffusione o la continuazione del
    messaggio e può anche decidere di pubblicare la delibera per
    rettificare gli effetti della pubblicità già diffusa.
•   Con lo stesso provvedimento, l’Autorità applica una sanzione
    amministrativa da 5.000 a 500.000 euro a seconda della gravità e
    della durata della violazione
AGCM: ricorso preventivo all’IAP

•   In caso di istruttoria dell’Autorità, le parti possono chiedere di
    sospendere la pubblicità ingannevole e ricorrere all’organo di
    Autodisciplina.

•   In tal caso le parti possono chiedere la sospensione del procedimento
    davanti all’Autorità fino alla pronuncia definitiva del Giurì, che può
    essere concessa per un massimo di 30 giorni
Sintesi: competenza e sanzioni

• IAP
•   Effettua un Controllo preventivo e successivo, su base volontaria e le
    sue sanzioni non sono pecuniarie ma prevedono la pubblicazione
    delle decisioni del Giurì
•   Ha criteri di valutazione più precisi riguardo ai contenuti della
    pubblicità


• AGCM
•   Agisce indipendentemente dall’IAP, interviene bloccando la
    pubblicità ingannevole e sanzionando la mancata ottemperanza e la
    comunicazione non veritiera
•   Adotta criteri di valutazione molto allargati: qualunque
    comunicazione su qualunque mezzo che possa indurre in errore il
    consumatore
Sintesi: soggetti e supporti

•   Sono coinvolti tutti i soggetti che diffondono la comunicazione di
    un’azienda: dai mezzi, a chi realizza gli annunci, a chi sviluppa il
    packaging, a chi diffonde comunicati stampa

•   Rientrano nella nozione allargata dell’AGCM tutti i supporti,
    comprese le confezioni, gli imballaggi del prodotto e tutte le notizie
    diffuse con qualunque mezzo (sito internet, comunicati, cartelle
    stampa, ecc)
Sintesi: decisioni dell’Autorità

•   In materia di prodotti cosmetici le decisioni dell’Autorità mostrano
    un’interpretazione sostanziale del concetto di pubblicità ingannevole
•   Non basta che i test dimostrino l’efficacia dei prodotti
•   Basta che un elemento della comunicazione, compreso le immagini e
    lo sfondo, possano generare un equivoco, anche modesto, perché
    tutta la pubblicità sia considerata ingannevole
     –   Es Garnier Crema Lisciante: la foto della modella in bagno con alle spalle
         una doccia lascia intendere che il prodotto possa funzionare anche in
         condizioni estreme di capelli bagnati o molto umidi.
Azioni preventive

•   Effettuare test per ciascun prodotto chiave e condividere i risultati
•   Basare sui risultati inequivocabili lo sviluppo di:
     –   Proposte di advertising
     –   Packaging
     –   Visual
     –   Comunicati stampa
•   Per casi particolarmente importanti o a fronte di investimenti
    rilevanti chiedere parere preventivo a IAP
•   Sottoporre varianti di visual e di claim, per minimizzare i rischio di
    segnalazioni e di istruttorie

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Pubblicità ingannevole

  • 1. Pubblicità Ingannevole Sergio Annaratone Marketing & Communication expert www.clapps.me/sergio.annaratone s.annaratone@gmail.com
  • 2. Gli organismi preposti IAP AGCM Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato • Organismo di natura associativa • Organismo indipendente della tra: Pubblica Amministrazione • Utenti – UPA utenti Pubblicitari Associati • Organizzazioni professionali – AssoComunicazione – FCP Federazione Concessionarie Pubblicità • Mezzi – FIEG – MEDIASET – RAI
  • 3. La normativa di riferimento e i soggetti vincolati IAP AGCM Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato • Codice di Autodisciplina • D.L. 2 agosto 2007, n. 145 Pubblicitaria • 44esima edizione (21.01.2008) • Recepisce direttiva CE 2005/29 Chi vincola Chi vincola • Tutti gli associati, direttamente o • Legge dello Stato, quindi chiunque indirettamente e coloro che hanno sottoscritto un contratto con uno degli associati che riposti la clausola di accettazione del codice (es contratti per acquisto spazi pubblicitari)
  • 4. Le finalità • IAP • AGCM • “assicura che la comunicazione • “tutelare i professionisti dalla commerciale, nello pubblicità ingannevole e dalle svolgimento del suo ruolo sue conseguenze sleali, nonché particolarmente utile nel di stabilire le condizioni di processo economico, venga liceità della pubblicità realizzato come servizio comparativa” pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore” • Protegge i concorrenti e i • Valorizza una risorsa, consumatori da frodi e assicurandosi che venga comportamenti sleali utilizzata in modo corretto
  • 5. Gli organi e le competenze • IAP • AGCM • Giurì (organo decisionale) • Organo Collegiale: • Comitato di Controllo – 1 Presidente e 4 Membri, nominati da Presidenti del Senato e della Camera • Il Comitato di Controllo – Vigila sull’applicazione del Codice • L’Autorità – riceve le segnalazioni dagli – Avvia procedimenti d’ufficio interessati – Riceve segnalazioni – Esprime pareri – Può utilizzare la Guardia di – Sottopone i casi al Giurì Finanza per ispezioni e controlli
  • 6. Gli interventi e le sanzioni IAP AGCM • Ingiunzione di desistenza • Una volta accertata la (nel proseguire la violazione di legge, l’Autorità comunicazione ritenuta può: ingannevole dal Giurì) – inibire la continuazione • Sono tenuti all’osservanza – disporre la pubblicazione di anche i mezzi di rettifiche comunicazione – irrogare una sanzione pecuniaria, da 5.000 a 500.000 euro, in funzione • In mancanza di osservanza della gravità e della durata dell’ingiunzione, pubblicazione della violazione della decisione sugli organi di informazione: – Sito internet dell’IAP – Italia Oggi (facoltativo)
  • 7. IAP: come valuta la pubblicità ingannevole Cosa si intende per comunicazione commerciale • La comunicazione commerciale comprende la pubblicità e la comunicazione istituzionale, su qualunque mezzo, nonché la confezione e l’imballaggio del prodotto • In pratica: – Advertising – Packaging – Materiale punto vendita – Comunicati Stampa – Sito Internet
  • 8. IAP: i criteri di valutazione • Art 2 “La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori (il consumatore “medio”), anche per mezzo di omissioni, ambiguità, o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione….” • Art 3 “terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo tale da apparire illimitatamente validi”
  • 9. IAP: i criteri di valutazione • Art 6 “chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate” • Art 23 “la comunicazione commerciale relativa ai prodotti cosmetici… non deve indurre a ritenere che essi abbiano caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella di essere applicati sulle superfici del corpo umano… allo scopo esclusivo di pulire, deodorare, profumare, correggere l’aspetto estetico, ovvero proteggere per mantenere in buono stato. …pur potendo presentare prodotti aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche… non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici… con i medicinali… e con i trattamenti curativi.”
  • 10. IAP: le procedure di accesso al Giurì • Attivazione del Comitato di Controllo – Iniziativa dei cittadini o di associazioni di categoria – D’ufficio • Istruttoria – Richiesta di informazioni e documentazione a supporto della veridicità della comunicazione commerciale • Violazione accertata – Lieve violazione: invito a modificare la comunicazione – Violazione grave: ingiunzione a desistere • In mancanza di ottemperanza – Istanza motivata per la pronuncia del Giurì • Accesso diretto al Giurì su istanza di parte interessata
  • 11. La pronuncia del Giurì • Le parti possono farsi assistere da legali ed è possibile acquisire o presentare ulteriore documentazione a supporto delle tesi • Se la comunicazione esaminata non risulta conforme al Codice, il Giurì dispone che le parti desistano dalla stessa • Le decisioni sono pubblicate sul sito internet e nella banca dati dell’istituto, ma in caso di inottemperanza alle decisioni, il Giurì può ripetere l’ordine di cessazione della comunicazione e dare notizia al pubblico della decisione e dell’ordine di cessazione stesso.
  • 12. Parere preventivo del Comitato • Il Comitato di Controllo può essere interpellato per avere pareri preventivi su proposte di pubblicità che non sono ancora state diffuse e sulla loro conformità al Codice di Autodisciplina. • Il parere del Comitato non preclude la possibilità di terzi di fare istanza al Giurì, ma impegna il Comitato a non agire d’ufficio contro la pubblicità in oggetto • Naturalmente il parere preventivo non impedisce l’azione dell’Autorità Garante della Concorrenza
  • 13. AGCM: cosa intende per pubblicità ingannevole • Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale… allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili…. • Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico, ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente
  • 14. AGCM: i criteri di valutazione • Per determinare se una pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: – alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; – al prezzo o al modo in cui questo é calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; – alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
  • 15. AGCM: le procedure • L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole… • L’autorità comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista, e se il committente non è conosciuto al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio… • L’Autorità richiede ad ogni soggetto le informazioni e i documenti rilevanti ai fini dell’accertamento dell’infrazione • In casi di particolare urgenza, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria della pubblicità ritenuta ingannevole.
  • 16. AGCM: le sanzioni nella fase istruttoria • In caso di inottemperanza all’obbligo di sospensione della pubblicità o di trasmissione della documentazione richiesta, l’Autorità può applicare sanzioni amministrative da 2.000 a 20.000 euro • In caso di trasmissione di documentazione non veritiera, l’Autorità applica una sanzione da 4.000 a 40.000 euro • L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità… se tale prova è omessa o ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.
  • 17. AGCM: le sanzioni finali • Se la pubblicità è diffusa su stampa, televisione, radio o altri mezzi di comunicazione, L’Autorità sente il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. • Se il caso non è manifestamente grave o scorretto, l’Autorità può richiedere al professionista l’impegno a cessare la diffusione o modificare la pubblicità ritenuta ingannevole • Se il caso è grave, l’Autorità vieta la diffusione o la continuazione del messaggio e può anche decidere di pubblicare la delibera per rettificare gli effetti della pubblicità già diffusa. • Con lo stesso provvedimento, l’Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro a seconda della gravità e della durata della violazione
  • 18. AGCM: ricorso preventivo all’IAP • In caso di istruttoria dell’Autorità, le parti possono chiedere di sospendere la pubblicità ingannevole e ricorrere all’organo di Autodisciplina. • In tal caso le parti possono chiedere la sospensione del procedimento davanti all’Autorità fino alla pronuncia definitiva del Giurì, che può essere concessa per un massimo di 30 giorni
  • 19. Sintesi: competenza e sanzioni • IAP • Effettua un Controllo preventivo e successivo, su base volontaria e le sue sanzioni non sono pecuniarie ma prevedono la pubblicazione delle decisioni del Giurì • Ha criteri di valutazione più precisi riguardo ai contenuti della pubblicità • AGCM • Agisce indipendentemente dall’IAP, interviene bloccando la pubblicità ingannevole e sanzionando la mancata ottemperanza e la comunicazione non veritiera • Adotta criteri di valutazione molto allargati: qualunque comunicazione su qualunque mezzo che possa indurre in errore il consumatore
  • 20. Sintesi: soggetti e supporti • Sono coinvolti tutti i soggetti che diffondono la comunicazione di un’azienda: dai mezzi, a chi realizza gli annunci, a chi sviluppa il packaging, a chi diffonde comunicati stampa • Rientrano nella nozione allargata dell’AGCM tutti i supporti, comprese le confezioni, gli imballaggi del prodotto e tutte le notizie diffuse con qualunque mezzo (sito internet, comunicati, cartelle stampa, ecc)
  • 21. Sintesi: decisioni dell’Autorità • In materia di prodotti cosmetici le decisioni dell’Autorità mostrano un’interpretazione sostanziale del concetto di pubblicità ingannevole • Non basta che i test dimostrino l’efficacia dei prodotti • Basta che un elemento della comunicazione, compreso le immagini e lo sfondo, possano generare un equivoco, anche modesto, perché tutta la pubblicità sia considerata ingannevole – Es Garnier Crema Lisciante: la foto della modella in bagno con alle spalle una doccia lascia intendere che il prodotto possa funzionare anche in condizioni estreme di capelli bagnati o molto umidi.
  • 22. Azioni preventive • Effettuare test per ciascun prodotto chiave e condividere i risultati • Basare sui risultati inequivocabili lo sviluppo di: – Proposte di advertising – Packaging – Visual – Comunicati stampa • Per casi particolarmente importanti o a fronte di investimenti rilevanti chiedere parere preventivo a IAP • Sottoporre varianti di visual e di claim, per minimizzare i rischio di segnalazioni e di istruttorie